ACCORDO AIOP/AISSP - REGIONE SARDEGNA
Allegato n. 1 alla Delib.G.R. n. 6/14 del 2.2.2016
ACCORDO AIOP/AISSP - REGIONE SARDEGNA
2016-2017-2018
Premesso che:
− ai sensi dell’articolo 8 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, le Regioni devono assicurare i livelli essenziali di assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle Aziende sanitarie regionali e da soggetti accreditati, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8 quinquies del succitato decreto;
− l'art. 2, comma 8, della legge 28 dicembre 1995 n. 549 (collegato alla legge finanziaria 1996) prevede che le Regioni e le ASL, sulla base di indicazioni regionali, possano contrattare con le strutture pubbliche e private un piano annuale preventivo che ne stabilisca quantità presunte e tipologie anche ai fini degli oneri da sostenere;
− l'art. 1, comma 32, della legge 662/96 (collegata alla finanziaria 1997) prevede che le Regioni, nell'ambito delle funzioni previste dall'art. 2, comma 2, del citato X.Xxx. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, devono individuare, nel rispetto dei livelli di spesa stabiliti per l'anno precedente, la quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie che possono essere erogate nelle strutture pubbliche e in quelle private e che la contrattazione dei piani annuali preventivi, di cui all'art. 6, comma 5, della legge 23.12.1994 n. 724, ed all'art. 2, comma 8, della legge 28.12.1995 n. 549, deve essere realizzata in conformità alle predette indicazioni, con la fissazione del limite massimo di spesa sostenibile;
− l'art. 32, comma 8, della legge 27.12.1997 n. 449 (collegato alla finanziaria 1998), stabilisce che le Regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui all'art. 2, comma 5, della legge 549/95 e successive modificazioni sopra richiamate, devono individuare preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria, pubblica o privata, o per Gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi di spesa sostenibile con il Fondo Sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui all'art. 1, comma 32, della legge 662/96 sopra richiamata;
− il comma 9 dello stesso art. 32 della legge 449/97 prevede che le Regioni, le ASL e le Aziende Ospedaliere devono assicurare l'attività di vigilanza e controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse;
− il comma 3 dell'art. 72 della legge 23-12-1998 n. 448 (collegato alla finanziaria 1999), per il
quale le Regioni, in attuazione di quanto disposto dal comma 9, art. 32, della legge 449/97, assicurano l'effettiva vigilanza ed il controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse in modo da realizzare una riduzione dell'assistenza ospedaliera erogata in regime di ricovero ordinario, anche attraverso il potenziamento di forme alternative alla degenza ordinaria, nella misura annuale non inferiore all'1% dei ricoveri e della spesa complessiva a tal fine registrata nell'anno precedente;
− la Legge Regionale n. 10 del 21.7.2006 all’art. 30, comma 2, dispone che al 31 dicembre 2006 cessano di avere efficacia “le convenzioni stipulate in base alla Legge 23 dicembre 1978, n. 833, con le strutture private attualmente in regime di accreditamento provvisorio in base al comma 2 dell’articolo 10 della delibera della Giunta regionale n. 26/21 del 4 giugno 1998 ed i contratti stipulati con le strutture transitoriamente accreditate secondo le modalità del predetto comma e in base al comma 5 dell’articolo 10 della citata deliberazione”.
− gli Accordi stipulati tra l’Assessore regionale dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale e l’AIOP Sardegna, in rappresentanza delle Strutture ospedaliere private della Regione, per l’anno 2005, per il successivo triennio 2006-2008, per l’anno 2009 e per il successivo triennio 2010-2012 sono tutti finalizzati a consentire il governo del sistema attraverso meccanismi condivisi di miglioramento dell’assistenza in regime di ricovero;
− sulla base di tali Accordi le ASL e gli erogatori privati hanno avviato un percorso di razionalizzazione dell’assistenza ospedaliera mediante la stipula di appositi contratti ridefinendo i volumi di attività e la tipologia delle prestazioni richiesti alla spedalità privata e contenendo la spesa entro i tetti programmati;
− coerentemente con le linee regionali di indirizzo, si ritiene opportuno procedere alla sottoscrizione di apposito Accordo per gli anni 2013-2014-2015, al fine di determinare i volumi di attività ed i livelli di spesa per la stipula di contratti tra ASL ed erogatori privati, ai sensi dell’art. 8 L.R. n. 10 del 21 luglio 2006;
− l’art. 15, comma 14 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135 prevede l’applicazione di una riduzione dell’importo e dei relativi volumi d’acquisto per prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l’assistenza specialistica ambulatoriale e per l’assistenza ospedaliera, in misura percentuale fissa, determinata dalla Regione, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l’anno 2011, dell’1% per l’anno 2013 e del 2% a decorrere dall’anno 2014, in attuazione del D. L. n. 95 del 6 luglio 2012 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135.
− sulla base della Deliberazione di Giunta n. 24/43 del 27.6.2013 recante “Azioni volte al
perseguimento dell’efficienza del Servizio Sanitario Regionale” i Direttori generali delle Aziende sanitarie nei cui territori insistono le strutture private, verificate le necessità assistenziali della popolazione, devono contrattare, nel limite del budget assegnato ad ogni ASL dall’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, l’acquisto delle prestazioni, secondo modalità da definirsi con deliberazione della Giunta regionale a decorrere dall’anno 2014;
Quanto sopra premesso le parti, che dichiarano di avere i poteri per sottoscrivere il presente accordo, convengono quanto segue.
Articolo 1 - Accordo per gli anni 2016-2017-2018
L’Accordo disciplina i rapporti tra la Regione, le ASL e gli Erogatori privati di prestazione ospedaliere come di seguito indicato:
A. redazione di disposizioni regolamentari, sentiti gli erogatori privati, quali, a titolo di esempio, accordi contrattuali, individuazione di obiettivi di produzione di interesse regionale, protocollo per l’effettuazione dei controlli sulla qualità e sulla appropriatezza dei ricoveri;
B. con appositi atti della Giunta regionale saranno individuati per gli anni 2016 – 2018 i tetti massimi da assegnare ad ogni singola ASL, nel rispetto dei valori complessivi riportati nella precedente lettera B ;
C. qualora gli erogatori non utilizzino la totalità del budget assegnato, le risorse disponibili, nel limite del budget contrattato per le attività di ricovero, potranno essere ridistribuite, nell’ambito della medesima ASL, tra gli erogatori che abbiano prodotto una attività ospedaliera eccedente il budget assegnato in misura proporzionale ai rispettivi budget. Tale procedura dovrà concludersi entro il 30 aprile successivo all’anno di riferimento;
D. la riqualificazione dell'attività ed il corretto inquadramento delle prestazioni con gli obbiettivi di produzione ospedaliera (riduzione del tasso di ospedalizzazione, miglioramento dell’appropriatezza del livello assistenziale di erogazione delle prestazioni con aumento nell'utilizzo del ricovero diurno nel rispetto degli indirizzi nazionali e regionali);
E. la garanzia dei pagamenti entro 60 giorni da parte delle ASL secondo quanto previsto dalla vigente legislazione regionale, nazionale e comunitaria. Qualora tale termine, per qualsiasi motivo, dovesse slittare, le ASL certificheranno il debito soggetto ad eventuale conguaglio attivo o passivo, indicando al contempo la percentuale di correzione dell’anno precedente, improrogabilmente entro sette giorni dalla richiesta degli erogatori privati interessati al fine di consentire il ricorso alla eventuale cessione dei crediti alle banche o alle società finanziarie;
F. il sistema deve essere finalizzato a favorire l’erogazione di attività sanitarie volte a fornire una significativa risposta all’eventuale presenza di liste di attesa;
G. modalità del calcolo del tasso di occupazione relativamente ai volumi di attività e compensazione tra livelli e sottolivelli e volumi di attività di cui all’allegato Y del contratto.
Articolo 2 – Validità dell’Accordo
L’Accordo è valido per gli anni 2016-2017-2018 con possibilità di revisione consensuale conseguente alla approvazione di nuovi provvedimenti disciplinanti la materia; i risultati saranno monitorati periodicamente dalla Commissione Regionale prevista dal successivo articolo 9, sulla base dei dati di attività e di fatturato forniti dalle ASL e di quelli risultanti dal sistema informativo regionale.
La Commissione si riunisce su richiesta di una delle parti.
Le valutazioni espresse dalla Commissione forniranno elementi utili per la stipula di nuovi Accordi per gli anni successivi.
Articolo 3 – Tetti di spesa
Il tetto di spesa complessivo per ciascuna annualità è determinato sulla base di atti della Giunta Regionale e comunque nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.
Le ASL territorialmente competenti dovranno stipulare con gli erogatori privati contratti di durata annuale, nel limite del budget assegnato ad ogni ASL dall’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, secondo modalità da definirsi con deliberazione della Giunta regionale.
La definizione dei contratti aziendali sarà effettuata sulla base di uno schema-tipo regionale per garantire omogeneità nell’acquisto di prestazioni, emanato con apposito atto deliberativo ai sensi dell’art. 8 comma 1 della L.R. n. 10 del 28.7.2006.
Articolo 4 – Riqualificazione delle attività
Al fine di favorire una complessiva riqualificazione dell’attività di ricovero gli erogatori privati si impegnano a fornire le prestazioni nei livelli assistenziali appropriati organizzando la propria attività e il proprio sistema produttivo in coerenza con gli obiettivi elaborati dall’Assessorato.
Gli erogatori privati , previo accertamento dei requisiti, possono essere autorizzati ad effettuare
attività ambulatoriale per esterni, per la disciplina per cui sono già autorizzati ed accreditate per il ricovero nell’ambito del tetto di spesa assegnato a ciascuna ASL.
Per particolari esigenze di carattere assistenziale la Regione, con deliberazione della Giunta, nel rispetto delle disposizioni di carattere nazionale inerenti i tetti di spesa per l’acquisto di prestazioni da erogatori privati, potrà disporre le modalità con le quali raggiungere specifici obbiettivi da finanziare, in parte o in toto, con fondi ulteriori rispetto al budget previsto nel presente documento.
Articolo 5 – Obiettivi di interesse regionale
Gli obiettivi di interesse regionale per il triennio 2016-2018, che devono essere declinati in sede di stipulazione del contratto a livello aziendale, sono di seguito riportati:
Obiettivo n. 1: Appropriatezza della casistica trattata.
L’obiettivo, rivolto a tutte gli erogatori privati, consiste nel raggiungere un indice di appropriatezza nella casistica trattata non inferiore al 80%. L’obiettivo si intende raggiunto qualora in base ai controlli effettuati dalle ASL non vengano accertate in via definitiva, secondo le procedure di controllo previste all’articolo successivo, un numero di prestazioni inappropriate maggiori al 20% delle prestazioni erogate annualmente.
Il mancato raggiungimento dell’obiettivo comporterà per l’erogatore privato inadempiente, in sede di rinnovo contrattuale, l’applicazione di una decurtazione del tetto da assegnare non inferiore al 5% del tetto assegnato nell’anno precedente.
Si precisa che saranno soggette a pagamento solo le prestazioni ritenute appropriate al termine del procedimento di controllo.
Obiettivo n. 2: Flessibilità nell’utilizzo dei posti letto.
L'obiettivo consiste nel mettere a disposizione della ASL di riferimento territoriale, sulla base di uno schema di accordo il cui contenuto è definito dalla Commissione di cui all’art. 9, una quota di posti letto concordati per invii da parte delle strutture pubbliche di pazienti in lungodegenza e di pazienti inviati nell’ambito di percorsi assistenziali esplicitamente concordati a livello locale.
L’indisponibilità da parte della Struttura non motivata formalmente e obiettivamente comporterà per l’erogatore privato inadempiente, in sede di rinnovo contrattuale, l’applicazione di una decurtazione del tetto per l’anno successivo da assegnare non inferiore al 2% del tetto assegnato nell’anno precedente.
Possono partecipare a tale obiettivo tutte le Strutture polispecialistiche e mediche nelle quali si
producono i servizi di cui sopra.
Le Strutture accolgono i pazienti inviati dai Pronto Soccorso delle ASL, compatibilmente con la complessità della casistica e le competenze professionali delle singole realtà aziendali, secondo modalità da definirsi con Linee guida da adottarsi con provvedimento regionale sulla base di una proposta elaborata dalla Commissione di cui all’art. 9 le stesse linee definiranno la procedure di invio dei pazienti da struttura privata a Pronto soccorso.
Obiettivo n. 3: Completamento del percorso di adeguamento finalizzato all’accreditamento definitivo e trasmissione bilanci
L’obiettivo consiste nel porre in essere tutti gli interventi previsti per il completamento del percorso accreditamento istituzionale definitivo già avviato dagli erogatori privati ai sensi della deliberazione della Giunta n. 47/43 del 30.12.2010 nonché della Delib.G.R. n. 30/16 del 3.8.2010 la quale ha previsto un percorso specifico per l’adeguamento delle stesse Strutture ai requisiti ulteriori previsti dalle vigenti normative nazionali e regionali.
Il mancato raggiungimento dell’obiettivo, per causa esclusivamente imputabile all’erogatore privato, comporterà per lo stesso la revoca dell’accreditamento ai sensi della Delib.G.R. n. 47/43 del 30.12.2010.
Le strutture, ai sensi dell’art. 1, coma 5 lett. B, D.M. 02/04/2015, n. 70, sono tenute a trasmettere alla regione, annualmente, il proprio bilancio, redatto secondo uno schema tipo conforme ai principi civilistici.
Articolo 6 – Controlli
I controlli sulle prestazioni di ricovero, che dovranno essere effettuati secondo il principio di equità e parità tra strutture pubbliche e private, nelle more dell’adozione di uno specifico provvedimento regionale in materia di controlli, saranno effettuati con periodicità almeno bimestrale onde permettere alle strutture una operatività contabile garantita da sufficienti margini di certezza.
I controlli sono svolti dalla ASL nel cui territorio insiste l’erogatore privato.
L’attività di controllo va di norma concentrata in momenti concordati con la Direzione della struttura controllata e alla presenza di un contraddittorio medico specialistico idoneo; deve essere garantito il rispetto della privacy e al termine va redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.
Qualora dovessero insorgere contestazioni a seguito dei controlli sulle prestazioni erogate, esse potranno essere risolte in sede locale con il seguente ordine:
1- devoluzione al Collegio medico di cui all’art. 10 del presente Accordo; 2 - devoluzione al lodo arbitrale, di cui al successivo articolo 7.
In caso di contestazione sarà compito delle parti procedere all’attivazione del Collegio medico entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito. Gli erogatori privati non potranno dare avvio ad azioni di rivalsa per le contestazioni non formalizzate con le modalità e i tempi di cui sopra.
L’esito dei controlli dovrà essere regolarizzato contabilmente con una apposita nota di variazione inviata alla ASL per effettuare i necessari conguagli positivi o negativi.
I nuovi indirizzi assunti in materia di controlli dovranno indicare esplicitamente la data di decorrenza degli stessi e non potranno avere effetto retroattivo.
Qualora il Collegio medico non si esprima entro 45 giorni dalla richiesta di attivazione, gli erogatori potranno procedere in sede arbitrale.
Articolo 7 - Lodo arbitrale
Le Parti convengono che la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all’applicazione del presente Accordo potrà essere devoluta, su richiesta di una delle Parti, ad un collegio arbitrale che deciderà la controversia nel rispetto delle norme inderogabili degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.
Il Collegio sarà composto da un componente scelto dalla Regione, da un componente scelto dai firmatari dell’Accordo e da un Presidente nominato dalle parti ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Cagliari. Delle riunioni viene redatto verbale sottoscritto dai componenti e custodito agli atti dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità.
Il Collegio nella sua prima seduta determinerà, e comunicherà ai soggetti interessati, l’importo presumibile dei suoi compensi totali. L’arbitrato si svolgerà nel rispetto delle norme inderogabili degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile e le parti regoleranno i rapporti economici derivanti dal lodo arbitrale entro 90 giorni dalla notifica dello stesso.
Per quanto concerne i controlli, è prevista la possibilità di ricorrere, in seconda istanza, al lodo arbitrale, sempre su richiesta di una delle parti, anche per i contenziosi ASL – Erogatori privati.
Articolo 8 – Fatturazione e pagamenti
Le prestazioni di ricovero effettuate dagli erogatori privati sono fatturate mensilmente alla ASL
competente per territorio nei tempi stabiliti dal contratto per il successivo invio dei flussi di attività alla Regione.
Le prestazioni rese a cittadini residenti fuori dell’ambito dell’Azienda e fuori Regione rientrano nel tetto assegnato ai sensi dell’art. 1 lett. C) e dell’art. 14.
Le prestazioni rese a cittadini non iscritti al SSN, né coperti da disposizioni internazionali in materia di reciprocità, verranno erogate secondo la disciplina ministeriale vigente e non saranno comunque conteggiate nel tetto.
La ASL competente, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura unitamente ai relativi dati di attività su supporto informatico, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte di ogni singolo erogatore privato.
Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura la ASL, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota di accredito o di addebito (fattura integrativa), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informatico.
Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione la ASL provvederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre in caso di conguaglio passivo procederà al relativo recupero all’atto del primo pagamento utile.
Qualora la ASL non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi determinati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato.
In tal caso qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per responsabilità non attribuibili agli erogatori privati, le ASL provvederanno comunque ad erogare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo1.
1 Il pagamento delle fatture è mensile ed è vincolato alla data di ricezione delle stesse, mentre i controlli avvengono con cadenza almeno bimestrale, pertanto, la tempistica su indicata potrebbe non essere sufficiente al completamento dei controlli.
Articolo 9 – Commissione paritetica di livello regionale
È istituita una Commissione tra i firmatari dell’Accordo alla quale è attribuito il compito di monitorare l’andamento dell’Accordo regionale nonché le sue modalità applicative e di formulare eventuali proposte di modifica e completamento dell’Accordo stesso da sottoporre al vaglio delle parti firmatarie e da recepirsi in successivi accordi.
La Commissione è composta da n. 4 membri, 1 designato dall’AIOP, 1 designato dall’AISSP e 2 nominati dall’Assessore, di cui 1 con funzioni di Presidente, il cui voto determina, in caso di parità, l’approvazione o il rigetto della decisione .
Delle riunioni viene redatto apposito verbale sottoscritto dai componenti e custodito agli atti dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità.
Sono inoltre attribuite alla Commissione le controversie che dovessero insorgere tra gli erogatori privati e le ASL riguardanti l’interpretazione dei contratti stipulati tra le stesse parti in sede locale.
Articolo 10 – Collegio medico AIOP-AISSP-ASL
Per le controversie conseguenti ai controlli, viene istituito in sede di Azienda Sanitaria Locale un Collegio Medico composto da un medico specialista individuato dalla ASL, un medico specialista individuato dalla Casa di Cura e da un terzo medico specialista, nominato di concerto dalle parti e scelto tra coloro che operano nella casa di cura ovvero nei reparti delle ASL di competenza. In caso di assenza di concerto lo specialista è nominato dalla Regione.
Il Collegio, esaminato l’oggetto della controversia, delibera a maggioranza, dandone comunicazione alle parti ed alla regione.
Articolo 11 – Accesso alle strutture private accreditate
L’accesso alle Strutture private accreditate avviene ai sensi dell’art. 8 bis, comma 2. del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.: “I cittadini esercitano la libera scelta del luogo di Cura e dei professionisti nell’ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali. L’accesso ai servizi è subordinato all’apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulario del Servizio Sanitario nazionale.” L’accesso è garantito a tutti i cittadini per l’erogazione delle prestazioni riconducibili alle branche accreditate e non è consentita la selezione della casistica salvo l’assenza di professionalità specifica nell’organico dell’Azienda idonea a garantire la
sicurezza dei pazienti.
Gli erogatori privati autorizzati e accreditati per i ricoveri di Ginecologia e Ostetricia potranno effettuare il ricovero in regime di urgenza ove ricorrano i presupposti clinici. In tal caso la certificazione dell’urgenza che sostituisce la prescrizione SSN, dovrà essere custodita nella cartella clinica ed una copia dovrà essere trasmessa alla ASL unitamente alle copie delle impegnative SSN consegnate a corredo della fatturazione mensile.
Le Strutture accreditate potranno accogliere anche pazienti paganti in proprio o ristornati dalle compagnie di assicurazione, senza pregiudizio per l’attività assistenziale riferita al SSN. Tale quota di fatturato non potrà generare limitazioni di sorta né riversarsi sul budget pubblico di competenza, fatta salva la valutazione del tasso di occupazione dei posti letto autorizzati/accreditati che non potrà in ogni caso superare il 100%.
Articolo 12 – Tasso di occupazione e compensazione nei livelli e sottolivelli e volumi di attività
I livelli assistenziali sono identificati in:
− acuti (ordinario e DH);
− ricovero in postacuti (lungodegenza e riabilitazione intensiva);
− attività ambulatoriale (Day Service e rimanente specialistica).
Il tasso di occupazione si calcola su base annuale per dipartimento (o Area) e non per singola disciplina fermo restando che non possono essere superati i volumi di attività fissati per i posti letto accreditati per ciascuna specialità sempre su base annua.
La compensazione economica dei diversi livelli e sottolivelli prevista dal contratto consente di trasferire all’interno dei diversi livelli assistenziali gli importi indicati nell’allegato Y al contratto.
La clausola contrattuale non consente di superare il vincolo del volume di attività massimo erogabile nei posti letto accreditati per ciascuna disciplina specialistica e tipologia DO – DH quindi del relativo tasso di occupazione.
Pertanto, nel rispetto del predetto vincolo e del relativo tasso di occupazione annuale dipartimentale, il ricovero può essere effettuato nei posti letto sottoutilizzati di altra disciplina specialistica presente all’interno del Dipartimento/area purché venga garantita l’organizzazione prevista ai sensi della Delib.G.R. n. 47/43 del 30.12.2010 e s.m.i. relativa agli accreditamenti.
Articolo 13 – Day Hospital/Day Surgery – Day Service
Le Parti si impegnano ad attivare/incrementare l’attività di day hospital/day surgery e day service al fine di soddisfare la domanda di tali prestazioni, nei limiti dei tetti assegnati ai sensi dell’art. 1 lett. C e dall’art. 14 .
Articolo 14 – Riabilitazione e lungodegenza
Gli erogatori privati, nelle more della definizione delle linee di indirizzo regionali, effettuano attività di riabilitazione e lungodegenza secondo le modalità concordate con la ASL competente per territorio, anche tenendo conto delle esigenze di altre ASL interessate.
Articolo 15 – Provvedimenti regionali
La Regione si impegna a garantire l'uniforme applicazione a livello regionale dei criteri e delle modalità di svolgimento dei rapporti concordati e a tenere in conto quanto previsto nel presente protocollo d'intesa nell'adozione di provvedimenti che abbiano riflessi sul presente accordo.
L’Assessore
Dr. Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxx
AIOP Regionale
Avv. Xxxxxx Xxxxxxx _
AISSP
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx _ _
Per accettazione Articolo 1 lett. D L’Assessore
Dr. Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxx
AIOP Regionale
Avv. Xxxxxx Xxxxxxx _
AISSP
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx _
Cagliari, _ _ _