Contract
Ultimo aggiornamento: giugno 2020
CONDIZIONI CONTRATTUALI DI FORNITURA
DI ENERGIA A MEZZO TELERISCALDAMENTO CITTADINO
1 – AMBITO DI APPLICAZIONE, PUBBLICAZIONE E AGGIORNAMENTO
Le seguenti condizioni contrattuali di fornitura sono valide per gli impianti di teleriscaldamento di proprietà e gestione delle società del Gruppo High Power, attivi nelle seguenti città:
▪ Chieri (TO) – gestione High Power S.p.A
▪ Savigliano (CN) – gestione High Power S.p.A.
▪ Cuneo – gestione Wedge Power S.p.A.
Di seguito, per semplicità, le società del gruppo verranno indicate
complessivamente come “Società”.
Tali condizioni contrattuali standard del contratto di allacciamento e fornitura sono aggiornate sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx e xxx.xxxxxx.xx, a ogni loro variazione.
2 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Forma oggetto del contratto 1) l’allacciamento dell’impianto termico dello stabile del Cliente alla rete di teleriscaldamento cittadino, e 2) la fornitura di Energia Termica per il riscaldamento degli ambienti e per la produzione di acqua sanitaria (ove possibile). Gli impianti usano come vettore termico acqua calda.
3 - PRESTAZIONI CONTRATTUALI
Cessione di energia termica, attraverso la rete di teleriscaldamento cittadino, all’impianto del Cliente tramite una sottostazione di scambio termico costituita dalle seguenti apparecchiature principali:
▪ scambiatore di calore a piastre;
▪ contatore di energia;
▪ sistemi per la regolazione automatica della temperatura.
L’installazione delle suddette apparecchiature e la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la realizzazione dell’allacciamento alla rete cittadina mediante stacco valvolato, avverrà a cura della Società. Le succitate apparecchiature rimarranno di proprietà della Società, anche dopo la cessazione
La manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature di centrale termica esistenti e di tutto l’impianto secondario, comprese pompe di circolazione, vasi di espansione, eventuali serbatoi di accumulo dell’acqua sanitaria, anello di distribuzione interno, apparati di riscaldamento nelle unità immobiliari, apparati di ripartizione e regolazione di energia, oltre alle spese dell’energia elettrica per il funzionamento dell’impianto, resteranno in carico al Cliente.
La regolazione climatica rimarrà a cura e responsabilità del Cliente.
Potenza convenzionale: al fine di semplificare la classificazione dell’utenza la ARERA (Autorità di Regolazione Energie, Reti e Ambiente) ha stabilito che, in caso in cui la potenza dell’allacciamento non sia stata definita contrattualmente, quest’ultima debba essere convenzionalmente calcolata dividendo i consumi annui di energia termica dell’utenza (espressi in kWh) per il parametro di conversione 845.
4 – ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI TELERISCALDAMENTO
Per la richiesta di un preventivo di allacciamento alle nostre reti di teleriscaldamento vi preghiamo di utilizzare le modalità proposte in specifica sezione del nostro sito internet.
Al fine di completare l’informativa commerciale vi comunichiamo che i preventivi di allacciamento hanno un periodo di validità, per la loro sottoscrizione, non inferiore a 120 giorni.
Prima della effettiva emissione del preventivo, la Società effettua una approfondita analisi preliminare per la verifica di fattibilità dell’allacciamento, con contestuale sopralluogo in loco per la migliore individuazione del percorso tubiero, degli spazi per la sottocentrale e per la verifica degli impianti del secondario.
Nel caso la verifica preliminare abbia dato risultati positivi, la Società invia il preventivo al Richiedente, dettagliando, tra le altre informazioni commerciali, i seguenti punti fondamentali: il codice di rintracciabilità della richiesta, il periodo di validità e le modalità di accettazione, le attività che verranno svolte, il costo stimato per la Società, il contributo richiesto al Cliente e le modalità e tempistiche di pagamento dello stesso, l’eventuale applicazione di corrispettivi di salvaguardia, le eventuali attività opzionali e i riferimenti tecnici e amministrativi.
Per facilitare la valutazione dell’opportunità da parte del Richiedente, il preventivo di allacciamento contiene inoltre l’indicazione del prezzo unitario di vendita del kWh termico specifico per l’utenza e le sue modalità di indicizzazione, e presenta in allegato anche la bozza del contratto commerciale di cessione calore, che dovrà essere stipulato prima dell’attivazione della fornitura.
Per quanto riguarda l’impianto di Cuneo, ancora in fase di espansione della rete,
allacciamenti gratuiti. Le condizioni contrattuali di allacciamento, per la clientela di Cuneo delle zone interessate dalle nostre offerte commerciali, sono quindi direttamente inseriti nel contratto di fornitura, senza prevedere uno specifico preventivo.
Il corrispettivo di allacciamento viene normalmente calcolato in maniera puntuale per la parte di rete, e partendo da stime parametriche su impianti di uguali potenze e dimensioni per la parte di sottocentrale.
Resta inteso che tale contributo non potrà mai essere superiore al costo complessivamente sostenuto per l’effettiva realizzazione del punto di consegna.
Dopo aver ricevuto l’accettazione del preventivo, i tempi di esecuzione dell’allacciamento, considerando gli standard specifici e generali di qualità commerciale di cui alla delibera della Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n° 661/2018/R/TLR dell’11 dicembre 2018, verranno concordati congiuntamente con il Richiedente, tenendo conto dei seguenti fattori:
▪ delle specificità tecniche e idrauliche dell’allacciamento;
▪ dei tempi necessari alla eventuale messa a disposizione di area tecnica libera
per l’installazione dei nostri impianti;
▪ dei tempi di concessione di eventuali servitù private di passaggio;
▪ delle difficoltà stradali e di eventuale blocco della circolazione veicolare;
▪ delle richieste contenute nelle autorizzazioni alle manomissioni degli enti pubblici competenti;
▪ delle esigenze specifiche del Richiedente;
▪ dei tempi di approvvigionamento degli specifici materiali e componenti necessari e dell’organizzazione dei lavori.
Si precisa inoltre che la validità del preventivo decadrà automaticamente nel caso in cui l’amministrazione comunale di competenza non autorizzasse la manomissione del suolo pubblico nel tratto interessato dalla posa delle tubazioni per l’allacciamento. In questo caso nessun costo o risarcimento potrà essere preteso o richiesto dal Richiedente alla Società, per la mancata realizzazione dell’allaccio.
Dopo la sottoscrizione del preventivo, la Società, assicurerà al Richiedente l’attivazione della fornitura nei tempi previsti (Periodo di inizio fornitura), salvo cause di forza maggiore e/o altre cause che rendano impossibile o particolarmente difficoltosa la fornitura.
In tal caso il Richiedente verrà debitamente informato sui tempi necessari per l’avvio della fornitura le cause di eventuali ritardi e le ragioni che le hanno determinate.
I lavori di allacciamento potranno essere svolti direttamente dalla Società o con
l’ausilio di appaltatori esterni.
La Società garantisce che i lavori di allacciamento e montaggio saranno eseguiti a
regola d’arte secondo le normative vigenti e la stessa dovrà rilasciarne al
Richiedente, se prevista, la dichiarazione di conformità secondo le attuali normative.
Il Richiedente concederà alle tubazioni della Società gratuito passaggio sui propri immobili; così come metterà, o farà mettere gratuitamente a disposizione della Società, l’attuale locale caldaia o altro locale tecnico idoneo all’installazione degli impianti della Società. Qualora la posa delle tubazioni o delle apparecchiature dovesse interessare proprietà pubbliche, la Società dovrà farsi carico delle relative autorizzazioni di manomissione.
Il Richiedente è tenuto al momento della stipula del preventivo a informare la Società dei rischi presenti nel luogo in cui verrà installata la sottostazione di consegna dell’energia termica.
Il Richiedente è tenuto alla consegna di copia delle chiavi del locale di sottocentrale e di tutti gli accessi necessari al raggiungimento della medesima. È altresì obbligato alla consegna delle nuove copie di xxxxxx in caso di sostituzione.
Il Richiedente assicurerà, al personale incaricato della Società, il libero accesso ai locali interessati dalle apparecchiature e dalle tubazioni nelle fasi di sopralluoghi per la progettazione, esecuzione dei lavori e di esercizio dell’impianto.
Il Richiedente, attraverso l’intervento il proprio responsabile dell’esercizio e manutenzione dell’impianto termico, indicherà la corretta modalità di connessione idraulica, all’impianto di riscaldamento, delle tubazioni a valle dello scambiatore di calore, essendo, il Terzo Responsabile, a conoscenza delle logiche di ottimale funzionamento dello specifico impianto. Tale modalità si rende necessaria affinché non possano essere attribuite, alla Società, funzioni diverse dal ruolo di fornitore di energia.
Il Richiedente ha l’obbligo di comunicare alla Società il numero identificativo dell’impianto termico del condominio assegnato dal Catasto Impianti Termici (CIT).
Il Richiedente all’atto della realizzazione, da parte di High Power, della sottostazione di scambio termico è tenuto a rendere disponibile l’alimentazione elettrica e i consensi di asservimento per l’elettronica di termoregolazione predisponendo, secondo la normativa vigente e in prossimità delle apparecchiature costituenti la sottostazione medesima, un punto di consegna in apposita morsettiera in scatola di derivazione. Le spese di elettricità per il funzionamento dell’impianto di scambio termico rimangono in capo al Cliente.
Il Richiedente dovrà farsi carico di eventuali danni e/o malfunzionamenti delle apparecchiature installate dalla Società, cagionati da impianti idraulici non a norma.
5 – CONDIZIONI DI UTILIZZO
Gli immobili collegati alla rete del teleriscaldamento potranno usufruire della fornitura di riscaldamento e produzione dell’acqua calda sanitaria tutto l’anno per 24h/giorno e per tutto il periodo di durata del contratto, compatibilmente
La temperatura dell’acqua nella rete di distribuzione cittadina di teleriscaldamento è mantenuta tra gli 80°C e i 90°C. Ai fini dell’ottimale fruizione di energia termica il Cliente, attraverso il Responsabile dell’Esercizio e della Manutenzione dell’impianto termico e/o l’Amministratore del Condominio, è tenuto a comunicare alla Società la temperatura usuale dell’acqua di mandata (a valle dello scambiatore di calore), per l’adeguata erogazione del calore.
L'energia termica è erogata con continuità, salvo cause di forza maggiore o ragioni di servizio, quali manutenzioni, riparazioni o sicurezza. Nessuna responsabilità per nessun titolo, ragione o causa, potrà essere attribuita alla Società qualora intervenissero ritardi o mancati rifornimenti per cause non dipendenti dalla Società stessa. Qualora si verifichino riduzioni di qualità o quantità del calore fornito per cause di forza maggiore o per cause non imputabili alla Società stessa, il Cliente non ha diritto ad alcuna forma di risarcimento o indennizzo. Eventuali sospensioni parziali o totali della fornitura derivanti da ragioni tecniche saranno, qualora possibile, comunicate al Cliente con un tempo minimo di preavviso di 48 ore. La Società si impegna a ridurre al minimo i tempi di ripristino della fornitura al fine di limitare i disagi derivanti dall’interruzione.
La misurazione dei consumi viene effettuata con contatore di calore di proprietà della Società. Installato. Tale contatore rappresenta l’unico strumento ufficiale per la rilevazione dei consumi e conseguentemente per la loro fatturazione.
L’attivazione o la disattivazione del contatore, che determinano l’inizio e la fine della fornitura, possono essere effettuate solo da operatori incaricati dalla Società che, all’atto dell’attivazione e/o della disattivazione, redigeranno apposito verbale congiunto con un rappresentante del Cliente.
In caso di tentativo di manomissione/ alterazione volontaria delle misurazioni del Contatore la Società ha il diritto di risolvere il Contratto ed ottenere il risarcimento del danno.
Il Cliente si impegna a consentire in ogni momento alla Società e ai tecnici
incaricati, l’accesso ai propri immobili per ogni esigenza di servizio.
Sono esclusi dal contratto tutti i costi relativi all’energia elettrica e
dell’approvvigionamento idrico, che rimarranno a carico al Cliente.
Il Cliente si impegna ad utilizzare l’energia termica erogata per l’uso e le potenzialità richiesti con il Contratto e in conformità alle regole di prudenza e di sicurezza e ad assumere a proprio carico ogni onere e responsabilità inerente la gestione dell’impianto secondario, comunicando alla Società le eventuali variazioni del tipo di consumo, in particolare quelle che comportino l’applicazione di una diversa aliquota IVA o imposte e tariffe diverse, assumendo a proprio carico ogni conseguenza al riguardo.
Il Cliente dovrà inoltre immediatamente comunicare alla Società eventuali variazioni di utilizzatore o di proprietà dell’immobile, congiuntamente alle relative date di decorrenza, al fine di permettere alla stessa Società di
provvedere sollecitamente alla voltura. In caso contrario il Cliente rimarrà responsabile del pagamento dei consumi effettuati dai suoi successori e dei pagamenti relativi, nonché di qualunque danno che potrebbe essere arrecato ai contatori ed agli impianti di proprietà della Società.
Al Cliente è vietato, in qualsiasi forma trasferire o cedere energia termica a terzi tramite derivazioni e/o altri metodi di consegna.
In caso di manomissioni o violazioni delle regole di sicurezza da parte del Cliente sul circuito primario o secondario che possano pregiudicare il corretto funzionamento dell’impianto, la Società avrà la facoltà di sospendere la fornitura di energia termica e di richiedere il risarcimento dei danni subiti senza che il Cliente possa avanzare alcuna pretesa a titolo di indennizzo a seguito dell’interruzione e/o sospensione della fornitura stessa.
Allorché si rendesse necessaria una pulizia eccezionale allo scambiatore lato secondario per ostruzione di detto scambiatore causa sedimenti o non adeguata qualità dell’acqua (vedasi normativa UNI CTI 8065 e s.m.i.), la Società provvederà a quantificare il costo dell’intervento da proporre al cliente per il ripristino del funzionamento ottimale dello scambiatore. Qualora non fosse accettato il preventivo per eseguire l’intervento risolutivo, la Società non sarà responsabile di un eventuale diminuzione della potenza termica resa al condominio.
la Società infine non assume alcuna responsabilità sul corretto funzionamento del circuito secondario del Cliente.
6 - MODALITA’ DELLA FORNITURA, CORRISPETTIVI E TERMINI DI PAGAMENTO
Il servizio di erogazione di energia termica sarà fornito a consumo in base all’energia contabilizzata dal contatore (conforme alle normative vigenti) installato presso la sottostazione di scambio termico.
Non sono previste altre componenti economiche della fornitura come quote fisse o quote in base alla potenza installata.
L’unità di misura dei consumi è il chilowattora (kWh) che è la misura di energia convenzionalmente adottata.
Il prezzo in Euro del kWh erogato (quota energia - offerta monomia) viene calcolato e proposto al Cliente, applicando uno sconto almeno del 10% sulla spesa annua media dell’utenza con i precedenti combustibili utilizzati. Per il calcolo del prezzo di vendita del kWh termico viene quindi utilizzata la metodologia del costo evitato.
In alcuni casi viene offerta anche la possibilità di aderire a una formula contrattuale “a Forfait”, a rate mensili costanti calcolate comunque partendo dalla metodologia del costo evitato.
Il prezzo unitario di vendita sarà mensile e potrà aumentare o diminuire proporzionalmente, rispetto alla variazione del parametro di indicizzazione. Come parametro di riferimento per la determinazione dell’importo del kWh vengono adottate le tariffe riportate dal listino prezzi ARERA (Autorità di
regolazione Energia Reti Ambiente) – GAS mercato tutelato - in vigore nel territorio, del mese di competenza della fatturazione e comunque l’ultimo disponibile alla data dell’emissione della fattura. Il tutto considerando il fabbisogno medio contrattuale di metano dello stabile. In caso di cessata pubblicazione dell’indice di riferimento utilizzato nel Contratto, la formula per la determinazione del prezzo verrà aggiornata in maniera da mantenere la coerenza ai principi che l’hanno determinata. L’aumento o la diminuzione verranno rilevati ad ogni emissione di fattura e avverranno proporzionalmente al rapporto attuale importo kWh/costo mc metano, con il futuro costo del metano.
Per le utenze residenziali di grandi dimensioni (sopra i 1.200 kW di potenza convenzionale), le utenze non residenziali e quelle pubbliche, le condizioni economiche applicate e le metodologie di indicizzazione sono oggetto di specifica contrattazione.
I contratti stipulati prima del 1° luglio 2018 mantengono le condizioni contrattuali di fornitura e indicizzazione a suo tempo contrattualizzate o ridefinite in sede di rinnovo. Alcuni contratti sono ancora indicizzati alle variazioni mensili dei prezzi del gasolio da riscaldamento pubblicate dalla Camera di Commercio di competenza.
Al prezzo della fornitura verrà applicata l’IVA di legge. Ogni variazione dell’IVA e/o eventuali imposte ed oneri relativi alle forniture oggetto del presente contratto imposti in futuro dal legislatore saranno ad esclusivo carico del Cliente.
La fatturazione è mensile posticipata. Le date di emissione e scadenza sono sempre riportate sulle fatture medesime.
I pagamenti dovranno avvenire entro 30 gg. dalla data di emissione della relativa fattura, mediante bonifico bancario o domiciliazione bancaria. Nel caso in cui il giorno di scadenza della fattura sia festivo il termine di pagamento sarà differito al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.
In caso di tardivo e/o mancato pagamento, la High Power, dopo aver inviato al Committente adeguato sollecito scritto, potrà conseguentemente esigere l’applicazione degli interessi di mora, che vengono a norma di legge indicati pari al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea (BCE), aumentato di 5 punti. In caso di inadempimento dell'obbligo di pagare il corrispettivo del servizio nei termini e secondo le modalità pattuite, la High Power avrà diritto di procedere giudizialmente nei confronti del Committente per ottenere il pagamento degli importi dovuti, oltre al rimborso delle spese legali e di procedura. È comunque riconosciuta alla High Power la facoltà di sospendere, dietro comunicazione scritta inviata almeno 15 giorni prima, l'erogazione del servizio, convenendo espressamente le Parti che l’omissione del pagamento del corrispettivo nei termini e secondo le modalità pattuite costituisce inadempimento di notevole importanza e rilevante entità e tale da menomare gravemente la fiducia nell’esattezza dei successivi adempimenti. La sospensione della fornitura avverrà seguendo la procedura della “disattivazione” come più oltre dettagliato. Il Committente che non abbia ancora provveduto al pagamento di consumi o
riattivazione della fornitura o un nuovo contratto sul medesimo indirizzo di fornitura.
Nel caso in cui l’importo di una fattura sia superiore a tre (3) volte l’importo medio fatturato nelle fatture emesse nei 12 mesi precedenti, al Committente è concessa la facoltà di richiedere la rateizzazione del pagamento della stessa. Tale richiesta deve essere effettuata entro i dieci (10) giorni solari successivi al termine fissato per il pagamento. In questo caso verranno applicati al Committente, a partire dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento, interessi per la rateizzazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea.
7 - DURATA E RECESSO
Il contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione ed avrà durata di almeno 4 anni dalla data di entrata in esercizio della fornitura di energia così come indicato nel verbale di attivazione che verrà redatto tra le Parti, con successivo tacito rinnovo di anno in anno, salva disdetta che la parte che non intende accedere al tacito rinnovo, sarà tenuta ad inviare a mezzo raccomandata A/R o PEC, almeno 6 mesi prima della scadenza, all’altro contraente.
In qualsiasi momento, qualora la Società non si attenesse agli impegni assunti o il servizio effettuato non corrispondesse a quello promesso contrattualmente o in caso di gravi disfunzioni del servizio di fornitura – non dovute a cause di forza maggiore, il Cliente potrà inviare alla Società, a mezzo raccomandata A/R o PEC, specifica diffida ad adempiere l’obbligazione/le obbligazioni entro il termine massimo di 15 giorni. Qualora entro detto termine, corrente dalla data di ricezione della diffida, la Società non abbia assolto i propri adempimenti, o non abbia iniziato le azioni per la risoluzione dei problemi, il Cliente avrà facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 1454 e 1456 c.c.
INOLTRE
Per i contratti sottoscritti dal 1° giugno 2018 la richiesta di recesso da parte
dell’Utente può avvenire in qualunque momento con le seguenti modalità. Qualora il Committente decidesse di recedere unilateralmente senza giusta causa dal presente contratto, potrà comunicare la sua intenzione, con preavviso minimo di almeno un mese, inviando xxx xxxxx (xxxxxxxxxxxx X/X) x xxxxx xxxxxxxxxxx (XXX) alla High Power, apposito modulo (presente sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx o ritirabile presso gli uffici) di richiesta di disattivazione della fornitura o di scollegamento dalla rete.
Nel caso di disattivazione della fornitura, la High Power sarà tenuta a eseguire le seguenti attività:
1. chiusura delle valvole di intercettazione della sottostazione di utenza e loro piombatura;
2. effettuazione della lettura di cessazione;
3. emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale, sulla base della
Nel caso di scollegamento dalla rete, la High Power sarà tenuta a eseguire, oltre alle attività di disattivazione, anche le seguenti attività:
1. rimozione del gruppo di misura e delle altre componenti della sottostazione
d’utenza nei casi in cui queste siano di proprietà del gestore;
2. disalimentazione di apparecchiature elettriche facenti parte dell’impianto di
allacciamento;
3. intercettazione del circuito idraulico di allacciamento a monte della proprietà
privata dell’utente, ove tale circuito non serva altri utenti.
Tale eventuale recesso sarà completamente gratuito per il Committente e non comporterà il pagamento di alcun onere, corrispettivo di salvaguardia o penale a favore della High Power. In caso di richiesta di scollegamento, la High Power sarà però automaticamente autorizzata a smantellare e ritirare tutte le apparecchiature installate di proprietà della medesima a esclusione delle tubazioni interrate, e ripristinando le eventuali forometrie.
A seguito della comunicazione di recesso la High Power provvederà, entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di disattivazione/scollegamento alla rete, alla lettura finale e alla chiusura del contatore.
Per i contratti già in essere al 1° giugno 2018 rimangono valide le condizioni per eventuali richieste di recesso inizialmente contrattualizzate (o ridefinite in sede di rinnovo), con la seguente applicazione:
• per gli utenti con potenza convenzionale o contrattualizzata ≤ 350 kW, per
tutta la durata del contratto ma non oltre il 31/12/2023;
• per gli utenti con potenza convenzionale o contrattualizzata ≥ 350 kW, per
tutta la durata del contratto ma non oltre il 31/12/2028.
Successivamente a tali date, le condizioni di recesso si allineeranno automaticamente a quelle dei contratti sottoscritti dopo il 1° giugno 2018.
Il recesso produrrà l’annullamento di tutti i diritti e obblighi regolati dal presente contratto, fatti salvi gli impegni economici già maturati fino alla data della chiusura del contatore, che dovranno essere compiutamente regolati e saldati dal Committente.
Per le utenze residenziali di grandi dimensioni (sopra i 1.200 kW di potenza convenzionale), le utenze non residenziali e quelle pubbliche, le eventuali modalità di recesso sono oggetto di specifica contrattazione.
8 - DETERMINAZIONE DEI CONSUMI SU LETTURA DEI CONTATORI E IRREGOLARE O MANCATO FUNZIONAMENTO DEL CONTATORE
La determinazione dei consumi avviene sulla base della lettura dei Contatori di Sottostazione rilevata dal personale incaricato dalla Società ogni mese o mediante rete di telelettura.
La Società è autorizzata a determinare induttivamente il consumo: in caso di guasto o erroneo funzionamento del contatore o ancora in caso di inaccessibilità al momento della visita per effettuare la lettura.
Per la determinazione induttiva dei consumi, la Società terrà conto dei seguenti elementi di riferimento:
▪ consumo storico dell’utenza degli ultimi 2 anni (o, in caso di nuova fornitura, di utenze analoghe);
▪ temperature medie del periodo di irregolare o mancato funzionamento del contatore, espresse in Gradi Giorno.
Al Cliente è riconosciuta la facoltà di dimostrare il mancato o ridotto utilizzo del servizio nel periodo oggetto di determinazione induttiva.
In caso di accertato irregolare o mancato funzionamento del contatore principale, la Società sostituirà lo strumento a sua cura e spese ed il consumo relativo al periodo di mancato od irregolare funzionamento verrà determinato in modo induttivo.
Se il Cliente ritiene erronee le indicazioni del contatore, può richiederne la verifica alla Società.
La Società provvederà a far verificare da ente individuato di comune accordo secondo le normative tecniche vigenti il corretto funzionamento della strumentazione utilizzata nella rilevazione dei consumi.
Nel caso in cui la prova abbia esito positivo, ovvero l’errore di misura del contatore del Cliente ecceda la tolleranza del +/- 5% del fondo scala, la Società si accollerà le spese di verifica, sostituirà, se lo riterrà necessario, il misuratore e rettificherà gli addebiti per i consumi secondo i criteri induttivi illustrati ai punti precedenti.
Nel caso in cui la prova invece sia negativa, le spese di verifica verranno addebitate al Cliente che ne ha fatto richiesta.
9 – CESSIONE DEL CONTRATTO
La Società si fa carico per il periodo contrattuale, di mantenere le condizioni del presente contratto anche nel caso in cui la titolarità della gestione del servizio venga trasferita dalla Società ad altro ente o impresa erogatrice.
Il Cliente accorda sin d’ora ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1407 Codice Civile alla Società il diritto di trasferire il presente contratto e tutte le obbligazioni di sua competenza ad esso collegati ad altre società facenti parte dello stesso Gruppo, ovvero controllate, controllanti o partecipate con quota di maggioranza.
10 – NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto e/o specificato nel contratto, si intendono richiamate le norme del Codice Civile in materia di somministrazione ai sensi degli artt. 1559 e ss. c.c.
11 – DISPOSIZIONI FINALI
Il Cliente si impegna a completare in ogni parte e sottoscrivere gli allegati al presente contratto, garantendo la veridicità e la completezza dei dati e delle informazioni forniti alla Società.
Qualora una o più delle disposizioni del contratto di fornitura dovesse rivelarsi in tutto od in parte nulla od altrimenti invalida od inefficace, ogni diversa disposizione del contratto stesso, ovvero la restante parte della disposizione nulla, invalida od inefficace, manterrà pieno vigore ed efficacia, e le Parti determineranno in buona fede clausole sostitutive di quelle nulle, invalide o inefficaci (in tutto od in parte), aventi il contenuto più simile a quelle sostituite, al fine di salvaguardare la generale economia del contratto.
Nuove o modificate disposizioni legislative, incidenti sull’esecuzione del presente contratto, troveranno automatica applicazione.
Qualsiasi altra modifica, aggiunta e/o variazione al presente contratto dovrà essere concordata tra le Parti e dovrà essere effettuata per iscritto.
L’eventuale tolleranza di una delle Parti al comportamento dell’altra posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente contratto non costituisce rinuncia ai diritti ed alle azioni che ne derivano ai sensi di Xxxxx e per effetto del contratto stesso.
12 - CONTROVERSIE E SPESE CONTRATTUALI
Le contestazioni relative al servizio svolto dovranno essere denunciate, pena decadenza, entro due giorni dall'evento a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC; tale termine ha lo scopo di consentire un obbiettivo e tempestivo accer- tamento dei fatti e delle responsabilità, spesso impossibile od equivoco con il trascorrere di un tempo maggiore.
Per eventuali controversie il Foro Competente sarà esclusivamente quello della
città di fornitura dell’energia termica.