GUIDA AL NUOVO
GUIDA AL NUOVO
CCNL TURISMO
accordo del 18 gennaio 2014
R
seconda edizione
Il nuovo CCNL
Il 18 gennaio 2014, a con- clusione di un negoziato durato quindici mesi, Fe- deralberghi e Faita, con la partecipazione di Confcom- mercio, e le organizzazio- ni sindacali di categoria, hanno sottoscritto l’ipotesi d’accordo per il rinnovo del CCNL Turismo 20 febbraio 2010, scaduto il 30 aprile
2013.
La firma dell’accordo è sta- ta possibile grazie all’ado- zione di soluzioni innovati- ve, che realizzano il giusto equilibrio, offrendo risposte concrete alle esigenze delle imprese.
Di seguito, si forniscono alcune note di commento, relative agli aspetti di mag- giore interesse.
Politiche per il rilan- cio del settore turi-
smo
L’intesa si apre con un insieme di raccomanda- zioni che le parti stipulanti rivolgono alle istituzioni affinché vengano tempe- stivamente adottate po- litiche per il rilancio del settore.
Mutuando molte delle proposte avanzate da Federalberghi con il docu-
mento “Il Turismo lavora per l’Italia” vengono solle- citati interventi in materia di destagionalizzazione, incentivi per la riqualifica- zione dell’offerta, riduzio- ne della pressione fiscale, riduzione del cuneo fiscale e contributivo nonché con- trasto all’abusivismo.
Sfera di applicazione
Al fine di normalizzare le condizioni di concorren- za tra imprese che opera- no sullo stesso mercato,
è stato ribadito che il
CCNL Turismo si applica anche ai dipendenti di
bed and breakfast, affit- tacamere ed ostelli.
S O M M A R I O
Orario di lavoro
Uno dei punti più qua- lificanti dell’intesa è
costituito dalla nuova disciplina dell’orario di lavoro, volta ad offrire alle aziende un’impor- tante strumento di fles-
sibilità nell’utilizzo della prestazione lavorativa.
Ciò assume particolare rilevanza dal momento che il settore turistico- ricettivo è caratteriz-
zato da una domanda
estremamente variabile e spesso imprevedibi- le ed è strutturalmente chiamato a fronteggiare esigenze non program- mabili.
Il nuovo CCNL Turismo
Politiche per il rilancio del turismo Sfera di applicazione
Orario di lavoro Monitoraggio congiunturale
Secondo livello di contrattazione Clausole di uscita
Apprendistato Contratti a termine Periodo di prova Appalto di servizi Salario
Tabelle retributive
Riduzione per aziende minori Lavoro extra
Vitto e alloggio
Assistenza sanitaria integrativa Enti bilaterali del turismo
Fondi di solidarietà bilaterali Expo 2015
Decorrenza e durata Roadshow Rassegna stampa Testo dell’accordo
L’obiettivo delle nuove disposizioni contrattuali
è quello rendere possibile la modulazione dell’ora- rio di lavoro a seconda
delle effettive esigenze delle aziende favorendo
il recupero di produttivi- tà ed efficienza organiz- zativa.
In particolare, il modello definito dall’intesa pre- vede due ipotesi.
La prima, per la quale a
fronte di settimane in cui la prestazione è superio- re a quaranta ore, l’azien- da non sia obbligata a
retribuire il lavoro straor- dinario.
La seconda, per la qua- le a fronte di settimane in cui la prestazione è
inferiore a quaranta ore, l’azienda non ridurrà la retribuzione mensile.
Nel primo caso, le mag- giori prestazioni effettua- te dal lavoratore saranno compensate da periodi
di riposo di durata equi- valente effettuati entro le 8 settimane successive e, ove ciò non sia possibile, si incrementerà il monte ore di permessi retribuiti per una durata equiva-
lente al recupero spettan- te al lavoratore.
Nel secondo caso, inve- ce, le minori prestazioni verranno compensate
da maggiori prestazioni da svolgersi entro le 13 settimane successive e,
ove ciò non sia possibile, esse saranno detratte dal monte ore di permessi
retribuiti.
Per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato (con esclu-
sione dei contratti a ter- mine stipulati per ragioni sostitutive e per quelli
di durata superiore a 12 mesi) le compensazioni orarie potranno avveni- re lungo tutto l’arco del rapporto di lavoro.
Al fine di consentire il
prolungamento della du- rata dei rapporti di lavo- ro, il contratto individua- le potrà prevedere che la data esatta di scadenza
possa essere determinata tenendo conto di even-
tuali riposi compensativi e di eventuali permessi per riduzione dell’orario di lavoro non goduti.
In tal caso, in luogo della corresponsione del trat-
tamento per lavoro stra- ordinario e del recupero previsto nell’ipotesi di
prestazioni lavorative ec- cedenti il normale orario di lavoro settimanale si
determinerà una maggio- re durata del rapporto di lavoro.
Tale maggiore durata inciderà soli ai fini del
calcolo dei ratei di ferie, tredicesima e quattor-
dicesima mensilità, con esclusione del tratta-
mento di fine rapporto e di ogni altro istituto di legge e contrattuale.
Monitoraggio congiunturale
Le parti sono impegnate a monitorare costante- mente l’andamento del settore, riservandosi
di intervenire a fronte
xxx Xxxxxxx, 0
00000 Xxxx
xxx.xxxxxxxxx.xx xxxx@xxxxxxxxx.xx
Le prestazioni del piano sanitario del Fondo Fast sono garantite da:
dell’eventuale perdurare della congiuntura nega- tiva.
Secondo livello di contrattazione
È stata confermata la
previsione di un premio di risultato, destinato ai lavoratori qualificati in forza al 29 febbraio 2016 presso aziende che non rientrano nel campo di
applicazione di un accor- do integrativo azienda-
le/territoriale sottoscrit- to dopo il 1° luglio 1993, la cui erogazione è con- nessa al raggiungimento di obiettivi definiti con accordo territoriale o
aziendale.
Gli importi lordi stanzia- ti per la definizione del premio di risultato, sono i seguenti:
livello | euro |
A, B | 296 |
1, 2, 3 | 251 |
4, 5 | 222 |
6S, 6, 7 | 178 |
Il premio, erogato con
la retribuzione di marzo 2016, è assorbito, sino
a concorrenza, da ogni trattamento economico
individuale e/x xxxxxxxx- vo aggiuntivo, ad esclu- sione degli elementi salariali in cifra fissa
previsti da accordi col-
lettivi stipulati prima del 1°luglio 2013, ed è ripro- porzionato in relazione
alle giornate di effettiva prestazione lavorativa
svolte presso l’azienda erogante dal 1° gennaio 2014 al 29 febbraio 2016. Per i lavoratori a tem-
po parziale, il premio è altresì proporzionato
all’entità della prestazio- ne lavorativa.
Il premio di risultato non è utile ai fini del calco-
lo di nessun istituto di legge o contrattuale, in
quanto le parti ne hanno definito l’ammontare in senso onnicomprensivo,
tenendo conto di qualsia- si incidenza, ivi compre- so il trattamento di fine
rapporto.
Il premio di cui sopra dovrà avere caratteri-
stiche tali da consentire l’applicazione del parti-
colare trattamento contri- butivo e fiscale previsto dalle normative in ma-
teria di detassazione e decontribuzione.
Qualora le organizza- zioni sindacali abbiano
presentato una piattafor- ma rivendicativa e tutta- via le parti non riescano a definire un accordo
integrativo entro il 31
gennaio 2016, il datore di lavoro erogherà, con la retribuzione del mese di marzo 2016, un importo
inferiore rispetto a quello di cui al precedente pro- spetto, così quantificato:
livello | euro |
A, B | 186 |
1, 2, 3 | 158 |
4, 5 | 140 |
6S, 6, 7 | 112 |
Anche tale erogazione
presenta le caratteristiche previste per il premio di risultato, e cioè:
xxx Xxxxxxx, 0
00000 Xxxx
una rete integrata al servizio dei lavoratori e delle imprese
- compete unicamente ai lavoratori qualificati in forza al 29 febbra-
io 2016, che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi;
- è assorbita, sino a
concorrenza, da ogni
trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo, ad esclu-
sione degli elementi salariali in cifra fissa
previsti da accordi col- lettivi stipulati prima del 1°luglio 2013;
- è riproporzionata in relazione alle giornate di effettiva prestazione lavorativa svolta pres- so l’azienda erogante
prestate dal 1° gennaio 2014 al 29 febbraio 2016;
- per i lavoratori a tem- po parziale, l’eroga-
xxxxx è altresì propor- zionata all’entità della prestazione lavorativa;
- non è utile ai fini del calcolo di nessun isti-
tuto di legge o contrat-
tuale, in quanto le parti ne hanno definito l’am- montare in senso onni- comprensivo, tenendo conto di qualsiasi in-
cidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Una rilevante novità
introdotta con l’accordo del 18 gennaio 2014 è
costituita dalla previ- sione di una “clausola
di salvaguardia”, volta a tutelare le imprese im- possibilitate a erogare il premio di risultato.
Tale clausola prevede che, in presenza di dif- ficoltà economico pro- duttive, quali ad esem- pio quelle che possono
comportare il ricorso ad ammortizzatori sociali o comunque caratteriz- zate da risultati signi-
ficativamente negativi o che si discostino ne- gativamente dai valori raggiunti dal territorio di riferimento, il datore di lavoro possa comu-
nicare, anche attraverso
l’associazione alberga-
tori, alle rappresentanze sindacali aziendali o, in loro assenza, alle com-
petenti organizzazioni
territoriali - anche per il tramite dell’ente bilate- rale - l’impossibilità di procedere all’erogazio- ne del premio, xxxxxxx- do la documentazione
utile a comprovare la situazione aziendale.
Clausole di uscita
Le parti hanno affinato le disposizioni contrat- tuali che consentono, al fine di salvaguardare i
livelli occupazionali e di favorire la normaliz-
zazione delle condizioni di concorrenza tra le
imprese, in presenza di situazioni di crisi, di
prevedere modulazioni differenti degli aumenti stabiliti dal CCNL.
La principale novità
rispetto al passato con- siste nel fatto che tale previsione può essere
attivata con riferimento
Xxx Xxxxxxxxx, 00/x 00000 Xxxx
xxx.xxxxxxxxxx.xx xxxx@xxxxxxxxxx.xx
a tutte le realtà terri- toriali che versino in
situazioni di difficoltà e non solo, come per il passato, nelle zone co- siddette svantaggiate.
Apprendistato
L’impegno formati- vo, già graduato in
relazione al livello di
inquadramento dell’ap- prendista, viene ridotto nel caso in cui lo stesso sia in possesso di un
titolo di studio o abbia maturato precedenti
esperienze nel settore o nell’area di attivi-
tà. Conseguentemente viene ridotta, in misura meno che proporziona- le, la durata del rapporto di apprendistato.
Le misure ridotte della
durata dell’apprendistato e dell’impegno formati-
vo sono riportate nella tabella in basso.
Con riferimento alle qualifiche con conte-
xxxx omologhi a quelle
dell’artigianato, la durata ridotta del rapporto per i livelli di inquadramento 2 e 3 è fissata in 46 mesi e la durata ridotta della formazione è pari a 60
ore annue.
Per il livello di inqua- dramento 4 la durata ridotta del rapporto è fissata in 40 mesi e la
durata ridotta della for- mazione è pari a 45 ore annue.
In tutti i casi, affinché sia possibile operare la riduzione, è necessario il verificarsi di almeno una delle seguenti con- dizioni:
a) l’apprendista è in
possesso di un titolo di studio o di una quali-
fica professionale o di un diploma attinente il
turismo, valevole come “apprendimento forma- le”;
b) l’apprendista ha par- tecipato ad iniziative
promosse da organismi che perseguono scopi
educativi e formativi, valevoli come “appren- dimento non formale”;
c) l’apprendista ha maturato esperienze
valevoli come “appren- dimento informale”.
In attesa dell’attivazio- ne del sistema naziona- le di certificazione delle competenze, la sussi-
stenza dei requisiti di cui alla lettera a) potrà essere accertata dal da-
tore di lavoro, mediante acquisizione del relati- vo titolo o idonea auto- certificazione.
Il datore di lavoro potrà richiedere al competente
ente bilaterale del turismo
2,3 | 34 | 60 |
4,5,6s | 34 | 45 |
6 | 22 | 30 |
livello di inquadramento durata rapporto durata formazione
di verificare ed attestare la sussistenza di elementi equivalenti a quelli di cui
Xxxxxxxxxxx X. Xxxxxx, 00 00000 Xxxx
alle lettere b) e c).
Contratti a termine
L’accordo di rinnovo del CCNL Turismo ha individuato ulterio-
ri ipotesi, aggiuntive rispetto a quelle stabi-
lite dalla legge, in cui le aziende turistico-ricettive potranno stipulare con-
tratti a tempo determina- to a-causali.
In particolare, le par- ti hanno stabilito che il contratto a-causale possa essere stipulato
anche in riferimento ai seguenti soggetti:
- percettori di forme di sostegno/integrazione al reddito (ASPI, CIGO, CIGS, mobilità, etc);
- disoccupati con più di 45 anni;
- lavoratori iscritti nelle liste di cui alla legge n. 68 del 1999.
Particolarmente impor- tanti, perché innovative rispetto alle previsioni di legge, sono tre ulte-
riori novità:
- la possibilità che il ricorso al contratto a
termine a-causale pos-
sa avvenire anche con riferimento a soggetti
che abbiano precedente- mente avuto un rappor- to di lavoro subordinato con il medesimo datore di lavoro;
- l’estensione sino a 18 mesi (in luogo dei 12 previsti dalla legge)
della durata complessi- va dei diversi rapporti; ciò comporta che i 18 mesi potranno essere
raggiunti anche “per
sommatoria”, ossia pre- vedendo tanti contratti a termine a-causali sino ad arrivare alla soglia
dei 18 mesi;
- la possibilità che la
contrattazione collettiva di secondo livello possa stabilire una maggiore
estensione della durata complessiva di 18 mesi, purché contenuta entro i limiti previsti dalla
legge.
In tema di successione dei contratti a termine, l’accordo di rinnovo
del CCNL Turismo ha aggiunto ulteriori ipo- tesi per le quali non
trovano applicazione le disposizioni inerenti la durata minima dell’in-
xxxxxxxx tra due contrat- ti a tempo determinato,
aggiuntive a quelle già previste dalla legge, che riguardano:
- i casi in cui il datore di lavoro conferisca al lavoratore la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella rias- sunzione;
- le ipotesi in cui il
secondo contratto sia
stipulato per ragioni di carattere sostitutivo;
- le ipotesi nelle quali è consentito il contratto a termine a-causale; in
questa ipotesi rientrano sia i contratti a-causali stipulati ai sensi del
decreto n. 368 del 2001, sia le ipotesi aggiuntive definite dall’accordo
di rinnovo del CCNL Turismo;
- ogni altro caso indivi- duato dalla contratta-
zione di secondo livello.
Periodo di prova
La durata del periodo di prova che il CCNL Turismo definisce
nell’ambito del capo relativo a “contratti a termine e aziende di
stagione” è elevata a 14 giorni lavorativi.
Appalto di servizi
Le parti, nel confermare le procedure già stabili- te dal CCNL in materia di appalti, hanno pre-
cisato che, nelle unità produttive con più di quindici dipenden-
ti, qualora non siano presenti in azienda le rappresentanze sinda- cali, le comunicazioni saranno rivolte alle
organizzazioni sindacali territoriali, per il tra-
mite dell’associazione albergatori aderente a Federalberghi.
Salario
L’aumento a regime è pari ad 88 euro.
L’aumento verrà corri-
sposto in cinque tranche da 17,60 euro lordi, ri-
feriti all’inquadramento medio (quarto livello).
La prima sarà pagata con la retribuzione del mese di febbraio 2014.
Le ulteriori quattro
saranno erogate a de-
correre da ottobre 2014, aprile e ottobre 2015 ed aprile 2016.
Tabelle retributive
I valori di paga base e
contingenza sono stati conglobati in un’unica voce, al fine di agevo- lare la leggibilità del
dato e di semplificare le attività amministrative.
Riduzione
per aziende minori
paga base | |||||
livelli | feb-14 | ott-14 | apr-15 | ott-15 | apr-16 |
A | 2.109,82 | 2.134,91 | 2.159,99 | 2.185,08 | 2.210,16 |
B | 1.953,30 | 1.976,53 | 1.999,75 | 2.022,98 | 2.046,20 |
1 | 1.819,89 | 1.841,53 | 1.863,16 | 1.884,80 | 1.906,44 |
2 | 1.663,37 | 1.683,14 | 1.702,92 | 1.722,70 | 1.742,47 |
3 | 1.568,76 | 1.587,41 | 1.606,07 | 1.624,72 | 1.643,37 |
4 | 1.480,29 | 1.497,89 | 1.515,49 | 1.533,09 | 1.550,69 |
5 | 1.388,26 | 1.404,76 | 1.421,27 | 1.437,77 | 1.454,28 |
6s | 1.334,88 | 1.350,75 | 1.366,62 | 1.382,49 | 1.398,37 |
6 | 1.315,97 | 1.331,61 | 1.347,26 | 1.362,91 | 1.378,55 |
7 | 1.233,16 | 1.247,82 | 1.262,49 | 1.277,15 | 1.291,81 |
Analoga tabella è stata predisposta per il per- sonale degli alberghi a una e due stelle.
livelli | feb-14 | ott-14 | apr-15 | ott-15 | apr-16 |
A | 2.097,23 | 2.122,16 | 2.147,10 | 2.172,03 | 2.196,97 |
B | 1.941,86 | 1.964,95 | 1.988,03 | 2.011,12 | 2.034,21 |
1 | 1.808,44 | 1.829,94 | 1.851,44 | 1.872,95 | 1.894,45 |
2 | 1.653,64 | 1.673,30 | 1.692,96 | 1.712,62 | 1.732,29 |
3 | 1.560,17 | 1.578,72 | 1.597,27 | 1.615,82 | 1.634,37 |
4 | 1.472,84 | 1.490,35 | 1.507,86 | 1.525,38 | 1.542,89 |
5 | 1.381,37 | 1.397,80 | 1.414,22 | 1.430,65 | 1.447,07 |
6s | 1.328,58 | 1.344,37 | 1.360,17 | 1.375,96 | 1.391,76 |
6 | 1.309,66 | 1.325,23 | 1.340,80 | 1.356,38 | 1.371,95 |
7 | 1.227,43 | 1.242,03 | 1.256,62 | 1.271,21 | 1.285,81 |
aziende minori
livelli | feb-14 | ott-14 | apr-15 | ott-15 | apr-16 |
4 | 13,6 | 13,76 | 13,93 | 14,09 | 14,25 |
5 | 12,96 | 13,12 | 13,27 | 13,43 | 13,58 |
6s | 12,4 | 12,54 | 12,69 | 12,84 | 12,99 |
6 | 12,25 | 12,39 | 12,54 | 12,68 | 12,83 |
7 | 11,47 | 11,6 | 11,74 | 11,88 | 12,01 |
lavoro extra
Le riduzioni retributive previste per le aziende minori non si applicano ai dipendenti dei bed
and breakfast, degli affittacamere e degli ostelli.
Lavoro extra
La retribuzione oraria omnicomprensiva dei lavoratori extra è stata aggiornata in misura proporzionale rispetto
a quanto previsto per la generalità dei lavorato- ri.
Vitto e alloggio
E’ previsto l’adegua-
mento dei valori del vit- to e dell’alloggio, nella misura massima di euro 0,10 per un pranzo,
euro 0,02 per una prima colazione ed euro 0,15
per un pernottamento.
Assistenza sanitaria integrativa
A decorrere dal mese di luglio 2014, anche i la- voratori saranno tenuti a contribuire al finan- ziamento del sistema di assistenza sanitaria inte- grativa.
Il contributo a carico del lavoratore sarà inizial- mente pari ad un euro mensile, elevato a due euro a decorrere dal mese di luglio 2015.
La quota a carico del datore di lavoro rimane invariata.
Le parti si sono riserva- te di intervenire suc-
cessivamente anche in relazione al contributo dovuto da entrambe le parti per l’assistenza
sanitaria dei quadri,
in relazione alla quale sono in corso alcune verifiche di carattere
tecnico.
Enti bilaterali del turismo
Sono state prefigurate alcune modifiche ed
integrazioni degli sta-
tuti degli enti bilaterali del turismo, per meglio precisare i compiti loro affidati in materia di
sicurezza sul lavoro e di sostegno all’incontro tra domanda ed offerta di
lavoro.
Fondi di solidarietà bilaterali
In relazione alle dispo- sizioni di legge che pre- vedono l’istituzione dei fondi di solidarietà bi-
laterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazio- ne salariale, le parti si
sono impegnate a prose- guire il confronto.
Si evidenzia che, ove non si realizzino en-
tro il 31 marzo 2014 le condizioni sindacali ed economiche per la co-
stituzione di un fondo di natura privatistica,
interverranno automati- camente le disposizioni di legge che prevedono
la confluenza nel cosid- detto fondo residuale
istituito presso l’INPS.
Expo 2015
Le parti hanno sotto- scritto un protocollo sull’Expo 2015, con il quale le parti s’impe-
gnano a collaborare per contribuire al successo della manifestazione,
anche al fine di pro- muovere l’immagine dell’Italia nel mondo
ed a favorire il normale svolgimento delle rela- zioni sindacali.
Decorrenza e durata
Il nuovo contratto de- corre dal 1° maggio
2013 e sarà valido sino al 31 agosto 2016, per una durata di comples- xxxx xxxxxxxx mesi (in
luogo dei canonici tren- tasei).
Roadshow
Come di consueto, sarà organizzato un ciclo di incontri sul territorio, d’intesa con le organiz- zazioni aderenti, per
presentare l’accordo alle imprese e ai consulenti del lavoro.
COMUNICATO STAMPA
Roma, 19 gennaio 2014
TURISMO: RINNOVATO IL CONTRATTO NAZIONALE
BOCCA: “INTESA EQUILIBRATA CHE AFFRONTA TUTTE LE PROBLEMATICHE DEL MOMENTO"
“L’accordo raggiunto oggi tra Federalberghi, Faita-Federcamping e le Organizzazioni Sindacali di categoria affronta le problematiche di un settore in grande affanno” è il commento del Presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, alla sigla della bozza d’accordo del rinnovo del CCNL Turismo scaduto il 30 aprile del 2013.
“Aver siglato il rinnovo dopo 15 mesi di trattative -prosegue Bocca- rappresenta un atto di grande responsabilità delle imprese che, pur a fronte di una situazione di crisi prolungata, hanno inteso dare ai lavoratori ed alle loro famiglie un segnale di speranza per il futuro.
“La firma dell'accordo è stata possibile -aggiunge Bocca- grazie all'adozione di soluzioni innovative, che realizzano il giusto equilibrio, offrendo risposte concrete anche alle esigenze delle imprese. In particolare, i meccanismi di gestione del mercato del lavoro e dell'orario di lavoro realizzano la flessibilità necessaria per adattarsi tempestivamente all'andamento del mercato, che purtroppo non è ancora uscito dalla congiuntura negativa".
L'accordo si apre con un invito rivolto al Governo affinché vengano tempestivamente adottate politiche per il rilancio del settore. Le parti indicano un pacchetto d’interventi concreti su una pluralità di materie, tra cui la destagionalizzazione, la riqualificazione dell'offerta, le politiche fiscali e il contrasto all'abusivismo.
Il contratto avrà una durata di 40 mesi (dal 1º maggio 2013 al 31 agosto 2016), con un primo aumento salariale, pari a 17,60 euro, che sarà pagato a febbraio 2014. Sono previste ulteriori quattro rate di identico importo, che determineranno un aumento complessivo di 88 euro, che arriverà a regime ad aprile 2016.
L’accordo prevede anche soluzioni innovative in materia di contratto di
apprendistato, lavoro a tempo determinato ed organizzazione degli enti bilaterali.
Inoltre è previsto un adeguamento del sistema di assistenza sanitaria integrativa e l’impegno a proseguire il confronto per l’istituzione del fondo bilaterale di sostegno al reddito previsto dalla legge 92/12.
Infine, a margine del contratto, le parti hanno sottoscritto un protocollo sull’Expo 2015, con il quale s’impegnano a collaborare per contribuire al successo della manifestazione, anche al fine di promuovere l'immagine dell'Italia nel mondo ed a favorire il normale svolgimento delle relazioni sindacali.
Xxx Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx - Tel. 00 00000000 - Fax 00 00000000 - e-mail xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx – xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx
Il giorno 18 del mese di gennaio 2014, tra
la Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo ‐ FEDERALBERGHI;
la Federazione delle Associazioni Italiane dei Complessi Turistico Ricettivi dell’Aria Aperta ‐ FAITA;
con la partecipazione della Confederazione Generale Italiana del Commercio Turismo e Servizi e delle piccole e medie imprese ‐ CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA;
e
la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi ‐ FILCAMS CGIL, con l’intervento della Confederazione Generale Italiana Lavoratori (CGIL);
la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo ‐ FISASCAT CISL, con l’intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL);
la Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi – UILTuCS; si è stipulata
la presente ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo.
PREMESSA AL CCNL TURISMO
L’economia turistica italiana offre un contributo decisivo alla produzione della ricchezza nazionale, allo sviluppo dell’occupazione, all’attivo della bilancia valutaria:
‐ il valore aggiunto prodotto dalle attività connesse al turismo è pari a circa 83 miliardi di euro, ovvero il 6% del totale dell’economia;
‐ i consumi turistici interni ammontano a 114 miliardi di euro, buona parte dei quali (circa 30 miliardi di euro) è determinato dalle spese effettuate in Italia dai turisti stranieri;
‐ gli esercizi ricettivi italiani ospitano ogni anno 375 milioni di pernottamenti;
‐ il settore offre lavoro a 1,5 milioni di persone, di cui circa 1 milione di lavoratori dipendenti.
Il settore turismo, nonostante il difficile momento che il mercato interno sta attraversando, costituisce dunque uno dei pilastri portanti dell’economia italiana.
In presenza di adeguate politiche, la rilevanza del settore, la sua dimensione economica, il numero degli occupati, diretti ed indiretti, potrebbe aumentare sensibilmente.
Nel mondo, ogni anno più di un miliardo di persone viaggia al di fuori dei propri confini nazionali e si prevede che il loro numero raddoppierà entro i prossimi venti anni.
L’Italia può candidarsi ad attrarre quote rilevanti di questo enorme mercato potenziale solo in presenza di adeguate condizioni di competitività, che in riguardano tanto il sistema Paese quanto il sistema delle imprese.
Le organizzazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori a fronte della situazione di incertezza che grava sul settore stesso, animate da senso di responsabilità, hanno stipulato il presente accordo con l'obiettivo di concorrere alla realizzazione di strumenti utili ad affrontare e superare la difficile congiuntura in atto.
Le parti ribadiscono inoltre la volontà di promuovere iniziative congiunte nei confronti delle istituzioni pubbliche fondate sulla ricerca di impegni indirizzati a riaffermare le politiche settoriali e di sistema e a consolidare il ruolo del turismo quale risorsa primaria del sistema produttivo nazionale, al quale destinare, in una visione globale di strategia economica e programmatoria, mezzi e risorse congrui rispetto all’incidenza del turismo nella formazione della ricchezza e dell’occupazione del Paese nonché nella tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e naturale.
Per favorire l’adozione di tali politiche, le parti chiedono di promuovere la costituzione di tavoli di concertazione ai vari livelli per il confronto, anche preventivo, delle iniziative istituzionali, anche legislative e regolamentari, concernenti le materie che attengono ai rapporti tra le imprese e i loro dipendenti, nonché le materie suscettibili di condizionare lo sviluppo del settore.
In particolare, le parti richiedono al Governo e alle altre istituzioni pubbliche competenti di dedicare prioritaria attenzione ai temi di seguito evidenziati.
INTEGRALE APPLICAZIONE DELLA CONTRATTAZIONE
Le parti ritengono che il CCNL Turismo costituisca un riferimento essenziale per i lavoratori del settore, che dal contratto collettivo nazionale traggono diritti, strumenti di emancipazione e
crescita professionale. Nel contempo, le parti ritengono che il CCNL debba fungere da parametro di riferimento per la regolazione dei rapporti di lavoro in tutte le imprese che operano nel settore, anche al fine di evitare forme di concorrenza sleale e fenomeni di dumping sociale.
Le parti, al fine di garantire la normalizzazione delle condizioni concorrenziali tra le aziende, richiedono al Governo l'adozione di un provvedimento legislativo finalizzato alla generalizzazione del sistema contrattuale, anche con riferimento al regime contributivo stabilito per la contrattazione di secondo livello.
Le parti ritengono che l’accesso dei datori di lavoro ai benefici normativi e contributivi previsti dalle normative di diverso livello (regionali, nazionali, comunitarie) nonché l’accesso alla formazione continua erogata dai fondi interprofessionali debbano essere subordinati alla integrale applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli territoriali o aziendali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative nella categoria ed al rispetto della normativa prevista dalla legge n. 296 del 2006 in materia di trasparenza delle imprese.
STAGIONALITA’
Le parti concordano nel considerare la stagionalità, nelle sue diverse accezioni (ciclica, climatica, festiva, feriale, fieristica, etc.) come un connotato strutturale del settore, alla luce del quale si rendono necessarie adeguate politiche legislative e contrattuali atte a incrementare progressivamente il periodo di attività delle imprese turistiche e quindi a tutelare i livelli di reddito dei lavoratori, salvaguardandone l’occupabilità e incentivando la permanenza nel settore.
A tal fine, le parti hanno sviluppato un insieme combinato di politiche attive del lavoro che contemplano interventi sul versante della formazione continua, del sostegno al reddito, dell’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro.
Per il raggiungimento di tali finalità, le parti congiuntamente richiedono al Governo di estendere il beneficio della riduzione del cuneo fiscale e contributivo anche in caso di:
‐ assunzione di lavoratori ai quali la contrattazione attribuisce il diritto di precedenza nella riassunzione;
‐ trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, con applicazione del beneficio sin dalla data di prima assunzione;
‐ trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, anche nell’ambito di un contratto a tempo determinato;
‐ incremento pluriennale dell’occupazione realizzato mediante assunzioni a tempo determinato, anche a tempo parziale.
Le parti concordano inoltre di sviluppare congiuntamente il livello di interlocuzione con le amministrazioni e gli enti nazionali e territoriali nell’ottica di una maggiore condivisione delle politiche afferenti la programmazione turistica, con l’obiettivo di prolungare la durata delle fasi stagionali di attività, anche richiedendo la modificazione delle normative in contrasto con tali obiettivi.
RIQUALIFICAZIONE DELL’OFFERTA
L’evoluzione dell’offerta turistica ha registrato, negli ultimi venti anni, un costante miglioramento.
Gli sforzi che le imprese hanno compiuto per migliorare gli standard qualitativi trovano riscontro oggettivo anche nel numero crescente di turisti stranieri che visitano l'Italia, con oltre 110 milioni di presenze ogni anno, e nell’apprezzamento rilevato da osservatori indipendenti.
La soddisfazione per i risultati ottenuti non può tuttavia farci sedere sugli allori. Sul mercato pullulano competitor agguerriti, spesso favoriti da una struttura dei costi notevolmente più snella.
Le imprese italiane possono vincere questa sfida solo puntando sulla qualità ed hanno pertanto necessità di condizioni di sistema che agevolino e sostengano continui investimenti.
Per incentivare tali investimenti, in uno scenario di risorse limitate, le parti propongono che vengano adottati meccanismi analoghi a quelli già utilizzati con successo in relazione alla ristrutturazione delle civili abitazioni, consentendo alle imprese di recuperare su base pluriennale, mediante credito di imposta, una parte dell’investimento effettuato.
AMMORTIZZATORI SOCIALI
Al fine di integrare tutti gli aspetti relativi all’impiego nel settore con un adeguato sistema di protezione sociale, le parti richiedono che la disciplina degli ammortizzatori sociali riconosca pari dignità ed adeguata tutela alle esigenze proprie delle diverse forme di impiego previste dalla contrattazione e dalla legislazione vigente.
In particolare, le parti richiedono che si realizzi una copertura effettiva del rischio di disoccupazione relativa a tutte le forme di impiego e a tutti i casi di disoccupazione non derivante da dimissioni, collegando le forme di integrazione del reddito a politiche attive del lavoro e alla partecipazione a percorsi formativi.
In tale ambito, le parti richiedono che la sussistenza dello stato di disoccupazione non derivante da dimissioni venga ritenuta utile ai fini del riconoscimento della indennità di disoccupazione anche nei casi in cui ‐ in costanza di rapporto di lavoro – la prestazione lavorativa si svolga solo in alcuni periodi.
Le parti, nel ritenere utile attivare strumenti di sostegno al reddito anche in costanza di rapporto di lavoro, fermo restando l’impegno del sistema della bilateralità a supporto dei nuovi istituti, richiedono concordemente che ‐ in caso di sospensione del rapporto di lavoro ‐ l’erogazione delle forme di sostegno al reddito resti assicurata anche nei casi in cui il sistema della bilateralità non disponga delle risorse necessarie per assicurare la relativa integrazione.
ENTI BILATERALI
In considerazione della importanza che gli enti bilaterali rivestono per la strategia di creazione e di consolidamento dell’occupazione nel settore, le parti congiuntamente richiedono l’adozione di una norma di interpretazione autentica al fine di chiarire che ai versamenti effettuati dalle aziende e dai lavoratori in favore di tali organismi, quando costituiti tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, si applica un regime tributario agevolato che tenga conto della finalità sociale di tali versamenti.
Per le stesse considerazioni sopra esposte, le parti congiuntamente richiedono la modifica della vigente normativa nel senso di escludere dalla retribuzione imponibile ai fini fiscali e contributivi la contribuzione versata agli enti bilaterali dai lavoratori e dai datori di lavoro.
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
Al fine di incentivare la trasparenza del mercato del lavoro e la normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra le imprese, le parti richiedono congiuntamente al Ministero del Lavoro l’adozione di un provvedimento che consenta alle imprese del settore turismo di adempiere agli obblighi amministrativi concernenti i rapporti di lavoro in forma semplificata, con particolare riferimento ai fenomeni di stagionalità e di alta mobilità professionale degli addetti.
BUONI VACANZA
Le parti sociali del settore Turismo, premesso che l’articolo 8 del presente contratto prevede la possibilità di definire forme di utilizzazione degli impianti nei periodi di bassa stagione, da incentivare mediante un regime di tariffe agevolate e che l’articolo 10 della legge 29 marzo 2001,
n. 135 ha previsto l’istituzione di un sistema nazionale di buoni vacanza, condividendo l’obiettivo di facilitare l’accesso al Turismo per tutte le fasce sociali della popolazione, con particolare riferimento alle famiglie, ai giovani, agli anziani, ai disabili e di sostenere la domanda turistica, incentivando la destagionalizzazione ed accrescendo l’occupazione nel settore, concordano di sollecitare le istituzioni ai diversi livelli di competenza al fine di attivare una politica favorevole al turismo sociale, consapevole e sostenibile, congiuntamente richiedono:
‐ che nel bilancio dello Stato vengano allocate stabilmente le risorse necessarie per il funzionamento dell’istituto dei buoni vacanza;
‐ che le somme erogate dal datore di lavoro in favore dei propri dipendenti destinate al finanziamento di buoni vacanza non concorrano a formare il reddito del lavoratore dipendente, in analogia con quanto attualmente previsto per i buoni pasto. In tale ambito, le parti concordano che gli enti bilaterali possono sostenere i buoni vacanza destinando risorse ad integrazione delle somme a tal fine destinate da altri soggetti, pubblici e/ o privati.
SERVIZIO DI ALLOGGIO PER I LAVORATORI DIPENDENTI
Al fine di sanare un contrasto interpretativo generato dalle disposizioni che regolano la determinazione della retribuzione imponibile a fini fiscali e contributivi, le parti congiuntamente richiedono che il servizio di alloggio fornito dalle aziende ricettive al relativo personale dipendente sia determinato in via convenzionale con appositi decreti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria.
POLITICHE FISCALI (IVA)
Le parti stipulanti il CCNL Turismo, premesso che:
‐ l'aliquota IVA applicata in Italia ai servizi ricettivi e della ristorazione (10%) è superiore all'analoga aliquota applicata da Paesi concorrenti appartenenti all'Unione Europea;
‐ alcuni Paesi appartenenti all'Unione Europea hanno stabilito una riduzione dell'aliquota IVA applicata ai servizi ricettivi e della ristorazione;
tenuto conto del fatto che
‐ il turismo è un settore labour intensive in seno al quale la riduzione dell'imposizione indiretta può contribuire in modo significativo alla creazione di nuovi posti di lavoro ed alla salvaguardia dell'occupazione esistente;
‐ la riduzione dell'aliquota IVA applicata ai servizi turistici incrementerebbe la capacità competitiva del sistema turistico nazionale;
‐ appare necessario assicurare la neutralità dell'imposta ai fini della concorrenza;
richiedono congiuntamente di applicare al settore aliquote impositive in linea con quanto applicato nei Paesi concorrenti e, in particolare, richiedono:
‐ che venga realizzata una riduzione dell'aliquota IVA da applicare ai servizi ricettivi e della ristorazione;
‐ che venga assicurata l'integrale deducibilità dell'IVA relativa alle spese per servizi ricettivi e della ristorazione;
‐ che l’aliquota IVA applicata ai servizi forniti dalle aziende ricettive ai clienti non alloggiati venga parificata all’aliquota IVA applicata ai clienti alloggiati.
CONTRASTO ALL’ABUSIVISMO
L’autorizzazione ad accogliere turisti in contesti atipici (case private, aziende agricole, famiglie di pescatori, etc.) è solitamente motivata con l’esigenza integrare il reddito di soggetti economicamente deboli, che dovrebbero poter svolgere le relative attività in via occasionale e comunque accessoria rispetto all’attività principale.
Il fenomeno è proliferato in modo indiscriminato, allontanandosi dall’originario principio ispiratore e dando luogo a fenomeni di concorrenza sleale, che danneggiano tanto le imprese turistiche tradizionali quanto coloro che gestiscono in modo corretto le nuove forme di accoglienza.
Le parti chiedono che tali attività siano soggette ad un efficace sistema di controlli e che la relativa disciplina sia modificata al fine di assicurare che tutti i soggetti che operano sullo stesso mercato siano tenuti al rispetto delle medesime regole.
Le parti rinnovano la censura di ogni forma di attività imprenditoriale svolta senza il rispetto delle norme di legge ed a tal fine si impegnano a costituire entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente CCNL delle "Commissioni bilaterali Anti abusivismo" presso gli Enti Bilaterali Territoriali, coordinate dall'Ente Bilaterale Nazionale.
DECONTRIBUZIONE E DETASSAZIONE
L’impegno delle parti sociali nei confronti del Governo è rivolto al ripristino del sistema precedente di decontribuzione del salario variabile nonché delle somme erogate a titolo di straordinario forfetizzato e all’aumento della quota esente del buono pasto.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti stipulanti convengono sulla necessità di contrastare fenomeni di dumping contrattuale. Pertanto convengono che qualsiasi riduzione di oneri o qualsiasi trattamento di miglior favore che una delle parti stipulanti il presente contratto dovesse concedere posteriormente alla stipula del presente Contratto ad una qualsiasi altra Organizzazione, è automaticamente esteso anche alle parti stipulanti il presente contratto.
TITOLO I – SFERA DI APPLICAZIONE
All’articolo 1, comma 1, punto I, lettera a) del CCNL Turismo 20 febbraio 2010, dopo la parola
<<locande>> sono inserite le parole <<, affittacamere, bed and breakfast;>>
TITOLO II – CAPO I (DIRITTI DI INFORMAZIONE)
Dopo l’articolo 4 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010 è inserito il seguente:
Articolo ... ‐ Monitoraggio congiunturale
(1) Le parti, in considerazione della difficile situazione in atto, concordano di intensificare il monitoraggio del mercato turistico e del mercato del lavoro turistico e lo scambio di informazioni sull'andamento del settore.
(2) A tal fine stabiliscono che ‐ per tutto il periodo di vigenza del presente accordo ‐ gli incontri previsti al comma 2 dell'articolo 4 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010 si svolgeranno con cadenza almeno trimestrale e, comunque, in ogni caso in cui gli stessi vengano richiesti da una delle parti stipulanti il presente accordo.
(3) Le parti inoltre monitoreranno l'andamento del mercato anche avvalendosi dell’assistenza tecnica dell’Ente bilaterale nazionale del settore Turismo ed utilizzando le fonti disponibili, quali ad esempio:
‐ fatturato dei servizi turistici
‐ ricavo medio per camera disponibile
‐ spese dei viaggiatori stranieri in Italia
‐ spese dei viaggiatori italiani all'estero
‐ movimento dei clienti delle strutture ricettive
‐ viaggi per tipologia ed organizzazione del viaggio
‐ lavoratori occupati presso le aziende turistiche
‐ nati‐mortalità delle imprese turistiche
‐ capacità delle strutture ricettive
‐ investimenti delle imprese
‐ clima di fiducia delle imprese
‐ clima di fiducia delle imprese di servizi turistici
‐ clima di fiducia dei consumatori
(4) Qualora l'andamento dei suddetti indicatori evidenzi, anche per gli anni successivi al 2013, il perdurare della congiuntura negativa, le parti si incontreranno per esaminare congiuntamente la situazione in atto, con l’obiettivo di individuare concordemente gli interventi da intraprendere per fronteggiarla.
TITOLO II ‐ CAPO III (SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE)
L’articolo 13 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010 è sostituito dal seguente:
Articolo 13 – Effettività della diffusione della contrattazione di secondo livello
(1) Le parti concordano di istituire un premio di risultato destinato ai lavoratori dipendenti da aziende che non rientrano nel campo di applicazione di un accordo integrativo aziendale o territoriale sottoscritto dopo il 1° luglio 1993 da aziende o associazioni aderenti alle parti stipulanti il presente contratto.
(2) Per la pratica attuazione di quanto previsto al comma precedente sono stanziati i seguenti importi lordi:
livello | euro |
A, B | 296 |
1, 2, 3 | 251 |
4, 5 | 222 |
6S, 6, 7 | 178 |
(3) L’erogazione del premio sarà connessa al raggiungimento degli obiettivi che saranno definiti con accordo integrativo, aziendale o territoriale.
(4) Il premio sarà erogato con la retribuzione di marzo 2016. Gli accordi di secondo livello potranno definire modalità diverse di erogazione.
(5) Il premio compete ai lavoratori qualificati in forza al 29 febbraio 2016, che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi. L’azienda calcolerà l’importo spettante in proporzione alle giornate di effettiva prestazione lavorativa prestate alle proprie dipendenze nel periodo 1° gennaio 2014 – 29 febbraio 2016.
(6) Per i lavoratori a tempo parziale, l'ammontare del premio sarà calcolato in proporzione all'entità della prestazione lavorativa.
(7) Il premio non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l'ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
(8) Il premio è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL Turismo, che venga pagato con il prospetto paga dei periodi successivi al 1° gennaio 2014. Non sono assorbibili gli elementi salariali in cifra fissa previsti da accordi collettivi stipulati prima del 1 luglio 1993.
(9) In presenza di difficoltà economico produttive, quali ad esempio quelle che possono comportare il ricorso ad ammortizzatori sociali o comunque caratterizzate da risultati significativamente negativi o che si discostino negativamente dai valori raggiunti dal territorio di riferimento, il datore di lavoro comunicherà alle rappresentanze sindacali aziendali o, in loro assenza, alle competenti organizzazioni territoriali, anche per il tramite dell’Ente Bilaterale del Turismo, l’impossibilità di procedere all’erogazione del premio, allegando la documentazione utile a comprovare la situazione aziendale. Tale comunicazione, da effettuare in forma scritta, potrà essere inviata anche per il tramite di un’organizzazione aderente ad una delle organizzazioni imprenditoriali stipulanti il presente CCNL. Le organizzazioni sindacali potranno richiedere la convocazione di apposito incontro o della Commissione paritetica territoriale, per l’esame della situazione prospettata.
(10) Qualora, nonostante la presentazione di una piattaforma integrativa ai sensi delle disposizioni del CCNL Turismo che regolano la materia, non venga definito un accordo integrativo entro il 31 gennaio 2016, il datore di lavoro erogherà, con la retribuzione del mese di marzo 2016, i seguenti importi:
livello | euro |
A, B | 186,00 |
1, 2, 3 | 158,00 |
4, 5 | 140,00 |
6S, 6, 7 | 112,00 |
Si applicano a tali importi le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 del presente articolo.
(11) Nel caso in cui, a livello territoriale, siano vigenti accordi integrativi sottoscritti dalle organizzazioni aderenti alle parti stipulanti il presente contratto, per i datori di lavoro che eventualmente non applichino tali accordi l’importo di cui al comma 10 sarà rideterminato in misura non inferiore alle erogazioni complessivamente dovute ai sensi dei suddetti accordi per il periodo 1° gennaio 2014 ‐ 29 febbraio 2016.
(12) In occasione del successivo rinnovo del CCNL Turismo, le parti valuteranno gli esiti dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di concordare eventuali correttivi.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto di aver stipulato il presente accordo nel presupposto che gli importi del premio vengano ammessi a beneficiare dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge, ed in particolare delle disposizioni di cui al decreto Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora tale ipotesi non si realizzi, le parti assicureranno l'invarianza dei costi, adottando i necessari correttivi.
Al comma 1 dell’articolo 15 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010, le parole <<Ferma restando l’applicabilità delle disposizioni di legge che regolano i contratti di riallineamento,>> e le parole
<<verificatesi nei territori non compresi dell’obiettivo 1>> sono abrogate.
TITOLO II – CAPO V (FORMAZIONE)
I commi 1 e 2 dell’articolo 28 CCNL Turismo 20 febbraio 2010 sono abrogati.
TITOLO II – CAPO VII (ATTIVITA’ SINDACALE)
DICHIARAZIONE A VERBALE
In caso di modifiche della regolamentazione della rappresentanza sindacale, le parti si incontreranno per apportare i conseguenti adattamenti alle norme contrattuali.
TITOLO IV ‐ MERCATO DEL LAVORO
Dopo la premessa al titolo IV, è inserita la seguente dichiarazione: DICHIARAZIONE A VERBALE
In caso di modifiche delle norme che disciplinano il mercato del lavoro, le parti si incontreranno per apportare i conseguenti adattamenti alle norme contrattuali.
TITOLO IV – CAPO I (APPRENDISTATO)
Il comma 4 dell’articolo 6 dell’accordo nazionale sull’apprendistato del 17 aprile 2012 è abrogato.
I commi 3 e 4 dell’articolo 14 dell’accordo nazionale sull’apprendistato del 17 aprile 2012 sono abrogati.
Dopo l’articolo 14 dell’accordo nazionale sull’apprendistato del 17 aprile 2012 è inserito il seguente:
Articolo 14 bis
(1) La durata della formazione di cui all’articolo 14 e, conseguentemente, la durata massima del rapporto di apprendistato di cui all’articolo 13 possono essere rideterminate come segue:
livello di inquadramento | durata rapporto (mesi) | durata formazione** (ore medie annue) |
2*, 3* | 46 | 60 |
4* | 40 | 45 |
2, 3 | 34 | 60 |
4, 5, 6s | 34 | 45 |
6 | 22 | 30 |
* per le sole qualifiche con contenuti competenziali omologhi o sovrapponibili a quelli dei profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano (articolo 1, comma 17, legge n. 92 del 2012; allegato 4, accordo 17 aprile 2012).
** resta inoltre fermo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 14
Resta fermo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 13, per i quali la formazione sarà determinata nella misure previste dall’articolo 14
(2) I valori indicati al comma 1 sono applicabili qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
a) l’apprendista è in possesso di un titolo di studio o di una qualifica professionale o di un diploma attinente il turismo, valevole come “apprendimento formale”;
b) l’apprendista ha partecipato ad iniziative promosse da organismi che perseguono scopi educativi e formativi, valevoli come "apprendimento non formale";
c) l’apprendista ha maturato esperienze valevoli come “apprendimento informale”.
(3) Le parti, nel riservarsi di aggiornare la disciplina della materia dopo l’attivazione del sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, stabiliscono che, ai fini di cui al precedente comma 2:
‐ la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a) del comma precedente potrà essere accertata dal datore di lavoro, mediante acquisizione del relativo titolo o idonea autocertificazione;
‐ il datore di lavoro potrà richiedere al competente ente bilaterale del turismo di verificare ed attestare la sussistenza di elementi equivalenti a quelli di cui alle lettere b) e c) del comma precedente.
CHIARIMENTO A VERBALE
Le parti concordano che, in sede di stesura del nuovo testo contrattuale, il testo dell’accordo nazionale sull’apprendistato del 17 aprile 2012 sarà recepito all’interno del titolo IV del CCNL Turismo.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti, visto quanto disposto dall’articolo 2, commi 2 e 3 del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76,
convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 9 agosto 2013, n. 99, si riservano di valutare la necessità di modificare la disciplina contrattuale dell’apprendistato, anche al fine di tenere conto delle linee guida che potranno essere adottate in sede di Conferenza Stato Regioni.
TITOLO IV – CAPO III (LAVORO A TEMPO DETERMINATO)
Dopo l'articolo 78 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010 è inserito il seguente:
Articolo … ‐ Contratto a‐causale
(1) Le parti, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, al fine di favorire l'inclusione nel mercato del lavoro e l'aumento del tasso di occupazione, stabiliscono che le previsioni di cui alla lettera b) del comma 1‐bis dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 368 del 2001 possano trovare applicazione per l'assunzione di:
‐ percettori di forme di sostegno/integrazione al reddito (ASPI, CIGO, CIGS, mobilità, etc);
‐ disoccupati con più di 45 anni;
‐ appartenenti alle liste di cui alla legge n. 68 del 1999.
(2) La tipologia di contratto a termine di cui al comma precedente potrà essere adottata anche con soggetti che abbiano precedentemente avuto un rapporto di lavoro subordinato con il medesimo
datore di lavoro, fermo restando che la somma della durata complessiva dei diversi rapporti non potrà eccedere i 18 mesi.
(3) Maggiore durata, entro i limiti previsti dalla legge, potrà essere stabilita dalla contrattazione collettiva di secondo livello che potrà anche attivare percorsi di stabilizzazione dei suddetti lavoratori.
(4) La disciplina di cui al presente articolo non si applica alle aziende di stagione di cui agli articoli 82, comma 1, 205 e 254 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010.
Al comma 1 dell'articolo 87 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010 dopo la lettera b) è inserita la seguente:
c) la disciplina sulla successione dei contratti a tempo determinato di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 368 del 2001, non trova applicazione:
‐ nei casi di cui alla precedente lettera b);
‐ nell'ipotesi in cui il secondo contratto sia stipulato per ragioni di carattere sostitutivo;
‐ nelle ipotesi nelle quali è consentito il contratto a termine a‐causale;
‐ in ogni altro caso individuato dalla contrattazione di secondo livello.
PERIODO DI PROVA
Al comma 1 dell’articolo 208 del CCNL la parola “dieci” è sostituita dalla parola “quattordici”. Al comma 1 dell’articolo 257 del CCNL la parola “dieci” è sostituita dalla parola “quattordici”.
TITOLO IV ‐ CAPO IX (APPALTO DI SERVIZI)
Dopo il comma 2 dell’articolo 97 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010, è inserito il seguente:
(2bis) Per le unità produttive con più di quindici dipendenti in cui non siano state costituite né RSA né RSU, la convocazione sarà indirizzata alle competenti organizzazioni territoriali dei lavoratori aderenti alle organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto, per il tramite della organizzazione territoriale degli imprenditori aderente alla competente organizzazione nazionale stipulante il presente contratto.
Al comma 5 dell’articolo 97 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010, dopo la parola “camere” sono inserite le parole “ed altri servizi”.
Dopo l’articolo 97 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010, è inserita la seguente: DICHIARAZIONE A VERBALE
Al fine di ridurre l’incertezza interpretativa delle norme sull’appalto, nonché di prevenzione del contenzioso in materia, le parti concordano di istituire una commissione paritetica che esamini, anche avvalendosi del supporto operativo dell’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo, le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, come modificato dall'articolo 4, comma 31, lettera a) e b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche ed integrazioni.
TITOLO X ‐ XXXX XXX (XXXXXX XX XXXXXX)
Dopo l’articolo 114 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010 è inserito il seguente:
Articolo ... ‐ Orario medio in regime di flessibilità
(1) Le organizzazioni stipulanti si danno atto che l'andamento altalenante ed irregolare della domanda turistica comporta difficoltà per l'organizzazione del servizio ed induce il frazionamento della durata dei rapporti di lavoro.
(2) Le parti conseguentemente concordano, anche al fine di incentivare la continuità ed il prolungamento dei rapporti di lavoro, di adottare in xxx xxxxxxxxxxxx xxxx’xxxx xxxxx xxxxxxx del presente contratto, la seguente disciplina dell'orario medio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
(3) A fronte della eventuale necessità di avvalersi di un minor apporto di prestazioni lavorative, è possibile procedere allo svolgimento di prestazioni di durata inferiore alle quaranta ore settimanali, senza riduzioni della normale retribuzione mensile. Le mancate prestazioni sono compensate da prestazioni di durata equivalente svolte nell'arco delle 13 settimane successive o, qualora tale condizione non si realizzi, sono detratte dal monte ore di permessi retribuiti di cui all'articolo 111 del presente CCNL.
(4) A fronte della eventuale necessità di avvalersi di un maggior apporto di prestazioni lavorative, è possibile procedere allo svolgimento di prestazioni di durata superiore alle quaranta ore settimanali, senza corresponsione del trattamento economico previsto per il lavoro straordinario. Tali prestazioni sono compensate da riposi di durata equivalente fruiti nell'arco delle 8 settimane successive o, qualora tale condizione non si realizzi, il monte ore di permessi retribuiti di cui all'articolo 111 del presente CCNL sarà incrementato in misura pari alla durata delle prestazioni non compensate, mentre la maggiorazione per il lavoro straordinario verrà liquidata.
(5) Al fine di perseguire l’obiettivo di prolungare la durata dei rapporti di lavoro fino ed oltre le 13 settimane, per i lavoratori stagionali nonché per i lavoratori assunti con contratto a tempo
determinato (con esclusione dei contratti stipulati per ragioni sostitutive e dei contratti a termine di durata superiore a 12 mesi), le compensazioni di cui ai commi precedenti potranno avvenire lungo tutto l'arco del rapporto di lavoro. Il contratto individuale potrà consentire che la data esatta di scadenza sia determinata tenendo conto di eventuali riposi compensativi di cui al comma 4 del presente articolo e di eventuali permessi di cui all'articolo 111 non goduti. In tal caso, in luogo del trattamento di cui all'articolo 122 e al comma 4 del presente articolo, si terrà conto della maggiore durata del rapporto ai soli fini del calcolo dei ratei di ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità, con esclusione del trattamento di fine rapporto e di ogni altro istituto di legge e contrattuale.
(6) Resta fermo, in ogni caso, il diritto al riposo giornaliero ed al riposo settimanale, con le modalità stabilite dalla legge e dal presente CCNL nonché la possibilità che le rappresentanze sindacali presenti in azienda (RSA/RSU o delegato aziendale) richiedano un incontro per l’esame congiunto delle eventuali problematiche applicative.
(7) Il numero massimo di settimane di cui ai precedenti commi 3 e 4 può essere elevato sino a:
a) 26 settimane, con riduzione dell'orario di lavoro pari a 30 minuti per ogni settimana effettivamente utilizzata in aggiunta alle 13 settimane, da riconoscersi ai lavoratori interessati dall'effettiva applicazione del meccanismo, ad incremento del monte ore di permessi di cui all'articolo 111 del presente CCNL; in tal caso, sarà resa una previa informativa alle rappresentanze sindacali presenti in azienda (RSA o RSU o delegato aziendale), le quali potranno richiedere lo svolgimento di un incontro, con l’assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente CCNL, finalizzato al raggiungimento di intese;
b) 52 settimane, previo accordo, da definirsi in sede aziendale, interaziendale o territoriale, con l'assistenza delle organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle parti stipulanti il presente CCNL, prevedendo l’elevazione del monte ore annuo di permessi di cui all’articolo 111 sino a 128 ore annue.
Nelle ipotesi diverse da quelle previste dal presente comma, il numero di permessi di cui all’articolo 111 che può essere utilizzato ai sensi del comma 3 del presente articolo, non potrà essere superiore a:
‐ 72 ore annue a compensazione delle prestazioni rese sino al 31 dicembre 2015;
‐ 64 ore annue a compensazione delle prestazioni rese a decorrere dal 1 gennaio 2016.
(8) Saranno fatte salve le situazioni di persone che comprovino fondati e giustificati impedimenti.
(9) Le disposizioni del presente articolo si applicano alle aziende di cui all’articolo 1, comma 1, punti I (aziende alberghiere), II (complessi turistico ricettivi dell’aria aperta), VII (porti ed approdi turistici), VIII (rifugi alpini) del presente CCNL.
(10) Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo parziale, fermo restando l’applicabilità delle clausole elastiche e flessibili di cui agli articoli 73 e seguenti del CCNL Turismo 20 febbraio 2010.
(11) La contrattazione integrativa può stabilire previsioni diverse.
(12) Il comma 8 dell’articolo 114 nonché gli articoli 115 e 123 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010 sono abrogati, fatti salvi gli accordi di secondo livello raggiunti in materia.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti opereranno una valutazione congiunta dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo in occasione del rinnovo del XXXX.
XXXXXX X ‐ XXXX XX (XXXXXX)
Dopo l’articolo 144 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010, è inserita la seguente DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti si impegnano a valutare la possibilità di adeguare la misura del contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori alla Cassa di assistenza Sanitaria per i quadri ai sensi del comma 2 dell’articolo 144, previa definizione di apposita convenzione.
TITOLO VI ‐ CAPO II (PAGA BASE NAZIONALE)
L’articolo 152 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010 è sostituito dal seguente Articolo … ‐ Paga base nazionale
(1) Ai rispettivi livelli previsti dalla classificazione del personale corrisponde un valore di paga base nazionale conglobata mensile che si raggiunge entro il 31 agosto 2016, con le gradualità e le decorrenze di seguito indicate:
livelli | Feb‐14 | Ott‐14 | Apr‐15 | Ott‐15 | Apr‐16 |
A | 2.109,82 | 2.134,91 | 2.159,99 | 2.185,08 | 2.210,16 |
B | 1.953,30 | 1.976,53 | 1.999,75 | 2.022,98 | 2.046,20 |
1 | 1.819,89 | 1.841,53 | 1.863,16 | 1.884,80 | 1.906,44 |
2 | 1.663,37 | 1.683,14 | 1.702,92 | 1.722,70 | 1.742,47 |
3 | 1.568,76 | 1.587,41 | 1.606,07 | 1.624,72 | 1.643,37 |
4 | 1.480,29 | 1.497,89 | 1.515,49 | 1.533,09 | 1.550,69 |
5 | 1.388,26 | 1.404,76 | 1.421,27 | 1.437,77 | 1.454,28 |
6s | 1.334,88 | 1.350,75 | 1.366,62 | 1.382,49 | 1.398,37 |
6 | 1.315,97 | 1.331,61 | 1.347,26 | 1.362,91 | 1.378,55 |
7 | 1.233,16 | 1.247,82 | 1.262,49 | 1.277,15 | 1.291,81 |
(2) Per il personale degli alberghi a una e due stelle e dei campeggi con un numero di presenze ‐ licenza non superiore a milleduecento, i valori di paga base nazionale conglobata mensile sono i seguenti:
livelli | Feb‐14 | Ott‐14 | Apr‐15 | Ott‐15 | Apr‐16 |
A | 2.097,23 | 2.122,16 | 2.147,10 | 2.172,03 | 2.196,97 |
B | 1.941,86 | 1.964,95 | 1.988,03 | 2.011,12 | 2.034,21 |
1 | 1.808,44 | 1.829,94 | 1.851,44 | 1.872,95 | 1.894,45 |
2 | 1.653,64 | 1.673,30 | 1.692,96 | 1.712,62 | 1.732,29 |
3 | 1.560,17 | 1.578,72 | 1.597,27 | 1.615,82 | 1.634,37 |
4 | 1.472,84 | 1.490,35 | 1.507,86 | 1.525,38 | 1.542,89 |
5 | 1.381,37 | 1.397,80 | 1.414,22 | 1.430,65 | 1.447,07 |
6s | 1.328,58 | 1.344,37 | 1.360,17 | 1.375,96 | 1.391,76 |
6 | 1.309,66 | 1.325,23 | 1.340,80 | 1.356,38 | 1.371,95 |
7 | 1.227,43 | 1.242,03 | 1.256,62 | 1.271,21 | 1.285,81 |
Le riduzioni di cui al presente comma non si applicano alle qualifiche di cuoco, cameriere e barista inquadrate al quinto livello, nonché ai dipendenti degli ostelli ed ai dipendenti dei bed and breakfast e degli affittacamere.
(4) Per gli apprendisti si fa rinvio a quanto previsto dall’articolo 58 del presente contratto.
(5) La paga base nazionale sopra riportata è comprensiva anche degli elementi retributivi elencati:
‐ all'articolo 65 del CCNL 14 luglio 1976 per i dipendenti da Alberghi e Pubblici Esercizi;
‐ indennità di contingenza maturata fino al 31 gennaio 1977;
‐ elemento distinto o autonomo dalla retribuzione di cui agli articoli 81 e 87 del CCNL 10 aprile 1979;
‐ edr di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 148 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010;
‐ indennità di contingenza di cui agli articoli 153 e 154 e all’allegato C del CCNL Turismo 20 febbraio 2010.
Al comma 1 dell’articolo 148 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010, la lettera c) è abrogata. I commi 3 e 4 dell’articolo 148 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010 sono abrogati.
Agli articoli 23 (comma 1), 47 (comma 1), 126 (comma 1), 160 (comma 1), 161 (comma 1) sono eliminate le parole “contingenza”, “indennità di contingenza”, “e contingenza”, “della contingenza”.
Gli articoli 154, 222, 273, del CCNL Turismo 20 febbraio 2010 sono abrogati.
In occasione della stesura del testo contrattuale, si provvederà ad apportare gli ulteriori emendamenti resi necessari per effetto del conglobamento dell’indennità di contingenza e, conseguentemente, delle riduzioni di paga base per aziende minori.
L'articolo 231 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010 è abrogato.
EXTRA
La tabella contenuta al comma 3 dell’articolo 155 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010 è sostituita dalla seguente
livelli | Feb‐14 | Ott‐14 | Apr‐15 | Ott‐15 | Apr‐16 |
4 | 13,60 | 13,76 | 13,93 | 14,09 | 14,25 |
5 | 12,96 | 13,12 | 13,27 | 13,43 | 13,58 |
6s | 12,40 | 12,54 | 12,69 | 12,84 | 12,99 |
6 | 12,25 | 12,39 | 12,54 | 12,68 | 12,83 |
7 | 11,47 | 11,60 | 11,74 | 11,88 | 12,01 |
TITOLO VI – CAPO IX (ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA)
Gli articoli 163, 164 e 165 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010, sono sostituiti dal seguente: ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Articolo …
(1) Le Parti, ritenendo strategico ampliare la gamma degli istituti di welfare contrattuale e condividendo l’obiettivo di garantire a tutti i lavoratori dipendenti prestazioni assistenziali integrative del servizio sanitario nazionale, hanno istituito il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti da aziende del settore turismo (in breve, Fast) al quale devono essere iscritti i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato, inclusi gli apprendisti, per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai Titoli X (aziende alberghiere) e XI (complessi turistico‐ ricettivi all'aria aperta) del CCNL Turismo.
(2) A decorrere dal 1° luglio 2014, all’atto della prima iscrizione è dovuta al fondo una quota pari a 15,00 euro per ciascun iscritto a carico del datore di lavoro.
(3) A decorrere dal 1° luglio 2014, per il finanziamento del fondo è dovuto un contributo pari a 11,00 euro mensili per ciascun iscritto, di cui 10,00 euro a carico del datore di lavoro e 1,00 euro a carico del lavoratore. A decorrere dal 1° luglio 2015, per il finanziamento del fondo è dovuto un contributo pari a 12,00 euro mensili per ciascun iscritto, di cui 10,00 euro a carico del datore di lavoro e 2,00 euro a carico del lavoratore.
(4) Gli importi di cui ai commi precedenti sono comprensivi del contributo per la promozione, la diffusione e il consolidamento dell’assistenza sanitaria di categoria.
(5) I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento del Fondo stesso. L’azienda provvederà alla trattenuta del contributo posto a carico del dipendente.
(6) E’ consentita l’iscrizione di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo determinato di durata iniziale superiore a tre mesi, a condizione che il lavoratore ne faccia richiesta all’azienda per iscritto all’atto dell’assunzione, assumendo a proprio carico l’intero onere relativo ai periodi dell’anno non lavorati ed autorizzando la trattenuta del relativo importo dalle competenze di fine rapporto.
(7) Il regolamento del fondo può consentire l’iscrizione di altre categorie di lavoratori del settore e la prosecuzione volontaria da parte di coloro che per qualsiasi causa perdano il possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione.
(8) Le Parti si danno atto che nella determinazione della parte normativa / economica del CCNL Turismo si è tenuto conto dell’incidenza delle quote di iscrizione al Fondo di assistenza sanitaria integrativa e dei relativi contributi, che fanno parte integrante del trattamento economico. Conseguentemente, i lavoratori individuati dal presente articolo hanno diritto all’erogazione delle prestazioni sanitarie. Tale diritto è irrinunciabile.
(9) L’azienda che ometta il versamento delle quote e dei contributi di cui al presente articolo è responsabile verso i lavoratori della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno eventualmente subito. La corresponsione di indennità sostitutive non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di garantire al lavoratore le prestazioni sanitarie.
(10) Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai quadri, per i quali continua a trovare applicazione la specifica normativa di cui all’articolo 144 del presente Contratto.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti congiuntamente impegnano i fondi di assistenza FAST ed EST a verificare il corretto inquadramento delle aziende e a procedere al trasferimento delle posizioni contributive relative ai lavoratori che risultino iscritti ad un fondo diverso da quello previsto ai sensi dell’articolo 1 del presente articolo.
DISPOSIZIONE TRANSITORIA
Sino al 30 giugno 2014 continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 163, commi 3, 4 e 6 e all’articolo 165 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010.
TITOLO IX (VIGENZA CONTRATTUALE)
L’articolo 199 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010 è sostituito dal seguente
Articolo 199 ‐ Decorrenza e durata
(1) Il presente contratto, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste per i singoli istituti, decorre dal 1° maggio 2013 e, in via eccezionale avrà durata di 40 mesi anziché 36 e, pertanto, sarà valido sino al 31 agosto 2016.
(2) Si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno quando non ne sia stata data disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza.
(3) Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti si riservano di riconsiderare il contenuto dei commi 4 e 5 dell’articolo 199 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010 alla luce di eventuali accordi interconfederali sulla materia.
STESURA DEL CCNL
Le parti si incontreranno entro il 30 aprile 2014 per procedere alla stesura del nuovo testo unico del CCNL.
Le parti concordano di allegare al CCNL Turismo il testo del protocollo contro lo sfruttamento sessuale dei minori e la dichiarazione congiunta sul lavoro non dichiarato sottoscritta da HOTREC, EFFAT il 3 dicembre 2010.
TITOLO X ‐ AZIENDE ALBERGHIERE
CAPO I (CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE)
All’articolo 201 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010 sono inserite le seguenti figure:
LIVELLO PRIMO:
‐ responsabile della comunicazione istituzionale intendendosi per tale colui che – in seno a consorzi, raggruppamenti, reti, associazioni di imprese e organismi similari – coordina e gestisce le attività di promozione dell’immagine e della comunicazione anche istituzionale
LIVELLO SECONDO:
‐ responsabile della formazione nelle strutture scolastiche per l’istruzione e la formazione professionale turistica ed alberghiera, intendendosi per tale colui che si occupa sia della formazione iniziale che degli aggiornamenti professionali del personale, tutor di tirocinanti, tutor di apprendisti, istruttori ed insegnanti di materie tecnico pratiche (a mero titolo esemplificativo sala – bar – cucina – ricevimento).
LIVELLO TERZO:
‐ impiegato addetto alla comunicazione istituzionale senza capo
ALLEGATI
ALLEGATO D/1 ‐ VITTO E ALLOGGIO
La convenzione per la fornitura del vitto e alloggio per le aziende alberghiere, allegata al CCNL Turismo 20 febbraio 2010, è integrata con i seguenti punti:
d 7) a decorrere dal 1° febbraio 2014, il prezzo di cui sopra è determinato come segue:
‐ un pranzo euro 0,90
‐ una prima colazione euro 0,16
‐ un pernottamento euro 1,00 NOTA A VERBALE
A decorrere dal 1° febbraio 2014, eventuali valori del vitto e dell’alloggio provincialmente in atto superiori a quelli di cui al punto d 7) della presente convenzione verranno adeguati nella misura massima di euro 0,10 per un pranzo, 0,02 per una prima colazione e di euro 0,15 per un pernottamento.
PROTOCOLLO SULLA BILATERALITÀ
Il 18 gennaio 2014 a Roma,
la Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo ‐ FEDERALBERGHI;
la Federazione delle Associazioni Italiane dei Complessi Turistico Ricettivi dell’Aria Aperta ‐ FAITA; e
la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi ‐ FILCAMS CGIL;
la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo ‐ FISASCAT CISL; la Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi ‐ UILTuCS;
ENTI BILATERALI
All’articolo 18 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010, dopo la lettera n), è inserita la seguente:
o) svolge i compiti di Organismo Paritetico Nazionale ai sensi dell’articolo 12, Accordo interconfederale 18 novembre 1996, di cui all’Allegato Q del presente CCNL. In tale ambito, l’EBNT istituisce la Commissione tecnica sulla sicurezza sul lavoro avente i seguenti compiti:
‐ esaminare i compiti affidati alle parti sociali dal decreto legislativo n. 81 del 2008, al fine di individuare e proporre eventuali adattamenti da apportare alle disposizioni contrattuali vigenti;
‐ esaminare i progetti formativi previsti dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 2008 ‐ la cui durata, contenuti minimi e modalità di formazione sono definiti dall’accordo 21 dicembre 2011 raggiunto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Provincie autonome
– elaborati per le aziende multilocalizzate.
In calce all’articolo 18 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010 è inserita la seguente DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Parti concordano di dare avvio alle attività di implementazione, in seno all’Ente bilaterale nazionale, della banca dati per l’effettiva facilitazione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro e per il monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme d’impiego di cui al precedente articolo 18, secondo comma, lettera e).
All’articolo 20 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010, dopo la lettera g), è inserita la seguente:
h) svolge i compiti di Organismo Paritetico territoriale ai sensi dell’articolo 13, Accordo interconfederale 18 novembre 1996, di cui all’Allegato Q del presente CCNL. In tale ambito, l’EBT istituisce la Commissione tecnica sulla sicurezza sul lavoro avente il compito di valutare i progetti
formativi previsti dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 2008 ‐ la cui durata, contenuti minimi e modalità di formazione sono definiti dall’accordo 21 dicembre 2011 raggiunto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Provincie autonome.
L’articolo 21 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010 è sostituito dal seguente:
Articolo … ‐ Statuto tipo
(1) E’ istituita una commissione paritetica che avrà il compito di proporre alle parti gli opportuni aggiornamenti dello statuto tipo dell’Ente Bilaterale Territoriale del settore Turismo e dello statuto dell’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo, recependo le innovazioni introdotte dal presente accordo e dal CCNL Turismo 20 febbraio 2010 e successive modifiche ed integrazioni, ed eventuali intese relative ai temi della rappresentanza.
(2) Gli enti bilaterali già costituiti alla data di stipula del presente accordo adegueranno il proprio statuto entro la vigenza del presente CCNL.
FONDI BILATERALI
Le Parti,
viste:
‐ le disposizioni di legge concernenti l’istituzione dei fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale e, da ultimo, l'articolo 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha modificato l'articolo 3 della legge 28 giugno 2012,
n. 92;
‐ le disposizioni del CCNL Turismo che affidano agli enti bilaterali lo svolgimento di funzioni in materia di sostegno al reddito;
considerati:
‐ lo stato delle procedure in atto, finalizzate alla costituzione di fondi di solidarietà bilaterali;
‐ l'esigenza di proseguire il confronto tenendo conto delle peculiari caratteristiche dell'occupazione nel settore turismo, con particolare riferimento alla diffusione delle piccole e medie imprese e delle forme di impiego a tempo determinato;
‐ la volontà di ottimizzare l'uso delle risorse, con l'obiettivo di realizzare il miglior equilibrio tra costi e benefici in favore delle imprese e dei lavoratori del settore turismo;
si impegnano a proseguire il confronto finalizzato alla costituzione del fondo di solidarietà di cui all'articolo 3, comma 4, della legge n. 92 del 2012 e successive modifiche ed integrazioni, con l'obiettivo di definire un'intesa entro il 31 marzo 2014;
si riservano:
‐ di verificare la possibilità di optare, anche in via temporanea, per l’adesione al cosiddetto fondo residuale o per la costituzione di un fondo di solidarietà che sia rivolto anche ad aziende e lavoratori del settore turismo aderenti ad organizzazioni diverse da quelle stipulanti il presente accordo nonché ad aziende e lavoratori operanti in altri settori produttivi, nel rispetto del principio della pari dignità tra tutte le organizzazioni costituenti i fondi;
‐ di proporre modifiche ed integrazioni delle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la materia, al fine di agevolare l’adozione di soluzioni coerenti con le caratteristiche dell’impiego nel settore turismo;
si impegnano a definire, nell’ambito della soluzione che sarà adottata, le modalità di utilizzo ai fini di cui trattasi delle risorse che il CCNL Turismo attualmente destina alle attività di sostegno al reddito.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti si impegnano ad incontrarsi tempestivamente in caso di evoluzione del quadro normativo ed istituzionale di riferimento.
FILCAMS FEDERALBERGHI
FISASCAT FAITA
UILTUCS
LINEE GUIDA PER GLI ENTI BILATERALI DEL SETTORE TURISMO IN MATERIA DI ANALISI DELL’APPRENDIMENTO NON FORMALE E DELL’APPRENDIMENTO INFORMALE
Il 18 gennaio 2014 a Roma,
la Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo ‐ FEDERALBERGHI;
la Federazione delle Associazioni Italiane dei Complessi Turistico Ricettivi dell’Aria Aperta ‐ FAITA; e
la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi ‐ FILCAMS CGIL;
la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo ‐ FISASCAT CISL; la Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi ‐ UILTuCS;
Al fine di favorire un’applicazione omogenea delle disposizioni contrattuali concernenti la verifica e l’attestazione della situazione dell’apprendista in merito all’apprendimento non formale ed all’apprendimento informale,
concordano che
nelle more dell’attivazione del sistema nazionale di certificazione delle competenze, gli enti bilaterali del turismo potranno utilizzare i seguenti criteri:
apprendimento non formale
La sussistenza degli elementi previsti dall’articolo 14 bis dell’accordo 17 aprile 2012 potrà essere attestata qualora l’apprendista abbia partecipato ad iniziative formative attinenti il turismo o la propria area di attività, promosse da organismi che perseguono scopi educativi e formativi, per una durata complessiva di almeno 60 ore
apprendimento informale
La sussistenza degli elementi previsti dall’articolo 14 bis dell’accordo 17 aprile 2012 potrà essere attestata qualora l’apprendista abbia maturato esperienze attive (stage, project work, tirocini, esperienze di lavoro) attinenti il turismo o la propria area di attività, per una durata complessiva di almeno due mesi.
FILCAMS FEDERALBERGHI
FISASCAT FAITA
UILTUCS
PROTOCOLLO SULL'ESPOSIZIONE UNIVERSALE DEL 2015
Il 18 gennaio 2014, a Roma,
la Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo ‐ FEDERALBERGHI;
la Federazione delle Associazioni Italiane dei Complessi Turistico Ricettivi dell’Aria Aperta ‐ FAITA;
con la partecipazione della Confederazione Generale Italiana del Commercio Turismo e Servizi e delle piccole e medie imprese ‐ CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA;
e
la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi ‐ FILCAMS CGIL, con l’intervento della Confederazione Generale Italiana Lavoratori (CGIL);
la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo ‐ FISASCAT CISL, con l’intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL);
la Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi – UILTuCS;
contestualmente alla stipula dell'accordo per il rinnovo del CCNL Turismo
premesso che
‐ l’Esposizione Universale del 2015 sarà l’evento internazionale di maggiore rilievo ospitato dall’Italia negli ultimi decenni;
‐ l'appuntamento, che ha una rilevanza strategica per l'intero Paese, coinvolgerà in modo diretto le imprese ed i lavoratori del settore turismo, che saranno chiamati ad organizzare e gestire al meglio l'accoglienza degli allestitori, degli espositori e dei visitatori, italiani ed internazionali;
‐ durante l'esposizione, le migliori risorse disponibili su scala mondiale si confronteranno sul tema ‘Nutrire il pianeta, energie per la vita’, offrendo una vetrina d'eccezione al sistema turistico italiano, per il quale la ricchezza dell'offerta enogastronomica costituisce uno dei punti di forza;
‐ l'Expo 2015 non interesserà unicamente l'area di svolgimento della manifestazione e le regioni limitrofe ed offrirà a tutti coloro che prenderanno parte alla manifestazione l'occasione di prolungare il proprio soggiorno, visitando ed apprezzando anche altre località, su tutto il territorio nazionale;
‐ durante il periodo di svolgimento dell'Esposizione, così come durante le fasi preparatorie ed immediatamente successive, l'attenzione degli organi di informazione di tutto il mondo sarà rivolta verso l'Italia
le organizzazioni firmatarie convengono che
è responsabilità di tutto il Paese presentarsi in modo adeguato a questo appuntamento, facendo sì che venga trasmessa all'estero l'immagine di un Paese moderno, efficiente ed ospitale, anche al fine di massimizzare il ritorno della comunicazione ai fini di promozione turistica.
A fronte di questa opportunità straordinaria, le parti stipulanti il CCNL Turismo sono conseguentemente impegnate, unitamente ai propri associati, a cooperare al meglio con tutti gli attori interessati, pubblici e privati, affinché si realizzino le condizioni per la migliore riuscita della manifestazione.
In tale ambito, ferma restando l'autonomia che a ciascuna parte compete, le organizzazioni firmatarie sono orientate a mantenere uno stretto raccordo, attivando tutti gli strumenti disponibili al fine di far si che eventuali problematiche che possono richiedere un esame congiunto vengano tempestivamente esaminate dalle parti stesse, con l'obiettivo di individuare soluzioni in via preventiva.
FILCAMS FEDERALBERGHI
FISASCAT FAITA
UILTUCS CONFCOMMERCIO