CAPITOLATO SPECIALE
ALLEGATO 2
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI VIGILANZA ARMATA E NON ARMATA DELLA SEDE DELL’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – XXX XXXXX XXXXXXX 00 – ROMA
CIG 6291936DD4
CAPITOLATO SPECIALE
INDICE
Art. 1: Oggetto del contratto Art. 2: Durata del contratto Art. 3: Variazioni contrattuali Art. 4: Conoscenza dei locali
Art. 5: Modalità di svolgimento del servizio Art. 6: Obblighi e responsabilità dell’Affidataria Art. 7: Scioperi e interruzioni
Art. 8: Oneri a carico dell'Affidataria
Art. 9: Obblighi di tracciabilità ai sensi della legge n. 136/2010 Art. 10 Fatturazione e pagamenti
Art. 11: Clausola penale
Art. 12: Risoluzione del contratto Art. 13: Recesso
Art. 14: Divieto di cessione e subappalto Art. 15: Operatività delle clausole
Art. 16: Controversie
Art. 17: Riservatezza
Art. 18: Norme di riferimento
Art. 19: Obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62
Art. 20: Costo delle misure per eliminare o ridurre i rischi da interferenze.
Art. 1 Oggetto del contratto
Il presente capitolato speciale d'appalto disciplina il servizio di vigilanza da effettuarsi presso la sede dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito denominata “Agenzia”), sita in Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx, secondo le modalità descritte nel successivo art. 5.
Art.2 Durata del contratto
La durata dell'appalto è di tre anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto.
E' facoltà dell'Agenzia richiedere all’Affidataria del contratto una proroga del servizio di sei mesi finalizzata all'espletamento ed al completamento della procedura di gara per il successivo periodo contrattuale.
La prestazione dovrà essere eseguita in conformità alle norme, condizioni e prescrizioni tecniche e di sicurezza previste dalle norme vigenti.
Art. 3 Variazioni contrattuali
L'Agenzia si riserva la facoltà di introdurre variazioni contrattuali non sostanziali senza che l'Affidataria possa trarne ragione per recedere o per chiedere indennizzi di qualsiasi specie o prezzi diversi da quelli offerti. A tale riguardo si precisa che tra le cause legittime di variazione del servizio rientra l'eventuale trasferimento della sede dell'Agenzia.
3.1 Sospensione o riduzione del servizio
L'Agenzia si riserva, in particolare, la piena e insindacabile facoltà, nel corso del rapporto contrattuale, in relazione alle proprie esigenze organizzative, di sospendere temporaneamente o ridurre il servizio in qualsiasi momento per qualsiasi causa, mediante preavviso da comunicare almeno quindici giorni prima, con conseguente sospensione o riduzione del corrispettivo rapportato all’entità della riduzione del servizio.
3.2 Ampliamento:
Del pari, l'Agenzia si riserva la facoltà insindacabile di ampliare il servizio di vigilanza per le proprie esigenze organizzative, mediante preavviso all'appaltatore da comunicare almeno quindici giorni prima, con conseguente aumento del corrispettivo rapportato all’entità dell’ampliamento del servizio.
L'Agenzia, ove lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di avvalersi dell'art. 57, comma 5, lettere a) e b) del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dell'art. 311 comma 4 del D.P.R. n. 207/2010.
Art.4 Conoscenza dei locali
L'Affidataria da atto di essere a perfetta conoscenza della ubicazione, della estensione e della natura dei locali ove dovrà essere effettuato il servizio, nonché di essere edotta di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente i locali stessi.
Conseguentemente nessuna obiezione potrà essere sollevata per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso del servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni
elemento utile alla formulazione dell'offerta.
Art.5 Modalità di svolgimento del servizio
Il servizio di vigilanza, dovrà essere svolto esclusivamente da personale in divisa, dipendente della Affidataria, in possesso, laddove richiesto, della qualifica di guardia particolare giurata secondo quanto stabilito dal T.U. delle leggi di X.X. (X.X. 00 xxxxxx 0000 x. 000), xxxxxx di radio ricetrasmittente e/o di telefono cellulare in collegamento con la centrale operativa dell’Affidataria, secondo le seguenti tipologie di servizio e relative modalità:
VIGILANZA ARMATA
La vigilanza armata dovrà essere svolta da guardie armate specializzate nella prevenzione e protezione. Il servizio si dovrà espletare secondo la seguente scansione oraria:
n. 01 vigile dalle ore 00.00 alle ore 24.00, durante tutti i giorni dell'anno; n. 01 vigile dalle ore 09.00 alle ore 15.00, dal lunedì al venerdì.
VIGILANZA NON ARMATA
Dovrà essere svolta da un addetto specializzato con la seguente scansione oraria: n. 01 addetto dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì.
Gli orari suddetti potranno subire variazioni, su richiesta dell’Agenzia, senza modificare il totale delle ore di vigilanza effettuate.
In casi eccezionali, su richiesta dell'Agenzia, l’Aggiudicataria dovrà garantire il prolungamento degli orari suddetti e/o l'utilizzo di ulteriori vigili o addetti; in tal caso il corrispettivo verrà aumentato in proporzione.
COMPITI E MANSIONI DEI VIGILI
Le mansioni a cui verranno adibiti i vigili in servizio di vigilanza armata saranno le seguenti:
il vigile, durante il turno presso la portineria, deve consentire l'entrata delle autovetture munite di contrassegno autorizzativo, facendo particolare attenzione affinché non si introducano all'interno degli uffici persone sconosciute. Ogni qualvolta si presenta un visitatore, l'autovettura dello stesso dovrà essere allocata al parcheggio visitatori;
è assolutamente vietato far sostare persone non autorizzate nella zona riservata alla reception/portineria;
il vigile controlla gli ingressi della sede dell'Agenzia;
il vigile deve utilizzare il metal detector a varco CEIA, i metal detector portatili nonché lo scanner FEP ME 640 della Società Gilardoni;
il vigile deve prevenire eventuali fatti criminosi, vandalici e di disturbo professionale;
il vigile deve provvedere alla custodia delle chiavi della sede e degli uffici, che saranno consegnate in uso alle sole persone autorizzate dall'Agenzia;
il vigile deve effettuare un accurato giro di controllo all'apertura (mattina) ed alla chiusura (sera) dello stabile, durante il quale deve:
- spegnere eventuali apparati rimasti accesi,
- chiudere eventuali finestre aperte,
- controllare eventuali perdite di acqua nei bagni;
il vigile deve essere in costante contatto con la propria centrale operativa, al fine di poter richiedere eventuali interventi di emergenza (Polizia di Stato, Carabinieri, Croce Rossa Italiana e Vigili del Fuoco);
il vigile deve essere in grado di poter intervenire in caso di principi di incendio e di malore del personale o di terzi presenti nel compendio.
Le mansioni a cui verranno adibiti gli addetti in servizio di vigilanza non armata saranno le seguenti: l’addetto al servizio deve ricevere i visitatori, interpellare il dipendente col quale essi desiderano conferire e indirizzarli presso lo stesso ed eventualmente accompagnarli direttamente.
Nelle prestazioni da fornire sono inclusi i servizi manutentivi, l’installazione e l’utilizzo degli apparati ( per il periodo di durata del contratto) riportati nel paragrafo 7 del disciplinare “Obblighi ed oneri a carico dell’aggiudicataria”.
Art.6 Obblighi e responsabilità dell’Affidataria
L’Affidataria è responsabile verso l'Agenzia della esatta e puntuale esecuzione del servizio oggetto del contratto, nonché del buon esito del servizio in generale e dell'opera dei propri dipendenti.
L’Affidataria dovrà assicurare il puntuale adempimento degli obblighi relativi alla previdenza e assistenza sociale, derivanti sia da leggi che da contratti collettivi, in favore degli addetti al servizio oggetto dell'appalto.
Per esigenze organizzative e per ragioni di sicurezza l’Affidataria si obbliga a fornire l'elenco nominativo dei propri dipendenti che verranno occupati con il relativo numero di matricola.
L’Affidataria si impegna a sostituire, senza riserva alcuna, gli addetti al servizio su semplice richiesta dell'Agenzia.
Durante la permanenza nei locali dell'Agenzia, gli addetti al servizio di vigilanza dovranno mantenere un contegno irreprensibile ed attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute in conformità ai regolamenti dell'Agenzia.
E' fatto tassativo divieto agli addetti al servizio di:
allontanarsi dal posto di lavoro; trattenersi in conversazione;
dedicarsi ad attività che li distolgano dal lavoro;
ricevere disposizioni di qualsiasi tipo da parte di personale dell'Agenzia a ciò non espressamente autorizzato;
effettuare telefonate o espletare qualunque altra attività estranea al servizio di vigilanza.
L’Affidataria dovrà risarcire all'Agenzia i danni che dovessero essere causati nello svolgimento del servizio, per inosservanza delle suddette prescrizioni.
Art.7 Scioperi ed interruzioni
Qualora nel corso del contratto si verifichino scioperi proclamati dalle XX.XX. del personale addetto ai servizi di vigilanza, l'Agenzia opererà sul canone mensile dovuto le trattenute per l'importo corrispondente alle ore o frazioni di ore di servizio non prestato.
In caso di scioperi l’Affidataria è tenuta a darne preventiva e tempestiva comunicazione all'Agenzia, garantendo per quanto possibile lo svolgimento dei servizi minimi indispensabili. Qualora, per causa di forza maggiore o situazioni particolari di ordine pubblico, il servizio di vigilanza in oggetto non potesse essere svolto, le parti dovranno consultarsi anche telefonicamente per concordare il comportamento da tenere, restando comunque inteso che l'Affidataria dovrà fare tutto il possibile al fine di garantire il servizio di vigilanza.
Art. 8 Oneri a carico dell'Affidataria
Sono a carico dell'Affidataria tutti gli oneri concernenti il personale da esso dipendente, le attrezzature ed i materiali occorrenti.
Art. 9 Obblighi di tracciabilità ai sensi della legge n. 136/2010
L'Affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e, a tal fine, comunica i dati relativi a:
gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato al presente contratto; le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso;
ogni eventuale modifica successiva relativa ai dati trasmessi.
La comunicazione dovrà avvenire entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie connesse al presente contratto.
Art. 10 Fatturazione e pagamenti
La fatturazione dovrà essere effettuata posticipatamente, con cadenza mensile, dopo il rilascio, da parte dell’Ufficio dell’Agenzia competente, dell’attestazione di regolare esecuzione del servizio.
Il corrispettivo mensile sarà determinato in relazione alle prestazioni rese nel periodo di riferimento.
Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario sul conto dedicato, a 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura.
La fattura dovrà contenere il CIG 6291936DD4, l'indicazione della prestazione effettuata, il riferimento al contratto di appalto e le coordinate bancarie ai fini del pagamento. La fattura, dovrà essere intestata a: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Centrale Amministrazione e Finanza – Ufficio
Acquisti, via Xxxxx Xxxxxxx, 71 – 00000 Xxxx C.F. 972108990584 – P.I. 06409601009.
Il corrispettivo è fisso e invariabile e come tale si intende comprensivo di ogni onere o spesa occorrente per l’esecuzione del servizio a perfetta regola d’arte.
La fattura, come stabilito dall’art. 1, comma 209, legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria per l’anno 2008) ed in attuazione del disposto di cui all’art. 6, commi 2 e 6, del Decreto MEF 3 aprile 2013
n. 55, ai fini del pagamento, dovrà essere trasmessa obbligatoriamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio. Ai fini del buon esito del pagamento nella fattura elettronica dovranno essere riportate le seguenti informazioni:
Codice univoco ufficio: EHD13P Codice Identificativo Gara (CIG) Il numero di contratto (Protocollo)
Ogni altra informazione contenuta nella e-mail di comunicazione di esito positivo di ricezione.
Art. 11 Clausola penale
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'Affidataria, il servizio non venga espletato anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto dovuto, l'Agenzia lo contesterà per iscritto all’Affidataria, invitandola a fornire dettagliate spiegazioni in merito.
Qualora le spiegazioni fornite non siano considerate adeguate, è rimessa all’Agenzia l’applicazione di una penale da € 200,00 (duecento/00) a €. 600,00 (seicento/00) per ogni giorno di mancato o deficitario servizio, con un tetto complessivo massimo del 10% dell’importo contrattuale.
In caso di inadempienze oltre all'applicazione delle penali l'Affidataria sarà obbligata al risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti dall'Agenzia, fatta salva, comunque, la possibilità di risoluzione del contratto per inadempimento, con l'incameramento della cauzione, nei casi previsti dall’art. 12. l'Agenzia renderà tempestivamente informata l'Affidataria, mediante lettera raccomandata A.R. o PEC, delle eventuali penali applicate e dei motivi che le hanno determinate.
Le penali a carico dell'Affidataria saranno prelevate dalle competenze ad essa dovute, operando detrazioni sulle fatture mensili emesse dalla stessa e/o saranno prelevate dalla cauzione definitiva. In tale ultimo caso, l’applicazione della penale darà luogo all’incameramento della corrispondente quota dalla cauzione, con obbligo dell’Aggiudicataria di provvedere alla sua reintegrazione entro 15 giorni dalla relativa richiesta.
Dopo l’applicazioni di tre penali l’Agenzia potrà risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
Art.12 Risoluzione del contratto
E’ facoltà dell’Agenzia dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, e, conseguentemente, di procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento, all'incameramento del deposito cauzionale, salva l'azione per il maggior danno subito e
salva ogni altra azione che essa ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi, nei seguenti casi:
mancato possesso, da parte del personale impiegato dall’Affidataria, dei requisiti richiesti e sua mancata sostituzione nonostante l’espressa richiesta dell’Agenzia;
mancata applicazione, da parte dell’Affidataria, nei confronti dei propri dipendenti o, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori impiegati nell’esecuzione del servizio, di condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali applicabili;
applicazione di tre penali per ritardata, mancata o imperfetta fornitura del servizio; gravi inadempimenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62; revoca dell'autorizzazione prefettizia all'esercizio dell'attività di vigilanza;
fallimento dell’Affidataria o altra procedura concorsuale a suo carico; subappalto non autorizzato o cessione totale o parziale del contratto;
violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010; inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui all’art.17;
venir meno, per qualsiasi motivo, della fideiussione definitiva e suo mancato ripristino nel termine disposto dall’Agenzia;
venir meno, per qualsiasi motivo, della copertura assicurativa di cui all’art. 13 del disciplinare.
Nei casi suddetti l'Agenzia sarà tenuta a corrispondere all'Affidataria soltanto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della risoluzione dedotte le eventuali penali, salvo l'incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento del maggior danno subito.
Art. 13 Recesso
L'Agenzia si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'Affidataria possano essere vantate pretese di alcun genere, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, di recedere in ogni momento dal presente contratto, con preavviso di almeno un mese da notificarsi all'Affidataria tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.
Il recesso sarà esercitato, in particolar modo, in caso di sopravvenienza di convenzioni CONSIP con condizioni più favorevoli per l’Agenzia, a meno che l’Affidataria non accetti una modifica contrattuale che preveda le stesse condizioni.
Art. 14 Divieto di cessione e subappalto
E' fatto assoluto divieto all'Aggiudicataria di cedere ad altri il contratto e di subappaltare senza autorizzazione, in tutto o in parte, il servizio, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, salva ed impregiudicata ogni altra azione per il risarcimento di eventuali maggiori danni.
Art. 15 Operatività delle clausole
I termini e le comminatorie contenuti nel presente capitolato operano di pieno diritto, senza obbligo per l'Agenzia della costituzione in mora dell'Affidataria.
Art. 16 Controversie
Tutte le controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero sorgere in ordine al presente appalto e che non potessero essere risolte in via bonaria dalle parti, sono di competenza esclusiva del foro di Roma.
Art. 17 Riservatezza
L’Affidataria, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, assume l’obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso nell’espletamento del servizio, di non divulgarli e di non farne oggetto di sfruttamento e si impegna, altresì, a garantire il medesimo impegno da parte di tutti i soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per l’espletamento delle prestazioni contrattuali.
E’facoltà dell’Agenzia verificare il rispetto dell’obbligo di riservatezza di cui al presente articolo. Il mancato adempimento di tale obbligo rappresenta colpa grave e sarà considerato motivo per la risoluzione del contratto da parte dell’Agenzia ai sensi dell’art.12.
Art. 18 Norme di riferimento
L'esecuzione del servizio sarà regolata dal presente capitolato speciale, dal disciplinare di gara e dall’offerta economica dell'Affidataria, che costituiscono parte integrante del contratto. Si applicano, inoltre, per tutto quanto non espressamente previsto in tali atti, le norme in materia di pubblici servizi e forniture e le norme del codice civile in quanto applicabili.
Art. 19 Obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62
L’Affidataria è obbligata, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 codice civile, a far rispettare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, ai sensi dell’art. 2 comma 3 D.P.R. 16/04/2013 n. 62, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto decreto.
Art. 20 Costo delle misure per eliminare o ridurre i rischi da interferenze.
Il costo delle misure per eliminare o ridurre i rischi da interferenze ammonta a € 8.300,00 (ottomilatrecento/00).