E CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE ALTER EGO LEASING
NOTA INFORMATIVA
L E A S I N G
E CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE ALTER EGO LEASING
della Polizza Collettiva n. 5261/02 (ed. giugno 2009)
NOTA INFORMATIVA
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ IMPRESA
Cardif Assurances Risques Divers S.A., Rappresentanza generale per l’Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. del 27.02.1989 – Reg. Imprese e PI 08916500153 Trib. Milano, iscritta nell’Elenco I annesso all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00011 Telefono: 00.000000 sito internet xxx.xxxxxx.xx; e-mail: xxxx@xxxxxx.xxx;
INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO LEGISLAZIONE APPLICABILE
Ai sensi degli Artt. 180 e 181 del D. Lgs n. 209/2005, la legislazione applicabile al contratto è quella italiana, così come preventivamente convenuto tra l’Assicuratore e la Contraente.
GESTIONE DEI RECLAMI
Reclami all’impresa
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Ufficio Reclami, incaricata del loro esame, Cardif Assurances Risques Divers S.A – Rappresentanza Generale per l’Italia - Ufficio Reclami - Xxxxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx - n° fax 00.00.000.000 - indirizzo e- mail xxxxxxx@xxxxxx.xxx
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti, xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, secondo le modalità previste per i reclami presentati direttamente all’ISVAP sotto elencate ed inviando altresì copia del reclamo presentato all’Impresa nonché dell’eventuale riscontro da quest’ultima fornito.
Reclami all’ISVAP
I reclami per l’accertamento dell’osservanza della normativa di settore devono essere presentati direttamente all’ISVAP al recapito sopraindicato.
Il reclamo inviato all’ISVAP deve riportare chiaramente i seguenti elementi identificativi:
• il nome, cognome e domicilio del reclamante;
• l’individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
• la descrizione dei motivi della lamentela e l’eventuale documentazione a sostegno della stessa.
Resta in ogni caso salva la facoltà di adire l’Autorità giudiziaria.
In caso di liti trasfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo:
• all’ISVAP che provvede all’inoltro alla suddetta Autorità/sistema, dandone notizia al reclamante.
DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO E DELL’ADERENTE
In sede di conclusione del contratto, gli Assicurati e gli Aderenti devono fornire all’Assicuratore dichiarazioni veritiere e non reticenti sulle circostanze del rischio. Il fatto che gli Assicurati e gli Aderenti rilascino dichiarazioni false o reticenti può comportare gravi conseguenze, ivi compresa la mancata corresponsione della prestazione assicurativa.
DURATA DELLE GARANZIE
Il contratto non prevede il tacito rinnovo.
PRESCRIZIONE
I diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
Si invita l’Aderente a leggere con particolare attenzione il contratto prima della sottoscrizione con particolare riferimento alle clausole concernenti le garanzie incluse e quelle escluse nelle coperture assicurative, la durata delle coperture nonché la durata di uno o più periodi di carenza contrattuale previsti.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
DEFINIZIONI
Aderente: la persona fisica o ditta individuale che, in relazione a un contratto di locazione finanziaria erogato dalla Contraente, ha aderito alla Polizza.
Assicurato: la persona fisica per la quale è prestata l’assicurazione.
Assicuratore: Cardif Assurances Risques Divers S.A., Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede legale al n° 1 di Xxxxx Xxxxxxxxx, 00000 Xxxxxx, Capitale Sociale di Euro 14.784.000,00, P. IVA.
, C.F e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano 08916500153, R.E.A. n°1254536 iscritta nell’Elenco I annesso all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00011, società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Assurance.
Attività sportiva professionistica: attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, svolta da atleti, allenatori, preparatori atletici, nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive Nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica.
Beneficiario: il soggetto che ha diritto alla prestazione.
Contraente: Volkswagen Bank GmbH, che stipula la Polizza per conto dei propri clienti che sottoscrivono contratti di locazione finanziaria concessi dalla stessa Contraente.
Data di Decorrenza: la data in cui le garanzie assicurative previste dalla Polizza iniziano ad avere effetto.
Decesso: La morte dell’Assicurato avvenuta a causa di Infortunio.
Indennizzo, Indennità, Prestazione: importo liquidabile dall’Assicuratore in base alle condizioni di assicurazione.
Infortunio: Evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Invalidità Totale e Permanente: La perdita definitiva ed irrimediabile da parte dell’Assicurato, della capacità di attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla normale attività svolta.
ISVAP: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
Parti: Aderente, Assicuratore, Contraente.
Polizza: la Polizza Collettiva n. 5261/02 stipulata fra Contraente ed Assicuratore. Premio: la somma dovuta all’Assicuratore per la copertura assicurativa prestata. Sinistro: Evento dannoso per cui è prestata l'assicurazione.
Art. 1 Oggetto della copertura
L’Assicuratore riconosce all’Assicurato le seguenti garanzie valide in tutti i paesi del mondo:
- Copertura per decesso a seguito di Infortunio per tutti gli Assicurati;
- Copertura per Invalidità Totale e Permanente di grado non inferiore al 66%, a seguito di infortunio ,per tutti gli Assicurati.
Art. 2 Persone assicurabili e adesione alla copertura assicurativa
E’ assicurabile la persona fisica, che, anche in qualità di titolare della di ditta individuale, abbia sottoscritto un contratto di locazione finanziaria concesso dalla Contraente, di età, al momento dell’adesione, non superiore ai 65 anni (purché l’età dell’Assicurato sommata alla durata del contratto di locazione finanziaria, non superi il compimento del 70° anno d’età). Si aderisce sottoscrivendo la Dichiarazione di Adesione.
Per una stessa operazione di leasing può essere assicurata una sola persona.
Per ogni singolo Assicurato l’importo massimo assicurabile, sulle operazioni di locazione finanziaria è pari ad Euro 75.000,00. Pertanto non sono assicurabili i contratti di locazione finanziaria per il medesimo Assicurato superiori a tale importo. Non sono altresì assicurabili nuovi contratti di locazione finanziaria per il medesimo Assicurato nel caso in cui il relativo importo se sommato agli importi di eventuali operazioni precedenti superi Euro 75.000,00 .
Art. 3 Decorrenza e cessazione delle garanzie – Xxxxxxxxxx anticipata del contratto di locazione finanziaria
3.1 Decorrenza delle garanzie
Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24.00 della Data di liquidazione dell’importo finanziato in relazione al contratto di locazione finanziaria.
3.2 Cessazione delle garanzie
La copertura assicurativa ha termine:
− alla data di scadenza dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso del contratto di locazione finanziaria e comunque non oltre 60 mesi dalla data di Decorrenza;
− alla fine del mese di compimento del 70° anno di età da parte dell’Assicurato;
− in caso di estinzione o risoluzione anticipata del contratto di locazione finanziaria laddove l’Aderente abbia optato per l’estinzione delle garanzie;
− in caso di cessione del contratto di locazione finanziaria a terzi;
− in caso di sinistro liquidato in relazione alle garanzie Decesso ed Invalidità Totale e Permanente;
− in caso di insolvenza degli obblighi derivanti dal contratto di locazione finanziaria.
3.3 Estinzione anticipata del contratto di locazione finanziaria
In caso di estinzione anticipata del contratto di locazione finanziaria, le garanzie assicurative rimangono in vigore fino al termine del piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del contratto secondo il piano di rimborso originariamente sottoscritto.
All’Assicurato sarà restituita la parte di premio pagato relativa al periodo residuo per il quale il rischio è cessato solo quando abbia optato per l’estinzione delle garanzie determinandone la cessazione ai sensi dell’articolo 3.2 che precede.
Art. 4 Diritto di recesso
L’Aderente può recedere dalla Polizza entro 30 giorni dalla Data di Decorrenza, dandone comunicazione all’Assicuratore a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative, dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della raccomandata, e la restituzione all’Aderente, per il tramite della Contraente, del premio versato al netto delle imposte, nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione del recesso.
Art. 5 Condizioni e Prestazioni relative alle coperture assicurative
5.1 Copertura assicurativa per Decesso
Il rischio coperto è il decesso avvenuto a seguito di Infortunio.
Xxxxx i massimali di cui all’ Art. 9 , l’Assicuratore liquida una somma pari al debito residuo in linea capitale, risultante al momento del decesso, secondo il piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria, esclusi l’anticipo, il riscatto finale ed eventuali importi di canoni insoluti.
5.2 Copertura assicurativa in caso di Invalidità Totale e Permanente
Il rischio coperto è l’Invalidità Totale e Permanente, a seguito di Infortunio, di grado non inferiore al 66%.
Il grado di invalidità permanente totale viene accertato secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124 e successive modifiche ed integrazioni.
Xxxxx i massimali di cui all’ Art. 9 , l’Assicuratore liquida una somma pari al debito residuo in linea capitale alla data di accadimento dell’infortunio, secondo il piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria, esclusi l’anticipo, il riscatto finale ed eventuali importi di canoni insoluti.
Art. 6 Esclusioni
Le coperture sono escluse nei seguenti casi:
a) dolo dell'Assicurato, dell’Aderente ovvero del Beneficiario;
b) sinistri avvenuti in relazione ad uno stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, ivi inclusi, in via esemplificativa, la guerra civile, l’insurrezione, gli atti di terrorismo, l’occupazione militare e l’invasione, ed eccezion fatta, in ogni caso, per i sinistri verificatisi nei primi 14 giorni dall’inizio degli eventi bellici se e in quanto l'assicurato sia stato già presente sul luogo degli stessi al momento del loro insorgere;
c) azioni intenzionali dell’Assicurato quali: il suicidio, se avviene nei primi due anni dalla Data di decorrenza dell'assicurazione; il tentato suicidio; la mutilazione volontaria; i Sinistri provocati volontariamente dall'Assicurato; i Sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico, o di stati d'alcolismo acuto o cronico;
d) xxxxxxxx conseguenti a incidente aereo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
e) partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
f) infortuni già verificatisi alla Data di decorrenza dell'assicurazione e loro seguiti e conseguenze;
g) xxxxxxxx conseguenti a stati depressivi ed affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche;
h) sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni atomiche o di radiazioni atomiche
i) sinistri che siano conseguenza diretta della pratica di Attività Sportive Professionistiche; della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere.
Art. 7 Beneficiari delle prestazioni
Beneficiaria è la Contraente, che fin d’ora accetta, ai fini di estinguere o ridurre il debito dell’Aderente e fino a concorrenza delle somme ad essa dovute dall’Aderente e, per l’eccedenza, l’Aderente stesso o gli aventi diritto ai quali la Contraente provvederà a versare tale eccedenza. Nel caso di estinzione anticipata del contratto di locazione finanziaria, laddove l’Aderente abbia optato per la continuazione delle coperture, Beneficiario è l’Aderente stesso ovvero il gli aventi diritto cui l’assicuratore provvederà a versare la prestazione.
Art. 8 Premi dell'assicurazione
Il premio è unico, anticipato e dipende dall’importo finanziato (al netto dell’anticipo versato) indicato sul contratto di locazione finanziaria.
L’ammontare totale del premio unico, indicato sul contratto di locazione finanziaria, è comprensivo dell’eventuale imposta di assicurazione.
Art. 9 Massimali
La prestazione massima garantita dall’Assicuratore è:
− Euro 60.000,00 per singolo veicolo oggetto del contratto di Leasing;
− Euro 75.000,00 per singolo Assicurato, nell’ambito dell’insieme delle operazioni di locazione finanziarie stipulate dal medesimo Aderente.
Art. 10 Denuncia dei Sinistri
I sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto a Cardif – Gestione Servizio Clienti
– Ufficio Sinistri – Xxxxx Xxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, fax n. 00 00000000.
L'Assicurato o gli aventi diritto possono chiedere informazioni relative alle modalità di denuncia del Sinistro telefonando al Servizio Clienti al numero 800.636.386. (Lun-Ven 8.30 -19.00; Sab 09.00-13.00).
L’Assicurato o gli aventi diritto dovranno consegnare all’Assicuratore tutta la documentazione richiesta da quest’ultimo necessaria e sufficiente a verificare il diritto alla Prestazione. In ogni caso, l’Assicuratore si riserva la facoltà di far sottoporre l’Assicurato ad accertamenti medici.
I documenti da consegnare necessari per ciascuna garanzia sono (salvo integrazioni richieste dall'Assicuratore):
Mod. 26-5052 – 06/09 – Larovere
Decesso: certificato di morte; certificato medico che precisi le esatte cause della morte e, in caso di decesso a seguito di ricovero, copia della cartella clinica; in caso di decesso avvenuto a seguito di incidente stradale, copia del verbale reso dalle autorità intervenute; in caso di effettuazione di autopsia, copia del reperto autoptico; se l’Assicurato ha lasciato testamento: copia autenticata del testamento e copia dell’atto sostitutivo di notorietà ove risulti che tale testamento è l’ultimo da ritenersi valido e non impugnato e in cui sono indicati, nel caso in cui risultino beneficiari della copertura assicurativa, i suoi eredi legittimi nonché le loro generalità, l’età e la capacità di agire; se l’Assicurato non ha lasciato testamento: copia dell’atto sostitutivo di notorietà ove risulti che l’Assicurato è deceduto senza lasciare testamento, nonché le generalità, l’età e la capacità di agire di tutti gli eredi.
Invalidità Totale e Permanente: certificazione di invalidità totale e permanente emessa dagli enti preposti o da un medico legale, nonché copia della cartella clinica ed eventuale verbale di incidente stradale.
L’Assicurato od i suoi aventi causa devono inoltre:
− sciogliere da ogni riserbo i medici curanti;
− consentire le indagini, gli accertamenti e le visite mediche eventualmente necessarie da effettuarsi ad opera di consulenti medici di fiducia dell’Assicuratore, il costo delle quali sarà a totale carico dell’Assicuratore medesimo.
Le denunce saranno considerate complete solamente al ricevimento di tutta la documentazione richiesta.
Art. 11 Liquidazione dei sinistri
L’Assicuratore si impegna a liquidare il sinistro a seguito della ricezione di tutta la documentazione richiesta relativa al sinistro, entro 30 giorni da tale ricezione.
Art. 12 Legge Applicabile
La legge applicabile alla Polizza è quella Italiana.
Art. 13 Comunicazioni
Fatto salvo quanto specificato nell’ Art. 17 (Reclami), tutte le comunicazioni da parte dell’Assicurato all’assicuratore dovranno essere fatte per iscritto a: Cardif – Gestione Linea Xxxxxxx
- Xxxxx Xxxxxxxxx 0 – 00000 Xxxxxx, fax n. 00 00000000. Eventuali comunicazioni da parte dell’Assicuratore saranno indirizzate all’ultimo domicilio comunicato dall’Assicurato.
Art. 14 Cessione dei diritti
L’Aderente non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dalla copertura assicurativa.
Art. 15 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, dell'Assicurato o dell’Aderente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell’Assicuratore, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salute dell’Assicurato, che richieste dall’Assicuratore all'atto dell’adesione all'assicurazione, devono corrispondere a verità ed esattezza.
Art. 16 Foro competente
Per qualunque controversia derivante dall’applicazione o interpretazione della presente Xxxxxxx, sorta tra l’Assicuratore e la Contraente (o uno di essi), da una parte, e, dall’altra, qualunque Aderente e/o avente diritto, così come individuato nelle Condizioni di Assicurazione, foro competente è, in via esclusiva, quello del luogo di residenza o domicilio dell’Aderente e/o avente diritto.
Art. 17 Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a a Cardif Assurances Risques Divers S.A – Rappresentanza Generale per l’Italia - Ufficio Reclami - Xxxxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx - n° fax 00.00.000.000 - indirizzo e-mail xxxxxxx@xxxxxx.xxx
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà, rivolgersi all'ISVAP, xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, corredando l’esposto della copia del reclamo presentato a Cardif Assurances Risques Divers S.A.. nonché dell’eventuale riscontro da quest’ultima fornito.
Resta in ogni caso salva la facoltà di adire l’Autorità giudiziaria.
Art. 18 Tutela dati -Informativa ai sensi dell’art. 13 d .lgs. 30 giugno 2003 n. 196
La Compagnia, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali dell’Aderente, dell’Assicurato e dei Beneficiari (di seguito gli ’”Interessati”), ivi compresi quelli sensibili (per esempio: informazioni in merito allo stato di salute) e giudiziari, forniti dagli Interessati o da terzi, sono trattati ai fini, nei limiti e con le modalità necessarie all’attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata, nonché per finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e di controllo, ivi compresa la normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al terrorismo. Il mancato conferimento dei dati, assolutamente facoltativo, può precludere l’instaurazione o l’esecuzione del contratto assicurativo. Con riferimento ai dati “sensibili” il trattamento potrà avvenire solo con il consenso scritto degli Interessati.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e automatizzati, in forma cartacea e/o elettronica, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati medesimi. All’interno della nostra Compagnia, possono venire a conoscenza dei dati personali, in qualità di Incaricati o Responsabili del loro trattamento, i dipendenti, le strutture o i collaboratori che svolgono per conto della Compagnia medesima servizi, compiti tecnici, di supporto (in particolare: servizi legali; servizi informatici; spedizioni) e di controllo aziendale. La Compagnia può altresì comunicare i dati personali a soggetti appartenenti ad alcune categorie (oltre a quelle individuate per legge) affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni. Tra questi si citano: i soggetti costituenti la cosiddetta “catena assicurativa” (per esempio: riassicuratori; coassicuratori) i soggetti che svolgono servizi bancari finanziari o assicurativi; le società appartenenti al Gruppo BNP Paribas, o comunque da esso controllate o allo stesso collegate; soggetti che forniscono servizi per il sistema informatico della Compagnia; soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela; soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione, soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi; consulenti e collaboratori esterni; soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Compagnia anche nell’interesse della clientela; società di recupero crediti. I soggetti appartenenti a tali categorie, i cui nominativi sono riportati in un elenco aggiornato (disponibile presso la sede della Compagnia) utilizzeranno i dati personali ricevuti in qualità di autonomo “Titolare”, salvo il caso in cui siano stati designati dalla Compagnia “Responsabili” dei trattamenti di loro specifica competenza. La comunicazione potrà avvenire anche nel caso in cui taluno dei predetti soggetti risieda all’estero, anche al di fuori dell’UE, restando in ogni caso fermo il rispetto delle prescrizioni del D.Lgs n. 196/2003. Nel caso in cui i dati personali venissero trasferiti all’estero, si sottolinea che gli stessi potrebbero essere trattati con livelli di tutela differente rispetto alle previsioni della normativa vigente in Italia. In nessun caso i dati personali saranno trasferiti per finalità diverse da quelle necessarie all’attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata. La Compagnia non diffonde i dati personali degli Interessati.
Ogni Interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati personali trattati
presso la Compagnia e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.
Per ottenere ulteriori informazioni e per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs n. 196/2003, può rivolgersi a:
- Cardif Assurances Risques Divers S.A.- Rappresentanza Generale per l’Italia, in persona del Rappresentante Generale per l’Italia, pro-tempore, domiciliato per la funzione presso la sede di Xxxxx Xxxxxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxx; e-mail xxxxxxx_xx@xxxxxx.xxx