Accordo
Testo originale
Accordo
0.916.026.81
tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli
Concluso il 21 giugno 1999
Approvato dall’Assemblea federale l’8 ottobre 19991 Ratificato con strumenti depositati il 16 ottobre 2000 Entrato in vigore il 1° giugno 2002
(Stato 1° maggio 2014)
La Confederazione Svizzera,
di seguito denominata «la Svizzera», da un lato, e
La Comunità europea2,
di seguito denominata «la Comunità», dall’altro, di seguito denominate «le Parti»,
risolute ad eliminare gradualmente gli ostacoli alla parte essenziale dei loro scambi, conformemente alle disposizioni dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mon- diale del commercio concernenti la creazione di zone di libero scambio,
considerando che, all’articolo 15 dell’Accordo di libero scambio del 22 luglio 19723, le Parti si sono dichiarate pronte a favorire, nel rispetto delle loro politiche agricole, l’armonioso sviluppo degli scambi dei prodotti agricoli ai quali non si applica l’Accordo,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Obiettivo
1. Il presente Accordo ha come scopo di consolidare le relazioni di libero scambio tra le Parti attraverso un migliore accesso al mercato dei prodotti agricoli di ciascuna di esse.
2. Per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati ai capitoli 1–24 della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codifica- zione delle merci3. Ai fini dell’applicazione degli allegati 1–3 del presente Accordo, sono esclusi i prodotti del capitolo 3 e delle voci 16.04 e 16.05 del sistema armoniz- zato, nonché i prodotti dei codici NC 05119110, 05119190, 19022010 e 23012000.
RU 2002 2147; FF 1999 5092
1 Art. 1 cpv. 1 lett. d del DF dell’8 ott. 1999 (RU 2002 1527).
2 Ora: Unione europea
3 RS 0.632.401
4 RS 0.632.11
3. Il presente Accordo non si applica alle materie contemplate dal Protocollo n. 25 dell’Accordo di libero scambio, eccetto le relative concessioni di cui agli allegati 1 e 2.
Art. 2 Concessioni tariffarie
1. Nell’Allegato 1 del presente Accordo figurano le concessioni tariffarie che la Svizzera accorda alla Comunità, fatte salve quelle contenute nell’Allegato 3.
2. Nell’Allegato 2 del presente Accordo figurano le concessioni tariffarie che la Comunità accorda alla Svizzera, fatte salve quelle contenute nell’Allegato 3.
Art. 3 Concessioni relative ai formaggi
L’Allegato 3 del presente Accordo contiene disposizioni specifiche applicabili agli scambi di formaggi.
Art. 4 Regole di origine
Le regole di origine reciproche applicabili ai fini degli allegati da 1 a 3 del presente Accordo sono quelle contenute nel Protocollo n. 36 dell’Accordo di libero scambio.
Art. 5 Riduzione degli ostacoli tecnici al commercio
1. Gli allegati da 4 a 12 del presente Accordo disciplinano la riduzione degli ostaco- li tecnici al commercio di prodotti agricoli nei seguenti settori:7
– allegato 4 relativo al settore fitosanitario
– allegato 5 concernente l’alimentazione degli animali
– allegato 6 relativo al settore delle sementi
– allegato 7 relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli
– allegato 8 concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino
– allegato 9 relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico
– allegato 10 relativo al riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi
– allegato 11 relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti animali
5 RS 0.632.401.2
6 RS 0.632.401.3
7 Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 1 dell’Acc. del 17 mag. 2011 tra la Confederazione
Svizzera e l’UE relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, in vigore dal 1° dic. 2011 (RU 2011 5149).
– allegato 128 relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche e dei prodotti agricoli e alimentari
2. L’articolo 1, paragrafi 2 e 3 e gli articoli da 6 a 8 e da 10 a 13 del presente Ac- cordo non si applicano all’Allegato 11.
Art. 6 Comitato misto per l’agricoltura
1. È istituito un Comitato misto per l’agricoltura (di seguito denominato «il Comita- to»), composto di rappresentanti delle Parti.
2. Il Comitato è incaricato di gestire l’Accordo e di curarne la corretta esecuzione.
3. Il Comitato dispone di un potere decisionale nei casi previsti dal presente Accor- do e dai relativi allegati. Le sue decisioni sono applicate dalle Parti secondo le rispettive norme.
4. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
5. Il Comitato delibera all’unanimità.
6. Ai fini della corretta esecuzione dell’Accordo, le Parti, a richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato.
7. Il Comitato costituisce i gruppi di lavoro necessari per gestire gli allegati dell’Accordo. Nel proprio regolamento interno esso definisce, tra l’altro, la compo- sizione ed il funzionamento di detti gruppi di lavoro.
8.9 Il Comitato può approvare versioni autentiche dell’Accordo nelle nuove lingue.
Art. 7 Composizione delle controversie
In caso di controversia sull’interpretazione o sull’applicazione dell’Accordo, ciascu- na delle Parti può adire il Comitato, il quale si adopera per dirimere la controversia. Le Parti forniscono al Comitato tutti gli elementi d’informazione utili ai fini di un esame approfondito della situazione che consenta di addivenire ad una soluzione accettabile. Il Comitato esamina tutte le possibilità atte a salvaguardare il buon funzionamento dell’Accordo.
Art. 8 Scambi di informazioni
1. Le Parti scambiano ogni informazione utile in merito all’attuazione e all’appli- cazione del presente Accordo.
2. Ciascuna delle Parti informa l’altra circa le modifiche che intende apportare alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti l’oggetto dell’Accordo e comunica nel più breve tempo le nuove disposizioni all’altra Parte.
8 Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 1 dell’Acc. del 17 mag. 2011 tra la Confederazione
Svizzera e l’UE relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, in vigore dal 1° dic. 2011 (RU 2011 5149).
9 Introdotto dall’art. 1 n. 2 dell’Acc. del 17 mag. 2011 tra la Confederazione Svizzera e l’UE relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, in vigore dal 1° dic. 2011 (RU 2011 5149).
Art. 9 Riservatezza
I rappresentanti, esperti ed altri agenti delle Parti sono tenuti, anche dopo la cessa- zione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni ottenute nel quadro dell’Accordo e coperte dal segreto professionale.
Art. 10 Misure di salvaguardia
1. Qualora, nell’applicazione degli allegati 1–3 del presente Accordo e in conside- razione della particolare sensibilità dei mercati agricoli delle Parti, le importazioni di prodotti originari di una delle Parti provochino una grave perturbazione del mercato dell’altra Parte, le Parti si consultano immediatamente per trovare una soluzione adeguata. Nell’attesa di tale soluzione, la Parte interessata può prendere le misure che giudica necessarie.
2. In caso di applicazione di misure di salvaguardia ai sensi del paragrafo 1 o degli altri allegati:
a) in mancanza di disposizioni specifiche, si applicano le seguenti procedure:
– se una delle Parti ha l’intenzione di applicare misure di salvaguardia nei confronti della totalità o di una parte del territorio dell’altra Parte, essa ne informa preventivamente quest’ultima indicandone i motivi;
– se una delle Parti adotta misure di salvaguardia nei confronti della tota- lità o di una parte del territorio dell’altra Parte, essa ne informa quest’ultima nel più breve tempo possibile;
– fatta salva la possibilità di entrata in vigore immediata delle misure di salvaguardia, le Parti si consultano quanto prima per trovare soluzioni adeguate;
– in caso di misure di salvaguardia adottate da uno Stato membro della Comunità nei confronti della Svizzera, di un altro Stato membro o di un paese terzo, la Comunità ne informa la Svizzera al più presto possibile;
b) devono essere scelte di preferenza le misure che recano minori perturbazioni al funzionamento dell’Accordo.
Art. 1110 Modifiche
Il Comitato può decidere di modificare gli allegati e le appendici degli allegati dell’Accordo.
Art. 12 Revisione
1. Se una delle Parti desidera una revisione dell’Accordo, essa trasmette all’altra Parte una domanda motivata.
2. Le Parti possono incaricare il Comitato di esaminare la domanda e di formulare eventuali raccomandazioni, in particolare allo scopo di avviare negoziati.
10 Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 1 dell’Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 4925).
3. Gli accordi scaturiti dai negoziati di cui al paragrafo 2 sono sottoposti alla ratifica o all’approvazione delle Parti secondo le rispettive procedure.
Art. 13 Clausola evolutiva
1. Le Parti si impegnano a proseguire gli sforzi finalizzati ad una progressiva e crescente liberalizzazione degli scambi reciproci di prodotti agricoli.
2. A tale fine, le Parti procedono regolarmente, in sede di Comitato, all’esame delle condizioni in cui si svolgono i loro scambi di prodotti agricoli.
3. Alla luce dei risultati di questo esame, le Parti, nell’ambito delle rispettive politi- che agrarie e in considerazione della sensibilità dei loro mercati agricoli, possono avviare negoziati, nel quadro del presente Accordo, per addivenire ad ulteriori riduzioni degli ostacoli agli scambi nel settore agricolo, su una base reciprocamente preferenziale e vantaggiosa per entrambe.
4. Gli accordi scaturiti dai negoziati di cui al paragrafo 2 sono sottoposti alla ratifica o all’approvazione delle Parti secondo le rispettive procedure.
Art. 14 Attuazione dell’Accordo
1. Le Parti adottano tutte le disposizioni generali o particolari atte a garantire l’adempimento degli obblighi derivanti dal presente Accordo.
2. Esse si astengono da qualsiasi provvedimento che possa compromettere la realiz- zazione degli obiettivi dell’Accordo.
Art. 15 Allegati
Gli allegati dell’Accordo, comprese le relative appendici, formano parte integrante di quest’ultimo.
Art. 16 Sfera di applicazione territoriale
L’Accordo si applica, da un lato, ai territori in cui è in applicazione il trattato che istituisce la Comunità economica europea, nei modi previsti dal trattato stesso e, dall’altro, al territorio della Svizzera.
Art. 17 Entrata in vigore e durata
1. Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima notifica del deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione dei sette accordi seguenti:
– Accordo sul commercio di prodotti agricoli,
– Accordo sulla libera circolazione delle persone11,
11 RS 0.142.112.681
– Accordo sul trasporto aereo12,
– Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia13,
– Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della con- formità14,
– Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici15,
– Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica16.
2. Il presente Accordo è concluso per un periodo iniziale di sette anni. Esso è rinno- vato per un periodo indeterminato, salvo notifica contraria della Comunità europea o della Svizzera all’altra Parte prima dello scadere del periodo iniziale. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.
3. Sia la Comunità europea che la Svizzera possono denunciare il presente Accordo notificandolo all’altra Parte. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.
4. I sette accordi di cui al paragrafo 1 cessano di applicarsi dopo sei mesi dal rice- vimento della notifica relativa al mancato rinnovo di cui al paragrafo 2 o alla denun- cia di cui al paragrafo 3.
Fatto a Lussemburgo, addì ventun giugno millenovecentonovantanove, in duplice esemplare, in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca. Ciascuna delle versioni linguistiche fa parimenti fede.
Per la
Confederazione Svizzera:
Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx
Per la
Comunità europea:
Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx xxx xxx Xxxxx
12 RS 0.748.127.192.68
13 RS 0.740.72
14 RS 0.946.526.81
15 RS 0.172.052.68
16 [RU 2002 1998]
Indice
Allegato 1 Concessioni della Svizzera Allegato 2 Concessioni della Comunità Allegato 3
Allegato 4 Relativo al settore fitosanitario
Appendice 1 Vegetali, prodotti vegetali ed altri oggetti Appendice 2 Riferimenti legislativi
Appendice 3 Autorità tenute a fornire su richiesta un elenco degli organismi ufficiali responsabili della preparazione dei passaporti fitosanitari
Appendice 4 Zone di cui all’articolo 4 e relative esigenze particolari Appendice 5 Scambio di dati
Allegato 5 Concernente l’alimentazione degli animali Appendice 1 Disposizioni della Comunità
Appendice 2 Elenco delle disposizioni legislative di cui all’articolo 9
Allegato 6 Relativo al settore delle sementi Appendice 1 Legislazioni
Appendice 2 Autorità di cui all’articolo 2, paragrafo 3
Appendice 3 Deroghe
Appendice 4 Elenco dei paesi terzi
Allegato 7 Relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli Appendice 1 Prodotti vitivinicoli di cui all’articolo 2
Appendice 2 Disposizioni particolari di cui all’articolo 3, lettere (a) e (b) Appendice 3 Elenco degli atti e delle disposizioni tecniche di cui all’articolo
4, relativi ai prodotti vitivinicoli Appendice 4 Denominazioni protette di cui all’articolo 5
Appendice 5 Condizioni e modalità di cui all’articolo 8, paragrafo 9, e all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b)
Allegato 8 Concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino Appendice 1 Indicazioni geografiche relative alle bevande spiritose originarie
dell’Unione europea
Appendice 2 Denominazioni protette per le bevande spiritose originarie della Svizzera
Appendice 3 Denominazioni protette per le bevande aromatizzate originarie della Comunità
Appendice 4 Denominazioni protette per le bevande aromatizzate originarie della Svizzera
Appendice 5 Elenco degli atti di cui all’articolo 2, relativi alle bevande spiri- tose, ai vini aromatizzati e alle bevande aromatizzate
Allegato 9 Relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico
Appendice 1 Elenco degli atti di cui all’articolo 3 relativi ai prodotti agricoli e derrate alimentari ottenuti con il metodo di produzione biolo- gico
Appendice 2 Modalità di applicazione
Allegato 10 Relativo al riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commer cializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi
Appendice Organismi di controllo svizzeri autorizzati a rilasciare il certifi- cato di controllo di cui all’articolo 3 dell’Allegato 10
Allegato 11 Relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale
Appendice 1 Misura di lotta/notifica delle malattie
Appendice 2 Polizia sanitaria: scambi e immissione sul mercato
Appendice 3 Importazioni di animali vivi, dei loro sperma, ovuli ed embrioni dai paesi terzi
Appendice 4 Zootecnia, compresa l’importazione da paesi terzi
Appendice 5 Animali vivi, sperma, ovuli ed embrioni: controlli alle frontiere e canoni
Appendice 6 Prodotti animali Appendice 7 Autorità competenti
Appendice 8 Adeguamento alle condizioni regionali
Appendice 9 Elementi procedurali per l’esecuzione delle verifiche Appendice 10 Prodotti animali: controlli alle frontiere e canoni Appendice 11 Punti di contatto
Allegato 12 Relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geogra- fiche dei prodotti agricoli e alimentari
Appendice 1 Elenco delle rispettive IG oggetto di protezione dall’altra Parte Appendice 2 Legislazione delle Parti
Atto finale Dichiarazioni comuni
Appendice A Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali le Parti si adoperano per trovare una soluzione conforme alle disposizioni dell’allegato 4
Appendice B Legislazioni
Appendice C Organismi ufficiali incaricati di rilasciare il passaporto fitosanitario
Appendice D Zone di cui all’articolo 4 e relative esigenze particolari
Atto finale della modifica del 23 dicembre 2008 e dichiarazione comune
Atto finale della modifica del 14 maggio 2009 e dichiarazione comune come pure dichiarazione della Comunità
Atto finale della modifica del 17 maggio 2011 e dichiarazione comune
Concessioni della Svizzera
Allegato 117
La Svizzera accorda, per i prodotti originari della Comunità sotto indicati, le seguen- ti concessioni tariffarie, eventualmente entro i limiti di un quantitativo annuo stabili- to:
Voce della tariffa svizzera
Designazione della merce Dazio doganale applicabile (fr./100 kg peso lordo)
Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
0101 90 95 | Cavalli vivi (esclusi i riproduttori di razza pura e gli animali destinati alla macellazione) (in numero di capi) | 0.00 | 100 capi |
0204 50 10 | Carni caprine, fresche, refrigerate o congelate | 40.— | 100 |
0207 14 81 | Petti di xxxxx e di galline, congelati | 15.— | 2 100 |
0207 14 91 | Pezzi e frattaglie commestibili di xxxxx e di galline, compresi i fegati (esclusi i petti), congelati | 15.— | 1 200 |
0207 27 81 | Petti di tacchini e di tacchine, congelati | 15.— | 800 |
0207 27 91 | Pezzi e frattaglie commestibili di tacchini e di tacchine, compresi i fegati (esclusi i petti), congelati | 15.— | 600 |
0207 33 11 | Anatre, intere, congelate | 15.— | 700 |
0207 34 00 | Fegati grassi di anatre, di oche o di faraone, freschi o refrigerati | 9.5 | 20 |
0207 36 91 | Pezzi e frattaglie commestibili di anatre, di oche o di faraone, congelati (esclusi i fegati grassi) | 15.— | 100 |
0208 10 00 | Carni e frattaglie commestibili di conigli o di lepri, fresche, refrigerate o congelate | 11.— | 1 700 |
0208 90 10 | Carni e frattaglie commestibili di selvaggina, fresche, refrigerate o congelate (escluse quelle di lepri e di cinghiali) | 0.00 | 100 |
ex 0210 11 91 | Prosciutti e loro pezzi, non disossati, della specie suina (non di cinghiale), salati o in salamoia, secchi o affumicati | esente | 1 0001 |
ex 0210 19 91 | Pezzo di cotoletta disossato, in xxxxxxxx e affumicato | esente | |
0210 20 10 | Carni secche della specie bovina | esente | 2002 |
ex 0407 00 10 | Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte | 47.— | 150 |
ex 0409 00 00 | Miele naturale di acacia | 8.— | 200 |
ex 0409 00 00 | Miele naturale diverso da quello di acacia | 26.— | 50 |
17 Nuovo testo giusta l’art. 1 della Dec. n. 2/2008 del Comitato misto per l’agricoltura del 24 giu. 2008, approvata dall’AF il 29 mag. 2008 e in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2010 (RU 2010 251 249; FF 2008 885).
Voce della tariffa svizzera | Designazione della merce | Dazio doganale applicabile (fr./100 kg peso lordo) | Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate) |
0602 10 00 | Talee senza radici e marze | esente | illimitato |
0602 20 11 | Piantimi in forma di portinnesto di frutta a granella (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa): – innestati, con radici nude | esente | 3 |
0602 20 19 | – innestati, con zolla | ||
0602 20 21 | – non innestati, con radici nude | ||
0602 20 29 | – non innestati, con zolla | ||
0602 20 31 | Piantimi in forma di portinnesto di frutta a nocciolo (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa): – innestati, con radici nude | esente | 3 |
0602 20 39 | – innestati, con zolla | ||
0602 20 41 | – non innestati, con radici nude | ||
0602 20 49 | – non innestati, con zolla | ||
0602 20 51 | Piantimi diversi da quelli in forma di portin- nesto di frutta a granella o a nocciolo (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa), da frutta commestibile: – con radici nude | esente | illimitato |
0602 20 59 | – altri | ||
0602 20 71 | Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, con radici nude: – di frutta a granella | esente | 3 |
0602 20 72 | – di frutta a nocciolo | ||
0602 20 79 | – altri | esente | illimitato |
0602 20 81 | Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, con zolla: – di frutta a granella | esente | 3 |
0602 20 82 | – di frutta a nocciolo | ||
0602 20 89 | – altri | esente | illimitato |
0602 30 00 | Rododendri e azalee, anche innestati | esente | illimitato |
0602 40 10 0602 40 91 | Rosai, anche innestati: – rosai xxxxxxxxx e alberetti di rosai selvatici – altri: – con radici nude | esente | illimitato |
0602 40 99 | – altri, con zolla | ||
0602 90 11 | Piantimi (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa) di vegetali d’utilità; bianco di fun- ghi (micelio): – piantimi di ortaggi e manti erbosi in rotoli | esente | illimitato |
0602 90 12 | – bianco di funghi (micelio) | ||
0602 90 19 | – altri | ||
0602 90 91 | Altre piante vive (comprese le loro radici): – con radici nude | esente | illimitato |
0602 90 99 | – altre, con zolla | ||
0603 11 10 | Rose, recise, per mazzi o per ornamento, fresche, dal 1° maggio al 25 ottobre | esente | 1 000 |
0603 12 10 | Garofani, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 1° maggio al 25 ottobre |
Voce della tariffa svizzera
Designazione della merce Dazio doganale applicabile (fr./100 kg peso lordo)
Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
0603 13 10 Orchidee, recise, per mazzi o per ornamento, fresche, dal 1° maggio al 25 ottobre
0603 14 10 Crisantemi, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 1° maggio al 25 ottobre
Fiori e boccioli di fiori (diversi da garofani, rose, orchidee e crisantemi), recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 1° maggio al
25 ottobre:
0603 19 11 – legnosi
0603 19 19 – altri
0603 12 30 Garofani, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile
0603 13 30 Orchidee, recise, per mazzi o per ornamento, fresche, dal 26 ottobre al 30 aprile
0603 14 30 Crisantemi, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile
0603 19 30 Tulipani, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile
esente illimitato
Fiori e boccioli di fiori (diversi da garofani, rose, esente illimitato orchidee e crisantemi), recisi, per mazzi o per
– altri Pomodori, freschi o refrigerati: | esente | 10 000 |
– pomodori ciliegia (cherry): | ||
– dal 21 ottobre al 30 aprile | ||
– pomodori peretti (di forma allungata): | ||
– dal 21 ottobre al 30 aprile | ||
– altri pomodori, con diametro di 80 mm o più (pomodori carnosi): |
ornamento, freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile: 0603 19 31 – legnosi
0603 19 39
0702 00 10
0702 00 20
0702 00 30 0702 00 90 | – dal 21 ottobre al 30 aprile – altri: – dal 21 ottobre al 30 aprile | ||
0705 11 11 | Lattuga iceberg, senza corona: – dal 1° gennaio alla fine di febbraio | esente | 2 000 |
0705 21 10 | Cicorie Witloofs, fresche o refrigerate: – dal 21 maggio al 30 settembre | esente | 2 000 |
0707 00 10 | Cetrioli per insalata, dal 21 ottobre al 14 aprile | 5.— | 200 |
0707 00 30 | Cetrioli per conserva, di lunghezza superiore a 6 5.— cm ma non eccedente 12 cm, freschi o refrigerati, dal 21 ottobre al 14 aprile | 100 | |
0707 00 31 | Cetrioli per conserva, di lunghezza superiore a 6 5.— cm ma non eccedente 12 cm, freschi o refrigerati, dal 15 aprile al 20 ottobre | 2 100 | |
0707 00 50 | Cetriolini, freschi o refrigerati 3.50 | 800 | |
0709 30 10 | Melanzane, fresche o refrigerate: esente – dal 16 ottobre al 31 maggio | 1 000 |
Voce della tariffa svizzera
Designazione della merce Dazio doganale applicabile (fr./100 kg peso lordo)
Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
0709 51 00 | Funghi, freschi o refrigerati, del genere | esente | illimitato |
0709 59 00 | Agaricus o altri, esclusi i tartufi | ||
Peperoni, freschi o refrigerati: | 2.50 | illimitato | |
0709 60 11 | – dal 1° novembre al 31 marzo | ||
0709 60 12 | Peperoni, freschi o refrigerati, dal 1° aprile al | 5.— | 1 300 |
31 ottobre | |||
Xxxxxxxx (incluse le zucchine con fiore), | esente | 2 000 | |
fresche o refrigerate: | |||
0709 90 50 | – dal 31 ottobre al 19 aprile | ||
ex 0710 80 90 | Funghi, anche cotti in acqua o al vapore, | esente | illimitato |
congelati | |||
0711 90 90 | Ortaggi o legumi e miscele di ortaggi o di | 0.00 | 150 |
legumi, temporaneamente conservati (p. es. | |||
con anidride solforosa o in acqua salata, solforata | |||
o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne | |||
temporaneamente la conservazione), ma non atti | |||
per l’alimentazione nello stato in cui sono | |||
presentati | |||
0712 20 00 | Cipolle, secche, anche tagliate in pezzi o a | 0.00 | 100 |
fette oppure tritate o polverizzate, ma non | |||
altrimenti preparate | |||
0713 10 11 | Piselli (Pisum sativum), secchi, sgranati, in | Riduzione | 1 000 |
grani interi, non lavorati, per l’alimentazione | di 0.90 sul | ||
di animali | dazio applicato | ||
0713 10 19 | Piselli (Pisum sativum), secchi, sgranati, in | 0.00 | 1 000 |
grani interi, non lavorati (esclusi quelli per | |||
l’alimentazione di animali, per usi tecnici o | |||
per la fabbricazione della birra) | |||
Nocciole (Corylus spp.), fresche o secche: | esente | illimitato | |
0802 21 90 | – con guscio, diverse da quelle per l’alimentazione di animali o per la fabbrica- zione di oli | ||
0802 22 90 | – con guscio, diverse da quelle per l’ali- | ||
mentazione di animali o per la fabbrica- zione di oli | |||
0802 32 90 | Noci | esente | 100 |
ex 0802 90 90 | Pinoli, freschi o secchi | esente | illimitato |
0805 10 00 | Arance, fresche o secche | esente | illimitato |
0805 20 00 | Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); | esente | illimitato |
clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, | |||
freschi o secchi | |||
0807 11 00 | Cocomeri, freschi | esente | illimitato |
0807 19 00 | Meloni, freschi, diversi dai cocomeri | esente | illimitato |
Albicocche, fresche, in imballaggio aperto: | esente | 2 100 | |
0809 10 11 | – dal 1° settembre al 30 giugno | ||
in altro imballaggio: | |||
0809 10 91 | – dal 1° settembre al 30 giugno |
Voce della tariffa svizzera
Designazione della merce Dazio doganale applicabile (fr./100 kg peso lordo)
Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
0809 40 13 | Prugne fresche, in imballaggio aperto, dal 1° luglio al 30 settembre | 0.00 | 600 |
0810 10 10 | Fragole, fresche, dal 1° settembre al 14 maggio | esente | 10 000 |
0810 10 11 | Fragole, fresche, dal 15 maggio al 31 agosto | 0.00 | 200 |
0810 20 11 | Lamponi, freschi, dal 1° giugno al 14 set- | 0.00 | 250 |
tembre | |||
0810 50 00 | Kiwi, freschi | esente | illimitato |
ex 0811 10 00 | Fragole, anche cotte in acqua o al vapore, | 10.— | 1 000 |
congelate, senza aggiunta di zuccheri o di | |||
altri dolcificanti, all’ingrosso, destinate alla | |||
lavorazione industriale | |||
ex 0811 20 90 | Lamponi, more di rovo o di gelso, mo- | 10.— | 1 200 |
re-lamponi, ribes a grappoli e uva spina, anche | |||
cotti in acqua o al vapore, congelati, senza | |||
aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, | |||
all’ingrosso, destinati alla lavorazione industriale | |||
0811 90 10 | Mirtilli, anche cotti in acqua o al vapore, | 0.00 | 200 |
congelati, anche con aggiunta di zuccheri o | |||
di altri dolcificanti | |||
0811 90 90 | Frutta commestibili, anche cotte in acqua o | 0.00 | 1 000 |
al vapore, congelate, anche con aggiunta di | |||
zuccheri o di altri dolcificanti (esclusi fragole, | |||
lamponi, more di rovo o di gelso, mo- | |||
re-lamponi, ribes a grappoli, uva spina, mirtilli | |||
e frutta tropicali) | |||
0904 20 90 | Pimenti del genere Capsicum o del genere | 0.00 | 150 |
Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati, lavorati | |||
0910 20 00 | Zafferano | esente | illimitato |
1001 90 60 | Frumento e frumento segalato (escluso il | Riduzione di | 50 000 |
frumento duro), denaturati, per l’alimenta- | 0.60 sul dazio | ||
zione animale | applicato | ||
1005 90 30 | Granturco per l’alimentazione animale | Riduzione di | 13 000 |
0.50 sul dazio | |||
applicato | |||
Olio d’oliva, vergine, non per l’alimentazione animale: |
1509 10 91 – in recipienti di vetro di capacità non ecce-
dente 2 l
1509 10 99 – in recipienti di vetro di capacità ecce-
dente 2 l, o in altri recipienti
Olio di oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, non per l’alimentazione animale:
1509 90 91 – in recipienti di vetro di capacità non ecce-
dente 2 l
1509 90 99 – in recipienti di vetro di capacità ecce-
dente 2 l, o in altri recipienti
ex 0210 19 91 Prosciutti, in salamoia, disossati, insaccati in vescica o in budello artificiale
60.604 illimitato
86.704 illimitato
60.604 illimitato
86.704 illimitato
esente 3 715
Voce della tariffa svizzera | Designazione della merce | Dazio doganale applicabile (fr./100 kg peso lordo) | Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate) |
ex 0210 19 91 | Pezzo di cotoletta disossato, affumicato | ||
1601 00 11 | Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di | ||
1601 00 21 | frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti di animali delle rubriche da 0101 a 0104, esclusi i cinghiali | ||
ex 0210 19 91 ex 1602 49 10 | Collo di maiale, seccato all’aria, insaporito o non, intero, in pezzi o a fette sottili | ||
2002 10 10 | Pomodori, interi o in pezzi, preparati o conser- vati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico: – in recipienti eccedenti 5 kg | 2.50 | illimitato |
2002 10 20 | – in recipienti non eccedenti 5 kg | 4.50 | illimitato |
2002 90 10 | Pomodori preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, diversi da quelli interi o in pezzi: – in recipienti eccedenti 5 kg | esente | illimitato |
2002 90 21 | Polpe, puree e concentrati di pomodori, in recipienti ermeticamente chiusi, aventi tenore, in peso, di estratto secco di 25 % o più, com- posti di pomodori e acqua, con o senza aggiunta di sale o altre sostanze di condimento, in recipienti non eccedenti 5 kg | esente | illimitato |
2002 90 29 | Pomodori preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, diversi da quelli interi o in pezzi e diversi da polpe, puree e concentrati di pomodori: – in recipienti non eccedenti 5 kg | esente | illimitato |
2003 10 00 | Funghi del genere Agaricus, preparati o con- servati ma non nell’aceto o acido acetico | 0.00 | 1 700 |
ex 2004 90 18 | Carciofi preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: – in recipienti eccedenti 5 kg | 17.50 | illimitato |
ex 2004 90 49 | – in recipienti non eccedenti 5 kg | 24.50 | illimitato |
2005 60 10 | Asparagi preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: – in recipienti eccedenti 5 kg | esente | illimitato |
2005 60 90 | – in recipienti non eccedenti 5 kg | ||
2005 70 10 | Olive preparate o conservate, ma non nel- l’aceto o nell’acido acetico, non congelate, diverse dai prodotti della voce 2006: – in recipienti eccedenti 5 kg | esente | illimitato |
2005 70 90 | – in recipienti non eccedenti 5 kg | ||
ex 2005 99 11 | Capperi e carciofi preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non conge- lati, diversi dai prodotti della voce 2006: – in recipienti eccedenti 5 kg | 17.50 | illimitato |
ex 2005 99 41 | – in recipienti non eccedenti 5 kg | 24.50 | illimitato |
Voce della tariffa svizzera
Designazione della merce Dazio doganale applicabile (fr./100 kg peso lordo)
Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
2008 30 90 Agrumi, altrimenti preparati o conservati, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominati né compresi altrove
2008 50 10 Polpe di albicocche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominate né comprese altrove
2008 50 90 Albicocche, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né com- prese altrove
2008 70 10 Polpe di pesche, altrimenti preparate o con- servate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominate né comprese altrove
2008 70 90 Pesche, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri
dolcificanti o di alcole, non nominate né com- prese altrove
Succhi di agrumi diversi dall’arancia e dal pompelmo o dal pomelo, non fermentati, senza aggiunta di alcole:
ex 2009 39 19 – senza aggiunta di xxxxxxxx o di altri dolcifi-
canti, concentrati
ex 2009 39 20 – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcifi- canti, concentrati
esente illimitato
10.— illimitato
15.— illimitato
esente illimitato
esente illimitato
6.— illimitato
14.— illimitato
Vini dolci, specialità e mistelle, in recipienti di capacità: | |||
2204 21 50 | – non eccedente 2 l5 | 8.50 | illimitato |
2204 29 50 | – eccedente 2 l5 | 8.50 | illimitato |
ex 2204 21 50 | Vino di Porto, in recipienti di capacità non eccedente 2 l, secondo la descrizione6 | esente | 1 000 hl |
ex 2204 21 21 | Retsina (vino bianco greco), in recipienti di capacità non eccedente 2 l, secondo la descri- zione7 | esente | 500 hl |
ex 2204 29 21 | Retsina (vino bianco greco), in recipienti di capacità eccedente 2 l, secondo la descri- zione7, con titolo alcolometrico volumico: – eccedente 13 % vol. | ||
ex 2204 29 22 | – non eccedente 13 % vol. |
Voce della tariffa svizzera
Designazione della merce Dazio doganale applicabile (fr./100 kg peso lordo)
Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
1 Ivi comprese 480 t per i prosciutti di Parma e di San Xxxxxxx, in base allo scambio di lettere tra la Svizzera e la CE del 25 gennaio 1972.
2 Ivi comprese 170 t di Bresaola, in base allo scambio di lettere tra la Svizzera e la CE del 25 gennaio 1972.
3 Entro i limiti di un contingente annuo globale di 60 000 piante.
4 Ivi compreso il contributo al fondo di garanzia per lo stoccaggio obbligatorio.
5 Riguarda solo i prodotti ai sensi dell’allegato 7 dell’Accordo.
6 Descrizione: per «vino di Porto» si intende un vino di qualità prodotto nella regione deter- minata portoghese che reca tale nome ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999.
7 Descrizione: per «retsina» si intende un vino da tavola ai sensi delle disposizioni comunita- rie di cui all’allegato VII, sezione A, punto 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999.
Concessioni della Comunità
Allegato 218
La Comunità accorda, per i prodotti originari della Svizzera sotto indicati, le seguen- ti concessioni tariffarie, eventualmente entro i limiti di un quantitativo annuo stabili- to:
Codice NC Designazione della merce Dazio doganale applicabile (euro/100 kg peso netto)
Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
0102 90 41
0102 90 49
Animali vivi della specie bovina di peso superiore a 160 kg
0.00 4 600 capi
0102 90 51 0102 90 59 | |||
0102 90 61 | |||
0102 90 69 | |||
0102 90 71 | |||
0102 90 79 | |||
ex 0210 20 90 | Carni della specie bovina, disossate, secche | esente | 1 200 |
ex 0401 30 | Crema di latte, avente tenore, in peso, di | esente | 2 000 |
materie grasse superiore a 6 % | |||
0403 10 | Iogurt | ||
0402 29 11 ex 0404 90 83 | Latte speciale, detto «per l’alimentazione dei bambini lattanti», in recipienti ermetica- | 43.80 | illimitato |
mente chiusi di contenuto netto inferiore o | |||
uguale a 500 g, avente tenore, in peso, di | |||
materie grasse superiore a 10 %1 | |||
0602 | Altre piante vive (comprese le loro radici), | esente | illimitato |
talee e marze; bianco di funghi (micelio) | |||
0603 11 00 | Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o | esente | illimitato |
0603 12 00 | per ornamento, freschi | ||
0603 13 00 | |||
0603 14 00 | |||
0603 19 | |||
0701 10 00 | Patate da semina, fresche o refrigerate | esente | 4 000 |
0702 00 00 | Pomodori, freschi o refrigerati | esente2 | 1 000 |
0703 10 19 | Cipolle, non da semina, porri e altri ortaggi | esente | 5 000 |
0703 90 00 | agliacei, freschi o refrigerati | ||
0704 10 00 | Cavoli, cavolfiori, cavoli xxxxx, cavoli rapa | esente | 5 500 |
0704 90 | e simili prodotti commestibili, ad eccezione | ||
dei cavoletti di Bruxelles, freschi o refrigerati | |||
0705 | Lattughe (Latuca sativa) e cicorie (Cichorium | esente | 3 000 |
spp.), fresche o refrigerate | |||
0706 10 00 | Carote e navoni, freschi o refrigerati | esente | 5 000 |
18 Nuovo testo giusta l’art. 1 della Dec. n. 2/2008 del Comitato misto per l’agricoltura del 24 giu. 2008, approvata dall’AF il 29 mag. 2008 e in vigore per la Svizzera dal
1° gen. 2010 (RU 2010 251 249; FF 2008 885).
Codice NC Designazione della merce Dazio doganale applicabile (euro/100 kg peso netto)
Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
0706 90 10 | Barbabietola da insalata, salsefrica o barba di | esente | 3 000 |
0706 90 90 | becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, ad eccezione del rafano (Cochlearia armoracia), freschi o refrigerati | ||
0707 00 05 | Cetrioli, freschi o refrigerati | esente2 | 1 000 |
0708 20 00 | Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.), freschi o refrigerati | esente | 1 000 |
0709 30 00 | Melanzane, fresche o refrigerate | esente | 500 |
0709 40 00 | Sedani, esclusi i sedani-rapa, freschi o refrigerati | esente | 500 |
0709 51 00 | Funghi e tartufi, freschi o refrigerati | esente | illimitato |
0709 59 | |||
0709 70 00 | Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), freschi o refrigerati | esente | 1 000 |
0709 90 10 | Insalate, fresche o refrigerate, diverse dalle lattughe (Lactuca sativa) e dalle cicorie (Cichorium spp.) | esente | 1 000 |
0709 90 20 | Bietole da costa e cardi | esente | 300 |
0709 90 50 | Finocchi, freschi o refrigerati | esente | 1 000 |
0709 90 70 | Zucchine, fresche o refrigerate | esente2 | 1 000 |
0709 90 90 | Altri ortaggi, freschi o refrigerati | esente | 1 000 |
0710 80 61 | Funghi, anche cotti in acqua o al vapore, | esente | illimitato |
0710 80 69 | congelati | ||
0712 90 | Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette, oppure tritati o polverizzati, anche ottenuti da ortaggi o legumi prece- dentemente cotti, ma non altrimenti preparati, esclusi cipolle, funghi e tartufi | esente | illimitato |
ex 0808 10 80 | Mele, diverse dalle mele da sidro, fresche | esente2 | 3 000 |
0808 20 | Pere e cotogne, fresche | esente2 | 3 000 |
0809 10 00 | Albicocche, fresche | esente2 | 500 |
0809 20 95 | Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide (Prunus cerasus), fresche | esente2 | 1 5003 |
0809 40 | Prugne e prugnole, fresche | esente2 | 1 000 |
0810 10 00 | Fragole | esente | 200 |
0810 20 10 | Lamponi, freschi | esente | 100 |
0810 20 90 | More di rovo o di gelso e more-lamponi, fresche | esente | 100 |
1106 30 10 | Farine, xxxxxxxx e polveri di banane | esente | 5 |
1106 30 90 | Farine, semolini e polveri di altre frutta del capitolo 8 | esente | illimitato |
ex 0210 19 50 | Prosciutti, in salamoia, disossati, insaccati in vescica o in budello artificiale | esente | 1 900 |
ex 0210 19 81 | Pezzo di cotoletta disossato, affumicato |
Codice NC Designazione della merce Dazio doganale applicabile (euro/100 kg peso netto)
Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
ex 1601 00 Salsicce, salami e prodotti simili, di carne,
di frattaglie o di sangue; preparazioni alimen- tari a base di tali prodotti di animali delle rubriche da 0101 a 0104, esclusi i cinghiali
ex 0210 19 81
ex 1602 49 19
ex 2002 90 91
ex 2002 90 99
Collo di maiale, seccato all’aria, insaporito o non, intero, in pezzi o a fette sottili
Polveri di pomodori, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido4
esente illimitato
2003 90 00 Funghi, esclusi quelli del genere Agaricus, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico
0710 10 00 Patate, anche cotte in acqua o al vapore, congelate
esente illimitato
esente 3 000
2004 10 10
2004 10 99
Patate preparate o conservate ma non nel- l’aceto o acido acetico, congelate, diverse dai prodotti della voce 2006, ad eccezione della farina, semolino o fiocchi
2005 20 80 Patate preparate o conservate, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non conge-
late, diverse dai prodotti della voce 2006, esclu- se le preparazioni sotto forma di farina, semolino o fiocchi e le preparazioni sotto
forma di fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l’alimentazione nello stato in cui sono presentate
ex 2005 91 00
ex 2005 99
Polveri preparate di ortaggi e legumi e delle relative miscele, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido4
esente illimitato
ex 2008 30 Fiocchi e polveri di agrumi, con o senza
aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido4
ex 2008 40 Fiocchi e polveri di xxxx, con o senza
aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido4
ex 2008 50 Fiocchi e polveri di albicocche, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido4
2008 60 Ciliegie, diversamente preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o altri dolcifi- canti o di alcole, non nominate né comprese altrove
esente illimitato
esente illimitato
esente illimitato
esente 500
ex 0811 90 19
ex 0811 90 39
Ciliegie, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti
0811 90 80 Ciliegie dolci, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti
Codice NC Designazione della merce Dazio doganale applicabile (euro/100 kg peso netto)
Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
ex 2008 70 Fiocchi e polveri di pesche, con o senza
aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido4
ex 2008 80 Fiocchi e polveri di fragole, con o senza
aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido4
ex 2008 99 Fiocchi e polveri di altre frutta, con o senza
aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido4
ex 2009 19 Polveri di succhi d’arancia, con o senza
aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
esente illimitato
esente illimitato
esente illimitato
esente illimitato
ex 2009 21 00
ex 2009 29
ex 2009 31
ex 2009 39
ex 2009 41
ex 2009 49
ex 2009 71
ex 2009 79
Polveri di succhi di pompelmo, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
Polveri di succhi di altri agrumi, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
Polveri di succhi di ananasso, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
Polveri di succhi di mela, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
esente illimitato
esente illimitato
esente illimitato
esente illimitato
ex 2009 80 Polveri di succhi di altre frutta od ortaggi o
legumi, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
esente illimitato
1 Ai fini dell’applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto «per l’alimentazione dei bambini lattanti» si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossicogeni e che contengono meno di 10 000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.
2 Se del caso, si applica il dazio specifico diverso dal dazio minimo.
3 Comprese le 1000 t previste dallo scambio di lettere del 14 luglio 1986.
4 Si veda la dichiarazione comune relativa alla classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e delle polveri di frutta.
Allegato 319
1. Gli scambi bilaterali di tutti i prodotti di cui al codice 0406 del sistema armoniz- zato sono pienamente liberalizzati a decorrere dal 1° giugno 2007, con la soppres- sione dei dazi doganali e dei contingenti.
2. L’Unione europea non applica restituzioni all’esportazione per i formaggi esportati in Svizzera. La Svizzera non applica sovvenzioni all’esportazione20 per i formaggi esportati nell’Unione europea.
3. Tutti i prodotti di cui al codice NC 0406 originari dell’Unione europea o della Svizzera e oggetto di scambi tra queste due Parti sono esentati dalla presentazione di un titolo di importazione.
4. L’Unione europea e la Svizzera provvedono affinché i vantaggi reciprocamente concessi non siano compromessi da altre misure relative alle importazioni e alle esportazioni.
5. Se in una della Parti dovessero manifestarsi perturbazioni dei mercati sotto forma di un’evoluzione dei prezzi e/o del flusso di importazioni, su richiesta di una delle Parti si procede quanto prima all’avvio di consultazioni, nell’ambito del Comitato di cui all’articolo 6 dell’Accordo, al fine di trovare adeguate soluzioni. A questo pro- posito, le Parti convengono di scambiarsi periodicamente notizie sulle quotazioni e ogni altra informazione utile sul mercato dei formaggi autoctoni e importati.
19 Nuovo testo giusta l’art. 1 della Dec. n. 1/2011 del Comitato misto per l’agricoltura del 31 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1613).
20 Gli importi che hanno costituito la base per il processo di eliminazione delle sovvenzioni all’esportazione sono stati calcolati di comune accordo dalle Parti sulla base della diffe-
renza dei prezzi istituzionali del latte presumibilmente applicabili al momento dell’entrata in vigore dell’Accordo, incluso un supplemento per il latte trasformato in formaggio, ottenuti in funzione del quantitativo di latte necessario per la produzione dei formaggi in causa, e (salvo per i formaggi contingentati) previa detrazione dell’importo della ridu- zione dei dazi doganali da parte della Comunità.
Relativo al settore fitosanitario
Allegato 4
Art. 1 Oggetto
(1) Il presente Allegato riguarda l’agevolazione degli scambi tra le Parti di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti sottoposti a misure fitosanitarie originari del loro territorio o importati da paesi terzi, menzionati in un’appendice 1 che il Comitato deve redigere conformemente all’articolo 11 dell’Accordo.
(2)21 In deroga all’articolo 1 dell’Accordo, il presente allegato si applica a tutti i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri oggetti menzionati nell’appendice 1, secondo quanto indicato al paragrafo 1.
Art. 2 Principi
(1) Le Parti riconoscono di avere legislazioni simili in materia di misure di prote- zione contro l’introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali, ai prodotti vegetali o ad altri oggetti, le quali esplicano effetti equivalenti in termini di protezione contro l’introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali menzionati nell’appendice 1 di cui all’articolo 1. Questo ricono- scimento si estende anche alle misure fitosanitarie applicate ai vegetali, ai prodotti vegetali e ad altri oggetti provenienti da paesi terzi.
(2) Le legislazioni di cui al paragrafo 1 sono citate in un’appendice 2 che il Comita- to deve redigere conformemente all’articolo 11 dell’Accordo.
(3)22 Le Parti riconoscono reciprocamente i passaporti fitosanitari rilasciati dagli organismi che sono stati riconosciuti dalle rispettive autorità. Un elenco di questi organismi, regolarmente aggiornato, può essere ottenuto presso le autorità elencate nell’appendice 3. Detti passaporti attestano la conformità alle rispettive legislazioni che figurano nell’appendice 2 di cui al paragrafo 2 e sono considerati rispondenti ai requisiti documentali prescritti dalle medesime per la circolazione, nel territorio delle Parti, di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti che figurano nell’appendice 1 di cui all’articolo 1.
(4) I vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti menzionati nell’appendice 1 di cui all’articolo 1, che non sono sottoposti al regime del passaporto fitosanitario per gli scambi nel territorio delle Parti, vengono scambiati tra le Parti senza passaporto fitosanitario, fatti salvi gli altri eventuali documenti richiesti dalle rispettive legisla- zioni, in particolare quelli introdotti dai sistemi che permettono di risalire all’origine dei vegetali, prodotti vegetali o altri oggetti.
21 Introdotto dall’art. 1 n. 2 dell’Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 4925).
22 Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 3 dell’Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 4925).
Art. 3
(1) I vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti che non figurano espressamente nell’appendice 1 di cui all’articolo 1 e non sono soggetti a misure fitosanitarie in alcuna delle due Parti possono essere scambiati tra le Parti senza controlli relativi a misure fitosanitarie (controlli documentali, controlli d’identità, controlli fitosanitari).
(2) Qualora una delle Parti abbia l’intenzione di adottare una misura fitosanitaria applicabile ai vegetali, prodotti vegetali o altri oggetti di cui al paragrafo 1, essa ne informa l’altra Parte.
(3) In virtù dell’articolo 10, paragrafo 2, il gruppo di lavoro «fitosanitario» valuta le conseguenze delle misure adottate ai sensi del paragrafo 2 sul presente Allegato e propone un’eventuale modifica delle appendici corrispondenti.
Art. 4 Esigenze regionali
(1) Ciascuna delle Parti può stabilire, secondo criteri simili, specifiche esigenze per i movimenti di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, indipendentemente dall’ori- gine, da e verso una determinata zona del suo territorio, qualora lo giustifichi la situazione fitosanitaria ivi esistente.
(2) L’appendice 4, che il Comitato deve redigere conformemente all’articolo 11 del- l’Accordo, definisce le zone di cui al paragrafo 1 e le esigenze specifiche ad esse applicabili.
Art. 5 Controllo all’importazione
(1) Ciascuna delle Parti effettua controlli fitosanitari per sondaggio e su campione, in proporzione non superiore ad una determinata percentuale delle spedizioni di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti che figurano nell’appendice 1 di cui all’arti- colo 1. Detta percentuale, proposta dal gruppo di lavoro «fitosanitario» e stabilita dal Comitato, è determinata per ciascun vegetale, prodotto vegetale o altro oggetto secondo il rischio fitosanitario che esso presenta. All’atto dell’entrata in vigore del presente Allegato, la percentuale in parola è fissata al 10 per cento.
(2) In virtù dell’articolo 10, paragrafo 2 del presente Allegato, il Comitato può decidere, su proposta del gruppo di lavoro «fitosanitario», di ridurre la proporzione dei controlli di cui al paragrafo 1.
(3) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano soltanto ai controlli fitosanitari effettuati sugli scambi di vegetali, di prodotti vegetali o di altri oggetti tra le Parti.
(4) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano compatibilmente con l’artico- lo 11 dell’Accordo e con gli articoli 6 e 7 del presente Allegato.
Art. 6 Misure di salvaguardia
Le misure di salvaguardia sono adottate conformemente alle procedure di cui all’ar- ticolo 10, paragrafo 2 dell’Accordo.
Art. 7 Deroghe
(1) Se una delle Parti intende applicare deroghe nei riguardi dell’insieme o di una porzione del territorio dell’altra Parte, essa ne informa preventivamente quest’ultima motivando la propria decisione. Ferma restando la possibilità di esecuzione imme- diata delle deroghe progettate, le Parti si consultano nel più breve termine per trova- re soluzioni adeguate.
(2) Se una delle Parti applica deroghe nei confronti di una parte del proprio territo- rio o di un paese terzo, essa ne informa quanto prima l’altra Parte. Ferma restando la possibilità di esecuzione immediata delle deroghe progettate, le Parti si consultano nel più breve termine per trovare soluzioni adeguate.
Art. 8 Controllo congiunto
(1) Ciascuna delle Parti acconsente all’esecuzione di un controllo congiunto, su richiesta dell’altra Parte, allo scopo di valutare la situazione fitosanitaria e le misure aventi effetti equivalenti ai sensi dell’articolo 2.
(2) Per controllo congiunto si intende la verifica, condotta alla frontiera, della conformità di una spedizione proveniente da una delle Parti con i requisiti fitosanita- ri vigenti.
(3) Il suddetto controllo viene effettuato secondo la procedura stabilita dal Comi- tato, su proposta del gruppo di lavoro «fitosanitario».
Art. 9 Scambi di informazioni
(1) In applicazione dell’articolo 8 dell’Accordo, le Parti provvedono a scambiarsi tutte le informazioni utili circa l’attuazione e l’applicazione delle disposizioni legi- slative, regolamentari e amministrative attinenti all’oggetto del presente Allegato, nonché le informazioni di cui all’appendice 5.
(2) Al fine di garantire l’applicazione equivalente delle modalità di esecuzione delle legislazioni contemplate dal presente Allegato, ciascuna delle Parti acconsente a ricevere, su istanza dell’altra, visite di esperti dell’altra Parte sul proprio territorio, le quali si svolgono in collaborazione con l’organismo fitosanitario ufficiale territo- rialmente competente.
Art. 10 Gruppo di lavoro «fitosanitario»
(1) Il gruppo di lavoro «fitosanitario», denominato in appresso «gruppo di lavoro», istituito a norma dell’articolo 6, paragrafo 7 dell’Accordo, esamina le questioni relative al presente Allegato e alla sua applicazione.
(2) Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l’evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari interne delle Parti nelle materie disciplinate dal presente Allegato. In particolare, esso formula proposte che sottopone al Comitato al fine di adeguare e aggiornare le appendici del presente Allegato.
Vegetali, Prodotti vegetali ed altri oggetti
Appendice 123
A. Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, provenienti dal territorio delle Parti, in relazione ai quali le Parti hanno normative simili che comportano risultati equivalenti e in relazione ai quali le Parti riconoscono il passaporto fitosanitario
1 Vegetali e prodotti vegetali
1.1 Vegetali destinati all’impianto, escluse le sementi
Beta vulgaris L.
Camellia spp.
Humulus lupulus L.
Prunus L., eccetto Prunus laurocerasus L. e Prunus lusitanica L.
Rhododendron spp., eccetto Rhododendron simsii Planch.
Viburnum spp.
1.2 Vegetali diversi dai frutti e dalle sementi, compreso il polline vivo destinato all’impollinazione
Amelanchier Med. Chaenomeles Lindl. Crataegus L. Cydonia Mill.
Eriobotrya Lindl.
Malus Mill.
Mespilus L.
Pyracantha Roem.
Pyrus L.
Sorbus L.
1.3 Vegetali di specie stolonifere o tuberose destinati all’impianto
Solanum L. e relativi ibridi
23 Introdotta dall’art. 1 della Dec. n. 1/2004 del Comitato misto per l’agricoltura
dell’8 mar. 2004 (RU 2004 2227). Nuovo testo giusta l’art. 1 della Dec. n. 1/2010 del Comitato misto per l’agricoltura del 13 dic. 2010, in vigore per la Svizzera dal
1° gen. 2011 (RU 2011 251).
1.4 Vegetali, esclusi i frutti
Vitis L.
1.5 Legno che ha conservato in tutto o in parte la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, o ridotto in piccole placche, particelle, segatura, avanzi o cascami di legno
(a) ottenuto interamente o parzialmente da Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale;
nonché
(b) corrispondente a una delle seguenti descrizioni riportate nell’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune24:
Codice NC Designazione delle merci
4401 10 00 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 22 00 Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere
ex 4401 30 80 Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglome- rati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
4403 10 00 Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conser- vazione, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato
ex 4403 99 Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4404 20 00 Pali spaccati in legno diverso da quello di conifere; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo
ex 4407 99 Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
24 GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
2 Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti provenienti da operatori autorizzati a produrre per la vendita ai professionisti della produzione vegetale, esclusi i vegetali, i prodotti vegetali e altri oggetti preparati e pronti per la vendita al consumatore finale, e per i quali è garantito che la produzione è nettamente separata da quella di altri prodotti
2.1 Vegetali destinati all’impianto, escluse le sementi
Abies Mill.
Apium graveolens L. Argyranthemum spp. Aster spp.
Brassica spp.
Castanea Mill.
Cucumis spp.
Dendranthema (DC) Des Moul. Dianthus L. e relativi ibridi Exacum spp.
Fragaria L.
Gerbera Cass.
Gypsophila L.
Impatiens L.: tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea
Lactuca spp.
Larix Mill.
Leucanthemum L.
Lupinus L.
Pelargonium L’Hérit. ex Ait.
Picea A. Dietr.
Pinus L.
Platanus L.
Populus L.
Prunus laurocerasus L. e Prunus lusitanica L.
Pseudotsuga Xxxx.
Quercus L.
Rubus L.
Spinacia L.
Tanacetum L.
Tsuga Xxxx.
Verbena L.
nonché altri vegetali di specie erbacee, eccetto i vegetali della famiglia delle
Gramineae, i bulbi, le radici tuberose, i rizomi e i tuberi.
2.2 Vegetali destinati all’impianto, escluse le sementi
Solanaceae, eccetto i vegetali di cui al nuermo 1.3.
2.3 Vegetali provvisti delle radici o con mezzo di coltura aderente o associato
Araceae Marantaceae Musaceae Persea spp. Strelitziaceae
2.4 Sementi e bulbi destinati all’impianto
Allium ascalonicum L.
Allium cepa L.
Allium schoenoprasum L.
Helianthus annuus L.
Lycopersicon lycopersicum( L.) Karsten ex Farw.
Medicago sativa L.
Phaseolus L.
2.5 Vegetali destinati all’impianto
Allium porrum L.
Vegetali di Palmae, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti generi o specie:
Areca catechu L.
Arenga pinnata (Wurmb) Merr.
Borassus flabellifer L.
Brahea Mart.
Butia Becc.
Calamus merrillii Becc.
Caryota maxima Blume ex Mart. Caryota cumingii Lodd. ex Mart. Chamaerops X.
Xxxxx nucifera L. Corypha elata Roxb. Corypha gebang Mart. Elaeis guineensis Xxxx. Jubaea Kunth.
Livistona R. Br. Metroxylon sagu Rottb. Oreodoxa regia Kunth. Phoenix X.
Xxxxx Xxxxx.
Syagrus Mart. Trachycarpus X. Xxxxx. Trithrinax Mart.
Washingtonia Raf.
2.6 Bulbi e rizomi bulbosi destinati all’impianto
Camassia Lindl.
Chionodoxa Boiss.
Crocus flavus Xxxxxx cv. Golden Yellow
Galanthus L.
Galtonia candicans (Xxxxx) Decne
Gladiolus Tourn. ex L.: varietà miniaturizzate e relativi ibridi come G. cal- lianthus Xxxxxx, X. colvillei Sweet, G. nanus hort., X. ramosus hort. e
G. tubergenii hort.
Hyacinthus L.
Xxxx X.
Xxxxxx Xxxxxxx (= Hymenocallis Salisb.)
Muscari Mill.
Narcissus L.
Ornithogalum X. Xxxxxxxxxx Xxxxx Scilla L.
Tigridia Juss.
Tulipa L.
B. Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, provenienti da territori diversi da quelli delle Parti, per i quali le disposizioni fitosanitarie relative all’importazione delle due Parti hanno effetti equivalenti e che possono essere scambiati tra le Parti con un passaporto fitosanitario se figurano nella lettera A della presente appendice oppure liberamente se non vi figurano
1 Fatti salvi i vegatali di cui alla lettera C della presente appendice, tutti i vegetali destinati all’impianto escluse le sementi
2 Sementi
2.1 Sementi originarie dell’Argentina, dell’Australia, della Bolivia, del Cile, della Nuova Zelanda e dell’Uruguay
Cruciferae
Gramineae eccetto Oryza spp.
Trifolium spp.
2.2 Sementi, di qualunque origine ad esclusione del territorio di una delle Parti
Allium ascalonicum L.
Allium cepa L.
Allium porrum L.
Allium schoenoprasum L.
Capsicum spp.
Helianthus annuus L.
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw.
Medicago sativa L.
Phaseolus L.
Prunus L.
Rubus L.
Zea mays L.
2.3 Sementi originarie dell’Afghanistan, dell’India, dell’Iran, dell’Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan, del Sud Africa e degli Stati Uniti
Triticum Secale
X Triticosecale
3 Parti di vegetali, esclusi frutti e sementi
Acer saccharum Xxxxx., originario degli USA e del Canada
Apium graveolens L. (ortaggi a foglia)
Aster spp. originario di Paesi extraeuropei (fiori recisi)
Camellia spp. Conifere (Coniferales)
Dendranthema (DC) Des Moul.
Dianthus L.
Eryngium L., originario di Paesi extraeuropei (fiori recisi)
Gypsophila L.
Hypericum L., originario di Paesi extraeuropei (fiori recisi) Lisianthus L., originario di Paesi extraeuropei (fiori recisi) Ocimum L. (ortaggi a foglia)
Orchidaceae (fiori recisi) Pelargonium L’Hérit. ex Ait. Populus L.
Prunus L., originario di Paesi extraeuropei
Rhododendron spp., ad eccezione del Rhododendron simsii Planch.
Xxxx X., originaria di Paesi extraeuropei (fiori recisi)
Quercus L.
Solidago L.
Trachelium L., originario di Paesi extraeuropei (fiori recisi)
Viburnum spp.
4 Frutta
Annona L., originaria di Paesi extraeuropei
Cydonia L., originaria di Paesi extraeuropei
Diospyros L., originario di Paesi extraeuropei Malus Mill., originario di Paesi extraeuropei Mangifera L., originaria di Paesi extraeuropei Momordica L.
Passiflora L., originaria di Paesi extraeuropei Prunus L., originario di Paesi extraeuropei Psidium L., originario di Paesi extraeuropei Pyrus L., originario di Paesi extraeuropei Ribes L., originario di Paesi extraeuropei Solanum melongena L.
Syzygium Gaertn., originario di Paesi extraeuropei
Vaccinium L., originario di Paesi extraeuropei
5 Tuberi non destinati all’impianto
Solanum tuberosum L.
6 Legno che ha conservato in tutto o in parte la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, o ridotto in piccole placche, particelle, segatura, avanzi o cascami di legno
(a) ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti ordini, generi o specie, ad eccezione del materiale da imballaggio in legno, in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combina- zione di questi fattori, originario di territori diversi da quelli dell’una o dell’altra Parte:
– Quercus L., compreso il legname che non ha conservato la super- ficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti, escluso il legname conforme alla descrizione di cui alla parte b) del codice NC 4416 00 00 e purché dalla documentazione risulti provato che il legname è stato trattato o trasformato mediante trattamento ter- mico che ha consentito di raggiungere una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti;
– Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la super- ficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti o dell’Armenia;
– Populus L., compreso il legname che non ha conservato la superfi- cie rotonda naturale, originario di Paesi del continente americano;
– Acer saccharum Xxxxx., compreso il legname che non ha conser- vato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti e del Canada;
– conifere (Coniferales), compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Paesi non europei, Kazakstan, Russia e Turchia;
– Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Xxxxx davidiana Planch., Xxxxx parvifolia Jacq. e Pterocarya rhoifolia Xxxxxxx & Zucc., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario del Canada, della Cina, del Giappone, della Mongolia, della Repubblica di Xxxxx, della Russia, di Taiwan e degli USA;
nonché
(b) corrispondente a una delle seguenti descrizioni riportate nell’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio:
Codice NC Designazione delle merci
4401 10 00 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 21 00 Legno di conifere in piccole placche o in particelle
4401 22 00 Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere
4401 30 40 Segatura
ex 4401 30 90 Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglo- merati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
ex 4403 10 00 Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conser- vazione, non scortecciato, privato dell’alburno o squadrato
4403 20 Legno di conifere grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di con- servazione
4403 91 Legno di quercia (Quercus spp.) grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4403 99 Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4404 Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo
4406 Traversine di legno per strade ferrate o simili
4407 10 Legno di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4407 91 Legno di quercia (Quercus spp.) segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
ex 4407 93 Legno di Acer saccharum Xxxxx, segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4407 95 Legno di frassino (Fraxinus spp.), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
ex 4407 99 Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44, da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) faggio (Fagus spp.), acero (Acer spp.), ciliegio (Prunus spp.) o frassino (Fraxinus spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4415 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno
4416 00 00 Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio
9406 00 20 Costruzioni prefabbricate di legno
(c) – materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, palette di carico semplici, pa- lette-casse e altre piattaforme di carico, spalliere di palette, corren- temente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad ec- cezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori;
– legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname, compreso quello che non ha conservato la superficie ro- tonda naturale, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori.
7 Terra e mezzo di coltura
(a) Terra e mezzo di coltura in quanto tale, costituito in tutto o in parte di terra o di materie organiche quali parti di vegetali, humus contenente torba o cortecce, diverso da quello costituito interamente di torba;
(b) terra e mezzo di coltura, aderente o associato ai vegetali, costituito inte- ramente o parzialmente di materiali indicati alla lettera a) oppure costi- tuito parzialmente di sostanze solide inorganiche, destinato a rafforzare la vitalità dei vegetali, originari dei seguenti Paesi:
– Turchia,
– Bielorussia, Georgia, Moldova, Russia o Ucraina,
– Paesi extraeuropei ad eccezione di Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco e Tunisia.
8 Corteccia, separata del tronco, di:
– conifere (Coniferales) originarie di Paesi non europei
– Acer saccharum Xxxxx, Populus L., e Quercus L. ad eccezione di
Quercus suber L.
– Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Xxxxx davidiana Planch., Xxxxx parvifolia Jacq. e Pterocarya rhoifolia Xxxxxxx & Zucc., origina- ri del Canada, della Cina, del Giappone, della Mongolia, della Repub- blica di Corea, della Russia, di Taiwan e degli USA.
9 Cereali delle seguenti specie, originari dell’Afghanistan, dell’India, dell’Iran, dell’Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan, del Sud Africa e degli Stati Uniti
– Triticum
– Secale
– X Triticosecale
C. Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, provenienti da una delle Parti, per i quali queste non dispongono di legislazioni simili e in relazione ai quali queste non riconoscono il passaporto fitosanitario
1 Vegetali e prodotti vegetali provenienti dalla Svizzera che devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario all’atto dell’importazione da parte di uno Stato membro della Comunità
1.1 Vegetali destinati all’impianto, escluse le sementi
Clausena Burm. f.
Xxxxxxx Xxxxxx ex L.
1.2 Parti di vegetali, esclusi frutti e sementi
1.3 Sementi
Oryza spp.
1.4 Frutta
Citrus L. e relativi ibridi Fortunella Xxxxxxx e relativi ibridi Poncirus Raf. e relativi ibridi
2 Vegetali e prodotti vegatali provenienti da uno Stato membro della Comunità che devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario all’atto dell’importazione in Svizzera
3 Vegetali e prodotti vegetali provenienti dalla Svizzera di cui è vietata l’importazione in uno Stato membro della Comunità
3.1 Vegetali, esclusi frutti e sementi
Citrus L. e relativi ibridi Fortunella Xxxxxxx e relativi ibridi Poncirus Raf. e relativi ibridi
4 Vegetali e prodotti vegetali provenienti da uno Stato membro della Comunità di cui è vietata l’importazione in Svizzera
4.1 Vegetali
Cotoneaster Ehrh.
Photinia davidiana (Dcne.) Cardot
Appendice 225
Disposizioni legislative26
Disposizioni della Comunità europea
– Xxxxxxxxx 69/464/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la rogna nera della patata
– Xxxxxxxxx 74/647/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1974, relativa alla lotta contro la tortrice del garofano
– Decisione 91/261/CEE della Commissione, del 2 maggio 1991, che ricono- sce l’Australia indenne da Xxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxx.) Winsl. et al.
– Direttiva 92/70/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce le modalità delle indagini da effettuare per il riconoscimento di zone protette nella Comunità
– Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabili- sce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vege- tali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione
– Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il tra- sporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all’interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti non- ché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione
– Decisione 93/359/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che auto- rizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di Xxxxx X. originario degli Stati Uniti d’America
– Decisione 93/360/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che auto- rizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di Xxxxx X. originario del Canada
– Decisione 93/365/CEE della Commissione, del 2 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere sottoposto a trattamento termico, originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname sottoposto a trattamento termico
25 Introdotta dall’art. 1 della Dec. n. 1/2004 del Comitato misto per l’agricoltura
dell’8 mar. 2004 (RU 2004 2227). Nuovo testo giusta l’art. 1 della Dec. n. 1/2010 del Comitato misto per l’agricoltura del 13 dic. 2010, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2011 (RU 2011 251).
26 Salvo indicazione contraria, il riferimento a un atto rinvia all’ultima versione emanata prima del 30 aprile 2010.
– Decisione 93/422/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che auto- rizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della diretti- va 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere es- siccato in forno (kiln dried) originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essic- cato in forno (kiln dried)
– Decisione 93/423/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che auto- rizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della diretti- va 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essic- cato in forno (kiln dried) originario degli Stati Uniti d’America, e che sta- bilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried)
– Direttiva 93/50/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che speci- fica taluni vegetali non elencati nell’allegato V, parte A della diretti- va 77/93/CEE del Consiglio i cui produttori o centri di raccolta e di spedi- zione situati nelle rispettive zone di produzione devono essere iscritti in un registro ufficiale
– Direttiva 93/51/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che istituisce norme per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali o altre voci attraverso una zona protetta, nonché per il trasporto di tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di una zona protetta e spostati all’interno di essa
– Direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata
– Direttiva 94/3/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce una procedura per la notificazione dell’intercettazione di una spedizione, o di un organismo nocivo, proveniente da paesi terzi che presenta un immi- nente pericolo fitosanitario
– Direttiva 98/22/CE della Commissione, del 15 aprile 1998, che fissa le con- dizioni minime per l’esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti d’ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vege- tali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi
– Direttiva 98/57/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente la lotta contro Ralstonia solanacearum (Xxxxx) Xxxxxxxx et al.
– Decisione 98/109/CE della Commissione, del 2 febbraio 1998, che autorizza gli Stati membri ad adottare, per quanto concerne la Thailandia, misure di emergenza contro la propagazione del Thrips palmi Karny
– Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
– Decisione 2002/757/CE della Commissione, del 19 settembre 2002, relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l’intro- duzione e la propagazione nella Comunità di Phytophthora ramorum Wer- res, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov.
– Decisione 2002/499/CE della Commissione, del 26 giugno 2002, che auto- rizza deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Con- siglio riguardo ai vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari della Repubblica di Xxxxx
– Decisione 2002/887/CE della Commissione, dell’8 novembre 2002, che autorizza deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo ai vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari del Giappone
– Decisione 2003/766/CE della Commissione, del 24 ottobre 2003, relativa a misure d’emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità della Diabrotica virgifera Le Conte
– Decisione 2004/4/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, che auto- rizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure d’emergenza contro la propagazione di Pseudomonas solanacearum (Xxxxx) Xxxxx per quanto riguarda l’Egitto
– Decisione 2004/200/CE della Commissione, del 27 febbraio 2004, relativa a misure di lotta contro l’introduzione e la propagazione nella Comunità del virus del mosaico del pepino
– Xxxxxxxxx 2004/105/CE della Commissione, del 15 ottobre 2004, che deter- mina i modelli di certificati fitosanitari ufficiali o di certificati fitosanitari di riesportazione che accompagnano vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti dai paesi terzi ed elencati nella direttiva 2000/29/CE del Consi- glio
– Decisione 2005/51/CE della Commissione, del 21 gennaio 2005, che auto- rizza temporaneamente gli Stati membri a concedere deroghe a talune dispo- sizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda l’impor- tazione a scopo di decontaminazione di terra contaminata da antiparassitari o da inquinanti organici persistenti
– Decisione 2005/359/CE della Commissione, del 29 aprile 2005, che prevede una deroga a certe disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tronchi di quercia (Quercus L.) con corteccia provenienti dagli Stati Uniti d’America
– Decisione 2006/133/CE della Commissione, del 13 febbraio 2006, che pre- scrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplemen- tari contro la propagazione di Bursaphelenchus xylophilus (Xxxxxxx e Xxxxxx) Xxxxxx et al. (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Porto- gallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo
– Decisione 2006/464/CE della Commissione, del 27 giugno 2006, che stabili- sce misure d’emergenza provvisorie per impedire l’introduzione e la diffu- sione nella Comunità di Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu
– Decisione 2006/473/CE della Commissione, del 5 luglio 2006, che riconosce taluni paesi terzi e talune regioni di paesi terzi come indenni da Xanthomo- nas campestris (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Xxxxxx e Guignardia citricarpa Xxxxx (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Xxxxxx)
– Direttiva 2006/91/CE del Consiglio, del 7 novembre 2006, concernente la lotta contro la cocciniglia di San Xxxx (versione codificata)
– Decisione 2007/365/CE della Commissione, del 25 maggio 2007, che stabi- lisce misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità di Rhynchophorus ferrugineus (Xxxxxxx)
– Decisione 2007/410/CE della Commissione, del 12 giugno 2007, relativa a misure per impedire l’introduzione e la diffusione all’interno della Comunità del viroide dell’affusolamento dei tuberi di patata
– Decisione 2007/433/CE della Commissione, del 18 giugno 2007, che stabili- sce misure d’emergenza provvisorie per impedire l’introduzione e la diffu- sione nella Comunità di Gibberella circinata Xxxxxxxxx & X’Xxxxxxx
– Decisione 2007/847/CE della Commissione, del 6 dicembre 2007, che auto- rizza una deroga a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo alle piante di Vitis L., ad eccezione dei frutti, originarie della Croazia o della ex Repubblica iugoslava di Macedonia
– Direttiva 2008/61/CE della Commissione, del 17 giugno 2008, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della diretti- va 2000/29/CE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luo- go all’altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale
– Decisione 2008/840/CE della Commissione, del 7 novembre 2008, che stabi- lisce misure di emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità di Anoplophora chinensis (Xxxxxxx)
Disposizioni della Svizzera
– Ordinanza del 28 febbraio 2001 sulla protezione dei vegetali (RS 916.20)
– Ordinanza del DFE27 del 15 aprile 2002 sui vegetali vietati (RS 916.205.1)
– Ordinanza dell’UFAG del 25 febbraio 2004 concernente le misure fitosanita- rie a carattere temporaneo (RS 916.202.1).
27 Ora: Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, DEFR (vedi RU 2012 3631).
Appendice 328
Autorità tenute a fornire su richiesta un elenco degli organismi ufficiali responsabili della preparazione dei passaporti fitosanitari
A. Comunità europea
autorità unica di ciascuno Stato membro, secondo quanto indicato all’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell’8 maggio 200029.
Belgio:
Federal Public Service of Public Health Food Chain Security and Environment DG for Animals, Plants and Foodstuffs
Sanitary Policy regarding Animals and Plants Division Plant Protection
Euro station II (7° floor) Xxxxx Xxxxxx Xxxxx 00 xxx 00 X-0000 Xxxxxxxx
Bulgaria:
NSPP National Service for Plant Protection 00, Xxxxxx Xxxxx xxxx., xxxxx 0
BG-Sofia 1040
Repubblica ceca: State Phytosanitary Administration Xxxxxxxx 1477/1
CZ-170 00 Praha 7
Danimarca:
Ministry of Food, Agriculture and Fisheries The Danish Plant Directorate
Skovbrynet 20
DK-2800 Kgs. Lyngby
Germania:
Xxxxxx Xxxx-Institut - Institut für nationale und internationale Angelegenheiten der Pflanzengesundheit
Messeweg 11/12 -
D-38104 Braunschweig
28 Introdotta dall’art. 1 della Dec. n. 1/2004 del Comitato misto per l’agricoltura dell’8 mar. 2004 (RU 2004 2227). Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 4 dell’Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 4925).
29 GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Modificata da ultimo dalla direttiva 2007/41/CE (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 51).
Estonia:
Plant Production Inspectorate Teaduse 2
EE-75501 Xxxx Xxxxx Maakond
Irlanda:
Department of Agriculture and Food Maynooth Business Campus
Co. Xxxxxxx IRL
Grecia:
Ministry of Agriculture
General Directorate of Plant Produce Directorate of Plant Produce Protection Division of Phytosanitary Control
000 Xxxxxx Xxx.
GR-176 71 Athens
Spagna:
Subdirectora General de Agricultura Integrada y Sanidad Vegetal Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Dirección General de Agricultura
Subdirección General de Agricultura Integrada y Sanidad Vegetal x/ Xxxxxxx XXX, xx 00 – 0x xxxxxx
E-28071 Madrid
Francia:
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Sous-direction de la Protection des Végétaux 000, xxx xx Xxxxxxxxx
F-75732 Paris Cedex 15
Italia:
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAF) Servizio Fitosanitario
Xxx XX Xxxxxxxxx 00 X-00000 Xxxx
Cipro:
Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment Department of Agriculture
Loukis Akritas Ave.
CY-1412 Lefkosia
Lettonia:
State Plant Protection Service Republikas laukums 2
LV-1981 Riga
Lituania:
State Plant Protection Service Kalvariju str. 62
LT-2005 Vilnius
Lussemburgo:
Ministère de l’Agriculture
Adm. des Services Techniques de l’Agriculture Service de la Protection des Végétaux
00, xxxxx x’Xxxx - XX 0000 X-0000 Xxxxxxxxxx
Ungheria:
Ministry of Agriculture and Rural Development Department for Plant Protection and Soil Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxx 00
HU-1860 Budapest 55 Pf. 1
Malta:
Plant Health Department Plant Biotechnology Center Annibale Preca Street
MT-Lija, Lja 1915
Paesi Bassi:
Plantenziektenkundige Dienst Xxxxxxxxxxx 00/Xxxxxxx 0000 XX0000 XX Xxxxxxxxxx
Austria:
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
Referat III 9 a Xxxxxxxxxx 0 X-0000 Xxxx
Polonia:
The State Plant Health and Seed Inspection Service Main Inspectorate of Plant Health and Seed Inspection 00, Xxxxxxxxx Xxxxxx
PL-01-171 Warsaw
Portogallo:
Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, 0
PT-1949-002 Lisboa
Romania:
Phytosanitary Direction
Ministry of Agriculture, Forests and Rural Development 24th Xxxxx I Blvd.
Sector 3
RO-Bucharest
Slovenia:
MAFF – Phytosanitary Administration of the Republic of Slovenia Plant Health Division
Einspielerjeva 6 SI-1000 Ljubljana
Slovacchia:
Ministry of Agriculture Department of plant commodities Dobrovicova 12
SK-812 66 Bratislava
Finlandia:
Ministry of Agriculture and Forestry
Unit for Plant Production and Animal Nutrition Department of Food and Health
Xxxxxxxxxx 00
P.O. Box 30
FI-00023 Government Finland
Svezia:
Jordbruksverket
Swedish Board of Agriculture Plant Protection Service
S-55182 Jönköping
Regno Unito:
Department for Environment, Food and Rural Affairs Plant Health Division
Foss House King’s Pool Peasholme Green
UK-York YO1 7PX
B. Svizzera
Ufficio federale dell’agricoltura CH-3003 Berna
Appendice 430
Zone di cui all’articolo 4 e relative prescrizioni speciali
Le zone di cui all’articolo 4 e le relative prescrizioni speciali che le due Parti devono rispettare sono definite nelle disposizioni legislative e amministrative delle due Parti qui di seguito indicate.
Disposizioni della Comunità europea
Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
Regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, del 4 luglio 2008, relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità
Disposizioni della Svizzera
Ordinanza del 28 febbraio 2001 sulla protezione dei vegetali, allegato 4, parte B (RS 916.20)
30 Introdotta dall’art. 1 della Dec. n. 1/2004 del Comitato misto per l’agricoltura
dell’8 mar. 2004 (RU 2004 2227). Nuovo testo giusta l’art. 1 della Dec. n. 1/2010 del Comitato misto per l’agricoltura del 13 dic. 2010, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2011 (RU 2011 251). Salvo indicazione contraria, il riferimento a un atto rinvia all’ultima versione emanata prima del 30 apr. 2010.
Scambio di dati
Appendice 531
Le informazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, sono le seguenti:
– notifiche d’intercettazione di spedizioni o di organismi nocivi in provenienza da paesi terzi o da una porzione del territorio delle parti, che comportano un pericolo fitosanitario immediato e che sono disciplinati dalla direttiva 94/3/CE;
– notifiche di cui all’articolo 16 della direttiva 2000/29/CE.
31 Nuovo testo giusta l’art. 1 della Dec. n. 1/2004 del Comitato misto per l’agricoltura dell’8 mar. 2004 (RU 2004 2227).
Concernente l’alimentazione degli animali
Allegato 5
Art. 1 Oggetto
1. Le Parti si impegnano a ravvicinare le rispettive legislazioni in materia di alimen- tazione animale al fine di agevolare gli scambi in tale settore.
2bis.32In deroga all’articolo 1 dell’Accordo, il presente allegato si applica a tutti i prodotti contemplati dalle disposizioni legislative di cui all’appendice 1, secondo quanto indicato al paragrafo 2
2. In un’appendice 1, che il Comitato deve redigere conformemente all’articolo 11 dell’Accordo, sono elencati i prodotti o i gruppi di prodotti per i quali le disposizioni legislative delle Parti sono giudicate di effetto equivalente e, se del caso, le disposi- zioni legislative rispettive delle Parti i cui requisiti sono giudicati di effetto equiva- lente.
3. Le Parti aboliscono i controlli alle frontiere sui prodotti o i gruppi di prodotti elencati nell’appendice 1 di cui al paragrafo 2.
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente Allegato si intende per:
a) «prodotto», l’alimento per animali o qualsiasi sostanza utilizzata nell’ali- mentazione degli animali;
b) «stabilimento», qualsiasi unità di produzione o di fabbricazione di un pro- dotto o che lo detiene in una fase intermedia prima della sua immissione in commercio, ivi inclusa quella della trasformazione e dell’imballaggio, o che mette in commercio tale prodotto;
c) «autorità competente», l’autorità in ciascuna delle Parti incaricata di effet- tuare i controlli ufficiali nel settore dell’alimentazione animale.
Art. 3 Scambi di informazioni
In applicazione dell’articolo 8 dell’Accordo, le Parti comunicano reciprocamente:
– la o le autorità competenti e la loro giurisdizione territoriale e funzionale;
– l’elenco dei laboratori incaricati di effettuare le analisi di controllo;
– se del caso, l’elenco dei punti di entrata designati sul loro territorio per i vari tipi di prodotti;
– i programmi di controllo intesi ad accertare la conformità dei prodotti alle rispettive disposizioni legislative in materia di alimentazione animale.
32 Introdotto dall’art. 1 n. 5 dell’Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 4925).
I programmi di cui al quarto trattino devono tenere conto della situazione peculiare di ciascuna delle Parti e specificare segnatamente il tipo e la frequenza dei controlli da effettuarsi periodicamente.
Art. 4 Disposizioni generali in materia di controlli
Ciascuna delle Parti prende tutte le misure utili affinché i prodotti destinati ad essere spediti verso l’altra Parte siano controllati con la stessa scrupolosità di quelli desti- nati ad essere messi in circolazione sul proprio territorio; in particolare, le Parti provvedono affinché i controlli:
– siano effettuati con regolarità, in caso di sospetto di non conformità e com- misuratamente all’obiettivo perseguito, in particolare in funzione dei rischi e dell’esperienza acquisita;
– riguardino tutte le fasi della produzione e della fabbricazione, le fasi inter- medie precedenti all’immissione in commercio, l’immissione in commercio, inclusa l’importazione, e l’utilizzazione dei prodotti;
– siano effettuati alla fase più idonea ai fini della ricerca prevista;
– siano effettuati, di norma, senza preavviso;
– riguardino anche le utilizzazioni vietate nell’alimentazione degli animali.
Art. 5 Controllo all’origine
1. Le Parti provvedono affinché l’autorità competente proceda ad un controllo degli stabilimenti per garantire che essi adempiano agli obblighi loro incombenti e che i prodotti destinati ad essere messi in circolazione rispondano ai requisiti previsti dalle disposizioni legislative elencate nell’appendice 1 di cui all’articolo 1, applicabili sul territorio d’origine.
2. In caso di sospetto di inosservanza di tali requisiti, l’autorità competente procede a controlli supplementari e, qualora tale sospetto venga confermato, prende le misure adeguate.
Art. 6 Controllo a destinazione
1. L’autorità competente della Parte di destinazione può verificare, nei luoghi di destinazione, la conformità dei prodotti alle disposizioni del presente Allegato mediante controlli per campione e in modo non discriminatorio.
2. Tuttavia, qualora l’autorità competente della Parte di destinazione disponga di informazioni tali da far presumere un’infrazione, possono essere effettuati controlli anche durante il trasporto dei prodotti sul proprio territorio.
3. Se, in caso di un controllo effettuato nel luogo di destinazione o durante il tra- sporto, l’autorità competente della Parte interessata constata la non conformità dei prodotti alle disposizioni del presente Allegato, essa prende le disposizioni adeguate ed intima allo speditore, al destinatario o a qualsiasi altro soggetto responsabile di effettuare una delle seguenti operazioni:
– messa in conformità dei prodotti entro un termine da stabilire;
– eventuale decontaminazione;
– qualsiasi altro trattamento appropriato;
– utilizzazione per altri fini;
– rinvio alla Parte d’origine, dopo aver informato l’autorità competente di det- ta Parte;
– distruzione dei prodotti.
Art. 7 Controllo dei prodotti provenienti da territori non appartenenti alle Parti
1. In deroga all’articolo 4, primo trattino, le Parti prendono tutte le misure utili affinché, al momento dell’introduzione nei propri territori doganali di prodotti pro- venienti da un territorio diverso da quelli definiti all’articolo 16 dell’Accordo, le autorità competenti effettuino un controllo documentale di ciascuna partita e un controllo d’identità per campione allo scopo di accertarne:
– la natura;
– l’origine;
– la destinazione geografica,
in modo da determinare il regime doganale loro applicabile.
2. Le Parti prendono tutte le misure utili per verificare la conformità dei prodotti, mediante un controllo fisico per campione, prima dell’immissione in libera pratica.
Art. 8 Collaborazione in caso d’infrazione
1. Le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente Allegato. Esse garantiscono la corretta applicazione della normativa con- cernente i prodotti per l’alimentazione animale, soprattutto attraverso l’assistenza reciproca, l’individuazione delle infrazioni e lo svolgimento di indagini in proposito.
2. L’assistenza prevista nel presente articolo non pregiudica le norme che discipli- nano la procedura penale o l’assistenza giudiziaria reciproca tra le Parti in materia penale.
Art. 9 Prodotti soggetti ad autorizzazione preventiva
1. Le Parti si adoperano per rendere identici i rispettivi elenchi di prodotti discipli- nati dalle disposizioni legislative di cui all’appendice 2.
2. Le Parti si informano mutuamente sulle domande di autorizzazione dei prodotti di cui al paragrafo 1.
Art. 10 Consultazioni e clausola di salvaguardia
1. Le Parti si consultano ogniqualvolta una di esse ritenga che l’altra Parte sia venuta meno ad un obbligo derivante dal presente Allegato.
2. La Parte che chiede le consultazioni comunica all’altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso in questione.
3. Le misure di salvaguardia previste da una delle disposizioni legislative riguardan- ti i prodotti e i gruppi di prodotti elencati nell’appendice 1 di cui all’articolo 1 sono adottate conformemente alle procedure di cui all’articolo 10, paragrafo 2 dell’Ac- cordo.
4. Se, al termine delle consultazioni di cui al paragrafo 1 e all’articolo 10, paragra- fo 2, lettera a), terzo trattino dell’Accordo, le Parti non sono addivenute ad un Ac- cordo, la Parte che ha chiesto le consultazioni o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può prendere le opportune misure conservative per garantire l’applica- zione del presente Allegato.
Art. 11 Gruppo di lavoro per l’alimentazione animale
1. Il gruppo di lavoro per l’alimentazione animale, denominato in appresso «gruppo di lavoro», istituito in base all’articolo 6, paragrafo 7 dell’Accordo, esamina qualsia- si questione relativa al presente Allegato e alla sua applicazione. Assume inoltre tutte le funzioni previste dal presente Allegato.
2. Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l’evoluzione delle normative interne delle Parti nelle materie che formano oggetto del presente Allegato. In particolare, esso formula proposte da presentare al Comitato ai fini dell’aggiornamento delle appendici del presente Allegato.
Art. 12 Obbligo di riservatezza
1. Qualsiasi informazione comunicata, in qualunque forma, in esecuzione del pre- sente Allegato, riveste carattere riservato, è coperta dal segreto professionale e gode della stessa protezione conferita ad informazioni simili dalla legge applicabile in materia nell’ordinamento interno della Parte che ha ricevuto l’informazione.
2. Il principio di riservatezza di cui al paragrafo 1 non si applica alle informazioni di cui all’articolo 3.
3. Il presente Allegato non obbliga una delle Parti, la cui legislazione o i cui usi amministrativi impongono, per la tutela del segreto industriale e commerciale, limiti più rigorosi di quelli stabiliti dal presente Allegato, a comunicare informazioni all’altra Parte se questa non si conforma ai suddetti limiti più rigorosi.
4. Le informazioni ricevute devono essere utilizzate esclusivamente ai fini del presente Allegato; esse possono essere utilizzate dalle Parti ad altri fini soltanto previa autorizzazione scritta dell’autorità amministrativa da cui emana l’infor- mazione, con le restrizioni imposte da detta autorità.
Il disposto del paragrafo 1 non osta all’utilizzazione delle informazioni nell’ambito di azioni giudiziarie o amministrative intentate per infrazioni al diritto penale, a condizione che tali informazioni siano state ottenute nel quadro di un’assistenza giuridica internazionale.
5. Le Parti possono, nei processi verbali, nei rapporti e nelle testimonianze, nonché nel corso di procedimenti e azioni a carattere giudiziario, addurre come prova infor- mazioni ricevute e documenti consultati conformemente alle disposizioni del presen- te articolo.
Disposizioni della Comunità
Appendice 133
Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (GU L 35 del’8.2.2005, pag. 1)
Disposizioni della Svizzera
Legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura, modificata da ultimo il 24 marzo 2006 (RU 2006 3861)
Ordinanza del 26 maggio 1999 sugli alimenti per animali, modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RU 2005 5555)
Ordinanza del DFE34 del 10 giugno 1999 sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione degli animali, modificata da ultimo il 2 novembre 2006 (RU 2006 5213)
Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la produzione primaria (RU 2005
5545)
Ordinanza del DFE35 del 23 novembre 2005 concernente l’igiene nella produzione primaria (RU 2005 6651)
Ordinanza del DFE36 del 23 novembre 2005 concernente l’igiene nella produzione lattiera (RU 2005 6667)
33 Introdotta dall’art. 1 della Dec. n. 1/2007 del Comitato misto per l’agricoltura del 15 giu. 2007 (RU 2007 4675).
34 Ora: Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, DEFR (vedi RU 2012 3631).
35 Ora: Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, DEFR (vedi RU 2012 3631).
36 Ora: Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, DEFR
(vedi RU 2012 3631).
Appendice 237
Elenco delle disposizioni legislative di cui all’articolo 9
Disposizioni della Comunità
Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 15)
Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell’alimentazione degli animali (GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8), xxxx- ficata da ultimo dalla direttiva 2004/116/CE (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 81)
Disposizioni della Svizzera
Ordinanza del 26 maggio 1999 sugli alimenti per animali, modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RU 2005 5555)
Ordinanza del DFE38 del 10 giugno 1999 sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione degli animali, modificata da ultimo il 2 novembre 2006 (RU 2006 5213)
37 Nuovo testo giusta l’art. 2 della Dec. n. 1/2007 del Comitato misto per l’agricoltura del 15 giu. 2007 (RU 2007 4675).
38 Ora: Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, DEFR (vedi RU 2012 3631).
Relativo al settore delle sementi
Allegato 6
Art. 1 Oggetto
(1) Il presente Allegato riguarda le sementi delle specie agricole, orticole e fruttico- le, delle piante ornamentali e della vite.
(2) Ai sensi del presente Allegato s’intendono per «sementi» tutti i materiali di moltiplicazione o destinati alla piantagione.
Art. 2 Riconoscimento della conformità delle legislazioni
(1) Le Parti riconoscono che i requisiti previsti dalle legislazioni di cui all’appendice 1, prima sezione, sono equivalenti in termini di risultati.
(2) Fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6, le sementi delle specie definite nelle legislazioni di cui al paragrafo 1 possono essere scambiate tra le Parti e com- mercializzate liberamente sui rispettivi territori, fornendo come unica prova della conformità alle legislazioni delle Parti l’etichetta o qualunque altro documento richiesto per la commercializzazione ai sensi di dette legislazioni.
(3) Le autorità nazionali responsabili dell’attuazione della legislazione sono elen- cate nell’appendice 2. Un elenco, regolarmente aggiornato, degli organismi respon- sabili dei controlli di conformità può essere ottenuto presso le autorità elencate nell’appendice 2.39
Art. 3 Riconoscimento reciproco dei certificati
(1) Ciascuna Parte riconosce, per le sementi delle specie contemplate dalle legisla- zioni di cui all’appendice 1, seconda sezione, i certificati di cui al paragrafo 2, redatti conformemente alla legislazione dell’altra Parte dagli organismi richiamati all’articolo 2, paragrafo 3.40
(2) Per «certificato» ai sensi del paragrafo 1 s’intende la documentazione richiesta dalla legislazione di ciascuna delle Parti, applicabile alle importazioni di sementi e definita nell’appendice 1, seconda sezione.
Art. 4 Armonizzazione delle legislazioni
(1) Le Parti si sforzano di armonizzare le proprie legislazioni in materia di commer- cializzazione delle sementi per le specie contemplate dalle legislazioni di cui all’ap- pendice 1, seconda sezione, e per le specie non contemplate dalle legislazioni di cui all’appendice 1, prima e seconda sezione.
39 Nuovo testo giusta l’art. 1 della Dec. n. 2/2010 del Comitato misto per l’agricoltura del 13 dic. 2010, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2011 (RU 2011 471).
40 Nuovo testo giusta l’art. 2 della Dec. n. 2/2010 del Comitato misto per l’agricoltura del 13 dic. 2010, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2011 (RU 2011 471).
(2) Qualora una nuova disposizione legislativa venga adottata da una delle Parti, esse s’impegnano a considerare la possibilità di assoggettare il nuovo settore al presente Allegato secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell’Accordo.
(3) In caso di modifica di una disposizione legislativa relativa a un settore soggetto alle disposizioni del presente Allegato, le Parti s’impegnano a valutarne le conse- guenze secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell’Accordo.
Art. 541 Varietà
(1) Fatto salvo il paragrafo 3, la Svizzera ammette la commercializzazione sul proprio territorio di sementi delle varietà ammesse nella Comunità per le specie menzionate nella legislazione di cui all’appendice 1, prima sezione.
(2) Fatto salvo il paragrafo 3, la Comunità ammette la commercializzazione sul proprio territorio di sementi delle varietà ammesse in Svizzera per le specie menzio- nate nella legislazione di cui all’appendice 1, prima sezione.
(3) Le Parti redigono congiuntamente un catalogo delle varietà per le specie men- zionate nella legislazione di cui all’appendice 1, prima sezione, nei casi in cui la Comunità prevede un catalogo comune. Le Parti autorizzano la commercializzazione sul loro territorio di sementi delle varietà elencate in questo catalogo redatto con- giuntamente.
(4) Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alle varietà geneticamente modificate.
(5) Le Parti si informano reciprocamente in merito alle domande di ammissione o ai ritiri di tali domande, alle iscrizioni in un catalogo nazionale nonché ad eventuali modifiche di quest’ultimo. Su richiesta, esse si comunicano reciprocamente una breve descrizione delle principali caratteristiche concernenti l’utilizzazione di ogni nuova varietà e degli aspetti che consentono di distinguerla dalle altre varietà cono- sciute. Ciascuna delle Parti tiene inoltre a disposizione dell’altra i fascicoli conte- nenti, per ogni varietà ammessa, una descrizione della stessa e una sintesi chiara di tutti gli elementi su cui è fondata l’ammissione. Nel caso delle varietà geneticamente modificate, le Parti si comunicano reciprocamente i risultati della valutazione dei rischi connessi alla loro immissione nell’ambiente.
(6) Le Parti possono procedere a consultazioni tecniche al fine di valutare gli ele- menti in base ai quali una varietà è stata ammessa in una di esse. Ove del caso, il gruppo di lavoro «Sementi» è tenuto al corrente degli esiti di queste consultazioni.
(7) Al fine di agevolare gli scambi di informazioni di cui al paragrafo 5, le Parti utilizzano i sistemi informatici per lo scambio di informazioni esistenti o in corso di elaborazione.
41 Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 6 dell’Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 4925).
Art. 642 Deroghe
(1) Le deroghe della Comunità e della Svizzera di cui all’appendice 3 sono ammes- se rispettivamente dalla Svizzera e dalla Comunità nel quadro degli scambi di se- menti delle specie contemplate dalla legislazione di cui all’appendice 1, prima sezione.
(2) Le Parti si informano reciprocamente di eventuali deroghe relative alla commer- cializzazione delle sementi che esse intendono applicare sul proprio territorio o su parte di esso. Nel caso di deroghe di breve durata, o che richiedono un’entrata in vigore immediata, è sufficiente una notifica a posteriori.
(3) In deroga alle disposizioni dell’articolo 5, paragrafi 1 e 3, la Svizzera può deci- dere di vietare la commercializzazione sul proprio territorio di sementi di una varietà ammessa nel catalogo comune della Comunità.
(4) In deroga alle disposizioni dell’articolo 5, paragrafi 2 e 3, la Comunità può decidere di vietare la commercializzazione sul proprio territorio di sementi di una varietà ammessa nel catalogo nazionale svizzero.
(5) Le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 si applicano nei casi previsti dalla legi- slazione delle Parti che figura all’appendice 1, prima sezione.
(6) Le Parti possono ricorrere alle disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4:
– nei tre anni successivi all’entrata in vigore del presente allegato, per le varie- tà ammesse nella Comunità o in Svizzera precedentemente a tale entrata in vigore;
– nei tre anni successivi al ricevimento delle informazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 5, per le varietà ammesse nella Comunità o in Svizzera successi- vamente all’entrata in vigore del presente allegato.
(7) Le disposizioni di cui al paragrafo 6 si applicano per analogia alle varietà delle specie disciplinate da disposizioni che, in virtù dell’articolo 4, potrebbero figurare nell’appendice 1, prima sezione, successivamente all’entrata in vigore del presente allegato.
(8) Le Parti possono procedere a consultazioni tecniche al fine di valutare le conse- guenze, ai fini del presente allegato, delle deroghe di cui ai paragrafi da 1 a 4.
(9) Le disposizioni del paragrafo 8 non si applicano nei casi in cui la decisione in materia di deroghe sia di competenza degli Stati membri della Comunità in virtù delle disposizioni legislative che figurano nell’appendice 1, prima sezione. Le dispo- sizioni dello stesso paragrafo non si applicano alle deroghe adottate dalla Svizzera in casi analoghi.
42 Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 6 dell’Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 4925).
Art. 7 Paesi terzi
(1) Fatto salvo l’articolo 10, le disposizioni del presente Allegato si applicano altresì alle sementi commercializzate sul territorio delle Parti e provenienti da un paese diverso dagli Stati membri della Comunità e dalla Svizzera e da essi ricono- sciuto.
(2) L’elenco dei paesi di cui al paragrafo 1, nonché le specie e la portata del ricono- scimento, figurano nell’appendice 4.
Art. 8 Prove comparative
(1) Prove comparative vengono effettuate al fine di controllare a posteriori campio- ni di sementi prelevati dalla partite commercializzate sul territorio delle Parti. La Svizzera partecipa alle prove comparative comunitarie.
(2) L’organizzazione delle prove comparative nelle Parti è soggetta all’approva- zione del gruppo di lavoro «Sementi».
Art. 9 Gruppo di lavoro «Sementi»
(1) Il gruppo di lavoro «Sementi» (denominato in appresso «gruppo di lavoro»), istituito ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 7 dell’Accordo, esamina le questioni relative al presente Allegato e alla sua applicazione.
(2) Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l’evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari interne delle Parti nei settori disciplinati dal presente Allegato. In particolare, esso formula proposte che sottopone al Comitato al fine di adeguare e aggiornare le appendici del presente Allegato.
Art. 10 Accordo con altri paesi
Salvo Accordo formale tra le Parti, queste ultime convengono che gli accordi di riconoscimento reciproco conclusi da ciascuna di esse con un paese terzo non pos- sono in alcun caso vincolare l’altra Parte all’accettazione di relazioni, certificati, autorizzazioni e marchi rilasciati da organismi di valutazione della conformità di detto paese terzo.
Legislazioni44
Appendice 143
Sezione I (riconoscimento della conformità delle legislazioni)
A. Disposizioni dell’Unione
1. Atti legislativi
– Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla com- mercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2298/66)
– Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2309/66)
– Direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commer- cializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (GU L 93 del 17.4.1968, pag. 15)
– Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1)
– Xxxxxxxxx 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla com- mercializzazione delle sementi di barbabietole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12)
– Xxxxxxxxx 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla com- mercializzazione dei tuberi-seme di patate (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60)
– Direttiva 2002/57/CEE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74)
2. Atti non legislativi
– Decisione 80/755/CEE della Commissione, del 17 luglio 1980, che autorizza l’apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di cereali (GU L 207 del 9.8.1980, pag. 37)
– Decisione 81/675/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981, che costata che alcuni sistemi di chiusura sono «sistemi di chiusura non riutilizzabili» ai sensi delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE del Consiglio (GU L 246 del 29.8.1981, pag. 26)
43 Nuovo testo giusta l’art. 3 della Dec. n. 2/2010 del Comitato misto per l’agricoltura del 13 dic. 2010, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2011 (RU 2011 471).
44 Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo diversa indicazione, come un riferimen- to a tale atto quale modificato prima del 31.7.2010.
– Direttiva 93/17/CEE della Commissione, del 30 marzo 1993, che determina classi comunitarie di tuberi-seme di base delle patate, nonché i relativi requi- siti e le relative denominazioni (GU L 106 del 30.4.1993, pag. 7)
– Decisione 97/125/CE della Commissione, del 24 gennaio 1997, che auto- rizza l’apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante oleaginose e da fibra e recante modifica della decisione 87/309/CEE che autorizza l’apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggere (GU L 48 del 19.2.1997, pag. 35)
– Decisione 2003/17/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa all’equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all’equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10)
– Direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell’articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Con- siglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame e le condizioni minime per l’esame di alcune varietà delle specie di piante agricole (GU L 254 dell’8.10.2003, pag. 7)
– Decisione 2004/266/CE della Commissione, del 17 marzo 2004, che auto- rizza l’apposizione indelebile delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante foraggere (GU L 83 del 20.3.2004, pag. 23)
– Direttiva 2004/29/CE della Commissione, del 4 marzo 2004, relativa alla fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l’esame delle varietà di viti (GU L 71 del 10.3.2004, pag. 22)
– Decisione 2004/842/CE della Commissione, del 1° dicembre 2004, relativa alle norme di applicazione con cui gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione di sementi appartenenti a varietà per le quali sia stata presentata una domanda di iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà delle specie di piante agricole o delle specie di ortaggi (GU L 362 del 9.12.2004, pag. 21)
– Decisione 2005/834/CE del Consiglio, dell’8 novembre 2005, relativa all’equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici effettuati in paesi terzi e che modifica la decisione 2003/17/CE (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 51)
– Direttiva 2006/47/CE della Commissione, del 23 maggio 2006, che fissa le condizioni particolari sulla presenza di Avena fatua nelle sementi di cereali (GU L 136 del 24.5.2006, pag. 18)
– Direttiva 2008/124/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate sementi di base o sementi certificate (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 73)
– Regolamento (CE) n. 637/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l’ammissibilità
delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi (GU L 191 del 23.7.2009, pag. 10)
B. Disposizioni della Svizzera45
– Legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (RS 910.1)
– Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la produzione e la commercia- lizzazione del materiale vegetale di moltiplicazione (RS 916.151)
– Ordinanza del DFE46 del 7 dicembre 1998 concernente le sementi e i tuberi- seme delle specie campicole, delle piante foraggere e degli ortaggi (RS 916.151.1)
– Ordinanza dell’UFAG del 7 dicembre 1998 concernente il catalogo delle varietà di cereali, patate, piante foraggere, piante oleaginose e da fibra non- ché di barbabietole (RS 916.151.6).
– Ordinanza del DFE47 del 2 novembre 2006 concernente la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione delle piante di vite (RS 916.151.3)
Sezione II (riconoscimento reciproco dei certificati)
A. Disposizioni dell’Unione
1. Atti legislativi
–
2. Atti non legislativi
–
B. Disposizioni della Svizzera
–
C. Certificati richiesti per le importazioni
–
45 Restano escluse le sementi delle varietà locali di cui è autorizzata la commercializzazione in Svizzera.
46 Ora: Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, DEFR (vedi RU 2012 3631).
47 Ora: Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, DEFR
(vedi RU 2012 3631).
Appendice 248
Autorità di cui all’articolo 2, paragrafo 3
A. Unione Europea
Belgio
Bureau de Coordination Agricole/Landbouwbureau BCA/LB
Xxx xx Xxxxxxx 00/ Xxxxxxxxxxxxxxxxx 00 Xxxx Xxxxxx, 6ème étage/6de verdieping 1210 BRUXELLES/BRUSSEL
e-mail: XXX-XX-XXXXX@xxx.xxxxxxxx.xx
Bulgaria
Executive Agency of Variety Testing, Field Inspection and Seed Control 000, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx.
1113 Sofia BULGARIA
Tel: x000 0 000 00 00
Fax: x000 0 000 00 00
e-mail: xxxxx@xxxxx.xxxxxxxxxx.xx
Repubblica Ceca
Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský)
Division of Seed Materials and Planting Stock (Odbor osiv a sadby) Za Opravnou 4
CZ-150 06 Praha 5 – Motol
Danimarca
Ministry of Food, Agriculture and Fisheries Plant Directorate
Skovbrynet 20
DK-2800 Kgs. Lyngby Tel: + 00 00 00 00 00
Fax: + 00 00 00 00 00
48 Nuovo testo giusta l’art. 3 della Dec. n. 2/2010 del Comitato misto per l’agricoltura del 13 dic. 2010, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2011 (RU 2011 471).
Germania Bundessortenamt Osterfelddamm 80
30627 Hannover
Tel: x00000-0000-00
Fax: +49511 0000-0000
e-mail: XXX@xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Estonia Agricultural Board Teaduse 2
Saku 75501 Xxxxx county ESTONIA
Fax: + 000 0000 000
Grecia
Ministry of Rural Development and Food Directorate of Plant Production Inputs
0, Xxxxxxxxxxxxxx Xxx
Athens 10433 Greece
Tel: x000000000000,
Fax: x000000000000
Spagna
Oficina Española de Variedades Vegetales
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural x Xxxxxx x/ Xxxxxxx XXX, 00
28014 Madrid
Tel: x00000000000
Fax: x00000000000
Francia
GNIS-Service Officiel de Contrôle et de Certification 00, xxx xx Xxxxxx
F - 75001 PARIS
Tel: + 00 (0) 0 00 00 00 93
Fax: + 00 (0) 0 00 00 00 16
Irlanda
Department of Agriculture, Fisheries and Food Seed Certification Division
Backweston Farm Xxxxxxx
Co. Xxxxxxx Republic of Ireland
Tel: + 000 0 0000000
Fax: + 000 0 0000000
Italia
Ente Nazionale Sementi Elette (ENSE) Xxx Xxx Xxxxx, x. 0
20159 MILANO ITALIA
Cipro
Ministry of Agriculture
Natural Resources and Environment,
Department of Agriculture
e-mail: xxxxxx@xx.xxx.xxx.xx Tel: 00000 00 000000
Fax: 00000 00 000000
Lettonia
State Plant Protection Service Seed Control Department Lielvardes street 36/38
Riga, LV – 1006 Tel: x000-00000000
Fax: x000-00000000
Lituania
Ministry of Agriculture
State Seed and Grain Service Ozo 4A,
LT-08200 Vilnius Tel/Fax: (x000 0) 0000000
Lussemburgo
Ministère de l’Agriculture
Administration des Services Techniques de l’Agriculture Service de la Production Végétale
BP 1904
L-1019 Luxembourg Tel: x000-000000-000
Fax: x000-000000-000
Ungheria
Central Agricultural Office
Directorate of Plant Production and Horticulture 1024 Budapest
Xxxxxx Xxxxxx u. 24. HUNGARY
Tel: x00 00 0 000 0000
Fax: x00 00 0 000 0000
Malta
Ministry for Resources and Rural Affairs Plant Health Department
Seeds and other Propagation Material Unit National Research and Development Centre Għammieri, Marsa MRS 3300
MALTA
Tel: x000 00000000
Fax: x000 00000000.
Paesi Bassi
Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality postbox 20401
2500 EK The Hague Netherlands Tel: x00 00 0000000
Fax: x00 00 0000000
Austria
Federal Office for Food Safety (Bundesamt für Ernährungssicherheit), Seed Certification Department
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 000 X-0000 Xxxxxx
Tel: x00 00000 00000
Fax: x00 00000 00000
Polonia
Plant Health and Seed Inspection Service General Inspectorate
Al. Xxxx Xxxxx XX 00, 00-000 Xxxxxxxx
Tel: 00 000-00-00, 00 000-00-00, 00 000-00-00
Fax: 00 000-00-00
Portogallo
Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural
Direcção de Serviços de Fitossanidade e de Materiais de Propagação de Plantas Edifício 1, Tapada da Ajuda
0000-000 Lisboa
Tel: x000 00 000 00 00
Fax: x000 00 000 00 00 /22
Romania
National Inspection for Quality of Seeds Ministry of Agriculture and Rural Development 00 Xxxx. Xxxxx X, 70044 Bucharest
Romania
Tel: x00 00 0000000
Fax: x00 00 0000000
Slovenia
Ministry for Agriculture, Forestry and Food
Phytosanitary Administration of the Republic of Slovenia Einspielerjeva 6
1000 Ljubljana
Repubblica Slovacca
Seed inspection and certification body of the Slovak Republic
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (UKSUP), odbor osív a sadív
Central Controlling and Testing Institute in Agriculture in Braislava, Department of Seeds and Planting Materials
Xxxxxxxxx 00
833 16 Bratislava Slovenská Republika Tel: + 000000000000
Finlandia
Ministry of Agriculture and Forestry Department of Food and Health
PO Box 30
FI - 00023 GOVERNMENT FINLAND
Tel: x000-0-00000
Fax: x000-0-0000 3338
Svezia
Swedish Board of Agriculture (Jordbruksverket) Seed Division
Box 83
SE-268 22 Svalöv SWEDEN
Fax: + 46 - (0)36 - 15 83 08
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Regno Unito
Food and Environment Research Agency Seed Certification Team
Xxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxx XX0 0XX
Tel: x00(0)0000 000000
Fax: x00(0)0000 000000
e-mail: xxxx.xxxx@xxxx.xxx.xxx.xx
B. Svizzera
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG Certificazione, protezione dei vegetali e delle varietà CH – 3003 Berna
Tel: (00) 00 000 00 00
Fax: (00) 00 000 00 00
Appendice 349
Deroghe
Deroghe dell’Unione europea ammesse dalla Svizzera50
a) che dispensano alcuni Stati membri dall’obbligo di applicare, ad alcune spe- cie, le disposizioni delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE del Consiglio relative alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, di cereali, della vite, delle sementi di bar- babietole, di piante oleaginose e da fibra:
– decisione 69/270/CEE della Commissione (GU L 220 dell’1.9.1969, pag. 8)
– decisione 69/271/CEE della Commissione (GU L 220 dell’1.9.1969, pag. 9)
– decisione 69/272/CEE della Commissione (GU L 220 dell’1.9.1969, pag. 10)
– decisione 70/47/CEE della Commissione (GU L 13 del 19.1.1970, pag. 26)
– decisione 70/48/CEE della Commissione (GU L 13 del 19.1.1970, pag. 27)
– decisione 70/49/CEE della Commissione (GU L 13 del 19.1.1970, pag. 28)
– decisione 70/93/CEE della Commissione (GU L 25 del 2.2.1970, pag. 16)
– decisione 70/94/CEE della Commissione (GU L 25 del 2.2.1970, pag. 17)
– decisione 70/481/CEE della Commissione (GU L 237 del 28.10.1970, pag. 29)
– decisione 73/123/CEE della Commissione (GU L 145 del 2.6.1973, pag. 43)
– decisione 74/5/CEE della Commissione (GU L 12 del 15.1.1974, pag. 13)
– decisione 74/360/CEE della Commissione (GU L 196 del 19.7.1974, pag. 18)
– decisione 74/361/CEE della Commissione (GU L 196 del 19.7.1974, pag. 19)
– decisione 74/362/CEE della Commissione (GU L 196 del 19.7.1974, pag. 20)
49 Nuovo testo giusta l’art. 3 della Dec. n. 2/2010 del Comitato misto per l’agricoltura del 13 dic. 2010, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2011 (RU 2011 471).
50 Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo diversa indicazione, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31.7.2010.
– decisione 74/491/CEE della Commissione (GU L 267 del 3.10.1974, pag. 18)
– decisione 74/532/CEE della Commissione (GU L 299 del 7.11.1974, pag. 14)
– decisione 80/301/CEE della Commissione (GU L 68 del 14.3.1980, pag. 30)
– decisione 80/512/CEE della Commissione (GU L 126 del 21.5.1980, pag. 15)
– decisione 86/153/CEE della Commissione (GU L 115 del 3.5.1986, pag. 26)
– decisione 89/101/CEE della Commissione (GU L 38 del 10.2.1989, pag. 37)
– decisione 2005/325/CE della Commissione (GU L 109 del 29.4.2005, pag. 1)
– decisione 2005/886/CE della Commissione (GU L 326 del 13.12.2005, pag. 39)
– decisione 2005/931/CE della Commissione (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 67)
– decisione 2008/462/CE della Commissione (GU L 109 del 29.4.2005, pag. 33);
b) che autorizzano alcuni Stati membri a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà [v. Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole – ventottesima edizione integrale, colonna 4 (GU C 302A del 12.12.2009, pag. 1)];
c) che autorizzano alcuni Stati membri ad adottare disposizioni più restrittive per quanto riguarda la presenza di Avena fatua nelle sementi di cereali:
– decisione 74/269/CEE della Commissione (GU L 141 del 24.5.1974, pag. 20)
– decisione 74/531/CEE della Commissione (GU L 299 del 7.11.1974, pag. 13)
– decisione 95/75/CE della Commissione (GU L 60 del 18.3.1995, pag. 30)
– decisione 96/334/CE della Commissione (GU L 127 del 25.5.1996, pag. 39)
– decisione 2005/200/CE della Commissione (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 19);
d) che autorizzano, per la commercializzazione di tuberi-seme di patate nella totalità o in parte del territorio di taluni Stati membri, l’adozione di misure più rigorose di quelle previste negli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE del Consiglio contro alcune malattie:
– decisione 2004/3/CE della Commissione (GU L 2 del 6.1.2004, pag. 47);
e) che autorizzano ad accertare, sulla base dei risultati delle analisi di sementi e plantule, l’osservanza delle norme di purezza varietale per le sementi di varietà apomittiche monoclonali di Poa pratensis:
– decisione 85/370/CEE della Commissione (GU L 209 del 6.8.1985, pag. 41);
f) che dispensano il Regno Unito da taluni obblighi in materia di applicazione delle direttive 66/402/CEE e 2002/57/CE del Consiglio per quanto concerne l’Avena strigosa Schreb.:
– decisione 2009/786/CE della Commissione del 26 ottobre 2009 (GU L 281 del 28.10.2009, pag. 5);
g) che dispensano la Lettonia dall’obbligo di applicare le direttive 66/402/CEE e 2002/57/CE del Consiglio per quanto riguarda le specie Avena strigosa Schreb., Brassica nigra (L.) Xxxx e Helianthus annuus L.:
– decisione 2010/198/UE della Commissione del 6 aprile 2010 (GU L 84 del 7.4.2010, pag. 37).
Appendice 451
Elenco dei paesi terzi52
Argentina Australia Canada Cile Croazia Israele Marocco
Nuova Zelanda Serbia e Montenegro Sudafrica
Turchia
Stati Uniti d’America Uruguay
51 Nuovo testo giusta l’art. 3 della Dec. n. 2/2010 del Comitato misto per l’agricoltura del 13 dic. 2010, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2011 (RU 2011 471).
52 Il riconoscimento si basa, per quanto riguarda le ispezioni in campo delle colture di
sementi e le sementi prodotte, sulla decisione 2003/17/CE del Consiglio (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10) e, per quanto riguarda i controlli delle selezioni conservatrici, sulla decisione 2005/834/CE del Consiglio (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 51). Nel caso della Norvegia si applica l’accordo sullo Spazio economico europeo.
Relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli
Allegato 753
Art. 1 Obiettivi
Le Parti convengono, sulla base dei principi di non discriminazione e di reciprocità, di agevolare e di favorire i rispettivi flussi commerciali di prodotti vitivinicoli origi- nari dei loro territori alle condizioni stabilite nel presente Allegato.
Art. 2 Campo d’applicazione
Il presente Allegato si applica ai prodotti vitivinicoli quali definiti dalle disposizioni legislative di cui all’appendice 1.
Art. 3 Definizioni
Ai fini del presente Allegato e fatte salve disposizioni contrarie previste dall’Allegato, si intende per:
(a) «prodotto vitivinicolo originario di», se tale dicitura è seguita dal nome di una delle Parti: un prodotto ai sensi dell’articolo 2, elaborato nel territorio della suddetta Parte ed ottenuto da uve raccolte esclusivamente su tale terri- torio o su un territorio definito all’appendice 2, conformemente alle disposi- zioni del presente Allegato;
(b) «indicazione geografica»: un’indicazione, inclusa la denominazione d’ori- gine, ai sensi dell’articolo 22 dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di pro- prietà intellettuale che interessano il commercio, Allegato all’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio54 (denominato in ap- presso «Accordo ADPIC»), che è riconosciuta dalle disposizioni legislative o regolamentari di una delle Parti per la designazione e la presentazione di un prodotto vitivinicolo di cui all’articolo 2, originario del suo territorio o di un territorio definito all’appendice 2;
(c) «menzione tradizionale»: una denominazione di uso tradizionale, che si rife- risce in particolare a un metodo di produzione o alla qualità, al colore o al ti- po di un prodotto vitivinicolo di cui all’articolo 2 e che è riconosciuta dalle disposizioni legislative e regolamentari di una Parte per la designazione e la presentazione di tale prodotto originario del territorio di detta Parte;
(d) «denominazione protetta»: un’indicazione geografica o una menzione tradi- zionale di cui, rispettivamente, alle lettere b) e c) e protetta in virtù del pre- sente Allegato;
53 Nuovo testo giusta l’art. 1 della Dec. n. 1/2012 del Comitato misto per l’agricoltura del 3 mag. 2012, in vigore dal 4 mag. 2012 (RU 2012 3263).
54 RS 0.632.20, Allegato 1.C
(e) «designazione»: le denominazioni utilizzate sull’etichetta, sui documenti che scortano il trasporto di un prodotto vitivinicolo di cui all’articolo 2, sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di conse- gna nonché nella pubblicità;
(f) «etichettatura»: il complesso delle designazioni ed altre menzioni, contras- segni, illustrazioni o marchi che caratterizzano un prodotto vitivinicolo di cui all’articolo 2 e che sono apposti sul medesimo recipiente, incluso il dispositivo di chiusura, o sul pendaglio appeso al recipiente o sul rivesti- mento del collo delle bottiglie;
(g) «presentazione»: le denominazioni utilizzate sui recipienti e sui dispositivi di chiusura, sulle etichette e sull’imballaggio;
(h) «imballaggio»: gli involucri protettivi come la carta o involucri di paglia di ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti e/o la loro presentazione ai fini della vendita al consumatore finale;
(i) «normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli»: tutte le disposizioni previ- ste dal presente Allegato;
(j) «autorità competente»: ciascuna delle autorità o ciascuno dei servizi desi- gnati da una Parte per controllare l’applicazione della normativa sulla pro- duzione e sul commercio di prodotti vitivinicoli;
(k) «autorità di contatto»: l’organismo o l’autorità competente designati da una Parte per garantire gli opportuni contatti con l’autorità di contatto dell’altra Parte;
(l) «autorità richiedente»: l’autorità competente, all’uopo designata da una Par- te, che presenta una domanda di assistenza in uno dei settori contemplati dal presente titolo;
(m) «autorità interpellata»: un organismo o un’autorità competente, all’uopo designati da una Parte, che riceve una richiesta di assistenza in uno dei setto- ri contemplati dal presente titolo;
(n) «infrazione», qualsiasi violazione della normativa sulla produzione e sul commercio di prodotti vitivinicoli e qualsiasi tentativo di violazione di tale normativa.
Titolo I
Disposizioni applicabili all’importazione e alla commercializzazione
Art. 4 Etichettatura, presentazione e documenti di accompagnamento
(1) Gli scambi tra le Parti di prodotti vitivinicoli di cui all’articolo 2, originari dei territori rispettivi, si effettuano conformemente alle disposizioni tecniche previste dal presente Allegato. Per disposizioni tecniche si intendono tutte le disposizioni di cui all’appendice 3, relative alla definizione dei prodotti vitivinicoli, alle pratiche enologiche, alla composizione di tali prodotti, ai loro documenti di accompagna- mento nonché alle modalità di trasporto e di commercializzazione degli stessi.
(2) Il Comitato può decidere di modificare la definizione di «disposizioni tecniche» di cui al paragrafo 1.
(3) Le disposizioni degli atti di cui all’appendice 3, relative all’entrata in vigore di tali atti o alla loro applicazione, non si applicano ai fini del presente Allegato.
(4) Il presente Allegato non pregiudica l’applicazione delle norme nazionali o dell’Unione europea concernenti la fiscalità, né le relative misure di controllo.
Titolo II
Protezione reciproca delle denominazioni dei prodotti vitivinicoli di cui all’articolo 2
Art. 5 Denominazioni protette
Per i prodotti vitivinicoli originari dell’Unione europea e della Svizzera, sono pro- tette le seguenti denominazioni, menzionate nell’appendice 4:
(a) il nome o i riferimenti allo Stato membro dell’Unione europea o alla Sviz- zera di cui il vino è originario;
(b) i termini specifici;
(c) le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche;
(d) le menzioni tradizionali.
Art. 6 Nomi o riferimenti utilizzati per designare gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera
(1) Ai fini dell’identificazione dell’origine dei vini in Svizzera, i nomi o i riferimen- ti agli Stati membri dell’Unione che servono a designare tali prodotti:
(a) sono riservati ai vini originari dello Stato membro interessato;
(b) possono essere utilizzati esclusivamente per prodotti vitivinicoli originari dell’Unione europea e alle condizioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari dell’Unione europea.
(2) Ai fini dell’identificazione dell’origine dei vini nell’Unione europea, il nome o i riferimenti alla Svizzera che servono a designare tali prodotti:
(a) sono riservati ai vini originari della Svizzera;
(b) possono essere utilizzati esclusivamente per prodotti vitivinicoli originari della Svizzera e alle condizioni previste dalle disposizioni legislative e rego- lamentari svizzere.
Art. 7 Altri termini
(1) I termini «denominazione di origine protetta», «indicazione geografica protetta» e le relative sigle «DOP» e «IGP», e i termini «Sekt» e «crémant», di cui al regola- mento (CE) n. 607/200955 della Commissione, sono riservati ai vini originari dello Stato membro interessato e possono essere utilizzati esclusivamente alle condizioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari dell’Unione europea.
(2) Fatto salvo l’articolo 10, i termini «denominazione d’origine controllata», e la relativa sigla «DOC» e «vino con indicazione geografica tipica», di cui all’arti- colo 63 della legge federale sull’agricoltura56, sono riservati ai vini originari della Svizzera e possono essere utilizzati esclusivamente alle condizioni previste dalla legislazione svizzera.
Il termine «vino da tavola» di cui all’articolo 63 della legge federale sull’agricoltura, è riservato ai vini originari della Svizzera e può essere utilizzato esclusivamente alle condizioni previste dalla legislazione svizzera.
Art. 8 Protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
(1) In Svizzera, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dell’Unio- ne europea elencate nell’appendice 4, parte A:
I. sono protette e riservate ai vini originari dell’Unione europea;
II. possono essere utilizzate esclusivamente per prodotti vitivinicoli dell’Unione europea e alle condizioni previste dalle disposizioni legislative e regolamen- tari dell’Unione europea.
Nell’Unione europea, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche della Svizzera elencate nell’appendice 4, parte B:
I. sono protette e riservate ai vini originari della Svizzera;
II. possono essere utilizzate esclusivamente per prodotti vitivinicoli della Sviz- zera e alle condizioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari svizzere.
(2) Le Parti adottano le misure necessarie, conformemente al presente Allegato, per la protezione reciproca delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografi- che elencate di cui all’appendice 4 utilizzate per la designazione e la presentazione dei vini originari del territorio delle Parti medesime. Ciascuna Parte attua i mezzi legali adeguati per garantire una protezione efficace e per impedire l’uso di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica menzionate nell’appendice 4 per designare un vino non originario del luogo indicato da tale denominazione di origine o indicazione geografica.
55 GU L 193 del 24.7.2009, pagg. 60–139
56 RS 910.1
(3) La protezione prevista al paragrafo 1 si applica anche quando:
(a) è indicata la vera origine del vino;
(b) la denominazione di origine o l’indicazione geografica è tradotta o trascritta o traslitterata, oppure
(c) le indicazioni utilizzate sono accompagnate da termini quali «genere»,
«tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni simili.
(4) In caso di omonimia tra denominazioni di origine o indicazioni geografiche citate nell’appendice 4, la protezione è concessa a ciascuna di esse, a condizione che siano usate in buona fede e che, nel rispetto delle condizioni pratiche d’uso fissate dalle Parti nell’ambito del Comitato, sia garantito un trattamento equo dei produttori interessati e il consumatore non sia indotto in errore.
(5) In caso di omonimia tra un’indicazione geografica citata nell’appendice 4 e un’indicazione geografica di un Paese terzo, si applica l’articolo 23, paragrafo 3, dell’Accordo ADPIC.
(6) Le disposizioni del presente Allegato non pregiudicano in alcun modo il diritto di una terza persona di utilizzare per fini commerciali il proprio nome o il nome del proprio predecessore nell’attività commerciale, a condizione che tale nome non sia utilizzato in modo da indurre in errore i consumatori.
(7) Nessuna disposizione del presente Allegato obbliga una Parte a proteggere una denominazione di origine o un’indicazione geografica dell’altra Parte citata nell’appendice 4, ma che non è o non è più protetta nel Paese di origine o è caduta in disuso in tale Paese.
(8) Le Parti dichiarano che i diritti e gli obblighi stabiliti in virtù del presente Alle- gato non valgono per denominazioni di origine o indicazioni geografiche diverse da quelle menzionate nell’appendice 4.
(9) Fatto salvo l’Accordo ADPIC, il presente Allegato completa e precisa i diritti e gli obblighi che si applicano alla protezione delle indicazioni geografiche di cia- scuna Parte.
Tuttavia, ciascuna delle Parti rinuncia ad avvalersi delle disposizioni stabilite dall’articolo 24, paragrafi 4, 6 e 7 dell’Accordo ADPIC, per rifiutare la protezione a una denominazione dell’altra Parte, salvo nei casi previsti nell’appendice 5 del presente Allegato.
(10) La protezione esclusiva prevista dal presente articolo si applica alla denomina- zione «Champagne» menzionata nell’elenco dell’Unione europea di cui all’appen- dice 4 del presente Allegato.
Art. 9 Relazioni fra denominazioni di origine, indicazioni geografiche e marchi
(1) Le Parti non hanno l’obbligo di proteggere una denominazione di origine o un’indicazione geografica se, considerata la reputazione o la notorietà di un marchio anteriore, la protezione può indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del vino.
(2) La registrazione di un marchio commerciale per un prodotto vitivinicolo di cui all’articolo 2, che contiene o che consiste in una denominazione di origine o in un’indicazione geografica di cui all’appendice 4, è interamente o parzialmente rifiutata, conformemente alla legislazione di ciascuna Parte, d’ufficio o su richiesta di un soggetto interessato, se il prodotto in questione non è originario del luogo indicato dalla denominazione di origine o dall’indicazione geografica.
(3) Un marchio registrato per un prodotto vitivinicolo di cui all’articolo 2, che contiene o che consiste in una denominazione di origine o in un’indicazione geogra- fica di cui all’appendice 4, è interamente o parzialmente invalidato, conformemente alla legislazione di ciascuna Parte, d’ufficio o su richiesta di un soggetto interessato, se si riferisce a un prodotto non conforme alle condizioni richieste per la denomina- zione di origine o l’indicazione geografica.
(4) Un marchio il cui utilizzo corrisponde alla situazione di cui al paragrafo prece- dente, che è stato depositato e registrato in buona fede o acquisito con l’uso in buona fede in una delle Parti (compresi gli Stati membri dell’Unione europea), se questa possibilità è prevista nella rispettiva legislazione, prima della data di decorrenza della protezione della denominazione di origine o dell’indicazione geografica dell’altra Parte ai sensi del presente Allegato, può continuare ad essere utilizzato nonostante la protezione concessa alla denominazione di origine o all’indicazione geografica, purché nella legislazione della Parte interessata non esista alcun motivo di annullamento del marchio.
Art. 10 Protezione delle menzioni tradizionali
(1) In Svizzera, le menzioni tradizionali dell’Unione europea elencate nell’appen- dice 4, parte A:
(a) non sono utilizzate per la designazione o la presentazione di vini originari della Svizzera;
(b) possono essere utilizzate per la designazione o la presentazione di vini originari dell’Unione europea esclusivamente per i vini la cui origine e la cui categoria sono indicate nell’appendice, nella lingua corrispondente e alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari dell’Unione europea.
Nell’Unione europea, le menzioni tradizionali della Svizzera elencate nell’appen- dice 4, parte B:
(a) non sono utilizzate per la designazione o la presentazione di vini originari dell’Unione europea;
(b) possono essere utilizzate per la designazione o la presentazione di vini origi- nari della Svizzera esclusivamente per i vini la cui origine e la cui categoria sono indicate nell’appendice, nella lingua corrispondente e alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari svizzere.
(2) Le Parti adottano le misure necessarie, in applicazione del presente Accordo, per garantire la protezione, conformemente al presente articolo, delle menzioni tradizio- nali elencate nell’appendice 4 e utilizzate per la designazione e la presentazione dei vini originari del territorio delle Parti rispettive. A tal fine, le Parti garantiscono una protezione giuridica efficace per impedire l’uso di tali menzioni tradizionali per designare vini che non ne hanno diritto, anche qualora tali menzioni siano accompa- gnate da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni simili.
(3) La protezione di una menzione tradizionale riguarda soltanto:
(a) la lingua o le lingue in cui essa figura nell’elenco dell’appendice 4;
(b) la categoria di vino per la quale è protetta a favore dell’Unione europea o la classe di vino per la quale è protetta a favore della Svizzera, come indicata nell’appendice 4.
(4) In caso di omonimia tra menzioni tradizionali citate nell’appendice 4, la prote- zione è concessa a ciascuna di esse, a condizione che siano usate in buona fede e che, nel rispetto delle condizioni pratiche d’uso fissate dalle Parti nell’ambito del Comitato, sia garantito un trattamento equo dei produttori interessati e il consumato- re non sia indotto in errore.
(5) In caso di omonimia tra una menzione tradizionale citata nell’appendice 4 e una denominazione utilizzata per un prodotto vitivinicolo non originarie del territorio di una delle Parti, tale denominazione può essere utilizzata per designare e presentare un prodotto vitivinicolo, a condizione che sia stata usata tradizionalmente e costan- temente, che il suo uso a tale scopo sia disciplinato dal Paese di origine e che il consumatore non sia indotto in errore circa la vera origine del vino.
(6) Il presente Allegato non pregiudica in alcun modo il diritto di una terza persona di utilizzare per fini commerciali il proprio nome o il nome del proprio predecessore, a condizione che tale nome non sia utilizzato in modo tale da indurre in errore il consumatore.
(7) La registrazione di un marchio per un prodotto vitivinicolo di cui all’articolo 2, che contiene o che consiste in una menzione tradizionale di cui all’appendice 4, è interamente o parzialmente rifiutata, conformemente alla legislazione di ciascuna Parte, d’ufficio o su richiesta di un soggetto interessato, se tale marchio non riguarda prodotti vitivinicoli originari della zona geografica connessa a detta menzione tradi- zionale.
Un marchio registrato per un prodotto vitivinicolo di cui all’articolo 2, che contiene o consiste in una menzione tradizionale di cui all’appendice 4, è interamente o parzialmente invalidato, conformemente alla legislazione di ciascuna Parte, d’ufficio o su richiesta di un soggetto interessato, se non riguarda prodotti vitivinicoli origi- nari della zona geografica connessa a detta menzione tradizionale.
Un marchio il cui utilizzo corrisponde alla situazione di cui al paragrafo precedente, che è stato depositato e registrato in buona fede o acquisito con l’uso in buona fede in una delle Parti (compresi gli Stati membri dell’Unione) prima della data di decor- renza della protezione della manzione tradizionale dell’altra Parte ai sensi del pre- sente Allegato, può continuare ad essere utilizzato se questa possibilità è prevista nella legislazione pertinente della Parte interessata.
(8) Nessuna disposizione del presente Allegato obbliga le Parti a proteggere una menzione tradizionale citata nell’appendice 4, ma che non è o non è più protetta nel suo Paese di origine o è caduta in disuso in tale Paese.
Art. 11 Attuazione della protezione
(1) Le Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esporta- zione e di commercializzazione di prodotti vitivinicoli originari delle Parti al di fuori dei territori di queste ultime, le denominazioni protette di una Parte a norma del presente Allegato non siano utilizzate per designare e presentare un prodotto vitivi- nicoli originario dell’altra Parte.
(2) Nella misura in cui la legislazione pertinente delle Parti lo consente, la prote- zione conferita dal presente Allegato si estende alle persone fisiche e giuridiche nonché alle federazioni, associazioni e organizzazioni di produttori, di commercianti o di consumatori che hanno sede nel territorio dell’altra Parte.
(3) Se la designazione o la presentazione di un prodotto vitivinicolo, in particolare sull’etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, lede i diritti derivanti dal presente Allegato, le Parti applicano le misure amministrative o intentano le azioni legali opportune, in particolare per combattere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di impiego abusivo della denominazione protetta.
(4) Il ricorso alle misure e alle azioni di cui al paragrafo 3 deve intervenire in parti- colare nei seguenti casi:
(a) se la traduzione delle designazioni previste dalla legislazione dell’Unione europea o svizzera in una delle lingue dell’altra Parte comporta un termine che potrebbe indurre in errore quanto all’origine del prodotto vitivinicolo così designato o presentato;
(b) se sui contenitori o sull’imballaggio, nella pubblicità o in documenti ufficiali o commerciali relativi a un prodotto la cui denominazione è protetta in virtù del presente Allegato, figurano indicazioni, marchi commerciali, denomina- zioni, iscrizioni o illustrazioni che direttamente o indirettamente danno un’informazione errata o falsa o tale da indurre in errore sulla provenienza, l’origine, la natura o le proprietà essenziali del prodotto;
(c) se viene utilizzato un confezionamento o un imballaggio tale da indurre in errore quanto all’origine del prodotto vitivinicolo.
(5) L’applicazione del presente Allegato non pregiudica una protezione più estesa, ora o in futuro, per le denominazioni protette dal presente Allegato ad opera delle Parti, in virtù della legislazione interna o di altri accordi internazionali.
Titolo III
Controllo e reciproca assistenza tra gli organismi di controllo
Art. 12 Oggetto e delimitazioni
(1) Le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente titolo. Esse garantiscono la corretta applicazione della normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli, soprattutto attraverso l’assistenza reciproca, l’individuazione delle infrazioni e lo svolgimento di indagini in proposito.
(2) L’assistenza prevista dal presente titolo non pregiudica le norme che disciplina- no la procedura penale o l’assistenza giudiziaria reciproca tra le Parti in materia penale.
(3) Il presente titolo non pregiudica le disposizioni nazionali relative al segreto dell’istruttoria giudiziaria.
Sottotitolo I
Autorità e destinatari del controllo e della reciproca assistenza
Art. 13 Autorità di contatto
(1) Quando una Parte che designa diverse autorità competenti, essa garantisce il coordinamento delle loro azioni.
(2) Ciascuna delle Parti designa un’unica autorità di contatto. Tale autorità:
– trasmette le richieste di collaborazione, ai fini dell’applicazione del presente titolo, all’autorità di contatto dell’altra Parte:
– riceve dalla suddetta autorità tali domande, che essa trasmette all’autorità o alle autorità competenti della Parte dalla quale dipende;
– rappresenta tale Parte nei confronti dell’altra Parte, nell’ambito della colla- borazione in virtù del presente titolo;
– comunica all’altra Parte le misure adottate in virtù dell’articolo 11.
Art. 14 Autorità e laboratori Le Parti:
(a) si comunicano reciprocamente gli elenchi da esse aggiornati regolarmente, segnatamente:
– l’elenco degli organismi competenti per la redazione dei documenti VI 1 e degli altri documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivini- coli in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1 del presente Allegato e delle pertinenti disposizioni dell’Unione europea dell’appendice 3(A),
– l’elenco delle autorità competenti e delle autorità di contatto di cui all’articolo 3, lettere j) e k),
– l’elenco dei laboratori autorizzati ad eseguire le analisi conformemente all’articolo 17, paragrafo 2,
– l’elenco delle autorità competenti svizzere di cui alla casella 4 del documento di accompagnamento per il trasporto di prodotti vitivinicoli in provenienza dalla Svizzera, conformemente all’appendice 3(B);
(b) si consultano e si informano in merito alle misure adottate da ciascuna di esse ai fini dell’applicazione del presente Allegato; in particolare, si comunicano reciprocamente le rispettive disposizioni e una sintesi delle decisioni amministrative e giudiziarie di particolare importanza ai fini della corretta applicazione del presente Allegato.
Art. 15 Destinatari dei controlli
Le persone fisiche o giuridiche, nonché le associazioni di tali persone, le cui attività professionali possono essere oggetto dei controlli di cui al presente titolo, non pos- sono ostacolare tali controlli e sono tenute ad agevolarli in qualsiasi momento.
Sottotitolo II Misure di controllo
Art. 16 Misure di controllo
(1) Le Parti adottano le misure necessarie per garantire l’assistenza di cui all’articolo 12 mediante opportuni provvedimenti di controllo.
(2) Tali controlli sono eseguiti sistematicamente o per sondaggio. In caso di con- trolli per sondaggio, le Parti si accertano che tali controlli siano rappresentativi per numero, natura e frequenza.
(3) Le Parti adottano le misure adeguate per agevolare il lavoro dei funzionari delle loro autorità competenti, soprattutto affinché questi ultimi:
– abbiano accesso ai vigneti, agli impianti di produzione, di elaborazione, di immagazzinaggio e di trasformazione dei prodotti vitivinicoli, nonché ai mezzi di trasporto di tali prodotti;
– abbiano accesso ai locali commerciali o ai depositi, nonché ai mezzi di trasporto detenuti ai fini della vendita, della commercializzazione o del tra- sporto dei prodotti vitivinicoli o dei prodotti eventualmente destinati alla loro elaborazione;
– possano effettuare il censimento dei prodotti vitivinicoli e delle sostanze o dei prodotti eventualmente destinati alla loro elaborazione;
– possano prelevare campioni dei prodotti vitivinicoli detenuti ai fini della vendita, della commercializzazione o del trasporto;
– possano prendere conoscenza dei dati contabili o di altri documenti utili per i controlli e xxxxxxxne copie o estratti;
– possano prendere opportuni provvedimenti cautelari riguardo alla produ- zione, all’elaborazione, alla detenzione, al trasporto, alla designazione, alla
presentazione, all’esportazione verso l’altra Parte e alla commercializza- zione dei prodotti vitivinicoli o di altri prodotti destinati a essere utilizzati per l’elaborazione degli stessi, quando vi è un sospetto motivato d’infrazione grave al presente Allegato, in particolare in caso di manipolazioni fraudo- lente o di rischi per la salute pubblica.
Art. 17 Campioni
(1) L’autorità competente di una Parte può chiedere a un’autorità competente dell’altra Parte di procedere a un prelievo di campioni conformemente alle pertinenti disposizioni di tale Parte.
(2) L’autorità interpellata conserva i campioni prelevati conformemente al paragra- fo 1 e designa, in particolare, il laboratorio al quale devono essere presentati ai fini di esame. L’autorità richiedente può designare un altro laboratorio per un’analisi parallela dei campioni. A tal fine, l’autorità interpellata trasmette un numero oppor- tuno di campioni all’autorità richiedente.
(3) In caso di disaccordo tra l’autorità richiedente e l’autorità interpellata a propo- sito dei risultati dell’esame di cui al paragrafo 2, è effettuata un’analisi arbitrale da un laboratorio designato di comune accordo.
Sottotitolo III Procedure
Art. 18 Fatto generatore
Se un’autorità competente di una delle Parti ha motivo di sospettare o venga a cono- scenza del fatto:
– che un prodotto vitivinicolo non è conforme alla normativa sugli scambi di tali prodotti, oppure è oggetto di frodi relative all’elaborazione o alla com- mercializzazione di tale prodotto; e
– che tale inosservanza riveste un interesse particolare per una Parte e potrebbe dare adito a misure amministrative o ad azioni legali, essa ne informa immediatamente, tramite l’autorità di contatto di sua pertinenza, l’autorità di contatto della Parte in questione.
Art. 19 Domande di reciproca assistenza
(1) Le domande formulate in virtù del presente titolo sono redatte per iscritto. Esse sono corredate dei documenti necessari per consentire di rispondervi. Qualora l’urgenza della situazione lo rende necessario, possono essere accettate domande presentate verbalmente che devono però essere immediatamente confermate per iscritto.
(2) Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 sono corredate delle seguenti informazioni:
– il nome dell’autorità richiedente;
– la misura richiesta;
– l’oggetto o il motivo della domanda;
– la legislazione, le norme o gli altri strumenti giuridici interessati;
– indicazioni per quanto possibile esatte e complete sulle persone fisiche o giuridiche che sono oggetto delle indagini;
– una sintesi dei fatti pertinenti.
(3) Le domande sono redatte in una delle lingue ufficiali delle Parti.
(4) Se una domanda non è conforme alle condizioni formali, è possibile richiedere che sia corretta o completata; si possono tuttavia decidere provvedimenti cautelari.
Art. 20 Procedura
(1) Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all’autorità richiedente di accertare che la normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli sia correttamente applicata, in partico- lare le informazioni riguardanti le operazioni constatate o programmate che violino o possano violare detta normativa.
(2) Su domanda motivata dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata esercita – o assume le iniziative necessarie per farlo – una sorveglianza speciale o controlli che permettano di conseguire gli obiettivi previsti.
(3) L’autorità interpellata di cui ai paragrafi 1 e 2 procede come se agisse per pro- prio conto o su domanda di un’autorità del proprio Paese.
(4) D’accordo con l’autorità interpellata, l’autorità richiedente può designare fun- zionari al suo servizio o al servizio di un’altra autorità competente della Parte che rappresenta:
– per ottenere, dagli uffici delle autorità competenti della Parte in cui l’autorità interpellata è stabilita, informazioni in merito alla corretta applicazione della normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli o ad azioni di controllo, come pure per effettuare copie dei documenti di trasporto e di altri documenti o estratti di registri; oppure
– per assistere alle azioni richieste in virtù del paragrafo 2.
Le copie di cui al primo trattino possono essere effettuate soltanto con l’accordo dell’autorità interpellata.
(5) L’autorità richiedente che desidera inviare nell’altra Parte un funzionario desi- gnato conformemente al paragrafo 4, primo comma, per assistere alle operazioni di controllo di cui al secondo trattino di tale comma, avverte l’autorità interpellata in tempo utile prima dell’inizio di tali operazioni. I funzionari dell’autorità interpellata garantiscono ad ogni istante la direzione delle operazioni di controllo.
I funzionari dell’autorità richiedente:
– presentano un mandato scritto che indica la loro identità e la loro qualità;
– fatte salve le restrizioni che la normativa applicabile all’autorità interpellata impone ai suoi funzionari nell’esercizio dei controlli in questione:
– godono dei diritti di accesso di cui all’articolo 16, paragrafo 3,
– godono di un diritto d’informazione sui risultati dei controlli effettuati dai funzionari dell’autorità interpellata a norma dell’articolo 16, para- grafo 3;
– adottano, nel corso dei controlli, un comportamento compatibile con le regole e gli usi imposti ai funzionari della Parte sul cui territorio è effettuata l’operazione di controllo.
(6) Le domande motivate di cui al presente articolo sono trasmesse all’autorità interpellata della Parte interessata tramite l’autorità di contatto di tale Parte. Lo stesso vale per:
– le risposte a tali domande;
– le comunicazioni relative all’applicazione dei paragrafi 2, 4 e 5.
In deroga al primo comma, per rendere più efficace e più rapida la collaborazione tra le Parti, queste possono, in casi opportuni, permettere che un’autorità competente:
– rivolga le sue domande motivate o le sue comunicazioni direttamente a un’autorità competente dell’altra Parte;
– risponda direttamente alle domande motivate o alle comunicazioni ad essa rivolte da un’autorità competente dell’altra Parte.
In questi casi, le autorità in questione informano immediatamente l’autorità di con- tatto della Parte interessata.
(7) Le informazioni che figurano nella banca di dati analitici di ciascuna delle Parti, compresi i dati ottenuti analizzando i propri prodotti vitivinicoli rispettivi, sono messe a disposizione dei laboratori a tal fine designati dalle Parti quando essi ne fanno richiesta. La comunicazione di informazioni riguarda esclusivamente i perti- nenti dati analitici necessari per interpretare un’analisi fatta su un campione con caratteristiche e origine simili.
Art. 21 Decisione sull’assistenza reciproca
(1) La Parte da cui dipende l’autorità interpellata può rifiutare di prestare assistenza a norma del presente titolo se tale assistenza può recare pregiudizio alla sovranità, all’ordine pubblico, alla sicurezza o ad altri interessi essenziali di detta Parte.
(2) Qualora l’autorità richiedente solleciti un’assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all’autorità interpellata decidere come rispondere a tale domanda.
(3) Se l’assistenza è rifiutata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notifi- cate senza indugio all’autorità richiedente.
Art. 22 Informazioni e documentazione
(1) L’autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all’autorità richiedente sotto forma di documenti, di copie certificate conformi, di relazioni e di testi simili.
(2) I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da dati informatizzati prodotti, sotto qualsiasi forma, agli stessi fini.
(3) Le informazioni fornite a norma degli articoli 18 e 20 sono corredate di docu- menti o di altre prove utili, nonché dell’indicazione delle eventuali misure ammini- strative o azioni legali, e riguardano in particolare:
– la composizione e le caratteristiche organolettiche del prodotto vitivinicolo in questione;
– la sua designazione e la sua presentazione;
– il rispetto delle norme previste per la sua produzione, la sua elaborazione o la sua commercializzazione.
(4) Le autorità di contatto interessate dalla questione per cui è stato avviato il pro- cesso di reciproca assistenza di cui agli articoli 18 e 20 si informano reciprocamente e senza indugio:
– in merito allo svolgimento delle indagini, soprattutto mediante relazioni e altri documenti o mezzi d’informazione;
– in merito alle conseguenze sul piano amministrativo o contenzioso riguar- danti le operazioni in questione.
Art. 23 Spese
Le spese di viaggio sostenute ai fini dell’applicazione del presente titolo sono assunte a carico dalla Parte che ha designato un funzionario per le misure di cui all’articolo 20, paragrafi 2 e 4.
Art. 24 Riservatezza
(1) Tutte le informazioni comunicate, in qualsiasi forma, a norma del presente titolo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto d’ufficio e beneficiano della tutela accordata a informazioni analoghe dalle rispettive leggi applicabili nel territo- rio della Parte che le ha ricevute, oppure, secondo il caso, dalle corrispondenti disposizioni cui devono conformarsi le autorità dell’Unione.
(2) Il presente titolo non obbliga una Parte la cui legislazione o le cui pratiche amministrative impongono, per la protezione dei segreti industriali e commerciali, limiti più ristretti di quelli previsti dal presente titolo, a fornire informazioni, se la Parte richiedente non prende disposizioni per conformarsi a tali limiti più ristretti.
(3) Le informazioni raccolte saranno utilizzate esclusivamente ai fini del presente titolo; esse possono essere utilizzate ad altri fini sul territorio di una Parte soltanto con l’accordo scritto preliminare dell’autorità amministrativa che le ha fornite e sono inoltre soggette alle restrizioni imposte da detta autorità.
(4) Il paragrafo 1 non osta all’uso delle informazioni nell’ambito di azioni legali o amministrative in seguito avviate per violazioni del diritto penale comune, purché siano state ottenute nell’ambito di un’assistenza legale internazionale.
(5) Le Parti possono, nei loro verbali, nelle loro relazioni e nelle loro testimonianze, come pure nel corso delle azioni e dei procedimenti di fronte a tribunali, invocare a titolo di prova le informazioni raccolte e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente titolo.
Titolo IV Disposizioni generali
Art. 25 Esclusioni
(1) I titoli I e II non si applicano ai prodotti vitivinicoli di cui all’articolo 2:
(a) in transito sul territorio di una delle Parti; o
(b) originari del territorio di una delle Parti e oggetto di scambi in piccoli quan- titativi tra dette Parti alle condizioni e secondo le modalità di cui all’appen- dice 5 del presente Allegato.
(2) L’applicazione dello scambio di lettere tra la Comunità e la Svizzera relativo alla cooperazione in materia di controllo ufficiale dei vini, firmato il 15 ottobre 198457 a Bruxelles, è sospesa finché sarà in vigore il presente Allegato.
Art. 26 Consultazioni
(1) Le Parti si consultano se una di esse ritiene che l’altra Parte non abbia rispettato un impegno contemplato nel presente Allegato.
(2) La Parte che chiede la consultazione comunica all’altra Parte tutte le informa- zioni necessarie per un esame approfondito del caso di cui trattasi.
(3) Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell’uomo o compromettere l’efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate misure di salvaguardia provvisorie senza consultazione preventiva, a condi- zione che si proceda immediatamente ad una consultazione dopo l’adozione delle misure in parola.
(4) Se, in seguito alla consultazione di cui ai paragrafi 1 e 3, le Parti non hanno raggiunto un accordo, la Parte che ha chiesto la consultazione o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può adottare gli opportuni provvedimenti cautelari per consentire l’applicazione del presente Allegato.
Art. 27 Gruppo di lavoro
(1) Il gruppo di lavoro «prodotti vitivinicoli», di seguito denominato «gruppo di lavoro», istituito secondo l’articolo 6, paragrafo 7 dell’Accordo, esamina qualsiasi questione relativa al presente Allegato e alla sua applicazione.
57 RU 1984 1317
(2) Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l’evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari interne delle Parti nei settori contemplati dal presente Allegato. Esso formula in particolare proposte che presenta al Comitato al fine di adattare il presente Allegato e le relative appendici.
Art. 28 Disposizioni transitorie
(1) Fatto salvo l’articolo 8, paragrafo 10, i prodotti vitivinicoli che, al momento dell’entrata in vigore del presente Allegato, sono stati prodotti, elaborati, designati e presentati in un modo conforme alla legge o alla regolamentazione interna delle Parti, ma vietato dal presente Allegato, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
(2) Fatte salve disposizioni contrarie adottate dal Comitato, la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli prodotti, elaborati, designati e presentati a norma del presen- te Allegato, ma la cui produzione, elaborazione, designazione e presentazione non sono più conformi in seguito a una modifica del medesimo Allegato, può essere proseguita fino ad esaurimento delle scorte.
Appendice 1
Prodotti vitivinicoli di cui all’articolo 2
Per l’Unione europea:
Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante orga- nizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1234/2010 del Parlamento europeo e del Consi- glio del 15 dicembre 2010 (GU L 346 del 30.12.2010, pag. 11) e riguardante i pro-
dotti di cui ai codici NC 2009 61, 2009 69 e 2204 (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.).
Per la Svizzera:
Capitolo 2 dell’ordinanza del Dipartimento federale dell’interno (DFI) del 23 novembre 2005 sulle bevande alcoliche, modificata da ultimo il 15 dicembre 2010 (RU 2010 6391) e riguardante i prodotti di cui ai codici della tariffa doganale svizzera 2009.60 e 2204.
Appendice 2
Disposizioni particolari di cui all’articolo 3, lettere (a) e (b)
Denominazione di origine controllata Genève (DOC Genève)
1. Zona geografica
La zona geografica della DOC Genève comprende:
– l’intero territorio del cantone di Ginevra;
– tutti i comuni francesi di:
– Challex,
– Xxxxxx-Xxxxxxxx;
– le parti dei comuni francesi di:
– Ornex,
– Xxxxx-sur-Léman,
– Veigy-Foncenex,
– Saint-Julien-en-Genevois,
– Viry,
descritte nelle disposizioni della DOC Genève.
2. Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve comprende:
a. sul territorio ginevrino: le superfici incluse nello schedario viticolo ai sensi dell’articolo 61 della legge federale sull’agricoltura (RS 910.1) e la cui pro- duzione è destinata alla vinificazione;
b. sul territorio francese: le superfici dei comuni o delle parti dei comuni di cui al punto 1, coltivate a vite o che possono beneficiare di diritti di reimpianto per un massimo di 140 ettari.
3. Zona di vinificazione del vino
La zona di vinificazione del vino è limitata al territorio svizzero.
4. Declassamento
L’utilizzazione della DOC Genève non impedisce quella delle denominazioni «vin de pays» e «vin de table suisse» per designare vini prodotti da uve provenienti dalla zona di produzione definita al punto 2 lettera (b) e declassati.
5. Controllo delle disposizioni della DOC Genève
I controlli in Svizzera competono alle autorità svizzere, in particolare a quelle gine- vrine.
Per quanto attiene ai controlli fisici effettuati sul territorio francese, l’autorità sviz- zera competente incarica un organismo di controllo francese approvato dalle autorità francesi.
6. Disposizioni transitorie
I produttori che possiedono superfici coltivate a vite non comprese nella zona di produzione delle uve di cui al punto 2 lettera (b) ma che precedentemente hanno utilizzato legittimamente la DOC Genève possono continuare a farlo fino alla ven- demmia 2013 e i prodotti in questione possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.
Appendice 3
Elenco degli atti e delle disposizioni tecniche di cui all’articolo 4, relativi ai prodotti vitivinicoli
A. Atti applicabili all’importazione e alla commercializzazione in Svizzera di prodotti vitivinicoli originari dell’Unione europea
Atti ai quali si fa riferimento e disposizioni specifiche:
1. Direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settem- bre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti precon- fezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 17).
2. Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (Versione codificata) (GU L 299 dell’8.11.2008, pag. 25).
3. Direttiva 89/396/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle dicitu- re o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21), modificata da ul- timo dalla direttiva 92/11/CEE del Consiglio dell’11 marzo 1992 (GU L 65 dell’11.3.1992, pag. 32).
4. Direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti ali- mentari (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13), rettificata nella GU L 259 del 7.10.1994, pag. 33, nella GU L 252 del 4.10.1996, pag. 23 e nella GU L 124 del 25.5.2000, pag. 66.
5. Direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1), rettificata nella GU L 248 del 14.10.1995, pag. 60, e modificata da ultimo dalla direttiva 2010/69/UE della Commis- sione, del 22 ottobre 2010 (GU L 279 del 23.10.2010, pag. 22).
6. Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri con- cernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo – Adegua- mento alla procedura di regolamentazione con controllo – Quarta parte (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14).
7. Direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell’11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei resi- dui di antiparassitari sui e nei prodotti di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30).
8. Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a con- tatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2009, che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo – Adegua- mento alla procedura di regolamentazione con controllo – Quarta parte (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14).
9. Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 813/2011 della Com- missione dell’11 agosto 2011 (GU L 208 del 13.8.2011, pag. 23).
10. Regolamento (CE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabili- sce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE)
n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti sog- getti alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo – Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo – Quarta parte (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14).
11. Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE)
n. 1234/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2010 (GU L 346 del 30.12.2010, pag. 11).
12. Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Con- siglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produt- tivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 772/2010 della Commissione del 1° settembre 2010 (GU L 232 del 2.9.2010, pag.1).
13. Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Con- siglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il tra- sporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU L 128 del 27.5.2009, pag. 15), modificato da ultimo dal regolamento (UE)
n. 173/2011 della Commissione del 23 febbraio 2011 (GU L 49 del 24.2.2011, pag. 16).
Fatte salve le disposizioni dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera b), del rego- lamento (CE) n. 436/2009, qualsiasi importazione in Svizzera di prodotti vitivinicoli originari dell’Unione europea è soggetta alla presentazione del documento di accompagnamento di cui all’articolo 24, paragrafo 1, let- tera a), dello stesso regolamento.
14. Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pra- tiche enologiche e le relative restrizioni (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 53/2011 della Commissione del 21 gennaio 2011 (GU L 19 del 22.1.2011, pag. 1).
15. Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Con- siglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indica- zioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la pre- sentazione di determinati prodotti vitivinicoli (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 670/2011 della Commissione del 12 luglio 2011 (GU L 183 del 13.7.2011, pag. 6).
B. Atti applicabili all’importazione e alla commercializzazione nell’Unione europea di prodotti vitivinicoli originari della Svizzera
Atti ai quali si fa riferimento:
1. Legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura, modificata da ultimo il 18 giugno 2010 (RU [raccolta ufficiale] 2010 5851).
2. Ordinanza del 14 novembre 2007 concernente la viticoltura e l’importazione di vino (Ordinanza sul vino), modificata da ultimo il 4 novembre 2009 (RU 2010 733).
3. Ordinanza dell’UFAG (Ufficio federale dell’agricoltura) del 17 gennaio 2007,concernente il catalogo delle varietà di viti per la certificazione e la produzione di materiale standard nonché l’elenco dei vitigni, modificata da ultimo il 6 maggio 2011 (RU 2011 2169).
4. Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr), modificata da ultimo il 5 ottobre 2008 (RU 2008 785).
5. Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr), modificata da ultimo il 13 ottobre 2010 (RU 2010 4611).
6. Ordinanza del DFI (Dipartimento federale dell’interno) del 23 novembre 2005 sulle bevande alcoliche, modificata da ultimo il 15 dicembre 2010 (RU 2010 6391).
In deroga all’articolo 10 dell’ordinanza, le norme che regolano la designazione e la presentazione sono quelle applicabili ai prodotti importati dai Paesi terzi secondo quanto disposto nei seguenti regolamenti:
1) Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per ta- luni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1234/2010 del Parla- mento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2010 (GU L 346 del 30.12.2010, pag. 11).
Ai fini dell’applicazione del presente Allegato, il regolamento è adattato come segue:
a) in deroga all’articolo 118 sexvicies, paragrafo 1, lettera (a), le denomi- nazioni della categoria sono sostituite dalle denominazioni specifiche previste dall’articolo 9 dell’ordinanza del DFI sulle bevande alcoliche;
b) in deroga all’articolo 118 sexvicies, paragrafo 1, lettera (b) punto (i), i termini «denominazione di origine protetta» e «indicazione geografica protetta» sono sostituiti rispettivamente da «denominazione di origine controllata» e «vin de pays»;
c) in deroga all’articolo 118 sexvicies, paragrafo 1, lettera f), l’indicazione dell’importatore può essere sostituita da quella del produttore, del can- tiniere, del negoziante o dell’imbottigliatore svizzero.
2) Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Con- siglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indi- cazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 670/2011 della Commissione del 12 luglio 2011 (GU L 183 del 13.7.2011, pag. 6).
Ai fini dell’applicazione del presente Allegato, il regolamento è adattato come segue:
a) in deroga all’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento, il titolo alcolo- metrico può essere indicato in decimi di unità percentuale in volume;
b) in deroga all’articolo 64 e all’Allegato XIV, parte B, i termini «demi- sec» (abboccato) e «moelleux» (amabile) possono essere sostituiti rispettivamente da «légèrement doux» (leggermente dolce) e «demi- doux» (semidolce);
c) in deroga all’articolo 62 del regolamento, l’indicazione di una o più varietà di viti è ammessa se il vino svizzero è ottenuto per l’85 per cento almeno dalla o dalle varietà indicate.
7. Ordinanza del DFI (Dipartimento federale dell’interno) del 23 novembre 2005 sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr), modificata da ultimo il 13 ottobre 2010 (RU 2010 4649).
8. Ordinanza del DFI (Dipartimento federale dell’interno) del 22 giugno 2007 sugli additivi ammessi nelle derrate alimentari (Ordinanza sugli additivi, OAdd), modifi- cata da ultimo l’11 maggio 2009 (RU 2009 2047).
9. Ordinanza del DFI (Dipartimento federale dell’interno) del 26 giugno 1995 sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti (Ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti, OSoE), modificata da ultimo il 16 maggio 2011 (RU 2011 1985).
10. Direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 17).
11. Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 772/2010 della Commissione del 1° settembre 2010 (GU L 232 del 2.9.2010, pag.1).
Ai fini dell’applicazione del presente Allegato, il regolamento è adattato come segue:
a) tutte le importazioni nell’Unione europea di prodotti vitivinicoli originari della Svizzera sono soggette alla presentazione del documento di accompa- gnamento che segue, redatto conformemente alla decisione della Commis- sione del 29 dicembre 2004 (GU L 4 del 6.1.2005, pag. 12);
b) tale documento di accompagnamento sostituisce il documento VI 1 di cui al regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Con- siglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produt- tivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 772/2010 della Commissione del 1° settembre 2010 (GU L 232 del 2.9.2010, pag. 1);
c) laddove il regolamento si riferisca a uno «Stato membro» o a «Stati mem- bri», o a «disposizioni comunitarie o nazionali» (o a «norme comunitarie o nazionali»), tali termini si considerano riferiti anche alla Svizzera o alla legi- slazione svizzera;
d) i vini originari della Svizzera, equiparabili ai vini a indicazione geografica, aventi un tenore di acidità totale, espresso in acido tartarico, inferiore a 3,5 g/l, ma non inferiore a 3 g/l, possono essere importati se sono designati da un’indicazione geografica e sono ottenuti, per l’85 per cento almeno, da uve di una o più delle seguenti varietà di vite: Chasselas, Xxxxxxx-Thurgau, Xxxxxxxx, Pinot noir o Merlot.
Documento di accompagnamento(1) per il trasporto di prodotti vitivinicoli prove- nienti dalla Svizzera(2)
1. Esportatore (nome e indirizzo) | 2. Numero di riferimento | |
4. Autorità competente svizzera del luogo di partenza (nome e indirizzo) | ||
3. Destinatario (nome e indirizzo) | ||
6. Data di spedizione | ||
5. Trasportatore e altre indicazioni relative al trasporto | 7. Luogo di consegna | |
8. Designazione del prodotto | 9. Quantità | |
10. Indicazioni complementari | 11. Partita (numero) | |
12. Attestati (per taluni vini) | ||
13. Indicazioni per vini esportati alla rinfusa Titolo alcolometrico effettivo: Manipolazioni: | ||
14. Controlli da parte delle autorità competenti dell’UE | 15. Società del firmatario e numero di telefono | |
16. Nome del firmatario | ||
17. Luogo e data | ||
18. Firma |
(1) Conformemente all’Allegato 7, appendice 1, lettera B, punto 9, dell’accordo del 21 giu.gno 1999 tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli.
(2) La zona viticola presa in considerazione per compilare il presente documento è il territo- rio della Confederazione Svizzera.
Denominazioni protette di cui all’articolo 5
Appendice 4
Parte A: Denominazioni protette per i prodotti vitivinicoli originari dell’Unione europea
Belgio
Vini a denominazione di origine protetta
Côtes de Sambre et Meuse Crémant de Wallonie Hagelandse wijn Haspengouwse Xxxx Xxxxxxxxxxxx Wijn
Vin mousseux de qualité de Wallonie Vlaamse mousserende kwaliteitswijn
Vini a indicazione geografica protetta Vin de pays des Jardins de Wallonie Vlaamse landwijn
Menzioni tradizionali (art. 118 duovicies, par. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)
appellation d’origine contrôlée | DOP | francese |
gecontroleerde oorsprongsbenaming | DOP | olandese |
Vin de pays | IGP | francese |
Landwijn | IGP | olandese |
Bulgaria
Vini a denominazione di origine protetta
Асеновград seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Asenovgrad
Болярово seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Bolyarovo
Брестник seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Brestnik
Варна seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Varna
Велики Преслав seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografi- ca più piccola
Termine equivalente: Veliki Preslav
Видин seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Vidin
Враца seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Vratsa
Върбица seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Varbitsa
Долината на Струма seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Struma valley
Драгоево seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Dragoevo
Евксиноград seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Evksinograd
Ивайловград seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Ivaylovgrad
Карлово seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Karlovo
Карнобат seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Karnobat
Ловеч seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Lovech
Лозицa seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Lozitsa
Лом seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola Termine equivalente: Lom
Любимец seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Lyubimets
Лясковец seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Lyaskovets
Мелник seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Xxxxxx
Монтана seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Montana
Нова Загора seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Nova Zagora
Нови Пазар seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Novi Pazar
Ново село seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Novo Selo
Оряховица seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Oryahovitsa
Павликени seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Pavlikeni
Пазарджик seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Pazardjik
Перущица seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Perushtitsa
Плевен seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Pleven
Пловдив seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Plovdiv
Поморие seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Pomorie
Русе seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola Termine equivalente: Ruse
Сакар seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Sakar
Сандански seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Sandanski
Свищов seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Svishtov
Септември seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Septemvri
Славянци seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Slavyantsi
Сливен seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Sliven
Стамболово seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Stambolovo
Стара Загора seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Stara Zagora
Сунгурларе seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Sungurlare
Сухиндол seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Suhindol
Търговище seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Targovishte
Хан Крум seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Han Xxxx