SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE
Sub B)
SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE
Nell’anno ( ) il giorno ( ) del mese di in Brovello- Carpugnino, nella residenza municipale posta in Xxx Xxxxxxx x. 000, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra i signori:
- , nat a il , il quale agisce nel presente atto per conto e nell’interesse del Comune di Brovello-Carpugnino (codice fiscale n. 81000550038), in virtù dei poteri conferitigli con decreto Sindacale n. 2 del 01.02.2018 ed onde dare esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 31.08.2018, esecutiva;
e
- in qualità di con sede in
via n.
, P. Iva
PREMESSO
che a seguito di gara, indetta con determinazione n. del si concedeva in locazione alla ditta , l’immobile di proprietà comunale sito in Xxx Xxxxxxxxx x. 0, destinato ad uso esercizio di somministrazione di alimenti e bevande (bar), identificato al catasto al Foglio 12, Particella n. 147, circa mq. 70 circa comprensiva dei locali accessori (settanta).
Vista la determinazione n. del con cui è stato approvato il presente schema di contratto;
si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 - OGGETTO
1.1. Il Comune di Brovello-C. (di seguito, il locatore), come sopra rappresentato, concede in locazione al (di seguito, il conduttore), che accetta, l’immobile di proprietà comunale ubicato in Xxx Xxxxxxxxx x. 0, avente una superficie di mq. 70 circa comprensiva della relativa area verde, e meglio individuato nella planimetria allegata sub
A) al presente contratto, a formarne parte integrante e sostanziale.
1.2. La locazione ha ad oggetto i locali nel quale è consentita attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande (bar).
1.3. Il bene locato sarà adibito esclusivamente all’uso sopra indicato (bar) e, pertanto, il contratto si intenderà risolto, ai sensi degli artt. 1456 e seguenti del codice civile, qualora il conduttore, o eventuali aventi causa, modifichi l’uso senza il preventivo assenso scritto del locatore.
ART. 2 – DURATA
Il contratto di locazione ha durata di anni 6 (sei), decorrenti dalla stipulazione del presente atto. Il contratto potrà essere rinnovato, ai sensi dell’art. 28 della legge 27 luglio 1978, n. 392, con atto formale del locatore.
ART. 3 – CANONE DI LOCAZIONE
3.1. Il canone di locazione è stabilito in € annui oltre IVA di Legge. Il canone sarà adeguato annualmente in ragione del 100% delle variazioni, accertate dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie. L’adeguamento avverrà automaticamente senza necessità di formale richiesta.
3.2. Il canone sarà pagato anticipatamente in quattro rate uguali con scadenza trimestrale al ed al di ogni anno.
3.3. Il conduttore non potrà, in alcun caso, ritardare il pagamento del canone e non potrà far valere alcuna eccezione o azione, se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute. Il conduttore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
ART. 4 – STATO DELL’IMMOBILE
4.1. L’immobile è ceduto in locazione nello stato di fatto in cui si trova.
4.2. Restano a carico del conduttore le spese necessarie per l’eventuale installazione ed allacciamento degli impianti di luce, acqua e gas; i lavori necessari ai fini del rilascio del nulla osta sanitario; la manutenzione dell’area verde circostante; i lavori di adeguamento e agibilità, che dovranno essere autorizzati preventivamente nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
4.3. Il locatore dichiara che l’immobile è in regola con le norme edilizie ed urbanistiche per la destinazione dell’immobile a esercizio di somministrazione di alimenti e bevande; sono fatti salvi i provvedimenti e gli adeguamenti previsti dalla normativa urbanistica vigente nel tempo.
ART 5 - ONERI DEL CONDUTTORE
5.1. Sono, in ogni caso, a carico del conduttore i seguenti oneri:
a) spese di gestione, ivi compresa la fornitura di acqua, energia elettrica, riscaldamento;
b) la tassa sui rifiuti solidi urbani;
5.2. Sono a carico del conduttore le riparazioni di ordinaria manutenzione, quali quelle da farsi agli impianti di acqua, gas, luce e sanitari, alle serrature e chiavi, ai cardini degli infissi, alle superfici dei muri e dei soffitti e degli infissi, alle pavimentazioni e ai rivestimenti. Non provvedendovi il conduttore, vi provvederà il locatore richiedendone la spesa. E’ altresì a carico del conduttore l’ordinaria manutenzione dell’area antistante il bar che è lasciata ad uso pubblico.
5.3. Rimane a carico del locatore la manutenzione straordinaria dell’immobile. Sono, nondimeno, a carico del conduttore tutti gli interventi a carattere straordinario che si rendessero necessari a ripristinare l’uso dell’immobile qualora siano al medesimo imputabili per dolo o colpa.
ART. 6 – CONDIZIONI DELL’IMMOBILE
6.1. Il conduttore dichiara di aver esaminato i locali dell’immobile e di averli trovati idonei al proprio uso, in buono stato di conservazione e manutenzione ed esenti da difetti che possono influire sulla salute di chi vi svolge l’attività e si obbliga a riconsegnarli alla scadenza del contratto nello stesso stato.
6.2. Ogni addizione che non possa togliersi in qualunque momento senza danneggiare l’immobile e qualsiasi altra innovazione, non potranno farsi senza il preventivo consenso scritto del locatore. Al termine della validità del contratto ogni addizione e/o miglioria dovrà essere eliminata a spese del conduttore se non di interesse del locatore, da trattenere senza onere alcuno.
6.3. L’amministrazione si riserva, tuttavia, la facoltà di stipulare accordi specifici scritti col gestore in merito all’esecuzione di lavori e/o acquisto di arredi, mediante scomputo sul canone. Qualsiasi spesa eseguita dal conduttore al di fuori dei suddetti accordi scritti sarà ad esclusivo carico del suddetto, senza che questi possa vantare alcun diritto.
ART. 7 –GARANZIE E RESPONSABILITA’
7.1. Il conduttore ha provveduto alla costituzione di una fideiussione bancaria con
n. del dell’importo di € (pari a un canone annuo a regime) a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali assunti e si impegna ad ogni scadenza ad inviare tramite raccomandata A.R. o PEC il rinnovo
di detta polizza. Il mancato rinnovo sarà causa automatica di risoluzione del contratto. Detta polizza sarà svincolata dopo la regolare riconsegna dell’immobile e dei beni in essi contenuti. La fideiussione prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del locatore. Essa contiene la clausola “a semplice richiesta” o “senza eccezioni” ovvero la deroga all’art. 1945 c.c. e quindi non ha la natura di accessorietà propria della fideiussione. La polizza ha validità sino alla scadenza del contratto.
7.2. La custodia e la responsabilità dell’immobile sono affidati al conduttore che ha stipulato un’assicurazione per rischi incendio (rischi normali del fabbricato) furto e responsabilità civile verso terzi (intendendosi terzo anche il Comune) con l’Assicurazione
Agenzia di polizza n. in data per i seguenti massimali: Sezione incendio (valore di € ) Sezione responsabilità civile (mass. sinistro € mass. persona mass. cose
€ ). Dette polizze hanno durata sino alla scadenza del contratto.
7.3. Il conduttore è tenuto a far rispettare il patrimonio comunale ed ha l’obbligo di risarcire il locatore di ogni eventuale danno prodotto anche da terzi, salvo naturalmente il diritto di rivalersi nei confronti degli stessi.
7.4. Le parti stabiliscono di comune accordo che il locatore è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, diretti o indiretti, alle cose o persone che possono derivare, in qualsiasi momento, dall’uso dell’immobile, degli impianti e delle attrezzature o, comunque, da fatto o omissione del conduttore o di terzi.
7.5. Il locatore, a mezzo del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, può in qualsiasi momento, provvedere ad ispezioni dell’immobile per verificare che sia disposto ed organizzato un corretto e regolare uso dello stesso, nonché provvedere a sopralluoghi di carattere tecnico-manutentivo o al complesso in genere. E’ fatto obbligo al conduttore ed al suo personale di attenersi alle disposizioni del predetto incaricato al fine di prevenire eventuali danni.
ART. 8 – DIVIETI
8.1. E’ proibita la cessione del presente contratto, il comodato e la sublocazione dell’immobile, senza l’autorizzazione del locatore.
8.2. Con riferimento esplicito all’art. 36 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in caso di cessione del contratto se il locatore non libererà espressamente e per iscritto il conduttore cedente, quest’ultimo dovrà rispondere nei confronti del locatore di eventuali inadempimenti del conduttore-cessionario.
ART. 9 –RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
9.1. Il locatore ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:
a) ripetute violazioni della normativa in materia di commercio;
b) inizio dell’azione penale nei confronti del conduttore per fatti inerenti la gestione dell’attività commerciale;
c) cessione del contratto o sublocazione, non previamente autorizzati dal locatore;
d) uso dell’immobile per scopi diversi da quelli previsti dal contratto;
e) mancato inizio dell’attività entro il termine di sei mesi dall’aggiudicazione.
9.2. La risoluzione dovrà essere esercitata mediante comunicazione, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con raccomandata A/R.
ART. 10 – RIFERIMENTI DI LEGGE
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno riferimento alle norme del codice civile e alla legislazione vigenti in materia di locazione.
ART. 11 - CAUZIONE
Il conduttore ha prestato una cauzione di € , pari al 25% del canone annuo.
ART. 12 - CONTROVERSIE
Per ogni controversia, le parti eleggono entrambe domicilio nel Comune di Brovello- Carpugnino, in Xxx Xxxxxxx x. 000.
ART. 13 – SPESE CONTRATTUALI
Le spese conseguenti alla stipulazione del presente contratto (bolli, diritti e varie) sono a carico del conduttore.
Le spese per la registrazione sono a carico del conduttore e locatore in parti uguali. IL LOCATORE
IL CONDUTTORE
Le parti ai sensi degli artt.1341 e ss. del codice civile approvano espressamente le clausole di cui agli
artt. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 - 10 – 11 – 12 – 13. IL LOCATORE
IL CONDUTTORE