ALLEGATO 1
ALLEGATO 1
ACCORDO CONTRATTUALE TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E VILLA DELLE TERME GRUPPO KORIAN PER TRASFORMAZIONE N° 40 POSTI IN SETTING CURE INTERMEDIE 1 RISERVATO PAZIENTI COVID 19- PERIODO 7 novembre 2020 –
31 gennaio 2021
Tra
l’Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata “Azienda”, codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx 0, nella persona del xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati delegato alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. 1338/2020
E
KORIAN Villa delle Terme S.p.A. d’ora in poi Struttura, con sede legale Xxx X. Xxxxxxx, 0 00000 - Xxxxxxx , Cod. Fiscale e P.IVA 01322470483 nella persona del Legale Rappresentante dr. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Orbetello GR il 22/11/1975 domiciliato per la carica presso l’ente sopraindicato;
PREMESSO
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;
- il Decreto Lgs.196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come modificato con D. Lgs. 101/18;
- la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, ss.mm.ii., “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”, ed in particolare: art. 29, comma 1, art. 29, comma 3, art. 29, comma 5, art. 29,
comma 6, e art. 76;
- la Legge Regione Toscana 5 agosto 2009, n. 51 ss.mm.ii., “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento”;
- il Decreto Presidente della Giunta Regionale 17 novembre 2016 n. 79/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009 n.51 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie;
- il Piano Socio Sanitario Integrato Regionale 2018/2020 approvato con Delibera del Consiglio Regionale Toscano n.73 del 09.10.2019;
- il Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD);
- il DPCM 12.01.2017 con il quale sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all’art.
1, comma 7, del D.Lgs 502/92;
- la Delibera G.R.T. del 15.05.2017 n. 504 di recepimento del D.P.C.M. 12.01.2017;
- la Delibera GRT n.974/2017 “ Piani aziendali per la Gestione del Sovraffollamento in Pronto Soccorso (PGSA). Linee di indirizzo”;
- la Delibera GRT n.1220 del 8 novembre 2018 “Determinazione dei tetti massimi per l’acquisto di prestazioni dalle strutture sanitarie private accreditate”
- la circolare ministeriale n. 6360 del 27 febbraio 2020 “ COVID-19 – aggiornamento”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
“documento firmato digitalmente”
- l’ l’Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 6 del 2 marzo 2020 - Misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- l’ Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 7 del 04 marzo 2020 - Definizione delle strutture organizzative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- l’Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n.14 del 17 marzo 2020 – Linee di indirizzo per la gestione del percorso COVID-19 in ambito ospedaliero e peri-ospedaliero;
- il D.P.C.M. 08 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522) (GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020)
- il Decreto Legge 09 marzo 2020, n.14 “ Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n.179 del 30.01.2019 “Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati, Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni”;
Richiamato:
- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiolgica da COVID 19”, ed in particolare l’Art. 3 “Potenziamento delle rete di assistenza territoriale” e l’Art. 4 “Disciplina delle aree sanitarie temporanee
- l’Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 96 del 24/10/2020 – Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da Covid;
Rilevato:
- che l’Azienda USL a causa della seconda fase di emergenza, tenuto presente l’aumento dei contagi sul territorio, ha dovuto procedere ad una riorganizzazione delle attività e degli spazi interni dei presidi ospedalieri, procedendo a reperire posti letto COVID;
- che tale riorganizzazione rende necessaria il coinvolgimento delle Strutture private accreditate, come indicato nella nota prot.82001 del 13 ottobre 2020 con la quale questa Azienda Sanitaria ha chiesto ad A.I.O.P. Associazione Italiana Ospedalità Privata Sede Regionale Toscana una valutazione sulla possibilità di aumento posti letto presso le Case di Cura convenzionate per far fronte alla “seconda ondata” emergenziale, al fine di mantenere la risposta della rete ospedaliera ai picchi crescenti della domanda di posti letto con specifico riferimento ai pazienti COVID;
- considerata la minore “occupazione dei posti letto di riabilitazione”, viene valutato di destinare una quota di posti letto n.40 come posti letto cure intermedie setting 1;
- che la Struttura Villa delle Terme si è resa disponibile a questa trasformazione, presso il Presidio Marconi, visto anche l’analogo percorso durante la prima fase emergenziale;
- che l’attività sanitaria sarà svolta in collaborazione con n.2 medici con contratto libero professionale il cui costo è a totale carico dell’Azienda Sanitaria USL Toscana Centro;
Preso atto:
- della Legge n.27 del 24.03.2020, la quale all’art. 3 “ Potenziamento delle reti di assistenza territoriale”, autorizza le Aziende sanitarie, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 8-quinquies del Decreto Legislativo 30/12/92 n.502, a stipulare al medesimo fine contratti con strutture private non accreditate, purchè autorizzate ai sensi dell’articolo 8-ter del medesimo decreto legislativo;
- dell’Ordinanza n.98 del 28/10/2020 che prevede “ nel caso si proceda alla separazione in diverse strutture o setting assistenziali degli ospiti risultanti positivi, asintomatici da coloro che risulteranno negativi, attuando per i positivi i livelli di cura e assistenza sanitaria previste per le cure intermedie, tali aree sanitarie potranno essere attivate anche in deroga ai requisiti organizzativi e di accreditamento anche temporaneamente fino al termine dello stato di emergenza”, la quale richiama a sua volta la Legge sopra citata;
- che la Struttura risulta autorizzata dal Comune di Firenze con atto n.2017/DD/02590 per riabilitazione
TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Le parti convengono che oggetto del presente contratto è l’utilizzo di n.40 posti letto di cure intermedie setting 1 per pazienti COVID positivi al fine di individuare modalità di risposta al crescente aumento dell’emergenza sanitaria..
Ulteriori specifiche sono indicate nei successivi artt. 3, 4, 5.
ART. 2 – TIPOLOGIA D’ATTIVITA’E MODALITA’ DI EROGAZIONE
La Struttura si impegna a mettere a disposizione dell'Azienda l’attività prevista al precedente art. 1. Inoltre la Struttura mette a disposizione le attrezzature tecniche, ed il personale qualificato, secondo quanto disposto dai requisiti organizzativi previsti nello stesso Regolamento 85/R.
ART. 3 MODALITA’ OPERATIVE, DI ACCESSO E DI REGISTRAZIONE
L’accesso avviene secondo le attuali procedure aziendali in collaborazione con la Coordinamento Dimissioni Complesse - SOS Continuità ospedale territorio e pianificazione post acuzie.
ART. 4 – TARIFFE, TETTO DI SPESA
Il costo riconosciuto per singolo posto letto a giornata è pari ad EURO 184,32,
corrispondente alla quota di EURO 154,00, Setting 1 così come definita dalla Delibera GRT n.909/2017 “Indirizzi regionali per l’erogazione dei setting assistenziali di cure intermedie residenziali in fase di dimissione ospedaliera” e dalla stima a giornata/letto dei costi incrementali legati al COVID (p.e. pulizie, rifiuti speciali, DPI), pari ad EURO 30,32.
Il costo massimo complessivo per il periodo della durata del presente accordo è pari ad EURO 611.942,40, ed è compreso all’interno del tetto annuo contrattualizzato con la Struttura.
Sono assegnati alla struttura n.2 medici ad incarico libero professionale ad un costo mensile di €3840,00 ciascuno. I costi saranno oggetto di compensazione in fase di liquidazione delle prestazioni rese dalla Struttura.
L’attivazione degli inserimenti e delle prestazioni è di pertinenza dell’Azienda che valuterà la sussistenza delle condizioni per disporre l’utilizzo dei posti letto anche gradualmente.
L’Azienda si intende esonerata da ogni obbligo nei confronti della Struttura per l’attività eseguita oltre i volumi di attività e oltre i volumi finanziari complessivamente assegnati. La Struttura non potrà vantare alcun credito eccedente tale volume, salvo diverso accordo, regolarmente formalizzato, con l’Azienda.
L’attività è pianificata e svolta in stretta collaborazione tra la Struttura e il Coordinamento Dimissioni Complesse - SOS Continuità ospedale territorio e pianificazione post acuzie.
ART 5 – DEGENZA E DIMISSIONI
La responsabilità clinica del paziente è del medico della Struttura.
L’assistenza infermieristica e l’assistenza alla persona sono garantite sulle 24 ore
Qualora durante il ricovero si verifichi la necessità di trasferimento del paziente per un aggravamento delle condizioni cliniche lo stesso è disposto dalla Struttura in collaborazione con il Coordinamento
Dimissioni Complesse - SOS Continuità ospedale territorio e pianificazione post acuzie.
ART. 6 - MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE E DI LIQUIDAZIONE
La Struttura si impegna ad inviare alla SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati preposto al controllo e alla liquidazione, i riepiloghi mensili dell’attività svolta su supporto cartaceo, secondo lo schema fornito dall’Azienda.
I riepiloghi devono contenere i seguenti elementi:
- cognome, nome ed indirizzo dell'utente;
- comune di residenza anagrafica dell'utente;
- codice fiscale dell'utente rilevato dalla tessera sanitaria;
- data di ingresso e data delle dimissioni.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del 3/4/2013, così come modificato dall’art. 25 del D. L. n. 66 del 24/4/2014 (convertito nella L. n. 89 del 23/6/2014) la Struttura provvederà alla fatturazione elettronica dell’attività tramite il Sistema di Interscambio (SdI).
La fattura elettronica dovrà essere indirizzata al codice univoco identificativo dell’Azienda che è UFL7WY. Sarà cura dell’Azienda comunicare eventuali variazioni al codice univoco.
La Struttura si impegna inoltre a seguire tutte le indicazioni comunicate dall’Azienda su tale materia. Eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate entro 30 giorni dal ricevimento della suindicata quantificazione.
L'Azienda provvederà, purché sia stato rispettato dalla Struttura quanto previsto dai precedenti articoli a pagare le competenze regolarmente fatturate entro 60 giorni data fattura.
In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di cui al D. Lgs N. 231 del 2002. I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni.
ART. 7 - DOCUMENTAZIONE INFORMATICA
La Struttura si impegna con la sottoscrizione del presente accordo a registrare i dati di attività in modo da ottemperare al debito informativo previsto dalla Regione Toscana nella DGRT 909/2017. Si impegna a seguire le indicazioni che le verranno date da ESTAR e dalla AUSL per permettere di andare a regime per quanto sopra e di utilizzare le modalità transitorie indicate, nel caso queste siano necessarie. I dati di attività dovranno essere registrati su applicativo GAUSS.
Qualora le scadenze sopra indicate cadano di sabato o in un giorno festivo, il termine viene spostato al primo giorno lavorativo successivo.
L’Azienda comunicherà gli eventuali aggiornamenti dei suddetti flussi in base a nuove disposizioni aziendali, regionali e ministeriali e provvederà a modificare il software di conseguenza.
La Struttura impegna all’alimentazione del fascicolo elettronico secondo le indicazioni fornite dall’Azienda.
ART. 8 - ELENCO DEL PERSONALE
La Struttura comunicherà alla SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati dell’Azienda, l’elenco del personale che opera all’interno della Struttura con rapporto di lavoro subordinato o di altra forma legale di idonea collaborazione. In tale elenco verrà indicato il personale che ha scelto di esercitare anche in regime di libera professione. Le eventuali modifiche verranno comunicate tempestivamente. Il primo elenco verrà consegnato all’Azienda in sede di stipula del contratto.
Art. 9 - INCOMPATIBILITA’
La Struttura si impegna ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la Struttura si trova in situazione di incompatibilità rispetto alla Legge 412/1991 e smi art. 4 co. 7 e Legge 662/1996 e smi art. 1 co. 5 e co. 19.
Della verifica sopra indicata viene data comunicazione con apposita dichiarazione scritta ai sensi del
D.P.R. 445/2000 e smi a questa Azienda entro il 31 Gennaio di ogni anno.
L’Azienda può richiedere alla Struttura la propria dotazione organica con la quale ha la capacità di garantire l’erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.
La Struttura si impegna a consegnare tempestivamente la documentazione richiesta.
E’ fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53 del D. Lgs.vo 165/2001 e smi e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti dell’Azienda che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso la Struttura.
ART. 10 - RISPETTO NORMATIVA VIGENTE
Le attività all’interno della Struttura devono essere condotte nel pieno rispetto della legge sulla trasparenza (D.Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013 e successive modificazioni), sul procedimento amministrativo (Legge n. 241 del 7/8/1990 e successive modificazioni), della legge sulla protezione dei dati personali (D.Lgs n. 196/2003) e della normativa sulla privacy, provvedendo ad acquisire da parte dell’utente consenso scritto al trattamento dei dati personali e sensibili. E’fatto divieto alla Struttura di utilizzare le informazioni assunte nell’espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l’attività stessa.
Per quanto riguarda i requisiti inerenti la normativa sulla sicurezza e di prevenzione incendi la Struttura garantisce tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e del primo soccorso.
Gli obblighi relativi ad interventi, impiantistici e di manutenzione necessari per assicurare ai sensi del D.Lgs. 81/2008 la sicurezza dei locali sono a carico della Struttura che si impegna ad adeguare i locali, il personale e l’organizzazione secondo le normative nazionali e regionali che potranno intervenire nel periodo di vigenza del presente atto.
ART. 11 – CONTROLLI
La funzione di controllo esterno rappresenta una componente essenziale per il corretto funzionamento del sistema nel suo complesso e per favorire il miglioramento della qualità delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale.
I controlli saranno eseguiti direttamente dall’Azienda secondo le procedure definite dal piano dei controlli annuale.
Al termine delle verifiche, sarà rilasciato idoneo e completo verbale contenente una descrizione delle operazioni compiute nonché degli esiti, concedendo, in caso di rilievi, un termine per le controdeduzioni da parte della Struttura.
L'Azienda si riserva, in ordine alle attività erogate dalla Struttura e sulla base dell'attuale normativa in materia, di effettuare mediante accessi diretti attività di controllo e vigilanza, tramite le strutture aziendali preposte, sul rispetto del presente accordo contrattuale, sulla qualità dell'assistenza e sull'appropriatezza delle prestazioni rese.
A tale scopo la Struttura metterà a disposizione la documentazione sanitaria e amministrativa inerente l’attività svolta.
Si conviene altresì che saranno attivati anche controlli di tipo amministrativo effettuabili sia mediante accesso diretto alla Struttura, sia a mezzo della documentazione amministrativa da unirsi alla richiesta di pagamento a prova della prestazione erogata.
ART. 12 - TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI
1. Ai sensi di quanto previsto dalla determinazione ex AVCP (ora ANAC) n° 4 del 07/07/2011, le prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto non sono soggette agli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3, comma 1, Legge 136/2010; sono fatte salve diverse disposizioni normative o interpretative che dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale. La Struttura si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postale, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva.
2. L’Azienda, ai fini del pagamento delle competenze dovute alla Struttura, acquisirà il documento di regolarità contributiva (DURC).
La liquidazione delle competenze avverrà solo nel caso in cui la Struttura risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali.
ART 13 - EFFICACIA DELL’ACCORDO CONTRATTUALE
Il presente accordo contrattuale è sottoscritto dall’Azienda USL Toscana Centro nel cui territorio la Struttura ha sede, ed ha efficacia nei confronti dei residenti nell’ambito dell’USL Toscana Centro.
ART. 14 – CONTROLLI SANITARI
8.1 L’Azienda esercita funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo sanitario sulla qualità, quantità, efficacia, congruità e appropriatezza clinica ed organizzativa dell’attività erogata in collaborazione con la Casa di Cura.comprensiva delle eventuali attività sanitarie autorizzate-convenzionate erogate durante lo stato di emergenza, delle prestazioni sanitarie accreditate-convenzionate, al fine di assicurare la tutela della salute e della sicurezza dei pazienti nonché sulla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso per accertare il mantenimento dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di autorizzazione-accreditamento. Resta ferma ogni altra competenza dell’Azienda in materia di igiene delle strutture sanitarie e di medicina del lavoro.
8.2 L’attività di controllo sanitario è svolta dal Nucleo Operativo dei Controlli sanitari aziendale, secondo modalità, tempistiche e campionamenti definiti dal Piano Annuale dei Controlli, redigendo apposito verbale di verifica in base al quale la Casa di Cura è tenuta ad emettere nota di credito per gli importi relativi alle prestazioni ritenute non appropriate.
ART. 15 – INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE
1. Inadempienze e penali.
Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.
In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda, il competente Ufficio aziendale procederà all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura per le prestazioni rese.
L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Struttura dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze.
L’Azienda si riserva altresì la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto dei requisiti organizzativi di cui all’art. 4 del presente contratto ed in generale di quanto previsto dal citato Regolamento 79/R del 17.11.2016. Di fronte a tale violazione sarà concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui ai parametri indicati. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza al suddetto obbligo, si procederà a sospendere il contratto.
2. Sospensione
L’Azienda si riserva la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall’art. 5 del presente accordo. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto si intenderà automaticamente risolto.
3. Recesso
Qualora la Struttura intenda recedere dal contratto deve darne comunicazione all’Azienda tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi.
L’Azienda può recedere dalla convenzione per motivate esigenze di pubblico interesse o per il sopraggiungere di diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione tramite PEC con preavviso di tre mesi. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto alla Struttura da parte dell’Azienda.
4. Risoluzione
L’Azienda può risolvere il contratto previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso, di norma, di un mese, nei seguenti casi:
- reiterate contestazioni per fatturazione errata;
- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni del presente contratto tali da essere valutate dall’Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;
- sospensione dell’attività non preventivamente concordata con l’Azienda. 5. Clausola risolutiva espressa
Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:
- ritiro dell’autorizzazione / accreditamento sanitario;
- accertato caso di incompatibilità ai sensi dell’art. 4 addebitabile a responsabilità della Struttura;
- nel caso in cui nella gestione e proprietà della Casa di Cura/Struttura vengano accertate infiltrazioni mafiose da parte della Prefettura;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.
ART. 16– PRIVACY
Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme della D.Lgs. 196/2003 e del “Regolamento attuativo del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003” adottato con delibera del Direttore Generale n. 173/2018 visibile sul sito aziendale xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx alla voce “privacy”.
La Struttura si impegna, altresì, al rispetto di quanto previsto in materia di protezione dei dati personali dal Regolamento Europeo Privacy n° 2016/679 del 27.4.2016.
La Struttura nell'effettuare le operazioni ed i compiti ad essa affidati dovrà osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali ed attenersi alle decisioni del Garante per la protezione dei dati personali provvedendo ad evaderne le richieste.
La Struttura è altresì tenuta ad osservare compiutamente quanto disposto dal D. Lgs.196/03 ed in particolare dovrà informare l'Azienda in merito alla puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza previste, così da evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
In ogni caso la Struttura si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Azienda
committente o dai soggetti sopra indicati senza preventivo consenso dell'Azienda stessa, non rientrando tali operazioni tra quelle affidate alla Struttura.
ART. 17 – POLIZZE ASSICURATIVE
A copertura dei rischi inerenti l’attività svolta per conto dell’Azienda dalla Struttura con mezzi, strumenti e personale propri, il contraente dichiara espressamente di essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati e dal medesimo ritenuti congrui o di altra analoga copertura (autoassicurazione), della polizza assicurativa a copertura del rischio incendio fabbricati, nonché della polizza infortuni in favore dei soggetti che usufruiscono delle prestazioni oggetto del presente accordo, esonerando espressamente l’Azienda da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell’espletamento della attività oggetto dell’accordo stesso.
ART. 18 - CODICE DI COMPORTAMENTO
Il soggetto contraente è tenuto a far osservare a tutti i professionisti e a tutto il personale operante a qualsiasi titolo nella Struttura stessa, i principi contenuti nel codice di comportamento dell’Azienda USL Toscana Centro adottato con deliberazione n. 1358 del 16.09.2016 e pubblicato sul sito aziendale alla voce “amministrazione-trasparente- disposizioni generali – atti generali”.
ART. 19 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Firenze.
ART. 20 - DECORRENZA
Il presente contratto produce effetti dal 07/11/2020 e avrà scadenza il 31/01/2021.
Le parti si danno reciprocamente atto che, nelle more della sottoscrizione del presente accordo contrattuale, sono fatti salvi i rapporti eventualmente intercorsi durante la sottoscrizione.
ART. 21 – RESPONSABILI DELL’ACCORDO CONTRATTUALE
L’attività è pianificata e svolta in stretta collaborazione tra la Struttura, la Direzione Sanitaria, Coordinamento Dimissioni Complesse - SOS Continuità ospedale territorio e pianificazione post acuzie.
Vengono individuati:
a) per l’Azienda:
• il Responsabile della gestione amministrativa il Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati
• il Coordinamento Dimissioni Complesse - SOS Continuità ospedale territorio e pianificazione post acuzie.
b) per la Struttura:
- il Responsabile della Convenzione nella figura del legale rappresentante Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxx
ART. 22 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI XXXXX
Il presente contratto, che consta di n.9 pagine, sarà registrato in caso d’uso a cura e a spese della parte che avrà interesse a farlo.
Le spese di bollo sono a carico della Struttura e saranno assolte in modo virtuale nelle modalità previste dalla legge. L’Azienda acquisirà copia dell’avvenuto pagamento contestualmente all’invio del contratto sottoscritto.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
per l’Azienda USL Toscana Centro
Direttore della SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx (documento firmato digitalmente)
per VILLA DELLE TERME
Gruppo KORIAN (documento firmato digitalmente)