CIG: Z822E8500A
Disciplinare di incarico di consulenza e brokeraggio
per l’analisi e la gestione dei rischi e delle relative coperture assicurative
CIG: Z822E8500A
ART. 1
L'incarico di brokeraggio per la gestione delle polizze assicurative di proprio interesse verrà affidato dalla Lignano Sabbiadoro Gestioni Spa alla Ditta affidataria tramite contratto. In particolare l'incarico riguarda:
1. la consulenza generale sull'analisi delle coperture assicurative esistenti;
2. la consulenza tecnica ed amministrativa nella gestione delle gare assicurative;
3. la gestione dei contratti assicurativi.
L’affidatario dovrà, inoltre, collaborare con il broker attualmente incaricato dalla Società per il pieno e completo passaggio delle competenze, come da codice deontologico e principi generali in materia. Sarà onere del broker affidatario ricercare in fase di subentro, tutta la documentazione necessaria al proprio lavoro, fatto salvo l’impegno della Società di mettere a disposizione i testi delle polizze in corso ed i dati necessari, se già disponibili. Con riferimento ai contenuti dell'incarico, Lignano Sabbiadoro Gestioni Spa riconosce la Società contraente quale broker esclusivo, sia per i rapporti assicurativi in corso, sia per i contratti assicurativi successivi.
ART. 2
La consulenza assicurativa ha carattere generale e riguarda le seguenti prestazioni di servizi, indicate in via principale e non esaustiva:
a) l'analisi delle coperture assicurative esistenti e la conseguente formulazione di uno studio sulla posizione a rischio complessiva in cui opera la Lignano Sabbiadoro Gestioni Spa;
b) l’aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato assicurativo e delle nuove esigenze della Società;
c) la segnalazione di possibili e/o convenienti metodi di prevenzione di eventi dannosi;
d) l'individuazione di condizioni contrattuali adeguate alle specifiche esigenze della Società;
e) realizzazione di corsi di formazione per il personale della Società in materia assicurativa, secondo un programma proposto e concordato con la Società, nonché inviti gratuiti a convegni organizzati o tenuti dal broker in collaborazione con terzi; comunicazione di informative al personale sui rapporti tra rischi e coperture assicurative e più in generale sulle eventuali novità normative intervenute in tema di assicurazioni;
f) la resa di pareri di assistenza e consulenza su questioni in materia assicurativa o attinente.
I tempi di evasione dei pareri e assistenza richieste della Società dovranno essere particolarmente soddisfacenti.
La consulenza tecnica ed amministrativa nel procedimento di gara riguarda le seguenti prestazioni di servizi, indicate in via principale e non esaustiva:
a) assistenza nella fase di approntamento della procedura da mettere in atto per addivenire all'aggiudicazione dei contratti, comprendente la redazione in dettaglio dei capitolati con i relativi massimali; le clausole specifiche da introdurre nei contratti; i premi da sottoporre a concorrenzialità; l'eventuale lettera invito e/o il bando di gara;
b) assistenza tecnico consultiva nella fase di esecuzione di gara;
c) assistenza nella valutazione delle offerte tecniche presentate dalle compagnie di assicurazione nel corso delle procedure di selezione, anche attraverso, se richiesto dalla Società, la presenza in sede di gara di tecnici esperti inviati dalla ditta, senza oneri per la Società;
d) assistenza nella fase successiva alle procedure di aggiudicazione mediante il controllo del contratto di assicurazione che deve rispondere esattamente agli esiti di gara.
Resta inteso che il Broker non potrà ingerirsi di sua iniziativa nelle scelte collegate alle procedure pubbliche di individuazione dell'assicuratore.
Le proposte formulate dal broker in esecuzione ai precedenti punti non saranno vincolanti per la Società. Per una corretta gestione del rapporto di consulenza, la Società segnalerà in forma scritta al broker i motivi insindacabili del mancato adeguamento alle proposte da quest'ultimo formulate.
ART. 4
La gestione dei contratti assicurativi riguarda le seguenti prestazioni di servizi, indicate in via principale e non esaustiva:
a) la gestione contabile ed amministrativa dell'intero pacchetto assicurativo (segnalazione scadenze, pagamento dei premi, segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati dalle polizze, segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti);
b) il controllo continuativo sull'adeguatezza economica dei contratti nel tempo;
c) la segnalazione su aggiornamenti legislativi o di contratti di lavoro che potessero avere rilevanza assicurativa, di cui il broker fosse o venisse a conoscenza;
d) le procedure in caso di sinistri, per la corretta evasione delle relative pratiche fino alla liquidazione finale dei danni, comunque a carico delle compagnie assicuratrici;
e) gli eventuali contenziosi iniziati per danni subiti o causati dalla Società.
Le proposte formulate dal broker in esecuzione ai precedenti punti non saranno vincolanti per la Società.
Il broker si impegna inoltre, senza alcun onere a carico della Società, ad effettuare una verifica annuale della situazione sinistri inerenti alle polizze in corso, finalizzata ad evidenziare eventuali anomalie nella gestione dei servizi della Società.
Il broker trasmette i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie, ecc.) almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nelle polizze assicurative.
La Lignano Sabbiadoro Gestioni Spa provvede al pagamento del premio all’assicuratore, dopo aver effettuato anche su quest’ultimo la verifica dei requisiti previsti dal D. Lgs. 50/2016 per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Contestualmente ai versamenti, il broker si impegna a rilasciare alla Società le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicurative debitamente quietanzate. Il broker si impegna altresì ad evidenziare nelle ricevute emesse dalle Compagnia assicurative debitamente quietanzate, in specifica voce, la provvigione che le compagnie assicuratrici hanno corrisposto, evidenziando ed attestando che lo stesso, rispetta il limite della percentuale minima offerto in gara. Si specifica che la percentuale va applicata alle provvigioni calcolate sulla parte imponibile delle polizze assicurative poste a base di gara.
ART. 6
La Società autorizza il broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.
La Società si impegna a segnalare al broker tutte le comunicazioni proposte in materia assicurativa ricevute direttamente dalle compagnie assicuratrici.
Il broker si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome della Società, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente alla Società.
Il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici della Società né può impegnare la Società se non preventivamente autorizzato.
La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza della Società.
ART. 7
Nel rapporto contrattuale instaurato il broker dovrà:
- predisporre entro i tempi concordati il materiale necessario agli uffici della Società per operare nella perfetta correttezza e nel rispetto delle normative vigenti;
- fornire tutta la consulenza e assistenza precontrattuale e contrattuale necessaria a tutelare esclusivamente gli interessi assicurativi della Società;
- attenersi scrupolosamente alle direttive della Società;
- riferire in merito all'esito di tutti i sinistri trattati.
La Società, pertanto, dovrà utilizzare gli studi e le analisi forniti dal broker esclusivamente per le finalità previste dal presente rapporto contrattuale.
Il broker, in relazione a danni subiti dalla Società coperti da polizze, assisterà la Società nella gestione delle relative procedure fino alla liquidazione.
ART. 9
Le parti si danno reciprocamente atto che l'attività di brokeraggio, così come descritta nel presente disciplinare, è svolta dal broker senza pretendere alcun corrispettivo, in quanto l'opera del broker è remunerata per il tramite delle compagnie di assicurazione con le quali saranno stipulate o prorogate le coperture di questa Società. Detto compenso non potrà mai costituire un onere aggiuntivo, ai sensi dell'art. 1758 c.c., per la Società, anche se, per esigenze commerciali delle Compagnie, i contratti dovranno essere appoggiati ad agenzie assicurative locali.
ART. 10
Il broker sarà direttamente responsabile del regolare espletamento di ogni atto previsto dalla presente convenzione, tutelando in ogni caso l'interesse della Società.
Il broker risponderà direttamente verso i terzi delle azioni intraprese al di fuori dell'ambito di applicazione della presente convenzione.
Sono a carico del broker aggiudicatario: tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento dell'incarico; i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico; la polizza di assicurazione R.C. per negligenza o errori professionali prevista dal D.Lgs.209/2005, art. 112, comma 3, per tutta la durata contrattuale, nonché l'adesione al fondo di garanzia ai sensi di cui all’art. 115 del medesimo decreto. La Società avrà diritto al risarcimento per eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico e nei termini previsti dal suddetto decreto, imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker.
Nessuna responsabilità potrà ricadere sul broker per atti di competenza della Società, ritardi di comunicazione o di consegna di documenti e ogni altra irregolarità non imputabile al broker.
ART. 11
Il broker è l'unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dal presente disciplinare, essendo espressamente fatto divieto di subappaltare o cedere anche parzialmente il servizio a terzi.
Verificandosi le ipotesi indicate al comma 1 il contratto è risolto di diritto e la Società avrà diritto al risarcimento dei danni subiti.
ART. 12
La Società si riserva la facoltà di poter risolvere unilateralmente il contratto qualora si verifichino delle gravi inadempienze alle disposizioni contenute nel presente contratto.
La risoluzione del contratto, anche nell’ipotesi dell’articolo precedente, dovrà essere preceduta da contestazione dell'addebito, con lettera raccomandata A/R indirizzata al broker, con indicazione di un termine per eventuali giustificazioni.
In tali casi resta fermo il diritto della Società di ottenere il risarcimento dei danni subiti. La radiazione o la cancellazione dal Registro di cui al D.Lgs. 209/2005 comportano l’immediata risoluzione del contratto.
ART. 13
Il presente incarico avrà la durata di quattro anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. Alla scadenza del contratto, naturale o anticipata secondo quanto previsto al precedente art. 12, il broker, su richiesta della Società, si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività per almeno 180 giorni al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo broker o alla Società. L'incarico dovrà intendersi automaticamente decaduto in caso di sopravvenuta incompatibilità con eventuali disposizioni di legge. Qualsiasi sia il motivo della cessazione del contratto, il Broker deve trasmettere alla Società entro 30 giorni tutti i dati afferenti i sinistri liquidati e riservati, con seguito e senza seguito, oltre ad ogni altro elemento in proprio possesso utile ad incidere sulla quotazione di ogni singolo rischio assicurato.
ART.14
Il broker è tenuto a trattare i dati, anche sensibili, relativi ai rapporti derivanti dal presente contratto ottemperando scrupolosamente alla normativa in materia.
Con specifico atto la Società provvederà alla nomina del broker a responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679e successive modifiche ed integrazioni.
Il broker, pertanto, si impegna ad ottemperare a quanto disposto dal citato decreto legislativo nell’attività di trattamento dei dati personali effettuata per l’espletamento del servizio disciplina dal presente contratto.
ART. 15
Per eventuali controversie, divergenze o vertenze inerenti all’esecuzione o all'interpretazione del presente contratto, qualora non sia fattibile comporle in accordo tra le parti, sarà competente il Foro di Udine.
Art. 16. Registrazione
Il contratto d’appalto, che verrà redatto nella forma di scrittura privata, sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso.
Art. 17. Norme finali
Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, le norme legislative ed altre disposizioni in materia.
Art. 18. Le parti chiedono che la presente scrittura privata stipulata in modalità elettronica con firma digitale, ai sensi del art. 6 comma 4 del D.L.18.10.2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla Legge 221/2012 e s.m.i., resti depositata presso gli uffici della Società.
IL PRESIDENTE
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