Contract
1. CONTRATTI DI RETE - Recupero di quelli presentati al Registro imprese con la modulistica adottata il 14 agosto 2009 - Chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la circolare n. 3671/C del 1° luglio 2014, fornisce chiarimenti sulla trascodifica dei contratti di rete presentati con una modulistica Registro imprese precedente all’adozione del Decreto direttoriale del 29 novembre 2011 concernente la nuova modulistica in materia di registro delle imprese ed integrazione della modulistica del registro informatico dei protesti, le cui specifiche tecniche erano state approvate con il decreto direttoriale 14 agosto 2009 (in vigore dal 9 marzo 2012).
Con il nuovo decreto sono stati, tra l’altro, introdotti nuovi campi nei modelli I2 ed S2 per l’inserimento, appunto, dei “contratti di rete”.
Con l'entrata in vigore della nuova modulistica (9 maggio 2012, poi rinviato al 1° giugno 2012), le domande di iscrizione o di modifica dei contratti di rete non potevano più essere presentate tramite il riquadro 20 del Modello S2 o il riquadro 31 del Modello I2, ma tramite il riquadro 31 del Modello S2 o il riquadro 32 del Modello I2 (Reti di imprese), seguendo le istruzioni di compilazione indicate nella Circolare n. 3649/C del 18 gennaio 2012.
Tuttavia, le Camere di Commercio segnalano che sono ancora presenti nel Registro delle imprese alcune centinaia di contratti di rete registrati con la modulistica precedente e che perciò non godono delle forme di pubblicità disponibili per i contratti di rete iscritte con la nuova modulistica (ricerca anagrafica e visure di contratti di rete).
Il Ministero è intervenuti invitando le Camere di Commercio a provvedere ad un adeguamento automatico d'ufficio delle informazioni iscritte con le precedenti modalità, convertendole secondo i criteri previsti per la modalità in vigore, in modo da garantire a tutti i contratti di rete di usufruire delle stesse forme di pubblicità previste dalla legge.
Per fare chiarezza, si ricorda che il citato decreto direttoriale del 29 novembre 2011 è stato successivamente sostituito con il decreto direttoriale 18 ottobre 2013, con decorrenza dal giorno 1° febbraio 2014, con il quale è stata approvata la nuova modulistica attualmente in vigore (dal 1° aprile 2014).
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della circolare ministeriale si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Temi di diritto societario e d’impresa – Contratti di rete di imprese ….
LINK:
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx.xxx?xxxxxXxxxxxx&xxxxxxxxxxx&xxxx000
Per un approfondimento sull’utilizzo della modulistica Registro imprese si rimanda alla Sezione: CAMERA DI COMMERCIO – Registri – Registro delle imprese.
LINK:
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx.xxx?xxxxxXxxxxxxx&xxxxxxxxxxxxxx&xxxxxx0
2. PUBBLICITA’ INGANNEVOLE E COMPARATIVA - Aggiornato il precedente regolamento dopo le novità introdotte dal D.Lgs. n. 21/2014
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2014, il provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato n. 24955 del 5 giugno 2014, con il quale è stato approvato il nuovo regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazioni dei diritti dei consumatori nei contratti, clausole vessatorie.
Il nuovo regolamento adegua il precedente regolamento, adottato con delibera dell'Autorità n. 23788 dell'8 agosto 2012, alle modifiche normative introdotte dal X.Xxx. 21 febbraio 2014, n. 21, recante
«Attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE».
Il presente regolamento si applica ai procedimenti dell'Autorità in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di pratiche commerciali scorrette, di violazioni dei diritti dei consumatori nei contratti, nonchè di clausole vessatorie.
Per scaricare il testo del regolamento dalla Gazzetta Ufficiale clicca sul link riportato sotto. LINK:
3. RATING DI LEGALITA’ - Nuovi adempimenti a carico delle imprese e delle Banche - Le PP.AA. dovranno adeguarsi entro il 6 agosto 2014
Con il decreto interministeriale 20 febbraio 2014 n. 57 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2014 e in vigore dal 8 aprile 2014) è stata data completa attuazione al “Rating di legalità delle imprese” istituito dall’art. 5-ter del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 (c.d. “Decreto Cresci Italia”).
Il “Rating di legalità delle imprese” è un strumento di promozione della legalità e dell'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, al fine di contrastare le interferenze criminali con l’attività delle imprese.
Il rating di legalità delle imprese introduce un sistema di premialità nella concessione di finanziamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni e di accesso al credito bancario per le imprese che rispettano la legge e/o si allineano ai più elevati standard etico/sociali e/o di governance, adeguando la propria organizzazione in tale direzione.
Potranno richiedere l’attribuzione del rating le imprese operative in Italia che abbiano raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio chiuso l’anno precedente alla richiesta e che siano iscritte al Registro delle imprese da almeno due anni.
Le aziende interessate dovranno presentare una domanda, per via telematica, utilizzando l'apposito Formulario pubblicato sul sito dell’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e seguendo le istruzioni indicate.
Il rating è attribuito dall’AGCM sulla base dei requisiti di onorabilità professionale e personale delle imprese e dei rappresentati e secondo le modalità stabilite dalla delibera 14 novembre 2012, n. 24075 (pubblicata sulla G.U. del. 18 dicembre 2012, n. 294), successivamente modificata dalla delibera n. 24953 del 5 giugno 2014 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2014).
Il “Rating” ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta.
Secondo quanto stabilito dall’art. 3 del citato D.M. n. 57/2014, l’impresa che presenta domanda di concessione di finanziamento ad una P.A. e che ha conseguito il rating di legalità è esonerata dalla dichiarazione del possesso dei requisiti previsti ma dovrà in ogni caso essere in possesso dell’iscrizione nell’apposito Elenco.
le Pubbliche Amministrazioni, in sede di predisposizione dei provvedimenti di concessione di finanziamenti alle imprese, dovranno, a loro volta, prevedere sistemi di premialità per le imprese che rispettano la legalità e adeguare la propria organizzazione in tale direzione.
Per fare tutto questo avranno tempo fino al 6 agosto 2014 (120 giorni dall’entrata in vigore del citato decreto n. 57/2014 avvenuta l’8 aprile 2014).
Per scaricare il testo del D.M. n. 57/2014 clicca sul link riportato sotto. LINK:
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxx/xx/0000/00/00/00X00000/xx
Per scaricare il testo della delibera AGCM n. 24953/2014 clicca sul link riportato sotto. LINK:
Per avere tutte le informazioni e scaricare il modulo elettronico in formato pdf compilabile (Formulario) per l'attribuzione del rating di legalità clicca sul link riportato sotto.
LINK:
xxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxx-xx-xxxxxxxx.xxxx
Per consultare l’elenco delle imprese con rating di legalità clicca sul link riportato sotto. LINK:
xxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxx-xx-xxxxxxxx/xxxxxx.xxxx
4. ENERGIA CON FONTI RINNOVABILI - La Conferenza delle Regioni definisce gli standard dei percorsi formativi
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 12 giugno 2014, ha approvato un documento sullo standard formativo per l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER).
Il documento disciplina i corsi di formazione finalizzati al conseguimento dell’attestato di qualificazione professionale di “Installatore e manutentore straordinario di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili”, ai sensi del comma 2 dell’articolo 15 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, emanato in attuazione della Direttiva 2009/28 CE del Parlamento Europeo.
Il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 – cui rimanda il suddetto D.lgs. 28/2011 per i requisiti tecnico professionali degli installatori - stabilisce all’articolo 3 che l’imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico, ai fini dell’esercizio delle attività di cui all’art. 1 del decreto stesso, deve possedere i requisiti professionali di cui al successivo articolo 4.
L’articolo 15, individuando i requisiti tecnico-professionali dei soggetti qualificati con riferimento all’articolo 4, lettere a), b) e c) del D.M. 22 gennaio 2008 n.37, specifica che, per i soli soggetti di cui alla lettera c), deve essere attivato un sistema basato sull’acquisizione di un idoneo titolo di qualificazione professionale.
Pertanto, dal 1° agosto 2013, per tali soggetti la qualificazione di installatore e di manutentore straordinario di impianti FER si acquisisce a seguito di un periodo di formazione, svolto ai sensi del punto 4 dell’Allegato 4 del D.Lgs. n. 28/2011, e del superamento del percorso formativo di qualificazione professionale di cui alle presenti Linee guida.
Specificamente, invece, tutti i soggetti di cui all’articolo 4, lettere a), b) e c) del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 devono frequentare percorsi di aggiornamento.
La formazione degli installatori è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alla definizione degli standard dei percorsi formativi secondo i criteri di cui all’allegato 4 del D.Lgs. 3 marzo 2011 n.28, nonché alla programmazione dei corsi sulla base dei fabbisogni localmente rilevati, nel rispetto degli elementi minimi comuni definiti dal presente documento e sulla base delle disposizioni vigenti in materia di formazione professionale.
I corsi di formazione sono erogati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano direttamente o attraverso soggetti accreditati, in conformità al modello definito ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 20 marzo 2008, e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati, in base alle disposizioni adottate da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.
Le Province Autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente documento nell’ambito delle competenze ad esse attribuite dallo statuto speciale e dalle norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.
Per scaricare il testo del documento clicca sul link riportato sotto. LINK:
xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxx.xxx?xxx000000&xxxxxxxxxxxxxx&xxxxxxxxxxx
5. DEBITI DELLA P.A. - Dalla Ragioneria dello Stato le istruzioni operative sul monitoraggio dei tempi di pagamento
Con la circolare n. 21/RGS del 25 giugno 2014, la Ragioneria Generale dello Stato ha fornito alle Amministrazioni pubbliche le prime istruzioni operative per l’attuazione delle nuove disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 66/2014 (poi convertito dalla L. n. 89/2014), relative al monitoraggio dei debiti della
P.A. e dei relativi tempi di pagamento.
La circolare fornisce alle amministrazioni interessate alcuni utili elementi informativi per l’attuazione delle novità previste dal “Decreto IRPEF”, che ha definito un quadro normativo volto al monitoraggio permanente dei debiti delle pubbliche amministrazioni e dei relativi tempi di pagamento, al fine di accelerare il pagamento dei debiti arretrati e prevenire la formazione di un nuovo stock di debito.
In particolare, l’art. 27, commi 4 e ss., D.L. n. 66/2014, introduce significative novità che riguardano sia le modalità di utilizzo che il ruolo della piattaforma per la certificazione dei crediti (c.d. “Sistema PCC”).
Nella circolare vengono pertanto illustrate le modalità di adempimento ai nuovi obblighi posti a carico delle Amministrazioni riguardanti, ad esempio: la ricezione e contabilizzazione delle fatture emesse; la comunicazione dei debiti scaduti; la segnalazione dell’avvenuto pagamento.
Le funzionalità del sistema PCC – che attualmente permettono di comunicare e certificare i debiti scaduti per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali – saranno infatti integrate con nuovi moduli applicativi, che supporteranno in modo continuativo il monitoraggio dei predetti debiti e dei relativi tempi di pagamento.
In particolare, l’utilizzo regolare del sistema PCC da parte dei soggetti interessati permetterà di tracciare e rendere trasparente l’intero ciclo di vita dei debiti commerciali per i quali sia stata emessa fattura (o richiesta equivalente di pagamento) a partire dal 1° luglio 2014, sia in formato cartaceo che elettronico. L’utilizzo delle nuove funzionalità della piattaforma consentiranno, una volta a regime: ai creditori di verificare on line lo stato dei propri crediti verso ciascun debitore; alle pubbliche amministrazioni di controllare in tempo reale lo stato dei propri debiti distinti per scadenza e per creditore (anche in caso di cessione, successione ereditaria, operazioni societarie, ecc.), supportando l’obbligo di cui all’articolo 42 del D.L. n. 66/2014 di tenuta del registro unico delle fatture; e ai competenti organi governativi di conoscere in tempo reale l’ammontare complessivo dei debiti delle Pubbliche amministrazioni e la loro evoluzione.
Per scaricare il testo della circolare clicca sul link riportato sotto. LINK:
xxxx://xxx.xxx.xxx.xxx.xx/_Xxxxxxxxx/XXXXXXXX-X/XXXXXXXXX/0000/Xxxxxxxxx_xxx_00_xxxxxx_0000_x_00.xxx
6. RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI AGRICOLI - INPS e INAIL forniscono chiarimenti sulle modalità operative
E’ stato stabilito che, per il 2014, la misura della riduzione percentuale dell’importo dei contributi agricoli è pari al 14,17% e questa percentuale deve applicarsi in uguale misura a tutte le tipologie di premi e contributi.
E’ quanto chiarito dall’INPS e dall’INAIL con circolare congiunta n. 83 (INPS – Direzione Centrale Entrate) e n. 32 (INAIL – Direzione Centrale Rischi) pubblicata in data 1° luglio 2014.
Ricordiamo che, dal 1º gennaio 2014, l’art. 1, comma 128, della legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha disposto che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, e tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, deve stabilirsi la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione.
I destinatari della riduzione sono stati individuati sulla base dell’inizio delle lavorazioni, in:
A. Lavorazioni iniziate da oltre un biennio.
X. Xxxxxxxxxxx iniziate da non oltre un biennio (quelle iniziate dal 3 gennaio 2012).
Relativamente alle attività iniziate da oltre un biennio per i contributi della gestione agricoltura riscossi dall’INPS é stato utilizzato, ai fini dell’individuazione dei soggetti destinatari della riduzione, il criterio del confronto tra l’indice di gravità medio (Igm) e l’indice di gravità aziendale (Iga), che consente di tenere conto dell’andamento infortunistico.
Per le imprese/soggetti che hanno iniziato l'attività da non oltre un biennio, la legge ha correlato l’applicazione della riduzione al rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi di quanto previsto agli articoli 19 e 20 delle modalità per l'applicazione delle tariffe approvate con il D.M. 12 dicembre 2000.
L’applicazione della riduzione è riconosciuta a seguito di istanza presentata con modalità telematica.
Per scaricare il testo della circolare INPS clicca sul link riportato sotto. LINK:
xxxx://xxx.xxxx.xx/XxxxxxxxxXXX/Xxxxxxxxx%00xxxxxx%0000%00xxx%0000-00-0000.xxx
7. FATTURE EMESSE DALLE ASP - Soggette ad imposta di bollo
Alle fatture emesse dalle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) agli utenti delle case di riposo, per l’addebito delle relative rette di ricovero, esenti dall’IVA, non spetta l’esenzione dall’imposta di bollo di cui all’art. 5, quarto comma, della Tabella annessa al D.P.R. n. 642 del 1972. Si tratta, infatti, di
documenti, emessi a fronte di corrispettivi per prestazioni di servizi rese nell’esercizio di attività d’impresa, che non vengono prodotti nell’ambito di procedimenti di riscossione.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 67/E del 30 giugno 2014.
Tale orientamento, precisa poi l’Agenzia, è conforme ai chiarimenti forniti con risoluzione n. 98 del 3 luglio 2001, in riferimento alle fatture rilasciate da un Comune per vari servizi prestati, secondo i quali il beneficio dell’esenzione dall’imposta di bollo, previsto dall’art. 6 della Tabella allegata al D.P.R. n. 642 del 1972 per le fatture riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA, non può in alcun modo essere esteso a corrispettivi esenti o fuori dal campo di applicazione IVA.
Nell’ambito di tale documento di prassi, infatti, non è stato fatto alcun riferimento all’esenzione di cui all’art. 5 della medesima tabella, implicitamente ritenuta non applicabile, sotto il profilo oggettivo, alle fatture emesse dai Comuni per corrispettivi ad essi spettanti.
Dunque, nel caso l’importo della fattura emessa dall’ASP superi la somma di 77,47 euro, è dovuta l’imposta di bollo di 2,00 euro (importo così fissato dall’art. 7-bis, comma 3, del D.L. n. 43/2013, convertito dalla L. n. 71/2013, con decorrenza 26 giugno 2013).
Per scaricare il testo della risoluzione clicca sul link riportato sotto. LINK:
8. SISTRI - Fornite indicazioni per il ripristino del software del dispositivo USB
E’ stato pubblicato, sul sito del SISTRI, un video illustrativo che mostra la procedura che gli utenti devono seguire per ripristinare il software del dispositivo USB.
Il video è disponibile nella categoria “Procedure” della Sezione Utilità “Video Tutorial” del portale, dove va ad aggiungersi ad altri già presenti documenti audiovisivi riguardanti la “Descrizione generale”, la figura del “Produttore”.
A proposito del dispositivo USB, ricordiamo che il recente D.L. 24 giugno 2014, n. 91, al comma 2 dell’art. 14, prevede che il Ministero dell’Ambiente dovrà adottare, entro il 24 agosto prossimo, un decreto che detti misure di semplificazione del SISTRI, le cui priorità dovranno essere “l'applicazione dell'interoperabilità e la sostituzione dei dispositivi token usb, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica”.
Per scaricare il testo della risoluzione clicca sul link riportato sotto. LINK:
xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxxx_xxxxxxx&xxxxxxxxxxxx&xxx000&Xxxxxxx000
9. CONTRIBUTO PNEUMATICI FUORI USO - Dal 1° luglio tariffe ancora più basse
A decorrere dal 1° luglio 2014 sono ancora più bassi i contributi ambientali associati all’acquisto di pneumatici nuovi immessi nel mercato dai Soci di ECOPNEUS, società consortile per il rintracciamento, la raccolta, il trattamento e la destinazione finale dei pneumatici fuori uso (PFU).
Il contributo ambientale richiesto ai consumatori si abbassa per tutte le topologie di pneumatici.
l contributo per i pneumatici dei motoveicoli scende da 1,20 a 1,00 euro, quello degli autoveicoli scende da 2,30 a 2,00 euro, mentre per autocarri e autobus si abbassa sia il minimo (da 8,5 a 7,3 euro) sia il massimo (da 17,8 a 15,2 euro).
Si riducono in proporzione anche i contributi per tutte le altre 12 categorie di macchine agricole, operatrici e industriali (categoria D), in relazione alle quali il contributo massimo passa da 367,50 a 273,00 euro.
Dal 2011 è la quarta volta che ECOPNEUS riduce il contributo ambientale, grazie ad un costante impegno per l’ottimizzazione dei processi operativi e ad una gestione attenta ed efficiente.
Con questa ultima riduzione, il risparmio per i consumatori italiani è stimato in 9 milioni di euro su base annua.
Dall’avvio del sistema, avvenuto nel settembre 2011, ad oggi, l’insieme delle riduzioni ha comportato invece un risparmio complessivo sull’acquisto di pneumatici nuovi stimato in circa 30 milioni di euro.
Per saperne di più e per scaricare la tabella dei contributi ambientali in vigore dal 1° luglio 2014 clicca sul link riportato sotto.
LINK:
10. LIBERALIZZAZIONI E SEMPLIFICAZIONE - La segnalazione da parte dell’Antitrust per la predisposizione del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza
Il 4 luglio 2014, l’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato ha inviato, al Governo ed al Parlamento, la segnalazione per la predisposizione del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, in attuazione della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Rif. S2025).
Sulla liberalizzazione dei mercati e sulla semplificazione molto è stato già fatto ma molto rimane ancora da fare. Imprescindibile realizzare le riforme strutturali per non mettere a rischio la crescita nel medio periodo.
Molteplici sono le aree nelle quali occorre intervenire: dai settori dell’energia elettrica e del gas alla distribuzione dei carburanti, dalle comunicazioni ai settori bancario e assicurativo, alla sanità, alle poste fino ai servizi professionali.
La realizzazione dell’Agenda Digitale influisce largamente sul rilancio della crescita dell’economia nazionale e sulla modernizzazione del suo tessuto produttivo. Occorre, da un lato, assicurare che il processo innovativo proceda speditamente e consenta il necessario ammodernamento delle infrastrutture di comunicazioni; dall’altro lato, garantire il rispetto del principio di non discriminazione nell’accesso alle infrastrutture essenziali.
Nel settore della distribuzione farmaceutica occorre passare dall’attuale sistema che prevede un numero massimo di farmacie a un modello che ne stabilisca, al contrario, un numero minimo per tutelare l’interesse pubblico ad un’efficiente distribuzione, senza impedire l’accesso ai potenziali nuovi entranti.
L’avvenuta liberalizzazione delle professioni risulta ancora ostacolata da norme che si prestano a interpretazioni strumentali in grado di vanificare la liberalizzazione stessa, in particolare per quanto riguarda l’attività forense e la professione notarile.
Nelle proposte dell’Autorità trova spazio anche la revisione dei settori portuali e aeroportuali nonché di quello della gestione dei rifiuti.
Nella filiera dei rifiuti, è necessario introdurre le gare per l’affidamento del servizio di raccolta, riducendo al massimo il perimetro della riserva.
L’Autorità rileva, inoltre, la necessità di intervenire nei servizi pubblici locali e nelle società pubbliche al fine di superare quel “capitalismo pubblico” che non consente di raggiungere adeguati livelli di efficienza e di qualità dei servizi.
E’ necessario un intervento di razionalizzazione delle società pubbliche, pur con le dovute differenziazioni tra società in house, società miste e altre tipologie societarie.
Per scaricare il testo della segnalazione clicca sul link riportato sotto. LINK:
xxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxx-xxxxxxxxxxx/xxx_xxxxxxxx/0000-x0000.xxxx
Per scaricare il testo di un documento di sintesi clicca sul link riportato sotto. LINK:
xxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxx-xxxxxxxxxxx/xxx_xxxxxxxx/0000-xxxxxxxx0000.xxxx
11. ANTITRUST - Versamento del contributo annuo entro il 31 luglio
Ridotto, per il 2014, dallo 0,08 allo 0,06 per mille, il contributo agli oneri di funzionamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), che dovrà essere versato dal 1° al 31 luglio 2014.
L’Autorità, con delibera n. 24766 del 22 gennaio 2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2014, ha, infatti, determinato che, per l’anno 2014, ai sensi dell’art. 10, comma 7-quater della legge n. 287/90, il contributo è fissato nella misura dello 0,06 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato, alla data della presente delibera, dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell’art. 16 della legge n. 287/90.
La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima e, quindi, non superiore a 300 mila euro.
Per le questioni attinenti il versamento del contributo è possibile contattare l’AGCM tramite mail all'indirizzo xxxxxxxxxx@xxxx.xx
Ricordiamo che il comma 7-ter, dell’art. 10 della legge n. 287/90, introdotto dal comma 1, dell’art. 5 bis, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, stabilisce che all’onere derivante dal funzionamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro.
Per saperne di più clicca sul link riportato sotto. LINK:
12. MEDIATORI DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE - Versamento del contributo al Fondo di garanzia entro il 31 luglio
Con decreto del 13 giugno 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2014, il Ministero dello Sviluppo Economico ha determinato, per l’anno 2014, il contributo annuale da versare, da parte degli aderenti, al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e riassicurazione.
Tale contributo è fissato, per l’anno 2014, nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso dell’anno 2013.
I versamenti di cui sopra devono essere effettuati entro il 31 luglio 2014.
Nel medesimo termine i mediatori trasmettono al Fondo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante le provvigioni acquisite nel corso dell’anno 2013.
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del decreto ministeriale si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali – Assicurazione e riassicurazione ….
LINK:
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx.xxx?xxxxxXxxxxxx&xxxxxxxxxxx&xxxx000
13. MODELLI IMU e TASI - Pubblicati modello e istruzioni
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014, il decreto 26 giugno 2014 con cui sono stati approvati, con le relative istruzioni, il modello di dichiarazione agli effetti dell'imposta municipale propria e del tributo per i servizi indivisibili da utilizzare, a decorrere dall'anno di imposta 2012.
Dopo aver decritto all’art. 2 la struttura del modello di dichiarazione, e all’art. 4 le caratteristiche tecniche per la stampa, il decreto precisa che i soggetti tenuti alla presentazione telematica della dichiarazione e gli intermediari abilitati devono trasmettere i dati contenuti nel modello secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.
La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
La dichiarazione relativa agli anni 2012 e 2013 dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2014.
Per scaricare il testo del decreto con i relativi modello e istruzioni clicca sul link riportato sotto. LINK:
14. PASSAPORTO ORDINARIO - Cambiano costi e meccanismi per il rilascio
Secondo quanto disposto dall’art. 5-bis, introdotto dalla L. n. 89 del 23 giungo 2014, di conversione del
D.L. 24 aprile 2014, n. 66, a decorrere dal 24 giugno 2014, per il rilascio ex novo del passaporto ordinario valido 10 anni è dovuto un contributo amministrativo di 73,50 euro, oltre al costo del libretto, che rimane di 42,50 euro.
Dalla stessa data viene abolita la tassa di rilascio e annuale da 40,29 euro.
Non sono previste spese per il passaporto ordinario necessarie precedentemente per recarsi in un paese extra europeo.
Pertanto tuti i passaporti, anche quelli già emessi, saranno validi fino alla data di scadenza riportata all'interno del documento per tutti i viaggi, inclusi quelli extra UE, senza che sia più necessario pagare la tassa annuale da euro 40,29.
Dunque, coloro che, a decorrere dal 24 giugno 2014, devono richiedere il rilascio di un nuovo passaporto dovranno:
1) versare un contributo pari a 73,50 euro come contrassegno telematico (acquistabile on una rivendita di valori bollati),
2) pagare il costo del libretto che corrisponde a 42,50 euro.
Nessuna spesa è invece richiesta a chi deve recarsi all’estero utilizzando un passaporto in corso di validità.
Chi ha chiesto il rilascio del passaporto prima del 24 giugno 2014 e deve ancora ritirarlo, dovrà invece, provvedere ad un versamento integrativo di 33,21 euro attraverso il contrassegno telematico da consegnare all'Ufficio che rilascia il passaporto, oltre ai 40,29 euro già versati.
Per saperne di più clicca sul link riportato sotto. LINK:
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxx/00000/
15. RIPRODUZIONE PRIVATA DI FONOGRAMMI E DI VIDEOGRAMMI - Stabilite le nuove
tabelle dell’ “equo compenso” per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 7 luglio 2014, il decreto 20 giugno 2014, recante “Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi ai sensi dell'art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633”.
Con tale decreto, il Ministero del Beni e delle Attività culturali e del Turismo ha stabilito la misura tariffaria del compenso per la riproduzione privata ad uso personale di fonogrammi e videogrammi, che vengono riportate nell’allegato tecnico annesso al decreto.
Le tariffe previste nell’allegato tecnico sono in vigore dal 7 luglio 2014 (data di pubblicazione del medesimo decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica).
L’ “equo compenso” è un contributo imposto ai produttori e agli importatori di prodotti elettronici - finalizzati alla riproduzione o alla registrazione di contenuti creativi - a titolo di indennizzo sull’utilizzo e la copia privata delle opere coperte da diritto d’autore.
Sul piano normativo, la materia è disciplinata dall’art. 71-septies della L. n. 633 del 1941 e dal D.Lgs. n. 68 del 2003, che ha recepito la direttiva comunitaria 29/2001, imponendo l’aggiornamento dell’equo compenso con cadenza almeno triennale. L’ultima revisione risale al 2009.
Ricordiamo che per l’attività della c.d. “copia privata”, il citato art. 71-septies della L. n. 633/1941 prevede che, agli autori ed ai produttori di fonogrammi, nonché ai produttori originari di opere audiovisive, agli artisti interpreti ed esecutori ed ai produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, sia attribuito un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi, recanti opere protette dal diritto d’autore. Detto compenso è costituito:
1) per gli apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi: da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore,
2) per gli apparecchi polifunzionali: è calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio;
3) per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi: da una somma commisurata alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti;
4) per i sistemi di videoregistrazione da remoto il compenso è dovuto dal soggetto che presta il servizio ed è commisurato alla remunerazione ottenuta per la prestazione del servizio stesso.
L’articolo 4 dell’allegato tecnico prevede che la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) promuova la sottoscrizione di protocolli “al fine di praticare esenzioni oggettive o soggettive, come, a titolo esemplificativo, nei casi di uso professionale di apparecchi o supporti ovvero per taluni apparati per videogiochi”. Detti protocolli applicativi dovranno essere adottati in accordo con i soggetti obbligati alla corresponsione del compenso per copia privata o con loro associazioni di categoria.
Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto. LINK:
Per scaricare il testo della Relazione illustrativa clicca sul link riportato sotto. LINK:
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxxxxx/XxXXX/xxxxxxxxx/0000000000000_x0.xxx
16. CODICI COMUNI, PROVINCE E REGIONI - L’ISTAT pubblica le tabelle aggiornate
L'ISTAT, attraverso una verifica periodica presso le Regioni, acquisisce nel corso dell'anno tutte le variazioni territoriali ed amministrative verificatesi sul territorio nazionale e documentate dal relativo
provvedimento legislativo (esempio: Legge Regionale) pubblicato su un documento istituzionale ufficiale (esempio: Gazzetta Ufficiale, Bollettino Regionale).
Un'ulteriore fonte di aggiornamento delle variazioni occorse è giunta, a partire dal 2009, dall'attività di revisione delle Basi territoriali, strumento rispondente all'esigenza dei Comuni di predisporre i propri piani topografici per l'effettuazione dei Censimenti del 2011.
Tutte le variazioni intercorse e comunicate all'Istat sono registrate negli appositi elenchi e, a partire dal 2009, pubblicate il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.
Ulteriori aggiornamenti vengono pubblicati in periodi diversi da quelli suddetti per garantire la tempestiva divulgazione delle informazioni di tipo amministrativo rilevanti per gli Enti istituzionali e di interesse per tutti gli utenti, pubblici e privati.
L'Istat pone in evidenza gli ultimi importanti eventi in termini di variazioni amministrative:
1. cambio denominazione del comune di Brenzone in Brenzone sul Garda, in provincia di Verona;
2. istituzione del comune di Longarone, in provincia di Belluno.
Dal 22 febbraio 2014 il numero ufficiale dei comuni italiani è pari a 8.057 Unità amministrative.
Per consultare le tabelle aggiornate al 30 giugno 2014 clicca sul link riportato sotto. LINK:
xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxx/0000
17. AUTO - On line la Guida 2014 al risparmio di carburanti e alle emissioni di CO2
È disponibile l’ edizione 2014 della “Guida al risparmio di carburante e alle emissioni di anidride carbonica delle autovetture”, strumento di informazione utile al consumatore e a tutti gli automobilisti. La guida, prevista da una direttiva europea, è stata approvata con decreto interministeriale, di concerto con i Ministeri dell’Ambiente e delle Infrastrutture e Trasporti, del 3 luglio 2014 al fine di rendere disponibili al consumatore i dati sui consumi di carburante e sulla quantità di anidride carbonica prodotta da ogni modello di auto in vendita.
La guida contiene:
- l’indicazione dei consumi nei vari cicli - urbano, extraurbano e misto - e delle emissioni di tutti i modelli di automobile in vendita al 15 marzo 2014;
- una graduatoria dei modelli che emettono meno anidride carbonica, divisi per alimentazione a benzina o a gasolio (anche ibrida), con una menzione speciale per alcuni modelli che ottengono gli stessi risultati mediante utilizzo di GPL o metano ed un elenco di modelli di auto a trazione completamente elettrica (o con motore ausiliario a benzina);
- un vademecum per gli automobilisti su come attuare una guida ecocompatibile, con suggerimenti validi anche dal punto di vista della sicurezza stradale e del risparmio.
Vengono riportati anche dati ufficiali sulla riduzione del livello medio di emissioni di anidride carbonica delle autovetture vendute negli ultimi anni, provenienti da istituzioni europee (Agenzia europea per l’Ambiente), i quali indicano una continua diminuzione della media ponderata delle emissioni delle auto immatricolate in Italia.
Per scaricare il testo della Guida clicca sul link riportato sotto. LINK:
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/XXXXX_0000.xxx
18. ROAMING IN EUROPA - Dal 1° luglio tariffe notevolmente ridotte
Navigare in internet, fare e ricevere chiamate o inviare SMS dal proprio cellulare in un altro Paese dell'Unione europea utilizzando il roaming, dal 1° luglio 2014 costerà la metà.
L'Unione Europea ha fissato i nuovi limiti di spesa per l'uso del roaming con il proprio smartphone.
Nello specifico il costo della navigazione su Internet all'estero sarà ridotto del 55,5 per cento: si passa dai 45 centesimi finora previsti ai 20 centesimi per Megabyte.
Prezzi più contenuti anche per telefonate e messaggi: chiamare all'estero costerà 19 centesimi al minuto (IVA esclusa), per una riduzione del 21 per cento rispetto agli attuali 24 centesimi mentre ricevere chiamate costerà 5 centesimi, contro i 7 attuali. Inviare un SMS costerà 6 centesimi invece degli attuali 8 centesimi. Un taglio a favore dei consumatori di oltre il 20 per cento.
Dalla stessa data gli operatori europei, se lo vorranno, potranno inoltre offrire anche condizioni speciali per i servizi di roaming permettendo di scegliere un operatore locale nel paese di destinazione per servizi dati quali mail, notizie online, foto e video.
La politica di costi sempre più contenuti è stata una battaglia vincente dell'UE, basti pensare che per chiamate e sms la spesa a carico dei cittadini europei si è ridotta fino al 90% rispetto al 2007.
Ma le istituzioni europee non si fermano qui. La Commissione UE ha proposto l'abolizione completa delle tariffe di roaming dal 2016, mentre il Parlamento europeo ha chiesto di anticipare il tutto al 2015. Saranno gli Stati UE ora a dover trovare un'intesa.
Il rispetto delle nuove regole dovrà essere comunque garantito dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), che potrebbe imporre sanzioni nei confronti degli operatori che compiono scorrettezze.
Per scaricare le tariffe roaming dal sito della Commissione europea clicca sul link riportato sotto. LINK: