Distributori di carburanti
Camera di Commercio di Modena
Scheda informativa sulla procedura di avvio attività
Distributori di carburanti
Definizioni
Per impianto di distribuzione carburanti si intende il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione nonchè i servizi e le attività accessorie.
Gli impianti si distinguono convenzionalmente in: impianti generici, impianti dotati di apparecchiature pre-pagamento, post-pagamento ed impianti funzionanti senza la presenza del gestore (self-service) e impianti di distribuzione privati.
Negli impianti di distribuzione carburanti è sempre consentito:
a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande fermo restando il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
b) l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie e l'esercizio della rivendita di tabacchi, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento delle suddette attività, presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq, a condizione che, per la rivendita di tabacchi, la disciplina urbanistico-edilizia del luogo consenta all'interno di tali impianti la costruzione o il mantenimento di locali chiusi, diversi da quelli al servizio della distribuzione di carburanti, con una superficie utile minima non inferiore a 30 mq;
c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita, a condizione che l'ente proprietario o gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale.
Le attività di cui alle lett. a), b) e c) sono esercitate dai titolari di licenza fiscale rilasciata dall'Ufficio delle Dogane, salvo rinuncia dei medesimi che possono consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività. Relativamente all’attività di cui al punto a) è necessario richiedere all’Ufficio delle Dogane competente per territorio una ulteriore licenza fiscale per la somministrazione di alcolici (art. 29 comma 4 del Testo Unico delle Accise), compilando apposito modello (vedi allegato).
Ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.lgs.32 del 1998 in caso di trasferimento della titolarità dell'impianto (gestione diretta) le parti ne danno comunicazione al Comune, alla Regione e all'Ufficio delle Dogane.
La gestione degli impianti può essere affidata dal titolare dell’autorizzazione ad altri soggetti, denominati gestori, mediante contratti di durata non inferiore a sei anni aventi ad oggetto la cessione gratuita dell’uso di tutte le attrezzature fisse e mobili finalizzate alla distribuzione di carburanti per uso di autotrazione.
La gestione indiretta dell’impianto presuppone la stipula di un contratto di comodato tra concessionario e gestore. Con il contratto di comodato non si trasferisce la titolarità dell’impianto. Il titolare dell’impianto concede gratuitamente al gestore comodatario l’utilizzo degli apparecchi di distribuzione.
Presso il portale del Ministero dello Sviluppo Economico all’indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/0000_00_00_Xxxxxxxx_Xxxx00XX_ Contratto_commissione.pdf è disponibile il modello di “contratto di commissione”, che regola i rapporti tra i proprietari e gestori per la conduzione degli impianti di distribuzione dei carburanti.
Adempimenti:
1) Comune
a) autorizzazione nel caso di installazione di nuovo impianto
b) segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da inoltrare al SUAP in caso di gestione indiretta dell’impianto (subentro di nuovo gestore) e in caso di modifica apportata all’impianto ( es. cambio destinazione serbatoi, variazione numero di erogatori, ampliamento, ecce cc.)
La comunicazione deve essere inviata anche alla Regione e all'Agenzia delle Dogane
2) Agenzia delle Dogane
L’Ufficio delle Dogane, competente per territorio, a seguito di istanza di parte (da presentare in bollo) rilascia la licenza fiscale di esercizio.
3) Camera di Commercio – Registro Imprese: occorre inviare una comunicazione unica (ComUnica) in via telematica al Registro delle Imprese, che a sua volta la inoltra per le parti di competenza all’Agenzia delle Entrate, all’INPS e all’INAIL.
In questo modo, con la comunicazione telematica al Registro Imprese, è possibile non solo presentare domanda di iscrizione al Registro delle Imprese, ma anche richiedere i seguenti adempimenti ad altre amministrazioni e precisamente:
- l’attribuzione della Partita Iva all’Agenzia delle Entrate,
- l’iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali all’INPS,
- l’iscrizione all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali all’INAIL .
In ogni caso è sempre necessario allegare alla comunicazione unica di inizio attività la licenza fiscale dell’Agenzia delle Dogane.
Riferimenti normativi D.lgs n. 32 del 11.2.1998
Delibera del Consiglio Regionale n. 208 del 05/02/2009
Aggiornata il 07/06/2016