POLIZZA ALL RISK ELETTRONICA
ALLEGATO 5.3 CAPITOLATO DI POLIZZA LOTTO 3
POLIZZA ALL RISK ELETTRONICA
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA
Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Xxx Xxxxxxxx, 0 00000 – XXXXXXX Xxxxxx
Tel.+39 000 0000000- 00 x00 00 00000000 + 00 00 00000000 Fax x00 000 0000000
xxx.xxxx.xx xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xxxx.xxx.xx codice fiscale 94165250484
POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS ELETTRONICA
La presente polizza è stipulata tra
C.F./P.I 94165250484 |
e
. |
. |
Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del : | 31/12/2018 |
Alle ore 24.00 del : | 31/12/2021 |
Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati
Alle ore 24.00 di ogni | 31/12 |
SOMMARIO
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art.1 | Definizioni |
Art.2 | Attività e caratteristiche del rischio |
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.1 | Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio |
Art.2 | Assicurazione presso diversi Assicuratori |
Art.3 | Durata del contratto |
Art.4 | Pagamento del premio e decorrenza della garanzia |
Art.5 | Recesso a seguito di sinistro |
Art.6 | Modifiche dell’assicurazione |
Art.7 | Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società |
Art.8 | Oneri fiscali |
Art.9 | Foro competente |
Art.10 | Interpretazione del contratto |
Art.11 | Ispezione delle cose assicurate |
Art.12 | Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza |
Art.13 | Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio |
Art.14 | Regolazione del premio |
Art.15 | Coassicurazione e delega |
Art.16 | Clausola Broker |
Art.17 | Assicurazione per c/ di chi spetta |
Art.18 | Rinvio alle norme di legge |
Art.19 | Tracciabilità dei flussi |
Art. 20 | Limitazione ed esclusione embarghi e sanzioni |
SEZIONE 3 RISCHI COPERTI
Art. 1 | Oggetto dell’assicurazione |
Art. 2 | Maggiori costi |
Art. 3 | Supporto dati |
Art. 4 | Programmi in licenza d’uso |
Art. 5 | Danni da furto |
Art. 6 | Atti dolosi |
Art. 7 | Atti di terrorismo e sabotaggio |
Art. 8 | Inondazione, alluvione, allagamento |
Art. 9 | Ricorso Terzi |
Art. 10 | Terremoto |
Art. 11 | Virus informatici |
Art. 12 | Spese demolizione e sgombero |
SEZIONE 4 ESCLUSIONI
Art.1 | Esclusioni |
Art.2 | Enti esclusi |
SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI
Art.1 | Obblighi in caso di sinistro |
Art.2 | Esagerazione dolosa del danno |
Art.3 | Procedura per la valutazione del danno |
Art.4 | Mandato dei periti |
Art.5 | Determinazione del danno (Valore a nuovo) |
Art.6 | Valore assicurabile – Assicurazione parziale |
Art.7 | Copertura automatica nuovi beni |
Art.8 | Limite massimo dell’indennizzo |
Art.9 | Pagamento dell’indennizzo |
Art.10 | Rinuncia al diritto di surroga |
SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art. 1 | Partite, somme assicurate e calcolo del premio |
Art. 2 | Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti |
Art. 3 | Riparto di coassicurazione |
Art. 4 | Disposizione finale |
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art.1 - Definizioni
Assicurazione : | Il contratto di assicurazione |
Polizza : | Il documento che prova l'assicurazione; |
Contraente : | Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza. |
Assicurato : | La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione |
Società : | L’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; |
Broker : | La AON S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società. |
Premio : | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Rischio : | la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
Sinistro : | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Indennizzo : | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Franchigia : | La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Scoperto : | La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Annualità assicurativa o periodo assicurativo : | Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. |
Attrezzature Elettroniche : | • Hardware per elaborazione dati • Apparecchiature di audio-fono-video-riproduzione • Impianti antintrusione e simili • Altre apparecchiature elettroniche in genere d'ufficio e non (centralini, fotocopiatori, rilevatori ingresso/uscita dei dipendenti, unità fisse di monitoraggio, apparecchiature elettroniche in genere, comprese colonnine e box con rilevatore automatico di velocità situate sia al coperto che all'aperto, impianti semaforici, illuminazione pubblica ecc.), apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica fisse, ubicati nei fabbricati e/o immobili, del Contrente e/o Assicurato o presso terzi e per i quali vi sia un interesse da parte del Contraente. • I supporti dati relativi alla apparecchiature in precedenza descritte. |
Apparecchi ad impiego mobile, apparecchiature installate all’esterno : | Impianti ed apparecchiature per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei fabbricati e/o immobili del Contraente. A titolo esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono compresi personal computers (lap-top, ecc.), telefoni cellulari, apparecchi radio, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, compresi autovelox, apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica portatili, impianti ed apparecchiature stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente e/o Assicurato, ecc... Si intendono inclusi nella presente definizione i supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile. |
Dati : | Insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi |
Programmi : | Sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall’elaboratore che l’Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da società specializzate o prestatori d’opera da esso specificatamente incaricati. |
Supporti dati : | Qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda o banda perforata) usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente. |
Archivi : | Insieme di dati e/o programmi memorizzati su supporti |
Xxxxxxxxx : | Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell’applicazione delle franchigie e/o limiti di risarcimento eventualmente previste/i per “Terremoto”, si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto “singolo sinistro”. |
Virus | Un codice, o una porzione di esso, che abbia tra le caratteristiche più importanti una parziale capacità di replicazione anche in forma polimorfica, nonché una metodica di trasferimento dipendente dalla sua abilità di agganciarsi ad altre computer entity (programmi, disk sector, file di dati ecc.) e di muoversi all’interno dei sistemi applicativi residenti provocando danni alle informazioni contenute negli stessi |
Art.2 – Attività e caratteristiche del rischio
La presente polizza assicura tutte le attrezzature elettroniche e gli apparecchi ad impiego mobile, sia di proprietà, che in locazione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dalla Contraente salvo solo quanto espressamente escluso, utilizzati da ANSF.
Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi.
Sono a carico della Società, intendendosi remunerati con il corrispettivo ontrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione del servizio assicurativo, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione dello stesso o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni stesse.
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.
Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito gli polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.
Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).
Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l’obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.
Art.3 - Durata del contratto
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. L’Assicurato si riserva la facoltà di procedere al rinnovo o alla proroga del contratto, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e condizioni previsti dalla legge stessa, previo interpello della Società.
Qualora la Società non conceda il rinnovo, la stessa si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo di quattro mesi (centoventi) giorni oltre la scadenza contrattuale ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 giorni dall’inizio della proroga, ciò al fine di consentire alla Contraente l’organizzazione di nuova gara
Ai sensi dell’art. 35 del D.lgs 50/2016 xx.xx. e ii., l’Ente Contraente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per una durata pari a quella dell’iniziale appalto, previa adozione di apposito atto. In questo caso la Società si riserva di accettare o meno il rinnovo alle medesime condizioni normative ed economiche.
Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 45 giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.
Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 45 giorni
dalla data di ricezione, da parte della Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società.
Resta comunque inteso che l’assicurazione decorrerà con copertura immediata dalla ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 45° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Si precisa che se dai controlli effettuati dall’Ente, in ottemperanza del D.M. n. 40 del 2008 risultasse un inadempimento a carico della/e Società assicuratrice/i la/e stessa/e si impegna/no a ritenere in coperturail rischio, anche oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dell’Art. 3 del D.M. precedentemente richiamato.
Art.5 – Recesso a seguito di sinistro
La Società e/o il Contraente hanno facoltà, dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno del pagamento o rifiuto dell’indennizzo, di comunicare il proprio recesso dal contratto rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a 90 giorni a decorrere dalla data di ricezione della raccomandata da parte del Contraente/Società. In caso di rcesso da parte della Società, la stessa rimborserà al contraente i ratei di premio pagati e non goduti escluse le imposte entro 30 giorni successivi alla data di effetto del medesimo, in proporzione alla parte temporale di rischio non corso.
Art.6 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.
Art.7 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax, E-mail o simili) indirizzata alla Società anche tramite il Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 8 - Oneri fiscali e spese contrattuali
Sono a carico della Società tutti gli oneri tributari e oneri accessori e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad ANSF per legge.
Art.9 - Foro competente
Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro ove ha sede la Contraente oppure, in alternativa, l’Assicurato
Art.10 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art.11 – Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art.12 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome e nell'interesse di chi spetta, purché, in quest'ultimo caso, il titolare dell'interesse o suoi dipendenti od altre persone che agiscono, in qualsiasi forma, nel suo interesse o per suo conto non siano responsabili del sinistro.
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dall'Assicurato e dalla Società.
Spetta in particolare alla Società compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il titolare dell'interesse
assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Art.13 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società o l’Agenzia alla quale è assegnato il contratto, con cadenza semestrale al 31/12 e 30/06 di ciascuna annualità, si impegna a fornire al Contraente per il tramite del Broker dei tabulati contenenti i dati relativi all’andamento del rischio dall'inizio del contratto assicurativo, possibilmente in formato elettronico (excel) Tali tabulati dovranno riportare per ciascun sinistro:
numerazione attribuita alla pratica data di accadimento,
estremi di controparte e/o assicurato
stato di gestione del sinistro (aperto / riservato / liquidato / senza seguito) importo liquidato o posto a riserva
Si precisa in proposito che:
i predetti tabulati dovranno essere forniti entro 30gg da ciascuna delle date sopra indicate, anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker;
in previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l'indizione di una nuova procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate;
l'obbligo di fornire i dati in argomento permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del Contraente, anche per il tramite del broker, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.
Art.14 – Regolazione del premio
Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.
Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società
, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Art.15 - Coassicurazione e delega
L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla AON SpA e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla AON SpA la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.
L’incasso dei premi di polizza verrà effettuato dalla Aon Spa e rimesso direttamente a ciascuna Società, sia delegataria anche al 100%, che eventuali coassicuratrici il 10 del mese successivo all’incasso medesimo.
Alla Società Aon S.p.a in è affidata la gestione e l’esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005.
Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna della Parti le comunicazioni ricevute si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.
Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che , con riferimento all’art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all’art .55 del regolamento ISVAP n.05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.
La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura del 5% sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Xxxxxx, alla Società.
Nell’eventualità la gestione del presente contratto sia affidata ad un corrispondente o Coverholder del Lloyd’s di Londra, si prende e si da atto che:
Ogni comunicazione effettuata al corrispondente …. si considererà come effettuata agli Assicuratori; Ogni comunicazione effettuata dal corrispondente …. si considererà come effettuata dagli Assicuratori.
Ogni comunicazione effettuata al Broker mandatario dal corrispondente … s’intenderà come fatta all’assicurato; Ogni comunicazione effettuata dal Broker al corrispondente …. si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.
La Società autorizza all’incasso dei premi e/o delle somme dovute agli assicuratori il corrispondente e riconosce che i pagamenti effettuati dal Contraente/Broker al corrispondente hanno effetto liberatorio nei confronti della contraenza e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.
Art.17 - Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di
sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.
Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.
A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.
Art.18 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 19 – Tracciabilità dei flussi
La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) nr. ..........
Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
Art. 20 – Limitazione ed esclusione embarghi e sanzioni
In ogni caso gli Assicuratori non forniranno copertura assicurativa e non saranno tenuti a pagare alcun Indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente Assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre gli Assicuratori o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
SEZIONE 3 RISCHI COPERTI
Art.1 – Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, di cui all’Art.1 Sezione 6 della presente polizza, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento non espressamente escluso.
Gli impianti ed apparecchi ad impiego mobile, sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, a condizione che, per natura e costruzione essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.
Per ciò che concerne i danni ai conduttori esterni collegati alle cose non sono indennizzabili i danni alle parti accessorie non attraversate da corrente dei conduttori assicurati. Sono comunque indennizzabili i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili, che l'Assicurato deve sostenere in caso di danno indennizzabile ai conduttori esterni nei limiti della relativa somma assicurata di cui alla Sezione 6 della presente polizza.
Art.2 – Maggiori costi
In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, che provochi l'interruzione parziale o totale del funzionamento delle cose assicurate, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato o distrutto. Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:
1. uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
2. applicazione di metodi di lavoro alternativi;
3. prestazioni di servizi da terzi;
4. lavoro straordinario, notturno o festivo.
La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:
a) limitazione dell'attività dell’Assicurato e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto od apparecchio distrutto o danneggiato;
d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò, se non altrimenti convenuto, anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchio assicurati.
Nei limiti dell'indennizzo giornaliero espresso all’Art.2 e della somma assicurata di cui all’Art.1 della Sezione 6 presente polizza, l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art.1907 del Codice Civile.
Il periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio o impianto danneggiato, ma comunque non oltre la durata massima fissata all’art.2 della Sezione 6..
La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.
Art.3 – Supporto dati
La Società risponde fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo e senza applicazione dei disposto dell'art.1907 C.C. del costo delle operazioni manuali e meccaniche, ivi comprese le spese di trasferta, sostenuti per la ricostruzione degli archivi, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile dalla presente polizza. E' escluso qualsiasi riferimento a valore d'affezione, artistico o scientifico.
La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostruzione dei dati ivi contenuti, e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa.
Sono esclusi i costi derivanti da perdita od alterazione di dati senza danni materiali e diretti a supporti nonché da cestinatura per svista.
La presente estensione si intende prestata nell’ambito del sottolimite e con l’applicazione delle franchigie e scoperti previsti all’art.2 della Sezione 6 della presente polizza.
Art. 4 - Programmi in licenza d’uso
La Società indennizza, in caso di danno materiale e diretto ai suddetti programmi causato da evento accidentale non espressamente escluso dalle condizioni di polizza, i costi necessari effettivamente sostenuti per la duplicazione ed il riacquisto di detti programmi distrutti, danneggiati o sottratti.
Art. 5 – Danni da Furto
I danni da furto sono indennizzabili unicamente a condizione che vengano perpetrati mediante rottura o scasso dei mezzi di chiusura dei locali che contengono le cose assicurate.
I mezzi di chiusura devono essere costituiti da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, metallo o lega metallica, inferriate fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.
Limitatamente a questa garanzia, per la partita attrezzature elettroniche installate all’esterno, si intendono convenzionalmente “locali “ e/o mezzi di chiusura , le strutture (colonnine, contenitori ecc….) che contengono le apparecchiature elettroniche .
Sono parificati ai danni da furto i guasti causati ai beni assicurati per commettere il furto o per tentare di commetterlo
Limitatamente alla partita attrezzature elettroniche installate all’esterno, si intendono parificati ai danni da furto i guasti causati ai “ locali” assicurati per commettere il furto o tentare di commetterlo, sia di beni assicurati che non assicurati
Per limiti di risarcimento, franchigie e/o scoperti vale quanto indicato agli 1 e 2 della sez. 6 della presente polizza
Art. 6 - Atti dolosi
La Società risponde dei danni avvenuti in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, nonché dei danni dovuti ad atti vandalici e dolosi che siano causa di incendio, esplosione, scoppio e danneggiamenti.
La Società ha facoltà di recedere dalle suddette garanzie suddette mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni. In tal caso, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la stessa mette a disposizione dell’Assicurato il rateo di premio netto
Per limiti di risarcimento, franchigie e/o scoperti vale quanto indicato agli 1 e 2 della sez. 6 della presente polizza
Art. 7 – Atti di terrorismo e di sabotaggio organizzato
La Società risponde anche dei danni avvenuti in conseguenza di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, con esclusione dei danni causati da contaminazione batteriologica, chimica o di qualunque altra natura.
La Società ha facoltà di recedere dalle suddette garanzie suddette mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni. In tal caso, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la stessa
mette a disposizione dell’Assicurato il rateo di premio netto
Per limiti di risarcimento, franchigie e/o scoperti vale quanto indicato agli 1 e 2 della sez. 6 della presente polizza
Art. 8 – Inondazione, alluvione, allagamento
La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento ad esclusione che tali eventi non siano derivati da terremoto.
La Società non risponde dei danni causati da:
⮚ mareggiata, marea, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura impianti di estinzione;
⮚ causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inondazione, alluvione, allagamento, sugli enti assicurati;
⮚ da frana, cedimento, o smottamento del terreno;
⮚ ad enti mobili all’aperto
Per limiti di risarcimento, franchigie e/o scoperti vale quanto indicato agli 1 e 2 della sez. 6 della presente polizza
Ar. 9 – Terremoto
La Società indennizza i danni materiali direttamente causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Si precisa che ogni sinistro da terremoto si intende riferito ad un singolo evento e si conviene che ongi singolo evento comprenda tutte le scosse sismiche che dovessero aver luogo in un arco di 72 ore dal verificarsi della prima scossa registrata dalla stazione sismografica più vicina.
La Società ha facoltà di recedere dalle suddette garanzie suddette mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni. In tal caso, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la stessa mette a disposizione dell’Assicurato il rateo di premio netto
Per limiti di risarcimento, franchigie e/o scoperti vale quanto indicato agli 1 e 2 della sez. 6 della presente polizza
Art. 10 – Ricorso Terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato delle somme che egli è tenuto a corrispondere quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito le cose assicurate in polizza: Ai fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell’Assicurato o da dolo e colpa grave delle persone di lo stesso deve rispondere.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% del massimale assicurato
L’assicurazione non comprende i danni:
⮚ a cose che l’assicurato ha in consegna e custodia o detiene a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
⮚ Di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica il disposto dell’art. 1917 C.C.
Per limiti di risarcimento, franchigie e/o scoperti vale quanto indicato agli 1 e 2 della sez. 6 della presente polizza
Art. 11 – Virus informatici
La Società indennizza i danni causati da virus informatici. Tale garanzia attivabile elusivamente alla partita “Supporto dati”, è operante a condizione che siano presenti i sistemi di sicurezza in licenza d’uso aggiornati con cadenza settimanale quali: firewall hardware e/o software, reti protette, programmi antivirus.
Sono esclusi i danni da virus contratti tramite utilizzo non legato all’attività dichiarata in polizza (es. uso posta elettronica privata, navigazione su internet con visualizzazione di contenuti non autorizzati, introduzione sopporti personali quali a titolo esemplificativo chiavi usb, hd removibili, floppy disk, cd, dvd, ecc.
Per limiti di risarcimento, franchigie e/o scoperti vale quanto indicato agli 1 e 2 della sez. 6 della presente polizza.
Art. 12 – Spese di demolizione e sgombero
La Società, senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza del 10% dell'importo pagabile a termini di polizza nonché dell'ulteriore limite di indennizzo, stabilito nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro”, indennizza:
a) Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
b) Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento, anche non danneggiati, (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
c) Le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza per ordine dell’Autorità o motivi di igiene e sicurezza.
È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.
SEZIONE 4 ESCLUSIONI
Art.1 – Esclusioni
Sono esclusi i danni:
1. causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato. Sono invece compresi i danni causati con colpa grave dei medesimi, nonché i danni causati con dolo di dipendenti o di persone di cui Contraente o Assicurato debbano rispondere.
2. di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
3. per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
4. verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione, revisione e spostamenti interni;
5. dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
6. di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
7. attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, e sottaciuti alla Società;
8. per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario;
9. verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
10. causati da maremoti, da eruzioni vulcaniche;
11. verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
Sono altresì esclusi dalla garanzia i danni meccanici ed elettrici, i difetti, i disturbi di funzionamento, nonché il danni a moduli e componenti elettronici delle apparecchiature ed impianti assicurati (ivi compresi i costi della ricerca e identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
a) controlli di funzionalità;
b) manutenzione preventiva;
c) eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
d) eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.
Art.2 – Enti esclusi
Le garanzie della presente polizza non si intendono estese ai seguenti enti :
1. tubi e valvole elettronici nonché lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
2. nastri magnetici, dischi grammofonici, bracci, testine dei giradischi e dei registratori e degli altri supporti di suono ed immagini.
SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI
Art.1 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente deve:
a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell’art. 1914 del Codice Civile;
b) entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto al broker oppure alla Società. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.
Il Contraente deve altresì:
c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
d) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
e) predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l’Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.
La riparazione del danno può essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro otto giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie.
Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.
Art.2 – Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
Art.3 – Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, a richiesta da una delle parti :
b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Art.4 – Mandato dei periti
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonchè verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art.1 della presente Sezione.
c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art.5 della presente Sezione.
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, in conformità a quanto disposto dalla presente polizza.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.
Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l’attività esercitata.
Art.5 – Determinazione del danno (Valore a nuovo)
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza secondo le norme che seguono:
A) Nel caso di danno suscettibile di riparazione:
1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti sostituite.
L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come ad A) 1) diffalcato dell'importo come ad A) 2).
B) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:
1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell'impianto od apparecchio colpito dal sinistro stesso;
2) si stima il valore ricavabile dai residui.
L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B) 1) diffalcato dell'importo come a B) 2)
Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad A), eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come a B) (stima B1 - B2).
La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale od equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.
Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.
Dall'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie pattuite in polizza.
Art.6 – Valore assicurabile – Assicurazione parziale
Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa
nuova eguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato. (Xxxxxx e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).
Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che il valore assicurabile eccedeva al momento del sinistro le somme assicurate, non si applicherà il disposto dell’art.1907 C.C., purché la differenza tra il valore stimato secondo quanto previsto all'Art.5 della presente Sezione e la somma assicurata con la presente polizza non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.
Non si farà luogo in alcun caso all’applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente articolo per sinistri nei quali l’indennizzo non superi la somma di €.3.000,00.=.
Art.7 – Copertura automatica nuovi beni
La Società si impegna inoltre a ritenere assicurati nel limite del 30% della somma totale, senza obbligo di preventiva comunicazione, i nuovi beni dell’Assicurato acquisiti nel corso dell’assicurazione.
Nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei beni assicurati, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto.
L’Assicurato è tenuto a comunicare annualmente, in sede di regolazione premio, le variazioni di capitali dovute ad inclusioni e/o esclusioni degli enti intervenute durante il corso dell’assicurazione.
Art.8 – Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art.9 – Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l’Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell’importo pari alla minore somma proposta dall’opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall’opposizione stessa.
Se è stata aperta un’inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzi il caso di dolo da parte dell’Assicurato o del Contraente.
Art.10 - Rinuncia all'azione di surroga
A parziale deroga dell'art.1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti dei dipendenti, utenti, fornitori e collaboratori in genere (compresi i volontari) del Contraente e/o dell'Assicurato, nonché nei confronti di associazioni, patronati ed Enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con il Contraente per le Sue attività od utilizzare Suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza, salvo sempre il caso di dolo.
SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art.1 – Partite, somme assicurate e calcolo del premio
Partita | Enti Assicurati | Somme Assicurate in Euro | Tasso Lordo ‰ | Premio Lordo Annuo |
1 | Attrezzature Elettroniche | € 434.000,00 | €……………………..= | |
2 | Conduttori Esterni | € 50.000,00 | €……………………..= | |
3 | Apparecchi ad impiego mobile | € 37.000,00 | €……………………..= | |
4 | Apparecchi installati all’esterno | Non operante | ||
5 | Supporto dati | Non operante | €……………………..= | |
6 | Maggiori costi | € 100.000,00 | €……………………..= | |
7 | Programmi in licenza d’uso | Non operante | €………………………= | |
8 | Virus Informatici | Non operante | €………………………= | |
9 | Ricorso terzi | € 1.000.000,00 | €……………………..= | |
10 | Spese demolizione e sgombero | € 250.000,00 | €………………………= | |
Totale | €……………………..= |
Scomposizione del premio
Premio annuo imponibile | € | .= |
Imposte | € | .= |
TOTALE | € | .= |
Art.2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti
La Società, nei limiti delle somme assicurate di cui all’Art.1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sottoriportate con l’applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti. Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sottoriportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno.
Limiti di indennizzo | Scoperto e/o franchigia | |
La somma assicurata alla partita 10 (Art.1 Sez.6) in aggiunta a quanto previsto dall’Art.12 Sez.3 | Nessuno | |
Attrezzature elettroniche (Art.1 Sez.6 Partita 1) | Le somme assicurate | Scoperto del 10% minimo € 250,00 |
Conduttori esterni (Art.1 Sez.6 Partita 2) | Scoperto del 10% minimo € 250,00 | |
Apparecchi ad impiego mobile (Art.1 Sez.6 Partita 3) | Scoperto del 10% minimo € 400,00 | |
Apparecchi installati all’esterno (Art. 1 sez.6 Partita 4) | Garanzia Non operante | |
Supporto dati (Art.1 Sez.6 Partita 5) | Garanzia Non operante | Garanzia Non operante |
Maggiori costi (Art.1 Sez.6 Partita 6) | La somma assicurata per sinistro e per anno con il limite di € 500,00.= al giorno ed un massimo indennizzabile di 60 gg giorni per sinistro | franchigia giorni 2 |
Programmi in licenza d’uso (Art. 1 Sez. 6 partita 7) | Garanzia Non operante | Garanzia Non operante |
Virus informatici (Art. 1 Sez. 6 Partita 8) | Garanzia Non operante | Garanzia Non operante |
Ricorso terzi (Art. 1 Sez. 6 Partita 9) | La somma assicurata per sinistro | Nessuna |
Danni da furto (Art. 5 Sez. 3) | La somma assicurata per la Partita 1 e 3 | Scoperto 10% con il minimo di € 400,00 per ogni sinistro. Se mezzi di chiusura insufficienti scoperto 25% con il minimo di € 800,00 |
Atti dolosi ( Art. 6 Sez. 3) | Limite di risarcimento pari al 70% delle somme assicurate | Scoperto 10% con il minimo di € 1.000,00 |
Atti di terrorismo e sabotaggio organizzato (Art. 7 Sez. 3) | Limite di risarcimento pari al 50% delle somme assicurate | Scoperto 15% con il minimo di € 1.000,00 |
Inondazione, alluvione, allagamento (Art.8 Sez. 3) | Limite di risarcimento pari all’50% delle somme assicurate | Scoperto 10% con il minimo di € 2.000,00 |
Xxxxxxxxx (Art. 9 Sez. 3) | Limite di risarcimento pari al 50% delle somme assicurate | Scoperto 10% con il minimo di € 2.000,00 |
Nessun altro limite, sottolimite, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.
Art.3 – Riparto di coassicurazione
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :
Società | Agenzia | Percentuale di ritenzione |
Art.4 – Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
L'ASSICURATO | LA SOCIETÀ |
ALLEGATO UNO
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx:
Ai sensi degli artt. N. 1341 e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le seguenti Condizioni di Assicurazione:
Norme che regolano l’Assicurazione in Generale: Art. 1 Art. 2 Art. 5 Art. 9 | Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Assicurazione presso diversi assicuratori Recesso per sinistro Foro competente |
Sezione 5 – Gestione dei sinistri Art. 2 Art. 3 Art. 4 | Esagerazione dolosa del danno Procedura per la valutazione del danno Mandato dei Periti |
L’ASSICURATO/CONTRAENTE