ACCORDO PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA INTEGRATA
ACCORDO PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA INTEGRATA
TRA
IL MINISTERO DELL’INTERNO E LA REGIONE LIGURIA
Genova, 6 aprile 2019
Accordo per la promozione della sicurezza integrata tra il Ministero dell’Interno e la Regione Liguria. Art. 3 D.L. 14/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.
VISTI
▪ il D.L. 20 febbraio 2017, n.14 convertito, con modificazioni, dalla L. 18 aprile 2017 n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" (di seguito D.L. 14/17) e, in particolare, l'art. 2 il quale prevede che, ferme restando le competenze esclusive dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione e la sicurezza integrata siano adottate, su proposta del Ministro dell'Interno, con Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata e siano rivolte, prioritariamente, a coordinare, per lo svolgimento di attività di interesse comune, l'esercizio delle competenze dei soggetti istituzionali;
▪ l'Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali per l'attuazione dell'articolo 2 del sopra citato decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, concernente le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata Repertorio atti 4/CU del 24 gennaio 2018 (di seguito linee generali);
▪ l’Accordo, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del sopra citato decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, nella Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, in merito alle linee guida per l’attuazione della sicurezza urbana, del 26 luglio 2018;
VISTI altresì:
▪ la legge 1 aprile 1981, n. 121 "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza e successive modificazioni e integrazioni";
▪ la legge 7 marzo 1986, n. 65 "Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale";
▪ art. 16 quater del Decreto Legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante: "Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e contabilità pubblica", convertito con legge 19 marzo 1993, n.68;
▪ il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
▪ Circolare del Ministro dell'Interno del 9 dicembre 2002, recante "Nuovi criteri sperimentali per il Piano Coordinato per il Controllo del Territorio";
▪ il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
▪ il comma 18 dell'art. 3 della L. 24 dicembre 2003 n. 350 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)";
▪ Patto per la sicurezza sottoscritto tra il Ministero dell'Interno e l'ANCl in data 20 marzo 2007 e le successive linee guida in materia emanate con Direttiva Ministeriale del 15 febbraio 2008;
▪ Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante: "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica";
▪ Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010;
▪ Decreto del Ministro dell'Interno datato 24 maggio 2012, recante: "Delega ai Prefetti per la stipula di convenzioni con Regioni ed Enti locali in applicazione dell'articolo 1, comma 439, della Legge 27 dicembre 2006";
▪ Direttive in materia di videosorveglianza n. 558/A/421.2/70/456 datata 8 febbraio 2005, n. 558/A/421.2/70/195960 datata 6 agosto 2010, n. 558/A/421.2/70/224632 datata 2 marzo 2012 e n. 558/A/421.2/70/253289 datata 29 novembre 2013;
▪ Direttiva del Ministro, datata 30 aprile 2015, recante: "Nuove linee strategiche per il controllo del territorio";
▪ il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice contratti pubblici";
▪ il regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
▪ Circolare n. 558/S1CPART/422.2/47/316370 dell'8 giugno 2017 a firma del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, recante: "Patti per l'attuazione della sicurezza urbana. Forza di intervento rapido";
▪ i1 D.M. 31 gennaio 2018 "Definizione delle modalità di presentazione delle richieste di ammissione ai finanziamenti da parte dei Comuni, nonché i criteri di ripartizione delle relative risorse";
▪ il Decreto legge 4 ottobre 2018 n. 113 “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’Interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, convertito, con modificazioni, con legge 1° dicembre 2018, n. 132.
PREMESSO CHE
▪ il richiamato D.L. 14/2017 ha disciplinato, anche in attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, modalità e strumenti di coordinamento tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano ed Enti Locali in materia di politiche pubbliche per la sicurezza integrata prevedendo in particolare che:
➢ per sicurezza integrata s'intende l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano e dagli Enti Locali, nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali (articolo 1 comma 2);
➢ con Accordo sancito in Conferenza Unificata, su proposta del Ministro dell'Interno, sono definite le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata (articolo 2, comma 1);
➢ in attuazione delle linee generali di cui all'articolo 2, lo Stato e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano possono concludere specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata (articolo 3, comma 1);
➢ le Regioni, sulla base degli accordi di cui al comma 1, possono sostenere, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, iniziative e progetti volti ad attuare interventi di promozione della sicurezza integrata nel territorio di riferimento, ivi inclusa l'adozione di misure di sostegno finanziario a favore dei Comuni maggiormente interessati da fenomeni di criminalità diffusa (articolo 3, comma 2);
▪ le richiamate linee generali delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata, in particolare, individuano le seguenti priorità:
➢ lo scambio informativo tra la Polizia locale e le Forze di Polizia presenti sul territorio, per gli aspetti di interesse comune;
➢ l'interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative della Polizia locale con le sale operative delle Forze di Polizia;
➢ la regolamentazione dell'utilizzo in comune dei sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attività soggette a rischio;
➢ l'aggiornamento professionale integrato per gli operatori della Polizia locale e delle Forze di Polizia.
▪ le linee generali per la sicurezza integrata, inoltre:
✓ delineano le modalità e le procedure per la sottoscrizione di specifici Accordi tra i Prefetti dei capoluoghi di Regione e i Presidenti delle Regioni, con il coinvolgimento dei Comuni interessati alla realizzazione di specifiche progettualità e iniziative, nonché le modalità di monitoraggio della loro attuazione, prevedendo, altresì, l'attivazione di tavoli tecnici con la partecipazione dei Comuni capoluogo e degli altri Enti interessati o coinvolti nelle specifiche progettualità;
✓ prevedono la possibilità di avviare progetti per la promozione della sicurezza integrata sul territorio caratterizzati dall'adozione di misure di sostegno finanziario e/o tecnico specialistico a favore prioritariamente dei Comuni nei quali i fenomeni di criminalità diffusa hanno una maggiore incidenza;
✓ promuovono lo scambio informativo tra le Polizie locali e le Forze di Polizia attraverso:
- la messa a disposizione delle Regioni e dei Comuni dei dati e delle statistiche della delittuosità elaborati dal CED interforze (art. 8, L. 121/1981 e s.m.i.);
- l'avvio di progetti volti a realizzare sistemi informativi capaci di fornire una visione dell'andamento dei reati di criminalità diffusa e predatoria su scala territoriale;
- la possibilità prevista dalla vigente legislazione di mirate possibilità di accesso al CED interforze in favore del personale dei corpi e servizi di Polizia locale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza;
- interventi, con il sostegno finanziario delle Regioni, per l'attivazione dei collegamenti al CED interforze da parte dei Comuni e dei servizi di Polizia locale;
✓ prefigurano l'interconnessione delle sale operative della Polizia locale e delle Forze di Polizia attraverso la messa a sistema delle "Centrali di comunicazione, comando e controllo" anche per effetto della graduale estensione all'intero territorio nazionale del Numero Unico di emergenza europea 1.1.2.;
✓ promuovono l'utilizzo in comune dei sistemi che garantiscono il controllo tecnologico del territorio ferma restando la necessità di una "reductio ad unitatem" e omogeneizzazione dei vari sistemi - avvallate dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica - per escludere la possibile sovrapposizione o duplicazione dei finanziamenti dei progetti d'installazione/potenziamento dei sistemi di video sorveglianza comunali;
✓ evidenziano l'opportunità di attivare sedi e occasioni di aggiornamento professionale condiviso per il personale delle Forze di Polizia e delle Polizie locali nei settori dove essi sono chiamati a operare congiuntamente;
✓ prospettano la possibilità di contemplare iniziative preordinate alla realizzazione di progetti d'inclusione sociale, con l'obiettivo del miglioramento della qualità della vita e della qualificazione socio-culturale delle zone degradate.
PREMESSO CHE
• i dati dell'andamento della delittuosità della Regione Liguria, con particolare attenzione alla Città metropolitana di Genova, sono rappresentati dall'allegato 1 del presente accordo e che, nel loro complesso, danno atto di una delittuosità decrescente sia nella Regione Liguria sia nella Città metropolitana di Genova;
• non deve, tuttavia, essere sottovalutato lo stato d'insicurezza dei cittadini determinato da una serie complessiva di fattori economici, sociali, ambientali, urbanistici oltre che da una percezione della criminalità presente sul territorio a volte non del tutto rispondente ai dati di realtà;
• il senso d'insicurezza è percepito maggiormente dalle fasce deboli e da quelle socialmente meno protette e, pertanto, occorre, nel delineare la progettualità per la sicurezza integrata, non trascurare la composizione della popolazione ligure caratterizzata da un alto indice d'invecchiamento;
• al fine di garantire una crescente capacità di risposta all'aumentata attenzione e sensibilità ai problemi della sicurezza è opportuno prefigurare modelli di governo che sappiano affiancare ai necessari interventi per la
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, iniziative capaci di migliorare la vivibilità del territorio e la qualità della vita coniugando prevenzione, mediazione dei conflitti e vigilanza;
• nella volontà di affrontare le problematiche riscontrate si rende necessario porre in essere - in adempimento agli artt. 2 e 3 del D.L. 14/17 e nel rispetto delle "Linee generali delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata" - specifici interventi, finanziati esclusivamente in termini di investimento e, dunque, finalizzati a concretizzare un accrescimento patrimoniale dei Comuni tale da determinare in proiezione pluriennale la durata e gli effetti degli investimenti realizzati.
CONSIDERATO e RITENUTO CHE
• l'obiettivo generale dell'Accordo è quello di promuovere strumenti di coordinamento e cooperazione tra Stato, Regioni ed Enti Locali in materia di politiche pubbliche per la sicurezza integrata finalizzate a innalzare i livelli di sicurezza dei cittadini e delle categorie produttive;
• l'Accordo vuole attivare "una rete di sicurezza" attraverso la partecipazione delle Istituzioni e delle loro articolazioni sul territorio perseguendo, in particolare, i seguenti obiettivi:
- scambio informativo dei dati statistici tra Polizia locale e Forze di Polizia;
- interconnessione delle sale operative della Polizia locale e delle Forze di Polizia;
- implementazione e regolamentazione dei sistemi di sicurezza tecnologica;
- aggiornamento professionale integrato della Polizia locale e delle Forze di Polizia;
- attivazione di politiche d'inclusione sociale per il miglioramento della qualità della vita e per la riqualificazione socio culturale anche attraverso la realizzazione delle seguenti azioni preliminari:
✓ costituzione della cabina di regia dell'accordo,
✓ analisi dell'andamento della delittuosità,
✓ individuazione delle aree caratterizzate da un maggior grado d'insicurezza, degrado e disagio sociale,
✓ rilevazione dei bisogni di sicurezza dei cittadini e delle categorie produttive.
DATO ATTO
• che la Regione Liguria negli ultimi anni ha dato forte impulso alla formazione e all'aggiornamento del personale di Polizia locale, in talune occasioni unitamente a quello delle Forze di Polizia, appartenente a tutti i livelli e profili professionali, attraverso le collaborazioni attivate con l'Università degli Studi di Genova, la Scuola Interregionale di Polizia Locale di Modena e il Comune di Genova e che tale impegno si arricchirà, a brevissimo termine, con l'attuazione dell'Accordo di collaborazione stipulato fra la Xxxxxxx Xxxxxxx x xx Xxxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 0000;
• che la Prefettura di Genova negli ultimi anni ha promosso e coordinato alcuni Protocolli di intesa per la realizzazioni di un significativo aumento del numero delle telecamere istallate dai Comuni della Città metropolitana (cc.dd. Protocolli per la sicurezza urbana) e, in particolare, dal Comune capoluogo (cc.dd. “sistema Città Sicura” e “Scuole Sicure”) e per la realizzazione dell’interconnessione delle sale operative delle Polizie Locali dei maggiori Comuni con quelle della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri;
• che, con D.G.R. n. 813, del 5.9.2016, è stato approvato lo schema di protocollo d'Intesa con il Ministero dell'Interno per l'attuazione del 1.1.2. NUE – attivo in Regione Liguria dal 2017 - secondo il modello della centrale unica di risposta e che i comandi della Polizia Locale della Regione, a partire dal Comune di Genova, hanno la possibilità di collegarsi e di avvalersi della sala operativa regionale 1.1.2.;
• che il "Protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto/della violenza nei confronti di donne e minori e fasce deboli", in data 8 marzo 2018, è stato sottoscritto da: Regione, Prefetture, Procura Generale presso Corte d'Appello di Genova, Procure presso i Tribunali di Genova, Imperia, La Spezia e Savona, Procura presso il Tribunale per i minorenni di Genova, Questure, Comandi provinciali Carabinieri e Guardia di Finanza, Comuni capofila delle Conferenze dei Sindaci, Università degli Studi, Ufficio Scolastico regionale e Aziende Sociosanitarie Liguri;
• che, con la regia della Prefettura di Genova, sono stati stipulati accordi finalizzati a implementare sinergie e integrazioni operative tra il Servizio Sanitario Regionale, le Forze di Polizia e la Magistratura in tema di:
- Procedure operative di sicurezza per la gestione delle REMS;
- Definizione delle attività delle unità funzionali di psichiatria forense;
- Trattamenti Sanitari obbligatori (TSO);
• che la Regione Liguria, in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 3 del più volte citato D.L. n. 14/2017, intende appoggiare - con misure di sostegno finanziario eventualmente reiterabili compatibilmente con le risorse poste a bilancio - iniziative e interventi volti ad attuare investimenti di promozione della sicurezza integrata per un importo complessivo di € 1.000.000, di cui il 40% a interventi di investimento per la sicurezza nel Comune di Genova;
RITENUTO, in particolare, che:
• il sostegno finanziario regionale è finalizzato esclusivamente a investimenti per la sicurezza integrata;
• gli investimenti devono essere previsti nella programmazione pluriennale degli Enti Locali, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016;
• il sostegno finanziario è destinato, per il 40% al Comune di Genova e, per il restante 60%, ai Comuni liguri con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti;
• le linee progettuali che i Comuni interessati devono sviluppare con appositi progetti attuativi per accedere al sostegno finanziario sono le seguenti:
- investimenti per interventi di promozione della sicurezza
- litorali, parchi, aree pedonali e spiagge sicure
- videosorveglianza mobile;
• a esclusione del Comune di Genova, i restanti Comuni, per accedere al sostegno finanziario fissato in un massimo di € 60.000, devono presentare progetti che prevedano forme associative - mediante convenzioni, associazioni, protocolli d'intesa di durata non inferiore a cinque anni - con almeno altri due Comuni della stessa Provincia;
• il progetto deve essere preventivamente valutato e approvato dal "Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica";
• il sostegno finanziario regionale è subordinato all'impegno dei Comuni di assicurare la corretta gestione e manutenzione degli acquisti.
Tutto ciò premesso, acquisito il parere dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Interno, il Prefetto di Genova Fiamma Spena e il Presidente della Giunta regionale Xxxxxxxx Xxxx convengono quanto segue:
ART. 1 (PREMESSE)
1. Le premesse sono parte integrante e necessaria del presente Accordo.
ART. 2 (OGGETTO DELL'ACCORDO)
1. Oggetto dell'Accordo è l'individuazione degli obiettivi, dei progetti e delle misure di sostegno finanziario volti alla promozione della sicurezza integrata che il Ministero dell'Interno, attraverso il sistema delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo - e la Regione Liguria (di seguito denominate Parti) si impegnano a realizzare, nell'ambito delle proprie attribuzioni, anche con la collaborazione degli Enti Locali interessati.
ART. 3
(OBIETTIVO N. 1: SCAMBIO INFORMATIVO TRA POLIZIA LOCALE E FORZE DI POLIZIA)
1. Le Parti, al fine di strutturare in maniera organica la messa a fattor comune dei dati statistici dei fenomeni criminali, definiscono - all'allegato n. 2 - le modalità di messa a disposizione in forma consolidata dei dati da parte della Prefettura e i relativi termini.
2. Le Parti si riservano, altresì, con il coinvolgimento dei Comuni interessati, di valutare, nell’ambito della normativa vigente, la realizzazione di progetti volti a rappresentare l’andamento dei fenomeni criminosi nei vari ambiti territoriali. Tali progetti - il cui oggetto dovrà comunque essere limitato ai reati di criminalità diffusa e predatoria – dovranno prevedere l'alimentazione dei relativi sistemi da parte delle Forze di polizia e della Polizia locale, che potranno poi fruirne per sviluppare analisi e pianificazione di interventi.
3. Le Parti condividono l'opportunità di valutare l’utilizzo da parte delle Polizie locali dei collegamenti e degli strumenti di consultazione acquisiti e in oggi già disponibili a seguito degli investimenti effettuati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -"Dipartimento per gli Affari Regionali" e dai Comuni partecipanti al Progetto "SiCom - Sicurezza in Comune”.
4. Nell'ambito del progetto "CRMAIS 2015" le Parti si impegnano a potenziare e a migliorare lo scambio e la conoscenza dei dati tra Regione Liguria, Prefetture, Polizie Locali, Carabinieri e Polizia stradale al fine di migliorare la qualità e la tempestività delle attività di monitoraggio, georeferenziazione e valutazione dell'impatto sanitario degli incidenti stradali.
5. Lo scambio informativo potrà opportunamente riguardare anche le iniziative, da concordare con i Comuni, nell'ambito dei Patti per l'attuazione della Sicurezza urbana di cui all'art. 5 del D.L. 14/2017, per la condivisione con le Forze di Polizia di procedure informatiche e dati in possesso dei Comuni stessi relativi alle autorizzazioni ovvero alle segnalazioni certificate di inizio attività afferenti al settore del commercio, all’housing sociale, all'osservanza degli obblighi scolastici, alle richieste di contributi o altre forme di sostegno.
ART. 4
(OBIETTIVO N. 2: INTERCONNESSIONE DELLE SALE OPERATIVE)
1. La Regione Liguria, a seguito dell'attivazione della Centrale unica di risposta 112 NUE presso il Policlinico San Xxxxxxx auspica e, conseguentemente, garantisce alla Polizia locale del Comune di Genova la possibilità di connessione al numero unico europeo 112 e alla relativa centrale operativa nel pieno soddisfacimento dei requisiti individuati dalla Commissione consultiva ex art.75-bis del Decreto Legislativo n. 259 del 2003.
2. La Regione Liguria promuove, altresì, la realizzazione e la conduzione di sale operative uniche tra le Polizie locali di Comuni limitrofi e le possibili interconnessioni con le sale operative delle altre Forze di Polizia.
In particolare si procederà, nell'ambito dei patti territoriali e previo parere del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, al collegamento al Sistema Centralizzato Targhe e Transiti (SCNTT) limitatamente alla lista delle autovetture rubate rilevate attraverso sistemi automatizzati di controllo targhe in uso alle Polizie locali. Eventuali oneri legati alle infrastrutture in grado di favorire l'interconnessione saranno a carico degli Enti locali interessati, con l’eventuale concorso della Regione Liguria.
ART. 5
(OBIETTIVO N. 3: UTILIZZO DEI SISTEMI DI SICUREZZA TECNOLOGICA)
1. Le Parti condividono sia la necessità di un'omogeneizzazione dei sistemi di videosorveglianza, sia la necessità di una razionale copertura dei sistemi di videosorveglianza del territorio in funzione dei fenomeni di criminalità diffusa e di degrado urbano.
2. La Regione Liguria, preso atto e a integrazione del bando per l'accesso ai finanziamenti di cui all'articolo 5, comma 2 ter del Decreto-Legge n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, con l’art. 35-quinquies (Videosorveglianza), comma 1, del Decreto-Legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2018, n.132 e al D.M. 31.01.2018, prevede interventi di sostegno finanziario per investimenti in sistemi di videosorveglianza mobile.
3. I progetti di videosorveglianza mobile presentati dai Comuni ai sensi del successivo articolo 9 devono essere preventivamente approvati dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, anche al fine di attestarne la conformità alle caratteristiche tecniche e operative previste dalle vigenti direttive impartite dal Ministero dell'Interno.
ART. 6
(OBIETTIVO N. 4: AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE INTEGRATO DELLA POLIZIA LOCALE E DELLE FORZE DI POLIZIA)
1. Le Parti, in sintonia con quanto previsto dall'articolo 2, comma 1 lett. c), del D.L. 14/2017, concordano
sull'opportunità di sviluppare progetti in tema di aggiornamento professionale integrato del personale delle Forze di Polizia e dei Corpi della Polizia Locale.
2. Allo scopo di costituire un bagaglio culturale professionale condiviso vengono individuati in via prioritaria
- ai fini dell'aggiornamento integrato - i seguenti settori rispetto ai quali il personale della Polizia Locale e il personale delle altre Forze dell'ordine sono più spesso chiamati a operare congiuntamente: disciplina della circolazione stradale; modalità di gestione delle sale operative; controllo del territorio ai fini della tutela della sicurezza urbana; utilizzo della videosorveglianza; nuove fenomenologie criminali; polizia di prossimità e normativa sul contrasto all’immigrazione irregolare.
3. Potranno, altresì, essere sviluppati progetti, iniziative e occasioni di confronto in tema di: comunicazione e diffusione della cultura della legalità; modalità di raccolta dei dati afferenti al decoro urbano; disciplina dell'immigrazione; sicurezza sul lavoro (con particolare riferimento ai cantieri edili); contraffazione dei documenti; problematiche concernenti i minori; controllo degli esercizi pubblici; misure di safety e security manifestazioni pubbliche; cittadinanza attiva nella sicurezza partecipata.
4. Xxxxx restando le modalità e i termini previsti dalle linee generali per concordare e avviare progetti comuni di aggiornamento professionale, la Regione Liguria s'impegna a rendere disponibili alle Forze di Polizia, qualora di interesse, alcuni dei posti programmati per la partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale organizzati con la collaborazione della Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale di Modena e l'Università degli Studi di Genova.
5. La Regione Liguria, d'intesa con la Prefettura di Genova, s'impegna, altresì, ad avviare percorsi formativi per le Forze di Polizia che partecipano a interventi che presuppongano interazioni con soggetti affetti da patologie psichiatriche. Le indicazioni fornite nell'ambito dei percorsi formativi avviati dalla Regione Liguria per la gestione di interventi con soggetti affetti da patologie psichiatriche dovranno comunque tenere conto delle disposizioni impartite, nello specifico settore, agli operatori della Polizia di Stato dalle competenti articolazioni del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in sede di formazione ed aggiornamento professionale.
6. Resta fermo quanto contenuto nelle Linee Generali delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata nella parte in cui individuano nella Regione il principale interlocutore per l'avvio dei progetti di aggiornamento professionale integrato tra il personale delle Forze di polizia statali e la Polizia locale, con il compito di interfacciarsi con gli Enti locali e, per parte statale, con l’Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia del Ministero dell’Interno. Ciò anche al fine di verificare, in vigenza del Protocollo, la disponibilità della Scuola di Perfezionamento per le Forze di polizia di Roma, struttura istituzionalmente chiamata a curare la formazione dell'alta dirigenza delle Forze di polizia, a coinvolgere, quali uditori nei "Corsi di aggiornamento in materia di coordinamento interforze e cooperazione interforze e cooperazione internazionale ", anche funzionari delle Polizie locali della Regione Liguria, con oneri - connessi all'alloggio dei frequentatori – eventualmente a carico della Regione Liguria.
Sarà messa a disposizione, nel corso dell'anno 2019, la piattaforma informatica, denominata "SISFOR" (Sistema di Formazione On-line delle Forze dell'Ordine), destinata alla formazione integrata delle Forze di polizia. Il portale, gestito dalla Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e sviluppato inizialmente per le sole Regioni "Obiettivo Convergenza" (Campania, Calabria, Sicilia e Puglia), sarà fruibile dagli operatori delle Forze dell'Ordine (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale) che prestano servizio su tutto il territorio nazionale.
7. In tutti i casi sopra citati, gli eventuali oneri saranno a carico degli Enti di rispettiva appartenenza degli operatori.
ART. 7
(OBIETTIVO N. 5: POLITICHE D'INCLUSIONE SOCIALE)
1. L’attuazione delle politiche di sicurezza devono caratterizzarsi attraverso un giusto equilibrio tra prevenzione, sanzioni e coesione sociale; coerentemente l'articolo 2, comma 1 bis del D.L. 14/2017 evidenzia anche la necessità di migliorare la qualità della vita e del territorio.
2. In questa prospettiva, la Regione rende disponibili le proprie conoscenze e competenze in materia sanitaria, urbanistica e di Welfare, al fine di sviluppare con gli Enti Locali sinergie e politiche d'inclusione sociale incentrate, in particolare, sia nella partecipazione attiva dei cittadini ad attività culturali, sportive, di promozione sociale e di volontariato, sia nella fruibilità, utilizzo e condivisione degli spazi pubblici.
3. Le Parti s'impegnano, in particolare, a rafforzare le iniziative comuni in ambito educativo al fine di promuovere nelle scuole l'educazione alla cittadinanza e alla legalità.
ART. 8
(PATTI PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA)
1. Alla luce delle Linee guida previste dall'art. 5, comma 1, del D.L. 14/2017, le Parti s'impegnano, nel rispetto delle specifiche competenze, a promuovere Patti locali per la sicurezza volti a favorire lo sviluppo di azioni coordinate e condivise per la promozione della sicurezza integrata e per la realizzazione degli interventi per la sicurezza urbana.
2. In relazione alle diverse realtà territoriali, i Patti per la sicurezza potranno, tra l'altro, prevedere modalità di: rafforzamento e coordinamento dei dispositivi di videosorveglianza; condivisione delle informazioni e dei dati raccolti dalle Polizie locali e dalle Forze di Polizia dello Stato; implementazione delle attività di controllo coordinato e congiunto del territorio; riqualificazione dello spazio urbano e contrasto al degrado ambientale; sviluppo delle azioni e degli interventi d'inclusione sociale; educazione alla legalità; contrasto ai fenomeni di bullismo, cyberbullismo e diffusione delle sostanze stupefacenti; standardizzazione delle procedure relative ai Trattamenti Sanitari Obbligatori e fornitura di kit di protezione per le Polizie locali e per le Forze di Polizia.
3. Restano confermate le previsioni di cui all’art. 6, punti 5 – 6 – 7.
ART. 9
(PROGETTI E MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA INTEGRATA)
1. In attuazione dell'articolo 3 del D.L. 14/2017 la Regione Liguria intende stanziare un importo
complessivo di € 1.000.000,00 (un milione) per investimenti per la sicurezza integrata.
2. Il sostegno finanziario è destinato per il 40% al Comune di Genova e per il restante 60% ai Comuni liguri con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.
3. I Comuni individuati al comma 2 saranno invitati a sviluppare e presentare progetti attuativi in relazione alle seguenti linee progettuali:
a) investimenti per interventi di promozione della sicurezza
b) litorali, parchi, aree pedonali e spiagge sicure
c) videosorveglianza mobile.
4. A esclusione del Comune di Genova, i Comuni individuati al comma 2, per accedere al sostegno finanziario fissato in un massimo di € 60.000, dovranno presentare progetti caratterizzati dalla presenza e partecipazione in forme associative (convenzioni, associazioni, protocolli di intesa di durata non inferiore a cinque anni) con almeno altri due Comuni della stessa Provincia.
5. Al fine di garantire la cooperazione interistituzionale, la coerenza con le iniziative e le azioni previste nei Patti per l'attuazione della sicurezza urbana di cui all'art. 5 del D.L. 14/2017, nonché al fine di garantire standard e omogeneità tecniche e operative, i progetti predisposti dai Comuni, prima dell'invio alla Regione Liguria, dovranno essere valutati e approvati dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.
6. Eventuali apporti finanziari da parte degli enti locali in favore del Ministero dell'Interno dovranno essere comunque regolati, per gli aspetti amministrativi e contabili, da un'apposita convenzione da stipulare tenendo conto dello schema tipo e delle indicazioni fornite dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza con la circolare n.750.A.0010.3.250/2934 del 19 novembre 2007; in particolare, la convenzione dovrà prevedere che eventuali costi di manutenzione dei beni acquistati con i contributi finanziari erogati dagli Enti locali o messi a disposizione dagli stessi a titolo gratuito, dovranno essere posti a carico degli enti medesimi.
ART. 10
(CABINA DI REGIA DELL'ACCORDO)
1. Presso la Prefettura di Genova è costituita la Cabina di regia del presente Accordo, composta da un rappresentante della Prefettura di Genova, da un rappresentante della Regione Liguria, da un componente del Comitato Regionale Tecnico Consultivo di Polizia Locale nonché da un rappresentante delle Prefetture e dei Comuni di volta in volta interessati o coinvolti nelle specifiche progettualità e, se ritenuto opportuno, da esperti di comprovata esperienza.
2. La Cabina di regia provvede in particolare a:
a) monitorare lo stato di attuazione del presente Accordo;
b) definire modalità operative per il perseguimento degli obiettivi individuati nell'Accordo;
c) proporre eventuali integrazioni o modifiche dell'Accordo;
d) monitorare i risultati conseguiti e lo stato di attuazione delle attività, delle azioni e dei progetti di cui al presente accordo.
3. La Cabina di regia, anche alla luce delle statistiche sull'andamento della delittuosità, redige annualmente un documento di sintesi degli esiti dell'Accordo da trasmettere alla Conferenza Unificata di cui all'art. 6 del D. Lgs. 28.08.1997 n. 281.
4. La Prefettura, in attuazione di quanto previsto dalle “Linee Generali delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata”, comunicherà gli esiti del monitoraggio sullo stato di attuazione dell'Accordo e la relazione annuale di sintesi - redatta a cura della Cabina di Regia - all'Ufficio di Coordinamento e Pianificazione delle Forze di Polizia del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, anche ai fini di considerare le esigenze di rafforzamento presidiario emerse nell'ambito degli interventi di modulazione della "rete" delle strutture territoriali di polizia.
ART. 11 (DURATA)
1. Il presente Accordo ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. Le parti s'impegnano a incontrarsi sei mesi prima della scadenza dell'Accordo per valutarne l'eventuale rinnovo.
Genova, 6 aprile 2019
Il Prefetto di Genova Il Presidente della Giunta Regionale della Liguria
(Spena) (Toti)
Alla presenza del Ministro dell’Interno Sen. Xxxxxx Xxxxxxx