Tra:
ACCORDO QUADRO SENZA GARANZIA DI QUANTITÀ MINIME PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER IL CCNL “FUNZIONI LOCALI” – CIG: 83303863FF
Siena,
Tra:
l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – ASP Città di Siena, con sede in Xxxxx, Xxx Xxxxxxxx 00, c.a.p. 53100, C.F. 01170590523, in persona del Direttore Dott.ssa Xxxxxxxxxxx Xxxxx, in seguito anche “Committente”
da una parte
e
..., con sede in ..., Via ... n. ..., C.F. e P.IVA ..., in persona di ..., in seguito anche “Agenzia”
dall’altra
premesso
- che in data 05 Giugno 2020, con atto del Direttore n. 315, è stata assunta la determinazione a contrarre per l’affidamento del presente contratto mediante procedura aperta con criterio di aggiudicazione tramite offerta economicamente più vantaggiosa;
- che è stata bandita la gara per l’affidamento del presente contratto con pubblicazione in GUUE n. … e GURI n. … del …;
- che con aggiudicazione del … il contratto è stato affidato all’Agenzia;
- che l’aggiudicazione è stata comunicata d’ufficio a tutti i concorrenti che hanno presentato un’offerta ammessa in gara;
- che le verifiche di legge in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali hanno sortito esito positivo;
- che in data … è stato acquisito il DURC;
- che dalla data dell’ultima comunicazione dell’aggiudicazione a tutti i concorrenti avvenuta il … è decorso il termine dilatorio di trentacinque giorni (stand still).
si conviene quanto segue
Art. 1 Definizioni
Agenzia: agenzia aggiudicataria dell’appalto, nonché datore di lavoro delle risorse somministrate presso la Committente (utilizzatore);
Committente: l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Città di Siena”. Direttore dell’Esecuzione: soggetto della Committente deputato, ai sensi del d.lgs.111 comma 2 del D.lgs. 50/2016, al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.
Fee d’agenzia (aggio): corrispettivo del servizio di somministrazione spettante all’Agenzia, consistente nell’importo applicato al costo orario del lavoratore somministrato, espresso in forma percentuale in sede di offerta;
Fatturazione separata: modalità di fatturazione funzionale al rimborso dei servizi non inclusi nella tariffa oraria;
Monte ore erogate: somma delle ore lavorative effettivamente svolte dai lavoratori somministrati;
Responsabile del Servizio: soggetto indicato dall’Agenzia deputato a coordinare l’esecuzione del servizio.
Art. 2 Oggetto e valore contrattuale presuntivo
Il contratto viene affidato con la formula dell’”accordo quadro senza garanzia di quantità minime”, ai sensi dell’art. 54 del D.lgs 50 del 2016, e verrà erogato, in conformità con l’offerta tecnica prodotta in sede di gara (doc. 2), sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, tramite “Ordini di
Somministrazione” di lavoro, fino ad un massimo non garantito pari all’importo contrattuale indicato negli atti di gara di € …, oltre IVA (ove applicabile), comprensivo di costo del personale (non soggetto a ribasso) e di fee di agenzia (soggetto a ribasso).
Le risorse saranno impiegate con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato presso le strutture della Committente in Siena.
Il periodo d’impiego della singola risorsa somministrata potrà variare in funzione delle esigenze di pianificazione della Committente e comunque sarà indicato nei relativi Ordini di Somministrazione.
Si intendono servizi connessi, ai fini di quanto sopra: l’attività di ricerca, la selezione, la formazione e la gestione amministrativa e giuridica del personale oggetto della somministrazione, remunerati con la fee di agenzia.
Detto importo ha carattere presuntivo, in quanto il numero di risorse, la durata delle singole missioni di somministrazione, il relativo valore delle retribuzioni e contribuzioni sarà determinato sulla base delle prestazioni effettivamente richieste nell’ambito dei singoli Ordini di Somministrazione che saranno emessi sulla base dell’effettivo fabbisogno del personale, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla propria programmazione del personale, dalle previsioni di bilancio, nonché dagli accordi aziendali in materia di ricorso alle forme contrattuali flessibili di lavoro.
L’importo indicato, pertanto, non è in alcun modo impegnativo e vincolante per la Committente, atteso che l’importo globale “effettivo” erogato del contratto sarà quantificato solo a seguito dell’emissione dei singoli Ordini di Somministrazione. L’attività oggetto d’appalto non comporta rischi da interferenza ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e pertanto non sono stati stimati i relativi costi di sicurezza.
Art. 3 Profili professionali oggetto di somministrazione
I lavoratori somministrati con contratto di somministrazione a tempo determinato saranno adibiti alle mansioni previste nel seguente inquadramento contrattuale del
C.C.N.L. applicabile al personale del Comparto Funzioni Locali:
a) “Infermiere” (Cat. D, pos. econ. iniziale D/1)
Per le attribuzioni e i requisiti culturali e professionali del personale appartenente a tale profilo, si rinvia a quanto previsto nel D.M. Ministero della Salute n. 739/1994. Il personale infermieristico somministrato dovrà svolgere attività attinenti alla professione specifica relativa al titolo abilitante, assicurando i turni previsti dalle modalità organizzative già in atto presso la Committente. Il personale infermieristico somministrato dovrà possedere:
- titolo di studio: Laurea in Infermieristica appartenente alla classe SNT1 (Professioni sanitarie Infermieristiche) ovvero Diploma Universitario di Infermiere conseguito ai sensi dell’art. 6 comma 3 D.lgs 502/1992 e ss.mm.ii. ovvero Diplomi conseguiti in base al precedente ordinamento e riconosciuti equipollenti – ai sensi delle vigenti disposizioni del D.M.S. 27.07.2000 e ss.mm.ii. – al Diploma Universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici. Nel caso il titolo sia stato conseguito all’estero, lo stesso deve essere necessariamente riconosciuto dal Ministero della Salute. Sono inoltre richieste l’iscrizione all’Albo professionale degli Infermieri, l’idoneità sanitaria alla manipolazione degli alimenti, l’idoneità fisica all’impiego e la conoscenza della lingua italiana;
- attestato di frequenza al corso per addetti ad attività alimentari semplici conseguito secondo la normativa prevista dalla Regione Toscana (HACCP) in corso di validità;
- attestato esecutore BLSD.
b) “Istruttore Amministrativo” (Cat. C, pos. econ. iniziale C/1)
Per il personale appartenente a tale profilo si richiede il possesso del Diploma di Scuola Media Superiore di durata quinquennale.
c) “Istruttore Tecnico, Coadiutore amministrativo, Operatore Socio Sanitario, Cuoco, Magazziniere” (Cat. B, pos. econ. iniziale B/3)
Per il personale appartenente a tale profilo si richiede il possesso del Diploma di Scuola Media Inferiore unitamente all’attestato per i corsi di formazione professionale necessari per le mansioni espletate (anche sensi del D.P.G.R. 2\R del 2018) o all’Attestato HACCP per addetto alle attività alimentari complesse.
d) “Addetto alla cucina” (Cat. B, pos. econ. iniziale B/1)
Per il personale appartenente a tale profilo si richiede il possesso del Diploma di Scuola Media Inferiore unitamente all’Attestato HACCP per addetto alle attività alimentari complesse.
Le mansioni a cui le risorse saranno specificatamente adibite saranno puntualizzate, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs 81 del 2015, nel “Contratto di Somministrazione”. I lavoratori somministrati avranno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore. I requisiti specifici dei lavoratori somministrati saranno definiti nei singoli Ordini di Somministrazione.
La Committente, nella formulazione del fabbisogno, si riserva altresì di richiedere ulteriori categorie professionali che dovessero rendersi utili, anche se diverse da quelle indicate nel presente articolo, per le quali sarà applicata la medesima fee di agenzia offerta.
Art. 4 Orario di lavoro
L'orario di lavoro sarà fino a trentasei (36) ore settimanali per tutti i profili richiesti, da prestare secondo le modalità richieste nel contratto di somministrazione e sulla base delle disposizioni organizzative e regolamentari applicate ai dipendenti dell’Ente. Al lavoratore somministrato non è consentito, di norma, il ricorso al
lavoro straordinario. Nei casi in cui ci fosse un superamento dell’orario ordinario di servizio lo stesso potrà essere solo recuperato. Tutte le ore lavorate rientreranno nel conteggio del monte ore complessivo convenzionale e verranno considerate straordinarie solo le ore eccedenti il monte ore convenzionale che residueranno alla fine del contratto. Le festività lavorate, a norma del CCNL di riferimento, nell’ambito della normale turnazione, si intendono interamente compensate per la giornata festiva con la relativa indennità di turno festiva (maggiorazione del 30%, o 50% se notturno, sulle ore lavorate). Pertanto, per il personale turnista, le festività cadenti nei periodi contrattuali dovranno essere fatturate alla stessa tariffa delle ore ordinarie. Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può essere prorogato su richiesta dell’Ente.
Per eventuali straordinari, maggiorazioni di turno ed indennità, che devono essere fatturate dalla impresa aggiudicataria, si precisa quanto segue:
1) Lavoratori turnisti:
- a norma del CCNL di riferimento, i dipendenti turnisti, qualora effettuino il loro turno nell’ambito della normale rotazione, si intendono interamente compensati per la giornata festiva con la relativa indennità di turno festiva (maggiorazione del 30%, o 50% se notturno, sulle ore lavorate);
- le festività cadenti nei periodi contrattuali dovranno essere fatturate alla stessa tariffa delle ore ordinarie;
- tutte le ore lavorate rientreranno nel conteggio del monte ore complessivo convenzionale, e verranno considerate straordinarie solo le ore eccedenti il monte ore convenzionale, che residueranno alla fine del contratto, solo con la retribuzione straordinaria base, in quanto già compensate con le relative indennità di turno.
2) Lavoratori non turnisti:
- per le ore straordinarie e per le eventuali festività lavorate, è applicato l’aumento percentuale previsto dal vigente C.C.N.L. – Funzioni Locali, sul costo del lavoro come previsto per legge.
Al fine del computo delle ore effettuate dal prestatore di lavoro la Committente, in persona del Responsabile del Servizio presso il quale sarà assegnato ciascun lavoratore, sottoscriverà un’apposita scheda indicante le ore lavorate, che sarà trasmessa all’Agenzia a cura della Committente medesima.
Art. 5 Provvedimenti disciplinari
L’azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro verrà esercitata dall’Agenzia, anche su segnalazione della Committente, la quale comunicherà tempestivamente gli elementi che formano oggetto della contestazione ai sensi dell'art. 7 della Legge 20/5/1970, n. 300.
Art. 6 Norme applicabili, RUP e Direzione dell’esecuzione
L’appalto è regolato dal D.lgs. 50 del 2016,dal D.lgs 81 del 2015, dal D.lgs. 81 del 2008, dalla legge 136 del 2010 e dalle altre norme di legge.
Il Responsabile del Procedimento incaricato dalla Committente è …. Il Direttore dell’Esecuzione nominato dalla Committente è ….
La Committente potrà variare in ogni momento i suddetti soggetti.
Art. 7 Durata dell’appalto
L’appalto ha durata di quattro anni e decorre dal … e termina il …
L’Agenzia è comunque tenuta a garantire il servizio affidato oltre la data di scadenza alle stesse condizioni e modalità, senza eccezione alcuna, fino all’individuazione del nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.
Art. 8 Ordine di Somministrazione
Negli Ordini di Somministrazione saranno specificati:
- il numero di risorse richieste;
- i requisiti delle predette risorse;
- la tipologia di attività da svolgere;
- il luogo di lavoro;
- la durata presunta della prestazione lavorativa;
- l’orario lavorativo presunto della prestazione lavorativa;
- i dati relativi alla posizione ed al tasso Inail applicato ai lavoratori della Committente inquadrati nel medesimo profilo;
- il nominativo del referente della Committente cui i prestatori di lavoro dovranno fare riferimento per l’espletamento dell’attività lavorativa.
La procedura di selezione seguirà i seguenti passaggi:
i. A decorrere del ricevimento di ciascun Ordine di Somministrazione, l’Agenzia invia alla Committente, entro 3 giorni lavorativi:
a) un numero di curriculum vitae di candidati almeno pari al doppio delle esigenze numeriche (riferite a lavoratori somministrati) manifestate dalla Committente nell’Ordine di Somministrazione;
b) lo schema di contratto di lavoro che sarà sottoscritto con il lavoratore somministrato;
ii. La Committente:
a) svolgerà a sua discrezione - entro 15 giorni dal ricevimento dei suddetti curriculum vitae - colloqui tesi ad accertare l’attitudine dei candidati proposti dall’Agenzia allo svolgimento delle mansioni ascritte al profilo professionale richiesto, fornendo al termine degli stessi riscontro all’Agenzia delle risorse da “mettere a disposizione” per l’avvio dell’attività in somministrazione. In tale riscontro la Committente indicherà la lista dei candidati ritenuti idonei;
b) verificherà lo schema del contratto di lavoro che sarà sottoscritto tra l’Agenzia ed il dipendente, fermo restando ogni responsabilità dell’Agenzia stessa, per ogni
non conformità alla normativa vigente e per le azioni, anche risarcitorie che dovessero essere intentante dal lavoratore;
iii. A decorrere da detto riscontro, l’Agenzia ha l’obbligo di mettere adisposizione della Committente il lavoratore in somministrazione entro un termine massimo di 2 giorni lavorativi. La Committente e l’Agenzia stipuleranno, a tal fine, singoli contratti di somministrazione di lavoro, il cui contenuto sarà conforme a quanto previsto nel presente Contratto Quadro nonché al contenuto dei relativi Ordini di Somministrazione.
Laddove i colloqui non sortiscano esito positivo, ovvero la Committente valuti negativamente, anche in parte, i curriculum ricevuti, l’Agenzia si impegna a fornire alla Committente ulteriori curriculum vitae entro 1 giorno lavorativo (in numero almeno pari a quelli precedentemente forniti) a decorrere dalla comunicazione di esito negativo del colloquio da parte della Committente, al fine di permettere a quest’ultimo di procedere celermente ad ulteriori colloqui di lavoro.
Nei casi di motivata urgenza, comunicata senza indugio della Committente, i suddetti termini (di cui ai punti i) e iii) si intendono ridotti come segue:
- per il punto i) il termine è di 1 giorno lavorativo;
- per il punto iii) il termine è di 1 giorno lavorativo.
Art. 9 Oneri a carico dell’Agenzia
L’Agenzia è responsabile della ricerca, selezione, formazione ed inserimento dei lavoratori temporanei, in particolare l’Agenzia garantisce:
- di fornire personale già istruito, in relazione alle tipologie di attività da svolgere e sui rischi sul lavoro in generale, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto;
- la continuità del servizio di somministrazione per tutta la durata contrattuale;
- di stipulare separati contratti individuali di lavoro per ogni prestatore di lavoro temporaneo, con la modalità prevista dalla normativa vigente;
- di trasmettere alla Committente, prima dell’inizio dell’attività e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla stipula, copia del contratto individuale tra Agenzia e lavoratore somministrato, ai fini della propria tutela in ordine alla responsabilità solidale contemplata nell’art. 35, comma 2, D.lgs. 81/2015.
- di provvedere a sostituire il lavoratore somministrato, in caso di mancato superamento del periodo di prova entro 2 giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione della Committente di mancato superamento del periodo di prova;
- di provvedere al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione mensile dovuta;
- di effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi alla prestazione previsti per legge, nonché provvedere agli adempimenti quale sostituto d’imposta;
- di fornire, dietro richiesta della Committente, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata;
- di provvedere a tutti gli obblighi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 e s.m.i.;
- di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contrattuale, contributiva, antinfortunistica, assistenziale e di diritto al lavoro dei disabili, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
Art. 10 Rimborso dei costi e fee di agenzia
Gli importi dovuti dalla committente all’Agenzia si articolano nelle seguenti voci:
10.1. Rimborso dei soli costi effettivamente sostenuti
Ai sensi dell’art. 33, comma 2, del D.lgs 81 del 2015, all’Agenzia spetterà il rimborso dei soli costi “effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori” e dunque la remunerazione del solo costo per il lavoratore somministrato dalla stessa
effettivamente sostenuto, erogato o da erogare in base agli obblighi di legge e\o contrattuali e mensilmente rendicontato mediante contabilizzazione analitica. Il rimborso dei costi effettivamente sostenuti non è assoggettabile al ribasso d’asta che viene applicato unicamente alla fee di agenzia. Fanno quindi indicativamente parte del costo orario ordinario, che sarà rimborsato dalla Committente all’Agenzia laddove correttamente rendicontato, le seguenti voci:
- retribuzione base oraria di ogni categoria di inquadramento;
- rateo Tredicesima
- rateo Ferie non godute nel periodo di somministrazione;
- rateo ex Festività non godute nel periodo di somministrazione;
-assenze legittime (malattia, infortunio, maternità, permessi studio, permessi sindacali, etc.) laddove i relativi costi rientrino nel “periodo di carenza”, siano effettivamente sostenuti e documentati dall’Agenzia e non vengano rimborsati dagli istituti previdenziali ed assicurativi;
- rateo T.F.R.;
- contributi previdenziali;
- premio INAIL;
- oneri per la sicurezza sul lavoro;
- eventuali contributi ad enti bilaterali costituiti a norma di CCNL;
- eventuali oneri per fondi di formazione;
- eventuali maggiorazioni previste dal CCNL (straordinari, festivi, notturni, etc.);
- buoni mensa o indennità sostitutiva di mensa laddove spettante;
- altri costi sostenuti dall’Agenzia in base a previsioni di legge o di CCNL.
A titolo meramente indicativo si riportano in allegato i costi orari della manodopera per ogni figura professionale oggetto di somministrazione (doc. 4), ferma ogni responsabilità dell’Agenzia per la corretta redazione delle buste paga e della relativa rendicontazione. Per quanto attiene al divisore orario riportato
indicativamente nel prospetto allegato, si segnala che lo stesso è stato determinato in funzione di una articolazione oraria su cinque giorni settimanali, fermo restando che laddove l’articolazione dovesse essere richiesta per sei giorni settimanali, dovrà tenersi conto del diverso numero di giorni di ferie e permessi spettanti e pertanto essere individuato il corretto divisore, ai fini della determinazione del corrispettivo sulla base del CCNL di riferimento.
Il rimborso dei suddetti costi è soggetto ad obbligo di rendicontazione cosicché l’Agenzia, unitamente alla fattura o prima dell’emissione della stessa laddove richiesto, è tenuta a trasmettere la contabilizzazione analitica dei costi sostenuti, allegando tutta la documentazione a corredo (buste paga, versamenti previdenziali e assicurativi, etc.).
La Committente verificherà la correttezza di tutte le imputazioni contabili in termini di redazione della busta paga, versamenti contributivi e previdenziali, applicazione degli istituti contrattuali, delle maggiorazioni, etc., se del caso avvalendosi di propri professionisti e consulenti del lavoro.
Laddove dovessero risultare imputazioni di rendicontazione non corrette la Committente ne darà comunicazione scritta tramite PEC all’Agenzia, la quale fornirà tutti i giustificativi entro i successivi sette giorni, anche al fine di dimostrare che si tratta di meri rimborsi costi e che non sussistono altri margini di agenzia rispetto alla fee di seguito indicata. La stazione appaltante concluderà il procedimento entro i successivi quindici giorni, accogliendo o respingendo le giustificazioni rese. Laddove la Committente non dovesse ritenere fondata l’imputazione di taluni costi l’Agenzia è tenuta a scomputarli, unitamente alla quota parte della fee di agenzia, dalla fatturazione successiva, salvo il diritto della Committente all’applicazione delle penali ed all’escussione della garanzia definitiva. L’Agenzia rinuncia comunque ed anche al riguardo, al pari di tutte le altre obbligazioni contrattuali, all’eccezione di cui all’art. 1460 c.c.
10.2. Fee di agenzia
All’Agenzia spetta una fee di agenzia pari al …% - come risultante dal ribasso d’asta offerto sulla percentuale di fee posta a base di gara - oltre IVA dell’importo mensile dei costi sostenuti e rendicontati indicati in fattura di cui al precedente punto 10.1., rendicontati ed accettati dalla Committente. La fee di agenzia compensa tutte le voci diverse da quanto previsto quale rimborso degli stretti costi del lavoro di cui al precedente punto 10.1. e dunque di ricerca e selezione del personale, redazione delle buste paga, oneri della sicurezza, fideiussioni, polizze assicurative di ogni genere, riunioni, consulenze e collaborazioni, spese generali, utile di impresa, etc.
10.3. Pagamento
Il versamento degli importi relativi al rimborso dei costi effettivamente sostenuti in base alle buste paga emesse nel mese precedente e della fee di agenzia, sarà effettuato con cadenza mensile entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura elettronica. Tramite PEC o come allegati alla fattura elettronica, secondo le indicazioni della Committente, dovrà essere trasmessa: a) una nota riepilogativa e giustificativa di tutti i costi effettivamente sopportati (chiara sia nelle imputazioni numeriche contabili, sia nella giustificazione contrattuale e giuridica degli istituti applicati), così da consentire alla Committente l’avvio dell’istruttoria di cui al precedente punto 10.1; b) la documentazione giustificativa a corredo (buste paga, versamenti contributivi e previdenziali, etc). In carenza della suddetta documentazione non si darà luogo al pagamento della fattura senza che l’Agenzia possa avanzare pretese di sorta a titolo di indennizzo, interessi o quant’altro.
10.4. Divieto di anticipazione
Trattandosi di accordo quadro, il corrispettivo sarà erogato soltanto in seguito all’espletamento del servizio, cosicché in alcun caso si procederà ad anticipazione
del prezzo, per quanto occorrer possa anche in deroga a quanto previsto dall’art. 35, comma 18, del D.lgs. 50 del 2016.
Art. 11 Sostituzioni per assenze
A fronte di assenze legittime del personale somministrato (malattia, infortunio, maternità, permessi studio, permessi sindacali, etc.) l’Agenzia non è tenuta alla sua sostituzione, salvo che non sia stato diversamente indicato per iscritto dalla Committente. Ad ogni buon conto per ogni dipendente in sostituzione di quello legittimamente assente spetterà all’Agenzia il rimborso del relativo costo secondo quanto previsto dal punto 10.1. Qualora sia richiesta la sostituzione del lavoratore legittimamente assente per ragioni diverse da ferie ed ex festività all’Agenzia non spetterà la fee di cui al punto 10.2.
Art. 12 Prestazioni lavorative
Il personale richiesto dalla Committente dovrà essere già istruito, a cura dell’Agenzia, in relazione alle competenze necessarie sulla base del profilo e della categoria di inquadramento. La Committente potrà emettere Ordine di Somministrazione contestualmente alla stipula del presente Contratto Quadro. I lavoratori somministrati saranno soggetti, al pari dei dipendenti della Committente, alle disposizioni interne in ordine all’articolazione dell’orario di lavoro, con particolare riferimento alla flessibilità dell’orario, alla turnazione e alle disposizioni relative all’orario prestato in regime di straordinario e di reperibilità, ecc..
Lo svolgimento di lavoro straordinario dovrà essere programmato sulla base della valutazione di reali esigenze eccezionali, debitamente motivate e dovrà essere condizionato dalla presenza di una preventiva formale autorizzazione da parte del Direttore dell’esecuzione o da chi da esso delegato.
Il lavoratore somministrato sarà sottoposto ad un periodo di prova in accordo con quanto previsto dal contratto collettivo applicabile al personale in somministrazione (art. 33 C.C.N.L. per la categoria delle Agenzie di
somministrazione di lavoro del 27 febbraio 2014) e che decorrerà a partire dalla data di effettivo inizio della prestazione lavorativa della risorsa somministrata presso la Committente.
In caso di mancato superamento del periodo di prova, l’Agenzia dovrà provvedere a sostituire il lavoratore somministrato entro 2 giorni lavorativi dalla relativa richiesta da parte della Committente, previo accordo con quest’ultima sull’individuazione della risorsa da “mettere a disposizione” per la somministrazione.
La Committente si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’effettiva presenza dei prestatori, l’esecuzione delle prestazioni contrattuali e l’andamento dei livelli diservizio.
Ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.lgs. n. 81/2015, in caso di mancato adempimento rispetto agli obblighi retributivi e contributivi da parte dell’Agenzia, la Committente provvederà a versare direttamente al lavoratore somministrato e/o all’ente previdenziale di riferimento, rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti ai medesimi lavoratori somministrati. In tal caso, la Committente potrà rivalersi sulla garanzia definitiva e/o sulle somme dovute non ancora pagate, in conformità a quanto previsto dal D.lgs n. 50/2016.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 35 co. 6 D.lgs. 81/2015, l’eventuale azione disciplinare, nei confronti dei prestatori di lavoro verrà esercitata dall’Agenzia, anche su segnalazione della Committente, il quale comunicherà tempestivamente gli elementi che formano oggetto della contestazione.
L’Agenzia è tenuta ad utilizzare tutte le cautele ed i possibili accorgimenti di natura tecnica ed organizzativa per assicurare che il trattamento dei dati della Committente, effettuato dal personale nell’esercizio delle proprie funzioni, avvenga nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e di sicurezza.
L’attività del lavoratore presso la Committente è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità ed inconferibilità nel pubblico impiego di cui al Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, al Piano Triennale della Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione, nonché al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti approvato dalla Committente.
Art. 13 Sicurezza sui luoghi di lavoro
La Committente provvede ad informare l’Agenzia in merito alla rilevazione evalutazione di rischi sui luoghi di lavoro. A sua volta l’Agenzia provvede, sulla base ditali informazioni, ad informare e formare a proprie spese i prestatori di lavoro somministrati di tutti i rischi connessi all’attività che il prestatore svolgerà presso la Committente, ai sensi dell’art. 35, comma 4, prima parte del D.lgs. 81/2008.
La Committente osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione connessi all’attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal D.lgs 81/2008 e successive modificazioni.
La Committente è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovesse accadere per qualsiasi causa ai prestatori di lavoro somministrati durante l’esecuzione del servizio, convenendosi che a tale riguardo qualsiasi onere è già compensato e compreso nel corrispettivo stabilito quale fee di agenzia.
Art. 14 Penali
Salvo il risarcimento del maggior danno, la Committente applicherà le seguenti penali:
a) in caso di differenza tra quanto rendicontato e quanto spettante all’Agenzia a titolo di rimborso, fermo il solo versamento di quanto dovuto; 1) 50% della suddetta differenza per il primo inadempimento; 2) 70% per il secondo inadempimento; 3) 100% per il terzo inadempimento; 4) 150% dal quarto inadempimento in poi, salva la risoluzione contrattuale;
b) € 50,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine previsto al precedente Art. 8 lett. i) lett. ii) rispettivamente per l’invio dei curriculum vitae dei candidati richiesti dalla Committente nell’Ordine di Somministrazione e per la somministrazione;
c) € 5.000 in caso di risoluzione del contratto imputabile all’Agenzia.
Le suddette penali potranno essere decurtate dal pagamento della fattura successiva ovvero incassate mediante escussione della garanzia definitiva.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui sopra verranno contestati all’Agenzia attraverso comunicazione scritta con avviso di ricevimento o via PEC. L’Agenzia potrà comunicare le proprie deduzioni alla Committente entro e non oltre il termine massimo di tre giorni dalla contestazione; qualora dette deduzioni non siano accolte, saranno applicate le penali sopra indicate.
Art. 15 Risoluzione del contratto
Il contratto si risolverà di diritto, salvo il risarcimento del danno, nel caso di:
a) mancato versamento della retribuzione dei lavoratori anche per una sola mensilità;
b) DURC irregolare;
c) versamento delle retribuzioni, nonché delle contribuzioni assicurative e previdenziali in violazione degli obblighi previsti dai CCNL e dalle norme di legge, per un importo superiore a € 500,00 per ogni lavoratore somministrato;
d) erronea rendicontazione degli importi da rimborsare di cui al precedente Art. 10.1., per almeno due fatturazioni mensili, anche per colpa dell’Agenzia;
e) violazione degli obblighi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs 81 del 2008;
f) due errori nella redazione dei contratti di lavoro con i lavoratori somministrati, anche per quanto attiene agli schemi trasmessi alla Committenza.
Art. 16 Divieto di interruzione o sospensione del servizio.
In nessun caso l’Agenzia potrà interrompere o sospendere l’espletamento del servizio anche a fronte di inadempimenti della controparte, con espressa rinuncia all’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 c.c.
Art. 17 Garanzia definitiva
A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte col presente atto, l’Agenzia consegna alla Committente - contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto - fideiussione rilasciata da … (del …. n. …) di importo pari a €
….. La fideiussione è conforme a quanto previsto dall’art. 103 del D.lgs n. 50 del 2016 e viene allegata (sub. 3). In ogni caso di escussione - anche parziale - della garanzia, l’Agenzia è obbligata a ricostituirla, pena la risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., senza necessità di costituzione in mora e salvo il risarcimento del danno.
Art. 18 Recesso
La Committente potrà recedere dal presente contratto con preavviso scritto di quindici giorni, fermo l’esaurimento dei contratti di somministrazione in corso. In tal caso all’Agenzia spetterà unicamente il corrispettivo per le prestazioni effettuate fino al momento di efficacia del recesso senza che la stessa possa avanzare richieste di indennizzo, ristoro del mancato utile, risarcimento del danno o pretesa di sorta, a cui per quanto occorre possa fin d’ora rinuncia, trattandosi peraltro di accordo quadro senza garanzie di quantità minime.
Art. 19 Divieto di cessione del contratto
È vietata la cessione del contratto.
Art. 20 Tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi della legge 136 del 2010, relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, l’Agenzia dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente “dedicato” ai pagamenti dei contratti stipulati con la Committente sarà indicato
mediante specifica dichiarazione sostitutiva, aggiornata in seguito ad ogni variazione.
L’Agenzia assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Siena della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L’Agenzia si impegna, in particolare, ad impiegare e far impiegare un conto corrente dedicato nonché inserire e far inserire il codice CIG (Codice Identificativo Gara) indicato nel presente accordo quadro nella causale di tutti i pagamenti verso gli eventuali subcontraenti della filiera delle imprese.
Art. 21 Protezione dei dati personali
La Committente nomina l’Agenzia quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali. L’Agenzia si impegna a trattare e far trattare i dati nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari mantenendo la massima riservatezza su tutte le informazioni venute in suo possesso ed a non farne oggetto di comunicazione e\o diffusione.
Art. 22 Spese
Le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto sono a totale carico dell’Agenzia. Le parti concordano di registrare il presente atto solo in caso d’uso, come da normativa vigente.
L’imposta di bollo relativa al presente contratto è a carico dell’Agenzia.
L’Impresa ha rimborsato prima della stipula del presente contratto i costi delle pubblicazione degli atti di gara mediante bonifico bancario dell’importo di € … con CRO … .
Art. 23 Foro competente.
Per ogni controversia che dovesse insorgere in ragione della presente convenzione foro competente unico ed esclusivo sarà quello di Siena.
LA COMMITTENTE L’AGENZIA
L’Agenzia dichiara di aver attentamente letto e valutato e di approvare specificamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. le seguenti clausole:
Art. 1 Definizioni
Art. 2 Oggetto e valore contrattuale presuntivo
Art. 3 Profili professionali oggetto di somministrazione Art. 4 Orario di lavoro
Art. 5 Provvedimenti disciplinari
Art. 6 Norme applicabili, RUP e Direzione dell’esecuzione Art. 7 Durata dell’appalto
Art. 8 Ordine di Somministrazione Art. 9 Oneri a carico dell’Agenzia
Art. 10 Rimborso dei costi e fee di agenzia Art. 11 Sostituzioni per assenze
Art. 12 Prestazioni lavorative
Art. 13 Sicurezza sui luoghi di lavoro Art. 14 Penali
Art. 15 Risoluzione del contratto
Art. 16 Divieto di interruzione o sospensione del servizio. Art. 17 Garanzia definitiva
Art. 18 Recesso
Art. 19 Divieto di cessione del contratto Art. 20 Tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 21 Protezione dei dati personali Art. 22 Spese
Art. 23 Foro competente.
L’AGENZIA
ALLEGATI
1) offerta economica prodotta in fase di gara;
2) offerta tecnica prodotta in fase di gara;
3) garanzia definitiva;
4) schema indicativo dei costi orari della manodopera.