di attuazione della sub-misura A3.2 del Piano Nazionale Complementare Sisma 2009-2016, ai sensi dell’ art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Tra i Soggetti attuatori
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ACCORDO
di attuazione della sub-misura A3.2 del Piano Nazionale Complementare Sisma 2009-2016, ai sensi dell’ art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241
Tra i Soggetti attuatori
Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, On. le Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2020 e confermato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 28 gennaio 2021, al n. 201, e
Coordinatore della struttura tecnica di missione sisma 2009, Cons. Xxxxx Xxxxxxxx, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 2021
E
il Ministero della Cultura, in persona della dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx, Direttrice Generale Sicurezza del Patrimonio culturale del Ministero della Cultura, giusta delega del Segretario Generale del Ministero della Cultura
Visto:
il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” ed in particolare l’art. 1, secondo comma lett. b), che prevede che “Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l’anno 2021, 720 milioni di euro per l’anno 2022, 320 milioni di euro per l’anno 2023, 280 milioni di euro per l’anno 2024, 160 milioni di euro per l’anno 2025 e 80 milioni di euro per l’anno 2026”;
il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», ed in particolare l’art. 14, intitolato «Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare» nonché l’art. 14-bis, recante «Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016”;
il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021, con cui, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 7, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;
il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;
il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio ‘non arrecare un danno significativo’ a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
visto l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale:
“1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. 2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’articolo 11, commi 2 e 3 (...)”
Considerato
che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha deliberato in data 30 settembre 2021, l’approvazione e la contestuale trasmissione al MEF dell’atto di “individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108”;
che nell’atto approvato è previsto nella misura A.3.2 il finanziamento della realizzazione di depositi per la conservazione di opere d’arte nonché della progettazione necessaria alla piena idoneità funzionale degli immobili e all’avvio di laboratori di restauro;
che ai fini dell’attuazione della linea d’intervento prevista risulta opportuno e necessario stipulare un Accordo di collaborazione e d’intesa, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il Ministero della Cultura, in considerazione delle competenze per legge attribuite e dell’oggettiva convergenza di interessi delle Amministrazioni sottoscritte, verificate sulla base degli incontri e delle intese preliminari;
che l’art. 2, paragrafo 1, della Direttiva 2014/23/UE dispone quanto segue: “La presente direttiva riconosce il principio per cui le autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l’esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità del diritto nazionale e dell’Unione. Tali autorità sono libere di decidere il modo migliore per gestire l’esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell’accesso universale e dei diritti dell’utenza nei servizi pubblici. Dette autorità possono decidere di espletare i loro compiti d’interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli a operatori economici esterni”;
che l’art. 5 comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, stabilisce che “un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice”, e che il principio è confermato da univoca e consolidata giurisprudenza (Corte di giustizia dell’Unione europea X-000/00, Xxxxxxxxxxx/Xxxxxxxx, sentenza del 9 giugno 2009; Consiglio di Stato sez. III, 16.11.2020 n. 7082);
che, alla luce dell’istruttoria svolta, risultano motivate le ragioni per l’affidamento della progettazione della Misura A3.2 al Ministero della Cultura, nelle forme e nei limiti previsti dal presente Accordo e che risulta necessaria in tal senso l’adozione da parte del Commissario straordinario di apposita ordinanza ai sensi e per gli effetti dell’art. 14-bis comma 2 del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e dell’art. 2 comma 2 del decreto-legge 7 ottobre 2016, n. 189, per l’attuazione della misura entro il termine del 31 dicembre 2021 previsto dall’allegato 1 del decreto del Ministero dell’economia e finanza del 15 luglio 2021, in attuazione dei commi 6 e 7 dell’art. 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni nella legge 1 luglio 2021, n.101, che prevede che entro il IV trimestre del 2021, per la Macro Misura A si proceda a “individuazione degli interventi da parte della Cabina di coordinamento, individuazione delle stazioni appaltanti (centrali uniche di committenza, nazionali, regionali o enti locali) da parte del soggetto attuatore; affidamento da parte della stazione appaltante della progettazione delle misure”;
ciò premesso, le Parti
CONVENGONO
Art. 1
(Finalità dell’Accordo)
1. Ai fini dell’attuazione del programma degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016, come individuati dalla Cabina di coordinamento integrata nella delibera del 30 settembre 2021, e successivi aggiornamenti, è stipulato un Accordo ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra i Soggetti attuatori sopra definiti e il Ministero della Cultura per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, da svolgersi nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.
Art. 2
(Oggetto dell’Accordo)
1. Oggetto del presente Accordo è la collaborazione istituzionale ai fini della realizzazione della linea d’intervento indicata sub “A.3.2” della delibera della Cabina di coordinamento integrata del 30 settembre 2021, riguardante l’individuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009 e dal sisma 2016.
2. Le azioni riguardano la precisa individuazione delle sedi dei depositi di sicurezza e annessi laboratori di restauro per la conservazione e fruizione dei beni culturali nei comuni di Camerino, Rieti, Spoleto e presso il museo nazionale di L’Aquila (per questo ultimo, musealizzazione, laboratori per il restauro e nuovi magazzini come da progetto “Officina del Castello” elaborato dal Museo Nazionale d’Abruzzo), nonché la progettazione degli interventi occorrenti per garantire la piena idoneità degli immobili, inclusi gli interventi per l’abbattimento delle barriere che limitano l’accesso alle persone con disabilità.
Gli interventi da realizzare sono individuati negli allegati del presente Accordo (n.4 Allegati).
3. Ai fini di cui sopra, dovrà essere acquisita la collaborazione della Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio culturale, dell’Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal Sisma del 24 agosto 2016, della Direzione generale Musei, del Direttore del Museo nazionale d’Abruzzo (Munda), del Segretariato Regionale per l’Abruzzo, dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila USRA, nonché delle Regioni competenti, anche ai fini della gestione.
Articolo 3
(Soggetto attuatore e Responsabile dell’intervento)
1. Soggetto attuatore è l’Ufficio del Commissario Straordinario Sisma 2016 e, per quanto concerne il progetto “Officina del Castello”, nel Comune di L’Aquila, la Struttura Tecnica di Missione Sisma 2009.
2. Responsabile dell’intervento è il Ministero della Cultura, limitatamente alla fase della progettazione di cui al successivo art. 5, con il supporto del Comitato di Indirizzo nominato dalla Cabina di Coordinamento di cui all’articolo 14-bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, come convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, tramite l’indicazione di un esperto designato da ciascun Soggetto attuatore e da ciascuna Regione interessata.
2.1 La Regione Lazio è responsabile per la fase della realizzazione e dell’affidamento dei lavori e dei servizi dell’intervento nel Comune di Rieti, per un importo complessivo di € 9.770.000.
2.2. La Regione Umbria è responsabile per la fase della realizzazione e dell’affidamento dei lavori e dei servizi dell’intervento nel Comune di Spoleto, per un importo complessivo di € 9.750.000.
2.3 L’Agenzia regionale del Demanio delle Marche è responsabile per la fase della realizzazione e dell’affidamento dei lavori e dei servizi dell’intervento nel Comune di Camerino, per un importo complessivo di € 9.998.000.
2.4 Il Segretariato regionale del Ministero della cultura per l’Abruzzo, in considerazione della competenza istituzionale sull’intervento di ricostruzione post-sisma già in atto, è responsabile per la fase della realizzazione e dell’affidamento dei lavori e dei servizi per l’intervento sul castello cinquecentesco di L’Aquila, per un importo complessivo di € 8.000.000.
3. Spettano al Soggetto attuatore i compiti relativi al finanziamento e alla rendicontazione, mentre spettano al Responsabile dell’intervento gli adempimenti relativi all’apertura del Codice Identificativo Gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP) entro il 31 dicembre 2021, ove per legge necessari, nonché all’attuazione e al monitoraggio dell’intervento, secondo quanto previsto dall’art. 5 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2021.
Art. 4
(Obiettivi e finanziamenti)
Ai fini della realizzazione degli interventi delineati dalla misura A.3.2, per quanto concerne le finalità del presente Accordo, è previsto il finanziamento di 37.518.000 euro, comprensivo dei costi di coordinamento tecnico, di progettazione e realizzazione degli interventi necessari alla piena funzionalizzazione ed efficienza degli immobili a tal fine individuati, alla funzionalità dei depositi di sicurezza, anche per quanto concerne lo svolgimento delle attività di laboratorio di restauro all’interno dei depositi stessi o di accessibilità del pubblico, nonché per la realizzazione dell’intervento per il Museo de L’Aquila e del progetto “Officina del castello” all’Aquila.
Con ordinanza commissariale sono disposte le modalità di trasferimento delle risorse relative a ciascun intervento.
Art. 5
(Impegni del Ministero della Cultura)
1. Per quanto concerne la realizzazione degli impegni previsti dal presente Accordo, il Ministero della Cultura assume i seguenti impegni.
2. Per gli interventi sui depositi: a) redazione degli indirizzi tecnico-scientifici per la progettazione (DG SPC); b) verifica della coerenza della progettazione con i sopraindicati indirizzi (SS Sisma); c) indirizzi per la definizione del modello di gestione (DG SPC).
A tali fini il Ministero della Cultura assumerà, di intesa con i soggetti attuatori sisma 2016 e sisma 2009, ogni opportuna iniziativa in collaborazione con le Diocesi titolari della maggior parte delle opere conservate nonché, per quanto concerne i modelli gestionali, con le Regioni competenti.
3. Per il Museo di L’Aquila il Segretariato Beni Culturali dell’Abruzzo, nella qualità di stazione appaltante del MIC svolge il ruolo di Responsabile dell’intervento, con la collaborazione dell’ USRA e della Direzione generale Xxxxx e del Direttore del Museo nazionale d’Abruzzo (Munda), anche al fine del coordinamento con gli interventi in corso.
Art. 6
(Impegni del Soggetto attuatore)
1. Il Commissario Straordinario, ai sensi dell’art. 14-bis del decreto legge 31 maggio 2021, n.77, come convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.108, con ordinanza emanata entro il 31 dicembre 2021 affida al Ministero della Cultura la progettazione della Misura A2.3, nelle forme e nei limiti disciplinati dall’art.5, primo comma, del presente Accordo, nonché al Segretariato Regionale per i Beni Culturali per l’Abruzzo i compiti di realizzazione dell’intervento di cui al precedente art.3, secondo xxxxx, ed autorizza il Responsabile dell’intervento all’affidamento diretto della progettazione di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento ai sensi e nei limiti previsti dall’art.51 del medesimo decreto legge.
2. Con la medesima ordinanza viene disciplinato il quadro normativo e finanziario dell’intervento.
Art. 7
(Attività di comunicazione)
1. Le Parti convengono che l’eventuale diffusione dei contenuti, anche parziali, del presente Accordo e delle iniziative da realizzare, può avvenire previo consenso di tutte le Parti.
Art. 8
(Referenti dell’Accordo e comunicazioni)
1. I responsabili del presente Accordo sono:
per il Commissario Straordinario per il Sisma 2016, il soggetto che sarà indicato con comunicazione via pec entro il 31 dicembre 2022;
per la Struttura Tecnica di Missione per il Sisma 2009, il soggetto che sarà indicato con comunicazione via pec entro il 31 dicembre 2022;
per il Ministero della Cultura la dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx in qualità di Direttore Generale per la Sicurezza del Patrimonio culturale, giusta delega del Segretario Generale del MiC
2. I rapporti tra le Parti sono improntati ai principi di semplificazione, trasparenza ed efficacia e pertanto le comunicazioni avvengono prioritariamente e comunque anticipatamente per via telematica.
3. Ogni comunicazione o notifica dovrà essere effettuata agli indirizzi PEC istituzionali, ovvero, ove possibile, via interoperabilità, e sarà ritenuta valida ed efficace alla data indicata nella ricevuta di consegna.
4. È onere di ciascuna parte comunicare tempestivamente all’altra qualsiasi variazione dei recapiti indicati.
Art. 9
(Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali)
1. Le Parti hanno l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli derivanti dal presente Accordo.
2. Le Parti si impegnano a far sì che, nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell’altra Parte, di cui vengano eventualmente in possesso nello svolgimento del presente Accordo, siano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dalle Parti, se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo.
3. Le Parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili conformemente alla normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali (per tale intendendosi il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), il D.Lgs. n. 196/2003 - come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 entrato in vigore il 19 settembre 2018 - nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante).
4. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.
Art. 10
(Foro competente)
1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all’interpretazione e all’applicazione del presente Accordo, le Parti concordano di esperire preliminarmente un tentativo di conciliazione.
2. Resta inteso che eventuali controversie non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività, né consentiranno alcuna sospensione degli impegni assunti dalle Parti.
3. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, lett. a) del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104).
Art. 11
(Rinvio)
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili.
Art. 12
(Efficacia e firma)
1. Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà efficacia sino al 31 dicembre 2026.
2. Il presente Accordo viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché di quanto previsto dall’art. 15, comma 2 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
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