Contratto di assicurazione del credito
Contratto di assicurazione del credito
Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo
Società: BCC Assicurazioni
Prodotto: “CPI Prestiti Personali New - Danni”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza, riservata ai clienti di BCC Credito al Consumo tutela le persone fisiche che hanno sottoscritto un Finanziamento in caso di Infortuni, Malattia e Perdite pecuniarie.
Che cosa è assicurato?
✓ Coperture assicurative: la polizza, a seconda dell’occupazione dell’Assicurato alla data di sottoscrizione, prevede un indennizzo in caso di sinistro, per:
✓ Inabilità totale temporanea da infortunio o da malattia: se l’Assicurato è un Lavoratore Autonomo;
✓ Perdita di impiego involontaria: se l’Assicurato è un lavoratore dipendente di Ente Privato o di Ente Pubblico;
✓ Malattia grave: se l’Assicurato è Non Lavoratore;
✓ Invalidità totale permanente da infortunio o da malattia ≥ 66%: per tutti gli Assicurati.
✓ Decesso: per tutti gli Assicurati.
Pertanto, a seconda dell’occupazione dell’Assicurato, le coperture sono prestate nei seguenti pacchetti: Pacchetto Lavoratore Autonomo:
- Invalidità totale permanente da infortunio o da malattia maggiore o uguale al 66%;
- Inabilità totale temporanea da infortunio o da malattia;
- Decesso.
Pacchetto Lavoratore dipendente pubblico o privato:
- Invalidità totale permanente da infortunio o da malattia maggiore o uguale al 66%;
- Perdita di impiego;
- Decesso.
Pacchetto Non lavoratore:
- Invalidità totale permanente da infortunio o da malattia maggiore o uguale al 66%;
- Malattia grave;
- Decesso.
La garanzia Vita che copre il decesso è descritta nel fascicolo informativo Vita.
Che cosa non è assicurato?
Non sono assicurabili le persone fisiche che:
Non abbiano sottoscritto il contratto di finanziamento con il BCC Credito al Consumo e non abbiano sottoscritto il Modulo di Adesione alla copertura
assicurativa in oggetto;
Non siano di età non inferiore ai 18 anni né superiore ai 74 anni (non compiuti) al momento della sottoscrizione del Finanziamento, fermo restando che
l’età massima a scadenza del Finanziamento è di 75 anni (non compiuti);
Se Lavoratori dipendenti di Ente Privato o di Ente Pubblico: non svolgano un’attività lavorativa da
almeno 12 mesi consecutivi, di almeno 16 ore settimanali;
Non abbiano risposto correttamente a tutte le domande e sottoscritto il questionario sanitario fornito
dalla Compagnia per importi finanziati maggiori o uguali a 15.000 euro;
Non abbiano il domicilio in Italia per tutta la durata del contratto.
1/3
Ci sono limitazioni alla copertura?
! L’indennizzo in caso di infortunio o malattia può prevedere l’applicazione di franchigie e periodi di carenza previsti dalla polizza;
! L’inabilità totale temporanea da infortunio o malattia, la malattia grave, l’invalidità totale permanente da infortunio o da malattia o la perdita di impiego, per dare diritto al pagamento dell’indennizzo, devono verificarsi durante il periodo di vigenza dell’Assicurazione;
! Non sono coperti sinistri determinati da tumulti popolari se l’Assicurato vi ha preso parte attiva.
Inabilità totale temporanea da infortunio o da malattia, Malattia grave, Invalidità totale permanente da infortunio o da malattia Sono esclusi:
! Malattie tropicali o epidemiche;
! Etilismo, stato di ebbrezza, uso di stupefacenti o allucinogeni, abuso di psicofarmaci, non si considera abuso l’utilizzo a scopo terapeutico nei limiti di prescrizione da parte di un medico e sempre che tale utilizzo non sia collegabile a stati di dipendenza dell’Assicurato;
! Operazioni chirurgiche, cure mediche o trattamenti con finalità estetica non resi necessari da infortunio dell’Assicurato;
! Atti di autolesionismo dell’Assicurato, posti in essere volontariamente o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere (anche transitoria) da esso procurato;
! Trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali e provocati, e accelerazioni di particelle (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc…);
! Guerra anche non dichiarata, insurrezioni ed atti di terrorismo;
! Partecipazione attiva dell’Assicurato e delitti dolosi;
! Dolo o colpa grave dell’Assicurato o del beneficiario;
! Xxxxx conseguenti guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione.
Perdita di impiego
L’indennizzo non viene corrisposto se:
! L’Assicurato ha interrotto la propria attività lavorativa come lavoratore dipendente di ente privato, nel corso dei 12 mesi immediatamente precedenti la data in cui si è verificato il sinistro, per un periodo superiore a 2 settimane;
! Al momento della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione, l’Assicurato era a conoscenza della prossima perdita di impiego;
! Alla disoccupazione fa immediatamente seguito il pensionamento o prepensionamento;
! Al momento del sinistro l’Assicurato stava svolgendo la propria normale attività lavorativa all’estero, salvo che ciò stesse avvenendo nell’ambito di un contratto di lavoro subordinato regolato dalla legge italiana;
! L’Assicurato, al momento dell’evento, era in periodo di prova;
! Il licenziamento è dovuto a giusta causa, a motivi disciplinari o professionali;
! Il licenziamento avviene tra congiunti, anche ascendenti e discendenti;
! La disoccupazione è dovuta a dimissioni per qualsiasi motivo dipendenti dalla volontà dell’Assicurato;
! La disoccupazione è conseguente alla naturale scadenza del contratto di lavoro;
! L’Assicurato non si è iscritto negli elenchi anagrafici presso il Centro per l’Impiego competente, con lo status di disoccupato;
! L’Assicurato percepisce il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria;
! La risoluzione, anche consensuale, del rapporto di lavoro è avvenuta a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza.
Vi sono inoltre le seguenti condizioni:
! Inabilità totale temporanea da infortunio o malattia: l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, dev’essere nella totale incapacità fisica di attendere alla normale attività lavorativa;
! Invalidità totale permanente da infortunio o malattia: deve essere riconosciuta entro 12 mesi dalla data del verificarsi dell’infortunio o della malattia, inoltre la Compagnia deve aver accertato, ricorrendo eventualmente a consulenti medici di propria fiducia, l’effettivo diritto dell’Assicurato a ricevere l’indennizzo.
Dove sono coperto dall’assicurazione?
✓ Inabilità temporanea totale da infortunio o malattia, Perdita di impiego, Malattia grave: la copertura vale nella Repubblica Italiana;
✓ Invalidità totale permanente: la copertura non ha limiti territoriali.
Che obblighi ho?
• L’Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere: eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti sulle circostanze del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la cessazione della copertura assicurativa.
• L’Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio: gli aggravamenti o le diminuzioni di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione.
• Qualora in corso di copertura assicurativa l’Assicurato modifichi la propria condizione occupazionale originaria, deve darne immediata comunicazione scritta alla Compagnia. Le situazioni che da tale mutamento occupazionale possono causare l’aggravamento del rischio, ove non comunicate alla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, fermo restando il diritto di recesso dell’Impresa nei termini previsti.
Quando e come devo pagare?
L’Assicurato deve versare il premio unico anticipato al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione. Il premio è determinato in relazione all’occupazione dell’Assicurato, all’età assicurativa, al capitale assicurato iniziale alla data di decorrenza della copertura, alle garanzie prestate e alla durata del finanziamento. Il pagamento avviene mediante trattenuta all’erogazione.
Quando inizia e quando finisce la copertura?
• L’assicurazione decorre dalla data iniziale, sempre che a tale data sia stato pagato il premio dovuto, fino alla fine del contratto di finanziamento. L’assicurazione ha durata minima pari a 10 mesi e durata massima pari a 120 mesi (inclusivi di un eventuale pre-ammortamento). Il contratto ha durata poliennale.
• Le garanzie cessano alle ore 24.00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi:
• Scadenza originaria del contratto di finanziamento;
• Esercizio del diritto di recesso;
• Liquidazione da parte della Compagnia dell’indennizzo previsto per il caso di decesso o invalidità totale permanente da infortunio o malattia dell’Assicurato;
• In caso di perdita di impiego, al raggiungimento o ottenimento da parte dell’Assicurato del trattamento pensionistico;
• Estinzione anticipata, rinegoziazione o trasferimento del finanziamento originariamente stipulato, salvo che l’Assicurato richieda la continuazione dell’assicurazione;
• Comunicazione da parte dell’Assicurato di aver trasferito il proprio domicilio in uno stato estero nel quale la Compagnia non sia autorizzata ad esercitare l’attività assicurativa in regime di libera prestazione di servizi.
Come posso cancellare il contratto?
• L’Assicurato può recedere dal contratto mediante lettera raccomandata A/R o altro mezzo idoneo, da inviarsi:
• entro 60 giorni dalla data di decorrenza.
• trascorso un periodo di 5 anni di copertura completa, ovvero siano state pagate 5 annualità.