CONTRATTO DI SERVIZIO
TRA COMUNE DI CREMONA e AEM CREMONA S.p.a. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CREMAZIONE IN HOUSE PROVIDING, PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA LINEA DEL FORNO CREMATORIO, NONCHE’ PER LA CONCESSIONE DI AREE E BENI.
Scrittura privata stipulata in modalità elettronica
L'anno duemiladiciotto, il giorno 1 del mese di LUGLIO presso la Sede Comunale,
TRA
Il Comune di Cremona, di seguito denominato “Ente”, rappresentato dall’xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx, Dirigente - Settore lavori Pubblici e Programmazione Opere Pubbliche
E
A.E.M. CREMONA S. p. a. rappresentata dal xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.
ART. 1 – OGGETTO E REGOLAMENTAZIONE DEI BENI
L'Ente affida, in house providing ex art 16 D.lgs. 175 / 2016 ed artt. 5 e 192 D.lgs. 50 / 2016, ad AEM Cremona
S.p.A. il servizio di cremazione e, con il presente contratto, disciplina i rapporti e le obbligazioni reciproche per l'esecuzione del servizio presso il Polo della Cremazione di Cremona, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili ed immobili, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle strutture di proprietà dell'Ente, strumentali all'esercizio del servizio.
L'Ente affida altresì ad AEM Cremona S.p.A. la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione (finanziata con mezzi reperiti dalla stessa AEM Cremona S.p.A.) e la gestione della nuova linea di cremazione secondo le caratteristiche specificate nella planimetria allegata al presente contratto (Allegato 1), di cui è parte integrante formale e sostanziale (così come gli allegati a seguire).
AEM Cremona S.p.A. si impegna pertanto a progettare, realizzare e gestire le opere civili ed elettromeccaniche del nuovo polo di cremazione di cui sopra, a propria cura e spese, alle condizioni e secondo i termini e le modalità previsti dagli articoli che seguono.
Sono altresì a carico di AEM Cremona S.p.A. tutte le opere di riqualificazione dell'area di cremazione e della linea esistente.
L'Ente concede ad AEM Cremona S.p.A. l'uso delle aree e degli immobili comunali, necessari all'esecuzione degli investimenti di cui sopra e la gestione del servizio, come risultanti dalle planimetrie in Allegato 2 ed Allegato 2bis al presente contratto; l’Ente concede altresì ad AEM Cremona S.p.A. l’uso dei beni mobili ed attrezzature di proprietà comunale come da Allegato 3 a supporto del servizio.
Gli investimenti di cui all’Allegato 1, nonché ogni altro investimento su beni immobili, mobili ed attrezzature finanziato da AEM Cremona S.p.A. in corso di affidamento ritorneranno gratuitamente di proprietà dell’Ente al termine del presente contratto di servizio.
In ogni altra ipotesi di cessazione anticipata del contratto, spetta ad AEM Cremona S.p.A. il valore di quanto al capoverso precedente come da scritture contabili della Società, al costo di iscrizione al netto dei fondi ammortamento.
In tutti i casi AEM Cremona S.p.A. si obbliga a trasferire in proprietà all’Ente le opere e gli impianti in buono stato manutentivo e di funzionamento.
L'Ente valuterà l'adozione di eventuali integrazioni e / o modifiche al presente contratto che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione del servizio, nel rispetto dell’equilibrio reddituale e della sostenibilità finanziaria.
In Allegato 4 è il piano economico – finanziario che prefigura le dinamiche finanziarie e reddituali
dell’investimento e della gestione in capo ad AEM Cremona S.p.A.
ART. 2 – DURATA
L’affidamento in house del servizio di cremazione di cui al presente contratto ha durata pari ad anni 15 (quindici), con decorrenza dal 01.07.2018 e termine il 30.06.2033.
Alla scadenza, AEM Cremona S.p.A. è, ove necessario, tenuta a proseguire nella gestione del servizio sino alla stipulazione di un nuovo contratto di servizio o al subentro di un diverso soggetto gestore individuato dall'Ente, previa deliberazione di Consiglio Comunale che definisca la nuova forma di gestione.
ART. 3 – PRESA D’ATTO DA PARTE DI AEM CREMONA SPA
AEM Cremona S.p.A. prende in carico aree, beni immobili e mobili di cui agli Allegati 2 e 3 nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della sottoscrizione del presente contratto e dichiara di aver preso cognizione dei luoghi e dei manufatti, nonché di avere cognizione di tutte le condizioni e situazioni particolari che caratterizzano lo svolgimento del servizio.
L'Ente provvederà all'atto della consegna dei beni di cui sopra a fornire le certificazioni ed i manuali d’uso delle strumentazioni.
ART. 4 – OBBLIGHI DI AEM CREMONA SPA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
Le attività che AEM Cremona S.p.A. dovrà svolgere, relativamente al processo di ignizione di salme per cui sia stata rivolta istanza di cremazione e rilasciato il necessario titolo autorizzativo da parte degli Uffici comunali competenti, dovranno essere le seguenti:
• ricezione e valutazione delle richieste di cremazione, analisi della documentazione ricevuta;
• formazione del programma delle cremazioni;
• gestione delle eventuali anomalie o difformità rispetto al programma;
• accoglimento del carro funebre (e dei resti mortali) e verifica della documentazione amministrativa necessaria all'effettuazione della cremazione;
• se richiesto, carico e trasferimento, con proprio mezzo, del feretro alla Sala del Commiato;
• collocazione del feretro su apposito alzaferetri e deposito nelle celle frigorifere;
• rimozione degli elementi metallici dalle casse, inserimento del feretro nei forni, vigilanza sul processo di combustione, raccolta delle ceneri e loro successiva polverizzazione, confezionamento dell'urna cineraria a norma di legge;
• compilazione del verbale di cremazione, e consegna dell’urna cineraria al parente, o all’impresa funebre, o all’appaltatore dei servizi cimiteriali in Cremona;
• eventuale indicazione, all’appaltatore dei servizi cimiteriali in Cremona quando non svolto in proprio dal personale di AEM Cremona S.p.A., circa il trasferimento di feretri o resti mortali all’interno delle aree cimiteriali o presso le celle frigorifere dell’obitorio dell’Ospedale di Cremona;
• pulizia del vano impianto (parti elettromeccaniche ed edili del forno ed annesse aree, alle quali per motivi di sicurezza è vietato l’accesso);
• pulizie degli uffici, delle aree e degli immobili civili.
ART. 5 – PROGETTAZIONE DELLA NUOVA LINEA DELLA CREMAZIONE
AEM Cremona S.p.A., per la realizzazione della nuova linea di cremazione, nonché per l’impianto di cremazione per gli animali d’affezione, si impegna ad eseguire, a propria cura e spese, gli studi, le indagini, la progettazione definitiva ed esecutiva delle opere, concordando con il Comune le principali caratteristiche.
In sede di progettazione definitiva ed esecutiva AEM Cremona S.p.A. è tenuta ad osservare tutte le disposizioni
di legge e di regolamento che disciplinano la costruzione di opere pubbliche.
Il Comune approva il progetto definitivo / esecutivo, completo di verifica e validazione.
AEM Cremona S.p.A. si obbliga a richiedere e produrre quanto necessario per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni, nulla osta, pareri ed altra documentazione necessaria per l'esecuzione della nuova opera.
ART. 6 – ESECUZIONE DEI LAVORI
AEM Cremona S.p.A. si impegna, a propria cura e spese, ad eseguire tutte le opere e gli impianti necessari e connessi alle opere oggetto dell’affidamento in conformità alla progettazione esecutiva.
A tal fine AEM Cremona S.p.A. provvederà, a propria cura e spese, ad attivare una procedura nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 50 / 2016 per l'individuazione del soggetto a cui affidare l'esecuzione delle opere. Analogamente AEM Cremona S.p.A. dovrà nominare il Direttore dei Lavori ed il Collaudatore tecnico – amministrativo ai sensi della suddetta normativa.
Eventuali varianti od addizioni che si dovessero rendere necessarie durante la fase esecutiva delle opere, dovranno essere preventivamente assentite dal Comune, fermo restando che tutti gli oneri, nessuno escluso, relativi a dette varianti saranno a totale carico di AEM Cremona S.p.A.
Al completamento delle opere AEM Cremona S.p.A. si obbliga a fornire al Comune i collaudi tecnico – amministrativi, nonché tutte le certificazioni e il collaudo statico inerenti le nuove opere eseguite, per accettazione da parte del Comune.
Nel corso dei lavori AEM Cremona S.p.A. si impegna a contenere il più possibile i disagi per gli utenti, concordando allo scopo, preventivamente, con l'Amministrazione Comunale, anche in fase di preparazione degli elaborati progettuali, le misure da adottare più idonee.
AEM Cremona S.p.A. e l'impresa esecutrice saranno obbligate ad osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro per le opere pubbliche.
A tal fine AEM Cremona S.p.A. assumerà il ruolo di committente e responsabile dei lavori ai sensi del d.lgs. 81/2008.
ART. 7 – MANUTENZIONI
AEM Cremona S.p.A. dovrà provvedere, a proprio carico, a porre in essere tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della parte edile / strutturale e della parte impiantistica, al fine della corretta conservazione dei beni ottenuti in disponibilità per la loro successiva restituzione a scadenza del periodo in condizioni ottimali, anche con riferimento alla nuova linea di cremazione.
Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, a mero titolo indicativo e non esaustivo, sono riassunti negli Allegati 5 e 6.
È da intendersi a carico di AEM Cremona S.p.A. il pagamento dei consumi di gas/acqua/energia elettrica/utenze telefoniche connesse all’esercizio dell’attività in questione.
A tal fine AEM Cremona S.p.A. dovrà provvedere alla richiesta di nuovi allacci o volture delle utenze già dedicate al servizio di cremazione ai vari Enti ovvero, qualora non sia possibile la separazione degli impianti con quelli del Cimitero, ad installare appositi conta energie/consumi e a rimborsare il Comune dei relativi consumi delle utenze utilizzate al fine della gestione del servizio.
Sono altresì a carico di AEM Cremona S.p.A. tutte le forniture di beni di consumo necessari al servizio. AEM Cremona S.p.A. dovrà adempiere a tutte le prescrizioni per il controllo delle emissioni in atmosfera. Rimane inteso che AEM Cremona S.p.A., attraverso il subentro nella gestione del servizio di cremazione, diventerà unica responsabile circa la corretta gestione di tutti gli impianti concessi e/o realizzati in forza del presente atto anche in materia di emissioni in atmosfera.
È esclusa ogni responsabilità di AEM Cremona S.p.A. riferibile ad eventuali mancati o ritardati adempimenti in data antecedente la data di efficacia del presente contratto ed ogni responsabilità riferibile a vizi occulti.
AEM Cremona S.p.A. assume l’obbligo di provvedere a propria cura e spese alla gestione dei beni e impianti di cui sopra in modo che siano sempre in stato di efficienza e possano rispondere, in ogni momento, alle
esigenze dei servizi gestiti, in conformità alle leggi vigenti ed alle norme di sicurezza in materia.
ART. 8 – STANDARD QUALI-QUANTITATIVI
Il servizio di cremazione, salvi i periodi di fermo per manutenzione ed in caso di guasti, non dovrà subire interruzioni e dovrà avere carattere di regolarità, continuità e completezza.
AEM Cremona S.p.A. si impegna a riattivare la funzionalità dell’impianto nel più breve tempo possibile nonché, sino all’entrata in esercizio della seconda linea di cremazione, a dotarsi di un contratto di soccorso per sopperire a dette forzate fermate.
Nell’espletamento dei servizi e nel rispetto delle regole relative agli affidamenti in house providing, AEM Cremona S.p.A. si impegnerà a migliorare complessivamente il servizio di cremazione, mantenendolo adeguato, per qualità e quantità delle prestazioni rese, alle esigenze della comunità locale e all’evoluzione della normativa, nel rispetto della sensibilità dei dolenti.
AEM Cremona S.p.A. si impegnerà inoltre al rispetto di corretti criteri tecnici e rigorosi metodi di gestione economica, nonché delle normative di settore e secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, adottando a tal fine tutte le misure idonee al raggiungimento degli obiettivi.
La conduzione dell'impianto, secondo disposizioni di legge vigenti in materia, dovrà essere svolta da personale qualificato, in grado di effettuare sistematicamente le verifiche ed i controlli di efficienza necessari.
Qualora intervenissero circostanze eccezionali di arresto dell'impianto per guasti e/o rotture, AEM Cremona S.p.A., dovrà darne tempestiva comunicazione agli Enti di controllo.
L'Ente riconosce ad AEM Cremona S.p.A. piena autonomia imprenditoriale nell'adottare i sistemi operativi e l’organizzazione ritenuti più idonei allo scopo rimuovendo, per quanto possibile, tutte le cause che possano determinare carenze o inadempienze nello svolgimento dei servizi.
AEM Cremona S.p.A. si obbliga altresì a segnalare tempestivamente all'Ente tutte le circostanze e fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, in modo che l'Ente stesso, per quanto di propria competenza, possa intervenire.
ART. 9 – CARTA DEI SERVIZI
Con l’approvazione del presente contratto di servizio, è altresì approvata ed entra in vigore la Carta dei Servizi, di cui all'Allegato 7, contenente obblighi informativi ed adeguate forme di garanzia nei confronti degli utenti. Al fine di monitorare la qualità dei servizi e delle attività svolte, AEM CREMONA SPA si impegna a svolgere annualmente una indagine di Customer Satisfaction i cui risultati verranno comunicati al COMUNE oltre che pubblicati sul proprio sito web.
ART. 10 – PRINCIPI DI COMPORTAMENTO
AEM Cremona S.p.A., nella gestione del servizio, dovrà attenersi a quanto disposto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici ex DPR 62/2013 e dal proprio piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza.
ART. 11 - ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
Si rinvia a specifica deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi successivamente all’approvazione del presente contratto e prima della data di decorrenza del servizio.
Nell’esecuzione del servizio dovrà essere utilizzato esclusivamente personale regolarmente assunto e adeguatamente inquadrato, cui dovrà essere corrisposto il relativo trattamento contrattuale, in misura non inferiore ai minimi previsti per la categoria, pena la risoluzione del contratto.
AEM Cremona S.p.A. manleva l'Ente da qualsiasi obbligo e responsabilità per quanto riguarda le retribuzioni, gli obblighi previdenziali, l’assicurazione contro gli infortuni, la tutela della salute e la responsabilità verso
terzi.
La stessa dovrà esibire, a semplice richiesta dell’Ente, tutta la documentazione atta a verificare il pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali, nonché la corretta corresponsione dei salari e degli stipendi al personale adibito al servizio.
AEM Cremona S.p.A. si obbliga ad osservare e a fare osservare al proprio personale tutte le norme in materia di sicurezza, prevenzione infortuni e in genere di tutela dell’incolumità e della salute dei lavoratori, con particolare riferimento al d.lgs. 81 / 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.
AEM Cremona S.p.A. si impegna altresì a vigilare affinché il proprio personale mantenga costantemente un comportamento adeguato e comunque consone alla particolare natura del servizio erogato.
È tenuta inoltre a dotare il personale di idoneo vestiario da lavoro, curando altresì che lo stesso sia sempre mantenuto in condizioni ottimali e a munire ogni lavoratore di apposito cartellino di riconoscimento, esibito in modo tale da garantirne l'identificazione durante tutta la durata del servizio.
I dipendenti saranno tenuti al mantenimento del massimo riserbo su fatti e circostanze dei quali abbiano avuto notizia nell’espletamento delle proprie mansioni.
ART. 12 – RESPONSABILE DELLA CONDUZIONE E DELLA SICUREZZA DELL’IMPIANTO
AEM Cremona S.p.A. si impegna ad individuare un proprio Responsabile della conduzione della sicurezza dell’impianto, dotato di potere rappresentativo, cui verrà affidata la responsabilità operativa del servizio.
Prima dell'inizio dell'attività, il nominativo dello stesso verrà comunicato per iscritto all’Ente con relativo recapito telefonico e domicilio, nonché quello del suo eventuale sostituto.
Il Responsabile di cui sopra dovrà garantire una reperibilità permanente per ogni comunicazione, notificazione, corrispondenza, intervento o sopralluogo, nonché per l'accoglimento di eventuali contestazioni inerenti il servizio.
ART. 13 – TUTELA AMBIENTALE
AEM Cremona S.p.A. si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l’integrità dell’ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.
In particolare, nell’espletamento delle proprie attività, dovrà provvedere a differenziare i rifiuti all’origine, con la separazione e il relativo stoccaggio di quelli pericolosi e la suddivisione in frazioni omogenee dei rifiuti non pericolosi, nonché ad effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate producendo la documentazione dell’avvenuto smaltimento.
Si farà carico altresì della piena responsabilità dello smaltimento di tutti i rifiuti prodotti e di tutti gli oneri (procedure carico/scarico e compilazione formulari) per il corretto smaltimento degli stessi.
AEM Cremona S.p.A. nella gestione del servizio dovrà operare nel rispetto della politica ambientale e degli obiettivi gestionali dell'Ente.
ART. 14 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO A TERZI
È fatto divieto assoluto ad AEM Cremona S.p.A. di cedere il contratto e comunque di affidare a terzi la titolarità dello svolgimento dei servizi di cremazione.
AEM Cremona S.p.A., nell’acquisire le necessarie risorse da terzi, appalta forniture, servizi, lavori nel rispetto del d.lgs. 50 / 2016.
Trattandosi di rapporti esclusivi tra AEM Cremona S.p.A. e appaltatori o fornitori, eventuali divergenze tra i soggetti non daranno diritto alcuno di avanzare all'Ente richieste o pretese di alcun genere o sollevare eccezioni di sorta.
I contratti stipulati, ai sensi della vigente normativa in materia di appalti e contratti pubblici, tra la stessa ed i soggetti terzi appaltatori dovranno prevedere cauzioni, fidejussioni, penali, o altre clausole atte a garantire la
continuità di svolgimento dei servizi ed il rispetto degli standard del presente contratto.
ART. 15 – ASSICURAZIONI
AEM Cremona S.p.A. è direttamente responsabile di fronte a terzi, nonché all'Ente, dei danni di qualsiasi natura, sia a cose sia a persone, causati, per fatto e colpa della stessa e dei suoi dipendenti durante lo svolgimento del servizio.
Al riguardo, l'Ente declina ogni responsabilità, sia penale che civile, parimenti per i danni o sinistri che dovessero subire terzi, i materiali e il personale di AEM Cremona S.p.A. durante l’esecuzione dei servizi stessi. AEM Cremona S.p.A. quindi, assume senza eccezione e per intero, ogni e qualsiasi responsabilità inerente e conseguente all’esecuzione del servizio, sollevando l'Ente da ogni pretesa, azione o richiesta di danni.
Sarà cura di AEM Cremona S.p.A. in ogni caso, provvedere senza indugio e a proprie spese, alla riparazione ed alla sostituzione di parti o oggetti danneggiati.
AEM Cremona S.p.A., dal 01.01.2019, contrae polizza assicurativa di responsabilità civile anche per danni da inquinamento accidentale e/o graduale, con un massimale unico pari ad euro 15.000.000 contro danni a terzi e all'Ente, polizza che dovrà essere mantenuta per tutta la durata dell'affidamento.
In particolare, l’anzidetta polizza dovrà tenere indenne l'Ente da tutti i rischi derivanti dall’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto e da qualsiasi causa determinati e contenere clausola espressa di obbligo dell'Assicuratore di informare l'Ente in caso di eventuale disdetta o scadenza non rinnovata o premio di rata non pagato.
ART.16 - SICUREZZA
AEM Cremona S.p.A. assume l’obbligo di eseguire i necessari sopralluoghi nelle zone di lavoro al fine di realizzare quanto commissionato nell’assoluto rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori.
AEM Cremona S.p.A. adotterà, per il Polo della Cremazione, un proprio Documento di Valutazione dei Rischi, sulla base di quello già approvato dall’Ente.
AEM Cremona S.p.A., inoltre, nello svolgimento dell'attività, dovrà garantire la sicurezza verso eventuali persone terze (visitatori, parenti, ecc.. ), mettendo in atto tutte le prescrizioni necessarie contenute nel DUVRI specificatamente redatto.
AEM Cremona S.p.A. si impegna a fornire ai propri dipendenti idonea informazione e formazione riferita al tipo di attività da prestare e al corretto uso delle attrezzature, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro dettate dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Ai sensi della normativa di legge vigente in materia, l’Ente fornisce (laddove necessario) dettagliate informazioni, anche in modo documentale, sui rischi ambientali e sui rischi da interferenza.
ART. 17 – VIGILANZA E CONTROLLO COMUNALE
1. Il Comune esercita la funzione di vigilanza, attraverso la Direzione di Settore comunale competente per materia, mediante la richiesta di documentazione specifica a AEM CREMONA SPA, secondo necessità.
2. Il Comune può effettuare in qualunque momento visite ed ispezioni nelle aree e nei luoghi in cui si svolge l’attività gestionale, nonché chiedere relazioni su fatti specifici di gestione, anche finanziaria e, in generale, sull’attività della Società.
3. L’esercizio della vigilanza, secondo le modalità di cui al punto precedente, mira ,tra l’altro, a:
a) verificare il regolare svolgimento della gestione in relazione al presente contratto;
b) valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi di budget in termini di quantità e qualità di interventi;
c) verificare il rispetto delle norme relative al personale in ordine ai contratti collettivi e alla tutela messa in campo in materia di sicurezza sul lavoro;
4. Durante le ispezioni presso il polo della cremazione, anche senza preavviso, (compatibilmente con le esigenze di operatività aziendale e di continuità del servizio all’utenza), AEM CREMONA SPA garantisce la
massima collaborazione agli operatori comunali incaricati all'ispezione.
5. Delle ispezioni è redatto, in duplice copia, un verbale da trasmettere agli organi del COMUNE DI CREMONA e di AEM CREMONA SPA
ART. 18 – COOPERAZIONE
L'Ente si impegna a cooperare con AEM Cremona S.p.A., per quanto di sua competenza e per quanto nelle sue possibilità, al corretto svolgimento dei servizi.
Detta cooperazione dovrà inerire in particolare:
• il più agevole accesso a tutte le informazioni sulla popolazione, sul territorio e sull’ambiente a disposizione degli Uffici Comunali, ritenute da AEM Cremona S.p.A. rilevanti allo svolgimento dei servizi, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy;
• la comunicazione dell’avvio del procedimento di modifica dei regolamenti comunali interessanti l’attività, nonché quant'altro necessario, legittimo e proporzionale.
ART. 19 - RAPPORTI ECONOMICI
Gli importi corrisposti dai cittadini e dalle Aziende di Onoranze funebri, così come approvati dal Comune di Cremona con apposito provvedimento deliberativo relativi al servizio, dovranno essere versati direttamente ad AEM Cremona S.p.A.
AEM Cremona S.p.A. provvederà a corrispondere all’Ente, nei modi e nei tempi concordati il canone di affidamento del servizio articolato come segue:
− Euro 375.000,00 per l’anno 2018
− Euro 700.000,00 per l'anno 2019
− Euro 750.000,00 per i successivi anni a titolo di quota fissa.
− Riconoscere Euro 75 per ogni cremazione in più rispetto al numero annuo, pari a 4.500 a titolo di quota variabile.
L'equilibrio economico e finanziario di AEM Cremona S.p.A. si fonda, oltre che sui sopra indicati canoni di gestione, sui seguenti presupposti:
• durata dell’affidamento pari a 15 anni
• tariffe all’utenza: come da deliberazioni di Giunta Comunale, nel rispetto di detto equilibrio.
Le parti prendono atto che l'Equilibrio Economico-Finanziario degli investimenti e della connessa Gestione, che dovrà permanere per tutta la durata dell’affidamento, sussistendo l'interesse pubblico al mantenimento del corretto equilibrio tra investimenti e gestione, è determinato dai contenuti del Piano Economico-Finanziario allegato (Allegato 4).
L’Ente ed AEM Cremona S.p.A., con la sottoscrizione del presente contratto, concordano che il Piano Economico-Finanziario potrà essere soggetto a variazioni che tengano conto di eventuali modifiche dei suddetti presupposti in modo tale da mantenere comunque l'equilibrio economico-finanziario prestabilito (a titolo di esempio: maggiori costi di costruzione, minore utenza, inatteso incremento dei costi di gestione, ritardi nella realizzazione delle opere).
Potrà essere revisionato il piano, e quindi la dimensione del canone di affidamento, qualora il Comune apporti, anche conseguentemente a variazioni legislative o regolamentari che incidano sui meccanismi tariffari, variazioni ai presupposti o condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione.
ART. 20 – EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO E RIEQUILIBRIO
1- Il Concessionario dichiara di avere sviluppato il piano economico-finanziario Allegato 4 sul presupposto che l’alea dell’investimento resta a proprio carico e che nell’ambito di tale sviluppo, sono stati autonomamente considerati i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'equilibrio economico finanziario indicati nel medesimo piano, tra i quali:
a) i costi di costruzione e di investimento relativi ai lavori accessori affidati in concessione come previsti piano economico-finanziario sopra citato;
b) l'importo dei ricavi derivanti dal servizio ;
c) i costi riconducibili agli oneri finanziari;
d) la durata della concessione, come sopra stabilita;
e) il bacino d’utenza;
f) il canone riconosciuto al Comune.
2- Il verificarsi di fatti non riconducibili alle parti, quali derivanti da forza maggiore (intesa come ogni atto o fatto imprevisto e imprevedibile, che la parte che lo invoca non avrebbe potuto prevedere, nè prevenire con l’esercizio dell’ordinaria diligenza, tale da rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, l’adempimento degli obblighi contrattuali o dall'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidano sui termini e sulle condizioni di realizzione, di gestione economica e/o funzionale dell'opera, nonché di gestione dei servizi o stabiliscano nuovi meccanismi tariffari, o di eventi destabilizzanti o di eventi favorevoli, come infra meglio definiti, che incidano sull’equilibrio del piano economico- finanziario determinandone una lesione, o un miglioramento, comporterà la revisione dello stesso piano mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio, ferma restando la permanenza dei rischi trasferiti in capo al Concessionario e delle condizioni di equilibrio economico-finanziario relative al presente contratto.
3- Per Evento Destabilizzante si intende ogni situazione che incida in modo pregiudizievole sui presupposti e sulle condizioni di equilibrio economico-finanziario come sopra indicate, vale a dire:
1. ogni fatto del Concedente di cui alla successiva definizione, o comunque, ogni variazione non imputabile al Concessionario che:
A) incida sulle condizioni e sui presupposti di equilibrio economico-finanziario incidendo in senso pregiudizievole sui termini e sulle condizioni per l’esecuzione dei servizi e dei lavori dedotti nel presente contratto, sulla gestione economica o sulla funzionalità del Polo della cremazione ;
B) renda necessarie varianti progettuali e/o in corso d’opera;
C) modifichi in senso pregiudizievole per il Concessionario il regime tributario tariffario?applicabile alle voci di costo o di ricavo previste nel piano economico finanziario allegato;
2. ogni ritardo nella realizzazione dei lavori che possa pregiudicare l’ultimazione dei lavori stessi o ritardare l’avvio della gestione delle parti interessate dai lavori accessori dedotti nel presente contratto, dovuto a causa non imputabile al Concessionario;
3. il mancato o tardivo rilascio delle necessarie autorizzazioni, nulla osta, permessi, per causa non imputabile al Concessionario;
4. l'annullamento e/o la revoca delle necessarie autorizzazioni, nulla osta, permessi per causa non imputabile al Concessionario;
5. l’affidamento al Concessionario di lavori complementari o di servizi complementari [passaggio interessante di prospettiva].
4- Per fatto del Concedente si intende:
1. l'inadempimento del Concedente alle proprie obbligazioni ai sensi del presente contratto ;
2. un fatto imputabile al Concedente che dia luogo a ritardo nel rilascio di un'autorizzazione o provvedimento necessario per l’esecuzione del presente contratto;
3. un fatto imputabile al Concedente che impedisca al Concessionario di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi del presente contratto ;
4. un atto compiuto dal Concedente che determini variazione, anche rispetto alle modalità ed alle condizioni per la gestione, che abbia incidenza pregiudizievole con conseguente peggioramento dei presupposti e delle condizioni dell’equilibrio economico-finanziario.
5- Per Evento favorevole si intende ogni evento o circostanza elencata alla definizione di Evento Destabilizzante, ove abbia incidenza in senso favorevole anziché pregiudizievole e comporti miglioramento nei presupposti di equilibrio del piano economico finanziario.
6- Rimane inteso che la verifica delle circostanze indicate ai precedenti punti sarà effettuata dal Concedente in contraddittorio con il Concessionario mediante apposito verbale.
7- Inoltre, ferme restando le definizioni sopra riportate, si conviene tra le Parti che, il Concessionario
procederà, di concerto con il Concedente stesso, ad un ricalcolo del piano economico finanziario tenendo conto dell’impatto del medesimo Evento che ha dato luogo alla lesione dell’equilibrio, in modo da illustrare lo stato dell’equilibrio economico-finanziario dopo l’Evento stesso.
8- Il Concessionario trasmetterà tempestivamente al Concedente copia del piano economico finanziario così ricalcolato e di ogni ulteriore documentazione comprovante la misura della lesione dell’equilibrio.
9- Ove il suddetto Evento determini un mutamento in senso favorevole al Concessionario, il Riequilibrio dovrà essere effettuato a vantaggio del Concedente che, quindi, effettuerà il ricalcolo del piano economico finanziario nel termine di 60 giorni dal verificarsi dell’evento favorevole in modo tale che si possa procedere in termini analoghi a quelli di cui sopra.
10- Entro i 30 giorni successivi alla trasmissione del piano economico finanziario ricalcolato, il Concedente ed il Concessionario procederanno in buona fede alla verifica delle condizioni finanziarie della Concessione e all'esame delle disposizioni del presente contratto e ne concorderanno la revisione che, a titolo esemplificativo, potrà prevedere, in via alternativa o congiunta:
I. il pagamento di importi (una tantum o periodici) a titolo di indennizzo,
II. l'anticipazione o proroga del termine di scadenza della Concessione.
III. la riduzione/aumento del canone riconosciuto al Comune.
11- Ove il Concedente ed il Concessionario non individuino soluzioni condivise per il riequilibrio economico- finanziario, rimetteranno tali soluzioni ad un esperto iscritto all’albo dei commercialisti dell’Ordine di Cremona, individuato di comune accordo ovvero, in mancanza, dal Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Cremona su iniziativa della parte più diligente, il quale esperto proporrà le medesime soluzioni entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla relativa nomina. Decorso il suddetto termine o, comunque, ove le soluzioni proposte non incontrino la condivisione delle Parti, ciascuna di esse potrà adottare le soluzioni previste ex lege nel caso di mancata revisione del piano economico-finanziario.
12- Rimane ferma l’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 175 del Codice in tema di modifiche del contratto di concessione durante il periodo di efficacia.
ART. 21 – FLUSSI FINANZIARI
AEM Cremona S.p.A. si impegna a rispettare gli obblighi in materia di flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e al successivo D.L.187/2010 e ss. mm. ii., avendo altresì cura di inserire, a tal fine, un' apposita clausola all’interno dei contratti che dovesse stipulare.
ART. 22 – VERIFICHE, CONTROLLI E PENALITA’
L'Ente si riserva la più ampia facoltà di procedere, attraverso i propri uffici, a controlli e verifiche sulla qualità del servizio reso, sullo stato di applicazione del contratto nonché sull’osservanza della normativa vigente.
Provvederà altresì ai controlli complessivi sull’esecuzione del presente contratto, sul raggiungimento, mantenimento e miglioramento degli standard qualitativi fissati e sul rispetto della “Carta dei Servizi”.
A semplice richiesta e comunque entro e non oltre 15 (quindici) giorni, AEM Cremona S.p.A. si impegnerà a fornire tutti i dati e la documentazione di carattere tecnico che l'Ente riterrà opportuno dover acquisire anche attraverso attività di “reporting” circa le caratteristiche gestionali e di “budget”.
Qualora a seguito dei controlli e delle verifiche effettuate emergano inadempienze contrattuali totali o parziali ed una gestione dei servizi non corrispondente ai criteri espressi dal presente contratto, AEM Cremona S.p.A. sarà tenuta alla immediata rimozione delle cause ostative e a darne immediata conferma.
ART. 23 - RISOLUZIONE ESPRESSA
Il presente contratto si intenderà risolto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
• violazioni degli obblighi assunti, non eliminate a seguito di diffida formale da parte del l'Ente;
• mancato rispetto, degli obiettivi e degli standard contenuti nel presente contratto;
• violazioni di disposizioni imperative di legge;
• inadempienza delle assunte obbligazioni economiche.
La parte diffidata potrà presentare controdeduzioni entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione formale.
Qualora la parte inadempiente non cessi il proprio comportamento, l'Ente potrà dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo.
Non è causa di disservizio, da assumere come motivo di risoluzione del contratto, ciò che è conseguenza di eventi di forza maggiore.
AEM Cremona S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora, entro il termine del 30 giugno 2019, non avrà ottenuto, per cause ad essa non imputabili, l’autorizzazione per la costruzione della seconda linea (artt. 5 e 6 precedenti).
ART. 24 - SPESE CONTRATTUALI
L’atto è stipulato mediante scrittura privata per la quale non è previsto il pagamento di diritti di rogito. Le spese del presente Contratto sono a carico dell'AEM CREMONA S.p.A.
ART. 25 – CONTROVERSIE
In caso di controversia sull'interpretazione e sull'esecuzione del presente Contratto, le parti si impegnano a tentare la composizione bonaria della lite.
Qualora non fosse possibile un accordo transattivo a ristoro della controversia in atto, la procedura sarà trasferita all'Autorità Giudiziaria ordinariamente preposta per legge.
L'erogazione del servizio non può, in ogni caso, essere sospesa in pendenza della procedura di soluzione della controversia.
ART. 26 – REGISTRAZIONE
Le parti danno reciprocamente atto che la presente scrittura privata sarà sottoposta a registrazione solamente in caso d'uso, a norma dell'articolo 5 comma 2 del D.P.R. n. 131 26/04/1986 “Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro”. I costi di registrazione saranno in carico della parte che richiede la registrazione stessa
Per AEM Cremona S.p.A. | Il Presidente Xxxxxxx Xxxxxx | (documento firmato digitalmente ai sesni del D.Lgs. n° 82/2005 e s.m.i.) |
Per il COMUNE DI CREMONA | xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx | (documento firmato digitalmente ai sesni del D.Lgs. n° 82/2005 e s.m.i.) |