CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
Tipologia: appalto di servizi articolo 3, comma 1, lettera ss) del decreto legislativo n. 50 del 2016 |
Procedura: aperta articoli 3, comma 1, lettera sss), e 60, del decreto legislativo n. 50 del 2016 Criterio: minor prezzo ex art. 95, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 |
NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO “A. M. XXXXXXXX XXXXXXXXX” NEL POLO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DELL'UNIVERSITÀ DI FIRENZE A SESTO X.XX – SERVIZIO GESTIONE CUMULO TERRE DI RIPORTO. |
CIG 7612050E5D - CUP B97B16000030003 |
Capo 1 – OGGETTO DELL'APPALTO 5
Art. 1. Prestazioni e suddivisione in lotti 5
Art. 2. Valore dell’appalto e base d’asta 5
Capo 2 – REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 6
Art. 4. RTI, consorzi e divieto di partecipazione plurima 6
Art. 5. Requisiti di ordine generale 7
5.1. Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale 8
5.2. Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia. Iscrizione nelle white list 9
5.3. Persone fisiche destinatarie dei provvedimenti ostativi 9
5.4. Motivi di esclusione per omessi pagamenti 11
5.5. Ulteriori motivi di esclusione 11
5.6. Ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale 12
5.7. Motivo di esclusione per passaggio dall’impiego pubblico all’attività privata 13
Art. 6. Requisiti specifici 13
6.1. Requisiti di idoneità professionale 14
6.1.1. Comprova del possesso del requisito 14
6.2. Requisiti di capacità economico finanziaria 14
6.3. Requisiti di capacità tecnico professionale 14
6.4. Disponibilità impianto per il trattamento del materiale da conferire 14
Art. 7. Possesso dei requisiti per operatori economici a identità plurisoggettiva 14
Art. 8. Possesso dei requisiti in caso di consorzi di cooperative e consorzi stabili 15
Capo 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 17
Art. 11. Assunzione di responsabilità 17
Art. 12. Presentazione dell’offerta e termini 17
12.1. Sottoscrizione degli atti 17
12.2. Regole di Utilizzo Piattaforma “Start” 18
12.3. Modalità di presentazione dell’offerta in caso di R.T.I. o consorzio 18
Capo 4 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 20
Art. 13. Documentazione amministrativa (busta a) 20
13.1. a) domanda di partecipazione generata dal sistema 20
13.2. b) Dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti (DGUE) 20
13.3. c) Contribuzione ANAC 21
13.4. d) Garanzia provvisoria e impegno del fideiussore 22
13.7. g) Procura (campo non obbligatorio); 23
13.8. h) Documentazione relativa all’avvalimento (campo non obbligatorio); 24
13.9. i) Atti relativi al R.T.I o Consorzio (campo non obbligatorio); 24
13.10. Istruzioni per la compilazione del DGUE 24
13.11. Casi particolari nell’utilizzo del DGUE 26
13.12. Appendici integranti il DGUE 26
Capo 6 – DOCUMENTAZIONE ECONOMICA 28
Art. 14. Documentazione economica (step 3 – busta c) 28
Capo 7 – INVIO DELL’OFFERTA 29
Art. 15. Invio dell’offerta 29
Capo 8 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE 30
Art. 16. Criterio di aggiudicazione 30
Art. 17. Disciplina generale delle sedute 30
Art. 18. Verifica dei plichi digitali e apertura busta della documentazione amministrativa 30
18.1. Cause di esclusione relative a requisiti o altre clausole essenziali 31
18.3. Procedimento relativo al soccorso istruttorio 32
Art. 19. Apertura busta della documentazione economica e formazione della graduatoria 32
19.1. Cause di esclusione in fase di esame della «Documentazione Economica» 32
Art. 20. Verifica delle offerte anomale 32
20.1. Gestione delle Offerte anomale o anormalmente basse 33
Art. 21. Proposta di aggiudicazione 34
Art. 23. Controllo sul possesso dei requisiti 34
Art. 24. Conseguenze giuridiche dell’aggiudicazione 34
Art. 25. Adempimenti posteriori all’aggiudicazione 34
Capo 11 – STIPULA DEL CONTRATTO 36
Art. 26. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto 36
Art. 27. Obblighi dell’aggiudicatario 36
Capo 12 – COMUNICAZIONI, QUESITI, DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E FINALI 37
Art. 28. Comunicazioni agli operatori economici 37
Art. 29. Quesiti, acquisizione delle informazioni e documentazione disponibile 37
30.1. Eventuali limitazioni all’accesso agli atti 38
31.1. Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente 38
31.2. Controversie in materia contrattuale 38
Art. 33. Riserva di aggiudicazione 39
Art. 34. Altre disposizioni e informazioni 39
34.2. Clausola di prevalenza 39
34.3. Trattamento dei dati personali 39
Il presente documento, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, disciplina la partecipazione alla gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (di seguito anche solo “Codice”, indetta dalla Città Metropolitana di Firenze (di seguito anche solo “Città”, o “Stazione Appaltante”, o “Committente”) – che opera autonomamente in quanto dotata della necessaria qualificazione secondo quanto disposto degli articoli 37, secondo comma, e 216, decimo comma, del Codice (AUSA 0000241139).
L’affidamento in oggetto è disposto con determina a contrarre n. 1328 del 14/08/2018, e avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del Codice. Il RUP è l’arch. Xxxxxxxx Xxxxxx.
La presente procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Città Metropolitana di Firenze (di seguito per brevità ““Start”” o “Piattaforma”), il cui accesso è consentito link xxxxx://xxxxx.x.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.
Le modalità tecniche per l’utilizzo di “Start” sono contenute nel documento ““Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana – Giunta Regionale – Start GR” approvate con decreto dirigenziale Regione Toscana n. 3631/2015 e consultabili all’indirizzo internet: xxxxx://xxxxx.x.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxx-xx/xxxx/xxxxxxx, facente parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di gara, anche se non materialmente allegato, ove sono descritte in particolare le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma, le modalità di presentazione dell’offerta e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura.
Il Sistema utilizza la casella denominata xxxxxxx@xxxxx.x.xxxxxxx.xx per inviare tutti i messaggi di posta elettronica alle caselle e-mail degli operatori e la casella xxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx per l’invio alle caselle di posta elettronica certificata dei messaggi automatici generati dal sistema.
Gli operatori economici sono tenuti a controllare che i messaggi inviati dal Sistema non vengano respinti né trattati come Spam dai propri sistemi di posta elettronica.
La documentazione ufficiale di gara è in formato elettronico, e verrà pubblicata sul profilo del committente (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx-xxxx-xxxxxxxx-xx-xxxxxxxx), sul sito dell’osservatorio regionale, sulla piattaforma del MIT, sulla GURI, nonché nella sezione documentazione di gara sulla piattaforma “Start”. Il bando viene inviato per la pubblicazione in GUCE in data 03/09/2018.
Essa comprende:
1) Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti: - capitolato speciale descrittivo e prestazionale con relativa allegati da A) a H); relazione tecnico descrittiva; schema di contratto.
2) Bando di gara;
3) Disciplinare di gara;
Anche ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 2 della Legge n. 241/1990, il termine del procedimento è fissato in 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Art. 1. Prestazioni e suddivisione in lotti
Costituisce oggetto dell’appalto l’esecuzione del servizio di “gestione” di cumulo terre di riporto e consiste nelle attività di carico, trasporto e conferimento ad impianto di trattamento autorizzato del materiale componente il cumulo ed è comprensivo della relativa “Certificazione di avvenuto conferimento”. Il tutto come diffusamente illustrato nel capitolato prestazionale.
CPV: 90710000-7 (Environmental management – principale - 88,14%) 90512000-9 (Refuse transport services – secondaria – 11,86%). La prestazione principale comprende la “gestione” del conferimento.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 la presente iniziativa non viene suddivisa in lotti per evitare di rendere l’esecuzione dell’appalto eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico, in quanto ha caratteristiche tali da rendere le prestazioni sostanzialmente unitarie. Ciò anche in considerazione del fatto che l’appalto, non ha certo le caratteristiche di “grande appalto”, come inteso dal considerando 78 della Direttiva 2014/24/UE, che per la sua configurazione consente del resto alle PMI (piccole e medie imprese) ed alle microimprese ivi citate di partecipare agevolmente alla gara. Ancor più nello specifico la mancata suddivisione in lotti è quindi ed altresì funzionale a:
- garantire l’economicità della gestione, in considerazione delle economie di scala derivanti dalla gestione unitaria del servizio;
- garantire l’efficacia del coordinamento organizzativo, con conseguenti benefici in termini di economicità procedurale.
Art. 2. Valore dell’appalto e base d’asta
Il valore stimato dell’appalto ex art. 35 del Codice è pari a € 292.654,88, dei quali:
- € 326,25 rappresentano i costi per la sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso;
- € 3.589,49 rappresentano i costi del personale individuati ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, c.
16 del Codice. L’appalto è finanziato con fondi propri di bilancio.
Il valore negoziabile posto a base di gara è pari a € 292.328,63:
Capo 2 – REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Art. 3. Soggetti ammessi
Possono partecipare e presentare offerta i seguenti operatori economici:
a) imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909,
n. 422, e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, formati da non meno di tre consorziati che abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
d) operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e) operatori economici di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), in una delle seguenti forme di aggregazione:
‐ riuniti in raggruppamento temporaneo di operatori economici ai sensi dell’articolo 45, comma 1, lettera d) e dell’articolo 48, del Codice;
‐ riuniti in consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
‐ aderenti a un contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009;
‐ riuniti in un Gruppo economico di interesse europeo (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991;
Per operatore economico si intende una organizzazione imprenditoriale costituita da una persona fisica (impresa individuale) o una persona giuridica che opera in piena autonomia imprenditoriale ed è titolare di propria partita IVA, ovvero una entità giuridica alla quale è riconosciuta capacità imprenditoriale, anche non prevalente, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea;
Per offerente si intende uno dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), che presenta l’offerta autonomamente, o più operatori economici di cui alle stesse lettere a), b), c) e d), in una delle forme di aggregazione di cui alla lettera e), dove gli stessi operatori, in solido tra di loro, presentano unitariamente un’unica offerta.
Art. 4. RTI, consorzi e divieto di partecipazione xxxxxxx
Ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.
Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà
indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
Ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice, un operatore economico non può partecipare contemporaneamente alla stessa gara:
‐ individualmente e in raggruppamento temporaneo;
‐ in più di un raggruppamento temporaneo o in più di un consorzio;
‐ individualmente o in raggruppamento temporaneo e quale consorziato di un consorzio per il quale il consorzio concorre e che sia indicato per l’esecuzione;
Ai sensi dell’articolo 89, comma 7, del Codice, un operatore economico:
‐ non può partecipare alla gara come offerente in qualunque forma e contemporaneamente come ausiliario di altro offerente che si presenti in concorrenza;
‐ non può costituirsi ausiliario di due offerenti che presentano offerta in concorrenza tra di loro.
Se ricorre una delle condizioni di cui ai due precedenti capoversi, sono esclusi ambedue gli operatori economici offerenti coinvolti e se è coinvolto un offerente in forma aggregata, è escluso anche quest’ultimo.
Art. 5. Requisiti di ordine generale
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:
- cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
Sono altresì esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165;
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi
(art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
5.1. Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 80, comma 1, del Codice)
Sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al successivo punto 5.3, di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall’articolo 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 e dall’articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 1
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, ed eventualmente all’appendice 2 del DGUE)
1. Fatto salvo quanto previsto alla successiva nota numero 6 devono essere dichiarati tutti i provvedimenti definitivi, con l’indicazione del reato, delle circostanze, dell’epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permetterne la valutazione dell’incidenza ai fini della partecipazione alla gara.
2. L’operatore economico, limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi o abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che tali ultimi sono sufficienti, l'operatore economico è ammesso; viceversa si procede all’esclusione.
3. Se l’operatore economico è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dal precedente numero 2, durante il periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
4. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, e non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari alla durata della pena principale con un massimo di 5 (cinque) anni.
5. Non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati depenalizzati, quando è intervenuto il provvedimento di riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna xxxxxxxx.
6. Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi e far accertare da tutti i soggetti di cui al 5.3, delle situazioni penali mediante visura del casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 33 del d.P.R. n. 313 del 2002.
5.2. Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia. Iscrizione nelle white list (articolo 80, comma 2, del Codice)
Costituisce motivo di esclusione la sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al successivo punto 5.3, di:
a) cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
b) tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, dello decreto legislativo n. 159 del 2011.
Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 2 (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, primo riquadro, del DGUE)
1. Si rammenta che i motivi di esclusione per provvedimenti antimafia imputabili all’operatore economico possono avere come causa misure di prevenzione adottate nei confronti di uno o più d’uno dei soggetti (persone fisiche) elencati all’articoli 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 oppure situazioni ostative di cui all’articolo 84, comma 4, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 riconducibili agli stessi soggetti.
2. Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi e far accertare da tutti i soggetti di cui al punto 5.3, dell’inesistenza di provvedimenti ostativi di natura antimafia mediante visura del casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 33 del d.P.R. n. 313 del 2002.
5.2.1. White list
Parte dell’oggetto dell’appalto rientra nelle previsioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, commi dal 52 al 57 (comma 53, lett. b “trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi”);
Laddove per le operazioni svolte nell’ambito della commessa, a seconda della tipologia di prestazioni effettivamente eseguite in ragione del proprio ruolo (es. operatore singolo, subappaltatore ecc.), si ricada nell’ambito di detta attività imprenditoriale, dovrà essere dichiarata l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).
In caso di dubbio in ordine alla necessità d’iscrizione, s’invitano gli operatori economici a presentare precauzionalmente idonea istanza d’iscrizione, demandando così alla competente Autorità la verifica dei relativi presupposti per il caso concreto (in termini Tar Lazio, Roma, sez. iI-Ter, 10 maggio 2017, n. 5610).
5.3. Persone fisiche destinatarie dei provvedimenti ostativi (articolo 80, comma 3, del Codice)
L’esclusione per i motivi di cui ai precedenti punti 5.1 e 5.2 è disposta se i relativi provvedimenti ostativi sono stati emessi nei confronti:
a) di una o più d’una delle persone fisiche elencate nel seguito, attualmente in carica:
1) in caso imprenditore individuale: il titolare;
2) in caso di società di persone: tutti i soci;
3) in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;
4) in caso di altri tipi di società (quali società di capitali, società cooperative e società consortili):
--- i rappresentanti legali e gli amministratori (amministratore unico o amministratore delegato);
--- il presidente e i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, o siano titolari di poteri di direzione o di vigilanza (es. consiglieri delegati, revisori);
--- il sindaco o i membri del collegio sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale) o i membri del comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione
monistico); i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza (nelle società con sistema di amministrazione dualistico);
--- i membri dell’Organismo di vigilanza di cui all’articolo del decreto legislativo n. 231 del 2001;
--- altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell’operatore economico idonei a determinare in qualsiasi modo o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico (es. Direttori generali);
5) limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci: il socio unico, il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);
6) in tutti i casi: i procuratori speciali e gli institori se dotati dei poteri sufficienti alla stipulazione del contratto per il quale l’operatore economico concorre, o comunque di poteri così ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi se non di spessore superiore a quelli che lo statuto assegna agli amministratori;
7) i direttori tecnici;
b) di una delle persone fisiche di cui alla precedente lettera a), cessate dalla carica nell’anno antecedente la data del presente Documento, limitatamente ai motivi di cui ai precedenti punti 5.1 e 5.2. Qualora ricorra la condizione ostativa nei confronti di un soggetto cessato, l’esclusione è disposta qualora l’operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
Per un ulteriore approfondimento sul tema si rimanda al Comunicato del Presidente ANAC del 08/11/2017, che ha sostituito il precedente Comunicato del 26/10/2016.
Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 3
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, ed eventualmente all’appendice 1 del DGUE)
1. Qualora l’operatore economico ometta l’indicazione di uno o più d’uno dei soggetti di cui alla lettera a), risultanti da documenti o registri pubblici, la dichiarazione sarà ammissibile e suscettibile di soccorso istruttorio; tuttavia se in fase di verifica o in qualunque altra fase del procedimento, come previsto dall’articolo 80, comma 6, del Codice, dovesse risultare la presenza di un motivo di esclusione in capo ai predetti soggetti omessi, la dichiarazione sarà considerata mendace con la conseguente esclusione dal procedimento.
2. In luogo della dichiarazione dei soggetti (persone fisiche) cessati dalla carica nell’anno precedente, deceduti, irreperibili o indisponibili al rilascio della dichiarazione in proprio, è ammessa la dichiarazione del rappresentante legale dell’operatore economico, in loro vece, anche con la condizione «per quanto di propria conoscenza». La dichiarazione è considerata mendace qualora difforme da stati e condizioni potenzialmente ostativi, note al dichiarante in modo incontrovertibilmente manifesto (ad esempio, assunzione di provvedimenti in conseguenza delle condanne, coinvolgimento del dichiarante nel medesimo procedimento penale, dichiarazioni difformi presentate in altri procedimenti).
3. In caso di presenza di soggetti cessati di cui alla lettera b), incorsi in uno dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1 o 2 (come riportati ai punti 5.1 e 5.2), non si procede all’esclusione se l’offerente dimostra o documenta, con argomentazioni oggettive e convincenti, che l’impresa abbia assunto adempimenti e comportamenti che comportano la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata rispetto al soggetto cessato. A tale scopo l’offerente deve riportare le pertinenti indicazioni di “self cleaning” nel DGUE o allegare a quest’ultimo la pertinente dimostrazione.
4. Nel caso l’operatore economico nell’anno antecedente la data del presente Documento abbia stipulato contratti di acquisizione di azienda o di ramo d’azienda, trasformazione o fusione per incorporazione, l’esclusione è disposta se i motivi di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1 o 2 (come riportati ai punti 5.1 e 5.2), ricorrono nei confronti di uno dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, che hanno operato nell’ultimo anno presso l’operatore economico cedente, trasformato o incorporato, salvo che l’operazione sia avvenuta in modo da escludere qualsiasi influenza degli amministratori e direttori tecnici della precedente gestione sull’operato della nuova realtà aziendale e sia venuto meno qualsiasi possibilità di collegamento tra il cedente e cessionario.
5. Nel caso l’operatore economico abbia stipulato contratti affitto di azienda o di ramo d’azienda, l’esclusione è disposta se i motivi di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1 o 2 (come riportati ai punti 5.1 e 5.2), ricorrono nei confronti di uno dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, dell’azienda affittante o locatrice.
6. Qualora una persona fisica ricopra più ruoli tra quelli indicati, anche con riferimento ai soggetti cessati, è sufficiente che tutte le condizioni non ostative siano dichiarate una sola volta.
7. Qualora nei confronti dei soggetti cessati ricorra una causa ostativa o potenzialmente ostativa, l’operatore economico deve dimostrare e documentare di aver assunto misure adeguate di dissociazione dalla condotta sanzionata.
5.4. Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 80, comma 4, del Codice)
L’esclusione è disposta se l’operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:
a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2- bis, del d.P.R. n. 602 del 1973;
b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa al rilascio del DURC di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (in G.U. n. 125 del 2015).
Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 4 (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione B, del DGUE)
1. L'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
2. Quanto alla lettera b):
--- il motivo di esclusione opera anche se, dopo la presentazione dell’offerta, l’operatore abbia provveduto alla regolarizzazione in seguito ad "invito" dell'Ente certificante; tale regolarizzazione non è utilizzabile nemmeno con soccorso istruttorio per la regolarizzazione postuma in sede di gara;
--- non è considerato ostativo un omesso pagamento nella misura non superiore a quella non ostativa al rilascio del DURC.
5.5. Ulteriori motivi di esclusione
(articolo 80, comma 5, lettere a), b), c), d), e), del Codice)
L’esclusione è disposta se per l’operatore economico ricorre una delle seguenti condizioni:
a) ha commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all’allegato X del Codice;
b) si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c) si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, quali:
--- significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto pubblico che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo a una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
--- il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
--- il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
d) ricade in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibili né nelle condizioni di astensione di cui all’articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013;
e) incorre nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del Codice.
Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere a), b), c), d), e) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione C, del DGUE)
1. Le condizioni di cui alle lettere a) e c), devono essere corredate dall’indicazione delle parti, delle circostanze, dell’eventuale contenzioso in atto o definito in sede giurisdizionale o arbitrale, dell’epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell’incidenza ai fini della partecipazione alla gara; l’operatore economico è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall’illecito o dalla condizione e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.
2. Quanto alle condizioni di cui alla lettera b), l’operatore economico:
--- gestito dal curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato; se l’ANAC ai sensi dell’articolo 110, comma 5, del Codice, ha subordinato la partecipazione alla necessità di ricorso all’avvalimento, l’offerente deve avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto al successivo art. 9;
--- in concordato con continuità aziendale non ancora omologato, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato, allegando, ai sensi dell’articolo 000-xxx, xxx X.X. n. 267 del 1942, la relazione di un professionista che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto e avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa aggiudicataria nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto al successivo art. 9;
--- in caso di concordato con continuità aziendale omologato, la partecipazione e ammessa salvo che il provvedimento di omologazione abbia imposto restrizioni alla partecipazione agli appalti pubblici.
3. Quanto alle condizioni di cui alla lettera c), a mero titolo orientativo ai fini dichiarativi, si rinvia alle Linee guida n. 6 di ANAC (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 260 del 7 novembre 2017). È in ogni caso necessario effettuare le dichiarazioni anche per fattispecie non previste dal DGUE, mediante idonea produzione documentale, anche mediante integrazione modifica del DGUE stesso.
4. Quanto alle condizioni di cui alle lettere d) ed e), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto 5.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico.
5.6. Ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale (articolo 80, comma 5, lettere f), f-bis, f-ter, g), h), i), l), m), del Codice)
L’esclusione è altresì disposta se per l’operatore economico ricorre una delle seguenti condizioni:
f) è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
g) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
h) ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, accertato definitivamente nell’anno antecedente la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a) e o in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa;
i) ha violato la disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.
l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981;
m) si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.
Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m)) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numeri da 1 a 6, del DGUE)
1. Quanto alle condizioni di cui alla lettera f), a titolo di esempio il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può derivare da atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell’articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, violazione della contrattazione collettiva ai sensi dell’articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare o divieto in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale.
2. Quanto alle condizioni di cui alla lettera h), l’esclusione opera in caso di intestazione fiduciaria a soggetti non autorizzati ai sensi della legge n. 1966 del 1939.
3. Quanto alle condizioni di cui alla lettera i), l’operatore economico è in regola con le disposizioni se il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all’articolo 4 della legge n. 68 del 1999 rispetta le seguenti condizioni, fatte salve le esclusioni, gli esoneri e le ulteriori deroghe previste dalla medesima Legge:
a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
4. Quanto alle condizioni di cui alle lettere g), l) e m), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto 5.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico.
5. Quanto alle condizioni di cui alla lettera l), emergenti dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data del presente Documento comunicata dal procuratore della Repubblica all'ANAC, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la denuncia, devono risultare dal sito dell'Osservatorio dell’ANAC.
5.7. Motivo di esclusione per passaggio dall’impiego pubblico all’attività privata (art. 53 comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001)
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)
E’ escluso l’operatore economico nel quale uno dei soggetti di cui al punto 5.3, titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico, si trova nella condizione prevista dall’articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.
Art. 6. Requisiti specifici
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti.
6.1. Requisiti di idoneità professionale
(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione A, del DGUE)
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerente con quella in affidamento. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, c. 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, producendo la relativa documentazione dimostrativa.
b) Iscrizione in corso di validità all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la categoria 8, classe D o superiore in conformità al quantitativo di materiale da conferire.
c) Iscrizione in corso di validità all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la categoria 4, classe D o superiore in conformità al quantitativo di materiale da conferire. Detto requisito potrà alternativamente essere dimostrato:
‐ Mediante possesso in proprio dell’iscrizione;
‐ Mediante subappalto necessario, con indicazione della terna di subappaltatori;
‐ Mediante contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della presente gara;
‐ Mediante partecipazione in RTI verticale, con requisito posseduto dal mandante;
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
6.1.1. Comprova del possesso del requisito
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
6.2. Requisiti di capacità economico finanziaria (condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione B, del DGUE) Non richiesti, poiché ritenuti assorbiti dall’iscrizione all’albo.
6.3. Requisiti di capacità tecnico professionale (condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione C, del DGUE) Non richiesti, poiché ritenuti assorbiti dall’iscrizione all’albo.
6.4. Disponibilità impianto per il trattamento del materiale da conferire (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D-BIS, del DGUE)
Disponibilità in qualsiasi forma ammessa dall’ordinamento (proprietà, convenzione ecc.) di un impianto debitamente autorizzato all’esercizio in regime ordinario per il trattamento del materiale da conferire, il quale dovrà: essere presente nella banca dati del portale web del Sistema Informativo Regionale Ambiente della Regione Toscana (SIRA); essere autorizzato a trattare specificatamente i rifiuti con Codice CER oggetto del presente servizio e a svolgere le operazioni previste ai sensi dell’Allegato B o C della parte IV del D. Lgs 152/2006.
Dovrà essere allegata la documentazione titolo che dimostri detta disponibilità (autorizzazione in caso di impianto proprio; convenzione in caso di impianto di terzi; altro titolo ammesso dall’ordinamento).
Detta disponibilità non costituisce subappalto e neppure avvalimento (Cfr. da ultima T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 08 gennaio 2018, n. 31).
Art. 7. Possesso dei requisiti per operatori economici a identità plurisoggettiva
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto:
a) da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
b) da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali in categoria 8 deve essere posseduto:
a) da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE, in caso di raggruppamento orizzontale; dall’impresa mandataria in caso di raggruppamento verticale;
b) da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici, eccettuata l’impresa indicata per il servizio di raccolta e trasporto;
Il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali in categoria 4 deve essere posseduto:
a) da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE, in caso di raggruppamento orizzontale; dall’impresa mandante in caso di raggruppamento verticale;
b) dall’impresa aderente al contratto di rete indicata come esecutrice del servizio di raccolta e trasporto;
Note di chiarimento ai requisiti dei Raggruppamenti temporanei (condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, riquadro b), del DGUE)
1. Si rammenta che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo devono dichiarare nel proprio DGUE esclusivamente i propri requisiti e non richiamare o ripetere i requisiti degli altri operatori economici raggruppati. L’individuazione della sufficienza dei requisiti è fatta d’ufficio dalla Stazione appaltante mediante la somma dei requisiti di tutti gli operatori economici raggruppati.
2. Costituisce eccezione alla nota n. 1 con la ripartizione delle prestazioni tra i singoli operatori economici raggruppati, che può essere presentata dal solo mandatario o capogruppo ma che deve riportare l’identificazione di tutti gli operatori economici raggruppati e la ripartizione percentuale nell’ambito del raggruppamento.
Art. 8. Possesso dei requisiti in caso di consorzi di cooperative e consorzi stabili (condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. deve essere posseduto dalle consorziate indicate per l’esecuzione, eccettuate quelle eventualmente indicate per i servizi di raccolta e trasporto, ovvero direttamente dal Consorzio, ove esegua in prima persona le prestazioni.
Il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali in categoria 8 deve essere posseduto:
a) da ciascuna delle imprese consorziate indicate come esecutrici, eccettuata l’impresa indicata per il servizio di raccolta e trasporto, o dal consorzio medesimo nel caso in cui questo esegua direttamente le prestazioni;
Il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali in categoria 4 deve essere posseduto:
a) da ciascuna delle imprese consorziate indicate come esecutrici del servizio di raccolta trasporto, o dal consorzio medesimo nel caso in cui questo esegua direttamente le prestazioni;
Art. 9. Avvalimento
(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione C, del DGUE)
Si applica l’art. 89 del Codice. L'avvalimento non è tuttavia ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Art. 10. Subappalto
(condizioni da dichiarare alla Parte II, Sezione D, del DGUE)
Il subappalto è ammesso nel limite massimo del 30% (trenta per cento) dell’importo totale dell’appalto.
L’offerente deve dichiarare le prestazioni che intende subappaltare; in assenza di dichiarazioni il subappalto è vietato. Si precisa che la dichiarazione di subappalto in misura superiore a quelle prescritte inibisce il subappalto per la parte eccedente tale misura ma non comporta l’esclusione.
In ogni caso è vietato il subappalto a favore di operatori economici che hanno partecipato alla gara quali offerenti, singoli, in raggruppamento o quali consorziati indicati da un consorzio offerente.
È obbligatoria l’indicazione della terna dei subappaltatori. È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti. La terna di subappaltatori deve essere indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, e devono essere inseriti nel documento PassOe.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. I soggetti indicati come subappaltatori non possono partecipare in proprio alla gara.
Capo 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Art. 11. Assunzione di responsabilità:
La presentazione dell’offerta comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere esaminato tutti gli atti disponibili e posti a base di gara, di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi e di aver giudicato l’appalto remunerativo e tale da consentire l’offerta presentata;
La presentazione dell’offerta comporta automaticamente l’assenso all’accesso dei controinteressati alla documentazione presentata in gara, ivi comprese le offerte, nonché le eventuali giustificazioni ove presentate in fase di verifica dell’anomalia, senza il ricorso alla previa notifica di cui all’articolo 3 del d.P.R.
n. 184 del 2006, fermo tuttavia restando quanto previsto al successivo art. 30.
Art. 12. Presentazione dell’offerta e termini
L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire alla Stazione appaltante, nelle modalità di seguito descritte, entro e non oltre il termine perentorio del 05/10/2018 – ore 07:30:00 - pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura.
L’offerta, come meglio stabilito nei successivi paragrafi, è costituita da documentazione in formato elettronico, da presentarsi mediante l’utilizzo di (e la sottomissione al) ““Start””, con le modalità ivi stabilite.
La presentazione dell’offerta mediante l’utilizzo del Sistema dovrà avvenire, collegandosi al sito internet link xxxxx://xxxxx.x.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/, accedendo alla piattaforma ““Start”” ed individuando la procedura in oggetto.
In particolare, il concorrente dovrà inviare:
a) la Documentazione amministrativa,
b) l’Offerta economica,
Il tutto attraverso la funzionalità “Presentazione offerta” presente a sistema e come meglio precisato di seguito.
In caso di R.T.I., consorzio ordinario o G.E.I.E., l’unico soggetto abilitato ad operare sulla Piattaforma è l’impresa mandataria o designata tale dall’operatore riunito o raggruppato.
La mandataria dovrà inserire sul Sistema, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore riunito, tutte le informazioni e la documentazione richiesta dalla stazione appaltante.
Ai sensi dell’art. 79 comma 5-bis del Codice qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della piattaforma tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotterà i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del Codice, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga di cui al primo periodo, la stazione appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate.
La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso l'indirizzo Internet dove sono accessibili i documenti di gara, nonché presso la sezione documentazione di gara ovvero tramite comunicazione individuale tramite l’apposita funzionalità direttamente in Piattaforma.
12.1. Sottoscrizione degli atti
Fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente Documento, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica, nonché le Offerte, devono essere sottoscritti con firma digitale. I titolari dello strumento di Firma Digitale, sono tenuti a rispettare tutte le norme legislative, regolamentari, di attuazione, contrattuali, le regole tecniche e le deliberazioni
dell’Agenzia per l’Italia Digitale in tema di conservazione ed utilizzo dello strumento di Firma Digitale, così come ogni qualsiasi altra istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato lo strumento ed esonera espressamente la Città Metropolitana da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo improprio dello strumento di Firma Digitale.
L’efficacia e la validità dei documenti sottoscritti con Firma Digitale sono disciplinate dal Codice dell’Amministrazione Digitale e, in generale, dalla normativa italiana vigente in materia.
Nel presente documento l’onere di sottoscrizione è genericamente imputata al legale rappresentante, fermi restando gli obblighi di sottoscrizione congiunta previsti per gli operatori economici ad identità plurisoggettiva non formalmente costituiti.
In caso di sottoscrizione da parte di soggetto diverso dal legale rappresentante è necessaria l’allegazione di idonea procura, come nel prosieguo meglio esplicitato.
In deroga a quanto previsto dal precedente capoverso, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, è da ritenersi sufficiente una dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura stessa.
12.2. Regole di Utilizzo Piattaforma “Start”
Gli operatori economici, interessati a partecipare alla presente procedura, dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Giunta Regionale – accessibile all’indirizzo: xxxxx://xxxxx.x.xxxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxxx/.
Per identificarsi i fornitori gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul Sistema.
La registrazione, completamente gratuita, avviene tramite userid e password.
L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (Userid e password) a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante e la password.
Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero 055.6560174 o all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxx@x-xxxxx.xxx.
La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell’offerta e l’orario della registrazione. Nella sezione “Comunicazioni ricevute” relative alla gara il Sistema inserisce la notifica del corretto recepimento dell’offerta stessa, tale notifica è inoltrata alla casella di posta elettronica certificata del concorrente, ovvero, qualora non indicata, alla casella e-mail presente nell’indirizzario:
- l’offerta presentata entro il termine perentorio di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata;
- è possibile entro il termine perentorio di presentazione delle offerte ritirare l’offerta inviata;
- una volta ritirata un’offerta precedentemente presentata, è possibile, entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, presentare una nuova offerta.
Con riferimento alla procedura di invio telematica di offerta si specifica che:
- è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente connettersi al Sistema con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte in maniera tale da inserire i dati, sottomettere ed inviare i documenti correttamente e risolvere eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della Piattaforma per tempo;
- è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente controllare il contenuto dei documenti di gara caricati sulla piattaforma verificandone l’integrità successivamente al loro caricamento nel Sistema.
12.3. Modalità di presentazione dell’offerta in caso di R.T.I. o consorzio
In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e Consorzio, sarà l’impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare in Piattaforma come unico soggetto abilitato ad operare attraverso la medesima e, quindi, a presentare l’offerta. In merito alle diverse modalità di forma di aggregazione ed alle modalità di registrazione a ““Start”” per la partecipazione in forma aggregata, si rimanda a quanto indicato nel documento per l’utilizzo della piattaforma ““Start””.
La mandataria deve intendersi abilitata a compiere in nome e per conto anche delle imprese mandanti ogni attività, anche attraverso il Sistema (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, presentazione documentazione sottoscritta dalle raggruppande, invio e ricezione delle comunicazioni da e per la stazione appaltante), necessaria ai fini della partecipazione alla procedura, ferma restando la necessità di sottoscrizione congiunta dell’offerta.
Le mandanti eleggono domicilio presso l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata eletto dall’impresa mandataria.
Si fa salvo inoltre quanto previsto dall’art. 48, comma 7 bis, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Capo 4 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 13. Documentazione amministrativa (busta a)
Dopo aver compilato il “primo passo” relativo alla forma di partecipazione (operatore singolo, RTI, consorzi ecc.) del percorso guidato per la presentazione dell’offerta, al “secondo passo” relativo al caricamento della documentazione, con riferimento alla Documentazione amministrativa è necessario predisporre documenti da sottoscrivere con firma digitale e con gli ulteriori requisiti esposti precedentemente e specificati nel Documento a supporto dell’utilizzo della
Piattaforma “Start”, e segnatamente:
a) domanda di partecipazione generata dal sistema;
b) dichiarazioni in ordine ai requisiti di partecipazione, conformi al modello denominato “DGUE”;
c) documento attestante il versamento del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) per un importo parti ad € 20,00;
d) garanzia provvisoria rilasciata in modalità elettronica ed impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione;
e) imposta di bollo;
f) documento PASSOE;
DOCUMENTI SOLO EVENTUALI (campi non obbligatori in “Start”):
g) procura;
h) documentazione relativa all’avvalimento;
i) atti relativi al R.T.I. o Consorzio;
Il tutto come meglio descritto nei successivi paragrafi.
Tali documenti dovranno essere allegati in “Start” utilizzando gli appositi campi disponibili. Si precisa che i singoli campi in cui inserire i documenti nell’ambiente della piattaforma “Start” sono nominati con la medesima terminologia utilizzata nei successivi punti.
13.1. a) domanda di partecipazione generata dal sistema
La piattaforma “Start” prevede come condizione obbligatoria per l’accesso ai “passi” successivi la compilazione della domanda di partecipazione mediante riempimento dei form presentati dal sistema. Una volta ultimata la compilazione sarà necessario:
- scaricare il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema;
- firmare digitalmente la domanda medesima;
- Inserire nel sistema il documento “domanda di partecipazione” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.
La compilazione puntuale di detta domanda non è ritenuta essenziale dalla Stazione Appaltante ma rappresenta esclusivamente un vincolo del Sistema. Ai fini della valutazione della documentazione amministrativa la Stazione Appaltante analizzerà esclusivamente le dichiarazioni di cui al successivo punto 13.2.
13.2. b) Dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti (DGUE)
Il concorrente dovrà presentare, una dichiarazione, conforme all’allegato “DGUE”. Detto modello è stato opportunamente modificato dalla Stazione Appaltante ai fini di integrarlo con le dichiarazioni attualmente mancanti nel DGUE ministeriale. Ciò anche in considerazione della non obbligatorietà del modello, e comunque della non cogenza dell’art. 85 del Codice alla presente procedura.
Si invitano gli operatori economici ad utilizzare il modello allegato, ovvero ad integrare il proprio DGUE standard con le dichiarazioni mancanti.
La corretta compilazione del DGUE, unitamente alle appendici ove necessario in relazione alle singole situazioni giuridiche, esaurisce gli obblighi dichiarativi degli operatori economici. Per mera organicità
espositiva si rimanda al successivo art. 13.10 per le istruzioni specifiche di compilazione del modello, il quale è da considerarsi appendice al presente articolo.
Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Documento:
- ai sensi dell’articolo 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, sono rilasciate con la sottoscrizione del dichiarante, con allegazione del documento di identità del sottoscrittore;
- ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni, in quanto rese nell’interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
- devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti ad eventuali operatori ausiliari, ognuno per quanto di propria competenza.
Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Il predetto modello di documento, fornito con la documentazione di gara, deve essere scaricato dal profilo del committente (salvandolo sul proprio personal computer) e, previa compilazione, deve essere convertito in formato pdf.
Il “DGUE” dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente ed, infine, dovrà essere inserita/allegata nell’apposito ed omonimo campo in sede di invio dell’offerta amministrativa. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il DGUE deve essere integrato con le seguenti ulteriori dichiarazioni:
- impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- (solo per operatori Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”) dichiarazione di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
13.3. c) Contribuzione ANAC
Il concorrente dovrà inserire/allegare, nell’apposito campo di “Start”, copia scannerizzata del documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo di cui all’art. 1, comma 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005,
n. 266, pari ad € 20,00, recante evidenza del codice di identificazione della procedura – CIG - e la data del Pagamento.
Il pagamento del contributo potrà avvenire alternativamente:
‐ online, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure il manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente deve inserire/allegare in ““Start”” la copia scannerizzata dell'e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione e reperibile in qualunque momento mediante la funzionalità di “Archivio dei pagamenti”;
‐ in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”. A riprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente deve inserire/allegare in ““Start”” la copia scannerizzata dello scontrino (originale) rilasciato dal punto vendita.
L’Amministrazione, e per essa la Commissione all’uopo nominata, si riserva di richiedere l'originale documento a comprova del pagamento del contributo all’ANAC.
Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono, comunque, pubblicate e consultabili al seguente indirizzo internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxx/_xxxxxxxxxxx
In caso di partecipazione di R.T.I. e Consorzi, sia costituiti che costituendi, il versamento è unico. In tali casi il versamento potrà essere effettuato da uno qualsiasi dei soggetti partecipanti alla gara.
13.4. d) Garanzia provvisoria e impegno del fideiussore
Il concorrente dovrà inserire/allegare in Piattaforma, nell’apposito campo di “Start”, idonea garanzia provvisoria ai sensi dell’articolo 93 del Codice, a beneficio della Stazione Appaltante, per un importo pari al 2% (due per cento) del valore stimato dell’appalto, ovvero pari a € 5.853,10 costituita a scelta dell’offerente da:
a) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, versati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
b) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 del codice civile, e di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del medesimo codice civile, dell’immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell’offerta; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;
La garanzia dovrà essere rilasciata in conformità agli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie di cui al decreto ministeriale (MISE) 19 gennaio 2018, n. 31, Pubblicato sulla G.U. n. 83 del 10 aprile 2018) e, ai fini di semplificazione della procedura, gli offerenti saranno tenuti a presentare le sole schede tecniche, contenute nell’«Allegato B – Schede Tecniche» di cui al citato decreto, debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
-xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
Ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, il concorrente dovrà altresì caricare a sistema l’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (garanzia definitiva) di cui all’articolo 103, comma 1, del Codice, se l’offerente risulta aggiudicatario; tale impegno deve essere contenuto o allegato alla garanzia di cui ai precedenti capoversi, oppure prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del garante. Tale impegno non è richiesto agli offerenti qualificati come micro, piccole e medie imprese.
L’importo della garanzia provvisoria può essere ridotto nelle misure, con le modalità e alle condizioni di cui all’articolo 93, comma 7, del Codice. A tal fine il concorrente dovrà dichiarare la condizione giuridica oppure il possesso e la tipologia delle certificazioni che hanno legittimato la riduzione dell’importo.
La fideiussione di cui alla lettera b), nonché l’impegno del fideiussore se assunto con atto separato, deve essere presentata in una delle forme di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con firma digitale del garante, caricandola direttamente sulla piattaforma del Sistema.
Nel caso in cui l’istituto garante non emetta la fideiussione o l’impegno con firma digitale l’offerente deve, in alternativa, caricare sulla piattaforma del Sistema una copia scansionata per immagine della fideiussione cartacea purché sia rispettata una delle seguenti condizioni:
‐ la copia per immagine sia corredata da autenticazione di conformità all’originale cartaceo mediante firma digitale di un notaio abilitato;
‐ la copia per immagine riporti chiaramente l’indicazione dell’indirizzo web e del codice di controllo ai fini della verifica dell’autenticità.
13.5. e) imposta di bollo
Il concorrente deve assolvere l’imposta di bollo di euro 16,00 (indipendentemente dalla dimensione del documento), mediante una delle seguenti modalità:
a) se assolta in modo virtuale, mediante dichiarazione separata indicante a dicitura «Imposta di bollo assolta in modo virtuale» e gli estremi dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate, rilasciata ai sensi dell’articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972;
b) in modalità telematica ai sensi dell’articolo 1, comma 596, della legge n. 147 del 2013 (cosiddetto
«Servizio @e.bollo»), acquistandolo dagli intermediari autorizzati secondo le istruzioni fornite con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2014;
c) applicando la marca da bollo (contrassegno) su un foglio recante il CIG della gara sul quale è applicata la marca da bollo, scansionarlo mediante copia per immagine in formato PDF; in ogni caso l’originale con la marca da bollo deve essere conservato dall’offerente;
In caso di concorrente esentato dall’assolvimento dell’imposta da bollo dovrà allegare a sistema idonea dichiarazione, con precisa indicazione del riferimento normativo presupposto dell’esenzione stessa.
La violazione delle disposizioni di cui alla lettera a), non pregiudica la partecipazione alla procedura né l’ammissione dell’offerta, tuttavia il documento sprovvisto di xxxxx sarà inviato all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte dell’offerente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dell’importo dello stesso tributo evaso (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972).
13.6. f) Passoe
Il concorrente dovrà inserire/allegare, nell’omonimo campo di “Start”, il documento rilasciato dal sistema telematico dell’ANAC che attesta che il concorrente stesso può essere verificato tramite AVCPASS.
Il documento citato dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente. In caso di partecipazione in R.T.I. (sia costituito che costituendo) o in Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, comma 2 lett. e), D.Lgs. 50/2016) il documento rilasciato dal Sistema telematico dell’ANAC dovrà essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante di ciascuna impresa che compone il raggruppamento/il consorzio.
In caso di partecipazione in Consorzio (art. 45, c. 2, lett. b) e c), X.Xxx. 50/2016) il documento rilasciato dal Sistema telematico dell’ANAC dovrà essere sottoscritto con firma digitale del legale Rappresentante di ciascuna impresa che per il consorzio partecipa alla procedura e, nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all’esecuzione dell’appalto, anche del consorzio medesimo.
Si precisa infine che, in caso di avvalimento e di subappalto, il documento Passoe dovrà riferirsi anche alle imprese ausiliarie e subappaltatrici.
13.7. g) Procura (campo non obbligatorio);
Qualora la dichiarazione di cui all’Allegato del presente Disciplinare, e/o ciascuna dichiarazione di offerta economica e/o altra dichiarazione e/o altro documento che compone ed è contenuta nell’offerta, sia sottoscritta da un procuratore (generale o speciale), il concorrente dovrà produrre copia scannerizzata della procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore.
Detta copia della procura dovrà essere inserita/allegata a Sistema nell’apposito campo di “Start” denominato “Procura”.
La stazione appaltante si riserva di richiedere la presentazione dell’originale o copia autentica della procura notarile inserita/allegata a Sistema.
Resta fermo quanto previsto dall’art. 15.1 del presente disciplinare.
13.8. h) Documentazione relativa all’avvalimento (campo non obbligatorio);
In caso di ricorso all’avvalimento, di cui al precedente art. 9 del presente Disciplinare, in conformità all’art.
89 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà allegare/inserire nel campo “Start” denominato “Documentazione relativa all’avvalimento” la documentazione, sottoscritta con firma digitale, di cui all’articolo citato.
13.9. i) Atti relativi al R.T.I o Consorzio (campo non obbligatorio);
In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio costituiti già dal momento della presentazione dell’offerta, il concorrente deve allegare/inserire nell’apposito campo di “Start” denominato “Atti relativi a R.T.I. o Consorzio”, copia scannerizzata dell’atto notarile di mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all’impresa capogruppo, ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta – con firma digitale e le ulteriori modalità di cui all’allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della Piattaforma ““Start”” del presente disciplinare – dal legale rappresentante o dal procuratore del concorrente.
E’ facoltà della stazione appaltante richiedere, nel corso della procedura, ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non sia ritenuta idonea e/o sufficiente.
13.10. Istruzioni per la compilazione del DGUE
Il DGUE è richiesto all’operatore economico sia che partecipi singolarmente che quale componente di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, quale mandatario, capogruppo o mandante; in questi ultimi casi deve essere presentato singolarmente da ciascun operatore economico raggruppato o consorziato. Deve essere presentato altresì dagli operatori economici consorziati indicati come esecutori dai consorzi stabili e dai consorzi di cooperative nonché dagli operatori economici ausiliari per quanto di propria competenza.
Per quanto non previsto nel seguito o non previsto direttamente dalle singole disposizioni del presente Documento trova applicazione la Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3.
Il DGUE è articolato come segue:
Parte I. Informazioni sulla procedura (precompilata dalla Stazione appaltante).
Parte II. Informazioni sull’operatore economico.
Sezione A. Informazioni sull’operatore economico, con l’indicazione, in successione:
--- l’individuazione e la forma giuridica;
--- le modalità di partecipazione anche in caso di Forma aggregata, alla lettera a);
--- in caso di R.T.I. indicazione degli operatori economici in raggruppamento, alla lettera b); lo stesso per soggetti in contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico;
--- in caso di consorzio indicazione dei consorziati coinvolti, alla lettera d);
Sezione B. Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico: individuazione dei soggetti (persone fisiche) di cui al punto 5.3;
(in caso di più soggetti rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione B oppure aggiungere le informazioni necessarie nell’appendice 1)
Sezione C. Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti (ricorso all’avvalimento); è riservata all’operatore economico che ricorre all’avvalimento; deve essere omessa dai consorziati (l’avvalimento, se presente, non può essere a favore del consorziato bensì del consorzio); deve essere omessa dall’operatore economico ausiliario (a questi è vietato l’avvalimento “a cascata”).
Sezione D. indicazione delle prestazioni per le quali si indica il subappalto facoltativo, alle condizioni di cui al punto 12.
Parte III. Motivi di esclusione (articolo 80 del Codice, riportati ai punti da 5.1. a 5.7).
Sezione X. Xxxxxx legati a condanne penali: individuazione dei provvedimenti di natura penale di cui al punto 5.1 a carico di soggetti di cui al punto 5.3; inoltre, se ricorre il caso:
--- precisazioni sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale;
--- misure di self cleaning e altre informazioni pertinenti;
--- misure di dissociazione in caso di condanne di soggetti cessati di cui al punto 5.3, lettera b);
(in caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato emesso provvedimento penale, rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione A oppure aggiungere le informazioni necessarie nell’appendice 2);
Sezione B. Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali di cui al punto 5.4; Sezione C. Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali, distinti tra:
--- violazione di obblighi in materia di sicurezza e salute su lavoro o di diritto ambientale o del lavoro di cui al punto 5.5, lettera a);
--- misure fallimentari, concordatarie o altre misure analoghe di cui al punto 5.5, lettera b), con le eventuali informazioni utili a superare le misure che ostano o limitano la partecipazione;
--- gravi illeciti professionali di cui al punto 5.5, lettera c), con informazioni su tali illeciti;
(in caso di più fattispecie di risoluzioni contrattuali precedenti o contestazioni analoghe, replicare questo quadro della sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie nell’appendice 3);
--- conflitti di interesse di cui al punto 5.5, lettera d), o condizioni di distorsione della concorrenza di cui al punto 5.5, lettera e), relativamente all’operatore economico oppure a persone fisiche di cui al punto 5.3, lettera a); in tal caso fornire le opportune e informazioni;
(in caso di più soggetti che ricadono in una delle condizioni descritte, replicare questo quadro della stessa sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie nell’appendice 4);
Sezione D. Altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale, distinti tra:
--- misure di prevenzione o altri provvedimenti pregiudizievoli in materia antimafia, di cui al punto 5.2;
--- sanzioni interdittive o limitative della capacità contrattuale di cui al punto 5.6, lettera f), con indicazione delle stesse;
--- iscrizioni nel casellario informatico dell’ANAC per aver prodotto false dichiarazioni o documentazioni, di cui al punto 5.6, lettera g);
--- violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui al punto 5.6, lettera h);
--- regolarità con la disciplina sul diritto al lavoro dei diversamente abili di cui al punto 5.6, lettera i); indicando il numero dei dipendenti impiegati e l’eventuale condizione di esenzione;
--- omessa denuncia di particolari reati alle condizioni di cui al punto 5.6, lettera l);
--- situazioni di controllo reciproco tra operatori economici che partecipano in concorrenza tra di loro, di cui al punto 5.6, lettera m); in tal caso fornire le opportune informazioni;
--- condizioni di pantouflage o revolving door di cui al punto 5.7, relativamente all’operatore economico oppure a persone fisiche di cui al punto 5.3, lettera a);
(in caso si ricada nella condizione aggiungere le informazioni necessarie nell’appendice 4);
Sezione D-bis – Disponibilità in qualsiasi forma ammessa dall’ordinamento (proprietà, convenzione ecc.) di un impianto debitamente autorizzato all’esercizio in regime ordinario per il trattamento del materiale da conferire, il quale dovrà: essere presente nella banca dati del portale web del Sistema Informativo Regionale Ambiente della Regione Toscana (SIRA); essere autorizzato a trattare specificatamente i rifiuti con Codice CER oggetto del presente servizio e a svolgere le operazioni previste ai sensi dell’Allegato B o C della parte IV del D. Lgs 152/2006.
Parte IV. Criteri di selezione (articolo 83 del Codice, riportati al punto 7) Sezione A. Idoneità: iscrizione alla C.C.I.A.A.
Sezione B. Capacità economica e finanziaria. Sezione C. Capacità tecniche e professionali.
Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati (omesso in quanto non pertinente)
Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.
Se il soggetto che sottoscrive dichiara solo per sé stesso, devono essere apposte anche le firme delle altre persone fisiche citate nel DGUE in quanto dichiaranti; se il soggetto che sottoscrive dichiara anche per le altre persone fisiche citate nel DGUE, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, non sono necessarie le firme di queste ultime.
È necessaria l’allegazione del documento di identità di tutti i soggetti (o dell’unico soggetto) che sottoscrivono il documento.
13.11. Casi particolari nell’utilizzo del DGUE Parte II. Informazioni sull’operatore economico Sezione A. ultima parte:
--- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, il mandatario o capogruppo deve indicare gli operatori economici mandanti, nel quadro «Forma di partecipazione», lettera b); i mandanti, nel loro DGUE possono omettere l’indicazione degli altri componenti del raggruppamento;
--- in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative, il consorzio deve indicare gli operatori economici consorziati per conto dei quali concorre e che eseguono le prestazioni; i consorziati, nel proprio DGUE possono omettere l’indicazione degli altri consorziati;
--- in tutti i casi ogni operatore raggruppato o consorziato deve presentare un proprio DGUE;
Sezione B. sono previsti spazi per l’individuazione di un numero limitato di soggetti (persone fisiche) titolari di cariche ai quali possono essere riferiti i motivi di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1, del Codice, come individuati al comma 3 dello stesso articolo; il primo soggetto dovrà essere necessariamente «in carica»; successivamente vanno indicati gli altri soggetti, sia «in carica» che «cessati» dalla carica nell’anno antecedente la data del presente Documento; in caso di soggetti pertinenti in numero superiore agli spazi disponibili, replicare il quadro o aggiungere le loro individuazione nell’appendice 1.
Sezione C. è riservata all’operatore economico che ricorre all’avvalimento; di norma deve essere omessa dai mandanti (l’avvalimento, se presente, ordinariamente è a favore del raggruppamento temporaneo nel suo intero); deve essere omessa dai consorziati (l’avvalimento, se presente, non può essere a favore del consorziato bensì del consorzio); deve essere omessa dall’operatore economico ausiliario (a questi è vietato l’avvalimento «a cascata»).
Parte III. Motivi di esclusione
Sezione A. lo spazio è previsto per l’individuazione di una sola condanna (eventualmente anche per più reati e/o a carico di uno o più soggetti); in caso di presenza di un numero maggiore di condanne, aggiungere le relative indicazioni nell’appendice 2, da ripetere il numero di volte quante sono le condanne da dichiarare.
Sezione C. motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali:
--- quadro degli illeciti professionali: lo spazio è previsto per l’individuazione di una sola condizione di illecito professionale; in caso di presenza di un numero maggiore di condizioni con riferimento a risoluzioni contrattuali o analoghe, aggiungere le relative indicazioni nell’appendice 3, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare;
--- quadri del conflitto di interesse e della distorsione della concorrenza, articolo 80, comma 5, lettere d) ed e), del Codice: lo spazio è previsto per l’individuazione di una sola condizione per ciascuna delle due fattispecie; in caso di presenza di un numero maggiore di condizioni, aggiungere le relative indicazioni nell’appendice 4, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare.
Sezione D. numero 7; condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001: lo spazio è previsto per l’individuazione della condizione con riferimento all’operatore economico; in caso di presenza di una o più condizioni con riferimento ad una o più d’una delle persone fisiche incardinate nell’operatore economico, aggiungere le relative indicazioni nell’appendice 4, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare.
Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.
In caso di avvalimento, nel DGUE dell’operatore economico ausiliario, oltre alle sottoscrizioni ordinarie, questi deve dichiarare o sottoscrivere quanto previsto dall’articolo 89 del Codice.
13.12. Appendici integranti il DGUE
Le appendici al DGUE sono da utilizzare quando le informazioni richieste non possano essere contenute nelle parti ordinarie del DGUE oppure tali notizie non siano replicabili in numero sufficiente in relazione alla presenza di una pluralità di persone fisiche tra quelle di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, oppure ad una pluralità di condizioni per la cui illustrazione non si trovi spazio sufficiente all’interno delle parti ordinarie dello stesso DGUE. Le appendici sono parte integrante del DGUE per cui la sottoscrizione di quest’ultimo comprende automaticamente anche la sottoscrizione delle appendici compilate. Esse Sono così articolate:
1. Soggetti (persone fisiche) di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, ulteriori rispetto al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B.
2. Individuazione e descrizione, con riferimento al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B e ai soggetti (persone fisiche) di cui all’appendice 1, degli eventuali provvedimenti di natura penale, ulteriori rispetto a quelli dichiarati nella Parte III del DGUE.
3. Individuazione e descrizione, con riferimento al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B e ai soggetti (persone fisiche) di cui all’appendice 1, degli eventuali illeciti professionali, ulteriori rispetto a quelli dichiarati nella Parte III del DGUE.
4. Individuazione e descrizione degli eventuali conflitti di interesse o distorsioni della concorrenza, o situazioni di incompatibilità di cui all’art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all’appendice 1.
Capo 6 – DOCUMENTAZIONE ECONOMICA
Art. 14. Documentazione economica (step 3 – busta c)
Nell’ambito del “secondo passo” del percorso guidato “Presentazione offerta”, il concorrente, pena l’esclusione dalla gara, dovrà operare a Sistema formulando e presentando una Offerta economica, dovrà:
a) indicare a Sistema, nell’ apposito campo “Importo offerto”, la percentuale indicativa del ribasso offerto – con massimo tre cifre decimali e con modalità solo in cifre – il quale sarà applicato al valore a corpo indicato ribassabile pari a € € 292.328,63. Nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 3 (tre), saranno considerate esclusivamente le prime 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;
b) indicare a Sistema, nell’apposito campo “di cui costi della sicurezza afferenti l’impresa”, i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (che sono da intendersi come già ricompresi nel valore riportato nel campo “Offerta economica”);
c) indicare a Sistema, nell’apposito campo “di cui costi della manodopera” (o voce analoga), i propri costi della manodopera (che sono da intendersi come già ricompresi nel valore riportato nel campo “Offerta economica”).
d) a compilazione avvenuta è necessario cliccare su “Salva a e genera PDF”, quindi su “scarica”, firmare digitalmente il documento ed infine cliccare su “carica documento” per completare l’upload sul sistema;
e) allegare a Sistema la “Dichiarazione di offerta economica”, conforme al facsimile disponibile tra gli allegati del presente Disciplinare, nell’apposito campo denominato “offerta economica”; il predetto modello di documento deve essere scaricato e salvato sul proprio personal computer e, previa compilazione in lingua italiana, deve essere convertito in formato pdf e firmato digitalmente. La Dichiarazione di offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante.
In caso di discordanza tra quanto previsto nel modulo generato dal Sistema e quello messo a disposizione dalla stazione Appaltante prevarranno i valori indicati in quest’ultima.
Nell'offerta economica l'operatore deve quindi indicare a pena d’esclusione i propri costi della manodopera (intesi come costi del lavoro, comprensivi delle retribuzioni dirette e indirette, TRF, contributi e oneri previdenziali e assistenziali, indennità integrative e ogni altra componente con la sola eccezione delle spese generali e dell’utile di impresa) e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Per raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti, ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del Codice, la sottoscrizione del modello “dichiarazione di offerta economica” dovrà essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario, e dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Art. 15. Invio dell’offerta
Al terzo passo del percorso guidato “Presentazione dell’offerta”, che presenta un riepilogo di tutta la documentazione caricata con evidenziati i risultati della verifica della firma digitale apposta su ciascun documento, il concorrente potrà procedere all’invio dell’offerta, cliccando sul pulsante relativo presente nella schermata della Piattaforma.
I “passi” precedenti del percorso “Presentazione offerta” per quanto correttamente completati e corredati dal salvataggio della documentazione non consentono e non costituiscono l’effettivo l’invio dell’offerta. La documentazione caricata e salvata permane infatti nello spazio telematico del concorrente e non è inviata al Sistema. Si invitano gli offerenti a verificare l’indirizzo mail fornito in fase di registrazione al Sistema per accertarsi dell’avvenuta presentazione dell’offerta, riscontrabile grazie a specifica notifica inviata automaticamente dal Sistema stesso.
Capo 8 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE
Art. 16. Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione avviene con il criterio dell’Offerta del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del Codice. Si tratta infatti di servizio a bassa intensità di manodopera, sostanzialmente standardizzato e con caratteristiche esecutive di semplice attuazione, le cui modalità operative sono precisamente indicate nei documenti di gara, si da far ritenere difficoltoso l’apporto di elementi migliorativi, o comunque parametri di tangibile utilità per la stazione appaltante, tali da giustificare il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Art. 17. Disciplina generale delle sedute
Tutte le operazioni di gara si svolgono in seduta riservata;
Si è infatti optato per una gara telematica, idonea a fornire certezza in ordine all’identità del concorrente - dotato anche di specifiche password personali ed utilizzabili ai fini della presentazione delle proposte - e ad assicurare l’immodificabilità delle offerte, consentendo altresì di tracciare qualsivoglia apertura dei file recanti i documenti di gara.
Tali caratteristiche sono di fatto idonee a soddisfare l’interesse pubblico alla trasparenza e imparzialità evocate dall’Adunanza Plenaria, anche in considerazione della non cogenza dell’art. 120 del Regolamento nella procedura de quo (Cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4050; id., sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990, Tar Lombardia, Brescia, 12 gennaio 2016, n. 38, Delibera ANAC n. 1037/2016, e da ultime Tar Puglia, Bari, Sez. III, 2 novembre 2017, n. 1112 e Consiglio di Stato, sez. V, 21 novembre 2017, n. 5388).
Si invitano comunque i concorrenti a collegarsi alla piattaforma “Start” nel giorno ed orario indicato per lo svolgimento delle sedute, in modo da essere aggiornati in tempo reale rispetto alle attività dell’Amministrazione, per essere nelle condizioni di rispondere celermente alle eventuali richieste d’integrazione o chiarimenti sulla documentazione prodotta.
Art. 18. Verifica dei plichi digitali e apertura busta della documentazione amministrativa
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal
Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.
La procedura di aggiudicazione sarà dichiarata aperta il giorno 05/10/2018 alle ore 10,00 presso gli uffici della Città Metropolitana di Firenze (oppure, in caso di impedimento o variazione in data e ora comunicate agli offerenti), ove il RUP, eventualmente supportato/sostituito da un seggio di gara nominato ad hoc, procederà operando attraverso “Start”, allo svolgimento delle seguenti attività:
a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
b) verifica ed apertura della Documentazione amministrativa;
c) verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella busta telematica relativa alla Documentazione amministrativa;
Le Offerte Economiche, ivi incluso il Documento d’Offerta, resteranno chiuse a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né dalla Commissione di gara, né dall’Amministrazione, né dagli altri concorrenti, né da terzi.
Il RUP procederà quindi all’analisi della documentazione presente nella Documentazione amministrativa; in caso di irregolarità formali, non compromettenti la par condicio fra i concorrenti e nell’interesse dell’Amministrazione, il concorrente, verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati. L’analisi di dettaglio della documentazione, una volta che essa risulti correttamente acquisita nel procedimento di gara, potrà essere analizzata dal Rup in
successive sedute riservate, anche ai fini del controllo finale prima dell’emissione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara di cui all’art. 29, comma 1, del Codice, il quale rappresenta l’ultimo step della prima fase di analisi delle offerte.
18.1. Cause di esclusione relative a requisiti o altre clausole essenziali
Sono esclusi, senza che si proceda all’apertura delle Buste delle Offerte, gli offerenti:
a) il cui plico è pervenuto dopo il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte, oppure sia stato respinto dalla Piattaforma telematica in quanto tardivo;
b) i cui documenti digitali presentano modalità di criptazione o di formato digitale informatizzato tali da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza;
c) che in una o più d’una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste inderogabilmente da una disposizione di legge statale, dal Codice o da una disposizione di attuazione vincolante del Codice, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi, al fine di poter essere ammessi;
d) che incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
e) che incorrono violazioni o inadempimenti oggettivamente irrimediabili, quali:
‐ motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, anche qualora intervenisse successivamente la cessazione postuma dei predetti motivi di esclusione;
‐ dichiarazione esplicita di condizioni ostative senza possibilità di diversa interpretazione;
‐ assenza o carenza dei requisiti non risolvibile senza il concorso di nuovi operatori economici, anche qualora tali requisiti maturassero successivamente al procedimento di ammissione;
f) che, in caso di avvalimento, hanno omesso il contratto di avvalimento o hanno allegato un contratto nullo per assenza di sottoscrizione o con oggetto non determinato né determinabile; oppure per l’operatore economico ausiliario ricorre una delle condizioni di cui alle precedenti lettere c), d) e e); oppure hanno indicato un ausiliario che a sua volta si avvale di un operatore terzo ausiliario (divieto del cosiddetto «avvalimento a cascata»);
18.2. Soccorso istruttorio
Fuori dai casi di cui all’art. 21.1, sono ammessi con riserva di soccorso istruttorio gli offerenti:
a) che, in relazione ad una o più d’una delle dichiarazioni richieste, xxx comprese quelle relative all’assenza dei motivi di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
‐ ne hanno omesso la presentazione;
‐ hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
‐ hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni del presente Documento o degli atti da questo richiamati o non corredate dalla firma digitale del dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;
b) che, in caso di raggruppamento temporaneo, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E., fermi restando il possesso dei requisiti complessivi in capo al raggruppamento, la composizione della compagine aggregata e l’indicazione del mandatario, hanno omesso o indicato in modo impreciso l’indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo o non hanno indicato le prestazioni o le parti di prestazioni da eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato;
c) che, in caso di avvalimento, hanno allegato un contratto di avvalimento che non sia completamente idoneo a garantire la Stazione appaltante in quanto incompleto sotto il profilo formale, a condizione che lo stesso contratto non sia affetto di nullità, il suo contenuto sia determinato o determinabile e che il rapporto di avvalimento sia rinvenibile dalle dichiarazioni pertinenti;
d) che non hanno dichiarato di aver formulato l’offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni cui all’articolo 80, comma 5, lettera m), del Codice, con riferimento agli eventuali offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
e) la cui garanzia provvisoria:
‐ è stata prestata in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata o carente di una delle clausole prescritte dalla legge o dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito formalmente, rilasciata senza l’indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati;
f) che hanno omesso la presentazione del Passoe;
g) che hanno omesso il versamento del contributo di gara a favore dell’ANAC, in applicazione dei principi ricavabili dalla sentenza delle Corte di giustizia delle U.E. (sesta sezione), 2 giugno 2016, causa C-27/15;
h) consorziati, raggruppati, ausiliari, che incorrono in una delle condizioni di cui al presente articolo;
18.3. Procedimento relativo al soccorso istruttorio
Ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del Codice, mediante interscambio sulla Piattaforma telematica, prima di procedere all’esclusione per una delle cause di cui al precedente articolo, la Stazione appaltante:
a) assegna all’offerente un termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giorni, da graduarsi in relazione alla complessità delle operazioni necessarie a sanare le irregolarità, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o la documentazione necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
b) la regolarizzazione degli inadempimenti nei termini prescritti alla lettera a), comporta l’ammissione dell’offerente; è escluso l’offerente che non provvede nei termini alla regolarizzazione;
c) per irregolarità o carenze di facile soluzione è ammesso un soccorso istruttorio informale e immediato, anche via telefono, telefax o posta elettronica per la soluzione in tempi utili prima della conclusione della seduta di ammissione; la mancata ottemperanza al soccorso istruttorio informale non comporta l’esclusione bensì l’attivazione del soccorso istruttorio di cui alle lettere a) e b).
Art. 19. Apertura busta della documentazione economica e formazione della graduatoria
Al termine della valutazione della documentazione amministrativa si procederà immediatamente, ovvero in altra data comunicata agli offerenti in caso di impedimento, all’apertura (sblocco) e visione delle Offerte Economiche dei concorrenti ammessi, ed alla contestuale formazione della graduatoria provvisoria.
Nel caso di offerte uguali posizionate al primo posto della graduatoria verrà richiesto, con comunicazione scritta, il miglioramento dell’offerta economica e le offerte migliorative dovranno essere presentate in forma scritta e con le medesime modalità previste per l’offerta originaria ovvero con le modalità stabilite nella comunicazione di richiesta; in caso di una nuova parità di tali offerte migliori sarà effettuato il sorteggio alla presenza dei concorrenti che hanno presentato le offerte migliorative in situazione di parità.
19.1. Cause di esclusione in fase di esame della «Documentazione Economica»
Sono escluse, dopo l’apertura della Busta interna dell’Offerta economica, le offerte:
a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
b) che non contengono la percentuale di ribasso offerto, ovvero che siano incomplete di una componente dell’offerta;
c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
d) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo;
e) che non recano l’indicazione dell’incidenza o dell’importo di quanto previsti dall’articolo 95, comma 10, del Codice, ai sensi del Capo 4, lettera d), ovvero:
‐ degli oneri di sicurezza aziendali propri dell’offerente;
‐ dei costi della manodopera propri dell’offerente.
Art. 20. Verifica delle offerte anomale
Quando le offerte ammesse siano in numero non inferiore a 5 (cinque) il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione degli offerenti, oppure se ciò non sia possibile, nel giorno e nell’ora comunicati agli offerenti ammessi:
a) procede, in applicazione del metodo sorteggiato automaticamente ed in modo casuale dalla piattaforma, al calcolo della soglia di anomalia;
b) in applicazione del metodo sorteggiato procede al calcolo della soglia di anomalia;
c) nel caso sia sorteggiato il metodo di cui alla lettere a) o alla lettera b) dell’articolo 97, comma 2, del Codice, la Stazione appaltante applica l’accantonamento del 20% (venti per cento) delle offerte di maggior ribasso e di minor ribasso, sia al calcolo della prima media che al calcolo degli scarti e della media di questi ultimi; allo stesso fine considera come unica offerta le offerte marginali uguali collocate all’interno o all’estremo della percentuale da accantonare, discostandosi sul punto dal comunicato del Presidente di ANAC in data 5 ottobre 2016 e dal paragrafo 5.2.6, lettera k), delle Linee guida n. 4 della stessa ANAC, conformandosi invece alla giurisprudenza formatasi sia prima che dopo l’abrogato articolo 121, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, a nulla rilevando l’abrogazione della norma regolamentare che recepiva una giurisprudenza e una prassi consolidate dalle quali non c’è ragione di discostarsi (per tutte: Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 19 settembre 2017, n. 5; Consiglio di Stato, Sezione VI, 17 ottobre 2017, n. 4803 e Sezione V, 6 agosto 2018, n. 4821; in precedenza delibera ANAC del 2 marzo 2016, n. 217);
d) il medesimo criterio si applica nel caso sia sorteggiato il metodo di cui alla lettera e) dell’articolo 97, comma 2, del Codice, per l’accantonamento del 10% (dieci per cento) delle offerte di maggior ribasso e di minor ribasso, il calcolo delle medie e il trattamento delle offerte uguali; nello stesso caso si procede immediatamente al sorteggio del coefficiente correttivo da 0,60 a 0,90 previsto dalla stessa norma;
e) nel caso sia sorteggiato il metodo di cui alla lettera b) dell’articolo 97, comma 2, del Codice, dopo l’accantonamento del 20% (venti per cento) delle offerte di maggior ribasso e di minor ribasso, illustrato in precedenza, la Stazione appaltante applica l’eventuale decurtazione stabilita dalla norma tenendo conto della prima cifra decimale del numero che esprime la sommatoria dei ribassi delle offerte residue senza considerare quelle accantonate; (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 30 agosto 2018, n. 13; Consiglio di Stato, Sezione V, 23 gennaio 2018, n. 435, e 17 maggio 2018, n. 2959).
20.1. Gestione delle Offerte anomale o anormalmente basse:
Ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del Codice, sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata con le modalità di cui al precedente articolo. Ai sensi dell’articolo 97, comma 6, terzo periodo, del Codice, la stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Alle offerte anormalmente basse si applica l’articolo 97, commi da 1, 4, 5, 6 e 7, del Codice. La stazione appaltante può attivare contemporaneamente le procedure di verifica su più di un’offerta, in ossequio al principio di economicità ed al fine di addivenire ad una quanto più celere aggiudicazione del servizio.
Ai fini dei calcoli (somme, medie, ponderazioni, calcolo delle soglie) hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all’infuori della Piattaforma telematica e verbalizzati. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro dato eventualmente difforme fornito dalla stessa Piattaforma telematica.
Art. 21. Proposta di aggiudicazione
La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione a favore dell’offerta non anomala che risulti utilmente posizionata in graduatoria.
Ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del Codice, la proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, si intende approvata, salvo che prima di tale termine intervenga il provvedimento di aggiudicazione.
Art. 22. Aggiudicazione
L’aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito del soggetto competente presso la Stazione Appaltante. In assenza di condizioni ostative può essere disposta prima della scadenza del termine di cui al precedente art. 21 e, in tal caso, assorbe e tiene luogo anche dell’approvazione della proposta di aggiudicazione. In ogni caso l’aggiudicazione:
a) ai sensi dell’articolo 32, comma 6, del Codice, non equivale ad accettazione dell'offerta;
b) ai sensi dell’articolo 32, comma 7, dello stesso Xxxxxx, diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell’aggiudicatario e dell’assenza dei motivi di esclusione, con particolare riferimento all’articolo 80 del Codice.
Art. 23. Controllo sul possesso dei requisiti
Con tempestività e comunque prima della stipula del contratto, la Stazione appaltante provvede alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara dall’operatore economico individuato nella proposta di aggiudicazione, con le seguenti modalità:
a) la verifica è effettuata dalla Stazione appaltante presso la Banca Dati dei contratti pubblici di cui all’articolo 81 del Codice, per i requisiti disponibili in detta banca dati; nel periodo transitorio, ai sensi dell’art. 216, comma 13, del Codice, la verifica avverrà sul sistema Avcpass. Per le informazioni non disponibili presso tale Banca Dati la verifica è effettuata d’ufficio per quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio della pertinente documentazione; se le relative notizie non sono disponibili con le modalità predette, la verifica è effettuata mediante richiesta scritta all’operatore economico, assegnando un termine perentorio di 10 (dieci) giorni, anche per il tramite del sistema Avcpass;
b) per quanto non stabilmente detenuto da pubbliche amministrazioni, la relativa documentazione o le pertinenti informazioni devono fornite dall’operatore economico entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta da parte della Stazione appaltante;
c) è sempre possibile, per l’operatore economico, presentare di propria iniziativa la documentazione idonea necessaria alla comprova del possesso dei requisiti, nei limiti ammessi dall’ordinamento con riferimento all’articolo 40 del d.P.R. n. 445 del 2000;
d) la verifica può essere estesa anche ad operatori economici offerenti diversi dall’aggiudicatario;
e) ai sensi dell’articolo 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la verifica può essere fatta anche in qualsiasi momento nel corso della procedura, per uno o più d’uno degli offerenti, qualora questo sia necessario per assicurarne il corretto svolgimento.
Art. 24. Conseguenze giuridiche dell’aggiudicazione
L’aggiudicazione non costituisce vincolo giuridico tra la Stazione appaltante e l’aggiudicatario. Essa è un mero presupposto alla eventuale stipula del contratto.
Art. 25. Adempimenti posteriori all’aggiudicazione
L’aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi dell’articolo 76, comma 5, del Codice ed è resa nota con le pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1, e 98 del medesimo Codice;
Ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell’articolo 80, comma 6, del Codice, la Stazione appaltante può:
‐ procedere in ogni momento alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, escludendo l’offerente per il quale non siano confermate le dichiarazioni già presentate e incamerando la relativa garanzia provvisoria;
‐ revocare l’aggiudicazione, se accerta in capo all’aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
‐ imputare all’aggiudicatario revocato o all’aggiudicatario che recede, i danni emergenti;
Capo 11 – STIPULA DEL CONTRATTO
Art. 26. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto
Il contratto non può essere stipulato prima:
a) che l’aggiudicazione diventi efficace ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del Codice;
b) dello spirare dei termini di sospensione di cui all’articolo 32, commi 9, 10 e 11, del Codice;
c) dell’ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all’articolo 97 del citato decreto legislativo.
Art. 27. Obblighi dell’aggiudicatario
L’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta conoscenza dell’aggiudicazione:
a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
b) a depositare presso la Stazione appaltante la garanzia definitiva di cui all’articolo 103, comma 1, del Codice, dando atto che l’art. 103 è qui integralmente richiamato ai fini della disciplina applicabile alla costituzione, alla gestione ed allo svincolo della garanzia definitiva;
c) a depositare presso la Stazione appaltante le polizze assicurative richieste dai documenti di gara;
d) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell’articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell’articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l’esecuzione dei servizi;
e) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula. Entro 60 giorni dall’aggiudicazione l’aggiudicatario è tenuto altresì a depositare le spese per il rimborso delle spese relative alla pubblicità legale stimate, salvo conguaglio, in € 2.500,00 (art. 216, comma 11 del Codice e d.m. 2 dicembre 2016;
f) se l’aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere b), c), d) e e) in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante, con la decadenza dall’incarico e la sostituzione dell’aggiudicatario;
g) nel caso di cui alla precedente lettera f), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la garanzia provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni, ivi compresi i danni da ritardo o interruzione dei servizi ed i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione, ivi compresi i maggiori oneri sopportati in seguito ad una nuova aggiudicazione o dall’aggiudicazione al secondo classificato in seguito allo scorrimento della graduatoria.
Capo 12 – COMUNICAZIONI, QUESITI, DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E FINALI
Art. 28. Comunicazioni agli operatori economici
Le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal presente Documento, si intendono validamente ed efficacemente effettuate:
a) mediante la pubblicazione sul profilo di committente o sulla piattaforma START nei seguenti casi:
- comunicazioni aventi un interesse generale o informazioni riguardanti la generalità degli operatori economici;
- risposte ai quesiti degli offerenti (pubblicate in forma anonima);
- ammissioni ed esclusioni per cause riconducibili all’articolo 80 del Codice, oppure per mancanza dei requisiti richiesti per la partecipazione, anche ai fini dell’articolo 29, comma 1 secondo periodo, del Codice, anche se conseguenti al soccorso istruttorio;
b) se rese all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata dagli stessi operatori economici in fase di partecipazione (anche al solo designato mandatario o capogruppo in caso di operatori economici in Forma aggregata), o se rese nell’ambito della funzionalità “comunicazioni della procedura” della piattaforma ““Start””, nei seguenti casi:
- eventuale soccorso istruttorio;
- altre comunicazioni al singolo offerente o a offerenti specifici;
- comunicazione di sedute in data diversa da quella prevista negli atti pubblicati o in comunicazioni precedenti;
Art. 29. Quesiti, acquisizione delle informazioni e documentazione disponibile
Ai sensi dell’articolo 74, comma 4, del Codice:
- le richieste di informazioni, compresi i quesiti, le richieste di chiarimento e di documentazione sono presentate in tempo utile per consentirne l’evasione da parte della Stazione appaltante;
- la Stazione appaltante provvede all’evasione delle richieste entro 3 (tre) giorni feriali dal ricevimento e comunque, se presentate in tempo utile, entro 6 (sei) giorni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- le richieste devono pervenire in tempo utile per la loro evasione, compatibilmente con i termini di cui ai punti precedenti; la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere alle richieste pervenute tardivamente;
Le richieste di cui sopra devono essere presentate esclusivamente sulla Piattaforma telematica ““Start”” per il tramite della funzionalità “comunicazioni della procedura”;
Per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l’operatore economico deve:
- consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
- accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge, del bando o del presente Documento, in modo tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile senza alcuno spazio interpretativo o applicativo;
- prendere atto che la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono.
Art. 30. Accesso agli atti
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 53 del Codice, l’accesso agli atti di gara è consentito alle seguenti condizioni:
a) tempestivamente a tutti gli offerenti, limitatamente alle ammissioni e alle esclusioni per cause riconducibili all’articolo 80 del Codice o ai requisiti richiesti per la partecipazione, dopo la pubblicazione sul Profilo di committente del provvedimento che determina le ammissioni e le esclusioni ai sensi dell’articolo 29, comma 1 secondo periodo, del Codice;
b) agli offerenti esclusi per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi nelle fasi della procedura fino all’esclusione, dopo la pubblicazione dei relativi atti o il ricevimento della relativa comunicazione;
c) a tutti gli offerenti ammessi o la cui offerta sia stata ammessa, dopo l’aggiudicazione.
30.1. Eventuali limitazioni all’accesso agli atti
L’accesso agli atti per le offerte tecniche, ovvero per quelli relativi al sub-procedimento di verifica delle giustificazioni relative all’anomalia delle offerte, è precluso in presenza di segreti tecnici o commerciali, qualora tale condizione sia stata preventivamente dichiarata dall’offerente in fase di presentazione dell’offerta e/o delle giustificazioni;
La mancanza delle preventive dichiarazioni costituisce manifestazione di volontà dell’offerente circa l’assenza di segreti tecnici o commerciali;
Le condizioni di cui al primo capoverso possono essere sindacate dalla Stazione appaltante che può disporre l’accesso agli atti se ne accerti l’oggettiva insussistenza, irrilevanza o pretestuosità; in ogni caso è consentito all’offerente l’accesso agli atti ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento, salvo che siano trascorsi i termini decadenziali per il ricorso giurisdizionale.
Art. 31. Controversie
31.1. Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l’operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Toscana, come segue:
a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
- dalla data di pubblicazione del bando di gara, per cause che ostano alla partecipazione;
- dalla pubblicazione sul profilo di committente del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010;
- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta;
- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazione.
31.2. Controversie in materia contrattuale
Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo eventuale esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.
Art. 32. Supplente
Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
a) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
b) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
c) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codice.
Art. 33. Riserva di aggiudicazione
La Stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere:
a) di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento di gara;
b) di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell’articolo 95, comma 12, del Codice, ovvero di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Art. 34. Altre disposizioni e informazioni
34.1. Computo dei termini
Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.
34.2. Clausola di prevalenza
Per quanto riguarda il procedimento di scelta del Contraente il presente Documento prevale su ogni altra documentazione preparatoria o di natura contrattuale (tra la quale le relazioni, i capitolati e gli schemi di contratto) eventualmente difforme, predisposta dalla Stazione appaltante; per quanto invece le condizioni di natura contrattuale, attinenti alla fase esecutiva, prevalgono invece detti documenti.
34.3. Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), la Stazione Appaltante fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.
Finalità e base giuridica del trattamento
In relazione alle attività di rispettiva competenza svolte dalla Stazione Appaltante, si segnala che:
- i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell’aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
Natura del conferimento
Il Concorrente è tenuto a fornire i dati, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in
materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto. I
Dati sensibili e giudiziari
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano nelle “categorie particolari di dati personali” di cui all’art. 9 Regolamento UE (cd. “dati sensibili”). Il trattamento dei “dati personali relativi a condanne penali e reati” di cui all’art. 10 Regolamento UE (cd. “dati giudiziari”), invece, è limitato al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice privacy e dal Regolamento UE.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
I dati potranno essere:
− trattati dal personale della Stazione Appaltante che cura il procedimento di gara, dal personale di altri uffici della medesima società che svolgono attività ad esso attinente;
− comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza alla Stazione Appaltante in ordine al procedimento di gara, anche per l’eventuale tutela in giudizio;
− comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di verifica che verranno di volta in volta costituite;
− comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
− comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.
Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, potranno essere diffusi tramite il sito della Stazione Appaltante. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs.
n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito della Stazione Appaltante.
Periodo di conservazione dei dati
Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del contratto.
Diritti dell’interessato
Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante e tramite essa alla Committente.
All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha:
i) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso
ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE.
Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dagli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati
Titolari del trattamento sono, è la Città Metropolitana di Firenze.
Per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE e per qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti, le società potranno essere contattate ai seguenti indirizzi:
Data Protection Officer: xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx
Consenso al trattamento dei dati personali
Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.
Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte della Stazione Appaltante per le finalità sopra descritte.
Art. 35. Allegati
a) DGUE
b) Dichiarazione di offerta economica