CITTA’ DI VENARIA REALE (Provincia di TORINO)
Rep. n. 1864 del 18/11/2015
CITTA’ DI VENARIA REALE
(Provincia di TORINO)
CENTRALE DI COMMITTENZA SCHEMA CONVENZIONE ATTUATIVA
PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE ACQUISIZIONI DI BENI, SERVIZI E LAVORI IN ATTUAZIONE DI ACCORDO TRA COMUNI NON CAPOLUOGO IN BASE ALL’ART. 33, COMMA 3-BIS DEL D.LGS. N. 163/2006 (COME RIFORMULATO DALL’ART. 9, COMMA 4 DEL D.L. N.
66/2014 CONV. IN L. N. 89/2014).
L’anno duemilaquindici (2015), il giorno diciotto (18) del mese di novembre presso la sede del Comune di Venaria Reale (TO),
TRA
il Comune di Venaria Reale, con sede legale in Xxxxxxx Xxxxx (XX) - Xxxxxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x. 0, P.IVA/C.F. 01710650019, legalmente rappresentato dal Sindaco protempore Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a Torino il 17/05/1966, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 26 ottobre 2015, esecutiva ai sensi di legge;
E
il Comune di Rivalta di Torino, con sede legale in Rivalta di Torino (TO), Via Balma n. 5, P.IVA/C.F. 01864440019, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Xxxxx Xxxxxxxx, nato a Gualdo Tadino (PG) il 19/05/1956, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 21 luglio 2015, esecutiva ai sensi di
ESENTE da IMPOSTA DI BOLLO
(art. 16 allegato B
D.P.R. n. 642/72)
legge;
PREMESSO CHE
▪ l’art. 33, comma 3-bis del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 stabilisce che:
▪ i Comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;
▪ in alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli
strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;
▪ l’art. 23-ter del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in l. 11 agosto 2014, n. 114 prevede
che:
- le disposizioni di cui al comma 3-bis dell’articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall’articolo 23-bis del lo stesso decreto, entrano in vigore il 1º gennaio 2015, quanto all’acquisizione di beni e servizi, e il 1º luglio 2015, quanto all’acquisizione di lavori, stabilendo anche che sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso (comma 1);
- le disposizioni di cui al comma 3-bis dell’articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall’articolo 23-bis dello stesso decreto, non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, e di quelle indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122 (comma 2);
- i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro (comma 3);
▪ numerose interpretazioni hanno evidenziato come il termine “accordo consortile”
riportato nell’art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 costituisca una espressione atecnica, con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni definibili in base all’art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, come strumento alternativo all’unione dei comuni;
▪ la norma dispone infatti che, in caso di stipulazione dell’accordo consortile, ci si
debba avvalere dei “competenti uffici”, con ciò sottintendendo la volontà di non dare vita ad un organismo autonomo rispetto agli enti stipulanti;
▪ tale opzione interpretativa, oltre a trovare conferma nell’impianto complessivo della
norma – e precisata, come richiesto dall’ANCI, nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui requisiti per l’iscrizione dei soggetti aggregatori, che ha ottenuto l’Intesa in sede di Conferenza Unificata, in data 16 ottobre 2014 - si mostra maggiormente conforme alla scelta del legislatore, attuata:
a) da un lato con l’art. 2, comma 28 della legge n. 244/2007, il quale stabilisce che ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovra-comunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e
gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti (nonché integrato dall’art. 1, comma 130-bis della legge n. 56/2014, inserito dall’art. 23, comma 1 del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014, il quale prevede che non si applica ai consorzi socio-assistenziali quanto previsto dal comma 28 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni);
b) dall’altro con l’art. 2, comma 186, della legge 191/2009, il quale prevede la soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali;
▪ in tale ottica interpretativa, quindi, l’espressione “accordi consortili” deve essere
intesa non già come accordi istitutivi di un vero e proprio consorzio (quindi ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 267/2000), al quale spetterebbe successivamente la competenza a istituire una propria centrale di committenza, bensì come atti convenzionali volti ad adempiere all’obbligo normativo di istituire una centrale di committenza, in modo da evitare la costituzione di organi ulteriori e con essi le relative spese, risultando peraltro la convenzione per la gestione associata un modello di organizzazione che sembra conciliare, ancor più del consorzio o dell’unione, i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun ente;
▪ l’art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato
funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
▪ il comma 4 dell’art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono
prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto
degli enti deleganti;
▪ l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che:
a) le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (comma 1);
b) a far data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi;
PREMESSO, INOLTRE:
▪ che i Comuni di Venaria Reale e Rivalta di Torino hanno approvato, con le seguenti deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali lo schema della convenzione per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori secondo quanto previsto dall’art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006, mediante costituzione di una Centrale Unica di Committenza per gli stessi Comuni associati:
a) deliberazione n. 55 del 21/07/2015, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Rivalta di Torino, esecutiva ai sensi di legge;
b) deliberazione n. 38 del 26/10/2015, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Venaria Reale, esecutiva ai sensi di legge;
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE: CAPO I
FINALITÀ ED ELEMENTI DI RIFERIMENTO
Art. 1
Oggetto, finalità ed ambito applicativo della convenzione
1. La presente convenzione disciplina l’esercizio in forma associata tra i Comuni aderenti, della funzione e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni, nei termini specificati negli articoli seguenti.
2. La convenzione attua quanto previsto dall’art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006, come riformulato dall’art. 9, comma 4 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 e per come integrato nei profili applicativi dall’art. 23-ter del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014. In tal senso le premesse costituiscono parte integrante della convenzione, per consentirne la corretta interpretazione ed applicazione. In particolare con la sottoscrizione della presente convenzione i comuni aderenti affidano alla Centrale Unica di Committenza le procedure di acquisizione che la legge vigente al momento impone siano svolte nelle forme previste dal sopra richiamato art. 33, comma 3-bis, del d.lgs. n. 163/2006, riservandosi la facoltà di affidare alla stessa anche le procedure di affidamento che possono svolgere autonomamente, con l’eccezione di quelle da espletare attraverso strumenti elettronici di acquisto. Qualora con successivi provvedimenti legislativi siano modificati i contenuti del sopra richiamato art. 33, comma 3-bis, del d.lgs. n. 163/2006, sarà automaticamente modificato l’ambito di applicazione relativamente alle procedure di acquisizione facenti capo alla Centrale Unica di Committenza, fatta salva la conclusione dei procedimenti di acquisizione già avviati.
3. La convenzione è finalizzata a:
a) consentire ai Comuni associati l’ottimale gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nei termini previsti dall’art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 e dalle disposizioni ad esso correlate;
b) consentire ai Comuni associati una migliore programmazione degli acquisti di beni e servizi, nella prospettiva di una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di acquisizione;
c) consentire ai Comuni associati di razionalizzare l’utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economiche impiegate nella gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni;
d) produrre risparmi di spesa, mediante la gestione unitaria delle procedure di acquisizione, la realizzazione di economie di scala e di sinergie tecnico-produttive tra i Comuni associati;
e) valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività relative alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, anche mediante rafforzamento della qualificazione e delle competenze;
4. La convenzione è aperta all’adesione di altri Comuni e di altri enti locali che intendano gestire in forma associata le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni. In tal caso l’ente che richieda di aderire alla convenzione ne approva il testo integrale senza modifiche o condizioni, e previa accettazione da parte degli enti già associati, mediante conforme deliberazione consiliare.
5. Qualora la Centrale Unica di Committenza acquisisca i requisiti previsti dall’art. 9, comma 2 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 per poter diventare soggetto aggregatore, i Comuni associati, mediante le forme di consultazione previste dal successivo art. 22, approvano l’eventuale iscrizione all’elenco dei soggetti aggregatori e definiscono un apposito programma finalizzato all’esercizio di tali attività da parte della struttura organizzativa.
6. La presente convenzione si applica alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni disciplinate, anche in parte, dal d.lgs. n. 163/2006 o comunque da esso ricondotte alla gestione in base ai principi dell’ordinamento comunitario.
7. Risultano in particolare comprese nell’ambito di applicazione della presente convenzione, in termini specificativi rispetto a quanto prefigurato dal precedente
comma 6:
a) le procedure per l’affidamento di servizi di ingegneria e di architettura in base all’art. 91 del d.lgs. n. 163/2006;
b) le procedure per l’affidamento di appalti di servizi compresi nell' allegato IIB del d.lgs. n. 163/2006;
c) le procedure per l’affidamento di concessioni di servizi disciplinate dall’art. 30 del d.lgs. n. 163/2006;
d) le procedure per l’affidamento di appalti di lavori e di opere compresi nell’allegato I del d.lgs. n. 163/2006, anche in forma semplificata in base all’art. 123 dello stesso Codice dei contratti pubblici;
e) le procedure per l’affidamento di contratti di partenariato pubblico-privato, come individuati dall’art. 3, comma 15- bis del d.lgs. n. 163/2006 e come disciplinati dallo stesso Xxxxxx dei contratti pubblici e dal d.P.r. n. 207/2010, comprese le procedure ad iniziativa di soggetti privati previste dall’art. 153 del d.lgs. n. 163/2006 e dall’art. 278 del d.P.R. n. 207/2010;
f) le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e beni in economia mediante cottimo fiduciario, svolte con modalità tradizionali e fatto salvo quanto previsto dall’art. 9 della presente convenzione in attuazione di quanto previsto dall’art. 23-ter del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014.
8. Risultano comprese nell’ambito di applicazione della presente convenzione le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni riconducibili alle Istituzioni costituite dai Comuni associati in base agli articoli 114 e 115 del d.lgs. n. 267/2000.
9. La presente convenzione non si applica:
a) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d’opera affidati in base a quanto previsto dall’art. 7, commi 6 e seguenti
del d.lgs. n. 165/2001, nonché in base alle disposizioni regolamentari dei singoli enti disciplinanti le collaborazioni autonome;
b) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Comuni associati in base all’art. 12 della legge n. 241/1990 ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri; a tal fine si considerano come erogazioni di contributi i provvedimenti che rispettino le condizioni individuate dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013.
10. La presente convenzione non si applica, inoltre:
a) alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni effettuate da aziende speciali (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell’art. 114 del d.lgs. n. 267/2000), organizzazioni consortili (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell’art. 31 del d.lgs.
n. 267/2000 e dotati di soggettività giuridica), fondazioni, associazioni, società, sia a capitale interamente pubblico sia a capitale misto pubblico-privato, costituite o partecipate dai singoli Comuni associati;
b) alle procedure di affidamento di lavori effettuate da parte di un concessionario servizi ai sensi dell’art. 32, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 163/2006;
c) alle procedure di affidamento di lavori a scomputo di oneri di urbanizzazione effettuate da parte di un operatore economico privato ai sensi dell’art. 32, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 163/2006 e fermo restando quanto stabilito dall’art. 16 del d.P.R.
n. 380/2001 in relazione all’affidamento dei lavori per lo scomputo di oneri di urbanizzazione primaria;
d) alle procedure poste in essere da soggetti privati in relazione alle ulteriori fattispecie particolari connesse a finanziamenti pubblici individuate dall’art. 32, comma 1 del d.lgs. n. 163/2006 e da altre disposizioni di legge.
11. La presente convenzione non si applica a tutte le procedure finalizzate
all’affidamento di contratti non disciplinate dal d.lgs. n. 163/2006 o comunque non richiedenti l’acquisizione del codice identificativo gara, con riferimento alle fattispecie individuate dall’art. 25 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 e dal relativo allegato esplicativo, nonché dalla determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4/2011.
Art. 2
Centrale Unica di Committenza per i Comuni associati
1. Tra i comuni sottoscrittori della presente convenzione, è istituita la Centrale Unica di Committenza per la gestione in forma associata delle acquisizioni di lavori, servizi e beni, in relazione a quanto previsto dall’art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006. La Centrale Unica di Committenza ha sede principale presso il comune capo – convenzione, individuato nel comune di Venaria Reale. Costituiscono articolazioni periferiche tutte le sedi dei comuni convenzionati.
2. I Comuni associati sono tenuti ad avvalersi della Centrale Unica di Committenza per le acquisizioni di lavori, servizi e beni nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi specificati dalla presente convenzione.
3. I singoli Comuni associati possono svolgere autonomamente le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture nei termini previsti dall’art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 e dall’art. 23-ter del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014, secondo le modalità specifiche di rapporto con la Centrale Unica di Committenza indicate negli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 della presente convenzione.
4. La Centrale Unica di Committenza non ha soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli elementi identificativi del Comune capo – convenzione sono utilizzati nelle procedure svolte dalla Centrale Unica di Committenza, con particolare riguardo:
a) ai riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici;
b) ai riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche;
c) ai riferimenti fiscali;
d) ai riferimenti del Comune in ordine alla sua iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ed al soggetto operante come Responsabile dell’Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante (RASA).
5. I singoli Comuni associati sono ad ogni effetto Stazioni Appaltanti e mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicativi all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltani (AUSA).
Art. 3
Operatività della convenzione e durata
1. La presente convenzione per la gestione in forma associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni ha durata di tre anni dalla sua stipulazione.
2. Una volta sottoscritta la presente convenzione la Centrale Unica di Committenza diverrà operativa non appena:
a) la Conferenza dei Sindaci abbia espletato quanto indicato all’articolo 22, comma 1, lettere a), c) e d) e comma 3, lettera b);
b) il Comune capo - convenzione abbia espletato quanto indicato all’articolo 16, commi 2, 3, 4 e 5;
c) i singoli comuni associati abbiano espletato quanto indicato all’articolo 17, comma 1 relativamente alle risorse umane ed all’articolo 24 relativamente alle risorse strumentali;
d) si sia proceduto alla iscrizione della Centrale Unica di Committenza all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), designando il Responsabile della Centrale quale soggetto operante come
Responsabile dell’Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante (RASA), iscrivendo quale nuova stazione appaltante la Centrale ancorché priva di codice fiscale, definendo uno o più centri di costo in base alla configurazione organizzativa prevista, associando alla nuova stazione appaltante le stazioni appaltanti di cui essa si compone.
3. Entro i dodici mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati avviano un processo finalizzato a verificare i risultati della stessa in relazione all’acquisizione di lavori, beni e servizi ed a definire per le stesse attività la futura organizzazione, nel rispetto dell’autonomia organizzativa dei singoli enti.
4. Entro i sei mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati pervengono alla formalizzazione della decisione di conferma del modello organizzativo associato o a diversa scelta. Qualora i Comuni associati optino per il mantenimento del modello organizzativo associato definito dalla presente convenzione pervengono alla formalizzazione di una nuova convenzione, recettiva degli eventuali miglioramenti organizzativi e delle attualizzazioni conseguenti all’evoluzione del quadro normativo di riferimento.
CAPO II
OBBLIGHI, FUNZIONI E COMPETENZE DEGLI ENTI ASSOCIATI
Art. 4
Funzioni esercitate dalla Centrale unica di committenza e principi regolanti l’esercizio delle attività
1. La Centrale Unica di Committenza svolge le seguenti funzioni ed attività correlate in relazione all’acquisizione di lavori, servizi e beni:
a) nella fase propedeutica alla procedura di affidamento:
a.1) collabora con i Comuni associati in relazione alla verifica generale della coerenza
della progettazione approvata dagli stessi con la procedura di affidamento da esperirsi; tale attività non costituisce né sostituisce le attività di verifica e di validazione previste dagli articoli da 45 a 55 del d.P.R. n. 207/2010;
a.2) collabora con i Comuni associati alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze dell’ente o degli enti interessati;
a.3) collabora con i Comuni associati nell’individuazione della procedura di gara per la scelta del contraente;
a.4) collabora nella redazione del capitolato speciale e degli altri documenti di gara;
a.5) collabora con i Comuni associati per l'individuazione del criterio di aggiudicazione e di eventuali elementi correlati;
a.6) collabora con i Comuni associati, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la definizione dei criteri di valutazione delle offerte, le loro specificazioni come sub-criteri, i relativi pesi e sub-pesi ponderali, nonché la metodologia di attribuzione dei punteggi;
a.7) definisce, in accordo con i Comuni associati, elenchi e/o sistemi di qualificazione di operatori economici finalizzati a consentire l’ottimale gestione delle procedure ristrette semplificate e delle procedure negoziate nel rispetto dei principi di imparzialità e rotazione, immediatamente utilizzabili anche dagli enti associati nelle procedure di affidamento di propria competenza;
a.8) predispone ed adotta la necessaria modulistica standardizzata ed omogenea;
b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:
b.1) redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate;
b.2) nomina la Commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in accordo con i Comuni associati, e del Seggio di gara (nelle procedure con l’utilizzo del criterio del prezzo più basso);
b.3) realizza gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, fino all’aggiudicazione provvisoria, quali, in particolare:
b.3.1) pubblicazione del bando o dell'avviso, invio degli inviti nelle procedure ristrette e negoziate, nonché gestione di tutte le attività afferenti allo svolgimento della procedura di gara nella fase intercorrente tra la pubblicazione del bando e il termine di scadenza per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione (es. formulazione di risposte alle richieste di chiarimenti);
b.3.2) gestione della ricezione delle offerte e della loro conservazione sino all’espletamento della gara;
b.3.3) gestione della fase di ammissione degli operatori economici alla gara;
b.3.4) verifica a campione del requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in base a quanto previsto dall’art. 48 del d.lgs. n. 163/2006;
b.3.5) gestione della fase di valutazione delle offerte per mezzo del Seggio di gara o della Commissione giudicatrice;
b.3.6) supporto, su richiesta, al Responsabile del Procedimento nell’eventuale verifica dell’anomalia dell’offerta;
b.3.7) gestione di tutte le attività sino all’aggiudicazione provvisoria mediante il Seggio di gara o la Commissione giudicatrice;
b.3.8) gestione delle attività relative all’aggiudicazione definitiva non ancora
efficace in base agli articoli 11, comma 7, e 12, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006;.
c) nella fase di esecuzione del contratto:
c.1) collabora con i Comuni associati ai fini della stipulazione del contratto;
c.2) acquisisce ed elabora, con i Comuni associati, le informazioni relative all’esecuzione dei contratti in ordine a varianti comportanti atti aggiuntivi, esercizio della facoltà di proroghe, esercizio di opzioni relative a forme di rinnovo o di ampliamento dell’appalto, quando comportanti l’intervento della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza per l’affidamento mediante procedura negoziata.
2. Ogni Comune associato comunica alla Centrale Unica di Committenza entro il 31 ottobre di ciascun anno, ed in ogni caso con almeno sei mesi di anticipo sulla scadenza programmata:
a) i contratti di lavori, servizi e forniture in scadenza nell’esercizio successivo;
b) i fabbisogni minimi per le forniture ed i servizi ricorrenti.
La conferenza dei Sindaci di cui al successivo art. 22 comunica le eventuali esigenze di effettuare affidamenti non programmati e determina i piani di attività della Centrale unica di committenza.
3. In relazione alle attività connesse all’anticorruzione e alla trasparenza trova applicazione il successivo art. 26. Sono comunque di competenza della Centrale Unica di Committenza gli adempimenti strettamente connessi alle funzioni esercitate dalla stessa.
4. Il Comune designato come ente capofila operante come Centrale Unica di Committenza provvede alla gestione delle comunicazioni con l’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) e con gli organismi da questa dipendenti in relazione alle attività per essa previste in ordine alla vigilanza sulle procedure di affidamento di appalti
pubblici, per tutte le sub-fasi della procedura di affidamento sino all’aggiudicazione provvisoria.
5. Nell’esercizio delle funzioni di cui al precedente comma 1, la Centrale Unica di Committenza svolge le proprie attività per l’acquisizione di lavori, servizi e beni nel pieno rispetto dei principi dell’ordinamento comunitario e dei principi definiti dal d.lgs. n. 163/2006.
6. Nell’organizzazione delle procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e beni, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, la Centrale Unica di Committenza deve, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali. A tal fine si confronta preventivamente con i Comuni associati interessati dalla procedura, per consentire agli stessi di indicare nelle determinazioni a contrarre con cui avviano la gara la motivazione circa la mancata suddivisione dell’appalto in lotti.
7. La Centrale Unica di Committenza organizza i propri atti (protocollazioni, determinazioni, deliberazioni della conferenza dei sindaci) con un sistema di registrazione autonomo, nel quale sono riportati tutti i provvedimenti adottati dai soggetti operanti a diverso titolo nell’ambito della Centrale Unica di Committenza. Tale sistema consente il collegamento con il protocollo informatico e con i sistemi di conservazione del Comune capo – convenzione.
Art. 5
Funzioni e attività ulteriori che possono essere svolte dalla Centrale unica di committenza nell’interesse e in collaborazione con i Comuni associati alla convenzione
1. La Centrale Unica di Committenza svolge le seguenti funzioni ed attività complementari nell’interesse dei Comuni associati e della più efficace realizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni:
a) promozione dell’omogeneizzazione delle scadenze dei contratti di lavori (con particolare riferimento a quelli di manutenzione riferibili a più Comuni), servizi e forniture;
b) coordinamento dei procedimenti di determinazione dei fabbisogni di beni e servizi riferibili alle esigenze dei Comuni associati;
c) promozione dell'adozione di strumenti regolamentari omogenei negli enti associati per la disciplina dell'attività contrattuale e delle modalità di acquisizione di lavori, servizi e beni in modo da favorire l'azione sinergica della Centrale Unica di Committenza; in base a tale attività i Comuni associati, nel rispetto dell’autonomia dei propri organi, si impegnano a proporre a questi ultimi l’adozione dei regolamenti unitari predisposti dalla Centrale.
2. La Centrale Unica di Committenza può svolgere anche attività finalizzate a sostenere i Comuni associati nell’utilizzo di procedure di partenariato pubblico-privato per la realizzazione di opere o per la gestione di servizi.
3. Ai fini di cui al precedente comma la Centrale Unica di Committenza può:
a) collaborare con i Comuni associati per la predisposizione di studi di fattibilità o predisporre su delega degli stessi gli studi, anche per settori merceologici aggregati, da ricondurre alle procedure per iniziative di partenariato pubblico- privato sviluppate nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 163/2006, dal d.P.R. n. 207/2010 e, comunque, dall’ordinamento comunitario;
b) sviluppare iniziative finalizzate, anche mediante accordi con qualificati organismi ed altre istituzioni, al reperimento di risorse economiche riconducibili a progetti realizzabili con strumenti di partenariato pubblico-privato per lavori o servizi di cui i Comuni associati necessitano;
c) sviluppare accordi con qualificati organismi per ottimizzare le condizioni di
finanziamento di iniziative da realizzarsi mediante strumenti di partenariato pubblico-privato.
Art. 6
Funzioni e attività di competenza dei singoli Comuni in ordine alle procedure gestite dalla Centrale Unica di Committenza
1. I singoli Comuni associati, in relazione all’acquisizione di lavori, servizi e beni mediante procedure gestite dalla Centrale di Committenza svolgono le seguenti funzioni ed attività correlate in relazione ai processi per l’acquisizione di lavori, servizi e beni:
a) nella fase di programmazione e di progettazione, precedente alla procedura di
affidamento:
a.1) la programmazione del fabbisogni, anche attraverso l’adozione e l’approvazione del programmi annuali e pluriennali del lavori e delle forniture di beni e servizi;
a.2) l’individuazione del Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi e beni) e del Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori), ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 163/2006;
a.3) la progettazione, in tutte le fasi, del lavori, del servizi e delle forniture;
a.4) l’approvazione del progetti e del capitolati delle opere, servizi e forniture, completi di tutte le indicazioni di cui agli articoli 14 e seguenti (per i lavori) o all'articolo 279 (per i servizi e le forniture) del d.P.R. n. 207/2010, e recanti l'attestazione di congruità del prezzo posto a base d'asta; in caso di procedure di acquisizione riguardanti più Comuni associati, i progetti ed i capitolati sono approvati, nel medesimo testo, dai competenti organi di ciascun ente e la procedura di affidamento non può essere presa in carico dalla Centrale di Committenza fino all'approvazione da parte di tutti i Comuni interessati;
a.5) la predisposizione e l’approvazione dell’elenco degli operatori economici da
invitare, in caso di procedura negoziata, nelle more dell’adozione di analoghi strumenti propri da parte della Centrale;
a.6) la predisposizione e l’approvazione, per appalti di lavori, dell’elenco degli operatori economici da invitare in caso di utilizzo della procedura ristretta semplificata, ai sensi dell’art. 123 del D.Lgs. n. 163/2006;
a.7) tutte le attività collaborative con la Centrale Unica di Committenza finalizzate allo svolgimento delle procedure di acquisizione nel modo più efficace possibile;
b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:
b.1) avvio della procedure di affidamento mediante adozione della determinazione a contrarre prevista dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. n. 163/2006 e dall’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, anche ai fini di quanto previsto dalla disciplina della contabilità dell’ente locale in ordine alla programmazione e alla costituzione della prenotazione dell’impegno di spesa;
b.2) collaborazione con la Centrale Unica di Committenza in relazione allo svolgimento delle procedure di affidamento, quando richiesto (ad esempio per effettuazione di sopralluoghi obbligatori, ecc.);
b.3) conclusione della procedura di affidamento con effettuazione dei controlli obbligatori in base all’art. 11, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006, mediante intervento del Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi o beni) o del Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori) con utilizzo del sistema AVCPass e mediante conseguente riscontro dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, con costituzione dell’impegno di spesa derivante dai risultati della procedura;
b.4) formalizzazione del contratto con l’operatore economico individuato quale affidatario, in base all’art. 11, comma 13 del d.lgs. n. 163/2006 e in rapporto ad
una delle soluzioni individuate dall’art. 8 della presente convenzione;
c) nella fase di esecuzione del contratto:
c.1) gestione di tutte le attività relative all’esecuzione dei contratti previste dal d.lgs. n.
163/2006 e dal d.P.R. n. 207/2010, nonché da normative specifiche;
c.2) verifica delle condizioni sussistenti per eventuali varianti in corso d’opera (per i lavori) in base all’art. 132 del d.lgs. n. 163/2006 o in corso di esecuzione (per servizi e forniture di beni) in base agli artt. 310 e 31 del d.P.R. n. 207/2010, con relative decisioni, con correlata comunicazione tempestiva alla Centrale unica di committenza;
c.3) adozione delle decisioni relative alla gestione di criticità e di inadempimenti imputabili all’operatore economico prestatore di servizi, esecutore di forniture o realizzatore di lavori, compresa l’applicazione di penalità e la risoluzione del contratto;
c.4) adozione delle decisioni, motivate da interesse pubblico, di recesso unilaterale dal contratto;
c.5) svolgimento di tutte le attività informative e comunicative connesse all’esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture di beni.
2. La Centrale Unica di Committenza, prima di procedere alla redazione del bando o della lettera di invito e dei correlati atti di gara per la loro pubblicazione o per il loro invio, acquisisce la determinazione a contrarre del Comune associato, al fine di verificare la sussistenza della copertura della spesa relativa alle risorse necessarie per l’acquisizione dei lavori, servizi o beni richiesti.
3. Qualora la procedura di affidamento riguardi più Comuni associati, la Centrale Unica di Committenza provvede ad acquisire tutte le determinazioni a contrarre per le verifiche previste dal precedente comma 2.
Art. 7
Attività della Centrale unica di committenza e dei singoli Comuni associati in relazione agli affidamenti mediante ricorso alla procedura negoziata
1. Si intende per procedura negoziata la procedura di affidamento disciplinata:
a) dall’art. 56 del d.lgs. n. 163/2006, quando preceduta da bando di gara;
b) dall’art. 57 del d.lgs. n. 163/2006, quando non preceduta da bando di gara;
c) dall’art. 122, comma 7 del d.lgs. n. 163/2006, con riferimento ai lavori pubblici di valore inferiore alla soglia comunitaria;
d) dall’art. 204 del d.lgs. n. 163/206, con riferimento a lavori ed interventi su beni culturali;
e) da altre disposizioni di legge definitorie di deroghe alle procedure ad evidenza pubblica, quali, a titolo esemplificativo, le norme contenute nell’art. 9 del d.l. n. 133/2014 conv. in l. n. 164/2014.
2. Le procedure in economia mediante cottimo fiduciario disciplinate dall’art. 125 del d.lgs. n. 163/2006 e dalle correlate disposizioni del D.P.R. n. 207/2010 sono procedure negoziate e la loro effettuazione secondo modalità tradizionali e fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 10, è regolata dai successivi commi 3 e 4.
3. Qualora sussistano i presupposti per l’affidamento di lavori, servizi o forniture di beni mediante ricorso alla procedura negoziata, il singolo Comune associato che necessiti dell’acquisizione adotta specifica determinazione a contrarre, con adeguata motivazione delle ragioni determinanti l’utilizzo della particolare procedura e la trasmette alla Centrale unica di committenza per lo svolgimento delle relative attività connesse all’affidamento.
4. Il singolo Comune associato può chiedere la collaborazione della Centrale Unica di Committenza per la valutazione dell’effettiva sussistenza dei presupposti per il ricorso
alla procedura negoziata.
5. La Centrale Unica di Committenza può evidenziare al singolo Comune Associato che ha deciso di ricorrere alla procedura negoziata eventuali criticità o illegittimità inerenti i presupposti per l’utilizzo della particolare modalità di acquisizione di lavori, servizi o beni, al fine di consentire allo stesso di operare correttivi o eventualmente in autotutela.
Art. 8
Contratti derivanti dalle procedure di affidamento gestite dalla centrale di committenza
Le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte dalla centrale unica di committenza riferibili a una gestione per lotti dell’appalto da parte dei Comuni associati danno luogo:
a) alla stipulazione di singoli contratti con l’affidatario per lotti funzionali afferenti a più Comuni associati, sottoscritti come contratti plurilaterali dai competenti Dirigenti / Responsabili di Servizio di ciascun Comune;
b) alla stipulazione di singoli contratti con l’affidatario da parte di ciascun Comune associato quando i lotti funzionali siano riferiti ai territori degli stessi singoli Comuni che abbiano determinato a contrarre per la specifica procedura.
2. Le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte dalla centrale unica di committenza riferibili a una gestione unitaria dell’appalto da parte dei Comuni associati possono dare luogo:
a) alla stipulazione di un unico contratto con l’affidatario, sottoscritto come contratto plurilaterale dai competenti Dirigenti / Responsabili di Servizio di ciascun Comune;
b) alla stipulazione di singoli contratti con l’affidatario da parte di ciascun Comune associato che abbia determinato a contrarre per la specifica procedura.
3. Ai fini di un’ottimale applicazione del comma 1 e del comma 2, i Comuni associati
definiscono, in accordo con la Centrale Unica di Committenza, la scelta più idonea in rapporto:
a) alla natura e alle peculiarità dell’appalto;
b) alla semplificazione dei rapporti con l’operatore economico affidatario, anche a fini di risparmio di risorse per lo stesso.
Art. 9
Procedure gestite dai singoli Comuni attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento
1. Fatti salvi gli obblighi di acquisto per beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria previsti dall’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, i singoli Comuni associati alla convenzione possono acquisire autonomamente beni e servizi, anche di valore superiore alla soglia comunitaria, attraverso gli strumenti elettronici gestiti da Consip S.p.A. e dal soggetto aggregatore di riferimento, intendendosi come tale il soggetto aggregatore iscritto all’elenco previsto dall’art. 9, comma 1 del D.L. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 con maggior afferenza territoriale. Sino alla formazione dell’elenco, i singoli Comuni considerano come soggetto aggregatore di riferimento la centrale di committenza costituita dalla Regione di riferimento.
2. I singoli Comuni possono utilizzare, in relazione a quanto previsto nel precedente comma 1, i mercati elettronici costituiti da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza della Regione di riferimento, nonché ogni altro strumento di acquisto elettronico o informatizzato, comprese le piattaforme per la gestione interamente telematica delle gare e delle procedure di acquisto.
Art. 10
Affidamenti per acquisizioni di lavori, di servizi e di forniture di beni di valore inferiore a 40.000 euro mediante procedure tradizionali
1. I singoli Comuni associati alla convenzione, aventi popolazione superiore a 10.000 abitanti, possono acquisire autonomamente beni, servizi e lavori di valore inferiore a
40.000 euro mediante svolgimento di procedure tradizionali, da intendersi come procedure svolte al di fuori dei mercati elettronici della pubblica amministrazione o senza l’ausilio di piattaforme informatiche, in base a quanto previsto dall’art. 23-ter, comma 3 del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014.
2. Qualora i singoli Comuni si avvalgano della facoltà di cui al precedente comma 1, comunicano alla Centrale Unica di Committenza le informazioni essenziali relative alla procedura di affidamento effettuata, al fine di consentire il monitoraggio delle acquisizioni in chiave di programmazione.
3. I singoli Comuni associati alla convenzione, aventi popolazione inferiore a 10.000 abitanti, non possono acquisire autonomamente beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro mediante svolgimento di procedure tradizionali, da intendersi come procedure svolte al di fuori dei mercati elettronici della pubblica amministrazione o senza l’ausilio di piattaforme informatiche, in base a quanto previsto dall’art. 23-ter, comma 3 del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014.
4. I singoli Comuni associati alla convenzione, aventi popolazione inferiore a 10.000 abitanti, per far fronte a fabbisogni relativi a servizi, forniture di beni o lavori di valore inferiore a 40.000 euro soddisfacibili mediante affidamenti con procedure tradizionali, operano attraverso la Centrale Unica di Committenza.
5. Al fine di ottimizzare la soddisfazione dei fabbisogni di cui al precedente comma 4, le procedure tradizionali di affidamento sono svolte a cura del responsabile del procedimento individuato come operante presso la Centrale unica di committenza dal Comune aderente alla convenzione che necessita dell’acquisto ai sensi dell’articolo 19 della presente convenzione.
6. Gli atti adottati dal Responsabile del procedimento individuato come operante presso la Centrale Unica di Committenza in base al precedente comma 5 sono gestiti e registrati nel sistema informatico di gestione degli atti della Centrale Unica di Committenza previsto dall’art. 4, comma 7, della presente convenzione.
Art. 11
Affidamenti di servizi o forniture a cooperative sociali iscritte alla sezione B dell’albo regionale, ad organismi di volontariato, ad associazioni
1. La Centrale Unica di Committenza svolge, su indicazione di uno o più Comuni associati alla presente convenzione, le procedure per l’affidamento di servizi o forniture di beni a cooperative sociali iscritte nella sezione B del rispettivo albo regionale, per valori inferiori alla soglia comunitaria e per servizi comunque non aventi natura socio- assistenziale o socio-educativa, in deroga a quanto previsto dalla disciplina dei contratti pubblici in base a quanto previsto dall’art. 5 della legge n. 381/1991.
2. Gli affidamenti dei servizi o delle forniture per i quali sono utilizzabili le convenzioni con le cooperative sociali di cui al precedente comma 1 sono effettuati previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 609 della legge n. 190/2014 ed assumendo a riferimento le linee-guida elaborate dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici con la propria determinazione n. 3/2012.
3. La Centrale Unica di Committenza svolge, su indicazione di uno o più Comuni associati alla presente convenzione, anche:
a) le procedure per l’affidamento di servizi mediante convenzionamento con organismi di volontariato o con associazioni di promozione sociale in base a quanto previsto rispettivamente dalla legge n. 266/1991 e relative leggi regionali piemontesi, nonché
dalla legge n. 383/2000 e relative leggi regionali piemontesi, assicurando, per quanto possibile, il rispetto di principi di confronto competitivo, trasparenza e adeguata pubblicità;
b) le procedure per l’affidamento di servizi mediante convenzioni con associazioni assicurando, per quanto possibile, il rispetto di principi di confronto competitivo, trasparenza e adeguata pubblicità;
c) le procedure per l’affidamento in gestione di impianti sportivi ad associazioni o società sportive dilettantistiche o ad altri dei soggetti individuati dall’art. 90, comma 25 della legge n. 289/2002, assicurando, per quanto possibile, il rispetto di principi di confronto competitivo, trasparenza e adeguata pubblicità.
4. Le procedure di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 possono essere svolte in modo autonomo dai singoli Comuni associati alla convenzione aventi popolazione superiore ai
10.000 abitanti, quando il singolo affidamento abbia un valore inferiore a 40.000 euro.
Art. 12
Affidamento di lavori d’urgenza e in casi di somma urgenza
1. Le procedure per l’affidamento dei lavori d’urgenza ed in casi di somma urgenza, disciplinate dagli articoli 175 e 176 del d.P.R. n. 207/2010, sono espletate a cura del Comune nel territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure. Ove le circostanze di fatto lo permettano, il personale è individuato preferibilmente tra i soggetti operanti nell’ambito della Centrale unica di Committenza di cui al successivo art. 17 della presente convenzione.
2. La stazione appaltante tenuta alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori è il Comune nel territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure.
3. Il Responsabile del procedimento, individuato tra il personale facente parte della
Centrale Unica di Committenza di cui al successivo art. 17, in relazione allo svolgimento delle procedure previste dagli articoli 175 e 176 del d.P.R. n. 207/2010, provvede all’acquisizione del Codice identificativo gara (CIG) ed agli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 163/2006.
Art. 13
Acquisizioni di beni e servizi mediante spese economali
1. I singoli Comuni associati alla convenzione possono acquisire beni e servizi facendo ricorso alle spese economali, intendendosi come tali le spese effettuate dai cassieri delle stazioni appaltanti mediante il fondo economale, alle condizioni stabilite dalla determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici n. 4/2011:
a) le spese ammissibili devono essere tipizzate dall’amministrazione mediante l’introduzione di un elenco dettagliato all’interno di un proprio regolamento di contabilità ed amministrazione ai sensi degli artt. 152 e 153 del d.lgs. n. 267/2000;
b) le spese devono essere effettuate facendo ricorso al fondo economale ed entro un limite di importo massimo, fissato per tipologie di singola spesa nel regolamento di contabilità;
c) non deve trattarsi di spese effettuate a fronte di contratti d’appalto e, pertanto, la corretta qualificazione della singola operazione, da effettuarsi a seconda delle specificità del caso concreto ed alla luce degli ordinari criteri interpretativi, rientra nella responsabilità della stazione appaltante procedente;
d) la gestione di tali spese deve avvenire secondo modalità semplificate sia per quanto riguarda il pagamento (per pronta cassa), contestuale all’acquisto indifferibile del bene o servizio, sia per quanto concerne la documentazione giustificativa della spesa.
Art. 14
Gestione dei documenti derivanti dalle procedure svolte dalla Centrale unica di
committenza e gestione delle richieste di accesso
1. La Centrale Unica di Committenza conserva stabilmente, nel rispetto delle norme in materia di archiviazione tradizionale ed informatica, i documenti acquisiti e formati nel corso delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte in attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione.
2. Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso da parte degli operatori economici in base agli articoli 13 e 79, comma 5- quater del d.lgs. n. 163/2006, nei termini consentiti dal medesimo art. 13 sino alla fase dell’aggiudicazione provvisoria:
a) il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza individuato in base all’art. 18 della presente convenzione è il Responsabile del procedimento per l’accesso ai documenti di cui al precedente comma 1;
b) si applica il vigente Regolamento comunale per il diritto di accesso del Comune capo
– convenzione.
Art. 15
Gestione del contenzioso derivante dalle procedure gestite dalla Centrale unica di committenza
1. In relazione agli eventuali contenziosi insorti con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni gestite dalla Centrale unica di committenza, la stessa collabora con i Comuni associati:
a) fornendo gli elementi tecnico-giuridici per valutare la necessità o meno della costituzione in giudizio, nonché per facilitare l’esercizio della difesa;
b) mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura rispetto alla quale è insorto il contenzioso.
2. Nei documenti di gara è precisato che l’operatore economico che intenda presentare
ricorso in sede giurisdizionale deve notificare il ricorso stesso alla Centrale Unica di Committenza ed al comune associato per conto del quale è svolta la procedura.
3. I Comuni associati valutano il quadro delineato dalla Centrale unica di committenza in relazione al contenzioso insorto e decidono, nel rispetto della loro autonomia, se costituirsi o meno in giudizio, eventualmente associando le proprie posizioni nell’ambito del processo.
4. Le spese legali per l'eventuale costituzione in giudizio del comune capo – convenzione per procedimenti in cui lo stesso non sia beneficiario della procedura di affidamento, sono addebitate al comune beneficiario della procedura, fatto salvo il caso in cui il comune beneficiario abbia provveduto ad autonoma costituzione. In tal caso le spese legali sostenute dal comune capo – convenzione saranno addebitate al cinquanta per cento a carico del comune beneficiario della procedura ed al cinquanta per cento ripartite in parti uguali tra gli altri comuni convenzionati e contabilizzate tra i costi generali.
5. L’esito del contenzioso è comunicato dai Comuni associati alla Centrale unica di committenza al fine di consentire alla stessa:
a) di valutare le criticità derivanti dalle sentenze in relazione alle procedure in gestione;
b) di adottare gli atti necessari in base a quanto previsto dall’art. 84, comma 6, del D.Lgs.
n. 163/2006 per la composizione delle Commissioni giudicatrici.
CAPO III ORGANIZZAZIONE
Articolo 16
Struttura organizzativa dedicata all’acquisizione di lavori, beni e servizi
1. La Centrale unica di committenza si configura quale unità organizzativa autonoma nell’ambito dell’organigramma del Comune di Venaria Reale.
2. II Comune capo – convenzione, sentiti gli enti associati nelle forme di cui al successivo articolo 23:
a) approva eventuali specifiche disposizioni integrative del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi dell’art. 48, comma 3 del d.lgs. n. 267/2000, per le quali gli elementi contenuti nella presente convenzione in ordine all’organizzazione costituiscono i criteri di riferimento, per la disciplina dell’organizzazione della Centrale unica di committenza;
b) con deliberazione della Giunta Comunale, sulla base delle risultanze di quanto stabilito nella conferenza dei Sindaci di cui al successivo art. 22, comma 1 lett. c), approva le risorse umane operanti presso la centrale, comprendendo nella stessa il personale dipendente individuato a tal fine dai Comuni associati in base a quanto stabilito nel successivo art. 17 e stabilendo, in termini indicativi, le attività assegnate e l'impiego orario di ciascuna risorsa umana, garantendo un tendenziale equilibrio nell'utilizzo di personale proveniente da ciascuno dei Comuni associati.
3. II Sindaco del Comune capo – convenzione, con proprio provvedimento, nomina il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza al quale sono attribuite le funzioni di cui all'articolo 107 del d.lgs. n. 267/2000 con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, nonché con riferimento agli aspetti organizzativi nell'ambito delle attività della stessa struttura di committenza.
4. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza è individuato fra le unità di personale inserite nelle risorse umane ai sensi del precedente comma 2, dovendo risultare soggetto con qualifica dirigenziale o, qualora non possibile, incaricato di posizione organizzativa nell'ente di appartenenza.
5. Con lo stesso provvedimento di cui al precedente comma 3, viene anche nominato un
soggetto con funzioni di vice – responsabile, individuato fra le unità di personale inserite nelle risorse umane di cui al precedente comma 2, con qualifica ascrivibile alla categoria D in possesso di posizione organizzativa in uno degli enti convenzionati ed in possesso altresì dei requisiti di cui all'art. 17, comma 2 lett. a) e b), che sostituiscono il responsabile in caso di sua assenza o impedimento.
6. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza agisce, per conto della stessa, mediante proprie determinazioni, che vengono contrassegnate e numerate in forma distinta da quelle adottate come responsabile di altri servizi per i quali sia stato incaricato dal Comune di appartenenza.
7. Nel rispetto degli indirizzi contenuti nella deliberazione di cui al precedente comma 2, il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza coordina l'attività delle risorse umane assegnate all'unità organizzativa e attribuisce ad esse le mansioni specifiche. La gestione del rapporto di lavoro resta in capo al soggetto competente presso il Comune associato di provenienza. L’organizzazione delle attività e dei tempi di lavoro dovrà comunque essere coordinata con le esigenze della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza. L'eventuale esigenza di prestazioni di lavoro straordinario per le attività della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, comunque da contenere ad ipotesi eccezionali, è previamente concordata con il competente responsabile del Comune di appartenenza del dipendente.
8. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 23 per i costi comuni, le entrate e le spese gestite dalla struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza sono iscritte nel piano esecutivo di gestione (o in analogo strumento) del Comune capo – convenzione, in apposita sezione affidata alla gestione del Responsabile della stessa Centrale Unica di Committenza, in modo tale da garantire una distinta
contabilizzazione.
9. La struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza adempie agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente utilizzando l'albo pretorio on-line e il sito istituzionale del Comune capo convenzione. Gli enti convenzionati, fatti salvi gli obblighi di legge, hanno l'obbligo di mantenere aggiornati i propri siti istituzionali mediante link al sito del comune capo – convenzione.
10. Al fine di dare corretta applicazione, per quanto di competenza di ciascun soggetto interessato, agli obblighi previsti dalla Legge n. 190/2012 e dai provvedimenti attuativi della stessa, con particolare riferimento a quelli adottati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), nonché dal D.Lgs. n. 33/2013 e da altre disposizioni di legge specifiche in materia di trasparenza, i Comuni associati definiscono un protocollo operativo nel quale specificano:
a) quali obblighi di pubblicazione sono di competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza;
b) quali obblighi di pubblicazione sono di competenza dei singoli Comuni associati.
11. In relazione agli obblighi normativi che prevedono l’utilizzo di strumenti informatici, telematici e digitali nello svolgimento delle attività e delle procedure, i Comuni associati garantiscono l'interazione tra gli stessi Comuni e la Centrale unica di committenza.
12. Una volta sottoscritta la presente convenzione la Centrale Unica di Committenza diverrà operativa, tra l’altro, non appena il comune capo convenzione abbia espletato quanto indicato ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.
Art. 17
Risorse umane operanti presso la Centrale unica di committenza
1. I singoli Comuni associati, sulla base delle risultanze di quanto stabilito dalla conferenza dei Sindaci di cui al successivo art. 22, comma 1 lett. c), individuano tra i
propri dipendenti gli operatori qualificati destinati a svolgere attività nell’ambito della struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza in base a quanto previsto dalla presente convenzione.
2. L’individuazione delle risorse umane di cui al precedente comma 1 è effettuata dai singoli Comuni associati nel rispetto dei seguenti criteri:
a) soggetti con qualificazione professionale adeguata per svolgere il ruolo di Responsabile del procedimento nelle procedure per acquisizioni di servizi e beni o di Responsabile unico del procedimento per acquisizioni di lavori;
b) soggetti già operanti presso il singolo Comune associato come Responsabile del procedimento nelle procedure per acquisizioni di servizi e beni o Responsabile unico del procedimento per acquisizioni di lavori, a tal fine anche abilitati all’accesso dei sistemi informatici dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) per la gestione di una o più fasi delle procedure di acquisizione di lavori, servizi o beni;
c) soggetti in grado di svolgere, per qualificazione professionale ed esperienza, ruoli specifici nell’ambito delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, quali, in particolare:
▪ attività di assistenza al Responsabile del procedimento:
▪ attività di studio e supporto nell’elaborazione e nella predisposizione degli atti per le procedure di acquisizione;
▪ attività quali esperti nell’ambito delle Commissioni giudicatrici nominate nelle procedure nelle quali sia utilizzato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
▪ attività di assistenza e supporto nell’ambito delle procedure di acquisizione, come, ad esempio, quelle di verbalizzazione (segretario verbalizzante).
3. I singoli comuni associati mettono a disposizione del Comune individuato come ente
capofila operante come Centrale Unica di Committenza le risorse umane individuate in base ai precedenti commi 1 e 2, definiscono soluzioni coerenti con la normativa e le disposizioni contrattuali vigenti, al fine di consentire l’operatività di tali soggetti nell’ambito delle attività della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza anche in forma temporanea o per un limitato numero di ore.
4. La contrattazione decentrata di ciascun Comune convenzionato può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale in convenzione secondo la disciplina del C.C.N.L. in vigore.
Art. 18
Responsabile della Centrale unica di Committenza – Ruolo e competenze
1. Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza nominato in base a quanto previsto dal precedente art. 16, comma 3, esercita le competenze previste dall’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 in ordine alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture secondo le modalità e nel rispetto delle previsioni organizzative stabilite dalla presente convenzione.
2. Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza può coincidere con il Responsabile di procedimento o con il Responsabile unico del procedimento del Comune capo - convenzione.
3. In relazione all’esercizio delle competenze ad esso attribuite, il Responsabile della struttura organizzativa, operante come Centrale Unica di Committenza, svolge le seguenti attività:
a) per le fasi propedeutiche allo svolgimento delle procedure di affidamento:
a.1) collaborazione eventuale con i singoli Comuni associati in relazione all’analisi dei fabbisogni ai fini della programmazione degli acquisti di servizi e beni;
a.2) sulla base delle comunicazioni dei fabbisogni e dei programmi presentati da
ciascun Comune associato, predispone entro il 15 novembre di ogni anno un riparto preventivo delle spese relative all'esercizio successivo, da inviare agli enti associati per la formazione o l'adeguamento del bilanci di previsione. Nel corso dell'esercizio, l'andamento delle spese sostenute e del loro riparto è costantemente monitorato da parte del Responsabile della Centrale, con obbligo di informazione ai Comuni associati.
a.3) collaborazione eventuale con i singoli Comuni associati in relazione alle attività di progettazione dell’appalto, al fine di assicurarne la corretta ed efficace impostazione per l’ottimale gestione delle conseguenti procedure di acquisizione di lavori, servizi o beni;
a.4) collaborazione eventuale con i singoli Comuni associati in relazione all’impostazione e alla predisposizione degli schemi di capitolato e di contratto;
a.5) confronto ed interazione con i Comuni associati in relazione alla scelta e all’impostazione delle procedure di affidamento, nonché dei criteri di valutazione delle offerte;
a.6) adozione degli atti organizzativi necessari a consentire il corretto svolgimento delle procedure, compresi gli atti di individuazione dei soggetti operanti nell’ambito delle varie procedure in base a quanto previsto dalla presente convenzione;
b) per le fasi relative allo sviluppo delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e
beni:
b.1) redige e adotta gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate;
b.2) nomina del Responsabile del procedimento di acquisizione individuato tra il personale operante presso la Centrale unica di committenza ai sensi del
precedente art. 17, prioritariamente facente parte del comune convenzionato beneficiario della procedura;
b.3) nomina della Commissione giudicatrice, che presiede fatta eccezione per i casi di cui al successivo comma 5 od in caso di assenza o impedimento, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, d'intesa con il comune associato per conto del quale si svolge la procedura secondo quanto indicato all’articolo 21;
b.4) nomina del seggio di gara, che presiede fatta eccezione per i casi di cui al successivo comma 6 od in caso di assenza o impedimento, nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso;
b.5) realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, fino all’aggiudicazione definitiva non efficace, quali, in particolare:
b.5.1) pubblicazione del bando o dell'avviso, invio degli inviti nelle procedure ristrette e negoziate, nonché gestione di tutte le attività afferenti allo svolgimento della procedura di gara nella fase intercorrente tra la pubblicazione del bando e il termine di scadenza per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione (es. formulazione di risposte alle richieste di chiarimenti);
b.5.2) gestione della ricezione delle offerte e della loro conservazione sino all’espletamento della gara;
b.5.3) gestione della fase di ammissione degli operatori economici alla gara;
b.5.4) svolgimento delle operazioni relative alla verifica a campione del requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in base a quanto previsto dall’art. 48 del d.lgs. n. 163/2006;
b.5.5) gestione della fase di valutazione delle offerte per mezzo del Seggio di gara o della Commissione giudicatrice;
b.5.6) supporto (su richiesta) al Responsabile del procedimento nell’eventuale verifica dell’anomalia dell’offerta;
b.5.7) gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile della Verifica dei requisiti (RVR) nell’ambito delle procedure di acquisizione dei concorrenti e di verifica dei loro requisiti gestite mediante il sistema AVCPass;
b.5.8) gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile della gara nell’ambito delle procedure informative del sistema SIMOG;
b.5.9) gestione di tutte le attività sino all’aggiudicazione provvisoria in qualità di Presidente del Seggio di gara o della Commissione giudicatrice, quando nominato con tale ruolo;
b.5.10) gestione delle attività, compresa l’adozione della specifica determinazione, relative all’aggiudicazione definitiva non ancora efficace in base agli articoli 11, comma 7 e 12, comma 1 del d.lgs. n. 163/2006.
c) per le fasi successive all’affidamento di lavori, servizi e beni:
c.1) collaborazione con i Comuni associati ai fini della stipulazione del contratto;
c.2) acquisizione ed elaborazione, presso i Comuni associati, delle informazioni relative all’esecuzione dei contratti in ordine a varianti comportanti atti aggiuntivi, esercizio della facoltà di proroghe, esercizio di opzioni relative a forme di rinnovo o di ampliamento dell’appalto, quando comportanti l’intervento della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza per l’affidamento mediante procedura negoziata;
c.3) eventuale svolgimento delle procedure di affidamento mediante procedura
negoziata.
4. Per affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 40.000,00 (netti), nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, il Responsabile della Centrale Unica di Committenza può delegare ai responsabili dei procedimenti di acquisizione di cui al successivo art. 19 l?adozione dei provvedimenti finali di affidamento di competenza della Centrale Unica di Committenza. Il provvedimento finale deve contenere, in tal caso, l’atto di delega e, una volta assunto, deve essere comunicato al Responsabile della Centrale Unica di Committenza. Sugli atti delegati il Responsabile della Centrale Unica di Committenza esercita controllo successivo a campione. L’esito del controllo è comunicato entro il trenta novembre di ogni anno al Responsabile per la prevenzione della corruzione del comune capo – convenzione.
5. Per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 100.000,00 (netti), il responsabile del procedimento di acquisizione di cui al successivo art. 19 può essere individuato dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza quale Presidente della commissione giudicatrice in caso di affidamento con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e quale Presidente del seggio di gara, nel caso di affidamento con il sistema del prezzo più basso.
6. In relazione all’esercizio delle competenze ad esso attribuite, il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza svolge tutte le attività comunque riconducibili a quelle di competenza della Centrale Unica di Committenza in base alla presente convenzione, con particolare riferimento a quanto previsto dagli articoli 3, 4 e 7.
7. Svolge le funzioni di Segretario della Conferenza dei Sindaci di cui all’articolo 22.
Art. 19
Responsabile del procedimento per le acquisizioni di servizi e beni – Responsabile unico del procedimento per le acquisizioni di lavori
1. I singoli Comuni associati che acquisiscono servizi e beni facendo ricorso alla Centrale Unica di Committenza in base all’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e agli articoli 272, 273 e 274 del D.P.R. n. 207/2010 nominano per ciascuna acquisizione un responsabile del procedimento, oltre all’eventuale Direttore dell’esecuzione.
2. Il Responsabile del procedimento nominato in base al precedente comma 1:
a) svolge tutte le attività inerenti la programmazione delle acquisizioni di servizi e forniture di beni previste dal D.Lgs. n. 163/2006, dai provvedimenti attuativi dello stesso e dall’art. 271 del D.P.R. n. 207/2010 con riferimento al singolo Comune associato come stazione appaltante;
b) svolge tutte le attività inerenti la progettazione dell’appalto previste per esso dal D.Lgs. n. 163/2006 e dall’art. 279 del D.P.R. n. 207/2010;
c) si correla al Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza individuato in base al precedente art. 18, per le attività di definizione dei fabbisogni comuni, nonché per le attività di impostazione e di preparazione della procedura di acquisizione;
d) svolge le attività relative alla procedura di acquisizione come specificate nel successivo comma 5;
e) svolge tutte le attività informative e comunicative previste dalla normativa vigente in materia di acquisizioni di servizi e beni per quanto riferibile alla competenza del singolo Comune associato, nei termini previsti dalla presente convenzione;
f) in coordinamento con il Direttore dell’esecuzione, ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo acquisto i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità
delle prestazioni, per come regolate dalle disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006 e del
D.P.R. n. 207/2010;
g) svolge tutte le attività di comunicazione obbligatoria riferite alla fase di esecuzione del contratto secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e dai correlati provvedimenti attuativi, in particolare mediante la produzione di informazioni attraverso il sistema SIMOG.
3. I singoli Comuni associati che acquisiscono lavori facendo ricorso alla Centrale unica di committenza in base all’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché agli articoli 9 e 10 del
D.P.R. n.207/2010 nominano per ciascuna acquisizione un Responsabile unico del procedimento.
4. Il Responsabile unico del procedimento nominato in base al precedente comma 3:
a) svolge tutte le attività inerenti la programmazione delle acquisizioni di lavori previste dal D.Lgs. n. 163/2006 e dai suoi provvedimenti attuativi specifici, nonché dal
D.P.R. n. 207/2010 con riferimento al singolo Comune associato come stazione appaltante;
b) svolge tutte le attività inerenti la progettazione dell’appalto previste per esso dal D.Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010;
c) provvede alla validazione dei progetti in base a quanto previsto dall’art. 55 del D.P.R. n. 207/2010;
d) si correla al Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza individuato in base al precedente art. 18 per le attività di impostazione e di preparazione della procedura di acquisizione;
e) svolge le attività relative alla procedura di acquisizione come specificate nel successivo comma 5;
f) svolge tutte le attività informative e comunicative previste dalla normativa vigente in
materia di acquisizioni di lavori per quanto riferibile alla competenza del singolo Comune associato, nei termini previsti dalla presente convenzione;
g) in coordinamento con il Direttore dei lavori, svolge tutte le attività per esso previste in relazione all’esecuzione e al controllo dell’appalto come regolate dalle disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010;
h) svolge tutte le attività di comunicazione obbligatoria riferite alla fase di esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e dai correlati provvedimenti attuativi, in particolare mediante la produzione di informazioni attraverso il sistema SIMOG, nonché da altre norme.
5. Al fine di consentire l’ottimale svolgimento delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni da parte del Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza individuato in base al precedente art. 18, il Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi o beni) e il Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori) nominato dal singolo Comune associato:
a) è scelto, per quanto possibile, tra i soggetti individuati in base all’art. 17 della presente convenzione e, pertanto, afferenti all’organizzazione della struttura operante come Centrale unica di committenza;
b) interviene nella fase relativa all’affidamento, rispettivamente di servizi o beni e di lavori, svolgendo presso la struttura operante come Centrale unica di committenza le seguenti attività:
b.1) acquisizione del codice identificativo gara (CIG) e, quando richiesto, del codice unico di progetto (CUP), in relazione agli adempimenti previsti dalla normativa vigente;
b.2) realizzazione di tutte le attività richieste dall’art. 0 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché dagli articoli 9-10 (per acquisizioni di lavori) e 272-273 (per acquisizioni
di servizi o beni) del D.P.R. n. 207/2010 inerenti la procedura di affidamento, in sinergia con le attività di gestione della procedura stessa svolte dal responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza;
b.3) svolgimento delle operazioni di verifica delle offerte eventualmente rilevate come anormalmente basse, in base a quanto previsto dall’art. 12 del D.P.R. n. 207/2010 nel rispetto della procedura definita dagli articoli 86, 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché svolge le operazioni di verifica della congruità delle offerte quando determinata in base all’art. 86, comma 3 dello stesso D.Lgs. n. 163/2006;
b.4) realizzazione di tutte le attività ausiliarie al Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza necessarie per il corretto svolgimento della procedura di acquisizione;
b.5) gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile del Procedimento (RdP) nell’ambito delle procedure di avvio della gara, di verifica dei requisiti dell’aggiudicatario e di altri operatori economici a seguito di aggiudicazione, nonché di acquisizione del fascicolo informatico gestite mediante il sistema AVCPass;
b.6) gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile del procedimento nell’ambito delle procedure informative del sistema SIMOG.
6. Il Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi o beni) e il Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori) intervengono per particolari procedure di acquisizione o connesse alle medesime nei casi e secondo i profili operativi specificati nei precedenti articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14. In tali procedure, il Responsabile del procedimento e il Responsabile unico del procedimento intervengono sempre operando nell’ambito delle attività riferibili alla Centrale Unica di Committenza, quando
non diversamente previsto.
7. Il Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi o beni) e il Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori) forniscono alla struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza in via telematica atti, informazioni e documentazione in ordine alla fase di esecuzione del contratto.
Art. 20
Responsabile del procedimento per acquisizioni di beni e servizi relative ad esigenze di più Comuni associati
1. Il Responsabile del Procedimento per acquisizioni di beni e servizi volte a soddisfare esigenze di più Comuni associati è individuato dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza tra i soggetti nominati dai singoli Comuni come Responsabili del Procedimento ai sensi dell’art. 274 del d.P.R. n. 207/2010 ed individuati come soggetti operanti con tale ruolo presso la Centrale stessa, d’intesa con i Comuni medesimi.
2. Il Responsabile del Procedimento individuato in base a quanto previsto dal comma 1:
a) coordina i progetti di appalto elaborati dai singoli Comuni in base all’art. 279 del
d.P.R. n. 207/2010, tenendo conto delle eventuali specificità evidenziate nei capitolati speciali descrittivi prestazionali;
b) collabora con il Responsabile della Centrale unica di committenza per la definizione del quadro complessivo dell’appalto, verificando con i singoli Comuni se lo stesso deve essere affidato con suddivisione per lotti o con gestione unitaria in un lotto unico;
c) collabora con il Responsabile della Centrale unica di committenza per la definizione, in accordo con i singoli Comuni ed in rapporto ai progetti approvati, del criterio di valutazione delle offerte e, in caso di utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i singoli criteri e sub-criteri, nonché i relativi pesi e sub-pesi
ponderali, nonché la metodologia di attribuzione dei punteggi;
d) acquisisce il codice identificativo gara (CIG) ed il Codice unico di progetto (CUP) per tutti i lotti relativi all’appalto o per l’eventuale unico lotto;
e) opera nel sistema AVCPass per le attività riferite al Responsabile del Procedimento in relazione all’avvio della procedura di gara e alla comprova dei requisiti a seguito dell’aggiudicazione definitiva;
f) gestisce tutte le attività imputabili al Responsabile del procedimento nell’ambito delle procedure informative del sistema SIMOG;
g) svolge le operazioni di verifica delle offerte eventualmente rilevate come anormalmente basse, in base a quanto previsto dall’art. 12 del d.P.R. n. 207/2010 nel rispetto della procedura definita dagli articoli 86, 87 e 88 del d.lgs. n. 163/2006, nonché svolge le operazioni di verifica della congruità delle offerte quando determinata in base all’art. 86, comma 3 dello stesso d.lgs. n. 163/2006;
h) presiede le commissioni giudicatrici in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o il seggio di gara qualora nominato presidente dal Responsabile della Centrale unica di committenza per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 100.000,00 (netti);
i) effettua le operazioni di comprova dei requisiti a seguito dell’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 11, comma 8 e dell’art. 48, comma 2 del d.lgs. n. 163/2006;
j) svolge ogni altra operazione relativa alla procedura di acquisizione riferibile al Responsabile del procedimento prevista dall’art. 10 del d.lgs. n. 163/2006 e dalle disposizioni del D.P.R. n. 207/2010;
k) trasmette ai singoli Comuni tutte le informazioni e i documenti relativi alla procedura di acquisizione, al fine di consentire agli stessi di provvedere alle verifiche ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva;
l) collabora con i singoli Comuni al fine di consentire agli stessi la comunicazione dei dati e delle informazioni previsti dall’art. 7, comma 8, lett. a) del d.lgs. n. 163/2006.
3. In seguito al completamento della procedura di acquisizione di beni e servizi, i soggetti individuati dai singoli Comuni associati come Responsabili di Procedimento ai sensi dell’art. 274 del d.P.R. n. 207/2010 e operanti nell’ambito della Centrale di Committenza subentrano al Responsabile del Procedimento di cui al comma 1 del presente articolo in relazione alla fase dell’esecuzione dell’appalto, intendendosi comprese in tali attività quelle di comunicazione obbligatoria di informazioni previste dall’art. 7, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006 e da altre norme.
4. Ai fini del precedente comma 3, i singoli Comuni associati formalizzano il subentro del proprio Responsabile del Procedimento mediante specifico provvedimento e danno attuazione anche sui sistemi informatici relativi alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, operando specifica modifica.
Art. 21
Formazione del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice
1. In relazione alla formazione del Seggio di gara, nelle procedure con l’utilizzo del criterio del prezzo più basso, la presidenza dello stesso è assunta dal Responsabile della Centrale unica di committenza, individuato in base all’art. 18 della presente convenzione, ovvero dal Responsabile del procedimento di acquisizione nei casi di cui all’articolo 18, comma 5.
2. La Commissione giudicatrice nelle procedure con l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è nominata dal Responsabile della Centrale unica di committenza, che la presiede fatti salvi i casi di cui all’articolo 18, comma 5:
a) individuando i componenti della stessa, quali esperti, prioritariamente tra le risorse umane operanti presso la stessa Centrale unica di committenza, sulla base
dell’individuazione operata dai Comuni associati in base all’art. 17 della presente convenzione, recependo eventuali indicazioni del Comune o dei Comuni associati nell’interesse del quale o dei quali viene svolta la procedura;
b) individuando esperti esterni, quando necessario e d’intesa con i Comuni associati interessati alla procedura, appartenenti ad altre amministrazioni aggiudicatrici o selezionati tra professionisti iscritti ad albo e professori universitari di ruolo, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 84, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006;
c) procedendo alla nomina nel rispetto delle regole inerenti incompatibilità e prevenzione del conflitto di interessi previste dall’art. 84 del d.lgs. n. 163/2006 e dall’art. 6-bis della legge n. 241/1990;
d) verificando il rispetto delle condizioni di incompatibilità funzionale determinate dall’art. 84, comma 4 del d.lgs. n. 163/2006 per i soggetti che abbiano svolto o siano destinati a svolgere altri incarichi o attività nell’ambito dell’appalto.
CAPO IV
FORME DI CONSULTAZIONE TRA GLI ENTI ASSOCIATI
Art. 22
Forme di consultazione dei Comuni associati – Conferenza dei Sindaci
1. I Sindaci dei Comuni associati o loro delegati costituiscono una Conferenza deputata a consentire il confronto e le consultazioni tra i Comuni associati sulla Centrale unica di committenza, per:
a) verificare e condividere le scelte organizzative fondamentali per il funzionamento della Centrale;
b) monitorare l’attività, l’andamento economico e i risultati della Centrale, nonché per formulare osservazioni e proposte in merito, ivi comprese eventuali modifiche alla presente convenzione;
c) previa visione degli atti di programmazione dei singoli enti convenzionati, determinare criteri e priorità delle attività della Centrale di committenza e le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, nel rispetto di quanto stabilito nella presente convenzione. I criteri ed i piani di attività tengono conto della dimensione demografica degli enti convenzionati, della loro programmazione, di situazioni particolari legate a scadenze di legge o per l’accesso a finanziamenti o altre situazioni emergenziali evidenziate dai singoli enti convenzionati;
d) proporre atti di indirizzo per la gestione della Centrale di Committenza, tenendo in considerazione anche esigenze riguardanti i singoli Enti associati che necessitino di soluzioni indipendenti e differenziate manifestatesi successivamente alla programmazione delle attività indicata al punto precedente;
e) proporre affidamenti cumulativi dei singoli fabbisogni di lavori, servizi e forniture delle amministrazioni convenzionate.
2. La Conferenza è convocata con cadenza almeno annuale dal Sindaco del Comune capo – convenzione, il quale ne è il Presidente.
3. La Conferenza dei Sindaci, oltre alle attribuzioni stabilite nel precedente comma 1, provvede:
a) ad adottare le decisioni, in forma di deliberazione, in ordine ad eventuali successive richieste di adesione/associazione alla convenzione da parte di altri Comuni o di altre amministrazioni aggiudicatrici che accettino la convenzione stessa senza alcuna modifica;
b) ad adottare le decisioni, in forma di deliberazione, in ordine alla ripartizione delle quote per le risorse e le spese relative alla Centrale unica di committenza;
c) ad approvare il rendiconto annuale della Centrale unica di committenza, corredandolo di una relazione illustrativa dell’attività svolta.
4. Una volta sottoscritta la presente convenzione la Centrale Unica di Committenza diverrà operativa, tra l’altro, non appena la Conferenza dei Sindaci abbia espletato quanto indicato ai precedenti comma 1, lettere a), c) e d) e comma 3, lettera b) ed i singoli comuni associati abbiano espletato quanto indicato all’articolo 17, comma 1 relativamente alle risorse umane ed all’articolo 24 relativamente alle risorse strumentali.
5. La Conferenza è convocata dal presidente o su richiesta di metà degli enti associati, con avviso consegnato ai componenti almeno quarantott’ore prima della data stabilita per la riunione.
6. Le adunanze della Conferenza sono valide se interviene almeno la metà dei suoi componenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del presidente vale doppio.
7. I componenti della conferenza ed il Presidente restano in carica fino a che ricoprono la carica di amministratore nell’ente associato di appartenenza.
8. Funge da Segretario il Responsabile della Centrale unica di committenza o suo delegato ai sensi dell’articolo 16 comma 5.
9. Tutti gli atti della conferenza dei sindaci sono pubblicati sul sito internet del comune capo – convenzione.
CAPO V
RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI ASSOCIATI
Art. 23
Rapporti finanziari e riparto delle spese
1. La Centrale Unica di Committenza conforma l’attività della struttura organizzativa dedicata alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ai principi di razionalizzazione delle procedure e di conseguimento di risparmi di spesa.
2. Ai fini di cui al comma 1, i Comuni associati si impegnano ad utilizzare
esclusivamente personale proprio per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza, fatte salve motivate ipotesi per le quali risulti opportuna una professionalità specifica o con particolari abilitazioni, non rinvenibile all'interno della dotazione organica della Centrale stessa e dei Comuni aderenti.
3. I singoli Comuni associati assegnano in distacco alla Centrale unica di committenza le risorse umane individuate in base al precedente art. 17, mantenendo a proprio carico i relativi oneri relativi al trattamento retributivo ed agli obblighi contributivo- previdenziali.
4. Nell'ottica dell’equilibrio nell'impiego del personale proveniente dagli enti associati, espressamente prevista dall’articolo 17, le corrispondenti spese non vengono ripartite.
5. In relazione all’efficace ripartizione delle spese connesse allo svolgimento delle procedure, ai fini del presente articolo, si intendono:
a) con il termine "costi diretti", le spese vive derivanti dall'espletamento di una specifica procedura di affidamento (contributo per l’autorità di vigilanza, pubblicazione bandi e avvisi, incarichi professionali, etc.) impegnati dal singolo comune convenzionato con l’assunzione della determina a contrarre;
b) con il termine "costi generali", le spese sostenute per il funzionamento della centrale, autonomamente contabilizzate, la cui utilità è limitata a tale struttura organizzativa e non si estende al resto del servizi dell'ente capo – convenzione (acquisto di pubblicazioni, pratiche o stampati, formazione specifica, acquisto di hardware e software e relativi canoni di manutenzione, eventuali spese legali di cui al precedente art. 15 comma 4 secondo periodo, etc.);
c) con il termine “costi comuni”, la quota di spese generali sostenute dal comune capo – convenzione, non autonomamente contabilizzata, la cui utilità può essere diretta al funzionamento sia della centrale, sia di altri servizi dell'ente (locazione o
manutenzione locali, utenze di pubblici servizi, carta e cancelleria, spese postali, etc.).
6. Ciascun Comune associato rimborsa al Comune capo – convenzione i costi diretti per le procedure di affidamento svolte nell'esclusivo interesse del primo dallo stesso eventualmente sostenuti.
7. In caso di costi diretti sostenuti per procedure di affidamento congiunte nell'interesse di più di un Comune associato, questi vengono ripartiti in proporzione agli importi posti a base d'asta.
8. II rimborso dei costi diretti, da parte degli enti associati a favore del Comune capo – convenzione avviene tempestivamente a seguito della richiesta del comune capo – convenzione.
9. I costi generali sono ripartiti tra i comuni convenzionati annualmente in proporzione alla sommatoria degli importi a base d'asta per i procedimenti presi in carico dalla Centrale unica di committenza ad eccezione delle eventuali spese sostenute per la formazione del personale operante presso la Centrale unica di committenza che vengono ripartite in parti uguali tra tutti i comuni associati ai fini del rispetto dei vincoli imposti dalla legge in materia.
10. I costi comuni sono quantificati forfettariamente in complessivi duemila euro annui da suddividere in quote paritarie, fatta salva la possibilità per i Comuni associati di rideterminare successivamente tale importo con motivata e conforme deliberazione delle Giunte Comunali.
11. Il rimborso dei costi generali e dei costi comuni avviene annualmente in un'unica soluzione, previa rendicontazione predisposta dal Comune capo – convenzione.
12. Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza, sulla base delle comunicazioni dei fabbisogni e dei programmi presentati da ciascun Comune associato, predispone entro il 15 novembre di ogni anno un riparto preventivo delle spese generali e comuni
relative all’esercizio successivo, da inviare agli enti associati per la formazione o l’adeguamento dei bilanci di previsione. Nel corso dell'esercizio, l’andamento delle spese sostenute e del loro riparto è costantemente monitorato da parte del Responsabile della centrale, con obbligo di informazione ai Comuni associati.
13. Sono altresì a carico del singolo ente convenzionato le spese di adeguamento strutturale e funzionale delle proprie dotazioni strumentali ed informatiche finalizzate all’interscambio dei dati con il comune capo – convenzione e con gli altri enti convenzionati.
14. Sono infine a carico dei comuni convenzionati le eventuali spese legali per contenziosi e/o indennizzi che dovessero rendersi necessarie a seguito dello svolgimento delle funzioni della Centrale di committenza, ivi comprese quelle che dovessero essere sostenute dal comune capo – convenzione ai sensi dell'articolo 15, comma 4 della presente convenzione.
Art. 24 Risorse strumentali
1. Il Comune capo – convenzione mette a disposizione i locali, le attrezzature ed i servizi necessari al funzionamento della struttura organizzativa per le attività relative all’acquisizione di lavori, servizi e beni in forma associata.
2. I Comuni associati mettono a disposizione del Comune capo – convenzione le risorse strumentali che risultino necessarie per lo svolgimento di procedure specifiche di loro interesse.
3. I Comuni associati adottano un sistema informativo comune o soluzioni finalizzate a rendere tra loro compatibili ed interoperativi i sistemi informativi adottati, al fine di garantire l’ottimale e più sicura gestione dei flussi informativi con la Centrale unica di committenza in relazione alle procedure da esso gestite per l’acquisizione di lavori,
servizi e beni.
CAPO VI DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 25 Riservatezza
1. La Centrale Unica di Committenza gestisce i dati personali relativi alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nel rispetto delle condizioni determinate e delle misure richieste dal d.lgs. n. 196/2003.
2. Il Comune capo – convenzione è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, per le fasi da essa gestite, riconducibili in particolare all’affidamento.
3. I singoli Comuni associati sono i titolari dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, per le fasi da essi gestite, riconducibili in particolare alla programmazione, alla progettazione e all’esecuzione.
4. I Comuni convenzionati assicurano la gestione ottimale del trasferimento reciproco di dati personali e di informazioni nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003.
Art. 26
Prevenzione della corruzione e trasparenza
1. La Centrale Unica di Committenza è tenuta ad osservare, nell'espletamento delle funzioni attribuite, quanto disposto dal piano locale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del comune capo convenzione in relazione agli adempimenti strettamente connessi alle funzioni esercitate dalla stessa.
2. I Comuni associati, nel rispetto della normativa vigente, possono definire su proposta dei responsabili anticorruzione e trasparenza, specifiche misure per la prevenzione della corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevate, da sottoporre al Responsabile della Prevenzione della Corruzione del comune capo – convenzione per l’inserimento nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).
3. In relazione alle attività svolte dai dipendenti dei singoli Comuni associati nelle fasi relative alle acquisizioni di lavori, servizi o beni (in particolare nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione) non gestite dalla Centrale unica di committenza, essi devono rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) ed il Piano Triennale della Trasparenza adottati dal proprio Comune. La centrale di committenza fornisce al riguardo al singolo ente convenzionato interessato tutte le informazioni necessarie per l'assolvimento delle funzioni citate.
Art. 27
Associazione di altri Comuni ed altri enti locali
1. Possono aderire alla gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni disciplinata dalla presente convenzione altri Comuni.
2. L’adesione di un nuovo Comune di cui al precedente comma 1 è sottoposta per approvazione alla forma di consultazione dei Comuni associati prevista dall’art. 22, con conseguente ridefinizione del riparto di risorse economico-finanziarie, umane e strumentali.
Art. 28
Revisione della convenzione, adeguamento dinamico, applicazione regolamenti
1. Le clausole della presente convenzione che recano riferimenti alle disposizioni del d.lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010, nonché ai provvedimenti attuativi delle
stesse e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.
2. Qualora le disposizioni sopravvenienti di cui al comma 1 determinino elementi comportanti modifiche obbligatorie ai contenuti della presente convenzione, i Comuni associati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione che dovessero risultare non più applicabili.
3. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, i Comuni associati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione quando risulti necessario per ragioni di ottimizzazione organizzativa delle attività regolate dalla convenzione stessa.
4. Per tutto il periodo di vigenza della convenzione trovano applicazione, per tutti i procedimenti di competenza della Centrale unica di committenza, i seguenti Regolamenti del comune capo – convenzione:
a) “Regolamento comunale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Venaria Reale n. 112 del 25/06/2003 e s.m.i.;
b) “Regolamento in materia di termine, di responsabile del procedimento e del diritto di accesso ai documenti amministrativi” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Venaria Reale n. 112 del 19/11/1997 e s.m.i.
Art. 29
Recesso dalla convenzione
1. Ciascun Comune associato può recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno sei (6) mesi.
2. Qualora il Comune capo – convenzione decida di recedere dalla presente convenzione deve comunque continuare a far svolgere alla struttura organizzativa
deputata al ruolo di Centrale di committenza le attività previste dalla presente convenzione, sino all’individuazione di un altro ente, tra i Comuni associati, deputato a svolgere il medesimo ruolo.
3. Qualora si verifichi la situazione di cui al precedente comma 2, i restanti Comuni associati possono sciogliere la presente convenzione e definire una nuova convenzione, per l’esercizio in forma associata della funzione relativa alle acquisizioni di lavori, servizi e beni.
4. Il recesso deve essere motivato, con riferimento a ragioni di pubblico interesse. E’ in ogni caso considerato motivo di pubblico interesse l’adesione del Comune ad una Unione di Comuni, con conseguente attribuzione alla stessa della funzione relativa alle acquisizioni di lavori, servizi e beni in base a quanto previsto dall’art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006.
Art. 30 Scioglimento della convenzione
1. I Comuni associati sciolgono la presente convenzione:
a) quando sia sopravvenuta una disposizione di legge che obblighi gli enti alla scelta di un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;
b) quando essi optino, sulla base di scelta formalizzata dai rispettivi organi competenti, per un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;
c) qualora ragioni economiche e di funzionalità non rendano più conveniente la gestione associata delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi nei termini regolati dalla presente convenzione;
d) per altre cause previste dalla legge o da disposizioni attuative di norme di legge
inerenti modelli organizzativi per le acquisizioni di lavori, beni o servizi, nonché per la gestione di funzioni in forma associata;
e) nel caso previsto dal precedente art. 29, nei commi 2 e 3.
2. Allo scioglimento della presente convenzione i Comuni associati definiscono le modalità di devoluzione o di riacquisizione delle risorse finanziare e strumentali messe dagli stessi a disposizione della Centrale Unica di Committenza.
Art. 31 Risoluzione delle controversie
1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra i Comuni associati in merito all’esecuzione della presente convenzione ed all’applicazione delle sue clausole, è risolta prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora i Comuni associati non riescano ad addivenire alla risoluzione in xxx xxxxxxx, xx controversie sono devolute alla competente sezione del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.
Letto, approvato e sottoscritto il 18 novembre 2015 Per il Comune di Venaria Reale
Il Sindaco Xxxxxxx Xxxxxxx (firmato digitalmente)
Per il Comune di Rivalta di Torino
Il Sindaco Xxxxx Xxxxxxxx firmato digitalmente)