Contratto ASI n. del 2023
Contratto ASI n. del 2023
“CUbesat Solar Polarimeter (CUSP) – Fase B”
Codice Unico di Progetto (CUP) Codice Identificativo Gara (CIG) A02776A006
TRA
L'Agenzia Spaziale Italiana (d'ora innanzi indicata come ASI) con sede in xxx xxx Xxxxxxxxxxx xxx, 00000 Xxxx - Codice Fiscale 97061010589 rappresentata dal Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx e domiciliato per la carica presso la sede dell’ASI, xxx xxx Xxxxxxxxxxx xxx, 00000 Xxxx
E
Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) (d'ora innanzi indicata come Contraente) con sede legale in Xxxx, xx Xxx xxx Xxxxx Xxxxxxx x. 00, XXX 00000
- Codice Fiscale 97220210583, Partita I.V.A. 06895721006, con indirizzo PEC: xxxxxxxx@xxxxx.xxxxxxxxx.xx, rappresentato dal Dott. Xxxxx Xxxxxx, nella sua qualità di Direttore dell’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali (IAPS) struttura di secondo livello dell’Istituto Nazionale di Astrofisica – INAF.
Le parti dovranno attenersi a quanto previsto nel presente contratto e
nell’Allegato Tecnico-Gestionale e relativi eventuali allegati;
Il presente Contratto consta:
di n. 37 articoli e n. 6 Appendici per n. 70 pagine e di un Allegato Tecnico- Gestionale di n. 70 pagine.
INDICE
A. Natura delle premesse, oggetto, termini temporali ed economici
PREMESSE
ART. 1 Natura delle premesse ART. 2 Oggetto del contratto ART. 3 Durata del contratto ART. 4 Piano delle attività ART. 5 Prezzo
ART. 6 Piano e modalità di pagamento ART. 7 Penali
ART. 8 Ritardo nei pagamenti, interessi di mora ART. 9 Oneri fiscali
ART.10 Garanzie definitive
B. Responsabilità
ART.11 Responsabilità del Contraente ART.12 Subappalto
ART.13 Documentazione
C. Organizzazione e controllo delle attività
ART.14 Organizzazione dell’ASI
ART.15 Organizzazione del Contraente
ART.16 Commissione Di Verifica Di Conformità ART.17 Modifiche
ART.18 Accettazione, Consegna finale e Proprietà del prodotto ART.19 Garanzia
ART.20 Personale, Impianti, Attrezzature, Strumenti e Materiali ART.21 Beni posti dall’ASI a disposizione del Contraente ART.22 Materiali di provenienza estera
ART.23 Permessi e autorizzazioni ART.24 Trasporti e assicurazioni
ART.25 Comunicazioni e corrispondenza ART.26 Sospensione delle attività ART.27 Recesso unilaterale dell’ASI ART.28 Risoluzione del contratto ART.29 Causa di forza maggiore
ART.30 Cognizioni, Brevetti, Diritti di riproduzione - Utilizzazioni future ART.31 Valorizzazione dei risultati e trasferimento tecnologico e scientifico N/A ART.32 Regime di segretezza
ART.33 Assicurazioni sociali ART.34 Foro competente
ART.35 Quadro normativo di riferimento
ART.36 Codice di comportamento ASI ART. 37 Trattamento dei dati personali
APPENDICE A DOCUMENTAZIONE
Valutazione della documentazione tecnica Presentazione della documentazione Rapporti di avanzamento
Rapporto mensile Lingua
APPENDICE B
CONTROLLO DELLE ATTIVITA’
Riunioni Contrattuali ASI-Contraente Riunioni di lavoro
Sorveglianze ed ispezioni dell’ASI
Verbali
APPENDICE C
1. Flusso per l’approvazione delle proposte di modifica
2. Esempio Project Directive
3. Esempio Engineering Change Proposal
4. Risultanze del CRB
APPENDICE D
MODIFICHE
APPENDICE E
METODOLOGIA DI CONTROLLO DEI COSTI
APPENDICE F
COGNIZIONI E BREVETTI
A. Natura delle premesse, oggetto, termini temporali ed economici
PREMESSE
- Il settore dei nano-satelliti o cubesat è ormai una realtà consolidata nello scenario spaziale, strumento dotato di crescente affidabilità con tecnologie all’avanguardia, tali da permetterne l’impiego in una vasta gamma di applicazioni e servizi. Le piattaforme nano-satellitari offrono, da un lato, una possibilità rapida di imbarcare tecnologie per una loro dimostrazione in orbita, sfruttando opportunità di lancio a basso costo, dall’altro possono concorrere ad abilitare nuovi concetti di missione, anche in collaborazione o a supporto di satelliti ‘tradizionali’;
- nel corso degli ultimi anni ASI ha avviato sviluppi in questo settore, sia in ambito nazionale che attraverso programmi opzionali ESA, per la realizzazione di missioni nano-satellitari e per lo sviluppo di equipaggiamenti di bordo che pongono la nostra comunità all’avanguardia nel panorama mondiale;
- grazie al nutrito numero di PMI ad alta tecnologia presenti nel settore, la particolarità della nostra filiera è anche quella della numerosità dei soggetti capaci di sviluppare un piccolo sistema nano-satellitare avente contenuti scientifici e applicativi apprezzabili dagli utenti finali;
- in questo contesto, in occasione della riunione ministeriale SPACE19+, l’Italia ha destinato un budget pari a 50 M€ nel programma opzionale ESA GSTP Fly, che ha uno specifico framework dedicato alla realizzazione di missioni in orbita tramite cubesat. La folta comunità degli operatori nazionali, il know-how posseduto e le opportunità di mercato hanno suggerito di avviare un programma organico con l’ambizione di porre il nostro Paese in una condizione di leadership nel settore delle missioni con nano-satelliti.;
- con Decreto DG n. 509 del 13-08-2020, ASI ha disposto l’indizione del bando “Future missioni per cubesat”, pubblicato sul sito di ASI in data 13-08-2020, con scadenza inizialmente fissata al 16-10-2020, e successivamente prorogata al 30-11-2020. Tale bando, finalizzato all’individuazione di proposte da supportate attraverso la sottoscrizione di attività da parte di ASI nell’ambito del programma opzionale ESA GSTP Fly, prevedeva la residuale possibilità di procedere all’avvio, in ambito nazionale, dei progetti idonei in graduatoria ove valutato di interesse strategico per ASI e ove vi fosse disponibilità di risorse finanziarie;
- con Decreto del Direttore Generale n. 560 del 23-07-2021 ASI ha approvato le risultanze della procedura di detto bando, e con Deliberazione n. 175 del 04-11-2021 il CdA dell’ASI ha approvato l’iniziativa “CUSP”, classificatasi al SESTO posto nella graduatoria di merito del bando “Future missioni per
cubesat”, da realizzarsi in ambito nazionale mediante contratto di ricerca e
sviluppo, per un importo a carico dell’ASI di € 110.752,00 (per la fase A);
- con Decreto del Direttore Generale n. 713/2022 del 04-08-2022, si è provveduto ad approvare la stipula del contratto n. 2022-4-R.0 per CUSP fase A per un importo a carico ASI pari a € 110.752,00 (IVA non imponibile) per una durata di 3 mesi a decorrere dalla data della riunione iniziale (KO) svoltasi in data 08-09-2022 conclusosi l’08/12/2022;
- con Delibera n. 10/2023 del 27-01-2023 il Consiglio di Amministrazione dell’ASI ha approvato la prosecuzione delle attività del progetto “CUbesat Solar Polarimeter (CUSP)” nella fase B, per un importo a carico ASI di
€ 1.257.122,00 (IVA non imponibile) di cui € 1.232.473,00 per l’iniziativa di
ricerca e sviluppo per una durata di 12 mesi;
- nelle attività oggetto dell’iniziativa “CUSP” rientrano i servizi di ricerca e sviluppo, CPV 73300000-5 "Progettazione e realizzazione di ricerca e sviluppo", da considerarsi esclusa dall'applicazione del D. Lgs. n. 50/16 secondo le previsioni di cui all'art. 158 dello stesso D. Lgs. n. 50/2016, in quanto non ricorre il caso di cui alla lettera a) che recita "i risultati appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice e all'ente aggiudicatore, affinché li usi nell'esercizio della sua attività". Infatti, i risultati dell’affidamento apparterranno all’ASI (cui saranno integralmente attribuiti gli eventuali diritti di proprietà intellettuale), che non se ne riserverà l’uso esclusivo, ma li renderà disponibili alla comunità scientifica e industriale;
- con Comunicazione prot. ASI n. 2204 del 17-02-2023, il RUP ha richiesto l’accettazione del prezzo congruito per la fase B ad INAF-IASP, che ha risposto in data 24-02-2023 (prot. ASI n. 2490) accettando la valutazione effettuata da ASI, anche in nome e per conto degli altri partecipanti al progetto, per un importo complessivo a prezzo fermo e fisso pari a € 1.232.473,00 (IVA non imponibile 8bis);
- l’aggiudicatario dell’appalto (di seguito denominato Contraente) non è stato sottoposto, alle verifiche di antimafia in quanto Ente Pubblico, secondo quanto previsto dall’art. 83, comma 3 del D. Lgs.vo n. 159/2011, mentre sono state effettuate tutte le verifiche di cui agli artt. 32 co. 7 e 33 co. 2 del Codice sia per la IMT srl che per la SCAI Connect srl;
- VISTO il DPCM del 21 dicembre 2021, registrato alla Corte dei conti al n. 161 del 26 gennaio 2022, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha garantito il finanziamento della programmazione pluriennale delle attività dell’ASI per il periodo 2021-2026 per le seguenti aree programmatiche: Telecomunicazioni e Navigazione; Osservazione della Terra; Tecnologie a nano-satelliti; Esplorazione ed infrastrutture orbitanti;
Scienza ricerca e formazione; Infrastrutture di Terra;
- VISTO l’Accordo tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Agenzia Spaziale Italiana, stipulato il 27 dicembre 2021 ai sensi dell’art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e registrato alla Corte dei conti al n. 406 del 21 febbraio 2022, con la finalità di contribuire alla realizzazione della programmazione pluriennale delle attività dell’ASI attraverso il finanziamento dei programmi da contrattualizzare, avviare e attuare nel periodo 2021-2026, ai sensi dell’art. 1, comma 254, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 ed in conformità a quanto stabilito dal citato DPCM del 21 dicembre 2021;
- il Contraente conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati, ivi compreso l’ATG, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e di aver acquisito tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
- il Contraente ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.
ARTICOLO 1 NATURA DELLE PREMESSE
Le premesse definiscono il contesto di riferimento nel quale le Parti assumono le reciproche obbligazioni contrattuali e costituiscono parte integrante del Contratto.
ARTICOLO 2 OGGETTO DEL CONTRATTO
2.1. L'ASI affida al Contraente, che accetta alle condizioni di seguito specificate, l’esecuzione delle attività per la fase B del progetto “CUbesat Solar Polarimeter (CUSP) - Fase B” come meglio specificate nell’Allegato Tecnico Gestionale.
2.2. Quanto sopra sarà realizzato secondo le modalità e i tempi previsti dall’Allegato Tecnico Gestionale che costituisce parte integrante del presente Contratto. Le Parti si atterranno, nell’ordine, al presente Contratto, ai suoi allegati ed alla documentazione tecnica applicabile ivi indicata.
2.3. Il Contraente si impegna a non condurre per conto terzi, senza l'accordo scritto dell'ASI e limitatamente alla durata dell'esecuzione del presente
contratto, attività aventi lo stesso oggetto del presente contratto e dell’Allegato
Tecnico-Gestionale.
2.4. Il Contraente si rende disponibile, su richiesta di ASI, a garantire il proseguimento delle attività anche per le fasi successive, in accordo ai risultati del presente contratto.
ARTICOLO 3 DURATA DEL CONTRATTO
3.1 Il contratto entrerà in vigore dalla data di stipula e le relative attività avranno la durata di 12 mesi a partire dalla Riunione Iniziale (K.O.M.), che si terrà entro 60 giorni dalla stipula.
3.2 I termini di cui sopra potranno essere prorogati, senza oneri ulteriori a carico di ASI, mediante apposito atto sottoscritto da entrambe le Parti, per motivazioni tecniche o per sopravvenute circostanze non imputabili alle Parti.
3.3 Qualora l’eventuale proroga comporti oneri aggiuntivi per l’ASI, essa sarà regolamentata da apposito Atto Aggiuntivo, come disciplinato dal successivo articolo 17.
ARTICOLO 4 PIANO DELLE ATTIVITÀ
4.1 Il Contraente si impegna a condurre le attività, oggetto del contratto, in aderenza al Piano delle Attività, contenuto nell’ATG, e si impegna a verificarne costantemente lo stato di avanzamento, riportando tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP) e al Responsabile di Progetto/Direttore dell’Esecuzione del Contratto (di seguito DEC) dell’ASI (di cui al successivo art. 14).
4.2 Vengono identificati i seguenti eventi chiave con la relativa scadenza considerata a partire dalla data della Riunione Iniziale (K.O.M.):
4.2.1) Riunione Iniziale KO T0 + 0
4.2.2) System Requirement Review SRR (entro) T0 + 6 mesi
4.2.3) Preliminary Design Review PDR (RF) (entro) T0 + 12 mesi
4.3 L’ASI si riserva la facoltà, durante il corso del Contratto, di convocare
riunioni intermedie ulteriori rispetto a quelle previste nell’ATG.
ARTICOLO 5 PREZZO
5.1. Il prezzo si riferisce all’esecuzione a perfetta regola d’arte delle attività e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni tecniche e contrattuali.
5.2. L’importo che l'ASI verserà al Contraente per l'esecuzione di tutte le attività oggetto del presente contratto, è pari a € 1.232.473,00 (IVA non imponibile 8 bis) a prezzo fermo e fisso.
5.3. Le attività che non vengono direttamente effettuate dal Contraente sono specificate nell’ATG. In particolare, il prezzo di tali attività è ripartito tra i vari proponenti come sotto specificato:
Ente/Ditta/Università | COSTO TOTALE CONGRUITO (€) |
Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale Aerospaziale (CIRI AERO) dell’Alma Mater Studiorum dell’Università di Bologna | 51.496,00 |
Università degli Studi della Tuscia | 30.000,00 |
IMT srl | 221.760,00 |
SCAI Connect srl | 209.866,00 |
TOTALE | 513.122,00 |
5.4. Il prezzo di cui al punto 5.2 sarà corrisposto dall’ASI secondo il piano e le
modalità di cui all’art. 6.
ARTICOLO 6
PIANO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
6.1. Il presente articolo disciplina il piano e le modalità dei pagamenti degli
importi a carico di ASI, di cui all’articolo 5.2.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 207 del D.L. n. 34/2020 “Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici”, con comunicazione prot. ASI
n. 10784 del 03-08-2023, il Contraente ha richiesto un’anticipazione del 30% dell’importo congruito, motivata dalla necessità di acquistare materiale utile alla Fase B. Tale anticipazione verrà riconosciuta al Contraente in occasione dell’evento di cui all’art. 4.2.1), previa presentazione dell’apposita fideiussione a garanzia dell’anticipazione.
6.2. L’importo contrattuale sarà corrisposto secondo gli importi e le modalità di seguito indicate.
Per quanto riguarda l’importo a prezzo fermo e fisso (di cui all’art. 5.2.), esso verrà corrisposto come segue:
a. l’importo di € 369.742,00 (IVA non imponibile 8 bis) verrà erogato entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell’ASI delle fatture relative all’evento di cui all’art. 4.2.1), secondo la seguente suddivisione:
Ente/Ditta/Università | Kick Off meeting (KO) |
INAF-IAPS | € 215.805,00 |
Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale Aerospaziale (CIRI AERO) dell’Alma Mater Studiorum dell’Università di Bologna | € 15.449,00 |
Università degli Studi della Tuscia | € 9.000,00 |
IMT srl | € 66.528,00 |
SCAI Connect srl | € 62.960,00 |
TOTALE | € 369.742,00 |
b. l’importo di € 431.365,50 (IVA non imponibile 8 bis) verrà erogato entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell’ASI delle fatture relative all’evento di cui all’art. 4.2.2), secondo la seguente suddivisione:
Ente/Ditta/Università | System Requirement Review (SRR) |
INAF-IAPS | € 251.773,00 |
Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale Aerospaziale (CIRI AERO) dell’Alma Mater Studiorum dell’Università di Bologna | € 18.023,50 |
Università degli Studi della Tuscia | € 10.500,00 |
IMT srl | € 77.616,00 |
SCAI Connect srl | € 73.453,00 |
TOTALE | € 431.365,50 |
c. l’importo di € 431.365,50 (IVA non imponibile 8 bis) verrà erogato entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell’ASI delle fatture relative alla Riunione Finale (RF) di cui all’art. 4.2.3), secondo la seguente suddivisione:
Ente/Ditta/Università | Preliminary Design Review (PDR) |
INAF-IAPS | € 251.773,00 |
Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale Aerospaziale (CIRI AERO) dell’Alma Mater Studiorum dell’Università di Bologna | € 18.023,50 |
Università degli Studi della Tuscia | € 10.500,00 |
IMT srl | € 77.616,00 |
SCAI Connect srl | € 73.453,00 |
TOTALE | € 431.365,50 |
La somma totale del pagamento che sarà corrisposto a ciascun partecipante è di seguito riportata:
Ente/Ditta/Università | COSTO TOTALE CONGRUITO |
INAF-IAPS | € 719.351,00 |
Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale Aerospaziale (CIRI AERO) dell’Alma Mater Studiorum dell’Università di Bologna | € 51.496,00 |
Università degli Studi della Tuscia | € 30.000,00 |
IMT srl | € 221.760,00 |
SCAI Connect srl | € 209.866,00 |
TOTALE | € 1.232.473,00 |
6.3. Le fatture relative ai pagamenti di cui ai precedenti commi, con esclusione di quella relativa alla Riunione Finale, saranno emesse successivamente ed in conformità alla comunicazione al Contraente delle determinazioni proposte dal Responsabile di Progetto/DEC ASI e confermate dal RUP circa il raggiungimento dei corrispondenti eventi e sulla conformità in qualità, quantità e tempi, delle attività svolte rispetto a quanto stabilito nell’ATG e delle eventuali modifiche ad esso apportate ai sensi dell’art. 17.
6.4. La fattura relativa al pagamento corrispondente alla riunione finale sarà emessa successivamente ed in conformità alla comunicazione al Contraente delle determinazioni assunte dall'ASI in base all’esito dell’accertamento, effettuato dall’organo incaricato della Verifica di Conformità di cui al successivo art. 16, sul positivo completamento e sulla corrispondenza in qualità, quantità e tempi, delle attività svolte dal Contraente rispetto a quanto stabilito nell’ATG e delle eventuali modifiche ad esso apportate ai sensi dell’ art. 17.
6.5. Le comunicazioni di cui agli artt. 6.3 e 6.4 saranno effettuate dal Responsabile Unico del Procedimento o Direttore dell’esecuzione del contratto dell'ASI/Responsabile di Progetto.
6.6. Il Contraente si impegna ad emettere fattura in formato elettronico nel rispetto delle disposizioni sul contenuto previste dall’art. 21 del D.P.R. 633/72, delle regole tecniche previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale, del formato fattura previsto dal D.M. 55/2013 pena l’irricevibilità della stessa e la conseguente impossibilità per ASI di procedere al pagamento ai sensi dell’art. 1 c. 210 L. 244/2007.
6.7. La fattura dovrà riportare il Codice Unico di Progetto (di seguito CUP), il Codice Identificativo Gara (di seguito CIG), i dati di riferimento dello Stato di Avanzamento (nr. Riunione Avanzamento), il Codice Univoco Ufficio (UFI55O), nonché il nominativo del RUP e dovrà altresì recare le seguenti dizioni:
• “Finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 1, comma 254, della Legge n. 160/2019. Anno di riferimento 20….”.
Il Contraente comunicherà all’ASI gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su esso/i con l’invio della fattura relativa al primo pagamento e si impegna a comunicare per iscritto ogni eventuale modifica. Il pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario sui conti correnti indicati dal Contraente, presso l’istituto cassiere che verrà indicato nelle fatture medesime.
Ciascun sub-appaltatore comunicherà all’ASI via PEC gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su esso/i con l’invio della fattura relativa al primo pagamento.
Il pagamento ai subappaltatori verrà effettuato sulla base della fattura emessa da INAF ad ASI, alla quale INAF dovrà allegare le fatture ricevute dai sub- appaltatori per ogni singolo evento. Il pagamento verrà effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a ciascuna università o impresa, presso l’istituto cassiere che verrà indicato nelle singole fatture. Inoltre, nelle fatture dovrà essere indicato per ogni importo, il beneficiario e la relativa modalità di pagamento.
6.8. Sull’importo a prezzo fermo e fisso della rata di cui all’art. 6.2.b) sarà effettuata una trattenuta pari al 5% dell’importo stesso anche ai fini di cui all’art. 30 comma 5 bis del D. Lgs. n. 50/2016. L’importo trattenuto sarà liquidato in occasione del pagamento della rata finale in base all’esito dell’accertamento dell’organo di Verifica di Conformità. La suddetta trattenuta è cumulabile con quella eventualmente applicata ai sensi del successivo art. 6.9. La trattenuta
effettuata ai sensi del presente articolo potrà, su richiesta del Contraente, essere sostituita da fideiussioni di pari importo.
6.9. L'ASI, in caso di esito non completamente positivo dell’accertamento ad opera del RUP e/o del DEC dell’ASI o dell’organo di Verifica di Conformità, in occasione del compimento dei vari eventi indicati nel Piano delle Attività, si riserva il diritto, fermo restando quanto stabilito nel successivo art. 7, di trattenere la parte del pagamento corrispondente all’attività non effettuata o non conforme in qualità, quantità e tempi a quanto previsto nell’ATG, provvedendo ad assegnare al Contraente un termine entro il quale completare l’attività stessa. Di tale decisione il Contraente sarà informato per iscritto.
6.10. Nel caso di trattenuta sui pagamenti, il Contraente emetterà fattura per un importo pari alla quota non trattenuta, che sarà liquidata secondo i tempi e le modalità indicati ai precedenti commi. La fattura relativa all’importo trattenuto sarà emessa dal Contraente solo dopo la comunicazione dell’ASI di positiva valutazione del completamento della relativa attività e sarà liquidata secondo gli stessi tempi e modalità di cui ai precedenti commi. Superato senza esito il termine fissato di cui al precedente comma e/o non accettata l’attività, la trattenuta potrà divenire definitiva, fatto salvo il diritto dell'ASI di valutare l'influenza di tale parte sull’accettabilità complessiva dell’oggetto contrattuale. Di tale decisione il Contraente sarà informato per iscritto. La trattenuta effettuata in occasione della verifica di conformità, di cui all’art. 16, diverrà definitiva al superamento del termine stabilito per il completamento.
L’ASI procederà al pagamento delle fatture subordinatamente all’accertamento, con esito positivo, della regolarità contributiva, acquisita, anche per i sub- appaltatori del progetto selezionato da ASI, mediante il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.); si applica in ogni caso l’art. 30, comma 5) del Codice dei Contratti Pubblici.
6.11. L’Amministrazione, prima di procedere a pagamenti di importo superiore ad euro 5.000,00 effettuerà, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48 bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 e ss.mm.ii. e con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40 e ss.mm.ii. le necessarie verifiche di regolarità fiscale attraverso la piattaforma Agenzia delle Entrate – Riscossioni.
ARTICOLO 7 PENALI
7.1 Nel caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale, sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo.
Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Progetto/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi.
7.2 L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Progetto/ DEC.
7.3 L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28.
ARTICOLO 8
RITARDO NEI PAGAMENTI, INTERESSI DI MORA
8.1 Si applica quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2002 come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012.
ARTICOLO 9 ONERI FISCALI
9.1 Le spese di bollo, scritturazione, copia e registrazione del presente contratto saranno a carico del Contraente. La registrazione sarà effettuata a tassa fissa a mente dell'art. 40 del D.P.R. 26/4/1986, n. 131, ricorrendo la ipotesi di cui all'art. 21, 6° comma, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633.
9.2 Le attività del presente contratto sono non imponibili ai fini IVA ai sensi dell’art. 8 bis, lettera e), del DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni, in quanto concernente prestazioni di servizi relativi alla costruzione ed allestimento di satelliti, reso applicabile all’ASI dall’art. 34 bis D.L. 02/03/1989
n. 69, articolo aggiunto dalla Legge di conversione n. 154 del 27/04/1989 (Risoluzione Min. n. 416114 del 2 Ottobre 1989).
ARTICOLO 10 GARANZIE DEFINITIVE
10.1 A garanzia dell’esecuzione del contratto, il Contraente ha fornito la garanzia fideiussoria n. …………….. rilasciata da ………… in data …….., di importo pari ad € con le modalità e nel rispetto delle disposizioni di cui
all’art. 103 del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., in favore di ASI.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co.2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell’ASI.
La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito in conformità a quanto previsto dal citato art. 103 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.
10.2 Contestualmente è stata prodotta la copia della polizza RCT-RCO di assicurazione n. 2021/03/2461588, rilasciata da Reale Mutua relativa alla responsabilità civile terzi con massimale per sinistro di Euro 6 000.000,00
(seimilioni/00 Euro).
10.3 L’operatività delle garanzie previste nelle polizze dovrà coprire l’intero arco temporale di vigenza del contratto, fino al completo adempimento delle obbligazioni contrattuali anche a seguito di una eventuale proroga del servizio
oggetto del presente contratto.
10.4 A garanzia della anticipazione prevista all’articolo 6.1 dovrà essere prestata dal Contraente fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da primario istituto di credito per una somma pari all’importo dell’anticipazione maggiorata del tasso d’interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle attività. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo degli importi progressivamente recuperati.
B. Responsabilità
ARTICOLO 11 RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE
11.1 Il Contraente esonera e tiene indenne l'ASI da qualsiasi onere e responsabilità, che possa derivare, a qualsiasi titolo, nei confronti dei terzi durante l'esecuzione del presente Contratto.
11.2 Il Contraente è responsabile, nei confronti dell'ASI, dello sviluppo delle attività oggetto del contratto, nonché del controllo sull'omogeneità, completezza e qualità dell’attività svolta come specificato nell’ATG, anche relativamente alle ditte subappaltatrici.
11.3 Il Contraente è tenuto, durante la vigenza contrattuale, ad osservare tutte le disposizioni, vigenti e/o sopravvenute successivamente alla stipula del contratto, in materia di sicurezza, ordine pubblico, capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
11.4 Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente all’ASI l’assunzione di ogni decisione comportante modifiche del proprio assetto aziendale/societario e/o di quello dei subappaltatori e degli altri soggetti in ogni modo esecutori nonché ogni variazione degli organi amministrativi ed a produrre tempestivamente la relativa documentazione necessaria anche ai fini delle necessarie verifiche sul possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.
11.5 Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori del contratto non hanno singolarmente effetto nei confronti dell’ASI fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti dell’ASI alle comunicazioni previste dall’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione necessari richiesti.
11.6 Nei sessanta giorni successivi l’ASI può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con contestuale risoluzione del contratto, laddove, in relazione alle comunicazioni suddette, non risultino sussistere i requisiti di qualificazione prescritti.
11.7 Il Contraente è tenuto a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.:
a) obbligo, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi, di inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 del 13 agosto 2010 e s.m.i.
b) impegno a dare immediata comunicazione all'ASI ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento dei subappaltatori agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il presente Xxxxxxxxx verrà risolto di diritto qualora vengano effettuate transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane
S.p.A. ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
ARTICOLO 12 SUBAPPALTO
12.1 Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, intende avvalersi per l’esecuzione delle attività oggetto delle prestazioni specificate nell’ATG, dei subappaltatori di seguito identificati:
Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale Aerospaziale (CIRI-AERO)
dell’Alma Mater Studiorum dell’Università di Bologna
Sede legale: Xxx Xxxxxxx x. 00 XXX 00000 XXXXX’ Xxxxxxx (XX)
Codice Fiscale: 80007010376 Partita IVA 01131710376 PEC: xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xxxxx.xx
Università degli Studi della Tuscia
Sede legale: Xxx X.X. xx Xxxxx x.0, 00000 Xxxxxxx, XXXXX Tel. 0000.0000 - C.F. 80029030568 - P.IVA 00575560560
IMT srl
Sede legale: Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx x. 00 XXX 00000 XXXXX’ Xxxx
Codice Fiscale: 04047011004 Partita IVA 04047011004 PEC: massimo.xxxxxxx@pec.imtsrl.itSCAI Connect srl
Sede legale: Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx x. 00 XXX 00000 XXXXX’ Xxxx
Codice Fiscale: 04876340961 Partita IVA 04876340961 PEC: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
12.2 I sub-appaltatori sono responsabili solidalmente con il Contraente nei confronti di ASI in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
12.3 È fatto obbligo al Contraente di fornire copia dei contratti stipulati almeno
20 gg prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Nel caso che i contratti non siano stati ancora stipulati in quella data, e nelle more della formalizzazione e dell’invio degli stessi, è fatto obbligo al Contraente di fornire evidenza dell’instaurarsi del rapporto contrattuale con i subappaltatori. Il Contraente si atterrà al disposto dell’art. 105 comma 7 del D. Lgs 50/2016 per tutto quanto ivi disposto da fornire ad ASI.
ARTICOLO 13 DOCUMENTAZIONE
13.1 Il Contraente si impegna a redigere, porre a disposizione e fornire la
documentazione elencata nell’ATG nei tempi e secondo le modalità ivi indicate.
13.2 Il Contraente si impegna a rendere disponibile all' ASI tutta la documentazione tecnica di lavoro ed a fornirne copia, su richiesta.
C. Organizzazione e controllo delle attività
ARTICOLO 14
ORGANIZZAZIONE DELL’ASI
14.1 L’ASI si avvarrà di un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) che si interfaccerà con gli uffici tecnici e amministrativi dell’Agenzia e che, nell’ambito delle proprie competenze, garantirà il monitoraggio delle attività contrattuali.
14.2 Il RUP, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e delle relative linee guida, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione relative all’oggetto del presente contratto, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
14.3 In particolare, il RUP:
a) cura, in ciascuna fase di attuazione dell’oggetto del contratto, il controllo sulla corrispondenza in qualità, quantità e tempi, delle attività svolte a quanto stabilito nell’Allegato Tecnico Gestionale al presente Contratto e delle eventuali modifiche ad esso apportate ai sensi dell’art. 17 del Capitolato Generale;
b) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'esecuzione del contratto;
c) fornisce all'ASI i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione del contratto, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza;
d) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali.
14.4 L’ASI, per la direzione ed il controllo delle attività si avvarrà anche di un Responsabile di Progetto/Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), il quale si interfaccerà con il RUP, con i compiti definiti al seguente comma. Il DEC potrà avvalersi di un Supporto Tecnico Scientifico con le funzioni di ausilio nell'analisi della documentazione tecnica e nella predisposizione della documentazione da produrre a carico di ASI.
14.5 L’ASI, in persona del Responsabile di Progetto/DEC, interverrà ogni qualvolta si rendesse necessario nel corso del Contratto, per l’effettuazione, tra le altre, delle seguenti attività:
- verificare che le attività siano state eseguite ed il servizio reso secondo le prescrizioni e i requisiti stabiliti nel Contratto, nei suoi allegati e nelle eventuali modifiche debitamente approvate;
- trasmettere la propria relazione al Responsabile Unico del Procedimento in merito ai pagamenti di cui al precedente articolo 6 (eccezion fatta per quello relativo al pagamento associato alla riunione Finale e alle eventuali trattenute per attività non svolte da applicare o da rilasciare);
- accertare lo svincolo progressivo della garanzia di cui al precedente art. 10 a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito in conformità a quanto previsto dal citato art. 103 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- trasmettere la propria relazione al Responsabile Unico del Procedimento al termine delle attività contrattuali, segnalando l’eventuale sussistenza delle condizioni per l’applicazione delle penali.
ARTICOLO 15 ORGANIZZAZIONE DEL CONTRAENTE
15.1 Per lo svolgimento delle attività contrattuali, il Contraente si avvarrà della
organizzazione di gestione specificata nell’offerta ed approvata dall’ASI.
In particolare, il Contraente individuerà e comunicherà all’ASI nel corso della riunione iniziale:
▪ un Responsabile di Progetto unico per il Contratto, che fungerà da interfaccia formale verso ASI;
▪ un Responsabile Contrattuale;
▪ un Responsabile Tecnico, che assicuri il coordinamento delle attività tecniche nel loro complesso, e garantisce il rispetto dei requisiti tecnici del programma;
▪ un Responsabile di PA.
15.2 Responsabile di Progetto
Il Responsabile di Xxxxxxxx, designato dal Contraente, assicurerà, il coordinamento tecnico-programmatico delle attività previste nel contratto; egli è responsabile, nei confronti dell’ASI, della validità e completezza dei risultati tecnici conseguiti.
In particolare, assicura:
▪ l’interfaccia dei rapporti con l’ASI;
▪ la direzione tecnica ed il coordinamento delle attività interne;
▪ il coordinamento con i subappaltatori ed eventuali Enti esterni;
▪ la soluzione dei conflitti fra aree di responsabilità e il controllo della programmazione temporale, degli stati di avanzamento e dell’esecuzione delle azioni;
▪ la supervisione ed approvazione della documentazione tecnico- contrattuale prodotta nel corso delle attività;
▪ l’organizzazione delle riunioni e coordinamento della documentazione
necessaria per le riunioni e conseguente alle riunioni.
15.3 Responsabile Contrattuale
Il Responsabile Contrattuale gestisce in accordo con il Responsabile di Progetto gli aspetti legali, amministrativi e finanziari del contratto, ivi compresi i riflessi derivanti dal rapporto con i subappaltatori.
Tutte le comunicazioni e contestazioni fatte in contraddittorio tra ASI ed il Responsabile di Progetto del Contraente dovranno intendersi fatte direttamente al Contraente stesso.
ARTICOLO 16
COMMISSIONE DI VERIFICA DI CONFORMITA’
16.1 L'ASI nominerà una Commissione di Verifica di Conformità la cui regolamentazione è prevista dal “Disciplinare verifica di conformità e collaudo dei contratti dell’Agenzia Spaziale Italiana”, che si riunirà in occasione della Riunione Finale, ed ogni qualvolta si rendesse necessario nel corso del Programma, avente i seguenti compiti:
a) esaminare e valutare la documentazione prodotta dal Contraente in corrispondenza degli eventi previsti dal contratto;
b) verificare che le attività siano state sviluppate ed eseguite a regola d’arte e secondo le prescrizioni ed i requisiti stabiliti nel contratto, nei suoi allegati e nelle eventuali modifiche debitamente approvate;
c) verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, accertare i pagamenti effettuati;
d) esprimere il parere liberatorio sulla liquidazione delle rate di cui all’art. 6, ove è previsto l’intervento della Commissione di Verifica di Conformità, e delle quote delle rate di avanzamento trattenute e non liquidate dal Direttore dell’esecuzione del contratto dell’ASI, tenendo conto dell’applicabilità di eventuali penali;
e) esprimere il parere liberatorio sulla liquidazione delle trattenute di cui
all’art. 6.9;
f) esprimere il parere liberatorio sullo svincolo di tutte le fideiussioni ancora in essere alla data del positivo esito di Verifica di Conformità;
g) esprimere i pareri richiesti nei casi previsti dagli articoli sospensione delle
attività, recesso unilaterale dell’ASI, risoluzione del contratto, causa di
forza maggiore.
Nello svolgimento dei suoi compiti la commissione si interfaccia con il RUP e il DEC.
ARTICOLO 17 MODIFICHE
17.1 È facoltà in ogni momento dell'ASI richiedere e del Contraente proporre modifiche tecniche, gestionali e di programmazione durante l'esecuzione del contratto.
Le comunicazioni relative a richieste o proposte di dette modifiche saranno effettuate dal Responsabile Unico del Procedimento per l’ASI e dal Responsabile di Progetto per il Contraente (in accordo ai modelli forniti in Appendice C).
17.2 Le modifiche definite nell’Appendice D. di classe 1A:
a) che comportano un incremento o una riduzione degli oneri a carico dell'ASI;
b) che, pur non comportando variazioni degli oneri a carico dell'ASI, apportano cambiamenti ai termini ed alle condizioni stabiliti nel contratto e nei suoi allegati;
daranno luogo ad Atto Aggiuntivo al contratto, contenente le motivazioni e la descrizione della modifica, l'importo corrispondente nei casi di cui al punto a), e le eventuali incidenze sulla pianificazione e sulla data di conclusione delle attività. Dette modifiche saranno rese esecutive solo dopo la stipula dei relativi Atti Aggiuntivi.
17.3 Le modifiche, rese necessarie dall'evoluzione tecnica del programma, che non comportano incremento o riduzione degli oneri a carico dell'ASI e che non introducono cambiamenti all'oggetto, agli obiettivi ed alla normativa contrattuale, saranno rese esecutive non appena concordate tra il Responsabile Unico del Procedimento dell’ASI e dal Responsabile di Progetto del Contraente, sulla base del documento identificativo della modifica, controfirmato dagli stessi.
17.4 Il Contraente non può introdurre modifiche senza l'osservanza delle disposizioni stabilite dal presente articolo.
Nel caso il Contraente introduca modifiche all'oggetto contrattuale senza l'osservanza di dette disposizioni, non potrà pretendere alcun aumento di prezzo o indennità per le modifiche apportate e sarà tenuto ad eseguire senza compenso tutti quei ripristini che di conseguenza l'ASI ritenga necessari.
17.5 La gestione delle modifiche è riportata in Appendice D.
ARTICOLO 18
ACCETTAZIONE, CONSEGNA FINALE E PROPRIETÀ DEL PRODOTTO
18.1 Il prodotto oggetto del contratto, ovvero i risultati della progettazione preliminare di fase B e tutta la relativa documentazione/hardware/software realizzata e/o acquisita nell’ambito del contratto, così come descritta in ATG, diverrà di proprietà dell’ASI.
18.2 L’accettazione da parte dell’ASI del prodotto definito nell’ATG è subordinata all’emissione, da parte del Contraente, di tutta la documentazione ivi prevista.
18.3 Entro 10 giorni lavorativi dall’approvazione da parte ASI del certificato di verifica di conformità che abbia avuto esito positivo, l’ASI comunicherà con le modalità di cui al precedente art. 6.5 l’accettazione finale del prodotto previste dagli allegati all’ATG. A decorrere dalla data di tale comunicazione il passaggio di proprietà all’ASI del prodotto si considererà efficace.
Il passaggio di proprietà si verificherà solo dopo l’approvazione del certificato di verifica di conformità e l’accettazione finale. Le attività non si considerano eseguite fino a quando le parti che debbono comporre l’intero complesso non siano tutte approntate alla verifica di conformità o consegnate.
18.4 La distruzione o il danneggiamento del prodotto oggetto del contratto, verificatasi prima del passaggio di proprietà, sarà a completo rischio del Contraente.
18.5 Per quanto non espressamente regolamentato nel presente articolo, si fa
rinvio all’Appendice F “Cognizioni e Brevetti”.
ARTICOLO 19 GARANZIA
19.1 Il Contraente garantisce che il prodotto sarà conforme a quanto previsto nell'Allegato Tecnico Gestionale al contratto, anche per quanto riguarda i materiali di fabbricazione e gli assiemaggi, ed esente da difetti latenti.
19.2 Si applica quanto disposto agli artt. 1667-1668 c.c.
19.3 Per i componenti che sostituiscono componenti trovati difettosi, verrà esteso un nuovo periodo di garanzia di uguale durata decorrente dalla data della riconsegna delle parti riparate.
19.4 L'ASI darà notizia al Contraente, a mezzo PEC, entro 60 gg. dalla scoperta, di ogni difetto riscontrato nel prodotto realizzato in esecuzione del contratto e darà ogni particolare circa la richiesta degli interventi in garanzia e delle ragioni che l'hanno determinata.
19.5 La garanzia non si estende ai danni che possono derivare al prodotto dopo la consegna dello stesso all'ASI, a causa di manomissioni o negligenza di custodia e di manutenzione, o per avarie dovute ad uso improprio e/o per successive prove, trasporti e maneggi eseguiti senza il rispetto dei requisiti applicabili, salvo i casi in cui quanto sopra non sia di responsabilità del Contraente.
19.7 La garanzia non copre il risarcimento di danni a persone o cose che possono risultare dalla utilizzazione del prodotto realizzato in esecuzione del contratto dopo la consegna finale, sempreché essi non siano dovuti a riscontrati difetti di cui al precedente art. 19.1.
19.8 Le riparazioni in garanzia sono, di regola, effettuate presso i laboratori del Contraente che terrà a proprio carico le spese relative alla riparazione ed al trasporto dei materiali da riparare. Qualora l'ASI richieda che tale tipo di riparazioni venga effettuato in luogo diverso, il Contraente terrà a proprio carico soltanto le ore di lavoro necessarie alla riparazione. Tutte le altre spese (ore di viaggio, trasferte, spese di viaggio, ecc.) saranno a carico dell'ASI sulla base dei valori stabiliti dall’ASI stessa, sentito il Contraente.
ARTICOLO 20
PERSONALE, IMPIANTI, ATTREZZATURE, STRUMENTI E MATERIALI
20.1 Il Contraente dovrà destinare all'esecuzione del contratto tutto il personale, gli impianti, le attrezzature, gli strumenti ed il materiale necessari per realizzare l'oggetto contrattuale al meglio dello stato dell'arte in conformità a quanto indicato nell’ATG.
Il personale del Contraente impegnato in funzioni chiave dovrà essere accettato dall’ASI e potrà essere sostituito, con personale di equivalente qualificazione, previo consenso dell'ASI. L'ASI comunicherà, entro 15 giorni lavorativi dalla
ricezione della proposta di sostituzione, il proprio consenso o motivato dissenso.
ARTICOLO 21
BENI POSTI DALL'ASI A DISPOSIZIONE DEL CONTRAENTE
21.1 Tutti gli equipaggiamenti, forniture e documenti messi a disposizione dall'ASI per l'esecuzione del contratto, analiticamente riepilogati nell’ATG, andranno ad essa restituiti con la consegna della fornitura prevista al termine delle attività oggetto del contratto stesso o in altro momento concordato tra l’ASI ed il Contraente, tenuto conto delle esigenze del programma, e salvo che siano parti integrate nella fornitura del Contraente.
Il Contraente non potrà alienare né utilizzare per fini diversi da quelli per i quali sono stati posti a disposizione i beni messi a disposizione dall'ASI.
Il Contraente sarà responsabile della custodia, conservazione e buon uso di tutti gli equipaggiamenti, forniture e documenti messi a disposizione dall' ASI per l'esecuzione del contratto, fino al termine delle attività, o altro momento, come sopra precisato.
21.2 Le spese di imballaggio e trasporto, installazione e disinstallazione, manutenzione di detti beni, saranno a carico del Contraente.
21.3 In caso di distruzione, danneggiamento o perdita per propria colpa, il Contraente sarà tenuto a rimpiazzarli, a ripararli a proprie spese o a rimborsarne all'ASI il valore, che verrà fissato sulla base dei prezzi correnti di mercato ed in relazione all'entità del danno da detti beni subito.
Il Contraente non è tenuto al pagamento di alcun indennizzo per la normale usura conseguente ad una corretta utilizzazione dei beni di cui trattasi.
ARTICOLO 22 MATERIALI DI PROVENIENZA ESTERA
22.1 In caso di regime di temporanea importazione l'ASI, su richiesta e con il supporto del Contraente, si farà carico di richiedere ai Ministeri competenti la concessione di agevolazioni doganali, ove ne sussistano i presupposti. Il Contraente si impegna ad importare a proprio nome tutte le apparecchiature ed unità integrate nell’oggetto del contratto.
Per l'esportazione, l'ASI si impegna a chiedere analoghe agevolazioni doganali su indicazione e con il supporto tempestivo del Contraente che si farà carico di tutte le eventuali analoghe esigenze dei subappaltatori.
ARTICOLO 23
PERMESSI E AUTORIZZAZIONI
23.1 È fatto obbligo al Contraente di procurarsi i permessi e le autorizzazioni occorrenti per l'esecuzione del contratto, in conformità alle disposizioni in vigore nel luogo in cui deve essere eseguito il contratto stesso.
Il Contraente tiene indenne l'ASI da qualsiasi responsabilità che possa derivare dall'inosservanza di quanto sopra.
ARTICOLO 24 TRASPORTI E ASSICURAZIONI
24.1 Il Contraente effettuerà a suo rischio i trasporti in Italia ed all'estero di tutte le apparecchiature, unità integrate e di quant’altro previsto per l'esecuzione del contratto, come indicato nell’ATG.
Le relative spese di imballaggio e trasporto, assicurazione, manutenzione in via, etc. sono a carico del Contraente.
24.2 Il Contraente ha l'obbligo di assicurare tutti i beni oggetto del presente contratto, di cui all’ATG, contro i rischi di furto, incendio, perdita e distruzione fino al momento indicato in contratto.
Il Contraente sarà tenuto a rinnovare in tempo utile le polizze di assicurazione in scadenza, restando, in caso contrario, responsabile di qualsiasi danno che possa derivare all'ASI per mancato rinnovo dell'assicurazione.
24.3 Le disposizioni contenute nel precedente comma 24.2 si applicano anche ai beni posti a disposizione dall'ASI ed affidati al Contraente ai sensi dell'art. 21.
ARTICOLO 25 COMUNICAZIONI E CORRISPONDENZA
25.1 Ogni comunicazione concernente i termini e le condizioni del contratto e la sua esecuzione sarà fatta e confermata per iscritto dalle parti.
25.2 Tutte le comunicazioni, la corrispondenza e la documentazione saranno inviate:
per l'ASI:
Agenzia Spaziale Italiana – Via del Politecnico snc, 00133 Roma all'attenzione del Responsabile Unico del Procedimento Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx e del Responsabile di Progetto/DEC Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx PEC: xxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
per il Contraente:
INAF-IAPS
all'attenzione del Responsabile di Progetto Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx e del Responsabile Tecnico Dott. Xxxxxx Xxx Xxxxx
PEC: xxxxxxxx@xxxxx.xxxxxxxxx.xx
Le Parti si comunicheranno eventuali cambiamenti dei rispettivi recapiti.
ARTICOLO 26 SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ
26.1 In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le attività procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto ASI può disporre, previa comunicazione formale via PEC al Contraente con indicazione della decorrenza, la sospensione dell'esecuzione del contratto, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle attività nonché dello stato di avanzamento delle stesse , le attività la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. L'ammontare delle eventuali spese e di ogni altro onere conseguente verrà determinato dall'ASI che valuterà, attraverso accertamento dell’organo incaricato della Verifica di Conformità, la congruità della documentazione presentata dal Contraente. Il suddetto organo incaricato, qualora ravvisi incongruità nella documentazione, prima di emettere il giudizio definitivo, consulterà il Contraente.
La sospensione può, altresì, essere disposta dall’ASI per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle attività, o comunque quando superino sei mesi complessivi, il Contraente può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se l’ASI si oppone, il Contraente ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto al Contraente negli altri casi.
La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, l’ASI dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
Nel caso di sospensioni totali o parziali delle attività disposte dall’ASI per cause diverse da quelle soprariportate, il Contraente può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nel decreto di cui all'articolo 111,
comma 1.
26.2 Il Contraente può richiedere ad ASI la sospensione delle attività qualora ricorrano circostanze speciali a lui non imputabili che impediscano in via temporanea che le attività procedano utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto. L’ASI deciderà sull’istanza di sospensione dandone comunicazione formale via PEC al Contraente con indicazione della decorrenza.
26.3 La sospensione determina lo spostamento della scadenza contrattuale di cui all'art. 3, ed eventualmente delle scadenze intermedie successive alla data della sospensione, che saranno prorogate di un numero di giorni pari alla durata della sospensione.
ARTICOLO 27
RECESSO UNILATERALE DELL'ASI
27.1 L'ASI ha diritto, in qualsiasi momento, di recedere anticipatamente dal contratto, comunicando tale decisione al Contraente via PEC.
Qualora l'ASI receda anticipatamente dal contratto senza che alcuna colpa sia da imputare al Contraente, quest'ultimo, alla ricezione della suddetta comunicazione dell'ASI, prenderà immediatamente i provvedimenti necessari per l'interruzione delle attività.
Il periodo necessario per dar corso ai provvedimenti suddetti sarà concordato fra l'ASI ed il Contraente.
27.2 A condizione che il Contraente si sia uniformato alle istruzioni di cui al comma precedente, l'ASI acquisirà tutta la documentazione tecnica prodotta, i materiali disponibili e le parti di fornitura realizzate.
Gli importi saranno fissati, sulla base dei prezzi congruiti dall’organo incaricato della Verifica di Conformità relativi alle attività svolte ed in base della documentazione giustificativa presentata dal Contraente. Tale organo incaricato prima di emettere il giudizio è tenuto a sentire il Contraente.
I suddetti importi terranno conto della parte del contratto già eseguita, compatibilmente con quanto disposto dal successivo comma 27.3.
27.3 In caso di recesso anticipato, l'ASI indennizzerà il Contraente di tutte le spese e gli impegni che il Contraente medesimo avrà dovuto rispettivamente sostenere o assumere per l'esecuzione del contratto e che comunque rappresentino una conseguenza necessaria e diretta dello scioglimento del contratto stesso. In tal caso l'ammontare delle spese e di ogni altro onere verrà determinato dall'ASI che valuterà, attraverso accertamento dell’organo
incaricato della Verifica di Conformità, la congruità della documentazione presentata dal Contraente. Il suddetto organo incaricato, qualora ravvisi incongruità nella documentazione, prima di emettere il giudizio definitivo, consulterà il Contraente.
27.4 L'ammontare totale dell'indennizzo di cui sopra, oltre a quanto già pagato a fronte del contratto, non potrà mai superare il prezzo contrattuale, incrementato del prezzo stabilito negli eventuali Atti Aggiuntivi in vigore alla data del recesso e delle modifiche già approvate a norma dell'art. 17 del presente Contratto.
ARTICOLO 28 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
28.1 L'ASI si riserva il diritto, sentite le osservazioni del Contraente, di risolvere il contratto nei seguenti casi:
− inadempienza contrattuale ritenuta di non scarsa importanza dall'ASI;
− cessione del contratto;
− sopravvenuta inadeguatezza del Contraente ad eseguire il contratto per accertata perdita di uno qualsiasi dei requisiti di qualificazione o comunque necessari all’esecuzione del contratto;
− sottoposizione del Contraente a procedura di fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo, liquidazione coatta, azione esecutiva ad opera di terzi creditori;
− violazione della Legge Antimafia;
− violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari: mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento;
− violazione del Patto di integrità.
28.2 Nei casi di cui sopra, l'ASI si riserva il diritto di prendere tutte le misure necessarie per l'esecuzione ed il completamento delle attività afferenti all'oggetto del contratto, in forma diretta o da parte di terzi. L'ASI, a tale scopo, potrà valersi delle somme liquidate e da liquidarsi a credito del Contraente, delle somme eventualmente ritenute sulle rate del corrispettivo già pagate e delle somme relative a garanzie fideiussorie rilasciate a favore dell'ASI stessa. Gli eventuali costi addizionali sostenuti dall'ASI rispetto al prezzo del contratto, per l'esecuzione delle attività necessarie in forma diretta o da parte di terzi, sono a carico del Contraente medesimo tenuto conto di quanto stabilito dagli eventuali Atti Aggiuntivi in vigore alla data di risoluzione del contratto stesso
e delle modifiche già approvate a norma dell'art. 17. L'ASI si impegna, comunque, ad utilizzare quanto più possibile le attività già eseguite.
28.3 In ogni caso e con riferimento a tutti i servizi/prestazioni/attività/forniture oggetto del presente Contratto, l’ASI si riserva il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni che dagli inadempimenti stessi possano derivare, anche nei confronti di terzi.
ARTICOLO 29
CAUSA DI FORZA MAGGIORE
29.1 Il Contraente dovrà comunicare per iscritto all'ASI, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 15 giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza, il verificarsi di qualunque fatto o avvenimento giudicato evento di forza maggiore, non imputabili al Contraente ex art. 1218 C.C., da cui possa derivare ritardo o impossibilità nell'adempimento del contratto e che sia in ogni caso al di fuori di ogni ragionevole controllo da parte del Contraente e che non implichi colpa da parte sua. La pubblicità e la notorietà dei citati fatti di forza maggiore non possono in alcun caso sostituire la comunicazione di cui sopra. La mancanza di comunicazione nei termini sopra indicati equivale ad espressa rinuncia del Contraente ai conseguenti benefici.
In base alla citata comunicazione, l’organo incaricato della Verifica di conformità accerterà la validità dell'evento indicato come causa di forza maggiore. Di tale giudizio verrà data comunicazione al Contraente nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della segnalazione dell'evento.
Se viene accertato che il ritardo nello svolgimento delle attività è dovuto all'evento di forza maggiore, la data di conclusione delle attività sarà prorogata per un periodo da convenirsi tra le Parti.
In tal caso l'ASI non sarà tenuta a rimborsare al Contraente gli eventuali costi aggiuntivi sostenuti per effetto di tale ritardo.
In caso di impossibilità ad adempiere il contratto per intervento di una delle cause summenzionate, l'ASI ed il Contraente concorderanno le misure necessarie.
Il Contraente, comunque, farà del suo meglio per ridurre al minimo gli effetti di tali eventi.
ARTICOLO 30
COGNIZIONI, BREVETTI, DIRITTI DI RIPRODUZIONE - UTILIZZAZIONI
FUTURE
30.1 Per quanto attiene alle cognizioni ed ai brevetti, si applica quanto previsto nel presente articolo e nell'allegato Cognizioni e Brevetti.
30.2 L’ASI è proprietaria di ogni risultato materiale e immateriale che scaturisca dal contratto stesso, compresi i diritti di grafica e di immagine di satelliti, modelli e/o sistemi e/o sottosistemi e/o altra componentistica, frutto dei contratti finanziati dall’Agenzia.
Il Contraente si dovrà pertanto astenere dal divulgare in qualsiasi modo e/o forma prodotti quali, ad esempio, immagini di satelliti, modelli e/o sistemi e/o sottosistemi e/o altri componenti, relativamente ai contratti finanziati dall’ASI, senza la preventiva autorizzazione scritta da parte dell’Agenzia.
30.3 Il Contraente, all’atto dell’offerta ha dichiarato le conoscenze pregresse possedute, le domande di brevetto, i brevetti, i modelli di utilità, i diritti di autore (compresi i diritti di autore su programmi informatici) ed altri diritti analoghi tutelati dalla legge, appartenenti a sé, ai subappaltatori e agli altri soggetti in ogni modo esecutori che intende utilizzare per l’espletamento delle attività contrattuali.
Nell’ATG è data evidenza di tutte le suddette conoscenze possedute all’atto
della stipula.
30.4 Il Contraente dovrà tenere indenne l'ASI da ogni rivendicazione, pregiudizio, onere e da spese di qualsiasi genere che possano derivare dalla violazione dei diritti di brevetto e/o proprietà intellettuale appartenenti a terzi e che siano in connessione con l'oggetto del contratto, ad esclusione delle violazioni che derivino dall'uso di documenti, modelli, disegni o beni forniti dall'ASI che possano essere avanzati nei confronti dell'ASI o del Contraente.
30.5 Ciascuna delle Parti informerà immediatamente l'altra di ogni rivendicazione scritta o notifica di violazione di diritti di terzi che dovesse ricevere in relazione al contratto.
Le Parti, nei limiti delle proprie competenze, dovranno immediatamente prendere le misure necessarie per prevenire e/o porre fine ad ogni disputa e dovranno assistersi vicendevolmente nella difesa e nella definizione di soluzioni in relazione a tali rivendicazioni, violazioni o notifiche di violazioni di diritti di terzi.
Tutte le rivendicazioni scritte o notifiche di violazioni di diritti di terzi saranno accettate o soddisfatte dall'ASI solo in accordo con il Contraente.
30.6 Ciascuna delle Parti, quando ne venga a conoscenza in corso d’opera, dovrà
informare l'altra Parte dell'esistenza di diritti di proprietà intellettuale connessi sia all'uso di documenti, modelli, disegni o beni forniti da una delle Parti all'altra, sia all'esecuzione delle specifiche stabilite dall'altra Parte ai fini delle opportune valutazioni.
30.7 L'ASI mantiene il diritto di riprodurre tutta la documentazione e le apparecchiature fornite dal Contraente in esecuzione del contratto.
30.8 Eventuali accordi di commercializzazione, che verranno allegati al contratto, stabiliranno i termini e le condizioni mediante cui verranno esercitati i diritti di riproduzione.
30.9 Le parti si impegnano a concordare entro il termine delle attività contrattuali, le modalità delle eventuali utilizzazioni future del prodotto risultante dalle attività contrattuali stesse.
ARTICOLO 31
VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E SCIENTIFICO
N/A
ARTICOLO 32 REGIME DI SEGRETEZZA
32.1 Il Contraente, le imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei di impresa, i subappaltatori e gli altri soggetti in ogni modo esecutori, i consulenti e fornitori sono tenuti ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi soggetto giuridico estraneo alle attività oggetto del contratto, in mancanza di esplicita autorizzazione dell'ASI, nonché per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di cui vengano a conoscenza in virtù del contratto.
Il Contraente, le imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei di impresa, il subappaltatore e gli altri soggetti in ogni modo esecutori sono altresì tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza e dei vincoli di “non disclosure Agreement” assunte dall’ASI verso parti terze delle informazioni raccolte/ricevute.
32.2 Il rilascio di comunicati stampa, la pubblicazione di articoli e di scritti, le inserzioni pubblicitarie riguardanti le attività oggetto del contratto, potranno essere effettuati sia dall'ASI che dal Contraente e dai suoi subappaltatori.
In questo secondo caso, ciò potrà avvenire solo previo consenso scritto dell'ASI e le pubblicazioni suddette dovranno sempre recare l'indicazione: "Attività
effettuata con contratto dell'ASI".
ARTICOLO 33 ASSICURAZIONI SOCIALI
33.1 Il Contraente si obbliga a dimostrare in ogni tempo che adempie a tutti gli obblighi di legge e di contratto relativi al lavoro ed alla tutela dei lavoratori.
ARTICOLO 34 FORO COMPETENTE
34.1 In caso di controversia nell’interpretazione o nell’esecuzione del presente contratto, le parti concordano di devolvere la controversia al Foro di Roma competente in via esclusiva.
ARTICOLO 35
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
I servizi e le forniture riguardanti l’Agenzia Spaziale Italiana devono eseguirsi sotto l’osservanza, nell’ordine, di:
a. Principi di cui all’art. 4 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito Codice dei
Contratti pubblici);
b. Codice civile e delle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non espressamente regolato;
c. Codice dei Contratti Pubblici, ove non diversamente previsto nel presente capitolato;
d. D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
e. D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
f. L. n. 190/2012 e decreti legislativi attuativi;
g. Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
h. D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;
i. D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (di seguito Codice dell'amministrazione digitale);
j. Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Agenzia
Spaziale Italiana;
k. condizioni fissate nel presente capitolato, che forma parte integrante dei contratti;
l. condizioni speciali stabilite nei singoli contratti;
m. disposizioni contenute negli allegati tecnico gestionale e cognizioni e brevetti, ai singoli contratti;
n. Disciplinare della Verifica di conformità e collaudo dell’ASI;
o. offerta e documentazione della procedura selettiva;
p. norme della European Cooperation for Space Standardization ECSS;
q. documentazione tecnica applicabile; in caso di conflitto hanno prevalenza
i documenti più recenti;
r. tutti i documenti generati dall’ASI ed accettati dal contraente; in caso di
conflitto hanno prevalenza i documenti più recenti;
s. tutti i documenti generati dal contraente ed approvati dall’ASI; in caso di
conflitto hanno prevalenza i documenti più recenti.
ARTICOLO 36
CODICE DI COMPORTAMENTO ASI
36.1 Il Contraente dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 e s.m.i., del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62/2013, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Codice di comportamento dell’ASI (disponibile sul sito internet dell’ASI xxx.xxx.xx) ed accetta quanto in quest’ultimo contenuto, che costituisce parte integrante del presente Contratto, anche se non materialmente allegato.
36.2 Tanto premesso il Contraente, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 c.c., si impegna a:
1) rispettare i principi ed i valori contenuti nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici come integrato dal codice di comportamento dell’ASI ed a tenere una condotta in linea con lo stesso, e comunque tale da non esporre l’ASI al rischio dell’applicazione di sanzioni previste dallo stesso;
2) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori dell’ASI a violare i principi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici come integrato dal codice di comportamento dell’ASI o a tenere una condotta ad esso non conforme.
36.3 L’inosservanza di tali impegni da parte del Contraente costituisce inadempimento contrattuale di non scarsa importanza e legittima l’ASI a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456
c.c. “Clausola risolutiva espressa”, salvo il diritto al risarcimento dei danni
derivanti dall’inadempimento.
ARTICOLO 37 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
37.1 Le parti dichiarano di applicare le disposizioni del Regolamento UE n. 679/16 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali
dati, e tutta la normativa nazionale in materia di trattamento dei dati personali.
37.2 Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
Il presente Contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato e apposizione della marcatura temporale.
Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali Istituto Nazionale di Astrofisica Il Direttore Dott. Xxxxx Xxxxxx | Agenzia Spaziale Italiana Il Direttore Generale Xxxx. Xxxx Xxxxxxxx |
Il Contraente dichiara di aver preso esatta visione delle clausole e condizioni di cui sopra, e in particolare della condizione di cui agli artt. 7 (Penali); 11 (Responsabilità del Contraente); 17 (Modifiche); 18 (Accettazione, Consegna finale e Proprietà del prodotto); 19 (Garanzia); 24 (Trasporti e assicurazioni); 26 (Sospensione delle attività); 27 (Recesso unilaterale dell’ASI); 30 (Cognizioni,
brevetti, diritti di riproduzione - utilizzazioni future) sopra riportate, le cui clausole, xxxxxxx e approvate, si intendono accettate a ogni conseguente effetto e in particolare ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.
Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali Istituto Nazionale di Astrofisica Il Direttore Dott. Xxxxx Xxxxxx | L’Agenzia Spaziale Italiana Il Direttore Generale Xxxx. Xxxx Xxxxxxxx |
APPENDICE A
DOCUMENTAZIONE
DOCUMENTAZIONE
Il Contraente metterà a disposizione un sistema di documentazione centralizzato per rispondere ai requisiti del Programma dal punto di vista tecnico, programmatico, contrattuale e gestionale.
Tale sistema di documentazione fornirà in ogni momento informazioni aggiornate su tutti gli aspetti del lavoro e sullo stato della documentazione emessa.
Dovrà inoltre, permettere un immediato accesso alle informazioni e questo specialmente per gli aspetti tecnici e programmatici e per le modifiche al programma.
La documentazione dovrà, su richiesta dell’ASI, essere fornita su supporto informatico oltre che cartaceo (in quest’ultimo caso ove richiesto) o tramite data room.
Valutazione della documentazione tecnica
La valutazione da parte dell’ASI della documentazione tecnica avverrà in
accordo con la seguente procedura:
Documenti per approvazione (a)
I documenti di questa categoria richiedono l’approvazione scritta o la firma contestuale dell’ASI prima del loro uso da parte del Contraente.
Essi dovranno essere ricevuti dall’ASI non più tardi di 15 gg. lavorativi prima della data in cui ne è pianificato l’uso o la distribuzione da parte del Contraente. Entro 10 gg. lavorativi dalla data di ricezione, l’ASI notificherà, per iscritto, l’approvazione o il rigetto del documento. Nel primo caso, unitamente alla comunicazione, invierà al Contraente la copertina del documento (cover sheet) firmata; nel secondo, unitamente alla comunicazione, invierà al Contraente una relazione in cui verranno identificati i motivi del rigetto e stabilite le istruzioni per la risottomissione del documento revisionato.
Nel caso in cui il documento giudicato insufficiente dall’ASI non sia stato modificato dal Contraente in tempo per evitare ritardi sull’andamento dei lavori, gli eventuali ritardi saranno imputati al Contraente.
Nel caso in cui non pervenga al Contraente comunicazione del rigetto del documento da parte dell’ASI entro il termine sopraindicato, gli eventuali ritardi saranno imputati all’ASI.
Documenti soggetti a revisione da parte ASI (R)
I documenti di questa categoria saranno sottoposti all’ASI di norma non più tardi di 15 gg. lavorativi prima della data in cui ne è pianificato l’uso o la distribuzione da parte del Contraente.
Tali documenti potranno essere resi operativi dal Contraente alla data pianificata anche senza attendere gli eventuali commenti dell’ASI (ove ciò non comporti rischi elevati sul contratto/progetto).
L’ASI, qualora valuti inadeguate alcune parti del documento, ne potrà richiedere l’adeguamento che sarà concordato fra le Parti.
Documenti per informazione (I)
I documenti di questa categoria non necessitano di alcuna approvazione
da parte dell’ASI.
Documenti a disposizione (D)
I documenti di questa categoria, approntati nel corso del programma, saranno disponibili per eventuali verifiche da parte dell’ASI presso l’originatore.
Le approvazioni ed i commenti dell’ASI sulla documentazione, così come le informazioni che il Contraente è tenuto a ricevere nel corso dell’opera vanno intesi solo come “autorizzazione a procedere” e pertanto non sollevano il Contraente da nessuno dei suoi obblighi contrattuali.
Presentazione della documentazione
I documenti tecnici saranno forniti all’ASI in modo da permetterne la riproduzione. In particolare le specifiche, i Piani, le procedure ed i Rapporti Tecnici dovranno essere forniti, nel corso del Programma, in formato elettronico (con trasmissione ufficiale a mezzo PEC o protocollo generale ASI). I disegni saranno anche forniti in numero 2 (due) copie cartacee.
La documentazione tecnica dovrà essere strutturata in modo tale che la copertina contenga l’identificazione del documento nell’ambito del contratto che lo ha generato ed indichi lo stato di approvazione dello stesso. A tal fine, la copertina deve riportare almeno le seguenti informazioni:
• identificazione del Progetto e della Ditta che emette il documento;
• titolo del documento e codice di identificazione;
• indice di emissione e data relativa;
• numero delle pagine che compongono il documento;
• firma dell’estensore del documento, per l’ultima emissione;
• firma, per approvazione del Responsabile di Progetto del Contraente e
data relativa all’ultima emissione;
• firma per approvazione dell’ASI, ove applicabile, seguita dall’indice di revisione cui si riferisce l’approvazione.
Il secondo foglio deve individuare la storia delle emissioni indicando per ognuna:
• la data di emissione;
• le ragioni della nuova emissione
• il numero del Documento, o Documenti, che ha dato origine alla nuova emissione;
• le pagine o sezioni/paragrafi interessati alla nuova emissione.
Dal terzo foglio deve essere individuato chiaramente lo stato di revisione delle singole pagine che compongono il documento stesso.
Il Document Change Notice deve essere allegato al documento qualora non ancora incorporato nella revisione.
L’individuazione della revisione verrà indicata a mezzo di una riga verticale sul margine esterno destro all’altezza della modifica.
Rapporti di avanzamento
Con periodicità almeno trimestrale e comunque ad ogni riunione contrattuale il Contraente dovrà presentare un Rapporto di Avanzamento contenente, per ciascun pacco di lavoro:
• la certificazione dello stato di avanzamento (precedente ed attuale) con descrizione delle attività svolte
• analisi dei rischi e punti critici
• la lista e lo stato delle azioni
• la lista e lo stato delle non conformità
• la situazione delle ritenute in sospeso
• la situazione della documentazione prevista in uscita e consegnata.
Rapporto mensile
Con periodicità mensile il Contraente dovrà presentare un rapporto contenente lo stato dei punti critici e delle azioni.
Lingua
La documentazione tecnica potrà essere predisposta in inglese o in italiano secondo le disposizioni impartite dai Responsabili di Programma dell’ASI, fatta eccezione per i casi specificatamente concordati durante il corso del programma.
La documentazione relativa allo stato di avanzamento del programma potrà essere in inglese o in italiano, previo accordo tra le Parti.
Data
Sottoscrizione per accettazione Contraente
APPENDICE B
CONTROLLO DELLE ATTIVITA’
CONTROLLO DELLE ATTIVITA’
L’ASI è libera di definire le proprie modalità di controllo delle attività del
Contraente.
Il controllo delle attività sarà svolto attraverso Riunioni Contrattuali, di lavoro, sorveglianze ed ispezioni.
Xxx lo ritenesse opportuno, l’ASI potrà partecipare come osservatore a
riunioni di lavoro poste in essere dal Contraente.
Riunioni Contrattuali ASI - Contraente
Le Riunioni Contrattuali sono quelle previste dal Piano dei Lavori e sono di norma:
• la Riunione Iniziale
• le Riunioni di Avanzamento e/o di Consegna e/o di Verifica
• la Riunione Finale.
Tali riunioni sono richieste dal Contraente e convocate dall’ASI e si terranno sotto la direzione dell’ASI ed alle stesse parteciperà personale dell’ASI, del Contraente, ed eventualmente i consulenti delle Parti.
È facoltà dell’ASI determinare la composizione della propria delegazione
presente alle riunioni.
L’effettuazione delle riunioni è condizionata dalla fornitura all’ASI, da parte del Contraente, della relativa documentazione descritta in Allegato Tecnico e di Gestione, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.
Nel caso in cui si verifichino ritardi nella presentazione della documentazione, rispetto a quanto sopra specificato, i conseguenti ritardi sull’effettuazione della riunione saranno imputati al Contraente.
Riunioni di lavoro
L’ASI ed il Contraente stabiliranno, di comune accordo, le riunioni tecniche
di lavoro che si rendessero necessarie nel corso del programma.
Sorveglianze ed ispezioni dell’ASI
L’ASI, al fine di verificare l’andamento delle attività, ha pieno diritto di sorveglianza e ispezione presso il Contraente, i suoi subappaltatori e, in casi di particolare rilievo, i fornitori.
L’esercizio del controllo e delle ispezioni lascia intera la responsabilità del
Contraente e non limita i diritti dell’ASI di:
a) non accettare la fornitura al momento della verifica di conformità
b) avvalersi delle clausole di garanzia dopo l’accettazione.
Nel corso delle attività e con preavviso al Contraente, l’ASI potrà effettuare controlli, verifiche ed ispezioni per fare il punto sulla situazione dei lavori e per verificare le modalità ed i tempi con cui le attività, oggetto del contratto, vengono sviluppate. Il Contraente, per lo scopo suddetto ed in conformità
con i regolamenti e le norme di sicurezza/segretezza applicabili, assicurerà l’accesso dei rappresentanti dell’ASI ai suoi laboratori ove il lavoro, oggetto del contratto, viene eseguito.
Nell’esercizio delle suddette facoltà l’ASI potrà avvalersi di propri consulenti appartenenti ad Enti terzi.
A tale scopo l’ASI potrà:
• accedere a qualunque documentazione ed informazione tecnica e programmatica inerenti l’oggetto contrattuale ed utilizzata come base per il programma. L’accesso a cognizioni o brevetti di proprietà del Contraente o dei Subappaltatori è subordinato al preventivo assenso di quest’ultimi;
• accedere a tutti gli impianti o aree ove si stiano eseguendo i lavori inerenti il programma; l’accesso sarà consentito nell’osservanza delle norme di sicurezza e segretezza militare;
• partecipare come osservatore a tutte le prove previste dal programma ovunque si tengano;
• partecipare come osservatore alle riunioni tra Contraente e Subappaltatori ed ai Comitati e Gruppi di Lavoro posti in essere.
Il Contraente fornirà ai rappresentanti dell’ASI il supporto idoneo a svolgere i compiti loro affidati ed assicura e garantisce pieni diritti di controllo ASI nei confronti dei subappaltatori e, in casi di particolare rilievo, nei confronti dei fornitori.
Le sorveglianze e le ispezioni presso i fornitori, così come le eventuali visite a carattere conoscitivo, saranno effettuate a date concordate con il Contraente ed in presenza e con la partecipazione del Contraente stesso.
Il Contraente sarà responsabile dell’organizzazione di tali sorveglianze ed
ispezioni.
L’ASI si riserva la facoltà di distaccare proprio personale presso gli impianti del Contraente. Il Contraente fornirà ai suddetti rappresentanti dell’ASI il supporto logistico idoneo a svolgere i compiti loro affidati.
Verbali
Al termine di tutte le Riunioni ed Ispezioni verrà predisposto un verbale della Riunione che sarà firmato dai Rappresentanti del Contraente e dell’ASI.
Tale verbale, che sarà contraddistinto da un numero progressivo, conterrà di norma la data, il luogo ed il nominativo dei partecipanti alla Riunione, una descrizione sintetica degli argomenti e delle conclusioni raggiunte, l’individuazione delle azioni da svolgere.
Il verbale di Xxxxxxxx sarà considerato chiuso quando sarà stato firmato almeno dai Responsabili di programma di ogni ente partecipante, e/o di altre figure considerate rilevanti ai fini della riunione stessa, e sarà stata consegnata copia del verbale ai firmatari.
APPENDICE C
C.1 - Flusso per l’approvazione delle proposte di modifica
Macro fasi:
• Proposta di modifica da parte del Contraente o del RUP/ASI (su proposta del PM/DEC)
• Emissione dell’ECP da parte del Contraente
• Classificazione della modifica da parte del CRB1
⮚ Modifica di Classe 2 – il Contraente procede autonomamente
all’integrazione della modifica [fine]
⮚ Modifica di Classe 1B – il PM approva la modifica (sentito il RUP)
ed il Contraente procede all’integrazione della modifica [fine]
⮚ Modifiche di Classe 1A - Il RUP apre l’istruttoria [continua]
• Determina a Contrarre da parte dell’organo competente;
• Conclusione dell’iter approvativo
la Determina a Contrarre:
⮚ autorizza la stipula dell’Atto di Xxxxxxx, in caso di modifica di classe 1A che modifichi esclusivamente la data di scadenza del contratto [fine]
⮚ autorizza la stipula dell’Atto Aggiuntivo, in caso di modifica di classe 1A NON onerosa che NON modifichi il contenuto delle prestazioni richieste2 [fine]
⮚ autorizza l’emissione della RdO, nei casi di modifica di classe 1A (onerosa o meno) che modifichi le prestazioni richieste3 [continua]
1 Classificazione della modifica da parte del CRB
o Classe 1A = quelle che comportano variazioni ai termini ed alle condizioni stabilite nel contratto e nei suoi annessi (ivi compresi i soli termini temporali); una modifica di classe 1A si considera “NON onerosa” se viene introdotta, ad invarianza del prezzo contrattuale, “sostituendo” delle prestazioni con delle altre stimate di pari importo. La modifica NON onerosa NON comporta la necessità di ulteriori oneri da parte di ASI.
o Classe 1B = quelle che non rientrano nella classe precedente e che sono relative a documenti tecnici e programmatici già approvati dall’ASI. Tali modifiche non riguardano prestazioni, attività, modalità e tempi di attuazione definiti nel contratto e nei suoi allegati, e non comportano oneri di alcuna natura a carico dell’ASI.
o Classe 2 = quelle che non rientrano nelle classi precedenti e che riguardano modifiche relative a requisiti, progetto ed attività di esclusiva responsabilità del Contraente.
2 Nel caso di modifica della pianificazione degli eventi senza alcuna modifica delle prestazioni richieste.
3 Anche la modifica che si presume non abbia impatti sull’importo del contratto, per sostituzione di parte delle prestazioni/attività con altre nuove e differenti, richiede la verifica dell’invarianza del prezzo contrattuale. La NON onerosità deve essere dimostrata verificando (durante
l’istruttoria dell’Atto Aggiuntivo) l’equivalenza economica delle attività eliminate con quelle nuove introdotte e l’impossibilità, o la non convenienza, per ASI di portare gli importi in economia.
o Emissione della RdO
o Il Contraente predispone ed invia offerta
o Nomina della Commissione di Valutazione
o Verifica, accettazione dell’offerta (RUP/UPQ) e trasmissione
alla Commissione di valutazione
o Emissione del verbale della Commissione di Valutazione
o Accettazione del prezzo (ASI/Contraente)
o Approvazione e stipula dell’Atto Aggiuntivo
Successive fasi di gestione contrattuale e verifica di conformità [fine]
C.2 - Esempio Project Directive
C.3 - Esempio Engineering Change Proposal
C.4 - Risultanze del CRB
APPENDICE D
MODIFICHE
MODIFICHE
• 1. In conformità a quanto previsto dall’art. 17 è facoltà dell'ASI richiedere e del Contraente proporre modifiche tecniche, gestionali e di programmazione durante l'esecuzione del presente contratto.
Le comunicazioni relative a richieste o proposte di dette modifiche saranno effettuate dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l’ASI e dal Responsabile di Progetto per il Contraente.
• Il Contraente non potrà in alcun modo procedere a modifiche tecniche, gestionali e programmatiche, senza aver prima aggiornato la documentazione relativa ed aver ottenuto l’approvazione da parte dell’ASI, secondo quanto stabilito nella presente appendice.
• Il Contraente dovrà, pertanto, mettere in essere una adeguata procedura per la proposizione, valutazione e controllo delle modifiche alla documentazione tecnica e programmatica, alle procedure gestionali ed alla fornitura.
Il controllo dovrà essere tale da garantire, in ogni momento, a tutti gli enti partecipanti al programma, la piena conoscenza dello stato della configurazione effettiva della fornitura e, più in generale, della documentazione tecnica e programmatica applicabile nell’ambito del contratto.
• Tutte le modifiche vengono suddivise nelle seguenti 2 Classi (come da standard ECSS-M-ST-40C Configuration and information management): Classe 1 e Classe 2
La Classe 1 (ex Classe A e B) si suddivide in:
⮚ Classe 1A
Si intendono modifiche di Classe 1A quelle che comportano variazioni ai termini ed alle condizioni stabilite nel contratto e nei suoi annessi (ivi compresi i termini temporali); una modifica di classe 1A si considera “NON onerosa” se viene introdotta, ad invarianza del prezzo contrattuale, “sostituendo” delle prestazioni con delle altre stimate di pari importo. La modifica NON onerosa NON comporta la necessità di ulteriori oneri per ASI.
⮚ Classe 1B
Si intendono modifiche di Classe 1B quelle che non rientrano nella classe precedente e che sono relative a documenti tecnici e programmatici già approvati dall’ASI.
Tali modifiche non riguardano prestazioni, attività, modalità e tempi di attuazione definiti nel contratto e nei suoi allegati, e non comportano oneri di alcuna natura a carico dell’ASI.
La Classe 2
Si intendono modifiche di classe 2 quelle che non rientrano nelle classi
precedenti e che riguardano modifiche relative a requisiti, progetto ed attività di esclusiva responsabilità del contraente.
Descrizione delle procedure di modifica
La proposta di modifica sarà preparata dal Responsabile tecnico del Contraente dell’attività interessata, anche quando non risulterà essere il promotore della proposta stessa.
La proposta di modifica (ECP- Engineering Change Proposal) sarà esaminata dal Responsabile di Progetto del Contraente che classificherà le proposte secondo le classi di cui al punto precedente e nominerà un Responsabile per la preparazione di tutta la documentazione necessaria per rendere operativa la modifica.
Le proposte di modifica di classe 1A e 1B saranno inviate all’ASI per esame. In particolare quelle di classe 1A saranno inviate complete di quanto necessita per la preparazione dei relativi atti.
Per l’esame delle proposte di classe 1A e 1B è costituito un Comitato misto ASI/Contraente (Change Review Board) composto, di norma, dai Responsabili di Programma (Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) ASI e Responsabile di Progetto del Contraente), dai Responsabili Contrattuali, dai Responsabili di Product Assurance, dal RUP ASI (limitatamente alle proposte di classe 1A), e, se necessario, da esperti tecnici di entrambe le Parti. Tale Comitato verrà convocato dalla parte proponente la modifica entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della proposta di modifica e darà il proprio parere consultivo entro 15 giorni lavorativi dalla data di convocazione.
Esecutività delle modifiche
Le proposte di modifica di classe 1A e 1B saranno esecutive solo dopo la loro
formale approvazione da parte dell’ASI.
In particolare:
• le modifiche di classe 1A diventano esecutive, al termine delle procedure di modifica contrattuale, come previsto dal contratto;
• le proposte di modifica di classe 1B diventano esecutive solo dopo la loro approvazione da parte del Responsabile di Progetto/DEC e del Responsabile scientifico dell’ASI (ove nominato);
• le proposte di modifica di classe 2 saranno rese operative dal contraente dopo il parere favorevole del proprio Responsabile di Progetto; le modifiche di classe 2 saranno comunicate all’ASI, se richiesto.
In Appendice C. punto 1 viene riportato il flusso per l’approvazione delle proposte
di modifica.
Per tali proposte e per le modifiche approvate, sarà utilizzata una apposita
modulistica concordata con l’ASI.
Il Contraente preparerà ed applicherà procedure che permettano di rendere esecutivo quanto sopra.
GESTIONE DELLE MODIFICHE
L’ASI, approva i Configuration (and Data) Management Plan (CM/CADM Plan)
sottoposti dalle ditte all’Ente per approvazione; in questi sono definiti i dettagli
per la gestione, da parte del Contraente stesso, delle modifiche.
Le modifiche al dettato contrattuale, ed ai documenti tecnici e programmatici che ne conseguono, possono essere richieste dall’ASI o dal Contraente. In caso che la modifica sia richiesta dall’ASI, questa deve avvenire via Project Directive (P.D.) (Schema in App. C. punto 2) firmata dal RUP, dal Program Manager/DEC, dal Responsabile Contrattuale, e dal Responsabile di Unità.
Il RUP è l’iniziatore della P.D. per i programmi di collaborazione internazionale, il RUP può emettere la P.D. solo dopo che il Configuration Control del Product Assurance ASI abbia correlato la stessa con l’Engineering Change Request (ECR), concordata o da concordare con l’Ente internazionale.
Il Responsabile di Progetto/DEC firma la P.D., dopo aver verificato gli eventuali impatti della modifica sulle attività eseguite e da eseguire secondo le prescrizioni e i requisiti stabiliti nel contratto e nel suo ATG.
Il Responsabile Contrattuale firma la P.D., dopo aver verificato gli eventuali impatti della modifica a livello contrattuale.
Il Responsabile di Unità firma la P.D. dopo aver verificato i probabili impatti della modifica sul proprio budget.
Sarà cura del Program Manager/DEC mantenere il registro delle P.D., numerate sequenzialmente.
Nel caso la modifica sia richiesta dal Contraente, o in risposta alla P.D. dell’ASI, il Contraente emetterà una Engineering Change Proposal (ECP) (schema in App. C. punto 3) che verrà inviata in originale al Program Manager/DEC ASI, il quale curerà, dopo il visto per presa conoscenza del RUP:
• la trasmissione in copia della ECP e degli allegati all’Unità Organizzativa
Contratti;
• la trasmissione in copia della ECP e dei soli allegati tecnici al Responsabile
della P.A.;
• la convocazione del Change Review Board (CRB), dopo essersi accertato che la scheda (Cover Sheet) dell’ECP sia riempita correttamente in tutte le sue parti. Sarà comunque sua cura reperire tutte le informazioni mancanti prima della convocazione del CRB.
Compito del CRB è:
• esaminare il contenuto tecnico e la pianificazione della modifica proposta ed apportare le eventuali variazioni, anche al fine di assicurare la fattibilità tecnica e programmatica;
• controllare la fattibilità tecnica e programmatica della modifica;
• controllare la completezza dell’informazione tecnica, amministrativa e finanziaria contenuta nell’ECP al fine di poter garantire una sollecita valutazione dei costi e trasformazione dell’ECP in Atto Aggiuntivo.
Sono, per parte ASI, membri del CRB:
• il RUP (limitatamente alle proposte di classe 1A), che valuta gli impatti sui tempi stabiliti per il progetto e verifica, con il Responsabile di Area/Dipartimento/Settore/Unità, gli impatti sulla disponibilità economica;
• il Program Manager/DEC, che assicura la fattibilità tecnica;
• il Responsabile Contrattuale, che assicura la conformità della modifica alle leggi ed alle clausole contrattuali;
• il Responsabile di Product Assurance, che assicura il controllo di configurazione valutando anche gli impatti sull’affidabilità, la sicurezza, la qualità.
Le responsabilità dei membri del CRB da parte industriale sono solitamente indicate nel CADM/CM (Configuration And Data Management) Plan, che viene emesso per il programma.
Il CRB è, di norma, costituito come di seguito; la composizione può comunque variare a seconda delle necessità contrattuali.
MEMBRI INTERESSATI ALLA CLASSIFICAZIONE DEL CAMBIO
CLASSE IA
IB
CONTRAENTE
PROGRAM MANAGER | X | X |
SYSTEM ENGINEERING | X | X |
PROJECT CONTROL | X | 3 |
CADM RESPONSIBLE | X | X |
PA RESPONSIBLE | X | 2 |
CONTRACTS RESPONSIBLE ASI | X | - |
RUP | X | - |
PROGRAM MANAGER/DEC | X | X |
PROJECT MANAGER | 1 | 1 |
PA RESPONSIBLE | 2 | 2 |
CONTRACTS RESPONSIBLE | X | - |
1 - Nei programmi in cui vi è il Responsabile di Progetto
2 - Solo per le modifiche alla configurazione del prodotto e gli aspetti di affidabilità, sicurezza e qualità
3 - Quando vengono modificati i tempi senza tuttavia modificare le milestone contrattuali
Il CRB deve approvare, modificare o respingere l’ECP dopo confronto con il Contraente. È facoltà del CRB chiedere documentazione aggiuntiva; in tal caso la documentazione deve essere integrata a quella già pervenuta unitamente all’ECP. Questo deve chiaramente risultare dal foglio di cui in App. C. punto 4, che farà parte integrante dell’ECP in sede di approvazione o rigetto.
In caso di accettazione dell’ECP, il CRB non termina i suoi lavori fino a quando non sia stato negoziato il nuovo testo contrattuale e/o i documenti pertinenti che hanno impatto sull’ECP, secondo le procedure approvative interne dell’ASI.
In caso di variazioni alla proposta di modifica iniziale, concordata in sede di CRB, il RUP/Program Manager ASI richiederà al contraente l’emissione dell’ECP rivisto conseguentemente e secondo quanto stabilito dalle procedure di presentazione delle Offerte all’ASI.
È responsabilità del RUP ASI effettuare le verifiche di copertura a bilancio.
Una volta presentata l’offerta verrà sottoposta a valutazione di congruità da parte
di una Commissione appositamente nominata dall’ASI.
Il RUP ASI rappresenta il collegamento tra l’offerente e la Commissione.
Il verbale della Commissione deve chiaramente indicare i documenti in base ai quali ha svolto la sua attività.
I documenti devono essere indicati con data di emissione e, quando vi è, con indice di emissione/revisione.
È cura del Program Manager ASI trasferire il verbale del CRB ed il verbale di congruità al Responsabile di Unità/RUP che, ove nulla osti:
• comunicherà alla ditta l’accettazione della modifica e il prezzo riconosciuto
congruo da ASI, richiedendone al Contraente l’accettazione;
• ad accettazione avvenuta, procederà alla formalizzazione dell’Atto Aggiuntivo secondo le procedure approvative interne dell’ASI.
APPENDICE E
METODOLOGIA PER IL CONTROLLO DEI COSTI
1. OBIETTIVO DELLE ATTIVITA’
Obiettivo delle attività è la verifica della corretta imputazione dei costi sostenuti dal Prime e da eventuali Subappaltatori/RTI (di seguito per semplicità “Contraente”) sulla base dei criteri e delle procedure di seguito riportate.
La presente metodologia rappresenta un riferimento generale che sarà di volta in volta personalizzato alle specificità aziendali.
La presente metodologia non si applica agli accordi tra PP.AA. e ai bandi di ricerca oggetto di specifiche linee guida di rendicontazione.
2. OGGETTO DELLE ATTIVITA’ DI VERIFICA
La verifica riguarda i costi, IVA esclusa, delle attività effettuate dal Contraente per conto dell’Agenzia Spaziale Italiana, nei termini e alle condizioni stabilite dal presente contratto, imputate in contabilità alla/e commessa/e identificata/e dal/i seguente/i codice/i:
Codice commessa, Nome programma /progetto, fase, descrizione,
altro…
3. CRITERI GENERALI E PROCEDURE
La metodologia per il controllo dei costi si basa sui criteri generali e procedure di seguito enunciati per ciascuna tipologia di costi di cui al successivo para 4.
I criteri generali andranno adattati alle specifiche realtà aziendali a cui andranno applicati.
3.1. CRITERI GENERALI
I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.
3.2. PROCEDURE
Sulla base dei criteri di cui al precedente punto 3.1 le procedure per lo specifico monitoraggio dei costi sostenuti dal Contraente sono basate sull’acquisizione e verifica dei supporti documentali nonché, ove ritenuto necessario, sull’acquisizione di supporti informativi forniti dai vari responsabili di progetto. La descrizione analitica delle procedure di controllo riguardanti ciascuna tipologia di costo, è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.2 - 4.2.2 - 4.3.2 - 4.4.2 - 4.5.1.2 e 4.5.2.2.
3.3. DOCUMENTAZIONE
Il Contraente ha il compito di predisporre la documentazione necessaria alle verifiche ordinandola in modo da contribuire a rendere il lavoro di accertamento il più efficiente possibile.
La documentazione di riferimento di norma è la seguente:
• Fatture in fotocopia/originale/elettronico;
• Ordini in fotocopia/originale/elettronico;
• Tabulati di contabilità analitica;
• Tabulati di contabilità di magazzino;
• Cedolini riepilogativi mensili delle ore lavorate dal personale impegnato
sulla/e commessa/e di contratto;
• Report, in originale, riepilogativi delle ore lavorate dal personale impegnato
sulla/e commessa/e di contratto;
• Copie dei contratti e degli eventuali atti aggiuntivi agli stessi, nonché delle
autorizzazioni alle modifiche tecniche, riguardanti i Subappaltatori;
• Note spese e documenti di spesa, in originale, relativi alle missioni effettuate
dal personale per la/e commessa/e di contratto;
• Estratti conto, in originale, emessi da società, eventualmente convenzionate con il Contraente, per la fornitura di servizi (ad es.: biglietti aereo, treno, pernottamento, autonoleggio, affitto residence, ecc.) sulla/e commessa/e di contratto.
Ai successivi punti viene riportata, per ciascuna tipologia di costo, una descrizione più analitica della documentazione.
4. SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’
Lo svolgimento delle attività di verifica avviene presso la sede del Contraente il quale deve provvedere alla logistica necessaria.
Lo svolgimento delle attività di verifica si effettua esaminando la documentazione relativa alle seguenti tipologie di costo:
• LAVORO
• PRELEVAMENTI DA MAGAZZINO
• FACILITIES INTERNE
• VIAGGI E MISSIONI
• COSTI ESTERNI
I COSTI ESTERNI sono così ripartiti:
o Altri Costi (Other Costs del PSS A escluso prelevamenti da magazzino, viaggi e missioni)
o Costi di Subappaltatore (Mandanti nel caso di RTI)
Inoltre, per eventuali costi associati ad attività sulla/e commessa/e di contratto per prestazioni e forniture svolte da divisioni, aree o altre strutture facenti parte della stessa società, ma aventi gestioni autonome e separate, sono considerati:
o Costi di subappaltatore se a divisioni, aree o altre strutture è stata affidata la realizzazione di sottosistemi, unità, ecc.;
o Costi Interni interdivisionali / interarea / interstruttura se queste hanno svolto altre attività dirette.
4.1. COSTO DEL LAVORO
o Per “costi di lavoro” si intendono i costi delle ore dirette, lavorate dal personale iscritto al libro paga del Contraente, entro la durata contrattuale, imputate alla/e commessa/e di contratto per attività svolte nei centri di costo diretti riconosciuti come tali nell’analisi di congruità dei Costi Orari certificati dall’ASI o, in mancanza, dall’ESA o da altre Istituzioni Pubbliche con metodologia affine.
o Le ore, classificate “dirette”, sono valorizzate attraverso i Costi Orari certificati da ASI o, in mancanza, dall’ESA o da altre Istituzioni Pubbliche con metodologia affine.
o In caso di mancanza della certificazione ASI dei Costi Orari, l’utilizzo di altre certificazioni di cui al comma precedente è subordinato al consenso dell’ASI.
4.1.1. Criterio generale
Le ore imputate dal Contraente alla/e commessa/e sono verificate attraverso il controllo incrociato tra le ore di presenza del singolo dipendente, riportate nei cedolini dell’Ufficio del Personale, e le ore dello stesso dipendente rendicontate nei rapporti riepilogativi della struttura addetta al Controllo dei Programmi.
A tal fine è pertanto necessario che nei rapporti riepilogativi della struttura addetta al Controllo dei Programmi siano riportate, oltre alle ore mensili imputate dal dipendente alle commesse esterne (di vendita), anche le ore impegnate nelle commesse interne (ricerca, organizzazione, ecc..) o/e in attività indirette.
Nello specifico dell’applicazione del criterio qualora, relativamente a un dipendente impiegato sulla/e commessa/e di contratto, il numero di ore totali lavorate mensili rilevato dai cedolini riepilogativi dell’Ufficio del Personale risulti inferiore al numero di ore totali mensili rendicontate nel rapporto della struttura addetta al Controllo dei Programmi, il numero di ore imputate sulla/e commessa/e dal Contraente per quel dipendente va diminuito, per tale mese, in percentuale della differenza negativa accertata; qualora la differenza invece risulti positiva o pari a zero, viene accettato il numero di ore imputate dal Contraente sulla/e commessa/e.
l’ASI riconosce come accertate solo l’ammontare delle ore lavorate che siano contestualmente verificate nei documenti dell’Ufficio del Personale e in quelli della struttura addetta al Controllo dei Programmi.
È facoltà dell’ASI ritenere accertate le ore che, in mancanza della documentazione di cui sopra dovuta a cause oggettive (variazioni sul sistema informativo di rilevazione dati, eventi imprevisti e imprevedibili), siano giustificate da altra documentazione, fatto salvo quanto contenuto nel successivo comma.
Qualora da parte dei Responsabili di Programma e a seguito dei controlli, emergano informazioni e documenti che prefigurano una realtà in contrasto con quanto riportato nei documenti di cui ai commi precedenti, si procede ad ulteriori approfondimenti dei controlli su altra documentazione con la disponibilità piena del Contraente.
Le ore sono ritenute non accertate e, perciò, non imputabili alla/e commessa/e di contratto, se, a giudizio dell’ASI, la documentazione a supporto non risulta sufficiente a chiarire il contrasto di cui sopra.
Il totale di ore accertate, valorizzate nei modi previsti al secondo e terzo comma del paragr. 4.1., fornisce il costo del lavoro accertato.
4.1.2. Procedura di rilevazione dati
I dati vengono raccolti e processati nel modo seguente:
o Rilevazione degli elenchi mensili del personale diretto impegnato sulla/e commessa/e in cui siano riportate le seguenti informazioni minime: cognome, nome, numero di matricola, centro di costo di appartenenza (eventualmente anche reparto, divisione, direzione ecc..).
o Rilevazione delle ore mensili lavorate dal personale impegnato sulla/e sola/e commessa/e sulla base dei rapporti di controllo riepilogativi vistati dai responsabili dei rispettivi centri di costo;
o Rilevazione delle ore complessive mensili lavorate da ciascuna unità di personale impegnato nella/e commessa/e secondo due differenti modalità:
▪ Raccolta del numero di ore ordinarie e straordinarie risultanti dai
cedolini riepilogativi mensili forniti dall’Ufficio del Personale;
▪ Raccolta del numero di ore complessive mensili risultanti dai rapporti della struttura addetta al Controllo dei Programmi comprendenti tutte le commesse (esterne e interne) della società e le attività indirette;
o Calcolo automatizzato, effettuato direttamente su foglio Excel utilizzato per la redazione delle tabelle di riepilogo dati, dello scostamento tra le ore dei cedolini e le ore dei rapporti di controllo dei programmi, e diminuzione percentuale, anch’essa in automatico, dell’eventuale differenza negativa accertata.
o Aggregazione dei centri di costo nell’area di attività o dei livelli contrattuali nelle figure professionali conformemente a quanto risultante dall’analisi di congruità del Costo Orario di riferimento.
o Valorizzazione delle ore accertate sulla/e commessa/e di contratto ai Costi Orari secondo la certificazione di riferimento;
o Redazione nella forma finale delle tabelle riepilogative per mese del costo del lavoro ed aggregazione dei dati rilevati secondo le seguenti modalità:
▪ per centri di costo diretti o per livelli contrattuali;
▪ per aggregazione dei centri di costo diretti o dei livelli contrattuali. Di seguito si riporta un esempio di tabella per la rilevazione delle ore:
ME SI | COM M | C. C. | MAT R. | COGNO ME | NO ME | OR E OR D PER S | ORE STR A PER S | PERS. ORD + STRA | ALT RE | TOTAL I Uff. Person ale | Totali Report su tutte le commes se | DIFF | Ore su PROGET TO X rendicont ate | PROGET TO X SU TOT REPORT | PROGETT O X ORE ACCERTA TE | RIDUZ SU PROGET TO X |
A | B | C =A+B | D | E =C+D | F | G = E -F | H | I= H/F | L = H + G*I | M = H - L |
4.2. PRELEVAMENTI DA MAGAZZINO
Relativamente alla determinazione del costo sostenuto dal Contraente per i prelevamenti da magazzino il criterio generale e la procedura di rilevazione dei dati sono di seguito riportati:
4.2.1. Criterio generale
La determinazione dei costi sostenuti relativamente ai prelevamenti da magazzino imputati alla/e commessa/e di progetto è effettuata sulla base della verifica di quelli rendicontati dal Contraente attraverso l’analisi della documentazione di supporto relativa ad un campione di prelevamenti di importo significativo, individuato dal personale ASI addetto al controllo.
I materiali prelevati e riconosciuti imputati alla/e commessa/e di progetto sono valorizzati al costo standard eventualmente adeguato se tale adeguamento risulta giustificato.
4.2.2. Procedura di rilevazione dati
I dati vengono raccolti e processati nel modo seguente:
o Individuazione di un campione relativo a prelevamenti di importo significativo.
o Acquisizione della documentazione di supporto relativa al campione (fatture, ordini, buoni di carico e di prelievo);
o Verifica della completezza e della idoneità della documentazione;
o Controllo della valorizzazione dei materiali a costo standard e controllo
dell’eventuale adeguamento dello stesso.
o Predisposizione delle tabelle riepilogative per mese sulla base dei tabulati di contabilità di magazzino relativi ai prelevamenti di competenza della/e commessa/e di progetto.
4.3. FACILITIES INTERNE
I costi per l’uso di Facilities sono rappresentati, se riconosciuti a imputazione diretta sulla/e commessa/e di progetto, dall’utilizzo dei seguenti impianti interni:
TIPO DESCRIZIONE
Oltre il tipo e la descrizione degli impianti interni, il Contraente deve indicare la tipologia delle attività per le quali sono stati utilizzati nonché l’unità di misura con cui vanno espresse le quantità da valorizzare.
4.3.1. Criterio Generale
I costi per uso di Facilities interne sono riconosciuti ad imputazione diretta se previsto dalle certificazioni di riferimento di cui al par. 4.1.
I costi accertati sulla/e commessa/e di progetto sono determinati dal prodotto tra le quantità accertate, espresse in unità di misura di cui al paragr. 4.3. e le tariffe di riferimento di cui al paragr. 4.1.
La rilevazione dei dati avviene secondo le procedure previste all’interno dell’Azienda per ciascuna delle Facilities utilizzate.
Prima dell’inizio dell’attività di controllo il Contraente fornisce all’ASI la descrizione di dette procedure e le modalità di imputazione alla/e commessa/e di progetto (o alle strutture );
4.3.2. Procedura di rilevazione dati
o Acquisizione della documentazione di supporto (corrispondenza interna con la quale i responsabili delle Facilities utilizzate comunicano ai responsabili delle strutture (o commesse) interessate il rendiconto, per tipo di impianto, per commessa, per mese, delle quantità loro imputate.
o Verifica della completezza e della idoneità della documentazione;
o Controllo della valorizzazione delle quantità addebitate alla/e commessa/e di progetto;
o Predisposizione delle tabelle mensili riepilogative per tipo di Facility;
o Redazione nella forma finale delle tabelle riepilogative annuali del costo delle missioni.
4.4. VIAGGI E MISSIONI
Relativamente alla determinazione dei costi sostenuti dal Contraente per viaggi e missioni il criterio generale e la procedura di rilevazione dei dati sono di seguito riportati:
4.4.1. Criterio generale
I costi per viaggi e missioni sono costituiti dal totale delle spese sostenute a tale titolo dal personale impiegato in quanto riconosciute ammissibili e imputabili alla/e commessa/e di progetto.
Le spese sono ammissibili in quanto necessarie allo svolgimento delle attività e in linea con la economicità della gestione del progetto.
L’imputazione totale o parziale alla/e commessa/e di progetto delle spese dipende dal tipo e dalla quantità delle attività ad essa/e dedicata/e durante la missione.
Eventuali indennità al personale per missione sono riconosciute se previste dal contratto di lavoro e non rientrano nel calcolo dei Costi Orari di riferimento.
Alle spese accertate non si applica il ricarico dell’utile.
4.4.2. Procedura di rilevazione dati
I dati vengono raccolti e processati nel modo seguente:
o Nominativo dipendente in missione;
o Periodo missione;
o Destinazione;
o Codice commessa;
o Acquisizione delle note spese in originale;
o Rilevazione completa dei dati risultanti dalle note spese relative alle missioni;
o Raccolta dei dati risultanti dagli estratti conto, in originale, emessi da società per la fornitura di servizi (ad es: biglietti aereo, treno, pernottamento, autonoleggio, affitto residence, ecc..).
o Verifica della completezza e della idoneità della documentazione;
o Analisi, unitamente al personale amministrativo delle Società, delle eventuali problematiche relative alla raccolta dati derivanti dalla documentazione di cui ai due punti precedenti.
o Redazione nella forma finale delle tabelle riepilogative mensili del costo delle missioni.
Di seguito si riporta un esempio per la rilevazione dei dati:
N | Nomina tivo dipende | N. missi one | Perio do missi | Destinaz ione | Dur ata gg | Cod. com m. | Adde bito nota | Adde bito bigliet | Addebit o autonole | Adde bito alberg | Impo rto diaria | Addebit o non riconosc | Totale addeb ito | No te | Piè di lista o forfett |
nte | one | spese | to aereo | ggio | o | iuto | ario |
4.5. COSTI ESTERNI
Con riferimento al paragrafo 4 i costi esterni sono così ripartiti:
o Altri Costi (Other Costs del PSS A escluso prelevamenti da magazzino, viaggi e missioni)
o Costi di Subappaltatori (Mandanti nel caso di RTI)
Per ciascuna di queste due ripartizioni si applicano i criteri e le procedure di seguito riportate.
4.5.1. Altri Costi Other Costs)
Con le precisazioni di seguito esplicitate, per “other costs” si intendono i costi esterni, imputati nella contabilità industriale aziendale alla/e commessa/e di progetto, che sono giustificati dalle relative fatture di acquisto.
Non rientrano in questa ripartizione i costi dei subappaltatori, dei prelevamenti di magazzino e delle missioni in quanto imputati separatamente.
4.5.1.1. Criterio generale
Gli “other costs” sono accertati se oltre all’esito positivo del controllo documentale, sono riconosciuti ammissibili in quanto necessari allo svolgimento delle attività e in linea con la economicità della gestione del progetto.
Il controllo documentale si effettua riscontrando i costi imputati in contabilità industriale nella documentazione di contabilità generale con la procedura in vigore presso l’Azienda.
Prima dell’inizio dell’attività di controllo il Contraente fornisce all’ASI la descrizione di detta procedura e le modalità di imputazione alla/e commessa/e di progetto (o alle strutture).
Il controvalore in Euro degli acquisti in valuta estera è quello effettivamente utilizzato alla data del pagamento o, in assenza di tale dato, dalla quotazione del mese di pagamento.
Agli “other costs” accertati, aggregati nelle voci di costo di cui allo standard ESA PSSA2, sono applicati i ricarichi stabiliti dalle certificazioni di cui al precedente para 4.1.
4.5.1.2. Procedure di rilevazione dati
I dati vengono raccolti e processati nel modo seguente:
o Raccolta da parte del Contraente dei dati riguardanti i costi esterni di competenza della/e commessa/e di progetto risultanti dai tabulati di contabilità industriale;
o Predisposizione delle tabelle riepilogative per mese dei costi di cui al punto precedente. Il mese di competenza è quello risultante dalla data di contabilizzazione della fattura;
o Acquisizione della documentazione (fatture; ordini di acquisto, ecc.…)
relativamente ai costi esterni risultanti dai tabulati di contabilità industriale;
o Classificazione di ciascun costo secondo lo standard ESA PSSA2 di cui al
punto 3.;
o Esclusione dei costi dei subappaltatori (compresi eventuali prelevamenti da magazzino ad essi riferiti), dei prelevamenti di magazzino e delle missioni essendo questi riportati nelle specifiche ricostruzioni;
o Evidenziazione dei costi imputati e non documentati o documentati parzialmente per i quali necessitano di ulteriori approfondimenti;
o Acquisizione ed esame di eventuale documentazione aggiuntiva;
o Verifica dell’esistenza, corrispondenza ed idoneità della documentazione giustificativa di contabilità generale rispetto ai dati già inseriti nelle tabelle riepilogative sulla base della procedura interna;
o Verifica delle problematiche emerse dall’esame della documentazione visionata quali ad esempio costi non giustificati, mancanza del riferimento al codice di commessa, mancanza dell’ordine d’acquisto, ecc.
o Accertamento delle differenze tra importi rendicontati nei tabulati di contabilità industriale ed importi verificati, in considerazione delle seguenti indicazioni:
▪ richiesta di ulteriori analisi delle sole problematiche relative ai costi di importo superiore ad un valore da stabilire dalle parti di comune accordo;
▪ analisi a campione delle problematiche relative ai costi di importo inferiore al valore di cui al punto precedente;
▪ non accettazione degli addebiti posti in contabilità industriale per i quali si ha totale mancanza di documentazione giustificativa anche per importi inferiori al limite indicato nel punto precedente;
Di seguito un esempio di raccolta dati in excel:
COMMES SA | DAT A | N. CONTO | DESCRIZI ONE | IMPOR TO | N. REG. | FORNITO RE | IMPORTO RICONOSCI UTO | DESCRIZI ONE | PSS A | NOT E | Link alla documentazi one |
4.5.2. SUBAPPALTATORI (o Mandanti nel caso di RTI)
Sono costi di subappaltatori quelli derivanti al Contraente dalla stipula di contratti con Aziende che, a norma del contratto ASI/Contraente (Mandataria), fanno parte del team industriale.
Relativamente alla determinazione dei costi sostenuti dal Contraente per i contratti stipulati con le Società subappaltatori/Mandanti il criterio generale e la procedura di rilevazione dei dati è di seguito riportata.
4.5.2.1. Criterio generale
Si applica il criterio descritto nel paragrafo 4.5.1.1. fermo restando che il costo accertato non potrà complessivamente superare, per ciascun subappaltatore/Mandanti, l’importo totale contrattuale stipulato. Inoltre al costo accertato non è applicato alcun ricarico da parte del Contraente Principale.
4.5.2.2. Procedura di rilevazione dati
Le attività relative alla verifica dei costi addebitati dai subappaltatori beneficiano delle attività di controllo già effettuate sulla documentazione di supporto relativa ai costi esterni comprensiva delle fatture emesse dai subappaltatori.
Relativamente ai prelevamenti di magazzino è prevista una attività di verifica che
in parte si differenzia da quella riportata nel precedente punto. I dati vengono raccolti e processati nel modo seguente:
• Definizione dell’importo contrattuale totale per ciascun Subappaltatore sulla
base dei contratti e di eventuali atti aggiuntivi stipulati dal Contraente;
• Raccolta, nell’ambito delle attività relative ai costi esterni, dei dati riguardanti i costi esterni di competenza dei subappaltatori impegnati sulla/e commessa/e di contratto risultanti dai tabulati di contabilità industriale.
• Predisposizione delle tabelle riepilogative per Subappaltatore e per mese dei costi sostenuti e dei dati principali risultanti dai singoli contratti (es.: oggetto del contratto, prezzo, ...)
• Acquisizione, nell’ambito delle attività relative ai costi esterni, delle fatture e degli ordini relativi ai subappaltatori e verifica della corrispondenza di tale documentazione con i dati già inseriti negli appositi schemi;
• Richiesta ed acquisizione della documentazione eventualmente mancante;
• Verifica di eventuali problematiche a seguito dell’esame della documentazione
visionata;
• Redazione delle tabelle riepilogative per Subappaltatore e per mese dei costi accertati.
4.6. CONCLUSIONI
A conclusione delle attività di cui ai paragrafi precedenti i risultati sono riepilogati nei Form standard ESA PSS (Procedures, Specification and Standards) in particolare nei PSSA2 per partecipante e totale.
Ditta: | PSS A2 | |||||
PROGRAMMA: | PROGETTO: | |||||
CODICE WP N. | FASE | |||||
TITOLO DEL WP | ||||||
MESE | DATA INIZIO: | DATA FINE: | ||||
direct labour cost | proposto | adattamento | differenza | O Certificati | € | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
1 | Total labour hours cost | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
Internal special fac. | n./€ | n./€ | n./€ | rate | € | |
Computer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tools | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | total internal spec. fac. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MH | ||||||
Other cost elements | € | € | € | 0.0% | € | |
3.1 | raw materials | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2 | mechanical parts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | semi-finished products | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | electronics & Electrical Parts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. 5 | Hirel parts | |||||
3.5 a) | Hi-Rel parts ( Company ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.5 b) | procured by third party | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | external major products | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | external services | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.8 | transport & insurance | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.9 | travels | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.1 | miscellaneous | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | total other direct costs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | sub-total cost 1+2+3 | 0 | ||||
5 | profit | 0 | 0% | 0 | ||
6 | Total Price | 0 |
APPENDICE F
COGNIZIONI E BREVETTI
COGNIZIONI, VALORIZZAZIONE E BREVETTI
Sezione "A" COGNIZIONI
A.1) Fatte salve le disposizioni del paragrafo A.2 del presente allegato l'ASI ha il diritto esclusivo di utilizzare, per le proprie necessità e fini istituzionali, le cognizioni pregresse di cui all’Art. 30.3 del contratto come evidenziate nell’Allegato Tecnico Gestionale nella misura in cui siano state ottenute nel corso dell'esecuzione del programma definito nell'Allegato Tecnico Gestionale al contratto, e le cognizioni:
a) acquisite dal personale ASI;
b) contenute nei documenti necessari alla descrizione dello stato di avanzamento delle attività;
c) acquisite in occasione del controllo delle attività di cui all’Appendice B.
La facoltà di pubblicare è riconosciuta anche al Contraente previa autorizzazione da parte di ASI.
A.2) Se il Contraente trasmette all'ASI una cognizione brevettabile, l'ASI ed il Contraente si astengono da qualsiasi atto che possa nuocere alla brevettabilità dell'invenzione sino al momento del deposito della prima domanda di brevetto. Sezione " B "
BREVETTI
B.1) Le invenzioni effettuate e concepite nel corso dell'esecuzione del programma definito nell'Allegato Tecnico Gestionale al contratto, appartengono al Contraente soltanto nel caso che il Contraente possa dimostrare di essere pervenuto alle suddette invenzioni sulla scorta di precedenti invenzioni il cui brevetto era già di sua esclusiva proprietà (ovvero per la quale sia stata dichiarata all’atto dell’offerta domanda o concessione di brevetto cui consegua un diritto tutelabile) oppure era stato ottenuto in licenza prima della stipulazione di questo contratto e che comunque siano state necessariamente ed indispensabilmente impiegate nello svolgimento di quella parte della ricerca, oggetto del contratto, che ha portato alla nuova invenzione.
Ricorrendo tale ipotesi, il Contraente ha diritto di richiedere e di ottenere a suo nome i brevetti necessari a proteggere le nuove invenzioni dopo aver ricevuto dall'ASI il suo preventivo benestare per iscritto. Non vengono considerati a questo scopo i brevetti su apparecchiature commerciali eventualmente modificate in maniera irrilevante (Brevetto completivo).
Il Contraente, successivamente provvederà, a propria cura, nome e spese, a richiedere ed ottenere i brevetti in Italia ed eventualmente anche all'estero, entro il termine di priorità del brevetto, fermo restando il diritto degli inventori ad essere indicati quali autori dell'invenzione. In ogni caso dovrà sempre essere esplicitato che l’attività è stata effettuata con contratto dell'ASI.
B.2) Se in uno o più Paesi il Contraente, a mezzo lettera raccomandata/PEC indirizzata all'ASI, ovvero tacitamente alle condizioni appresso contemplate sub
a) e b) rinunzia a chiedere i brevetti di cui al paragrafo B.1 l'ASI può fare domanda di brevetto a condizione di informarne il Contraente.
a) Si presume che il Contraente abbia rinunciato a prendere un qualsiasi brevetto:
- quando allo spirare del termine di un anno dalla data di inoltro all'ASI della prima relazione sull'invenzione brevettabile non abbia depositato una prima domanda di brevetto o notificato all'ASI la sua intenzione di depositarla;
- ovvero quando non abbia proceduto all'effettivo deposito di una prima domanda di brevetto entro il termine di sei mesi dalla data della notifica di cui al comma precedente.
b) Si presume che il Contraente abbia rinunciato a depositare domande analoghe di brevetto o estensioni di brevetti in tutti i Paesi del mondo eccettuato il paese di primo deposito:
- quando, allo spirare del termine di un anno dalla data di deposito da lui effettuato dalla prima domanda di brevetto, non abbia depositato domande del genere o notificato all'ASI la sua intenzione di depositarle;
- ovvero quando non abbia proceduto all'effettivo deposito di dette domande entro il termine di sei mesi dalla data della notifica di cui al comma precedente.
In tali casi con apposito Atto si regolarizzerà la diversa attribuzione della proprietà intellettuale.
B.3) Il Contraente ha il diritto di cedere, in uno o più Paesi, la domanda di brevetto o i brevetti di cui al paragrafo B.1 a condizione di informarne preventivamente l'ASI e sempre che il cessionario sia disposto ad assumere nei confronti dell'ASI gli obblighi che incombono al Contraente in base al presente allegato.
Se il Contraente decide di abbandonare, in uno o più Paesi, la domanda di brevetto o i brevetti di cui al paragrafo B.1, deve informarne preventivamente l'ASI la quale può disporre che tali domande di brevetto o brevetti vengano ceduti all'ASI.
B.4) Xxxxx domanda di brevetto e sui brevetti del Contraente di cui al paragrafo B.1 effettuati e concepiti nel corso dell’esecuzione del presente contratto, l'ASI usufruisce di pieno diritto, per le necessità proprie, di una licenza di sfruttamento gratuita, non esclusiva ma irrevocabile.
Allo scopo della tutela dei diritti dell'ASI, il Contraente dovrà fare nella domanda di brevetto esplicita menzione di riconoscimento del diritto di cui sopra, nonché del diritto dell'ASI per la sublicenza di cui al successivo punto B.5.
B.5) Xxxxx domanda di brevetto o sui brevetti del Contraente di cui al paragrafo B.1, l'ASI ha il diritto di concedere sublicenze non trasferibili, per consentire lo sfruttamento dei risultati di una ricerca condotta dall'ASI nel quadro di un programma dell'ASI nella misura in cui la sublicenza risulti necessaria per lo
sfruttamento dei risultati di tale ricerca.
Se i risultati sono tutelati da brevetti, la concessione della sublicenza per lo sfruttamento dei risultati di una ricerca condotta dall'ASI è subordinata, qualora il Contraente lo richieda, alla condizione di ottenere una licenza o una sublicenza su tali brevetti.
B.6) In tutti gli altri casi, diversi da B.1, le eventuali invenzioni effettuate o concepite nel corso dell'esecuzione delle attività definite nell'Allegato Tecnico Gestionale al contratto, appartengono in proprietà all'ASI.
Se in uno o più Paesi l'ASI, a mezzo lettera PEC indirizzata alla controparte, rinuncia a chiedere i brevetti di cui al paragrafo B.8 il Contraente può chiedere ed ottenere i detti brevetti a propria cura, nome e spese.
B.7) Se una delle parti rinuncia a mantenere in vigore un brevetto in uno o più Paesi, deve informarne preventivamente per iscritto la controparte, la quale potrà subentrare all'altra assumendo di conseguenza ogni diritto sul brevetto.
B.8) Il Contraente trasmette immediatamente all'ASI una relazione sulle caratteristiche delle invenzioni di cui al paragrafo B.1 e B.6 non appena dette invenzioni sono state messe a punto.
B.9) Le descrizioni e i disegni riguardanti l'invenzione da allegare alla domanda di brevetto sono stabiliti di comune accordo tra l'ASI ed il Contraente; i nomi degli inventori debbono essere citati nella domanda di brevetto. In ogni caso dovrà sempre essere esplicitato che l’attività è stata effettuata con contratto dell'ASI.
B.10) Sulle domande di brevetto e sui brevetti depositati da ASI o ceduti ad essa, la controparte può richiedere una licenza di sfruttamento a condizioni favorevoli, non esclusiva. Qualora l’ASI non accolga tale richiesta entro 90 giorni la richiesta si intende rigettata.
B.11) Le spese per il deposito, la concessione, il mantenimento in vigore e la tutela dei brevetti sono a carico del Contraente se presi in applicazione del paragrafo B.1, mentre sono a carico dell'ASI se presi in applicazione del paragrafo B.6.
Tuttavia, se una delle parti ha esercitato a nome proprio i diritti ad essa conferiti dai paragrafi B.2, B.3 e B.7 dovrà:
- sostenere le spese per il deposito, la concessione, il mantenimento in vigore e la tutela dei brevetti, dovute successivamente al trasferimento del loro diritto di depositare domande di brevetto o dei loro diritti sulle domande di brevetto o sul brevetto;
- rimborsare all’ASI le spese sostenute per il deposito e per la concessione dei
brevetti ceduti.
B.12) I canoni di licenza o di sublicenze sulle domande di brevetto o sui brevetti di cui alla presente sezione appartengono all'ASI o al Contraente a seconda della proprietà dei brevetti.
B.13) Per tutta la durata del presente contratto, l'ASI ed il Contraente si informano reciprocamente per iscritto sull'ambito della materia oggetto delle attività definite nell'Allegato Tecnico Gestionale al presente contratto:
- di qualsiasi deposito, da essi effettuato, di brevetti diversi da quelli contemplati nella presente sezione;
- di qualsiasi licenza o sublicenza concessa da una delle parti;
- di qualsiasi brevetto appartenente ad un terzo, sul quale ottenessero una licenza o una sublicenza;
- dell'esistenza di qualsiasi brevetto appartenente ad un terzo di cui venissero a conoscenza qualora tali brevetti possano ostacolare lo sfruttamento delle cognizioni contemplate nella sezione "A" o dei brevetti contemplati nella presente sezione.
Sezione " C " DISPOSIZIONI GENERALI
C.1) Le norme della presente Appendice F - Sezione B - si applicano sino allo spirare dei diritti connessi ai brevetti ai quali esse si riferiscono.
Esse si applicano anche alle invenzioni in corso di realizzazione al momento della risoluzione e o della scadenza del contratto.
C.2) Si considera come invenzione brevettabile, di cui ai paragrafi B.1 e B.6 della presente Appendice, qualsiasi invenzione (scaturita dall’esecuzione delle attività contrattuali) avente attinenza con il campo delle attività definito nell'Allegato Tecnico Gestionale durante la vigenza contrattuale o in un periodo di tempo successivo con un minimo di due mesi ed un massimo di sei mesi.
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