DISCIPLINARE DI GARA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ZONA SOCIALE 1 COMUNI DI CITTÀ DI CASTELLO, CITERNA, LISCIANO NICCONE, MONTE SANTA XXXXX TIBERINA, MONTONE, PIETRALUNGA, SAN XXXXXXXX E UMBERTIDE.
DISCIPLINARE DI GARA
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. per l’affidamento di
Servizi Sociali da rendere nel territorio dei comuni della ZS 1
Lotto 1: SERVIZI A SUPPORTO DELLA DOMICILIARITA’ PER MINORI E FAMIGLIE.
CIG: 7464600EC6
Lotto 2: SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO (SAL) E AZIONI INNOVATIVE INERENTI LE FUNZIONI DI MEDIAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO FINALIZZATE A PROMUOVERE INCLUSIONE ATTIVA.
CIG:746466439A
Lotto 3: SERVIZI SOCIALI NELLE AREE DI WELFARE DELL’ACCESSO, DOMICILIARE, COMUNITARIO E SEMIRESIDENZIALE.
CIG: 746469907D
Città di Castello
Capofila ZS 1 Citerna Lisciano Niccone
Monte Santa
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Pietralunga San Xxxxxxxx Umbertide
DISCIPLINARE DI GARA ..............................................................................................................
1. PREMESSE 4
2. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 5
3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 5
4. OGGETTO DELL’APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 8
5. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONIDI RINNOVO E PROROGA TECNICA 11
6. VARIANTI 12
7. IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO 13
8. LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 15
9. CLAUSOLE SOCIALI 15
10. PROCEDURA DI GARA 16
11. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 17
12. REQUISITI GENERALI 21
13. REQUISITI SPECIALI 23
14. INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDENTITA’ PLURISOGGETTIVA 29
15. INDICAZIONI PER I CONCORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI 31
16. AVVALIMENTO 32
17. SUBAPPALTO 34
18. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 37
19. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 41
20. DICHIARAZIONI RELATIVE ALL’INSUSSISTENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE E AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEA (DGUE) 45
21. GARANZIE 50
22. SOPRALLUOGO 53
23. SOCCORSO ISTRUTTORIO 54
24. CONTENUTO DELL’OFFERTA 54
25. CONDIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 57
26. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 57
27. COMPOSIZIONE DEI PLICHI 58
28. OPERAZIONI PRELIMINARI ALLO SVOLGIMENTO DELLA GARA 61
29. PRIMA SEDUTA PUBBLICA PER L’APERTURA DEI PLICHI 61
30. SEDUTE PUBBLICHE SUCCESSIVE 63
31. OPERAZIONI DI GARA 64
32. OFFERTE XXXXXXXXXXXX XXXXX 00
00. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE 67
34. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 67
35. ESECUZIONE IN VIA ANTICIPATA 68
36. CONTROLLO SUI REQUISITI 68
37. EVENTUALE SCORRIMENTO DELA GRADUATORIA 70
38. CONTRIBUTO ANAC 70
39. AVCPass 71
40. TRASPARENZA 73
41. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 73
42. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 74
43. PUBBLICITA’ 74
44. INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS.196/2003 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
.....................................................................................................................................................................75
DISCIPLINARE DI GARA
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI SERVIZI SOCIALI:
- LOTTO 1: Iniziative, interventi e attività inerenti i servizi a supporto della domiciliarità per minori e famiglie;
- LOTTO 2: Servizio di accompagnamento al lavoro (SAL) e azioni innovative inerenti le funzioni di orientamento e accompagnamento al lavoro in favore di specifici destinatari, finalizzati a promuovere inclusione attiva;
- LOTTO 3: Interventi e servizi sociali nelle aree di welfare dell’accesso, domiciliare, comunitario e semiresidenziale.
1. PREMESSE.
1.1 Il presente disciplinare definisce e specifica le regole procedurali, integrative di quelle riportate nel bando di gara, per lo svolgimento della gara relativa all’aggiudicazione dell’appalto di servizi sociali, meglio descritti nei Capitolati relativi ai singoli lotti, facenti parte integrante del presente Disciplinare di gara, indetto dal Comune di Città di Castello, Capofila della zona Sociale 1, giusta Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali della Zona Sociale 1, stipulata tra i Comuni di Città di Castello, Citerna, Lisciano Niccone, Monte Santa Xxxxx Tiberina, Montone, Pietralunga, San Xxxxxxxx e Umbertide (Rep. n.1981 del 12/01/2017 del Comune di Città di Castello). L’affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione n. 437 del 10.05.2018.
1.2 Il presente disciplinare regola, in particolare, le modalità di partecipazione alla procedura di gara le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa e la procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto.
1.3 L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
s.m.i. (di seguito anche solo “Codice”).
1.4 L’appalto è suddiviso nei seguenti 3 lotti funzionali: Lotto 1: CIG 7464600EC6 CUP G61E18000020004
Lotto 2: CIG 746466439A CUP G61E18000030004 Lotto 3: CIG 746469907D CUP G61E18000040007
1.4 Il presente Disciplinare è stato redatto tenendo conto del Bando-tipo n. 1/2017 di ANAC, sebbene abbia ad oggetto l’affidamento di servizi sociali, come tali non assoggettati all’obbligo di utilizzare il richiamato Bando-tipo.
2. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
2.1 L’appalto regolato dal presente disciplinare di gara e dagli altri documenti ad esso connessi è indetto dal Comune di Città Castello Capofila della Zona Sociale 1 (di seguito anche solo “Comune” o “SA”).
2.2 Il Comune di Città di Castello, in nome e per conto della Zona Sociale 1- Comuni di Citerna, Città di Castello, Lisciano Niccone, Monte Santa Xxxxx Tiberina, Montone, Pietralunga, San Xxxxxxxx e Umbertide - è iscritto all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC con il codice identificativo 0000581872.
2.3.I riferimenti della SA sono i seguenti:
Indirizzo: Xxxxxx Xxxxxxxxx, 0, 00000 - Xxxxx xx Xxxxxxxx (XX) Codice NUTS: ITI21
Codice fiscale: 00372420547
Partita IVA: 00000000000
Telefono: 00000000
Telefax: 0758529216
Posta elettronica certificata (PEC): xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xx Indirizzo internet (profilo di committente): xxx.xxxxxx.xxx
3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
3.1 La documentazione di gara comprende:
1) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale contenente il Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, relativo a ciascun lotto (1, 2 e 3) con allegate le Schede tecniche
degli interventi POR FSE 2014-2020 - Asse 2 “Inclusione sociale e lotta alla povertà” relativamente ai Lotti 1 e 2;
2) Bando di gara;
3) Disciplinare di gara;
4) Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Città di Castello, adottato ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e secondo le linee guida del 16 aprile 2013, n. 62 approvato con DGC n. 254 del 18/12/2017;
5) Protocollo d’Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale sottoscritto tra Prefettura di Perugia e Comune di Città di Castello in data 27/06/2016;
6) Istanza di partecipazione (all. 1);
7) Dichiarazione avvalimento impresa ausiliaria (all. 2);
8) Schema offerta tecnica (all. 3);
9) Schema offerta economica (all. 4);
10) Schema di contratto (all. 5);
11) DGUE operatore economico (all. 6);
12) DGUE impresa ausiliaria (all. 7);
13) DGUE impresa subappaltatrice (all. 8).
3.2 La documentazione di gara è disponibile sul sito internet del Committente al seguente link: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx000_xxxxx-xx-xxxx-x-xxxxxxxxx.xxxx
3.3 Gli operatori economici concorrenti alla procedura di gara possono richiedere chiarimenti in ordine alla stessa, presentando le richieste in forma scritta ed inviandole esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xx.
Le richieste di chiarimenti, ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del sesto giorno antecedente il termine ultimo per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in
merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima mediante pubblicazione di avviso sul sito Internet della Stazione appaltante xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx al seguente link: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx000_xxxxx-xx-xxxx-x-xxxxxxxxx.xxxx
Al fine di assicurare la piena tracciabilità delle comunicazioni e di garantire pienamente il principio di parità di trattamento nei confronti degli operatori economici che prendono parte alla procedura di gara, la Stazione appaltante non considera ricevibili e conseguentemente non accetta le richieste di chiarimenti presentate:
a) mediante posta elettronica ordinaria ad altri indirizzi di posta elettronica della stessa Stazione appaltante;
b) mediante fax;
c) mediante comunicazioni telefoniche.
3.4 Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura di gara sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dall’art. 52, del Codice, nonché dal Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e si intendono validamente ed efficacemente effettuate all’indirizzo PEC indicato da ogni operatore economico concorrente.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante; diversamente, la Stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c, del Codice, la comunicazione
recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate esecutrici.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
4. OGGETTO DELL’APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.
4.1 Le attività principali oggetto dell’appalto sono servizi sociali compresi nell’Allegato IX del Codice s.m.i. e, pertanto, ad essi si applica la soglia stabilita dall’art. 35, comma 1, lett. d) del Codice.
4.2 L’appalto è suddiviso in tre (3) lotti funzionali, riferiti a parti di un servizio generale di assistenza nei confronti di fasce della popolazione con livelli differenti di fragilità, la cui progettazione e realizzazione è tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti, al fine di favorire l’accesso alle microimprese, piccole e medie imprese, nonché di favorire la massima partecipazione alla gara a tutela della concorrenza.
Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara possono presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti dell’appalto.
Non è prevista alcuna limitazione del numero di lotti che può essere aggiudicato ad uno stesso operatore economico offerente.
4.3 – DESCRIZIONE DEI LOTTI
LOTTO 1: Iniziative, interventi innovativi e attività inerenti i servizi a supporto della domiciliarità per minori e famiglie da rendere nella Zona Sociale n. 1 della Regione Umbria (Citerna, Città di Castello, Lisciano Niccone, Monte Santa Xxxxx Tiberina, Montone, Pietralunga, San Xxxxxxxx e Umbertide):
1) Servizi di assistenza domiciliare ai minori
1.1 Servizio di assistenza domiciliare educativa
1.2 Incontri protetti
1.3 Laboratori DSA
2) Servizi di assistenza domiciliare ai minori con disabilità e servizi di prossimità
2.1 Servizio per l’integrazione scolastica rivolta ad alunni con disabilità ai sensi della l. 104/1992
2.2 Servizio di assistenza domiciliare con finalità educativa ed assistenziale da attuare durante il periodo estivo rivolto a minori con disabilità ai sensi della l. 104/1992.
3) Servizi tutelari per minori
3.1 Centro Diurno Sperimentale per minori
3.2 Equipe Integrata ZS 1- Minori vittime di violenza assistita
LOTTO 2: Servizio di Accompagnamento al Lavoro (SAL) e azioni innovative inerenti le funzioni di mediazione e accompagnamento al lavoro in favore di specifici destinatari (giovani e adulti disabili; beneficiari SIA) finalizzate a promuovere inclusione attiva da rendere nella Zona Sociale n. 1 della Regione Umbria (Citerna, Città di Castello, Lisciano Niccone, Monte Santa Xxxxx Tiberina, Montone, Pietralunga, San Xxxxxxxx e Umbertide):
1. Servizio di Accompagnamento al Lavoro (SAL)
1.1 Adulti Disabili: Azioni innovative inerenti le funzioni di orientamento e accompagnamento al lavoro finalizzate ad interventi di inclusione socio-lavorativa nell’ambito del SAL
1.2 Giovani Disabili:
1.2.1. Azioni innovative inerenti le funzioni di orientamento e accompagnamento al lavoro finalizzate ad interventi di inclusione socio-lavorativa nell’ambito del SAL
1.2.2. Laboratori di orientamento rivolti a giovani con disabilità ai sensi della L.104/92
1.3 Beneficiari SIA: Azioni innovative inerenti le funzioni di orientamento e accompagnamento al lavoro finalizzate ad interventi per l’attuazione del Sostegno per l’inclusione attiva nell’ambito del SAL
LOTTO 3: Interventi e servizi sociali da rendere nelle aree del welfare dell’accesso, domiciliare, comunitario e semiresidenziale da rendere nei Comuni della Zona Sociale n. 1 della Regione Umbria (Citerna, Città di Castello, Lisciano Niccone, Monte Santa Xxxxx Tiberina, Montone, Pietralunga, San Xxxxxxxx e Umbertide)
1) Welfare dell’accesso
1.1 Segretariato sociale - ZS 1
1.2 Sportelli Immigrazione - Umbertide e San Xxxxxxxx
1.3 Servizio InformaGiovani - Umbertide e San Xxxxxxxx
2) Welfare domiciliare e di supporto familiare
2.1 Servizio di Assistenza domiciliare a favore di anziani e soggetti fragili e persone non autosufficienti – ZS 1
2.2 Servizio di Assistenza domiciliare a favore di disabili adulti – ZS 1
3) Welfare comunitario
3.1 Centri aggregativi e ricreativi per minori
3.1.1 La Bottega di Xxxxxxx - Città di Castello
3.1.2 La Sfera Magica - Città di Castello
3.1.3 Archimede Pitagorico - Città di Castello
3.1.4 Lucignolo- Umbertide
3.1.5 Non solo compiti - Umbertide
3.1.6 Gimogiù - San Xxxxxxxx
3.2 Centri estivi per minori - Umbertide e MSM Xxxxxxxx
3.3 Centri di aggregazione giovanile
3.3.1 CAG – Città di Castello
3.3.2 Xxxxxx Xxxxxxx You Spa- Umbertide
4) Welfare semiresidenziale:
4.1 Centro Socio-Educativo “Altomare” rivolti ad adulti disabili – San Xxxxxxxx
Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:
Lotto n. 1 – CIG 7464600EC6 CPV 85311300-5 Lotto n. 2 – CIG 746466439A CPV 85312300-2 Lotto n. 3 – CIG 746469907D CPV 85320000-8
5. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI DI RINNOVO E PROROGA TECNICA.
5.1 La durata dell’appalto è specificata per i singoli lotti.
5.2 La Stazione appaltante si riserva la possibilità di rinnovare il contratto d’appalto per le durate massime indicate nella tabella di seguito riportata, ai medesimi patti e condizioni del contratto originario, tenendo conto di quanto previsto dall’art. 35, comma 4 del Codice.
5.3 La Stazione appaltante si riserva la facoltà di esercitare l’opzione della proroga dei contratti per i vari lotti, per le durate indicate nella tabella di seguito riportata, tenendo conto, in base a quanto previsto dall’art. 106, comma 11, del Codice, che:
a) la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente;
b) il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
La durata dell’appalto oggetto del presente disciplinare per i vari lotti, nonché la previsione delle possibili opzioni del rinnovo e dell’esercizio della proroga tecnica sono specificati nella
tabella riportata di seguito:
LOTTO | Descrizione | Durata | Possibile Rinnovo (durata massima) | Possibile proroga ex art. 106, comma 11 D.lgs. n. 50/2016 |
1 | Servizi a supporto della domiciliarità per minori e famiglie | 36 mesi | 36 mesi | 6 mesi |
2 | Servizio di Accompagnamento al Lavoro e azioni innovative inerenti le funzioni di orientamento e accompagnamento al lavoro finalizzate a promuovere inclusione attiva | 36 mesi | 36 mesi | 6 mesi |
3 | Servizi sociali nelle aree di welfare dell’accesso, domiciliare, comunitario e semiresidenziale | 36 mesi | 36 mesi | 6 mesi |
6. VARIANTI.
6.1 La Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere le modifiche al contratto d’appalto, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei casi e alle condizioni descritti nei capitolati tecnici e nello schema di contratto.
6.2 La Stazione appaltante si riserva la facoltà di ricorrere a quanto previsto dall’art. 106, comma 12, del Codice, in base al quale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, essa può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario, senza che l'appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
6.3 Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse del Comune, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo (in aumento o in diminuzione) relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal Responsabile del Procedimento.
6.4 La Stazione appaltante, inoltre, si riserva di applicare quanto previsto dall’art. 106, comma 1, del Codice in ordine agli eventuali servizi supplementari, non previsti negli atti della presente procedure di gara.
7. IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO.
7.1 Il valore stimato dei servizi oggetto del presente appalto, rapportato alla loro durata individuata dal precedente paragrafo 5, è determinato nella tabella di seguito riportata, che specifica per ciascun lotto l’importo posto a base d’asta (al netto dell’IVA), il costo della manodopera stimato dalla Stazione appaltante con riferimento al modello organizzativo descritto in ogni capitolato (importi che sono compresi nell’importo posto a base d’asta), i costi della sicurezza relativi all’esecuzione dell’appalto specificati per ogni lotto ed il valore complessivo dei contratti, considerato tutte le opzioni e modifiche che la Stazione appaltante si è riservata di attivare.
7.2 In relazione al presente appalto non sono previsti costi relativi alla sicurezza per l’eliminazione dei rischi interferenti ai sensi dell’art. 26, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., e non si rende pertanto necessaria la compilazione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI). Non vi sono pertanto oneri per la sicurezza.
7.3 E’ comunque onere del Concorrente elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio della propria attività, il Documento di Valutazione dei Rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività. Il Concorrente è tenuto, a pena di
esclusione, ad indicare la stima dei propri costi interni di sicurezza da indicare in sede di offerta economica la stima degli oneri relativi alla sicurezza di cui all’art. 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016, s.m.i.
LOTTO | Descrizione | Valore a base d’asta | Costo del lavoro (incluso nel valore a base d’asta) | Costi diretti e costi di gestione ai sensi della DGR 215/2015 pari al 12,5% (inclusi nel valore a base d’asta) | Costi della sicurezza | Valore stimato comprensivo delle opzioni |
1 | Servizi a supporto della domiciliarità per minori e famiglie | 1.699.367,00 | 1.418.057,00 | 281.311,00 | 0,00 | 3.704.805,00 |
2 | Servizio di Accompagnamento al Lavoro e azioni innovative inerenti le funzioni di orientamento e accompagnamento al lavoro finalizzate a promuovere inclusione attiva | 314.415,00 | 275.822,00 | 38.594,00 | 0,00 | 681.233,00 |
3 | Servizi sociali nelle aree di welfare dell’accesso, domiciliare, comunitario e semiresidenziale | 2.755.358,00 | 2.392.921,00 | 362.437,00 | 0,00 | 6.074.949,00 |
7.3 Il costo della manodopera è stato determinato tenendo conto del personale tuttora impiegato nella gestione dei servizi, oggetto di appalto, anche in ragione delle clausole sociali disciplinate dal successivo paragrafo 9, di quanto richiesto dagli atti di gara, con particolare riguardo dal Capitolato tecnico di ciascun Lotto, nonché delle vigenti tabelle ministeriali applicabili al servizio medesimo e del Contratto collettivo nazionale e territoriale sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale nel settore della cooperazione sociale, da assumere quale
contratto di riferimento ai fini economici e contrattuali, in applicazione dell’art. 30 del Codice.
7.5 Al costo del lavoro così determinato si aggiunge l’importo pari al 12,5% del costo orario del lavoro delle cooperative sociali quale percentuale relativa a costi diretti e costi generali determinata dalla DGR n. 215/2015, punto 5, lett. B) e ulteriori costi di gestione come descritti nei Capitolati tecnici di ciascun Lotto.
8. LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO
8.1 I luoghi di esecuzione dell’appalto sono situati nel territorio dei Comuni facenti parte della Zona Sociale 1, come meglio specificato nella tabella che segue:
LOTTO | Descrizione | Luogo di esecuzione | Codice NUTS |
1 | Servizi a supporto della | Comuni di: Citerna, Città di | ITI21 |
domiciliarità per minori e | Castello, Lisciano Niccone, | ||
famiglie | Monte Santa Xxxxx Tiberina, | ||
Pietralunga, San Xxxxxxxx e | |||
Umbertide | |||
2 | Servizio di | Comuni di: Citerna, Città di | ITI21 |
Accompagnamento al Lavoro | Castello, Lisciano Niccone, | ||
e azioni innovative inerenti le | Monte Santa Xxxxx Tiberina, | ||
funzioni di orientamento e | Pietralunga, San Xxxxxxxx e | ||
accompagnamento al lavoro | Umbertide | ||
finalizzate a promuovere | |||
inclusione attiva | |||
3 | Servizi sociali nelle aree di | Comuni di: Citerna, Città di | ITI21 |
welfare dell’accesso, | Castello, Lisciano Niccone, | ||
domiciliare, comunitario e | Monte Santa Xxxxx Tiberina, | ||
semiresidenziale | Pietralunga, San Xxxxxxxx e | ||
Umbertide |
9. CLAUSOLE SOCIALI.
9.1 Ai sensi degli artt. 30 , e 50, del Codice, con l’affidamento dei servizi di cui al presente disciplinare ad un nuovo aggiudicatario, quest’ultimo si impegna all’assorbimento del
personale dipendente dell’impresa uscente, allo scopo di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali e condizioni contrattuali, per il periodo di durata del servizio, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l’organizzazione di impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico organizzative previste per l’esecuzione del contratto.
9.2 In caso di aggiudicazione del servizio a soggetti diversi dagli attuali prestatori di servizi, il passaggio del personale dovrà avvenire in virtù di cessione del contratto individuale di lavoro con assicurazione della continuità giuridica e con la conseguente conservazione, da parte del predetto personale, delle medesime discipline economiche, normative e retributive anche per quanto attiene alla disciplina limitativa e sanzionatoria dei licenziamenti individuali e collettivi.
9.3 In caso di aggiudicazione della procedura in favore di un operatore economico tenuto all’applicazione del CCNL delle cooperative sociali, trovano altresì applicazione le disposizioni ivi contenute in materia di clausola sociale di assorbimento lavorativo.
10. PROCEDURA DI GARA
10.1 L’appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del Codice. Il criterio utilizzato per la valutazione delle offerte è il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, obbligatorio in base all’art. 95, comma 3, lett. a), del Codice.
In relazione all’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (in avanti anche solo “OEPV”), la Stazione appaltante assegna un punteggio massimo di 80 punti all’Offerta tecnica e 20 punti all’Offerta economica.
10.2 La Stazione appaltante può decidere:
a) in base all’art. 94, comma 2, di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice;
b) in base all’art. 95, comma 12, del Codice, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
11. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.
11.1 Possono partecipare alla procedura di gara gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, lett. p), e all’art. 45 del Codice.
11.2 Ai raggruppamenti temporanei di imprese costituiti tra i soggetti di cui sopra si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del medesimo Codice.
Ai fini dell’applicazione del presente disciplinare per raggruppamento verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione.
11.3 La tabella di seguito indica le prestazioni principali e quelle secondarie.
LOTTO | Descrizione | PRESTAZIONI PRINCIPALI | PRESTAZIONI SECONDARIE |
1 | Servizi a supporto della domiciliarità per minori e famiglie | Servizi di assistenza domiciliare minori con disabilità e servizi di prossimità | 1. Servizi di assistenza domiciliare minori e famiglie 2. Servizi tutelari per minori |
2 | Servizio di Accompagnamento al Lavoro e azioni innovative inerenti le funzioni di orientamento e accompagnamento al lavoro finalizzate a promuovere inclusione attiva | Servizio di Accompagnamento al Lavoro in favore di specifici destinatari (giovani e adulti disabili, beneficiari SIA) | 1. Laboratori di orientamento per Giovani Disabili |
3 | Servizi sociali nelle aree di welfare dell’accesso, domiciliare, comunitario e semiresidenziale | Servizi del welfare domiciliare e di supporto familiare | 1. Servizi del welfare dell’accesso 2. Servizi del welfare comunitario 3. Servizi del welfare semiresidenziale |
11.4 Ai sensi dell’art. 48, comma 5, del Codice l'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.
Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
11.5 Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della Stazione appaltante.
In caso di inadempimento dell’impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 12, dell’art. 48, del Codice al fine di consentire alla Stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della Stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La Stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
11.6 Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’articolo 45, comma 2, lett. f) del Codice. Al fine di rilevare la configurazione assunta dall’aggregazione di rete per poterla correttamente rappresentare in sede di gara, gli operatori economici che fanno parte della stessa possono fare riferimento a quanto specificato dall’allora Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (oggi Autorità
Nazionale Anticorruzione) nella propria determinazione n. 3 del 23 aprile 2013 (pubblicata nella G.U.R.I. n. 120 del 24 maggio 2013), alla quale sono conformate le indicazioni contenute nel presente disciplinare di gara.
11.7 Gli operatori economici che hanno richiesto il concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell’art. 186-bis, comma 4, del R.D. n. 267/1942, successivamente al deposito del ricorso, possono partecipare alla presente procedura di gara sulla base di specifica autorizzazione del tribunale, acquisito il parere del commissario xxxxxxxxxx, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.
In base al combinato disposto dell’art. 110, commi da 3 a 5, del Codice e dell’art. 186-bis, comma 5, del R.D. n. 267/1942, l’operatore economico ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale, qualora intenda partecipare alla presente procedura di gara, è tenuto a richiedere specifica autorizzazione al giudice delegato sulla base di una relazione di un professionista (in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), del R.D. n. 267/1942), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
Una volta ottenuta l’autorizzazione dal giudice delegato, che la rilascia sentita l’ANAC in base all’art. 110, comma 3, del Codice, l’operatore economico ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale deve presentare in allegato all’istanza di partecipazione alla presente procedura di gara:
a) il provvedimento autorizzativo del giudice delegato, in originale o in copia conforme;
b) la relazione del professionista prevista dall’art. 186-bis, comma 4, lett. a) del X.X. x. 000/0000, se non allegata o parte integrante del provvedimento autorizzativo del giudice delegato di cui alla precedente lett. a);
c) qualora l’ANAC, sentita dal giudice delegato, abbia imposto l’avvalimento dei requisiti di altro operatore economico, la documentazione relativa a tale avvalimento, come prevista nei suoi elementi essenziali dall’art. 186-bis, comma 5, lett. b), del R.D.
n. 267/1942 e dall’art. 89, del Codice.
11.8 In base all’art. 110, commi da 3 a 5, del Codice, l’operatore economico in stato di
fallimento per il quale il curatore fallimentare abbia ottenuto l’autorizzazione all’esercizio provvisorio, qualora intenda partecipare alla presente procedura di gara, è tenuto a richiedere specifica autorizzazione al giudice delegato sulla base dell’attestazione dello stesso curatore fallimentare che attesta la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
Una volta ottenuta l’autorizzazione dal giudice delegato, che la rilascia sentita l’ANAC in base all’art. 110, comma 3, del Codice, l’operatore economico in stato di fallimento per il quale il curatore fallimentare ha ottenuto l’autorizzazione all’esercizio provvisorio deve presentare in allegato all’istanza di partecipazione alla presente procedura di gara:
a) il provvedimento autorizzativo del giudice delegato, in originale o in copia conforme;
b) qualora l’ANAC, sentita dal giudice delegato, abbia imposto l’avvalimento dei requisiti di altro operatore economico, la documentazione relativa a tale avvalimento, come prevista nei suoi elementi essenziali dall’art. 89, del Codice.
11.9 E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento, consorzio ordinario, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete) o GEIE, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento o consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice.
11.10 E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
11.11 È vietata l’associazione in partecipazione ai sensi dell’art. 48, comma 9, del Codice.
È vietata altresì qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante
dall’impegno presentato in sede di offerta, fatte salve le eccezioni disposte dai commi 18 e 19 dell’art. 48 del Codice.
11.12 È consentito, invece, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), designare ai fini dell’esecuzione dei lavori o dei servizi, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all’impresa consorziata.
11.13 L'inosservanza dei divieti di cui ai precedenti paragrafi comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
11.14 Ai sensi dell’art. 48, comma 17 del Codice, salvo quanto previsto dall’art. 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la Stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la Stazione appaltante può recedere dal contratto.
12. REQUISITI GENERALI.
12.1 Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara non devono trovarsi in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g), comma 2, comma 4 e comma 5, lett. a), b), c), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m), del Codice.
12.2 La Stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico anche quando la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g), comma 2, comma 4 e comma 5, lett. a), b), c), d), e), f), f-bis), f-
ter), g), h), i), l), m), del Codice, sia riferita a un suo subappaltatore nei casi previsti dall’art. 105, comma 6 del Codice.
12.3 Ai sensi dell’art. 80, comma 6, del Codice, la Stazione appaltante esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g), 2, 4 e 5, lett. a), b), c), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m), del Codice.
12.4 In relazione alla dichiarazione di cui alla lettera m) del comma 5, dell’art. 80 del Codice, al fine di consentire alla Stazione appaltante di verificare la loro situazione in termini sostanziali come previsto dall’ordinamento comunitario, i soggetti che intendono partecipare alla gara formulano nell’istanza, alternativamente:
a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, con alcun soggetto partecipante alla medesima procedura, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente.
La Stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, in base a quanto previsto dall’art. 80, comma 5, lett. m) del Codice. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica.
12.5 In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la Stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità anticorruzione che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o
della presentazione di falsa documentazione, adotta i provvedimenti di propria competenza.
12.6 Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
12.7 La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo d’Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale sottoscritto tra Prefettura di Perugia e Comune di Città di Castello in data 27/06/2016, allegato alla documentazione di gara, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della L. 190/2012.
13. REQUISITI SPECIALI.
13. 1 Idoneità professionale.
13.1.1 Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, sono tenuti a provare l’iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti Ordini professionali.
Se sono cittadini di altro Stato membro dell’UE non residenti in Italia, essi sono tenuti a provare la loro iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’Allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui si è residenti.
In relazione ai servizi oggetto della gara regolata dal presente disciplinare qualora l’operatore economico concorrente abbia configurazione come cooperativa o come consorzio di cooperative è assoggettato all’obbligo di iscrizione all’Albo Nazionale delle Cooperative istituito in base al D.M. 23 giugno 2004.
13.1.2 In relazione ai servizi oggetto della gara regolata dal presente disciplinare qualora l’operatore economico concorrente abbia configurazione come cooperativa sociale o come consorzio di cooperative sociali ed intenda farla valere in relazione alla procedura deve
essere iscritto all’Albo Regionale, secondo la legislazione della Regione in cui ha sede, nella sezione A (cooperative sociali) o C (consorzi di cooperative sociali) o, se esistente, D (organismi analoghi alle cooperative sociali aventi sede negli altri Stati dell'UE).
Gli operatori economici prestatori di servizi con configurazione giuridica diversa da quella imprenditoriale (es. fondazioni, associazioni, ecc.) che intendono partecipare alla gara devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale con riferimento alla normativa settoriale che ne disciplina l’attività (es. in quanto rispondenti a norme di legge) e l’oggetto sociale (es. oggetto sociale previsto nello statuto) deve prevedere lo svolgimento delle attività oggetto della gara.
13.1.3 Il possesso dei requisiti di idoneità professionale è verificato dalla Stazione appaltante mediante l’acquisizione delle corrispondenti attestazioni e certificazioni attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), mediante il sistema AVCPass, in base alla disciplina transitoria dello stesso stabilita dall’art. 216, comma 13, del Codice. Gli operatori economici con configurazione non imprenditoriale, per i quali i requisiti di idoneità professionale siano rilevabili solo dallo statuto, per consentire la verifica del possesso di tali requisiti sono tenuti ad inserire nel sistema AVCPass i dati specifici e copia dello Statuto nel medesimo sistema per permettere alla Stazione appaltante di acquisire i documenti che costituiscono mezzo di prova ai sensi dell’art. 86 del Codice.
13.1.4 In caso di mancanza, incompletezza o di irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti di idoneità professionale, si applica quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice.
13.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria.
13.2.1 Gli operatori economici interessati a partecipare alla gara devono possedere come requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato minimo annuo non inferiore al valore dell’appalto al netto dell’I.V.A., comprensivo di un determinato fatturato minimo nel settore di attività indicato come principale dalla tabella riportata al precedente paragrafo 11.3, per ciascuno degli ultimi tre esercizi 2015-2016-2017, pari o superiore rispettivamente ai valori di cui alla tabella di seguito riportata, indicati per ciascuno dei lotti oggetto della gara.
• Fatturato minimo annuo
LOTTO | Descrizione | Fatturato 2015 | Fatturato 2016 | Fatturato 2017 |
1 | Servizi a supporto della domiciliarità per minori e famiglie | 566.456,00 | 566.456,00 | 566.456,00 |
2 | Servizio di Accompagnamento al Lavoro e azioni innovative inerenti le funzioni di orientamento e accompagnamento al lavoro finalizzate a promuovere inclusione attiva | 104.805,00 | 104.805,00 | 104.805,00 |
3 | Servizi sociali nelle aree di welfare dell’accesso, domiciliare, comunitario e semiresidenziale | 918.453,00 | 918.453,00 | 918.453,00 |
• Fatturato minimo nel settore di attività
LOTTO | Descrizione attività principale | Fatturato 2015 | Fatturato 2016 | Fatturato 2017 |
1 | Servizi di assistenza domiciliare minori con disabilità e servizi di prossimità | 424.842,00 | 424.842,00 | 424.842,00 |
2 | Servizio di accompagnamento al Lavoro | 78.604,00 | 78.604 ,00 | 78.604,00 |
3 | Servizi del welfare domiciliare e di supporto familiare | 688.840,00 | 688.840,00 | 688.840,00 |
13.2.2 Il fatturato minimo annuo per ciascun lotto è determinato applicando il coefficiente
pari ad 1 rispetto al valore annuale dell’appalto, mentre il valore del fatturato annuo per il settore di attività indicato come principale nella tabella di cui al paragrafo 11.3, compreso nel fatturato minimo annuo, è stato determinato applicando il coefficiente pari a 0,75 rispetto al valore annuale dell’appalto.
Per fatturato annuo nel settore di attività si intende il fatturato derivante da prestazioni di servizi con caratteristiche prestazionali identiche o analoghe a quelle dell’attività principale e con il medesimo target di utenti delle attività oggetto dell’appalto per ciascun lotto.
La previsione di un fatturato minimo annuo trova giustificazione in relazione alla specificità e delicatezza dei servizi e dei relativi destinatari, per effetto dei quali i predetti requisiti sono funzionali alla tutela degli interessi pubblici di cui sono portatori i Comuni affidanti.
Ciò non di meno, il presente Disciplinare – in applicazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, tutela della concorrenza, favor partecipationis e tutela delle MPMI – ha previsto requisiti non discriminatori.
13.2.3 Se un operatore economico che intende partecipare alla gara non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di disporre del fatturato minimo annuo richiesto dal presente disciplinare, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione appaltante, a fronte di specifica richiesta rivolta alla stessa. I documenti alternativi dovranno essere inseriti dall’operatore economico nel sistema AVCPass, se in sua esclusiva disponibilità.
13.2.4 Gli operatori economici dimostrano il possesso del requisito di capacità economico- finanziaria mediante una dichiarazione specifica, resa nell’ambito del Documento di Gara Unico Europeo o mediante un’analoga dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46, del d.P.R. n. 445/2000, connessa all’istanza di partecipazione alla gara.
Il possesso dei requisiti di capacità finanziaria è verificato dalla Stazione appaltante mediante l’acquisizione dei documenti dimostrativi del fatturato annuo relativo ai tre anni indicati (bilanci per le società di capitali, volume d’affari per altri soggetti titolari di partita IVA) attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), mediante il sistema AVCPass, in base alla disciplina transitoria dello stesso stabilita dall’art. 216, comma 13, del
Codice.
Per gli operatori economici, qualora il bilancio sia stato depositato, ma non ancora pubblicato, l’operatore economico deve inserirlo sul sistema AVCPass, in modo tale da consentire alla Stazione appaltante la verifica del possesso dei requisiti.
In relazione al fatturato per settore di attività, l’operatore economico è tenuto a inserire nel sistema AVCPass i seguenti documenti:
a) le fatture relative ai servizi prestati con i quali è stato maturato il fatturato specifico nel settore di attività (inserite come documenti firmati digitalmente);
b) in caso di servizi prestati per amministrazioni aggiudicatrici, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono le fatture inserite, l’oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso;
c) in caso di servizi prestati per committenti privati, gli estremi del contratto cui si riferiscono le fatture inserite, l’oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente privato e la data di stipula del contratto stesso.
13.2.5 In caso di mancanza, incompletezza o di irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti di capacità economico-finanziaria si applica quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice.
13.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale.
13.3.1 Gli operatori economici interessati a partecipare alla gara devono aver svolto, nell’arco del triennio 2015-2016-2017, almeno un servizio analogo nell’ambito dello stesso settore dell’attività principale, con riferimento al lotto per cui intendono partecipare. Qualora un operatore economico intenda partecipare alla gara per l’affidamento di più lotti, deve possedere i requisiti per tutti i lotti per i quali intende concorrere.
Per servizi analoghi dello stesso settore di attività si intendono servizi con il medesimo target di utenti e con caratteristiche prestazionali identiche o analoghe a quelle dell’attività principale dell’appalto per ciascun lotto.
13.3.2 Gli operatori economici dimostrano il possesso del requisito di capacità tecnico- professionale mediante una dichiarazione specifica, resa nell’ambito del Documento di Gara Unico Europeo o mediante un’analoga dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi
dell’art. 46, del d.P.R. n. 445/2000, connessa all’istanza di partecipazione alla gara.
Qualora nel primo anno del triennio richiesto l’operatore economico abbia in essere un contratto di appalto pluriennale con scadenza nello stesso periodo (ultimo anno dell’appalto pluriennale), la frazione di appalto può essere calcolata nel cumulo relativo ai servizi richiesti. In tal caso, in sede di verifica del requisito, dovrà essere fornita precisazione del valore assunto a riferimento e dell’utilizzo della frazione di appalto.
Il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale è verificato dalla Stazione appaltante mediante l’acquisizione dei documenti dimostrativi dei servizi prestati, acquisendoli dalle amministrazioni presso cui sono stati effettuati e, quando non possibile, con ricorso alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), mediante il sistema AVCPass, in base alla disciplina transitoria dello stesso stabilita dall’art. 216, comma 13, del Codice.
In relazione al requisito di capacità tecnico-professionale, qualora non siano acquisibili le attestazioni dei servizi svolti presso le amministrazioni, su indicazione della Stazione appaltante l’operatore economico è tenuto a inserire nel sistema AVCPass i seguenti documenti:
a) per i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni o altre amministrazioni aggiudicatrici:
a.1) i certificati di conformità di esecuzione e le attestazioni di regolare esecuzione rilasciati o attestazioni analoghe rilasciate dalle amministrazioni aggiudicatrici presso i quali i servizi sono stati prestati;
b) oppure, in alternativa
b.1) qualora tali certificazioni e attestazioni non siano state rilasciate oppure siano state rilasciate ma non risultino conferibili in quanto certificati non utilizzabili nei confronti di pubbliche amministrazioni o soggetti gestori di pubblici servizi in base all’art. 40, comma 2 del d.P.R. n. 445/2000:
b.2) le fatture relative ai servizi prestati (inserite come documenti firmati digitalmente);
b.3) ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono le fatture inserite, l’oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la
data di stipula del contratto stesso;
c) per i servizi prestati a favore di committenti privati:
c.1) le fatture relative ai servizi prestati (inserite come documenti firmati digitalmente);
c.2) gli estremi del contratto cui si riferiscono le fatture inserite, l’oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente privato e la data di stipula del contratto stesso.
13.3.3 In caso di mancanza, incompletezza o di irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti di capacità tecnico-professionale si applica quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice.
14. INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDENTITA’ PLURISOGGETTIVA.
14.1 Ciascuno dei componenti del raggruppamento temporaneo, del consorzio, del GEIE o delle imprese aderenti al contratto di rete deve possedere i requisiti di idoneità professionale richiesti per la partecipazione alla gara in base all’art. 83, comma 3, del Codice.
14.2 I requisiti di capacità economico-finanziaria relativi al fatturato minimo annuo e al fatturato per attività nel settore per la partecipazione alla gara in base all’art. 83, comma 5, del Codice devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel loro complesso. I soggetti concorrenti alla gara come raggruppamenti temporanei di impresa devono possedere i requisiti di capacità economico-finanziaria relativi al fatturato minimo annuo e quello specifico previsti dal presente disciplinare nella seguente misura minima:
a) operatore economico mandatario, in misura maggioritaria;
b) operatori economici mandanti, nella misura restante, con possesso di almeno il 10% da parte di ciascun operatore raggruppato.
L’operatore economico che nel raggruppamento temporaneo di imprese assume il ruolo di mandataria non deve possedere i requisiti in misura maggioritaria assoluta (ovvero, il 51% del requisito), bensì è sufficiente che possegga i requisiti in misura percentuale superiore a ciascuna delle mandanti.
14.3 Ciascuno dei componenti del raggruppamento temporaneo, del consorzio, del GEIE o delle imprese aderenti al contratto di rete, che viene indicato quale esecutore dell’attività segnata come principale nella tabella di cui al paragrafo 3, deve possedere i requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti per la partecipazione alla gara.
14.4 Le quote di partecipazione nell’ambito del raggruppamento temporaneo di impresa devono essere dichiarate dagli operatori economici raggruppati o raggruppandi in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara, per consentire alla Stazione appaltante di verificare immediatamente il possesso dei requisiti in capo ai singoli componenti del raggruppamento. Tali quote devono essere specificate in sede di registrazione del sistema AVCPass, per l’acquisizione del PassOE.
In caso di raggruppamento già costituito, nell’istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, corrispondenti a quelle indicate nel contratto di associazione. In caso di raggruppamento costituendo, nell’istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, che dovranno corrispondere a quelle indicate nel contratto di associazione, quando verrà stipulato.
Si rammenta che non sussiste obbligo di corrispondenza tra le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo riferite ai singoli concorrenti e le quote dagli stessi indicati in sede di offerta in relazione all’esecuzione dell’appalto.
Deve invece sussistere corrispondenza e coerenza tra la percentuale di possesso del requisito di partecipazione rispetto alla quota di partecipazione al raggruppamento o aggregazione.
14.5 In relazione al possesso dei requisiti, ai fini della partecipazione alla gara dei consorzi ordinari, dei GEIE e delle reti di imprese valgono le medesime previsioni specificate per i raggruppamenti temporanei di operatori economici.
14.6 I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, devono essere posseduti dagli stessi, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. Per i consorzi di cooperative sociali i
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, diversi da quelli concernenti la disponibilità di attrezzature e mezzi d’opera e organico medio annuo, ove non posseduti dal consorzio in proprio, possono essere sommati in capo alle imprese consorziate indicate come esecutrici del contratto. Il consorzio partecipante alla gara deve in tal caso allegare e dimostrare il possesso di tali requisiti da parte delle singole cooperative consorziate indicate come esecutrici.
15. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.
15.1 I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato di cui al precedente paragrafo 13.1.1, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo Regionale, secondo la legislazione della Regione in cui ha sede, nella sezione A (cooperative sociali) o C (consorzi di cooperative sociali) o, se esistente, D (organismi analoghi alle cooperative sociali aventi sede negli altri Stati dell'UE) di cui al precedente paragrafo 13.1.2, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
15.2 I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati
cumulativamente in capo al consorzio.
16. AVVALIMENTO.
16.1 In base all’art. 89, del Codice, l'operatore economico singolo o in raggruppamento di cui all'art. 45, dello stesso decreto, che intenda partecipare all’appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico- professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c), del Codice, necessari per partecipare alla procedura di gara, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Non sono soggetti ad avvalimento i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80, del Codice, in base a quanto espressamente stabilito dall’art. 89, comma 1 dello stesso decreto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
16.2 L’avvalimento non può essere utilizzato in relazione alle certificazioni di qualità e ambientali di cui all’art. 87 dello stesso Xxxxxx.
16.3 L’operatore economico concorrente può avvalersi dei requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale di una stessa impresa ausiliaria in relazione a uno, a più o a tutti i lotti oggetto della gara, fermo restando:
a) l’obbligo di specificare per ogni lotto i requisiti di cui si chiede il prestito;
b) i limiti e i divieti previsti dall’art. 89, comma 7, del Codice.
16.4 Qualora un operatore economico intenda partecipare alla gara avvalendosi delle capacità di altri soggetti deve dimostrare alla Stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione appaltante medesima a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Qualora l’impresa ausiliaria presti i requisiti per più lotti, la dichiarazione
deve essere resa per ciascuno dei lotti, indicando il relativo CIG e specificando i requisiti prestati (riportando chiaramente quanto specificato nel contratto di avvalimento).
L’operatore economico, in relazione alla dichiarazione di avvalimento, allega all’istanza di partecipazione alla gara anche:
a) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80, del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, da effettuarsi mediante compilazione delle relative parti e sezioni del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) preferibilmente mediante il modello allegato (all. 7);
b) in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
16.5 Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice, nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
La Stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, del Codice, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del Codice.
In seguito agli esiti delle verifiche, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di dichiarazioni mendaci, la Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del Codice, impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.
La Stazione appaltante richiede la sostituzione anche quando l’impresa ausiliaria, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80, del Codice.
La Stazione appaltante trasmette all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando
altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
16.6 L’operatore economico concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, conformemente a quanto stabilito sotto il profilo quantitativo dall’art. 105, del Codice.
16.7 In relazione all’appalto la Stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il Responsabile Unico del Procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
17. SUBAPPALTO.
17.1 In relazione ai lotti 2 e 3 dell’appalto, considerata la natura del servizio e l'utenza coinvolta dallo stesso, non è ammesso il subappalto del servizio principale.
17.2 Con riferimento al lotto 1 l’appaltatore ha invece facoltà di subappaltare a terzi solo la fornitura dei pasti previsti per il Servizio Centro Diurno per Minori. L’operatore economico, in sede di offerta, dovrà dichiarare la volontà di subappaltare la fornitura dei pasti prima dell’attivazione del subappalto.
17.3 Considerato che per il lotto 1 il valore complessivo stimato è superiore alla soglia comunitaria prevista in materia di servizi sociali dall’art. 35 del Codice e che le attività oggetto dello stesso appalto non prevedono una particolare specializzazione, l’operatore economico che intenda avvalersi del subappalto deve, a pena di esclusione:
a) dichiarare all'atto dell'offerta i servizi o le parti di servizi che intende subappaltare;
b) indicare una terna di nominativi di subappaltatori per le attività che intende subappaltare;
c) dimostrare, al momento di richiedere l’autorizzazione al subappalto, l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
17.4. In base a quanto previsto dall’art. 105, comma 4, lett. d) e comma 6 del Codice e s.m.i., ciascun subappaltatore individuato nella terna in base al precedente paragrafo sub 17.3, lett.
b) deve rendere le dichiarazioni relative all’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 dello stesso decreto e tali dichiarazioni devono essere allegate dall’operatore economico concorrente all’istanza di partecipazione alla gara. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE secondo il modello allegato (all. 8), da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice comporta l’esclusione del concorrente dalla gara.
17.5 L’operatore economico concorrente alla procedura, qualora divenga aggiudicatario dell’appalto per il lotto 1 o per più lotti (tra i quali sia compreso il lotto 1), è tenuto a individuare i propri subappaltatori tra quelli indicati nella terna presentata in sede di gara.
17.6 L’operatore economico individuato come aggiudicatario, e che pertanto assume la configurazione di appaltatore, qualora abbia dichiarato in sede di gara di avvalersi del subappalto, può affidare in subappalto i servizi, con riferimento al lotto 1, richiedendo specifica autorizzazione alla Stazione appaltante, in base a quanto previsto dall’art. 105, comma 4, del Codice. L’aggiudicatario, ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione, deposita il contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.
Al momento del deposito del contratto di subappalto l'aggiudicatario trasmette anche la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice, in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 dello stesso decreto. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
L'aggiudicatario che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
Qualora l'appaltatore violi il divieto di subappalto la Stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto.
17.7 Resta fermo l’obbligo per l’aggiudicatario di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto così come stabilito dall’art. 105, comma 2 del Codice. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
17.8 È vietata all’appaltatore la cessione anche parziale del contratto relativo al presente appalto, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese, per i quali si applicano le disposizioni del D.lgs. n. 50/2016.
17.9 Le disposizioni dell’art. 105 del Codice e le specificazioni contenute nel presente paragrafo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.
17.10 L’aggiudicatario ha l’obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui all’art. 80 del Codice, provvedendo a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali sia stata verificata la sussistenza dei motivi di esclusione di cui al predetto art. 80 del Codice. La Stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto,
l'autorizzazione si intende concessa.
18. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.
18.1 L’appalto è aggiudicato, per ciascun lotto, secondo il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del Codice, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica (OT) | 80 |
Offerta economica (OE) | 20 |
TOTALE | 100 |
18.2 Alla valutazione delle offerte provvede una Commissione giudicatrice, nominata dalla Stazione appaltante con apposito provvedimento, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse, ai sensi dell’art. 77, del Codice. Si precisa che con riferimento all’offerta tecnica ed a quella economica non opera l’istituto del soccorso istruttorio, previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice.
18.3 I criteri relativi ad elementi tecnici e qualitativi sono riferiti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche dell’appalto, tenendo conto che i servizi principali rientrano fra i servizi sociali di cui all’Allegato IX del Codice; tali criteri sono precisati con distinzione dei sub-criteri, definizione dei punteggi parziali attribuibili nell’ambito del suindicato rapporto, nonché con specificazione dei criteri motivazionali specificati nella griglia di seguito riportata.
18.4 Per l’attribuzione del punteggio relativo agli elementi dell’offerta tecnica, ogni componente della Commissione di gara attribuirà per ciascun criterio e sub-criterio un coefficiente discrezionale compreso tra 0 e 1 legato ad un grado di giudizio di cui alla tabella di seguito riportata.
18.5 Tabella elementi tecnico-qualitativi – Criteri e sub-criteri di valutazione delle
OFFERTE.
ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA | |||
Punteggio parziale | PUNTEGGIO MASSIMO | ||
A) PROGETTAZIONE DI SERVIZI | 25 | ||
A.1 | Sviluppo del progetto complessivo e definizione degli obiettivi generali e specifici in relazione all’utenza interessata dai servizi oggetto di gara | Max 15 | |
A.1.a | Lettura dei bisogni sociali del territorio con particolare riferimento alle tipologie di utenza interessata dai servizi oggetto di gara | Fino a 6 | |
A.1.c | Impostazione generale dei servizi che si intendono offrire: coerenza interna del progetto e ricadute sull’utenza interessata, loro famiglie e contesto | Fino a 9 | |
A.2 | Metodologia di intervento e modalità operative che si intendono adottare con specifico riferimento ai servizi oggetto di gara | Max 10 | |
A.2.a | Descrizione della metodologia e delle modalità operative che si intendono adottare per rispondere alle esigenze del target di riferimento anche in relazione a situazioni di particolare complessità ed emergenza | Fino a 4 | |
A.2.b | Descrizione della metodologia e delle modalità operative di partecipazione al lavoro di équipe finalizzate alla presa in carico e all’attuazione del progetto personalizzato | Fino a 3 | |
A.2.c | Descrizione della metodologia e delle modalità operative che si intendono adottare volte a promuovere il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti | Fino a 3 | |
B) DESCRIZIONE TECNICO OPERATIVA | 30 | ||
B.1. | Qualità organizzativa dell’impresa | Max 9 | |
B.1.a | Organizzazione logistica, dotazione strumentale e mezzi in disponibilità per lo svolgimento dei servizi oggetto di gara | Fino a 3 | |
B.1.b | Modalità organizzative e strumenti di qualificazione del lavoro di impresa | Fino a 3 | |
B.1.c | Modalità operative adottate per rispondere in modo efficace ai cambiamenti di contesto nonché adattabilità e flessibilità nella gestione del rapporto con l’utenza | Fino a 3 | |
B.2 | Organizzazione del personale | Max 10 | |
B.2.a | Risorse umane e figure professionali che si intendono impiegare per lo svolgimento dei servizi richiesti (n. addetti, qualifiche professionali, titoli scolastici e professionali mansione, contratto nazionale di lavoro cui si fa riferimento per ciascuna tipologia di prestazione | Fino a 3 | |
B.2.b | Capacità di contenimento del turnover degli operatori | Fino a |
4 | |||
B.2.c | Piano della formazione e di aggiornamento degli operatori che si intendono impiegare atto a garantire la corretta esecuzione dei servizi nonché la crescita professionale del personale impiegato | Fino a 3 | |
B.3 | Ottimizzazione delle attività di gestione dei flussi informativi e di controllo del servizio | Max 11 | |
B.3.a | Criteri e modalità operative del coordinamento tecnico e amministrativo | Fino a 4 | |
B.3.b | Strumenti di controllo/monitoraggio della gestione e della valutazione dei risultati nonché del grado di soddisfazione dell’utenza | Fino a 4 | |
B.3.c | Carta dei Servizi e/o eventuali strumenti di rendicontazione sociale | Fino a 3 | |
C) POTENZIAMENTO DELLE RETI | 8 | ||
C.1 | Descrizione degli elementi della rete tecnico/professionale e della rete territoriale: | Max 8 | |
C.1.a | Servizi ed esperienze innovative in corso che dimostrino la concreta attitudine ad operare in rete ed a realizzare un sistema integrato e diversificato di servizi sociali | Fino a 3 | |
C.1.b. | Enti e organizzazioni con cui il soggetto collabora stabilmente, sia per quanto attiene agli interventi in ambito sociale, sia in ambiti diversi che possono rivestire un interesse per i servizi oggetto di gara | Fino a 3 | |
C.1.c. | Modalità di coinvolgimento di soggetti appartenenti alla rete formale e alle reti informali impegnati o da impegnare nelle attività oggetto di gara | Fino a 2 | |
D) SERVIZI AGGIUNTIVI E VARIANTI MIGLIORATIVE (da allegare eventualmente all’offerta) | 17 | ||
D.1 | Proposte migliorative e/o elementi innovativi nell’ organizzazione dei servizi e del lavoro | Max 17 | |
D.1.a | (eventuale) Qualificazione ed esperienza delle figure professionali operative all’interno dell’impresa aggiuntive rispetto a quelle previste per l’espletamento dei servizi oggetto di gara | Fino a 3 | |
D.1.b | (eventuale) Modalità di coordinamento tecnico e amministrativo oltre a quanto previsto per la gestione dei servizi oggetto di gara | Fino a 5 | |
D.1.c | (eventuale) Messa a disposizione di strumentazioni, beni immobili e mobili funzionali al perseguimento degli obiettivi progettuali | Fino a 4 | |
D.1.d | Capacità di reperire finanziamenti, di organizzare e gestire in forma autonoma attività complementari e di supporto a quelle oggetto di gara | Fino a 5 | |
TOTALE ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA | Max 80 punti |
18.6 Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto dato dalla
somma del punteggio ottenuto per l’offerta tecnica e da quello ottenuto per l’offerta economica.
Il metodo di calcolo per l’attribuzione dei punteggi per l'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuato attraverso l'applicazione della seguente formula:
• OFFERTA TECNICA C(a) = Σn [ Wi *V(a) i ] dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;
Σn = sommatoria.
I coefficienti per la valutazione V(a) verranno così determinati:
− coefficiente 1 giudizio di eccellente: la proposta risponde pienamente agli elementi costitutivi del servizio e dimostra una notevole capacità di innovazione;
− coefficiente 0,8 giudizio di molto buono: la proposta risponde pienamente agli elementi costitutivi del servizio con aspetti positivi elevati;
− coefficiente 0,6 giudizio di buono: la proposta dimostra un’adeguata rispondenza agli elementi costitutivi del servizio con aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali;
− coefficiente 0,4 giudizio di discreto: la proposta risulta complessivamente più che sufficiente con aspetti positivi;
− coefficiente 0,2 giudizio di sufficiente: la proposta risulta sufficiente a garantire la qualità del servizio;
− coefficiente 0,0 giudizio di insufficiente: la proposta non risulta idonea a garantire la qualità del servizio.
• Offerta economica
L'offerta economica consiste nella formulazione della percentuale (%) di ribasso, per ciascun
Lotto, rispetto all’importo posto a base di gara.
La determinazione del valore riferito al solo elemento del prezzo sarà calcolata applicando la formula non lineare (cfr. Linee Guida ANAC n. 2 del 21.09.216) al ribasso percentuale offerto, con attribuzione fino a 3 decimali (,000) utilizzando la seguente formula:
Vi = (Ri/Rmax)α
dove:
Ri = ribasso offerto dal concorrente i-esimo
Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente
α = > 0 (Il valore del coefficiente α viene fissato in 0,5)
Ciascun valore Vi così ottenuto sarà rimoltiplicato per il punteggio massimo (20 punti) attribuibile al criterio economico.
Al più alto valore offerto tra tutti i concorrenti verrà attribuito il massimo punteggio previsto per il criterio economico.
18.7 L’operatore economico concorrente è tenuto a specificare nell’offerta i propri costi della manodopera, nonché i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
18.8 In relazione alle proprie esigenze sotto il profilo della qualità delle prestazioni, la Stazione appaltante individua quale soglia minima di punteggio coerente con le stesse per la parte tecnico-qualitativa dell’offerta, ossia come “soglia di sbarramento qualitativo”, in rapporto ai criteri sopra indicati, ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, il punteggio di 40 su 80; qualora un operatore economico concorrente non consegua per la parte tecnico- qualitativa dell’offerta il punteggio minimo, sarà escluso dalla gara e per lo stesso non si procederà all’apertura dell’offerta economica.
L’applicazione della soglia di sbarramento qualitativo è effettuata sulla base dei punteggi complessivi assegnati a ciascuna offerta per la parte tecnico-qualitativa.
19. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE.
19.1 Gli operatori economici interessati a prendere parte alla gara presentano specifica istanza di partecipazione alla stessa, nella quale dichiarano:
a) la denominazione sociale, con relativa specificazione della forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, l’indicazione del legale rappresentante;
b) l’indicazione, per l’ambito di attività relativo all’appalto, dell’iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o, se cittadini di Stati membri dell’UE non residenti in Italia, l’indicazione dell’iscrizione a registri professionali equivalenti; oppure, qualora sia un soggetto senza configurazione imprenditoriale
c) l’indicazione degli elementi (es. particolari disposizioni di legge, statuto sociale, ecc.) che consentono lo svolgimento dell’attività;
d) l’indicazione, qualora società cooperativa, dei riferimenti relativi all’iscrizione all’Albo Nazionale delle Cooperative istituito in base al D.M. 23 giugno 2004 e, qualora cooperativa sociale, dei riferimenti relativi all’iscrizione all’Albo regionale;
e) se partecipano come impresa singola o in associazione temporanea di imprese (ATI), raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), come consorzio (stabile o ordinario) o come aggregazione di imprese di rete;
f) in caso di associazione temporanea o di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario di concorrenti o di aggregazione di imprese di rete, la specificazione delle quote di partecipazione al raggruppamento. (nota bene: la percentuale delle attività relative all’esecuzione dell’appalto imputabile ad ogni componente del raggruppamento o dell’aggregazione è da specificare, invece, nell’offerta).
Non sussiste obbligo di corrispondenza tra le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo riferite ai singoli concorrenti e le quote dagli stessi indicati in sede di offerta in relazione all’esecuzione dell’appalto. Deve invece sussistere corrispondenza e coerenza tra la percentuale di possesso del requisito rispetto alla quota di partecipazione al raggruppamento o aggregazione.
g) in caso di consorzi di cooperative stabili (e analogamente per le reti di imprese con personalità giuridica), l’indicazione per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorzio non indichi per quale consorziato concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;
h) i lotti per i quali i concorrenti partecipano alla gara;
i) l’indicazione dell’operatore economico di non trovarsi in situazioni di collegamento
formale o sostanziale – anche ai sensi dell’art. 2359 c.c. – con altre imprese partecipanti alla gara o la dichiarazione alternativa con specificazione dell’autonoma formulazione dell’offerta.
19.2 Qualora l’operatore economico che intenda partecipare alla gara si trovi in una delle particolari condizioni di ammissione previste dall’art. 110, commi da 3 a 5, del Codice e:
a) abbia richiesto di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo “in continuità aziendale” di cui all’art. 000-xxx, xxx X.X. n. 267/1942 e abbia ottenuto l’autorizzazione dal giudice;
b) sia stato ammesso alla procedura di concordato preventivo “in continuità aziendale” di cui all’art. 000-xxx xxx X.X. n. 267/1942 e abbia ottenuto l’autorizzazione del giudice delegato, sentita l’ANAC, ai sensi dell’art. 110 del Codice;
c) sia sottoposto a fallimento, ma il curatore fallimentare abbia per esso ottenuto l’esercizio provvisorio e l’autorizzazione del giudice delegato, sentita l’ANAC, ai sensi dell’art. 110 del Codice;
deve specificare la propria posizione nell’istanza di partecipazione, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inclusa nella stessa istanza, resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000.
19.3 Tutti gli elementi informativi sopra richiesti possono essere resi dai concorrenti mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000, fatte salve le situazioni eccezionali nelle quali sia richiesta specifica documentazione, non sostituibile mediante dichiarazioni prodotte in autocertificazione.
19.4 In ogni caso le istanze di partecipazione devono contenere gli elementi essenziali per identificare il candidato e il suo indirizzo nonché la procedura a cui l’istanza si riferisce: la mancata indicazione degli elementi identificativi essenziali dell’operatore economico nell’istanza di partecipazione, tale da non consentire l’identificazione del concorrente, è causa di esclusione dalla gara, in quanto costituisce irregolarità non sanabile poiché non consente l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa ai sensi dell’art. 83, comma 9, ultimo periodo del Codice.
19.5 L’istanza di partecipazione alla gara deve contenere anche:
a) la dichiarazione di espressa accettazione delle condizioni di esecuzione dell’appalto e delle condizioni contrattuali riferite allo stesso, come esplicitate dal capitolato tecnico, nonché dallo schema di contratto allegato al presente disciplinare;
b) la dichiarazione di conoscenza degli obblighi derivanti dal d.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti della Stazione appaltante e la correlata dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori i suindicati codici di comportamento, pena la risoluzione del contratto.
19.6 L’istanza di partecipazione deve contenere anche la dichiarazione relativa alle parti dei servizi oggetto dell’appalto che, con riferimento al Lotto 1, l’operatore economico, se aggiudicatario, intende subappaltare ai sensi dell’art. 105 del Codice.
19.7 Nell’istanza di partecipazione alla gara l’operatore economico che intende concorrere deve produrre una dichiarazione con la quale:
a) autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, compresa l’offerta tecnica e le giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale;
oppure
b) non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, l’Amministrazione medesima a rilasciare copia dell’offerta tecnica o di parti di essa e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.
In tal caso, l’operatore economico deve specificare nella parte tecnico-qualitativa dell’offerta le parti che costituiscono segreto commerciale, con adeguata motivazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.
La Stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.
Qualora la suddetta dichiarazione non sia resa dall’operatore economico, la Stazione appaltante può rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione
alla gara, compresa l’offerta tecnica e le giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in caso di richiesta di accesso alla documentazione da parte di uno dei concorrenti.
19.8 Ai fini dell’applicazione dell’art. 83, comma 9, del Codice, in caso di partecipazione da parte di un concorrente con mancata, incompleta o irregolare presentazione di una o più delle dichiarazioni richieste dal presente disciplinare, la Stazione appaltante assegna al concorrente che non le ha rese o le ha rese in modo incompleto un termine non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine stabilito per la regolarizzazione di una o più delle dichiarazioni, il concorrente è escluso dalla gara.
20. DICHIARAZIONI RELATIVE ALL’INSUSSISTENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE E AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE – DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEA (DGUE).
20.1 L’operatore economico che intende partecipare alla gara deve dichiarare:
a) l’insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del Codice;
b) il possesso dei requisiti di idoneità professionale previsti dal presente disciplinare in base a quanto stabilito dall’art. 83, comma 3, del Codice;
c) il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria previsti dal presente disciplinare in base a quanto stabilito dall’art. 83, commi 4 e 5, del Codice;
d) il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale previsti dal presente disciplinare in base a quanto stabilito dall’art. 83, comma 6, del Codice.
20.2 L’operatore economico che intende partecipare alla gara dichiara l’insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di partecipazione anche mediante il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).
Le dichiarazioni rese mediante il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) dall’operatore economico che intende partecipare alla gara:
a) integrano gli elementi dell’istanza di partecipazione alla gara;
b) attestano l’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e forniscono
eventuali specificazioni o precisazioni;
c) attestano il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico- finanziaria e di capacità tecnico-professionale previsti dal presente disciplinare in relazione alla partecipazione alla gara.
20.3 In caso di presenza di una delle cause ostative rilevata a seguito dei controlli effettuati dalla Stazione appaltante, l’operatore economico è escluso dalla procedura di gara, in base a quanto previsto dalle disposizioni di legge sopra specificate in relazione alle singole cause ostative a contrattare con le amministrazioni aggiudicatrici.
20.4 In ogni caso, il concorrente deve produrre, a corredo dell’istanza di partecipazione e delle dichiarazioni riportate nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), la seguente documentazione:
a) documentazione relativa della cauzione provvisoria prestata, di cui al successivo paragrafo 21;
b) [eventuale] documentazione inerente l’avvalimento dei requisiti di altra impresa;
c) la ricevuta in originale del versamento del contributo di partecipazione alla gara versato all’Autorità Nazionale Anticorruzione mediante pagamento Sisal ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità oppure ricevuta del pagamento on-line;
d) il PASSOE relativo alla gara, debitamente sottoscritto.
20.5 Gli operatori economici con identità plurisoggettiva ed i consorzi che intendono partecipare alla gara devono allegare all’istanza di partecipazione alla gara la seguente documentazione specifica, dimostrativa della relazione associativa, aggregativa o consortile:
a) per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
a.1) atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
b) nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:
b.1) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario;
c) nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:
c.1) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
d) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, è necessaria una dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
d.1) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
d.2) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
d.3) le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice;
e) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
e.1) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009,
n. 5;
e.1.1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
e.1.2) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
e.2) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009,
n. 5, è necessario produrre copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25, del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno
eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24, del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25, del CAD;
e.3) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, è necessario produrre copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25, del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
o in alternativa
e.4) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25, del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24, del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25, del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
e.4.1) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
e.4.2) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
e.4.3) le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Tali dichiarazioni e i documenti sono considerati come indispensabili ed essenziali per lo svolgimento della procedura, pertanto, in caso di partecipazione da parte di un concorrente con mancata, incompleta o irregolare presentazione di uno o più dei documenti si applica la
procedura di regolarizzazione previste dall’art. 83, comma 9, del Codice.
20.6 Gli operatori economici che hanno richiesto il concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell’art. 186-bis, comma 4, del R.D. n. 267/1942, successivamente al deposito del ricorso, devono allegare all’istanza di partecipazione l’autorizzazione del tribunale. Gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale, devono allegare all’istanza di partecipazione l’autorizzazione del tribunale rilasciata in base all’art. 110, comma 3, del Codice.
Qualora l’ANAC abbia stabilito l’obbligo per l’operatore economico di partecipare avvalendosi dei requisiti di un’impresa ausiliaria, lo stesso deve allegare all’istanza i documenti richiesti per gli operatori economici che utilizzano l’avvalimento in base all’art. 89, del Codice.
L’operatore economico in stato di fallimento per il quale il curatore fallimentare abbia ottenuto l’autorizzazione all’esercizio provvisorio, qualora intenda partecipare alla presente procedura di gara, deve allegare all’istanza l’autorizzazione del giudice delegato.
Qualora l’ANAC abbia stabilito l’obbligo per l’operatore economico di partecipare avvalendosi dei requisiti di un’impresa ausiliaria, lo stesso deve allegare all’istanza i documenti richiesti per gli operatori economici che utilizzano l’avvalimento in base all’art. 89, del Codice.
20.7 L’istanza di partecipazione e le relative dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo.
20.8 Nel caso di un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario già costituiti o non ancora costituiti le dichiarazioni sostitutive connesse all’istanza di partecipazione devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce il raggruppamento o consorzio. L’istanza di partecipazione in tal caso deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, l’istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa mandataria “in nome e per conto proprio e delle mandanti”.
20.9 L’istanza di partecipazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale
rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura.
20.10 Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
21. GARANZIE.
21.1 Gli operatori economici che partecipano alla procedura di gara regolata dal presente disciplinare devono presentare, unitamente all’istanza di partecipazione alla gara stessa, una garanzia fideiussoria di natura accessoria, denominata “garanzia provvisoria” pari al 2 per cento del valore a base d’asta indicato per ciascun lotto, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.
Al fine di consentire agli operatori economici la corretta formalizzazione della garanzia provvisoria, si specificano di seguito gli importi della stessa per i vari lotti dell’appalto:
Lotto | Importo |
1 | Euro 33.987,00 |
2 | Euro 6.288,00 |
3 | Euro 55.107,00 |
21.1 L’operatore economico che intenda concorrere alla gara per l’aggiudicazione di più lotti, per adempiere all’obbligo di presentazione della garanzia provvisoria può:
a) presentare distinte cauzioni o fideiussioni per i vari lotti per i quali intende concorrere;
oppure
b) presentare un’unica cauzione o fideiussione, il cui importo deve essere pari alla somma degli importi delle garanzie richieste per i singoli lotti per i quali intende concorrere.
21.2 Qualora l’operatore economico concorrente scelga di presentare un’unica cauzione o fideiussione di importo pari alla somma degli importi delle garanzie richieste per i singoli lotti per i quali intende concorrere, nel caso in cui lo stesso sia individuato come aggiudicatario di uno o più lotti ma in numero inferiore rispetto a quelli per i quali ha versato la cauzione o costituito la fideiussione, la stessa sarà svincolata interamente solo dopo la stipulazione dei relativi contratti.
21.3 In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. Tale previsione vale anche per le imprese che partecipano mediante aggregazione di rete.
21.4. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione aggiudicatrice.
21.5 La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne
disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
21.6 La garanzia deve avere validità per almeno centottanta (180) giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
21.7 La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione definitiva, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
21.8 La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante: la mancanza degli elementi suddetti è causa di esclusione dalla gara, in quanto comportante la violazione dell’obbligo espressamente previsto dall’art. 93, comma 4, del Codice.
21.9 La mancata costituzione della garanzia provvisoria entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte costituisce causa di esclusione dalla gara, in quanto in violazione dell’obbligo di garanzia dell’offerta stabilito dall’art. 93, comma 1, del Codice.
21.10 La Stazione Appaltante assegna all’operatore economico concorrente che non ha presentato la garanzia provvisoria, anche se costituita entro il termine di presentazione delle offerte, o ha reso il documento in modo incompleto o con irregolarità essenziali, un termine non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrati o regolarizzati gli elementi dichiarativi o documentali della garanzia provvisoria necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che li devono rendere. In caso di inutile decorso del termine stabilito per la regolarizzazione delle dichiarazioni o dei documenti previsti dal precedente comma 1, l’operatore economico è escluso dalla gara.
21.11 La Stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.
21.12 L'importo della garanzia provvisoria, e del suo eventuale rinnovo, è soggetto alle riduzioni previste dall’art. 93 del Codice. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
22. SOPRALLUOGO.
22.1 Per l’effettuazione del sopralluogo il legale rappresentante del Concorrente dovrà formulare apposita istanza in tal senso, rivolta al RUP della presente procedura, specificando i lotti per i quali si chiede di effettuare tale incombente. A pena di rigetto della domanda di sopralluogo, i Concorrenti devono inviare apposita istanza di sopralluogo all’indirizzo PEC del Comune di Città di Castello (xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xx) entro e non oltre il decimo giorno dal termine di presentazione delle offerte, data fissata in considerazione della necessità di organizzare in tempo utile i sopralluoghi presso le strutture messe a disposizione dalla Stazione appaltante.
22.2 Il RUP comunicherà individualmente a ciascun Concorrente la data e l’ora del sopralluogo, che comunque dovrà avvenire al massimo sette (7) giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte previsto dal presente Disciplinare.
22.3 Il referente della Stazione appaltante registrerà l’avvenuta effettuazione del sopralluogo e redigerà apposito verbale in duplice copia, sottoscritto dal referente/dipendente di Città di Castello e dal legale rappresentante del Concorrente o da suo delegato, al quale è consegnata una delle due copie del verbale.
22.4 Il referente del Concorrente che partecipa al sopralluogo e sottoscrive il relativo verbale deve esser munito di delega redatta e sottoscritta secondo le stesse regole di sottoscrizione dell’istanza di partecipazione di cui al paragrafo 19.
22.5 Il Concorrente è tenuto a rendere apposita dichiarazione in sede di istanza di
partecipazione sull’avvenuta effettuazione del sopralluogo e sulle valutazioni ad esso connesse, per i lotti per i quali ha richiesto il sopralluogo.
23. SOCCORSO ISTRUTTORIO.
23.1 Le carenze di qualsiasi elemento formale dell’istanza di partecipazione alla gara, delle dichiarazioni ad essa connesse e dei documenti ad essa complementari possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio prevista dall’art. 83, comma 9, del Codice.
23.2 Qualora siano rilevate mancanze, incompletezze o irregolarità formali di dichiarazioni o di documenti indispensabili ed essenziali per lo svolgimento della procedura di gara, la Stazione appaltante assegna all’operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie (indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere) o perché siano resi, integrati o regolarizzati i documenti necessari (fornendo tutte le necessarie specificazioni sugli stessi).
23.3 L’operatore economico concorrente rende, integra o regolarizza le dichiarazioni e/o i documenti richiesti dalla Stazione appaltante, presentandoli entro il termine stabilito nella richiesta di regolarizzazione della Stazione appaltante stessa a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, l’operatore economico concorrente è escluso dalla gara.
23.4 Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
23.5 Alle mancanze, alle incompletezze e alle irregolarità degli elementi e dei contenuti dichiarativi dell’offerta tecnica non si applicano le disposizioni del soccorso istruttorio, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice.
24. CONTENUTO DELL’OFFERTA.
24.1 I concorrenti – a pena di esclusione – dovranno attenersi per la formulazione dell’offerta tecnico qualitativa alle indicazioni che seguono.
24.2 La parte tecnico-qualitativa dell’offerta è concretizzata in una relazione illustrativa per ciascun lotto, sottoscritta in ogni sua parte (pagina e copertine) dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente, e deve rappresentare le modalità di svolgimento dei servizi oggetto della gara di appalto, da sviluppare in coerenza con le esigenze del Comune.
24.3 La redazione della relazione illustrativa dell’offerta tecnico-qualitativa deve essere sviluppata per ciascun lotto seguendo lo schema e la sequenza dei criteri e dei sub-criteri specificati nei sistemi criteriali dei vari lotti oggetto dell’appalto, riportati al precedente paragrafo 18.5 del presente disciplinare, al fine di consentire la valutazione delle offerte in termini omogenei.
24.4 La relazione illustrativa dell’Offerta tecnica dovrà essere sviluppata in massimo 20 cartelle (dovendosi intendere per cartella una singola facciata e nel cui computo non vanno considerate le copertine) non in bollo, in formato A4, con numerazione progressiva ed univoca delle pagine, scritte con font Arial dimensione 10, interlinea 1, margini max 2 cm per tutti i lati. Tutti gli elementi descrittivi dell’offerta devono essere riportati nella relazione illustrativa. Non è ammesso il rinvio ad eventuali allegati. Qualora il concorrente operi un rinvio di elementi descrittivi dell’offerta ad allegati contenuti nel plico, la Commissione giudicatrice non li prenderà in esame.
24.5 Non saranno accettate, a pena di esclusione, offerte condizionate o subordinate.
24.6 Le pagine della relazione descrittiva della parte tecnico-qualitativa dell’offerta devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente o, comunque, da soggetto dotato di poteri di rappresentanza. In caso di raggruppamento temporaneo costituito, l’offerta dovrà essere sottoscritta dall’impresa mandataria “in nome e per conto proprio e delle mandanti”; qualora invece il mandato non sia stato conferito, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno il Raggruppamento o, comunque, da soggetti dotati di poteri di rappresentanza per le stesse.
In caso di consorzio o GEIE costituito o da costituire l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio o GEIE e dal legale rappresentante della/e impresa/e designata come esecutrice del lavoro, della fornitura e del servizio o, comunque, da soggetti
dotati di poteri di rappresentanza per gli stessi. In caso di aggregazione di imprese di rete, la sottoscrizione deve essere effettuata dai soggetti e secondo le modalità precisate per la sottoscrizione dell’istanza di partecipazione al precedente paragrafo 14.
24.7 La mancata sottoscrizione dell’offerta da parte del legale rappresentante o di altro soggetto dotato di poteri di rappresentanza specifici, compreso il procuratore, nonché la mancata sottoscrizione da parte di uno dei componenti del raggruppamento temporaneo di imprese o del consorzio o dell’aggregazione di imprese di rete, oppure l’impossibilità di attribuire la sottoscrizione ad un soggetto specifico per illeggibilità della stessa e mancata menzione della qualifica del sottoscrittore sono cause di esclusione dalla gara in quanto determina mancanza di uno degli elementi essenziali dell’offerta.
24.8 Ai sensi dell’art. 93, comma 8 del D.lgs. n. 50/2017, l'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli artt. 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale indicazione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
Nota bene: per la formulazione dell’offerta tecnico-qualitativa i concorrenti possono utilizzare lo schema del modello contenuto nell’allegato 3.
24.9 Tutta la documentazione specificata nei punti precedenti, relativa alla parte tecnico- qualitativa dell’offerta deve essere inserita nella busta Plico B – Offerta – Parte tecnico- qualitativa.
Qualora l’operatore economico intenda partecipare alla gara per l’affidamento di più o di tutti i lotti, deve predisporre per ogni lotto una distinta relazione che deve a sua volta essere inserita in una busta distinta, la cui dicitura dovrà evidenziare il lotto al quale la parte tecnico-qualitativa dell’offerta si riferisce.
25. CONDIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.
25.1 Sono considerate irregolari le offerte non conformi a quanto prescritto nel bando e nel presente disciplinare di gara, nonché nel capitolato tecnico e nello schema di contratto, per
quanto richiamati nel bando e nel disciplinare di gara in relazione alla formazione delle offerte.
25.2 Non sono ammesse e, pertanto, saranno escluse dalla gara offerte condizionate, in quanto la condizione apposta non consente di avere certezza sul contenuto delle offerte.
25.3 Non sono ammesse e, pertanto, saranno escluse dalla gara offerte in rialzo rispetto al prezzo posto a base d’asta in quanto in contrasto con il principio di economicità previsto dall’art. 30, comma 1, del Codice.
25.4 In base all’art. 59, comma 5, del Codice, sono considerate inammissibili e, pertanto, saranno escluse dalla gara, le offerte:
a) che sono state presentate in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o e nel presente disciplinare;
b) in relazione alle quali la Commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse;
d) che non hanno la qualificazione necessaria;
e) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto (offerte in rialzo rispetto alla base d’asta).
25.5 L’offerta è vincolante ed irrevocabile, per l’operatore economico concorrente, per un periodo di centottanta (180) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione, secondo i termini generali previsti dall’art. 32, comma 4, del Codice.
26. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.
26.1 Il plico generale contenente – con riferimento a ciascun lotto – l’istanza di partecipazione, la documentazione amministrativa e l’offerta, deve pervenire, pena l’esclusione dalla gara in base a quanto previsto dall’art. 60 e dall’art. 79, del Codice, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inoltrata mediante il servizio postale, ovvero mediante corriere espresso o agenzia di recapito autorizzata, entro il termine
perentorio delle ore 12.00 del giorno 04.07.2018, all’Ufficio Protocollo del Comune di Città di Castello, p.zza Gabriotti n.1, CAP. 00000 - Xxxxx xx Xxxxxxxx (XX).
26.2 È possibile altresì la consegna a mano del plico allo stesso ufficio di cui al precedente comma 1, che ne rilascerà apposita ricevuta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore
8.00 alle 14,00 e nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 15,00 alle 18,00.
26.3 Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio dell’operatore economico mittente; la Stazione appaltante esclude qualsiasi responsabilità in ordine al mancato ricevimento dei plichi per cause da essa non dipendenti, imputabili nello specifico ai corrieri o ai vettori prescelti dagli operatori economici concorrenti per l’inoltro degli stessi, o all’accesso agli uffici in prossimità dell’orario di chiusura nell’ultimo giorno utile per la presentazione dei plichi.
27. COMPOSIZIONE DEI PLICHI.
27.1 Il plico generale deve contenere, a pena di esclusione:
a) la Busta “A”, nella quale è inserita l’istanza di partecipazione e la documentazione amministrativa a corredo dell’istanza medesima ed un CD-ROM o altro supporto informatico contenente i file della documentazione amministrativa della medesima busta, con dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante la loro conformità ai documenti cui si riferiscono. Non è necessario che si tratti di file contenenti le scansioni dei documenti già sottoscritti, in quanto servono solo ad agevolare la Stazione Appaltante nella gestione della procedura;
b) la Busta “B”, nella quale è inserita la parte tecnico-qualitativa dell’offerta tecnica (OT) ed un CD-ROM o altro supporto informatico contenente i file dell’offerta tecnica, con dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante la loro conformità ai documenti cui si riferiscono. Non è necessario che si tratti di file contenenti le scansioni dei documenti già sottoscritti, in quanto servono solo ad agevolare la Stazione Appaltante nella gestione della procedura;
c) la Busta “C”, relativa agli aspetti di natura economica, nella quale il concorrente dovrà indicare il ribasso in percentuale che intende offrire rispetto al valore di base;
dovrà altresì dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm., gli oneri della sicurezza aziendale ed i costi della manodopera.
27.2 In osservanza di quanto previsto dall’art. 95, comma 10, secondo periodo e dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice, la Stazione appaltante procederà alla verifica del costo della manodopera indicato dall’aggiudicatario in fase di offerta, al fine di escludere che sia “inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16”.
A tale scopo, il Comune chiederà all’aggiudicatario idonea giustificazione analitica della composizione del costo della manodopera indicato in offerta, contenente evidenziazione del costo orario applicato ad ogni categoria con identica posizione economica.
27.3 Il plico generale, a pena di esclusione dalla gara, deve, a fini di garanzia del principio di segretezza e di certezza sulla provenienza delle offerte, riportare all’esterno:
a) la denominazione o la ragione sociale del concorrente o, comunque, elementi descrittivi che ne consentano l’individuazione;
b) la seguente dicitura: “Gara di appalto per l’affidamento di Servizi Sociali da rendere nei Comuni della Zona Sociale n.1 - Lotto n. …. CIG……… – NON APRIRE”, per consentire l’individuazione della procedura alla quale deve essere riferito il plico.
27.4 Le buste contenenti la documentazione amministrativa e le offerte devono recare all’esterno rispettivamente le seguenti diciture:
a) “Busta A – Documentazione amministrativa - Gara di appalto per l’affidamento per l’affidamento di Servizi Sociali da rendere nei Comuni della Zona Sociale n.1– Lotto n. …. CIG………”
b) “Busta B - Offerta tecnico-qualitativa - Gara di appalto per l’affidamento per l’affidamento di Servizi Sociali da rendere nei Comuni della Zona Sociale n.1 – Lotto n. …. CIG………”;
c) “Busta C – Elementi economici - Gara di appalto per l’affidamento per l’affidamento di Servizi Sociali da rendere nei Comuni della Zona Sociale n.1– Lotto n. …. CIG………”.
27.5 Il plico generale (involucro esterno) e i plichi (buste) interni, contrassegnati con le lettere “A”, “B” e “C” devono essere sigillati in modo ermetico su tutti i lembi di chiusura. Per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o
impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
Al fine di rendere efficace la sigillatura, gli operatori economici devono apporre la controfirma del legale rappresentante su tutti i lembi di chiusura del plico e delle buste ivi contenute. La mancata sigillatura del plico e delle buste interne con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l’integrità e ne impediscano l’apertura senza lasciare manomissioni, nonché la mancata apposizione della controfirma sui lembi di chiusura sono cause di esclusione dalla gara, in quanto non garantiscono l’integrità dei plichi e il principio di segretezza delle offerte.
27.6 Qualora l’operatore economico intenda partecipare alla gara per l’affidamento di più o di tutti i lotti, deve trasmettere la documentazione all’interno di un unico plico generale composto come segue:
a) deve predisporre un’unica Busta amministrativa A, nella quale fascicolare separatamente la documentazione applicabile a tutti i lotti (ad es. l’istanza di partecipazione; il DGUE; ecc) da quella relativa solo ad alcuni lotti (ad es. la documentazione relativa agli avvalimenti o subappalti relativi ad alcuni ma non tutti i lotti). La dicitura esterna deve riportare tutti i lotti ai quali si riferisce la busta;
b) deve predisporre tante distinte Buste “B”, contenenti le offerta tecniche;
c) deve predisporre le buste “C”, relative agli aspetti economici, quanti sono i lotti per i quali concorre.
27.7 Ogni busta deve riportare la dicitura esterna in cui evidenziare il lotto al quale l’offerta contenuta nella busta si riferisce. Tutte le Buste “B” e “C” devono essere inserite nel plico generale, unitamente all’unica Busta A, contenente l’istanza e la documentazione amministrativa valide per tutti i lotti.
Ove le dimensioni del plico generale così composto siano tali da renderne difficile la gestione ed il recapito al Comune, è possibile presentare più plichi generali ognuno contenente partecipazione a più lotti.
28. OPERAZIONI PRELIMINARI ALLO SVOLGIMENTO DELLA GARA.
28.1 Una volta scaduto il termine per la presentazione delle offerte, la Stazione appaltante nomina la Commissione giudicatrice di cui all’art. 77, del Codice, deputata a svolgere le operazioni di valutazione delle offerte.
28.2 In relazione alle operazioni di ammissione alla gara, il Responsabile Unico del Procedimento svolge una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il regolare svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni adottate.
28.3 In base a quanto previsto dall’art. 29 del Codice, la Stazione appaltante pubblica sul proprio sito internet, nella sezione Amministrazione Trasparente, sub-sezione “Bandi e gare”, il curriculum di ogni componente nominato nella Commissione giudicatrice.
28.4 In relazione alle operazioni di ammissione e di valutazione delle offerte, il Responsabile Unico del Procedimento procede ad individuare, nell’ambito del Sistema AVCPass, il soggetto Responsabile della Verifica dei Requisiti (RVR) e gli eventuali Collaboratori per la verifica dei requisiti (CVR), sulla base dell’atto di nomina del soggetto competente alle operazioni di ammissione alla gara.
29. PRIMA SEDUTA PUBBLICA PER L’APERTURA DEI PLICHI.
29.1 La prima seduta pubblica nella quale saranno aperti i plichi generali contenenti le buste con i documenti predisposti dagli operatori economici per partecipare alla gara (istanza di partecipazione e documentazione amministrativa correlata, elaborati relativi alla parte tecnico-qualitativa dell’offerta, documento relativo alla parte economica dell’offerta) si terrà il giorno 05.07.2018 alle ore 10,00 presso la sede del Centro Documentazione Infanzia del Comune di Città di Castello in P.zza Servi di Xxxxx.
29.2 Si procederà in seduta pubblica all’apertura dei plichi generali presentati dagli operatori economici, verificando che all’interno di ognuno di essi siano contenute:
a) la busta “A”, contenente la documentazione amministrativa relativa alla partecipazione alla gara;
b) la busta “B”, contenente la parte tecnico-qualitativa dell’offerta;
c) la busta “C”, contenente la parte economica dell’offerta. Qualora venisse accertato che per un operatore economico:
a) le buste contenute all’interno del plico generale non recano la dicitura che ne consente l’identificazione (busta A, busta B e busta C), si procederà all’esclusione dell’operatore economico dalla gara in quanto l’impossibilità di determinare il contenuto delle singole buste viola il principio di segretezza delle offerte;
b) manchi la busta A, la busta B o la busta C procede all’esclusione dell’operatore economico dalla gara in quanto, rispettivamente, non è possibile individuare il soggetto responsabile della presentazione dell’offerta oppure risultano assenti gli elementi descrittivi essenziali dell’offerta.
29.3 All’apertura dei plichi possono essere presenti i legali rappresentanti degli operatori economici partecipanti alla gara o soggetti da essi designati con delega formale da esibire su richiesta del soggetto che svolge le operazioni di gara.
29.4 Si procederà in seduta pubblica all’apertura della busta “A” per ciascun operatore economico, verificando:
a) la presenza dell’istanza di partecipazione;
b) la presenza dei documenti relativi alle dichiarazioni sui motivi ostativi e sui requisiti di partecipazione, nonché relativi alle altre dichiarazioni richieste dal bando e dal presente disciplinare o, in alternativa, la presenza del Documento di gara unico europeo (DGUE), se scelto dall’operatore economico per la resa delle dichiarazioni richieste;
c) la presenza dei documenti complementari richiesti dal bando e dal presente disciplinare.
29.5 Si procederà, sulla base degli elementi identificativi dell’operatore economico e dei soggetti per esso operanti, alla verifica di eventuali incompatibilità o della sussistenza di possibile conflitto di interesse, in base a quanto previsto dall’art. 42 del Codice. Qualora si verifichi una situazione comportante conflitto di interesse, il soggetto competente alle operazioni di ammissione deve procedere a rimuovere lo stesso.
29.6 Per ogni operatore economico, si procederà:
a) alla lettura dell’istanze di partecipazione e delle dichiarazioni connesse, al fine di verificarne la completezza;
b) alla verifica della presenza di tutti i documenti complementari richiesti;
c) all’acquisizione del PASSOE e all’acquisizione dell’operatore economico nell’ambito del sistema AVCPass.
29.7 Qualora si rilevi la mancanza, l’incompletezza o irregolarità formali di una o più dichiarazioni o di uno o più documenti riferiti all’operatore economico, si procederà ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice mediante attivazione della procedura di soccorso istruttorio.
29.8 Qualora venissero accertate, mediante il sistema AVCPass che in relazione all’operatore economico partecipante sussistono annotazioni nel Casellario informatico dell’ANAC, la Stazione appaltante effettua le verifiche necessarie, sia d’ufficio sia con l’eventuale collaborazione dello stesso operatore economico.
29.9 Qualora venisse accertato che un operatore economico non ha prodotto il PASSOE in quanto non iscritto al sistema AVCPass, la Stazione appaltante lo registra mediante la specifica funzionalità del sistema e assegna allo stesso un congruo termine rispetto all’avvio delle attività di verifica delle posizioni degli operatori economici ai fini dell’ammissione alla gara.
29.10 Nel verbale della seduta pubblica verranno formalizzate le eventuali esclusioni di operatori economici conseguenti al verificarsi delle specifiche e tassative cause individuate dal presente disciplinare per tale fase. Allo stesso modo saranno indicati gli operatori economici ammessi alla gara. Il verbale della seduta sarà trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento per le pubblicazioni previste dall’art. 29, del Codice e per l’inoltro alla Commissione giudicatrice.
30. SEDUTE PUBBLICHE SUCCESSIVE.
30.1 In relazione allo svolgimento delle operazioni di ammissione e delle operazioni di gara, quando sia previsto dal Codice o dal presente disciplinare di gara a fini di pubblicità e trasparenza, le successive sedute pubbliche saranno comunicate agli operatori economici
concorrenti mediante comunicazione inviata al loro indirizzo di posta elettronica certificata (pec) e mediante pubblicazione di avviso sul sito Internet della Stazione appaltante, al seguente link: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx000_xxxxx-xx-xxxx-x-xxxxxxxxx.xxxx
30.2 Alle sedute pubbliche possono essere presenti i legali rappresentanti degli operatori economici partecipanti alla gara o soggetti da essi designati con delega formale da esibire su richiesta del soggetto che svolge le operazioni di gara.
31. OPERAZIONI DI GARA.
31.1 La valutazione delle parti tecnico-qualitative delle offerte sarà effettuata dalla Commissione in una o più sedute riservate. Sul punteggio assegnato a ogni sub-criterio di natura qualitativa, la Commissione effettua la riparametrazione, secondo quanto previsto dal presente disciplinare.
31.2 La Commissione giudicatrice procede alla formazione di una graduatoria provvisoria, sulla base delle risultanze del procedimento di valutazione delle offerte, definita:
a) mediante la sommatoria dei punteggi dei singoli criteri derivante dalla sommatoria dei punteggi dei singoli sub-criteri non sottoposti a riparametrazione, al fine di:
a.1) applicare la soglia di sbarramento qualitativo;
a.2) rilevare le offerte anormalmente basse, secondo quanto previsto dal successivo paragrafo;
b) mediante la sommatoria dei punteggi dei singoli criteri derivante dalla sommatoria dei punteggi dei singoli sub-criteri sottoposti a riparametrazione.
31.3 In tale graduatoria non sono ammessi gli operatori economici concorrenti che non hanno conseguito un punteggio tale da superare la soglia di sbarramento qualitativo.
31.4 Esaurita la valutazione delle parti tecnico-qualitative delle offerte e l’eventuale fase successiva di verifica delle offerte anormalmente basse, svolta ai sensi del successivo paragrafo, la Commissione giudicatrice procederà in un giorno che comunicherà ai concorrenti via posta elettronica certificata con adeguato anticipo, in seduta pubblica, alla lettura dei punteggi assegnati ai concorrenti in base alla valutazione delle parti tecnico- qualitative delle offerte, alla comunicazione dell’esito dell’eventuale fase di verifica delle
offerte anormalmente basse e alla comunicazione della graduatoria della gara e la conseguente proposta di aggiudicazione.
31.5 A tale seduta possono essere presenti i legali rappresentanti degli operatori economici concorrenti alla gara o soggetti da essi designati con delega formale da esibire su richiesta alla Commissione.
31.6 Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
31.7 La Commissione giudicatrice redige un verbale delle operazioni di gara, nel quale precisa:
a) le valutazioni assegnate alle varie offerte, mediante l’applicazione dei criteri e dei sub-criteri previsti nel presente disciplinare di gara;
b) le operazioni relative alla riparametrazione, quelle inerenti la formazione delle graduatorie e quelle inerenti la rilevazione delle offerte anormalmente basse;
c) le ragioni di eventuali sospensioni o interruzioni dell’attività, nonché le modalità di custodia dei plichi e delle buste in un luogo sicuro a fini di garanzia degli stessi rispetto a possibili manipolazioni;
d) le eventuali esclusioni di operatori economici:
d.1) conseguenti all’applicazione della soglia di sbarramento qualitativo;
d.2) conseguenti al verificarsi delle specifiche e tassative cause individuate dal presente disciplinare per tale fase.
e) la proposta di aggiudicazione da sottoporre alla Stazione appaltante ai sensi dell’art. 33, comma 1, del Codice.
32. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE.
32.1 Ai fini della verifica di anomalia risultano anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
32.2 Il Responsabile Unico del Procedimento, avvalendosi anche della Commissione
giudicatrice, richiede per iscritto, mediante posta elettronica certificata, agli operatori economici le cui offerte siano state rilevate come anormalmente basse, specifiche spiegazioni, assegnando ai concorrente un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle spiegazioni per iscritto, trasmesse mediante posta elettronica certificata alla PEC: xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xx
32.3 Gli operatori economici devono fornire, rispetto alla richiesta del Responsabile Unico del Procedimento, spiegazioni sulla sostenibilità delle prestazioni descritte nell’Offerta tecnica rispetto al prezzo/costo fisso, sulla base di un giudizio tecnico che deve evidenziare la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità dell’offerta.
32.4 Le spiegazioni possono, in particolare, riferirsi a:
a) l’economia del processo di gestione e di esecuzione dei servizi da prestare;
b) le soluzioni tecniche o metodologiche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per prestare i servizi;
c) l’originalità dei servizi proposti dall’offerente.
32.5 Qualora l’operatore economico al quale siano state richieste le spiegazioni non provveda ad inviarle al Responsabile Unico del Procedimento entro il termine dallo stesso stabilito, è escluso dalla gara.
32.6 Il Responsabile Unico del Procedimento, avvalendosi anche della Commissione giudicatrice, sottopone a verifica le spiegazioni fornite dall’operatore economico in merito alla propria offerta e la esclude solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente la sostenibilità delle prestazioni descritte nell’Offerta tecnica rispetto al prezzo/costo fisso, o se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:
a) non rispetta gli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del Codice;
b) non rispetta gli obblighi di cui all’art. 105, del Codice;
c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'art. 95, comma 10, del Codice rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23, comma 16, del Codice.
32.7 Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi
inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.
32.8 Il Responsabile Unico del Procedimento può in ogni caso valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
33. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE.
33.1 La proposta di aggiudicazione definita dalla Commissione giudicatrice al termine delle operazioni di gara e delle eventuali operazioni di verifica delle offerte anormalmente basse è trasmessa alla Stazione appaltante per la sua approvazione da parte dell’organo competete, in base a quanto previsto dall’art. 33, comma 1, del Codice.
33.2 L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine di stipulazione previsto dall’art. 32, comma 8, del Codice.
33.3 L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico professionale dell’operatore economico aggiudicatario.
34. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.
34.1 La Stazione appaltante procederà alla stipulazione del contratto con il soggetto aggiudicatario dopo la scadenza del termine dilatorio, previsto in trentacinque (35) giorni decorrenti dal giorno dell’invio dell’ultima comunicazione di avvenuta aggiudicazione (ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a), del Codice), come stabilito dall’art. 32, comma 9, del Codice.
34.2 Il termine massimo per la stipulazione del contratto è stabilito in sessanta (60) giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva. La Stazione appaltante e l’operatore economico aggiudicatario possono stabilire, di comune accordo, un termine differente per la stipulazione del contratto, comunque non inferiore ai trentacinque (35) giorni.
34.3 In base a quanto stabilito dall’art. 32, comma 14, del Codice, poiché il contratto di appalto è formalizzato a seguito dell’aggiudicazione avvenuta sulla base di una procedura aperta, la sua stipulazione deve essere effettuata con atto pubblico notarile informatico / in
forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione appaltante aggiudicatrice o mediante scrittura privata, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante.
34.4 Ai fini della sottoscrizione del contratto di appalto, l’operatore economico aggiudicatario deve essere provvisto della firma digitale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 23, del D.lgs. n. 82/2005.
35. ESECUZIONE IN VIA ANTICIPATA.
35.1 L’esecuzione in via d’urgenza dell’appalto può avvenire alle condizioni e nei termini previsti dall’art. 32, comma 8, del Codice, una volta divenuta efficace l’aggiudicazione.
35.2 Qualora la Stazione appaltante abbia dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione.
36. CONTROLLI SUI REQUISITI.
36.1 La Stazione appaltante può, mediante il Responsabile Unico del Procedimento, sottoporre a verifica in qualsiasi momento della procedura di gara, con riferimento ai singoli operatori economici concorrenti:
a) l’insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80, del Codice;
b) il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale previsti dal bando in relazione all’art. 83, del Codice.
36.2 Il Responsabile Unico del Procedimento acquisisce i documenti comprovanti il possesso dei requisiti mediante utilizzo della banca dati prevista dall’art. 81, del Codice, in base a quanto previsto dall’art. 216, comma 13, dello stesso decreto, con accesso al sistema AVCPass.
36.3 Qualora i documenti non siano acquisibili mediante il sistema AVCPass, il Responsabile Unico del Procedimento provvede al recupero della documentazione a comprova:
a) secondo le modalità specifiche stabilite dalla normativa vigente per l’accesso alle
banche dati di riferimento, tra cui quella inerente l’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015, mediante la modalità “Durc on line”;
b) secondo le modalità previste dall’art. 40, comma 1, del d.P.R. n. 445/2000, mediante acquisizione d’ufficio presso le amministrazioni certificanti.
36.4 In relazione alle verifiche suddette, il Responsabile Unico del Procedimento richiede all’operatore economico sottoposto a verifica i soli documenti in sua esclusiva disponibilità necessari per la comprova dei requisiti, intesi quali mezzi di prova ai sensi dell’art. 86, del Codice, richiedendo che siano resi disponibili nel sistema AVCPass.
36.5 In relazione all’aggiudicazione dell’appalto, la Stazione appaltante, mediante il Responsabile Unico del Procedimento:
a) procede alla verifica dei requisiti nei confronti dell’operatore economico offerente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto e eventualmente nei confronti dell’operatore economico che lo segue nella graduatoria di aggiudicazione;
b) richiede all’offerente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto e eventualmente all’operatore economico che lo segue nella graduatoria di aggiudicazione di presentare i documenti costituenti i mezzi di prova potendo invitare gli stessi ad integrare la documentazione eventualmente già sottoposta a verifica nel corso della gara.
36.6 La Stazione appaltante, in base a quanto stabilito dall’art. 91, comma 1, del D.lgs. n. 159/2011, acquisisce mediante il Responsabile Unico del Procedimento prima della stipulazione del contratto, l’informazione Antimafia di cui all’art. 84, comma 3, dello stesso decreto.
A tal fine, l’operatore economico aggiudicatario è tenuto a fornire tempestivamente alla Stazione appaltante, su richiesta della stessa, le informazioni necessarie per consentire l’effettuazione completa dei controlli previsti dal predetto D.lgs. n. 159/2011. In particolare, l’operatore economico aggiudicatario deve fornire le informazioni sui dati identificativi dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia in base all’art. 85, del D.lgs. n.159/2011, mediante specifica dichiarazione sostitutiva di certificazione.
36.7 Qualora sia decorso il termine previsto dall’art. 92, comma 2, primo periodo del D.lgs.
n. 159/2011, senza che il Prefetto abbia fornito l’informazione, la Stazione appaltante procede anche in assenza dell’informazione Antimafia in base a quanto stabilito dall’art. 92, comma 3, dello stesso D.lgs. n. 159/2011. Il contratto è stipulato sotto condizione risolutiva e la Stazione appaltante può recedere dal contratto quando pervenga ad essa informazione Antimafia interdittiva, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Il recesso interviene anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto. E’ comunque fatto salvo quanto previsto dall’art. 92, comma 2-bis del D.lgs. n. 159/2011.
37. EVENTUALE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA.
37.1 La Stazione appaltante, in base all’art. 110, commi 1 e 2, del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108, del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei servizi.
37.2 L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
38. CONTRIBUTO ANAC.
38.1 Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura di gara devono effettuare il pagamento del contributo all’ANAC seguendo le istruzioni operative al seguente indirizzo internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxx/_xxxxxxxxxxx.
38.2 Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale l’operatore economico che intende
partecipare alla gara vuol presentare offerta secondo gli importi descritti nella Tabella che segue e facendo riferimento al codice identificativo gara - CIG per ciascuno indicato nella stessa:
LOTTO | Descrizione e CIG | Importo contributo ANAC |
1 | Servizi a supporto della domiciliarità per minori e famiglie: CIG 7464600EC6 | Euro 140,00 |
2 | Servizio di Accompagnamento al Lavoro e azioni innovative inerenti le funzioni di orientamento e accompagnamento al lavoro finalizzati a promuovere inclusione attiva: CIG 746466439A | Euro 70,00 |
3 | Servizi sociali nelle aree di welfare dell’accesso, domiciliare, comunitario e semiresidenziale: CIG 746469907D | Euro 200,00 |
38.3 La Stazione appaltante procede al controllo, anche mediante il sistema AVCPass, dell’avvenuto pagamento, dell’esattezza dell’importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso.
La Stazione appaltante, assegna al concorrente che non ha presentato il documento attestante il versamento un termine non superiore a dieci giorni, perché sia prodotto lo stesso documento, il quale deve comunque essere riferito al versamento effettuato prima del termine di scadenza della presentazione delle offerte. In caso di inutile decorso del termine stabilito per la regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
39. AVCPass.
39.1 La Stazione appaltante acquisisce i documenti comprovanti l’assenza di motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale mediante la banca dati prevista dall’art. 81, del Codice, operando in via transitoria mediante il sistema AVCPass, secondo quanto previsto dall’art.
216, comma 13 dello stesso decreto. Pertanto, tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass, al fine di consentire, in caso di verifica, alla Stazione appaltante di acquisire i documenti relativi ai requisiti degli stessi, accedendo al sistema dal sito internet dell’Autorità nazionale Anticorruzione, nella sezione Servizi, al seguente link (subsezione “Accesso riservato all’Operatore Economico”): xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxxx/XxxxxxxXxxxxx/XXXxxxx/.
39.2 Il PASSOE rilasciato dopo la registrazione al servizio AVCPass, andrà debitamente sottoscritto e inserito nella busta contenente la documentazione amministrativa, a corredo dell’istanza di partecipazione alla gara. Fermo restando l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori.
39.3 In caso di raggruppamento temporaneo o associazione temporanea di operatori economici, nonché di consorzi, il PASSOE:
a) deve essere generato dalla sola mandataria o dal consorzio;
b) deve contenere i dati di tutti gli operatori economici raggruppati e, nel caso del consorzio, degli operatori consorziati esecutori;
c) deve essere sottoscritto dalla mandataria e dalle mandanti (nel caso di RTI) o dal consorzio e dalle consorziate esecutrici (nel caso di consorzio).
39.4 In caso di ricorso all’avvalimento in base all’art. 89, del Codice, nonché in caso di indicazione del subappaltatore per il Lotto 1, l’operatore economico che intende partecipare alla gara dovrà acquisire anche il PASSOE rispettivamente relativo all’impresa ausiliaria e al subappaltatore indicato.
39.5 Qualora un operatore economico partecipi alla gara e non si iscriva al sistema AVCPass e conseguentemente non alleghi il PASSOE alla documentazione amministrativa a corredo dell’istanza di partecipazione alla gara stessa, la Stazione appaltante procederà:
a) a registrare l’operatore economico nel sistema AVCPass come concorrente privo di
PASSOE;
b) ad assegnare all’operatore economico un termine di dieci giorni, secondo quanto previsto dall’art. 83, comma 9 del Codice, entro il quale lo stesso dovrà procedere all’iscrizione al sistema AVCPass e alla generazione del PASSOE relativo alla gara, ai fini di verifica del possesso dei requisiti.
40. TRASPARENZA.
40.1 Tutti gli atti della Stazione appaltante relativi alla procedura di gara regolata dal presente disciplinare, quando non assoggettati ai particolari limiti e al differimento previsti dall’art. 53, commi 2 e 3, del Codice ovvero quando secretati ai sensi dell'art. 162, dello stesso decreto, sono pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
40.2 Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 120, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. É inoltre pubblicata la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.
40.3 Gli atti di gara, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53, del Codice, sono pubblicati anche sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché, se disponibile in xxxxx xx xxxx, xxxxx piattaforma digitale istituita presso l’ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa.
41. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
41.1 Il Responsabile unico del procedimento di gara relativo al presente appalto è la dott.ssa
X. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, recapiti tel. 000-0000000; posta elettronica ordinaria xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
41.2 Il Responsabile unico del procedimento svolge, in relazione alla presente procedura, i compiti previsti dall’art. 31, del Codice, nonché dalle Linee-guida dell’ANAC in materia.
42. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.
42.1 L’organo responsabile delle procedure di ricorso relative alla gara oggetto del presente disciplinare è il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, con sede in Xxx Xxxxxxxx, 0, 00000 - Xxxxxxx PG.
42.2 Tutti i riferimenti per i contatti, le informazioni e la presentazione dei ricorsi sono rinvenibili al seguente indirizzo internet: xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx.xx.
43. PUBBLICITA’.
43.1 Il bando di gara relativo alla presente procedura è stato trasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea in data 30.05.2018 e la Stazione appaltante ha ricevuto riscontro dell’avvenuta ricezione dal medesimo ufficio in data 30.05.2018.
43.2 Il bando di gara relativo alla presente procedura sarà pubblicato in forma integrale:
a) sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;
b) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
c) sul sito internet della Stazione appaltante, sezione Bandi e gare - “profilo di committente”, e precisamente alla pagina: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx000-xxxxx-xx- gara-e-contratti.html
d) sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al seguente indirizzo: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
e) all’Albo pretorio on-line del Comune di Città di Castello.
43.3 Il bando di gara relativo alla presente procedura sarà pubblicato per estratto su n. 2 quotidiani nazionali e su n. 2 quotidiani a diffusione locale.
43.4 Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della presente procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 e del D.M.
2 dicembre 2016, n. 20 (G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017), sono poste a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate al Comune entro il termine di sessanta
giorni dall’aggiudicazione. Le suddette spese saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore di ciascun lotto. L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a Euro 4.758,00 (quattromilasettecentocinquantotto/00). Il Comune comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
43.5 Gli atti della Stazione appaltante relativi all’esercizio delle opzioni relative ai contratti per i singoli lotti dell’appalto saranno pubblicati tempestivamente sul sito internet dell’Amministrazione, sezione “Amministrazione Trasparente”, sub-sezione Bandi e gare “profilo di committente” e precisamente alla pagina: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx000_xxxxx-xx-xxxx-x-xxxxxxxxx.xxxx
43.6 L’appalto non rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP.
44. INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
44.1 La Stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, informa i soggetti che intendono concorrere alla procedura di gara che, prendendo parte alla stessa, possono esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs. 196/2003, presentando apposita istanza al Responsabile del trattamento.
44.2 In particolare, la normativa riconosce ad ogni interessato il diritto di poter accedere alle proprie informazioni e di conoscere le finalità e le modalità del trattamento dei suoi dati, di poter chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione della legge, di opporsi al trattamento per motivi legittimi, di richiedere l’aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati trattati.
44.3 I dati richiesti con il bando o con la lettera d’invito a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici sono raccolti e trattati esclusivamente per finalità di selezione delle offerte ai fini della scelta dei contraenti.
44.4 I dati vengono comunicati ai membri della commissione giudicatrice, nominata per lo svolgimento delle procedure di valutazione delle offerte, nonché all’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC), per gli adempimenti relativi agli obblighi comunicativi nei confronti della stessa autorità previsti dal Xxxxxx e dai provvedimenti attuativi dello stesso.
44.5 Le informazioni richieste devono essere necessariamente conferite, ove previste dagli atti di gara.
44.6 È riconosciuta al soggetto partecipante la facoltà di poter presentare ogni ulteriore informazione, nei limiti della pertinenza e non eccedenza rispetto agli scopi, salvo che non vi siano particolari limitazioni nel bando o nella lettera d’invito.
44.7 Fatto salvo quanto previsto dall’art. 29 del Codice, le informazioni relative all’appalto sono assoggettate a pubblicazione obbligatoria in base a quanto previsto dall’art. 37 del D.lgs. n. 33/2013, dall’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012.
44.8 Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Città di Castello.