Contratto di assicurazione di responsabilità civile per la circolazione di veicoli a motore di tipo:
FASCICOLO INFORMATIVO
Contratto di assicurazione di responsabilità civile per la circolazione di veicoli a motore di tipo:
AUTOVETTURE
Mod. FI-AUTOG2 - Ed. 12/2016
Il presente fascicolo informativo, riservato esclusivamente a contratti cumulativi (polizze a Libro matricola) che assicurano gli autoveicoli di nuova immatricola- zione che il Contraente o una Società del Gruppo cui lo stesso appartiene vende (ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio) ai propri Clienti (Assicurati) contiene:
• Nota informativa
• Condizioni di assicurazione
e deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la nota informativa
Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
una Società del Gruppo Helvetia
Nota Informativa per contratto di assicurazione di responsabilità civile (e tutela legale) per la circolazione di veicoli a motore di tipo:
AUTOVETTURE
Mod. 35NIAG002 - aggiornato al 31.12.2016
La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo con- tenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. Il Contraente deve prendere visio- ne delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza e successivamente de- ve fornirne una copia a ciascun Assicurato.
La presente nota informativa ha lo scopo di fornire al Contraente ed all’Assicurato tutte le informazioni prelimi- nari necessarie per poter conoscere in modo corretto e completo le caratteristiche del contratto di assicurazione di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore di tipo autovetture (escluso autotassametri e noleggio) e della garanzia tutela legale, abbinabile alla responsabilità civile veicoli a motore. La nota informati- va si articola in cinque sezioni: informazioni relative all’impresa di assicurazione, informazioni relative al contrat- to, informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami, informazioni sulla garanzia tutela legale, glossario.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a) Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A., società soggetta alla direzione e al coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA – Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia, iscrizione albo gruppi assicurativi n. d’ordine 031;
b) sede legale sita in Italia, xxx X.X. Xxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx;
c) telefono n. 02 5351.1, fax n. 02 5351.829, sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, posta elettronica xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx; PEC xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx
d) impresa autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20 Giugno 1986 (G.U. del 28.6.1986 n.148) e successi- ve autorizzazioni, iscrizione albo imprese di assicurazione n. 1.00062.
e) Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. opera nel settore degli Affinity Group, ovvero gruppi di persone che presentino caratteristiche omogenee per i quali creare prodotti, tariffe e condizioni su misura, nonché applicare metodi e sistemi atti a semplificare l’accesso ai servizi assicurativi da parte dei singoli individui.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
I dati relativi all’ultimo bilancio approvato (2015) indicano che Helvetia Italia Assicurazioni ha un patrimo- nio netto di 39,4 milioni di euro, di cui 15,6 milioni di euro rappresentano il capitale sociale e 23,8 milioni di euro rappresentano il totale delle riserve patrimoniali e l’indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 4,25; si precisa che tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
3. Coperture assicurative offerte
L’unica forma di tariffa assicurabile è quella BONUS MALUS, che prevede l’applicazione del BONUS o del MALUS, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nei periodi di osservazione e si articola in diciotto classi di appartenenza, denominate classi di conversione universale (classi CU); ad esse corrispondo altrettante classi interne contemplate da Helvetia Italia. I criteri di assegnazione delle classi delle nuove coperture assicurative e le regole evolutive per le annualità successive sono indicate all’art. “FORMA DI TARIFFA BONUS MALUS” delle condizioni di assicurazione.
La Società assicura, così come indicato all’art. “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE” delle condizioni di assicurazione, in conformità alle norme del D.Lgs. n. 209 del 7/9/2005 e del suo regolamento di esecuzione, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti dei massimali convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.
AVVERTENZA: l’assicurazione non è operante (esclusioni) nei casi indicati all’art. “ESCLUSIONI E RIVALSA” delle condizioni di assicurazione, tra i quali si segnala in particolare il caso di veicolo guidato in stato di ebbrezza ovvero sotto l’influenza di sostanze stupefacenti; inoltre se alle scadenze convenute il Contraente non paga il premio dovuto, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla suddetta scadenza e si riattiverà dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga il premio.
AVVERTENZA: nei casi previsti dall’art. “ESCLUSIONI E RIVALSA” delle condizioni di assicurazione (esclusioni) e in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art.144 del D.Lgs. n. 209/2005, la Società esercita nei confronti dell’Assicurato diritto di rivalsa per le somme pagate al terzo danneggiato in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma e pertanto l’Assicurato deve rimborsare alla Società le somme pagate al terzo danneggiato.
Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, la Società limita la rivalsa nei confronti dell’Assicurato al 10% del danno con il massimo di euro 500,00; ad esempio, se l’importo pagato al terzo danneggiato è inferiore a euro 4.999,99, l‘Assicurato deve rimborsare alla Società il 10% dell’importo pagato, mentre se l’importo pagato al terzo danneggiato è superiore a euro 4.999,99, l’Assicurato deve rimborsare alla Società sempre e comunque euro 500,00. AVVERTENZA: Nel caso previsto dall’estensione di garanzia “Responsabilità civile da incendio” di cui all’art. “ESTENSIONI DI GARANZIA” delle condizioni di assicurazione, la Società garantisce l’Assicurato, con il limite di euro 250.000,00 per sinistro, per i danni materiali e diretti cagionati a terzi a seguito di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato per fatto non inerente la circolazione; ad esempio, se l’importo pagato al terzo danneggiato è inferiore a euro 250.000,01, l’Assicurato non deve rimborsare alla Società l’importo pagato, mentre se l’importo pagato al terzo danneggiato è superiore a euro 250.000,00, l’Assicurato deve rimborsare alla Società la differenza tra l’importo pagato d euro 250.000,00.
AVVERTENZA: La copertura assicurativa ha durata annuale, o su richiesta del Contraente, di un anno più frazione iniziale e si intende automaticamente cessata alla data di scadenza indicata sul contrassegno e certificato di assicurazione in possesso dell’Assicurato, senza necessità di inviare formale disdetta. La copertura assicurativa si intende comunque operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla suddetta scadenza, sino all’effetto di un eventuale nuovo contratto stipulato dall'Assicurato con la Società o con altra Impresa a copertura del medesimo rischio.
3.1 Estensioni della copertura
Il contratto prevede le estensioni di garanzia sempre operanti di cui all'art. "ESTENSIONI DI GARANZIA" delle condizioni di assicurazione.
4. Soggetti esclusi dalla garanzia
I soggetti esclusi dalla garanzia che non hanno diritto ai benefici derivanti dal contratto sono, così come indicato all’art. “OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE” delle condizioni di assicurazione, il conducente del veicolo assicurato responsabile del sinistro e limitatamente ai danni a cose, i soggetti di seguito indicati:
1) Il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing; 2) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1, nonché parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedono abitualmente al loro mantenimento; 3) ove l’Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti di cui al punto 2.
5. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare, così come previsto dall’art. “DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE - AGGRAVAMENTO DI RISCHIO” delle condizioni
di assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile).
AVVERTENZA: Il contratto è nullo, così come previsto dall’art. 1895 del Codice Civile, se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.
6. Premi
Il premio per ciascun veicolo assicurato convenuto in polizza, è pagato dal Contraente alla Società ed è comprensivo delle provvigioni riconosciute dalla Società medesima all’Intermediario. Il pagamento del premio è consentito con periodicità annuale (unica soluzione). I mezzi di pagamento consentiti dalla Società sono assegno, bancomat, bollettino postale, bonifico, denaro contante, con i limiti e le modalità previsti dalla normativa antiriciclaggio vigente. Il Contraente deve richiedere al Suo Intermediario quali di questi mezzi di pagamento sono previsti dal mandato sottoscritto con la Società.
AVVERTENZA: il Contraente, in caso di cessazione del rischio secondo le modalità previste all'art. "RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA", per ciascun veicolo alienato ha diritto di ottenere il rimborso del premio pagato e non goduto relativo al periodo di garanzia residuo.
7. Informativa in corso di contratto
La Società trasmette all'Assicurato, almeno trenta giorni prima della scadenza della copertura assicurativa, un avviso di scadenza. Successivamente la Società può formulare una proposta di prosecuzione del rapporto assicurativo, comunicando all'Assicurato, per il tramite dell’Intermediario, il premio da corrispondere per il nuovo contratto da stipularsi direttamente con l'Assicurato medesimo, il quale in tal caso sarà anche Contraente. La Società ha l’obbligo di fornire riscontro per iscritto ad ogni richiesta di informazione presentata, per iscritto, dal Contraente o dagli Assicurati in merito al rapporto assicurativo, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. La Società comunica per iscritto al Contraente eventuali modifiche normative del Fascicolo informativo, mentre eventuali aggiornamenti non normativi del Fascicolo informativo sono pubblicati sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
8. Attestato di rischio "DEMATERIALIZZATO" - Modalità di consegna
L’attestato di rischio certifica, per il Contraente, la situazione assicurativa RCA degli ultimi cinque anni (assenza o presenza di sinistri, eventuale classe di merito maturata, ecc.). L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni-IVASS, ai sensi dell’art.134 della Legge, con il Regolamento n. 9 del 19/05/2015, ha disciplinato la c.d. DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ATTESTATO DI RISCHIO, vale a dire la sostituzione del documento cartaceo con le informazioni memorizzate in un’apposita Banca Dati elettronica, sotto il controllo dell’IVASS. Per stipulare un contratto RCA con la nostra Società o con altra Impresa di assicurazione, non sarà più necessario presentare l’attestato di rischio cartaceo perché la situazione assicurativa del veicolo sarà acquisita direttamente dall’assicuratore in via telematica tramite la citata Banca Dati.
Pertanto l'attestato di rischio non viene più trasmesso al Contraente come documento cartaceo, ma viene messo a sua disposizione in via telematica, nell’apposita area del sito internet della nostra Società (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx) riservata ai Contraenti (sezione MyHelvetia), cui il Contraente potrà accedere tramite le credenziali già in suo possesso o comunque acquisibili nella predetta area. L’attestato di rischio sarà messo a disposizione almeno trenta giorni prima della scadenza di ogni copertura RCA.
Il Contraente, inoltre, potrà richiedere la consegna del suo attestato di rischio anche tramite posta elettronica, compilando l'apposito form-mail presente nella sezione MyHelvetia del sito internet.
Il Contraente, qualora lo desideri, potrà chiedere, senza applicazione di costi, una stampa dell’attestato telematico rivolgendosi al Suo Intermediario oppure alla nostra Direzione.
Segnaliamo, comunque, che l’attestato di rischio cartaceo non potrà essere utilizzato in sede di stipula di un nuovo contratto.
Le Imprese di assicurazione devono mettere l’attestato di rischio telematico a disposizione del Contraente nonché, se persona diversa, del proprietario del veicolo assicurato ovvero, in alternativa, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria. Per attuare questa disposizione, l'IVASS ha stabilito che le Imprese di assicurazione, a partire dagli attestati di rischio relativi ai contratti in scadenza dal 1° dicembre 2015, hanno l’obbligo di attivare le medesime modalità di consegna sopraindicate previste per il Contraente anche per gli Aventi diritto sopraindicati.
L'attestato di rischio elettronico viene consegnato anche qualora il contratto sia stato risolto a seguito di una delle seguenti circostanze - furto del veicolo, esportazione definitiva, vendita, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione - e il periodo di osservazione risulti concluso.
I criteri di assegnazione delle classi ai nuovi contratti e le regole evolutive per le annualità successive sono indicate all’art. “FORMA DI TARIFFA BONUS MALUS” delle condizioni di assicurazione.
La Società, in tutti i casi di stipula di un nuovo contratto, relativo ad un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito CU più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.
AVVERTENZA: l’attestazione sullo stato del rischio indica le classi AZIENDALI (quelle previste dalla Società) e CU (Conversione Universale) sia di provenienza che di assegnazione; la classe CU di assegnazione costituisce lo strumento di confronto tra le varie proposte di contratti RCA di ciascuna Compagnia.
9. Recesso
Il contratto e le coperture assicurative hanno durata annuale, o su richiesta del Contraente, di un anno più frazione iniziale e si intendono automaticamente cessate alla data di scadenza, senza necessità di inviare formale disdetta. Le coperture assicurative si intendono comunque operanti, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla suddetta scadenza, sino all’effetto di eventuali nuovi contratti stipulati da ciascun Assicurato con la Società o con altra Impresa a copertura del medesimo rischio. Inoltre il Contraente può recedere dalla copertura assicurativa di ciascun veicolo assicurato in caso di vendita, consegna in conto vendita, distruzione/demolizione, esportazione definitiva, cessazione della circolazione, furto totale del veicolo assicurato, così come previsto all'art. "RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA".
10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 730giorni/731(se compreso un anno bisestile) dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile modificato dalla Legge n. 166 del 27 Ottobre 2008. Il diritto dell’Assicuratore alla riscossione del pagamento delle rate di premio si prescrive in 365giorni/366(se anno bisestile). Ai sensi dell’art. 2947 del Codice Civile, il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli a motore si prescrive in 730giorni/731(se compreso un anno bisestile) dal giorno in cui il fatto si è verificato, salvo che il fatto sia considerato dalla legge come reato e per questo reato sia stabilita una prescrizione più lunga, che si applica quindi anche all’azione civile.
11. Regime fiscale
Il trattamento fiscale applicato alla garanzia responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore prevede l’imposizione, sul premio imponibile, dell’aliquota d’imposta del 12,5% (salvo quanto diversamente previsto dal D. Lgs n.68/2011) e del contributo al SSN (Servizio Sanitario Nazionale) del 10,5%, così come disposto dalla normativa vigente.Tale normativa prevede altresì che in caso di conguaglio di premio a favore del Contraente, le imposte ed il contributo di cui sopra non vengano rimborsate allo stesso.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Procedura per il risarcimento del danno
Come indicato all’art. “MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI” delle condizioni di assicurazione, qualora ricorrano i presupposti per l’applicazione della procedura di risarcimento diretto di cui all’art.149 del D.Lgs. n. 209/2005, il danneggiato può formulare la richiesta di risarcimento del danno direttamente al proprio assicuratore conformemente al fac-simile di domanda risarcitoria messo a disposizione dalla Società.
Per i sinistri cui non sia applicabile la suindicata procedura di risarcimento diretto, il danneggiato deve richiedere il risarcimento dei danni subiti all’assicuratore del veicolo del responsabile; a tal fine può avvalersi della procedura di liquidazione rapida prevista dall’art. 148 del D.Lgs. n. 209/2005 e dagli artt. 8 e 9 del D.P.R. n. 45/1981. All’atto della sottoscrizione del contratto ed in occasione del rilascio dei contrassegni e certificati di assicurazione per ciascun veicolo assicurato, la Società consegna al Contraente il fac-simile di domanda risarcitoria. Sul sito internet della Società è disponibile l’elenco aggiornato dei competenti centri di liquidazione sinistri, con indicazione dei relativi recapiti, area di competenza e giorni ed orari di ricevimento.
AVVERTENZA: in caso di sinistro, deve essere prontamente informata la Società, mediante denuncia da presentare entro tre giorni da quello in cui si è verificato; è facoltà dell’Assicurato inviare alla Società una lettera di richiesta di risarcimento danni che deve contenere tutte le notizie ed i documenti descritti dall’art. 148 del D.Lgs. n. 209/2005 e cioè: per il danno al veicolo, il modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) o la descrizione delle modalità di accadimento del sinistro, targhe dei veicoli coinvolti e dati anagrafici dei rispettivi conducenti, estremi delle coperture assicurative dei veicoli stessi ed i giorni, il luogo e l’ora in cui il veicolo è disponibile per la perizia; per le lesioni, l’età del leso, i certificati medici attestanti le lesioni subite, l’attività svolta, il reddito, il certificato medico che attesti l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché la dichiarazione di avere o meno diritto alle prestazioni di enti sociali; in caso di sinistro mortale, lo stato di famiglia della vittima. Se questi documenti non sono allegati alla lettera di richiesta di risarcimento danni, la Società entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta lettera provvede a richiederli. Dal momento del ricevimento della lettera di richiesta di risarcimento danni se completa, oppure di tutta la documentazione di cui sopra se richiesta,
la Società comunica la somma offerta o in alternativa i motivi per i quali non si ritiene di fare offerta in relazione alla richiesta, nei termini sotto descritti:
- per danni a veicolo o cose con modulo CAI a doppia firma, ovvero sottoscrizione di entrambi i conducenti: trenta giorni;
- per danni a veicolo o cose con modulo CAI ad una firma ovvero sottoscrizione o denuncia dell’assicurato: sessanta giorni;
- per lesioni: novanta giorni.
Nel caso venga inviato all’Assicurato atto di quietanza contenente la somma messa a disposizione, questa deve essere restituita debitamente controfirmata ed il pagamento della stessa deve avvenire entro quindici giorni dal suo ricevimento. Nel caso l’Assicurato non intenda accettare la somma messa a disposizione e non restituisca pertanto la quietanza, la somma deve essere comunque pagata entro quindici giorni dalla comunicazione della mancata accettazione. Nel caso poi non vengano né restituiti gli atti firmati, né venga comunicata la mancata accettazione e questo silenzio si protragga per trenta giorni, la somma offerta va comunque pagata entro i quindici giorni successivi. Nel caso di sinistro rientrante nella procedura di risarcimento diretto, se la liquidazione avviene nei termini di cui sopra, non sono dovuti onorari per eventuale intervento di legali (art. 9 II comma D.P.R. n. 254/2006). In caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato la richiesta deve essere rivolta all’Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso la CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (Via Yser, 14 - 00198 ROMA - xxx.xxxxxx.xx).
13. Incidenti stradali con controparti estere
Un incidente stradale con controparti estere può avvenire all’estero oppure in Italia.
- Se il sinistro avviene in uno dei paesi aderenti al sistema Carta Verde con un veicolo straniero assicurato in uno dei paesi della UE oltre Norvegia, Islanda e Liechtenstein, ai sensi della IV Direttiva Auto 2000/26/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 190/2003 ed aggiornata dalla V Direttiva 2005/14/CE attuata in Italia con il D.Lgs. n.198/2007 e delle disposizioni del D.Lgs. n. 209/2005, è facoltà del danneggiato richiedere il risarcimento dei danni subiti al rappresentante, chiamato mandatario, nominato in Italia dalla Compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro. Per conoscere i riferimenti della Compagnia estera responsabile e del mandatario è necessario inviare una richiesta al Centro Informazioni della CONSAP, indicando tutti gli elementi utili per risalire ai soggetti interessati (es. data e luogo del sinistro, estremi dei veicoli e conducenti coinvolti: targa, impresa di assicurazione del veicolo della controparte, responsabilità del sinistro, nazionalità). Sarà quindi compito della CONSAP rispondere all'interessato, indicando il nome del mandatario a cui ci si dovrà rivolgere per la gestione e liquidazione del sinistro.
- Se invece il sinistro con controparte estera avviene in Italia, ai sensi dell’art. 125 comma 5 bis della X Xxxxxxxxx 0000/00/XX, nonché degli artt. 125 e 126 del D.Lgs. n. 209/2005 è necessario formalizzare la richiesta di risarcimento danni con una raccomandata A/R all'UCI - Ufficio Centrale Italiano, Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - fornendo allo stesso il maggior numero di informazioni (data e luogo dell’evento, targhe coinvolte, dinamica, nome della Compagnia del responsabile, marca e modello dei veicoli, eventuali autorità intervenute e testimoni) per rendere più celere ed agevole l’individuazione della Compagnia del Responsabile e l’eventuale suo corrispondente in Italia. L’UCI inoltrerà la documentazione ricevuta al corrispondente della Compagnia straniera, che dovrà gestire e definire il sinistro entro tre mesi dalla ricezione della richiesta.
14. Facoltà dell'Assicurato di rimborsare l’importo liquidato per un sinistro.
L'Assicurato ha facoltà di evitare l’applicazione del MALUS rimborsando gli importi dei sinistri, tutti o in parte, liquidati nel periodo di osservazione concluso:
- a CONSAP, per i sinistri liquidati con applicazione della procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 149 del D.Lgs. n. 209/2005; in questo caso, per conoscere l’importo dei sinistri pagati a titolo definitivo, all'Assicurato saranno specificate le modalità da seguire per effettuare direttamente o tramite l’Intermediario la richiesta alla Stanza di compensazione (c/o CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Xxx Xxxx, 00 - 00000 XXXX - xxx.xxxxxx.xx);
- alla Società per i sinistri dalla stessa liquidati senza applicazione della procedura di risarcimento diretto.
15. Accesso agli atti dell’impresa
Il Contraente, l'Assicurato ed i danneggiati hanno diritto di accedere agli atti della Società, a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, decorsi
centoventi giorni dalla data di accadimento del sinistro ovvero dal momento in cui l'avente diritto riceve comunicazione della misura della somma offerta per il risarcimento o dei motivi per i quali non si ritiene di fare offerta ovvero, in caso di mancata offerta o di mancato diniego dell'offerta:
- decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose e se il modulo di denuncia è stato sottoscritto dai conducenti dei veicoli;
- decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose;
- decorsi novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se il sinistro ha causato lesioni personali/ decesso.
Il diritto di accesso agli atti si esercita mediante richiesta scritta alla Direzione della Società ovvero all'ufficio incaricato della liquidazione del sinistro nel luogo di domicilio del danneggiato ovvero al punto vendita presso il quale è stato concluso il contratto o al quale quest'ultimo è stato assegnato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, con rilascio del relativo rapporto di trasmissione, o mediante consegna a mano. In caso di consegna a mano, il ricevente è tenuto a rilasciare apposita ricevuta. La richiesta di accesso presentata ad un ufficio della Società diverso dai precedenti è trasmessa immediatamente all'ufficio competente e di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato.
Nella richiesta di accesso sono indicati gli estremi dell'atto oggetto della richiesta stessa ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, facendo riferimento all'interesse personale e concreto del soggetto interessato. In mancanza di tali elementi, il richiedente è comunque tenuto a specificare i dati e le informazioni oggetto della richiesta in modo da consentire alla Società l'individuazione degli atti in cui siano eventualmente contenuti.
Il richiedente allega alla richiesta di accesso copia di un documento di riconoscimento e, qualora agisca in rappresentanza di altro soggetto, copia della delega sottoscritta dall'interessato e copia di un documento di riconoscimento di quest'ultimo. Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica a ciò legittimata in base ai rispettivi statuti o ordinamenti. La Società, entro quindici giorni dalla data di ricezione, comunica al richiedente l'eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta di accesso, indicando gli elementi non corretti o mancanti, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, con rilascio del relativo rapporto di trasmissione. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della richiesta corretta.
L'atto di accoglimento della richiesta di accesso è comunicato per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta e contiene l'indicazione del responsabile dell'ufficio cui è stata assegnata la trattazione del sinistro, l'indicazione del luogo in cui è possibile effettuare l'accesso, nonché del periodo di tempo, non inferiore a quindici giorni, per prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia. L'esame degli atti è effettuato dal richiedente o da persona da lui delegata; nel caso in cui i predetti soggetti si avvalgano dell'assistenza di altra persona, per quest'ultima devono essere specificate le generalità. L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte gli atti presi in visione ovvero ottenerne copia, subordinatamente al pagamento dell'importo corrispondente al costo di mercato delle fotocopie effettuate. Il procedimento di accesso si conclude nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di accesso.
Il rifiuto o la limitazione dell'accesso sono comunicati per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta, con indicazione della motivazione per la quale l'accesso non può essere in tutto o in parte esercitato. In caso di rifiuto o limitazione dell'accesso o qualora, entro sessanta giorni dalla richiesta, il richiedente non sia messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese, nei successivi sessanta giorni può inoltrare reclamo all'IVASS anche al fine di vedere garantito il proprio diritto. Sul reclamo l'IVASS provvede nel termine di trenta giorni dalla ricezione.
Nell'ambito della procedura di risarcimento diretto di cui all'articolo 149 del D.Lgs. n. 209/2005, l'Impresa debitrice che riceve una richiesta di accesso agli atti da parte del Contraente o dell'Assicurato inoltra la richiesta medesima all'impresa gestionaria, dandone contestuale informazione al richiedente. II procedimento di accesso si conclude nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla ricezione da parte dell'impresa gestionaria della richiesta di accesso. Nei confronti dell'impresa gestionaria si applicano le disposizioni di cui sopra.
16. Reclami
Ai sensi del Regolamento ISVAP n. 24/2008, come modificato dal Provvedimento n. 30/2015, per Xxxxxxx si intende "una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di un'impresa di assicurazione
relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto".
Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, anche qualora riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo dell'Impresa, devono essere inoltrati per iscritto alla Società presso: Helvetia Italia Assicurazioni - Ufficio Reclami - Xxx X.X. Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Fax: 00 0000000 – Email: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx.
La Società invia la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte della Società, il reclamante potrà rivolgersi all'IVASS ed ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. In particolare:
1.possono essere presentati all'IVASS per iscritto (in Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx oppure ai fax 00 00000000 - 00 00000000):
- i reclami per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizione del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo) Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli Intermediari e dei Periti assicurativi;
- già presentati direttamente alle Imprese di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte delle imprese stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente.
I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:
- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela;
- copia del reclamo eventualmente presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Per reperire il modello da utilizzare per la presentazione dei reclami all'IVASS, si rinvia alla Sezione Reclami del sito della Società xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx .
Si precisa che in caso di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET (il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx).
2.per la risoluzione delle controversie relative al contratto tramite sistemi alternativi il reclamante ha:
- la facoltà – in prima istanza - di attivare, ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i., il procedimento di mediazione innanzi ad un Organismo di Mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia, che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la vertenza;
- l'obbligo – qualora non intendesse avvalersi della mediazione o il ricorso alla mediazione stessa non lo avesse pienamente soddisfatto – di attivare, ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132, come convertita con modifiche dalla Legge n. 162/2014, il procedimento di negoziazione assistita mediante invito, tramite il proprio legale, all'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita;
- la facoltà – solo in seguito alla definitiva conclusione del procedimento di negoziazione secondo le modalità di cui al sopra citato Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132, di adire l'Autorità Giudiziaria competente per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto, la quale viene individuata in quella del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto;
- in ogni caso, la facoltà di ricorrere alla conciliazione paritetica.
Si ricorda che, in relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità, permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria.
17. Sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie, Foro Competente
Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve preliminarmente esperire il procedimento di negoziazione
prevista ai sensi del D.L 132/14, convertito con modifiche dalla L. 162/14, mediante invito, tramite il proprio legale, all'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.
In seguito all'esperimento del procedimento di negoziazione secondo le modalità di cui al sopra citato
D.L. 132/14, la Parte potrà utilmente adire l'Autorità Giudiziaria competente, la quale viene individuata in quella del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto.
In ogni caso, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria per le controversie relative al presente contratto, è facoltà del Contraente attivare il procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs n. 28/2010 e s.m.i. innanzi ad un Organismo di Mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia, che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la vertenza.
D. INFORMAZIONI SULLA GARANZIA TUTELA LEGALE
18. Contratti consistenti nell’abbinamento di coperture di diverse tipologie contrattuali
In abbinamento alla garanzia principale X.X.Xxxx, il presente contratto può assicurare la garanzia tutela legale, che garantisce, con il limite di euro 5.200,00 per sinistro, le spese di assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendono necessarie a tutela dei diritti dell’Assicurato, derivanti dall’uso o dalla proprietà del veicolo assicurato.
AVVERTENZA: la gestione dei sinistri della garanzia Tutela legale è affidata a DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. - Direzione Generale - Via E. Fermi 9/B 37135 Verona - sito internet xxx.xxx.xx - tel. 000.00.00.000 - fax 045.83.51.023.
18. Legge applicabile al contratto
Il contratto è regolato dalla legge italiana.
X. XXXXXXXXX
19. Termini assicurativi utilizzati nel presente fascicolo informativo Assicurato: il proprietario del veicolo assicurato;
Assicurazione obbligatoria: l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, di cui all’art. 2, comma 3, del D.Lgs. 7 settembre 2005, n.209 (Codice delle Assicurazioni private);
Attestazione sullo stato del rischio o attestato di rischio: il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato;
Avente diritto: la persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell’attestato di rischio (contraente, ovvero, qualora diverso, il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria);
Banca dati: la banca dati elettronica che le imprese hanno l’obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio;
Conducente: colui che è preposto alla guida del veicolo durante la circolazione;
Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;
Legge: il codice delle Assicurazioni Private adottato con D.Lgs n.209 del 7.9.2005 e successive modifiche e integrazioni;
Premio: il premio di ciascun veicolo assicurato viene pagato direttamente dal Contraente alla Società;
Regolamento: il regolamento di esecuzione della Legge e successive modifiche e integrazioni;
Risarcimento: la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro;
Risarcimento diretto: la somma dovuta dalla Società all’Assicurato in caso di sinistro di cui all’art. 149 della Legge;
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
Società: Helvetia Italia Assicurazioni SpA.
SI RICHIAMA L’ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA’ DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO.
Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente nota informativa
Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. Il Rappresentante Legale Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Contratto di assicurazione di responsabilità civile (e tutela legale) per la circolazione di veicoli a motore di tipo:
AUTOVETTURE
Mod. 35CAG002 - aggiornato al 30.06.2015
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE - AGGRAVAMENTO DI RISCHIO -
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio, compreso eventuali cambi di residenza sia del contraente che dell’Assicurato intervenuti in corso di contratto. Gli aggravamenti di rischio non noti alla Società possono comportare la perdita parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 Codice Civile). Con riferimento alla garanzia di responsabilità civile, qualora sia applicabile l’art. 144 della Legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa come previsto all’art. “ESCLUSIONI E RIVALSA”.
Art. 2 - ESTENSIONE TERRITORIALE -
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di X. Xxxxxx e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, della Croazia, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Serbia e della Svizzera.
Per la circolazione sul territorio degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (carta verde) le cui sigle non siano barrate, l’assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato da La Società detto certificato.
Nel rispetto di quanto sopra la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria X.X.Xxxx, ferme le maggiori garanzie previste dal contratto.
La carta verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, e trovi applicazione l’art. 1901 secondo comma Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del 15° giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive. Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la carta verde cessi di aver validità nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla carta verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società, la quale eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.
Art. 3 - DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA -
La copertura assicurativa ha durata annuale, o su richiesta del Contraente, di un anno più frazione iniziale e si intende automaticamente cessata alla data di scadenza indicata sul contrassegno e certificato di assicurazione in possesso dell’Assicurato, senza necessità di inviare formale disdetta. La copertura assicurativa si intende comunque operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla suddetta scadenza, sino all’effetto di un eventuale nuovo contratto stipulato dall'Assicurato con la Società o con altra Impresa a copertura del medesimo rischio.
Art. 4 - PROSECUZIONE DEL RAPPORTO CON LA SOCIETA’-
Fermo quanto sopra, la Società trasmette all'Assicurato, almeno trenta giorni prima della scadenza della copertura assicurativa, un avviso di scadenza.
Successivamente la Società può formulare una proposta di prosecuzione del rapporto assicurativo, comunicando all'Assicurato, per il tramite dell’Intermediario, il premio da corrispondere per il nuovo contratto da stipularsi direttamente con l'Assicurato medesimo, il quale in tal caso sarà anche Contraente.
Art. 5 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA -
5A-IN CASO DI FURTO TOTALE DEL VEICOLO: il Contraente deve darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia di furto presentata all'autorità competente; la copertura assicurativa è risolta a decorrere dal giorno successivo alla denuncia di furto sopra indicata.
5B-IN CASO DI ALIENAZIONE DEL VEICOLO (vendita, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione ai sensi art. 103 CdS): il
Contraente deve darne notizia alla Società secondo le modalità previste in polizza, restituendo altresì contrassegno, certificato e carta verde del veicolo alienato.
Art. 6 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE -
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto si fa rinvio alle disposizioni di legge.
SEZIONE A - R.C. AUTO - CONDIZIONI SPECIFICHE
Art. 7 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE -
La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i massimali convenuti in polizza, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in polizza. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal presente contratto, il conducente del veicolo assicurato, responsabile del sinistro, e limitatamente ai danni a cose, i soggetti sottoindicati:
1. Il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
2. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1, nonché parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedono abitualmente al loro mantenimento;
3. ove l’Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti di cui al punto 2.
L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private ad eccezione delle zone private aeroportuali. La Società inoltre assicura, sulla base di quanto previsto all’art. “ESTENSIONI DI GARANZIA”, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria. In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle “estensioni di garanzia”. Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara.
Art. 8 - ESCLUSIONI E RIVALSA -
L'assicurazione non è operante:
a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
b) nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo;
d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non è guidato dal proprietario o da suo dipendente;
e) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta o certificato di circolazione, ad esclusione di quelli derivanti dall’omesso o errato utilizzo delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta dei bambini;
f) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada;
g) nei casi previsti dall’art. “DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE - AGGRAVAMENTO DI RISCHIO”;
h) per i danni causati dalla circolazione dei veicoli nelle zone private aeroportuali.
Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Società eserciterà nei confronti dell’Assicurato diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada, la Società
limiterà la rivalsa nei confronti del conducente e/o Assicurato (proprietario del veicolo o locatario per veicolo in leasing) al 10% del danno con il massimo di euro 500,00.
Art. 0 - XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX -
Xx seguenti estensioni di garanzia sono sempre operanti:
A) - RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA - A parziale deroga dell’art. “ESCLUSIONI E RIVALSA”, la Società rinuncia al diritto di rivalsa esclusivamente nei confronti dell’Assicurato nei casi sottoindicati:
1) Guida con patente idonea, ma scaduta - Quando il veicolo assicurato sia condotto al momento del sinistro da persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo della stessa. Resta inteso che, qualora detta patente non venisse rinnovata dalle competenti autorità, la Società sarà libera di esercitare il diritto di rivalsa indipendentemente dai motivi del mancato rinnovo.
2) Fatto di figli minori - Nel caso di danni derivanti da fatto dei figli minori del proprietario del veicolo, che mettano in movimento o in circolazione il veicolo stesso pur essendo sprovvisti dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la guida o il trasporto di persone.
3) Xxxxxxx in uso a persone diverse dal proprietario - Quando il veicolo indicato in polizza è concesso in uso a persona diversa dal proprietario, se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore oppure nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della carta di circolazione. Qualora il proprietario fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il verificarsi dei due eventi predetti, la Società, ai sensi dell’art. “ESCLUSIONI E RIVALSA”, eserciterà comunque il diritto all'azione di rivalsa.
La Società, per tutti i casi sopraindicati, rinuncia alla rivalsa anche nei confronti del Conducente, quando questi sia figlio o familiare convivente maggiorenne del proprietario.
B) - RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI - La garanzia si estende alla responsabilità civile dei passeggeri trasportati, per i danni che questi possono involontariamente cagionare a terzi non trasportati o a cose di terzi non trasportati, mentre essi si trovano a bordo del veicolo durante la circolazione.
C) - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCENDIO - La Società garantisce l’Assicurato, con il limite di € 250.000,00 per sinistro, per i danni materiali e diretti cagionati a terzi a seguito di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato per fatto non inerente la circolazione. Sono esclusi i danni alle cose in uso, custodia o possesso:
1. del proprietario del veicolo, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio;
2. del coniuge non legalmente separato, degli ascendenti e dei discendenti legittimi, naturali o adottivi nonché dei parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi o a carico del conducente o dei soggetti di cui al precedente punto 1;
3. ove l’Assicurato sia una società, dei soci a responsabilità illimitata e delle persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto 2.
Sono altresì esclusi tutti i danni conseguenti a fatti di terzi, causati da cose trasportate sul veicolo, da inquinamento dell’acqua-dell’aria-del suolo.
Art. 10 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI -
La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo CAI (constatazione amichevole di incidente - denuncia di sinistro) e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza e al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. La predetta denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato (art. 1913 Codice Civile). Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell’invio di documentazione o atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 Codice Civile).
Art. 11 - GESTIONE DELLE VERTENZE -
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici sino all’atto della tacitazione dei danneggiati. Nei medesimi limiti di cui sopra ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale. La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.
Art. 12 - PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ -
Ai fini dell’applicazione delle regole evolutive (sia della classe di merito aziendale sia della classe di merito CU) previste all’art. “FORMA DI TARIFFA BONUS MALUS", in caso di veicolo assicurato per la prima annualità, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale; per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia dalla scadenza del periodo di osservazione precedente e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale.
In caso di contratto con durata annuale più frazione, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale; per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia dalla scadenza del periodo di osservazione precedente e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale.
Art. 13 - ATTESTAZIONE DI RISCHIO -
13A) - OBBLIGO DI CONSEGNA DELL'ATTESTATO DI RISCHIO -
Le Imprese consegnano, alla conclusione del periodo di osservazione, l’attestato di rischio al Contraente e, se persona diversa, all’Avente diritto, ovvero al proprietario, all’usufruttuario nel caso di usufrutto, all'acquirente nel caso di patto di riservato dominio, al locatario nel caso di locazione finanziaria. L’obbligo di consegna dell'attestazione di rischio sussiste altresì:
a) qualunque sia la forma tariffaria secondo la quale il contratto è stato stipulato;
b) nel caso di sospensione della garanzia nel corso del contratto e successiva riattivazione, in occasione della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione;
c) in caso di furto del veicolo avvenuto nei sessanta giorni antecedenti la scadenza del contratto;
d) nei casi di vendita del veicolo, esportazione definitiva all’estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, avvenuti nei sessanta giorni antecedenti la scadenza del contratto, qualora il Contraente abbia esercitato la facoltà di risoluzione o di cessione del contratto.
13B) - CONTENUTO DELL’ATTESTATO DI RISCHIO -
L’attestazione contiene:
a) la denominazione della Società;
b) il nome ed il codice fiscale del Contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se trattasi di contraente persona giuridica;
c) i medesimi dati di cui alla precedente lettera b) relativi al proprietario ovvero ad altro Avente diritto;
d) il numero del contratto di assicurazione;
e) i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio del veicolo assicurato;
f) la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
g) la data di scadenza del contratto per il quale l’attestazione viene rilasciata;
h) la classe di merito aziendale di provenienza, quella aziendale di assegnazione del contratto per l’annualità successiva, nonché le corrispondenti classi CU di provenienza ed assegnazione, nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione contrattuale, ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia;
i) l’indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con RESPONSABILITÀ PRINCIPALE e del numero dei sinistri con RESPONSABILITÀ PARITARIA, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità;
j) la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone);
k) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dal Contraente e/o Assicurato.
Nel caso di stipula del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4-bis, della Legge, presso la stessa o diversa Impresa di assicurazione, tale indicazione dovrà essere riportata nell’attestato di rischio e mantenuta anche negli attestati successivi al primo.
Nel caso di pagamento di sinistro a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l’applicazione delle penalizzazioni contrattuali.
La responsabilità principale, nel caso di sinistri tra due o più veicoli, è riferita al veicolo cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti. La quota di responsabilità non principale (RESPONSABILITÀ MINORITARIA) accertata a carico dell’altro o degli altri veicoli, non dà luogo né all’annotazione nell’attestato di rischio né all’applicazione del malus.
In caso di sinistro, tra due o più veicoli, cui sia stato attribuito un grado di responsabilità paritaria, nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subirà l’applicazione del malus. In tal caso, tuttavia, si darà luogo all’annotazione nell’attestato di rischio della percentuale di corresponsabilità attribuita poiché, qualora a seguito di più sinistri verificatisi nell’ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità, venga raggiunta la percentuale di RESPONSABILITÀ “CUMULATA” pari almeno al 51%, si dovrà dar luogo all’applicazione del malus. Il periodo di osservazione si conclude senza applicazione di penalità se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%.
13C) - MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA DELL'ATTESTATO DI RISCHIO
1. La Società, in occasione di ciascuna scadenza contrattuale, consegna l’attestazione di rischio per via telematica, purché si sia concluso il periodo di osservazione.
2. L’attestato di rischio è consegnato almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto.
3. L’obbligo di consegna di cui al comma 1 si considera assolto con la messa a disposizione dell’attestato di rischio nell’area riservata del sito web della Società, attraverso la quale ciascun Contraente può accedere alla propria posizione assicurativa, così come disciplinato dall’art. 38bis, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 35/2010. La Società, tuttavia, prevede modalità di consegna telematica aggiuntive da attivarsi su richiesta del Contraente.
4. La Società rende nota la possibilità di richiedere le credenziali di accesso all’area riservata del proprio sito web e le modalità di consegna telematiche aggiuntive, mediante pubblicazione di un’apposita informativa sulla homepage del proprio sito internet.
5. L’informativa di cui al comma 4 è, altresì, resa per iscritto in occasione della sottoscrizione del contratto di assicurazione.
6. Nei casi in cui il Contraente sia persona diversa dall’Avente diritto, la Società attiva per quest’ultimo le medesime modalità di consegna previste per il Contraente.
7. Per i contratti a Libro Matricola, relativi a flotte di veicoli a motore (gruppi di coperture facenti capo ad un unico Contraente persona giuridica), la consegna telematica dei relativi attestati di rischio avviene su richiesta del Contraente, con le medesime modalità previste al comma 3, fatte salve diverse modalità concordate tra le parti, di cui la Società dovrà mantenere evidenza.
8. Per i contratti acquisiti tramite intermediari, la Società obbligata alla consegna dell’attestato di rischio, garantisce, all’Avente diritto che ne faccia richiesta, ovvero a persona dallo stesso delegata, una stampa dello stesso per il tramite dei propri intermediari, senza applicazione di costi. Gli attestati di rischio così rilasciati non possono essere utilizzati dagli Aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto.
9. Gli Aventi diritto possono richiedere in qualunque momento l’attestazione di rischio relativa agli ultimi cinque anni, ai sensi dell’art. 134, comma 1-bis, della Legge. In tal caso, la Società consegna, per via telematica e senza applicazione di costi, entro quindici giorni dal pervenimento della richiesta, l’attestato di rischio comprensivo dell’ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione. Gli attestati di rischio così rilasciati non possono essere utilizzati dagli Aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto.
10. Nel caso di sospensione della garanzia in corso di contratto, l’attestato di rischio è consegnato almeno trenta giorni prima della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione.
11. In caso di più cointestatari del veicolo, l’obbligo di consegna al proprietario, se diverso dal Contraente, si considera assolto:
a) per i contratti in corso già presenti nel portafoglio dell’Impresa al 30.6.2015, con la consegna al soggetto avente diritto già indicato in polizza come proprietario;
b) per i nuovi contratti stipulati a decorrere dal 1.7.2015, con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione.
13D) - VALIDITÀ DELL'ATTESTATO DI RISCHIO
1. In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo, del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce;
2. In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all’estero del veicolo assicurato, il Contraente, o se persona diversa, il proprietario, può richiedere che il contratto di assicurazione sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà. In tal caso, La Società classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell’ultimo attestato di rischio relativo al precedente veicolo, purché in corso di validità, riconoscendo al proprietario la classe di merito indicata nell’attestato qualora lo stesso risulti l’avente diritto alla classe di merito CU maturata.
3. Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra coniugi in comunione dei beni, la Società classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nel relativo attestato di rischio. La disposizione si applica anche in caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi.
4. In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine - e comunque non inferiore a dodici mesi - di un veicolo, la Società classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte del locatario, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell’attestato di rischio, previa verifica della effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del precedente contratto assicurativo.
13E) - ACQUISIZIONE DELL'ATTESTATO DI RISCHIO
1. All’atto della stipulazione di un contratto RCA, la Società acquisisce direttamente l’attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l’accesso alla Banca dati degli attestati di rischio.
2. Qualora all’atto della stipulazione del contratto, l’attestazione di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca dati, la Società acquisisce telematicamente l’ultimo attestato di rischio utile e richiede al contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito.
3. Nel caso di sinistri accaduti nel periodo di riferimento, qualora il Contraente non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e la Società non sia in grado di acquisire tempestivamente l’informazione, il contratto viene emesso sulla base della classe di merito risultante dall’ultimo attestato presente nella Banca dati.
4. In caso di completa assenza di un attestato utile in Banca dati e di impossibilità di acquisire altrimenti, per via telematica, l’attestato, la Società richiede al Contraente la dichiarazione di cui al comma 2 per l’intero quinquennio precedente. Ai soli fini probatori e di verifica, la Società potrà acquisire precedenti attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal contraente a supporto della citata dichiarazione. In assenza di documentazione probatoria l’impresa acquisisce il rischio in classe CU di massima penalizzazione.
5. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, la Società, assunto il contratto, verifica tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procede alla riclassificazione dei contratti.
13F) - BANCA DATI DEGLI ATTESTATI DI RISCHIO
1. La Banca dati è detenuta da enti pubblici ovvero, qualora già esistente, da enti privati;
2. Nel caso in cui la Banca dati sia detenuta da soggetti diversi dall’IVASS, l’Istituto stipula un’apposita Convenzione che stabilisce le modalità di gestione e controllo dei dati. In tale caso, titolare del trattamento è il soggetto detentore e gestore della banca dati; l’IVASS è titolare dei trattamenti connessi all’utilizzo della Banca dati per le proprie finalità istituzionali.
3. La Convenzione prevede che l’IVASS, per il perseguimento dei fini istituzionali, abbia accesso gratuito e senza limitazioni alle informazioni presenti nella Banca dati;
4. I dati personali sono trattati nel rispetto del Decreto legislativo n. 196 del 30.6.2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
5. Restano impregiudicati i diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del citato Decreto legislativo n.196 e le relative forme di tutela da esso previste.
6. Le Imprese di assicurazione alimentano la Banca dati con le informazioni riportate nell’attestazione di rischio, secondo le modalità ed i tempi previsti dall'IVASS;
7. Le informazioni relative all’ultimo attestato di rischio valido sono rese disponibili nella Banca dati almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto.
8. Le imprese di assicurazione, e quindi anche la Società, sono responsabili della correttezza e dell’aggiornamento delle informazioni trasmesse alla Banca dati nonché degli accessi alle stesse, secondo le modalità previste da IVASS.
Art. 14 - FORMA DI TARIFFA BONUS MALUS -
Il presente contratto prevede esclusivamente la forma di tariffa BONUS MALUS, che contempla riduzioni (BONUS) o maggiorazioni (MALUS) di classi, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei “periodi di osservazione” e si articola, in diciotto classi di appartenenza, denominate classi di conversione universale (classe CU), dalla 1° alla 18° classe. Ad esse corrispondo altrettante classi AZIENDALI contemplate dalla Società.
La presente forma di tariffa opera sulla base di quanto riportato nelle tabelle:
• 21C1-Corrispondenza delle classi CU ed AZIENDALI per le nuove coperture assicurative;
• 21C3-Regole evolutive delle classi CU ed AZIENDALI per le annualità successive in base ai sinistri osservati.
L'Assicurato ha facoltà di evitare il Malus conseguente all’applicazione delle regole evolutive previste dalla tabella 21C3, rimborsando alla Società gli importi dei sinistri liquidati nel periodo di osservazione concluso. Per i sinistri di cui all’art. 149 della Legge - procedura di risarcimento diretto - l'Assicurato deve rimborsare direttamente CONSAP SpA - Servizio Stanza di compensazione - Xxx Xxxx, 00 - 00000 XXXX (xxx.xxxxxx.xx).
TABELLA 21C1 - CORRISPONDENZA DELLE CLASSI CU E DELLE CLASSI AZIENDALI - ATTRIBUZIONE DEL MOTIVO DI ASSEGNAZIONE
Nel caso di veicolo di proprietà dello stesso soggetto o del coniuge in comunione dei beni, in sostituzione di altro veicolo (venduto, consegnato in conto vendita, demolito, esportato definitivamente o cessato dalla circolazione ai sensi dell’art. 103 del Codice della Strada) già assicurato presso altra impresa con la forma di tariffa Bonus Malus (con o senza franchigia), il contratto è assegnato alla classe di conversione universale (CU) indicata nell’attestazione di rischio consegnato all'Assicurato dal precedente assicuratore per il veicolo alienato.
La Società, in tutti i casi di una nuova copertura assicurativa, relativa ad un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare alla predetta copertura assicurativa una classe di merito (CU) più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato (ai sensi comma 4bis art. 134 della Legge).
Alle nuove coperture assicurative vengono attribuiti i seguenti motivi di assegnazione:
MOTIVO DI ASSEGNAZIONE | Classe CU | Classe AZIENDALE | documenti vincolanti per la nuova copertura assicurativa | |
A | Prima immatricolazione | 14 | uguale a classe CU | copia carta di circolazione |
A1 | Prima immatricolazione - contratto ai sensi comma 4bis art. 134 della Legge (c.d. Legge Bersani) | da attestazione | uguale a classe CU | copia carta di circolazione, autocertificazione stato di famiglia |
E | Altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto o del coniuge in comunione dei beni, in sostituzione di veicolo assicurato presso altra impresa con contratto ai sensi comma 4bis art. 134 della Legge (c.d. Legge Bersani), venduto, consegnato in conto vendita, demolito, esportato definitivamente o cessato dalla circolazione ai sensi dell’art. 103 del Codice della Strada, con attestazione di rischio valida | da attestazione del veicolo alienato | uguale a classe CU | copia carta di circolazione e copia atto di demolizione o di vendita del veicolo alienato, dichiarazione del P.R.A per restituzione carta circolazione e targa |
N | Altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto o del coniuge in comunione dei beni, in sostituzione di veicolo assicurato presso altra impresa venduto, consegnato in conto vendita, demolito, esportato definitivamente o cessato dalla circolazione ai sensi dell’art. 103 del Codice della Strada, con attestazione di rischio valida | da attestazione del veicolo alienato | uguale a classe CU | copia carta di circolazione e copia atto di demolizione o di vendita del veicolo alienato, dichiarazione del P.R.A per restituzione carta circolazione e targa |
Z | Attestazione non presente in Banca dati o incompleta | da dichiarazione rilasciata dal Contraente ai sensi artt. 1892- 1893 Cod. Civ. | uguale a classe CU | copia carta di circolazione e dichiarazione rilasciata dal Contraente ai sensi artt. 1892- 1893 Cod. Civ. |
Regole evolutive
Al termine della copertura assicurativa, la stessa è assegnata ad una nuova classe, sia CU che
AZIENDALE, determinata in base al pagamento, anche a titolo parziale, di eventuali sinistri con
RESPONSABILITÀ PRINCIPALE nel corrispondente periodo di osservazione, applicando le regole evolutive indicate nella successiva tabella 21C3.
La RESPONSABILITÀ PRINCIPALE, nel caso di sinistri tra due o più veicoli, è riferita al veicolo cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti. La quota di responsabilità non principale (RESPONSABILITÀ MINORITARIA) accertata a carico dell’altro o degli altri veicoli, non dà luogo né all’annotazione nell’attestato di rischio né all’applicazione del malus.
In caso di sinistro, tra due o più veicoli, cui sia stato attribuito un grado di RESPONSABILITÀ PARITARIA (medesimo grado di responsabilità), nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subirà l’applicazione del malus. In tal caso, tuttavia, si darà luogo all’annotazione nell’attestato di rischio della percentuale di corresponsabilità attribuita poiché, qualora a seguito di più sinistri verificatisi nell’ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità, venga raggiunta la percentuale di RESPONSABILITÀ “CUMULATA” pari almeno al 51%, si dovrà dar luogo all’applicazione del malus. Il periodo di osservazione si conclude senza applicazione di penalità se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%.
TABELLA 21C3 - REGOLE EVOLUTIVE DELLE CLASSI CU ED AZIENDALI
Classe CU | CLASSE (CU ED AZIENDALE) DI COLLOCAZIONE IN BASE AI SINISTRI “OSSERVATI” | ||||
0 XXXXXXXX | 0 XXXXXXXX | 0 XXXXXXXX | 0 SINISTRI | 4 O PIU’ SINISTRI | |
1 | 1° | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
SEZIONE C - ASSISTENZA LEGALE - CONDIZIONI SPECIFICHE
La Società si avvale per la “Tutela Giudiziaria”, gestione e liquidazione sinistri, di D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione - in seguito semplicemente denominata “DAS” - Direzione Generale - Via E. Fermi 9/B 37135 Verona - sito internet xxx.xxx.xx - tel. 000.00.00.000 - fax 045.83.51.023.
Art. 15 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE -
La Società assicura, alle condizioni del presente contratto e con un massimale illimitato per un anno e determinato per sinistro (euro 5.200,00), il rischio di tutte le spese di assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti dell’Assicurato assunti in garanzia, e più precisamente: le spese di assistenza stragiudiziale, gli oneri per l’intervento di un legale, gli oneri per l’intervento di un perito (approvato dalla Direzione Generale di DAS e/o nominato dall’Autorità Giudiziaria), le spese di giustizia (in caso di condanna penale), le spese liquidate alla controparte in caso di soccombenza, le spese eventualmente dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata dalla Direzione Generale DAS ai sensi dell’art. “GESTIONE DEL SINISTRO”, le spese di indagini per la ricerca di prove a difesa,le spese per la redazione di denunce-querele-istanze all’Autorità Giudiziaria.
Art. 16 - AMBITO DELL’ASSICURAZIONE -
Le garanzie sono prestate per fatti attinenti la proprietà o l’uso del veicolo assicurato e riguardano la tutela dei diritti che l’Assicurato pretende lesi qualora: subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi, sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione, debba
sostenere spese legali per il dissequestro del veicolo rimasto coinvolto in un incidente stradale con terzi, abbia sostenuto spese legali per le operazioni di dissequestro del mezzo che come successivamente risulti sia solo apparentemente scoperto di assicurazione obbligatoria R.C.A., debba ricorrere avverso il provvedimento che lo ha privato della patente di guida adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone.
Art. 17 - PERSONE ASSICURATE -
Oltre all’Assicurato, i terzi trasportati, anche se familiari, nonché i terzi e i familiari autorizzati dall’Assicurato quando siano alla guida del veicolo individuato in polizza, sempreché non siano in contrasto di interesse con l’Assicurato. In caso di controversia tra più persone assicurate, la garanzia viene prestata unicamente a favore dell’Assicurato.
Art. 18 - ESCLUSIONI -
L’assicurazione non comprende o non è operante:
- per i danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- per controversie relative a responsabilità extracontrattuale delle persone assicurate;
- per multe, ammende, sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere;
- se il conducente non è in possesso dei requisiti o comunque non è abilitato alla guida secondo la normativa vigente. Tuttavia la garanzia è operante nel caso di guida con patente idonea, ma scaduta, purché l’Assicurato ottenga il rinnovo della stessa entro novanta giorni dalla data del sinistro;
- se il veicolo assicurato sia usato in difformità da quanto previsto dai documenti di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada;
- in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove e allenamenti;
- per le controversie di natura contrattuale nei confronti della Società.
Art. 19 - INSORGENZA DEL SINISTRO -
Per insorgenza del sinistro s’intende il momento in cui una delle Parti avrebbe iniziato a violare norme di legge. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti sinistro unico. In caso di procedimenti penali a carico di più persone assicurate il sinistro è unico a tutti gli effetti.
Art. 20 - ESTENSIONE TERRITORIALE -
A parziale deroga dell’art. “ESTENSIONE TERRITORIALE” delle condizioni generali, si conviene che l’assicurazione è limitata ai sinistri che si verificano e che debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in tutti gli stati d’Europa.
Art. 21 - DENUNCIA DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE -
L’Assicurato deve tempestivamente denunciare a DAS, tramite la Società, il sinistro, trasmettendo inoltre gli atti e i documenti di cui al successivo articolo. In ogni caso deve far pervenire alla Direzione Generale di DAS notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e comunque entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l’Assicurato può indicare a DAS un legale residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di definire in via bonaria non abbia esito positivo. Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, DAS garantisce gli onorari solo nei limiti dei minimi previsti dalla tariffa forense, e con esclusione di spese e/o diritti di trasferte, vacazione, domiciliazione e di duplicazione di attività. La scelta del legale fatta dall’Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale ove si verifichi un conflitto di interessi con l’Impresa o qualora anche la controparte goda di copertura di Tutela Giudiziaria con DAS.
Art. 22 - FORNITURA DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA -
L’Assicurato è tenuto a fornire a DAS tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.
Art. 23 - GESTIONE DEL SINISTRO -
Ricevuta la denuncia del sinistro, DAS si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentano possibilità di successo, e in ogni caso quando sia necessaria una difesa penale, DAS trasmette la pratica al legale designato. Le garanzie sono operanti esclusivamente per i sinistri di cui gli incarichi, a legali e/o periti, siano preventivamente concordati con DAS per ogni stato della vertenza e grado di giudizio; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure. Dopo la denuncia del sinistro, ogni accordo transattivo o di composizione della vertenza deve essere preventivamente autorizzato da DAS; in caso contrario l’Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti da DAS per la trattazione della pratica. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare, i quali verranno ratificati da DAS, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione. L’esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi. In caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione del credito. La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 360 giorni dalla cessazione del contratto d’assicurazione. DAS non è responsabile dell’operato di legali e periti e non sostiene il pagamento di multe o ammende.
Art. 24 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO -
In caso di divergenza di opinioni tra l’Assicurato e DAS sulle possibilità di esito positivo o più favorevole all’Assicurato del giudizio, in un procedimento civile o in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento civile o penale, la questione, a richiesta di una delle Parti da formularsi per iscritto, verrà demandata a un arbitro sulla cui designazione le Parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Le Parti, anziché ricorrere all’arbitrato di cui sopra, hanno la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
Mod. HI082 - Ed. 12/2016
Helvetia Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx X.x.X.
Xxx X. X. Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Tel. 00 0000 0 (20 linee)
Fax 02 5351.829
e-mail pec: xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx
Capitale Sociale € 15.600.000 i.v.
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F.02446390581
R.E.A. n. 865966 e Partita I.V.A. 07530080154
Imp. Autor. all’eser. delle ass. e riass. con D. di ric. del M. Ind., Comm. ed Artig. del 20/06/1986 (G.U. n. 148 del 28/06/1986) e successive autorizzazioni
Società con Unico Socio
Società soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 1.00062 Iscr. Albo Gruppi Ass. n. d’ord. 031