CONVENZIONE tra il Comune di Trieste e _ per le attività relative al Progetto “Emergenza freddo 2017 – 2018”. .
CONVENZIONE tra il Comune di Trieste e _ per le attività relative al Progetto “Emergenza freddo 2017 – 2018”. .
L’anno , il giorno del mese di in una sala del Municipio di Trieste. Premesso che:
la Legge 328/00 - al Capo 1, art. 1 “Principi generali e finalità” comma 4, prevede che gli Enti Locali riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle Associazioni e degli Enti di promozione sociale, delle Fondazioni e degli Enti di patronato, delle Organizzazioni di volontariato, degli Enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore, nella programmazione, nell’organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
il D.Lgs 117/2017, all'art. 1, prevede che le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;
l'Amministrazione Comunale ha svolto una indagine di mercato tra le realtà operanti nel proprio territorio di riferimento che tradizionalmente si occupano delle situazioni di disagio e marginalità e che quindi hanno le capacità e le conoscenze per gestire il servizio di emergenza freddo 2017 – 2018 richiedendo la disponibilità allo svolgimento del servizio per il periodo dal 1.12.2017 al 31.03.2018 offrendo fino a n. 50 posti in accoglienza per il solo pernottamento presso una struttura in disponibilità già attiva e con le eventuali necessarie autorizzazioni; offrendo i servizi integrativi di cena e colazione, fornitura materiale igienico (asciugamani carta, carta igienica, bagnoschiuma, schiuma da barba …), servizio lavanderia almeno 1 volta alla settimana, presenza di operatori nel numero ritenuto necessario alle capacità ricettive della struttura;
all'indagine di mercato hanno risposto, manifestando la propria disponibilità, unicamente due soggetti:
• Fondazione Caritas Diocesana ONLUS offrendo complessivi n. 25 posti in accoglienza presso le proprie strutture il “Teresiano” e “Sant'Anastasio” ad un costo indicativo, omnicompresivo, di € 20 a persona a notte;
• Comunità di San Xxxxxxx al Campo ONLUS offrendo complessivi n. 25 posti in accoglienza
presso le proprie strutture “Centro Diurno di via Udine” e “Centro san Xxxxxxx” ad un costo indicativo, omnicompresivo, di € 22,62 a persona a notte;
con DX n. dd. ・ ・si è stabilito di stipulare una convenzione, approvandone lo schema,
con per la realizzazione degli interventi di accoglienza previsti dal Progetto per l’”Emergenza freddo 2017 – 2018” per il periodo 1 dicembre 2017 – 31 marzo 2018;
tutto ciò premesso e considerato,
tra il Comune di Trieste, di seguito denominato Comune, rappresentato ai fini della presente convenzione da ・・・・.. ,
e la ONLUS, (Cod. Fisc・・・・..) - con sede a Trieste in Via
・・・・・, di seguito denominata Comunità rappresentata ai fini della presente convenzione dal proprio rappresentante legale sig・・・・.
Art. 1 – Oggetto
La Comunità, come sopra rappresentata, collabora con l’Amministrazione Comunale alla programmazione e alla realizzazione dei seguenti interventi: attività di supporto delle persone senza fissa dimora nella stagione invernale, in attuazione del progetto per l’Emergenza freddo 2017 – 2018 con l'attivazione di risorse integrative di accoglienza per le persone più vulnerabili.
Art. 2 – Modalità di svolgimento
La Comunità svolge il programma delle azioni e delle attività previste sulla base delle linee progettuali elaborate all’interno dei gruppi di progetto del progetto per l’”Emergenza freddo 2017
– 2018” in accordo con il Direttore del Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento lavorativo, Accoglienza ed in collaborazione con le Associazioni e Cooperative Sociali aderenti allo stesso.
In particolare offre fino a n. 25 posti in accoglienza per il solo pernottamento presso due struttura in disponibilità già attiva e con le eventuali necessarie autorizzazioni (Centro Diurno xxx Xxxxx x Xxxxxx Xxx Xxxxxxx); offre altresì i servizi integrativi di cena e colazione, fornitura materiale igienico (asciugamani carta, carta igienica, bagnoschiuma, schiuma da barba …), servizio lavanderia almeno 1 volta alla settimana, presenza di operatori nel numero ritenuto necessario alle capacità ricettive della struttura.
Art. 3 – Durata
Il rapporto di convenzione decorre dal 1° dicembre 2017 al 31 marzo 2018, per le attività di accoglienza.
Art.4 - Personale impiegato
La Comunità per la realizzazione delle azioni sopra descritte, oltre a mettere a disposizione personale volontario, potrà anche avvalersi di propri lavoratori dipendenti, nonché di collaboratori di società cooperative, occorrenti a qualificare l’attività svolta. Dalla stipulazione del presente atto non sorge alcun rapporto tra l'Amministrazione Comunale ed il personale impiegato.
Detto personale deve avere adeguata copertura assicurativa per danni, infortuni ed indennizzi di qualsiasi natura sia nei riguardi del personale sia, per l’oggetto della sua attività nei confronti dei terzi.
Il Comune non sarà responsabile degli infortuni sul lavoro e delle malattie contratte dal personale impiegato nel Centro.
Nei confronti di detto personale deve essere applicata la normativa in materia di igiene del lavoro, prevenzione e di sicurezza e salute dei lavoratori, di cui in particolare al Decreto Legislativo n.81/08 e successive integrazioni e modifiche. Si prende atto che nei confronti dei lavoratori saranno applicate, in relazione alle prestazioni richieste, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente dalle realtà del settore assistenziale, sociale, socio-sanitario, CCNL UNEBA vigente e, per i collaboratori di società cooperative, dal contratto nazionale di lavoro delle cooperative social vigente, durante tutto il periodo di validità della presente convenzione; nonché condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di collaborazione a progetto conformemente a quanto stabilito dal D.Lgs. n.276/2003 Legge Biag e contenenti l’indicazione della durata della collaborazione;
l'indicazione del progetto, del programma di lavoro o delle fasi di esso; l’indicazione dell'ammontare lordo della collaborazione; le forme di coordinamento tra collaboratore e committente; l'autonomia del collaboratore in funzione del risultato; l’irrilevanza del tempo impiegato per l’esecuzione della prestazione; l'assenza di un vincolo di subordinazione, durante
tutto il periodo di validità della presente convenzione.
richiedere gli accertamenti del caso ai competenti Uffici e di trasmettere copia della presente convenzione all'Intendenza di Finanza, alI’Ispettorato del Lavoro, all'INPS, all'INAIL ed ad ogni altro Ente che possa averne interesse.
La Comunità ed il Comune rispondono in solido, secondo competenza, del pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali da corrispondere ai lavoratori entro il limite di due anni dalla cessazione del contratto.
In caso di inosservanza di quanto sopra, il Comune potrà recedere, a suo insindacabile giudizio, dalla presente convenzione. Del contenuto del presente articolo è fatto obbligo alla Comunità di dare notizia scritta al personale dipendente ed a tutti i volontari.
Art. 5 - Oneri della Convenzione
Al fine di garantire la concreta possibilità di continuità delle attività previste dal progetto, il Comune corrisponderà alla Comunità di San Xxxxxxx al Campo ONLUS il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per un importo massimo di Euro 68.400,00 (sessantottomilaquattrocento/00).
L’erogazione del contributo avverrà in tre soluzioni:
- la prima liquidazione avrà luogo entro il mese di gennaio 2017, dietro presentazione del rendiconto analitico delle spese sostenute e di una relazione sull’attività svolta;
- la seconda liquidazione avrà luogo entro il mese di aprile 2017, dietro presentazione del rendiconto analitico delle spese sostenute e di una relazione sull’attività svolta;
- la terza liquidazione avrà luogo a seguito della presentazione del rendiconto e della relazione di fine attività.
Art. 6 - Trattamento dei dati personali
La Comunità viene nominata responsabile del trattamento dei dati personali, anche sensibili, trattamento di cui rimane sempre titolare il Comune, impegnandosi al rispetto della normativa vigente in materia.
Art. 7 – Osservanza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici
La ONLUS dichiara di avere preso visione del contenuto del Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 31.01.2014, immediatamente eseguibile, nonché del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, D.P.R. n. 62/2013, i cui contenuti si obbliga a rispettare e a far rispettare al personale impiegato, a qualsiasi titolo, nei servizi oggetto della presente convenzione.
La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui alla presente convenzione.
Art. 8 – Risoluzione
In caso di inadempienza agli obblighi di cui ai precedenti articoli, il Comune si riserva la facoltà di risolvere con provvedimento motivato la presente convenzione.
Art. 9 – Recesso
Sia l’Amministrazione che la ONLUS potranno recedere dalla presente Convenzione in ogni tempo con preavviso di 60 giorni.
In tale evenienza saranno fatte salve le somme dovute dall’Ente a titolo di rimborso delle spese sostenute dall’Associazione fino alla data del recesso.
Art.10 – Controversie
Ogni controversia che dovesse sorgere in relazione al contenuto del presente atto, non definibile in via amministrativa, sarà devoluta alla cognizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Art. 11 – Registrazione
La presente convenzione sarà soggetta a registrazione in caso d'uso. Tutte le spese contrattuali sono a carico del soggetto convenzionato. Trieste, lì
Per il Comune di Trieste Per la Comunità di San Xxxxxxx al Campo ONLUS
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Questo documento è stato firmato da:
NOME: XXXXXXXX XXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 21/11/2017 11:10:46
IMPRONTA: 7F95ADA8845725515607601F66D6B785881FB6335E4DF1CE6A7F71B007155EA8 881FB6335E4DF1CE6A7F71B007155EA804087E270BD1D6D6E5738632821FD429
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Atto n. 3412 del 21/11/2017