Contratto di locazione ad uso diverso dall’abitativo
Contratto di locazione ad uso diverso dall’abitativo
Le sottoindicate parti:
Parte Locatrice: Sig.ra XXXXXXXXXXX XXXXXXX nata a Udine il 05/01/1980, domiciliata per il presente atto in Udine, viale Europa Unita, 141, in qualità di Presidente e Legale rappresentante CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA C.F. 02829620307, qui di seguito denominato locatore, Parte conduttrice: ES S.r.l., con sede in Udine, via Cussignacco, n. 5, in persona dell'amministratore pro tempore Xxxxxxxx Xxxxxxxx, nata a Pordenone il 28/08/1967, C.F. E P.IVA 02889820300, qui di seguito denominato conduttore,
Premesso che
1. il locatore è proprietario dell’immobile, noto alle parti, sito in Xxxxx, xxx Xxxxxxxxxxx, 0 costituito da palazzo d’epoca con ampliamento successivo, corte interna e posti auto interrati e non, catastalmente allibrato, attualmente, sub foglio 38, particella 179 sub 4, e con situazione catastale che sarà soggetta a revisione ed aggiornamento.
2. la parte conduttrice è interessata ad assumere in locazione i locali ad uso ufficio ed accessori siti al piano secondo con relativi locali d’accesso da vicolo Repetella e da xxx Xxxxxxxxxxx x. 0, x xxx xx xxxxxxxxxx numero cinque posti auto nella corte interna, il tutto noto alle parti e meglio rappresentato dalla planimetria sottoscritta a parte.
3. Al piano primo dello stabile, tutto di proprietà del locatore, vi sono altri locali ad uso ufficio che verranno locati ad altri soggetti, mentre al piano terreno verrà realizzata una sala polifunzionale gestita direttamente dalla proprietà e da concedere a terzi per eventi specifici.
4. Il locatore ha inoltre in progetto di effettuare una manutenzione straordinaria della facciata su via Cussignacco ed ha in corso di realizzazione un impianto ascensore a servizio dei locali su tutti i tre piani del fabbricato (T – P1 – P2).
Tutto ciò premesso, le suindicate parti stipulano, convengono e fanno constare quanto segue:
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente rapporto così come gli eventuali allegati.
2. La parte locatrice concede in locazione alla parte conduttrice i locali in premessa descritti ed i cui dati devono intendersi qui integralmente trascritti.
3. la locazione avrà la durata di anni sei, con inizio dal 01.09.2017 e termine al 31.08.2023; ai sensi della legge vigente il locatore potrà inviare valido diniego al rinnovo alla prima scadenza solo ricorrendone i presupposti di legge. Il conduttore ha facoltà di recedere anticipatamente anche in assenza di gravi motivi e con preavviso di almeno dodici mesi da comunicarsi con lettera raccomandata a/r ai sensi dell'art. 27 ultimo comma della legge 392/1978.
4. il canone della locazione è stabilito in € 33.600,00 (trentatremila- seicento\00) annui da pagarsi in rate mensili anticipate di € 2.800,00 (duemilaottocento\00) scadenti il giorno cinque di ogni mese. Attesi gli investimenti che la parte conduttrice dovrà affrontare, le parti concordano che il canone di cui sopra per il primo anno di locazione - e pertanto fino a tutto il 31.08.2018 - sia ridotto ad € 27.600,00 (ventisettemilaseicento\00) annui pari ad € 2.300,00 (duemilatrecento\00) mensili; concordano altresì che per il secondo anno di locazione - e pertanto dal 01.09.2018 a tutto il 31.08.2019 - il canone sia determinato in € 30.000,00 (trentamila\00) annui pari ad € 2.500,00 (duemilacinquecento\00) mensili. L’importo è esente ai fini IVA ai sensi dell’articolo 10 del DPR n. 633/72, così come modificato dalla Legge n. 248/2006 e dalla lettera a) comma 330 dell’articolo unico della Legge n. 296/2006.
5. ai sensi dell'art. 32 della L. 392/1978, le parti convengono che il canone di locazione verrà aggiornato annualmente, previa richiesta della locatrice, nella percentuale consentita dalle vigenti leggi in materia di coefficienti di aggiornamento pubblicati dall'Istat,
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
6. il conduttore non potrà in alcun modo ritardare il pagamento del canone e degli oneri accessori oltre i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni e non potrà far valere alcuna azione o eccezione se non dopo eseguito il pagamento delle rate di canone scadute e delle eventuali spese accessorie. I ratei sono convenuti a mesi e non a giorni, cosicché l’occupazione anche per un solo giorno del mese comporterà il pagamento dell’intera mensilità.
7. I locali si concedono per il solo ed esclusivo uso ufficio–studio professionale con divieto di sublocazione, di cessione anche parziale del contratto, di conferimento del medesimo in società terze rispetto al presente contratto, di mutamento di destinazione, salvo autorizzazione scritta dello stesso locatore. A tal proposito il locatore autorizza fin d’ora la cessione in uso di singole porzioni dei locali, anche attrezzati, ai soci della società conduttrice, collaboratori o comunque soggetti esercenti attività connesse con quelle della conduttrice ovvero dei suoi soci.
8. il conduttore dichiara di aver esaminato i locali oggetto del presente contratto e di averli trovati in buone condizioni, adatti al proprio uso, esenti da difetti che possano influire sulla salute di chi vi svolge attività e si obbliga a riconsegnarli alla scadenza del contratto in buone condizioni locative, salvo il deperimento d’uso. Con la sottoscrizione al presente atto la parte locatrice si assume i seguenti obblighi, comunque rientrati nelle trattative per la conclusione del presente contratto:
a) obbligo di eseguire a cura e spese della locatrice una sommaria pulizia della facciata lato via Cussignacco entro 30.09.2017
b) obbligo di eseguire a cura e spese della locatrice un completo riassetto della facciata lato via Cussignacco entro il 31.12.2018
c) obbligo di eseguire a cura e spese della locatrice l’installazione e la messa in funzione del un sistema di ascensore o succedaneo
per il trasporto di persone all’interno dell’androne delle scale di ingresso al primo e secondo piano, entro il 31.12.2017.
9. Al conduttore è fatto divieto di eseguire qualsivoglia opera o intervento anche migliorativo sull’immobile eccettuata l’ordinaria manutenzione, senza autorizzazione scritta della proprietà, la quale si riserva il diritto di acquisire in proprietà le opere eseguite senza onere alcuno nemmeno a titolo di risarcimento. Restano comunque a carico del conduttore l’ordinaria manutenzione e le riparazioni di piccola manutenzione, ed espressamente quelle da farsi agli impianti di acqua, gas, luce e sanitari, alle serrature e chiavi, ai cardini degli infissi, alla superficie dei muri e dei soffitti e degli infissi, alle marmette e piastrelle di pavimentazione e di rivestimento.
10. Ogni modifica o aggiunta necessaria o anche solo utile per lo svolgimento dell’attività esercitata dal conduttore sarà a totale ed esclusivo carico di quest’ultimo, con diritto di ritenzione in capo al locatore delle opere eseguite senza onere alcuno e sempre ed in ogni caso previa autorizzazione scritta del locatore. Fin d’ora il locatore autorizza il conduttore ad eseguire alcune opere di adeguamento interno quali si citano ritinteggiatura superfici murarie, sostituzione porte interne e rifacimento dei pavimenti. Con separati accordi scritti, potranno essere concordate diverse ed ulteriori opere o varianti.
11. il conduttore si obbliga ad osservare e a far osservare dai suoi dipendenti e collaboratori le regole di buon vicinato e del corretto vivere
12. A garanzia delle obbligazioni tutte nascenti dal presente contratto, la conduttrice si obbliga a rilasciare tramite istituto di credito o assicurativo di primaria importanza entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente atto, a beneficio della parte locatrice garanzia fidejussoria per un importo complessivo di € 6.000,00 (seimila\00).
13. sono a carico del conduttore l'imposta di bollo per il contratto e le quietanze, il costo delle spese accessorie, nel caso di specie le spese di pulizia e manutenzione della corte comune, che verranno indicate dall’amministratore dello stabile e versate direttamente al medesimo. In caso di disaccordo, le parti dichiarano che per quanto non previsto nel presente atto in materia di spese accessorie verrà in ogni caso fatto riferimento alla tabella di ripartizione degli oneri accessori concordata fra Confedilizia e S.U.N.I.A..
14. La registrazione del contratto verrà effettuata a cura del locatore con oneri al 50% tra le parti.
15. Le parti autorizzano reciprocamente l’utilizzo ed il trattamento dei rispettivi dati personali per finalità connesse al presente contratto.
16. Qualunque modifica relativa al presente contratto dovrà avvenire esclusivamente per atto scritto.
17. APE. La parte locatrice dichiara che l’immobile è dotato di Attestato di prestazione energetica redatto dall’xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx in data 28.01.2016 e registrato sub n. 02506-2016 che viene consegnato in data odierna in copia alla parte conduttrice, la quale con la sottoscrizione del presente atto ne rilascia ricevuta.
Udine, lì ……………………………..
il locatore il conduttore
(Cons.Bon.Pianura Friulana) (ES S.r.l.)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. le parti dichiarano di aver letto con particolare attenzione il contenuto del presente contratto ed in particolare gli artt. 1, premesse, 2, oggetto della locazione, 3, durata e recesso, 4, canone, 5, aggiornamenti del canone, 6, ritardi e clausola solve
et repete, 7, uso e sublocazione, 8, stato dei locali ed obblighi di lavori specifici, 9, divieto di nuove opere, 10, modifiche o aggiunte ed autorizzazione all’esecuzione, 12 fidejussione, 13, spese accessorie, approvandone senza riserve il contenuto e dichiarando altresì che quanto convenuto è stato oggetto di specifica contrattazione.
Udine, lì ……………………………
il locatore il conduttore
(Cons.Bon.Pianura Friulana) (ES S.r.l.)
Addendum al contratto di locazione sottoscritto in data …………………….
ed in corso di registrazione essendo i relativi termini ancora correnti.
Le sottoindicate parti:
Parte Locatrice: Sig.ra XXXXXXXXXXX XXXXXXX nata a Udine il 05/01/1980, domiciliata per il presente atto in Udine, viale Europa Unita, 141, in qualità di Presidente e Legale rappresentante CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA C.F. 02829620307, qui di seguito denominato locatore, Parte conduttrice: ES S.r.l., con sede in Udine, via Cussignacco, n. 5, in persona dell'amministratore pro tempore Xxxxxxxx Xxxxxxxx, nata a Pordenone il 28/08/1967, C.F. E P.IVA 02889820300, qui di seguito denominato conduttore,
premesso che:
1. in data …………………………. hanno sottoscritto il contratto di locazione relativo all’immobile in xxx Xxxxxxxxxxx, 0, xx Xxxxx;
2. all’art. 10 del predetto contratto è prevista l’autorizzazione della locatrice affinché la conduttrice effettui delle opere all’interno dei locali locati.
Tutto ciò premesso e considerato, la parte Conduttrice comunica ad ogni effetto di contratto alla Locatrice, la quale approva, l’esecuzione delle seguenti opere:
1. suddivisione degli impianti elettrici e di rete, attualmente comuni con il piano inferiore, con oneri a carico della conduttrice;
2. la richiesta di un nuovo contatore per l’energia elettrica da utilizzarsi in via esclusiva a benefico dei locali al piano secondo, che verrà richiesto dal Conduttore il quale anticiperà i costi relativi con diritto di ripetizione nei confronti del locatore eventualmente compensandoli con canoni o altre poste;
3. realizzazione di adeguate porte di chiusura sul pianerottolo all’ingresso dei locali del secondo piano, con oneri a carico della conduttrice;
4. rifacimento dei pavimenti e tinteggiatura delle superfici murarie con oneri a carico della conduttrice;
5. modifica o comunque sostituzione delle porte interne con oneri a carico della conduttrice;
6. cablaggio di rete con oneri a carico della conduttrice;
7. ritinteggiatura dell’androne d’ingresso al piano terreno con oneri a carico del Conduttore;
Quanto sopra secondo le tipologie note alle parti e meglio illustrate negli allegati alla presente.
Udine, lì …………………………..
il locatore il conduttore
(Cons.Bon.Pianura Friulana) (ES S.r.l.)