CONTRATTO DI SERVIZIO REGIONALE
CONTRATTO DI SERVIZIO REGIONALE
PER IL TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE
TRA REGIONE BASILICATA
E
FAL s.r.l.
PERIODO 01.01.2015 – 31.12.2023
(ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 7/2014 e s.m.i. e degli indirizzi del Piano Regionale dei Trasporti)
L’anno 2017 il giorno 29 (ventinove) del mese di settembre in Potenza con la presente scrittura privata
Tra
la Regione Basilicata, in qualità di titolare del servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale, con sede in Xxxxxxx xxxx xxx X. Xxxxxxxxx, x. 0, codice fiscale n. 80002950766 , nella persona della dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx nata a Napoli il 09/06/1959 nella sua qualità di Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità (di seguito, per brevità, anche “Regione”)
e
Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. ( FAL s.r.l. ) C.F.05538100727 con sede legale in Xxxx , Xxxxx Xxxxxx x. 0, iscritta al Registro delle Imprese di Bari, iscritta al R.E.A. al n.BA-424107 rappresentata dal Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Bari il 16/07/1972, nella sua qualità di Presidente,( di seguito denominata “Fal s.r.l. ”). Di seguito denominate congiuntamente anche “Parti”
PREMESSO:
1. Che a far data dal 01.01.2001 la Regione Basilicata risulta titolare delle funzioni e dei compiti di programmazione ed amministrazione inerenti i servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale già in concessione a FAL s.r.l.;
2. che dalla suddetta data i servizi erogati da FAL s.r.l. sono stati regolamentati da specifici contratti di servizio, in particolare:
- il contratto sperimentale per l’anno 2001;
-il contratto stipulato per il periodo 01.01.2002 – 31.12.2003;
-il contratto stipulato per l’anno 2004;
- il contratto stipulato per l’anno 2005;
- il contratto stipulato per gli anni 2006-2007;
- il contratto stipulato per l’anno 2008;
- il contratto stipulato in data 15 marzo 2010 tra la Regione Basilicata e la Società FAL s.r.l. per il periodo 00.00.0000 - 00.00.0000 così come prorogato con DGR 1010 del 27/7/2012 e con DGR 1472 del 14/11/2013 sino alla data del 31/12/2014.
3. Che la Regione è intenzionata a bandire una gara per l’aggiudicazione del servizio di trasporto ferroviario all’interno del proprio territorio. Nelle more del completamento della predetta procedura nonché dell’avvio dei servizi da parte dell’eventuale nuovo aggiudicatario, la Regione, al fine di garantire la continuità dei servizi pubblici, intende disporre il rinnovo del Contratto di Servizio per il periodo 2015-2020, nonché per ulteriori tre anni (fino al 2023) in ragione degli investimenti previsti e conformemente a quanto disposto dal Regolamento (CE) n 1370/2007 e fermo restando quanto stabilito dal comma 5 art. 5 del presente Contratto;
4. Il contesto normativo di riferimento relativamente al trasporto pubblico locale è stato definito in particolare dai seguenti provvedimenti:
• Decreto Legislativo 19 novembre 1997 n. 422 e s.m.e.i. concernente “Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997 n.59”;
• Decreto Legislativo 8 Luglio 2003 n. 188 "Attuazione delle direttive 2001/12 CE, 2001/13 CE, 2001/14 CE”;
• Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007. Lo stesso Regolamento prevede l’obbligo per l’Autorità regolatrice e aggiudicatrice del servizio, di esercitare un controllo rigoroso sulla qualità del servizio offerto, nonché di verificare che le compensazioni concesse dalle autorità competenti per coprire le spese sostenute per l’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico siano calcolate in modo da evitare compensazioni eccessive e siano tali da prevedere modalità di applicazione dettagliate, idonee a garantire che l’importo delle
compensazioni risulti adeguato e miri a conseguire un servizio efficiente e di qualità;
• Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti ed agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
• Legge 23 luglio 2009 n. 99, che all’art. 61 prevede “Ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale”;
• articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n. 135 e successivamente sostituito dall’art. 1 comma 301 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, che istituisce il fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale;
• D.P.C.M. 11 marzo 2013 attuativo del suddetto art. 16-bis della L. 135/2012 che definisce i criteri e le modalità di riparto del suddetto fondo fra le regioni a statuto ordinario, secondo obiettivi di efficientamento e razionalizzazione della programmazione e della gestione dei servi di trasporto pubblico locale fissati dal citato art. 16- bis della L. 135/2012;
• Decreto legislativo 17 aprile 2014 n. 70 che contiene la “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”;
• Legge Regionale Basilicata n. 22 del 27 luglio 1998 e successive modifiche ed integrazioni;
• Legge Regionale 30/04/2014 n. 7 e xx.xx. e ii., che prevede all’art. 1 comma 3 che “al fine di definire il riassetto e il conseguente affidamento dei servizi di TPL, organizzati rispettivamente in rete dei servizi ferroviari, rete dei servizi automobilistici extraurbani e rete dei servizi automobilistici comunali, nel bacino territoriale unico regionale, secondo principi di intermodalità ferro-gomma, con riferimento anche ai servizi di adduzione agli scali ferroviari, di integrazione delle reti, di
integrazione dei servizi ed integrazione tariffaria, la Regione procede con l'aggiornamento del Piano regionale dei trasporti e del Piano dei trasporti di bacino, nonché con la rideterminazione del livello dei servizi minimi di cui rispettivamente agli articoli 8, 9 e 11 della L.R. n. 22/1998 e s.m.i” e al comma 5 secondo periodo “Nelle more dell'affidamento mediante procedura di gara della rete dei servizi ferroviari così come riorganizzati ai sensi del precedente comma 3, l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico ex artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 422/1997 esercitati su ferro può essere svolto dagli attuali gestori mediante rinnovo dei contratti di servizio in essere sino alla data del 31 dicembre 2017 o comunque nei termini che saranno definiti da parte del Consiglio Regionale con gli strumenti di pianificazione di cui agli articoli 8 e 9 della
L.R n. 22/98 e ss.mm.ii";
• Deliberazione Consiliare n. 544 del 21 dicembre 2016 con cui il Consiglio Regionale ha approvato il nuovo Piano Regionale dei Trasporti 2016-2026, il quale al paragrafo 8.2.1.1 prevede tra l’altro che” in sede di rinegoziazione del contratto di servizio si prevede la durata contrattuale di sei anni con possibilità di eventuale proroga entro il limite massimo di tre anni. La Regione si riserva, tuttavia, la possibilità di pubblicare gli avvisi di preinformazione per l’affidamento dei servizi, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento CE 1370/2007, anche in linea con le vigenti disposizioni normative nazionali. Per i servizi automobilistici si prevede l’espletamento del servizio solo fino al subentro dell’aggiudicatario della relativa gara ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1 della L.R., n. 7/2014 e s.m.i.”
• Deliberazione dell’ART (Autorità Regolazione Trasporti) n. 49 del 17/6/2015 recante “Misure regolatorie per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l’assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri e definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici e avvio di un procedimento per la definizione della metodologia per l’individuazione
degli ambiti di servizio pubblico e delle modalità più efficienti di finanziamento” e le Indicazioni Applicative della medesima delibera predisposte dall’ART;
5. al fine di aderire pienamente ai principi di cui al Regolamento (CE) 1370/07 ed alla deliberazione dell’ART. n. 49/2015, la compensazione economica da riconoscere a FAL srl, a partire dall’1/1/2018, è determinata sulla base del PEF (Piano Economico Finanziario) allegato, definito in modo da preservare l’equilibrio economico del presente atto; per gli anni dal 2018 in poi il CER, rilasciato di norma entro il mese di aprile di ciascun anno, redatto secondo lo stesso schema utilizzato nel PEF, sarà confrontato con quest’ultimo, di norma entro il mese di maggio di ciascun anno, per registrare eventuali scostamenti tra quanto stimato per quello specifico anno (nel PEF) e quanto consuntivato (nel CER);
6. la Regione si impegna ad assicurare a FAL srl la certezza della corresponsione del corrispettivo ed, in particolare, la regolarità e la puntualità della liquidazione del medesimo;
7. le Parti, nel caso in cui i fondi stanziati a copertura dello svolgimento dei servizi oggetto del presente atto, a causa di riduzioni o di mancati adeguamenti, non possano essere sufficienti ad assicurare a FAL srl il pagamento del corrispettivo, intendono prevedere un meccanismo contrattuale predefinito che consenta a FAL srl, in condivisione con la Regione, di rimodulare prontamente la tipologia e/o il perimetro dei servizi stessi;
VISTI
1. l’Accordo di Programma stipulato in data 24 Febbraio 2000 tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e la Regione Basilicata ai sensi dell’art. 8 del D.Leg.vo
n. 422/97 e del D.P.C.M. 16 Novembre 2000, emanato ai sensi dell’art. 12 del medesimo decreto legislativo;
2. l’art 34-octies del Decreto Legislativo 179/2012 così come convertito dalla Legge
n. 221 del 17 dicembre 2012 relativo al “Riordino dei servizi sostituitivi o integrativi dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale” che disciplina
l’affidamento e la gestione dei servizi automobilistici sostitutivi ed integrativi dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale di cui agli articoli 8 e 9 del DL 422/97 nel rispetto dei principi di concorrenza, di economicità e di efficienza;
ACQUISITE
- La dichiarazione sostitutiva con atto notorio, resa ai sensi di legge del Rappresentante di FAL s.r.l., che la Società è in regola con le disposizioni di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
-Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) INPS-INAIL, emesso in data 07/07/2017 con scadenza 04/11/2017;
- CIG : 7222223EF2;
Le Parti, pertanto, con il presente Xxxx intendono condividere e formalizzare i patti e le condizioni del rinnovo contrattuale per il periodo 2015 – 2023.
Tutto ciò premesso,
STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art. 1 (Premesse e allegati)
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.
Art. 2 (Struttura dell’Atto)
Il presente Atto è strutturato in tre distinte sezioni, articolate come segue: Art. 1 Premesse e Allegati
Art. 2 Struttura dell’Atto Art. 3 Oggetto del Contratto Art. 4 Periodo di Validità
Art. 5 Termini e Modalità di esecuzione
SEZIONE PRIMA: PREVISIONI APPLICABILI AI SERVIZI DEGLI ANNI 2015 -2016 - 2017
Art. 6 Corrispettivi e modalità di pagamento
SEZIONE SECONDA: PREVISIONI APPLICABILI AI SERVIZI DEGLI ANNI 2018-2020
Art. 7 Corrispettivi e modalità di pagamento
Art. 8 Riprogrammazione servizi
Art. 9 Flessibilità dell’offerta commerciale Art. 10 Interruzione dei sevizi
SEZIONE TERZA: PREVISIONI APPLICABILI A TUTTI I SERVIZI
Art. 11 Comitato di verifica e monitoraggio Art. 12 Vigilanza e Sistema delle penalità Art. 13 Investimenti
Art. 14 Politica tariffaria
Art. 15 Politica della qualità dei servizi Art. 16 Informazione ai Viaggiatori
Art. 17 Reporting e Monitoraggi economico-gestionale Art. 18 Monitoraggio della qualità dei servizi
Art. 19 Controversie tra le Parti Art. 20 Clausola fiscale
Art. 21 Trasparenza dei prezzi
Art. 22 Tracciabilità dei flussi finanziari Art. 23 Tutela dati personali
ALLEGATI:
1. Programmi di Esercizio
a. Programma di esercizio ferroviario
b. Programma di esercizio servizi sostitutivi
2. Piano Economico Finanziario (PEF);
3. Qualità e penalità;
4. Sistema tariffario e gratuità;
5. Elenco stazioni con punti vendita e orari;
6. Carta dei Servizi;
7. Investimenti realizzati dalla Società FAL srl in autofinanziamento durante la vigenza contrattuale.
8. Cause escludenti ritardi e variazioni di produzione.
Art. 3 (Oggetto del Contratto)
1. La Regione rinnova a FAL s.r.l., che accetta, l’affidamento - per il periodo 01.01.2015-31.12.2023 - dei servizi di trasporto pubblico di interesse regionale e locale di cui al Contratto, nonché l'effettuazione dei servizi connessi al trasporto medesimo come descritti negli Allegati del presente Atto e secondo gli standard qualitativi ivi fissati.
2. Per gli anni 2015 – 2016 - 2017, il presente Atto è regolato in continuità con quanto previsto dal Contratto di Servizio sottoscritto in data 1 marzo 2010.
Art. 4 (Periodo di validità)
1. Il presente Atto ha durata dal 1.1.2015 fino al 31.12.2020 e dall’1.1.2021 fino al 31.12.2023 in ragione degli investimenti da parte della Società, in applicazione di quanto previsto al punto 4.4 del Regolamento (CE) N. 1370/2007.
2. La durata del presente Atto si estenderà automaticamente – su comunicazione della Regione da presentarsi almeno dodici mesi prima della scadenza contrattuale – per un ulteriore anno, sino al 31.12.2024, agli stessi patti e condizioni qualora, alla data del 31.12.2023, non risulti ancora individuato il nuovo affidatario e/o non sia possibile l’effettivo avvio dei servizi da parte dell’aggiudicatario; trascorsi i dodici mesi, le Parti concorderanno le condizioni tecniche, economiche e finanziarie dell’eventuale successivo periodo di continuità del servizio, che comunque dovrà risultare coerente con le previsioni del Reg. (CE) 1370/2007.
3. Fermo restando quanto previsto dal Piano Regionale dei Trasporti, le Parti, in presenza di ulteriori rilevanti investimenti da parte di FAL srl, da realizzarsi in tempi significativamente brevi e tali da determinare dirette e positive ricadute sui livelli prestazionali, nonché di modifiche sostenibili sul PEF allegato, si riservano di procedere alla rinegoziazione/sottoscrizione di un nuovo Contratto di Servizio che non ecceda, comunque, il limite massimo previsto dal
Regolamento (CE) 1370/2007 (art. 5.6 e art. 4.4). In tal caso, la Regione assolverà agli obblighi di pubblicità previsti dall’articolo 7 paragrafo 2 del suddetto Regolamento (CE).
4. In caso di nuovo affidamento diretto di cui al precedente comma, o comunque in caso di cessazione anticipata del presente Atto per qualsivoglia causa, la Regione si impegna a corrispondere a FAL srl gli importi economici eventualmente necessari a garantire, l’effettivo equilibrio economico finanziario, incluso un profitto ragionevole del presente Atto - secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) 1370/07 - per tutti gli anni di effettuazione del servizio dal 1° gennaio 2015 fino alla data di anticipata cessazione.
Art. 5
(Termini e modalità di esecuzione)
1. FAL s.r.l. svolge i servizi di trasporto ferroviario secondo il programma di esercizio analitico annuale di cui all’Allegato n. 1a).
2. Il Programma di Esercizio di cui al precedente comma 1 è strutturato secondo la seguente ripartizione:
a) codice identificativo del treno;
b) le stazioni di partenza e di arrivo del treno e la tratta di competenza;
c) numero delle fermate intermedie;
d) gli orari di partenza e di arrivo;
e) tempo di percorrenza;
f) i giorni di esercizio annuo;
g) i posti a sedere offerti;
h) tipologia del materiale utilizzato.
3. Il programma di esercizio a partire dall’anno 2018 sarà soggetto a modifiche concordate tra le Parti in funzione dell’approvazione del Piano dei Trasporti di Bacino e in dipendenza dello sviluppo del calendario di ciascun anno e/o in relazione ad esigenze di esercizio e/o di razionalizzazione della circolazione.
4. FAL s.r.l. effettua il servizio di cui al punto n. 1 mediante servizi automobilistici sostitutivi di corse ferroviarie in caso di soppressione e/o interruzioni delle linee
secondo le modalità e nei termini di cui al successivo art. 10.
5. Fal srl svolge i servizi di trasporto pubblico automobilistici sostitutivi secondo il programma di esercizio di cui all’allegato n.1b) sino al subentro del nuovo gestore individuato a seguito dell’espletamento di gara da effettuarsi ai sensi di quanto previsto dalla L.R. n.7/2014 art.1 e ss.mm.ii. e dal Piano Regionale dei Trasporti approvato con deliberazione n. 544 del Consiglio Regionale in data 21.12.2016.
6. FAL s.r.l. è tenuta a programmare e coordinare in modo adeguato tutte le attività accessorie alla prestazione dei servizi previsti dal programma di esercizio curando e garantendo:
a) la manutenzione straordinaria, ordinaria e le revisioni periodiche del materiale rotabile;
b) le condizioni di sicurezza;
c) la pulizia e il decoro del materiale rotabile utilizzato;
d) la manutenzione della infrastruttura ferroviaria.
SEZIONE I
PREVISIONI APPLICABILI AI SERVIZI DEGLI ANNI 2015 – 2016 - 2017
Art. 6
(Corrispettivi e modalità di pagamento)
1. La Regione Basilicata, a fronte dell’erogazione dei servizi di trasporto specificati nell’ Allegato n. 1 (servizi ferroviari a), servizi automobilistici b)) dà atto che il prezzo complessivo per la produzione dei servizi ferroviari e sostitutivi automobilistici per l’anno 2015, 2016 e 2017 risulta pari al corrispettivo per l’anno 2014 rivalutato al Tasso di Inflazione Programmato per l’anno 2015, ulteriormente rivalutato al tasso di inflazione programmato per l’anno 2016 ed ulteriormente rivalutato al tasso di inflazione programmato per l’anno 2017.
2. Pertanto, relativamente a quanto riportato nel punto 1) del presente articolo, il corrispettivo per gli anni 2015-2017, salvo verifiche a consuntivo, è così determinato:
- corrispettivo per l’anno 2015 è pari ad € 21.555.000,00 oltre IVA al 10%;
- corrispettivo per l’anno 2016 è pari ad € 21.600.000,00 oltre IVA al 10%;
- corrispettivo presunto per l’anno 2017 è pari ad € 21.794.400,00
oltre IVA al 10%
3. I ricavi della vendita dei titoli di viaggio ed ogni altro ricavo connesso, anche indirettamente all’esercizio del trasporto pubblico ed all’uso dei beni, competono alla Società FAL s.r.l..
SEZIONE II
PREVISIONI APPLICABILI AI SERVIZI DEGLI ANNI 2018 - 2023
Art. 7
(Corrispettivo e modalità di pagamento)
1. Relativamente ai servizi sostitutivi automobilistici, per l’anno 2018 e per gli eventuali anni successivi comunque solo fino al subentro dell’aggiudicatario della relativa gara ai sensi dell’art. 1 L.R. n.7/2014 e ss.mm.ii. e del PRT, il corrispettivo complessivo per la produzione del servizio di che trattasi viene fissato in € 7.695.000,00 oltre IVA al 10% per un presumibile sviluppo di circa Km/Bus 2.115.000. Tale importo valorizzato applicando una riduzione pari al 5 % rispetto al corrispettivo riconosciuto per l’anno 2016, sarà comunque definito a saldo, previa verifica dei Km/bus effettivamente svolti e rendicontati.
2. Il programma di esercizio relativo ai servizi esercitati su ferro condiviso tra le Parti consta per l’anno 2017 e successivi in circa 721.000 di treni*km annui, come definito nell’allegato 1b);
3. In coerenza con il Regolamento CE 1370/2007 e con la deliberazione ART n. 49 del 17.06.2015, il corrispettivo da riconoscere a FAL s.r.l. per il servizio ferroviario espletato dal 01.01.2017 al 31.12.2023 è determinato sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF) allegato n. 2 al presente contratto e
definito in modo da preservare nel tempo l’equilibrio economico del presente Atto, garantendo la sostanziale equivalenza tra le seguenti poste:
A. da un lato tutti i costi di FAL srl, riportati anno per anno nel PEF, segnatamente ai principali processi aziendali relativi ai servizi (costo del personale suddiviso per processo aziendale, costo per servizi, oneri/costi di manutenzione dei mezzi e degli immobili, e agli ammortamenti.
Il PEF tiene altresì conto degli elementi di dettaglio dedotti dai principali processi quali quelli relativi ai sistemi di vendita, informazione e assistenza (biglietterie sia di sportello che self-service).
B. Dall’altro lato tutti i ricavi di FAL s.r.l., anch’essi riportati anno per anno nel PEF, segnatamente:
a. quelli derivanti dai titoli di viaggio acquistati dalla clientela, ivi inclusa ogni ulteriore somma connessa alla vendita ed alla regolarizzazione dei medesimi;
b. eventuali altri ricavi derivanti da attività d’impresa di FAL s.r.l. ancorché complementari all’espletamento del servizio;
c. il corrispettivo del presente Atto, che la Regione riconosce a FAL srl quale compensazione economica del servizio da questa espletato, il cui ammontare è calcolato sull’intero periodo di contratto in modo da coprire – unitamente ai ricavi di cui alle precedenti voci– tutte le voci di costo di cui al suddetto gruppo A.
Nell’elaborazione del PEF è stato considerato il ragionevole utile, inteso come tasso di remunerazione della quota di capitale investito netto, determinato nel rispetto dell’allegato 1 del Regolamento n. 1370/2007 e della Deliberazione ART n. 49/2015 e relative Indicazioni applicative della stessa deliberazione fornite dall’ART.
4. Il corrispettivo verrà diviso annualmente in quattro rate di pari importo che la Regione verserà su base trimestrale a Fal srl – previa fatturazione di quest’ultima – entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno. La Regione liquiderà i predetti importi a FAL srl entro 60
(sessanta) giorni dalla presentazione della fattura, trascorsi i quali saranno applicati gli interessi di mora al tasso legale.
5. Eventuali penalità non concorrono alla formazione del corrispettivo previsto nel PEF e vengono applicati annualmente sulla base della effettiva performance registrata dalle Parti, in coerenza con quanto previsto all’art.11. Il calcolo delle penalità sarà effettuato entro il primo trimestre dell’anno successivo a quello di riferimento.
Al fine di garantire il sostanziale equilibrio economico del contratto ovvero che tutte le voci di ricavo siano sostanzialmente uguali a quelle di costo, ivi inclusa la remunerazione del capitale investito, le Parti procederanno di norma entro il mese di maggio di ciascun anno, acquisiti tutti i consuntivi dell’anno precedente, a confrontare i risultati previsionali (nel PEF) e consuntivi (nel CER) dell’esercizio in questione, al fine di registrare eventuali scostamenti in più o in meno rispetto alle stime riportate nel PEF.
6. A seconda dei risultati di tale confronto e dell’ampiezza dell’eventuale scostamento registrato, si produrranno i seguenti effetti alternativi:
a) laddove il consuntivo dell’esercizio in questione facesse registrare un risultato totale compreso in una fascia di +/- 2.00% del fatturato (cioè la somma di tutte le voci del gruppo B sopra indicato) rispetto al risultato riportato per quello stesso anno nel PEF, l’importo corrispondente a detto scostamento in più o in meno si intenderà integralmente compensato ed annullato in via convenzionale per espresso consenso delle Parti, restando inteso che nessuna di esse avrà diritto a pretendere alcunché nei confronti dell’altra relativamente all’esercizio in questione;
b) laddove il consuntivo dell’esercizio in questione facesse registrare un risultato totale eccedente la fascia di cui alla precedente lettera a), l’importo corrispondente alla parte eccedente lo scostamento verrà registrato e accantonato (rispettivamente a credito o a debito) per
essere poi compensato alla fine del periodo di piano con i corrispondenti importi registrati per ciascuno degli anni successivi;
c) laddove invece il consuntivo dell’esercizio in questione facesse registrare un risultato totale eccedente una più ampia fascia di +/- 5,00% del fatturato (cioè la somma di tutte le voci del gruppo B sopra indicato) rispetto al saldo riportato per quello stesso anno nel PEF, le Parti provvederanno ad aggiornare il PEF superandone la precedente versione – previo assorbimento di tutti gli importi annuali nel frattempo registrati e accantonati – attraverso la sottoscrizione di un apposito atto aggiuntivo che adegui il corrispettivo annuale di cui al precedente comma 1 e modifichi il PEF sostituendo quindi l’Allegato 2 al presente Atto.
7. Fermo restando quanto sopra, le Parti provvederanno in ogni caso ad aggiornare il PEF superandone la precedente versione – previo assorbimento di tutti gli importi annuali nel frattempo registrati e accantonati – attraverso la sottoscrizione di un apposito atto aggiuntivo che adegui il corrispettivo annuale di cui al precedente comma 1 e modifichi il PEF sostituendolo, nelle seguenti due ulteriori ipotesi:
a. nel caso in cui i consuntivi di due esercizi consecutivi ricadessero nella fattispecie di cui alla lettera b) del precedente comma e facessero registrare saldi totali entrambi positivi od entrambi negativi;
b. nel caso in cui il volume di produzione dei servizi variasse di oltre il 1,5% rispetto al perimetro dei servizi previsti nel PEF.
8. Qualora lo squilibrio tra CER/PEF sia dovuto ad una delle seguenti cause, gli effetti economici del riequilibrio non potranno far carico alla Regione:
• dinamica negativa dei costi di produzione addebitabile ad inefficienze gestionali/organizzative;
• dinamica negativa dei ricavi da tariffa addebitabile ad inefficienze commerciali;
• incrementi del costo unitario del personale per effetto dell’applicazione della contrattazione integrativa aziendale;
• oneri finanziari, tranne quelli eventualmente maturati o indotti per tardati pagamenti da parte della Regione stessa.
9. Nel caso in cui lo squilibrio non sia dovuto a quanto sopra riportato, le Parti procederanno a definire le azioni e a determinare il nuovo PEF, entro 60 giorni dalla trasmissione del CER dell’anno precedente prevista entro il mese di aprile. Le Parti procederanno al riequilibrio economico del PEF intervenendo prioritariamente:
• sui fattori di produttività;
• sul corrispettivo;
• sulle tariffe;
• sul programma di investimenti di cui al successivo art. 13;
• sul livello dei servizi.
10. Infine le Parti stabiliscono che il valore di costo per Km/treno da utilizzarsi come riferimento per valorizzare eventuali richieste di servizi in più o in meno da parte della Regione è quello riveniente dal PEF; al riguardo, FAL s.r.l. si rende disponibile ad effettuare su richiesta della Regione, avvalendosi del predetto valore di costo Km/treno per ogni simulazione necessaria a valutare le ricadute economiche delle richieste della Regione in merito ad eventuali variazione dell’offerta.
11. Di norma entro il mese di maggio dell’anno successivo all’ultimo anno di vigenza del periodo contrattuale, acquisito il CER dell’anno precedente, le Parti procederanno quindi al consuntivo dell’esercizio in questione – registrando come da prassi il relativo risultato totale e l’eventuale importo in più o in meno rispetto al risultato stimato nel PEF – nonché alla compensazione finale di tutti gli importi annuali registrati e accantonati, esclusi ovviamente quelli già precedentemente assorbiti.
12. Laddove al termine della compensazione finale di tali importi residuasse un saldo totale compreso in una fascia predeterminata pari al +/- 1,5% del fatturato (cioè la somma di tutte le voci del gruppo B sopra indicato) l’importo corrispondente a detto saldo si intenderà integralmente compensato ed annullato in via convenzionale per espresso consenso delle Parti, restando inteso che nessuna di esse avrà diritto a pretendere alcunché nei confronti dell’altra a tale titolo.
13. Laddove invece al termine della compensazione finale di tali importi residuasse un saldo totale eccedente la fascia predeterminata di cui al comma precedente, l’importo corrispondente alla variazione in più o meno rispetto alla fascia verrà definitivamente iscritto a credito di una Parte e a debito dell’altra Parte, generando conseguentemente l’obbligo di versamento del medesimo – a cura della Parte debitrice – entro i successivi sessanta giorni.
14. La Regione prende atto che, nella determinazione dei costi e dei ricavi, FAL s.r.l. ha tenuto conto del mantenimento delle forme di agevolazione/gratuità riconosciute al proprio personale in virtù dell’applicazione del CCNL vigente all’atto della stipulazione del presente Atto.
15. L’importo del corrispettivo contrattuale si intende comprensivo delle compensazioni economiche dovute a fronte dell’imposizione degli obblighi di servizio pubblico e dei minori introiti derivanti dai titoli di gratuità e agevolazioni tariffarie vigenti all’atto di sottoscrizione del presente Atto. Detto importo tiene, altresì, conto del progressivo incremento del rapporto fra ricavi da traffico e costi operativi.
16. FAL s.r.l. deve intestare le fatture di cui al presente articolo a: Regione Basilicata secondo le modalità previste per la fatturazione elettronica.
17. Ove le Parti, negoziando ai sensi dell’art. 1375 CC con l’obiettivo di ricondurre il rapporto contrattuale all’equilibrio economico finanziario, non dovessero trovare un accordo sulla revisione del corrispettivo entro 30 giorni dall’apertura delle trattative, FAL s.r.l. avrà diritto di risolvere il presente Atto.
Art. 8 (Riprogrammazione servizi)
Qualora la Regione constati una sopravvenuta difficoltà finanziaria rispetto agli impegni contrattuali, provvede a comunicare a FAL srl tale evenienza, quantificandone la connessa entità. Conseguentemente entro 60 giorni FAL srl procede a trasmettere alla Regione l’ipotesi di riprogrammazione in riduzione esclusivamente dei servizi. La Regione è tenuta a comunicare la condivisione all’ipotesi di riprogrammazione avanzata e/o a proporre
modifiche al fine di pervenire, nei 30 giorni successivi, ad un’intesa, decorsi i quali, in assenza di intesa, FAL srl procederà, anche in corso d’orario, ad una riprogrammazione quantitativa/qualitativa dei servizi.
Art. 9
(Flessibilità dell’offerta commerciale)
1. L’offerta commerciale può subire modifiche e/o integrazioni.
2. Le modifiche e/o le integrazioni che si rendessero necessarie o opportune in relazione a mutamenti significativi delle esigenze di domanda o variazioni dell’infrastruttura ferroviaria possono essere richieste sia dalla Regione che da FAL s.r.l., previa verifica tecnica ed economica. Resta fermo, comunque, che i rapporti economici e finanziari fra le Parti restano disciplinati da quanto previsto al precedente articolo 7.
3. Non rientrano nella fattispecie di cui al presente articolo, le variazioni connesse alle periodicità di circolazione derivanti dal calendario annuale (giorni festivi, prefestivi e feriali).
4. In dipendenza di lavori programmati sull’infrastruttura o in conseguenza di modifiche strutturali dell’infrastruttura ed assicurando il rispetto delle esigenze della domanda, FAL s.r.l. può apportare modifiche all’offerta commerciale, previa adeguata informazione alla Regione e alla clientela almeno 4 giorni prima della variazione dell’offerta.
5. Al verificarsi di variazioni degli orari e/o dei percorsi dei servizi nel corso della programmazione annuale, FAL s.r.l. si impegna a garantire un’informazione alla clientela anteriormente all’entrata in vigore del nuovo orario e del nuovo servizio.
Art. 10 (Interruzione dei servizi)
1. Premesso che anche il PEF tiene conto del programma di esercizio condiviso dalle Parti, le eventuali variazioni non programmate del predetto programma – determinate da cause di forza maggiore, quali calamità naturali, terremoti, sommosse e disordini in occasione di manifestazioni pubbliche, da cause di
sospensione del servizio disposti dalle Autorità, nonché da cause imputabili a FAL s.r.l., risulteranno automaticamente riportate – come minori costi sostenuti, al netto delle spese di personale e di altri costi fissi, – in sede di CER, quindi in sede di consuntivazione annuale fra quest’ultimo e il PEF come previsto al precedente art.7.
2. Qualora le variazioni di produzione rispetto al programma di esercizio siano imputabili a FAL s.r.l., le stesse saranno valutate ai fini dell’applicazione delle penalità di cui al successivo articolo 12, ferme restando le cause escludenti esplicitamente previste nell’allegato 8.
3. In caso di sciopero FAL s.r.l. garantisce le prestazioni indispensabili, stabilite con accordo, siglato tra FAL s.r.l. e le Organizzazioni Sindacali, in conformità alle disposizioni di cui alla Legge sullo sciopero nei servizi essenziali n. 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni. FAL s.r.l. garantisce, altresì, la preventiva e adeguata informazione alla Regione e alla clientela.
4. FAL s.r.l., nei casi di cui al primo comma del presente articolo, si impegna a contenere al massimo le temporanee interruzioni o riduzioni dei servizi, anche ricorrendo a modalità sostitutive d’esercizio, informando tempestivamente e adeguatamente sia la clientela che la Regione.
5. In caso di alterazioni del servizio determinate da cause di carattere eccezionale, oltre la forza maggiore, le Parti terranno conto – anche ai fini dell’applicazione delle penalità di cui all’articolo 12 – del programma di esercizio straordinario messo a punto da FAL s.r.l..
6. Relativamente ai servizi sostitutivi automobilistici di cui al presente Atto, FAL srl s’impegna ad assicurare l’espletamento del servizio con mezzi aventi caratteristiche prestazionali in termini di sicurezza e comfort adeguati.
SEZIONE III
PREVISIONI APPLICABILI A TUTTI I SERVIZI (ANNO 2015 E SUCCESSIVI)
Art. 11
(Comitato di verifica e monitoraggio)
1. Il Comitato di Verifica e Monitoraggio di cui all’art. 10 dell’Accordo di Programma, svolge i compiti e le funzioni ad esso attribuite dalla DGR n. 863 del 8/7/2014. In particolare ha competenza relativamente al monitoraggio dell’attuazione degli investimenti di cui all’Accordo ex art.15 D.Lgs n.422/97 e s.m.i. e all’acquisizione e trasferimento dei beni demaniali di cui all’Elenco allegato all’Accordo di Programma tra MIT e Regione del 24.02.2000 e del DPCM 16.11.2000.
2. La Società si impegna a partecipare a titolo consultivo con propri qualificati rappresentanti nella Segreteria Tecnica alle riunioni del Comitato di Verifica e Monitoraggio di cui all’art. 10 dell’Accordo di Programma, fornendo ogni collaborazione e documentazione che venga richiesta.
Gli oneri per il funzionamento del Comitato, che svolge attività esterna sia alle strutture regionali sia a quelle della Società, sono determinati con le modalità di cui al regolamento approvato dalla Giunta Regionale e rientrano tra i costi del contratto stesso.
Art.12
(Vigilanza e Sistema delle Penalità)
1. La Regione, tramite le strutture competenti, ha facoltà di disporre verifiche e controlli sui servizi e sull’osservanza delle norme stabilite nel presente contratto. Tali verifiche e controlli verranno effettuati dal personale dell’Ufficio Trasporti regionale munito di tessera ai sensi dell’art. 30 della L.R. 22/98 e successive modifiche ed integrazioni, in contraddittorio con rappresentanti della Società. L’eventuale mancato rispetto degli obblighi contrattuali comporterà l’applicazione delle sanzioni e penalità in relazione alla gravità delle inadempienze accertate e contestate, anche sulla base dei criteri riportati ai successivi commi.
La Regione, qualora abbia accertato inadempimenti degli obblighi contrattuali da parte della Società, provvede con Posta Elettronica Certificata, ad inoltrare l’avviso di violazione entro 20 giorni dalla data di accertamento della medesima. La Società FAL s.r.l., entro 20 giorni dalla data di ricevimento del suddetto avviso, potrà produrre alla REGIONE BASILICATA le proprie controdeduzioni mediante Posta Elettronica Certificata. La REGIONE BASILICATA, entro 20 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni di cui sopra, qualora non le ritenga valide provvederà ad inoltrare
mediante Posta Elettronica Certificata la notifica della penalità applicata corredata dalle motivazioni analitiche del mancato accoglimento delle controdeduzioni presentate da FAL s.r.l.
In mancanza di controdeduzioni da parte di FAL s.r.l., la sanzione irrogata si intende confermata.
2. La Regione irrogherà le sanzioni per le seguenti violazioni:
• € 8.000,00 (ottomila) nel caso di mancato rispetto di ciascuna delle seguenti prescrizioni concernenti l'esercizio, quali:
- Variazione abusiva dei percorsi svolti senza giustificato motivo per i servizi automobilistici;
- Variazione, senza giustificato motivo, non autorizzata del Programma d’esercizio, senza diminuzione dell’offerta;
- Mancato rispetto delle tariffe;
- Mancato rispetto delle fermate, senza giustificato motivo;
• €10.000,00 (diecimila) In caso di variazione, senza giustificato motivo, non autorizzata del Programma d’esercizio, con diminuzione dell’offerta; per quest’ultima violazione oltre alla sanzione, all’Impresa affidataria verrà decurtato anche il corrispettivo proporzionalmente alle percorrenze non effettuate.
• €10.000,00 (diecimila) Nel caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Contratto in termini di comunicazione dei rapporti dei servizi erogati di cui all’art. 17 (reporting e monitoraggio).
Penali su Puntualità:
Le sanzioni relative alla puntualità verranno computate e comminate in sede di rendicontazione annuale e valutate su base trimestrale. Non sono considerati ai fini del calcolo degli indici di puntualità di cui sopra i treni che subiscono ritardo per causa di forza maggiore, non dipendenti dal gestore del servizio e dal gestore dell’infrastruttura, per presenza di cantieri di manutenzione e/o sviluppo della rete e per garantire le coincidenze per le quali sono stati istituiti i servizi. FAL srl è tenuta a trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimestre la rendicontazione
dettagliata dei treni effettuati e dei relativi indici di puntualità relativamente alle due fasce:
• - treni in arrivo nella fascia 0-5 minuti;
• - treni in arrivo nella fascia 6-15 minuti.
Relativamente alle sanzioni da applicare per la mancata puntualità percentuale dei treni, su base trimestrale, si rimanda a quanto disciplinato nell’allegato n.4 (qualità e penalità).
Sempre con riferimento alla puntualità dei treni è prevista altresì la sanzione di 1.000,00 € per ogni accertato ritardo nell’arrivo a destino dei treni, qualora il ritardo accertato sul singolo treno risulti superiore a 60 minuti.
Penalità su pulizia e decoro
• Da € 500,00 (mille) ad € 5.000,00 (cinquemila), in relazione all’entità dell’infrazione accertata, nel caso venga riscontrata e contestata, a seguito di verifica da parte dei funzionari regionali preposti, per inadempienza circa la regolare pulizia ed il decoro dei mezzi. Nel relativo allegato n. 3 sono riportate le modalità con le quali i funzionari regionali, in contraddittorio con rappresentanti FAL, potranno svolgere l’attività ispettiva, e la modulistica necessaria per una valutazione condivisa delle condizioni di decoro e pulizia dei treni.
• Da € 1.000,00 (mille) ad € 2.500,00 (duemilacinquecento) accertata e manifesta inadeguatezza pulizia/decoro delle stazioni e delle fermate, cosi distinte:
- € 2.500,00 per servizi igienici non funzionanti e/o non fruibili;
- € 1.500,00 mancata pulizia e decoro delle toilette;
- € 1.500,00 mancanza di pulizia e decoro sala d’attesa;
- € 1.000,00 biglietteria automatica non funzionante.
3. L'eventuale contestazione di inadempimenti contrattuali e l'applicazione delle relative sanzioni non esonera le FAL s.r.l., per quanto di competenza, dall'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, ivi comprese quelle per le quali si è resa inadempiente e che hanno determinato l'obbligo di pagamento delle sanzioni.
4. L'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo non preclude il diritto dell'Ente Affidante di avvalersi di quanto previsto in materia di decadenza e risoluzione, né di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti.
5. Tutte le sanzioni saranno comminate dalla Regione Basilicata tramite il Dirigente dell’Ufficio Trasporti e saranno introitate mediante recupero in sede di liquidazione del saldo annuale della 4^ trimestralità.
6. Le somme introitate dalla Regione Basilicata in applicazione delle penalità comminate saranno riutilizzate dall’Ente concedente, per realizzare interventi finalizzati al miglioramento del servizio offerto alla Clientela.
7. In tutte le ipotesi previste nel presente Atto, le Parti concordano che il montante complessivo per l'erogazione delle penalità per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, non potrà superare il 1,50% del valore del corrispettivo annuo di contratto più introiti annui tariffari di cui al precedente art. 6 (anno 2015 e 2016) e non potrà superare il 1,50% del valore dei corrispettivi annuali e introiti tariffari annui previsti nel PEF così come Allegato al presente Atto (per anno 2017 e seguenti).
Art. 13 (Investimenti)
1. La Regione e il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti hanno sottoscritto in data 17 dicembre 2002 un Accordo di Programma per investimenti ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs n. 422/97 rimodulato con Decreti Direttoriali del MIT n. 14//2012 e n. 309/2014. La Società si impegna a dare concreta attuazione agli interventi previsti nell’Accordo rimodulato secondo i tempi e le modalità ivi previsti.
2. Il materiale rotabile oggetto di finanziamento regionale, a valere sulle risorse finanziarie di cui al citato Accordo ex art. 15 D.Lgs 422/97 e sulle risorse di cui al P.O. FESR 2007/2013 e su ogni ulteriore finanziamento disposto da parte della Regione Basilicata, dovrà essere utilizzato esclusivamente per l’espletamento dei servizi oggetto del presente contratto.
3. In particolare la Società FAL s.r.l. si impegna a mantenere in esercizio sulle tratte regionali tutti i nuovi treni Stadler oggetto di finanziamento da parte della Regione.
4. La Società si impegna a dare concreta attuazione agli investimenti infrastrutturali sulla rete già oggetto di ammissione a finanziamento, anche in coerenza con quanto disciplinato dall’Accordo sugli Investimenti, sottoscritto tra la Regione Basilicata e la Società FAL s.r.l., in data 11 gennaio 2007. Le ulteriori risorse rivenienti dalla L. n. 297/78 e da fondi comunitari dovranno essere utilizzate per investimenti ricadenti nel territorio regionale con priorità per gli interventi relativi all’adeguamento e miglioramento della rete infrastrutturale relativa alle linee riportate nel presente contratto.
5. La Società FAL srl si impegna con la sottoscrizione del presente contratto a dare concreta attuazione con propri fondi ed entro il periodo di vigenza contrattuale agli investimenti dettagliati nell’allegato n. 7, anche al fine di consentire la velocizzazione dei collegamenti ferroviari tra Matera e Bari entro i 60 minuti al termine dei lavori previsti e finanziati.
Art.14 (Politiche tariffarie)
1. I titoli di viaggio per l’utilizzo dei servizi di trasporto da parte dei viaggiatori sono rilasciati dalla Società nelle tipologie, modalità e prezzi comprensivi di IVA di cui all’allegato D “Prontuario dei prezzi e norme tariffarie dei servizi ferroviari e delle autolinee”, facente parte dell’allegato n. 4 (sistema tariffario e gratuità). I suddetti prezzi saranno progressivamente adeguati alle tariffe dei servizi di trasporto pubblico di competenza regionale stabilite dalla Giunta Regionale ai sensi dell’articolo 22 della L.R. n. 22/98 e successive modifiche e integrazioni e della legge Regionale n. 9/2004.
2. I ricavi della vendita dei titoli di viaggio ed ogni altro ricavo connesso, anche indirettamente, all’esercizio del trasporto pubblico ed all’uso dei beni di cui al comma 3 dell’art. 3, competono alla Società FAL.
3. Le tariffe di cui al citato all’allegato D, potranno essere adeguate da parte della Regione Basilicata, anche in relazione all’esigenza di adottare un sistema tariffario regionale integrato per i servizi di trasporto pubblico provinciali, regionali e comunali, previa intesa con gli Enti locali competenti e secondo le
modalità ed i criteri adottati con provvedimento della Giunta Regionale, a condizione che le modifiche non generino oneri aggiuntivi per FAL.
4. La Regione si impegna a procedere nell’anno 2017, con deliberazione della Giunta Regionale, alla revisione delle tariffe regionali.
5. A far data dal 01.01.2018 e per gli anni successivi fino alla scadenza del presente Atto, le tariffe dei servizi potranno essere incrementate annualmente del tasso di inflazione programmata ed essere autonomamente applicato di anno in anno da FAL s.r.l. fino ad eventuale successiva deliberazione contraria della Regione.
6. FAl s.r.l. deve provvedere ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri ed ha inoltre l'obbligo di comunicare all'utenza l'articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario, ivi incluse le agevolazioni tariffarie e le modalità di regolarizzazione a bordo.
7. L’organizzazione e la gestione della rete di vendita e la commercializzazione dei titoli di viaggio è curata da FAL s.r.l., che la realizza garantendo la massima omogeneità, in termini di copertura del territorio regionale, nella dislocazione e negli orari di apertura al pubblico delle biglietterie e dei punti vendita.
8. In sede di approvazione della Legge Regionale di riforma del TPL, la Regione procederà tra l’altro alla revisione delle norme relative alla gratuità delle Forze dell’Ordine, al fine di meglio regolamentare la fruizione del servizio da parte delle stesse, previo accordo con Società e beneficiari.
Art.15
(Politica della qualità dei servizi)
1. FAL s.r.l. si impegna a migliorare i livelli di qualità del servizio offerto ricercando la massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi dalla clientela.
2. FAL s.r.l. eroga i servizi oggetto del presente Atto nel rispetto degli standard di qualità di cui all’Allegato n. 4. Il rispetto degli standard di qualità sarà verificato attraverso il monitoraggio della qualità erogata.
3. Al fine di introdurre eventuali idonei correttivi nel corso dell’esercizio annuale del contratto, FAL s.r.l. effettua indagini sulle frequentazioni da parte degli utenti sui servizi oggetto del presente contratto con cadenza almeno
quadrimestrale, trasmettendone le risultanze alla Regione, unitamente ai ricavi da traffico su base regionale. Tali rilevazioni saranno effettuate in periodi significativi di erogazione del servizio. La rilevazione complessiva e unitaria della qualità percepita dall’utenza, finalizzata alla misurazione dell'indice di soddisfazione degli utenti ed all’individuazione dei necessari adeguamenti degli standard qualitativi di erogazione del servizio rispetto alle esigenze della domanda (Customer Satisfaction) viene effettuata da FAL s.r.l. almeno con cadenza annuale.
4. FAL s.r.l. ha elaborato la Carta dei Servizi 2017 in conformità alla normativa vigente e secondo standard e obiettivi allineati a quelli del presente Contratto da pubblicare sul proprio sito internet. La carta dei servizi 2017 è parte integrante del presente atto (allegato n. 6).
Per gli anni successivi dal 2018 in poi, FAL s.r.l. si impegna a trasmettere annualmente la Carta dei Servizi alla Regione entro il 10 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Regione non si esprima entro 20 gg dalla predetta comunicazione di FAL s.r.l., la Carta dei Servizi si dovrà considerare approvata. La Regione, in fase di disamina della Carta dei Servizi, provvederà a coinvolgere tutti gli stakeholder interessati, incluse le Associazioni dei Consumatori e Comitati di viaggiatori.
Art.16 (Informazione ai viaggiatori)
1. FAL s.r.l. s’impegna a fornire le informazioni ai viaggiatori riguardanti l’orario, le variazioni al servizio, la rete e le stazioni, le tariffe e le modalità di acquisto dei biglietti.
FAL s.r.l. dovrà garantire, in particolare, tempestive informazioni agli utenti in merito alle variazioni sopra esposte, mediante comunicazione da effettuarsi con gli organi di stampa e radiotelevisivi, il sito web aziendale e comunicazioni presso le stazioni.
2. Il rispetto degli impegni assunti da FAL s.r.l. riguardo all’informazione ai viaggiatori nelle stazioni e fermate, anche impresenziate, sarà verificato mediante rilevazioni periodiche. In particolare FAL s.r.l. si impegna a diffondere opportunamente le
seguenti informazioni: elenco dei servizi minimi garantiti in caso di sciopero, variazioni programmate note in anticipo, orario delle biglietterie e localizzazione dei punti vendita.
FAL s.r.l. s’impegna infine ad attivare un complessivo miglioramento delle informazioni alla Clientela disponibili in Stazione, in particolare della cartellonistica, degli orari e di ogni utile informazione per la mobilità delle persone.
Art. 17
(Reporting e monitoraggio economico-gestionale)
1. FAL s.r.l. si impegna a predisporre un rapporto dei servizi erogati su base quadrimestrale, da trasmettere alla Regione entro il quadrimestre successivo a quello di riferimento, costituito da documento di consuntivazione dei dati di esercizio (load factor e ricavi da traffico) e di valutazione dei servizi prestati e della qualità erogata, nonché dei risultati di esercizio raggiunti.
2. FAL s.r.l. si impegna a collaborare con la Regione agevolando lo svolgimento del monitoraggio e fornendo sia i dati la cui rilevazione è posta a suo carico, nel rispetto della tempistica prevista dagli allegati, sia ogni altra informazione ritenuta necessaria da entrambe le parti.
3. FAL s.r.l. è tenuta, altresì, ad assolvere agli obblighi di reporting e monitoraggio all’Osservatorio del Trasporto Pubblico Locale stabiliti con l’Art.16 xxx, xxxxx 0, xxx xxxxxxx legge 6/07/2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 07.08/2012 n. 135, come modificato dall’art 1 comma 301 della legge 24/12/2012
n. 228 ed agli obblighi di reporting e monitoraggio per gli adempimenti previsti in capo alle Regioni dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2013, art. 3.
Inoltre, FAL s.r.l. fornisce quadrimestralmente alla Regione i seguenti report:
A. Puntualità;
B. Treni soppressi (numero e chilometri);
C. Bus istituiti a seguito di soppressione treni;
D. Report antievasione.
4. FAL s.r.l., inoltre, si impegna a predisporre, in regime di autocertificazione anche su supporto informatico, il Rapporto annuale sui servizi, articolato secondo quanto descritti nei relativi allegati, quale documento di consuntivazione.
5. Il rapporto di cui al comma 1 dovrà essere redatto per ciascuno degli anni di affidamento del servizio e trasmesso alla Regione Basilicata, anche su supporto informatico.
Art.18
(Monitoraggio della qualità dei servizi)
1. FAL s.r.l. fornisce le rilevazioni interne sul rispetto degli standard di qualità.
2. FAL s.r.l. illustra i risultati conseguiti alla Regione. La Regione ha facoltà di chiedere a FAL s.r.l. tutti i chiarimenti e gli approfondimenti necessari per analizzare le motivazioni degli scostamenti accertati rispetto agli impegni assunti in tema di miglioramento della qualità dei servizi e per proporre le azioni correttive ritenute necessarie ed indica le eventuali azioni di miglioramento.
3. La Regione si riserva di verificare il rispetto degli standard di qualità del servizio, ivi inclusa la puntualità, ed il livello di soddisfazione dell’utenza (qualità percepita) tramite proprie strutture o personale esterno appositamente incaricato, attraverso rilevazioni campionarie sulla rete. Le verifiche verranno condotte in contraddittorio con i rappresentanti di FAL s.r.l.
4. Per l’effettuazione delle suddette verifiche, le Parti concordano che su tutti i treni regionali di pertinenza della Regione vengano concesse carte di libera circolazione, nominative e annuali, in numero massimo previsto pari 10 per il personale designato dall’Ufficio Trasporti Regionale.
5. FAL s.r.l., su espressa richiesta della Regione, è altresì tenuta a comunicare le segnalazioni ed i reclami pervenuti, unitamente ad un’analisi riguardante le azioni correttive intraprese.
Art. 19 (Controversie tra le parti)
Non è ammessa la competenza arbitrale. Tutte le controversie comunque derivanti dal presente atto saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Potenza. Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano.
Art. 20 (Clausola fiscale)
L'imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente contratto è a carico della Società "FAL s.r.l." mentre l’I.V.A. sul corrispettivo è a carico della Regione Basilicata, che verrà liquidata secondo quanto previsto dalla legge di stabilità 2015 (split payment).
Agli effetti fiscali, le Parti dichiarano che il presente contratto ha per oggetto prestazioni soggette ad I.V.A. e pertanto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.1.lett. b), della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche.
Art. 21 (Trasparenza dei prezzi)
1. La Regione espressamente ed irrevocabilmente:
• dichiara che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
• dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere al alcuno direttamente o attraverso società collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
• si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero le parti non rispettassero gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
Art. 22 (Tracciabilità dei flussi finanziari)
La normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 ss.mm.ii. troverà applicazione nei confronti di Fal s.r.l. solo laddove la stessa non risultasse più soggetta agli obblighi di evidenza pubblica per affidamenti di cui alle tipologie contemplate dalla predetta normativa.
Art. 23
(Tutela dei dati personali)
1. I dati personali riguardanti i lavoratori/rappresentanti della Regione, saranno utilizzati esclusivamente per finalità amministrative o contabili, come di seguito indicate.
• esecuzione di obblighi di legge in genere;
• gestione dell’eventuale contenzioso giudiziale o stragiudiziale;
• esigenze di tipo operativo e gestionale di FAL s.r.l.;
• esigenze connesse alla sicurezza dell’esercizio ferroviario.
2. I dati personali raccolti per le finalità suddette saranno trattati con e senza l’ausilio di mezzi elettronici, con misure organizzative, fisiche e logiche idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza, da soggetti autorizzati e all’uopo nominati da FAL
s.r.l. in qualità di Responsabili o di Incaricati dei trattamenti ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Titolare del trattamento dei dati personali è FAL s.r.l., con sede in xxxxx Xxxxxx x.0, 00000 XXXX.
Il Responsabile del trattamento dei dati personali raccolti per le finalità di cui sopra è il dott. Xxxx Xxxxxxxxxxx , domiciliato per la carica in Bari – Corso Italia
n. 8, presso il quale potranno essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del citato X.Xxx. 196/2003.
3. La Regione, si impegna ad informare di ciò, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, i soggetti cui si riferiscono i dati prima di procedere alla comunicazione dei dati personali a FAL s.r.l. per le finalità sopra indicate.
Il presente atto è redatto in due esemplari. Letto, confermato e sottoscritto.
Per la Regione Basilicata
Il Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx
Per FAL s.r.l.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx