Piacenza 17/03/2012
Piacenza 17/03/2012
Spett. Ordine dei Medici e Odontoiatri della Provincia di Piacenza
Xxx Xxx Xxxxx xx 00
Xxxxxxxx
Oggetto: Accordo Stato Regioni -Formazione dei lavoratori dei dirigenti e dei preposti
In attesa della pubblicazione delle Linee guida Regionali attualmente in corso di elaborazione da parte del Coordinamento Tecnico delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, che dovrebbero fornire indicazioni concrete sulle modalità di applicazione dei (complessi) obblighi di formazione, Vi invio il presente prospetto riassuntivo relativo agli Accordi Stato Regioni n° 221 (lavoratori) e n° 223 (datori di lavoro) del 21/12/2011.
NOVITA’ PER I DATORI DI LAVORO (DDL)
L’Accordo divide le Aziende in tre fasce di rischio sulla base del codice ATECO 2002 - 2007:
Rischio Alto | Costruzioni, Metalmeccanica, Legno, Chimica,Sanità e assistenza sociale residenziale |
Rischio Medio | Agricoltura, Trasporti, Istruzione E Pubblica Amministrazione, sanità e assistenza sociale non residenziale, |
Xxxxxxx Xxxxx | Commercio,Alberghi,Bar, Ristoranti, informatica, Assicurazioni |
I DDL che intendono autonominarsi R-SPP (Responsabile del servizio prevenzione protezione) saranno tenuti a frequentare corsi base e aggiornamenti quinquennali così differenziati:
settore ATECO | coso base | Aggiornamento con periodicità quinquennale |
XXXXXXX XXXXX | 00 ORE | 6 ORE |
XXXXXXX XXXXX | 00 ORE | 10 ORE |
RISCHIO ALTO | 48 ORE | 14 ORE |
Nuove attività
Per le nuove attività, quelle costituite dopo l’11.1.2012, coerentemente con tempi concessi per effettuare la valutazione dei rischi, il DDL deve completare il percorso formativo entro e non oltre novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.
Corsi RSPP programmati prima del 11/01/2012
La fase transitoria consente ai DDL che all'11/01/2012 erano già iscritti al corso di formazione organizzato sulla base della normativa precedente (corso di 16 ore uguale per tutti ex DM 16.1.97) di frequentarlo e ottenere l'attestato R-SPP purché questo venga concluso entro il 26/07/2012.
Esoneri e aggiornamenti obbligatori
Sono esonerati dal frequentare il corso base previsto dall’Accordo i DDL che:
1. hanno frequentato entro l’11.1.2012, il corso di 16 ore conforme al DM 16.1.97;
2. si sono autonominati R-SPP entro il 31/12/1996 senza aver partecipare al corso delle 16 ore ;
3. gli R-SPP diversi dal datore di lavoro (dipendenti o consulenti esterni in quanto già soggetti alla formazione obbligatoria prevista dal D.Lgs.195/2003).
Attenzione: I DDL di cui al punto 1 sono comunque tenuti all’AGGIORNAMENTO entro il 11/1/2017 mentre i DDL di cui al punto 2 dovranno provvedere ad aggiornarsi entro l’11 gennaio 2014.
INFORMAZIONE FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI (*)
Secondo il DLgs 81/08 il DDL ha l'obbligo di informare (fornire documentazione cartacea o su supporto video) formare (lezione frontale o e-learning con test finale di verifica dell'apprendimento) e addestrare (verifica della modifica del comportamento con superamento della prova pratica) tutti i lavoratori tenendo conto dei rischi della propria attività .
La formazione dei lavoratori si articolerà in due momenti distinti:
a) una formazione di carattere generale della durata di 4 ore sulla normativa in materia di sicurezza del lavoro con programmi e durata comuni per i diversi settori di attività (concetto di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, organi di vigilanza, etc)
b) una formazione specifica con durata variabile da 4 / 8 / 12 ore in funzione del settore ATECO di appartenenza con contenuti stabiliti dal DDL sulla base della valutazione dei rischi aziendale (rischi fisici rischi chimici, movimentazione manuale dei carichi, rischi legati a movimenti ripetitivi o posture incongrue, puerpere gestanti, videoterminali, macchine attrezzature, etc) .
La durata minima dei corsi di formazione per i lavoratori, in base alla classificazione dei settori di rischio è la seguente:
settore di rischio | corso base uguale per tutti | corso sui rischi specifici |
RISCHIO BASSO | 4 ORE | 4 ore |
RISCHIO MEDIO | 4 ORE | 8 ore |
XXXXXXX XXXX | 0 ORE | 12 ore |
FORMAZIONE IN FASE DI ASSUNZIONE - CAMBIO DI MANSIONE - MODIFICHE DEL CICLO LAVORATIVO
L'obbligo di informazione formazione e addestramento fa riferimento a tre momenti già precedentemente normati dall' articolo 37 del DLgs 81/08 come di seguito indicato:
a) anteriormente all'assunzione o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione e comunque entro 60 giorni dall'ingresso del lavoratore in azienda .
b) al momento del trasferimento del lavoratore ad una mansione diversa da quella originaria
c) quando si introducono nel ciclo lavorativo cambiamenti (nuove macchine, nuove attrezzature, nuovi prodotti chimici, etc) che modificano i rischi cui il lavoratore è sottoposto.
CONTENUTI E DURATA DEL CORSO DI FORMAZIONE PER NEOASSUNTI
Il lavoratore in fase di immissione nel ciclo produttivo deve essere sottoposto entro 60 giorni al corso base di 4 ore uguale per tutti e al corso di 4, 8 o 12 ore sui rischi specifici, come da codice di classificazione ATECO dell'azienda .
(*) DLgs 81/08 articolo 2 -definizione di lavoratore
a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549(N), e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196(N), e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al Decreto Legislativo 1° dicembre 1997, n. 468(N), e successive modificazioni;
FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO
La formazione del preposto (colui che, per conto del DDL, sovrintende il lavoro e verifica l'applicazione delle misure di sicurezza e l'uso dei DPI) deve comprendere quella per i lavoratori, così come prevista ai punti precedenti, e deve essere integrata da una formazione specifica, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La durata minima del modulo per preposti è di 8 ore con i contenuti definiti dal punto 5 dell'Accordo .
FORMAZIONE DEI DIRIGENTI
La formazione dei dirigenti sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori. La durata minima del modulo per dirigenti è di 16 ore, con i contenuti definiti dal punto 6 dell’Accordo.
AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE
Per i lavoratori, i preposti e i dirigenti è previsto un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, indipendentemente dalla classe di rischio aziendale.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
In fase di prima applicazione non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione previsti dall'Accordo i lavoratori i dirigenti e i preposti che frequentano - entro il 26/01/2013 - corsi di formazione formalmente stabiliti precedentemente alla data di entrata in vigore dell'Accordo medesimo sulla base dei rischi delle attività aziendali (ad esempio concordati con il RLS durante la riunione annuale della Sicurezza) o previsti dai contratto collettivi di lavoro in vigore al momento della pubblicazione dell'Accordo medesimo.
RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA
Fermo restando l'obbligo di aggiornamento quinquennale, non sono tenuti a frequentare corsi di formazione i lavoratori e i preposti che abbiano già frequentato - alla data del 26/01/2012 - corsi di formazione effettuati nel rispetto delle previsioni normative preesistenti e delle indicazioni contenute nei Contratti Collettivi di Lavoro con riferimento a durata, contenuti e modalità di erogazione .
I lavoratori e i preposti che non hanno frequentato corsi di formazione negli ultimi 5 anni (cioè a partire dal 26/01/2007) devono essere sottoposti alla formazione prevista dall' Accordo entro il 26/01/2013.
Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Igienista Industriale Certificato ICFP N° IA 1610010085
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