DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE
AREA RELAZIONI INTERNAZIONALI, RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER SERVIZIO DI REVISORE CONTABILE
Art. 2 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE Art. 3 CORRISPETTIVO
Art. 4 PENALI
Art. 5 GARANZIA (se prevista)
Art. 6 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI Art. 7 OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO
Art. 8 OBBLIGHI DEL REVISORE
Art. 9 RESPONSABILITA’ PER INFORTUNI E DANNI
Art. 10 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO, RECESSO E NULLITA’ Art. 11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art. 12 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA Art. 13 CODICE DI COMPORTAMENTO Art. 14 CONTROVERSIE
Art. 15 NORMATIVA RICHIAMATA
Art. 1 Premesse
Le presenti Condizioni Generali di Contratto disciplinano i contratti conclusi tra i Fornitori e i Punti Ordinanti mediante Richiesta di Offerta, di seguito denominata RdO, nell’ambito del Mercato Elettronico – Sezione Revisori Contabili dell’Università degli Studi di Padova per lo svolgimento della funzione di revisore contabile per attività di certificazione obbligatoria nell’ambito dei contratti stipulati dall’Università con l’Unione Europea, finanziati in tutto o in parte con contributi UE.
Nell’ambito del presente Capitolato si intende per:
- “Beneficiario”, la Struttura dell’Università degli Studi di Padova che riceve il finanziamento e che è parte nel Grant Agreement con la Commissione Europea/Agenzia;
- “Revisore”, il soggetto incaricato dell’espletamento delle procedure convenute, conformemente alle condizioni precisate nel presente documento e nei suoi allegati, e della conseguente trasmissione al Beneficiario di una relazione indipendente sui risultati fattuali.
Il Revisore è abilitato ad esercitare le funzioni di revisione contabile conformemente alla Direttiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la Direttiva 84/253/CEE del Consiglio o disposizioni nazionali analoghe.
Art. 2 Oggetto della prestazione
L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione delle seguenti prestazioni:
- verifica delle spese sostenute dal Beneficiario nell’esecuzione del Grant Agreement oggetto di RdO, mediante l’applicazione delle specifiche procedure di verifica pre-determinate dalla Commissione Europea/Agenzia relativamente ai costi dichiarati nel(i) rendiconto(i) finanziari(o) previsti nel Grant Agreement sottoscritto con la Commissione Europea/Agenzia stessa.
Nello svolgimento delle procedure di verifica il Revisore dovrà altresì tenere conto delle normative nazionali e/o di Ateneo, se ed in quanto applicabili;
- l’elaborazione, esclusivamente in lingua inglese, di un Report indipendente relativo ai rendiconti finanziari preparati dal Beneficiario, mediante utilizzo obbligatorio dei modelli eventualmente predisposti dalla Commissione Europea/Agenzia, e la descrizione dettagliata delle procedure applicate e delle risultanze emerse con le relative eccezioni, secondo lo schema fissato dalla Commissione/Agenzia.
Il Report deve riguardare tutti i rendiconti finanziari del Beneficiario relativi al Grant Agreement indicato nell’oggetto della RdO.
Art. 3 Corrispettivo
1. L’importo economico complessivo per l’affidamento del servizio non è soggetto ad IVA ai sensi dell’art. 72 DPR 633/1972.
2. Il pagamento, ove non emergano eccezioni sui servizi e sulla relativa fattura, avverrà entro 30 (trenta) giorni “d.r.f.” (data ricevimento fattura), successivamente all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione del servizio di cui all’art. 325 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207 e previa verifica dell’adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi.
3. La fatturazione dovrà avvenire in formato elettronico secondo la normativa vigente. Il prestatore dovrà indicare, in particolare nella fattura il codice univoco di ufficio riportato nel “Documento di stipula” che verrà successivamente trasmesso.
4. L’importo è comunque solo presunto ed il corrispettivo di contratto sarà riferito a quanto effettivamente e regolarmente eseguito ed accertato dal Dipartimento;
5. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, dovranno riportare l’acronimo e il numero del Grant Agreement, indicati in premessa, oltre al Codice CIG
Nella liquidazione della fattura si terrà conto anche dell’eventuale applicazione di penali.
Art. 4 Penali
In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile al Beneficiario, il Revisore è tenuto al pagamento di una penale, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, in misura compresa tra lo 0,03% e lo 0,1 % dell’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno, naturale e consecutivo, di ritardo in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10%, fermo restando il caso di risoluzione di diritto in cui il ritardo nella esecuzione del servizio superi la durata di 15 quindici giorni, o altra durata indicata dal Beneficiario nelle Condizioni particolari allegate alla Richiesta di Offerta (RdO).
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati al Revisore per iscritto dal Referente dell’esecuzione del contratto.
Il Revisore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Referente dell’esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Beneficiario ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
Nel caso di applicazione delle penali, il Beneficiario provvederà a recuperare l’importo sulla fattura ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
L’applicazione della penale non esonera il Revisore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente.
L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Beneficiario.
Art. 5 Garanzia
Qualora previsto dalla Struttura ordinante nelle Condizioni particolari di Contratto o RdO, il Revisore, prima della stipula del contratto, sarà tenuto a prestare un deposito cauzionale definitivo in misura pari al dieci per cento dell’importo contrattuale.
La cauzione va costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.
La cauzione viene presentata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni.
La cauzione avrà efficacia anche nel caso di contestazione del contratto.
Prima della consegna, il Revisore dovrà produrre bozza della stessa ai fini dell’accettazione da parte dell’Ente.
La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. Inoltre, deve prevedere che, in caso di controversie, il Foro competente sia quello di Padova.
Le fideiussioni/polizze dovranno essere prestate a favore del Beneficiario.
La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del
documento di garanzia) da parte del Beneficiario, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
Art. 6 Tracciabilità dei flussi finanziari
Il Revisore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., nei rapporti con il Beneficiario, a pena di nullità assoluta del contratto.
La predetta Legge 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti.
Il Revisore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche.
Il Revisore è tenuto a dichiarare al Beneficiario gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i, sarà rilasciata dal Revisore entro 7 (sette) giorni dall’accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Beneficiario il relativo codice identificativo gara (CIG).
Art.7 Obblighi del Beneficiario
Il Beneficiario è tenuto a elaborare (uno o) più rendiconti finanziari per il progetto finanziato nell’ambito del Grant Agreement a norma della stesso e a trasmetterli al Revisore, assicurando che i rendiconti finanziari siano conformi al sistema di registrazione contabile del Beneficiario.
Fatte salve le procedure da espletare, il Beneficiario deve rispondere dell’accuratezza dei rendiconti finanziari.
- Il Beneficiario è responsabile dell’accuratezza e completezza delle dichiarazioni in base alle quali il Revisore applicherà le procedure indicate.
- Il Beneficiario accorda al Revisore l’accesso ai propri registri contabili e altri documenti pertinenti.
Art. 8 Obblighi del Revisore
Il Revisore si attiene alle procedure di verifica fissate dalla Commissione Europea/Agenzia. L’incarico verrà, quindi, svolto in conformità con quanto previsto dagli International Standards on Related Services (ISRS) 4400 Engagements to perform Agreed-upon Procedures regarding Financial Information e con il Code of Ethics for Professional Accountants.
Il Revisore non deve esprimere alcuna opinione personale in merito al rendiconto finanziario predisposto dal Beneficiario, limitandosi ad attenersi a quanto accertato.
Il Revisore dovrà rispettare scrupolosamente la scadenza prevista per la consegna del Report al Beneficiario del Grant Agreement oggetto di RdO in modo da consentire allo stesso Beneficiario il corretto adempimento dei propri obblighi nei confronti della Commissione Europea/Agenzia.
Art.9 Responsabilità per infortuni e danni
Il Revisore è responsabile civilmente e penalmente dei danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone, proprietà e cose del Beneficiario e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
Art. 10 Risoluzione per inadempimento, recesso e nullità
Il Beneficiario si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali, da parte del Revisore.
Si conviene che il Beneficiario, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. previa dichiarazione da comunicarsi al Revisore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
a) Xxxxxxx fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall’art. 38 del D. Lgs.n. 163/06;
b) Nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: ‘tracciabilità dei flussi’, ‘responsabilità per infortuni e danni’, ‘obblighi di riservatezza’, ‘garanzia’, se prevista;
c) Xxxxxxx nell’esecuzione anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, che verrà assegnato al Contraente, mediante comunicazione scritta circostanziata con la quale viene intimato l’adempimento;
d) in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Revisore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del predetto decreto;
e) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita pari al 10% (dieci%) del valore del contratto.
In caso di risoluzione del contratto, il Revisore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e a fornire al beneficiario tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.
In tutti i casi di risoluzione del contratto, (se prevista) il Beneficiario avrà diritto di escutere la cauzione prestata per la garanzia rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del contratto risolto. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Revisore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto del Beneficiario al risarcimento dell’ulteriore danno.
Il Beneficiario si riserva altresì il diritto di recedere, in qualunque tempo, a suo insindacabile giudizio, dal contratto con preavviso di almeno 20 (venti) giorni, da comunicarsi al Revisore con lettera raccomandata a.r., ovvero, Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).
In ogni caso il Revisore riceverà la quota di corrispettivo relativamente all’attività utilmente prestata fino alla data del recesso
Dalla data di comunicazione del recesso, il Revisore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all’Ente.
In caso di recesso, il Revisore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
Art. 11 Trattamento dei dati personali
Il Beneficiario si obbliga a trattare i dati del Revisore nel rispetto del D. L.vo. n. 196 del 30 giugno 2003 e
s.m.i. e a comunicare i suddetti dati per l’assolvimento degli obblighi previdenziali, assistenziali, fiscali e contabili imposti dalla legge e dalla normativa comunitaria di cui all’articolo 16 del presente contratto e dal Grant Agreement.
Il trattamento sarà effettuato anche con modalità informatiche e telematiche.
Al Revisore spettano i diritti previsti dal D L.vo. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. sulla tutela dei dati personali, che egli dichiara fin d’ora di conoscere.
Art. 12 Obblighi di riservatezza
Il Revisore avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto
Art. 13 Codice di comportamento
Il Contraente si impegna a rispettare il “Codice di comportamento dell’Università degli Studi di Padova”, pubblicato nel sito dell’Ente al seguente indirizzo: xxxx://xxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxxx- condotta-disciplina.
Il revisore, con la sottoscrizione del contratto, attesterà, ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito
incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione delrapporto”.
Art. 14 Controversie
E’ esclusa la competenza arbitrale per la definizione delle eventuali controversie.
Qualunque contestazione potesse manifestarsi durante l'esecuzione del servizio non darà mai diritto al Revisore di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione, la modificazione del servizio.
Per tutte le controversie insorte tra il Beneficiario ed il Revisore, qualora non si pervenisse ad una risoluzione in via amministrativa, si adirà la via giudiziale.
Rimane comunque stabilita la competenza esclusiva del Tribunale di Padova.
Art. 15 Normativa richiamata
Salvo quanto disposto in contratto, si richiamano, inoltre, le seguenti norme di osservanza, a cui si rinvia:
- Normativa comunitaria relativa al Programma che finanzia lo specifico progetto
- D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i., “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163);
- Normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- Normativa antimafia e L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.;
- Normativa in materia di Imposte, Tasse e Contributi;
- Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- Codice Civile;
- Normativa sulla Privacy.