UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ‘ADDA MARTESANA’
UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ‘ADDA MARTESANA’
Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana Città Metropolitana di Milano
COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE, POZZUOLO MARTESANA E TRUCCAZZANO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LA DURATA DI DUE ANNI DAL 01/01/2019 AL 31/12/2020. RINNOVABILE PER ULTERIORE ANNI DUE, DAL 01/01/2021 al 31/12/2022.
Art. 1 OGGETTO DELL’APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di consulenza, assistenza e di brokeraggio assicurativo relativo alle polizze assicurative dell’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA, prestato da soggetti iscritti nell'albo dei mediatori di assicurazione, ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Il servizio da affidare comprende le attività di intermediazione assicurativa di cui all’art. 106 del D.Lgs 209/2005, che consiste nel presentare e proporre prodotti assicurativi, nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività, nella conclusione dei contratti e nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti assicurativi stipulati. L'espletamento del servizio sarà a titolo non oneroso per l’Amministrazione e con rischi ed oneri di attuazione a totale carico del broker, il quale non potrà impegnare in alcun modo l’Amministrazione se non preventivamente autorizzato.
Art. 2 – DURATA
La durata del contratto è pari ad anni due con decorrenza dal 01/01/2019 al 31/12/2020, rinnovabile per ulteriori anni due 2021 e 2022.
Alla scadenza del contratto il Broker è comunque tenuto a garantire, se richiesto, la continuità del servizio, alle medesime condizioni contrattuali, tecniche ed economiche, per un periodo massimo di mesi sei, nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie all’individuazione di un nuovo soggetto affidatario.
L’incarico cesserà in ogni caso di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l’iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi.
Art. 3 – CORRISPETTIVO
Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta per l’Ente alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant’altro, in quanto lo stesso, come da prassi consolidata di mercato, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione con le quali saranno stipulati i vari contratti assicurativi.
Art. 4 – PRESTAZIONI RICHIESTE
Il Broker, con i propri mezzi e la propria organizzazione, si attiverà per garantire all’Ente gli interventi necessari ai fini di affrontare in materia ottimale tutte le esigenze di carattere assicurativo.
Dovrà espletare le seguenti attività specialistiche che vengono indicate in via principale e non esaustiva:
- Analisi dei rischi in capo all’Unione di Comuni Lombarda Xxxx Xxxxxxxxx e delle relative coperture assicurative;
- Predisposizione di progetti assicurativi in base alle effettive e molteplici esigenze dell’Unione;
- Collaborazione ed assistenza nel collocamento delle coperture assicurative ed in particolare dei capitolati da utilizzarsi per l’espletamento delle gare d’appalto;
- Predisposizione di apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie compagnie evidenziando quelle che hanno espresso il miglior rapporto qualità/prezzo;
- Collaborazione ed assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione sia se stipulati con la collaborazione del Broker che per quelli già in corso alla data di inizio dell’incarico;
- Assistenza nella gestione dei vari sinistri, anche quando l’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana dovesse trovarsi nella veste di danneggiato ed anche quando i sinistri, seppur riferiti ad epoca precedente, non siano ancora stati definiti alla data di inizio del servizio oggetto del presente Capitolato.
Per i sinistri attivi: per eventuali risarcimenti offerti per somme inferiori al danno richiesto o documentato dai competenti uffici comunali, sarà cura del Broker produrre gli elementi necessari a giustificare la differenza, allegando un proprio parere di congruità non vincolante per l’Ente.
Per i sinistri passivi: in caso di danno di entità entro la soglia di franchigia prevista dalla polizza, il Broker si impegna ad esprimere una propria valutazione in merito oltre che a trasmettere copia della perizia redatta dal perito della Compagnia assicurativa e ogni altra documentazione idonea a consentire il nulla osta dell’Ente per la liquidazione del danneggiato;
- Segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel prosieguo del rapporto;
- Resa di pareri, assistenza e consulenza ai servizi comunali su questioni in materia assicurativa o attinente;
- Monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
- Assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio in modo da giungere nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte della compagnia assicuratrice, con particolare cura rivolta ai tempi di celere chiusura dei danni corsi;
- Rapporto annuale sullo stato delle varie polizze, dei sinistri pagati dalle compagnie assicuratrici con indicazione degli interventi effettuati, i costi, eventuali risparmi conseguiti e le strategie da attuare a breve e medio termine;
- Valutazione semestrale dell’andamento dei sinistri in cui è coinvolto l’Ente, con produzione di un report contenente sia dati numerici (numero dei sinistri, ammontare delle liquidazioni effettuate), sia descrittivi (natura ed andamento della sinistrosità e stato dei sinistri aperti);
- Comunicazione degli importi dei premi assicurativi in scadenza e dei termini di pagamento, con preavviso di almeno 30 giorni;
- Analisi dei sinistri non risarciti dalle compagnie di assicurazione, al fine di valutare ogni possibile ulteriore azione entro i termini di prescrizione previsti dalla legge;
- Individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico di terzi che stipulino con l’Ente convenzioni o contratti di vario tipo (locazione, comodato, gestione di impianti, prestazioni, ecc.) nonché verifica della corrispondenza delle polizze da questi stipulate alle norme della convenzione o del contratto;
- Consulenza ed assistenza, se richiesto, a favore di Amministratori e dipendenti dell’Ente, che ne facciano richiesta, per problematiche professionali e/o di categoria, nonché studio di convenzioni
relative a coperture assicurative individuali in vari settori di rischio.
Il Broker affidatario non potrà assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali, né potrà impegnare in alcun modo l’Unione di Comuni Lombarda Xxxx Xxxxxxxxx se non preventivamente autorizzato.
Art. 5 –SITUAZIONE ASSICURATIVA
Le polizze assicurative dell’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana, attualmente in corso, sono le seguenti:
Compagnia delegataria | Ramo rischi | Data scadenza | Premio annuale |
GENERALI ITALIA SPA | ALL RISK | 30/06/2019 | € 34.164,76 |
LLOYD’S | RCT RC PATRIMONIALE | 30/06/2019 | € 65.464,87 |
GROUPAMA ASSIC. SPA | INFORTUNI CUMULATIVA | 30/06/2019 | € 5.515,50 |
ITAS MUTUA | TUTELA LEGALE | 30/06/2019 | € 9.800,00 |
EUROCONSULTING SRL | KASKO KM | 30/06/2019 | € 9.800,00 |
UNIPOL SAI | LIBRO MATRICOLA | 30/06/2019 | € 24.346,31 |
Si precisa che i premi annui non sono comprensivi di eventuali regolazioni premi.
Art. 6 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI
Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati, a partire dalla data di conferimento dell’incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker, il quale si impegna ed obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto dell’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana con rateazione semestrale al 30/12 e 30/07.
In ordine all’efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili dell’Unione e, pertanto, il mandato di pagamento fatto valere a favore del Broker sarà ritenuto a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per l’Unione stessa.
Non sono imputabili all’Ente gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie di assicurazione effettuati dal Broker.
Art. 7 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 trattandosi di appalto avente ad oggetto il servizio di brokeraggio. La Stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
La valutazione delle offerte sarà svolta da una Commissione giudicatrice appositamente nominata dal Responsabile della CUC (Centrale Unica di Committenza) successivamente alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. Le offerte per la gara sono composte da una parte tecnico- qualitativa, nella quale devono essere esplicitati da ciascun Operatore Economico partecipante gli
elementi caratterizzanti l'espletamento del servizio e rilevanti per l'Amministrazione, nonché di una parte economica dando atto che, ai sensi dell’art. 95 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 per questo appalto assume la forma di costo fisso, sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi. Pertanto, questa Stazione Appaltante stabilisce la provvigione relativa all’RC Auto nella misura fissa del 5% e quella relativa agli altri rischi nella misura fissa del 12%.
I criteri di valutazione scelti con i relativi parametri di ponderazione sono così riassunti:
A. Offerta tecnica 90/100
B. Offerta economica 10/100
In caso di parità del punteggio finale l’appalto verrà aggiudicato al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto nell’offerta tecnica.
A: PROGETTO TECNICO
Dovrà essere allegata una relazione (sottoscritta digitalmente sull'ultima pagina dal legale rappresentate o procuratore) con le informazioni di cui alle lettere A), B), C), D), E).F) e G). Gli elementi di valutazione ai fini della determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 saranno i seguenti:
PROGETTO TECNICO PUNTEGGIO MASSIMO
A) Progetto di ristrutturazione assicurativa (attività di identificazione, analisi e valutazione dei rischi e proposte per il conseguimento di economie di spesa)
Punti 15
B) Attività per la gestione del programma assicurativo e delle fasi di gara
Punti 10
C) Progetto gestione sinistri (assistenza in tutte le fasi di trattazione dei sinistri attivi e passivi dell'ente e reportistica periodica sull'andamento degli stessi)
Punti 25
D) Descrizione dei supporti informatici offerti per la migliore esecuzione del servizi
Punti 05
E) Possesso certificazioni di qualità Punti 05
F) Indicazione delle risorse umane dedicate con l'indicazione del Responsabile del servizio e dell'eventuale struttura dedicata agli enti pubblici
Punti 05
G) Servizi complementari (indicarne al massimo tre) (si precisa che in servizi in eccedenza ai tre previsti non saranno presi in considerazione)
Punti 25
TOTALE PUNTI 90
B: OFFERTA ECONOMICA
Poiché ai sensi dell’art. 95 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 all’elemento economico viene attribuito un costo fisso nella misura della provvigione del 5% per le polizze RC Auto e di quella del 12% per le altre polizze, la busta telematica C dovrà contenere l’offerta economica regolarmente sottoscritta digitalmente dal/i legale/i rappresentante/i o procuratore dell’impresa offerente indicante le commissioni come sopra riportate.
Le misure percentuali di aggiudicazione come sopra specificate saranno indicate, quale compenso al broker a carico delle compagnie aggiudicatarie, nelle gare bandite dall’Amministrazione per l’acquisizione delle polizze assicurative e non potranno costituire un onere aggiuntivo per l’Amministrazione.
L’elemento economico, ai sensi dell’art. 95 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, è costituito da differenziate provvigioni fisse nella misura del 5% per l’RC Auto e del 12% per gli Altri Rischi: pertanto, gli operatori economici competeranno solo in base ai criteri qualitativi, e all’offerta economica così predisposta verrà attribuito il punteggio di 10 punti, se conforme alle percentuali indicate.
Qualora l’offerta economica preveda provvigioni difformi da quelle sopra indicate verrà esclusa dalla procedura di gara.
Art. 8 –OBBLIGHI E PREROGATIVE DELL’UNIONE
L’Unione da parte sua si obbliga a:
- citare espressamente in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza del Broker;
- non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti assicurativi senza la preventiva consultazione del Broker, peraltro non vincolante per l’Unione;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il suddetto servizio.
Resta di esclusiva competenza dell’Unione:
- la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
- la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- l’adozione degli atti amministrativi e dei capitoli speciali da utilizzare per l’appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l’Ente;
- la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.
Art. 9 –OBBLIGHI DEL BROKER E DIVIETI
Il Broker dovrà svolgere l’incarico nell’interesse dell’ Unione di Comuni Lombarda Xxxx Xxxxxxxxx, osservando tutte le indicazioni e richieste che l’Ente stesso fornirà.
Egli dovrà in particolare osservare l’obbligo di diligenza nell’esecuzione del servizio e garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase.
Sono a carico del Broker tutte le spese ed oneri accessori connessi e conseguenti all’espletamento dell’incarico, nonché i rischi connessi all’esecuzione dell’incarico stesso.
L’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell’incarico, nei termini previsti dal D.lgs 209/2005, imputabili a negligenze, errori, omissioni.
Il Broker non dovrà essere vincolato con imprese di assicurazione da impegni di sorta. Accettando il Capitolato il Broker si impegna a fornire l’Unione di Comuni Lombarda Xxxx Xxxxxxxxx le conoscenze ed informazioni utili all’efficiente svolgimento del servizio assicurativo.
Al Broker è fatto divieto:
- assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con il l’Unione;
- stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare l’Unione senza il suo preventivo, esplicito consenso.
Art. 10 –RESPONSABILITA’ DEL BROKER
Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare o integrare ai competenti Organi dell’Unione e per quanto attiene alle valutazioni rese nell’espletamento dell’incarico e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri.
E’ altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente la necessità di provvedere alle modificazioni di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli Organi comunali, dei Dirigenti o dei funzionari preposti al servizio.
L’Amministrazione avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal Broker nell’espletamento del servizio. Il Broker risponde di eventuali danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del contratto di cui al presente Capitolato.
Art. 11 –POLIZZA ASSICURATIVA
Il Broker dovrà mantenere per tutta la durata dell’incarico apposita polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze ed errori professionali così come prevista dal D.lgs 209/2005 con un massimale pari ad almeno Euro 2.500.000,00.
Art. 12 –CAUZIONE DEFINTIVA
La ditta appaltatrice dovrà presentare cauzione definitiva pari al 10% dell’importo netto presunto dell’appalto (IVA esclusa), come calcolato in base all’importo di aggiudicazione, nelle forme della fidejussione bancaria o assicurativa. La somma verrà restituita al termine del rapporto contrattuale. Entrambe le cauzioni, provvisoria e definitiva, dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva garantirà anche l’eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che l’Unione dovesse eventualmente sostenere durante l’appalto per fatto imputabile all’appaltatore, a causa dell’inadempimento o della cattiva esecuzione del contratto. Resta salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L’appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’Unione abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto. In caso di inadempimento la cauzione potrà essere reintegrata d’ufficio a spese
dell’appaltatore, prelevandone l’importo dal canone d’appalto e previo avviso scritto da comunicare alla ditta. La somma versata verrà comunque svincolata al termine del rapporto contrattuale, verificatone il corretto adempimento.
Art. 13 APPLICAZIONE CODICE COMPORTAMENTO INTEGRATIVO.
La ditta appaltatrice non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non deve aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’Unione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Unione di Comuni Lombarda Xxxx Xxxxxxxxx nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
Con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, la stessa si impegna a fare rispettare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Unione dei Comuni Lombarda “Adda Martesana”, approvato con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 9 del 13.01.2017, pubblicato in via permanente sul sito dell’ente.
Art. 14 INADEMPIENZE E PENALI
In caso di violazione degli obblighi contrattuali, intendendosi per tali le disposizioni contenute nel presente Capitolato speciale ovvero nell’offerta tecnica del broker, l’Unione provvederà a formalizzare circostanziata contestazione scritta con diffida ad adempiere, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando al Broker il termine minimo di 15 giorni naturali e consecutivi per produrre controdeduzioni scritte.
Qualora tali controdeduzioni non fossero ritenute idonee a giustificare il comportamento del Broker, verrà applicata, per ogni singola violazione, una penale nella misura di:
- € 500,00, salvo l’eventuale diritto alle ulteriori somme, per gravi omissioni e ritardi ulteriori rispetto al termine contenuto nella diffida ad adempiere;
- € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dall’Ente per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Le sanzioni pecuniarie sopra descritte non si escludono e sono cumulabili tra di loro.
L’Ente si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento l’incarico al Broker con preavviso di almeno 60 giorni, qualora si verificasse, da parte di questo, il ripetersi di inadempienze rispetto agli impegni assunti in sede contrattuale; in tal caso il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
La radiazione o la cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi comporta l’immediata risoluzione del contratto.
Art. 15 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Ai sensi degli artt. 1453 e 1456 codice civile in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, determina la risoluzione automatica del contratto e la totale escussione della cauzione definitiva, anche in assenza di produzione di danno, l’inadempienza da parte dell’aggiudicatario nel fornire il servizio in conformità anche ad una sola delle condizioni riportate nel presente Capitolato e nell’offerta.
Con la risoluzione sorgerà il diritto dell’Unione di affidare a terzi la prestazione del contratto o la parte rimanente, in danno del Broker inadempiente: sarà a carico di quest’ultimo il risarcimento dei maggiori costi sostenuti dall’Unione.
Art. 16 DIVIETO DI CESSIONE- SUBAPPALTO
Per la particolare tipologia della prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del servizio, nonché ogni forma totale o parziale di cessione del contratto.
Art. 17 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il Broker si impegna ad assumere gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.136.
Art. 18 TUTELA DEI DATI E DELLA RISERVATEZZA
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.lgs 196/2003, esclusivamente per finalità e scopi annessi e connessi all’esecuzione dell’incarico regolamentato dal presente Capitolato.
I diritti dell’interessato sono quelli stabiliti dall’art. 10 del D.lgs 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è l’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana.
Art. 19 DUVRI
Poiché il servizio di brokeraggio assicurativo non viene effettuato presso una sede dell’Unione e, pertanto, non sussistono condizioni di interferenza, si prescinde dalla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI).
Art. 20 CONTROVERSIE
Qualsiasi controversia che dovesse sorgere relativamente all'interpretazione ed esecuzione del presente atto, sarà dalle parti devoluta al Foro di Milano, riconosciuto unico competente in via preventiva e previo accordo delle parti. La soluzione delle controversie potrà essere affidata ad una terna arbitrale, i cui componenti saranno nominati fra le parti, in caso di dissenso, dal Presidente del Tribunale di Milano.
Art. 21 SPESE
Sono a carico della società appaltatrice tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti il contratto di appalto quali imposta di registro, diritti di rogito, diritti di segreteria, spese per l’accesso all’ufficio del registro.
Ai sensi della vigente normativa il contratto sarà stipulato in modalità elettronica (firma digitale).
Art. 22 –NORMA DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Capitolato speciale si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici, nonché al D.lgs 209/2005 ed alle altre norme applicabili in materia.