PROTOCOLLO D’INTESA TRA
PROTOCOLLO D’INTESA TRA
l’Università degli Studi di Ferrara, di seguito denominata UniFe, con sede legale in Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxx, 00, codice fiscale 80007370382,
rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, LA
Università Iuav di Venezia, di seguito denominata Iuav, Codice Fiscale 80009280274, partita
I.V.A. 00708670278, rappresentata dal Rettore xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la carica presso l’Università Iuav – Xxxxx Xxxxx, 000 – 00000 Xxxxxxx.
E LA
Fondazione Eni Xxxxxx Xxxxxx, di seguito denominata FEEM - codice fiscale 97080600154, rappresentata dal direttore xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, domiciliato per la carica presso Fondazione Eni Xxxxxx Xxxxxx – Xxxxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx, legittimato alla firma del presente atto;
di seguito denominate anche “Parte” o congiuntamente “le Parti”, PREMESSO CHE:
- in base all’Articolo 8 comma 3 del proprio Statuto l’Università degli Studi di Ferrara, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può stabilire rapporti con enti pubblici e privati attraverso contratti e convenzioni per ogni forma di cooperazione didattica e scientifica e per lo svolgimento di attività di comune interesse;
- UniFE, avendo tra i propri fini istituzionali la didattica e la ricerca, persegue la formazione delle nuove generazioni e l’aggiornamento di ricercatori e tecnologi, di operatori nelle imprese e nella pubblica amministrazione, missione che può essere perseguita anche grazie alla collaborazione con centri di ricerca ed enti pubblici e privati;
- Iuav, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dello statuto, nell'esercizio della propria autonomia funzionale, può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;
- Iuav, la cui attività è istituzionalmente dedicata alla didattica, alla formazione e alla ricerca riguardanti le discipline dell'Architettura, dell'Urbanistica, della Pianificazione Territoriale, del Restauro, delle Arti, del Teatro e del Design, rappresenta un qualificato polo di formazione e ricerca con competenza specifica nel settore della pianificazione urbanistica per la resilienza e per le città circolari anche con riguardo alla rete di relazioni con numerosi organismi specializzati italiani ed internazionali, con i quali Iuav intrattiene rapporti di collaborazione nel campo della ricerca, della didattica, dei tirocini nonché di altre attività collegate con le funzioni primarie dell'Università;
- FEEM – Fondazione Eni Xxxxxx Xxxxxx è un’istituzione non-partisan e non-profit che svolge attività di ricerca scientifica in materia di energia, ambiente, economia e sviluppo sostenibile su scala globale e locale. Riconosciuta dal Presidente della Repubblica nel 1989 e operativa dal 1990, FEEM è oggi considerata uno dei centri di eccellenza nella ricerca, ed è attivamente impegnata per favorire il trasferimento delle competenze a favore di imprese, istituzioni, organizzazioni e opinione pubblica.
- le Parti, tenuto conto delle rispettive finalità istituzionali, intendono instaurare un rapporto di collaborazione al fine di promuovere, coordinare ed eseguire attività di ricerca e didattica, promuovere iniziative, programmi, progetti e strategie di comunicazione sulla sostenibilità ambientale e il benessere;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1 (Premesse)
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.
2. Il presente Protocollo d’Intesa contiene norme a carattere generale cui le Parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di futuri accordi. Per quanto non espressamente disposto dai futuri accordi, si riterranno applicabili gli articoli di cui al presente Protocollo d’Intesa.
Articolo 2 (Oggetto)
1. Le Parti intendono instaurare un rapporto di collaborazione che, attraverso un impiego efficace ed efficiente delle rispettive risorse, sia volto allo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo, di studio e formazione di comune interesse. La collaborazione tra le Parti riguarderà le attività di interesse comune promosse in materia di economia circolare e sostenibilità dall’Università degli Studi di Ferrara, le attività promosse dall’Università Iuav di Venezia e dalla Fondazione Eni Xxxxxx Xxxxxx, anche nell’ambito dell’ EPiC Earth and Polis Research Centre.
2. Per l’ottimale attuazione della collaborazione, le Parti concordano di sviluppare le attività congiunte valendosi delle competenze di eccellenza comuni, con primario e non esclusivo riferimento alle seguenti tematiche:
- sostenibilità ambientale, sociale, economica e culturale (es. salvaguardia e promozione della qualità dell’ambiente, tutela delle risorse naturali),
- transizione verso l’economia circolare e sviluppo delle conoscenze in materia di circolarità urbana e territoriale,
- approfondimento scientifico e metodologico sul tema internazionalmente definito “cities under pressure”.
3. Tale collaborazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà riguardare, singolarmente o congiuntamente:
- attività formative, anche nell’ambito dei dottorati di ricerca;
- attivazione di tirocini nei limiti delle disposizioni normative di riferimento;
- sviluppo di metodologie e strumenti scientifici, tecnologici e culturali; programmi di pianificazione per lo sviluppo degli obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale, economica, culturale e urbana, per la tutela delle risorse naturali, per la promozione della qualità dell’ambiente, di maggiori condizioni di benessere per la popolazione; sviluppo degli obiettivi di transizione verso l’economia, le città e i territori circolari; sviluppo degli obiettivi di pianificazione e gestione delle cosiddette “cities under pressure”,
- promozione di iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione rivolte alla comunità e alle imprese, anche attraverso l’organizzazione di convegni e seminari e la disseminazione dei risultati della ricerca;
- partecipazione a progetti di ricerca di base e applicata, in collaborazione con istituzioni pubbliche, università e agenzie ambientali europee o di paesi terzi, compresa la partecipazione alle iniziative di ricerca e di didattica promosse dal corso di dottorato in Sostenibilità ambientale e benessere, dalla Rete Universitaria Internazionale Routes towards Sustainability, coordinati dall’Università degli Studi di Ferrara e ad analoghe iniziative promosse dall’Università Iuav di Venezia e/o dalla Fondazione Eni Xxxxxx Xxxxxx.
Articolo 3 (Strumenti per l’attuazione)
1. Le modalità e i termini sulla base dei quali attivare il rapporto di collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente Articolo 2, saranno oggetto di specifici accordi volti a disciplinare organicamente i rapporti tra le Parti attraverso la stipula di contratti o apposite convenzioni di settore nel rispetto della normativa vigente.
Articolo 4 (Durata e decorrenza)
1. Il presente Protocollo d’Intesa entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha la durata di 3 anni.
2. Il presente Protocollo d’Intesa è indipendente da qualsiasi precedente Protocollo tra Iuav, UniFE e FEEM e potrà essere rinnovato alla scadenza con nuovo atto scritto tra le Parti.
Articolo 5 (Costi)
1. Il presente Protocollo d’Intesa non comporta oneri economici tra le Parti.
Articolo 6 (Coperture assicurative e Sicurezza)
1. I partecipanti alle attività di cui all’art. 2 del presente Protocollo, dovranno essere assicurati nell’esercizio delle attività di cui sopra, per i rischi derivanti da infortuni e responsabilità civile per danni a terzi sollevando la Parte ospitante da ogni eventuale responsabilità.
2. Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, con modalità da concordare, in qualità di ospite, il personale dipendente e quello in formazione delle altre, operante nelle attività inerenti al presente Protocollo d’Intesa. Il personale dipendente o in formazione di una delle Parti che eventualmente si dovesse recare presso le sedi dell’altra, per lo svolgimento delle citate attività, sarà tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria vigenti presso la parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l’accesso anche con riguardo al D. Lgs. n. 81/2008. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii., si stabilisce che i datori di lavoro delle Parti si debbano coordinare in riferimento alla valutazione dei rischi, alla sorveglianza sanitaria, alla formazione per i rischi specifici, alla dotazione dei DPI, alle misure di prevenzione e protezione da adottare e ad ogni aspetto previsto dal Testo Unico, relativamente a tutto il personale coinvolto.
articolo 7 (Riservatezza)
1. Per "Informazioni riservate" si intendono tutte le informazioni, i dati, le relazioni, le ricerche, il know-how, le formule, i processi, le tecnologie, le analisi, le note, le interpretazioni, le previsioni, i record, i documenti, gli accordi, i metodi, le procedure, le invenzioni o le idee che sono di proprietà di una Parte, che non sono di regola disponibili al pubblico.
2. Le Parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni riservate, i dati, i metodi di analisi, le ricerche e simili di cui vengano a conoscenza nell’ambito dello svolgimento delle attività comuni, di non divulgarle a terzi e di utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente protocollo, di astenersi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati.
3. Se una delle Parti desidera divulgare le informazioni riservate a terzi deve ottenere il preliminare consenso scritto dell'altra Parte prima che possano essere rese pubbliche.
Articolo 8 (Proprietà dei risultati e pubblicazioni)
1. Fermo restando che le Parti sono titolari esclusive dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, nell’ipotesi in cui lo svolgimento delle attività di cui al presente Protocollo d’Intesa porti a risultati congiunti, la proprietà degli stessi sarà attribuita alle Parti in modo da rispecchiare la partecipazione scientifica ed economico-finanziaria di ciascuna di esse. In caso di risultati suscettibili di privativa, successivi accordi determineranno la ripartizione dei costi, le modalità di gestione e sfruttamento congiunta di eventuali titoli di proprietà industriale e intellettuale, nonché i termini e le condizioni per la difesa giudiziale dei titoli acquisiti. Le Parti concordano sin d’ora che, qualora i risultati fossero suscettibili di tutela nell’ambito della proprietà industriale/intellettuale, le eventuali pubblicazioni dovranno essere ritardate per il tempo necessario al deposito/registrazione dei titoli.
2. In ogni pubblicazione o scritto relativo ai materiali elaborati nel corso delle attività comuni dovrà essere fatto esplicito riferimento al presente Protocollo di intesa ed alle eventuali convenzioni attuative di cui all’art. 3.
Articolo 9 (Trattamento dei dati personali)
1. Il trattamento dei dati personali, forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste dal presente protocollo d’intesa, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation, di seguito GDPR).
2. Le Parti sono tenute a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR, verificando ed aggiornando periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25; sono inoltre
soggette a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati di apposite informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14. Devono altresì garantire l’esercizio dei diritti da parte dell’interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR.
3. Le parti convengono che il presente articolo non esaurisce gli obblighi loro incorrenti in materia di privacy e di impegnarsi, tramite i/le referenti di cui all’ articolo 15, di concerto con la persona responsabile della struttura che effettua la raccolta dei dati, nel momento in cui verranno messe in atto le singole attività concretamente discendenti dal presente protocollo, e qualora le stesse prevedano il trattamento di dati personali, ad ottemperare a quanto previsto dal GDPR, in materia di diritti delle persone interessate e delle informazioni da fornire loro ai sensi dei citati artt. 13 e 14 (c.d. “informativa sulla privacy”).
Articolo 10 (Prevenzione corruzione)
1. Le Parti dichiarano di adottare, nell'ambito delle rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 231/2001 e
s.m.i. e della legge 190/2012 e s.m.i. reciproche regole etiche di comportamento che formeranno parte integrante del presente protocolo e presenti nei rispettivi siti internet xxxx://xxx.xxxxx.xx, xxxx://xxx.xxxx.xx e xxx.xxxx.xx che le Parti avranno cura di scaricare al fine di renderle reciprocamente note.
2. Le Parti dichiarano di rispettare e far rispettare le regole contenute nei documenti sopra indicati, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'esecuzione del presente protocollo.
3. Le Parti dichiarano di aver posto in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali comportanti una responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del citato decreto, avendo adottato procedure interne e sistemi di organizzazione e controllo adeguati.
Articolo 11 (Pari opportunità)
1. Le Parti non discriminano alcuna persona sulla base di: origine nazionale, etnica, colore, religione, opinioni politiche, età, sesso, orientamento sessuale, stato civile o familiare, disabilità.
Articolo 12 (Recesso e scioglimento)
1. Le Parti possono recedere unilateralmente dal presente Protocollo d’Intesa, ovvero scioglierlo consensualmente mediante comunicazione scritta da effettuarsi, con preavviso di almeno 90 giorni, con Posta Elettronica Certificata.
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla parte di protocollo già eseguita.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le parti concordano fin d’ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso.
Articolo 13 (Utilizzo dei segni distintivi delle Parti)
1. La collaborazione di cui al presente Protocollo d’Intesa non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione dell’altra parte (incluse abbreviazioni).
2. L’eventuale utilizzo è consentito solo per le specifiche finalità del presente atto e in coerenza con la vigenza temporale delle attività stesse.
Articolo 14 (Controversie)
1. Le Parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere dall’interpretazione e dall’applicazione del presente Protocollo d’Intesa. Le Parti convengono che, non perfezionata tale amichevole composizione, per ogni controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione e applicazione del Protocollo d’Intesa medesimo sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.
Articolo 15 (Referenti)
1. Le Parti individuano rispettivamente il Centre for Research on Circular Economy, Innovation and SMEs (CERCIS) del Dipartimento di Economia e Management, EPiC Earth and Polis Research Centre, istituito da FEEM, e l’Università Iuav di Venezia come strutture operative per la realizzazione delle attività di collaborazione.
2. Referenti dell’accordo di collaborazione sono:
- per l’Università degli Studi di Ferrara, Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx, del Dipartimento di Economia e Management,
- per l’Università Iuav di Venezia, Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx,
- per la Fondazione Eni Xxxxxx Xxxxxx, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx.
Articolo 16 (Firma, registrazione e bollo)
1. Il presente protocollo d’intesa è sottoscritto in via telematica, con firma digitale ed è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi degli artt. 4, 5, 6 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986 ed è soggetto ad imposta di bollo come da tariffa allegato A – parte I articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) e ss.mm.ii.
Articolo 17 (Domicilio e uffici di riferimento)
1. Ai fini e per tutti gli effetti del presente atto, le Parti eleggono il proprio domicilio:
Università degli Studi di Ferrara in Xxx Xxxxxxx 00 – 44121 Ferrara, PEC: xxxxxx@xxx.xxxxx.xx .
Università Iuav di Venezia in X. Xxxxx 000, Xxxxxxxxx, 00000 Xxxxxxx, PEC: xxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx
Xxxxxxxxxx Xxx Xxxxxx Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx PEC: xxxx@xxx.xx
2. Gli uffici incaricati dell'esecuzione e dell'eventuale proposta di modifica o estensione di questo Protocollo di intesa sono:
Università degli Studi di Ferrara Ripartizione III Missione e Fundraising Via Saragat, 1
I – 00000 Xxxxxxx
Tel.: x00 0000 000000
Università Iuav di Venezia Servizio di Staff del rettore Tolentini 191 – X. Xxxxx
X - 00000 Xxxxxxx Tel.: x00 000 0000000
Fondazione Eni Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, 00
X- 00000 Xxxxxx
Tel.: x00 00 00000000
Email: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx
Il presente Protocollo d’intesa è sottoscritto da:
Il Rettore dell’Università degli Studi di Ferrara firmato digitalmente
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx
Il Rettore dell’Università Iuav di Venezia firmato digitalmente
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
Il Direttore/Presidente di Fondazione Eni Xxxxxx Xxxxxx firmato digitalmente
Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx