CONTRATTO DI FINANZIAMENTO IN FORMA DI CONTRIBUTO NELLA SPESA
BANDO ASI DC-VUM-2016-0068
SCHEMA DI CONTRATTO
(L'ASI si riserva di apportare modifiche al testo contrattuale)
CONTRATTO DI FINANZIAMENTO IN FORMA DI CONTRIBUTO NELLA SPESA
ASIN.
"Titolo esperimento"
CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP)
TRA
L'Agenzia Spazi aIe Italiana (d'ora innanzi indicata come ASI), con sede in Roma in Viale del Politecnico s.n.c. (c.a.p. 00133), codice fiscale n. 97061010589, rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Xxxx Xxxxxx
E
Istituto di Ricerca o Università (d'ora mnanzl denominata Beneficiario.) / Società
con sede in (c.a.p. ), codice fiscale n.
, P. IVA , rappresentato da _
Allegati:
Allegato Tecnico-gestionale (ATG) AlI. I - Distribuzione Spese
AlI. 2 - Linee guida modifiche alla ripartizione delle voci di spesa AlI. 3 - Richiesta rimodulazione spese
AlI. 4 - Modello dichiarazione
AlI. 5a, 5b, 5c - Linee guida e Moduli rendicontazione AlI. 6 - Timesheet (per rendicontazione privati)
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SOMMARIO
PREMESSE
NORMA TIV A APPLICABILE
ART. l-OGGETTO DEL CONTRATTO ART. 2 - DURATA
ART. 3 - PIANO DEI LAVORI
ART. 4 - FINANZIAMENTO E MODALITA' DI PAGAMENTO Art. 5 - ANTICIPAZIONE
Art. 6 - GARANZIE
ART. 7 - NORME DI GESTIONE ART. 8 - ONERI FISCALI
ART. 9 - PERSONALE
ART. | 10 - | CONTROLLI |
ART. | 11 - | UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI |
ART. | 12 - | RESPONSABILIT A' DEL BENEFICIARIO |
ART. | ] 3 - | PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI |
ART. | 14 - | REVOCA DEL FINANZIAMENTO |
ART. | 15 - | CONTROVERSIE |
ART. | 16 - | TRATTAMENTO DATI PERSONALI |
ART. ] 7 - CODICE DI COMPORTAMENTO ASI
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PREMESSE
Premesso che:
• L'Agenzia Spaziale Europea ha emesso, tra il 2010 e il 2014, dei bandi di ricerca (AD-IO- IBER, AO-II-Concordia, AD-13-BR, ILSRA-2014), al fine di selezionare esperimenti nei settori delle scienze della vita e delle radiazioni, rivolti alla comunità scientifica europea. La selezione dei progetti è stata realizzata sulla base di valutazioni espresse da referee internazionali in considerazione della rilevanza scientifica e della fattibilità degli esperimenti proposti.
• Agli esperimenti selezionati, ESA mette a disposizione la facility europea di terra (GSI accelerator), la Stazione Antartica Concordia e le facilities a bordo della Stazione Spazi aIe Internazionale. L'ESA fornisce, inoltre, supporto operativo, logistico e organizzativo per il loro utilizzo. Il ricercatore deve, invece, provvedere alla copertura finanziaria del proprio esperimento.
• L'Agenzia Spaziale Italiana, con lo scopo di sostenere i progetti nazionali già selezionati dai bandi ESA AD-IO-IBER, AD-Il-Concordia, AD-13-BR e ILSRA-2014, con decreto n.
in data , ha indetto una procedura concorrenziale con bando per il finanziamento mediante selezione comparativa degli esperimenti più meritevoli selezionati in risposta ai bandi AD-IO-IBER, AD-Il-Concordia, AD-13-BR, ESA ILSRA-14, sino a un tetto massimo di finanziamento complessivo pari a € 1.500.000,00 .
• In data è stato pubblicato sul sito dell' ASI il relativo Bando, per il quale il Beneficiario ha presentato la ricerca" ", ritenuta dall' ASI meritevole di finanziamento.
• Per detta ricerca è stato richiesto all'ASI un contributo alle spese per lo svolgimento delle attività previste dalla ricerca medesima
• L'ASI ha ritenuto congrua la somma di € fuori dal campo di applicazione dell'IV A.
Le parti, tutto ciò premesso, convengono e stipulano quanto segue.
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente CONTRATTO.
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NORMATIVA APPLICABILE
L'attività di cui al presente Contratto è disciplinata, nell'ordine:
a) dalle condizioni fissate nel presente Contratto e dalle disposizioni contenute nell' Allegato Tecnico e di Gestione;
b) dalla proposta prot. del presentata dal Beneficiario e valutata e accettata dall' ASI;
c) dai principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili, dalle leggi nazionali e comunitarie e dai regolamenti vigenti;
CI) da tutti i documenti generati da ciascuna delle Parti e approvati dall'altra al momento della stipula del
Contratto.
ART. 1 - Oggetto del Contratto
1. La ricerca " " oggetto del presente Contratto, che il Beneficiario si impegna a svolgere con il coordinamento del Responsabile Scientifico, è identificata dali' Allegato Tecnico e di Gestione al Contratto medesimo, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
ART. 2 - Durata
1. II Contratto entra in vigore con la sua sottoscrizione. Le attività avranno termine entro mesI dalla data della riunione di avvio (Kick-Off).
2. La durata potrà essere prorogata, previo accordo tra le Parti, senza oneri ulteriori a carico ASI, per giustificati motivi correlati alla opportunità di sperimentazione offerta da ESA.
ART. 3 - Piano dei lavori
1. NelI'ambito del programma di ricerca di cui al presente Contratto sono identificati i seguenti eventi chiave:
a. Riunione Iniziale (Kick-off), da tenersi entro 30 giorni dalla sottoscrizione;
b. Riunione di Avanzamento n. 1, da tenersi entro il mese di _
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c. Riunione di Avanzamento n. 2, da tenersi entro il mese di _ d ,
e. Riunione Finale, da tenersi alla conclusione del progetto.
2. Qualora, sulla base di motivate e impreviste variazioni della pianificazione temporale delle attività rispetto a quella inizialmente prevista (a esempio slittamento dell'Opportunità di Missione da parte dell'ESA), il Beneficiario si trovi nell'impossibilità di rispettare le tempistiche di cui al presente articolo, il medesimo, con la massima tempestività e, comunque, entro e non oltre IO gg. dall'evento che ostacola il regolare svolgimento delle attività, potrà richiedere al Responsabile di Programma dell' ASI l'autorizzazione a una sospensione dei tennini corrispondente alla durata dell'impedimento. Sulla base della documentazione giustificativa di supporto prodotta, l'ASI deciderà in merito all'opportunità o meno della sospensione richiesta, fatta comunque salva la facoltà di revoca del finanziamento. In tale ultima evenienza si applicherà quanto previsto dal successivo art. 14.
ART. 4 - Finanziamento e modalità di pagamento
1. Il progetto di ricerca è partecipato. Quindi, a fronte del contributo dell'ASI, Il Beneficiario mette a disposizione della ricerca le strutture e/o attrezzature e/o personale necessari per l'esecuzione delle attività previste. L'ASI, a titolo contributivo per lo svolgimento delle attività di ricerca di cui al presente Contratto, si impegna a corrispondere al Beneficiario l'importo di € (fuori dal campo di applicazione
dell'IV A.)
cosÌ ripartito: | ||
(Ente Beneficiario. | / Beneficiario.): | € |
(soggetto a): | € | _ |
(soggetto b): | € | _ |
NOTA BENE: Nel caso di più destinatari delfinanziamento ASI (vedere schede PSS della congruità), riportare la ripartizione del prezzo tra i vari soggetti partecipanti
_
2. La somma messa a disposizione dall'ASI dovrà essere utilizzata esclusivamente per le spese per le quali è stata richiesta e ammessa la contribuzione (Allegato l) concernente strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle attività di ricerca oggetto del Contratto stesso, successive alla data della Riunione
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Iniziale. In casi eccezionali, opportunamente documentati in relazione alle tempistiche connesse alla Opportunità di Missione, potranno essere incluse anche spese sostenute anteriormente, purché successive alla data di pubblicazione sul sito dell'ASI della graduatoria, ( ).
3. Qualora, nel corso dell'esecuzione delle attività, per una migliore esecuzione delle attività medesime, si rendesse necessario operare delle modifiche "compensative" alla distribuzione delle spese, rispetto a quella prevista, Il Beneficiario potrà richiedere al Responsabile di Programma dell' ASI l'autorizzazione ad una rimodulazione delle attività nell'ambito di una percentuale massima del 25% del valore del contributo ASI (Allegati 2,3). Si ribadisce che in nessun caso l'importo complessivo del contratto potrà subire variazioni in aumento. La rimodulazione potrà riguardare anche la ripartizione dci costi tra i Soggetti finanziati. Tutte le richieste di rimodulazione sono soggette a specifica approvazione da parte del Responsabile di programma dell' ASI, che la formalizzerà nella Minuta di meeting o con comunicazione al Beneficiario.
4. In occasione di ogni evento di cui all'art. 3, successivo alla Riunione Iniziale, il Beneficiario invierà una relazione relativa allo stato di avanzamento delle attività di ricerca svolte, secondo lo schema prodotto in annesso all' ATG, e la dichiarazione di autocertificazione/rendicontazione delle spese sostenute per le quali è stato richiesto il contributo all' ASI (Allegato 5);
Unitamente alla predetta dichiarazione, il Beneficiario presenterà inoltre la dichiarazione di cui all' Allegato 4.
5. Il Responsabile di Programma ASI autorizzerà l'emissione della richiesta di pagamento relativa all'evento di cui all'Art.3.l.a), per un importo pari al 20% dell'importo complessivo del finanziamento, pari a €
, da corrispondersi entro 60 giorni dall'emissione.
I fondi residui pari a € saranno corrisposti, sempre previa autorizzazione che il Responsabile di Programma ASI emetterà, secondo le modalità e gli importi di seguito indicati:
a) € , entro 60 giorni dall'emissione da parte del Beneficiario della richiesta di pagamento relativa ali 'evento di cui all' Art.3 .I.b);
b) € , entro 60 giorni dall'emissione da parte del Beneficiario della richiesta di pagamento relativa all'evento di cui all' Art.3.1.c);
c) € , entro 60 gIOrnI dall'emissione da parte del Beneficiario della richiesta di
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pagamento relativa all' evento di cui all' Art.3 .I.d).
Gli importi associati ai vari eventi contrattuali verranno autorizzati solo dietro formale presentazione dell'avvenuto pagamento degli altri Partecipanti alla ricerca, ove presenti, in relazione all'evento contrattuale precedente.
6. L'eventuale differenza tra le somme corrisposte e quelle autocertificate/rendicontate a ogni evento di cui all'art.3 sarà, previa esplicita e motivata richiesta del Beneficiario e in seguito ad autorizzazione del Responsabile di Programma ASI, resa spendibile e rendicontabile negli eventi successivi.
7. L'importo complessivo spettante al Beneficiario sarà verificato dal Responsabile di Programma ASI entro
3 mesi dalla data della riunione finale, fatta salva l'eventuale verifica sui giustificativi contabili a disposizione dell'ASI presso il Responsabile Scientifico di cui al successivo art. lO. Le somme residue eventualmente corrisposte da ASI e non spese per le attività di ricerca dovranno essere restituite all'ASI entro 60 giorni dalla comunicazione da parte del Responsabile di Programma ASI sull'esito delle verifiche.
Art. 5 - Anticipazione
5.1 II Beneficiario, con nota prot. ASI n del ha richiesto un 'anticipazione di € , pari al 20% della quota di agevolazione al medesimo spettante per il Progetto.
(In caso di soggetto privato) Detta anticipazione dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta come meglio specificato nel successivo art. 6.
Nel caso di interruzione del Finanziamento stabilita dall' ASI l'importo del Finanziamento spettante in base ai costi ammissibili verrà utilizzato ad estinzione dell'anticipazione: l'eventuale importo dell'anticipazione risultante eccedente dovrà essere rimborsato, maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del TUR vigente al momento dell' erogazione.
oppure, se non richiesta dal Beneficiario
5.1 II Beneficiario non ha presentato richiesta di anticipazione
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Art. 6 - Garanzie
6.1 In occasione della Riunione Iniziale, a garanzia dell'anticipazione prevista all'art. 5.1, dovrà essere presentata dal Beneficiario idonea fidejussione, bancaria o assicurativa, di pari importo maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data di emissione della fidejussione e quella del
. completamento del progetto, calcolati in ragione del TUR vigente al momento dell'emissione. AI completamento del recupero delle somme anticipate l'ASI provvederà allo svincolo della fidejussione.
6.2 La fidejussione, bancaria o assicurativa dovrà essere rilasciata da un primario istituto di credito o da compagnia assicurativa facente parte dell'elenco IVASS; deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell' Agenzia.
oppure, se non richiesta dal Beneficiario
6.1 Il Beneficiario non ha presentato richiesta di anticipazione, quindi non deve presentare la relativa fidejussione.
oppure, se PPAA
6.1 Il Beneficiario, non deve presentare fidejussione a garanzia dell'anticipazione.
ART. 7 - Norme di gestione
l. Nello svolgimento delle attività di ricerca e per l'effettuazione delle relative spese, il Beneficiario opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e i propri regolamenti, assumendo la completa responsabilità nella gestione dei fondi per l'esecuzione delle attività e nella corrispondenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle autocertificate, fatte salve le eventuali verifiche di cui al comma 7 dell'art. 4.
ART. 8 - Oneri fiscali
l. Le attività oggetto del presente Contratto sono da considerarsi fuori dal campo di applicazione dell'IV A
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secondo quanto disposto dall'art. 2 comma 3 lett. a) del D.P.R. 633/1972).
2. Il presente Contratto verrà registrato solo in caso d'uso.
ART. 9 - Personale
1. Lo svolgimento della ricerca sarà affidato al personale che verrà scelto e impegnato a esclusiva cura del Beneficiario, secondo le norme di legge, senza che per detto personale (ivi compresi eventuali collaboratori esterni) derivi alcun rapporto con l'ASI.
2. A tutti gli obblighi riferiti ai soggetti di cui sopra farà fronte il Beneficiario senza possibilità di rivalsa, anche solo parziale, nei confronti dell'ASI stessa.
3. Il Beneficiario esonera e tiene indenne l'ASI da qualsiasi impegno, onere e responsabilità e a qua;lsiasi titolo che possa derivare nei confronti di terzi durante l'esecuzione delle attività concernenti l'oggetto del Contratto.
ART. lO - Controlli
I. II Responsabile di Programma dell'ASI, per tutta la durata del Contratto, esegue verifiche sullo stato delle ricerche, sull'impiego delle somme erogate, sull'utilizzazione delle apparecchiature e dei materiali acquistati e può convocare riunioni. A tal fine il Responsabile Scientifico e/o le strutture dedicate del Beneficiario si impegnano a prestare la dovuta collaborazione.
• Se beneficiario organismo di diritto pubblico: i giustificativi contabili relativi alle spese rendi contate
restano presso il Beneficiario a disposizione dell'ASI per eventuale verifica. Tutti gli originali dei giustificativi contabili relative alle spese autocertificate di cui all'art 4 dovranno riportare la seguente indicazione "Spesa sostenuta per il progetto (titolo ) con fondi ASI" per un importo pari a € come da rendicontazione del e restano a disposizione dell'ASI, per l'eventuale verifica, presso il Beneficiario.
• Se beneficiario privato: i giustificativi contabili relativi alle spese rendicontate devono essere trasmessi ad ASI in copia conforme all'originale, unitamente ai rendiconti. Tutti gli originali dei sopracitati documenti giustificativi dovranno riportare la seguente indicazione "Spesa sostenuta per il progetto
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(titolo ) con fondi ASI" per un importo pari a € come da rendicontazione del e restano a disposizione dell'ASI, per l'eventuale verifica presso il Beneficiario.
ART. 11 - Utilizzazione dei risultati
l. Il Beneficiario si impegna a esplicitare formalmente nelle pubblicazioni e in ogni altra forma di diffusione dei risultati la partecipazione de II'ASI con la seguente indicazione: "la ricerca - - è stata realizzata mediante il cofinanziamento/contributo dell'Agenzia Spaziale Italiana". Copia di ogni pubblicazione dovrà essere consegnata in formato PDF al Responsabile di Programma dell' ASI.
2. Per quanto attiene alle cognizioni e ai brevetti, si applica quanto previsto nel presente articolo, dall'art. 2588 del codice civile e dal d. 19s. 30 del 2005.
ART. 12 - Responsabilità del Beneficiario ..
I. Il Beneficiario si impegna al pieno rispetto di quanto previsto dalla L. n. 136/20 IO art. 3 relativamente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. È fatto obbligo al Beneficiario, a pena di nullità assoluta, di inserire, nei contratti stipulati con gli altri partecipanti apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.
3. Il Beneficiario comunicherà all'ASI gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su esso/i con l'invio della prima richiesta di pagamento.
4. Nell'eventualità di accensIone di nuovo/i conto/i corrente/i dedicato/i, gli estremi dovranno essere comunicati all' ASI entro 7 giorni dall'accensione. Inoltre, il contratto sarà automaticamente risolto qualora vengano effettuate transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.
ART. 13 - Permessi e autorizzazioni
1. È a carico del Beneficiario I'otten imento di permessi e delle autorizzazioni che siano necessari all'attuazione
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dei programmi del presente Contratto, in conformità con le disposizioni in vigore nel luogo in cui deve essere effettuata la ricerca e per gli scopi a cui la stessa è destinata.
ART. 14 - Revoca del finanziamento
14.1 Qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano a carico del Beneficiario inadempimenti non sanabili rispetto agli obblighi previsti nel presente Contratto, la relazione che abbia evidenziato valutazioni contenenti parere negativo riporterà la proposta di revoca, totale o parziale, dell'erogazione del finanziamento, da sottoporre all'approvazione dei competenti organi dell' ASI.
14.2 La revoca, totale o parziale, del finanziamento sarà disposta anche nelle seguenti fattispecie, in qualsiasi momento verificate:
• rilascio, da parte del Beneficiario, di dichiarazioni, documenti o elaborati non veritieri;
• mancanza dei requisiti richiesti per la partecipazione al bando nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività in esso previste;
• dichiarazione di fallimento, apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, liquidazione volontaria del Beneficiario, procedure concorsuali in genere;
• cessazione dell'attività del Beneficiario.
14.3 Qualora l'ASI disponga la revoca totale del finanziamento, la stessa avrà per effetto l'obbligo a carico del Beneficiario della restituzione, nella misura e con le modalità stabilite dall' ASI, dell'importo percepito maggiorato di un interesse - calcolato dalla data di erogazione da parte di ASI fino al giorno della restituzione da parte del Beneficiario- pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data dell'erogazione, maggiorato di cinque punti percentuali. Il presente Xxxxxxxxx si intenderà risolto di diritto con gli effetti di cui al provvedimento di revoca.
14.4 Nei casi di revoca parziale l'eventuale importo del Finanziamento risultante eccedente rispetto a quello spettante in base ai costi sostenuti e ammissibili dovrà essere rimborsato, maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del TUR vigente al momento dell'erogazione. Nel caso in cui il Beneficiario abbia usufruito di una
anticipazione, l'importo del Finanziamento spettante in base ai costi ammissibili verrà utilizzato ad
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estinzione dell'anticipazione: l'eventuale eccedenza dell'anticipazione dovrà essere rimborsata maggiorata degli interessi, nella misura da determinarsi ai sensi dell' Art. 5.1, decorrenti dal periodo compreso tra la data dell'erogazione e quella del rimborso.
14.5 Il presente Contratto di finanziamento si intenderà, inoltre, interrotto nel caso in cui il Beneficiario venga a trovarsi nella impossibilità di effettuare l'attività oggetto del presente Contratto, in particolare se la stessa sia stata determinata da motivi tecnici indipendenti dalla volontà del Beneficiario. In tale ipotesi il Beneficiario dovrà dare tempestiva comunicazione all' ASI di detta impossibilità, a seguito della quale l'ASI (previa verifica dell'effettiva impossibilità di proseguire nel Contratto) corrisponderà al Beneficiario l'eventuale importo residuo del finanziamento spettante, commisurato ai costi sostenuti e risultati ammissibili. Nell'eventualità in cui tali costi sostenuti dal Beneficiario vengano valutati inferiori alla anticipazione erogata ai sensi dell'art. 5, il Beneficiario dovrà versare all' ASI l'importo corrispondente percepito in eccesso.
14.6 Le Parti possono interrompere consensualmente in qualunque momento il presente Contratto qualora intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del Contratto. In tali casi, l'ASI corrisponderà al Beneficiario il finanziamento spettante, commisurato ai costi sostenuti e risultati ammissibili. Nel caso in cui il Beneficiario abbia usufruito di una anticipazione l'importo del finanziamento spettante in base ai costi ammissibili verrà utilizzato ad estinzione della anticipazione; l'eventuale eccedenza dell'anticipazione dovrà essere rimborsata maggiorata degli interessi, nella misura da determinarsi ai sensi dell' Art. 5.1, decorrenti dal periodo compreso tra la data dell'erogazione e quella del rimborso.
14.7 L'ASI ha diritto, in qualsiasi momento, di interrompere il finanziamento, comunicando tale decisione al Beneficiario via PEe. In tal caso, l'ASI corrisponderà al Beneficiario il finanziamento spettante, commisurato ai costi sostenuti e risultati ammissibili. Nel caso in cui il Beneficiario abbia usufruito di una anticipazione l'importo del finanziamento spettante in base ai costi ammissibili verrà utilizzato ad estinzione della anticipazione; l'eventuale eccedenza dell'anticipazione dovrà essere rimborsata maggiorata degli interessi, nella misura da determinarsi ai sensi de li' Art. 5.1, decorrenti dal periodo compreso tra la data dell'erogazione e quella del rimborso.
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14.8 In tutti quei casi nei quali il Beneficiario non provveda entro i termini individuati dall' ASI al rimborso delle somme di cui ai commi precedenti, verrà attivata dall' ASI una procedura di recupero delle somme in eccesso.
ART. 15 - Controversie
In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Contratto, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma. È escluso il ricorso all'arbitrato.
Art. 16 - Trattamento dati personali
1. In conformità al disposto D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni, le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire, che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività preparatoria del presente Contratto o comunque raccolti in conseguenza ed in corso dell'esecuzione dello stesso, vengano trattati esclusivamente per le finalità dci Contratto e, inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il persegui mento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti.
Art. 17 - Codice di comportamento ASI
1. Il Beneficiario dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 e s.m.i. e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62/2013, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Codice di comportamento dell'ASI (disponibile sul sito internet dell' ASI xxx.xxx.xx).
2. Tanto premesso, il Beneficiario, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 x.x. "Xxxxxxxx xxxx'xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx", si impegna a:
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• rispettare i principi ed i valori contenuti nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici come integrato dal codice di comportamento dell' ASI ed a tenere una condotta in linea con lo stesso, e comunque tale da non esporre l'ASI al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dallo stesso;
• non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori dell' ASI a violare i principi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici come integrato dal codice di comportamento dell' ASI o a tenere una condotta ad esso non conforme.
3. L'inosservanza di tali impegni da parte del Beneficiario costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'ASI a revocare il finanziamento.
Per Il Beneficiario L'Agenzia Spaziale Italiana
Il Direttore Generale
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