COSTITUZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE REPUBBLICA ITALIANA
Rep.n. 103899-26329
COSTITUZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilanove, il giorno cinque del mese di giugno
5 giugno 2009
In Modena, nella Sala Comunale in via Scudari n.20. Avanti a me DOTTOR XXXXXXXXXX XXXXX NOTAIO con sede in Modena, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Modena, si sono costituiti:
PARTE VENDITRICE :
SEVERI dott.ssa XXXXXX, nata a Modena il 22 giugno 1960, domiciliata ove appresso per la carica,
la quale agisce nella propria qualità di Dirigente Responsabile del Settore Politiche Economiche e Pa- trimoniali del :
"COMUNE DI MODENA",
con sede in Modena, Piazza Grande n.5, c.f. 00221940364;
autorizzata ai sensi dell'art.74 dello Statuto del Comune stesso, in esecuzione dell'art.64 del "Rego- lamento Comunale per la disciplina dei Contratti", nonchè giuste le attribuzioni conferitele con dispo- sizione del Sindaco in data 28.3.2008 P.G. 2008/ 39216, ed in attuazione della deliberazione del Con-
siglio Comunale n.126 del 22.11.2004, esecutiva ai sensi di legge, nonchè con Determinazione del Diri- gente Responsabile del Settore Politiche Economiche e Patrimoniali in data 19.2.2009 prot.gen.2009/ 21037-PA, n.d'ord.178, esecutiva ai sensi legge, che qui si richiamano;
PARTE ACQUIRENTE :
XXXXXXXXX XXXXXXX, nato a La Louviere (Belgio) il 19 maggio 1949, residente a Modena in Largo Montecassi- no n.56;
il quale agisce nella propria qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e quindi in legale rappresentante della:
"XX.XX.XX. - COOPERATIVA MODENA CAMPER", con sede a
Modena, Strada Collegarola n.76/A, iscritta nella Sezione ordinaria del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Modena al numero - c.f. 02855270365;
autorizzato con delibera del Consiglio di Ammini- strazione in data 11.3.2009, che qui si richiama.
Comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, i quali,
premesso che:
- con deliberazione del Consiglio comunale n.25 del 15.3.2004 è stato approvato il Regolamento comunale
per la concessione in diritto di superficie di aree destinate a servizi di interesse collettivo;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 17.6.2003 è stato adottato e con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 15.3.2004 è stato approvato il “Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica Collegarola” nel quale viene localizzata un’area destinata a servizi di interesse collettivo per la realizzazione di un centro per il rimessaggio dei campers e per attività svolte allo sviluppo del turismo itinerante;
- che il suddetto Piano ha individuato una specifica area destinata al rimessaggio dei mezzi da campeggio e per la realizzazione delle connesse attrezzature e di una sede sociale e prevede due lotti funzionali;
- che l’Associazione Camper Club Mutina, già attiva sul territorio comunale, ha da tempo avviato tratta- tive con l’Amministrazione comunale per attrezzare a propria cura e spese un’area idonea allo svolgimento delle proprie attività statutarie, dove realizzare un centro di rimessaggio per mezzi carrellati e per il campeggio, di accoglienza dei campers in sosta temporanea e la sede della propria associazione;
- che a tal fine sono state intraprese trattative con l’associazione suddetta, la quale ha dichiarato
la propria disponibilità a costituirsi in società cooperativa a responsabilità limitata, quale sogget- to giuridicamente idoneo all’intestazione del dirit- to di superficie, con finalità non lucrative e scopi sociali di mutualità, aggregazione, sport e ricrea- zione; all’uopo con atto redatto da me Notaio in da- ta 8.5.2003 rep.n.87976/19822 reg. a Modena il 26.5.2003 al n.2933, l’associazione ha costituito la “XX.XX.XX. – COOPERATIVA MODENA CAMPER A R.L.”;
- che in città è molto diffusa l’esigenza di dispor- re di aree attrezzate per il rimessaggio di mezzi da campeggio, per la sosta temporanea dei camperisti di passaggio a Modena, nonché per il carico e scarico delle acque chiare e nere degli autobus turistici, il tutto al fine di evitare il parcheggio e la sosta di tali mezzi in luoghi non idonei e di aumentare le aree attrezzate eventualmente utilizzabili in caso di necessità della protezione civile;
- che il Comune di Modena ritiene pertanto opportuno aderire alla suddetta richiesta e concedere in di- ritto di superficie alla cooperativa "XX.XX.XX. - COOPERATIVA MODENA CAMPER" l’area definita dal sub- comparto 2, in considerazione delle finalità di in- teresse sociale e collettivo perseguite dall’ Asso- ciazione, conformemente alle norme statutarie della
medesima che prevedono, fra l’altro, la diffusione della pratica del caravanning e del campeggio;
- che attraverso tale assegnazione, si intende in- centivare l’investimento diretto, da parte delle ag- gregazioni di cittadini direttamente interessati, di risorse per la realizzazione di strutture a servizio della città, arricchendo il territorio di molteplici spazi attrezzati che concorrono alla realizzazione degli standards urbanistici per i servizi di inte- resse collettivo;
- che al fine di consentire l’intervento sull’area in attuazione del suddetto Piano Particolareggiato occorre provvedere pertanto alla formale concessione in diritto di superficie alla "XX.XX.XX. - COOPERA- TIVA MODENA CAMPER" dell’area necessaria alla rea- lizzazione delle strutture, fissando i rapporti con il Comune di Modena ed i contenuti convenzionali, fermo restando che l’intervento di edificazione sarà regolato da apposita convenzione urbanistica, ai sensi di quanto stabilito dal suddetto Piano parti- colareggiato, a cura del competente Settore Trasfor- mazione Urbana e Qualità Edilizia;
- che trattandosi di aree di interesse collettivo, il corrispettivo di concessione è stato fissato dal Collegio dei Periti del Settore Patrimonio, compe-
tente organo tecnico dell’Amministrazione, tenendo conto della durata della concessione, del valore di surrogazione dell’area oltre che al valore delle opere di urbanizzazione esistenti a servizio del- l’area stessa, a misura in euro 15,45 al metro qua- dro per complessive euro 444.388,35;
- che la superfice catastale dell’area da cedere in diritto di superficie risulta modificata rispetto a quella riportata nel preliminare di costituzione del diritto di superficie e che pertanto il prezzo della cessione determinato a misura è di euro 432.105,60 (quattrocentotrentaduemila centocinque virgola ses- santa) rispetto al precedente prezzo di euro 444.388,35;
- che pertanto la parte superficiaria dovrà versare alla data della stipula del presente atto, il saldo ammontante, rispetto all’importo totale ricalcolato e all’acconto versato di euro 133.316,50, a euro 298.789,10 (duecentonovantottomila settecentoottan- tanove virgola dieci);
- che con deliberazione della Giunta Comunale in da- ta 19.5.2009 prot.gen. 2009/63746 il Comune di Mode- na ha autorizzato la “XX.XX.XX. Cooperativa Modena Camper a r.l.” ad iscrivere ipoteca di I° grado a favore della Banca Unicredit per le strutture di ri-
messaggio camper, per un importo massimo di euro 400.000,00, delibera che qui espressamente si ri- chiama;
- che la costituzione del diritto di superficie in oggetto avviene in esecuzione del preliminare in da- ta 22.10.2004;
tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e so- stanziale del presente atto, e nell’intesa di asse- gnare in diritto di superficie l’area sopra citata,
si conviene e si stipula quanto segue : ART.1 - OGGETTO
Il "COMUNE DI MODENA", tramite il proprio legale rappresentante,
costituisce
a favore della società "XX.XX.XX. - COOPERATIVA MO- DENA CAMPER", che tramite il proprio legale rappre- sentante, accetta,
- il diritto di superficie su di un’area destinata a servizi di interesse collettivo, situata in Comune di Modena in Strada Collegarola e confinante nel complesso :
ad est : ragioni Comune di Modena;
a nord : ragioni Caravan Market S.r.l.;
a sud : ragioni Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, salvo se altri; censita al Catasto Terreni di Modena, foglio 226:
mappale | 255 | – are | 27.94 | - RD | Euro | 30,30 | - RA | Euro |
33,91 mappale | 256 | - are | 07.43 | - RD | Euro | 8,06 | - RA | Euro |
9,02 mappale | 257 | - are | 00.41 | - RD | Euro | 0,44 | - RA | Euro |
0,50 mappale | 258 | - are | 00.17 | - RD | Euro | 0,18 | - RA | Euro |
0,21 mappale | 259 | - are | 08.00 | - RD | Euro | 8,88 | - RA | Euro |
9,92 mappale | 260 | - are | 08.82 | - RD | Euro | 9,79 | - RA | Euro |
10,93 mappale | 261 | - are | 57.26 | - RD | Euro | 62,10 | - RA | Euro |
69,49 mappale | 262 | - are | 83.77 | - RD | Euro | 90,85 | - RA | Euro |
101,67 mappale | 287 | - are | 85.88 | - RD | Euro | 93,14 | - RA | Euro |
104,23
TOTALI HA 2.79.68 - RD Euro 303,74 - RA Euro 339,88;
come risulta dal tipo di frazionamento reg. all’Ufficio del Territorio in data 4.5.2007 prot.n. 2007/138690 e con altro frazionamento in data 22.1. 2009 prot.n. 2009/12075.
Detta area è pervenuta al Comune di Modena con atto di compravendita a ministero Dott. Xxxxxxx Xx Xxxx-
zo, Vice Segretario del Comune di Modena, del 24.7.1982 rep. 68460, registrato a Modena il 27.7.1982 al n. 5835 a.p., vistato dalla regione Xxxxxx Xxxxxxx – Sezione di Modena in data 10.8.1982 prot.n. 30933 e trascritto a Modena l’8.9.1982 al n. 9900 r.part.;
nonché con successivo atto di retrocessione del di- ritto di superficie dal “Modena Football Club S.p.a.” al Comune di Modena del 13.07.2000, rep. 80880 a ministero del xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx- Se- gretario Generale del Comune di Modena, registrato a Modena il 18.7.2000 al n. 2966 e ivi trascritto il 17.7.2000 al n. 11169 r.part.
- La Cooperativa Modena Camper destinerà il tutto, secondo le previsioni del Piano Particolareggiato sopra richiamato, a strutture per la sosta tempora- nea dei camperisti di passaggio, per il rimessaggio dei mezzi da campeggio e dei mezzi carrellati a sco- po ricreazionale, nonché per spazi di servizio per gli autobus turistici e come sede sociale.
Resta di proprietà comunale l’area, destinata dal Piano Particolareggiato alla realizzazione delle opere di urbanizzazione ed evidenziata in giallo nella planimetria allegata al preliminare del 22.10.2004 e sopracitato, che viene consegnata alla
cooperativa per il tempo necessario alla realizza- zione delle opere; tale area verrà restituita al Co- mune non appena terminate le opere ed effettuati i collaudi.
Viene costituita servitù di passaggio a carico dell’area concessa in diritto di superficie ed a fa- vore dell’area posta a sud-ovest dell’area oggetto di assegnazione evidenziata con contorno in colore rosso nel progetto, che si allega sub A) al presente atto, omessane la lettura per dispensa avuta, ed identificata al Catasto Terreni di Modena, al foglio 226, dai mappali:
280 | – are | 26.89 | – RD | Euro | 29,06 | – RA Euro 32,51 |
288 | – are | 20.77 | – RD | Euro | 22,53 | – RA Euro 25,21 |
289 – are 04.07 – RD Euro 4,41 – RA Euro 4,94
290 – are 00.63 – RD Euro 0,68 – RA Euro 0,76 ed al foglio 237, dal mappale:
228 – ha. 1.02.24 – RD Euro 113,53 – RA Euro 126,73,
che resta di proprietà comunale e risulterebbe al- trimenti interclusa.
Ai fini fiscali i comparenti dichiarano che il valo- re della predetta servitù è di euro 100 (cento).
Gli immobili in oggetto sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con le servitù di fatto esistenti e pertinenti.
ART.2 - DURATA
Il diritto di superficie viene costituito per una durata di anni 40 (quaranta) a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale in data 22.11.2004, conse- guentemente si dà atto che scadrà il 22.11.2044.
ART. 2 bis - POSSESSO
Il possesso per ogni effetto attivo e passivo viene trasferito dalla sottoscrizione del presente atto.
ART. 3 - CORRISPETTIVO
Il corrispettivo della concessione è fissato a misu- ra in euro 15,45 (quindici virgola quarantacinque), per 27.968 mq. e quindi per complessivi euro 432.105,60 (quattrocentotrentaduemila centocinque virgola sessanta), che la parte superficiaria ha già provveduto a pagare la somma di euro 133.316,50 in data 3.2.2005,
e la somma di euro 298.789,10 a saldo in data odier- na.
La parte venditrice rilascia alla parte acquirente quietanza di saldo prezzo e rinuncia ad ogni diritto di ipoteca legale che potesse derivare dalla tra- scrizione del presente atto.
Con riferimento all'art.35, comma 22, del Decreto Legge 4 luglio 2006 n.223 convertito con modifica-
zioni nella legge 248/2006 ed in via sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Te- sto Unico sulle disposizioni legislative e regola- mentari in materia di documentazioni amministrati- ve), e consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace, nonchè dei poteri di accertamento dell'Amministrazione Finanziaria e del- la sanzione amministrativa applicabile in caso di o- essa, incompleta o mendace indicazione dei dati, le parti, congiuntamente, sotto la loro personale re- sponsabilità,
dichiarano,
- che del suddetto corrispettivo la somma di Euro 133.316,50 è stata pagata in data precedente al 4 luglio 2006;
- euro 298.789,10 con bonifico bancario emesso in data odierna dalla Agenzia di Largo Garibaldi A) di Modena di Unicredit Banca s.p.a.;
2) che la presente cessione di immobile è stata con- clusa senza l'ausilio di alcun mediatore e senza al- cuna spesa di mediazione ai sensi degli artt.1754 e seguenti del cod.civ.
ART.4 – RINNOVO E PROROGA
Il diritto di superficie potrà essere rinnovato, ai sensi degli artt.10 e 11 del Regolamento, alla sca-
denza per ulteriori 40 (quaranta) anni, previa una valutazione sull’attività svolta e previa la deter- minazione di un nuovo corrispettivo, calcolato in relazione al valore di surrogazione del terreno e degli impianti e fabbricati esistenti nello stato in cui si troveranno nel momento del rinnovo, valutato con riguardo alla tipologia, alla vetustà, all’ ob- solescenza tipologica e allo stato di conservazione, il tutto decurtato del mancato godimento degli inve- stimenti effettuati dal Superficiario ed in rapporto al periodo di ammortamento medio oltre la scadenza.
Il superficiario ha facoltà di chiedere la proroga dell’assegnazione entro il termine di scadenza, nei casi ed alle condizioni di cui agli artt. 10 e 11 del Regolamento; l’Amministrazione potrà accordarla, per una sola volta e per un periodo di norma di 15 anni, salvo ragioni di pubblico interesse e salvo che sussista un giudizio non positivo circa la cor- rettezza della Parte superficiaria nell’esecuzione della presente convenzione.
In tal caso il corrispettivo è determinato in rela- zione alla durata della proroga ed al valore di sur- rogazione delle aree e/o delle opere di urbanizza- zione esistenti e del valore di ristrutturazione dei fabbricati e impianti, determinato sulla base del
costo di ricostruzione (da ridursi in rapporto allo stato di conservazione, di manutenzione e di obsole- scenza tipologica), da calcolarsi sulla base dello stato di fatto presente alla data di costituzione del diritto di superficie, nonché al valore residuo delle opere realizzate con contributo del Comune per le quote non ancora ammortizzate.
La mancata condivisione da parte del superficiario del corrispettivo determina l’impossibilità di far luogo a rinnovo e a proroga.
ART.5 - RISOLUZIONE PER PUBBLICO INTERESSE
Il Comune di Modena, per ragioni di pubblico inte- resse, si riserva la facoltà di risoluzione del con- tratto in qualsiasi momento, prima della scadenza, a suo insindacabile giudizio.
Tale facoltà deve essere preceduta da un preavviso da notificarsi dal Comune alla parte superficiaria non meno di sei mesi prima della data fissata per la risoluzione del contratto.
Qualora avvenisse tale risoluzione, le opere realiz- zate dalla parte superficiaria verranno pagate dal Comune al valore di stima da stabilirsi da tre peri- ti: uno di nomina del Comune, uno della Parte super- ficiaria ed un terzo da scegliersi di comune accordo tra le parti con funzioni di Presidente, e, in caso
di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Modena.
Resta inteso che l’importo da versare alla Parte su- perficiaria verrà calcolato in ragione di un quaran- tesimo di tale prezzo per ogni anno o xxxxxxxx xxxx- xxxxx x 0 (xxx) mesi di mancato uso degli impianti realizzati.
In presenza di opere realizzate con contributo del Comune, il Collegio Peritale dovrà determinare l’in- cidenza percentuale dell’investimento comunale e quindi l’entità di compartecipazione nel valore di stima.
Dall’indennizzo, calcolato come al patto precedente, dovrà essere detratto, applicando il metodo dei qua- rantesimi, detto valore di compartecipazione.
ART.6 - FIDEIUSSIONI E GARANZIE DEL COMUNE
Qualora per la costruzione, l’ampliamento o la ri- strutturazione di impianti il superficiario faccia ricorso a mutui di Istituti di credito, potrà avva- lersi della garanzia fidejussoria fornita dal Comu- ne, nei limiti degli indirizzi comunali per la con- cessione di fideiussioni di cui dalla delibera della Giunta Comunale n.2199 del 3.10.1994 nonchè del di- sposto dell’art.49 del D. L.vo n.77 del 18.3.1995 e sue eventuali modificazioni, e delle previsioni del
Regolamento per l’assegnazione di aree in diritto di superficie.
E’ vietato costituire ipoteche od altri vincoli rea- li sul diritto di superficie senza il preventivo consenso del Comune di Modena.
ART.7 - REVOCA
Si farà luogo a revoca qualora, in contraddittorio tra le parti, l’Amministrazione accerti il sussiste- re di almeno una delle seguenti fattispecie:
- qualora per l’intervento si faccia ricorso a mutui garantiti con fideiussione del Comune e non venga pagata anche solo una rata del mutuo;
- qualora il superficiario utilizzi l’area o le co- struzioni per usi per qualità e quantità sostanzial- mente diversi o contrastanti con quelli per i quali ha ottenuto il diritto di superficie, specificati nel presente atto;
- quando non vengano avviati lavori di costruzione di una parte significativa delle opere e/o degli im- pianti entro 3 (tre) anni dalla data del rogito di costituzione del diritto di superficie;
- nel caso di mutamento della natura giuridica del superficiario e questa non rientri tra quelle previ- ste all’art.3 del Regolamento;
- qualora il superficiario non ottemperi ad una dif-
fida ad adempiere ad obblighi specifici previsti dalla presente convenzione nel termine assegnato;
- in caso di ripetute violazioni di specifici obbli- ghi previsti nella presente convenzione.
La procedura per la revoca seguirà quanto previsto all’art.15 del Regolamento per l’assegnazione in di- ritto di superficie di aree.
Il Comune di Modena potrà pagare, in caso di revoca, al superficiario, a titolo di indennizzo, il valore degli impianti costituito dal solo prezzo dei mate- riali e della mano d’opera impiegata per realizzar- li, oppure, se minore, l’aumento del valore arrecato al fondo. Il calcolo verrà fatto su base frazionale, in relazione al periodo di durata della convenzione, e con le decurtazioni relative a contributi even- tualmente corrisposti dal Comune, compreso ogni one- re derivante dalla fidejussione, con abbattimento ulteriore del 50% dell’importo finale, a titolo di risarcimento del danno.
ART.8 - GESTIONE
Il Comune concedente considera elementi determinanti al fine della presente convenzione gli obiettivi di carattere ricreativo e aggregativo, quali risultano dallo statuto della cooperativa superficiaria, con- servato agli atti, che riconosce come obiettivi di
rilevanza sociale.
La parte superficiaria si impegna a favorire la par- tecipazione dei soci ad attività di promozione, con- duzione e finanziamento nonchè a garantire il massi- mo di apertura alla partecipazione della base socia- le agli organi societari; si impegna altresì a ga- rantire la massima trasparenza della propria attivi- tà e ad attuare una gestione che promuova e favori- sca la pratica sportiva e del campeggio nelle sue più ampie articolazioni, costituendosi, anche attra- verso iniziative specifiche extra-sportive, come po- lo di aggregazione sociale che non escluda le cate- gorie più deboli della popolazione, tenda al supera- mento delle barriere generazionali e non agisca a scopo di lucro; dovrà inoltre impegnarsi nello svi- luppo di attività di integrazione per favorire la partecipazione a tutte le attività da parte delle persone svantaggiate dal punto di vista fisico, psi- chico, sociale e relazionale.
La Parte superficiaria si impegna a gestire gli im-
pianti realizzati in modo integrato con altri im- pianti presenti sul territorio,favorendone l’utiliz- zo da parte di tutti i cittadini e delle forme ag- gregative interessate. Essa si obbliga altresì a te- nere indenne il Comune da ogni e qualsiasi azione o
pretesa del terzo conseguente alla concessione in uso.
ART. 9 - USO DELL’AREA E DEGLI IMPIANTI
Trattandosi di area destinata a servizi di interesse collettivo, il Superficiario si obbliga a rispettare la normativa e i principi gestionali fissati dal Re- golamento comunale per la concessione di aree in di- ritto di superficie approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 15.3.2004 ed ogni suc- cessiva modifica e integrazione.
In particolare la parte superficiaria si impegna a mantenere una gestione dell’area concessa e delle strutture che andrà a realizzarvi rispondente alle necessità della pratica del caravanning e di chi so- sta brevemente a Modena col proprio mezzo nel quale alloggiare. A tal fine dovrà mantenere sempre a di- sposizione del turismo itinerante un congruo numero di piazzole di sosta, praticando canoni limitati al- la copertura dei costi necessari per garantire un decoroso mantenimento del servizio. Si impegna inol- tre a destinare le strutture coperte al ricovero unicamente dei mezzi attrezzati per il campeggio, del rimessaggio di mezzi carrellati ad uso ricrea- zionale, con esclusione di ogni utilizzo per mezzi destinati a usi diversi o stoccaggio di cose di
qualsiasi tipo; inoltre a mettere a disposizione della Protezione civile un congruo numero di spazi per la sosta e il ricovero di mezzi, in caso di ne- cessità manifestata dagli Enti preposti, in modo gratuito.
La Parte superficiaria potrà concedere in uso, senza l’instaurazione di diritti reali, gli immobili ad altri soggetti, enti od associazioni nelle forme più idonee al perseguimento dei propri fini statutari, per lo svolgimento di attività che abbiano fini so- ciali e collettivi come stabiliti nell’atto di con- cessione dell’area.
Nei contratti relativi a concessione dell’uso a ter- zi è fatto obbligo alla Parte superficiaria di inse- rire patti e condizioni a salvaguardia di ogni di- ritto o potestà spettante al Comune di Modena in ba- se alla presente convenzione, con particolare ri- guardo ai diritti di risoluzione e revoca previsti nella medesima.
Trattandosi di area destinata a servizi di interesse collettivo, la parte superficiaria si obbliga a met- tere a disposizione del Comune, mediante apposite convenzioni, aree o impianti di cui alla presente concessione, dietro rimborso dei relativi costi di esercizio.
E’ comunque vietata l’alienazione a terzi del dirit- to di superficie.
ART.10 - IMPEGNI PARTICOLARI
La parte superficiaria si obbliga a realizzare sul- l’area oggetto del presente atto le opere previste nel Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica di cui in premessa, che dichiara di ben conoscere, impegnandosi a sottoscrivere la relativa convenzione urbanistica.
Si obbliga altresì a realizzare la quota parte di opere di urbanizzazione primaria, così come prevede il Piano Particolareggiato, sulle aree di proprietà comunale evidenziate in colore giallo nella planime- tria allegata al preliminare sopracitato.
Relativamente alle opere a rete (gas, acqua, illumi- nazione pubblica, telefono ed energia elettrica),co- muni ai due adiacenti Piani Particolareggiati di Iniziativa Pubblica, al superficiario saranno attri- buite le spese pro quota nella misura del 20% del costo complessivo.
La parte superficiaria si impegna comunque a realiz- zare tutti gli interventi che la convenzione urbani- stica prevederà in attuazione del P.P. sopracitato. La costituzione di eventuali servitù sull’area con- cessa verrà regolamentata in sede di convenzione ur-
banistica in esecuzione del Piano Particolareggiato.
ART.11 - SCADENZA
Alla scadenza della presente convenzione o nel caso di revoca o di scioglimento della cooperativa tutti gli immobili e gli impianti esistenti sul terreno concesso, mantenuti efficienti e funzionanti a cura della parte superficiaria, diverranno proprietà del- l’Amministrazione Comunale, senza che questa debba risarcire o pagare nulla alla cooperativa.
Restano invece di proprietà del superficiario tutti gli impianti mobili, arredi e attrezzature non con- nesse strutturalmente o funzionalmente agli impianti e alle strutture.
I fabbricati, gli impianti e le attrezzature fisse dovranno essere consegnati al Comune di Modena libe- ri, pienamente funzionanti ed in normali condizioni d’uso, salvo il normale deperimento per vetustà.
In caso di scadenza anticipata (per concorde volontà delle parti, per sopravvenuti motivi di pubblico in- teresse e per incompatibilità o contrasto con norme imperative)il Comune riconoscerà al superficiario un indennizzo ragguagliato al valore delle opere rea- lizzate o all’incremento del valore, rapportato al coefficiente frazionario relativo alla durata della assegnazione e agli anni residui rispetto alla sca-
denza contrattuale, decurtato di eventuali contribu- zioni ricevute.
ART. 12 – RESPONSABILITA’
La Parte superficiaria si assume espressamente sin d’ora ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali rischi e danni che possano derivare a persone o cose in dipendenza dal presente atto e dall’utilizzo del bene.
Resta, pertanto, convenuto che la stessa è tenuta, tra l’altro, a tutelarsi contro eventuali rischi di responsabilità civile verso terzi, o cose di terzi, derivanti sia dall’uso dell’immobile concesso sia dalle attività svolte nelle strutture realizzate.
ART. 13 - CONTROLLI
Spetta al Comune di Modena, attraverso le strutture competenti, esercitare il controllo del rispetto dei patti previsti nella presente convenzione, concorda- re l’utilizzo degli impianti e le tariffe secondo i programmi di attività sportiva, turistica, aggrega- tiva in genere dell’Amministrazione comunale.
La parte superficiaria si obbliga a fornire, ove ri- chiesto, all’Amministrazione tutti i dati necessari per una attività di monitoraggio e di verifica dell’attività svolta.
ART. 14 – PERMESSI DI COSTRUIRE
Le parti danno atto che la stipulazione nelle forme di legge del contratto preliminare (assieme al tra- sferimento del possesso di cui al presente atto) conferisce alla Cooperativa Modena Camper la legit- timazione per presentare la denuncia di inizio atti- vità, per richiedere e ottenere il rilascio del per- messo di costruire, nonché per richiedere e ottenere il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità (nei casi dovuti per legge).
Tale legittimazione viene acquisita dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del- la convenzione.
I progetti esecutivi relativi alle opere da realiz- zare dovranno dimostrare i necessari titoli abilita- tivi previsti per legge; le opere realizzate dovran- no essere oggetto di regolare denuncia di variazione presso l’Agenzia del Territorio di Modena, come per legge.
ART. 15 - CONTROVERSIE
Per eventuali controversie che potessero insorgere in relazione al presente atto, le Parti riconoscono la competenza del Foro di Modena ed eleggono domici- lio nelle rispettive sedi legali.
Per la soluzione di qualsiasi controversia si dovrà tentare la soluzione stragiudiziale con ricorso a
giudizio arbitrale. Il collegio arbitrale sarà com- posto da tre membri, di cui uno nominato dal Comune, un secondo dal superficiario e un terzo di comune accordo e, in caso di mancato accordo, dal Presiden- te del Tribunale di Modena.
ART. 16 - RINUNCIA
Il Comune di Modena rinuncia all’iscrizione di ipo- teca legale esonerando il Signor Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
ART. 17 – VALIDITA’
Per quanto non contemplato nel presente atto si fa riferimento al Regolamento comunale per la conces- sione in diritto di superficie di aree a servizi di interesse collettivo e sue successive modificazioni e integrazioni, alle norme del codice civile ed alle consuetudini locali.
- Con riferimento al disposto dell'art.30, secondo comma del D.P.R. 6.6.2001 n.380, il Comune di Modena consegna a me Notaio il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune stesso in data 12.3.2009 prot.31450, per allegarlo sub B) al pre- sente atto, per formarne parte integrante e sostan- ziale, omessane la lettura per dispensa avuta, pre- cisando che successivamente al rilascio di detto
certificato, non sono intervenute modificazioni de- gli strumenti urbanistici.
ART. 18 - SPESE
Le spese inerenti e conseguenti al presente atto so- no poste a carico della Parte superficiaria, che ri- chiede l’applicazione ai sensi del comma 3 dell’art.
33 della Legge n.388 del 23.12.2000 dell’imposta di registro dell’1% e delle imposte ipotecarie e cata- stali in misura fissa, in quanto l’area ceduta è soggetta a Piano Particolareggiato, a condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area avvenga entro
5 anni dal trasferimento.
La presente assegnazione è fuori dal campo di appli- cazione dell’Iva in quanto avviene nell’espletamento di attività istituzionale.
Io Notaio ho letto il presente atto alle parti com- parenti, sottoscritto alle ore dieci, scritto con mezzi elettronici e completato di mia mano su sette fogli per ventisei pagine.
X.xx XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX
DOTTOR XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX - xxxxxxx