Contratto di Assicurazione Multirischi
Aviva Start Casa e Famiglia
Contratto di Assicurazione Multirischi
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:
• Nota Informativa, comprensiva di Glossario
• Condizioni di Assicurazione
DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
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PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE
LA NOTA INFORMATIVA Gruppo Aviva
Aviva Start Casa e Famiglia
Nota Informativa
NOTA INFORMATIVA
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo con- tenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
Informiamo che nel sito xxx.xxxxx.xx è possibile accedere all’Area Clienti selezionando l’apposito link presente in home page: dopo la registrazione l’utente riceverà la password al suo indirizzo di posta elettronica.
INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1 INFORMAZIONI GENERALI
Aviva Italia S.p.A., è una Società del Gruppo Aviva - Sede legale e Sede sociale in Italia Xxx Xxxxxxxxxxx 00
- 00000 Xxxxxx – Recapito telefonico 02 2775. 1 - sito internet xxx.xxxxx.xx - Indirizzi di posta elettronica: per informazioni di carattere generale xxxxx_xxxxxx_xxx@xxxxxxxxx.xx - per informazioni liquidazioni sinistri
-xxxxxxxxxxxx_xxxxxxxx@xxxxx.xxx.
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell’Industria, del Com- mercio e dell’Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990) e con Provv. IVASS n. 2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03/06/2004) Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00091 - Iscrizione all’Albo dei gruppi assicurativi n. 038.00005.
2 INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA SOCIETÀ
Dall’ultimo bilancio approvato, l’ammontare del patrimonio netto di Aviva Italia S.p.A. è pari a Euro 162.118.707,00 di cui Euro 45.684.400,00 di Capitale Sociale (i.v.) e Euro 104.410.151,00 di Riserve Pa- trimoniali.
L’indice di solvibilità dell’Impresa di Assicurazione calcolato in funzione del requisito di capitale basato sullo specifico profilo di rischio della Impresa stessa è pari al 148%.
L’indice di solvibilità calcolato sul requisito minimo patrimoniale richiesto è pari al 329%.
Per ogni dettaglio si rimanda alla sezione E del documento “SFCR” (Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizioni Finanziaria) pubblicato sul sito della Impresa di Assicurazione.
Avvertenza
INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
La polizza Aviva Start Casa e Famiglia ha durata annuale. In ogni caso non sono di norma ammesse po- lizze di durata inferiore all’anno. Il contratto è stipulato con tacito rinnovo. Il Contraente e la Società hanno facoltà di inoltrare la disdetta, mediante lettera raccomandata, da inviarsi almeno 30 giorni prima della scadenza. In mancanza di disdetta l’assicurazione, di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per un anno e cosi successivamente.
Si rinvia all’art.8 – Proroga dell’assicurazione delle Norme che regolano l’Assicurazione in Generale.
3 COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
Le coperture offerte dal contratto sono:
A. Infortuni;
B. Diaria;
C. Incendio – Danni al Fabbricato e/o al Contenuto;
D. Responsabilità Civile (vita privata e conduzione)
X. Xxxxxx Legale (Famiglia e al Volante)
con l’aggiunta delle garanzie
F. Assistenza Persona
G. Assistenza Casa
automaticamente operanti a seconda delle garanzie di cui all’elenco precedente (A-E) acquistate dal Contraente (come meglio descritto al paragrafo dedicato).
L’assicurazione è prestata in base alle Coperture prescelte dal Contraente, anche singolarmente, e che saranno operanti solamente se espressamente richiamate in Polizza e se corrisposto il relativo premio.
INFORTUNI
La Società garantisce nel corso della durata contrattuale il caso di:
a) Morte da infortunio;
b) Invalidità permanente totale da infortunio.
La copertura può essere prestata in diverse forme:
- Small, Medium o Large a seconda della Somma Assicurata prescelta dal Contraente (differenziata in base alla Professione svolta dal Contraente medesimo);
- Individuale oppure Nucleo, a seconda che il Contraente voglia assicurare esclusivamente sé stesso oppure tutto il Suo nucleo familiare.
La scelta è unica ed una volta effettuata è valida per entrambe le garanzie.
Si rinvia agli artt.13, 20 e 25 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza
Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa ovvero condizio- ni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo; si rinvia, per aspetti di maggior dettaglio, agli artt. 13, 14, 15, 17 e 19 delle Condi- zioni di Assicurazione.
Avvertenza
Nel contratto sono previste franchigie e massimali; si rinvia, per aspetti di maggior dettaglio, agli artt. 13, 22 delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenza
Nel contratto è previsto un massimo limite di età assicurabile. L’Assicurazione cessa alla scadenza annuale del premio successiva al compimento dell’80esimo anno di età di un Assicurato. Per mag- giori dettagli, si rinvia all’art. 16 delle Condizioni di Assicurazione.
DIARIA
La Società corrisponderà l’indennità giornaliera stabilita, per ogni giorno di ricovero in Istituto di Cura, reso necessario da infortunio, da malattia, da parto con o senza taglio cesareo, compreso l’aborto terapeutico e l’aborto spontaneo.
La Società corrisponderà inoltre una indennità giornaliera stabilita, per ogni giorno, dopo la dimissione dell’Istituto di Cura, in cui l’Assicurato sia portatore di ingessatura o di tutore immobilizzante o equivalente, in conseguenza di infortunio.
La copertura può essere prestata in diverse forme:
- Small, Medium o Large a seconda della Somma Assicurata prescelta dal Contraente;
- Individuale oppure Nucleo, a seconda che il Contraente voglia assicurare esclusivamente sé stesso oppure tutto il Suo nucleo familiare.
La scelta è unica ed una volta effettuata è valida per entrambe le garanzie.
Si rinvia all’art. 28 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza
Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa ovvero condizio- ni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo; si rinvia, per aspetti di maggior dettaglio, agli artt. 28, 29 e 34 delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenza
La garanzia Diaria prevede delle Carenze per la copertura assicurativa.
Si rinvia, per aspetti di maggior dettaglio, all’art. 31 delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenza
Nel contratto sono previste franchigie e massimali; si rinvia, per aspetti di maggior dettaglio, all’art. 28 delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenza
Nel contratto è previsto un massimo limite di età assicurabile. L’Assicurazione cessa alla scadenza annuale del premio successiva al compimento dell’80esimo anno di età di un Assicurato. Per mag- giori dettagli, si rinvia all’art. 30 delle Condizioni di Assicurazione.
INCENDIO
La Società garantisce i danni materiali e diretti causati da incendio, esplosione, implosione, scoppio, atti vandalici e dolosi di terzi, eventi atmosferici, ai seguenti beni assicurabili, a seconda delle esigenze del Contraente:
- Fabbricato e/o
- Contenuto.
La garanzia è prestata nella forma a “Primo Rischio Assoluto”.
La copertura del Fabbricato può essere prestata in diverse forme, Small, Medium o Large, a seconda della Somma Assicurata prescelta dal Contraente.
Si rinvia agli artt. 47, 48 e 54 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza
Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo; si rinvia, per aspetti di maggior det- taglio, agli artt. 52 e 53 delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenza
Nel contratto sono previste franchigie, scoperti e massimali; si rinvia, per aspetti di maggior detta- glio, agli artt. 47, 48 e 49 delle Condizioni di Assicurazione.
RESPONSABILITA’ CIVILE
La Società tiene indenne l’assicurato, i suoi familiari, per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamento a cose ed animali in conseguenza di fatti avvenuti nell’am- bito della vita privata.
Si rinvia all’art. 69 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza
Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo; si rinvia, per aspetti di maggior det- taglio, all’art. 70 delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenza
Nel contratto sono previste franchigie, scoperti e massimali; si rinvia, per aspetti di maggior detta- glio, agli artt. 69 e 72 delle Condizioni di Assicurazione – Responsabilità Civile.
TUTELA LEGALE
La Società assicura, nel corso della durata contrattuale e per sinistri insorti nel periodo contrattuale ma- nifestatisi e denunciati entro 360 giorni dalla cessazione del contratto, nei limiti del massimale per sinistro indicato in polizza, spese:
- di assistenza, per l’intervento di un legale;
- di assistenza stragiudiziale;
- per l’intervento del perito d’ufficio (CTU);
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte, in caso di soccombenza;
nonché le altre spese indicate nelle Condizioni di Assicurazione - Tutela Legale che si rendano necessarie per la tutela dei diritti dell’Assicurato, in relazione ai seguenti ambiti:
- Difesa al volante: in relazione alla proprietà, alla guida o all’utilizzo di veicoli a motore conducibili con patente di guida A e B;
- Difesa famiglia: in relazione alla vita privata e di relazione.
La copertura può essere prestata in diverse forme: Small, Medium o Large a seconda della Somma Assi- curata prescelta dal Contraente.
Si rinvia agli artt. 78, 80, 85 e 90 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Per le definizioni giuridiche si rinvia alla lettura del Glossario Giuridico
Avvertenze
Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’in- dennizzo.
Si rinvia agli artt. 84 e 89 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di maggior dettaglio.
Avvertenza
La garanzia Tutela Legale prevede delle Carenze per la copertura assicurativa.
Si rinvia, per aspetti di maggior dettaglio, all’art. 79 delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenze
La garanzia prevede – in relazione ad alcuni eventi – l’applicazione di limiti minimi di valore in lite. Si rinvia agli artt. 80 – lett. b) e f), 85.1, 85.2, 85.3 e 85.5 per gli aspetti di dettaglio.
ASSISTENZA CASA
La presente garanzia è sempre operante qualora il Contraente acquisti una o piu’ delle seguenti garanzie: Incendio - Danni al Fabbricato e/o al Contenuto, Responsabilità Civile.
La Società si obbliga, nel corso della durata contrattuale, a garantire le seguenti prestazioni: invio di un idraulico, invio di un elettricista, invio di un fabbro, spese di reperimento artigiani, servizio di segnalazione guasti, rientro dell’Assicurato a causa di un sinistro, servizio di sorveglianza, per i locali assicurati.
Si rinvia all’art. 74 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenze
Il Normativo della garanzia Assistenza prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla mancata erogazione della prestazione.
Per maggiori dettagli, si rimanda agli artt. 75 e 76 delle Condizioni Generali di Assicurazione. La garanzia non prevede franchigie e scoperti.
La Società presta il servizio di assistenza tramite una Struttura Organizzativa esterna, Blue Assi- stance S.p.A., con sede in Xxx Xxxxx Xxxxx, 00 – Xxxxxx.
ASSITENZA PERSONA
La presente garanzia è sempre operante qualora il Contraente acquisti una o piu’ delle seguenti garanzie: Infortuni, Diaria.
Si tratta di una prestazione che consente di consultare una rete di Medici Specialistici e Centri Clinici di primaria importanza, per ottenere un valutazione clinico-diagnostica su casi complessi, in un ampio spet- tro di patologie.
La Società inoltre si obbliga, nel corso della durata contrattuale, a garantire una serie di prestazioni di Assistenza Medica Domiciliare.
Si rinvia agli artt. 40 e 42 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenze
Il Normativo della garanzia Assistenza prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla mancata erogazione della prestazione.
Per maggiori dettagli, si rimanda agli artt.41, 42 e 43 delle Condizioni Generali di Assicurazione – Assistenza Persona.
La garanzia non prevede franchigie e scoperti.
La Società presta il servizio di assistenza tramite una Struttura Organizzativa esterna, Blue Assi- stance S.p.A., con sede in Xxx Xxxxx Xxxxx, 00 - Xxxxxx.
ESEMPI DI APPLICAZIONE DI FRANCHIGIE E SCOPERTI
Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente, di seguito si illustra il meccanismo di funziona- mento di franchigie, scoperti e massimali mediante esemplificazioni numeriche.
Meccanismo di funzionamento della franchigia:
Garanzia Infortuni
GARANZIA | GRADO DI INVALIDITÀ ACCERTATO | CALCOLO DELLA FRANCHIGIA | CALCOLO INDENNIZZO |
IP da Infortuni – Somma Assicurata €40.000,00 | 3% | Il grado di invalidità è pari o uguale alla franchigia del 3% | Nessuno |
IP da Infortuni – Somma Assicurata €40.000,00 | 30% | 30% - 3% franchigia = 27% | €40.000,00*27% = € 10.800,00 |
Garanzia Diaria
GARANZIA | GIORNI DI RICOVERO | CALCOLO DELLA FRANCHIGIA | CALCOLO INDENNIZZO |
Diaria da Ricovero - Medium (€100,00) Età Assicurato 50 anni | 30 | Età Assicurato 50 anni => 5 giorni Giorni indennizzabili: 30-5= 25 | €100,00*25 = € 2.500,00 |
Diaria da Ricovero - Medium (€100,00) Età Assicurato 50 anni | 4 | Giorni di ricovero inferiore alla franchigia di 5gg prevista per fascia età 41-65 anni | Nessuno |
Diaria da Ricovero – Malattia – iniziata 10gg dopo decorrenza di polizza | 30 | Ininfluente | Nessuno – sinistro avvenuto nel periodo di Carenza previsto per la malattia |
Garanzia Incendio e Responsabilità Civile
GARANZIA | AMMONTARE DANNO | CALCOLO DELLA FRANCHIGIA | CALCOLO INDENNIZZO |
Incendio Fabbricato – Small: Somma Assicurata € 40.000,00 a PRA | €4.000,00 per Fe- nomeno Elettrico | € 100,00 | €4.000,00 - € 100,00 = € 3.900,00 |
Responsabilità Civi- le Somma Assicurata 500.000,00 | €50.000,00 per danni a terzi causa Incendio | € 150,00 | € 50.000,00 - € 150,00 = € 49.850,00 |
Meccanismo di funzionamento dello scoperto:
GARANZIA | SCOPERTO | CALCOLO INDENNIZZO | |
Somma Assicurata € 20.000,00 | Scoperto 10% minimo € 300,00 | Danno indennizzabile € 5.000,00 | € 5.000,00 – 10% = € 4.500,00 |
Somma Assicurata € 20.000,00 | Scoperto 10% minimo € 2.000,00 | Danno indennizzabile € 15.000,00 | € 15.000,00 – 2.000,00= € 13.000,00 (perché lo scoperto del 10% è inferiore al minimo) |
ESEMPIO DI APPLICAZIONE DEI VALORI MINIMI IN LITE
Di seguito si riporta una semplificazione numerica per facilitare l’Assicurato nella comprensione dei mec- canismi di funzionamento dei valori minimi in lite.
Valore minimo in lite € 200,00:
- i sinistri di valore in lite fino a € 200,00 non verranno indennizzati/rimborsati;
- i sinistri di valore in lite superiore a € 200,00 verranno indennizzati/rimborsati (nei limiti dei massimali previsti).
4 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - NULLITÀ
Avvertenza
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società può comportare la perdita totale o parziale del diritto dell’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile come previsto all’art. 1 delle Norme che regolano l’as- sicurazione in generale.
5 AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Il Contraente e/o Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni variazione di rischio, aggravamento o diminuzione, ivi compreso il cambio di professione del Contraente qualora la ga- ranzia Infortuni sia operante sul contratto.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’art.1898 del Codice Civile. Si rinvia all’Art.5 delle Norme che regolano l’Assicurazione in generale.
Esempio:
Al momento della stipula del contratto, il Contraente esercitava una professione di Classe A (es. Agente di Assicurazioni) ed in corso di copertura cambia professione in una attività di Classe B (es. Agricoltore con lavoro manuale).
6 PREMI
Il pagamento del premio avviene con periodicità annuale e l’assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati all’Intermediario al quale è stata assegnata la polizza oppure alla Società; i mezzi di pagamento consentiti sono:
- assegno bancario/circolare/postale munito della clausola di “non trasferibilità”;
- bonifico bancario;
- denaro contante, con il limite massimo previsto dalle norme vigenti;
- carta di credito;
- carta di debito.
Si rinvia all’art. 3 delle Norme che regolano l’Assicurazione in Generale per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenze
La Società o l’Intermediario possono applicare sconti di premio in presenza contemporanea di più garanzie a scelta tra quelle previste in polizza.
7 RIVALSE
La Società ha facoltà di rivalersi – in base all’art.1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi re- sponsabili del sinistro, per le somme versate all’Assicurato a titolo di indennizzo.
E’ prevista, a parziale deroga a quanto sopra indicato, la rinuncia alla rivalsa da parte della Società. Si rinvia agli artt. 32 e 68 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
8 DIRITTI DI RECESSO
Avvertenza
Il Contraente e la Società possono recedere dal contratto di assicurazione dopo la denuncia di ogni sinistro, liquidabile a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennità, con preavviso almeno di trenta giorni mediante lettera raccomandata; in caso di recesso la Società rimborserà all’Assicurato il rateo di premio non consumato.
Si rinvia all’art. 7 delle Norme che regolano l’assicurazione in generale per gli aspetti di dettaglio.
9 PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
Il diritto alla riscossione delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art.2952 del Codice Civile.
Nell’assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.
10 LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.
11 REGIME FISCALE
Imposte sui premi.
Gli oneri fiscali a carico del Contraente sono:
• 2,50% per la garanzia Infortuni
• 2,50% per la garanzia Diaria
• 22,25% per le garanzie Incendio
• 22,25% per la garanzia Responsabilità Civile
• 10,00% per la garanzia Assistenza
• 21,25% per la garanzia Tutela Legale (Difesa Famiglia)
• 12,50% per la garanzia Tutela Legale (Difesa al Volante)
Detraibilità fiscale dei premi
I premi pagati per le Garanzie Morte ed Invalidità Permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa deri- vante danno diritto annualmente ad una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente nella misura e per gli importi massimi previsti dalla normativa vigente. Per poter beneficiare della detrazione è necessario che l’Assicurato, se persona diversa dal Contraente, risulti fiscalmente a carico di quest’ultimo.
INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12 SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO
Avvertenza
L’insorgenza del sinistro coincide con il momento in cui si verifica il fatto dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.
INFORTUNI
La denuncia dell’infortunio con l’indicazione di luogo, giorno, ora e dettagliata descrizione dell’e- vento, corredata di certificato medico e stato di famiglia e/o documentazione legale che comprovi l’appartenenza al nucleo familiare così come definito nel Glossario, quando la prestazione riguarda uno dei componenti il nucleo familiare, deve essere presentata per iscritto alla Sede della Società o all’Intermediario al quale è assegnata la polizza, entro nove giorni dall’infortunio o dal momento in cui il Contraente/Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.
L’Assicurato, i suoi familiari o aventi diritto, devono consentire la visita di medici della Società e qualsiasi indagine o accertamento che questa ritenga necessari.
Le spese relative ai certificati medici e quelle di cura, salvo sia stato contrariamente convenuto, sono a carico dell’Assicurato.
Per maggiori dettagli si rinvia agli artt. 19 e 26 delle Condizioni di Assicurazione.
DIARIA
In caso di sinistro l’Assicurato dovrà notificare per iscritto il danno alla Società o all’Intermediario, con l’indicazione delle cause che lo hanno provocato entro 30 giorni dal ricovero.
In particolare, l’Assicurato dovrà inviare:
- copia della cartella clinica e di ogni altra documentazione medica;
- stato di famiglia e/o documentazione legale che comprovi l’appartenenza al nucleo familiare così come definito nel Glossario, quando la prestazione riguarda uno dei componenti il nucleo familiare.
L’Assicurato deve sottoporsi ad accertamenti e ai controlli medici disposti dalla Società, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato.
Per maggiori dettagli si rinvia all’art.35 delle Condizioni di Assicurazione.
INCENDIO
La denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto alla Sede della Società o l’Intermediario al quale è assegnata la polizza, entro sei giorni da quando il Contraente/Assicurato ne ha avuto co- noscenza.
Le spese necessarie per accertare il danno nonchè le spese per evitare o diminuire il danno (art. 1914 del Codice Civile) sono a carico della Società.
Per maggiori dettagli si rimanda agli artt. 55, 56 e 60 delle Condizioni di Assicurazione.
RESPONSABILITÀ CIVILE
La denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto alla Sede della Società o all’Intermediario al quale è assegnata la polizza, entro sei giorni da quando il Contraente/Assicurato ne ha avuto co- noscenza.
Per aspetti di maggior dettaglio si rimanda all’art. 73 delle Condizioni di Assicurazione.
TUTELA LEGALE
La denuncia del caso assicurativo o di sinistro deve essere effettuata tempestivamente con la narrazione (data, luogo e cause del sinistro) e la trasmissione di tutti gli atti e documenti occorrenti.
Le spese fiscali di bollo e di registro riferite a tutti gli atti e i documenti occorrenti alla prestazione sono a carico dell’Assicurato.
Per aspetti di maggio dettaglio, si rinvia agli artt. 91, 92, 93 e 94 delle Condizioni di Assicurazione.
Si evidenzia che la Società ha affidato la gestione dei sinistri di Tutela Legale alla Società DAS – Di- fesa Automobilistica Sinistri S.p.A. – con sede in Verona – Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – telefono 000 000 000 – Fax 045/0000000 – e-mail xxxxxxxx@xxx.xx.
ASSISTENZA PERSONA E CASA
Per la garanzia Assistenza, le gestione dei sinistri è affidata ad una Struttura Organizzativa Esterna, BLUE ASSISTANCE S.p.A., con sede in Xxx Xxxxx Xxxxx, 00 – Xxxxxx, in conformità al Regolamento Isvap n 12 del 9 gennaio 2008.
Il Contraente, in caso di sinistro, deve contattare immediatamente, o comunque appena ne abbia la possibilità, la Centra Operativa di Blue Assistance S.p.A.
Si rinvia agli artt. 46 e 74 delle Condizioni di Assicurazione per la richiesta di Assistenza del medesimo settore per gli aspetti di dettaglio.
13 RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inol- trati per scritto ad Aviva Italia S.p.A. - Servizio Reclami - Xxx X. Xxxxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx - Fax 00.0000.000 - xxxxxxxxx@xxxxx.xxx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di ri- scontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a IVASS – Via del Quirinale 21 – 00000 Xxxx – Fax 00.00000.000/745 - Numero Verde 800-486661.
I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS, utilizzando l’apposito modello reperibile nella sezione “Reclami” del sito della Società, dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), l’individuazione del soggetto di cui si lamenta l’operato con una breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela, copia della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la compe- tenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere ai seguenti sistemi conciliativi previsti a livello normativo o convenzionale:
o Mediazione obbligatoria, prevista dal Decreto Legislativo 28/2010 e successive modificazioni intro-
dotte con il decreto legge 69/2013 convertito, con modificazioni, nella legge 98 del 09/08/2013. Per avviare la mediazione occorre, con l’assistenza di un avvocato, presentare un’istanza ad uno degli Organismi di mediazione imparziali iscritti nell’apposito registro istituito presso il Ministero di Giustizia (consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx) ed avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competen- te per la controversia.
Tale sistema costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale in relazione ai contratti assi- curativi in generale;
o Negoziazione assistita, prevista dal Decreto legge 132/2014 convertito, con modificazioni, nella leg- ge 162 del 10/11/2014. Tale sistema costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale per chi intenda:
– esercitare in giudizio un’azione in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti; oppure
– proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti € 50.000, ad eccezione delle controversie assoggettate alla disciplina della cosiddetta mediazione obbligatoria (ovvero esclusi i contratti assicurativi in generale).
14 ARBITRATO
INFORTUNI E DIARIA
Per le eventuali controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente da infortunio, sulla natura della malattia o sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici nonché sui criteri di inden- nizzabilità, Le Parti si obbligano a conferire per iscritto mandato di decidere ad un collegio di tre medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo, o, in caso contrario, al consiglio dell’Ordine dei medici avente Giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio medico risiede nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli artt.27 e 36 delle Condizioni di Assicurazione.
INCENDIO
La valutazione e la quantificazione del danno è concordata direttamente tra le Parti oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall’Assicurato, con apposito atto unico.
In caso di disaccordo tra le Parti:
a) l’Assicurato può rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, previo esperimento dei sistemi conciliativi previsti a livello normativo o convenzionale;
oppure, in alternativa ed anche prima del disaccordo, su richiesta di una di esse
b) le Parti possono convenire di rimettersi alla procedura di arbitrato.
Qualora si convenga tra le Parti di perseguire la procedura di arbitrato, le risultanze delle valutazioni di cui alla Perizia Collegiale sono obbligatorie per le Parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente alla indennizzabilità dei danni.
Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’art. 57 delle Condizioni di Assicurazione.
TUTELA LEGALE
In caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo di un giudizio o di un ricorso la questione potrà essere demandata ad un arbitro secondo quanto stabilito dall’art. 93 - delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenza
In ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi, in alternativa, all’Autorità Giudiziaria.
Aviva Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.
Il Rappresentante Legale XXXXXXXX XXXXXX
GLOSSARIO
Ai termini che seguono le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione, residente nel territorio della Repubblica Italiana.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
Carenza
Il periodo di tempo immediatamente successivo alla data di sottoscrizione della polizza durante il quale la copertura assicurativa non è operante.
Centrale Operativa
La Società presta il servizio di Assistenza tramite una Struttura Organizzativa esterna, Blue Assistance con sede in Xxx Xxxxx Xxxxx 00 – Xxxxxx, in conformità al Regolamento ISVAP n.12 del 9 gennaio 2008.
Centri di eccellenza
Gli istituti ad alta specializzazione identificati dalle autorità sanitarie per i loro standard di eccellenza in specifici settori della medicina.
Centro medico di riferimento
Le strutture sanitarie ed i centri clinici facenti parte del network di Istituti di Ricerca e Cura a carattere scientifico, Ospedali e Medici Specialisti, convenzionati con Blue Assistance S.p.A. che provvedono alla formulazione del secondo parere medico a seguito della trasmissione dei quesiti e della documentazione medica.
Contenuto
Il complesso dei beni mobili riposti nell’abitazione assicurata, nelle eventuali dipendenze, cantine, box, anche in corpi separati, purché siti nella stessa ubicazione indicata in polizza, distinto nelle seguenti voci:
- Arredamento: mobilio ed arredamento in genere dell’abitazione e tutto quanto serve per uso domesti- co e personale dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi, dei collaboratori domestici e degli ospiti. Sono compresi: impianti di prevenzione e di allarme, impianti di illuminazione, impianti del gas, acqua e telefono, anche se di proprietà di terzi, altri impianti non considerati immobili per natura e non rientranti nella definizione di “Fabbricato”, migliorie apportate dal proprietario del fabbricato e/o locatario, tap- pezzerie, tinteggiature, moquette, parquet, rivestimenti in genere, controsoffittature, tende frangisole esterne, arredamento e dotazioni d’ufficio e/o dello studio medico o dentistico dell’Assicurato posto nei locali intercomunicanti con l’abitazione.
Sono altresì comprese: biciclette e ciclomotori.
Sono esclusi i veicoli a motore, i natanti e/o loro parti e le cose che costituiscono oggetto di attività artigianale o commerciale esercitata dall’Assicurato o da terzi nei locali costituenti l’abitazione.
- Oggetti d’arte: quadri, tappeti, xxxxxx, sculture, statue, oggetti e mobili d’antiquariato, raccolte e/o col- lezioni d’antichità e numismatiche o filateliche, oggetti di particolare pregio e valore artistico.
- Denaro, valori e preziosi: denaro carte valori, libretti e titoli di credito in genere, valori bollati, gioielli, pietre preziose, perle naturali e di coltura, oggetti d’oro o platino o montati su detti metalli.
Contraente
Il soggetto che stipula il contratto nell’interesse proprio o di altre persone.
Cose
Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Danno biologico
Il pregiudizio derivante alla persona dalla menomazione dell’integrità psicofisica, suscettibile di accerta- mento medico legale.
Xxxxx Xxxxxxx
Danni materiali che le cose assicurate subiscono direttamente per il verificarsi di un evento per il quale è prestata l’assicurazione.
Danno indennizzabile
L’importo del danno calcolato (ai fini del valore a nuovo e/o della preesistenza, se ed in quanto applicabi- li), sulla base delle condizioni tutte di polizza, prima dell’applicazione di eventuali franchigie, scoperti e/o limiti di indennizzo che verranno successivamente conteggiati nella determinazione dell’indennizzo dovuto dalla Società.
Dimora abituale
Quella corrispondente alla residenza anagrafica dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi, oppure l’a- bitazione principale in cui gli stessi risiedono per la maggior parte dell’anno.
Dimora saltuaria
L’abitazione ubicata nel territorio della Repubblica Italiana, ove l’Assicurato non dimora abitualmente, della quale dispone in qualsiasi momento.
Dipendenze
Locali quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: cantine, soffitte, box posti anche in corpi separati, pur- ché siti nella stessa ubicazione del fabbricato assicurato.
Esplosione
La deflagrazione per sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione.
Fabbricati
Il complesso dei locali – occupanti un intero immobile o parte di esso – adibiti a civile abitazione, ufficio e/o studio professionale, privato e intercomunicante, dell’Assicurato, sono comprese le dipendenze, anche se in corpo separato, purché nella stessa ubicazione.
Sono altresì compresi – purché installati stabilmente -: fissi, infissi, opere di fondazione od interrate; pi- scine, campi e attrezzature sportive, impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d’aria, impianti elettrici, ascensori, montacarichi, altri impianti considerati immobili per natura o per destinazione, escluso quanto indicato sotto la definizione di “contenuto”; le finiture e gli abbellimenti propri di un edifi- cio civile destinato ad abitazione (inclusi moquette, parquet, parati, tinteggiature, controsoffittature, ecc.), pannelli solari e/o fotovoltaici, affreschi, statue e mosaici che non abbiano valore artistico; recinzioni in muratura inclusi cancellate e cancelli.
Qualora si assicuri la porzione di un immobile, si intende compresa la rispettiva quota di proprietà comune.
Familiari
Le persone risultanti dallo stato di famiglia dell’Assicurato e il convivente more uxorio purché residente nella medesima ubicazione.
Fissi ed infissi
Manufatti per la chiusura di vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni, nonché quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
Franchigia
La parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato e che per ciascun sinistro viene dedotto dall’indennizzo.
Incendio
La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.
Indennizzo
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Infortunio
L’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce la morte e/o lesioni corporali obbiettiva- mente constatabili.
Intermediario
La persona fisica o giuridica iscritta nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi, che presenta o pro- pone i prodotti assicurativi e presta assistenza e consulenza finalizzata a tale attività.
Intervento chirurgico
Tecnica terapeutica cruenta applicata sull’Assicurato, mediante uso di strumenti operatori, finalizzata a risolvere una patologia o una lesione conseguente ad infortunio e/o malattia.
Invalidità Permanente
La perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità all’esercizio di una qualsiasi attività, in- dipendentemente dall’attività svolta dall’Assicurato.
Istituto di cura
L’Ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all’assistenza medico chirurgica. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno.
Malattia
L’alterazione dello stato di salute dell’Assicurato, che non dipende da un infortunio, clinicamente e oggetti- vamente constatabile, insorta per la prima volta in epoca successiva alla data di decorrenza della polizza.
Malattia improvvisa
Malattia di acuta insorgenza di cui l’Assicurato non era a conoscenza e che non sia una manifestazione, seppur improvvisa, di un precedente morboso noto all’Assicurato.
Malattia preesistente
Malattia che sia l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti se note e/o diagnosticate alla data di decorrenza della prestazione/garanzia.
Morte
Il decesso dell’Assicurato per infortunio indennizzabile a termini di polizza.
Nucleo Familiare (valido per le garanzie Infortuni e Diaria)
Costituiscono il nucleo familiare esclusivamente:
- il coniuge o il convivente more uxorio del Contraente;
- i figli del Contraente anche non conviventi purché di età inferiore ai 26 anni, compresi i figli naturali le- galmente riconosciuti, i figli nati dal precedente matrimonio del coniuge, le persone legalmente affidate.
Polizza
Il documento che prova l’assicurazione.
Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Primo rischio assoluto
E’ la forma di assicurazione in base alla quale l’indennizzo avviene, sino alla concorrenza della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo, senza l’applicazione della regola proporzionale prevista dall’art. 1907 del Codice Civile.
Ricovero
La degenza in Istituto di Cura anche in regime di Day Hospital, ossia in regime di degenza diurna.
Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro.
Scoperto
La percentuale del danno indennizzabile ai termini di polizza che rimane a carico dell’Assicurato per cia- scun sinistro.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Società
Aviva Italia S.p.A.
Struttura Organizzativa
La struttura di Blue Assistance S.p.A. – Xxx Xxxxx Xxxxx 00 – Xxxxxx, tramite cui la Società presta il servizio di Assistenza, in conformità al Regolamento Isvap n.12 del 9 gennaio 2008.
GLOSSARIO GIURIDICO
Arbitrato
E’ una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono adire per definire una controversia o evitarne l’insorgenza.
Assistenza stragiudiziale
E’ l’attività che viene svolta al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice.
Atti di volontaria giurisdizione
Si tratta di atti previsti dal codice di procedura civile mediante i quali l’Autorità Giudiziaria conferisce effi- cacia alla volontà di una o più Parti. Sono caratterizzati dall’assenza di contradditorio e per lo più vengono proposti con ricorso al Giudice competente, che provvederà in Camera di Consiglio con decreto motivato.
Contravvenzione
E’ un reato (vedi alla voce Reato). Le contravvenzioni sono punite con l’arresto e/o l’ammenda.
Danno extracontrattuale
E’ un danno ingiusto conseguente al fatto illecito: quello del derubato, dell’ospite che scivola sulle scale sdrucciolevoli o, tipicamente, i danni da incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale, o se esiste, non ha alcun nesso con l’evento dannoso.
Delitto
E’ un reato (vedi alla voce Reato) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontaria- mente o involontariamente. Più esattamente si definisce:
• delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza, imperizia;
• delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
• xxxxxxx doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto. Il delitto è punito con la multa o con la reclusione.
Diritto civile
E’ il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (azienda o persone); quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle Parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.
Diritto penale
E’ il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. Mentre nelle cause civili le Parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il pro- cesso stesso, poiché questo si svolge nell’interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l’imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.
Fatto Illecito
Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell’ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadem- pimento contrattuale.
Insorgenza del sinistro
Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto.
Ai fini della validità delle garanzie contenute nel sezione Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l’insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento stesso.
Più specificatamente, l’insorgenza è:
• nell’ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato;
• nell’ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l’evento dannoso;
• nell’ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una delle Parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.
Oneri fiscali a carico dell’assicurato
Spese di bollatura di documenti da produrre in giudizio o di trascrizione, registrazione di atti (sentenze, decreti ecc.)
Procedimento penale
Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla per- sona mediante informazione di garanzia. Questa contiene l’indicazione della norma violata ed il titolo (colposo – doloso – preterintenzionale) del reato ascritto. Per la garanzia di polizza, rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).
Reato
Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie.
Sanzione amministrativa
Misura che l’ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. E’ quindi solo impropria- mente che le sanzioni amministrative si definiscono contravvenzioni, che invece sono veri e propri reati (vedi alla voce relativa). Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici. La competenza comminare la sanzione amministrativa di solito è dell’Autorità Amministrativa ma in alcuni casi viene comminata dall’Autorità Giudiziaria.
Spese di giustizia
Sono le spese del processo penale che sono poste a carico dell’imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto Penale).
Spese di soccombenza
Sono le spese che la Parte che perde una causa civile dovrà pagare alla Parte vittoriosa. Il giudi- ce decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle Parti (vedi alla voce Diritto Civile).
Spese peritali
Sono quelle relative all’opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. – consulente tecnico d’ufficio) o dalle Parti (consulente di parte).
Transazione
Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.
Vertenza contrattuale
Controversia insorta in merito ad esistenza, validità esecuzione di patti, accordi, contratti prece- dentemente conclusi tra le Parti, anche oralmente, con inadempimento delle relative obbligazioni.
Aviva Start Casa e Famiglia
Condizioni di Assicurazione
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 2 ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio ed in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, così come previsto dall’art.1910 del Codice Civile.
Art. 3 DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE – PAGAMENTO DEL PREMIO
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di pre- mio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del quin- dicesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze. I premi devono essere pagati all’Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
Art. 4 MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Art. 6 DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 7 FACOLTÀ DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo la denuncia di ogni sinistro liquidabile a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di almeno 30 giorni da darsi mediante lettera raccomandata. In caso di recesso esercitato da una delle Parti, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso; inoltre resta inteso che per le partite assicurate nella forma a primo rischio, si farà luogo al rimborso del rateo di premio relativo alla parte di somma assicurata rimasta in essere dopo la liquidazione del danno.
Art. 8 PROROGA DELL’ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta, inviata mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della sca- denza, l’assicurazione di durata non inferiore all’anno è prorogata per un anno e così successi- vamente. Per i casi nei quali la legge ed il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minor durata, nel qual caso coincide con la durata del contratto.
In caso di operatività delle garanzie Infortuni e/o Diaria, qualora un Assicurato raggiunga l’80esimo anno di età durante la validità del contratto, l’operatività della polizza cessa per tutti gli Assicurati e per tutte le garanzie alla scadenza annuale del premio successivo al compimento dell’80esimo anno di età di uno degli Assicurati. L’eventuale incasso dei premi, scaduti successivamente, da parte della Società, dà diritto all’assicurato di richiederne la restituzione in qualunque momento.
Art. 9 LIMITI DI INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 10 ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 11 FORO COMPETENTE
Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l’Intermediario cui è assegnata la polizza. Per il Consumatore foro compe- tente è il luogo di residenza o domicilio elettivo del medesimo.
Art. 12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
INFORTUNI
(garanzia operante solo qualora richiamata espressamente in Polizza e corrisposto il relativo premio)
Art. 13 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione vale in tutto il mondo per gli infortuni che l’Assicurato subisca nell’esercizio:
a) delle occupazioni principali e secondarie;
b) di ogni altra attività che non abbia carattere professionale, intendendosi per tali anche le prestazioni attinenti al governo della casa, compresi gli hobbies ed i lavori domestici di ordinaria manutenzione, di giardinaggio e di orticoltura.
Valgono inoltre le seguenti estensioni:
13.1 Malore
La garanzia è estesa agli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza non dovuto a condi- zione patologica.
13.2 Colpi di sole e punture di insetti – assideramento – congelamento
La garanzia è estesa alle conseguenze di colpi di sole e di calore nonché di punture di insetti (esclu- sa la malaria), morsi di animali e rettili, assideramento e congelamento.
13.3 Negligenza grave
La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza, imperizia e/o negligenza grave dell’As- sicurato, ingestione accidentale e/o assorbimento di sostanze nocive nonché annegamento acci- dentale.
13.4 Tumulti popolari
La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da tumulti popolari, aggressioni o atti violenti che ab- biano movente politico, sindacale o sociale, purché l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva e volontaria.
13.5 Forze della natura e contatto con corrosivi
La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di vento, scariche elet- triche o da improvviso contatto con corrosivi, nonché l’asfissia involontaria per subitanea e violenta fuga di gas e vapori.
13.6 Rapina – tentata rapina – scippo
La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona e scippo. Nei casi di morte e invalidità permanente di grado superiore al 70% conseguenti ad un reato di rapina tentata o consumata nei confronti dell’Assicurato, la Società aumenterà automatica- mente il capitale assicurato del 50% con il limite massimo di € 500.000,00 in aumento. La presente estensione di garanzia non si cumula con quella di morte contemporanea dei genitori/coniugi pre- vista dall’art.13.16.
13.7 Rischio guerra
La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpre- so dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero in un paese sino ad allora in pace.
Sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che col- piscono l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
13.8 Guida di qualsiasi veicolo o natante a motore
L’assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, a condizione che l’Assicurato sia in possesso di regolare patente di abilitazione alla guida, ove prescritta.
13.9 Sforzi xxxxxxxxx, xxxxx
La garanzia vale per le conseguenze di sforzi muscolari e per le ernie aventi esclusivamente carattere traumatico. Per queste ultime:
- nel caso in cui l’ernia anche se bilaterale non risulti operabile secondo parere del medico, verrà corrisposta un’indennità a titolo di invalidità permanente non superiore al 10% della somma assi- curata per il caso di invalidità permanente totale;
- qualora insorga contestazione circa la natura e la operabilità dell’ernia, la decisione è rimessa al Collegio Medico.
13.10 Rischio volo, dirottamenti
L’assicurazione è estesa agli infortuni subiti dall’Assicurato durante i viaggi aerei effettuati, come passeggero (non come pilota o membro dell’equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio pub- blico di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da società di traffico re- golare, salvo quelli effettuati su mongolfiere e dirigibili, e i voli su aeromobili militari in regolare traffico civile, nonché i voli di trasferimento su velivoli di ditte o privati condotti da piloti professionisti escluse, per questi ultimi, le trasvolate oceaniche.
La garanzia si intende estesa anche agli eventuali infortuni che in conseguenza di forzato dirotta- mento dell’aereo dovessero verificarsi al di fuori dei limiti territoriali o di tempo previsto in polizza, compreso quindi l’eventuale viaggio in aereo di trasferimento dal luogo dove l’Assicurato fosse stato dirottato fino alla località di arrivo definitivo previsto dal biglietto aereo; il rischio di salita e discesa non è considerato rischio volo.
La somma delle garanzie di cui alla presente polizza ed eventuali altre assicurazioni stipula- te dall’Assicurato con la Società o da altri in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare i seguenti importi:
€ 1.050.000,00 per il caso Morte | per persona |
€ 1.050.000,00 per il caso di Invalidità Permanente Totale | |
€ 2.600.000,00 per il caso Morte | complessivamente per aeromobile |
€ 2.600.000,00 per il caso di Invalidità Permanente Totale |
Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende iniziato nel momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.
13.11 Calamità naturali.
A parziale deroga dell’art.1912 del Del Codice Civile, l’assicurazione è estesa agli infortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche. Resta convenuto però che, in caso di even- to che colpisca più assicurati con la stessa Società, l’esborso massimo di quest’ultima non potrà superare la somma di € 2.600.000,00. Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopraindicato, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione alle singole somme assicurate.
13.12 Alpinismo
Si intendono compresi gli infortuni subiti dall’Assicurato durante la pratica dell’alpinismo con scala- ta di rocce od accesso a ghiacciai: - fino al 3° grado, anche senza accompagnamento; - oltre il 3° grado purché con accompagnamento di Guida professionista, Istruttore Nazionale di Club Alpini, Istruttore di scuole di alpinismo o di sci alpino riconosciute da Club Alpini Nazionali.
13.13 Mancinismo
A parziale deroga delle Condizioni di Assicurazione, la Società dà atto che, se l’Assicurato è man- cino, il grado di invalidità per il lato destro è applicato al lato sinistro e viceversa.
13.14 Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia a favore dell’Assicurato o dei suoi aventi diritto ad ogni azione di regresso verso i terzi responsabili dell’infortunio per le prestazioni da essa effettuate in forza del presente contratto.
13.15 Diabete
La garanzia s’intende prestata anche nei confronti di persone affette da diabete, fermo re- stando che sono escluse dall’assicurazione le relative conseguenze. Pertanto, in caso di in- fortunio la Società corrisponde l’indennizzo ai sensi dell’art.19 - Criteri di Indennizzabilità delle Condizioni di Assicurazione - Infortuni.
13.16 Raddoppio automatico del capitale per morte contemporanea di entrambi i coniugi
Qualora lo stesso evento provochi oltre alla morte dell’Assicurato anche quella del coniuge, l’inden- nizzo spettante ai figli minori beneficiari dell’assicurazione si intenderà raddoppiato con il massimo di € 500.000,00 in aumento. Sono equiparati a “figli minori” anche i minori in affido permanente.
13.17 Menomazioni estetiche
In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza che abbia conseguenze di carattere estetico che tuttavia non comportino alcun riconoscimento di invalidità permanente, la Società rimborserà fino ad un massimo di € 3.000,00 per evento le spese documentate, sostenute dall’Assicurato per ridurre o eliminare il danno tramite un intervento di chirurgia plastica o estetica.
13.18 Perdita anno scolastico
Qualora, a causa di un infortunio, lo studente assicurato si trovi nell’impossibilità di frequentare le lezioni per un periodo tale da determinare la perdita dell’anno scolastico in corso, la Società cor- risponderà un importo equivalente all’1% della somma assicurata di invalidità permanente nei suoi confronti. Il pagamento dell’indennità verrà effettuato previa presentazione di spe- cifica documentazione rilasciata dall’Autorità scolastica, dalla quale risulti che lo studente è regolarmente iscritto e che la perdita dell’anno è avvenuta in conseguenza delle predette assenze.
13.19 Pagamento anticipato dell’indennizzo
L’Assicurato che ha subito invalidità permanente di grado superiore al 30% ha diritto di richiedere il pagamento di un acconto fino ad un massimo del 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere indennizzato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano insorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro e che l’indennizzo complessivo prevedibile non sia inferiore a € 50.000,00. La Società potrà riconoscere l’anticipo non oltre 120 giorni dalla data del sinistro e non prima di 30 giorni dalla richiesta di anticipo.
Art. 14 DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE - ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni derivanti:
a) dalla guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore, nonché dall’uso e guida di mezzi subacquei ed aerei (salvo quanto previsto dalla garanzia di cui al precedente art. 13.10 - Rischio volo);
b) dall’esercizio delle seguenti attività sportive: alpinismo con scalata di rocce ed accesso a ghiac- ciai (salvo quanto previsto dall’estensione di cui al precedente art. 13.12 – Alpinismo), pugilato, lotta nelle sue varie forme, atletica pesante, salti dal trampolino con sci ed idrosci, sci acrobatico, xxx (guidoslitta), immersione con autorespiratore, speleologia, paracadutismo e sport aerei in genere;
c) dalla partecipazione a corse, gare e allenamenti, svolti sotto l’egida della Federazione sportiva di appartenenza anche se solamente a livello dilettantistico dei seguenti sport: sci alpino, cal- cio, ciclismo, motociclismo, pallacanestro, pallavolo, equitazione, go-kart, rugby, football ameri- xxxx; tuttavia restano assicurati e validi i raduni automobilistici e gare di regolarità pura, regate veliche o raduni cicloturistici;
d) da stato di ubriachezza alla guida di mezzi di locomozione nonché quelli conseguenti all’uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili;
e) quelli sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose dolose o di atti temerari, restando co- munque coperti da garanzia gli infortuni conseguenti ad atti compiuti per legittima difesa o per dovere di umana solidarietà;
f) da stato di guerra e insurrezioni (salvo quanto previsto dall’estensione di cui al precedente art. 13.7
- Xxxxxxx xxxxxx)
g) da trasmutazione del nucleo dell’atomo e radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazio- ne di particelle atomiche, o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
h) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non rese necessarie da infortunio;
i) da avvelenamento del sangue anche se il germe infettivo sia introdotto nell’organismo attra- verso una lesione esterna traumatica contemporaneamente al verificarsi della lesione stessa.
Sono inoltre esclusi gli infarti e le ernie (salvo quelle traumatiche di cui al precedente art. 13.9 – Xxxxx).
Art. 15 LIMITI TERRITORIALI
L’assicurazione vale per il mondo intero con l’intesa che le indennità liquidabili a termini di polizza saranno corrisposte in Italia.
Art. 16 LIMITE D’ETÀ
L’assicurazione vale per le persone di età non superiore a 80 anni.
Qualora un Assicurato raggiunga tale età in corso di contratto, l’assicurazione cessa per tutti gli Assicurati e per tutte le altre eventuali garanzie operanti sul contratto alla scadenza annuale del premio successivo al compimento dell’80esimo anno di età di uno degli Assicurati. L’eventuale incasso dei premi, scaduti successivamente, da parte della Società, dà diritto all’assicurato di ri- chiederne la restituzione in qualunque momento.
Art. 17 PERSONE NON ASSICURABILI
La Società presta l’assicurazione su dichiarazione dell’Assicurato di non essere affetto da alcoli- smo, tossicodipendenza, epilessia, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), sieropositivi- tà da HIV, insulinodipendenza, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato stesso.
In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti, si applica quanto disposto dall’art.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Il manifestarsi nell’Assicurato di una o più affezioni o malattie nel corso del contratto, costituisce per la Società aggravamento di rischio per il quale essa non avrebbe consentito l’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Del Codice Civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato stesso; si applica in questo caso la disciplina prevista da tale articolo.
Art. 18 ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente che dolosamente omette di comunicare, ai sensi dell’art.2 – Altre assicurazioni, l’esi- stenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, decade dal diritto all’indennizzo. La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, può recedere dal contratto con preavviso di almeno 15 giorni.
Art. 19 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ
La Società corrisponde l’indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che sia- no indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto, l’influenza che l’infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l’indennità per invalidità permanente è li- quidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio come se esso avesse colpito una per- sona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti.
Art. 20 MORTE E MORTE PRESUNTA
Se l’infortunio ha per conseguenza la morte dell’Assicurato e questa si verifica entro DUE ANNI dal giorno in cui l’infortunio è avvenuto, la Società liquida ai beneficiari designati in polizza la somma assicurata per il caso di morte, salvo quanto previsto al successivo Art. 23 “Cumulo di indennità - Diritto all’indennizzo per Invalidità Permanente in caso di morte”.
In difetto di designazione, la Società liquida detta somma, in parti uguali, agli eredi.
Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell’Assicurato non venga ritrovato, e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari designati o agli eredi il capitale previsto per il caso di morte.
La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta ai termini degli artt.60 e 62 del Codice Civile
Resta inteso che, se dopo che la Società ha pagato l’indennità, risulterà che l’Assicurato è vivo, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l’Assicurato potrà far valere i propri diritti per l’invalidità permanente eventualmente subita.
Art. 21 INVALIDITÀ PERMANENTE
L’indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l’invalidità stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza della polizza, entro due anni dal giorno dell’infortunio.
L’indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità perma- nente totale, in proporzione al grado di invalidità che va accertato facendo riferimento ai valori ed ai criteri sotto elencati.
Perdita totale, anatomica o funzionale di: | destro | sinistro | |
- un arto superiore | 70% | 60% | |
- una mano o un avambraccio | 60% | 50% | |
- un pollice | 18% | 16% | |
- un indice | 14% | 12% | |
- un medio | 8% | 6% | |
- un anulare | 8% | 6% | |
- un mignolo | 12% | 10% | |
- una falange del pollice | 9% | 8% | |
- una falange di altro dito della mano - anchilosi della scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola | 25% | 1/3 del dito | 20% |
- anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera | 20% | 15% | |
- anchilosi del polso in estensione rettilinea (con prono-supinazione libera) | 10% | 8% | |
- paralisi completa del nervo radiale | 35% | 30% | |
- paralisi completa del nervo ulnare | 20% | 17% | |
- amputazione di un arto inferiore: al di sopra della metà della coscia | 70% | ||
al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio | 60% | ||
al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba | 50% | ||
- un piede | 40% | ||
- ambedue i piedi | 100% | ||
- un alluce | 5% | ||
- un altro dito del piede | 1% | ||
- la falange ungueale dell’alluce | 2,5% | ||
- anchilosi dell’anca in posizione favorevole | 35% | ||
- anchilosi del ginocchio in estensione | 25% |
- anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto astragalica | 15% |
- paralisi completa dello sciatico popliteo esterno | 15% |
- un occhio | 25% |
- ambedue gli occhi | 100% |
- sordità completa di un orecchio | 10% |
- sordità completa di ambedue di orecchi | 40% |
- stenosi nasale assoluta monolaterale | 4% |
- stenosi nasale assoluta bilaterale | 10% |
- esiti di frattura scomposta di una costa | 1% |
- esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: | |
una vertebra cervicale | 12% |
una vertebra dorsale | 5% |
12° dorsale | 10% |
una vertebra lombare | 10% |
- esiti di frattura di un metamero sacrale | 3% |
- esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme | 5% |
- postumi di un trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare | |
e limitazione dei movimenti del capo e del collo | 2% |
- perdita anatomica di un rene | 15% |
- perdita anatomica della milza | 8% |
Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di inva- lidità permanente tenendo conto dell’eventuale possibilità di applicazione dei presidi correttivi. Per le me- nomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.
In caso l’infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispon- dente alla perdita anatomica dell’arto stesso.
La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi o arti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.
Nei casi di invalidità permanente non specificata nella tabella che precede, l’indennizzo è stabilito in rife- rimento ai valori ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’Assicurato.
Art. 22 FRANCHIGIA ASSOLUTA PER INVALIDITÀ PERMANENTE
La liquidazione degli infortuni con postumi di Invalidità Permanente viene fatta con le seguenti modalità:
a) non si darà luogo ad indennizzo per invalidità permanente pari o inferiore al 3% della totale;
b) se invece l’invalidità permanente risulterà superiore a tale percentuale, l’indennizzo verrà liquidato solo per la parte di invalidità permanente eccedente il 3% della totale.
Tuttavia se il grado di invalidità permanente accertato è superiore al 40%, la franchigia si intende abrogata.
Art. 23 CUMULO DI INDENNITA’ - DIRITTO ALL’INDENNIZZO PER INVALIDITA’ PERMA- NENTE IN CASO DI MORTE
L’indennità per invalidità permanente non è cumulabile con quella per morte. Se dopo il pagamento di un’indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio e in conseguenza di questo l’Assicurato dovesse morire, la Società corrisponde ai beneficiari designati o agli eredi la differen- za fra l’indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore e non chiede il rimborso nel caso contrario.
Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi.
Tuttavia, se l’Assicurato decede per cause indipendenti dall’infortunio denunciato, prima che l’indennizzo sia stato pagato, la Società, previa produzione del certificato di morte, liquida agli eredi:
- l’importo già concordato oppure, in mancanza,
- l’importo offerto
oppure, se non vi è ancora stata l’offerta
- l’importo oggettivamente determinabile dalla Società con le modalità e nei termini stabiliti dalla sezione “Infortuni” delle Condizioni di Assicurazione. A tal fine, andrà fornita alla Società la documentazione atte- stante la stabilizzazione in vita dei postumi permanenti invalidanti, corredata, se non ancora prodotta, da tutta la documentazione medica e, in caso di ricovero, la cartella clinica.
Al fine di individuare con certezza gli eredi, gli stessi dovranno fornire alla Società:
- certificato di stato di famiglia relativo all’Assicurato;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l’identificazione degli eredi;
- nel caso ci siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra gli eredi legittimi, il decreto del giudice tute- lare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la Società dal reimpiego della quota spettante al minore o al soggetto incapace;
- eventuale ulteriore documentazione, se necessaria, per la corretta identificazione degli aventi diritto.
Art. 24 INDIPENDENZA DA OBBLIGHI ASSICURATIVI DI LEGGE
Il presente contratto è stipulato dal Contraente in aggiunta e in ogni caso indipendentemente da qualsiasi obbligo assicurativo stabilito da leggi vigenti o future.
Art. 25 FORME DI GARANZIA
Il presente contratto prevede diverse Forme di garanzia tra cui il Contraente può scegliere, che si differenziano per la Somma Assicurata (Forme Small, Medium o Large), come di seguito indicato.
Il Contraente può inoltre scegliere tra la Forma Individuale o la Forma Nucleo, che si differenziano per le diverse Persone Assicurate:
- Forma Individuale: unico Assicurato è il Contraente;
- Forma Nucleo: oltre al Contraente, sono Assicurati gli appartenenti al Suo nucleo familiare (come da definizione riportata in Glossario) che devono essere espressamente indicati in Polizza.
Nel caso in cui il Contraente eserciti una Professione tra quelle elencate in Tabella delle attività come Classe A:
FORMA | SOMMA ASSICURATA MORTE | SOMMA ASSICURATA INVALIDITÀ PERMANENTE TOTALE |
Small – Individuale | € 45.000,00 | € 65.000,00 |
Small – Nucleo* | € 25.000,00 | € 40.000,00 |
Medium - Individuale | € 70.000,00 | € 90.000,00 |
Medium – Nucleo* | € 35.000,00 | € 50.000,00 |
Large – Individuale | € 90.000,00 | € 120.000,00 |
Large – Nucleo* | € 50.000,00 | € 70.000,00 |
*per la Forma Nucleo, la Somma Assicurata indicata è da intendersi a valere per ogni singolo As- sicurato indicato in polizza.
Nel caso in cui il Contraente eserciti una Professione tra quelle elencate in Tabella delle attività come Classe B:
FORMA | SOMMA ASSICURATA MORTE | SOMMA ASSICURATA INVALIDITÀ PERMANENTE TOTALE |
Small – Individuale | € 30.000,00 | € 40.000,00 |
Small – Nucleo* | € 15.000,00 | € 25.000,00 |
Medium – Individuale | € 40.000,00 | € 55.000,00 |
Medium – Nucleo* | € 20.000,00 | € 35.000,00 |
Large – Individuale | € 50.000,00 | € 75.000,00 |
Large – Nucleo* | € 30.000,00 | € 45.000,00 |
*per la Forma Nucleo, la Somma Assicurata indicata è da intendersi a valere per ogni singolo As- sicurato indicato in polizza.
La Forma prescelta dal Contraente ed operante sul singolo contratto è indicata in polizza.
TABELLA DELLE ATTIVITA’
CLASSE A | CLASSE B |
AGENTE D’AFFARI: XXXXX, CAMBIO, IMMOBILIARE | ABBATTITORE DI PIANTE |
AGENTE DI ASSICURAZIONI | ADDETTO IMBOTTIGLIAMENTO ACQUE MINERALI |
AGENTE DI COMMERCIO / MARITTIMO / DOGANALE | ADDOBBATORE |
AGRICOLTORE SENZA LAVORO MANUALE | ADDETTO ALLE AFFISSIONI |
AGRONOMO | AGRICOLTORE CON LAVORO MANUALE |
ALBERGATORE SENZA PRESTAZIONI MANUALI | ADDETTO ALLA DISTILLAZIONE DI ALCOOLICI |
ALBERGATORE CON PRESTAZIONI MANUALI | ADDETTO INDUSTRIA ALIMENTARE E CONSERVIERA |
ALLEVATORE SENZA LAVORO MANUALE | ALLENATORE SPORTIVO |
AMBASCIATORE | ALLEVATORE DI EQUINI, CANI, GATTI, PESCI, VOLATILI |
AMMINISTRATORE | ALLEVATORE DI QUALSIASI SPECIE DI ANIMALI |
ADDETTO ALLE ANALISI DI LABORATORIO | ANTENNISTA |
ANTIQUARIO SENZA RESTAURO | ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE DI ARMI |
ARCHITETTO SENZA ACCESSO AI CANTIERI | ARROTINO |
ARCHITETTO CON ACCESSO AI CANTIERI | ADDETTO FABBRICAZIONE / INSTALLAZIONE / MANUTENZIONE / ASCENSORI |
ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE DI OGGETTI D’ARGENTERIA | ADDETTO IMPRESA DI ASFALTATURA |
ASSICURAZIONI: ISPETTORE E LIQUIDATORE | ATTORE |
ASSISTENTE SOCIALE | AUTISTA DI AUTOBUS, MOTOCARRI, MACCHINE OPERATRICI |
AUTISTA DI AUTOV.PRIV, TAXI, AUTOAMB, AUTOFUNEBRI | AUTOTRASPORTI: TITOLARE /DIPENDENTE GUIDA CON CARICO / SCARICO |
AUTOSCUOLA: ISTRUTTORE DI TEORIA | BICICLETTE: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE |
AUTOSCUOLA: ISTRUTTORE DI GUIDA | BILANCE: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE |
AUTOTRASPORTI: TITOLARE /DIPENDENTE SENZA CARICO E SCARICO | BIRRA: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE E IMBOTTIGLIAMENTO |
AVVOCATO / PROCURATORE LEGALE | BOMBOLE: ADDETTO AL RIEMPIMENTO |
BAGNINO | BOTTONI: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE |
BALLO: INSEGNANTE | BRONZO: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE DI OGGETTI |
BABY-SITTER | CANTIERI NAVALI: OPERARIO |
BANDITORE D’ASTE | CANTONIERE |
BARISTA | CUSTODE DI CARCERI E CASE DI PENA |
BECCHINO | CARPENTIERE IN LEGNO O FERRO |
BENESTANTE SENZA ALCUNA ATTIVITA’ PROFESSIONALE | CARROZZIERE DI AUTOVEICOLI |
BIBLIOTECARIO | CASALINGHI: ADDETTO ALLA PRODUZIONE |
XXXXXXX | XXXXXXXXXX: ADDETTO ALLA PRODUZIONE |
BIOLOGO | CAVATORI: SENZA USO DI ESPLOSIVI CON LAVORO MANUALE |
BISCOTTI: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE | CHIMICO |
CAFFE’ E SURROGATI: ADDETTO ALLA TORREFAZIONE | CICLOMOTORI: ADDETTI ALLA PRODUZIONE |
CALLISTA | COLORI E VERNICI: ADDETTO ALLA PRODUZIONE |
CALZOLAIO | COLTELLI: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE |
CAMERIERE | CONCERIE: ADDETTO ALLA CONCIA |
CANESTRI, CESTE E SIMILI: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE | CROMATORE DI METALLI |
CANTO: MAESTRO | XXXXX: ADDETTO ALLA LAVORAZIONE |
CARAMELLE: ADDETTO ALLA PRODUZIONE | DISINFESTATORE |
CARTOLINE: ADDETTO ALLA PRODUZIONE | DRAGATORE DI FIUMI E CANALI |
CARTA E CARTONI: ADDETTO ALLA PRODUZIONE | EBANISTA |
CASALINGA | ELETTRAUTO |
CASEIFICI: ADDETTO ALLA PRODUZIONE | ELETTRICISTA |
CAVATORI: PROPRIETARI E ADDETTI SENZA LAVO- RO MANUALE | ELETTRODOMESTICI: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE |
CENTRI ELETTRONICI: ADDETTO | FABBRO |
CERE: ADDETTO ALLA PRODUZIONE | FACCHINO ADDETTO AL CARICO E SCARICO DI MERCI |
CERAMISTA: PRODUZIONE E DECORAZIONE | FALEGNAME |
CESELLATORE | FERRO: ADDETTO ALLA LAVORAZIONE |
CINEMATOGRAFI: ADDETTO | FILARURA: ADDETTO ALLA LAVORAZIONE |
CLERO: APPARTENENTE | FONDERIA: ADDETTO ALLA LAVORAZIONE |
COMBUSTIBILI: ADDETTO NEI DEPOSITI | FOTOREPORTERS |
COMMERCIALISTA | GALVANISTA |
COMMERCIANTE AMBULANTE | GAS: ADDETTO ALL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI |
COMMESSO VIAGGIATORE | GEOLOGO |
CONCESSIONARI AUTOMOTOVEICOLI: ADDETTO VENDITA | GIARDINIERE CON POTATATURA ALBERI ALTO FUSTO CON MEZZI MECCANICI |
CONIATORE DI XXXXXX, MEDAGLIE E SIMILI | GIOCATTOLI: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE |
CORDE E SPAGHI: ADDETTO ALLA FABBICAZIONE | GIOCOLIERE |
XXXXXXXXXX | XXXXXXXXX |
COSMETICI: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE | GRUISTI |
CUOCO | GUARDACACCIA |
DISEGNATORE | IDRAULICO |
DISTILLERIE: ADDETTO | IMBIANCHINO |
DOMESTICO | INSEGNANTE DI ALPISMO |
DOLCIUMI: ADDETTO ALLA PRODUZIONE | INSENGNATE DI JUDO, KARATE E SIMILI |
ENOLOGO E ENOTECNICO | LAMIERE: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE |
ESTETISTA | LAMPADARI: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE |
FACCHINO DI PICCOLI COLLI | LAMPADINE: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE |
FARMACISTA | LATTONIERE ANCHE CON USO DI IMPALCATURE O PONTI |
FATTORINO | LIQUORI, VINI: ADDETTO ALLA PRODUZIONE E IMBORTTIGLIAMENTO |
FLORICOLTORE | LUBRIFICANTI: ADDETTO ALLA PRODUZIONE |
FOTOGRAFO | MACELLAIO CON PARTECIPAZIONE ALLA MACELLAZIONE |
GEOMETRA SENZA ACCESSO AI CANTIERI | MAIOLICHE E PIASTRELLE: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE |
GEOMETRA CON ACCESSO AI CANTIERI | MANEGGIO: ADDETTO |
GIARDINIERE E VIVAISTA | MARINA MERCANTILE: ADDETTO DI MACCHINA O COPERTA |
GIOIELLI: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE | MARMISTA |
GIORNALAIO | MATERIALI DA COSTRUZIONE: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE |
GIORNALISTA: CRONISTA, CORRISPONDENTE | MECCANICO |
GOMMA: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE DI OGGETTI | METALLURGIA: ADDETTO ALLA LAVORAZIONE |
GRAFICO | MINIERE: DIRETTORE TECNICO O INGEGNERE |
GUARDIAPESCA | MOBILIERE: FABBRICAIZONE, INSTALLAZIONE |
GUARDIA CAMPESTRE | MOTOCICLI: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE O RIPARAZIONE |
GUIDA TURISTICA | MURATORE |
INVESTIGATORE PRIVATO SENZA USO DI ARMI | NETTURBINO OPERATORE ECOLOGICO |
IMPAGLIATORE | OPERAIO GENERICO |
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO IN GENERE | PAVIMENTATORI E PIASTRELLISTI |
IMPIEGATO TECNICO IN GENERE | PELLI (LAVORAZIONE DELLE) |
IMPRENDITORE IN GENERE SENZA LAVORO MANUALE | PESCATORE: PESCA COSTIERA |
IMPRENDITORE IN GENERE CHE OCCASIONALMENTE LAVORA MANUALMENTE | PLASTICA (FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN) |
IMPRENDITORE EDILE CHE OCCAS. LAVORA MANUALMENTE | PNEUMATICI (FABBRICAZIONE DI) |
INCISORE | PNEUMATICI (OFFICINA DI RIPARAZIONE) |
INDOSSATRICI / INDOSSATORE | PORCELLANA: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE DI OGGETTI |
INFERMIERE/A | RADIO E TELEVISIONE: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE |
INGEGNERE SENZA ACCESSO AI CANTIERI | RADIOTECNICO: RIPARAZIONE E INSTALLAZIONE DI ANTENNE |
INGEGNERE CON ACCESSO AI CANTIERI | RESTAURATORE DI MOBILI O CON USO DI IMPALCATURE |
INSEGNANTE DI ED.FISICA, SCI, BASKET, TENNIS, NUOTO, SCHERMA | RISCALDAMENTO: INSTALLATORE E MANUTENTORE DI IMPIANTI |
INSEGNANTE MATERIE NON SPERIMENTALI E NON DI PRAT. PROF. | ROULOTTES: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE |
INSEGNANTE DI MATERIE SPERIM. ANCHE IN LABORATORIO | SALDATORE |
INTERPRETE | SCARPE: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE |
LAVANDERIE STIRERIE: ADDETTO | SCULTORE |
LEGATORE DI LIBRI | SEGHERIE DI LEGNAMI: ADDETTO |
XXXX: ADDETTO ALLA LAVORAZIONE | SEGHERIE DI MARMI: ADDETTO |
LITOGRAFO | SERRAMENTI: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE / INSTALLAZIONE |
LUCIDATORE DI MOBILI | SPAZZACAMINO |
MAGISTRATO | SPECCHI: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE |
MANEGGIO: PROPRIETARIO | STAGNINO |
MANICURE: ADDETTO | STAZIONI DI SERVIZIO: ADDETTO CON MANUTENZIONE E LAVAGGIO |
XXXXXX XXXXXXXXXX: UFFICIALE | STUCCATORE |
MASSAGGIATORE | TAPPARELLISTA |
MATERASSAIO | TELEFONI: ADDETTO ALLA INSTALLAZIONE |
MEDIATORE DI BESTIAME | TESSITORE E OPERAIO TESSILE |
MEDICO | TORNITORE |
MUGNAIO | TRAFILERIE: ADDETTO |
MUSICISTA | TRASLOCHI: ADDETTO |
NEGOZIO DI ABITI E CONFESIONI IN GENERE: ADDETTO | UTENSILI: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE |
NEGOZIO DI ARTICOLI IN PELLE E CALZATURE: ADDETTO | VALIGIE: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE |
NEGOZIO DI GIOCATTOLI E ARTICOLI SPORTIVI: ADDETTO | VERNICI: ADDETTO ALLA PRODUZIONE |
NEGOZIO DI CARTOLIBRERIA: ADDETTO | VETRAIO: PRODUZIONE E INSTALLAZIONE |
NEGOZIO DI CINE-FOTO-OTTICA, STRUMENTI MUSICALI: ADDETTO | ZOO: ADDETTO |
NEGOZIO DI ARTICOLI SANITARI, FARMACIA: ADDETTO | |
NEGOZIO DI OREFICERIA, OROLOGERIA: ADDETTO | |
NEGOZIO DI PANETTERIA, GELATERIA SENZA PRODUZIONE: ADDETTO | |
NEGOZIO DI PANETTERIA, GELATERIA CON PRODUZIONE: ADDETTO | |
NEGOZIO DI TABACCHERIA, PROFUMERIA, VINI: ADDETTO | |
NEGOZIO DI FRUTTA E VERDURA: ADDETTO | |
NEGOZIO DI CASALINGHI, ARMI: ADDETTO | |
NEGOZIO DI FERRAMENTA, COLORI E VERNICI: ADDETTO | |
NEGOZIO DI ELETTRODOMESTICI, RADIO SENZA INSTALLAZIONE: ADDETTO | |
NEGOZIO DI SALUMERIA, ROSTICCERIA: ADDETTO | |
NEGOZIO DI CAFFETTERIA, BAR, BOTTIGLIERIA: ADDETTO | |
NEGOZIO DI PIZZERIA, RISTORANTE: ADDETTO | |
NOTAIO | |
ODONTOTECNICO | |
OMBRELLI: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE | |
OPERAIO SPECIALIZZATO (TECNICO) | |
OREFICERIA (FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI) | |
ORTOPEDICI (FABBRICAZIONE DI ARTICOLI) | |
PAGLIA: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE DI ARTICOLI | |
PARRUCCHIERE | |
PASTICCERE | |
PEDICURE | |
PELLICCIAIO | |
PENSIONATI | |
PERITO LIBERO PROFESSIONISTA OCCUPATO ANCHE ALL’ESTERO | |
PITTORE: ARTISTA | |
POMPE FUNEBRI: TITOLARE E ADDETTI | |
PORTIERE DI STABILI | |
PUERICULTRICE |
PULIZIA: TITOLARE O ADDETTO DI IMPRESA | |
RADIO E TELEVISIONE: ADDETTO ALLA RIPARA- ZIONE | |
RADIOLOGO | |
REGISTA | |
REVISORE DEI CONTI | |
RESTAURATORE IN GENERE SENZA USO DI IMPALCATURE | |
RIPRODUZIONE DI DOCUMENTI: ADDETTO DI LABORATORIO | |
SAGRESTANO | |
SANITARI: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE DI ARTICOLI | |
SAPONI DETERSIVI: ADDETTO ALLA PRODUZIONE | |
SARTO | |
SAUNA: GESTORE O ADDETTO | |
SCENOGRAFO | |
SCRITTORE | |
SIGARI E SIGARETTE: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE | |
SPAZZOLE: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE | |
SPORTS: ADDETTO ALLA FABBICAZIONE DI ARTICOLI | |
STAZIONI DI SERVIZIO: ADDETTO SENZA MANUTENZIONE E LAVAGGIO | |
STRUMENTI MUSICALI: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE | |
STUDENTE | |
SUGHERO: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE DI OGGETTI | |
TAPPEZZIERE | |
TIMBRI: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE | |
TINTORIE: ADDETTO | |
TIPOGRAFO | |
TOPOGRAFO | |
UFFICIALE GIUDIZIARIO | |
VETERINARIO | |
VETRINISTA | |
ZUCCHERO: ADDETTO ALLA PRODUZIONE E RAFFINAZIONE | |
OSTETRICHE | |
OTTICA (FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI) |
NORME IN CASO DI SINISTRO INFORTUNI
Art. 26 DENUNCIA DELL’INFORTUNIO E OBBLIGHI RELATIVI
La denuncia dell’infortunio con l’indicazione di luogo, giorno, ora e dettagliata descrizione dell’e- vento, corredata di certificato medico e stato di famiglia e/o documentazione legale che comprovi l’appartenenza al nucleo familiare così come definito nel Glossario, quando la prestazione riguarda uno dei componenti il nucleo familiare, deve essere presentata per iscritto alla Sede della Società o all’Intermediario al quale è assegnata la polizza, entro nove giorni dell’infortunio o dal momento in cui il Contraente/Assicurato o suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.
Quando l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato, o quando questa sopravvenga du- rante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso in forma scritta alla Società.
L’Assicurato, i suoi familiari o aventi diritto, devono consentire la visita di medici della Società e qualsiasi indagine o accertamento che questa ritenga necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso.
Le spese relative ai certificati medici e quelle di cura, salvo sia stato contrariamente convenuto, sono a carico dell’Assicurato.
Art. 27 CONTROVERSIE – ARBITRATO IRRITUALE
In caso di controversie di natura medica sul grado di Invalidità Permanente da Infortunio, sulla natura della stessa, sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici nonché sui criteri di indennizzabilità di cui all’art.19, le Parti si obbligano a conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio di tre me- dici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, al Collegio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio medico risiede nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuen- do per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
E’ data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’In- validità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel quale caso il Collegio può intanto con- cedere un acconto sull’indennizzo.
Le decisioni del Consiglio dei Medici sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali.
Per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti, l’Assicurato in alternativa a quanto precede, ha facoltà di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
DIARIA
(garanzia operante solo qualora richiamata espressamente in Polizza e corrisposto il relativo premio)
Art. 28 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
28.1 – Selezione della Forma – Persone Assicurate
Il presente contratto prevede diverse Forme di garanzia tra cui il Contraente può scegliere, che si differenziano per la Somma Assicurata (Forme Small, Medium o Large), come meglio indicato negli art. 28.2 Indennità giornaliera da ricovero e 28.3 Indennità giornaliera da gesso che seguono.
Il Contraente può inoltre scegliere tra la Forma Individuale o la Forma Nucleo, che si differenziano per le diverse Persone Assicurate:
- Forma Individuale: unico Assicurato è il Contraente;
- Forma Nucleo: oltre al Contraente, sono Assicurati gli appartenenti al Suo nucleo familiare (come da definizione riportata in Glossario) che devono essere espressamente indicati in Polizza.
La Forma prescelta dal Contraente ed operante sul singolo contratto è indicata in polizza.
28.2 – Indennità giornaliera da ricovero
La Società riconosce all’Assicurato una diaria per ogni giorno di ricovero in un Istituto di Cura, reso neces- sario da infortunio, da malattia, da parto con o senza taglio cesareo, compreso l’aborto terapeutico e l’a- borto spontaneo, indennizzabili a termini di polizza. In particolare, la Società corrisponderà all’Assicurato l’indennità giornaliera riportata in polizza, corrispondente alla forma prescelta, per ogni giorno di degenza fino ad un massimo di 30 giorni per sinistro, per anno e, in caso di forma Nucleo, per nucleo fami- liare. La presente indennità verrà riconosciuta in base all’età dell’Assicurato, applicando i seguenti giorni di franchigia a partire dal giorno di ricovero:
FASCIA DI ETA’ | GIORNI DI FRANCHIGIA |
0 – 40 anni | 3 giorni |
41 – 65 anni | 5 giorni |
66 – 80 anni | 7 giorni |
FORMA | INDENNITA’ GIORNALIERA DA RICOVERO PER MALATTIA E/O INFORTUNIO |
SMALL – INDIVIDUALE E NUCLEO | € 50 al giorno (massimo 30 gg per anno/nucleo) |
MEDIUM – INDIVIDUALE E NUCLEO | € 100 al giorno (massimo 30 gg per anno/nucleo) |
LARGE – INDIVIDUALE E NUCLEO | € 200 al giorno (massimo 30 gg per anno/nucleo) |
Nel caso in cui si verifichi lo stesso sinistro per due o più componenti del nucleo familiare sarà corrisposta un’unica diaria, che sarà maggiore del 50% per il periodo in cui i giorni di degenza coincidono.
La diaria viene liquidata in seguito alla presentazione di copia della cartella clinica completa.
28.3 – Indennità giornaliera da gesso
Se, in conseguenza di infortunio, l’Assicurato sia portatore di ingessatura o di tutore immobilizzante o equivalente, comunque inamovibile da parte dell’Assicurato, (sono dunque esclusi il collare cervicale e la stecca di Zimmer), la Società liquida la somma assicurata riportata in polizza, corrispondente alla forma prescelta, specificata nella tabella che segue dal giorno di dimissione dell’Istituto di Cura fino alla rimozio- ne dell’ingessatura, fino ad un massimo di 30 giorni per sinistro, per anno e, in caso di forma Nucleo,
per nucleo familiare. La diaria viene liquidata in seguito alla presentazione dei certificati medici attestanti l’avvenuta apposizione e l’avvenuta rimozione del gesso o del tutore immobilizzante.
L’indennizzo per diaria da ingessatura non è cumulabile con quello per diaria da ricovero.
TIPOLOGIA DI DIARIA | INDENNITA’ GIORNALIERA DA GESSO |
SMALL – INDIVIDUALE E NUCLEO | € 25 al giorno (massimo 30 gg per anno/nucleo) |
MEDIUM – INDIVIDUALE E NUCLEO | € 50 al giorno (massimo 30 gg per anno/nucleo) |
LARGE – INDIVIDUALE E NUCLEO | € 100 al giorno (massimo 30 gg per anno/nucleo) |
Nel caso in cui si verifichi lo stesso sinistro per due o più componenti del nucleo familiare sarà corrisposta un’unica diaria, che sarà maggiorata del 50% per il periodo in cui i giorni di degenza coincidono.
Art. 29 PERSONE NON ASSICURABILI
La Società presta l’assicurazione su dichiarazione dell’assicurato di non essere affetto da alcoli- smo, tossicodipendenza, epilessia, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), sieropositivi- tà da HIV, insulinodipendenza, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’assicurato stesso.
In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti, si applica quanto disposto dall’art.1 - Dichiarazioni re- lativa alle circostanze del rischio. Il manifestarsi nell’Assicurato di una o più affezioni o malattie nel corso del contratto, costituisce per la Società aggravamento di rischio per il quale essa non avrebbe consentito l’assicurazione ai sensi dell’art.1898 del Codice Civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’assicurato stesso; si applica in questo caso la disciplina da tale articolo.
Art. 30 LIMITI DI ETÀ
L’assicurazione vale per le persone di età non superiore a 80 anni.
Qualora un Assicurato raggiunga tale età in corso di contratto, l’assicurazione cessa per tutti gli Assicurati e per tutte le altre eventuali garanzie operanti sul contratto alla scadenza annuale del premio successivo al compimento dell’80esimo anno di età di uno degli Assicurati. L’eventuale incasso dei premi, scaduti successivamente, da parte della Società, dà diritto all’assicurato di ri- chiederne la restituzione in qualunque momento.
Art. 31 CARENZA
La copertura assicurativa decorre:
- per gli infortuni, dalle ore 24:00 del giorno in cui ha effettuato l’assicurazione;
- per le malattie, dal 30° giorno successivo a quello in cui ha effetto l’assicurazione;
- per l’aborto terapeutico e spontaneo e per le malattie dipendenti dalla gravidanza, dal 30° gior- no successivo a quello in cui ha effetto l’assicurazione, purché la gravidanza abbia avuto inizio dopo questa data;
- per il parto con o senza taglio cesareo, dal 300° giorno successivo a quello in cui ha effetto l’as- sicurazione;
- per le conseguenze di stati patologici latenti, insorti anteriormente alla stipulazione del contrat- to e non ancora manifestati, certa la non conoscenza dell’Assicurato, dal 180° giorno successivo a quello in cui ha effetto l’assicurazione.
Art. 32 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
La Società rinuncia a favore dell’Assicurato o dei suoi aventi diritto, all’azione di rivalsa di cui all’art.1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili.
Art. 33 MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE GIORNATE DI DEGENZA
Agli effetti del computo delle giornate di degenza, si conviene che la giornata di entrata e quella di uscita dal Centro Ospedaliero sono considerate una sola giornata, qualunque sia l’ora del ricovero e della di- missione. Nel caso in cui sia assicurato l’intero nucleo familiare il cumulo delle giornate di degenza è da considerarsi complessivo per nucleo.
Art. 34 ESCLUSIONI
Sono esclusi dalla garanzia e dalle prestazioni:
a) conseguenze di malattie – presunte o accertate – malformazioni, difetti fisici e stati patologici conosciuti o preesistenti o diagnosticati anteriormente alla stipulazione del contratto;
b) gli stati patologici correlati alla infezione da HIV o dal virus “Ebola”;
c) le malattie mentali e i disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici;
d) gli infortuni e le malattie conseguenti all’abuso di alcolici, all’uso di allucinogeni e all’uso di psicofarmaci e di stupefacenti;
e) gli infortuni conseguenti ad azioni delittuose compiute dall’Assicurato; sono invece compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza o negligenza anche gravi dell’Assicurato stesso;
f) gli infortuni derivanti da sport aerei e dalla partecipazione a gare motoristiche e relative prove ed allenamenti, salvo che si tratti di gare di regolarità;
g) le cure dentarie e le parodontopatie non conseguenti ad infortunio;
h) correzione della miopia, astigmatismo, ipermetropia;
i) aventi finalità dietologica le applicazioni di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia plastica o stomatologia ricostruttiva resi necessari da infortunio);
j) le conseguenze di guerre e insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche e inondazioni;
k) le conseguenze di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchi- ne acceleratrici, raggi X, ecc.);
l) aborto volontario non terapeutico.
NORME IN CASO DI SINISTRO DIARIA
Art. 35 DENUNCIA DEL SINISTRO E OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
In caso di sinistro l’Assicurato dovrà notificare per iscritto il danno alla Società o all’Intermediario, con l’indicazione delle cause che lo hanno provocato entro 30 giorni dal ricovero.
In particolare, l’Assicurato dovrà inviare:
- copia della cartella clinica e di ogni altra documentazione medica;
- stato di famiglia o documentazione legale che comprovi l’appartenenza dell’Assicurato al nucleo familia- re così come definito in Glossario, quando la prestazione riguarda uno dei componenti il nucleo familiare.
L’Assicurato inoltre prende atto e concede espressamente alla Società la facoltà di richiedere, per agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione rispetto a quella indicata, impe- gnandosi al suo tempestivo invio.
L’Assicurato deve sottoporsi ad accertamenti e ai controlli medici disposti dalla Società, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto di indenniz- zo, ai sensi dell’art.1915 del Codice Civile.
Art. 36 CONTROVERSIE – ARBITRATO IRRITUALE
In caso di controversie di natura medica sull’entità del danno, sulla natura della malattia o infortunio, non- ché sui criteri di indennizzabilità, le Parti si obbligano a conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, al Collegio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio medico risie- de nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuen- do per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
Le decisioni del Consiglio dei Medici sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnati- va, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali.
Per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti, l’Assicurato in alternativa a quanto precede, ha facoltà di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Art. 37 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ
L’indennità è corrisposta in Italia e in Euro.
Art. 38 ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni/garanzie, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
ASSISTENZA PERSONA
(garanzia operante solo qualora richiamata espressamente in Polizza e corrisposto il relativo premio)
Art. 39 GARANZIA ASSISTENZA
La Società presta il servizio di Assistenza tramite una Struttura Organizzativa esterna, Blue Assistance S.p.A., tuttavia, alla scadenza di ogni annualità assicurativa, la Società ha la facoltà di cambiare la strut- tura stessa, dandone tempestivo avviso al Contraente e garantendo le medesime prestazioni previste dal contratto.
CONSULENZA MEDICA
Art. 40 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
Si tratta di una prestazione che consente di consultare una rete di Medici Specialisti e Centri Clinici di primaria importanza mondiale, per ottenere una valutazione clinico-diagnostica su casi complessi, in un ampio spettro di patologie.
La prestazione presuppone una prima impostazione clinica fatta dal medico curante e la necessità di otte- nere un parere dei migliori specialisti della materia.
La prestazione è erogata da Blue Assistance utilizzando un sistema telematico di comunicazione dei dati clinico-diagnostici, preventivamente inviati dall’assicurato, che si collega con il Centro Medico di Riferi- mento.
In alcuni casi, su richiesta specifica dei Centri Medici di Riferimento, è prevista una visita specialistica presso i Centri stessi ed il pagamento delle spese di trasferimento e alloggio del paziente.
Art. 41 EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE
Quando:
L’assicurato ha un’alterazione dello stato di salute in seguito a malattia e/o infortunio, per la quale è già stata formulata una diagnosi o un approccio terapeutico, e desidera richiedere un approfondimento o una seconda valutazione clinico-diagnostica: verrà, attraverso gli operatori della Centrale Operativa, messo in contatto con i medici della Struttura Organizzativa e, di concerto con loro, valuterà la necessità e l’appro- priatezza della richiesta di Secondo Parere Medico.
Come:
L’assicurato dovrà telefonare alla Centrale Operativa che lo metterà in contatto con i medici di Blue As- sistance, cui spiegherà il caso clinico per il quale richiede il secondo parere da parte degli specialisti dei Centri Medici di Riferimento.
1) Consulenza medica di secondo livello
I medici di Blue Assistance, valutata la richiesta dell’Assicurato, effettuano con questo l’inquadramento del caso, eventualmente colloquiando anche con i medici curanti. In questa fase saranno attivate consulenze mediche di tipo generico o specialistico e potrà essere definita dove richiesta una consulenza di orienta- mento di accertamenti specifici (Check-up).
2) Attivazione della rete nazionale di “Centri di Eccellenza”
A seguito del contatto telefonico e previa valutazione positiva dei medici della Centrale Operativa di proce- derà alla raccolta della documentazione clinica e diagnostica necessaria, alla digitalizzazione di tutto il ma- teriale diagnostico, ed all’elaborazione dei quesiti che verranno sottoposti ai Medici Specialisti dei “Centri di Eccellenza”. Tutti i dati clinici saranno trasmessi attraverso avanzate apparecchiature di telemedicina o tramite corrieri ai Centri Medici di Riferimento.
Il Centro Medico di riferimento, eseguite le opportune valutazioni cliniche e diagnostiche ed ottenuti i pareri da parte dei Medici Specialisti, potrà richiedere di visitare il paziente stesso.
I costi della visita specialistica saranno a carico della Compagnia cosi come le spese di trasferi- mento e alloggio del paziente fino ad un massimo di € 300,00.
I medici specialisti dei “Centri di Eccellenza” formuleranno rapidamente la propria risposta scritta, che verrà inviata alla Struttura Organizzativa che, a sua volta, la trasmetterà all’assicurato, aiutandolo ove oc- corra, ad interpretarla. La Società terrà a proprio carico tutti i costi.
3) Attivazione del secondo parere internazionale
Qualora su indicazione dei medici della Centrale Operativa o di quelli dei “Centri di Eccellenza” nazionale, si ritenesse opportuno avvalersi di strutture internazionali di comprovato livello, queste verranno contatta- te dai medici specialisti al fine di erogare il servizio di secondo parere internazionale. Tale servizio preve- derà la raccolta della documentazione del cliente, la digitalizzazione della stessa se ancora non eseguita, il trasferimento del caso clinico al Centro Internazionale individuato e la predisposizione di un secondo parere scritto da parte del centro internazionale.
ASSISTENZA MEDICA DOMICILIARE
Art. 42 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
42.1 Invio di un medico
La prestazione viene fornita dalle ore 20:00 alle ore 8:00 dal Lunedi al Venerdì, e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi.
Qualora, in seguito ad un infortunio e/o malattia, emergesse la necessità che l’assicurato debba sottoporsi ad una visita medica, la Centrale Operativa provvederà, con spese a carico della Società, ad inviare pres- so il domicilio dell’assicurato in Italia uno dei medici della Centrale Operativa.
In caso di impossibilità da parte di uno dei medici ad intervenire personalmente, la Centrale Operativa organizzerà il trasferimento dell’assicurato in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino.
L’Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa il motivo della sua richiesta e specificare il luogo in cui si trova e il recapito telefonico.
42.2 Trasporto in autoambulanza
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio e/o malattia improvvisa, accertate dal medico della Centrale Operativa, necessitasse di un trasporto in autoambulanza in Italia, la Centrale Operativa provvederà ad inviare all’Assicurato una autoambulanza.
La Società terrà a proprio carico i costi fino ad un massimo di € 500,00 per anno di durata della coper- tura, con un massimo di € 130,00 per sinistro.
L’Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e specificare il luogo in cui si trova e il recapito telefonico.
42.3 Invio di un infermiere al domicilio
Qualora l’Assicurato nella settimana successiva al rientro da un ricovero in ospedale, in seguito ad infor- tunio e/o malattia improvvisa, avesse bisogno di essere assistito da un infermiere, la Centrale Operativa procurerà direttamente all’Assicurato un infermiere a tariffa controllata, previo ricevimento di certificato medico/cartella clinica attestante la patologia sofferta e l’indicazione delle cure da effettuare.
La Società terrà a proprio carico l’onorario dell’infermiere fino ad un massimo di € 900,00 per anno di durata della copertura. L’Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare l’indirizzo e il suo numero di telefono.
42.4 Invio di un fisioterapista al domicilio
Qualora l’Assicurato, a seguito di traumi o fratture semplici e/o per riabilitazione cardiovascolare di base, derivanti da infortunio e/o malattia improvvisa, necessitasse dell’assistenza di un fisioterapista al domicilio nel periodo di convalescenza, la Centrale Operativa provvederà ad inviare al domicilio dell’Assicurato un
fisioterapista a tariffa controllata, previo ricevimento di certificato medico attestante la patologia sof- ferta e l’indicazione delle cure da effettuare.
La Società terrà a proprio carico l’onorario del fisioterapista fino ad un massimo di € 900,00 per sinistro.
42.5 Prelievo del sangue e urine a domicilio La prestazione viene fornita 24 ore su 24.
Qualora l’Assicurato, a seguito di prescrizione medica, necessitasse di un prelievo del sangue e/o delle urine e non potesse allontanarsi dal proprio domicilio per gravi motivi di salute, certificati dal medico cu- rante, la Centrale Operativa invierà al domicilio dell’Assicurato un medico, tenuto conto delle disponibilità del laboratorio di analisi di zona e della deteriorabilità del sangue prelevato.
La Società terrà a proprio carico il costo delle analisi fino ad un massimo di € 200,00 per anno.
42.6 Consegna medicinali urgenti a domicilio
Qualora l’Assicurato, a seguito di prescrizione medica, abbia necessità di medicine e/o articoli sanitari e non potesse allontanarsi dal proprio domicilio per gravi motivi di salute, certificati dal medico curante, la Centrale Operativa, dopo aver ritirato la relativa ricetta presso l’Assicurato, provvede alla consegna di quanto prescritto dal medico curante.
La Società terrà a proprio carico il costo dei medicinali e/o articoli sanitari fino ad un massimo di € 200,00 per sinistro.
L’Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e specificare il luogo in cui si trova e il recapito telefonico.
42.7 Consegna esiti a domicilio
La prestazione è fornita dalle 9:00 alle 18:00, dal Lunedi al Venerdì esclusi i giorni festivi infrasetti- manali. Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio e/o malattia improvvisa, certificata dal proprio medico curante, si sia sottoposto ad accertamenti diagnostici in strutture situate nella provincia di residenza e non possa allontanarsi dal proprio domicilio per gravi motivi di salute, certificati dal medico curante, la Centrale Operativa provvede a recapitare gli esiti di tali accertamenti o all’Assicurato o al medico da lui indicato.
La Società terrà a proprio carico il costo degli accertamenti fino ad un massimo di € 200,00 per sinistro. L’Assicurato deve comunicare il nome del suo medico curante e il suo recapito telefonico.
42.8 Invio di una collaboratrice domestica
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio e/o malattia improvvisa che comporti il ricovero in ospedale o l’immobilizzo al domicilio documentati da certificato medico, necessitasse di una collaboratrice domestica, l’Assicurato dovrà contrattare la Centrale Operativa con un preavviso minimo di 24 ore per comuni- care le proprie necessità e l’indirizzo dove inviare l’assistente incaricato da Blue Assistance.
La Società terrà a proprio carico l’onorario dell’assistente fino ad un massimo di 12 ore annue per la durata della copertura, indipendentemente dal numero di persone assistite, con il minimo convenzionale di 2 ore ad intervento.
L’Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il suo recapito telefonico.
42.9 Assistenza non sanitaria per convalescenza
La prestazione è fornita dalle 9:00 alle 18:00, dal Lunedi al Venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali.
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio e/o malattia improvvisa, necessitasse di assistenza per:
- l’acquisto e consegna di generi di prima necessità;
- l’acquisto e consegna di medicinali;
- il pagamento di bollettini postali in scadenza o svolgimento di operazioni bancarie;
l’Assicurato dovrà contattare la Centrale Operativa con preavviso minimo di 24 ore per comunicare le proprie necessità e l’indirizzo dove inviare l’assistente incaricato da Blue Assistance.
La Società terrà a proprio carico l’onorario dell’assistente fino ad un massimo di 12 ore annue per la durata della copertura, indipendentemente dal numero di persone assistite, con il minimo convenzionale di 2 ore ad intervento.
La prestazione potrà essere erogata nei capoluoghi di provincia e nei comuni nelle immediate vici- nanze purché superiori a 10.000 abitanti.
Le operazioni bancarie di incasso e pagamento si intendono effettuate sotto la piena responsabi- lità dell’Assicurato che la ha delegate.
42.10 Assistenza ai genitori anziani
La prestazione è fornita dalle 9:00 alle 18:00, dal Lunedi al Venerdì esclusi i giorni festivi infraset- timanali.
Quando i genitori dell’Assicurato (di età non inferiore a 80 anni), in seguito a infortunio e/o malattia improv- visa dell’Assicurato stesso, necessitassero di assistenza per il disbrigo di alcune piccole incombenze, quali:
- acquisto e consegna di generi di prima necessità;
- acquisto e consegna di medicinali;
- pagamento di bollettini postali in scadenza o svolgimento di operazioni bancarie;
l’Assicurato dovrà contrattare la Centrale Operativa con preavviso minimo di 24 ore per comunicare le proprie necessità e l’indirizzo dove inviare l’assistente incaricato da Blue Assistance.
La Società terrà a proprio carico l’onorario dell’assistente fino ad un massimo di 12 ore annue per la durata della copertura, indipendentemente dal numero di persone assistite, con il minimo convenzionale di 2 ore ad intervento.
La prestazione potrà essere erogata nei capoluoghi di provincia e nei comuni nelle immediate vici- nanze purché superiori a 10.000 abitanti.
Le operazioni bancarie di incasso e pagamento si intendono effettuate sotto la piena responsabi- lità dell’Assicurato che le ha delegate.
42.11 Assistenza ai figli minorenni
Qualora l’improvviso ricovero in ospedale dell’Assicurato, a seguito di infortunio e/o malattia improvvisa, renda necessaria la presenza di una persona che si prenda cura dei suoi figli minorenni al domicilio, la Centrale Operativa procurerà una persona fidata oppure organizzerà il viaggio di andata e ritorno di un parente, domiciliato in Italia, per permettergli di trasferirsi a casa dell’Assicurato.
La Società terrà a proprio carico le spese di viaggio fino ad un massimo di € 250,00 per sinistro e per anno assicurativo.
L’Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta ed il recapito telefonico.
42.12 Spese d’albergo per ricovero
Qualora l’Assicurato, in seguito a malattia improvvisa e/o infortunio, sia ricoverato presso una struttura sanitaria pubblica o privata, sita ad almeno 100Km dal luogo di residenza del familiare o della perso- na che presterà assistenza, e abbia bisogno di un aiuto durante le ore notturne, comprovato dai medici che lo hanno in cura, la Centrale Operativa prenoterà un albergo al familiare o alla persona che presterà assistenza.
La Società terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di € 400,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Non sono comprese spese d’albergo diverse da quelle indicate.
L’Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e fornire alla Centrale Operativa rego- lare certificato di ricovero rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica o privata presso la quale è avvenuto il ricovero, affinché la Centrale Operativa possa provvedere a prenotare un albergo.
42.13 Consulenza medica
La prestazione viene fornita 24 ore su 24.
Qualora l’Assicurato, in caso di infortunio e/o malattia improvvisa, necessitasse di valutare lo stato di salute per decidere quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore, potrà contattare, direttamente o attraverso il medico che lo cura sul posto, i medici della Centrale Operativa.
L’Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa il nome dell’eventuale medico curante e il suo reca- pito telefonico.
42.14 Consulenza cardiologica
La prestazione viene fornita 24 ore su 24.
Qualora l’Assicurato, in caso di infortunio e/o malattia improvvisa, necessitasse di valutare lo stato di salu- te per decidere quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore, potrà contattare, diret- tamente i medici della Centrale Operativa che, valutata la richiesta, provvederanno attraverso la Centrale ed il Network ad organizzare il contratto tra l’Assicurato ed il medico specialista entro 24-48 ore dal primo giorno lavorativo successivo alla richiesta.
L’Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa il nome dell’eventuale medico curante e il suo reca- pito telefonico.
42.15 Consulenza geriatrica
La prestazione viene fornita 24 ore su 24.
Qualora l’Assicurato, in caso di infortunio e/o malattia improvvisa, necessitasse di valutare lo stato di salu- te per decidere quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore, potrà contattare, diret- tamente i medici della Centrale Operativa che, valutata la richiesta, provvederanno attraverso la Centrale ed il Network ad organizzare il contatto tra l’Assicurato ed il medico specialista entro 24-48 ore dal primo giorno lavorativo successivo alla richiesta.
L’Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa il nome dell’eventuale medico curante e il suo reca- pito telefonico.
42.16 Consulenza ginecologica
La prestazione è fornita 24 ore su 24.
Qualora l’Assicurato, in caso di infortunio e/o malattia improvvisa, necessitasse di valutare lo stato di salu- te per decidere quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore, potrà contattare, diret- tamente i medici della Centrale Operativa che, valutata la richiesta, provvederanno attraverso la Centrale ed il Network ad organizzare il contatto tra l’Assicurato ed il medico specialista entro 24-48 ore dal primo giorno lavorativo successivo alla richiesta.
L’Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa il nome dell’eventuale medico curante e il suo reca- pito telefonico.
42.17 Consulenza odontoiatrica
La prestazione è fornita 24 ore su 24.
Qualora l’Assicurato, in caso di infortunio e/o malattia improvvisa, necessitasse di valutare lo stato di salu- te per decidere quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore, potrà contattare, diret- tamente i medici della Centrale Operativa che, valutata la richiesta, provvederanno attraverso la Centrale ed il Network ad organizzare il contatto tra l’Assicurato ed il medico specialista entro 24-48 ore dal primo giorno lavorativo successivo alla richiesta.
L’Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa il nome dell’eventuale medico curante e il suo reca- pito telefonico.
42.18 Consulenza ortopedica
La prestazione è fornita 24 ore su 24.
Qualora l’Assicurato, in caso di infortunio e/o malattia improvvisa, necessitasse di valutare lo stato di salu- te per decidere quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore, potrà contattare, diret- tamente i medici della Centrale Operativa che, valutata la richiesta, provvederanno attraverso la Centrale ed il Network ad organizzare il contatto tra l’Assicurato ed il medico specialista entro 24-48 ore dal primo giorno lavorativo successivo alla richiesta.
L’Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa il nome dell’eventuale medico curante e il suo reca- pito telefonico.
42.19 Consulenza pediatrica
La prestazione è fornita 24 ore su 24.
Qualora l’Assicurato, in caso di infortunio e/o malattia improvvisa, necessitasse di valutare lo stato di salu- te per decidere quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore, potrà contattare, diret- tamente i medici della Centrale Operativa che, valutata la richiesta provvederanno attraverso la Centrale ed il Network ad organizzare il contatto tra l’Assicurato ed il medico specialista entro 24-48 ore dal primo giorno lavorativo successivo alla richiesta.
L’Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa il nome dell’eventuale medico curante e il suo reca- pito telefonico.
42.20 Consulenza medicina non convenzionale – agopuntura e omeopatia La prestazione è fornita 24 ore su 24.
Qualora l’Assicurato, in caso di infortunio e/o malattia improvvisa, necessitasse di valutare lo stato di salu- te per decidere quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore, potrà contattare, diret- tamente i medici della Centrale Operativa che, valutata la richiesta provvederanno attraverso la Centrale ed il Network ad organizzare il contatto tra l’Assicurato ed il medico specialista entro 24-48 ore dal primo giorno lavorativo successivo alla richiesta.
L’Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e recapito telefonico.
42.21 Tutoring sanitario telefonico post dimissioni
L’Assicurato o un familiare in sua vece, può attivare, tramite la Centrale Operativa, un servizio di monitoraggio e supporto telefonico, successivamente alle dimissioni da struttura sanitaria in cui sia stato precedentemente ricoverato a seguito di infortunio o malattia con prognosi di inabilità temporanea superiore a sette giorni.
Il servizio è operante tramite contatti telefonici, programmati in base alla situazione clinica, verso l’Assicu- rato e, in caso di necessità verso un familiare per un resoconto, da parte della Centrale Operativa e/o dello staff medico interno di Blue Assistance.
Il servizio è attivabile una sola volta all’anno per un massimo di 30 giorni consecutivi.
42.22 Consulto psicologico telefonico
Qualora l’Assicurato necessitasse di supporto psicologico, a seguito di grave malattia o traumi e lesioni come conseguenza di infortunio o di incidente stradale, la Centrale Operativa provvederà ad attivare uno specialista e stabilire un contatto telefonico con l’Assicurato.
42.23 Invio di un accompagnatore o di un mezzo di trasporto
Qualora l’Assicurato, nei trenta giorni successivi alle dimissioni da una struttura sanitaria in cui sia stato ricoverato a seguito di infortunio, dovesse effettuare una o più visite di controllo o esami diagnostici in una struttura sanitaria, come certificato da prescrizione medica, in assenza di un familiare che possa fornirgli un aiuto concreto, la Centrale Operativa, nel caso che i propri medici di guardia lo valutino necessario, provvede ad inviare un accompagnatore o un mezzo di trasporto per recarsi dalla propria residenza/domi- cilio alla struttura sanitaria interessata, tenendone il costo a carico della Società fino alla concorrenza di
€ 300,00 per sinistro e per anno assicurativo.
42.24 Fornitura di attrezzature medico-chirurgiche
Qualora l’Assicurato, al momento delle dimissioni da una struttura sanitaria in cui sia stato ricoverato a seguito di infortunio, richiedesse, in quanto certificato nella cartella clinica di dimissione, una o più delle seguenti attrezzature medico-chirurgiche:
- stampelle;
- sedia a rotelle;
- letto ortopedico;
- materasso antidecubito;
la Centrale Operativa fornirà l’attrezzatura richiesta in comodato d’uso per il periodo necessario alle esi- genze dell’Assicurato, sino ad un massimo di 90 giorni per sinistro, tenendo il costo a carico della Società. Se per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire e/o fornire tali attrezzature, la Società provvederà a rimborsare all’Assicurato delle spese relative al noleggio delle attrezzature stesse, fino alla concorrenza di € 300,00 per sinistro e per anno assicurativo.
NORME COMUNI ALLE GARANZIE ASSISTENZA PERSONA
Art. 43 ESCLUSIONI
Le prestazioni di assistenza sono dovute in seguito a infortunio e/o malattia improvvisa e sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo durante il periodo di durata annua della polizza fermi i mas- simali annui previsti che si intendono operanti per Assicurato e per nucleo.
Le prestazioni di assistenza non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti dalle seguenti cause:
a) gli infortuni e malattie conseguenti all’abuso di alcolici, all’uso di allucinogeni e all’uso di psi- cofarmaci e di stupefacenti;
b) gli infortuni conseguenti ad azioni delittuose compiute dall’Assicurato; sono invece compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza o negligenza anche gravi dell’Assicurato stesso;
c) le conseguenze di guerre e insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche e inondazioni;
d) le conseguenze di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchi- ne acceleratrici, raggi X, ecc.).
Inoltre, ferme restando le differenti limitazioni inserite all’interno delle prestazioni, sono operanti le seguen- ti condizioni:
e) qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni/garanzie, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione;
f) ogni diritto si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alle prestazioni in conformità con quanto previsto all’art.2952 del Codice Civile;
g) il diritto alle assistenze decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro.
h) le garanzie assistenza sono valide esclusivamente nel territorio della Repubblica Italiana.
Art. 44 SEGRETO PROFESSIONALE
L’Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri oggetto di questa assicurazione i medici che lo hanno visitato o curato prima o anche dopo il sinistro, nei confronti di Blue Assistance S.p.A..
Art. 45 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
La Società non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l’assistenza.
NORME IN CASO DI SINISTRO ASSISTENZA PERSONA
Art. 46 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
La Società presta il servizio di assistenza tramite la Struttura Organizzativa esterna, Blue Assistance S.p.A., con sede in Xxx Xxxxx Xxxxx, 00 – Xxxxxx, in funzione 24 ore su 24.
In caso di sinistro l’Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Centrale Operativa. L’inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza al diritto alle prestazioni di assistenza.
L’Assicurato nel contattare la Centrale Operativa presta il consenso al trattamento dei suoi dati.
Per poter usufruire delle prestazioni l’Assicurato deve contattare la Centrale Operativa ai seguenti numeri:
- dall’Italia 000 00.00.00
- dall’estero x00 000.000.00.00
Si dovranno comunicare le seguenti informazioni:
- tipo di intervento richiesto;
- nome e cognome;
- numero di polizza;
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- recapito telefonico.
A seconda della prestazione, all’Assicurato potrebbe essere richiesto di inviare copia dello stato di famiglia o documentazione legale che comprovi l’appartenenza dell’Assicurato al nucleo fami- liare così come definito in Glossario, quando la prestazione riguarda uno dei componenti il nucleo familiare.
Qualora fosse nell’impossibilità di contattare telefonicamente la Centrale Operativa, potrà inviare un fax al n. x00 000.000.00.00
INCENDIO
(garanzia operante solo qualora richiamata espressamente in polizza e corrisposto il relativo premio)
Art. 47 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Premesso che in caso di assicurazione a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativo, la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti di ciascuna partita assicurata in polizza, per danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da:
1) incendio, fulmine esplosione, implosione, scoppio e onda sonica;
2) caduta e/o urto accidentale di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti;
3) fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, idraulici e/o di condizionamento; oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti nell’ambito di 25 metri da essi;
4) guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;
5) azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati – compresi i danni subiti da apparecchiature e/o componenti elettronici – fino alla concorrenza di € 5.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
6) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai me- desimi;
7) urto di veicoli e natanti non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua;
8) atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
9) eventi atmosferici trombe d’aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, vento, nonché i danni causati dalla caduta di alberi e dall’urto di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmo- sferici. La garanzia comprende i danni da bagnamento, verificatisi all’interno del fabbricato, purché direttamente causati dalla violenza dei predetti eventi, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti.
Sono compresi i danni:
- da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture; compresi i danni da bagnamento che si verifi- cassero all’interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve;
- da gelo che provochi la rottura di impianti di riscaldamento, idrici, igienici e/o tubazioni in genere di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importo, a primo rischio assoluto, di € 300,00 per sinistro e anno assicurativo;
- a manufatti in materia plastica e /o lastre di fibro-cemento, causati dalla grandine, fino alla concorrenza dell’1% del valore assicurato per il fabbricato;
- a tende frangisole esterne, installate su strutture fisse, con esclusione del sovraccarico di neve,
fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, di € 1.500,00.
Il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato previa applicazione per singolo sinistro di una franchigia di € 100,00;
10) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo (salvo quanto previsto dal precedente punto 9 eventi atmosferici) a seguito di:
- brecce o lesioni verificatesi nel tetto e nelle coperture;
- ingorgo o traboccamento dovuto a rottura delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scarico.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia pari a € 150,00;
11) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato o comunque di pertinenza dello stesso, inclusi quelli interrati, oppure di apparecchiature e/o macchine collegate a
condutture d’acqua trovantisi nell’abitazione stessa. Franchigia per ogni sinistro € 100,00. Sono, inoltre, comprese:
- le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino della parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni del gas, di competenza dell’Assicurato, in caso di dispersione dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall’Azienda erogatrice; rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia.
Resta convenuto che l’importo massimo indennizzabile è pari al 2% della somma assicurata alla partita fabbricato, con applicazione di una franchigia di € 100,00 per ogni sinistro.
Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un’unica franchigia di € 150,00 per sinistro;
12) guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi, sino ad un massimo indennizzo, per sinistro e anno assicurativo, pari a € 2.000,00;
13) deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenuto, a seguito di mancata od anormale produzione del freddo, fino alla concor- renza di € 300,00;
14) perdita del combustibile, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
15) rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto, nonché per la quota parte del fabbricato di proprietà comune, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
16) incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza il luogo. Il danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
17) incendio delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. Il danno è indennizzato fino alla concorren- za del 10% della somma assicurata per il contenuto;
18) perdita o distruzione di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, quando sono custoditi in cassette di sicu- rezza o caveau in Istituti di credito o di pegno nel territorio Italiano, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto.
Art. 48 AUMENTO DELL’INDENNIZZO
La Società, inoltre, si obbliga ad indennizzare l’Assicurato di un importo aggiuntivo sino alla concorrenza del 20% di quello liquidabile a termini di polizza per il danno materiale e diretto per:
a) spese necessarie per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare alla più vicina discarica i residuati del sinistro;
b) mancato godimento dei locali o la perdita delle pigioni, per il periodo necessario al loro ripristino, non oltre un anno;
c) spese di trasferimento e/o soggiorno in albergo o residence per sé e per le persone conviventi;
d) onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti;
e) oneri di urbanizzazione dovuti al Comune;
f) rimozione e ricollocamento del contenuto;
g) rifacimento materiale dei documenti di famiglia.
Art. 49 LIMITI DI INDENNIZZO
Della somma assicurata per il contenuto, la Società in caso di sinistro indennizzabile non pagherà più:
a) di € 5.000,00 per singolo oggetto per: pellicce, oggetti d’arte (escluse raccolte e/o collezioni), oggetti e servizi di argenteria;
b) di € 2.500,00 per preziosi e valori, raccolte e/o collezioni, ovunque riposti. Qualora detti beni siano
custoditi in cassaforte e/o armadio corazzato, tale limite di indennizzo s’intende abrogato. Per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l’assicurazione copre le relative spese;
c) di € 1.000,00 per il denaro;
d) di € 1.000,00 per: mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi anche sportivi e dotazioni comuni, biciclette e ciclomotori di cilindrata fino a 50 C.C. riposti delle dipendenze anche se in corpi separati.
Art. 50 COLPA GRAVE - DOLO
A deroga dell’art.1900 del Codice Civile, sono indennizzati anche i danni determinati da colpa grave del Contraente e dell’Assicurato, nonché i danni determinati da dolo e colpa grave delle persone di cui essi devono rispondere per Xxxxx.
Art. 51 BUONA FEDE
A parziale deroga dell’art.1 delle Norme che regolano l’assicurazione in generale, l’omissione da parte del Contraente della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante in rischio, cosi come le inesattezze e/o incomplete dichiarazioni all’atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichia- razioni, siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo.
Resta inteso che il Contraente avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio pro- porzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata.
Art. 52 OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione è operante a condizione che il fabbricato assicurato o contenente le cose assicu- rate sia corrispondente alle dichiarazioni riportate nel frontespizio della polizza dal Contraente.
Art. 53 ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI
Sono esclusi dall’Assicurazione i danni:
a) determinati da dolo dell’Assicurato e/o del Contraente;
b) determinati da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
c) determinati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma salvo che esse non siano state causate da azione diretta del fulmine;
d) indiretti quali cambiamento di costruzione, restrizioni per norme urbanistiche o di uso dei suoli, mancanza di locazione o di godimento o di reddito commerciale o industriale e in genere qualsi- asi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto precedentemente indicato all’art.48 – Aumento dell’indennizzo;
e) verificatisi in occasione di esplosione o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da tra- smutazione del nucleo dell’atomo nonché da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
f) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni allagamenti, mareggiate, frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
g) limitatamente alle garanzie previste dall’art.47 – Oggetto dell’assicurazione, punto 8) - Atti van- dalici e dolosi:
- di imbrattamento o deturpamento alle pareti esterne del fabbricato e delle recinzioni;
- di furto, rapina/estorsione, saccheggio, smarrimento o da ammanchi di qualsiasi genere;
- causati da atti di guerra, anche civile, con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e osti- lità, rivolta, occupazione militare o abusiva, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento e/o contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo;
- di qualsiasi natura direttamente od indirettamente derivanti da mancato, errato, inadeguato
funzionamento e/o elaborazione del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparec- chiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware;
h) limitatamente alle garanzie previste dall’art.47 – Oggetto dell’assicurazione, punto 9) – Eventi Atmosferici:
- a baracche in legno o plastica, verande coperture pressostatiche, serre e installazioni consi- mili e a quanto in essi riposto, pannelli solari e/o fotovoltaici, lucernari e vetrate non in vetro antisfondamento;
- a fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture e nei serramenti, anche se per temporanee esigenze di ripristino, nonché a quanto in essi contenuto;
- ad enti mobili all’aperto e installazioni esterne quali recinzioni non in muratura, antenne che non siano stabilmente fissate al fabbricato;
- ad alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- da sovraccarico neve all’impermeabilizzazione, a tettoie e a serramenti a meno che il loro danneggiamento non avvenga congiuntamente al crollo totale o parziale del fabbricato, non- ché a fabbricati che non risultino conformi alle vigenti norme sui sovraccarichi di neve;
- da bagnamento all’interno del fabbricato, che non sia arrecato direttamente dalla caduta di neve, pioggia o grandine attraverso rotture provocate al tetto, alle coperture, alle pareti ed ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici;
- limitatamente al gelo – i danni causati a fabbricati che risultino sprovvisti di impianto di ri- scaldamento o con impianto non funzionante da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro nonché alle tubature installate e/o interrate all’esterno del fabbricato;
i) relativamente alle garanzie previste dall’art.47 – Oggetto dell’assicurazione, punto 9) – Eventi Atmosferici e punto 10) - Infiltrazioni di acqua piovana, i danni derivanti da formazioni di ruscelli e accumuli esterni di acqua;
j) relativamente alle garanzie previste dall’art.47 – Oggetto dell’assicurazione, punto 11) – Acqua condotta:
- le spese per ricercare e riparare o eliminare il guasto e seguito di rottura, dovuta a gelo, di tubature installate e/o interrate all’esterno del fabbricato;
k) limitatamente alle garanzie previste dall’art.47 – Oggetto dell’assicurazione, punto 15) – Rottu- ra delle lastre di cristallo: i danni verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedono la prestazione di opera; nonché quelli derivanti da difettosa installazione e da vizio di costruzione.
Art. 54 FORME DI GARANZIA
Il presente contratto prevede diverse Forme di garanzia, tra cui il Contraente può scegliere, che si differenziano per la Somma Assicurata per la Partita Fabbricato, come di seguito indicato:
FORMA | SOMMA ASSICURATA FABBRICATO A PRA | SOMMA ASSICURATA CONTENUTO A PRA |
Small | € 40.000,00 | € 10.000,00 |
Medium | € 60.000,00 | |
Large | € 80.000,00 |
La Forma prescelta dal Contraente e gli enti assicurati (Fabbricato e/o Contenuto) su cui è stata attivata la presente garanzia sono indicati in polizza.
CONDIZIONI SPECIALI
(che integrano le Condizioni di Assicurazione Incendio)
1. Facoltà di recesso per atti di terrorismo e sabotaggio
A parziale deroga della normativa contrattuale relativa al settore Incendio, limitatamente agli atti di ter- rorismo e sabotaggio, le Parti si riservano la facoltà di recedere da dette garanzie in qualsiasi momento con preavviso di 30 (trenta) giorni.
Contestualmente a detto recesso, la Società rimborserà pro-rata il premio imponibile pagato e non goduto previsto per l’estensione della garanzia agli atti di terrorismo e sabotaggio, calcolato al tasso imponibile dello 0,05‰ (promille).
NORME IN CASO DI SINISTRO INCENDIO
Art. 55 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno e/o salvare le cose assicurate;
b) darne avviso all’Intermediario a cui è assegnata la polizza oppure alla Società entro sei giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art.1913 del Codice Civile;
L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indenniz- zo ai sensi dell’art.1915 del Codice Civile;
c) in tutti i casi previsti dalla legge, sporgere denuncia scritta all’Autorità competente, precisando le circostanze dell’evento e l’importo approssimativo del danno, trasmettendone copia all’Inter- mediario o alla Società;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro per un periodo di almeno trenta giorni dalla data del sinistro senza avere per questo diritto ad indennità alcuna;
e) in caso di distruzione o sottrazione di titoli di credito, farne tempestiva denuncia anche al debi- tore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;
f) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fat- ture o qualsiasi documentazione probatoria che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
Le spese fatte per evitare o diminuire il danno sono a carico della Società secondo il disposto dell’art. 1914 del Codice Civile.
Art. 56 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto. Tuttavia la Società conserva il diritto di rivalsa nei confronti degli assicuratori verso i quali l’Assicurato non ha fatto alcuna richiesta di indennizzo, per la ri- partizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente la sua quota è ripartita fra tutti gli assicuratori.
Art. 57 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall’Assicurato, con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno interve- nire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti, sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
In caso di disaccordo, prima che le Parti si rimettano alla procedura di arbitrato, in alternativa, l’As- sicurato può rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Art. 58 MANDATO DEI PERITI
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e ri- ferire se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio e se non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato ha adempiuto agli Obblighi in caso di sini- stro dell’art. 55;
c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo criteri di valutazione previsti dall’art. 59 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, sal- vo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso, qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Art. 59 VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO
La determinazione del danno viene eseguita per ogni singola partita di polizza secondo i seguenti criteri:
a) per il Fabbricato: stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte con analoghe od equivalenti caratteristiche costruttive, e per riparare quelle soltanto danneggiate, e deducendo da tale risultato il valore dei recuperi, fermi i limiti previsti;
b) per il Contenuto: come differenza fra il valore di rimpiazzo al momento del sinistro di cose nuove uguali o, in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, e il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti. Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili al momento del sinistro, cosi come per quelli non rimpiazzati o non sostituibili, l’assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo “sta- to d’uso”; ovvero al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante.
L’Assicurato acquista il diritto all’intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto e/o alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località, entro un anno per il contenuto ed entro due anni per il fabbricato dall’atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia, sempre che non ne derivi aggravio per la Società. Finché ciò non avviene la Società limita l’indennizzo al valore delle cose al “momento del sinistro” come in pre- cedenza specificato. La Società procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall’Assicurato.
Per le lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro e dei lampadari, l’ammontare del danno è dato dal loro
costo di rimpiazzo, compresa la manodopera necessaria, dedotto il valore dei recuperi, fermo il limite previsto.
Dagli indennizzi ottenuti come sopra vanno detratti eventuali franchigie e scoperti stabiliti in polizza.
Art. 60 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi e documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto alla parte d’inden- nizzo relativa al pregiudizio che ne deriva.
Art. 61 RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE
Per la forma a Primo Rischio Assoluto, in caso di sinistro, le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino alla scadenza del periodo di assicura- zione in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile.
Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio non consumato sulla somma assicurata rimasta in essere.
Art. 62 TITOLI DI CREDITO
Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:
- la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive sca- denze, se previste;
- l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento se consentita – i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale sol- tanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
Art. 63 RACCOLTE E COLLEZIONI
Qualora la raccolta o collezione venga danneggiata o asportata parzialmente, la Società indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezza- mento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.
Art. 64 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell’interesse di chi spetta.
In caso di sinistro sarà cura esclusivamente del Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla determinazione definitiva dei danni, che sono vincolati anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza deve essere pagato all’Assicurato oppure al Contraente con il consenso dell’Assicurato stesso.
Art. 65 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Il pagamento dell’indennizzo è eseguito dalla Società, presso la propria sede, ovvero presso quella dell’Intermediario al quale è assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla data di liquidazione amiche- vole o del verbale di perizia definitivo o di sentenza passata in giudicato, sempre che non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell’interesse assicurato. Se è stato aperto un procedi-
mento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 53 – Esclusioni e delimitazioni lettera a). Se l’Assicurato è un’impresa soggetta a procedura concorsuale la Società, prima del pagamento può richiedere:
- l’attestazione del Tribunale civile circa la non apertura di procedure di fallimento, concordato preventivo ed altre simili procedure concorsuali;
- il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura.
Art. 66 LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile (spese di salvataggio) per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata maggiorata dell’inden- nizzo di cui all’art.48 – Aumento dell’indennizzo.
Art. 67 ANTICIPO INDENNIZZI
La Società anticipa un importo fino al 50% del presumibile indennizzo, in base alle risultanze acqui- site, purché:
• l’Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dalla polizza;
• l’Assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 90 giorni dalla data di presentazione della “denuncia circostanziata del sinistro”;
• il presumibile indennizzo non sia inferiore al 40% della somma assicurata;
• non sussistano vincoli, ipoteche, istruttorie penali in corso a carico dell’Assicurato.
In presenza di tali requisiti, la Società provvederà ad anticipare il suddetto importo entro 30 giorni dalla richiesta dell’Assicurato.
Art. 68 RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società rinuncia - salvo il caso di dolo – al diritto di rivalsa, previsto dall’art.1916 del Codice Civile, nei confronti dei parenti, conviventi, ospiti o collaboratori familiari, purché l’Assicurato non eserciti egli stesso azione di rivalsa verso i responsabili del danno.
RESPONSABILITA’ CIVILE
(garanzia operante solo qualora richiamata espressamente in polizza e corrisposto il relativo premio)
Art. 69 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato inteso come:
- Il Contraente, il coniuge convivente od il convivente more-uxorio;
- I componenti il suo nucleo familiare purché conviventi nella medesima ubicazione, i figli minorenni del Contraente/Assicurato, non appartenenti al suo nucleo familiare e affidati al coniuge a seguito di separazione legale o divorzio nonché i minori in affidamento familiare, ai sensi di legge, limitatamente al periodo di affidamento;
- Persone diverse da quelle sopra indicate la cui responsabilità civile risulti assicurata con la presente polizza;
di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di fatti avvenuti nell’ambito della vita privata.
L’assicurazione, nei limiti del massimale assicurato indicato in polizza, è prestata in tutto il mondo e vale per i danni che si verifichino in relazione a:
1) proprietà e/o conduzione di fabbricati (per intero o per la quota spettante) siti nel territorio italiano, costituenti dimora abituale, saltuaria o temporanea dell’Assicurato – anche se non indicati in polizza
– comprese le dipendenze, le recinzioni, gli impianti a servizio dei fabbricati, i parchi, i giardini anche con alberi di alto fusto e gli orti;
2) conduzione delle abitazioni in locazione, fuori sede (per intero o per la quota spettante) – site nel territorio Italiano o nei Paesi Europei, da parte dei figli studenti;
3) lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia, nonché la responsabilità civile imputabile all’Assicurato quale committente di lavori di straordinaria manutenzione affidati a terzi, rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 81/2008, purché vengano effettuati da ditte e/o persone in regola – conformemente agli obblighi previsti dalla Legge – per l’esecuzione degli stessi;
4) caduta di antenne televisive, radio e ricetrasmittenti, parabole telericeventi, pannelli solari o fotovol- taici;
5) danni da spargimento d’acqua e da rigurgiti di fogna;
6) attività domestiche, intendendosi per tali tutti i rischi derivanti dalla conduzione della casa e della famiglia;
7) scoppio, implosione ed esplosione di apparecchi domestici, audiovisivi ed elettrodomestici;
8) intossicazioni ed avvelenamenti da cibi e bevande preparati o somministrati dall’Assicurato;
9) scoppio e/o esplosione di gas ad uso domestico;
10) proprietà ed uso di biciclette e velocipedi, anche da parte degli addetti ai servizi domestici ai sensi dell’art.2049 del Codice Civile;
11) responsabilità civile verso i dipendenti addetti ai servizi domestici incluso giardinaggio:
- ai sensi dell’art.10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e D. Lgs. 23 febbraio 2000 n.38 e successive modifiche e/o integrazioni intervenute fino alla data di stipula del presente contratto, per gli infortuni da loro sofferti;
- ai sensi del Del Codice Civile a titolo di risarcimento per danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e D. Lgs. 23 febbraio 2000 n.38 e successive modifiche e/o integrazioni inter- venute fino alla data di stipula del presente contratto, cagionati per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente. L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge. L’assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art.14 della Legge 12 giugno 1984 n.222;
12) responsabilità civile verso gli addetti ai servizi domestici, colf, baby-sitters nonché persone alla pari, non legati all’Assicurato da rapporto di lavoro dipendente o subordinato o ad esso assimilabile, per gli in- fortuni da loro sofferti. La Società copre altresì la responsabilità civile delle medesime persone per danni da queste involontariamente cagionati a terzi nell’espletamento delle mansioni svolte per conto del Contra- ente e dei suoi familiari conviventi;
13) responsabilità per fatto dei figli minori dell’Assicurato quando sono affidati temporaneamente a perso- ne con loro non conviventi, compresa la responsabilità civile derivante alle medesime persone per fatto dei minori loro affidati;
14) responsabilità per fatto dei figli minori causato con xxxx e di cui l’Assicurato debba rispondere per legge;
15) proprietà, possesso e/o uso di animali domestici e da cortile, nonché di cavalli e di altri animali da sella;
16) responsabilità civile delle persone che hanno in consegna temporaneamente gli animali predetti per conto del Contraente, purché queste persone non svolgano per professione tale attività;
17) attività sportive e del tempo libero ovunque esercitate;
18) partecipazione ad attività sociali e di volontariato, limitatamente alla responsabilità personale e con esclusione delle attività medico-sanitarie;
19) proprietà ed uso di imbarcazioni a vela od a remi di lunghezza non superiore a metri 6,5 nonché di
wind-surf;
20) inquinamento conseguente a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo, congiuntamente o disgiun- tamente, provocato da sostanze di qualunque natura emesse o fuoriuscite a seguito di rottura acciden- tale di impianti e condutture del fabbricato assicurato. La garanzia è operante sino ad un massimo risar- cimento di € 30.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 2.000,00;
21) proprietà e/o conduzione di piscine, attrezzature sportive e per il gioco, purché pertinenti la dimora abi- tuale o saltuaria del Contraente;
22) proprietà, detenzione legittima ed uso di armi, anche da fuoco, per difesa, tiro a segno e a volo, fucili subacquei;
23) pratica di hobby quali modellismo, bricolage, giardinaggio compreso l’uso di motofalciatrici;
24) pratica di campeggio ed uso delle relative attrezzature, compresi i danni a terzi da incendio e scoppio;
25) partecipazione a gare e corse che siano di carattere dilettantistico e che non prevedano l’impiego di aeromobili, di veicoli a motore o natanti diversi da quelli indicati al punto 19);
26) attività diverse ovvero: partecipazione dell’Assicurato, quale genitore, alle attività della scuola e ad ogni altra attività autorizzata dalle Autorità scolastiche (gite, visite, manifestazioni sportive e ricreative, ecc.) compresa altresì la responsabilità personale derivante da fatto degli allievi affidati alla loro sorveglianza;
27) danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi a seguito di incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute con il limite di € 50.000,00 per ogni sinistro. L’assicurazione comprende – nel limite del 10% del massimale suindicato – i danni derivanti da interruzioni e sospensioni, totali o parziali, di attività economiche o dell’utilizzo di beni;
28) danni provocati a terzi, trasportati e non, dai figli minorenni a seguito di guida, contraria alla volontà dei genitori, di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti in violazione delle norme di abilitazione prescritte dalla legge per la loro guida ed uso;
29) danni provocati dall’Assicurato, nella sua qualità di trasportato su autoveicoli di proprietà altrui, a terzi, non trasportati sui medesimi, esclusi i danni a veicoli stessi;
30) danni provocati a terzi durante l’esercizio dell’attività venatoria svolta in conformità alle disposizioni di cui alla Legge n.157 dell’11 febbraio 1992.
Art. 70 ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI
Non sono considerati terzi ai fini delle garanzie di cui al presente settore:
- l’Assicurato, come descritto all’art.69 – Oggetto dell’assicurazione;
- i figli ed i genitori dell’Assicurato come descritto all’art.69 – Oggetto dell’assicurazione, nonché i familiari con essi conviventi;
- le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato subiscano il danno in occasione lavoro o di servizio, salvo quanto previsto ai punti 11) e 12) dell’art.69 – Oggetto dell’assicurazione;
- tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla presente assicurazione.
L’assicurazione non è operante per i danni:
1) causati da atti dolosi degli Assicurati, salvo quanto previsto al punto 14) dell’art.69 – Oggetto dell’assicurazione;
2) provocati nell’esercizio di attività professionali, commerciali, industriali;
3) alle cose e animali che gli Assicurati abbiano in consegna e custodia, o detengano a qualsiasi titolo o destinazione;
4) da furto e quelli alle cose altrui da incendio di cose degli Assicurati, salvo quanto stabilito ai punti 24) e 27) dell’ art.69 – Oggetto dell’assicurazione;
5) derivanti dalla proprietà, uso e guida di aeromobili, nonché di veicoli a motore e di natanti, sal- vo quanto disposto ai punti 19), 25), 28) e 29) dell’art.69 – Oggetto dell’assicurazione;
6) derivanti dalla proprietà e conduzione di fabbricati se conseguenti ad ampliamenti, sopraeleva- zioni, umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
7) derivanti dalla proprietà ed uso di esplosivi;
8) derivanti dall’attività venatoria qualora:
- l’Assicurato non sia in possesso dei requisiti di età e di abilitazione nonché di valida licenza di porto di fucile per uso caccia, ovvero l’attività venga svolta con mezzi non consentiti dalla legge, in luoghi e periodi vietati e comunque non in conformità alle vigenti disposizioni;
- il massimale assicurato sia inferiore ai minimi previsti dalla Legge n.157 dell’11 febbraio 1992;
9) di cui ai punti 28) e 29) dell’art.69 – Oggetto dell’assicurazione, in assenza di operante coper- tura assicurativa verso terzi ai sensi del Codice delle Assicurazioni;
10) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, a interruzioni, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d’acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giaci- menti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto al punto 20) dell’art.69 – Oggetto dell’assicurazione;
11) derivanti da malattie professionali da qualunque causa determinate;
12) derivanti da amianto o Crysothile;
13) risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto.
Art. 71 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze civili, tanto in sede stragiudi- ziale che giudiziale, a nome dell’Assicurato, designato, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartire fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
Le spese di difesa sostenute dall’Assicurato saranno a carico delle Società soltanto se da essa preventivamente autorizzate.
Art. 72 FRANCHIGIA ASSOLUTA
Il pagamento di ogni sinistro, limitatamente ai danni a cose, verrà effettuato previa applicazione di una franchigia fissa e assoluta pari a € 150,00. Per le garanzie che già prevedono franchigie inferiori al suddetto importo, l’indennizzo sarà effettuato con l’applicazione di detta franchigia; tuttavia, la stessa, non sarà dedotta nel caso in cui le franchigie previste risultassero superiori a € 150,00.
NORME IN CASO DI SINISTRO RESPONSABILITA’ CIVILE
Art. 73 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto all’Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro sei giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art.1913 del Co- dice Civile). L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art.1915 del Codice Civile).
ASSISTENZA CASA
(garanzia operante solo qualora richiamata espressamente in Polizza e corrisposto il relativo premio)
Art. 74 GARANZIA ASSISTENZA
La Società presta il servizio di Assistenza tramite una Struttura Organizzativa esterna, Blue Assistance S.p.A., tuttavia, alla scadenza di ogni annualità assicurativa, la Società ha la facoltà di cambiare la struttura stessa, dandone tempestivo avviso al Contraente e garantendo le medesime prestazioni previste dal contratto.
Per usufruire del servizio di Assistenza, l’Assicurato deve rivolgersi esclusivamente alla Centrale Operati- va contattabile tramite i seguenti recapiti telefonici attivi 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno:
dall’Italia | dall’estero | fax |
000 00.00.00 | x00 000.000.00.00 | x00 000.000.00.00 |
Per richiedere l’Assistenza è necessario comunicare:
– le proprie generalità;
– il numero di polizza;
– il tipo di prestazione richiesta;
– il numero di telefono al quale può essere contattato e l’indirizzo del luogo in cui la prestazione è richiesta.
Art. 75 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga a garantire le seguenti prestazioni per l’abitazione costituente dimora abitua- le e/o saltuaria dell’Assicurato indicata in polizza:
a. invio di un idraulico per interventi di urgenza, al verificarsi di una rottura, una otturazione oppure un guasto alle tubature fisse dell’impianto idraulico nell’abitazione dell’Assicurato che provochino un alla- gamento o una mancanza di erogazione d’acqua allo stabile.
La Centrale Operativa provvederà ad inviare, direttamente presso l’ubicazione assicurata, un idraulico per l’intervento necessario. La Società sosterrà le relative spese entro il limite massimo di € 160,00 per sinistro e di € 350,00 per anno assicurativo. Tuttavia se per cause indipendenti dalla vo- lontà della Centrale Operativa risultasse impossibile reperire l’idraulico, la Società rimborserà all’Assicurato le spese da esso sostenute, entro il limite massimo per sinistro di € 175,00 con presentazione di regolari fatture entro 60 giorni dalla data dell’intervento;
b. invio di un elettricista per interventi di urgenza al verificarsi di un guasto all’impianto elettrico dell’a- bitazione dell’Assicurato.
La Centrale Operativa provvederà ad inviare, direttamente presso l’ubicazione assicurata, un elettrici- sta per l’intervento necessario.
La Società sosterrà le relative spese entro il limite massimo di € 160,00 per sinistro e di € 350,00 per anno assicurativo. Tuttavia se per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa risultasse impossibile reperire l’elettricista, la Società rimborserà all’Assicurato le spese da esso sostenute, entro il limite massimo per sinistro di € 175,00 con presentazione di regolari fatture entro 60 giorni dalla data dell’intervento;
c. invio di un fabbro per interventi di urgenza, quando a seguito di furto, smarrimento o rottura delle chia- vi o mal funzionamento della serratura non sia possibile l’ingresso nell’ubicazione assicurata; oppure quando, a seguito di forzatura o tentata forzatura, non sia possibile chiudere la porta d’ingresso della medesima. La Centrale Operativa provvederà ad inviare, direttamente presso l’ubicazione assicurata, un fabbro per l’intervento necessario. La Società sosterrà le relative spese entro il limite massimo di
€ 160,00 per sinistro e di € 350,00 per anno assicurativo. Tuttavia se per cause indipendenti dalla
volontà della Centrale Operativa risultasse impossibile reperire il fabbro, la Società rimborserà all’Assicurato le spese da esso sostenute, entro il limite massimo per sinistro di € 175,00 con presentazione di regolari fatture entro 60 giorni dalla data dell’intervento;
d. servizio di reperimento ed invio di artigiani in genere, ovvero la Centrale Operativa ricercherà un artigiano che necessiti all’Assicurato per motivi diversi da quelli precisati ai punti a) b) c) e quindi non per situazioni di emergenza o di urgenza. Le relative spese saranno interamente a carico dell’As- sicurato stesso;
e. servizio di segnalazione guasti, ovvero qualora sia necessario segnalare un guasto avvenuto all’im- pianto idrico, elettrico o del gas di pertinenza dell’ubicazione assicurata, la Centrale Operativa prov- vederà a fornire all’Assicurato i numeri telefonici delle varie aziende interessate ed eventualmente a segnalare direttamente la presenza del guasto;
f. spese d’albergo, nel caso in cui gli eventi di cui ai punti a), b), c) o altre cause di forza maggiore ren- dano obiettivamente inagibile l’ubicazione assicurata, la Centrale Operativa provvederà a prenotare un hotel – per conto dell’Assicurato – sostenendo le spese di pernottamento e 1° colazione, entro il limite massimo di € 275,00 per evento;
g. rientro dell’Assicurato a causa di sinistro avvenuto nell’ubicazione assicurata, ovvero qualora l’As- sicurato si trovi in viaggio - anche all’estero - e sia costretto ad anticipare il proprio rientro a seguito di furto, incendio o scoppio verificatisi nell’ubicazione assicurata, la Centrale Operativa provvederà ad organizzare il rientro dell’Assicurato col mezzo di trasporto più idoneo e la Società sosterrà le spese di viaggio entro il limite massimo di € 225,00 per evento;
h. servizio di sorveglianza, qualora a seguito di furto o tentato furto siano stati resi inefficaci i mezzi di chiusura atti a garantire la sicurezza dei locali assicurati, la Centrale Operativa provvederà a reperire e a mettere a disposizione dell’Assicurato entro 2 ore dalla sua richiesta, una guardia giurata, in attesa dell’invio degli artigiani per il ripristino dei suddetti mezzi di chiusura. La Società sosterrà la relativa spesa sino ad un massimo di 10 ore di piantonamento dopodiché il costo della guardia giurata resta a carico dell’Assicurato;
i. spese di trasloco presso un altro domicilio per effettuare lavori di ripristino dell’abitazione dell’As- sicurato qualora fosse divenuta impraticabile a seguito di sinistro. In tal caso la Centrale Operativa provvederà a fornire all’Assicurato una ditta di traslochi convenzionata oppure autorizzerà l’Assicurato a reperirne una di propria fiducia. La Società sosterrà comunque le relative spese – con presentazione di regolari fatture entro 60 giorni dalla data del trasloco – con un limite massimo di € 1.050,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 76 ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI
Le prestazioni assicurative da parte della Società non sono dovute nei seguenti casi:
a. disposizioni delle Autorità locali che vietino o rendano impossibile la prestazione assicurativa;
b. guerra anche civile, con o senza dichiarazione, rivoluzioni, sommosse o tumulti popolari, sac- cheggi, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo, scioperi e serrate;
c. movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche ed ogni altro fenomeno naturale od atmo- sferico avente caratteristica di calamità naturale, trasmutazioni del nucleo dell’atomo, radiazio- ni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d. sinistri cagionati con dolo dell’Assicurato;
e. sinistri riguardanti fabbricati locati a terzi;
f. per danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento della Centrale Operativa dovuto a cause di forza maggiore;
sono inoltre esclusi:
g. i costi dei materiali e/o pezzi di ricambio utilizzati per gli interventi di cui ai punti a), b) e c) dell’art.75 – Oggetto dell’Assicurazione.
TUTELA LEGALE
(garanzia operante solo qualora richiamata espressamente in polizza e corrisposto il relativo premio)
In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Art.163 e Art.164, la Società ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:
A quest’ultima Società, in via preferenziale, dovranno essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai sinistri.
Art. 77 TUTELA LEGALE
Premesso che la Società ha affidato la gestione dei sinistri Tutela Legale a D.A.S, la Società medesima alla scadenza di ogni annualità assicurativa ha facoltà di cambiare partner, dandone tempestivo avviso al Contraente e garantendo le medesime prestazioni previste dal contratto.
Art. 78 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell’Assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria, a tutela dei diritti delle Persone Assicurate, conseguenti ad un sinistro rientrante in garanzia.
Vi rientrano le spese:
• per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
• per l’intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
• di giustizia;
• liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vin- coli di solidarietà;
• conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, sem- preché siano state autorizzate da D.A.S.;
• di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
• di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
• per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;
• degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
• per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
• per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima;
Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:
• le spese per l’assistenza di un interprete;
• le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
• l’anticipo della cauzione, disposta dall’Autorità competente, entro il limite del massimale indicato in polizza.
L’importo anticipato dovrà essere restituito alla Società entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Società conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.
La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per l’IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati nei casi in cui il Contraente non possa por- tarla in detrazione, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.
Art. 79 INSORGENZA DEL SINISTRO – OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA
Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui le Persone Assicurate, la con- troparte o un terzo, avrebbero iniziato a violare norme legislative o contrattuali.
La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono:
- dalle ore 24:00 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di risarcimento di danni extra- contrattuali e di procedimento penale o di ricorso/opposizione a sanzioni amministrative;
- trascorsi novanta giorni dalla stipulazione del contratto, negli altri casi, salvo che sia prevista una carenza maggiore riportata espressamente nelle singole garanzie.
Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la Società per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di no- vanta giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24:00 del giorno di stipulazione del nuovo contratto.
La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro trecentosessanta giorni dalla cessazione del contratto.
La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti.
La garanzia opera anche prima della notifica alle Persone Assicurate dell’Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art.374 del Codice di Procedura Penale) di Invito a presentarsi (art.375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art.376 del Codice di Procedura Penale).
Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di:
- vertenze promosse da o contro più persone aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate.
In caso di vertenza tra più persone assicurate la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente.
DIFESA AL VOLANTE
Art. 80 AMBITO DELLE PRESTAZIONI
Con riferimento all’art.78 – Oggetto dell’assicurazione, la garanzia riguarda la tutela dei diritti del- le persone assicurate, in relazione alla proprietà, alla guida e alla circolazione di veicoli a motore conducibili con certificato di idoneità alla guida di ciclomotori e/o patente A e B, qualora:
a) subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi; sono compresi i danni subiti alle persone e alle cose di loro appartenenza;
b) debbano sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale per cui il valore in lite sia pari o superiore a € 200,00. Si intendono comprese in garanzia anche le vertenze aventi per oggetto l’acqui- sto e la vendita di veicoli a motore;
c) siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione, inclusi i reati di omi- cidio stradale e lesioni personali stradali (L. 41/2016); la garanzia è immediatamente operante anche
in seguito a imputazione per guida in stato di ebbrezza, purché sia stato accertato un valore corri- spondente a un tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l;
d) debbano presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi;
e) debbano presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida, erogate in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente stradale e connesso allo stesso;
f) debbano presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso una Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria.
La garanzia opera:
- quando l’applicazione della sanzione sia connessa ad un incidente della circolazione stradale purché detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sinistro e sull’attribuzione delle responsabilità;
- ove la sanzione amministrativa non fosse connessa ad un incidente della circolazione stradale, o non avesse influenza sulla dinamica dello stesso o sull’attribuzione di responsabilità, la garanzia di cui alla lettera f) sarà operante con il limite di due denunce per ciascun anno assicurativo, ove sussistano i presupposti per presentare il ricorso e l’ammontare della sanzione sia superiore ad € 100,00. La Società provvederà, su richiesta delle Persone Assicurate, alla predisposizione dell’opposizione e/o del ricorso, restando a carico delle Persone Assicurate l’onere di provvedere al deposito o alla presentazione dello stesso agli Uffici Competenti.
Art. 81 ESTENSIONE TERRITORIALE
Le garanzie riguardano i casi assicurativi che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:
• DANNI EXTRACONTRATTUALI o PROCEDIMENTO PENALE: in tutti gli Stati d’Europa ed inoltre nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo;
• VERTENZE CONTRATTUALI: nei Paesi dell’Unione Europea, Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera;
• OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE: in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx;
• CONSULENZA LEGALE: in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
Art. 82 CONSULENZA LEGALE
Ad integrazione delle garanzie sottoscritte, la Società fornisce un servizio assicurativo di consulenza le- gale telefonica nell’ambito delle materie previste in polizza, attivabile contattando il numero verde 800.
341.143 dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Art. 83 PERSONE ASSICURATE
La garanzia opera a favore dell’Assicurato e delle persone componenti il suo nucleo familiare alla guida di veicoli di loro o altrui proprietà, dei proprietari e dei trasportati dei veicoli da loro condotti e dei conducenti autorizzati alla guida dei veicoli di proprietà dei componenti del nucleo familiare.
Art. 84 ESCLUSIONI
La garanzia è sempre esclusa:
a) per danni subiti in conseguenza di disastro ecologico, atomico, radioattivo;
b) per la materia fiscale/tributaria e amministrativa, salvo se espressamente previsto nelle singole garanzie;
c) per controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o dalla guida di mezzi nautici a motore o aerei a motore
d) se il conducente non è in possesso dei requisiti o non abilitato alla guida del veicolo secondo la normativa vigente;
e) se il conducente è imputato di guida in stato di ebbrezza (art. 186-186bis del Codice della Strada) con accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, guida sotto influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 del Codice della Strada) o al quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dai suddetti articoli o di inosservanza agli obblighi cui all’art.189 del Codice del- la Strada (fuga e/o omissione di soccorso). In tali casi, qualora il conducente sia successivamente prosciolto o assolto la Società rimborsa le spese legali sostenute per la sua difesa, quando la sen- tenza sia passata in giudicato e purché non vi sia stata estinzione del reato per qualsiasi causa;
f) se il conducente guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottem- pera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente è munito di patente scaduta, ma otten- ga il rinnovo della stessa entro i novanta giorni successivi al sinistro, la garanzia diventa operante;
g) se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria in base a quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private D. Lgs.7 settembre 2005 n.209 e successive modifiche e/o ag- giornamenti;
h) se il veicolo non è utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione.
DIFESA FAMIGLIA
Art. 85 AMBITO DELLE PRESTAZIONI
Con riferimento all’art.78 – Oggetto dell’assicurazione, la garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Perso- ne Assicurate nei seguenti ambiti:
Art. 85.1 VITA PRIVATA E DI RELAZIONE
Qualora le persone assicurate:
a) subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi. Sono compresi i danni alle persone e alle cose di loro appartenenza;
b) debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il caso assicurativo sia coperto da una apposita assicurazione di Responsabilità Ci- vile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell’art.1917 del Codice Civile. Nel caso in cui la polizza di Responsabilità Civile, pur essendo regolarmente esistente, non possa essere attivata in quanto non operante nella fattispecie in esame, la presente garanzia opera in primo rischio.
Le persone assicurate sono tenute a dichiarare alla Società, al momento della denuncia del caso assicurativo, l’esistenza e l’operatività o meno della suddetta polizza di Responsabilità Civile e, a seguito di semplice richiesta da parte della Società, ad esibirne copia;
c) debbano sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale;
d) siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione. Sono compresi i procedimenti penali derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa;
e) siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In tale ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Le persone assicurate sono sempre tenute a denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l’azione penale o quando abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell’indagine penale;
Sono compresi i procedimenti penali derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa.
f) debbano presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso una Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria.
Le garanzie di cui al presente art.85.1 operano per le controversie per cui il valore il lite sia pari o superiore a € 200,00.
Art. 85.2 DIFESA ABITAZIONE
Qualora le persone assicurate, con riferimento alla proprietà, godimento e conduzione dell’abita- zione indicata in polizza:
a) debbano sostenere controversie relative alla locazione, al diritto di proprietà o ad altri diritti reali, xxx comprese le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale limitatamente ai danni subiti dall’Assicurato;
b) debbano sostenere controversie con imprese edili e/o artigiani relative alla manutenzione, ordinaria o straordinaria, o alla ristrutturazione, anche con ampliamento interno di volumi;
c) debbano sostenere controversie di natura contrattuale con il Condominio e/o con altri Condomini;
d) debbano sostenere controversie relative alla vendita dell’abitazione;
e) siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione. Sono compresi i procedimenti penali derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa;
f) siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisone passata in giudicato. In tale ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Le persone assicurate sono sempre tenute a denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l’azione penale o quando abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell’indagine penale.
Sono compresi i procedimenti penali derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa;
g) debbano presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso una Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria.
Le garanzie di cui al presente art.85.2 operano per le controversie per cui il valore in lite sia pari o superiore a € 200,00.
Art. 85.3 DIFESA FISCALE
La garanzia riguarda la tutela delle persone assicurate per controversie relative alle imposte sui redditi delle persone fisiche, limitatamente ai redditi da lavoro dipendente e ai redditi fondiari.
In particolare la garanzia opera per l’assistenza tecnica da parte di un Difensore abilitato, come definito dall’art.12 del D. Lgs.546/92 e successive modifiche, necessaria in fase di contraddittorio con le Autorità fiscali e/o per la presentazione di un ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale.
Sono escluse le mere richieste di allegazione e/o produzione di documenti.
La garanzia di cui al presente art.85.3 opera per le controversie per cui il valore il lite sia pari o superiore a € 1.000,00.
Art. 85.4 ATTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE
La garanzia riguarda la tutela dei diritti delle persone assicurate, in alcuni atti relativi a Volontaria Giurisdizione, ovvero:
a) in caso di ricorso per la separazione consensuale tra coniugi e conseguente domanda di divorzio. La garanzia viene prestata per i matrimoni celebrati in Italia a condizione che il ricorso sia presen- tato congiuntamente dai coniugi e approvato dalla Società. L’eventuale conseguente domanda di divorzio verrà garantita, sempre tramite l’assistenza di un unico legale scelto di comune ac- cordo tra i coniugi e approvato dalla Società, a condizione che la separazione consensuale si sia verificata in vigenza del presente contratto e che essa abbia dato luogo ad un caso assicu- rativo gestito dalla Società ed inoltre a condizione che vi sia stata la continuità della copertura assicurativa nel periodo che intercorre tra l’omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio. Il caso assicurativo si considera unico a tutti gli effetti;
b) in caso di istanza di interdizione o inabilitazione, oppure di revoca di tali provvedimenti (artt.417 e 429 Codice Civile) di un parente o di un congiunto;
c) in caso di ricorso per l’istituzione di un Amministratore di Sostegno oppure di revoca di tale provvedi- mento (artt.407 e 413 Codice Civile) a favore di un parente o di un congiunto;
d) in caso di istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta (artt.49 e 58 Codice Civile) o di dichia- razione di esistenza (art.67 Codice Civile) di un parente o di un congiunto.
Le garanzie di cui al presente art.85.4 valgono per i casi assicurativi insorti trascorsi 360 giorni dal giorno di stipula dell’assicurazione.
Art. 85.5 DIFESA SECONDE CASE
Le garanzie precedentemente descritte all’art.85.2 - Difesa abitazione, vengono estese anche agli altri immobili di proprietà, goduti o condotti dalle persone assicurate, ivi comprese le controversie relative a operazioni di acquisto o vendita dei suddetti immobili e agli eventuali vizi occulti manifestatisi successiva- mente all’acquisto/vendita.
Le garanzie di cui al presente art.85.5 valgono per i casi assicurativi insorti trascorsi 180 giorni dal giorno di stipula dell’assicurazione ed operano per le controversie per cui il valore in lite sia pari o superiore a € 200,00.
Art. 86 ESTENSIONE TERRITORIALE
Le garanzie riguardano i casi assicurativi che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:
• DANNI EXTRACONTRATTUALI o PROCEDIMENTO PENALE: in tutti gli Stati d’Europa;
• VERTENZE CONTRATTUALI: nei Paesi dell’Unione Europea, Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera;
• OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE: in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx;
• DIFESA FISCALE, ATTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE, CONSULENZA LEGALE: in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
Art. 87 CONSULENZA LEGALE
Ad integrazione delle garanzie sottoscritte, la Società fornisce un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica nell’ambito delle materie previste in polizza, attivabile contattando il numero verde 800.341.143 dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Art. 88 PERSONE ASSICURATE
L’Assicurato e le persone riportate nel suo stato di famiglia e i conviventi che tali risultino da riscontro anagrafico.
Art. 89 ESCLUSIONI
La garanzia è sempre esclusa per:
a) danni subiti in conseguenza di disastro ecologico, atomico, radioattivo;
b) materia fiscale/tributaria e amministrativa, salvo se espressamente previsto nelle singole garanzie;
c) controversie e procedimenti penali dalla proprietà o dalla guida di mezzi nautici a motore o aerei a mo- tore;
d) controversie e procedimenti penali che si riferiscono ad abitazioni locate a terzi o ad abitazioni non direttamente utilizzate dalle persone assicurate;
e) diritto di famiglia (salvo quanto previsto dall’art.85.4 – Atti di volontaria giurisdizione), delle successioni e delle donazioni;
f) controversie relative alla costruzione di beni immobili;
g) controversie relative all’acquisto dell’abitazione indicata in polizza;
h) controversie e procedimenti derivanti da attività lavorativa subordinata o parasubordinata, professiona- le o d’impresa;
i) controversie con Istituiti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali.
Art. 90 FORME DI GARANZIA
Il presente contratto prevede diverse Forme di garanzia, tra cui il Contraente può scegliere, che si differenziano per il massimale, come di seguito indicato:
FORMA | MASSIMALE PER SINISTRO |
Small | € 25.000,00 |
Medium | € 35.000,00 |
Large | € 50.000,00 |
La Forma prescelta dal Contraente su cui è stata attivata la presente garanzia è indicata in polizza.
NORME IN CASO DI SINISTRO TUTELA LEGALE
Art. 91 DENUNCIA DEL SINISTRO E SCELTA DEL LEGALE
Per denunciare un sinistro, l’Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l’accaduto a DAS attraverso una delle seguenti modalità:
1. DENUNCIA TELEFONICA al nr. verde 800.341.143; gli esperti di DAS raccoglieranno la denuncia, in- dicheranno i documenti necessari per l’attivazione della garanzia in funzione della tipologia, forniranno tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso assicurativo e rilasceranno un numero identificativo della pratica.
2. DENUNCIA SCRITTA: la denuncia scritta, unitamente a copia di tutti gli atti e documenti necessari, dovrà essere inviata a DAS:
• per posta elettronica a: xxxxxxxx@xxx.xx.
• per posta ordinaria a: D.A.S. Spa - Xxx X. Xxxxx 0/X - 00000 Xxxxxx.
I documenti necessari da allegare alla denuncia, a titolo esemplificativo, sono:
• una sintetica descrizione di quanto accaduto;
• generalità e recapiti della controparte;
• copia della corrispondenza intercorsa;
• copia di contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali delle Autorità eventualmente intervenute, documentazione fotografica, ecc.;
• copia dell’Avviso di Garanzia o ogni altro Atto civile, penale o amministrativo notificato.
Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell’Assicurato secondo le norme fiscali di bollo e di registro.
In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, DAS non sarà responsabile di eventuali ritardi nella gestione del caso assicurativo.
L’Assicurato dovrà far pervenire a DAS la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contem- poraneamente alla denuncia del caso assicurativo o al momento dell’avvio dell’eventuale fase giudiziale, l’Assicurato può indicare a D.A.S. un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tri- bunale ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di xxxxxxx definizione non abbia esito positivo. Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la DAS garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di 3.000 euro. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno.
La scelta del legale fatta dall’Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situa- zione di conflitto di interessi con DAS.
Art. 92 GESTIONE DEL SINISTRO
Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, D.A.S. (ai sensi dell’art.164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private – D. Lgs.209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, diretta- mente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia.
A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare a D.A.S., ove da questa richiesto, apposita procura per la ge- stione della controversia. In tale fase stragiudiziale, D.A.S. valuterà l’opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell’Organismo di mediazione. Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di suc- cesso e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’art.91 – Denuncia del sinistro e scelta del legale.
Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:
• l’Assicurato deve tenere aggiornata D.A.S. su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
• gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con D.A.S., pena il mancato rimborso della relativa spesa;
• gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con D.A.S., sempre che le pre- tese dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato rilascerà le ne- cessarie procure; in caso contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
• l’Assicurato, senza preventiva autorizzazione di D.A.S., non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza – con conseguente impossibilità per l’Assicu- rato di preventiva richiesta di benestare – i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione.
L’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi. La Società e D.A.S. non sono responsabili dell’operato di legali e periti.
Art. 93 DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO
In caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e D.A.S. sulla gestione del sinistro la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi.
Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.
L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da D.A.S. la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da D.A.S. stessa, in linea di fatto o di diritto.
Art. 94 RECUPERO DI SOMME
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell’Assicurato, mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore dello stesso Assicurato giudizial- mente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.
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