COMUNE DI MONDRAGONE
COMUNE DI MONDRAGONE
Provincia di Caserta
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA DURATA DI 6 MESI DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIMITERO COMUNALE
CUP D59D14000200004 CIG 5860968FC8
CPV 98371110-8
1. OGGETTO DEL SERVIZIO
La concessione ha per oggetto la prosecuzione del servizio di gestione e manutenzione dell'illuminazione votiva di tombe, loculi, nicchie ossario, edicole funerarie e cappelle gentilizie nel vecchio cimitero di Mondragone e nel suo primo ampliamento affidato con contratto Rep. 5020 del 21/04/2009, scaduto.
2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La concessione sarà aggiudicata mediante gara di appalto da esperire con procedura aperta, alla ditta che avrà offerto il massimo rialzo sull’aggio spettante al Comune, fissato nella misura minima del 20%, posto a base di gara.
L’aggiudicazione sarà effettuata a corpo, con il criterio del massimo rialzo sull’aggio spettante al Comune, fissato nella misura minima del 20%, posto a base di gara che, ai fini del versamento dell’aggio, dovrà essere calcolato sul totale delle utenze riferite all'illuminazione ordinaria, straordinaria e ai diritti di primo allacciamento.
3. CANONI (iva esclusa)
I canoni sono quelli approvati con determina dirigenziale n. 570 del 27/11/2007, applicati con riferimento ad un servizio di illuminazione con installazione di lampade ad incandescenza di potenza minima di 5 Watt.
Canone lampada votiva: € 20,64
Il canone a carico dell’utente sarà calcolato sulla base dei ratei mensili a partire dalla data dell’allacciamento (ossia l’utente pagherà tanti dodicesimi del canone quanti sono i mesi di servizio da espletare). Nessun ulteriore contributo oltre il canone deve essere versato dagli utenti già titolari di contratto per illuminazione votiva con la ditta affidataria della concessione di cui al contratto rep. 5020 del 21/04/2009.
4. IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO
Il valore della concessione innanzi indicato, riferito a 4500 lampade votive e stimato sulla base di un conteggio di massima effettuato presso il cimitero comunale, non ha valore negoziale, costituendo solo base di calcolo per le procedure di affidamento e ai fini della determinazione del contributo da corrispondere all’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici.
Tale valore potrà subire variazioni sia in aumento, per effetto di richieste da parte degli utenti di nuovi abbonamenti e/o di lampade occasionali in misura superiore a quella ipotizzata, sia in diminuzione a causa di disdette da parte degli utenti di contratti di lampade in abbonamento.
La concessione di cui trattasi ha una durata di 6 mesi a partire dalla data di stipula del contratto, allo scadere dei quali, l’impianto esterno resterà di proprietà del Comune.
Nessuna pretesa potrà essere avanzata dalla Ditta concessionaria in caso di variazione del valore della concessione rispetto a quello calcolato.
L’aggio che la Ditta deve versare al Comune quale corrispettivo della concessione è pari alla percentuale di aumento risultante dalla gara, applicata agli incassi derivanti dal numero delle utenze di lampade ordinarie e straordinarie e dai diritti di primo allacciamento.
Quadro Economico | ||
a) | Lampade perpetue | € 46.440,00 |
b) | Illuminazione votiva straordinaria | €49.000,00 |
Importo a base di gara | € 94.495,05 | |
b1) | Oneri di sicurezza diretti e indiretti incidenza dell’1% | € 944,95 |
c) | Totale costi del servizio a + b | € 95.440,00 |
IVA 22% | € 20.996,80 | |
e) | Pagamento quota AVCP stazione appaltante | € 30,00 |
Totale | € 116.466,80 |
5. DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata della concessione è stabilita in 6 mesi.
Alla scadenza, il contratto potrà essere prorogato per il tempo necessario all’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento del servizio di durata quinquennale e alla stipula del relativo contratto.
6. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
E’ fatto divieto specifico all’impresa concessionaria di cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio, pena l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione e salvo il risarcimento dei danni e delle spese causati al Comune.
In caso di infrazione alle norme del contratto commessa dal subappaltatore occulto, unico responsabile verso il Comune e verso i terzi si intenderà l’Appaltatore.
7. MANUTENZIONE E CONSEGNA DELL’IMPIANTO
L’impresa concessionaria curerà la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici, nonché delle lampade votive e dei portalampada, con personale idoneo alle proprie dipendenze, provvedendo immediatamente alla riattivazione delle parti di impianto non funzionanti.
La manutenzione generale dovrà essere effettuata regolarmente, secondo le necessità ambientali e funzionali al fine di assicurare la regolarità del funzionamento e l’aspetto decoroso e nel rispetto della normativa vigente di cui al D.M. 37/08.
Per ogni incasso effettuato per le utenze concesse il concessionario dovrà servirsi dell’apposita modulistica preventivamente vidimata dal funzionario preposto dall’Amministrazione.
Contestualmente alla data della stipula del contratto verrà consegnato alla ditta appaltatrice, previa redazione di apposito verbale, l’intero impianto di illuminazione votiva di proprietà comunale, intendendosi tutte le linee principali e secondarie e tutte le attrezzature.
L’energia da erogarsi per l’espletamento del servizio sarà consegnato a valle dei misuratori, che saranno installati a cure dell’erogatore.
Il costo dell’energia elettrica rimarrà a carico della dita appaltatrice, la quale dovrà all’uopo stipulare apposito contratto di fornitura con l’Ente erogatore.
8. VERIFICHE, ACCERTAMENTI, DIVIETI E MANOMISSIONE
L’amministrazione Comunale si riserva il diritto in ogni momento della gestione del servizio in oggetto di fare eseguire tutte le verifiche e le prove che si ritenessero necessarie agli impianti e ai materiali.
E’ fatto divieto assoluto a chicchessia di introdurre nel cimitero lampade a corrente con batteria od accumulatori.
Qualora dovessero verificarsi delle manomissioni, che possano in qualunque modo apportare variazioni non autorizzate dalla Concessionaria agli impianti di cui alla presente concessione, i trasgressori saranno perseguiti a norma di legge e saranno tenuti a risarcire i danni prodotti.
La Concessionaria ha facoltà di sospendere l’erogazione dell’energia elettrica alle utenze abusive o per le quali abbia riscontrato l’impiego di lampade non conformi agli standard.
9. OBBLIGHI PER LA DITTA CONCESSIONARIA
La ditta garantisce la presenza, presso gli uffici comunali, di almeno 1 operatore cat. B per almeno 6 ore settimanali incaricato, per l’espletamento delle attività amministrative connesse allo svolgimento del servizio. La stessa si impegna a riscuotere il canone omnicomprensivo comprensivo dagli abbonati, stabilito ai sensi del presente capitolato. Il canone, in ogni caso, non comprende il costo di acquisto dei corpi ornamentali delle lampade, plafoniere, portalampade, copri lampade, ecc..
Dietro pagamento del canone la ditta concessionaria si obbliga, inoltre, a fornire ai singoli utenti l’installazione, la manutenzione, la sostituzione delle lampade non più funzionanti e la fornitura dell’energia elettrica.
Tutte le spese derivanti dalla manutenzione ordinaria degli impianti, dalle bollette per la fornitura di energia elettrica ed in generale dalla gestione del servizio sono a carico della ditta concessionaria.
L’utente già titolare di una o più lampade votive nulla deve né a titolo di adeguamento degli impianti alle norme di legge, né a titolo di eventuale passaggio della concessione dalla attuale ditta alla nuova ditta aggiudicataria.
La ditta concessionaria si impegna ad osservare tutte le norme di legge e i regolamenti vigenti in materia di sicurezza degli impianti e a tenere sollevata l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi danno che possa derivare, in conseguenza della presente concessione, a persone o cose derivanti dai lavori e delle prestazioni previsti. Rimangono pertanto a suo esclusivo carico il completo risarcimento dei danni comunque arrecati ed aventi sempre relazione diretta dei lavori e prestazioni dipendenti dal presente Capitolato.
Con la concessione del servizio vengono trasferiti alla ditta concessionaria la responsabilità della gestione del servizio al concessionario ed i rischi ad essa connessi. Lo stesso è, ad ogni effetto, un servizio pubblico e, per nessuna ragione, può essere sospeso o abbandonato. In caso di abbandono o di sospensione anche parziale e non dipendente da causa di forza maggiore, l'amministrazione si intende autorizzata a continuare l'esercizio del servizio in danno.
L’appaltatore, inoltre, si obbliga a provvedere:
- All’esecuzione degli allacciamenti richiesti da privati alle condizioni previste dal presente capitolato e alle tariffe stabilite;
- Alla manutenzione ordinaria dell'impianto e al ricambio delle lampade esauste;
- A sostenere tutte le spese relative alla gestione e alla manutenzione ordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione all’interno del cimitero comunale (intendendosi per esso il Vecchio cimitero e il primo ampliamento). Alla manutenzione e sostituzione delle lampade, assumendo a suo carico le spese relative all’acquisto delle stesse.
La manutenzione dovrà essere effettuata regolarmente, secondo le necessità, al fine di garantire la regolarità di funzionamento ed il mantenimento di un aspetto decoroso, nel rispetto della normativa di cui al D.M. 37/08 e ss.mm.ii., secondo le indicazioni e le disposizioni del Capo Ripartizione Tecnica ed Urbanistica.
Le spese contrattuali sono a carico della ditta concessionaria.
10. OBBLIGHI SPECIALI PER LA DITTA CONCESSIONARIA
Per l’allestimento dell’illuminazione straordinaria in aggiunta a quella perpetua in occasione della commemorazione dei defunti ed Ognissanti nel mese di novembre, la ditta appaltatrice dovrà
richiedere apposita autorizzazione per eseguire le aggiunte, comunicando le tariffe praticate e la percentuale di aggio ulteriore da versare a favore del Comune.
Il numero delle lampade installate dovrà risultare da apposito registro compilato a cura della ditta o suo incaricato. Il registro dovrà essere vidimato dal Comune. Tale servizio aggiuntivo può essere esteso, previo accordo con l’Amministrazione Comunale, anche ad altre ricorrenze. Le somme versate dagli utenti per l'illuminazione straordinaria in occasione di festività e ricorrenze devono essere computate ai fini del calcolo dell'aggio da versare al comune.
Il concessionario riscuoterà il pagamento delle lampade straordinarie per i giorni 1 e 2 novembre direttamente dagli utenti rilasciandone le rispettive ricevute.
10.1 Allacciamento ed erogazione dell’energia elettrica
Il concessionario stipulerà direttamente con la società distributrice apposito contratto di fornitura di energia elettrica richiedendo a proprio nome l’allacciamento alla rete pubblica di distribuzione. Tutte le spese per l’allacciamento dell’Utenza ed i relativi consumi sono a carico del concessionario stesso.
Allo scadere del contratto di appalto, inoltre, la ditta concessionaria si impegna a trasferire gratuitamente al Comune il contratto di fornitura di energia elettrica stipulato con la società erogatrice di corrente.
L'erogazione dell'energia a tutti i punti luce deve essere assicurata con continuità.
Ogni interruzione dipendente da causa di forza maggiore, dovrà essere segnalata tempestivamente alla Ripartizione Tecnica ed Urbanistica per le eventuali contestazioni.
Il Comune rimane completamente estraneo nei rapporti tra il concessionario e la società fornitrice dell'energia elettrica, come anche nei rapporti tra la ditta concessionaria ed il suo personale dipendente. L’amministrazione affida alla ditta concessionaria del servizio tutti gli impianti di alimentazione elettrica e di trasformazione così come esistenti nel cimitero, rimanendo a carico della ditta l’onere del contratto di allaccio e fornitura dell’energia elettrica nonché il pagamento del relativo consumo.
La Ditta concessionaria, inoltre, si impegna, a far data dalla consegna dell’appalto, a:
a) Comunicare e/o inviare a tutti gli utenti richiesta per la riscossione del relativo canone annuale, indicando il corrispettivo e le modalità di versamento;
b) Stipulare con i richiedenti contratti per nuovi allacciamenti comunicando agli stessi che il corrispettivo dovrà essere versato, esclusivamente a mezzo di bollettino postale su conto corrente intestato al concessionario;
c) Trasmettere al Comune di eventuali nuovi contratti stipulati;
L’utente verserà al concessionario – in un’unica rata anticipata – i canoni convenuti, mediante versamento su c/c postale intestato allo stesso concessionario, oppure pagandoli direttamente al concessionario (che rilascerà all’utente regolare ricevuta di avvenuto pagamento) presso il Cimitero Comunale, nel caso in cui lo stesso Concessionario – previo avviso all’utenza a cura e spese del medesimo - si renda disponibile alla riscossione diretta in loco.
Con le stesse modalità l’utente provvederà al pagamento della spesa iniziale “una tantum” per i nuovi allacciamenti.
In caso di mancato pagamento entro il termine prestabilito, la ditta concessionaria provvederà alla riscossione mediante la spedizione di un sollecito di pagamento, sempre a mezzo di c/c postale. La concessionaria può, senza altro avviso, né messa in mora, interrompere la fornitura, con eventuale rimozione degli impianti, di quelle utenze che, trascorsi 3 (tre) mesi dal sollecito di cui sopra, non avessero provveduto ad effettuare il pagamento dovuto.
In caso di riattivazione della corrente, interrotta per morosità o danni causati dall’abbonato, non sarà effettuata se non previo versamento delle spese di allacciamento, dell’eventuale pagamento delle rate arretrate e del rimborso delle spese di riparazione se il guasto è stato causato dall’utente.
All’ingresso del Cimitero la ditta concessionaria dovrà apporre un cartello con l’indicazione del numero di telefono e di fax a cui gli utenti possono rivolgersi, assicurando la reperibilità telefonica e via fax.
In corrispondenza dell'ingresso principale del cimitero dovrà, inoltre, essere apposta, una tabella plastificata delle dimensioni minime 50x70 con elencazione delle tariffe praticate, modalità di pagamento e numero di conto corrente postale per il versamento.
Il concessionario non può richiedere a nessun titolo all’utenza compensi extra che riguardano il servizio in essere.
In caso di pagamento diretto da parte degli utenti presso il cimitero, il concessionario deve utilizzare ricevute di pagamento, numerate progressivamente, che dovranno essere estratte da bollettari vidimati, in ogni pagina, dell’Ente.
Le ricevute dovranno essere rilasciate in triplice copia, destinate una all’utente del servizio, una alla ditta, una al Comune. L’esemplare del Comune sarà consegnato a quest’ultimo in occasione della periodica rendicontazione, così come previsto nel presente capitolato.
Le ricevute dovranno riportare in intestazione denominazione sociale, sede legale, sede operativa se diversa da quella legale, numero iscrizione alla C.C.I.A.A., codice fiscale e/o partita IVA della ditta. Le ricevute dovranno riportare, inoltre, i dati dell’utente (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale), l’importo versato in numeri e lettere, la firma dell’utente e la firma per quietanza dell’incaricato della Ditta alla riscossione.
11. MODALITA’ DI VERSAMENTO DELL’AGGIO A FAVORE DEL COMUNE
La Ditta deve presentare al Comune al termine del rapporto contrattuale, il rendiconto degli incassi ottenuti, secondo le modalità definite nel presente capitolato.
L’importo che la ditta verserà al comune sarà calcolato sul totale delle utenze, nonché sul totale dei diritti di allacciamento versati, applicando allo stesso la percentuale di aggio offerto in sede di gara. Il versamento dell’aggio spettante al comune dovrà essere effettuato entro il 30 giorni dalla presentazione del rendiconto, con precisazione che in caso di ritardato pagamento:
- fino a tre mesi di ritardo è dovuta una penale fissa giornaliera pari all’1 per mille dell’importo a base di gara, unitamente al corrispettivo, senza che questa debba essere richiesta dal Comune;
- oltre tre mesi il Comune emette ingiunzione di pagamento del complessivo importo a debito (comprensivo quindi della penale).
Dopo due ingiunzioni il Comune dispone per la risoluzione del contratto e sporge denuncia alle competenti autorità giudiziaria per le ipotesi di reato ravvisabili.
Il Comune si riserva la facoltà di visionare e controllare in ogni momento la documentazione contabile inerente gli abbonati e le bollette di pagamento, e verificarne in tal modo la rispondenza con la effettiva consistenza delle lampade installate.
Relativamente al periodo di abbonamento per il servizio di illuminazione votiva, il canone a carico dell’utente sarà calcolato sulla base dei ratei mensili a partire dalla data dell’allacciamento.
11.1 RENDICONTAZIONE
Il rendiconto degli incassi deve essere consegnato al Comune su supporto informatico e cartaceo. Esso dovrà essere firmato in ogni pagina dal legale rappresentante della ditta.
Al rendiconto dovranno essere allegati:
1) il registro aggiornato degli abbonati, su supporto informatico e cartaceo, quest’ultimo firmato in ogni pagina dal legale rappresentante della ditta;
2) tutte le ricevute di pagamento emesse durante l’anno di riferimento, nell’esemplare destinato al Comune.
Il Comune si riserva di chiedere alla ditta copia delle domande di allacciamento e abbonamento / Conferma abbonamento / Disdetta abbonamento / Cambio intestatario presentate dagli utenti e nel semestre di riferimento della rendicontazione ed ogni altra documentazione, contabile ed extracontabile, ritenuta utile per effettuare i controlli di competenza.
12. PERSONALE DEL CONCESSIONARIO – DISCIPLINA
La Ditta deve, con adeguata organizzazione, assicurare l’espletamento di tutti i servizi affidati nel modo più idoneo, sollecito ed efficiente, rispondendo, verso il Comune e verso i terzi, di tutti i danni addebitabili per colpa propria o dei suoi dipendenti.
Nell’esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato, la Ditta è responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni legislative e di tutte le norme che regolano i contratti di lavoro del proprio personale.
Il concessionario deve servirsi di idoneo personale tecnico, formato ed informato, in grado di garantire il regolare espletamento del servizio. Tale personale deve tenere un comportamento educato e rispettoso sia verso le utenze che verso il personale preposto al Cimitero, con facoltà del Comune di pretendere l’allontanamento dei dipendenti che avessero dato luogo a reclami per incapacità, indisciplina e/o per cattiva condotta nei confronti delle utenze e/o del personale preposto al Cimitero.
Il concessionario risponde dell’idoneità del personale incaricato del servizio, nonché del suo equipaggiamento e del relativo vestiario di lavoro.
Il personale del concessionario deve essere formato, informato ed addestrato circa l’esposizione specifica ai rischi del luogo di lavoro di che trattasi, oltre che a quello principale elettrico.
Il Comune è estraneo ai rapporti instaurati dal concessionario con i propri dipendenti e/o incaricati. Il concessionario si obbliga ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
Il personale del concessionario deve essere in regola con le norme igienico-sanitarie vigenti ed osservare le disposizioni in vigore in materia di prevenzione degli infortuni. In caso di accertata inadempienza agli obblighi suddetti, il Comune inviterà il concessionario all’osservanza di quanto sopra stabilito e se, dopo aver reiterato l’invito a mezzo raccomandata A/R, assegnando un congruo termine, accerterà il persistere dell’inadempimento denunciato, potrà procedere alla risoluzione del contratto di concessione.
Il concessionario deve assicurare le prestazioni inerenti il servizio di cui alla presente concessione con proprio personale regolarmente assunto, per il quale solleva il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità quanto a retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali ed in genere da tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi per cui nessun rapporto diretto può mai essere configurato tra il Comune e i dipendenti della Ditta aggiudicataria.
Il concessionario si impegna ad impiegare il personale in modo continuativo e secondo le esigenze del servizio, assicurando la continuità e regolarità dello stesso.
Nella sua qualità di datore di lavoro, la Ditta provvede, a sue totali cure e spese, a corrispondere al proprio personale la retribuzione e le indennità previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria ed a provvedere alle assicurazioni sociali di legge ed assume tutti gli oneri relativi alla normativa sulla sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008, come meglio precisato nel successivo art. 7 bis.
Il concessionario si impegna ad esibire, a richiesta del Comune, la documentazione attestante l’osservanza di tutti gli obblighi suddetti; in particolare a richiesta dell’Amministrazione Comunale la Ditta deve produrre i dati relativi ai dipendenti impegnati nel servizio, con esibizione dei libri matricola, lettere di assunzione, nulla osta del collocamento.
Il Comune rimane del tutto estraneo ai rapporti che andranno ad instaurarsi tra la Ditta ed il suo personale dipendente, ed è sollevato da ogni responsabilità per tutto ciò che attiene al rapporto e agli obblighi intercorrenti tra la Ditta e coloro che in qualità di dipendenti prestatori d’opera espletano il servizio oggetto della concessione.
10. CONDIZIONI
La ditta aggiudicataria resterà vincolata nei confronti del Comune sin dal momento della presentazione dell’offerta. Nel caso che la stessa non provveda alla costituzione della cauzione definitiva ovvero al versamento del fondo spese per la stipulazione del contratto o alla sottoscrizione del contratto medesimo nel termine fissato dall’Amministrazione, sarà ritenuto rinunciatario. Alla scadenza del contratto, il concessionario, su richiesta del Comune, potrà mantenere il servizio, alle stesse condizioni del contratto, fino all’espletamento della nuova gara e quindi fino al subentro del nuovo concessionario.
Allo scadere del contratto, il Comune rientrerà in possesso dell’impianto senza alcun indennizzo in favore della ditta che si impegna a trasferire gratuitamente al comune il contratto di fornitura di energia elettrica stipulato con l'Ente fornitore di energia elettrica.
Non è consentito all’appaltatore di variare in alcun modo le tariffe stabilite dall’Amministrazione comunale né aggiungere voci non previste dalle tariffe stesse.
L’Amministrazione comunale si riserva di variare le tariffe in vigore, previo accordi con l’appaltatore.
12.GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
La Ditta dovrà prestare per la durata del servizio e fino a 6 (sei) mesi dopo la cessazione dello stesso, una polizza assicurativa a copertura dei danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento e della distruzione, totale o parziale, di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso della esecuzione del contratto con un importo assicurato corrispondente all’importo del contratto stesso. La polizza deve inoltre assicurare la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi e/o al Comune nel corso dell’esecuzione del contratto, con un massimale di € 1.000.000 (unmilione), sollevando con ciò il Comune di Mondragone da ogni e qualsiasi responsabilità, ai sensi dell’art. 125 del DPR 5/10/2010 n. 207. Detta polizza dovrà essere consegnata all’Amministrazione comunale al momento della stipula del contratto e dovrà essere redatta negli stessi termini indicati dall’art. 113 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/1996.
13. REVOCA
La concessione di cui al presente contratto può essere revocata o dichiarata decaduta per inadempienza di una delle condizioni sopracitate, o per ragione di pubblico interesse, o per non aver dato pratica attuazione alla installazione dell’impianto in parola nel termine di giorni dieci alla data di stipula del contratto.
La decadenza dell’appaltatore potrà essere pronunciata per continuate irregolarità e reiterati abusi commessi dall’appaltatore nella conduzione della gestione del servizio, previa contestazione scritta notificata dal concessionario.
14. INADEMPIENZE
In caso di inadempienza alle norme del presente capitolato ovvero di negligenza o irregolarità nel funzionamento del servizio, l’Amministrazione Comunale, fatta salva la risoluzione del contratto in danno, potrà - previa formale contestazione - avvalersi della facoltà di eseguire in proprio o affidando ad altra ditta i lavori da effettuarsi addebitando all’appaltatore gli oneri relativi.
La Ditta è soggetta al pagamento della penale giornaliera di € 51, 00 nella misura pari allo 0,535 per mille dell’importo posto a base di asta nei seguenti casi di inadempienza:
1. per ogni ritardata esecuzione degli allacciamenti oltre 30 giorni dalla domanda dei privati;
2. per ogni lampada spenta e non riattivata entro 7 giorni dalla richiesta;
3. per ogni irregolarità accertata e non sanata dalla ditta nella gestione del Servizio connessa alla gestione del servizio.
In caso di ritardato versamento delle somme dovuta dalla ditta a titolo di aggio, fatta salva la possibilità per l'Ente di risolvere senza altra motivazione il contratto, sono previste altresì le penali di cui al punto 7. del presente capitolato:
1. fino a tre mesi di ritardo è dovuta una penale giornaliera fissa pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale che la Ditta deve versare, unitamente al corrispettivo, senza che questa debba essere richiesta dal Comune. Oltre tre mesi il Comune emette ingiunzione di pagamento del complessivo importo a debito (comprensivo quindi della penale).
Resta, in ogni caso, salvo ed impregiudicato il diritto del Comune al risarcimento degli ulteriori danni subiti.
15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto stipulato con la ditta concessionaria, in ogni momento, qualora accerti gravi violazioni o inadempimenti da parte dell’appaltatore, previo addebito di eventuali danni.
Si conviene l'esclusione di ogni formalità legale per la risoluzione del contratto, essendo sufficiente il preavviso di venti giorni notificato mediante lettera raccomandata A/R.
Il diritto di risolvere il contratto sussiste, parimenti, in caso di:
- mancata corresponsione, nei termini previsti, della quota da versare al Comune a titolo di aggio;
- mancata reintegrazione della cauzione a seguito dei prelievi fatti dal Comune;
- violazione del divieto di cessione del contratto e subappalto
-sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della Concessionaria dei servizi di cui alla presente concessione;
-esecuzione dei servizi in modo difforme rispetto alle modalità formulate in sede di offerta;
- incapacità della Ditta di dar corso agli impegni contrattuali.
In conseguenza della risoluzione del contratto sarà incamerata la cauzione, salvo il risarcimento dei maggiori danni derivanti dall'estinzione anticipata del contratto.
17. DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO
A tutti gli effetti di legge l'Appaltatore dovrà eleggere presso gli uffici comunali il proprio domicilio, fornendo la propria reperibilità anche tramite telefono.
A richiesta della Ripartizione Tecnica la ditta concessionaria dovrà presentasi, senza alcun compenso extra, ad ogni incontro o rilevamento che si rendesse necessario per definire questioni attinenti al servizio.
La ditta aggiudicataria nominerà un referente responsabile in loco che assicurerà la sua presenza presso il Cimitero Comunale per le esigenze del servizio e dell'utenza per almeno 6 ore settimanali.
18. CONTRATTO
Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa.
Tutte le spese inerenti e conseguenti la presente concessione ed il relativo contratto sono a carico totale del concessionario.
Nelle more della stipula del contratto, il concessionario è, comunque, obbligato, sotto riserva di legge, ad espletare il servizio.
In caso di mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile alla Ditta entro il termine dall’Amministrazione, il Comune procederà alla dichiarazione di decadenza della Ditta dall’aggiudicazione e il servizio potrà essere affidato alla ditta risultante seconda nella graduatoria della gara.
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte della Ditta equivale a dichiarazione di:
perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutte le disposizioni nazionali, regionali e comunali che regolano la materia oggetto della concessione, nonché delle leggi in materia di appalti di servizi e di opere pubbliche in quanto applicabili.
accettazione dei servizi oggetto della concessione per quanto attiene alla sua perfetta gestione ed esecuzione.
19. VERBALE DI CONSEGNA E RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI
Con verbale di consegna, redatto secondo le modalità di legge, la Ditta prende in carico gli impianti elettrici, i locali e le parti di edificio ove detti impianti si trovano, nello stato in cui essi si trovano.
Alla scadenza del contratto, la Ditta consegnerà gli impianti in perfetto stato di manutenzione, previa verifica del regolare funzionamento degli stessi.
Di tale passaggio e verifica verrà redatto apposito verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti.
20. SPESE DI PUBBLICITÀ
L'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo fissato a base di gara, secondo le modalità previste per legge.
L'esecutore del contratto è inoltre obbligato a costituire una garanzia fideiussoria dell’importo minimo del 10 per cento dell'importo contrattuale, che dovrà essere aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la percentuale minima del 20 per cento posto a base di gara, che la ditta avrà offerto come rialzo; ove il rialzo superi il 30 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di rialzo superiore al 30 per cento.
21. CAUZIONE DEFINITIVA E PROVVISORIA
L'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo fissato a base di gara, secondo le modalità previste per legge.
L'esecutore del contratto è inoltre obbligato a costituire una garanzia fideiussoria dell’importo minimo del 10 per cento dell'importo contrattuale, che dovrà essere aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la percentuale minima del 20 per cento posto a base di gara, che la ditta avrà offerto come rialzo; ove il rialzo superi il 30 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di rialzo superiore al 30 per cento.
22. SPESE DI PUBBLICITÀ
A norma dell’art. 34,comma35 della legge n. 221 del 2012, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo12aprile 2006, n.163, sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
23. FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Comune e la Concessionaria, in ordine all'esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto di concessione, oppure in merito alla interpretazione di norme contrattuali, è demandata all'esclusiva competenza del Foro di X. Xxxxx Xxxxx Vetere.
24. NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.
Il responsabile dell’U.O. manutenzioni Arch. Xxxxxxx Xxxxxxx
Il Capo Ripartizione Ing. Xxxxxxxx De Xxxx