SCHEMA DI CONTRATTO
Allegato “A1”
SCHEMA DI CONTRATTO
PER L’AFFIDAMENTO DEL “ SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE ARLAS MEDIANTE L'EROGAZIONE DI BUONI PASTO CARTACEI”. CIG. 62190889C3.
TRA
- ARLAS - AGENZIA PER IL LAVORO E L’ISTRUZIONE, Ente Strumentale della Regione Campania con sede in Napoli al Centro Direzionale Isola C/5 - Cod. Fisc. 94194840636 - in persona del Direttore Generale p.t. Dr.ssa Patrizia Di Monte, di seguito per brevità denominata
“Amministrazione”
E
- EDENRED ITALIA S.R.L. con sede in Xxxxxx - XXX 00000 - xxxx Xxx X.X. Xxxxxxx n. 18 C.F. 01014660417 - P.I. n. 09429840151 in persona del legale rappr.te p.t. nat a_
il e residente in al , C.F. , autorizzato alla stipula del presente contratto in forza di che si allega al presente atto (all. 5), di seguito per brevità denominata “Fornitore”
P R E M E S S A
1) l’Arlas - Agenzia per il Lavoro e l’Istruzione - è un Ente Strumentale della Regione Campania dotato di personalità giuridica ed autonomia economico - finanziaria con proprio personale di ruolo e comandato;
2) l’Arlas non dispone di mensa aziendale per cui si avvale del servizio sostitutivo mediante l'erogazione di buoni pasto cartacei in favore del proprio personale da utilizzarsi presso esercizi convenzionati direttamente con il gestore del servizio in possesso dei requisiti previsti dall’art. 285, comma 3, D.P.R. n. 207/10;
3) il personale Xxxxx attualmente interessato a fruire del servizio sostitutivo di mensa consta di 34 unità per un costo presuntivo annuo di €. 52.000/00 (oltre IVA), così per un costo complessivo di
€. 156.000/00 (oltre Iva) essendo stata prevista nel capitolato speciale ( richiesta di offerta all. A) la durata triennale del contratto;
4) con D.D. n. 94 del 07.05.2015, nelle more della scadenza del contratto di fornitura in corso, l’Arlas ha indetto una gara ristretta, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e L.R.
n. 3/2007 in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e completa rispondente agli obiettivi e contenuti, anche di costo, indicati nella “ richiesta di offerta ” (all. “A”) invitando a partecipare alla competizione n. 5 ditte qualificate e leaders nel settore a livello nazionale e comunitario individuate sulla base di indagini di mercato espletate in considerazione dei parametri e criteri indicati nel provvedimento di indizione della gara;
5) nel termine per la presentazione delle offerte indicato nella lettera di invito alla suddetta gara sono pervenute n. 2 buste inviate dalla ditta QUI!GROUP S.p.A. ed dalla ditta EDENRED ITALIA S.r.l.;
6) espletate le procedure di gara con D.D. n. 118 del 16.07.2015, preso atto del verbale del 09/07/2015 della Commissione giudicatrice nominata con D.D. n.109 del 29.06.2015, è stata approvata l’aggiudicazione provvisoria della gara - CIG. 62190889C3 in favore del concorrente primo classificato EDENRED ITALIA S.r.l. che ha riportato, nella valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il maggiore punteggio complessivo ottenuto dalla sommatoria dei punti assegnati all’Offerta Tecnica ed all’Offerta Economica, con una percentuale di ribasso del 18
%;
8) con plico prot. 4061 del 05.08.2015 la ditta EDENRED ITALIA S.r.l. ha fornito la documentazione richiesta ai fini della verifica e conferma del punteggio attribuito all’Offerta
Tecnica per la “rete degli esercizi” necessaria ai fini dell’aggiudicazione definitiva;
5) con D.D. Arlas n. 146 del 24.08.2015 si è provveduto, preso atto dell’esito positivo della verifica d’ufficio della documentazione relativa alla “ rete degli esercizi” convenzionati, all’aggiudicazione definitiva della predetta gara in favore della concorrente EDENRED ITALIA S.r.l. con sede in Xxxxxx - XXX 00000 - xxxx Xxx X.X. Xxxxxxx n. 18 C.F. 01014660417 - P.I. n. 09429840151 ed alla contestuale approvazione, tra l’altro, del presente schema di contratto di appalto che ne costituisce l’allegato “A1” .
Tanto premesso, tra le suddette parti costituite, si conviene e stipula il presente contratto di fornitura regolato dai seguenti
PATTI E CONDIZIONI ESSENZIALI:
ART. 1 - Valore della premessa e degli allegati
La premessa è patto e costituisce parte essenziale ed integrante del presente contratto unitamente agli Allegati 1, 2, 3 e 4.
ART. 2 - Principi e norme regolatrici
L’esecuzione del contratto è regolata, oltre dalle clausole del presente contratto:
2.a) - dalla richiesta di offerta ( all. A) approvata con D.D. n. 94 del 07/05/2015 che costituisce il capitolato speciale dell’appalto del servizio;
2.b) - dalla Offerta Tecnica e dall’Offerta Economica presentata dalla Fornitrice;
2.c) - dal D.Lgs163/2006, dalla L.R. n.3/2007, dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative e regolamentari, anche comunitarie, già emanate e che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;
2.d) - dalle successive disposizioni che dovessero essere emanate in futuro, con efficacia sui rapporti in corso;
ART. 3 - Oggetto del contratto
Il presente contratto ha per oggetto la prestazione di un servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni pasto TICKET RESTAURANT MAX ® (di seguito “buoni pasto”) dal costo unitario di €. 5/74 (Euro cinque/74) escluso Iva al 4% utilizzabili presso una vasta rete di locali convenzionati in possesso delle idonee autorizzazioni (di seguito l'Esercizio o gli Esercizi). Il servizio dovrà essere assicurato nel territorio della Regione Campania di interesse del personale dell’Amministrazione.
ART. 4 - Buoni pasto
I pasti potranno essere consumati esclusivamente dietro presentazione di buoni pasto emessi dal fornitore Edenred Italia S.r.l. dal valore facciale fissato in € 7,00. Qualora il valore facciale del buono venisse modificato, lo sconto offerto verrà applicato sul nuovo valore stabilito.
I buoni saranno raggruppati in carnet a numerazione progressiva variabile e devono riportare :
- l'indicazione dell'Amministrazione;
- il periodo di validità (data di scadenza).
I buoni potranno essere utilizzati solo per l’intero valore facciale e solo per la somministrazione di cibo e bevande ai dipendenti e lavoratori fiscalmente assimilati dell’Amministrazione, nei tempi e secondo le modalità legislative e/o contrattuali che regolano il servizio sostitutivo di mensa aziendale degli stessi.
I buoni non potranno in nessun caso dare diritto a ricevere somme di denaro, beni, prestazioni diverse da quelle sopra descritte e non potranno in nessun caso essere utilizzati da persone diverse dai dipendenti o lavoratori fiscalmente assimilati dell’Amministrazione ed in tempi diversi da quelli in cui può essere esercitato il diritto alle prestazioni di mensa aziendale.
I buoni danno diritto a consumare un pasto pari al valore, restando a carico dell’utilizzatore l’eventuale differenza tra il prezzo del pasto e il valore facciale del buono pasto, e danno diritto all’Amministrazione di essere manlevata da qualsiasi pretesa possa il ristoratore avanzare nei suoi confronti, sino al limite del controvalore del buono pasto.
L’utilizzo dei buoni non potrà in nessun caso dar luogo al rilascio di documenti fiscali di addebito del servizio, da parte dell’Esercizio, nei confronti dell’Amministrazione e dei suoi legittimati.
ART. 5 - Facoltà e obblighi dell’Amministrazione
L’Amministrazione avrà le seguenti facoltà ed obblighi:
- ordinare, con preavviso di 7 giorni lavorativi, la quantità di buoni pasto occorrente secondo le proprie necessità mensili, e comunque non inferiore a 50 buoni per singolo ordine, determinando in tal sede il valore degli stessi;
- onorare ogni ordine richiesto;
- garantire al fornitore Edenred Italia S.r.l. un’esclusiva per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto per il proprio personale dipendente o assimilato;
- provvedere al pagamento nei termini concordati all’Art. 16;
- informare i propri dipendenti e assimilati sulle formalità d’uso dei buoni pasto precisate all’Art.4. L’Arlas non assume alcun obbligo nei confronti degli esercizi convenzionati che cadono a carico del fornitore del servizio.
ART. 6 - Facoltà e obblighi del Fornitore
Il fornitore Edenred Italia S.r.l. avrà le seguenti facoltà e obblighi:
- provvedere all’espletamento del servizio con diligenza e regolarità, per cui l’Arlas resta sollevata da ogni responsabilità a qualsiasi titolo nei riguardi di terzi;
- garantire e organizzare il servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti o lavoratori fiscalmente assimilati dell’Amministrazione mediante buoni pasto utilizzabili presso una vasta rete di locali convenzionati in possesso delle idonee autorizzazioni;
- consegnare la quantità di buoni pasto ordinati al valore come sopra stabilito;
- fornire, su richiesta, l’elenco degli Esercizi convenzionati ubicati nelle località nelle quali l’Amministrazione ha sedi operative, provvedendo ad aggiornare tale elenco e avendo in ogni caso la facoltà di modificarlo a seguito della cessazione di convenzioni in essere o della stipula di nuove convenzioni, anche su proposta del cliente stesso;
- garantire che i locali degli esercizi convenzionati ed il materiale per la somministrazione siano igienicamente ineccepibili e che eventuali disposizioni di qualsiasi genere, recanti pregiudizio per la correttezza del servizio appaltato, saranno eliminate entro 10 giorni dalla contestazione. Il fornitore Edenred Italia S.r.l. è responsabile dei danni derivanti all’Arlas ed al suo personale in occasione del servizio di ristorazione, sia a causa di un mancato rispetto delle norme igienico sanitarie e del commercio in genere, sia per negligenza o colpa del personale dei pubblici esercizi convenzionati, sia per colpa della stessa affidataria. Il fornitore Edenred Italia S.r.l. si impegna ed è tenuta a tenere indenne l’Arlas da ogni eventuale pretesa degli esercizi convenzionati;
- predisporre un idoneo programma per la gestione automatizzata dei conguagli relativi ai buoni effettivamente spettanti ad ogni dipendente in funzione degli accordi fra il personale e la stessa Amministrazione;
- consegnare presso la sede centrale dell’Arlas i plichi confezionati per unità operativa entro 7 giorni lavorativi dall’ordine, contenenti il numero dei buoni occorrenti corrispondenti al fabbisogno mensile;
ART. 7 - Rimborso buoni pasto non utilizzati e rimborso in caso di furto
Il fornitore Edenred Italia S.r.l. si impegna ed è tenuto al rimborso dei buoni pasto non utilizzati in possesso dell’Arlas o dei suoi dipendenti. L’Amministrazione sarà tenuta a formulare apposita richiesta di rimborso ed a rendere i buoni pasto non utilizzati entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di emissione e comunque non oltre la scadenza del contratto.
Il fornitore Edenred Italia Srl non rimborserà buoni non integri, rovinati o macchiati in maniera da non essere leggibili ed identificabili e non darà corso a richieste giunte tardivamente rispetto al termine sopra citato.
In caso di furto dei buoni pasto il rimborso avverrà secondo le procedure dichiarate al paragrafo
3.4. dell’offerta tecnica formulata dal fornitore.
ART. 8 - Durata del contratto
Il presente contratto di fornitura ha efficacia obbligatoria tra le parti per la durata di 36 mesi decorrenti dalla data della stipula, salvo le ipotesi di risoluzione anticipata del contratto e di rescissione previste e disciplinate negli articoli successivi.
ART. 9 - Garanzie assicurative e cauzione
Il fornitore Edenred Italia S.r.l. dichiara di aver stipulato, così come da capitolato speciale di gara (all.A) le seguenti polizze assicurative di cui fornisce copia conforme :
- polizza responsabilità civile verso terzi con massimale non inferiore a € 5.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di € 2.000.000,00 per ogni persona e di € 1.000.000,00 per danni a cose, legati all'utilizzo di buoni pasto;
- polizza per la copertura dei rischi "in itinere" con un massimale non inferiore a € 100.000,00 in caso di morte per persona e non inferiore a € 100.000,00 in caso di invalidità permanente, legati all’utilizzo dei buoni pasto. (All.3)
Il fornitore Edenred Italia S.r.l. ha costituito cauzione definitiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 113 D.Lgs.163/2006, a garanzia degli impegni assunti costituendo il deposito cauzionale pari all’importo annuo presunto del contratto, pari ad €. (Euro / ) a mezzo polizza fideiussoria definitiva n.
emessa da Ag. in data che si allega al presente contratto per formane parte essenziale ed integrante (All.4). Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge.
L’Amministrazione fornirà, su eventuale richiesta del fornitore, la documentazione necessaria allo svincolo progressivo della cauzione ai sensi dell’art. 113, comma 3 del D.Lgs. n. 163/06.
Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del fornitore, l’Amministrazione avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.
Il fornitore dovrà rinnovare la cauzione medesima per ogni anno di contratto e dovrà reintegrarla, nel termine che gli sarà prefissato qualora l’Amministrazione abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.
La cauzione resterà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita allo scadere del contratto.
ART. 10 - Divieto di cessione del contratto - Divieto di subappalto - Cessione del credito
E’ espressamente vietata la cessione, anche parziale, del contratto o il subappalto nell’esecuzione di tutta o di parte della fornitura in considerazione nella natura e tipologia del servizio, a pena di nullità e di risoluzione di diritto del contratto medesimo, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 51 D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii..
La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dall’art. 117 D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii..
In caso di violazione da parte della ditta appaltatrice degli obblighi di cui al presente articolo, il contratto si intende risolto di diritto, fermo restando il diritto dell’ARLAS al risarcimento del danno,, fatte salve le autorizzazioni del committente secondo le disposizioni vigenti.
ART. 11 - Risoluzione del contratto
L’Amministrazione ha diritto di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento e previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A.R., nei seguenti casi :
a) in caso di xxxxx, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi delle condizioni contrattuali, non eliminato in seguito a diffida formale da parte dell’Arlas;
b) in caso di cessione del contratto, di subappalto, anche parziale, di cessazione dell’attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o pignoramento a carico dell’aggiudicatario;
c) per mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto;
d) per mancata costituzione / reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione.
In caso di risoluzione del contratto, l’appaltatore ha diritto ad incamerare la cauzione nonché´ di procedere all’esecuzione in danno del fornitore, salvo il diritto al risarcimento all’eventuale maggiore danno.
Il fornitore Edenred Italia S.r.l. ha diritto di risolvere il contratto - ai sensi dell’art. 1456.c.c. - mediante raccomandata A/R, in caso di:
- mancato o ritardato pagamento dei corrispettivi ad essa spettanti;
- violazione dell’esclusiva di cui all’Art.5.
ART. 12 - Facoltà di recesso
L’Arlas si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni da comunicarsi all’appaltatore con lettera raccomandata A.R. In tal caso l’Arlas sarà tenuta al pagamento :
- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso;
- delle spese sostenute dal fornitore;.
A far data dalla comunicazione del recesso il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all’Arlas.
ART. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari - Obblighi dell’appaltatore
Condizione necessaria per l’ottenimento dei pagamenti dei corrispettivi previsti nel presente contratto è il rispetto da parte del fornitore degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e del corretto assolvimento degli obblighi fiscali e previdenziali verso i propri dipendenti e del personale di cui, a qualunque titolo, si avvalga nella diretta gestione della presente fornitura, da comprovare attraverso la consegna di apposita dichiarazione in merito autocertificata da parte della stessa e di ogni altra documentazione probatoria e previa verifica della regolarità del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva).
Qualunque eventuale variazione delle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata all’Amministrazione.
Il Fornitore si impegna ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari ed assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge e si impegna a comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato (anche in via non esclusiva) di cui all’art. 3 co. 1 della L. 136/2010 da utilizzare in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In particolare, si impegna ad inviare la comunicazione e riportare tutti gli elementi utili all’effettuazione del movimento finanziario, quali:
- i riferimenti specifici dell’impresa, ossia la ragione sociale completa, la sede legale e il codice fiscale;
- tutti gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, con riferimento al codice IBAN e ai dati di possibile riscontro (codici ABI e CAB, codice CIN, indicazione della banca e precisazione della filiale/agenzia nel quale è acceso il conto corrente;
- i nominativi e le generalità dei soggetti (persone fisiche) che, per l’impresa, saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato, ossia i dati anagrafici, il domicilio fiscale, il codice fiscale.
Il Fornitore deve e si impegna a riportare gli estremi del conto corrente dedicato nei documenti fiscali che emetterà ai fini dell’ottenimento del pagamento. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega devono essere comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. L’Amministrazione non esegue alcun pagamento al fornitore in pendenza della comunicazione dei
dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s’intendono sospesi. Il Fornitore si impegna altresì ad indicare nei documenti fiscali il CIG : 62190889C3 della gara d’appalto del servizio oggetto del presente contratto.
ART. 14 - Consenso al trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), Edenred Italia
S.r.l. informa che i dati acquisiti a seguito del presente contratto formeranno oggetto di trattamento sia manuale che informatico nel rispetto della normativa sopracitata. I dati raccolti saranno utilizzati, anche mediante la comunicazione dei dati a terzi, per l'adempimento degli obblighi contrattuali e di legge.
Ai fini di autorizzazione al trattamento dei dati del Cliente per finalità di marketing e/o statistiche, anche mediante la comunicazione dei dati a terzi, l’Amministrazione sottoscrivere la presente clausola in calce l’apposita casella in segno di consenso.
🞐 per il consenso ………………………………..……..
Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali si rinvia al seguente indirizzo internet: xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxx
ART. 15 - Condizioni contrattuali MODALITA’ DI PAGAMENTO :
- bonifico a 30 gg data ricezione fattura - Banca Popolare Commercio e Industria - IBAN : XX00X0000000000000000000000 relativo al conto corrente dedicato (anche in via non esclusiva) indicato ai sensi dell’art. 3 co. 1 della L. 136/2010 da utilizzare in operazioni finanziarie relative al presente contratto, in contestuale ottemperanza a quanto previsto all’Art. 13 del presente contratto.
ART. 16 - Condizioni economiche:
COSTO UNITARIO DEL SINGOLO TICKET : €. 5,74 (Euro cinque/74) escluso Iva al 4%;
SCONTO OFFERTO : 18%.
Tali condizioni rimarranno fisse e invariabili per tutta la durata del contratto e sono condizionate al rispetto dei termini di pagamento sopracitati.
ART. 17 - Modello di Organizzazione ex X.Xxx. 231/01
Edenred Italia S.r.l. è dotata di un Modello di Organizzazione ai sensi del D.Lgs. 231/01 e di un “Codice Etico” i cui principi devono considerarsi parte integrante del presente contratto e si danno per reciprocamente conosciuti tra le Parti, essendo gli stessi acquisibili online all’indirizzo internet: xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx-x-xxxxxxx/
In caso di violazione da parte dell’Amministrazione del Modello di Organizzazione e del Codice Etico di Edenred Italia S.r.l., quest’ultima potrà, ai sensi dell’art. 1456 c.c., risolvere immediatamente il contratto, previa contestazione dell’addebito da inviarsi a mezzo lettera Raccomandata A/R all’Amministrazione stessa.
ART. 18 - Precedenti pattuizioni
Il fornitore Edenred Italia Srl e l’Amministrazione si danno atto che il presente contratto annulla e sostituisce ogni precedente pattuizione eventualmente intercorsa tra le stesse parti avente il medesimo oggetto.
ART. 19 Imposte e spese - Foro competente
Tutte le eventuali spese relative al presente contratto ed alla sua utilizzazione (bolli, copie, registrazioni, diritti, ecc.) nessuna esclusa ed eccettuata, cadono a totale carico del fornitore senza diritto a rivalsa.
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione all’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di NAPOLI.
ART. 20 - Clausola di prevalenza
Le clausole del presente contratto sono le uniche a disciplinare gli ordini emessi dal cliente in esecuzione dello stesso. Esse prevarranno, in caso di difformità e contrasti, su tutte le eventuali condizioni generali di acquisto/fornitura predisposte unilateralmente dal cliente, le quali non saranno valide nei rapporti tra il cliente ed Edenred Italia S.r.l. se non specificatamente accettate per iscritto da quest’ultima.
Tale criterio di prevalenza riguarderà le eventuali condizioni generali di acquisto/fornitura del cliente, in qualunque momento predisposte, sia se di data anteriore al presente contratto sia se intervenute in pendenza di contratto.
ART. 21 - Norme di rinvio
Per tutto quanto non contemplato e disciplinato nel presente contratto, le parti espressamente richiamano e rinviano a quanto previsto dal Capitolato speciale di gara ( all. A) dall’Offerta Tecnica e dall’Offerta Economica, nonché dalla legislazione nazionale e comunitaria vigente in materia.
NAPOLI, / /2015
L’Amministrazione
ARLAS – Agenzia per il lavoro e L’istruzione
Il Direttore Generale
Dr.ssa Patrizia Di Monte
Il Fornitore
EDENRED ITALIA S.R.L.. in persona del
Legale Rappr.te p.t.
APPROVAZIONE SPECIFICA CLAUSOLE CONTRATTUALI :
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano espressamente di aver dato lettura del presente contratto prima della sottoscrizione e sottoscrivono ulteriormente la presente clausola di approvazione in segno di integrale, specifica ed incondizionata approvazione ed accettazione del contenuto di tutte le relative clausole contenute nei seguenti articoli :
art. 1 - valore della premessa e degli allegati; art. 2 - principi e norme regolatrici; art. 4 - buoni pasto; art. 5 ( facoltà e obbligo dell’Amministrazione); art.6 - facoltà ed obblighi del fornitore; art. 7
- Rimborso buoni pasto non utilizzati; art 10 - Divieto di cessione del contratto – divieto di subappalto – cessione del credito; art. 11 – Risoluzione del contratto; art. 16 condizioni contrattuali
; art. 17 condizioni economiche; Art. 17 - Modello di Organizzazione ex X.Xxx. 231/01; Art .19 - Imposte e spese - Foro Competente; art. 20 - Clausola di prevalenza; Art. 21 - Norme di rinvio.
NAPOLI, / /2015
L’Amministrazione
ARLAS – Agenzia per il lavoro e L’istruzione
Il Direttore Generale
Dr.ssa Patrizia Di Monte
Il Fornitore
EDENRED ITALIA S.R.L.. in persona del
Legale Rappr.te p.t.
ALLEGATO 1 : Capitolato Speciale ( richiesta offerta - all. A); ALLEGATO 2 : Offerta Tecnica ed Economica;
ALLEGATI 3 : Copia polizze assicurative; ALLEGATO 4 : Fideiussione definitiva; ALLEGATO 5 : Procura Speciale a contrarre.