REPUBBLICA ITALIANA CITTA’ DI CIAMPINO
REPUBBLICA ITALIANA CITTA’ DI CIAMPINO
(Città metropolitana di Roma Capitale) SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA REP. N. 1 DEL 13.02.2020
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE LUCE VOTIVA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE.
L’anno duemilaventi addì tredici del mese di Febbraio, nella sede del Comune di Ciampino, si sono personalmente costituiti:
1) Arch. Xxxxxxx Xxx Xxxx nato a Marino (RM) il 26.09.1972 il quale interviene nella espressa qualità di Dirigente V Settore – Uff. Ambiente e Cimitero del Comune di Ciampino, come da Decreto Sindacale n. 42 prot. n. 54727 del 30.12.2019, nell’interesse del quale dichiara di agire e presso il quale è per la carica domiciliato – C.F. 02773250580 – P.I.V.A. 01115411009;
2) Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx nato ad Agrigento (AG) il 02.05.1968, CF: CCLRTR68E02A089W il quale interviene in qualità di Amministratore Unico dell’Azienda Servizi Pubblici S.P.A. - con sede a Ciampino in Largo Xxxxxx Xxxxxx n. 1, C.F. e Partita IVA 02315031001 come da verifica di autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio di Roma n. P V3935907 del 24.01.2020;
P R E M E S S O
- che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 33 del 30.05.2019,
il Comune di Ciampino (d’ora innanzi Concedente) ha deciso di affidare attraverso la modalità “In House Providing” il servizio di illuminazione votiva
presso il Cimitero Comunale consistente nella gestione, manutenzione e distribuzione di energia elettrica ad uso di illuminazione votiva di tombe, colombari, ossari e cappelle nel cimitero comunale e di quant’altro indicato nella Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 2 febbraio 1987 e negli allegati alla medesima (Regolamento di utenza, ecc);
- che con Determinazione dirigenziale V settore, n. 5 del 10.01.2020 è stato approvato lo schema di contratto nella forma della scrittura privata;
- che con Determinazione dirigenziale V settore, n. 30 del 31.01.2020 si è provveduto a riapprovare detto schema sotto forma di scrittura privata autenticata;
- che il servizio di illuminazione votiva è un servizio pubblico locale, affidato nel rispetto della vigente normativa in materia;
- che l’Azienda Servizi Pubblici (d’ora innanzi Concessionario) ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare i servizi oggetto della presente Concessione alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente e nei connessi atti.
Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue.
Articolo 1 – Oggetto del contratto di servizio
1. Il presente contratto di servizio (di seguito, “Contratto”) disciplina i rapporti tra Concedente e Concessionario, ai fini dello svolgimento, da parte del Concessionario, del servizio di illuminazione votiva consistente nella gestione, manutenzione e distribuzione di energia elettrica ad uso di illuminazione votiva dei manufatti cimiteriali (loculi, sepolcri ecc.) del Civico Cimitero e di quant’altro indicato nel capitolato tecnico allegato, di seguito,
“Servizio”, da prestarsi all’interno del territorio comunale.
2. Il Servizio è esercitato con diritto di esclusiva dal Concessionario su tutto il territorio comunale. A tale scopo gli impianti e le dotazioni necessarie per l’espletamento del Servizio sono concessi in uso gratuito dal Concedente al Concessionario per tutto il periodo di validità della Concessione.
3. Il Concessionario eroga il Servizio secondo termini, condizioni e modalità indicate nel Contratto e nei suoi allegati, oltreché nella più completa osservanza dei principi che regolano la parità di trattamento degli utenti e nella più assoluta trasparenza, nonché sotto il controllo e la vigilanza del Comune.
4. La gestione del Servizio sarà effettuata dal Concessionario in piena autonomia organizzativa ed a completo rischio d’impresa, comunque nell’ambito di quanto stabilito nel Contratto.
Articolo 2 – Corrispettivo e canone di concessione
1. Il corrispettivo riconosciuto al Concessionario in considerazione delle prestazioni e degli investimenti posti contrattualmente a proprio carico, per tutto il periodo di affidamento, è unicamente rappresentato dai proventi dalla gestione del Servizio stesso, percepiti dal Concessionario e applicati nei confronti dell’utenza, calcolati nel rispetto dei provvedimenti appositamente emanati dal Concedente di tempo in tempo vigenti. In tale prospettiva resta espressamente inteso fra le Parti che il Concessionario non potrà pretendere alcun compenso dal Concedente in ragione della prestazione del Servizio.
2. A seguito dell’affidamento del Servizio il Concedente si impegna a corrispondere in favore del Concessionario un aggio annuo indicato in una quota pari al 75% su tutti gli incassi derivanti dalla gestione del Servizio
stesso.
3. Il Concessionario rilascerà apposita fattura in favore del Concedente e verserà allo stesso, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, la sola quota di aggio maturata di cui al precedente comma 2.
4. L’importo contrattuale presunto è stabilito in Euro 202.500,00
(duecentoduemilacinquecento/00).
Articolo 3 – Durata dell’affidamento
1. L’affidamento disciplinato dal Contratto ha una durata di 3 (tre) anni decorrenti dalla data di stipula del presente atto e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.
2. La durata dell’affidamento, in caso di sospensione del Servizio dovuta a causa di forza maggiore (quali ad esempio eventi eccezionali, calamità naturali, scioperi, tumulti, etc) accertate e riconosciute dalle Parti, sarà prorogata per un periodo corrispondente alla somma di dette sospensioni; il Concessionario dovrà dare comunicazione al Comune del verificarsi di tali circostanze, in modo da consentire a quest’ultimo di appurare la sussistenza delle condizioni atte a consentire la concessione della proroga della durata dell’affidamento. Il Contratto non è comunque rinnovabile.
3. Le Parti concordano di riunirsi almeno ogni anno per valutare le modifiche al testo del presente atto che dovessero essere proposte dalle Parti stesse e che risultassero opportune ad eventualmente adeguare il Contratto alle esigenze di sviluppo civile ed economico della comunità locale.
4. Il Contratto cesserà di avere efficacia alla scadenza del termine stabilito al precedente comma 1, senza necessità di preventiva disdetta da parte del Concedente.
5. Il Concessionario è in ogni caso impegnato a garantire, dopo la scadenza
del Contratto, la continuità del Servizio, limitatamente all’ordinaria amministrazione e fino all’affidamento dello stesso ad altro Concessionario da parte del Concedente nel rispetto della normativa in materia di servizi pubblici locali di tempo in tempo vigente.
Articolo 4 – Principi generali e obiettivi del Servizio
1. Il Servizio ha natura di servizio pubblico, deve avere carattere di regolarità, continuità ed economicità ed è svolto dal Concessionario in conformità agli indirizzi del Concedente, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, dei provvedimenti dell’Autorità, dei regolamenti, delle direttive e raccomandazioni comunitarie, degli accordi internazionali e delle norme tecniche emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia, a decorrere dal loro effettivo recepimento nell’ordinamento italiano.
Articolo 5 – Consegna degli impianti e delle dotazioni
1. Con la sottoscrizione del Contratto, il Concedente consegna al Concessionario gli impianti e le dotazioni funzionali alla gestione del Servizio, e ciò per tutta la durata del Contratto.
Articolo 6 – Obblighi del Concessionario
1. Il Concessionario rimane l’unico responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali eventi o circostanze pregiudizievoli che dovessero verificarsi in conseguenza della realizzazione dei lavori e della gestione del Servizio, essendo a tal proposito completamente sollevato e manlevato da qualsivoglia responsabilità il Comune ed i funzionari dallo stesso dipendenti.
2. Il Concessionario ha l’obbligo di assicurare la continuità del Servizio e di
ripristinare l’erogazione nei casi di interruzione, nonché l’obbligo di motivare
sia al Concedente che agli utenti i casi di interruzione o di irregolarità della prestazione.
3. Nello svolgimento del Servizio, il Concessionario ha il dovere di rispettare ed applicare nei confronti del personale dipendente le norme sui contratti collettivi di lavoro e l’obbligo delle assicurazioni assistenziali, previdenziali ed antinfortunistiche, ivi comprese le misure di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
4. Il Concessionario ha inoltre l’obbligo di:
a) garantire il corretto presidio e gestione dell’impianto di illuminazione votiva;
b) realizzare futuri allacciamenti ai clienti finali, secondo le richieste formulate dalla cittadinanza e dal Comune;
c) tenere sollevato e indenne il Concedente da ogni e qualsiasi danno o responsabilità, civile o penale, che derivasse a terzi in dipendenza o conseguenza dell’esecuzione del Contratto.
5. Il Concessionario deve trasmettere al Concedente, secondo le modalità e le tempistiche che verranno concordate, l’elenco aggiornato degli allacciamenti dallo stesso effettuati.
6. Qualora dovessero verificarsi eventuali danni agli impianti e alle dotazioni imputabili al Concessionario e non dipendenti dal normale uso di tali dotazioni, il Concessionario dovrà provvedere al ripristino degli impianti nel termine assegnato dal Concedente, il tutto a propria cure e spese. In mancanza, il Concedente procederà d’ufficio a spese del Concessionario, rivalendosi sulla garanzia fideiussoria prestata dal
Concessionario.
Articolo 7 – Allacciamento delle utenze
1. Il Concessionario realizza le opere necessarie all’allacciamento delle utenze applicando le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 16/87 e ss.mm.ii. come di seguito indicate e soggette ad eventuale rivalutazione da parte dell’Amministrazione:
a. Canone annuale di utenza per ciascuna lampada Euro 18,00 + IVA;
b. Contributo di allacciamento per loculo, ossario, fosse e sepolcri Euro 17,54 oltre IVA (una tantum).
2. Il Concessionario rende pubbliche, nei confronti degli utenti, le condizioni tecnico- economiche per l’esecuzione degli interventi allo stesso richiesti. Articolo 8 – Erogazione del Servizio
1. Il Concessionario garantisce le condizioni di erogazione del Servizio contenute nel Disciplinare e nel Regolamento di utenza allegati alla Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 2 febbraio 1987 e ss.mm.ii. e rispettando in ogni caso le condizioni minime di tempo in tempo previste dal Concedente. Articolo 9 – Controlli
1. Ai fini della verifica dell’adempimento alle obbligazioni contrattuali e del rispetto delle norme che disciplinano lo svolgimento del Servizio, il Concedente può svolgere nei confronti del Concessionario attività di controllo secondo modalità compatibili con le esigenze aziendali di quest’ultimo. A tal fine il Concessionario consente l’effettuazione di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che il Concedente ritenga opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, progetti, opere ed impianti, purché attinenti al Servizio.
2. In particolare, il Concedente ha diritto di:
a) chiedere ed ottenere tempestivamente dal Concessionario dati, documenti ed informazioni sullo svolgimento del Servizio e sulla realizzazione degli interventi;
b) effettuare accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive presso il Concessionario sullo svolgimento del Servizio e sulla realizzazione degli interventi, anche al fine di acquisire documenti o informazioni;
c) effettuare accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive sulle reti e sugli impianti.
3. Gli accertamenti, i sopralluoghi e le verifiche ispettive possono essere effettuati dal personale all’uopo incaricato dal Concedente.
Articolo 10 – Contestazione degli inadempimenti e diffida ad adempiere
1. Gli inadempimenti alle obbligazioni contrattuali addebitabili al Concessionario sono contestati dal Concedente mediante l’invio, con plico raccomandato/PEC/fax, di una lettera di addebito corredata dalla documentazione a supporto e, se necessario, dall’intimazione ad adottare le misure atte a rimuovere gli effetti dell’inadempimento.
2. Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della lettera di addebito, il Concessionario può inviare al Concedente le proprie osservazioni.
3. Tenuto conto delle eventuali osservazioni, il Concedente può diffidare il Concessionario a provvedere, fissando al proposito un congruo termine. Articolo 11 – Tracciabilità
1. Il Concessionario, ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della predetta legge. Tutti i movimenti finanziari relativi alla
presente concessione devono essere registrati sui conti correnti dedicati e,
salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Eventuali transazioni eseguite dal Concessionario in difformità, ovvero attraverso l’utilizzo di mezzi non idonei a garantire la tracciabilità, sono causa di risoluzione espressa del presente contratto.
Articolo 12 – Clausola risolutiva espressa
1. Il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., in caso di:
a) mancato rispetto, da parte del Concessionario, dell’obbligo di pagamento del canone di concessione, secondo quanto previsto dall’Articolo 2;
b) inadempimento, da parte del Concessionario, del divieto di cessione del Contratto e di sub affidamento;
c) mancata reintegrazione, da parte del Concessionario, della garanzia cauzionale dallo stesso prestata in favore del Concedente;
d) in caso di più inadempimenti reiterati, da parte del Concessionario, a seguito dell’inoltro di formali diffide da parte del Comune e una volta decorsi inutilmente i termini allo stesso assegnati.
3. La volontà del Concedente di avvalersi della clausola risolutiva espressa oggetto del presente articolo è comunicata al Concessionario con lettera raccomandata/PEC/FAX.
Articolo 13 – Recesso
1. Il Concedente può recedere dal Contratto, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico oppure nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 21-quinquies della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni e integrazioni.
2. Il recesso deve essere comunicato per iscritto, mediante raccomandata/PEC/fax, almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui i suoi effetti sono destinati a prodursi.
3 Il Concedente può inoltre recedere in ogni tempo dal Contratto, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni di cui al precedente comma 1, assicurando in tal caso la corresponsione in favore del Concessionario di una somma corrispondente alla quota non ammortizzata relativa agli investimenti realizzati nel corso dell’affidamento dal Concessionario da rilevarsi dalle scritture contabili.
Articolo 14 – Responsabilità nei confronti dei terzi
1. In ogni caso di inadempimento, il Concessionario deve tenere indenne il Concedente degli oneri da quest’ultimo eventualmente sostenuti per risarcimenti o indennizzi da corrispondere a terzi in conseguenza di tali inadempimenti.
Articolo 15 – Controversie
1. Qualora ed in qualsiasi momento fra il Concedente ed il Concessionario sorgano contestazioni sulla interpretazione, esecuzione o risoluzione del Contratto, ciascuna Parte potrà notificare all’altra, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno/PEC/fax, l’esistenza di tali contestazioni, precisandone la natura e l’oggetto.
2. Le Parti si incontreranno per esaminare l’argomento e le motivazioni addotte, con il proposito di comporre in accordo la vertenza.
3. Tutte le controversie in ordine all’interpretazione, all’esecuzione o alla
risoluzione del Contratto che non sia stato possibile risolvere in accordo ai
sensi di quanto disposto dai commi precedenti, sono deferite all’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Foro competente in via esclusiva è quello del Tribunale di Velletri.
Articolo 16 – Garanzie
1. A garanzia dell’esatto adempimento alle obbligazioni assunte dal Concessionario con la sottoscrizione del Contratto, il Concessionario ha costituito una cauzione pari al 10% dell’importo contrattuale (Euro 20.250,00) mediante polizza fideiussoria assicurativa n. 1581233 rilasciata in data 13.01.2020 da Elba Assicurazioni S.p.a., contenente la previsione espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua immediata operatività, e quindi l’impegno del fideiussore a versare la somma garantita sul conto corrente bancario indicato dal Comune, a semplice richiesta scritta dello stesso ed entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta medesima.
2. La garanzia decorre dal giorno di stipula del Contratto ed avrà validità per l’intero periodo di affidamento, e comunque sino alla presa in consegna da parte del nuovo Concessionario degli impianti e delle dotazioni strumentali alla gestione del Servizio.
3. Il Concedente potrà avvalersi della garanzia di cui al comma 1, escutendola in parte o per intero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di inadempienze agli obblighi contrattuali, di applicazione di penali, di anticipazione sul risarcimento danni, nel caso di esecuzione d’ufficio di opere di competenza del Concessionario nonché a rimborso degli oneri
che il Concedente dovesse sostenere per colpa del
Concessionario. Nel caso di incameramento (totale o parziale) della cauzione da parte del Concedente, il Concessionario sarà tenuto a reintegrarla sino all’importo stabilito ed escusso entro 20 (venti) giorni dalla relativa comunicazione, pena la risoluzione del Contratto.
4. Il Concessionario ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) avente efficacia fino ad un massimale di Euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00), rilasciata da Generali Italia S.p.a. il 31.03.2018 con validità fino al 31.03.2020 e successiva appendice dichiarativa n. 3, rilasciata in data 22.01.2020, per i danni causati a terzi nell’erogazione del Servizio.
Articolo 17 – Condizioni alla scadenza
1. Le Parti convengono espressamente che alla naturale scadenza dell’affidamento - coincidente con la scadenza del Contratto - gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà del Concedente concesse in uso gratuito al Concessionario rientrano nella piena disponibilità del medesimo Concedente in perfetto stato di efficienza e di conservazione, salvo il normale deperimento dovuto all’uso.
2. Nel caso in cui, per il verificarsi di una situazione di eccezionalità e di urgenza che richieda l’esecuzione di interventi infrastrutturali straordinari, non sia possibile ammortizzare completamente i beni realizzati nel periodo di validità dell’affidamento, il trasferimento avverrà a fronte del pagamento di una somma pari al valore residuo degli ammortamenti di detti beni risultante dai bilanci del Concessionario.
Articolo 18 – Cessione del Contratto
1. È fatto divieto al Concessionario di cedere, anche parzialmente, il Contratto
o di sub affidare a terzi parti o fasi del Servizio. L’inadempimento della presente disposizione costituisce presupposto per la risoluzione del Contratto, dando inoltre diritto al Comune di procedere all’incameramento totale della garanzia di cui all’Articolo 16 – Garanzie.
2. Resta inteso che, nell’esecuzione dei soli lavori occorrenti all’ampliamento
o alla manutenzione infrastrutturale degli impianti cimiteriali, il Concessionario potrà far ricorso all’istituto del subappalto, il tutto nei termini, con i limiti e secondo le modalità di cui alla vigente normativa.
Articolo 19 – Imposte, tasse, canoni
1. Sono a carico del Concessionario tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere attinente alla gestione dei beni strumentali all’erogazione del Servizio stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dagli Enti locali.
Articolo 20 – Incaricato del trattamento dati personali
1. Per l’attività oggetto del Servizio, il Concessionario assumerà la qualifica d’incaricato del trattamento dei dati personali in nome e per conto del Concedente, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.
2. Con tale qualifica il Concessionario potrà trattare i dati personali per quanto strettamente necessario allo svolgimento del Servizio, adottando tutte le misure previste dalla legge in ordine ad ogni fase del trattamento dei dati personali.
Articolo 21 – Spese contrattuali e registrazione
Tutte le spese per diritti, imposte e tasse inerenti al presente atto, (presenti e future, compresi bolli e registrazione), nessuna esclusa, sono a carico di
A.S.P. S.p.A. con esplicita rinuncia da parte di questa ad ogni azione di rivalsa. Le parti dichiarano che le prestazioni previste nel Contratto sono soggette ad IVA, al fine della registrazione a tassa fissa.
Articolo 22 – Norme applicabili
1. Anche laddove non espressamente richiamate, al Contratto si applicano le vigenti norme primarie e secondarie, i provvedimenti dell’Autorità, degli Enti Locali e di altri Enti, nonché le norme tecniche attinenti al Servizio.
Formano parte integrante del Contratto i seguenti documenti:
X. Xxxxxxxx di Consiglio Comunale n. 16 del 02/02/1987;
X. Xxxxxxxx del Commissario Straordinario n. 33 del 30/05/2019;
C. Regolamento di utenza;
D. Capitolato Tecnico.
Articolo 23 – Elezione di domicilio
Ai fini del presente atto, l’A.S.P. S.P.A. ha eletto domicilio presso la sede dell'Azienda Speciale Pluriservizi sita a Ciampino in Xxxxx Xxxxxx
Xxxxxx, 0, xxx. 00000.
Il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx dichiara di non trovarsi nei casi di incapacità a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, come risulta anche dal Certificato del Casellario Giudiziale agli atti dell'Ufficio Contratti.
Articolo 24 - Codice CIG
Il presente affidamento è avvenuto ai sensi della Deliberazione del Commissario Straordinario n. 33 del 30.05.2019 nelle modalità proprie
dell’“in house providing” conseguentemente, secondo gli indirizzi espressi dall’ANAC con determinazione n. 4 del 7.07.2011, non è stato richiesto il CIG.
Articolo 25 – Durc
L’Amministrazione ha ottenuto dall’INAIL–INPS – Documento Unico di Regolarità Contributiva, prot. n. INAIL_19757524 del 9.01.2020, con validità fino all’8.05.2020.
Articolo 26 - Antimafia
Le Parti danno atto che ai sensi dell’Art. 83, comma 3 lett. e del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche, per il presente affidamento non va richiesta la Certificazione antimafia.
Articolo 27 - Anticorruzione
Ai sensi del vigente Piano comunale di Anticorruzione, approvato con atto di Giunta municipale n. 9 del 31.01.2020, è fatto divieto all'A.S.P. S.p.A., durante l’esecuzione del presente contratto, di intrattenere rapporti di servizio e fornitura o professionali in genere, con gli Amministratori e Dirigenti e i loro familiari stretti (coniuge e conviventi).
Articolo 28 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
L’A.S.P. S.p.A. dichiara di aver ricevuto copia del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ai sensi del paragrafo 4.4 del Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione 2020/2022, adottato dal Comune di Ciampino con Deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 31.01.2020, di averne preso visione e di essere consapevole dell’obbligo di osservanza dello stesso da parte sua e di tutti i suoi
collaboratori.
La violazione degli obblighi derivanti da detto codice è causa di risoluzione o di decadenza dal rapporto derivante dal presente atto.
Articolo 29 – Rapporti di collaborazione vietati
L’A.S.P. S.p.A. ha reso apposita dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, prot. n. 3616 del 24.01.2020, circa l’inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii..
Articolo 30 – Clausole vessatorie
Le Parti accettano e sottoscrivono le clausole vessatorie del presente atto secondo quanto riportato nell’Allegato A.
IL CONCEDENTE – Arch. Xxxxxxx Xxx Xxxx – Dirigente V set. – Uff. Ambiente (firmato digitalmente)
IL CONCESSIONARIO – A.S.P. S.P.A. – Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx in qualità di Xxx.xx Unico (firmato digitalmente)
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE ATTESTA
L’autenticità e validità delle firme sopra riportate, apposte come segue dalle Parti:
- con modalità di firma digitale ai sensi dell’Art. 1 comma 1 lett. s) del D.Lgs.
07.03.2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione digitale” (CAD) e s.m.i.,, dall’Arch. Xxxxxxx Xxx Xxxx nato a Marino (RM) il 26.09.1972 nella espressa qualità di Dirigente V Settore – Uff. Ambiente e Cimitero del Comune di Ciampino, in nome per conto e nell’interesse del quale dichiara
di agire e presso il quale è per la carica domiciliato;
- con firma digitale apposta in mia presenza, previa verifica della validità del certificato fino all’1.08.2021 dal Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx nato a Agrigento il 2.05.1968, il quale interviene in qualità di Amministratore Unico della Società A.S.P. S.p.A. con sede in Ciampino, Largo Xxxxxx Xxxxxx, 1 CAP 00043 - C.F. e Partita I.V.A. 02315031001.
Ciampino, 13.02.2020.
Il Vice Segretario comunale Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx