CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO
Dipartimento Tutela Ambientale
Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde
CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO
ad integrazione e modifica delle Condizioni Generali di Contratto
INTERVENTI DI MANUTENZIONE NELLE AREE VERDI DELLE SCUOLE MATERNE, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO A SUPPORTO DEI MUNICIPI DI ROMA CAPITALE.
IMPORTO COMPLESSIVO POSTO A BASE DI GARA: € 204.903,30 di cui: € 198.652,70 soggetti
a ribasso
(comprensivi del costo stimato del personale, al netto delle spese generali e dell'utile d'impresa) ed
€ 6.250,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell'I.V.A. CIG:759348453A X. XXXX: 7171549
Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.S.A. XXXXXXX XXXXXXXX
Art.1 - Oggetto del servizio
Le presenti Condizioni Particolari di Contratto hanno per oggetto il servizio di manutenzione nelle aree verdi delle scuole materne, primarie e secondarie di primo grado a supporto dei Municipi di Roma Capitale.
Art. 2 - Durata dell'appalto e modalità di esecuzione del servizio
Il presente appalto decorrerà dalla data del Verbale di avvio dell'esecuzione che verrà redatto a seguito della stipula del contratto stesso e la prestazione del servizio sarà resa entro e non oltre il 31 dicembre 2018.
L affidatario del servizio si obbliga ad eseguire le prestazioni contrattuali del presente appalto a regola d'arte per tutta la durata del contratto, impiegando almeno due squadre operative su cinque giorni la settimana, ovvero secondo le nuove e diverse modalità proposte dall'affidatario medesimo in sede di offerta migliorativa, tenuto conto delle specifiche definite nell'allegato Capitolato.
In caso di necessità e secondo la disponibilità della scuola potrà essere richiesto di effettuare interventi nella giornata del sabato.
Art. 3 – Corrispettivo contrattuale
Il corrispettivo dovuto da Roma Capitale all'esecutore per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con le presenti Condizioni Particolari di Contratto, al netto del ribasso proposto e per il periodo innanzi indicato è pari a € 198.652,70 (centonovantottomilaseicentocinquantadue/70), oltre ad € 6.250,60 (seimiladuecentocinquanta/60) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un ammontare di € 204.903,30 (duecentoquattromilanovecentotre/30) al netto dell'I.V.A.
Art. 4 -Oneri a carico dell'esecutore
Ad integrazione e modifica dell'art.3 delle Condizioni Generali di Contratto l'esecutore si obbliga, altresì, ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nelle Condizioni Generali e Particolari di Contratto, nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e nell'offerta tecnica presentata dall' aggiudicatario.
Le prestazioni contrattuali dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche tecniche indicate nel Capitolato. L'esecutore è tenuto, inoltre, a rispettare quantosegue.
L'Amministrazione dà comunicazione all'esecutore del giorno in cui si procede alla consegna dell'appalto. In tale giorno sarà redatto un verbale di avvio dell'esecuzione del contratto che deve essere controfirmato dall'impresa esecutrice. Contestualmente alla firma del verbale di consegna, l'esecutore assume immediatamente tutti gli obblighi derivanti dal contratto.
Se alla data indicata l'esecutore non si presenta senza giustificato motivo, l'Amministrazione ha la facoltà di
procedere alla risoluzione immediata del contratto con lettera raccomandata A.R. e conseguente incameramento della cauzione definitiva, oltre al diritto di far valere ogni ragione per eventuali maggiori danni subiti.
All'atto della consegna del servizio l'aggiudicatario dovrà:
1) esibire al Direttore dell'Esecuzione del Contratto e/o al R.U.P. le polizze contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna;
2) presentare per iscritto al Direttore dell'Esecuzione del Contratto o/o al R.U.P. l'elenco del personale che verrà impiegato nel servizio.
L'esecutore è tenuto a trasmettere all'Amministrazione, prima dell'effettivo inizio del servizio e, in ogni caso, entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, comprensiva della valutazione dell'esecutore circa il valore percentuale minimo e massimo del personale che si prevede d'impiegare nell'appalto.
Per quanto riguarda la denuncia d'inizio servizi agli Enti previdenziali, in caso d'inadempienza da parte dell'esecutore, saranno applicate lepenali di cui al successivo art. 6.
E' obbligo dell'aggiudicatario accettare la consegna delle aree oggetto di appalto in qualsiasi condizione si trovino all'atto dell'affidamento.
L'esecutore dovrà, in ogni caso, dare inizio ai servizi entro il termine improrogabile di giorni 5 (cinque) dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.
Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei servizi, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente al regolare svolgimento dei singoli interventi previsti, a condizione che le attività oggetto di sospensione non siano critiche rispetto all'andamento generale dei servizi, l'esecutore è tenuto a proseguire i servizi eseguibili mentre si provvederà alla sospensione, anche parziale, dei servizi non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.
In tal caso, il Direttore dell'esecuzione del Contratto (d'ora innanzi: D.E.C.), in contraddittorio con l'esecutore, valuterà l'opportunità di spostare per il periodo necessario gli interventi non eseguibili su altre aree indicate dal D.E.C. stesso.
L'esecutore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Roma Capitale.
L'esecutore si impegna a comunicare tempestivamente a Roma Capitale, nel corso del servizio, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.
Ad integrazione dell'art.3 delle Condizioni Generali di Contratto l'esecutore, owero l'eventuale subappaltatore e gli eventuali soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, comma 9, del Codice devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
Ad integrazione e modifica dell'art.3 delle Condizioni Generali di Contratto sono a carico dell'appaltatore, senza diritto ad alcun compenso, i seguenti ulteriori oneri:
1) lespese relativeallesegnalazioniedaglioneri previsti dalCodicedellaStradaerelativo Regolamento;
2) la spesa per la eventuale fornitura di supporto fotografico geo localizzato digitale, prima e dopo il servizio per ogni area ed attrezzatura oggetto di intervento;
3) la predisposizione su tutti gli automezzi eventualmente utilizzati per il servizio di apposita scritta con la seguente dicitura: "Automezzo adibito alla manutenzione delle aree a verde per conto di Roma Capitale";
4) la formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di scoli, acque ecanalizzazioni esistenti;
5) l'installazione, la gestione, la manutenzione e la guardiania di tutta la segnaletica del cantiere (anche di tipo luminoso) nel rispetto del codice della strada per il segnalamento dei cantieri temporanei e mobili luminosi, sia di giorno che di notte, nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Stazione Appaltante riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico sia in prossimità del cantiere sia nelle zone lontane da questo;
6) la pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento di provvisionale. La pulizia e spazzatura delle strade da terre e materiali provenienti dai lavori eseguiti, prima della lororiapertura al traffico;
7) l'allontanamento dei materiali di risulta e di vario genere presenti e il l'onere per lo smaltimento di rifiuti in discariche per legge autorizzate a raccoglierli, secondo la natura dei rifiuti stessi, senza che per tale motivo all'Impresa sia corrisposto alcun ulteriore compenso oltre a quelli previsti.
Tutte le autorizzazioni necessarie pereffettuare losmaltimento sono acarico dell'Appaltatore;
8) è obbligo da parte dei soggetti affidatari (Ditte o Società) di munirsi a proprie spese del contrassegno di accesso alle Zone a Traffico Limitato, qualora lavori e/o attività debbano svolgersi in aree cittadine delimitate dai varchi.
Art. 5 - Sospensioni o riprese dell'esecuzione del contratto
Nel caso di sospensione dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs n. 50/2016, i verbali di ripresa dell'esecuzione dei servizi, da redigere a cura del direttore dell'esecuzione, non appena sono venute a cessare le cause della sospensione sono firmati dall'esecutore ed inviati al R.U.P. entro 5 giorni dalla data della sua redazione.
Art. 6 - Termini di esecuzione e penali
Termini di esecuzione
L'affidatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali secondo la tempistica da individuare e concordare con
Roma Capitale nel programma esecutivo di dettaglio da consegnare entro 1Ogiorni dall'aggiudicazione.
Nel programma esecutivo di dettaglio che non potrà modificare la durata complessiva dell'appalto, come indicata nel precedente articolo 2, dovrà essere indicato anche l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento delle prestazioni alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento come riportate nell'art. 8 delle presenti Condizioni Particolari di Contratto.
Penali
Ad integrazione e modifica di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto si elencano ulteriori penali previste inconformità alla progettazione a base di gara:
a) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari allo 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto agli obblighi relativi alla produzione a Roma Capitale delle polizze assicurative di cui all'art. 13 delle presenti Condizioni Particolari di Contratto eccedente il termine di 10giorni antecedenti laconsegna dell'appalto;
b) una penale in misura pari allo 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali;
c) una penale in misura giornaliera pari allo 1per mille dell'ammontare netto contrattuale per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal R.U.P o dal D.E.C. (ove coincidente con il R.U.P.);
d) una penale in misuragiornaliera pari allo 1per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella ripresadel servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal D.E.C. o dal R.U.P.;
e) una penale in misura giornaliera pari allo 1per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella consegna del programma esecutivo di dettaglio;
f) una penale in misura pari allo 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo per la denuncia d'inizioservizio agli Enti previdenziali;
g} una penale del 5% del valore del contratto, nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del patto di integrità di cui al successivo art. 15;
h) una penale dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine stabilito per l'ultimazione del servizio.
Con particolare riferimento al servizio oggetto di gara si applicherà una penale pari all'1 per mille dell'importo del relativo contratto applicativo per tutte le fattispecie di violazioni sotto indicate e più in generale per tutte le violazioni relative all'inosservanza delle norme tecniche previste dal Capitolato per ciascuna infrazione constatata dalla Stazione Appaltante a seguito di verifiche in corso di esecuzione od a seguito di segnalazione diterzi:
• Mancata o ritardata esecuzione degli interventi;
• Mancata delimitazione dell'area di intervento;
• Mancata o ritardata esecuzione degli interventi di pronto interventi;
• Mancatatrasmissione delle ricevute dell'avvenuto conferimento indiscarica autorizzata
• Assenza giornaliera sul luogo di lavoro del numero di operai qualificati e specializzati indicato
sul Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale all’art. 8; la sanzione dell'1 per mille è da intendersi per ciascun operaio assente (escluso l’autista).
La penale non potrà, comunque, essere inferiore ad € 300,00.
L'applicazione della penale non solleva l'esecutore dalle responsabilità civile e penali che si è assunto con lastipulazione delcontratto.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto da Roma Capitale all'esecutore; l'esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni a Roma Capitale nel termine massimo di 5 (cinque} giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le giustificazioni addotte dall'esecutore, a giudizio insindacabile di Roma Capitale, non fossero accolte, ovvero non fossero presentate nel termine dinanzi previsto, saranno applicate all'esecutore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo nonè imputabile all'esecutore.
Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide Roma Capitale su proposta del R.U.P., sentito il D.E.C.. L'incameramento dellepenali sarà effettuato nell'ambitodel conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l'importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione.
Ad integrazione e modifica di quanto previsto dall'art.1 O delle Condizioni Generali di Contratto Roma Capitale potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'esecutore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero, avvalersi della cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'esecutore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
L'esecutore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Il D.E.C. riferisce tempestivamente al R.U.P. in merito agli eventuali ritardi e/o inadempienze nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo e/o le inadempienze nell'adempimento determini un importo massimo delle penali superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale il R.U.P. propone a Roma Capitale la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
Nel caso di risoluzione del contratto per grave ritardo ai sensi dell'articolo 108 del Codice, ai fini dell'applicazione delle penali, il periodo di ritardo è determinato dal D.E.C. (ove previsto) o dal R.U.P. sulla base degli ordinativi emessi per compiere le prestazioni oggetto del contratto.
Art. 7 - Contabilizzazione dei servizi a misura
Il presente appalto è dato a misura in coerenza con le indicazioni del Computo Metrico Estimativo e la Lista delle Quantità.
Pertanto le relative prestazioni saranno liquidate secondo le indicazioni presenti nel successivo articolo afferente la liquidazione dei corrispettivi.
Le prestazioni contrattuali saranno liquidate solo dopo che verrà espletata la relativa verifica di conformità secondo le indicazioni di cui all'art. 1Odelle presenti Condizioni Particolari di Contratto.
Art. 8 - Liquidazione deicorrispettivi
La contabilità del presente appalto è regolamentata, per quanto compatibile con la normativa vigente, secondo quanto previsto dal "Regolamento di Contabilità" di Roma Capitale, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. ii..
Ad integrazione e/o modifica dell'art.9 delle Condizioni Generali di Contratto i pagamenti sono disposti nei termini sotto indicati previo accertamento da parte del D.E.C., confermato dal R.U.P., della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nelle presenti Condizioni Particolari di contratto e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
Roma Capitale provvederà a liquidare stati d'avanzamento dei servizi dell'ammontare non inferiore ad € 40.000,00 (quarantamila), valutati sulla base della quantità dei servizi realizzati e dopo l'acquisizione del D.U.R.C., a seguito di presentazione di regolare fattura. Ai sensi dell’art.113-bis, comma 1 – come modificato dall’art.1, comma 586 della legge 27 dicembre 2017, n.205, del 29.12.2017- e comma 3 del Codice, come introdotto dall’art.77 del D.Lgs. n.56/2017, all’esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore entro trenta giorni.
Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con le presenti Condizioni Particolari di contratto, è versato il corrispettivo al contraente, al netto dell'I.V.A. in conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014, l'imposta non verrà liquidata all'appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel 23 gennaio 2015, direttamente all'Erario da Roma Capitale.
Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972.
Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) così come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012.
Gli interessi moratori, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002, decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il pagamento.
È previsto l'obbligo di Roma Capitale di pagare entro i termini previsti dalle norme vigenti dalla data di
ricevimento dellafattura odella richiesta di pagamento.
Ad integrazione e modifica dell'art. 14 delle Condizioni Generali di Contratto eventuali atti di cessione di credito o procure all'incasso saranno regolati ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e xx.xx. ii ed ai sensi dell'art.106 del Codice.
Ove ricorra cessione di credito, l'Amministrazione provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati e la cessione del credito non ha, in ogni caso, efficacia, se non per effetto di provvedimento formale d'adesione intervenutoneiterminidi Legge.
I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all'acquisizione, da parte dei competenti Uffici della Ragioneria Generale, del relativo certificato antimafia, previsto dalle norme di Legge. Nelle more dell'adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficianti, senza tenere conto di cessioni non riconosciute. Per le cessioni di crediti si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice dei Contratti.
Art. 9 - Controlli - Livelli di qualità delle prestazioni
Al termine del servizio il R.U.P. provvederà ad una valutazione del soddisfacimento del livello di qualità preteso per l'esecuzione prestazioni tenendo presenti, tra l'altro, i seguenti parametri:
1. numero di reclami/solleciti da parte dell'utenza valutati dal R.U.P.;
2. non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni tecniche del Capitolato;
3. non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle indicazioni del R.U.P.;
4. numero delle penali, eventualmente applicate;
5. esiti negativi dei controlli del presente articolo;
6. numero degli infortuni verificatisi nel corso dell'appalto;
7. numero di irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche incorso d'esecuzione.
Eventuali irregolarità che venissero riscontrate da parte di Roma Capitale, devono essere notificate all'esecutore aisensi dell'articolo delle presenti Condizioni Particolari di Contratto afferente lepenali.
Le suddette irregolarità riscontrate in relazione ad uno o più dei suddetti parametri, potranno concorrere alla valutazione dei comportamenti dell'esecutore concretizzanti grave inadempimento e tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni contrattuali ai fini dell'applicazione dell'art. 108 comma 3 del Codice.
Art. 10- Specifiche modalità e termini di verifica delle prestazioni
Per il presente appalto si procederà a verificare la conformità delle prestazioni contrattuali in modalità semplificata, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 101 e 102 del Codice, mediante l'attestazione di regolare esecuzione emessa dal R.U.P.
Competono al D.E.C. leseguenti attività:
svolge, in coordinamento con il R.U.P.1 le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni edichiarazioni, ilrispetto, da parte dell'esecutore, delle normesulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi, della sicurezza ambientale; si attiva nelle fasi procedurali relative alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1081 commi 3 e 4 del Codice; riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali; su autorizzazione del R.U.P. dà avvio all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; accerta le prestazioni effettuate dall'esecutore, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, previa conferma da parte del responsabile del procedimento; ordina la sospensione delle prestazioni oggetto del contratto qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime; redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto non appena sono venute a cessare le cause della sospensione; a seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'esecutore, effettua inecessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
Il R.U.P. controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggidisettore.
Controlli incorsodiesecuzione
Sono invitati ai controlli in corso di esecuzione l'esecutore ed il direttore dell'esecuzione e deve essere redatto apposito verbale. Ove il D.E.C. svolga le funzioni di soggetto incaricato della verifica di conformità, deveessere invitato un rappresentante della Stazione appaltante.
I verbali, sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti, devono essere trasmessi al responsabile unico del procedimento entro 15giorni successivi alla data dei controlli.
I verbali riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari.
L'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali è avviata entro 1O giorni dall'ultimazione delle prestazioni.
L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre quarantacinque giorni dall'ultimazione dell'esecuzione e contiene almeno i seguenti elementi:
• gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
• l'indicazione dell'esecutore;
• il nominativo del R.U.P.;
• il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e ledate delleattivitàdieffettiva esecuzione delle prestazioni;
• l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di regolare
esecuzione;
• leeventuali verifiche in corso diesecuzione.
Le operazioni necessariealla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore.
L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli.
Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il D.E.C. (qualora non si identifichi con il R.U.P.) dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.
Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite ed allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
Art. 11- Modalità di soluzione delle controversie
Pertutte lecontroversie, comunque dipendenti dalcontratto d'appalto, è competente il Foro di Roma.
È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.
Art. 12 - Cauzione definitiva
Ad integrazione dell'art. 103 del D.Lgs n.50/2016 ss.mm.ii., la garanzia definitiva a scelta dell'appaltatore può essere prodotta sotto forma di cauzione o fidejussione secondo le seguenti modalità:
a) mediante bonifico SEPA, versamento in contanti (solo qualora l'importo sia inferiore a € 3.000,00), o con assegni circolari non trasferibili presso tutte le filiali UniCredit sul conto corrente bancario operativo presso la Tesoreria Capitolina, intestato a Roma Capitale- Ragioneria Generale - Depositi Cauzionali - IT 53 P 02008 05117000104068723, indicando ilpredetto codice lbane ilcodice ente n. 7;
b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxx Provinciale o presso Aziende autorizzate;
c) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese bancarie che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l'attività;
d) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l'attività;
e) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimidisolvibilità richiestidalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia fidejussoria di cui alle lettere c), d) ed e) dovrà contenere anche lesottoindicate condizioni:
"Il sottoscritto Istituto (bancario, assicurativo o intermediario finanziario) si obbliga sin da
ora ed incondizionatamente alla rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, alla rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché
ad effettuare, entro 15 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione e senza alcuna riserva, il versamento della
somma garantita a beneficio di "Roma Capitale» presso la "Tesoreria Capitolina» .
Il sottoscritto Istituto ...............................(bancario, assicurativo o intermediario finanziario) e l'affidatario dell'appalto dichiarano, inoltre, di ben conoscere ed accettare la disciplina relativa alla cauzione definitiva contenuta negli artt.11 e 52 del Capitolato Generale dei LL.PP. del Comune di Roma (ed. 1983).
La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata dal Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri difirma del garante medesimo.
Dovrà essere redatta in conformità agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004 n.123.
E' fatto obbligo all'esecutore di procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte.
In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete il deposito cauzionale definitivo, dovrà, altresì, essere espressamente intestato a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento medesimo o dell'aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
Art. 13 - Assicurazlonl a carico dell'esecutore
L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell'Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell'appalto, qualunque ne sia la natura o lacausa.
È a carico dell'aggiudicatario l'adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette all'esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull'impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale.
Ilmassimale per l'assicurazione contro laresponsabilità civile verso terzi è pari a 500.000,00 euro. La mancata consegna della polizza dicuisopra rappresenta causa didecadenza dall'aggiudicazione.
La polizza per i massimali sopra indicati dovrà essere conforme agli schemi tipo di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004 n.123.
Art. 14 - Protocollo d'intesa tra la Prefettura - UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011 "Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture"
Ai sensi del Protocollo d'Intesa tra la Prefettura - UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011, ai fini della prevenzione e del contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici delle prestazioni di lavori servizi e forniture soprattutto nelle attività considerate maggiormente "a rischio”, ovvero quelle che si pongono a valle dell'aggiudicazione e della valorizzazione delle forme di controllo delle attività più vulnerabili legate al ciclo di realizzazione del servizio, le verifiche e le cautele antimafia vanno estese all'intera filiera degli esecutori e dei fornitori, i quali vanno sottoposti alle
verifiche antimafia ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011.
È obbligo dell'aggiudicatario comunicare a Roma Capitale - Dipartimento Tutela Ambientale l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
È obbligo di Roma Capitale comunicare al Prefetto l'elenco delle imprese di cui al paragrafo precedente al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011.
Le attività imprenditoriali "sensibili" tra quelle individuate nella direttiva del Ministro dell'Interno 23 giugno 201O richiamata nel Protocollo d'Intesasono leseguenti:
- trasporto di materiali a discarica;
- trasporto e smaltimento rifiuti;
- noli a freddo di macchinari.
Nel caso di informativa interdittiva del Prefetto si procederà automaticamente alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla risoluzione del vincolo contrattuale.
È prevista una penale pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno, da attivare nel caso di risoluzione automatica del vincolo contrattuale.
Art. 15-Protocollo di Integrità
Roma Capitale in data 31 gennaio 2018, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 18, ha approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per iltriennio 2018- 2019-2020 con il quale ha modificato il "Protocollo di Integrità" di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015.
Come accettato e sottoscritto dall'operatore economico questi:
1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando
o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione appaltante;
1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti
collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990, l' art. 57, comma 4 lett. d) della Direttiva
n. 24/14 U.E, l' art. 80, comma 5 lett. c del D.Lgs. n. 50/2016 – e ss.mm.ii – eche l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;
1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza e di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti;
1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;
1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento nazionale (D.P.R.16.04.2013, n. 62) e/o del Codice di Comportamento dell'Ente (adottato deliberazione G.C. n. 141 del 30 dicembre 2016 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale.
1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all'art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;
1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori operanti all'interno del contratto e per qualunque soggetto coinvolto a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell'Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;
1.13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione
aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativialle seguenti categorie:
A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; E. noli a freddo di macchinari;
F. forniture di ferro lavorato;
G. noli a caldo;
H. autotrasporti per conto di terzi
I. guardiania dei cantieri.
1.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.
2. L'operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti- corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
Violazione del "Patto di Integrità"
1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contradditorio con l'operatore economico interessato.
2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario
- di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità, saranno applicate leseguenti sanzioni:
a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto fatta salva la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
b. la revoca de/l'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D.Lgs.104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.
c. Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta, nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317,318,319,320,322 e 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p. .
3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle altre competenti Autorità, nonché all'Autorità Antitrust in caso di violazioni delle disposizioni in materia di concorrenza.
4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
Efficacia del "Patto di Integrità"
1. Il presente Patto di Integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.
2 Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall'Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l'esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.
3 Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L'applicazione delle sanzioni comprende, altresì,lafase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.
4 Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra Roma Capitale, gli Enti del "Gruppo Roma Capitale" e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria competente.
Art. 16 - Risoluzione del contratto
In relazione alla risoluzione del contratto, si applicheranno per quanto compatibili le fattispecie previste dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
Risoluzione del contratto per grave ritardo
Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC o il RUP dell'esecuzione del contratto, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
Scaduto il termine assegnato, il D.E.C. verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile unico del procedimento.
Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, Roma Capitale, su proposta del responsabile unico del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.
Qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate conseguenti al ritardato e/o irregolare adempimento
delle prestazioni contrattuali superi la percentuale del 10% del valore complessivo di contratto, il R.U.P. promuove leprocedure di risoluzione del contratto per grave inadempimento di cui all'art. 108del Codice.
Ulteriori casi di risoluzione del contratto
Oltre alle fattispecie di risoluzione indicate dall'art. 17 delle Condizioni Generali di Contratto afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari, dal "Protocollo d'intesa, dal "Protocollo di Integrità", e dall'art. 108 del Codice, si potrà procedere alla risoluzione nei casi di seguito elencati.
In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 160 del 22 luglio 1996 e n. 133 del 31 luglio 2000, il mancato rispetto delle norme previste dalla Legge n. 68/1999, e l'inosservanza delle clausole contenute nei
C.C.N.L. e delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previa diffida dell'Amministrazione Capitolina rimasta senza esito, provocherà la risoluzione di diritto del contratto. L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da Roma Capitale per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, Roma Capitale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile
Si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:
• per mancato avvio dell'esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P. (o del
D.E.C. ove previsto) entro 10 giorni dalla avvenuta consegna;
• per mancata produzione alla stazione appaltante delle polizze assicurative di cui all'art. 11 delle presenti Condizioni Particolari di contratto al momento dalla consegna dell'appalto;
• per mancata osservanza di rilevanti e specifici obblighi in materia di sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e xx.xx. e ii..
Art. 17 - Recesso del contratto
Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all'appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile.
Ad integrazione e modifica dell'art. 13 delle Condizioni Generali di Contratto ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D. L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni nella L. n. 135/2012, la S.A. una volta validamente stipulato il relativo contratto ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.
Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell'art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii., i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto.
Art. 18 - Divieto di rinnovo tacito del contratto
È vietato il rinnovo tacito dei contratti per i servizi ricorrenti nel presente appalto. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli.
Art. 19 - Clausole vessatorie
Si approvano espressamente, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile le seguenti clausole vessatorie: "L'aggiudicatario assume inproprio ogni responsabilità incaso di infortunied incaso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell'Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenzadell'appalto, qualunque ne sia la natura o la causa.
"È a carico dell'aggiudicatario l'adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette all'esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull'impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale".
"Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto per motivi di interesse pubblico".
"Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341e 1342 c.c.,l'aggiudicatario/l'esecutore, con la sottoscrizione del presente atto, approva specificatamente gli articoli del presente contratto"
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO L’IMPRESA IL DIRETTORE