ALL. 1 - ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
ALL. 1 - ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Gentile Operatore Accreditato, il presente Allegato costituisce parte integrante del Contratto di prestazione di servizio accessorio Mercato Telematico Sicuro, e contiene un estratto delle Condizioni Generali, Operative e Particolari Assicurative del servizio a Lei offerto.
Il testo integrale delle Condizioni di Assicurazione polizza n. 42772/6293445 è depositato presso la sede di Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A. in xxx Xxxxxx 00, 00000 XXXX, ed è l'unico facente fede.
ESTRATTO CONDIZIONI GENERALI
PREMESSA
e) dall’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis legge fallimentare;
f) dall'ammissione del Cliente a procedura di liquidazione coatta amministrativa, sempre che risulti accertato con sentenza lo stato di insolvenza del Cliente medesimo.
2° - insolvenza di fatto:
a) dall'accertamento, con strumenti idonei, secondo l'ordinamento giuridico del Paese del Cliente, della mancanza di beni assoggettabili a misure esecutive;
b) dalla concorde constatazione che la situazione del Cliente è tale che un pagamento anche parziale è improbabile e che un'esecuzione forzata, anche di tipo concorsuale, può prevedersi di risultato trascurabile in rapporto all'ammontare delle spese giudiziarie da sostenere;
c) dal non ancor avvenuto pagamento decorsi i termini indicati nelle Condizioni Particolari da calcolare dalla data di arrivo della relativa denuncia di mancato pagamento.
Il sinistro è costituito al verificarsi di uno degli eventi sopra menzionati.
Premesso che
1) ogni Operatore Accreditato, a seguito dell’adesione al Servizio Mercato Telematico Sicuro, è obbligato ad assicurare la globalità delle transazioni effettuate nell’ambito della piattaforma telematica per il tramite della Borsa Merci Telematica Italiana Scpa, di seguito denominata BMTI;
2) le transazioni tra gli Operatori Accreditati avvengono esclusivamente per il tramite di BMTI.
3) Per Assicuratore deve intendersi Xxxxx Hermes SIAC SpA Per Contraente deve intendersi BMTI
Per Assicurato deve intendersi il venditore, ovvero l’Operatore Accreditato, che
• abbia sottoscritto il contratto di prestazione di servizio accessorio Mercato Telematico Sicuro allegato alla presente polizza che ne costituisce parte integrante;
• al momento dell’adesione al servizio Mercato Telematico Xxxxxx non abbia in essere una polizza di assicurazione dei crediti sui medesimi rischi.
Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue.
ART. 1 – FORMA DELL’ASSICURAZIONE
La presente polizza è stipulata tra Euler Hermes SIAC e il Contraente BMTI ai sensi dell’art. 1891 del Codice Civile. I diritti derivanti dalla presente polizza spettano in ogni caso all’Assicurato.
All’Assicurato sono opponibili le medesime eccezioni opponibili al Contraente in esecuzione della polizza.
ART. 2 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Assicuratore garantisce all’Assicurato, relativamente alle forniture di beni e prestazioni di servizi effettuate sul portale telematico del Contraente nell’ambito del Servizio Mercato Telematico Sicuro, il risarcimento delle perdite derivanti dall'insolvenza di imprenditori privati suoi Clienti residenti nei Paesi indicati nell’apposito Allegato alla polizza, nella percentuale stabilita e nei limiti garantiti.
La quota non garantita dall’Assicuratore, perché eccedente la percentuale indicata, nonché i rischi sulle eventuali eccedenze di credito che l'Assicurato conceda oltre il limite stabilito dall’Assicuratore stesso per ciascun Cliente, rimangono, in caso di sinistro, a intero carico dell'Assicurato, cui è vietato, pena la decadenza da ogni diritto all'indennizzo, di assicurarli presso terzi.
La garanzia si applica ai contratti di fornitura di beni e prestazione di servizi generati sul portale telematico BMTI, dagli Assicurati aderenti al servizio Mercato Telematico Sicuro, a condizione che
• siano stati conclusi e fatturati nel corso di validità dell’assicurazione e prima che siano stati denunciati mancati pagamenti da parte del Cliente o che per lo stesso sia stata richiesta l’apertura di una procedura concorsuale
• le vendite e le prestazioni di servizi siano effettuate con pagamento dilazionato non superiore alla Durata Massima di Copertura concordata in polizza.
ART. 3 – SINISTRO
E’ considerato indennizzabile il sinistro determinato dalla perdita derivante dal mancato recupero, totale o parziale, di un credito assicurato -non contestato- per
1° - insolvenza di diritto:
a) dalla dichiarazione di fallimento del Cliente, o procedura equivalente;
b) dall'ammissione del Cliente a procedura di concordato preventivo, o equivalente;
c) dalla conclusione di un concordato stragiudiziale, o equivalente, opponibile dal Cliente a tutti i creditori;
d) dall’avvenuta ammissione del Cliente a procedura di amministrazione straordinaria;
ESCLUSIONI:
ART. 4 – DETERMINAZIONE E MODIFICA DEI LIMITI MASSIMI ASSICURABILI -
CONDIZIONE DI OPERATIVITÀ
a) Segnalazione dei Clienti – richiesta dei Limiti Massimi Assicurabili (LMA)
Per la determinazione del necessario LMA e al fine di usufruire della garanzia, l’Assicurato -per il tramite del Contraente - deve, mediante apposito modulo telematico, sottoporre all’approvazione dell’Assicuratore tutti i Clienti con cui opera o intende operare a credito nell’ambito del servizio Mercato Telematico Sicuro. L’Assicurato -per il tramite del Contraente - deve comunicare all’Assicuratore eventuali ritardi nei pagamenti che all’atto della richiesta siano superiori a 90 giorni dalla scadenza originariamente pattuita.
Il Limite Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx eventualmente stabilito dall’Assicuratore per ciascun Cliente rappresenta l’importo massimo che l’Assicuratore garantisce sul Cliente dell’Assicurato.
Le esposizioni individuali eccedenti il LMA fissato -che non devono essere assicurate presso terzi- rientrano in copertura man mano che si crea disponibilità nell’ambito del LMA in vigore per effetto di pagamenti eseguiti dal Cliente, a meno che nel frattempo –per il tramite del Contraente- non sia stato denunciato il mancato pagamento di un credito assicurato. I pagamenti sono imputati in ordine cronologico di esigibilità, fermo restando quanto stabilito al successivo articolo 6.
La delibera riportata nel riquadro “Decisione” della comunicazione di ciascun LMA riguarda, senza possibilità di cumulo, anche le forniture effettuate verso qualsiasi indirizzo riconducibile al Cliente preso in esame, sempre che quest’ultimo assuma in proprio le obbligazioni da esse nascenti.
Le Parti convengono espressamente che per l’espletamento degli adempimenti istruttori necessari all’Assicuratore per la valutazione e successiva determinazione dei limiti massimi assicurabili relativamente a singoli Clienti dell’Assicurato e per ogni rinnovo viene designata dalle Parti stesse la SIAC Services S.r.l. -con sede in Xxxx, xxx X. Xxxxxxxxx 00, cod. fisc./p. I.V.A. 04674951001- il cui incarico si intende adempiuto con l’inoltro delle risultanze degli adempimenti istruttori al solo Assicuratore, inoltro che viene escluso nei confronti dell’Assicurato.
b) Concessione , Modifica dei Limiti Massimi Assicurabili (LMA)
L’Assicuratore si riserva il diritto di:
1. concedere o meno copertura assicurativa (LMA) sui nominativi dei Clienti sottoposti ad approvazione, senza che tali provvedimenti comportino necessità di fornire giustificazione o motivazione al Contraente o all’assicurato.
2. ridurre o cancellare qualsiasi LMA precedentemente stabilito per uno o più Clienti;
3. escludere dalla copertura le operazioni effettuate dall'Assicurato verso uno o più Paesi, intendendosi cancellati di fatto, senza comunicazione nominativa, i LMA in precedenza concessi per i singoli Clienti;
4. modificare le condizioni di copertura dei Paesi ammessi in polizza.
Tali decisioni si applicano alle consegne o alle prestazioni effettuate decorsi tre giorni lavorativi dalla pubblicazione sull’apposita pagina WEB della comunicazione da parte dell’Assicuratore.
c) Obbligo di riservatezza
Tutti i documenti e le comunicazioni emessi dall’Assicuratore sono strettamente riservati e il Contraente e l’Assicurato non devono darne notizia a terzi, secondo la legge vigente.
ART. 5 – GESTIONE DEL CREDITO ASSICURATO
a) Segnalazione di aggravamento del rischio
L’Assicurato e il Contraente devono segnalare all’Assicuratore, entro 15 giorni da quello in cui ne abbiano avuto conoscenza ogni atto o fatto che possa modificare la valutazione dei rischi assunti e dei limiti massimi assicurabili stabiliti dall’Assicuratore, l'apprezzamento sulla solvibilità dei Clienti o comunque possa costituire minaccia di sinistro, nonché le modifiche di ragione sociale, le interruzioni o cessazioni di attività, tanto proprie che dei Clienti.
b) Denuncia di mancato pagamento
L’Assicurato -per il tramite del Contraente- deve denunciare all’Assicuratore, entro 15 giorni da quello in cui ne abbia avuto conoscenza:
• le situazioni di insolvenza giudizialmente accertate;
• i titoli di credito insoluti soggetti a protesto in cui il Cliente sia l’obbligato principale;
Per le sole situazioni diverse da quelle sopra indicate l’Assicurato -per il tramite del Contraente- deve denunciare:
• ogni mancato incasso, entro 15 giorni dalla scadenza originaria del credito o da quella prorogata secondo quanto disposto nelle Condizioni Particolari di polizza;
• il mancato pagamento di titoli di credito non soggetti a protesto, di ricevute bancarie e di titoli di credito soggetti a protesto in cui il Cliente non sia l’obbligato principale entro 15 giorni dalla scadenza originaria del credito o da quella prorogata secondo quanto disposto nelle Condizioni Particolari di polizza, oppure, se la conoscenza è successiva a tale termine, entro 15 giorni da quello in cui l’Assicurato ne abbia avuto notizia.
L’Assicurato decade dal diritto all'indennizzo in caso di mancato rispetto dei termini suddetti.
c) Autorizzazioni
Nel caso in cui l’Assicurato intenda inserire in copertura crediti con dilazioni iniziali di pagamento superiori alla Durata Massima di Copertura deve ottenere -per il tramite del Contraente- espressa autorizzazione da parte dell’Assicuratore; diversamente, i crediti di cui sopra non saranno oggetto di garanzia assicurativa pur essendo assoggettati al calcolo del premio.
ART. 6 – GESTIONE DEL RECUPERO
a) Procedure di recupero
L’Assicurato ha la facoltà di seguire direttamente la gestione delle procedure di recupero dei crediti assicurati.
L’Assicurato deve in ogni caso gestire direttamente le procedure per il recupero di crediti di importo complessivo uguale o inferiore a quello indicato nelle Condizioni Particolari di polizza
Qualora intenda affidare le pratiche all’Assicuratore, contestualmente alla denuncia di mancato pagamento l’Assicurato deve -per il tramite del Contraente e utilizzando l’apposita modulistica- affidare alla SIAC Services S.r.l., con sede in Xxxx, xxx X. Xxxxxxxxx 00, cod. fisc./part. I.V.A. 04674951001, la gestione delle procedure di recupero di crediti assicurati (scaduti e a scadere) di importo complessivo superiore a quello indicato nelle Condizioni Particolari di polizza, allegando i documenti necessari.
Nei casi in cui l’Assicurato gestisca direttamente le procedure di recupero: deve tempestivamente fare un’ingiunzione di pagamento al Cliente, agli eventuali coobbligati e garanti e, all’occorrenza, intraprendere le azioni di recupero giudiziale; deve, inoltre, aggiornare costantemente l’Assicuratore di ogni evoluzione nel corso della gestione delle procedure di recupero e degli eventuali recuperi conseguiti. Nelle ipotesi d’insolvenza del Cliente dichiarata ufficialmente dall’autorità giudiziaria competente, l’Assicurato deve presentare istanza a tale autorità secondo le modalità e nei tempi previsti dalla legge, informando subito l’Assicuratore e trasmettendogli copia di tutti i documenti giustificativi. L’Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio che all’Assicuratore possa derivare dall'inadempimento di tali obblighi ai sensi degli articoli 1914 e 1915 del Codice Civile.
L’Assicurato non può concludere accordi o esprimere consensi senza l’autorizzazione scritta dell’Assicuratore e si impegna a seguire le direttive eventualmente impartite dall’Assicuratore.
L’Assicurato deve trasferire la gestione delle procedure di recupero all’Assicuratore a richiesta di quest’ultimo. A tal fine, l’Assicurato si impegna a sottoscrivere e a rilasciare all’Assicuratore ogni documento utile per l’esercizio dei diritti connessi ai crediti, siano essi interamente o parzialmente assicurati e ad attenersi alle istruzioni date dall’Assicuratore ai fini del contenimento della perdita, compresa l’interruzione di ulteriori consegne.
b) Imputazione dei recuperi e delle spese legali
I pagamenti e/o i recuperi, comunque conseguiti, potranno essere imputati ad eventuali crediti per fatture emesse dopo la cancellazione di un LMA (e, perciò, esclusi dalla copertura assicurativa) soltanto dopo che risultino totalmente pagati i crediti per fatture emesse in vigenza di LMA. Ciò in deroga a quanto disposto dall’articolo 1193 del Codice Civile.
I pagamenti e i recuperi ottenuti sia dall’Assicurato che dall’Assicuratore si imputano, quindi, proporzionalmente alla parte coperta e a quella non coperta dal momento in cui sia stato denunciato il mancato pagamento del credito assicurato. Tali criteri di imputazione saranno adottati anche dopo il pagamento dell’indennizzo. Eventuali forme di garanzia ottenute dall'Assicurato si intendono estese in proporzione al credito assicurato.
Qualora le azioni di recupero siano state seguite direttamente dall’Assicurato, la quota di spese legali di competenza dell’Assicuratore, opportunamente documentate, verrà calcolata in sede di indennizzo ma non potrà comunque eccedere in valore il 10% dell’importo assicurato per il quale è stata intrapresa l’azione di recupero.
Le spese legali derivanti dalla contestazione del credito, di natura tecnica o commerciale, sono a totale carico dell’Assicurato in caso di mancato riconoscimento dei diritti di quest’ultimo.
Nei casi in cui si ottenga il recupero integrale dell'importo in sofferenza, le spese legali sostenute, imputate proporzionalmente alla parte coperta e non coperta, saranno indennizzate all’Assicurato solo nel caso in cui la procedura di recupero sia stata seguita da Siac Services S.r.l.
ART. 7 – INDENNIZZO
Il pagamento dell'indennizzo è effettuato all’Assicurato entro 30 giorni dal termine costitutivo del sinistro. Nel caso in cui le procedure siano state seguite dall’Assicurato, il pagamento dell‘indennizzo è subordinato alla condizione che l’Assicurato abbia fornito la documentazione a riprova del riconoscimento del credito da parte del Cliente, dei recuperi eventualmente conseguiti, dell’infruttuosità delle azioni di recupero svolte in via stragiudiziale, nel caso di crediti di importo complessivo uguale o inferiore a quello indicato nelle Condizioni Particolari di polizza, o degli atti legali compiuti (decreto ingiuntivo esecutivo e/o notifica dell'atto di precetto) in tutti gli altri casi. Nelle sole ipotesi di procedure concorsuali, o procedure equivalenti all’estero, l’indennizzo è effettuato entro 30 giorni dalla trasmissione all’Assicuratore -a seconda della procedura concorsuale in corso- della domanda di insinuazione al passivo, della copia della lettera circolare del Commissario preposto, della dichiarazione di voto/credito o di analoga documentazione finalizzata al riconoscimento del credito. Resta fermo che l'Assicurato deve documentare all’Assicuratore, entro 15 giorni dalla ricezione, il riconoscimento del credito ed i recuperi eventualmente conseguiti.
Sulla base della garanzia accordata e degli eventuali recuperi si determina la perdita assicurata alla quale viene applicata la Percentuale di Copertura stabilita.
La liquidazione dell’indennizzo resta sospesa se il credito assicurato è oggetto di una contestazione. In questo caso -fermi restando i termini costitutivi del sinistro- l’indennizzo sarà corrisposto entro 30 giorni dalla conoscenza formale dell’Assicuratore del riconoscimento del credito assicurato da parte del Cliente oppure del provvedimento giudiziale o della sentenza esecutiva favorevole all’Assicurato, sempre che venga fornita la documentazione che dimostri l’apposizione sul titolo di una formula esecutiva idonea a consentire l’immediata esecuzione nel Paese ove risiede il Cliente; resta fermo che l’onere dell’esecuzione rimane in capo all’Assicurato. Nel caso in cui l’Assicurato non si attivi ai fini dell’esecuzione del provvedimento giudiziale o della sentenza esecutiva di cui sopra è tenuto a restituire all’Assicuratore, a semplice richiesta, gli importi ricevuti a titolo di indennizzo.
Se, dopo il pagamento di un indennizzo, viene rilevato che la copertura non avrebbe dovuto trovare applicazione, l'Assicurato si impegna a rimborsare a semplice richiesta dell’Assicuratore gli importi incassati indebitamente entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta di rimborso. Con il pagamento dell’indennizzo l’Assicuratore, previa manifestazione di volontà, è surrogato in tutti i diritti e le azioni dell’Assicurato relativi al credito assicurato; in ogni caso i recuperi conseguiti direttamente dall’Assicurato devono da questi essere versati entro 10 giorni all’Assicuratore per la quota si sua spettanza.
L'importo massimo complessivo degli indennizzi e spese che l’Assicuratore può essere tenuto a pagare per ogni annualità assicurativa, stabilito nelle Condizioni Particolari di polizza, viene fissato in rapporto ai premi imponibili relativi alla medesima annualità durante la quale è stato originariamente assicurato il credito il cui mancato pagamento ha determinato il sinistro.
ART. 9 – VALUTA DI POLIZZA
Il premio e gli indennizzi dovuti in base alla presente assicurazione devono essere corrisposti in Euro ed i rischi relativi sono assunti in garanzia dall’Assicuratore in Euro.
Per le vendite effettuate in valuta estera gli importi assunti in garanzia in Euro sono determinati in base al controvalore in Euro, del giorno di fatturazione, come stabilito dalle norme valutarie. Il controvalore adottato è valido anche per la liquidazione di sinistro.
Eventuali recuperi successivi all’indennizzo sono convertiti in Euro sulla base del loro controvalore alla data di negoziazione.
ART. 10 – DIRITTO DI CONTROLLO
Il Contraente riconosce all’Assicuratore il diritto di controllare la veridicità e l’esattezza delle sue dichiarazioni e il rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione della polizza, nonché di effettuare qualsiasi
verifica necessaria, anche presso gli uffici del Contraente stesso e dell’Assicurato.
In caso di opposizione al controllo da parte del Contraente o dell’Assicurato, l’Assicuratore ha la facoltà di risolvere il contratto con conseguente decadenza da ogni diritto all’indennizzo.
Il diritto di controllo può essere esercitato anche in previsione della liquidazione dell’indennizzo e in questo caso il pagamento dell’indennizzo - in assenza di inadempimenti contrattuali- è disposto entro il mese in cui viene conclusa la verifica.
ART. 11 – DISDETTA, RECESSO E RISOLUZIONE
Il Contraente e l’Assicuratore hanno la facoltà di disdire la polizza alla scadenza di ogni periodo assicurativo, con lettera raccomandata da inviare entro i termini indicati nelle Condizioni Particolari di polizza.
In caso di disdetta della polizza, le forniture conseguenti a contratti telematici stipulati in vigenza di polizza purché assistiti da garanzia assicurativa , sono assicurate nell’ambito del LMA precedentemente in vigore anche se fatturate successivamente alla data di cessazione della garanzia assicurativa, purché le relative forniture siano state effettuate entro e non oltre 4 mesi dalla data di cessazione e salvo che nel frattempo uno o più Assicurati abbiano segnalato un mancato pagamento a carico del Cliente fornito o che per lo stesso sia stata richiesta l’apertura di una procedura concorsuale.
Il contratto si intenderà risolto di diritto con decadenza da ogni diritto ad indennizzo nei seguenti casi:
a) omesse o infedeli comunicazioni relative alla gestione della polizza;
b) omessa o infedele segnalazione di tutte le operazioni effettuate; indipendentemente dall’Assicurato cui l’omissione è riferita;
c) omesso pagamento del premio indipendentemente dall’Assicurato cui l’omissione è riferita.
In ogni caso i premi riscossi resteranno acquisiti dall’Assicuratore salvo i maggiori rimborsi o danni che l’Assicuratore possa pretendere dal Contraente.
ART. 12 – CESSIONE DEI DIRITTI
L’Assicurato può cedere il diritto all’indennizzo derivante dalla presente polizza a terzi, previa approvazione dell’Assicuratore, con l’emissione di un’apposita appendice.
ART. 13 – COMUNICAZIONI - GESTIONE TELEMATICA E COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - PROCEDURE E MODALITÀ APPLICATIVE
Salvo accordi diversi, tutte le comunicazioni inviate dall’Assicuratore riguardanti la polizza saranno indirizzate al Contraente, il quale si impegna ad informare immediatamente l’Assicurato.
ART. 14 – LEGGE E FORO COMPETENTE
Per tutto ciò che non risulti contemplato dalla polizza valgono le norme della legge italiana.
Per le eventuali controversie e azioni derivanti dalla polizza resta espressamente convenuta l'esclusiva competenza del Foro di Roma.
PREMIO: CORRISPETTIVO UNICO E INDIVISIBILE DELLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.
PROCEDURE DI RECUPERO: AZIONI, AMICHEVOLI O GIUDIZIARIE, INTRAPRESE
PER IL CONSEGUIMENTO DEL RECUPERO DEL CREDITO.
RECUPERO: QUALSIASI VALORE OTTENUTO A FRONTE DI UN MANCATO PAGAMENTO.
SINISTRO: EVENTO CHE DETERMINA LA PERDITA DEL CREDITO ASSICURATO. SURROGA: TRASFERIMENTO ALL’ASSICURATORE DI TUTTI I DIRITTI E LE AZIONI DELL’ASSICURATO CONNESSI A UN IMPORTO INDENNIZZATO.
VALUTA DI POLIZZA: VALUTA IN CUI VERRÀ CONVERTITO QUALSIASI IMPORTO INERENTE ALLA GESTIONE DELLA POLIZZA.
CONDIZIONI OPERATIVE
ART. 2 - DECORRENZA, DURATA E RINNOVO DEI LIMITI MASSIMI ASSICURABILI.
a) Decorrenza e durata dei Limiti Massimi Assicurabili.
Il Limite Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx stabilito, in caso di prima richiesta, avrà efficacia retroattiva per le fatture emesse durante il periodo di validità della polizza e non ancora scadute (scadenza originaria o prorogata del credito), che dovranno, pertanto, essere assoggettate al pagamento del premio. Quanto sopra si applica anche nelle ipotesi di aumento di limiti in vigore, di ripristino di limiti revocati a richiesta dell’Assicurato -per il tramite del Contraente- o cancellati dall’Assicuratore, di concessione su limiti precedentemente cancellati.
Ogni Limite Massimo Assicurabile decade allo scadere del periodo assicurativo in cui è stato richiesto.
Agli effetti delle comunicazioni di riduzione o cancellazione nominativa dei Limiti Massimi Assicurabili, il limite precedentemente in vigore, o la parte disponibile di esso al momento della fornitura, sarà ritenuto valido per le consegne o le prestazioni ancora da effettuare derivanti da contratti regolarmente perfezionati alla data di pubblicazione sul apposito sito WEB della relativa comunicazione purché sussistano tutte le seguenti condizioni:
a) che l'Assicurato non possa, legalmente o contrattualmente, fermare le consegne;
b) che le consegne siano effettuate entro 4 mesi dalla data del provvedimento stesso ed in ogni caso fatturate prima della scadenza della polizza, se non rinnovata;
c) che l’Assicurato -per il tramite del Contraente- segnali all’Assicuratore gli impegni assunti entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento cautelativo.
In caso di sinistro dovrà essere fornita documentazione a riprova del rispetto delle condizioni sopra indicate.
Se il provvedimento di cancellazione deriva da sospensione Paese, attività cessata, insolvenza giuridica, trasformazione in holding oppure cessazione per trasformazione, la garanzia assicurativa non può ritenersi operante per gli ordini in corso di esecuzione.
b) Rinnovo dei Limiti Massimi Assicurabili.
L’Assicurato -per il tramite del Contraente - deve aggiornare l’elenco dei
nominativi per cui intende rinnovare i Limiti Massimi Assicurabili per il
DEFINIZIONI
CLIENTE GARANTITO: IMPRENDITORE PRIVATO CHE ACQUISTA MERCI E SERVIZI MEDIANTE IL PORTALE TELEMATICO BMTI, RESIDENTE IN UNO DEI PAESI PREVISTI IN POLIZZA, CON CUI L’ASSICURATO OPERA A CREDITO ED INSERITO IN POLIZZA MEDIANTE APPOSITO LIMITE MASSIMO ASSICURABILE.
CREDITO ASSICURATO: CREDITO -FATTURATO IN VIGENZA DI POLIZZA A CLIENTI GARANTITI- DERIVANTE DALL’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE DELL’ASSICURATO IN VIRTÙ DI CONTRATTI DI FORNITURA DI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI CONCLUSI SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA BMTI TRA OPERATORI ACCREDITATI
NELL’AMBITO DEL SERVIZIO MERCATO TELEMATICO SICURO.
DURATA MASSIMA DI COPERTURA: PERIODO DI TEMPO, STABILITO SULLA BASE DELLA DILAZIONE DI PAGAMENTO ACCORDATA DALL'ASSICURATO AI PROPRI CLIENTI GARANTITI, IN CUI È OPERANTE LA GARANZIA ASSICURATIVA. DECORRE DALLA FINE DEL MESE DI FATTURAZIONE.
GLOBALITÀ: PRINCIPIO DI BASE DELLA POLIZZA CHE PREVEDE CHE IL CONTRAENTE NON SELEZIONI I RISCHI DA SOTTOPORRE A COPERTURA; DA CUI CONSEGUE L’OBBLIGO DI SOTTOPORRE A COPERTURA -E NOTIFICARE ALL’ASSICURATORE- TUTTE LE TRANSAZIONI A CREDITO EFFETTUATE SUL PORTALE TELEMATICO BMTI DAGLI ASSICURATI, OPERATORI ACCREDITATI, ADERENTI AL SERVIZIO MERCATO TELEMATICO SICURO.
LIMITE MASSIMO ASSICURABILE: IMPORTO ENTRO CUI L’ASSICURATORE ACCORDA LA GARANZIA PER CIASCUN CLIENTE SOTTOPOSTOGLI DAL CONTRAENTE. E’ UN PLAFOND ROTATIVO.
MANCATO PAGAMENTO: CREDITO IMPAGATO ALLA SCADENZA ORIGINARIA O
PROROGATA A NORMA DI POLIZZA.
XXXXXXX XXXXXXXXXX: LIMITE COMPLESSIVO DI RISARCIMENTI E SPESE A CARICO DELL’ASSICURATORE PER OGNI PERIODO ASSICURATIVO.
MINIMO DI PREMIO: PREMIO MINIMO DOVUTO PER OGNI PERIODO ASSICURATIVO. PERCENTUALE DI COPERTURA: PERCENTUALE APPLICATA ALLA PERDITA GARANTITA PER DETERMINARE L’IMPORTO DELL’INDENNIZZO.
nuovo periodo assicurativo: tre mesi prima della fine di ciascun periodo assicurativo sarà a disposizione del Contraente l'elenco dei Clienti rientranti nella garanzia. L’Assicurato –per il tramite del Contraente - deve aggiornare tale elenco con le eventuali esclusioni derivanti dalle proprie necessità. I Limiti Massimi Assicurabili per il nuovo periodo sono operanti per tutti i nominativi compresi nell'elenco e non esclusi dall’Assicurato -per il tramite del Contraente -. Il mancato aggiornamento dell'elenco entro 30 giorni dalla data del rinnovo è considerato come integrale conferma dei nominativi in essere.
Per i nominativi oggetto di un provvedimento di cancellazione o rifiutati con i quali opera a credito, l’Assicurato -per il tramite del Contraente - ha l'obbligo di rinnovare la segnalazione a norma di polizza all'inizio della seconda annualità assicurativa successiva a quella di adozione del provvedimento da parte dell’Assicuratore.
ART. 3 - PERDITA GARANTITA.
a) Calcolo della perdita garantita
Premesso che sono escluse dalla copertura assicurativa e, perciò, non sono indennizzabili:
a) le operazioni effettuate verso Aziende con cui esiste un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile,
b) gli interessi di mora, le penali, le somme incassate che l’assicurato fosse tenuto a restituire alla massa fallimentare in seguito ad azione revocatoria.
c) le perdite su crediti assicurati che dipendano da stato di guerra dichiarata o non dichiarata, ostilità e loro conseguenze, rivoluzioni, tumulti, ribellioni totali o parziali, moratorie generali e particolari ed, inoltre, da eventi catastrofici di origine naturale nonché da esplosioni o contaminazioni radioattive,
la perdita garantita è costituita da:
1. il valore del credito indicato in fattura (comprese le spese di trasporto, di imballaggio, di assicurazione e tasse varie in essa
figuranti) per la parte rientrante nel Limite Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx in essere al momento della conclusione del contratto di fornitura di beni e prestazione di servizi sulla piattaforma BMTI;
2. le spese legali sostenute per il recupero dei crediti oggetto di indennizzo, riconosciute secondo le regole di polizza.
Dalla perdita così determinata vengono dedotte le somme recuperate o da recuperare, di seguito indicate:
3. qualsiasi importo versato all'Assicurato dal Cliente o da terzi;
4. il valore di realizzo di qualsiasi garanzia, diritto e valore rimessi come pagamento all'Assicurato;
5. il valore di realizzo, preventivamente concordato con l’Assicuratore, delle merci recuperate;
6. l’offerta concordataria in caso di concordato stragiudiziale, o istituti analoghi;
7. l’offerta concordataria o in assenza un importo pari al 50% dell'indennizzo liquidabile in caso di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione dei debiti (ex art. 182bis legge Fallimentare), od istituti analoghi,
Per le situazioni di insolvenza indicate ai punti 6 e 7, la liquidazione si intende salvo conguaglio a chiusura delle singole procedure. Il mancato invio della documentazione probatoria del credito e/o il non riconoscimento totale o parziale del credito in sede di procedura concorsuale obbliga l'Assicurato a restituire alla Assicuratore, a semplice richiesta, quanto indebitamente incassato.
CONDIZIONI PARTICOLARI
ART. 1) DURATA DELLA POLIZZA , AMBITO E CARATTERISTICHE DELLA COPERTURA
Fermo restando che la garanzia assicurativa è condizionata al pagamento del premio, la presente polizza scade il 30 giugno 2012.
La polizza si applica alla globalità delle operazioni a credito, fatturate nel corso di validità della polizza, derivanti dall’attività imprenditoriale dell’Assicurato, aderente al servizio Mercato Telematico Sicuro, e relative a contratti di fornitura di beni e prestazione di servizi conclusi nel xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx telematico BMTI verso Clienti residenti in:
Rep. San Marino e Stato Città del Vaticano Paesi esteri di cui all’Allegato di polizza
alle seguenti condizioni
GRUPPO PAESI (ALLEGATO PAESI*) | PERCENTUALE DI COPERTURA | INSOLVENZA DI FATTO ART. 1.2.C CGP | AUTONOMIA E/O LATITUDINE | LIMITE ATTIVITÀ DI RECUPERO ART 4 C.G.P. |
ITALIA, R.S.M. E S.C.V. | 85 % | 150 giorni | Sì | Euro 1000,00 |
I/AA | 85 % | 150 giorni | Sì | Euro 1000,00 |
II/A | 85 % | 150 giorni | Sì | Euro 1000,00 |
III/BB | 80 % | 180 giorni | No | Euro 1000,00 |
IV/B | 75 % | 270 giorni | No | Euro 1000,00 |
V/C | 70 % | 360 giorni | No | Euro 1000,00 |
La Durata massima di copertura fissata in 8 mesi è il limite di tempo stabilito sulla base della dilazione di pagamento accordata dall'Assicurato ai propri Clienti, in cui è operante la garanzia assicurativa. Decorre dalla fine del mese di fatturazione. Relativamente a operazioni con modalità di pagamento analoghe a “rimessa diretta” e “a vista” viene fissato quale termine di scadenza convenzionale un mese dalla data di emissione della fattura.
L'Assicurato, fermo restando quanto indicato all’articolo 3 b) delle Condizioni Generali di polizza, ha il diritto di accordare autonomamente ai propri Clienti ulteriori proroghe di scadenza per un periodo non superiore a mesi 4 a decorrere dalla fine del mese della scadenza originaria ed a condizione che la dilazione globale (dilazione originaria e prorogata) non oltrepassi la durata di mesi 8 a decorrere dalla fine del mese di emissione della fattura.
Eventuali proroghe di scadenza che complessivamente superino i 4 mesi o che comportino una dilazione globale eccedente gli 8 mesi, possono essere accordate solamente previa autorizzazione dell’Assicuratore, diversamente, i crediti di cui sopra non saranno oggetto di garanzia assicurativa, fermo restando che il relativo premio è comunque dovuto.
L’Assicurato non può accordare autonomamente proroghe di pagamento a Clienti per i quali l’Assicuratore abbia, prima della scadenza indicata in fattura, cancellato il relativo Limite Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, anche in questi casi deve ottenere la preventiva autorizzazione dell’Assicuratore, diversamente, i crediti di cui sopra non saranno oggetto di garanzia assicurativa, fermo restando che il relativo premio è comunque dovuto.
ART. 3) XXXXXXX XXXXXXXXXX.
L'importo massimo complessivo di indennizzi e spese che l’Assicuratore può essere tenuto a pagare per ogni annualità assicurativa viene fissato nella misura di 25 volte i premi imponibili versati dal Contraente (Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a.) nel corso della medesima annualità durante la quale è stato originariamente assicurato il credito il cui mancato pagamento ha determinato il sinistro.
ART. 4) SPESE ACCESSORIE.
a) Adempimenti istruttori
Con riferimento a quanto concordato fra le Parti nelle Condizioni Generali di polizza, per l’espletamento da parte di SIAC Services S.r.l. degli adempimenti istruttori necessari all’Assicuratore per la determinazione dei Limiti Massimi Assicurabili relativamente a singoli Clienti dell’Assicurato e per ogni rinnovo, il Contraente riconoscerà a SIAC Services S.r.l. i seguenti corrispettivi:
ITALIA | EUROPA OCCIDENTALE | ALTRI PAESI | |
Indagine ordinaria | Euro 30.02 più I.V.A. | Euro 45.31 più I.V.A | Euro 68.10 più I.V.A |
Rinnovo | Euro 30.02 più I.V.A. | Euro 45.31 più I.V.A | Euro 68.10 più I.V.A |
pagabili secondo i termini e le modalità indicati nella fattura emessa da SIAC Services S.r.l. Gli importi sopra indicati sono quelli in vigore alla data di emissione del presente documento.
Tali corrispettivi saranno aggiornati alla data del 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie (ISTAT - costo della vita) con decimali, rilevato al 30 novembre precedente e con arrotondamento al centesimo di Euro.
Di seguito sono indicati i Paesi rientranti nel raggruppamento “Europa Occidentale”: Andorra; Austria; Belgio; Danimarca; Finlandia; Francia; Germania; Gibilterra; Grecia; Irlanda; Islanda; Liechtenstein; Lussemburgo; Malta; Norvegia; Paesi Bassi; Portogallo; Principato di Monaco; Regno Unito; Spagna; Svezia; Svizzera.
b) Infocover
L’Assicurato può concedere autonomamente a ciascun cliente italiano – su cui non risulti in vigore un LMA fissato da Euler Hermes SIAC S.p.A.
– un limite di credito non superiore a euro 11.000,00 (undicimila/00) se dispone del dossier di tenore positivo fornito in applicazione del servizio “Infocover” da Siac Service S.r.l. Tutte le procedure previste in polizza concernenti la validità e l’efficacia del LMA, sono estese alle operazioni effettuate in applicazione del servizio “Infocover”. Il Contraente riconoscerà a Siac Service S.r.l. i seuguenti corrispettivi:
Euro 10,50 (dieci/50) più I.V.A. per prima richiesta e Euro 8,93 (otto/93) più I.V.A. per rinnovo.
ITALIA REP. DI SAN MARINO STATO CITTÀ DEL VATICANO
Mercato estero
Gruppo I/AA
ANDORRA AUSTRALIA AUSTRIA BELGIO CANADA CIPRO DANIMARCA ESTONIA FINLANDIA
XXXXXXX XXXXXXXX GIAPPONE XXXXXX XXXXXXXXX
GUIANA XXXXXXXX XXXXXXX LIECHTENSTEIN LUSSEMBURGO
MALTA MARTINICA NORVEGIA NUOVA ZELANDA PAESI BASSI PORTO RICO PORTOGALLO
PRINCIPATO MONACO REGNO UNITO
REUNION SINGAPORE SLOVACCHIA SLOVENIA SPAGNA
STATI UNITI AMERICA SVEZIA
SVIZZERA
Gruppo II/A
BERMUDE CAYMAN (Dip. GB) XXXX
XXXXXXXX (Dip. GB) FAROE ISL. GIBILTERRA GROENLANDIA
GUAM (Dip. USA) HONG KONG
IS. VERGINI (Dip. GB) IS. VERGINI (Dip. USA)
Is. Minori Territorio Esterno USA*
*WAKE ISLAND, MIDWAY ISL., XXXXXXXX, XXXXXXX AND XXXXX ISL
MACAO MALESIA
XXXXXXXX XXX(Dip.USA) MAYOTTE (Dip. F) NUOVA CALEDONIA
X. Xxxxxx Xxxxxxxx (Dip.F) SAINT HELENA (Dip. GB) SAMOA (Dip. USA)
T.ri francesi meridionali TAIWAN
Turks e Caicos (Xxx.XX) Wallis e Futuna (Dip. F)
Gruppo III/BB
ANGUILLA (Dip. GB) ARABIA SAUDITA BAHAMAS BRASILE
BRUNEI COLOMBIA XXXXX DEL SUD
XXXXXXX XXXXX UNITI* (*E.A.U.:ABUDABI, AJMAN, DUBAI, FUJAYRAH, RAS AL KHAIMAH, SHARJAH, UM AL QAIWAN)
ISRAELE KUWAIT
MAURIZIUS MESSICO
MONTSERRAT (Dip. GB) OMAN
PERÙ POLONIA
POLINESIA FRANCESE
REPUBBLICA CECA QATAR
SUD AFRICA TRINIDAD E TOBAGO
Gruppo IV/B
XXXXX XXXXXXX BULGARIA BOTSWANA CINA
COSTA RICA CROAZIA
EL XXXXXXXX XXXXXXXXX GIORDANIA
GUATEMALA XXXXX XXXXXXX XXXXXXX
XXXX (Xxx. X. XXXXXXX)
XXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
Gruppo V/C
ALGERIA ANGOLA
ANTIGUA E BARBUDA ANTILLE OLANDESI AZERBAJAN BARBADOS
BENIN BURKINA FASO BUTAN CAMERUN COOK (Dip. NZ) XXXXXXXX XXXXXX GABON GHANA GRENADA
GUYANA HONDURAS INDONESIA KIRIBATI LESOTHO LETTONIA LITUANIA MICRONESIA MOZAMBICO PALAU
PAPUA NUOVA GUINEA PARAGUAY
REP. DOMINICANA ROMANIA
RUSSIA
SAINT KITTS & NEVIS
SAMOA OCCIDENTALI SAO TOME E PRINCIPE SENEGAL
St. LUCIA St. XXXXXXX XXXXXXXXX TANZANIA TURCHIA UGANDA UNGHERIA VANUATU ZAMBIA
Allegato 1 - Estratto delle Condizioni di Assicurazione - Pagina 5 di 5
CONTRATTO DI PRESTAZIONE SERVIZIO ACCESSORIO “MERCATO TELEMATICO
SICURO”
Tra
BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A. con sede
legale in Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx 00, codice fiscale e partita IVA 06044201009, iscritta al Registro Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al numero 88251/2000, numero di fax 00- 00000000 qui rappresentata da Xxxxxxxx Xxxxxxx in qualità di rappresentante pro tempore della società medesima (qui di seguito anche “BMTI”)
E
AGRICAF S.R.L. a socio unico con sede legale in Xxxx (XX), Xxx Xxxxx Xxxxx 00, codice fiscale e partita IVA 09826791007, iscritta al Registro Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al numero 1191268/2000 numero di fax 00-00000000, qui rappresentata dal sig. Xxxxx Xxxxxxx, in qualità di legale rappresentante pro tempore della società medesima, esercente attività di intermediazione assicurativa e regolarmente iscritta alla sezione E del Registro Unico degli Intermediari, (di seguito anche “AGRICAF”)
Denominazione | ||||||||||||||||||||
con sede legale nel comune di | ||||||||||||||||||||
Prov. | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | ||||||||||||||||||||
E
C.F. Impresa
iscritta al Registro Imprese presso la Camera di Commercio di
al numero REA | ||||||||||||||||||||
qui rappresentata da | ||||||||||||||||||||
in qualità di rappresentante/titolare (in conformità ai poteri statutari e/o di procura) pro tempore della società/azienda
medesima, esercente l’attività di | ||||||||||||||||||||
Operatore Accreditato alle transazioni sulla Piattaforma Telematica (di seguito anche "Aderente" o "Assicurato")
PREMESSO
1. che BMTI, costituita ex art. 2.2 L. 580/1993 ed autorizzata ad assumere la suddetta denominazione ai sensi del comma 2 dell’articolo 8 del D.M. 174/2006, è la società di gestione della Borsa Merci Telematica Italiana e svolge funzioni di interesse generale garantendo l’unicità di funzionamento della Piattaforma telematica mediante l’attività di organizzazione e gestione dell’intero mercato telematico riferito ai prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici;
2. che BMTI, al fine di dare impulso e di favorire le contrattazioni sulla Piattaforma Telematica, intende offrire a tutti gli Operatori Accreditati BMTI servizi facoltativi e accessori alle contrattazioni telematiche;
3. che a tal fine BMTI ha stipulato con EULER HERMES SIAC Spa (qui di seguito, la “Compagnia”) – Società leader nel settore dell’assicurazione del credito - una polizza ex art. 1891
c.c. (anche la “Polizza”). Tale Polizza ha ad oggetto la copertura assicurativa di perdite relative a insolvenza, in seguito al verificarsi di uno degli eventi indicati nelle Condizioni Generali, Operative e Particolari di Assicurazione oggetto della Polizza stessa (anche, le “Condizioni di Assicurazione”, per estratto in Allegato 1), derivanti dai rapporti contrattuali generati sulla Piattaforma Telematica BMTI dagli Operatori Accreditati;
4. che BMTI è in grado di proporre la suddetta copertura ai propri Operatori Accreditati a condizioni di favore, avendo assunto direttamente lo svolgimento di alcune attività di Polizza (istruttoria, gestione limiti di credito, etc.) che altrimenti sarebbero gravate direttamente sugli Assicurati e sulla Compagnia;
5. che AGRICAF è una società di intermediazione e consulenza assicurativa iscritta alla sezione E del Registro Unico degli Intermediari quale collaboratore di EULER HERMES SIAC
Spa e che essa collaborerà con BMTI nello svolgimento delle attività, assunte da BMTI, per ridurre i costi assicurativi e gli adempimenti nell'interesse degli Operatori Accreditati;
6. che al fine di una migliore riuscita del servizio, AGRICAF presta la propria consulenza ed assistenza assicurativa a favore degli Operatori Accreditati secondo quanto meglio dettagliato in seguito;
7. che destinatario del servizio può essere solo un venditore (Operatore Accreditato BMTI), il quale con il presente contratto (anche, il "Contratto") accetta e dichiara di volersi avvalere del servizio fornito da BMTI in via esclusiva per i contratti stipulati sulla Piattaforma Telematica;
8. che l’Aderente dichiara di conoscere e di accettare il Regolamento Generale BMTI nonché i Regolamenti speciali di prodotto;
tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene quanto segue Art. 1 - Premesse ed Allegati
Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto e sono pienamente vincolanti fra le Parti, i loro successori ed aventi causa.
Art. 2 - Oggetto del Contratto
Il presente Contratto ha per oggetto il servizio facoltativo e accessorio alle contrattazioni telematiche “Mercato Telematico Sicuro”, che consiste nell’assicurazione contro il rischio di insolvenza dei privati acquirenti (anche, i "Clienti"), entro i limiti massimi richiesti ed affidati ed alle Condizioni di Assicurazione, in relazione alle operazioni di vendita effettuate sulla Piattaforma Telematica BMTI tramite la generazione di contratti telematici.
Il servizio “Mercato Telematico Sicuro” oggetto del presente Contratto comprende l'attività di assistenza e consulenza sulle esigenze assicurative del credito che sarà offerta da AGRICAF all'Aderente secondo le contingenti necessità dello stesso.
Il servizio oggetto del presente Contratto si applica esclusivamente alle condizioni di seguito indicate ed alle Condizioni di Assicurazione.
Art. 3 - Eventi dannosi oggetto del servizio L’assicurazione copre, relativamente alle forniture di beni e prestazioni di servizi (anche, le "Vendite"), effettuate nell’ambito della Piattaforma Telematica, le perdite derivanti dal mancato recupero, totale o parziale, di crediti non contestati, conseguenti all’insolvenza di un acquirente, residente in uno dei Paesi indicati nell'apposito Allegato di Polizza, salva comunque l’applicazione di uno scoperto obbligatorio come risulta dalla percentuale di copertura di cui all’art. 1 delle Condizioni Particolari.
L’insolvenza può essere:
1° - insolvenza di diritto:
a) dalla dichiarazione di fallimento del Cliente, o procedura equivalente;
b) dall'ammissione del Cliente a procedura di concordato preventivo, o equivalente;
c) dalla conclusione di un concordato stragiudiziale, o equivalente, opponibile dal Cliente a tutti i creditori;
d) dall’avvenuta ammissione del Cliente a procedura di amministrazione straordinaria;
e) dall’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis legge fallimentare;
f) dall'ammissione del Cliente a procedura di liquidazione coatta amministrativa, sempre che risulti accertato con sentenza lo stato di insolvenza del Cliente medesimo.
2° - insolvenza di fatto:
a) dall'accertamento, con strumenti idonei, secondo l'ordinamento giuridico del Paese del Cliente, della mancanza di beni assoggettabili a misure esecutive;
b) dalla concorde constatazione che la situazione del Cliente è tale che un pagamento anche parziale è improbabile e che un'esecuzione forzata, anche di tipo concorsuale, può prevedersi di risultato trascurabile in rapporto all'ammontare delle spese giudiziarie da sostenere;
c) dal non ancor avvenuto pagamento decorsi i termini indicati nelle Condizioni Particolari da calcolare dalla data di arrivo della relativa denuncia di mancato pagamento.
Il sinistro si considera accaduto al verificarsi di uno degli eventi sopra menzionati.
Art. 4 - Condizioni per la prestazione del servizio L’Aderente può avvalersi del servizio oggetto del presente Contratto a condizione che sia un Operatore Accreditato da BMTI, secondo quanto indicato nel Regolamento Generale di BMTI, o si tratti di uno dei soggetti iscritti nell’elenco tenuto dalla Deputazione Nazionale. Contestualmente alla firma del presente Contratto, pertanto, l'Operatore che non sia già accreditato dà il proprio consenso all'accreditamento presso BMTI compilando l'apposito modulo in Allegato 2.
L'efficacia della copertura assicurativa nonché la prestazione da parte di BMTI e di AGRICAF dei servizi oggetto del presente Contratto è soggetta al buon esito delle procedure di accreditamento.
Possono formare oggetto del servizio fornito da BMTI i crediti sorti da contratti telematici generati sulla Piattaforma Telematica BMTI e che si riferiscano a rapporti contrattuali che ad esclusivo giudizio di BMTI possano essere oggetto di indennizzo. L’Aderente ha l'obbligo di richiedere il servizio assicurativo per ogni altro eventuale contratto generato sulla Piattaforma telematica, nei limiti della disponibilità del servizio, pena la perdita della copertura assicurativa per tutti i contratti assicurati.
BMTI darà la possibilità all’Aderente di controllare in tempo reale sul sito xxx.xxxx.xx il valore dei contratti assicurati.
La garanzia assicurativa è prestata unicamente quando le condizioni di vendita, tenuto conto anche di eventuali proroghe, non accordino all’acquirente un termine di pagamento superiore a 7 mesi a decorrere dalla fine del mese di fatturazione, secondo quanto meglio specificato nelle Condizioni di Assicurazione.
Art 5 - Casi di esclusione del servizio e limiti di copertura
Non potranno formare oggetto del servizio:
- vendite effettuate con le seguenti modalità di pagamento:
a) anticipato contanti/assegno circolare;
b) contanti/assegno circolare alla consegna della merce (C.O.D.);
c) lettera di credito irrevocabile confermata o non, a vista o a scadenza;
d) contro documenti a vista (C.A.D.).
- vendite effettuate verso soggetti non assicurabili in quanto non riconducibili alla categoria di imprenditori privati o in quanto residenti in Paesi non ammessi in copertura;
- cessioni di beni ammortizzabili e operazioni esenti da I.V.A., ai sensi dell’articolo 10 del DPR n. 633 del 26.10.1972;
- vendite effettuate a Clienti per i quali l’Assicuratore non abbia mai concesso un limite massimo assicurabile (L.M.A. rifiutati);
- vendite effettuate a Clienti per i quali l’Assicuratore abbia comunicato un provvedimento di cancellazione di limite massimo assicurabile, ad eccezione di quelle effettuate in esecuzione di contratti regolarmente perfezionati alla data del provvedimento, quando sussistono tutte le condizioni di cui all'articolo 2, quarto comma, delle Condizioni Operative;
- vendite effettuate ad Aziende con cui esiste un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;
- gli interessi di xxxx, le penali, le somme incassate che l’assicurato fosse tenuto a restituire alla massa fallimentare in seguito ad azione revocatoria;
- le perdite su crediti assicurati che dipendano da stato di guerra dichiarata o non dichiarata, ostilità e loro conseguenze, rivoluzioni, tumulti, ribellioni totali o parziali, moratorie generali e particolari ed, inoltre, da eventi catastrofici di origine naturale nonché da esplosioni o contaminazioni radioattive.
Art. 6 - Adesione al programma assicurativo e decorrenza della garanzia
BMTI offre il solo servizio di contraenza per conto altrui ex art. 1891 c.c., permettendo all’Aderente di aderire alla Polizza, con mera rivalsa del premio anticipato, delle spese accessorie relative ad adempimenti istruttori, eventuale recupero crediti ed eventuali altre spese di Polizza, senza alcun addebito ulteriore.
AGRICAF contribuisce alla promozione e realizzazione del servizio e, nell’interesse alla migliore efficienza dello stesso, presta direttamente a favore dell'Aderente l’attività di consulenza ed
assistenza di cui questi necessiti in relazione a quanto fatto oggetto del presente Contratto.
La copertura assicurativa decorre dalla fine del mese di fatturazione. Relativamente ad operazioni con modalità di pagamento analoghe a "rimessa diretta" ed "a vista" viene fissato quale termine di scadenza convenzionale un mese dalla data di emissione della fattura.
Art. 7 - Limiti Massimi Assicurabili (LMA)
L’accesso alla copertura assicurativa per le perdite causate dall'insolvenza dei Clienti e derivanti da crediti risultanti dai contratti telematici è possibile solo nei limiti di credito (di seguito anche “LMA”) previsti nelle Condizioni di Assicurazione ed, ove previsto, previa verifica da parte della Compagnia circa la probabilità che il Cliente possa o meno adempiere al contratto stipulato sulla Piattaforma Telematica.
La suddetta verifica nonché quella inerente la disponibilità dell'affidamento richiesto viene effettuata al momento della generazione del contratto telematico assicurato e l’esito viene comunicato immediatamente all’Aderente.
L'Aderente deve indirizzare tutte le comunicazioni inerenti le richieste dei LMA a BMTI, che le trasmetterà prontamente per suo conto alla Compagnia tramite AGRICAF.
Il Limite Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, in caso di prima richiesta, aumento di limiti in vigore, ripristino di limiti revocati o cancellati, concessione su limiti precedentemente cancellati, ha efficacia retroattiva per le fatture emesse durante il periodo di validità della Polizza e non ancora scadute (scadenza originaria o prorogata del credito).
Art. 8 - Obbligo segnalazione di aggravamento del rischio Entro 15 giorni dalla conoscenza del fatto deve segnalare direttamente all'Assicuratore nonché per conoscenza ad AGRICAF ogni atto o fatto che possa modificare la valutazione dei rischi assunti o dei LMA o l'apprezzamento della solvibilità dei Clienti, o che comunque possa costituire minaccia di sinistro, nonché le modifiche di ragione sociale, le interruzioni o cessazioni di attività, tanto proprie che dei propri Clienti.
Art. 9 - Dilazione del termine di pagamento e mora L'Aderente deve comunicare ad AGRICAF il mancato incasso di un credito assicurato non oltre 60 giorni dalla scadenza del termine originario di pagamento.
La mancata comunicazione nel termine costituisce inadempimento del presente Contratto e può comportare altresì la cessazione della garanzia assicurativa.
l’Aderente ha facoltà di concedere ai propri Clienti proroghe per un periodo non superiore a mesi 3 a decorrere dalla fine del mese della scadenza originaria ed a condizione che la dilazione globale (dilazione originaria e prorogata) non oltrepassi la durata di mesi 7 a decorrere dalla fine del mese di emissione della fattura.
Entro tale periodo l'Aderente deve tutelare il proprio credito con le modalità e nei termini più opportuni per il buon esito dello stesso.
Le seguenti proroghe di scadenza:
1. proroghe che complessivamente superino i tre mesi;
2. proroghe che comportino una dilazione globale eccedente i 7 mesi;
3. proroghe a Clienti per i quali l'Assicuratore abbia, prima della scadenza indicata in fattura, cancellato il relativo LMA;
possono essere accordate solamente previa autorizzazione dell'Assicuratore da richiedersi per il tramite di BMTI, pena la perdita della garanzia assicurativa.
In caso di concessione della proroga, che dovrà comunque essere previamente comunicata a BMTI, l'Aderente si impegna altresì a comunicare ad AGRICAF l'eventuale persistere della morosità dell'acquirente non oltre 10 giorni dalla scadenza del termine dilazionato di pagamento. Il mancato avviso e la mancata comunicazione nei termini costituisce inadempimento del presente Contratto e può comportare altresì la cessazione della garanzia assicurativa.
Art. 10 - Presentazione delle richieste di indennizzo Verificatasi una ipotesi di inadempimento, l’Aderente, al fine di ottenere l’indennizzo previsto per il mancato pagamento del credito da parte dell’acquirente, deve a pena di decadenza della garanzia assicurativa, entro 10 giorni dalla scadenza del termine originario di pagamento o della eventuale proroga previamente comunicata a BMTI, ad AGRICAF la richiesta di indennizzo completa di tutte le
informazioni disponibili e della documentazione di cui all’art. 7 delle Condizioni Generali.
AGRICAF presterà a favore dell'Aderente l’assistenza e consulenza necessarie in questa fase del rapporto contrattuale.
La perdita oggetto di copertura è la perdita subita dall’Aderente in relazione ai crediti insoluti non contestati, rientranti nel servizio secondo quelli che sono i termini di Polizza allegati al presente Contratto.
I pagamenti e/o i recuperi, comunque conseguiti, si imputano proporzionalmente alla parte assicurata e no dal momento in cui sia stato denunciato il mancato pagamento del credito assicurato, anche in deroga all'art. 1193 c.c.
BMTI permetterà all’Aderente di controllare in tempo reale sul sito xxx.xxxx.xx, nella sezione “Concludi Contratti Sicuri”, il valore dei sinistri denunciati ed il valore dell’indennizzo disponibile.
Art. 11 - Recupero crediti
La procedura di recupero crediti è a carico dell’Aderente e deve essere seguita direttamente dall’Aderente stesso.
L’Aderente ha la possibilità, per il tramite della Contraente e utilizzando apposita modulistica, di affidare alla SIAC Services S.r.l., con sede in Xxxx, xxx X. Xxxxxxxxx 00, cod. fisc./part. I.V.A. 04674951001, la gestione delle procedure di recupero di crediti assicurati.
Art. 12 - Pagamento dell’indennizzo
La liquidazione dell’indennizzo avviene entro i LMA concordati con la Compagnia sui singoli Clienti ed i limiti tutti di Polizza ed è subordinata alla tempestiva effettuazione delle comunicazioni di competenza dell’Assicurato, alla completezza e congruità dei documenti a corredo della denuncia di sinistro ed all’adozione degli altri comportamenti a garanzia del credito (sospensione delle forniture, atti conservativi, etc.), secondo quanto meglio specificato nelle Condizioni di Assicurazione.
La Compagnia provvederà essa stessa al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dal termine costitutivo del sinistro, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni di indennizzabilità previste dal presente Contratto e dalle Condizioni di Assicurazione.
Art. 13 - Oneri economici
Per i servizi di cui all’art. 2, l’Aderente verserà un importo pari allo
……% del valore comprensivo di IVA di ogni contratto telematico stipulato sulla Piattaforma Telematica BMTI (……% come rimborso del premio assicurativo e delle spese di polizza, oltre allo …..% come corrispettivo esente IVA per i servizi offerti da AGRICAF) più il rimborso delle spese accessorie relative agli adempimenti istruttori come stabilito nelle Condizioni Particolari (art.4), a pena di risoluzione immediata ed automatica del presente Contratto entro le 48 (quarantotto) ore successive alla conclusione di ogni contratto telematico, mediante bonifico bancario sul cc n° 10979544 intestato a AGRICAF S.R.L. Banca Unicredit ag ROMA DESSI’ abi 03002 cab 05284 (IBAN: XX00X0000000000000000000000).
La percentuale dello …..% si applica a ciascuno dei contratti telematici assicurati che l’Aderente stipula sulla Piattaforma Telematica BMTI durante il periodo di validità del presente Contratto. L’Aderente deve inviare a mezzo fax ad AGRICAF copia della ricevuta del bonifico a riprova dell’avvenuto pagamento del prezzo del servizio, entro le 48 (quarantotto) ore successive alla conclusione di ogni contratto telematico.
Art. 14 - Forma delle comunicazioni
Laddove non sia diversamente disposto, le comunicazioni da parte dell'Aderente a BMTI e/o ad AGRICAF e viceversa, previste dal presente contratto o dalle Condizioni di Assicurazione, potranno essere fatte via fax o via e-mail con conferma di lettura.
Art. 15 - Durata del Contratto. Recesso.
Il presente Contratto, in quanto ha per oggetto un servizio connesso e collegato alla Polizza stipulata tra BMTI e la Compagnia con validità dal 1 luglio 2010 sino al 30 giugno 2011, ha la medesima validità
sino al 30 giugno 2011
Ciascuna delle Parti potrà recedere liberamente dal Contratto dandone preavviso scritto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da spedire almeno 30 giorni prima del giorno in cui il recesso dovrà avere effetto.
Art. 16 - Responsabilità per mancata fornitura dei servizi.
Esonero da Responsabilità
In caso di mancata fornitura, o di fornitura parziale o inesatta, dei servizi oggetto del presente Contratto o in caso di ritardo nella
fornitura degli stessi, BMTI ed AGRICAF saranno responsabili nei confronti dell’Aderente solo se l’inadempimento anche parziale od il ritardo nella fornitura siano stati determinati da loro colpa grave o dolo.
BMTI ed AGRICAF non sono responsabili per eventuali ritardi o inadempimenti posti in essere dalla Compagnia nella fase di gestione dei sinistri.
L’Aderente prende atto che né BMTI né AGRICAF hanno alcun potere di interferenza nelle determinazioni assunte dalla Compagnia in merito alla decisione di ammettere o meno un credito ad indennizzo, con la conseguenza che nessuna responsabilità può essere attribuita alle stesse in merito alle modalità e ai termini di gestione della pratica di liquidazione dell’indennizzo.
L’Aderente esonera espressamente BMTI ed AGRICAF dalla responsabilità per ogni eventuale danno che possa derivargli dal fatto o dall’omissione della Compagnia e di altri Operatori operanti nell’ambito della Piattaforma Telematica.
BMTI ed AGRICAF non rispondono in alcun modo nei confronti dell’Aderente dell’inadempimento del contratto telematico generato sulla piattaforma Telematica.
Art. 17 - Divieto di cessione del Contratto
E’ fatto espresso ed assoluto divieto all’Aderente di cedere in tutto od in parte, direttamente od indirettamente, i diritti allo stesso spettanti in virtù del presente Contratto e/o di consentire a terzi di avvalersi dei servizi forniti dalla BMTI o da AGRICAF senza il preventivo consenso scritto di queste ultime.
Art. 18 - Risoluzione di diritto del Contratto
BMTI avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, così come previsto dall’art. 1456 c.c., qualora l’Aderente:
- non rispetti puntualmente anche uno solo degli obblighi relativi ai termini ed alle modalità di presentazione della documentazione;
- fornisca notizie o informazioni false e mendaci, incomplete o non corrette a BMTI, ad AGRICAF o alla Compagnia al momento della presentazione della richiesta di indennizzo;
- non segnali entro i termini previsti l’avvenuto pagamento da parte dell’acquirente e/o il mancato incasso di un credito assicurato;
- compia atti con dolo o colpa a danno di BMTI, di AGRICAF o della Compagnia;
- ceda in tutto od in parte, direttamente od indirettamente, i diritti derivanti dal presente Contratto, senza il preventivo consenso scritto di BMTI o AGRICAF;
- non versi puntualmente le somme di cui all’art. 13
- non sia più in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento Generale BMTI e dal D.M n. 174/2006 per poter operare sulla Piattaforma Telematica gestita da BMTI;
- agisca contro le disposizioni di cui al Regolamento Generale BMTI e dei Regolamenti speciali di prodotto.
Art. 19 - Clausole generali
L’invalidità o la nullità di una o più delle clausole del presente Contratto non comprometterà la validità delle rimanenti clausole, che conserveranno in ogni caso pieno vigore ed efficacia.
Il mancato o il ritardato esercizio di uno dei diritti spettanti ad una Parte ai sensi del presente Xxxxxxxxx non può essere considerato come rinuncia a tali diritti.
Il presente Contratto viene redatto in triplice copia in lingua italiana. L'Aderente stamperà e tratterrà per sé una copia del contratto e ne invierà copia firmata xxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx per fax, a BMTI ed a AGRICAF agli indirizzi e numeri di fax indicati nell’intestazione del presente Contratto, unitamente a copia firmata delle informative di legge.
Il presente Contratto si intende concluso nel momento in cui copia del Contratto, sottoscritta dall'Aderente, perviene al fax di BMTI e di AGRICAF, fermo che la copertura assicurativa è subordinata all’accreditamento di cui all’art. 4 e diventa efficace al buon esito delle verifiche di cui all'art. 7.
Per le finalità di cui al presente Contratto, le Parti eleggono domicilio presso gli indirizzi indicati nell'intestazione del presente Contratto.
Le comunicazioni previste dal presente Contratto e/o dalle Condizioni di Assicurazione si intenderanno ricevute alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione dell’apparecchio (se effettuate mediante telefax), nel momento della conferma di lettura (se effettuate mediante e-mail), nel momento in cui giungeranno
all’indirizzo del destinatario (se effettuate mediante lettera raccomandata A.R.), ovvero alla data di sottoscrizione della ricevuta di avvenuta consegna (se effettuate mediante consegna a mano).
Art. 20 - Controversie
Il presente Contratto verrà disciplinato ed interpretato ai sensi del diritto italiano. Per tutte le controversie che dovessero sorgere con riferimento al presente Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Roma
Art. 21 - Protezione dei Dati Personali – Riservatezza delle Informazioni
L’Aderente, con la sottoscrizione del consenso presente in calce al Contratto, presta il proprio consenso a che i propri dati personali e le informazioni riservate (i “Dati”) forniti a BMTI ed a AGRICAF ai soli fini degli adempimenti previsti dal Contratto siano oggetto di trattamento da parte di BMTI ed AGRICAF, quali autonomi e distinti titolari del trattamento, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30/06/2003 n. 196, in G.U. 29/07/03, serie gen. 174, suppl. ord. n. 123/L in vigore dal 1/01/2004). L'Aderente prende altresì atto che, in caso di diniego o revoca del consenso, l'esecuzione del Contratto da parte di BMTI ed AGRICAF diverrà impossibile. L’Aderente è consapevole e presta il suo consenso al fatto che i suoi Dati potranno essere trasferiti anche elettronicamente da parte di BMTI e di AGRICAF ad altri soggetti e società che forniscono servizi necessari allo svolgimento dell’attività di BMTI e di AGRICAF ivi compresi fini statistici. Tali soggetti opereranno quali responsabili del trattamento e saranno autorizzati all’assolvimento degli obblighi contrattuali, identificati ai sensi di legge e resi edotti dei vincoli imposti dal d.lgs 30/06/2003 n. 196. L'elenco dei responsabili al trattamento sarà a disposizione dell'Aderente dietro richiesta da inoltrarsi a BMTI e ad AGRICAF.
I Dati dell’Aderente verranno archiviati in forma cartacea e computerizzata, e conservati presso la sede amministrativa di BMTI e di AGRICAF e presso le sedi delle Camere di Commercio dove egli è iscritto, con predisposizione di idonee misure di sicurezza, tali da garantire la tutela e la massima riservatezza, che verranno adeguate nel tempo in conformità alla legge ed alla evoluzione tecnica del settore. L’Aderente ha i diritti previsti dall’articolo 7 del d.lgs 30/06/2003 n. 196 e, in particolare, può ottenere in qualsiasi momento l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione dei dati che lo riguardano, fatte salve le esigenze contabili e gli obblighi di conservazione imposti dalla legge.
L’Aderente prende atto e presta il proprio consenso a che la propria denominazione (nome e cognome per le persone fisiche, ragione sociale per quelle giuridiche), nonché codice fiscale o partita IVA, siano inseriti e resi disponibili per la consultazione on-line sulla piattaforma BMTI, contenente l’elenco degli operatori ammessi alle contrattazioni. Il conferimento dei Dati è facoltativo, tuttavia, un diniego e/o una revoca del consenso comporterebbe l'impossibilità di inserire tali Dati sulla piattaforma BMTI. Tale elenco sarà consultabile unicamente dai soggetti abilitati ai sensi del Regolamento e, in particolare, dagli operatori già abilitati e dagli organi preposti al controllo e alla gestione del Mercato Telematico. BMTI si impegna, dal canto suo, a garantire che il presente trattamento di Dati avvenga secondo principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza di ogni Operatore.
Roma, li ……………………………..
per l’Aderente | per BMTI | per Agricaf |
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Art. 22 - Approvazione Specifica di Clausole
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile, l’Aderente dichiara di aver letto attentamente e di approvare specificamente le seguenti clausole del Contratto: art. 2 (Oggetto del contratto), art. 3 (Eventi dannosi oggetto del servizio), art. 4 (Condizioni per la prestazione del servizio), art. 5 (Casi di esclusione del servizio e limiti di copertura), art. 6 (Adesione al programma assicurativo, informativa e decorrenza della garanzia), art. 8 (Obbligo di comunicazione degli incassi - Segnalazione di aggravamento del rischio), art. 9 (Dilazione del termine di pagamento e mora), art. 10
(Presentazione delle richieste di indennizzo), art. 11 (Recupero crediti), art. 12 (Pagamento dell’indennizzo), art. 13 (Oneri economici), art. 15 (Durata del Contratto. Recesso), art. 16 (Responsabilità per mancata fornitura dei servizi. Esonero da Responsabilità), art. 17 (Divieto di cessione del Contratto), art. 18 (Risoluzione di diritto del Contratto), art. 19 (Clausole generali), art.
20 (Controversie), art. 21 (Protezione dei dati personali – Riservatezza delle Informazioni).
per l’Aderente
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Luogo e Data di sottoscrizione…………………………….
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art 23 del D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni autorizzo al trattamento dei Dati personali per l’esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Contratto e per quelli derivanti dal Regolamento Generale della Borsa Merci Telematica Italiana, per i fini consentiti dalla legge e nei limiti stabiliti dall’informativa di cui all’art. 21 del presente Contratto resa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo su menzionato.
per l’Aderente
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Luogo e Data di sottoscrizione …………………………….