ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECEPTION IN ALCUNI PLESSI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO PER LA DURATA DI ANNI TRE PIU’ EVENTUALE RINNOVO BIENNALE.
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto il servizio di reception da espletarsi presso le sedi dell’Università degli Studi di Palermo di cui al successivo art. 4, con le modalità di esecuzione meglio specificate all’art. 5 del presente Capitolato.
ART. 2 - DURATA DELL’APPALTO
Il servizio oggetto dell’appalto avrà una durata di anni tre, eventualmente rinnovabile per un biennio, ovvero, in ogni caso, sino ad esaurimento di 195.000 ore nel triennio, più eventuali
130.000 ore nel biennio successivo. L’eventuale rinnovo sarà stabilito, ad insindacabile valutazione della stazione appaltante, anche in considerazione della qualità del servizio prestato.
ART. 3 - VALORE DELL’APPALTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Tenuto conto della tariffa oraria posta a base di gara è pari ad € 16,54 (oltre IVA), il valore stimato presunto dell’appalto, comprensivo dell’eventuale biennio, ammonta ad € 5.375.500,00 (cinquemilionitrecentocinquantamilacinquecento) oltre IVA.
Nell’appalto in oggetto sussistono rischi da interferenze che non richiedono misure preventive e protettive supplementari rispetto alle misure di sicurezza, a carico dell’impresa, connesse ai rischi derivanti dalle proprie attività. Gli oneri per la sicurezza da rischi interferenziali sono pertanto pari a
€ 0,00= Vedi (DUVRI).
L’importo, comunque, può variare in diminuzione in quanto il corrispettivo del contratto sarà riferito solo a quanto richiesto sulla base delle esigenze della stazione appaltante nel limite massimo di 195.000 ore ed effettivamente e regolarmente eseguito ed accertato dall’Università.
Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’appaltatore dall’esecuzione del contratto, dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. Il corrispettivo contrattuale complessivo, che risulterà da quanto sarà offerto in sede di gara, è determinato a proprio rischio dell’appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’appaltatore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
La migliore offerta sarà selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016.
ART. 4 - LUOGO DI ESECUZIONE
Il servizio di reception, oggetto del presente appalto, sarà svolto presso le sedi dell’Università dislocate sul territorio di Palermo. A titolo puramente esemplificativo e in alcun modo esaustivo se ne indicano di seguito alcune delle più rilevanti:
1) Xxxxxxxxx (Xxxxx) - Xxxxxx Xxxxxx x. 00:
2) Via Archirafi (Plessi vari):
3) Parco D’Orleans (Cittadella Universitaria) - Viale delle Scienze.
4) Sede di via Pascoli.
5) Via Xxxxxxx.
L’Università, inoltre, con preavviso non superiore a 3 (tre) ore, potrà richiedere l’espletamento di ulteriori servizi rispetto a quelli ordinariamente previsti. Nel corso dell’appalto, il servizio potrà essere richiesto anche per altri plessi, con le modalità stabilite nel presente Capitolato nei limiti posti dalla vigente normativa. L’Università si riserva la possibilità di chiedere la sospensione temporanea, la riduzione o l’aumento del numero di interventi - estendendo questi anche alla fascia serale e/o notturna e/o festiva - senza che da parte dell’Impresa possano essere vantati diritti, penalità, spese accessorie o qualsiasi altro onere. Tali variazioni saranno comunicate all’Impresa aggiudicataria onde consentire una diversa organizzazione del servizio.
ART. 5 - DESCRIZIONE E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio di che trattasi consisterà nelle attività di seguito elencate:
a) accogliere, fornire informazioni e smistare gli ospiti nei vari uffici di competenza evitando l’accesso ai luoghi non autorizzati;
b) controllare gli accessi agli immobili sia pedonali che carrabili al fine di evitare l’accesso agli immobili a persone non autorizzate;
c) gestire eventuali sistemi di sicurezza (controllo accessi, rilevazione allarmi antincendio e antiallagamento, sistemi antintrusione, etc.) con conseguente rilancio di allarmi nei confronti degli organi competenti ed esecuzione delle disposizioni relative al piano di sicurezza in caso di emergenze secondo quanto stabilito dal piano di emergenza dell’immobile;
d) controllare attentamente l’entrata e l’uscita di persone e cose durante le ore di apertura degli accessi, anche attraverso sistemi televisivi a circuito chiuso;
e) provvedere alla chiusura/apertura nelle ore stabilite, nonché alla verifica della chiusura di cancelli, portoni e comunque di ogni accesso;
f) segnalare al Responsabile della struttura o suo delegato l’eventuale blocco degli ascensori al fine di un immediato intervento tecnico;
g) rilasciare eventuali informazioni anche telefoniche sulla collocazione degli uffici e strutture didattiche e sanitarie;
h) comunicare immediatamente al Responsabile della struttura o suo delegato gli avvenimenti e le situazioni non usuali;
i) custodire le cose loro consegnate.
ART. 6 - INIZIO DEL SERVIZIO IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
L’Università si riserva la facoltà, in pendenza della stipulazione del contratto, di ordinare l’inizio del servizio in tutto o anche in parte all’Impresa aggiudicataria, che deve dare immediata esecuzione allo stesso.
In caso di mancata stipulazione del contratto, l’Impresa ha diritto soltanto al pagamento di quanto abbia eseguito, valutato secondo i prezzi indicati nell’offerta.
ART. – 7 VALIDITA’ DEL PREZZO
Il prezzo di aggiudicazione si intende offerto dall’Impresa in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio. Non è prevista la revisione periodica del prezzo.
ART. 8 - RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA
L’appaltatore è responsabile verso l’Università dell’esatta e puntuale realizzazione dei servizi oggetto dell’appalto, nonché del buon esito dei servizi in generale e dell’opera dei propri dipendenti. La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata dall’appaltatore a
proprio nome, per proprio conto e a proprio rischio in qualità di esecutore delle attività a tutti gli effetti di legge. Ogni responsabilità inerente alla gestione del servizio in parola fa interamente carico all’Impresa aggiudicataria
L’impresa è obbligata ad osservare tutte le leggi e le disposizioni esistenti in materia relative, in particolar modo, alla sicurezza delle persone e delle cose e alla prevenzione degli infortuni. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) ad adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l’incolumità sia delle persone addette al servizio che dei terzi;
b) all’atto della sottoscrizione del contratto, l’impresa fornirà all’Università l’elenco delle unità di personale che saranno impiegate nell’esecuzione del servizio di portierato con l’indicazione, per ognuna, della qualifica e dell’inquadramento nel CCNL di categoria, nonché il nominativo del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione ai sensi degli articoli 17 e 18 del D. Lgs. 81/08. L’allontanamento dal servizio di personale per trasferimento o per cessazione dal lavoro dovrà essere comunicato al Direttore dell’Esecuzione del contratto entro 5 giorni;
c) applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati fra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L’appaltatore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e sino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ai commi precedenti, vincolano l’appaltatore per tutto il periodo di validità del contratto, anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse. A tal fine l’appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Università, l’adempimento di tutte le disposizioni come sopra indicate, comprese quelle relative alla corresponsione del trattamento economico, fermo restando che nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra l’Università e i dipendenti dell’Impresa appaltatrice, in quanto gli stessi sono alla esclusiva dipendenza di quest’ultima e le loro prestazioni vengono compiute a totale sotto l’esclusiva responsabilità e a totale rischio dell’Impresa;
d) ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo, a suo carico, tutti gli oneri relativi, ivi compreso l’obbligo della tenuta del libretto di lavoro, delle assicurazioni sociali, previdenziali e contro gli infortuni sul lavoro e le malattie (compreso quelle di carattere professionale) ed in genere tutti gli obblighi inerenti il rapporto di lavoro;
e) esibire in qualunque momento ed a semplice richiesta le ricevute dei pagamenti assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio. In caso di inadempienza retributiva e contributiva dell’aggiudicatario, si applicano le disposizioni di cui all’art. 30 commi 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016;
f) osservare gli obblighi di riservatezza e trattamento dati personali di cui alla vigente normativa;
g) rispettare le norme di cui alla L. 136/10 e succ. mod. sulla “tracciabilità dei flussi finanziari”;
h) dotare il personale che intende dedicare al servizio di cartellino di identificazione, riportante il nome dell’Impresa ed il nome e cognome del dipendente;
i) portare a conoscenza dell’Università senza ritardi il verificarsi delle seguenti situazioni: revoca, decadenza o annullamento delle autorizzazioni di legge abilitanti lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto rilasciate dalle competenti autorità amministrative;
j) provvedere al servizio senza interruzione per qualsiasi circostanza. In nessun caso diverso dalla forza maggiore, potrà interrompere o sospendere il servizio pena l’applicazione delle conseguenze contrattuali previste, fatto salvo il maggior danno qualora l’Università fosse costretta a provvedere direttamente al servizio. In caso di imprevista e temporanea interruzione dell’attività, l’Impresa si impegna a darne tempestiva comunicazione all’Università. Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Si intende per forza maggiore ogni situazione o evento imprevedibile ed eccezionale, indipendente dalla volontà delle parti e non attribuibile ad una loro colpa o negligenza, che impedisca ad una delle parti di adempiere ad uno degli obblighi derivanti dal contratto, senza possibilità di ovviare a tale impedimento nonostante tutta la diligenza dispiegata. Non costituisce forza maggiore il mancato o ritardato pagamento da parte dell’Università o l’insorgere di controversie con l’Università stessa. Se una delle parti si trova in caso di forza maggiore, ne avvisa senza indugio e nel più breve tempo possibile l’altra parte, precisando la natura, la durata possibile e gli effetti prevedibili di tale avvenimento.
Da parte dell’impresa appaltatrice la comunicazione dovrà essere tempestivamente rivolta al Direttore dell’esecuzione del contratto, il quale potrà adottare le misure ritenute opportune. Nel caso di interruzione del servizio per cause diverse dalla forza maggiore, l’Università si riserva il diritto al risarcimento dei danni subiti e l’applicazione delle penali.
k) nel caso di sciopero del personale l’Impresa si obbliga a darne comunicazione all’Università almeno 2 giorni prima, impegnandosi a garantire comunque i servizi già programmati. In caso di inadempimento saranno applicate le penalità stabilite.
l) comunicare entro giorni 10 (dieci) ogni variazione intervenuta nei propri assetti societari, nonché della propria sede legale dell'impresa.
ART. 9 - COORDINATORE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L’Impresa appaltatrice dovrà nominare, all’interno dei suoi costi generale, un Coordinatore Responsabile del Servizio di Portierato nonché un "Vice Responsabile" che possa sostituirlo in caso di sua assenza e comunicarne i nominativi all’Xxxxxxxxxx xxxxxx 00 (xxxxx) giorni prima dell’inizio del servizio. Entrambi dovranno garantire la propria reperibilità fornendo il proprio recapito telefonico e il proprio indirizzo e-mail per eventuali comunicazioni relative al servizio in argomento.
Tali figure, individuate tra il personale dipendente, dovranno essere scelte in base ad una pluriennale esperienza e competenza nel settore del portierato per garantire la regolarità e efficacia del servizio, affidando agli stessi la direzione e la supervisione di ogni singola prestazione svolta presso le Sedi universitarie. Risponderanno direttamente al RUP e avranno il compito di curare l’organizzazione, la conduzione del servizio di portierato, svolgere funzioni di controllo, costituendo gli unici interlocutori per l’Università. Avranno, altresì, il compito di monitorare l'attività del personale preposto al portierato e di effettuare giri di controllo nelle varie postazioni sostando all'occorrenza dove richiesto ed essere in grado di gestire i servizi in caso di malattia, ferie o altri impedimenti.
Il Coordinatore Responsabile del Servizio dovrà avere piena conoscenza delle norme e condizioni che disciplinano il rapporto tra le parti ed essere munito dei necessari poteri per le condizioni dei servizi. Qualora il Coordinatore Responsabile del Servizio non dimostrasse un’adeguata esperienza
ed autorevolezza per condurre i servizi in oggetto, la Stazione appaltante potrà richiederne l’immediata sostituzione. In particolare dovrà, a titolo esemplificativo:
- effettuare almeno un controllo mensile presso tutte le Sedi universitarie con particolare riguardo al decoro dei soggetti impiegati nel servizio, a loro aspetti comportamentali nonché, più in generale, in ordine ad elementi oggettivi concernenti l’esecuzione dei servizi;
- garantire la propria disponibilità a rapportarsi in modo permanente con il DEC, mantenendo un costante contatto e, attraverso di lui, con gli Uffici coinvolti nella gestione del servizio;
- coordinare lo svolgimento delle attività contrattuali nei tempi e con le modalità concordate con il RUP e/o il DEC;
- garantire che il personale impiegato nei servizi sia adeguatamente istruito e rispondente ai requisiti, oltre che facente parte dell’elenco di nominativi fornito al DEC all’inizio del servizio;
- garantire la continuità del servizio in presenza di assenze improvvise del personale per qualsiasi ragione;
- segnalare immediatamente al DEC eventuali cause di forza maggiore e/o anomalie che possano, in qualsiasi modo, ostacolare il regolare svolgimento dei servizi;
- essere sempre reperibile sia telefonicamente che mediante e-mail;
- avvisare il DEC di modifiche ai locali o altri problemi che interferiscono con l’esecuzione del servizio o che possano essere fonte di altra natura di problemi alla stazione appaltante;
- concordare ogni variazione o modifica tra il Contraente e la stazione appaltante, le variazioni di orario, disposizioni e incarichi nonché la dislocazione degli operatori in accordo con il DEC;
- segnalare ogni anomalia o problemi funzionali del presente contratto e trovare soluzioni per risolvere le emergenze;
- impartire tutte le indicazioni e gli ordini necessari all’espletamento del presente contratto in modo da evitare ogni anomalia ed evitare le emergenze;
- fornire tutta la documentazione (documentazione oraria, dislocazione, disposizioni varie, ecc.) cartacea o informatizzata all’Università per le dovute verifiche e per una corretta esecuzione del contratto in caso di verifiche occasionali o straordinarie e per tutti gli accertamenti del caso.
In ogni caso il Coordinatore Responsabile del Servizio dovrà effettuare controlli puntuali a seguito di segnalazioni pervenute da parte del RUP e/o del DEC, in ordine a disservizi causati dal personale dell’Impresa appaltatrice. In caso di emergenze, il Coordinatore Responsabile del Servizio dovrà intervenire personalmente, anche con la propria presenza sul posto. Tutte le comunicazioni dell’Università rivolte al Coordinatore Responsabile del Servizio di Portierato sono da intendersi come effettuate nei confronti dell’Impresa. Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Coordinatore Responsabile del Servizio, sarà considerato dall'Università dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell’Impresa.
ART. 10 - ADDETTI AL SERVIZIO
L’Impresa aggiudicataria è tenuta a garantire l’organizzazione delle risorse umane, rimanendo responsabile sia del rispetto delle obbligazioni contrattuali verso l’Università che della normativa contrattuale in materia di lavoro e sicurezza verso i propri dipendenti.
Tutto il personale dovrà essere convenientemente esperto e formato, possedere requisiti psico- attitudinali e professionali idonei allo svolgimento dei servizio, padronanza della lingua italiana, avere buone doti di comunicazione, buone capacità di ascolto e di interazione al fine della corretta gestione del rapporto con gli utenti e con le diverse figure professionali interne, adottando un comportamento discreto, decoroso ed irreprensibile, comunque conformato alle regole di buona educazione.
E’ fatto obbligo agli addetti di essere sempre riconoscibili e in una tenuta ordinata e pulita, con una divisa immediatamente riconoscibile con apposito stemma identificativo, completa con tesserino nominativo e con foto identificativa.
L’impresa dovrà garantire che le risorse dedicate al servizio siano di assoluta fiducia, di provata riservatezza e che si attengano scrupolosamente al segreto d’ufficio, nonché all’osservanza delle norme interne vigenti all’interno delle sedi dell’Università, sede di svolgimento del servizio in parola. Inoltre, dovrà, altresì, garantire la idoneità fisica, attitudinale e professionale del personale dedicato, per tutta la durata del contratto e l’osservanza di tutte le pertinenti norme di carattere regolamentare emanate dalla Stazione appaltante, di cui ha l’onere di avere conoscenza.
Il Contraente assume in via esclusiva il rischio di malattia, maternità e infortunio del personale impiegato, garantendo comunque la continuità e l’efficienza nell’esecuzione dei servizi, provvedendo alle sostituzioni del caso con personale proprio in possesso di identica qualifica professionale. In ultimo, al fine di consentire la continuità del servizio, l’Operatore economico è tenuto a mantenere nella gestione dell’appalto, per quanto possibile, il personale dedicato, limitando al massimo il “turn over”.
L'Università potrà richiedere la sostituzione delle unità di personale che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivi di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento lesivo degli interessi dell’utenza. Detta sostituzione dovrà avvenire nei tempi indicati dall’Università, in ogni caso, non inferiori a giorni cinque dalla formale comunicazione.
In ogni caso, nell’ipotesi di inserimento di nuovo personale in servizio e nel relativo elenco presentato all’atto della stipula del contratto, dovrà essere effettuato un affiancamento a carico dell’Impresa, per l’acquisizione delle informazioni inerenti il servizio. Quanto sopra dovrà essere comunicato al DEC
ART. 11 - CONTROLLI IN ORDINE ALL’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
L’Università si riserva la facoltà di fare eseguire da propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli e verifiche, al fine di accertare la regolarità del servizio.
Gli incaricati redigono apposito verbale con il quale vengono evidenziate eventuali manchevolezze e inadempienze nonché proposte e indicazioni ritenute necessarie per il miglioramento del servizio stesso. Le verifiche e le ispezioni potranno essere effettuate anche alla presenza di incaricati dell’Impresa aggiudicataria che, in tale caso, firmeranno in contraddittorio i verbali di verifica.
Nell’ottica del miglioramento delle prestazioni e del perseguimento degli obiettivi di qualità dei servizi, all’Impresa appaltatrice verrà sempre illustrato quanto riscontrato nel corso dei controlli, attraverso appositi verbali condivisi tra le parti.
L’Università qualora lo ritenesse opportuno renderà formalmente note di volta in volta all’Impresa appaltatrice le eventuali prescrizioni alle quali essa dovrà uniformarsi entro il tempo massimo prescritto, con contestuale produzione, entro tale termine, di eventuali controdeduzioni e trattamento delle non conformità.
Gli eventuali interventi di ripristino causati da tali controlli, non daranno luogo ad alcun onere aggiuntivo per la Stazione appaltante, in quanto forniti a compensazione di servizio negligente e/o incompleto. L’esecuzione degli interventi di cui sopra non esclude la possibilità per la Stazione appaltante di applicare le penali previste contrattualmente, né di intraprendere qualsiasi altra azione legale, compreso l’incameramento della cauzione.
E’ espressamente accettato dalla Stazione appaltante che gli eventi generati da cause di forza maggiore, non potranno costituire elemento di valutazione negativa dei servizi.
Nell’eventualità di più rilievi per negligenze e inadempienze nell’osservanza delle clausole contrattuali, l’Impresa può essere soggetta a diffida e/o richiami senza pregiudizio per
l’applicazione delle penali. Nell’ipotesi in cui, in esito a verifiche e controlli da parte di incaricati dell’Università, siano state formalizzate almeno tre diffide e/o richiami, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell’Impresa aggiudicataria per danni ricevuti.
ART.12 - GARANZIE PER RESPONSABILITA’
L’appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’appaltatore stesso quanto dell’Università e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, all’appaltatore è fatto obbligo di stipulare, una polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti all’Università, al personale dell’Università ovvero a terzi o a cose di terzi da dipendenti della ditta nell’espletamento dell’attività di appalto nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy, e degli obblighi previsti in materia di conservazione sostitutiva dei documenti informatici, con massimale per sinistro non inferiore a € 1.000.000,00 (euro unmilionevirgolazerozero) e con validità non inferiore alla durata del contratto, restando tuttavia inteso che tale massimale non rappresenta il limite del danno da risarcire, di cui l’Impresa risponderà comunque nel suo valore complessivo. In alternativa alla stipulazione della polizza di cui al comma precedente, l’appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza, già attivata, integrata e/o modificata affinché si espliciti che la polizza in questione, con esclusivo riferimento al servizio in parola, copra anche il servizio previsto dal presente contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che i massimali per sinistro non sia inferiore all’importo sopra indicato, mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dall’inizio del contratto fino alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi come prima indicati.
La polizza assicurativa dovrà essere stipulata con Compagnia di Assicurazione, autorizzata, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della copertura richiesta.
Il documento prodotto deve essere in lingua italiana ovvero, qualora sia prodotto in lingua diversa dall’italiano, deve essere accompagnato da traduzione.
Qualora l’appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative, il contratto di appalto si risolverà di diritto con conseguente escussione della cauzione prestata per la garanzia definitiva e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
ART. 13 - NORME OPERATIVE SULLA SICUREZZA
Tutte le attività descritte nel presente capitolato dovranno essere svolte dall’impresa aggiudicataria e nel pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed igiene del lavoro. L’Università promuove la cooperazione ed il coordinamento per la gestione della sicurezza durante le attività oggetto del presente appalto. Al riguardo l’impresa aggiudicataria, in collaborazione con l'Università, redige il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (in seguito DUVRI) contenente l'individuazione dei rischi specifici del luogo di lavoro (DUVRI). Il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali, che sarà debitamente firmato dalle parti, costituirà parte integrante dello stipulando contratto.
Resta comunque l’obbligo per l’impresa aggiudicataria di elaborare e fornire al committente il proprio D.V.R. e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dall’espletamento della propria attività.
ART. 14 - PAGAMENTI E FATTURAZIONI
L’Università corrisponderà, con cadenza mensile, al soggetto aggiudicatario il corrispettivo dovuto, computato sulla base del costo orario e del servizio effettivamente svolto, previa verifica di regolare esecuzione del servizio medesimo. volta ad accertare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, (nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore).
Le fatture, dovranno essere intestate all'Università degli Studi di Palermo - codice fiscale n. 80023730825 - Settore Provveditorato d’Ateneo, Xxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx, ed inviate elettronicamente utilizzando il Codice IPA 3J3EFV.
L’importo da fatturare sarà determinato dal costo offerto dall’Appaltatore in sede di presentazione dell’offerta economica, moltiplicato per il numero delle ore prestato nel corso del mese fatturato.
Le fatture dovranno contenere gli estremi dell’atto di affidamento e recare l’indicazione del Codice Identificativo Gara (CIG) assegnato all’appalto di che trattasi.
L'Impresa Appaltatrice non potrà pretendere gli interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto qualora il ritardo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a rendere esecutivo il pagamento.
Si precisa, inoltre, che sull’importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, a seguito della verifica di conformità.
Nel caso di appaltatore costituito da R.T.I la fatturazione di tutto il corrispettivo dovuto al raggruppamento dovrà avvenire in capo all’impresa capogruppo/mandataria, pur in presenza di fatturazioni separate delle singole mandanti.
ART. 15 - VERIFICA DI CONFORMITA’
Prima che l’Università proceda, con cadenza mensile, alla liquidazione del corrispettivo dovuto all’Impresa appaltatrice, il Direttore dell’Esecuzione effettua la verifica di conformità della fornitura del servizio al fine di accertarne la regolare esecuzione. La verifica è volta ad accertare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, (nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore).
Le attività svolte saranno verbalizzate e sarà garantito il principio di contraddittorio e partecipazione. Al termine dell’ultima verifica di conformità effettuata, il Direttore dell’Esecuzione rilascia il certificato di verifica di conformità ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016. Il certificato è poi trasmesso all’esecutore per la sua accettazione.
ART. 16 - CLAUSOLA SOCIALE
Ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016, e al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva di settore in materia di cambio di appalto.
Si precisa, tuttavia, che, in ossequio al consolidato orientamento giurisprudenziale, la c.d. “clausola sociale” deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, e pertanto tale da non limitare la libertà di iniziativa economica. Ciò comporta che, in capo all’impresa aggiudicataria del presente appalto,
non sussiste alcun obbligo di assumere a tempo indeterminato e in forma automatica e generalizzata il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria.
All’impresa appaltatrice saranno comunicati i dati necessari all’identificazione dell’attuale gestore del servizio di portierato.
ART. - 17 PENALITA’
Qualora si verificassero da parte dell’appaltatore inadempimenti, per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile all’Università, o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, la stazione appaltante si riserva la facoltà̀ di applicare, fatti salvi comunque il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno, nonché gli eventuali recessi e risoluzioni del contratto, una penale pari allo 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale. In particolare:
a) per ogni ritardo, segnalato all’Università, oltre quindici minuti, nel prendere servizio presso le postazioni concordate per il servizio di portierato;
b) per comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio;
c) mancato coordinamento tra turni del servizio;
d) mancata riservatezza nell’espletamento del servizio;
e) mancato decoro della persona;
f) mancata sostituzione del personale adibito all’espletamento del servizio entro i termini indicati dall’Università per le ipotesi indicate al presente capitolato;
g) tempestiva comunicazione dei casi di imprevista e temporanea interruzione del servizio per cause diverse dalla forza maggiore;
h) tempestiva comunicazione dei casi di imprevista e temporanea interruzione del servizio per cause di forza maggiore;
i) casi di irreperibilità da parte del Coordinatore Responsabile del Servizio e del suo vice;
l) mancata effettuazione di controlli da parte del Coordinatore Responsabile del Servizio a seguito di segnalazioni pervenute da parte del RUP e/o del DEC, in ordine a disservizi causati dal personale dell’Impresa appaltatrice;
m) mancata comunicazione di sciopero entro i termini previsti nel presente capitolato;
n) per ogni altra inadempienza riferibile a negligenze di tipo aziendale.
In tutte le ipotesi relative all’applicazione delle penali, verrà inviata a mezzo PEC contestazione degli addebiti da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, al Coordinatore Responsabile del Servizio individuato dall’impresa appaltatrice, con l’assegnazione di un congruo tempo, non inferiore a 7 (sette) giorni, per la possibile presentazione di eventuali chiarimenti e/o controdeduzioni. Si procederà all’applicazione della penale nel caso in cui non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni addotte in sede di controdeduzioni dalla ditta aggiudicataria. Qualora ritenuto necessario, l’Università mediante comunicazione formale assegnerà un ulteriore termine di giorni 3 (tre) per la richiesta di integrazione di elementi relativi alle giustificazioni pervenute. Decorso detto ultimo termine, nel caso in cui non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni addotte ad integrazione dalla ditta aggiudicataria, si procederà all’applicazione della penale.
L’importo delle penali sarà dedotto dal pagamento della fattura relativa al periodo di riferimento o dalla cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata. Le penali saranno calcolate e detratte dal corrispettivo dovuto in occasione del pagamento successivo alla decisione di applicazione delle stesse.
L’Università potrà applicare all’appaltatore penali, sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale, fermo restando, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
L’applicazione della penale non esonera l’appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente
ART. 18 RECESSO
Trova applicazione l’art. 109 del D.Lgs. 50/2016.
L’Università si riserva, inoltre, ogni necessario provvedimento nel caso di sopravvenienza di convenzioni Consip, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia. Le relative comunicazioni saranno formalmente inoltrate all’impresa appaltatrice.
In ogni caso, qualora il Contraente non acconsenta alla modifica delle condizioni economiche del contratto, e l’Università sia costretto a recedere da quest’ultimo e ad aderire alla Convenzione Consip attiva, il Contraente si obbliga a proseguire il servizio sino al momento in cui l’Università avrà sottoscritto la Convezione Consip avente ad oggetto il servizio di Portierato.
ART. 19 - RISOLUZIONE
Fatte salve le ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del d.lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa formale comunicazione da inoltrare a mezzo PEC all’impresa aggiudicataria, nei seguenti casi:
a) formalizzazione di numero tre diffide e/o richiami in esito a verifiche e controlli da parte di incaricati dell’Università, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell’Impresa aggiudicataria per danni ricevuti;
b) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività per un tempo anche non consecutivo di tre giorni, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la Stazione Appaltante;
c) cessione - totale o parziale, diretta o indiretta – del contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest’ultimo derivanti, ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all’incasso;
d) mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante;
e) mancato rispetto della normativa antimafia e delle altre disposizioni normative vigenti in materia;
f) qualsivoglia altra causa che comporti, in capo all’Aggiudicataria, la perdita dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici, così come definiti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016;
g) mancato rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, d’infortuni sul lavoro, d’igiene, di previdenza sociale e di tutti gli obblighi previsti dal citato d.lgs. n. 81/08 e/o inosservanza degli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione;
h) mancata comunicazione entro il termine previsto dal contratto di ogni variazione intervenuta nei propri assetti societari, nonché della sede legale dell'impresa;
i) manifesta incapacità, cattivo andamento ed inefficienze gravi nell’esecuzione del servizio;
l) in caso di mancata osservanza dei CCNL nonché inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
m) inosservanza degli impegni presi in sede di dichiarazione dell’offerta tecnica;
n) violazione degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 196/2003, in riferimento ai dati di cui l’Impresa appaltatrice sia venuta in possesso per ragioni attinenti al servizio, di gravità tale da non consentire l’ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
o) xxxxx, a qualsiasi titolo, da parte dell’Impresa appaltatrice nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
p) violazione della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
q) mancata esibizione a semplice richiesta delle ricevute dei pagamenti assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio;
r) riscontrata assenza di validità e piena operatività delle coperture assicurative, fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
L’Università si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Aggiudicataria. In tal caso l’Università avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Aggiudicataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
La risoluzione del contratto, non esime l’Aggiudicataria dal risarcimento dei danni subiti dalla Stazione Appaltante, per effetto delle circostanze che hanno determinato la risoluzione e/o conseguenti e connesse. In caso di risoluzione del contratto l’appaltatore si impegna, a fornire alla stazione appaltante tutta la documentazione probatoria, relativa ai servizi effettuati, che non sia stata ancora consegnata.
La risoluzione avrà effetto dalla data di ricezione della relativa formale comunicazione.
ART. 20 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E PRIVACY
In applicazione della normativa di cui al D.L.vo 30/06/2003 n. 196 e s.m.i, l’appaltatore e i propri dipendenti, pena la risoluzione del contratto, hanno l'obbligo di mantenere riservati i fatti, le circostanze, i dati e le informazioni di cui venga in possesso nell’esecuzione del servizio, di non divulgare in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
L’appaltatore si impegna a far si che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell'Università di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegati modelli di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Università avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’appaltatore sera tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Ente.
ART. 21 - ONERI E SPESE CONTRATTUALI
A carico del concessionario graveranno le spese di bollo, i diritti e le spese di registrazione del contratto nonché ogni altro onere fiscale presente o futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell’Amministrazione.
ART. 22 - FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere circa l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del contratto, sarà competente il Foro di Palermo. E’ esclusa la competenza arbitrale.
Il Dirigente
X.xx Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx