Prot. n. 46244/RU Roma, 25 gennaio 2023
Prot. n. 46244/RU Roma, 25 gennaio 2023
A: ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
e, p.c. A: DIREZIONE ANTIFRODE
DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E DIGITAL TRANSFORMATION
DIREZIONE DOGANE
Ufficio Tariffa e Classificazione Ufficio Controlli
DIREZIONI TERRITORIALI UFFICI DELLE DOGANE
OGGETTO: Avviso riguardante l'applicazione del sistema degli esportatori registrati dell'Unione europea da parte della Costa d'Avorio e del Madagascar nell'ambito, rispettivamente, dell'accordo di partenariato economico interinale UE - Costa d'Avorio e dell'accordo di partenariato economico interinale UE - Africa orientale e australe - Informativa.
Si segnala la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 23 gennaio 2023 (C23) dell’avviso 2023/C23/04 con cui la Commissione europea ha fornito informazioni relativamente alle importazioni nell’Unione europea di prodotti originari:
• della Costa d’Avorio nell’ambito dell’accordo di partenariato economico interinale UE-Costa d’Avorio (‹‹APE interinale››); e
• del Madagascar nell’ambito dell’accordo di partenariato economico interinale UE- Africa orientale e australe (‹‹APEI UE-ESA››).
00143 – ROMA, xxx Xxxxx Xxxxxxx, 00 Tel. x00 00 00000000
Costa d’Avorio
Con avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 29 novembre 2022 (C452) [1] era stato anticipato che, a decorrere dal 2 dicembre 2022, nell'ambito dell'accordo di partenariato economico interinale («APE interinale»), in conformità alle previsioni ivi contenute (2), i prodotti originari della Costa d'Avorio avrebbero potuto beneficiare, all'importazione nell'Unione europea, del trattamento tariffario preferenziale solo su presentazione di una dichiarazione di origine compilata:
• da un esportatore registrato conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto ivoriano; oppure
• da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari di valore totale non superiore a 6 000EUR.
Ad integrazione di tale comunicazione, con l’avviso 2023/C23/04 di cui in premessa, la Commissione europea ha nell’attualità informato che la Costa d'Avorio ha reso noto che, conformemente alla sua circolare n. 2226/MBPE/DGD del 16 novembre 2022, gli esportatori della Costa d'Avorio sono registrati nel sistema degli esportatori registrati dell'Unione europea (il «sistema REX»).
Di conseguenza, a decorrere dal 2 dicembre 2022, i prodotti originari della Costa d'Avorio possono beneficiare, all'importazione nell'Unione europea, del trattamento tariffario preferenziale dell'APE interinale soltanto su presentazione di una dichiarazione di origine compilata, a norma dell'articolo 21 del protocollo n.1, da:
• un esportatore della Costa d’Avorio registrato nel sistema REX, oppure
• qualsiasi esportatore della Costa d’Avorio, per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000EUR.
[1] Avviso 2022/C 452/06, riguardante le prove dell'origine valide per i prodotti originari della Costa d'Avorio importati nell'Unione europea a decorrere dal 2 dicembre 2022 nell'ambito dell'accordo di partenariato economico interinale UE -
Costa d'Avorio
(2) Il combinato disposto degli articoli 17 e 21 del Protocollo n. 1 dell’APE tra l’UE e la Costa d’Avorio, ai fini della prova dell’origine dei prodotti originari di quest’ultima, prevede un periodo di transizione (3 anni a decorrere dalla data dell’applicazione del Protocollo medesimo) per il passaggio dal certificato di circolazione EUR.1 o della dichiarazione di origine rilasciata da un esportatore autorizzato all’obbligo di rilascio della dichiarazione di origine da parte di un esportatore registrato conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto ivoriano.
Madagascar
Il medesimo avviso 2023/C23/04 informa inoltre che, a seguito di una notifica effettuata dal Madagascar al Comitato di cooperazione doganale dell'APEI UE-ESA - in applicazione dell'articolo 18, paragrafo 3, del protocollo n. 1 dell'APEI UE-ESA, e fatte salve le esenzioni di cui all'articolo 18, paragrafo 2, e all'articolo 29 di tale protocollo - a decorrere dal 1° gennaio 2023 - i prodotti originari del Madagascar possono beneficiare, all'importazione nell'Unione europea, del trattamento tariffario preferenziale nell'ambito dell'APEI UE-ESA soltanto su presentazione di una dichiarazione di origine compilata, a norma dell'articolo 23 del protocollo n.1, da:
• un esportatore del Madagascar registrato nel sistema REX, oppure
• qualsiasi esportatore del Madagascar, per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000EUR.
***
Conclusivamente, in conformità all’avviso 2023/C23/04 della Commissione UE, ai fini dell’applicazione delle preferenze tariffarie nell’ambito dei diversi contesti dell’APE UE-ESA e dell’APE UE-Costa d’Avorio, per le importazioni nell’Unione europea di prodotti originari dalla Costa d’Avorio e dal Madagascar, a decorrere rispettivamente dal 2 dicembre 2022 e dal 1° gennaio 2023, non possono più essere presentati certificati EUR.1 e dichiarazioni su fattura rilasciate da esportatori autorizzati.
IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM
Firmato digitalAmnednrteeadMa:aAriNaDZRuEcAchMinAiRIA ZUCCHINI Data: 25/01/2023 18:02:06
Il Dirigente dell’Ufficio: Xxxxxxxx Xxxxxxxx Isola
Firmato digitalmente da: Xxxxxxxx Xxxxxxxx ISOLA
Motivo: VISTO
Data: 25/01/2023 13:26:14
I Funzionari estensori:
Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xx Xxxxxxxx
.