CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI
Xxxxxxx xxx Xxxxxx XXXXXXX XXXXXXXXXXX - XXXXXX
CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI
Art. 1 - OGGETTO Art. 2 - CONTRATTO
Art. 3 - DECORRENZA E DURATA DELLA FORNITURA Art. 4 CAUZIONI
Art. 5 - SUBAPPALTO Art. 6 - RINNOVO
Art. 7 - PROROGA E PROROGA TECNICA Art. 8 - REVISIONE DEI PREZZI
Art. 9 - ESTENSIONE-VARIANTE IN AUMENTO O DIMINUZIONE DELLA PRESTAZIONE Art. 10 - OPZIONE
Art. 11 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO Art. 12 – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI
Art. 13 – VERIFICHE DI QUALITA’ NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO Art. 14 – GARANZIA
Art. 15 – ACCETTAZIONE BENI E SERVIZI
Art. 16 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE Art. 17 – SICUREZZA SUL LAVORO
Art. 18 – ACCESSO AI LOCALI
Art. 19 – DOVERE DI RISERVATEZZA Art. 20 – CAMPIONATURA
Art. 21 – COLLAUDO
Art. 22 - MODALITA’ PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO Art. 23 – PENALI
Art. 24 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI Art. 25 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 26 – RECESSO UNILATERALE
Art. 27 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE
Art. 28– TUTELA DATI PRIVACY
Art. 29– LUOGO ESECUZIONE E FORO COMPETENTE Art. 30– COMUNICAZIONI
Art. 31 - CLAUSOLA FINALE
Art. 1 – Oggetto
Le presenti condizioni generali di contratto, predisposte ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile si applicano a tutti i contratti affidati dall’Azienda Ospedaliera di Padova, aventi ad oggetto la fornitura di beni e servizi, così come definiti dalla vigente normativa, e si considerano conosciute ed accettate dal fornitore e si applicano di diritto, salvo diverse disposizioni previste espressamente nei documenti contrattuali, capitolato speciale o capitolato d’oneri.
Art. 2 – Contratto
Successivamente all’aggiudicazione definitiva sarà stipulato apposito contratto ai sensi e con le modalità previste dagli artt. 11 e 79 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
I contratti devono essere stipulati, a pena di nullità, nelle seguenti modalità:
a) atto pubblico notarile informatico;
b) in forma pubblica amministrativa, a cura dell'ufficiale rogante dell'Azienda, con modalità elettronica;
c) mediante scrittura privata, con modalità elettronica.
Nel caso di affidamenti relativi a servizi e forniture in economia il contratto potrà essere concluso anche mediante scambio di corrispondenza commerciale, con modalità elettronica.
In caso di urgenza, il committente nelle more della stipula del contratto, può disporre l’anticipata esecuzione dello stesso, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
Sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese inerenti alla eventuale registrazione del contratto, oltre a tasse o imposte che dovessero anche in avvenire colpire il contratto, ad esclusione dell’imposta sul valore aggiunto che rimane a carico dell’Azienda.
I contratti sottoscritti mediante scrittura privata sono soggetti all'imposta di bollo.
Secondo la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 16 dicembre 2013, n. 96/E, il documento di accettazione dell'offerta presentata nel sistema del MEPA da un fornitore abilitato contiene tutti i dati essenziali del contratto, e pertanto deve essere assoggettato ad imposta di bollo ai sensi del citato articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642/1972.o per la registrazione. ( Risoluzione del 28/06/1988 n. 451384 - Min. Finanze)
Art. 3 – Decorrenza e durata della fornitura
Il contratto decorre dalla data di stipulazione del medesimo o dalla diversa data indicata nei documenti negoziali.
Art. 4 – Cauzioni
Il fornitore deve costituire una garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 113 del codice La mancata costituzione determina la revoca dell’affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria procedendo altresì all’aggiudicazione al secondo in graduatoria. La garanzia copre gli oneri per mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Resta impregiudicata, comunque, ogni altra azione a tutela dell’Azienda nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell’ammontare, come sopra stabilito, per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l'Azienda effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all’incompleto o irregolare adempimento degli obblighi contrattuali.
Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell’Azienda, sorge in questa la facoltà di risolvere il contratto con le conseguenze previste per la risoluzione dal successivo art. 25. Sono fatte salve le azioni per il risarcimento degli ulteriori danni subiti di cui all’art. 1382 del codice civile.
La cauzione definitiva è da intendersi svincolata dopo l’esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali.
Nel caso di fornitura di beni per i quali sia previsto un periodo di garanzia, la cauzione definitiva è da intendersi svincolata allo scadere del periodo di garanzia convenuto.
Il deposito cauzionale definitivo dovrà prevedere un periodo di validità di almeno di 120 giorni oltre la scadenza del contratto o 12 mesi dalla data del collaudo o alla scadenza della garanzia, secondo la tipologia della fornitura.
E’ ammessa, ai sensi della determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture n. 7 dell’11 settembre 2007, la riduzione del 50% dell’ammontare della cauzione dovuta, a condizione che la Ditta aggiudicataria sia in possesso della certificazione del sistema di qualità, ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 40, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006. In tal caso la Ditta deve produrre la relativa documentazione a supporto.
Art. 5 – Subappalto
L’affidatario deve depositare il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima dell’inizio della prestazione.
Contestualmente al deposito del contratto deve essere trasmessa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti per la prestazione subappaltata, la dichiarazione del subappaltatore del possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/06 e smi.
E’ fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relativamente ai pagamenti da loro effettuati a favore dei subappaltatori con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’affidatario deve praticare nei confronti del subappaltatore, per le prestazioni in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione con ribasso non superiore al 20%.
L’affidatario che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 codice civile. Analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di RTI, società o consorzio.
L’esecuzione della fornitura o del servizio affidato in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Non ricade nella fattispecie prevista dal presente articolo l’affidamento a terzi, salvo i casi in cui non sia previsto espressamente dal capitolato speciale, del servizio di trasporto e consegna dei beni oggetto di fornitura. Parimenti ai fini del subappalto non sono considerati tali:
a. Affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;
b. subfornitura a catalogo di prodotti informatici.
Art. 6 – Rinnovo
E’ vietato il rinnovo tacito dei contratti disciplinati dalle presenti condizioni generali.
Per i contratti di pubblici relativi a servizi che contemplano espressamente la clausola del rinnovo, intesa come facoltà unilaterale dell’Azienda a differire per un periodo già determinato la scadenza del contratto iniziale, devono essere rispettate le seguenti condizioni, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b):
− previsione del rinnovo, del suo importo e delle ragioni che sottostanno alla decisione del rinnovo nell’originario bando di gara o lettera d’invito;
− non superare la durata del contratto iniziale e, comunque, il rinnovo non deve superare il massimo di 3 anni;
− la durata complessiva del contratto compreso l’eventuale rinnovo non può superare il periodo di 9 anni.
Nei contratti pubblici relativi a forniture il rinnovo è previsto, ex art. 57, comma 3, lett. b, dlgs 163/06 nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni.
Art. 7 - Proroga e proroga tecnica
E’ vietata la proroga tacita dei contratti disciplinati dalle presenti condizioni generali.
Per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa l’Azienda può disporne la prosecuzione per un periodo non superiore a 180 giorni dalla data di scadenza, in ragione di motivi tecnici collegati all’espletamento di una nuova procedura di gara.
La controparte è tenuta a comunicare la propria disponibilità a prorogare il contratto entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta dell'Azienda.
La proroga contrattuale viene richiesta dall’Azienda alle stesse condizioni in essere.
ART. 8 – Revisione dei prezzi
Il corrispettivo del contratto, la cui aggiudicazione sia stata individuata su valori assoluti, è fisso ed invariabile, salvo che per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa che sono sottoposti, a partire dal secondo anno, alla revisione periodica dei prezzi, come disposto dalla normativa vigente.
La revisione viene effettuata sulla base di una istruttoria riferendosi ai costi standardizzati rilevati dagli Osservatori preposti (nazionale e regionale) se esistenti. In mancanza di costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura si farà riferimento all’indice ISTAT FOI.
ART. 9 Estensione –Opzione
Nel caso in cui la documentazione di gara preveda l’eventualità dell'estensione del contratto includendo l’opzione di aumento, l'appaltatore è obbligato ad eseguire l’ulteriore prestazione richiesta dall'Azienda.
Art. 10 – Estensione –Variante in aumento o diminuzione della prestazione
L'Azienda, nei casi tassativamente previsti ex art. 311 del regolamento, si riserva la facoltà di richiedere una variazione, in più o in meno, della prestazione che la controparte è tenuta ad accettare, previa sottoscrizione di specifico atto di “sottomissione”, alle medesime originarie condizioni purché contenuta entro il 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale e tale da non modificare la prestazione inizialmente prevista nel contratto.
In tal caso è l'appaltatore è obbligato ad eseguire l’ulteriore prestazione, anche se nulla era stato previsto al riguardo nel capitolato di gara, purché a fondamento della decisione di estendere la fornitura o il servizio risieda una causa sopravvenuta ed oggettivamente imprevedibile, rientrante fra quelle tassativamente individuate dal legislatore.
Nel caso la variazione, in più o in meno, della prestazione richiesta superi il limite del 20% (venti per cento) l’Azienda procederà alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale previa acquisizione del consenso della controparte.
La variante di cui al presente articolo non è assoggettata alla regola della onnicomprensività del valore stimato del contratto ex art. 29–D. Lgs. 163/06, come invece per l'opzione.
Sono inoltre ammesse, oltre alle ipotesi di cui sopra, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal responsabile del procedimento.
Le modifiche effettuate dall'appaltatore non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico del fornitore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.
Art. 11 – Esecuzione del contratto
Il fornitore è tenuto all’esecuzione a regola d’arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura di beni o servizi oggetto del contratto.
La prestazione a carico del fornitore avviene a seguito di invio di regolare ordinativo di fornitura (ordine) emesso dall’Azienda e nel rispetto delle quantità, della qualità, dei termini e delle modalità ivi indicate. Rimane a carico del fornitore il rischio di perdite o danni sia durante il trasporto sia durante il deposito nei locali dell'Azienda in attesa del collaudo o accettazione dei prodotti, fatto salvo il caso in cui il danno sia chiaramente imputabile all’Azienda.
Ai sensi dell’art. 38, comma 4, del D.Lgs. 22/1997 (decreto Xxxxxx) il fornitore è, inoltre, tenuto allo smaltimento degli imballaggi utilizzati per la consegna delle merci a propria cura e spese.
Il fornitore è tenuto ad eseguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora il fornitore non adempia, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione in contraddittorio con il fornitore.
Qualora per l'estensione delle aree o dei locali l'inizio dell'attività debba avvenire in tempi e luoghi diversi, il direttore dell'esecuzione provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.
Nel caso in cui il fornitore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale, a pena di decadenza.
Art. 12 –Adempimenti contrattuali
Il fornitore deve effettuare le consegne o eseguire il servizio a proprio rischio e spese di qualsiasi natura, nei luoghi, nei locali, nei termini e con le modalità indicate nel contratto/capitolato speciale di fornitura.
Costituiscono giusta causa di differimento dei termini di consegna e/o di esecuzione i motivi di forza maggiore, debitamente comprovati ed accettati dall’Azienda. In tal caso, la comunicazione dell’evento deve essere effettuata entro 1 (un) giorno dal suo verificarsi e, pena la decadenza, confermata formalmente entro 3 (tre) giorni dal suo verificarsi.
In caso di rifiuto della fornitura non conforme, non seguito da una tempestiva sostituzione, l’Azienda avrà la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito, al fornitore inadempiente, delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l’eventuale ulteriore risarcimento dei danni subiti dall’Azienda stessa.
Le consegne dovranno avvenire nell’orario e presso i magazzini/locali indicati nell’ordine.
L’eventuale programma di consegne dei beni o di esecuzione dei servizi, dovrà essere concordato con le competenti strutture dell’Azienda.
In situazioni di urgenza, da dichiararsi a cura dell’Azienda, il fornitore dovrà provvedere alla consegna delle merci entro e non oltre 3 (tre) giorni dal ricevimento della richiesta.
A seconda della complessità dell’oggetto della fornitura, i contratti possono prevedere che le imprese diano avviso agli uffici destinatari, per iscritto, entro congruo termine, del giorno in cui verrà effettuata la consegna.
Il fornitore dovrà consegnare prodotti integri, rispondenti all’ordine, alle specifiche ed ai requisiti indicati nella propria offerta.
L’Azienda ha la facoltà, da esercitarsi entro 2 (due) giorni lavorativi dall’invio dell’ordine, di annullarlo, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l’invio dell’ordine medesimo.
In caso di mancata consegna o ritardo, rispetto ai termini indicati nel contratto o nell’ordine, l’Azienda potrà applicare una penale a carico del fornitore con le modalità previste dall’art. 23 delle presenti condizioni generali di contratto.
Il documento di trasporto dei beni, in un’unica soluzione o ripartite, in relazione al tipo di contratto, dovrà essere firmato dal funzionario incaricato dall’Azienda. L’apposizione della firma non preclude per l’Azienda il diritto ad eventuali ed ulteriori rilievi in ordine ai beni consegnati.
Qualora, durante la vigenza contrattuale il bene diventi non più reperibile sul mercato, il fornitore potrà chiedere all’Azienda l’autorizzazione alla consegna di altro bene sostitutivo. L’Azienda conserva, comunque, la facoltà di recedere dal contratto.
Nell’ipotesi in cui le Autorità competenti o il fabbricante dispongano il divieto di vendita e il ritiro
di un prodotto dal commercio, per salvaguardare la salute pubblica da situazioni di rischio e pericolosità, il venditore è obbligato, a propria cura e spese, al ritiro del prodotto, nel termine indicato nel provvedimento di ritiro o nel termine indicato dall'Azienda Ospedaliera, e ad emettere Nota di Credito pari al valore del materiale reso.
Non sono consentite consegne parziali o in acconto, salvo diverso accordo formalmente condiviso con l'Ente Appaltante, nell’ambito di singole consegne.
Art. 13 – Verifiche di qualità nell’esecuzione del contratto
Il fornitore garantisce i beni e i materiali forniti esenti da vizi e difetti per il periodo previsto dalla normativa vigente decorrente dalla data di accettazione o collaudo, salvo diversi periodi di garanzia stabiliti nei singoli contratti o capitolati tecnici di fornitura.
La regolare esecuzione dei contratti di fornitura è verificata dai responsabili dell’esecuzione del contratto anche coadiuvati dai responsabili dei magazzini ove avviene la consegna della merce. Il Direttore dell’esecuzione o il ricevente provvede alla immediata verifica delle merci, ove la loro qualità e rispondenza alle specifiche del capitolato speciale possa essere accertata a vista. Negli altri casi, nonché ove occorra l’accertamento dei requisiti, la verifica deve essere effettuata entro il termine pattuito o, in assenza, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento.
Fermo restando che la firma all’atto del ricevimento della merce da parte dei responsabili dei magazzini indica solo una corrispondenza del numero dei colli inviati, agli effetti della completa accettazione del bene, la suddetta firma non esonera il fornitore dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all’atto dell’utilizzazione del prodotto.
Nel caso non fosse possibile periziare la merce all’atto dell’arrivo, il fornitore dovrà accettare eventuali contestazioni su qualità, quantità e confezionamento del materiale anche a distanza dalla consegna, quando cioè, all’apertura dei colli, ne sarà possibile il controllo.
Eventuali spese per le analisi e le verifiche qualitative saranno a carico dell’impresa fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle concordate I prodotti che presentassero vizi, difetti o discordanze, saranno rifiutati e il fornitore dovrà provvedere alla loro sostituzione entro 10 (dieci) giorni salvo diversi termini stabiliti nel capitolato e/o nel contratto, salva l’applicazione di penali e salvo, in ogni caso, il diritto dell'Azienda di risolvere il contratto.
I prodotti risultati, a seguito di verifica, difettati o viziati, saranno tenuti a disposizione del fornitore che dovrà ritirarli, anche se tolti dagli imballaggi originari, entro 20 giorni dalla data di comunicazione tramite PEC e/o anche a mezzo mail e fax. Ove ciò non avvenga, verrà effettuata la restituzione con oneri a carico della ditta o, a scelta dell'Azienda, avviati al macero sempre con spese a carico della ditta interessata.
Anche nel caso che gli imballaggi – contenenti i prodotti da consegnare - presentassero difetti, a giudizio del personale dell’Azienda o incaricato, sarà respinta la consegna ed il fornitore dovrà provvedere alla loro sostituzione entro il termine di 10 (dieci) giorni salvo diversi termini stabiliti nel capitolato e/o nel contratto.
Art. 14 – Garanzia
Il fornitore garantisce i beni e i materiali forniti esenti da vizi e difetti per il periodo previsto dalla normativa vigente decorrente dalla data di accettazione o collaudo, salvo diversi periodi di garanzia stabiliti nei singoli contratti o capitolati tecnici di fornitura.
Tutti i vizi e difetti che si manifestassero nel periodo di garanzia, devono essere eliminati, ove necessario anche mediante sostituzione di quanto fornito, a spese del fornitore entro 30 (trenta) giorni dalla data di denunzia da parte dell'Azienda dei difetti o vizi riscontrati, salvo diverso termine stabilito nei singoli contratti o capitolati tecnici di fornitura.
La denunzia dei vizi e difetti riscontrati, deve essere effettuata, da parte dell'Azienda, in deroga all’articolo 1495 del C.C., entro 20 giorni dalla scoperta.
Qualora il fornitore non provveda nei termini di contratto alle riparazioni o sostituzioni suddette, vi provvederà l'Azienda, addebitando ogni spesa al fornitore medesimo.
Art. 15 – Accettazione beni e servizi
Qualora la natura dei beni oggetto del contratto richieda la sola accettazione con presa in carico, essa dovrà avvenire con le modalità e i controlli di qualità riferiti alla tipologia merceologica dei beni.
L’accettazione con presa in carico dei beni, non esonera, comunque, l’impresa dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o non rilevabili al momento dell’accettazione e rilevati entro il termine di garanzia.
In caso di fornitura di servizi l’accettazione sarà costituita dall’attestazione di regolare esecuzione del servizio medesimo, secondo le modalità fissate dai singoli contratti.
Art. 16 – Obblighi e responsabilità dell’Appaltatore
1. Nei confronti dell'Azienda:
L'Appaltatore si obbliga ad adempiere puntualmente e con la massima diligenza alle proprie obbligazioni, così come previsto dall’articolo 1176 c.c. L’attività dell’Appaltatore non dovrà provocare alterazioni nell’organizzazione e nell’attività dell'Azienda, nel senso che non dovrà causare ritardi o rallentamenti nell’organizzazione del lavoro al di là di quelli strettamente connessi al tipo di attività da prestare.
L’Appaltatore si obbliga ad assumere in proprio ogni responsabilità, civile e penale, per casi di infortuni e danni arrecati - per fatto proprio o di proprio personale, dei subappaltatori, o da persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo - a personale o cose del Committente o di terzi comunque presenti o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi, e derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni impartite dal Committente stesso.
Il fornitore, con la sottoscrizione del Contratto, assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
L’Appaltatore dichiara, inoltre, che l'Azienda è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d’autore) e a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d’autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione.
Inoltre, fatta salva la responsabilità solidale di cui all’art. 29 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., l’Appaltatore manleva l'Azienda da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto, tenendolo indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali ad esse derivanti.
In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, fatta salva l’eventuale risoluzione del contratto, l'Azienda ha diritto a richiedere all’Appaltatore il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.
2. Nei confronti del personale dipendente:
L’Appaltatore deve rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, sicurezza e assicurazioni sociali nonché dai Contratti Collettivi di Lavoro, assumendone gli oneri relativi.
L’Appaltatore regolerà, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento giuridico e retributivo secondo condizioni non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro vigenti per la categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e da ogni Contratto Collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.
L’Impresa aggiudicataria si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell’articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R.
La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.
L'Azienda, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto all’Impresa aggiudicataria il fatto assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, potrà procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
L’appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012, aggiornato con DGRV n. 1367 del 28 luglio 2014, ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Art. 17 – Sicurezza sul lavoro
L’Appaltatore deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e diretti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
L’Appaltatore dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle attività di manutenzione svolte e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi.
L’Appaltatore è tenuto a provvedere all’informazione e alla formazione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. Il personale impiegato dovrà essere adeguatamente formato nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, antincendio e pronto soccorso.
Si dovrà dare evidenza dell’avvenuta formazione degli operatori oltre che dell’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi correlati con le mansioni e le attività da svolgere nell’ambito del appalto.
L’Appaltatore dovrà, altresì, fornire all’Azienda l’elenco di tutto il personale che sarà impiegato nell’attività di manutenzione, indicando le rispettive qualifiche e mansioni ed aggiornandolo prontamente in caso di modifiche e sostituzioni.
Art. 18 – Accesso ai locali
L’accesso dell’Appaltatore e di suo personale ai locali dell'Azienda potrà essere consentito ai soli fini dello svolgimento delle attività oggetto del rapporto contrattuale. Il personale dell’Appaltatore, anche in quest’ipotesi, continuerà ad essere gestito e diretto unicamente dall’Appaltatore medesimo. L’Appaltatore indicherà, occorrendo, un suo preposto al proprio personale e referente nei confronti dell'Azienda.
L’Appaltatore dovrà munire tutto il personale, che a qualunque titolo acceda presso i vari siti in cui si svolgeranno le attività oggetto del contratto di Tessera di riconoscimento conformemente a quanto disposto dagli art. 18, comma 1 lett. u) e 26, comma 8 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., con evidenza della data di assunzione.
Art. 19 – Dovere di Riservatezza
L’Appaltatore si impegna, per sé e per i propri dipendenti ed ausiliari, a mantenere la massima riservatezza, a non utilizzare e comunque divulgare in qualsiasi modo l’oggetto e le prestazioni oggetto della documentazione contrattuale, nonché materiali, dati o fatti inerenti al Committente e relativi ai criteri di produzione e vendita, al know-how, alle procedure e ai sistemi messi eventualmente a disposizione dell’appaltatore da parte dell'Azienda o comunque da esso conosciuti nel corso dell’esecuzione della prestazione.
L’Appaltatore potrà utilizzare gli stessi solo ai fini dell’adempimento delle obbligazioni assunte, con esclusione tassativa di qualsiasi utilizzazione per sé o a favore di terzi, anche per il periodo successivo alla scadenza del rapporto contrattuale.
L'eventuale inadempimento da parte dell'Appaltatore di tali obblighi darà diritto al Committente di risolvere con effetto immediato il rapporto contrattuale e di pretendere il risarcimento dell’eventuale danno
Art. 20 - Campionatura
Il capitolato speciale di fornitura o la lettera invito, possono prevedere la presentazione di idonea quantità di campioni dei beni da fornire in confezione di vendita a titolo gratuito ex art. 1522 codice civile (vendita su campione) o, in relazione alle particolari caratteristiche tecniche ed economiche del prodotto, in conto visione od a titolo di acquisto, ai fini della relativa valutazione.
I campioni non deteriorabili presentati dall’impresa fornitrice, o la parte di essi non utilizzata per le prove cliniche e/o tecnico-merceologiche disposte dell'Azienda, opportunamente chiusi e resi riconoscibili mediante contrassegni, restano depositati nei luoghi indicati dall'Azienda per tutta la durata della fornitura a garanzia della regolare esecuzione. Ad essi sarà fatto riferimento in caso di contestazione circa la qualità del bene consegnato.
L'Azienda può prescrivere che la fornitura sia conforme a campioni, modelli o disegni in uso presso di essa. In questo caso, idonea campionatura del bene da fornire, munita dei marchi dell'Azienda, sarà presentata nei luoghi indicati nei Capitolati tecnici o nelle lettere invito, alle persone che intenderanno prenderne visione.
I campioni presentati dalle ditte non aggiudicatarie dovranno essere ritirati a cura e spese della ditta stessa entro 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione di avvenuta non aggiudicazione. Ove tale termine passasse inutilmente i campioni saranno acquisiti dell’Azienda a titolo gratuito.
Art. 21 – Collaudo
Il collaudo, da effettuarsi secondo le specifiche norme tecniche previste per ciascun prodotto, ha lo scopo di accertarne il regolare funzionamento, nonché la rispondenza alle norme di sicurezza e di qualità previste dalla normativa vigente e/o specificatamente previste nei singoli contratti o capitolati tecnici di fornitura.
La fornitura si intende accettata dall'Azienda solo in caso di collaudo positivo.
L’operazione di collaudo deve avvenire di norma entro 30 (trenta) giorni dalla consegna del bene, alla presenza di personale dell’Azienda tecnicamente idoneo ovvero di professionisti individuati dall'Azienda medesima e alla presenza di persona incaricata dell’impresa fornitrice.
Il termine suddetto sarà sospeso nel caso in cui, iniziato il collaudo, siano disposte prescrizioni a carico dell’impresa fornitrice. Il termine riprenderà a decorrere dalla data di adempimento delle prescrizioni medesime.
Il collaudo è documentato da specifico verbale, firmato dal Direttore dell’esecuzione individuato dall'Azienda e dagli incaricati dell’impresa.
In caso di assenza ingiustificata dell’impresa, il verbale di collaudo farà ugualmente stato contro di essa.
Ove il collaudo ponesse in evidenza difetti, vizi, difformità, guasti o inconvenienti, il fornitore sarà obbligato a provvedere alla loro eliminazione, o alla sostituzione delle parti difettose, entro 10 (dieci) giorni dalla data del verbale di accertamento, ovvero, entro un diverso termine concordato per particolari esigenze.
Nel caso di consegna di attrezzature in cui sia stata consegnata solo parte delle attrezzature indicate nell’ordine, l'Azienda potrà richiedere che si proceda ad un collaudo parziale al fine di utilizzare le apparecchiature consegnate. Di conseguenza, il termine relativo alla garanzia decorre, per ciascuna attrezzatura, dalla data del rispettivo collaudo.
Il collaudo/verifica di regolare esecuzione, non esonera comunque l’appaltatore dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o rilevabili in tale momento.
Tutti i beni oggetto della fornitura devono essere garantiti per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data riportata sul verbale attestante l’esito positivo dell’accettazione/collaudo del servizio medesimo. Pertanto, l’Appaltatore di impegna a correggere, a titolo gratuito, ogni errore e/o mal funzionamento che dovessero verificarsi in tale periodo.
Art. 22 – Modalità pagamento del corrispettivo
Il pagamento del materiale regolarmente consegnato e per il quale non siano sorte contestazioni, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all’Azienda , ai sensi della normativa vigente, previo controllo della rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate, della concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell’ordine, dell’esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali.
L’emissione di ogni fattura dovrà essere successiva al ricevimento dell’ordine ed indicare tassativamente il numero e la data dell’ordine.
I pagamenti saranno effettuati a norma di legge e tramite mandato del Tesoriere dell’Azienda .
L’Azienda può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.
Le fatture, o richieste equivalenti di pagamento, emesse dai fornitori con sede in Italia nei confronti dell'Azienda potranno essere gestite esclusivamente nel “Formato Fatture Elettronico XML” attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, riportando il Codice Univoco Ufficio aziendale UFQVDA, ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214 e i successivi decreti attuativi.
Art. 23 – Penali
L’impresa aggiudicataria è soggetta all’applicazione delle seguenti penalità fino ad un massimo del 10% dell’importo contrattuale ex art. 298 dpr 207/2010. in caso di:
a. esecuzione non conforme per quantità e/o qualità dei beni e/o servizi
b. ritardo nella consegna dei prodotti o nell’esecuzione del servizio
c. ritardo nella sostituzione di prodotti risultati difettosi in fase di esecuzione del contratto o nella fase di consegna o di collaudo.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che potranno dare luogo all’applicazione delle penali, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, verranno contestati al fornitore; il fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni all’Azienda nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Azienda ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al fornitore le penali previste.
Decorso il termine massimo di ritardo stabilito nel contratto e/o nella diffida ad adempiere, l'Azienda, oltre all’applicazione della penale, potrà risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 codice civile, incamerando il deposito cauzionale e addebitando al contraente inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l’acquisto dei beni o servizi oggetto del contratto, salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti.
La quantificazione dei danni avverrà tenendo conto, tra l’altro, dei maggiori costi derivanti all'Azienda dall’avvio di una nuova procedura d’acquisto, da eventuali maggiori oneri derivanti dall’assegnazione della fornitura o del servizio ad altre imprese, da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione della fornitura o del servizio e/o da un ritardo nell’esecuzione medesima (1223 c.c). Le penali per inadempienza del fornitore, che saranno comunicate per iscritto, decorrono dal momento della avvenuta inadempienza.
L'Azienda potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al fornitore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale medesima.
Art. 24 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti
E’ fatto assoluto divieto al fornitore contraente di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
In caso di inadempimento da parte del fornitore contraente degli obblighi di cui al presente articolo, l’Azienda, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.
E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal fornitore nei confronti dell’Azienda contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell’art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006.
In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l’Azienda contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali.
Art. 25 – Risoluzione del contratto
L’Azienda, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante posta elettronica certificata (PEC), un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto si intende risolto ex art. 1454 codice civile.
L’Azienda, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 codice civile (clausola risolutiva espressa), risolvere di diritto il contratto, previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo PEC, nei seguenti casi:
a. in caso di frode nella fornitura;
b. in caso di gravi negligenze nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali,
c. in caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
d. nel caso in cui l’esecuzione non sia stata effettuata entro il termine massimo di ritardo previsto dal contratto;
e. nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore;
f. in caso di xxxxxxx, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal bando di gara e dal capitolato di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica;
g. in caso di cessazione dell’attività o in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa;
h. in caso di cessione d’azienda, trasformazione, fusione e scissione dei soggetti esecutori del contratto, di subappalto in assenza delle comunicazioni e/o autorizzazioni previste dal D. X.xx.
163/2006 e smi;
i. in caso di morte dell’imprenditore, quando la sua persona costituisca motivo determinante di garanzia del contratto e della sua esecuzione;
l. in caso di violazione del divieto di cessione e/o dei limiti al subappalto del Contratto;
m. in caso di applicazione di penali che superino cumulativamente il 10% dell’importo complessivo di aggiudicazione;
n. nel caso di ingiustificata sospensione del servizio e/o della fornitura o di cessione di tutto o parte del contratto o nel caso di gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
o. in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell’art 3, comma 9 bis della Legge 136/2010.
p. in caso di accertata violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. 62/2013 e dal codice di comportamento dell’Azienda Ospedaliera;
q. in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all’Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva;
r. le condizioni risolutive di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012, aggiornato con DGRV n. 1367 del 28 luglio 2014;
Con la risoluzione del contratto sorge nell’Azienda il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa o i servizi, in danno all’impresa inadempiente.
All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto oltre al risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti.
Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente.
Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della ditta aggiudicataria senza giustificato motivo o giusta causa.
Art. 26 – Recesso unilaterale
L’Azienda ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, con preavviso scritto di almeno 30 giorni, da comunicarsi al fornitore con PEC, nei casi di:
a) giusta causa;
b) reiterati inadempimenti del fornitore contraente, anche se non gravi.
Dalla data di efficacia del recesso, il fornitore contraente deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Azienda.
In caso di recesso dell’Azienda, il fornitore contraente ha diritto alternativamente, a scelta dell’Azienda, alla restituzione dei beni consegnati e non ancora utilizzati o al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c.
L’Azienda si riserva il diritto insindacabile di recedere anticipatamente dal contratto, mediante lettera raccomandata con preavviso di almeno 30 giorni, senza che per questo il contraente appaltatore possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso di stipulazione di un contratto per forniture analoghe a seguito di espletamento di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale o Consip.
Art. 27 – Tracciabilità dei flussi finanziari e ulteriori clausole risolutive espresse
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il fornitore contraente si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle presenti Condizioni generali, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
Il fornitore contraente, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o
i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
L’appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l’inadempimento agli obblighi di trasparenza derivanti dall’applicazione del punto precedente da parte di subappaltatori o sub committenti.
Il fornitore contraente è tenuto a comunicare all’Azienda, entro e non oltre 10 giorni dalla stipula del contratto, i dati afferenti al conto bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente del fornitore contraente dedicato/i.
Il fornitore contraente è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il fornitore contraente, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato
Art. 28 – Tutela dati Privacy
L'Azienda Ospedaliera garantisce nelle forme più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Art. 29 – Luogo di esecuzione e Foro competente
Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziario,la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.
Qualora le Parti escludano il ricorso all'arbitrato,le controversie saranno devolute in modo esclusivo ed inderogabile all’autorità giudiziaria del Foro di esclusivamente il Foro di Padova.
Art. 30 – Comunicazioni
Le comunicazioni tra la Ditta aggiudicataria e l’Azienda Ospedaliera potranno avvenire esclusivamente utilizzando mezzi telematici così come disposto dal DPCM 22 luglio 2011 nr.267 “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'Azienda digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.”.
Tutte le comunicazioni dovranno avvenire mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, indicata dalle parti nel contratto, secondo le disposizioni di cui agli articoli 48 e 65, comma 1, lettera c-bis), del Codice dell'Azienda digitale (DPCM 22 luglio 2011 nr.267, art. 3).
Art. 31 – Clausola finale
In caso di contrasto fra quanto previsto nelle presenti Condizioni Generali di Contratto, nel Capitolato Speciale o Lettera Invito prevale quanto disposto in questi ultimi due documenti.
Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dalle presenti condizioni si fa riferimento a quanto convenuto nei singoli rapporti contrattuali, alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture di beni e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.
L’impresa dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute nelle presenti condizioni generali di contratto per le forniture di beni e servizi, di averne compreso la portata e gli effetti e, quindi, di accettarle totalmente, senza alcuna esclusione.
Data
PER ACCETTAZIONE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Generalità – Qualifica – Firma)
Dichiara, inoltre, di approvare, specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341, 1342 del Codice
Civile, le seguenti disposizioni:
Art. 6 - RINNOVO
Art. 7 - PROROGA E PROROGA TECNICA Art. 8 - REVISIONE DEI PREZZI
Art. 9 - ESTENSIONE-VARIANTE IN AUMENTO O DIMINUZIONE DELLA PRESTAZIONE Art. 11 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 13 – VERIFICHE DI QUALITA’ NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO Art. 14 – GARANZIA
Art. 21 – COLLAUDO
Art. 22 - MODALITA’ PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO Art. 23 – PENALI
Art. 25 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Art. 26 – RECESSO UNILATERALE
Art. 29– LUOGO ESECUZIONE E FORO COMPETENTE Art. 31 – CLAUSOLA FINALE
PER ACCETTAZIONE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Generalità – Qualifica – Firma)