Contract
Dipartimento di Architettura e Territorio – dArTe Corso di Studio in Architettura quinquennale – Classe LM-4 Corso di Project Management, Gestione OO.PP e Cantiere - C prof. Xxxxxx X. Xxxxxx | |
LE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI prima parte Prof. arch. Xxxxxx Xxxxxx |
I «contratti» o i «contratti pubblici» sono i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l’acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l’esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori.
I «settori speciali» dei contratti pubblici sono i settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, porti ne aeroporti, servizi postali, estrazione del gas
I «settori ordinari» dei contratti pubblici sono i settori diversi da quelli del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come definiti dal titolo IV capo I sezione I del nuovo codice, in cui operano le stazioni appaltanti
SETTORI ORDINARI E SETTORI SPECIALI DEI CONTRATTI PUBBLICI
Gli «appalti pubblici» sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi
APPALTI PUBBLICI
Gli «appalti pubblici di lavori» sono contratti stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti aventi per oggetto:
l’esecuzione di lavori o
la progettazione esecutiva e l’esecuzione o
la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un’opera corrispondente alle esigenze specificate dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore che esercita un’influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell’opera
APPALTI PUBBLICI
I «lavori» di cui all’allegato 1 comprendono le attività di
▪ costruzione,
▪ demolizione,
▪ recupero,
▪ ristrutturazione,
▪ restauro,
▪ manutenzione, di opere.
Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica.
LAVORI
Le «concessioni di lavori» sono contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto in virtù del quale
una o più stazioni appaltanti affidano l’esecuzione di lavori a uno o più operatori economici,
riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire le opere oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con
assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi.
CONCESSIONI DI LAVORI
L’«accordo quadro» è un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.
ACCORDO QUADRO
Il «contratto di disponibilità» è il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spesa dell’affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell’amministrazione aggiudicatrice di un’opera di proprietà privata destinata all’esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo.
CONTRATTO DI DISPONIBILITA’
Si intende per messa a disposizione l’onere assunto a proprio rischio dall’affidatario di assicurare
all’amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilità dell’opera,
nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto,
garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti.
CONTRATTO DI DISPONIBILITA’
Sono contratti, a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell’ammortamento dell’investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un’opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all’utilizzo dell’opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell’operatore.
CONTRATTI DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO
Possono rientrare altresì tra le operazioni di partenariato pubblico privato l’affidamento a contraente generale ove il corrispettivo per la realizzazione dell’opera sia in tutto o in parte posticipato e collegato alla disponibilità dell’opera per il committente o per utenti terzi.
Rientrano, a titolo esemplificativo, tra i contratti di partenariato pubblico privato:
-la concessione di lavori,
-la concessione di servizi,
-la locazione finanziaria,
-il contratto di disponibilità,
-l’affidamento di lavori mediante finanza di progetto,
-le società miste.
CONTRATTI DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO
ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la
otti, la prestazione di servizi
fo
I termini
«imprenditore» «fornitore» «prestatore di servizi»
designano una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica,
LE FIGURE
un sistema costituito da soluzioni informatiche e di telecomunicazione che consentono lo svolgimento delle procedure di cui al nuovo codice appalti;
SISTEMA TELEMATICO
rnitura di prod
un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta.
«raggruppamento temporaneo»
LE FIGURE
Il termine «operatore economico» comprende l’imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi.
Il termine «consorzio» si riferisce ai consorzi previsti dall’ordinamento, con o senza personalità giuridica
LE FIGURE
Il «candidato» è l’operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura ristretta, a una procedura competitiva con negoziazione, a una procedura senza previa pubblicazione DI un banO negoziata o a un dialogo competitivo
L’«offerente» è l’operatore economico che ha presentato un’offerta
LE FIGURE
Il «candidato» è l’operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura ristretta, a una procedura competitiva con negoziazione, a una procedura senza previa pubblicazione di un bando di gara, a un dialogo competitivo o a un partenariato per l’innovazione o ad una procedura per l’aggiudicazione di una concessione
L’«offerente» è l’operatore economico che ha presentato un’offerta
LE FIGURE
Le «amministrazioni aggiudicatrici» sono:
le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali;
gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico;
le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti.
LE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI
L’«organismo di diritto pubblico» è qualsiasi organismo, anche in forma societaria:
- istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
- dotato di personalità giuridica;
- la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico
oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi
oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO
Le «imprese pubbliche» sono le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente,
un’influenza dominante
o perché ne sono proprietarie,
o perché vi hanno una partecipazione finanziaria,
o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese.
IMPRESE PUBBLICHE
L’influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all’impresa, alternativamente o cumulativamente:
a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;
b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall’impresa;
c) hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’impresa.
IMPRESE PUBBLICHE
Gli «enti aggiudicatori» al fine dell’applicazione delle disposizioni delle parti I, III, IV e V comprendono
• le amministrazioni aggiudicatrici,
• le imprese pubbliche,
• i soggetti che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, esercitano una o più attività (…) e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall’autorità competente.
ENTI AGGIUDICATORI
La «centrale di committenza» è un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che:
-Forniscono attività di centralizzazione delle committenze
-(acquisizione di forniture e servizi destinati a stazioni appaltanti; aggiudicazione di appalti o conclusioni di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a
stazioni appaltanti)
- Attività di committenze ausiliarie.
CENTRALE DI COMMITTENZA
La «centrale di committenza» è un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che:
- Attività di committenze ausiliarie, che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza (infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
- Consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
- Preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
- Gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata.
CENTRALE DI COMMITTENZA
Le «procedure di affidamento» e l’«affidamento» comprendono
sia l’affidamento di lavori, servizi, o forniture, o incarichi di progettazione, mediante appalto,
sia l’affidamento di lavori o servizi mediante concessione,
sia l’affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee.
PROCEDURE
A) PROCEDURA APERTA
“Le procedure aperte sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un’offerta.”
La caratteristica di tale procedura è che la stazione appaltante rende noto agli operatori economici la volontà di procedere all’affidamento pubblicando il bando di gara ed i relativi allegati che contengono tutte le informazioni necessarie per la partecipazione alla gara.
I soggetti che possiedono i requisiti di qualificazione richiesti nel bando potranno partecipare alla competizione presentando la propria offerta, formulata nei modi e secondo i termini stabiliti nella lex specialis di gara.
PROCEDURE
Sono procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un’offerta soltanto gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell’appalto
«procedura ristretta»
PROCEDURE
«procedura negoziata»
Le procedure negoziate sono così definite in quanto le stazioni appaltanti possono consultare gli operatori economici da loro scelti e negoziare con uno o più di essi le condizioni dell’appalto.
Le procedure negoziate sono procedure eccezionali che derogano alle ordinarie procedure di affidamento degli appalti, cui la stazione appaltante può far ricorso solo nelle ipotesi ed alle condizioni espressamente stabilite dal Codice.
PROCEDURE
Si può ricorrere al dialogo competitivo solo nel caso in cui vi sia l’esistenza di specifici presupposti; primo tra questi l’esistenza di un appalto particolarmente complesso, in presenza del quale la stazione appaltante ritenga che il ricorso alla procedura aperta o ristretta non permetta l’aggiudicazione dell’appalto.
Il «dialogo competitivo»
è una procedura nella quale la stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte; a tale procedura qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare.
PROCEDURE
dialogo competitivo
Si ritiene un appalto particolarmente complesso quando la stazione appaltante:
– non è oggettivamente in grado di definire i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi
– oppure non è oggettivamente in grado di specificare l’impostazione giuridica o finanziaria di un progetto;
– in base a circostanze concrete, non dispone, per cause ad essa non imputabili, di studi in merito alla identificazione e quantificazione dei propri bisogni o all’individuazione dei mezzi strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni.
PROCEDURE