INDICE
Legge del 28 giugno 2012, n. 92 o
Riforma Fornero
INDICE
Introduzione 4
Articolo 1
Disposizioni generali, tipologie contrattuali, disciplina in tema di flessibilita’ in uscita e
tutele del lavoratore. 5 1
Tipologia del contratto di inserimento. 18
Contratto di apprendistato. 18
Contratto di lavoro a tempo parziale. 22
Contratto di lavoro intermittente. 23
Contratto di lavoro a progetto. 24
Ulteriori e autonome attivita’ lavorative. 27
Partecipazione al lavoro tramite associazione . 29
Orientamento e tirocinio. 31
Disposizioni per i licenziamenti individuali. 32
Tutele per licenziamento illegittimo. 36
Disposizioni per i licenziamenti collettivi. 43
Ambito applicativo del rito speciale
per controversie sui licenziamenti. 48
Tutela urgente per le controversie sui licenziamenti . 49
Opposizione contro l’ordinanza di rigetto
o di accoglimento del licenziamento. 50
Reclamo e ricorso in Cassazione contro la sentenza che decide sul ricorso al Tribunale
in funzione di giudice del lavoro . 53
Calendario udienze e disposizioni finanziarie . 55
Articolo 2
Ammortizzatori sociali 56
Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI)
e requisiti per cui sia riconosciuta ai lavoratori. 56
Ammontare indennita’-Contributi figurativi . 59
Durata dell’erogazione dell’indennita’. 61
Procedura di erogazione dell’indennita’. 61
Tutele del soggetto in caso di nuova occupazione. 62
ASpI e mini-ASpI. 64
Contributi al finanziamento delle
indennita’a carico del datore. 65
Decadenza dalla fruizione delle indennita’. 70
Contenzioso sui contributi dovuti
dai datori per finanziamento ASpI . 71
Durata indennita’di disoccupazione;
fase a regime e transitoria. 71
Disposizioni transitorie per indennita’di mobilita’e
per indennita’speciali di disoccupazioni in edilizia. 73 2
Incremento dell’addizionale sui diritti d’imbarco. 76
Indennita’ una tantum per i collaboratori
coordinati e continuativi disoccupati. 78
Aumento contributivo lavoratori iscritti alla “Gestione Separata” di cui all’art.2,
comma 26 della Legge 335 del 1995. 81
di tipo terroristico e mafioso e per il reato di strage. 82
Gestione transizione verso nuovo assetto
degli ammortizzatori sociali. 84
Aliquota di finanziamento e di calcolo della gestione
autonoma coltivatori diretti, mezzadri e coloni. 85
Abrogazioni e modifiche alla Legge
del 23/07/1991 n°223. 87
Articolo 3
Tutele in costanza di rapporto di lavoro. 89
Applicazione della disciplina di integrazione
salariale straordinaria a particolari settori. 89
Indennita’ di mancato avviamento al lavoro
per gli addetti al settore portuale. 90
Istituzione dei fondi di solidarieta’ bilaterali 91
Fondi di solidarieta’ bilaterali : modello alternativo 95
Fondi di solidarieta’ residuale per integrazione salariale 97
Contributi di finanziamento ripartiti fra datori e lavoratori 98
Risorse finanziarie per i fondi istituiti e prestazioni
Integrative 100
Gestione dei fondi 102
Riconversione fondi e abrigazioni 104
Modifiche fondo di solidarietà per i mutui per la
prima casa 105
Articolo 4
Ulteriori Disposizioni 107
Interventi in favore di lavoratori anziani. 107
Incentivi occupazionali ad anziani e donne in aree 3
svantaggiate. 109
Principi riguardanti gli incentivi alle assunzioni. 110
Tutela paternita’ e maternita’ 112
Sostegno alla Genitorialità. 115
Efficacia del diritto al lavoro dei disabili. 117
Interventi di contrasto al lavoro irregolare degli immigrati. 119
Modifica in materia di responsabilità solidale negli appalti – modifica nei trattamenti di lavoro in imprese
ferroviarie. 120
Pratiche attive e servizi per l’impiego. 122
Abrogazioni al d.l. 249/2004 e al d.l. 185/2008. 126
Deleghe al governo per politiche e servizi per l’impiego. 127
Apprendimento Permanente – Finalità, Reti Territoriali,
Servizi. 128
Delega al Governo per l’individuazione e la convalida
di apprendimenti non formali ed informali. 131
Delega al governo per consultazione lavoratori e loro coinvolgimento nell’economia delle aziende. 134
Sistema pubblico nazionale di certificazione
delle competenze 137
Coperture Finanziarie misure Fiscali, riduzione spese enti 138
Xxxxx ordinate a partire dalla meno recente 143
Introduzione
Questa dispensa contiene gli interventi di correzione operati dalla “Riforma Fornero” (formata da solo 4 articoli) e dal “Decreto Crescita” sulle normative precedenti riguardanti la disciplina del mercato del Lavoro, gli ammortizzatori e le tutele. 4
Inoltre e’ presente , preceduto da vari sunti (distinti in articoli, paragrafi e sub-paragrafi) che ne compendiano in parte il conten- uto, il testo intercalato della Legge del 28/06/2012 e successive modifiche adatto per rapide consultazioni e confronti (Gazzetta Ufficiale 03/07/2012, n. 153 ).
Alla fine dei quattro articoli è presente l’elenco di tutte quelle leggi considerate nella Riforma Fornero, ordinate cronologicamente.
Questo stesso elenco viene fornito anche separatamente per una consultazione più agevole.
Dall’indice è possibile utilizzare i collegamenti ipertestuali presenti per “navigare” tra le varie sezioni della Riforma.
Articolo 1
Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di flessibilita’ in uscita e tutele del lavoratore
Obiettivi della “ X.Xxxxxxx”, controlli e determinazione dei risultati 5
(Riepilogo dei primi 8 commi dell’ art.1)
L’Articolo 1 della Legge Fornero sottolinea che lo scopo della medesima e’ l’ottenimento di un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, in grado di creare occupazione stabile e di contribuire alla crescita sia sociale che economica e , quindi, alla riduzione della disoccupazione .Quest’ultima, in Italia, riguarda, soprattutto ma non solo, le categorie giovanili.
Dopo questa premessa, la Legge elenca le aree del suo intervento che riguardano i seguenti punti:(art.1, comma 1, lettere a- h )
Il comma 1 va dalla lettera “a” alla lettera “h”
a) Favorisce l’instaurazione di rapporti di lavoro piu’ stabili con particolare riguardo a quelli a tempo indeterminato (dovrebbe diventare il contratto dominante nell’ambito del mercato del lavoro)
b) Favorisce l’apprendistato come modalita’ preminente di ingresso dei giovani nel suddetto mercato
c) Contrasta l’uso improprio degli elementi di flessibilita’ introdotti nei vari tipi di contratto; adegua anche all’attuale contesto la disciplina del licenziamento correlata
ad un processo giudiziario specifico per la definizione celere delle controversie nell’ambito dei rapporti di lavoro.
d) Rende piu’ efficace, piu’ coerente e piu’ equo l’assetto degli ammortizzatori sociali. A questo scopo, viene introdotta la nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (Aspi) che serve a tutelare dal rischio della perdita del posto di lavoro e che dovra’ sostituire, quando xxxx’ a regime,
l’indennita’ di mobilita’ 6
e) Contrasta l’elusione degli obblighi contributivi e fiscali stabiliti per i rapporti di lavoro
f) Favorisce l’inserimento femminile nell’ambito del lavoro
g) Favorisce il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni in caso di perdita del lavoro
h) Promuove la partecipazione a relazioni industriali nell’ambito europeo al fine di migliorare la competitivita’ imprenditoriale
Il comma 2 indica come controllare lo stato di attuazione e gli effetti della legge sul mercato di lavoro. Per questo scopo viene istituito un sistema di monitoraggio, (presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali), imperniato sui dati forniti dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT). In questo sistema confluiscono anche le parti sociali rappresentate dalle organizzazioni dei datori e da quelle dei lavoratori
Nel comma 3 si spiega come i dati raccolti attraverso il sistema di monitoraggio potranno essere utilizzati anche a cambiare,
integrare o modificare gli interventi precedentemente stabiliti nell’ambito del mercato del lavoro. La legge, quindi, si presenta come un sistema che tende, in base ai dati raccolti, ad autoregolarsi in senso dinamico e non statico.
7
I commi 4, 5 , 6 specificano ulteriormente le modalita’ di prelevamento dati, di valutazione e di utilizzazione dei medesimi. Si aggiunge, altresi’, che l’ottenimento di queste informazioni non deve costituire un maggiore onere per la finanza pubblica.
I commi 7 , 8 stabiliscono che la legge non si applica immediatamente nell’ambito del “lavoro pubblico”. Gli articoli sono solo “principi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”
L’applicazione della legge, poi, e ‘ demandata all’intervento del Ministro per la pubblica amministrazione che, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, definisce la modalita’ di armonizzazione della legge nell’ambito delle varie amministrazioni
(Qui di seguito il testo dei primi 8 commi dell’art.1 )
1. La presente legge dispone misure e interventi intesi a realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, in grado di contribuire alla creazione di occupazione, in quantita' e qualita', alla crescita sociale ed economica e alla riduzione permanente del tasso di disoccupazione, in particolare:
a) favorendo l'instaurazione di rapporti di lavoro piu' stabili e ribadendo il rilievo prioritario del lavoro subordinato a tempo indeterminato, cosiddetto «contratto dominante», quale forma comune di rapporto di lavoro;
b) valorizzando l'apprendistato come modalita' prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro;
c) ridistribuendo in modo piu' equo le tutele dell'impiego, da un lato contrastando l'uso improprio e strumentale degli elementi di flessibilita' progressivamente introdotti nell'ordinamento con riguardo alle tipologie contrattuali; dall'altro
adeguando contestualmente alle esigenze del mutato contesto di riferimento la disciplina del licenziamento, con previsione altresi' di un procedimento giudiziario specifico per accelerare la definizione delle relative controversie;
d) rendendo piu' efficiente, coerente ed equo l'assetto degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive in una prospettiva di universalizzazione e di rafforzamento dell'occupabilita' delle persone;
e) contrastando usi elusivi di obblighi contributivi e fiscali degli istituti contrattuali esistenti;
f) promuovendo una maggiore inclusione delle donne nella vita economica;
g) favorendo nuove opportunita' di impiego ovvero di tutela del reddito per i lavoratori ultracinquantenni in caso di perdita del posto di lavoro;
h) promuovendo modalita' partecipative di relazioni industriali in conformita' agli 8
indirizzi assunti in sede europea, al fine di migliorare il processo competitivo delle imprese.
2. Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle misure di cui alla presente legge e di valutarne gli effetti sull'efficienza del mercato del lavoro, sull'occupabilita' dei cittadini, sulle modalita' di entrata e di uscita nell'impiego, e' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con le altre istituzioni competenti, un sistema permanente di monitoraggio e valutazione basato su dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e da altri soggetti del Sistema statistico nazionale (Sistan). Al sistema concorrono altresi'2 le parti sociali attraverso la partecipazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori.
3. Il sistema di cui al comma 2 assicura, con cadenza almeno annuale, rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure, sulle conseguenze in termini microeconomici e macroeconomici, nonche' sul grado di effettivo conseguimento delle finalita' di cui al comma 1. Il sistema assicura altresi' elementi conoscitivi sull'andamento dell'occupazione femminile, rilevando, in particolare, la corrispondenza dei livelli retributivi al principio di parita' di trattamento. Dagli esiti del monitoraggio e della valutazione di cui ai commi da 2 a 6 sono desunti elementi per l'implementazione ovvero per eventuali correzioni delle misure e degli interventi introdotti dalla presente legge, anche alla luce dell'evoluzione del quadro macroeconomico, degli andamenti produttivi, delle dinamiche del mercato del lavoro e, piu' in generale, di quelle sociali.
4. Allo scopo di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendenti della riforma, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'ISTAT organizzano delle banche dati informatizzate anonime, rendendole disponibili, a scopo di ricerca scientifica, a gruppi di ricerca collegati a universita', enti di ricerca o enti che hanno anche finalita' di ricerca italiani ed esteri. I risultati delle ricerche condotte mediante l'utilizzo delle banche dati sono resi pubblici e comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
5. Le banche dati di cui al comma 4 contengono i dati individuali anonimi, relativi ad eta', genere, area di residenza, periodi di fruizione degli ammortizzatori sociali con relativa durata ed importi corrisposti, periodi lavorativi e retribuzione spettante, stato
6. L'attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 5 non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed e' effettuata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.
7. Le disposizioni della presente legge, per quanto da esse non espressamente previsto, costituiscono principi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.
8. Al fine dell'applicazione del comma 7 il Ministro per la pubblica amministrazione 9
e la semplificazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, individua e definisce, anche mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalita' e i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
Vari tipi di contratto
E’ formato dai commi 9, 10, 11, 12, 13 dell’art.1 )
Riguarda i commi dal 9 al 13. Riguarda anche, sotto forma di compendio, i commi fino al 36 dell’art.1.
IL comma 9 porta delle modifiche al d.lgs. del 06/09/2001 stabilendo che il contratto a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro ed aggiunge altri commi, ai precedenti,in modo da definire piu’ precisamente le varie tipologie di contratto. Comunque il diffondersi del precariato , prodotta dall’utilizzazione massiccia del lavoro a termine, ha portato il legislatore a preferire il rapporto di lavoro a tempo indeterminato descritto in precedenza. In ragione di cio’ il contratto a termine non deve essere prolungato per sempre ma deve essere impiegato da parte dell’azienda secondo un buon uso della flessibilita’ .
A questo proposito, la “Legge Fornero” interviene sulla somministrazione di lavoratori a tempo determinato e che arrivano in ditta (cioe’ dall’utilizzatore) e che vanno assunti dal datore pur non avendo i requisiti richiesti . E’ evidente che non abbiano i requisiti essendo questa una prima missione.
10
Invece, se si ha il caso di una somministrazione a tempo indeterminato (= Staff Leasing = Consiste nella Somministrazione di lavoratori a tempo indeterminato da parte di un'agenzia specializzata ad un'azienda), siamo nell’ambito del “Decreto Crescita”(L.del 07/08/2012 n°134) che allarga il campo applicativo definito dalla “Riforma Fornero” ed ammette l’assunzione di lavoratori da parte di ditte appartenenti a qualsiasi settore produttivo.
Se, poi, i lavoratori rimangono in carico al somministratore (e non alla ditta a cui sono inviati) hanno diritto a ricevere un corrispettivo almeno pari a quello ricevuto dai lavoratori che sono in carico alla ditta.
Oltre a cio’, la “Legge Fornero” apporta delle variazioni alle disposizioni definite per il lavoro di tipo intermittente introducendo una comunicazione accessoria che deve essere fatta dal datore di lavoro prima della singola chiamata al lavoro del futuro dipendente ed in cui deve essere specificato il periodo in cui il medesimo deve lavorare.
Per quanto concerne le disposizioni relative al contratto di inserimento le medesime non saranno piu’ in vigore a partire dal 01/01/2013. Da questa data in poi, coloro che vorranno lavorare potranno accedere a questo mercato tramite il contratto di apprendistato. La “Riforma Fornero” con quest’ultimo tipo di
contratto cerca di venire incontro soprattutto al desiderio di stabilita’ dei lavoratori e alla loro ricerca di formazione. Nell’ambito del contratto di inserimento, poi, la “legge Fornero” prende in considerazione anche i lavoratori svantaggiati per cui sono previste delle apposite agevolazioni.
11
Inoltre per quel che concerne il tirocinio di orientamento e formativo , la cui realizzazione riguarda anche le regioni, la “Riforma” stabilisce che prima del 13 Gennaio 2013 si deve raggiungere un accordo fra il Governo e le Amministrazioni Regionali allo scopo di stabilire parametri di riferimento per la definizione dei tirocinii. (Con la caduta del Governo e’ improbabile che questo accordo si faccia).
La “Riforma Fornero”, inoltre, opera variazioni sulle disposizioni relative al lavoro a progetto con l’obiettivo di porre un argine alle collaborazioni coordinate e continuative(xx.xx.xx) non veritiere.
In quest’ultimo tipo di contratto di lavoro non ci si puo’ riferire , come obiettivo, ad uno stadio del progetto ma ci si deve riferire al progetto nella sua interezza che, inoltre, deve essere individuato dal committente e, quindi, redatto su carta . Inoltre il collaboratore ,all’interno del contratto di lavoro a progetto , deve essere correlato, al termine del periodo lavorativo, all’ottenimento di un preciso risultato che sia in linea con quanto preventivato a livello del contratto. C’e’ da aggiungere che il lavoro a progetto non puo’ essere costituito ne’ finire con la banale presentazione di esercizi consistenti nell’esposizione iterativa di semplici fatti, e questo viene stabilito per incrementare il livello di autonomia del collaboratore.
Una volta che siano state stabilite tutte le precedenti premesse, la definizione precisa del progetto diventa il perno centrale su cui basare la legittimazione del legame collaborativo fra committente e lavoratore. Se manca questa legittimazione si puo’ anche presumere che il rapporto fra il datore e il lavoratore sia di tipo subordinato. Se, invece, il collaboratore svolge attivita’ ritenute di tipo superiore si puo’ supporre per lui che non stia in rapporto di
subordinazione con il datore ma, bensi’, in quello di prestatore 12
d’opera.
Inoltre, se il collaboratore e’ in possesso di alti requisiti nell’ambito della sua istruzione professionale, (per esempio;in quanto laureato e’ iscritto ad un albo professionale ), cio’ non comporta che possa stipulare contratti di tipo xx.xx.xx facendo a meno dell’individuazione di progetti ben definiti.
(N.B: La collaborazione coordinata e continuativa, xx.xx.xx. , è una “prestazione d’opera” con alcuni fattori in più che ne rafforzano l’inserimento nel mondo del lavoro e che non implica, da parte del datore, l’esercizio di una direzione effettiva ma comporta , piuttosto, una piu’ sfumata attivita’ di verifica del lavoro fatto .)
Oltre a cio’, il committente non puo’ rescindere anticipatamente il rapporto di lavoro a progetto con il collaboratore a meno che non sia palese l’inadeguatezza tecnica del medesimo per quel tipo di lavoro. Inoltre la “Riforma Fornero” stabilisce, per quel che riguarda la retribuzione del collaboratore all’interno di un rapporto di lavoro a progetto, un livello minimo di retribuzione definito dalla contrattazione collettiva relativa alla categoria dei lavoratori subordinati.
Infine, tutti le variazioni introdotte nei precedenti contratti di collaborazione che riguardano il lavoro a progetto vanno in vigore a partire dal 18/07/2012.
In aggiunta a quanto detto in precedenza , la “Legge Fornero” stabilisce delle regole riguardanti le collaborazioni messe in opera dai titolari di partita IVA. Difatti la “Riforma Fornero” , per impedire lo sfruttamento di questo tipo di collaboratori che lavorano in pratica per un unico datore di lavoro(in quanto unico puo’ imporre le sue condizioni) , ipotizza che questa collaborazione sia, nei fatti, continuativa e coordinata soprattutto
se si verificano almeno due delle condizioni riportate qui di 13 seguito: a) Il collaboratore, titolare di partita IVA, possiede un preciso e fisso posto di lavoro in un ufficio del datore; b) La retribuzione, dovuta alla collaborazione del lavoratore, rappresenta piu’ dell’80% di quanto ricevuto dal medesimo nello stesso periodo di un anno; c) Il periodo di collaborazione dura piu’ di xxxx xxxx nel corso di un anno.
Il “Decreto Crescita”(convertito in L. 07/08/2012 n. 134), invece, ha modificato le condizioni b) e c) portando i medesimi periodi di retribuzione e di collaborazione alla durata di due anni consecutivi. Se, poi, la collaborazione e’ assimilabile, come modalita’ operative, al lavoro a progetto (in quanto e’ coordinata e continuativa ), si applichera’ alla stessa, ,( per i casi xx.xx.xx privi di progetto ), una sanzione che comportera’ il passaggio del contratto di collaborazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
(N.B: I collaboratori coordinati e continuativi ,cosiddetti co-co- co, sono anche detti lavoratori parasubordinati, perché stanno fra il lavoro autonomo ed il lavoro dipendente).
Inoltre, alle partite IVA non veritiere, (dopo che sono state riportate nell’ambito della collaborazione continuativa e coordinata) , verra’ assegnato il corrispondente regime
previdenziale che comporta l’iscrizione del collaboratore alla Gestione Separata INPS e che comporta anche l’obbligo contributivo. Quest’ultimo spetta per 1/3 al collaboratore e per 2/3 al datore. In caso di trasformazione/passaggio da un tipo di collaborazione ad uno a tempo indeterminato , il collaboratore puo’rivalersi sul datore per riottenere quanto eventualmente versato.
14
Una partita IVA, poi, puo’essere ritenuta veritiera se presenta caratteristiche professionali ed ha un valore economico gia’ stabilito in precedenza. Inoltre un collaboratore titolare di partita IVA non verra’ considerato xx.xx.xx. se svolge un’attivita’ professionale inerente al titolo di studio posseduto e che comporta
, per il suo esercizio, l’iscrizione a degli Albi .
Queste regolamentazioni delle partite IVA stabilite dalla “Legge Fornero” riguarderanno i rapporti di lavoro intrapresi a partire dalla data del 18/07/2012. Invece, i rappporti definiti precedentemente a questa data dovranno mettersi in regola con la “Riforma Fornero” a partire dal 19/08/2013.
Per quanto riguarda, poi, la regolamentazione del lavoro accessorio si puo’ dire che i limiti applicativi del medesimo vengono stabiliti di nuovo considerando come riferimento solo il criterio dei compensi. Date queste premesse , il compenso piu’ alto ottenibile dal dipendente e’ pari a 5000€ e viene messo in relazione con tutte le somme ricevute dal/i datore/i per cui il soggetto ha lavorato,( con modalita’ di lavoro accessorio ), nel corso dell’anno solare. Se poi il soggetto ha lavorato in modo accessorio presso commercianti o professionisti le somme che puo’ ottenere ricadono entro un doppio limite. Infatti, fermo restando il limite precedente di 5000€, il lavoratore non potra’
ricevere piu’ di 2000€ dal uno stesso datore nel periodo di un anno.
A proposito di lavoro accessorio, il “Decreto Crescita” ha allargato la possibilita’ di ricorrervi ma solo per l’anno 2013. Difatti, questo tipo di lavoro puo’ essere intrapreso anche da soggetti che per- cepiscano un’integrazione per il sostegno del salario e, in questo caso, il compenso non puo’ superare i 3000€.
15
Per quel che concerne, invece, la modalita’ del lavoro accessorio in ambiente agricolo , (pur rimanendo validi i compensi precedente- mente stabiliti ) ,si applica ancora quanto definito dal Decreto Le- gislativo del 10/09/2003 n. 276.
Inoltre, la “Riforma Fornero” legifera anche sulle regole relative ai buoni pasto . Questi ultimi, infatti, avranno un valore nominale definito dalla parti sociali. Oltre a cio’ si puo’ aggiungere che i buoni in possesso dei lavoratori prima del 18/07/2012 e fino al 31/05/2013 potranno essere impiegati conformemente alla normativa preesist- ente alla “Legge “Fornero”.
(Qui di seguito i testi dei commi 9, 10, 11, 12, 13 dell’art.1)
9. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 01 e' sostituito dal seguente: «01. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro»;
b) all'articolo 1, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non e' richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale possono prevedere, in via diretta a livello interconfederale o di
categoria ovvero in via delegata ai livelli decentrati, che in luogo dell'ipotesi di cui al precedente periodo il requisito di cui al comma 1 non sia richiesto nei casi in cui l'assunzione a tempo determinato o la missione nell'ambito del contratto di somministrazione a tempo determinato avvenga nell'ambito di un processo organizzativo determinato dalle ragioni di cui all'articolo 5, comma 3, nel limite complessivo del 6 per cento del totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unita' produttiva»;
c) all'articolo 1, comma 2, le parole: «le ragioni di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «le ragioni di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis relativamente alla non operativita' del requisito della sussistenza di
ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo»; 16
d) all'articolo 4, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Il contratto a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 1-bis, non puo' essere oggetto di proroga»;
e) all'articolo 5, comma 2, le parole: «oltre il ventesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «oltre il trentesimo giorno» e le parole: «oltre il trentesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «oltre il cinquantesimo giorno»;
f) all'articolo 5, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il datore di lavoro ha l'onere di comunicare al Centro per l'impiego territorialmente competente, entro la scadenza del termine inizialmente fissato, che il rapporto continuera' oltre tale termine, indicando altresi' la durata della prosecuzione. Le modalita' di comunicazione sono fissate con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
g) all'articolo 5, comma 3, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni» e le parole: «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;
h) all'articolo 5, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 1-bis, possono prevedere, stabilendone le condizioni, la riduzione dei predetti periodi, rispettivamente, fino a venti giorni e trenta giorni nei casi in cui l'assunzione a termine avvenga nell'ambito di un processo organizzativo determinato: dall'avvio di una nuova attivita'; dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo; dall'implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente. In mancanza di un intervento della contrattazione collettiva, ai sensi del precedente periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, provvede a individuare le specifiche
condizioni in cui, ai sensi del periodo precedente, operano le riduzioni ivi previste»;
i) all'articolo 5, comma 4-bis, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; ai fini del computo del periodo massimo di trentasei mesi si tiene altresi' conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo
1 del presente decreto e del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato».
10. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti 17
modificazioni:
a) all'articolo 13, comma 1, lettera a), sono soppresse le parole da: «in deroga» fino a: «ma»;
b) al comma 4 dell'articolo 20, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «E' fatta salva la previsione di cui al comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368»;
c) all'articolo 23, il comma 2 e' abrogato.
11. All'articolo 32, comma 3, della legge 4 novembre 2010, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla nullita' del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni. Laddove si faccia questione della nullita' del termine apposto al contratto, il termine di cui al primo comma del predetto articolo 6, che decorre dalla cessazione del medesimo contratto, e' fissato in centoventi giorni, mentre il termine di cui al primo periodo del secondo comma del medesimo articolo 6 e' fissato in centottanta giorni»;
b) la lettera d) e' abrogata.
12. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, come sostituita dal comma 11 del presente articolo, si applicano in relazione alle cessazioni di contratti a tempo determinato verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 2013.
13. La disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 32 della legge 4 novembre 2010,
n. 183, si interpreta nel senso che l'indennita' ivi prevista ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.
Tipologia del contratto di inserimento
E’ formato dai commi 14 e 15 dell’art.1
I precedenti commi praticamente abrogano diversi articoli del d.lgs. del 10/09/2003. Questo tipo di contratto era rivolto soprattutto agli ultracinquantenni disoccupati. La legge Fornero 18
prova a riempire il vuoto rappresentato dalla precedente
abrogazione tramite l’utilizzo di incentivi miranti alla riassunzione di questi lavoratori.
Comunque, per un approfondimento del tema, si fa riferimento al sunto trascritto nel precedente paragrafo relativo ai vari tipi di contratto
(Qui di seguito il testo dei commi 14, 15 dell’art.1)
14. Gli articoli 54, 55, 56, 57, 58 e 59 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono abrogati.
15. Nei confronti delle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2012 continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate ai sensi del comma 14, nella formulazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
E’ formato dai commi 16, 17, 17bis, 18, 19 dell’art.1.
Questo tipo di contratto rappresenta sia uno scambio tra il lavoro svolto e la retribuzione ottenuta che fra lavoro e formazione professionale. Nel corso degli anni ha subito diverse riforme. La Legge Fornero ha cercato di rivitalizzarlo definendolo come contratto destinato alla formazione e all’occupazione dei giovani.
La precedente Xxxxx e’ intervenuta anche provando a rinforzare l’aspetto formativo del contratto inserendovi ulteriori tutele . Con questo obiettivo e’ stata stabilita anche una durata minima del contratto che e’ stata portata a piu’ di sei mesi e che, comunque dovra’ essere stabilita a livello di contratto collettivo.
19
Gli apprendisti, inoltre, usufruiranno dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) che potra’ essere utilizzata in caso di perdita del lavoro. In questa eventualita’ essi potranno avere l’indennita’ cui dovra’ contribuire il datore con un aumento dei relativi contributi pari all’1,31% della retribuzione imponibile.
Oltre a cio’ questo nuovo contratto di apprendistato stabilisce che nelle aziende il rapporto fra specializzati ed apprendisti potra’ salire fino a 3:2. Xxxx’ due apprendisti ogni tre specializzati. Infatti, questo rapporto viene definito allorquando il datore assume degli apprendisti in regime di somministrazione e, cioe’, in missione da un’agenzia tramite un contratto di apprendistato. Se si verifica questa eventualita’ la “Legge Fornero” non consente al datore di assumerli con un contratto a tempo determinato.
Inoltre il datore puo’ avere altri apprendisti in ditta solo se almeno la meta’ di quelli che ha assunto nei 36 mesi precedenti sia stato mantenuto in servizio nell’azienda. Nonostante cio’, anche se nella ditta’ non e’ rimasto (per svariati motivi) nessun apprendista, purtuttavia ,il datore ne puo’ sempre assumere uno.
I limiti precedentemente accennati non si applicano alle aziende che abbiano nel loro organico meno di dieci lavoratori. Infatti, in questo tipo di ditte, il precedente rapporto 3:2 (3 specializzati e 2 apprendisti) rimane 3:3( cioe’ nell’azienda si puo’ avere uno stesso numero di apprendisti e di specializzati)
Quindi ricapitolando, la “Legge Fornero” stabilisce che a partire dal 01/01/2013 le assunzioni dovranno avere i seguenti requisiti:
1) Rapporto 3:2 tra specializzati ed apprendisti; 2) Rimanenza in servizio di almeno il 50% degli apprendisti nei tre anni precedenti
20
Dal momento che la “Legge Fornero” e’ relativa al 2012 esistono delle norme transitorie che regolano , almeno in parte, alcuni degli aspetti precedentemente accennati. E’ chiaro che per i casi dal 2013 in poi queste ultime non vengono piu’ applicate.
(Qui di seguito il testo dei commi 16, 17 , 17bis ,18 , 19 dell’art.1)
16. All'articolo 2 del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) previsione di una durata minima del contratto non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5»;
b) al comma 1, lettera m), primo periodo, le parole: «2118 del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «2118 del codice civile; nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro puo' assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, non puo' superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro; tale rapporto non puo' superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unita'. E' in ogni caso esclusa la possibilita' di assumere in somministrazione apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, puo' assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443»;
d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. L'assunzione di nuovi apprendisti e' subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, e' consentita l'assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli gia' confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Gli apprendisti assunti in
violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati lavoratori 21
subordinati a tempo indeterminato, al di fuori delle previsioni del presente decreto,
sin dalla data di costituzione del rapporto.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis non si applicano nei confronti dei datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiore a dieci unita'».
17. All'articolo 4, comma 2, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, le parole: «per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento».
17-bis. Al comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo la lettera i-bis) e' aggiunta la seguente: "i-ter) in tutti i settori produttivi, in caso di utilizzo da parte del somministratore di uno o piu' lavoratori assunti con contratto di apprendistato".
18. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, come sostituito dal comma 16, lettera c), del presente articolo, si applica esclusivamente con riferimento alle assunzioni con decorrenza dal 1° gennaio 2013. Alle assunzioni con decorrenza anteriore alla predetta data continua ad applicarsi l'articolo 2, comma 3, del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 167 del 2011, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
19. Per un periodo di trentasei mesi decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, la percentuale di cui al primo periodo del comma 3-bis dell'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, introdotto dal comma 16, lettera d), del presente articolo, e' fissata nella misura del 30 per cento.
.
Contratto di lavoro a tempo parziale
E’ formato dal comma 20 dell’art.1.
Comporta modifiche all’art.3 del d.lgs. del 25/02/2000.
Il precedente d.lgs. ha modificato in maniera completa il tipo di contratto di lavoro denominato “part-time” in un modo che e’ 22 risultato conforme a quanto stabilito a livello europeo. La “Legge
Fornero”, poi, e’ intervenuta sull’art.3 del precedente decreto legislativo allo scopo di creare una maggiore tutela del dipendente e con l’obiettivo di arrivare ad un impiego virtuoso dell’Istituto del part-time. Per raggiungere questo scopo sono state cambiate le clausole di elasticita’ e flessibilita’ per impedire al datore di dilatare i limiti temporali di impiego del dipendente precedentemente stabiliti. Inoltre, la “X.Xxxxxxx” consente al lavoratore di poter ripensare alle clausole definite in precedenza ed, eventualmente, di recedere da esse. Questa possibilita’ di ripensamento delle clausole di elasticita’ e di flessibilita’ e’ consentita solo ad alcuni dipendenti e per determinati motivi. Invece, per la maggioranza dei dipendenti la possibilita’ di recessione dalle clausole e’ demandata a quanto stabilito a livello di un contratto collettivo. Difatti, e’ a questo livello che si possono definire i modi per recedere dalle precedenti clausole. Date queste premesse, risulta aumentata l’importanza di quel che viene stabilito quando si entra nella fase del contratto collettivo.
(Qui di seguito il testo del comma 20 dell’art.1)
20. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, sono apportate le seguenti modifiche:
b) al comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ferme restando le ulteriori condizioni individuate dai contratti collettivi ai sensi del comma 7, al lavoratore che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 12-bis del presente decreto ovvero in quelle di cui all'articolo 10, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e'riconosciuta la facolta’ di revocare il predetto consenso.
23
Contratto di lavoro intermittente
E’ formato dai comma 21 e 22 dell’art.1.
E’ un tipo di contratto che e’ rivolto a lavoratori sopra ai 55 anni e al di sotto dei 25 e non supera la durata di 30 giorni. Nonostante cio’ possono ancora essere individuate delle modalita’ applicative di questo tipo di contratto da parte dei Ministeri preposti.
Comunque, per un approfondimento del tema, si fa riferimento al sunto trascritto nel paragrafo relativo ai vari tipi di contratto
(Qui di seguito i testi dei commi 21 e 22 dell’art.1 )
21. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 34:
1) al comma 1, le parole: «ai sensi dell'articolo 37» sono soppresse;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il contratto di lavoro intermittente puo' in ogni caso essere concluso con soggetti con piu' di cinquantacinque anni di eta' e con soggetti con meno di ventiquattro anni di eta', fermo restando in tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di eta'»;
euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui e' stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto 24
legislativo 23 aprile 2004, n. 124»;
c) l'articolo 37 e' abrogato.
22. I contratti di lavoro intermittente gia' sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, che non siano compatibili con le disposizioni di cui al comma 21, cessano di produrre effetti decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Contratto di lavoro a progetto
E’ formato dai commi 23, 24, 25 dell’art.1.
Il comma 23 e’ molto diversificato e presenta alcune modifiche rispetto al comma 1 dell’art.61 del d.lgs. del 10/09/2003 n. 276.
Queste modifiche indicano che il rapporto di collaborazione co- ordinata e continuativa (xx.xx.xx ), che e’ personale e non subor- dinato, deve essere rapportato a dei progetti specifici individuati dal committente ed elaborati in modo autonomo dal collaboratore. Oltre a cio’ questo contratto deve aver come obiettivo un preciso risultato finale. Inoltre il lavoro a progetto non puo’ consistere nello svolgimento di compiti ripetitivi.
Dopo queste premesse si parla in vario modo del compenso che deve essere determinato sulla base della quantita’ e della qualita’
del lavoro svolto e che non puo’ essere inferiore ai minimi stabiliti cosi’ come sono definiti anche nei contratti collettivi nazionali di categoria.
Infine, le parti possono recedere per giusta causa, da questo tipo di contratto, prima della scadenza.
Comunque, per un approfondimento del tema, si fa riferimento al sunto trascritto nel paragrafo relativo ai vari tipi di contratto 25
(Qui di seguito i testi dei commi 23,24,25 dell’art.1)
23. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 dell'articolo 61 e' sostituito dal seguente: «1. Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o piu' progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non puo' consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attivita' lavorativa. Il progetto non puo' comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale»;
b) al comma 1 dell'articolo 62, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire»;
c) l'articolo 63 e' sostituito dal seguente: «Art. 63 (Corrispettivo) -
1. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantita' e alla qualita' del lavoro eseguito e, in relazione a cio' nonche' alla particolare natura della prestazione e del contratto che la regola, non puo' essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attivita', eventualmente articolati per i relativi profili professionali tipici e in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente
xxx' rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati.
2. In assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non puo' essere inferiore, a parita' di estensione temporale dell'attivita' oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto»;
d) al comma 1 dell'articolo 67, le parole: «o del programma o della fase di esso» sono soppresse;
e) il comma 2 dell'articolo 67 e' sostituito dal seguente: «2. Le parti possono 26
recedere prima della scadenza del termine per giusta causa. Il committente puo'
altresi' recedere prima della scadenza del termine qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneita' professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto. Il collaboratore puo' recedere prima della scadenza del termine, dandone preavviso, nel caso in cui tale facolta' sia prevista nel contratto individuale di lavoro»;
f) all'articolo 68, comma 1, e all'articolo 69, commi 1 e 3, le parole: «, programma di lavoro o fase di esso» sono soppresse;
g) al comma 2 dell'articolo 69 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Salvo prova contraria a carico del committente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l'attivita' del collaboratore sia svolta con modalita' analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell'impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalita' che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale».
24. L'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che l'individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validita' del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
25. Le disposizioni di cui ai commi 23 e 24 si applicano ai contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Ulteriori e autonome attivita’ lavorative
E’ formato dai commi 26, 27 dell’art.1.
Il comma 26 comporta delle modifiche al capo I del titolo VII del d.lgs. del 10/09/2003, n.276. Questi cambiamenti comportano l’inserzione , nel precedente d.lgs, dell’art. 69bis che regola questo rapporto di lavoro fra il committente e i titolari di partita IVA. Questo rapporto viene considerato continuativo purche’ questa 27 collaborazione duri complessivamente piu’ di otto mesi spalmati
in due anni consecutivi , e che il compenso rappresenti piu’ dell’ottanta per cento di quanto percepito annualmente dal collaboratore nel biennio.
(Qui di seguito i testi dei commi 26,27 dell’art.1)
26. Al capo I del titolo VII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo l'articolo 69 e' aggiunto il seguente: «Art. 69-bis (Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo). –
1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di
posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:
a) che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a otto mesi nell'arco dell'anno solare;
b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a piu' soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca piu' dell'80 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare;
c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.
2. La presunzione di cui al comma 1 non opera qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:
a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacita' tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attivita';
b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.
3. La presunzione di cui al comma 1 non opera altresi' con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attivita' professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi 28 registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni. Alla ricognizione delle predette attivita' si provvede con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, in fase di prima applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le parti sociali.
4. La presunzione di cui al comma 1, che determina l'integrale applicazione della disciplina di cui al presente capo, ivi compresa la disposizione dell'articolo 69, comma 1, si applica ai rapporti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per i rapporti in corso a tale data, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione.
5. Quando la prestazione lavorativa di cui al comma 1 si configura come collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributivi derivanti dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'INPS ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono a carico per due terzi del committente e per un terzo del collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli imponga l'assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, ha il relativo
diritto di rivalsa nei confronti del committente».
27. La disposizione concernente le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali e' necessaria l'iscrizione in albi professionali, di cui al primo periodo del comma 3 dell'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che l'esclusione dal campo di applicazione del capo I del titolo VII del medesimo decreto riguarda le sole collaborazioni coordinate e continuative il cui contenuto concreto sia riconducibile alle attivita' professionali intellettuali per l'esercizio delle quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali. In caso contrario, l'iscrizione del collaboratore ad albi professionali non e' circostanza idonea di per se' a determinare l'esclusione dal campo di applicazione del suddetto capo I del titolo VII.
Partecipazione al lavoro tramite associazione
E’ formato dai commi 28,29,30, 31, 32,33 dell’art.1.
Il comma 28 comporta l’aggiunta all’art.2549 del c.c. di un comma specificante che qualora gli associati lavorino in una stessa attivita’, il numero di quest’ultimi deve essere minore o uguale a
tre , tranne che l’associato sia il coniuge dell’associante oppure un 29 parente all’interno del terzo grado, o un affine all’interno del secondo grado.
(Qui di seguito i testi dei commi 28, 29, 30, 31, 32, 33 dell’art.1)
28. All'articolo 2549 del codice civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Qualora l'apporto dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attivita' non puo' essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, con l'unica eccezione nel caso in cui gli associati siano legati all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinita' entro il secondo. In caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il rapporto con tutti gli associati il cui apporto consiste anche in una prestazione di lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato».
29. Sono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i contratti in essere che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati certificati ai sensi degli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
30. I rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro instaurati o attuati senza che vi sia stata un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa o dell'affare, ovvero senza consegna del rendiconto previsto dall'articolo 2552 del codice civile, si presumono, salva prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La predetta presunzione si applica, altresi', qualora l'apporto di lavoro non presenti i requisiti di cui all'articolo 69-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, introdotto dal comma 26 del presente articolo.
31. All'articolo 86 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il comma 2 e' abrogato.
32. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 70 e' sostituito dal seguente: «Art. 70 (Definizione e campo di applicazione). -
1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita' lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalita' dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel
corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Fermo restando il limite complessivo di
5.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti 30
imprenditori commerciali o professionisti, le attivita' lavorative di cui al presente
comma possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:
a) alle attivita' lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attivita' agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di eta' se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'universita';
b) alle attivita' agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
3. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e' consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilita' interno.
4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalita' di cui all'articolo 72 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno»;
b) all'articolo 72, comma 1, dopo le parole: «carnet di buoni» sono inserite le seguenti: «orari, numerati progressivamente e datati,» e dopo le parole:
«periodicamente aggiornato» sono aggiunte le seguenti: «, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali»;
c) all'articolo 72, comma 4, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali e' rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS».
33. Resta fermo l'utilizzo, secondo la previgente disciplina, dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, di cui all'articolo 72 del decreto legislativo n. 276 del 2003, gia' richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il 31 maggio 2013.
Orientamento e Tirocinio 31
E’ formato dai commi 34, 35,36 dell’art.1.
Si stabilisce che entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge il Governo, le regioni e le province autonome stabiliscano , all’interno di una conferenza, le linee guida per i tirocini formativi e l’orientamento . I criteri di queste linee si baseranno anche sulla valorizzazione di altri tipi di contratto a contenuto formativo; sul contrasto ad eventuali usi impropri della fase di tirocinio ed orientamento ed, infine, sull’individuazione dei fattori che qualificano maggiormente un determinato tirocinio.
Comunque, per un approfondimento del tema, si fa riferimento al sunto trascritto nel paragrafo relativo ai vari tipi di contratto
(Qui di seguito i testi dei commi 34,35,36 dell’art.1 )
34. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e le regioni concludono in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri:
a) revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo;
b) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalita' con cui il tirocinante presta la propria attivita';
d) riconoscimento di una congrua indennita', anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta.
35. In ogni caso, la mancata corresponsione dell'indennita' di cui alla lettera d) del comma 34 comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare e' proporzionato alla gravita' dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro,
conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 32
36. Dall'applicazione dei commi 34 e 35 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Disposizioni per i licenziamenti individuali
E’ formato dai commi 37, 38, 39, 40, 41.
La Legge Fornero ha stabilito che il datore di lavoro debba indicare nella comunicazione del licenziamento il motivo per cui il lavoratore termina il suo rapporto di lavoro . (Precedentemente il datore poteva anche non indicare il motivo ed era il lavoratore a doverlo richiedere entro 15 giorni dal licenziamento . Solo allora il datore era obbligato a comunicare per iscritto al lavoratore, entro 7 giorni, i motivi della cessazione del rapporto di lavoro.)
Nella Riforma Fornero il lavoratore puo’ impugnare il licenziamento inoltrando al datore una qualsiasi comunicazione in forma scritta entro 60 giorni dalla ricezione della lettera di licenziamento. In questa azione di far conoscere le proprie
xxxxxxx’, il lavoratore puo’ anche essere assistito dall’organizzazione sindacale.
Oltre a cio’ la Riforma riduce da nove mesi a sei mesi il limite en- tro il quale il lavoratore puo’ depositare in Tribunale il ricorso con- tro il licenziamento e richiedere una conciliazione o un arbitrato.
I commi 37,38,39 determinano le modifiche della Legge del 15/07/1966, n 604 che sono state in precedenza accennate , e rias- 33 sumendo: l’intimazione del licenziamento deve essere per iscritto
e deve contenere i motivi del medesimo; il termine per il ricorso
passa da 9 mesi a sei mesi.
Insieme a queste la “Legge Fornero” prevede, (comma 40) ,che per il licenziamento di tipo economico o per giustificato motivo ogget- tivo, e nel caso di ditte aventi piu’ di quindici dipendenti, il datore debba attivare un procedimento conciliativo prima dell’intimazione di licenziamento.
Questo procedimento si mette in moto dopo che il datore ha inviato una comunicazione del licenziamento alla Direzione Territoriale del Lavoro(DTL) e, per conoscenza, anche al lavoratore ed in cui dichiara i motivi oggettivi del licenziamento e le misure di assistenza volte al reimpiego. L’obiettivo di queste novita’ introdotte dalla Legge Fornero consiste nella speranza di ridurre o evitare il contenzioso fra le parti, (tramite la conciliazione o l’arbitrato), nell’ambito del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
A livello della DTL e’ istituita, poi, la commissione provinciale di conciliazione che partecipa alla riunione fra lavoratore e datore e rappresentanti sindacali, legali ecc.. per trovare percorsi alternativi
allo scioglimento del rapporto di lavoro. Nel caso che nella procedura di conciliazione si arrivi ad una separazione di tipo consensuale del rapporto fra datore e dipendente si devono applicare le procedure relative all’Assicurazione Sociale per l’impiego (ASpI) allo scopo di favorire il reimpiego del lavoratore. Se poi la conciliazione non ha un esito positivo e si apre un contenzioso, , il giudice, per stabilire l’ammontare del risarcimento, dovra’ tenere in debito conto il comportamento delle 34 parti che si potra’ evincere dalla consultazione dei verbali relativi all’incontro con la commissione provinciale di conciliazione.
Il comma 41 e’ , invece, relativo al licenziamento per motivi disciplinari.
(Qui di seguito i testi dei commi 37,38, 39, 40, 41 dell’art.1)
37. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e' sostituito dal seguente: «2. La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato».
38. Al secondo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, la parola: «duecentosettanta» e' sostituita dalla seguente:
«centottanta».
39. Il termine di cui all'articolo 6, secondo xxxxx, primo periodo, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 38 del presente articolo, si applica in relazione ai licenziamenti intimati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
40. L'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e' sostituito dal seguente: «Art. 7.
- 1. Ferma l'applicabilita', per il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all'articolo 3, seconda parte, della presente legge, qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore di lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonche' le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato.
3. La Direzione territoriale del lavoro trasmette la convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta: l'incontro si svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile.
4. La comunicazione contenente l'invito si considera validamente effettuata quando
e' recapitata al domicilio del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro 35 domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero e' consegnata al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta.
5. Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro.
6. La procedura di cui al presente articolo, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro puo' comunicare il licenziamento al lavoratore.
7. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni in materia di Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) e puo' essere previsto, al fine di favorirne la ricollocazione professionale, l'affidamento del lavoratore ad un'agenzia di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
8. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa avanzata dalla stessa, e' valutato dal giudice per la determinazione dell'indennita' risarcitoria di cui all'articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e per l'applicazione degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile.
9. In caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore a presenziare all'incontro di cui al comma 3, la procedura puo' essere sospesa per un massimo di quindici giorni».
41. Il licenziamento intimato all'esito del procedimento disciplinare di cui all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, oppure all'esito del procedimento
lavorato 36
Tutele per Licenziamento Illegittimo
E’ formato dai commi 42, 43.
I precedenti apportano delle modifiche all’art.18 della legge del 20/05/1970 n.300, soprattutto al regime sanzionatorio presentato nel precedente articolo che era il solo che si occupasse dei casi di licenziamento illegittimo (inefficacia , annullamento, nullita’) ed era indipendente dalle ragioni del medesimo.
Le sanzioni, infatti , riguardavano solo le ditte aventi piu’ di 15 di- pendenti e consistevano: a) nel reintegro del lavoratore nel posto (oppure, a sostituzione del reintegro e a scelta del dipendente,in un’indennita’ di 15 mensilita’); b) nel risarcimento del danno subito tramite la corresponsione di un’indennita’,(mai meno di cinque mensilita’), correlata a quanto avrebbe ricevuto nel periodo che va dal licenziamento al reintegro: c) nella corresponsione di quanto dovuto, nel precedente periodo, come contribuzione pre- videnziale.
La precedente era una tutela forte ed anche piena che, pero’, e’ stata, in parte, delimitata dall’odierna “Legge Fornero”. Difatti l’art.18 della precedente legge trova, ora, applicazione solo
nell’ambito del licenziamento discriminatorio o orale. Negli altri tipi di licenziamento (soggettivo ed oggettivo) la tutela del lavoratore viene limitata ai fatti considerati di maggior gravita’ e riconsidera anche l’entita’ del risarcimento. Nonostante cio’ la “Legge Fornero” lascia in buona parte invariato quanto scritto nell’art.18 in materia di licenziamento discriminatorio .
37
Le novita’ introdotte dalla “Riforma Fornero” riguardano l’accoglimento del principio giuridico concernente il fatto che se il lavoratore nel periodo dal licenziamento al reintegro svolge un’attivita’ lavorativa il reddito ottenuto per questo lavoro va detratto dall’ammontare del risarcimento dovuto per il suddetto periodo.
Inoltre, l’indennita’ di risarcimento e’ parametrata non piu’ sul peri- odo che va dal licenziamento al reintegro ma sull’ultima mensilita’ percepita e nel modo stabilito dalla Legge n.604 del 1966 che ri- guarda le ditte di modesta grandezza.
Per quanto riguarda, invece, il licenziamento inefficace il lavor- atore, nei suoi confronti, e’ tutelato pienamente solo se si tratta di quello orale, mentre se non lo e’ ottiene solamente un’indennita’ compresa fra sei e dodici mensilita’ che si basa sull’entita’ della violazione commessa e che alla fine comporta sempre il licenzia- mento.
Inoltre la “Legge Fornero” stabilisce che (nell’ambito dei licenziamenti soggettivi e cioe’ in mancanza di una giusta causa e se la violazione del lavoratore rientra tra le condotte sanzionabili in maniera conservativa) il licenziamento del dipendente viene an- nullato, viene reimmesso nel posto di lavoro, viene risarcito del danno e ottiene il versamento dei contributi. Oltre a cio’, pero’, la
“Riforma Fornero” abolisce il limite minimo di risarcimento che , in ogni caso, non potra’ eccedere le dodici mensilita’, il che va incontro alle esigenze economiche del datore che dovra’ pure riassumere il dipendente illegittimamente licenziato. Inoltre dal risarcimento andra’ detratto quanto il lavoratore ha percepito(se ha lavorato) nel periodo dalla cessazione al reintegro ed anche quanto avrebbe potuto percepire(cioe’, anche se non ha lavorato).
38
Una volta che il giudice abbia dichiarato che il licenziamento e’ effettivo, il dipendente percepira’ solo un’indennita’ compresa fra le dodici e le 24 mensilita’(estremi inclusi). Quindi la riforma ha utilizzato una tutela forte e piena (nell’ambito del licenziamento soggettivo) solo per i casi piu’ rilevanti e gravi.
Anche quando il licenziamento e’ economico o oggettivo, (e se il fatto che ha provocato il licenziamento e’ insussistente), il giudice obbliga il datore al reintegro del dipendente e puo’utilizzare le modalita’ sanzionatorie stabilite per il licenziamento soggettivo grave.
Se, poi, il dipendente viene licenziato per motivi non proprio economici ma inerenti allo stato di salute della sua persona, il medesimo viene reintegrato nel posto di lavoro. Invece,in tutti gli altri casi di licenziamento economico illegittimo, il dipendente cessera’ il suo rapporto di lavoro e gli verranno corrisposte da 12 a 24 mensilita’ a titolo di risarcimento. Si puo’ dire , quindi, che la Riforma fa una distinzione, nella tutela del lavoratore,considerando soprattutto la gravita’ della violazione che ha motivato l’illegittimita’ del licenziamento.
Si puo’ aggiungere, inoltre, che quando il dipendente e’ riammesso nel posto di lavoro il datore e’ condannato dal giudice
a versare i contributi previdenziali che devono essere aumentati degli interessi legali per un importo pari alla differenza fra quanto avrebbe percepito se non fosse stato licenziato e quanto avrebbe percepito se avesse lavorato nel periodo fra il licenziamento e il reintegro.
39
La Riforma , poi, consente al datore di revocare il licenziamento purche’ questa revoca arrivi entro quindici giorni dall’impugnazione del medesimo da parte del dipendente. Accedere a questa revoca dovrebbe essere possibile per ogni datore indipendentemente dalla grandezza della ditta.
(Qui di seguito i testi dei commi 42, 43 dell’art.1 )
42. All'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo»;
b) i commi dal primo al sesto sono sostituiti dai seguenti: «Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullita' del licenziamento perche' discriminatorio ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, ovvero intimato in concomitanza col matrimonio ai sensi dell'articolo 35 del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o in violazione dei divieti di licenziamento di cui all'articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, ovvero perche' riconducibile ad altri casi di nullita' previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'articolo 1345 del codice civile, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro. La presente disposizione si applica anche ai dirigenti. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennita' di cui
al terzo comma del presente articolo. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perche' intimato in forma orale. Il giudice, con la sentenza di cui al primo comma, condanna altresi' il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullita', stabilendo a tal fine un'indennita' commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attivita' lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potra' essere inferiore a cinque mensilita' della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro e' 40 condannato inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al secondo comma, al lavoratore e' data la facolta' di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennita' pari a quindici mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto,
la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non e' assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennita' deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione.
Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perche' il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attivita' lavorative, nonche' quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennita' risarcitoria non puo' essere superiore a dodici mensilita' della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro
e' condannato, altresi', al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attivita' lavorative. In quest'ultimo caso, qualora i
contributi afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati d'ufficio alla gestione corrispondente all'attivita' lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al datore di lavoro. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennita' sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del terzo comma.
Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e 41
condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennita' risarcitoria
onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianita' del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attivita' economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo.
Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, della procedura di cui all'articolo 7 della presente legge, o della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, si applica il regime di cui al quinto comma, ma con attribuzione al lavoratore di un'indennita' risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravita' della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione a tale riguardo, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi e' anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal presente comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo.
Il giudice applica la medesima disciplina di cui al quarto comma del presente articolo nell'ipotesi in cui accerti il difetto di giustificazione del licenziamento intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per motivo oggettivo consistente nell'inidoneita' fisica o psichica del lavoratore, ovvero che il licenziamento e' stato intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile. Puo' altresi' applicare la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo; nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di cui al quinto comma. In tale ultimo caso il giudice, ai fini della determinazione dell'indennita' tra il minimo e il massimo previsti, tiene conto,
oltre ai criteri di cui al quinto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. Qualora, nel corso del giudizio, sulla base della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento risulti determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari, trovano applicazione le relative tutele previste dal presente articolo. Le disposizioni dei commi dal quarto al settimo si applicano al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue
dipendenze piu' di quindici lavoratori o piu' di cinque se si tratta di imprenditore 42
xxxxxxxx, nonche' al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che
nell'ambito dello stesso comune occupa piu' di quindici dipendenti e all'impresa agricola che nel medesimo ambito territoriale occupa piu' di cinque dipendenti, anche se ciascuna unita' produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa piu' di sessanta dipendenti.
Ai fini del computo del numero dei dipendenti di cui all'ottavo comma si tiene conto dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unita' lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge e i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale. Il computo dei limiti occupazionali di cui all'ottavo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.
Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purche' effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuita', con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente articolo»;
c) all'ultimo comma, le parole: «al quarto comma» sono sostituite dalle seguenti:
«all'undicesimo comma».
43. All'articolo 30, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'inosservanza delle disposizioni di cui al precedente periodo, in materia di limiti al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro, costituisce motivo di impugnazione per violazione di norme di diritto».
Disposizioni per i licenziamenti collettivi
Sono formate dai commi 44, 45, 46 dell’art.1 .
Queste disposizioni comportano delle modifiche ai commi della Legge del 23/07/1991 n. 223 .Queste modifiche si applicano: 1) alle pro- cedure di mobilita’ dovute agli esuberi di personale determinati da
43
trasformazione delle attivita’ lavorative . In conseguenza di questi
esuberi il datore avviava il cosiddetto licenziamento collettivo per riduzione del personale. 2) alle procedure di mobilita’ dovute ad una crisi aziendale ; in conseguenza di cio’ alla ditta veniva data la possibilita’ di accedere alla Cassa integrazione guadagni (CIGS) se riteneva di non riuscire a reimpiegare i lavoratori messi in mo- bilita’.
La “Legge Fornero” , invece, abroga la procedura di mobilita’ , a partire dal 01/01/2017, ed elimina sia le liste che l’indennita’ . Al posto di quest’ultima viene istituita la “nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego”(ASpI). Quindi la distinzione fra le due precedenti procedure di mobilita’ cessa di esistere e permane soltanto la pro- cedura di licenziamento collettivo per riduzione dei dipendenti.
L’iter di questo procedimento parte con la comunicazione, alle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA o RSU) e alle correlate associazioni di categoria che fanno parte dei sindacati italiani maggiormente rappresentativi, dei fattori che hanno provocato gli esuberi. In questa comunicazione vanno anche aggiunte tutte le in- formazioni riguardanti i motivi tecnici della crisi; i profili profes- sionali dei dipendenti in esubero e anche di quelli che non lo sono.
A questo livello, il sindacato ha il compito di svolgere la trattativa con il datore (o con i suoi rappresentanti) per trovare una soluzione che permetta di evitare i licenziamenti. E’ in questa fase che possono essere tolti i vizi formali, e non, esistenti nella comunicazione.
44
Se, pero’, al termine della trattativa non si arriva ad un accordo, il datore indica i dipendenti che devono essere licenziati. A questo proposito, la “Legge Fornero” stabilisce che, entro sette giorni dalla comunicazione dei licenziamenti o recessi, deve essere invi- ato agli Uffici Pubblici l’elenco dei dipendenti riportante anche il motivo per cui i medesimi sono stati licenziati. Con la Legge del 23/07/1991 n.223 invece la comunicazione dei recessi e quella agli uffici pubblici doveva avvenire nello stesso momento. Su quest’ultimo punto ci sono stati vari dubbi interpretativi che la “Legge Fornero” si e’ preoccupata di eliminare e, inoltre ha equiparato i termini di impugnazione del licenziamento collettivo a quelli riguardanti il licenziamento individuale.
A questo proposito, la “legge Fornero”modifica il termine di im- pugnazione del licenziamento che era di 60 giorni, (nel comma 3 dell’art.5 della L.223/1991), tramite il riferimento all’art.6 della
L. 604/1966 con la conseguenza che ai 60 giorni devono essere sommati altri 180 giorni . Entro questo secondo temine, quindi, deve essere depositato in Tribunale il ricorso giudiziale, e deve anche essere comunicato al datore la richiesta per un tentativo di arbitrato.
Oltre a cio’, la “Legge Fornero” definisce alcune novita’ per quanto concerne le sanzioni applicabili sia in caso di inefficacia che di annullamento del licenziamento. Infatti, la precedente legge (art.18, L.300/1970) prevedeva una tutela piena del dipendente
con risarcimento del danno, reintegro nel posto e versamento con- tributi. Invece, la “Riforma Fornero” non ha stabilito una nuova e completa disciplina del regime sanzionatorio riguardante il li- cenziamento illegittimo ma ha definito soltanto un rinvio all’art.18 e precisamente al primo comma che stabilisce solo il reintegro del dipendente. Quindi non c’e’ stato un rinvio anche ai commi due e tre che determinano il risarcimento, da parte del datore, del lavor-
atore e la possibilita’, per quest’ultimo, di scegliere, al posto del 45 reintegro, un’indennita’ uguale a quindici mensilita’. Nonostante cio’ , questi commi richiamano il comma n. 1 e, quindi, si ritiene che le disposizioni sanzionatorie per licenziamento illegittimo debbano basarsi su tutti e tre i commi. Date queste premesse, la sentenza di un giudice, che condanna un datore al reimpiego del dipendente , lo condanna anche al risarcimento del danno patito.
L’entita’ del risarcimento, poi, non puo’ essere al di sotto delle cinque mensilita’della retribuzione globale effettiva . Quest’ultima rappresenta quanto il dipendente avrebbe percepito dal giorno del licenziamento a quello del reintegro ed a cui va detratto quanto ha percepito per altri lavori svolti nel medesimo periodo.
Inoltre il dipendente deve riprendere il lavoro entro trenta giorni dalla richiesta del datore come conseguenza della condanna di quest’ultimo da parte del giudice. In caso contrario il licenziamento ha effetto.
Se, invece, il lavoratore sceglie, al posto del reintegro, di ricevere un’indennita’ uguale a quindici mensilita’ , questa scelta deve es- sere fatta entro trenta giorni dal giorno del deposito della sentenza oppure, sempre entro trenta giorni , dalla richiesta del datore.
Se, inoltre, le comunicazioni scritte del datore sono inefficaci per violazioni formali, la “Legge Fornero” rimanda alle sanzioni previste per il licenziamento oggettivo o economico (comma 7 del rinnovato art.18, L.300/1970 che, a sua volta, rinvia al quinto comma del medesimo articolo ). Date queste premesse il regime sanzionatorio da applicare per questo tipo di licenziamento illegittimo dovrebbe essere il seguente: 1) Il giudice dichiara terminato il rapporto di lavoro a partire dal giorno del 46 licenziamento: 2) Il giudice stabilisce che il datore debba pagare
al dipendente un’indennita’ di risarcimento compresa fra le dodici mensilita’ e le ventiquattro mensilita’. In quest’ultimo caso , la “Legge Fornero” introduce delle cose nuove in quanto al posto della tutela reale e piena del lavoratore stabilita dalla precedente legislazione applica solamente una tutela basata sul risarcimento.
Se, invece, c’e’ una violazione, da parte del datore, dei criteri di scelta del lavoratore, (cioe’:al posto del reintegro il lavoratore sceglie la corresponsione di 15 mensilita’), viene applicato quanto stabilito dal comma 4 del precedente art.18 e, in questo caso si ha:
1) Il giudice annulla la risoluzione del rapporto di lavoro ; 2) Il giudice condanna il datore ad invitare il dipendente a riprendere il lavoro; 3) Se il lavoratore non riprende il suo posto entro 30 giorni a partire dall’invito del datore, il rapporto di lavoro deve considerarsi risolto; 4) Se il lavoratore non riprende il suo posto nel precedente periodo di tempo puo’ pero’ richiedere , al posto del reintegro,la corresponsione di un’indennita’di risarcimento uguale a quindici mensilita’; 5) Il datore, inoltre, e’ condannato a pagare un risarcimento correlato a quanto il dipendente avrebbe avuto nel periodo dal licenziamento al reintegro. A questa indennita’ va sottratto quanto il lavoratore avrebbe ottenuto , nello stesso periodo, da altri lavori ed anche quanto avrebbe potuto
ricevere se fosse stato monetizzato il tempo speso, da parte del dipendente, nella ricerca diligente di una nuova occupazione. Comunque questa indennita’ non puo’ oltrepassare le dodici mensilita’; 6) Oltre a cio’, il giudice condanna il datore alla corresponsione dei contributi previdenziali e assistenziali per il periodo che va dal licenziamento al reintegro , aumentati degli interessi legali uguali alla differenza tra quanto il lavoratore avrebbe guadagnato se non fosse stato illegittimamente licenziato 47 e quanto avrebbe o ha ottenuto per lo svolgimento, nello stesso periodo, di altri lavori. I contributi ottenuti dal dipendente nel corso di questi altri lavori, e sottoposti, per esempio, ad una diversa gestione previdenziale, vanno attribuiti d’ufficio alla gestione previdenziale che il lavoratore aveva prima del licenziamento
(Qui di seguito i testi dei commi 44 , 45, 46 dell’art.1)
44. All'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, al secondo periodo, la parola: «Contestualmente» e' sostituita dalle seguenti: «Entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi».
45. All'articolo 4, comma 12, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli eventuali vizi della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo possono essere sanati, ad ogni effetto di legge, nell'ambito di un accordo sindacale concluso nel corso della procedura di licenziamento collettivo».
46. All'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Qualora il licenziamento sia intimato senza l'osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all'articolo 18, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. In caso di violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, si applica il regime di cui al terzo periodo del settimo comma del predetto articolo 18. In caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1, si applica il regime di cui al quarto comma del medesimo articolo 18. Ai fini dell'impugnazione del licenziamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni».
Ambito applicativo del rito speciale per controversie sui licenziamenti
E’ formato dal comma 47 dell’art.1.
Quest’ultimo dispone che i commi da 48 a 68 vanno applicati alle controversie riguardanti l’impugnativa del licenziamento se
48
quest’ultime ricadono nell’ambito di quanto stabilito nell’art.18
della L. del 20/05/1970 n.300 e successive modifiche.
In pratica, si considera che il rito speciale possa applicarsi alle risoluzioni del rapporto di lavoro ingiustificate ed inefficaci in ditte con piu’ di quindici dipendenti ed anche alle risoluzioni del rapporto discriminatorie o orali in ditte sia di piccole che di grandi dimensioni.
Da questo ambito applicativo, invece, dovrebbero essere tolte le controversie ingiustificate riguardanti le risoluzioni di rapporti di lavoro, scaturite all’interno di ditte con meno di 15 dipendenti, che continueranno ad essere regolate dall’art.8 della L.604/1966.
Inoltre, va evidenziato che il rito speciale puo’ essere applicato anche quando il dipendente si trova nell’ambito di un rapporto di lavoro continuativo di una modalita’ a progetto dal momento che si ipotizza che questo rapporto sia di tipo subordinato.
(Qui di seguito il testo del comma 47 dell’art.1)
47. Le disposizioni dei commi da 48 a 68 si applicano alle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300,15 e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro
Tutela Urgente per le controversie sui licenziamenti
E’ formato dai commi 48, 49, 50 dell’art.1.
Il comma 48 che fa la disamina del tipo di Tutela Urgente a disposizione del lavoratore inizia con una prima fase, determinata dalla presentazione della domanda di ricorso giudiziale al Tribunale, articolata nella seguente maniera ed in cui sono 49 presenti: 1) Ufficio giudiziario; 2) Le parti; 3) L’oggetto ed i motivi del ricorso; 4) I risultati conclusivi.
Sta di fatto che la domanda del ricorso deve avere come oggetto
soprattutto l’impugnativa del licenziamento.
Date queste premesse, il giudice, per attivare un procedimento “celere e non pesante”, stabilisce la prima udienza di comparizione delle parti non oltre i quaranta giorni dal deposito della domanda di ricorso. Nel corso di questa udienza procede al contraddittorio senza formalismi e nel modo che ritiene piu’consono a quanto stabilito dalla legge.
Dato cio’ i poteri del giudice risultano essere i seguenti: 1) Puo’ stabilire di interrogare persone che siano a conoscenza dei fatti; 2) Puo’ disporre, su richiesta, l’accesso sul luogo di lavoro; 3) Puo’ anche convocare rappresentanti dei sindacati per avere ulteriori informazioni sui contratti stipulati. ; 4) Puo’ far vedere alle parti le mancanze formali e sostanziali eventualmente presenti negli atti ed indicare alle parti le modalita’ per correggerle; 5) Puo’ ammettere la presentazione di prove di qualsiasi tipo.
Infine il giudice stabilisce, al termine di questo processo del lavoro, che la domanda di impugnativa del licenziamento puo’
essere accolta o rigettata ed emette un’ordinanza che ha valore esecutivo e che puo’ essere abrogata o sospesa solo da una sentenza con cui termina una seconda fase di giudizio eventualmente avviata dalla parte risultata perdente al termine della prima fase. (commi 49, 50 )
(Qui di seguito i testi dei commi 48, 49 , 50 dell’art.1)
48. La domanda avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento di cui al comma 50
00 si propone con ricorso al tribunale in funzione di giudice del lavoro. Il ricorso
Qualora dalle parti siano prodotti documenti, essi devono essere depositati presso la cancelleria in duplice copia.
49. Il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione indispensabili richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura civile, e provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva, all'accoglimento o al rigetto della domanda.
50. L'efficacia esecutiva del provvedimento di cui al comma 49 non puo' essere sospesa o revocata fino alla pronuncia della sentenza con cui il giudice definisce il giudizio instaurato ai sensi dei commi da 51 a 57.
Opposizione contro l’ordinanza di rigetto o di accoglimento del licenziamento
E’ formato dai commi 51, 52, 53, 54 , 55, 56, 57 dell’art.1.
Se una parte si oppone all’ordinanza puo’ seguire, alla prima fase, una seconda fase . Anche questa seconda parte ricade nell’ambito
di quanto stabilito dal codice di procedura civile sul processo del lavoro. Colui che ricorre deve opporsi presentando un ricorso in cui sono presenti i seguenti dati: 1) Presentazione di quel che e’ accaduto,( i fatti ) ,e evidenziazione degli elementi concernenti il diritto e su cui si basa il ricorso; 2) Evidenziazione delle prove a disposizione di chi ha presentato il ricorso con particolar riguardo per quelle costituite da documenti; 3) Indicazione delle parti e del
giudice ; 4) Evidenziazione dell’oggetto. 51
In questa seconda fase non ci si puo’ avvalere della presentazione di domande dissimili da quelle che riguardano l’impugnazione del licenziamento, a meno che siano basate su fatti identici.
Date queste premesse , il giudice stabilisce, tramite decreto, il giorno dell’udienza di discussione che deve ricadere entro sessanta giorni ,(estremo incluso ) , a partire dal giorno di presentazione del ricorso. Inoltre, il giudice consente all’opposto la possibilita’ di costituirsi non oltre i dieci giorni che lo separano dal giorno dell’udienza. Quest’ultimo, oltre a cio’, si costituisce dopo aver presentato nella cancelleria del tribunale una memoria difensiva , (art.416 del codice di procedura civile ), in cui sono elencati i seguenti fattori : 1) Indicare le eccezioni processuali e di merito che non sono state notate dal giudice; 2) Indicare il nominativo di un terzo da chiamare in causa ; 3) Presentare , se esistono, delle domande riconvenzionali che se non si basano su fatti simili a quelli esistenti nella domanda principale verranno trattati dal giudice in modo separato .
Se, poi, viene chiamato un terzo da una parte o dal giudice per avere una disamina processuale piu’ approfondita, quest’ultimo stabilisce la data di una nuova udienza entro i 60 giorni seguenti alla chiamata. Questo terzo testimone, inoltre, deve costituirsi
almeno dieci giorni prima della data dell’udienza presentando una sua memoria
Alla fine di questo iter il giudice, che puo’ tralasciare ogni formalismo, sentenzia in modo provvisorio, di accogliere o di rigettare la domanda di impugnativa del licenziamento e deposita questa sentenza, (con motivazione ) , in cancelleria entro 10 giorni
dalla data di discussione della precedente domanda
52
(Qui di seguito i testi dei commi 51, 52 , 53 , 54, 55 , 56, 57 dell’art.1 )
51. Contro l'ordinanza di accoglimento o di rigetto di cui al comma 49 puo' essere proposta opposizione con ricorso contenente i requisiti di cui all'articolo 414 del codice di procedura civile, da depositare innanzi al tribunale che ha emesso il provvedimento opposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione dello stesso, o dalla comunicazione se anteriore. Con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47 del presente articolo, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi o siano svolte nei confronti di soggetti rispetto ai quali la causa e' comune o dai quali si intende essere garantiti. Il giudice fissa con decreto l'udienza di discussione non oltre i successivi sessanta giorni, assegnando all'opposto termine per costituirsi fino a dieci giorni prima dell'udienza.
52. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, anche a mezzo di posta elettronica certificata, dall'opponente all'opposto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.
53. L'opposto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria di memoria difensiva a norma e con le decadenze di cui all'articolo 416 del codice di procedura civile. Se l'opposto intende chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella memoria difensiva.
54. Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102, secondo comma, 106 e 107 del codice di procedura civile, il giudice fissa una nuova udienza entro i successivi sessanta giorni, e dispone che siano notificati al terzo, ad opera delle parti, il provvedimento nonche' il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione dell'opposto, osservati i termini di cui al comma 52.
55. Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando la propria memoria a norma del comma 53.
56. Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale non e' fondata su fatti costitutivi identici a quelli posti a base della domanda principale il giudice ne dispone la separazione.
57. All'udienza, il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione ammissibili e rilevanti richiesti dalle parti nonche' disposti d'ufficio, ai sensi dall'articolo 421 del codice di procedura civile, e provvede con sentenza
all'accoglimento o al rigetto della domanda, dando, ove opportuno, termine alle 53
parti per il deposito di note difensive fino a dieci giorni prima dell'udienza di
Reclamo e ricorso in Cassazione contro la sentenza che decide sul ricorso al Tribunale in funzione di giudice del lavoro
E’ formato dai commi 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64.
Per opporsi alla sentenza con cui termina il giudizio di primo grado si puo’ fare ricorso alla Corte di appello. Questa domanda deve essere presentata e depositata presso la corte entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza.
In questa domanda di ricorso non possono essere presentate, dalle parti, nuove prove a meno che la Corte non le consideri indispensabili; oppure, che una delle parti dimostri, che per cause di forza maggiore, non abbia potuto presentarle durante il primo grado.(comma 59 ).
Inoltre, anche in questa fase sono validi i medesimi termini previsti per il giudizio in sede di opposizione e, oltre a cio’, anche in questo livello del giudizio il giudice puo’ tralasciare, nel contraddittorio, ogni formalismo non necessario.(comma 60 )
Inoltre, una volta che si e’ arrivati alla sentenza, se quest’ultima non viene notificata o comunicata diverra’ definitiva e non impugnabile a meno che un reclamo non venga inoltrato nel periodo di tempo di sei mesi dalla pubblicazione della medesima (comma 61 ).
Per opporsi alla sentenza con cui termina il giudizio di secondo 54 grado si puo’ ricorrere alla Cassazione entro i sessanta giorni a partire dal giorno di comunicazione o di notifica della sentenza.
Se, poi, il perdente vuole ottenere la sospensione della medesima deve presentare domanda scritta alla Corte di Xxxxxxx.(comma 62). Se, inoltre, non c’e’ stata ne’ la notifica ne’ la comunicazione della sentenza al termine del primo grado, la medesima non puo’ essere impugnata se viene presentata oltre i sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (comma 64 ).
(Qui di seguito i testi dei commi 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 dell’art.1)
58. Contro la sentenza che decide sul ricorso e' ammesso reclamo davanti alla corte d'appello. Il reclamo si propone con ricorso da depositare, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore.
59. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova o documenti, salvo che il collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione ovvero la parte dimostri di non aver potuto proporli in primo grado per causa ad essa non imputabile.
60. La corte d'appello fissa con decreto l'udienza di discussione nei successivi sessanta giorni e si applicano i termini previsti dai commi 51, 52 e 53. Alla prima udienza, la corte puo' sospendere l'efficacia della sentenza reclamata se ricorrono gravi motivi. La corte d'appello, sentite le parti, omessa ogni formalita' non
essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene xxx' opportuno agli atti di istruzione ammessi e provvede con sentenza all'accoglimento o al rigetto della domanda, dando, ove opportuno, termine alle parti per il deposito di note difensive fino a dieci giorni prima dell'udienza di discussione. La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall'udienza di discussione.
61. In mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si applica l'articolo 327 del codice di procedura civile.
62. Il ricorso per cassazione contro la sentenza deve essere proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione della stessa, o dalla 55
notificazione se anteriore. La sospensione dell'efficacia della sentenza deve essere
chiesta alla corte d'appello, che provvede a norma del comma 60.
63. La Corte fissa l'udienza di discussione non oltre sei mesi dalla proposizione del ricorso.
64. In mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si applica l'articolo 327 del codice di procedura civile.
Calendario Udienze e Disposizioni finanziarie
E’ formato dai commi 65, 66, 67, 68, 69. Questi commi dispongono di riservare un percorso veloce per la trattazione dei giudizi che rientrano nell’ambito del nuovo rito speciale della “Legge Fornero”. Cio’ si ottiene tramite l’indicazione di un particolare “Calendario delle udienze” che consente di dare la precedenza a quelle contenute al suo interno. Per quanto riguarda il” nuovo rito speciale” si stabilisce che esso trovi applicazione solo per le controversie iniziate dopo il 18/07/2012.
Inoltre, con il comma 69 si dispone che l’attuazione di quanto e’ contenuto nei commi da 47 a 68 non deve costituire un aggravio per la finanza pubblica ne’ deve dare luogo ad entrate inferiori alle attuali.
(Qui di seguito i testi dei commi 65, 66, 67, 68 , 69 dell’art.1)
65. Alla trattazione delle controversie regolate dai commi da 47 a 64 devono essere riservati particolari giorni nel calendario delle udienze.
66. I capi degli uffici giudiziari vigilano sull'osservanza della disposizione di cui al comma 65.
67. I commi da 47 a 66 si applicano alle controversie instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
68. I capi degli uffici giudiziari vigilano sull'osservanza della disposizione di cui al comma 67.
69. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 47 a 68 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ovvero minori entrate.
56
ARTICOLO 2
Ammortizzatori Sociali
Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) e requisiti per cui sia riconosciuta ai lavoratori
E’ formato dai commi 1,2, 3, 4, 5, 6 dell’art.2.
L’ASpI e’ il mezzo, determinato dalla “Legge Fornero”, per sostenere il reddito dei lavoratori. Difatti, le indennita’ stabilite dall’ASpI salvaguardano il dipendente qualora si trovasse nel caso di disoccupazione involontaria determinata dal licenziamento sia personale che collettivo . Inoltre, queste indennita’ lo tutelano anche quando si trova nell’ambito di una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta all’interno della nuova procedura di conciliazione stabilita dalla “Riforma Fornero”.
Date queste premesse si puo’ definire l’ASpI come un ammortizzatore sociale universale. Infatti, questa Assicurazione Sociale riguarda, all’interno del lavoro dipendente, tutti i lavoratori subordinati; sia quelli a tempo indeterminato che a termine. In questo novero vanno compresi anche gli apprendisti e i soci che lavorano in una cooperativa che, pero’, abbiano con quest’ultima un lavoro di tipo subordinato(comma 2).
57
Si deve aggiungere, pero’, che nell’ASpI non sono inclusi i dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato e i lavoratori agricoli (sia a tempo indeterminato che determinato). Questi ultimi seguiteranno a ricevere l’indennita’ di disoccupazione propria del comparto agricolo.
Per poter ricevere, poi, l’indennita’ erogata dall’ASpI il dipendente deve aver raggiunto un’anzianita’ assicurativa pari ad almeno un biennio e deve avere anche un anno di contribuzione ottenuto nei due anni antecedenti al biennio precedentemente menzionato.
L’ASpI non e’ soltanto universale, ma e’ anche “unica”. Dato cio’, sostituisce a partire dal 01/01/2013 l’indennita’ di disoccupazione non agricola ; sia quella ordinaria che quella con requisiti ridotti. Inoltre, quando andra’ a regime (e cioe’ a partire dal 01/01/2017) sostituira’ l’indennita’ di mobilita’
(Qui di seguito i testi dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dell’art.2)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data e' istituita, presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un'indennita' mensile di disoccupazione.
2. Sono compresi nell'ambito di applicazione dell'ASpI tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, con esclusione dei dipendenti
a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, 58
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei confronti degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali trovano applicazione le norme di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni.
4. L'indennita' di cui al comma 1 e' riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.
5. Sono esclusi dalla fruizione dell'indennita' di cui al comma 1 i lavoratori che siano cessati dal rapporto di lavoro per dimissioni o per risoluzione consensuale del rapporto, fatti salvi i casi in cui quest'ultima sia intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato
dal comma 40 dell'articolo 1 della presente legge.
6. L'indennita' di cui al comma 1 e' rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilita' aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.
Ammontare Indennita’ -- Contributi Figurativi
E’ formato dai commi 7, 8, 9, 10, e da un anticipo del comma 19 dell’art.2.
La “Legge Fornero” definisce, a questo punto, i tipi di calcoli da fare per ottenere la nuova indennita’ mensile stabilita dalla legge.
A questo scopo, dapprima definisce la metodologia tramite la quale ottenere una base retributiva da cui poter calcolare tutto il 59 resto. Quest’ultima e’ stata stabilita nell’ordine di 1180€ mensili
,(questo valore non e’ fisso), per il 2013. Quindi l’indennita’ erogata dall’ASpI fara’ riferimento a questo livello retributivo . Infatti, si avranno i seguenti casi: 1) Se la retribuzione percepita dal dipendente e’ minore o uguale a 1180 € mensili, l’indennita’ sara’ pari al 75% della precedente mensilita’; 2) Se la retribuzione percepita dal dipendente e’ superiore a 1180€ mensili l’indennita’ e’ come quella del caso “1)” . A questa pero’ va sommata una cifra uguale al 25% della differenza fra quanto percepito mensilmente e 1180€ , tenendo ben presente che quanto corrisposto come indennita’ non puo’ superare un ben preciso massimale (cioe’ la piu’ alta retribuzione mensile del trattamento straordinario della cassa integrazione guadagni).
Inoltre, l’importo erogato come indennita’ puo’ essere ridotto in base alla durata del medesimo . Difatti, dopo sei mesi, e’ ridotto del 15%. E’ ridotto di nuovo del 30% dopo dodici mesi dall’inizio dell’erogazione dell’indennita’.
Oltre a questa indennita’ , chi non ha piu’ un rapporto di lavoro ha diritto ad una contribuzione figurativa che risulta utile a fini pensionistici (tranne nelle situazioni in cui devono essere calcolati i contributi effettivamente versati = comma 10).
Inoltre, la “Riforma Fornero “ stabilisce, in modo sperimentale, che nel periodo 2013-2015 questa indennita’ possa essere erogata in un’unica soluzione su richiesta del dipendente , in modo da favorire il sorgere di attivita’ di lavoro autonomo come imprese di piccole dimensioni oppure associazioni di tipo cooperativo (comma 19)
(Qui di seguito i testi dei commi 7, 8, 9, 10 dell’art.2 )
60
7. L'indennita' mensile e' rapportata alla retribuzione mensile ed e' pari al 75 per cento nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2013 all'importo di 1.180 euro mensili, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente; nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennita' e' pari al 75 per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. L'indennita' mensile non puo' in ogni caso superare l'importo mensile massimo di cui all'articolo unico, secondo comma, lettera b), della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni.
8. All'indennita' di cui al comma 1 non si applica il prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
9. All'indennita' di cui al comma 1 si applica una riduzione del 15 per cento dopo i primi sei mesi di fruizione. L'indennita' medesima, ove dovuta, e' ulteriormente decurtata del 15 per cento dopo il dodicesimo mese di fruizione.
10. Per i periodi di fruizione dell'indennita' sono riconosciuti i contributi figurativi nella misura settimanale pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di cui al comma 6 degli ultimi due anni. I contributi figurativi sono utili ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici; essi non sono utili ai fini del conseguimento del diritto nei casi in cui la normativa richieda il computo della sola contribuzione effettivamente versata.
Durata dell’erogazione dell’indennita’
E’ formato dal comma 11, e dall’anticipo dei commi 12 e 13 dell’art.2..
A partire dal 01/01/2016 la durata dell’ASpI e’ in realzione all’eta’ del dipendente secondo le seguenti modalita’ : 1) Per i dipendenti con meno di 55 anni l’erogazione dell’indennita’ cessera’ dopo dodici mesi; 2) Per i dipendenti che hanno 55anni o 61 un’eta’ superiore, l’erogazione dell’indennita’ cessera’ dopo diciotto mesi. Si deve aggiungere, pero’, che l’indennita’ viene corrisposta solo su domanda del dipendente entro due mesi dalla perdita del posto di lavoro ed ha una decorrenza che parte dall’ottavo giorno successivo a quello di presentazione della domanda o dall’ottavo giorno successivo a quello della perdita del lavoro (commi 12, 13)
(E’ formato dal comma 11 dell’art.2)
11. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data:
a) per i lavoratori di eta' inferiore a cinquantacinque anni, l'indennita' di cui al comma 1 viene corrisposta per un periodo massimo di dodici mesi, detratti i periodi di indennita' eventualmente fruiti nel medesimo periodo, anche in relazione ai trattamenti brevi di cui al comma 20 (mini-ASpI);
b) per i lavoratori di eta' pari o superiore ai cinquantacinque anni, l'indennita' e' corrisposta per un periodo massimo di diciotto mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni, detratti i periodi di indennita' eventualmente fruiti nel medesimo periodo ai sensi del comma 4 ovvero del comma 20 del presente articolo.
Procedura di erogazione dell’indennita’
E’ formato dai commi 12, 13, 14 ed anticipo del 15 dell’art.2.
I commi 14 e 15, per esempio, stabiliscono che per tutto il periodo di disoccupazione il lavoratore, per avere l’indennita’
dell’ASpI, non deve esercitare un altro lavoro. In quest’ultimo caso , e cioe’ se fosse rioccupato con un rapporto di lavoro di tipo subordinato, l’indennita’ sarebbe sospesa per un tempo massimo di sei mesi.
62
I commi 12 e 13 invece definiscono alcune modalita’ di erogazione dell’indennita’. Difatti il primo dei due stabilisce che quest’ultima spetta al dipendente a partire dall’ottavo giorno di cessazione del rappporto di lavoro, oppure dal giorno in cui si e’ presentata la domanda per usufruire dell’indennita’.
(Qui di seguito i testi dei commi 12, 13, 14 dell’art.2 )
12. L'indennita' di cui al comma 1 spetta dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro ovvero dal giorno successivo a quello in cui sia stata presentata la domanda.
13. Per fruire dell'indennita' i lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda, esclusivamente in via telematica, all'INPS, entro il termine di due mesi dalla data di spettanza del trattamento.
14. La fruizione dell'indennita' e' condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni.
Tutele del soggetto in caso di nuova occupazione
E’ formato dai commi 15, 16 , 17, 18, 19 dell’art.2.
Se, invece, il soggetto inizia autonomamente una nuova attivita’, l’indennita’ sara’ erogata in quantita’ ridotta solo se quanto preventivato dal lavoratore con questa nuova attivita’ sara’ inferiore al limite stabilito come reddito per il mantenimento dello stato di disoccupazione. Dato cio’ il lavoratore, per mantenere l’erogazione dell’indennita’, deve informare l’INPS entro trenta giorni dall’inizio di questa nuova attivita’ e deve anche dichiarare
il reddito che spera di ottenere nel corso dell’anno. Come conseguenza di questa nuova occupazione l’indennita’ del soggetto sara’ ridotta dell’80% del reddito previsto per quell’anno. Questa riduzione sara’ operata automaticamente dall’INPS attraverso un conguaglio fatto sulla dichiarazione dei redditi presentata dal soggetto in questione.
63
Inoltre, la “Legge Fornero” preventiva, ancora in modo sperimentale, per il periodo di tempo dal 2013 al 2015, ( sempre che ci siano le risorse), l’erogazione al lavoratore dell’indennita’ dell’ASpI in un’unica soluzione, e questo allo scopo di favorire l’inizio di nuove attivita’ di tipo autonomo come microimprese ed associazioni di genere cooperativo.
(Qui di seguito i commi 15, 16, 17, 18, 19 dell’art.2 )
15. In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l'indennita' di cui al comma 1 e' sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608, e successive modificazioni, fino ad un massimo di sei mesi; al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore a sei mesi l'indennita' riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.
16. Nei casi di sospensione, i periodi di contribuzione legati al nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti valere ai fini di un nuovo trattamento nell'ambito dell'ASpI o della mini-ASpI di cui al comma 20.
17. In caso di svolgimento di attivita' lavorativa in forma autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attivita', dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attivita'. Il predetto Istituto provvede, qualora il reddito da lavoro autonomo sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, a ridurre il pagamento dell'indennita' di un importo pari all'80 per cento dei proventi preventivati, rapportati al tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attivita' e la data di fine dell'indennita' o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente e' conguagliata d'ufficio al momento della presentazione della19 dichiarazione dei redditi; nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, e' richiesta al beneficiario un'apposita autodichiarazione concernente i proventi ricavati dall'attivita' autonoma.
18. Nei casi di cui al comma 17, la contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attivita' di lavoro autonomo non da' luogo ad accrediti contributivi ed e' riversata alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
19. In via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell'indennita' di cui al comma 1 puo' richiedere la liquidazione degli importi del relativo trattamento pari al numero di mensilita' non ancora percepite, al fine di intraprendere un'attivita' di lavoro autonomo, ovvero per avviare un'attivita' in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa. Tale possibilita' e' riconosciuta nel limite massimo di 20 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Al relativo onere si provvede mediante 64
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati limiti, condizioni e modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
ASpI e mini-ASpI
E’ Formato dai commi 20, 21, 22, 23, 24 dell’art.2.
Se il dipendente non possiede i requisiti di assicurazione e di contributi stabiliti per ricevere l’indennita’ ordinaria puo’ ottenere l’indennita’ della mini-ASpI. Per averla basta che il lavoratore abbia tredici settimane di contributi ottenuti negli ultimi dodici mesi. Se il dipendente rientra in queste condizioni, la durata della mini-ASpI xxxx’ uguale alla meta’ delle settimane coperte da contribuzione e relative all’ultimo anno. Inoltre, l’ammontare dell’importo e’ uguale a quello dell’ASpI, e al lavoratore ,nel periodo in cui usufruisce di questa indennita’, saranno accreditati i contributi figurativi(sono validi ai fini pensionistici). Se, pero’, il periodo lavorativo e’ brevissimo la precedente indennita’ puo’ essere sospesa (comma 23).
La cosiddetta mini-ASpI avra’ vigore a partire dal 01/01/2013 e prendera’ il posto dell’indennita’ di disoccupazione con requisiti ridotti . Questa mini-ASpI, poi, avra’ valore anche per la disoccupazione relativa al 2012.
(Qui di seguito i commi 20, 21, 22, 23, 24 dell’art.2)
20. A decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti di cui al comma 2 che possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione di attivita' lavorativa negli ultimi dodici mesi, per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per 65 l'assicurazione obbligatoria, e' liquidata un'indennita' di importo pari a quanto definito nei commi da 6 a 10, denominata mini-ASpI.
21. L'indennita' di cui al comma 20 e' corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla meta' delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno, detratti i periodi di indennita' eventualmente fruiti nel periodo.
22. All'indennita' di cui al comma 20 si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4, lettera a), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19.
23. In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l'indennita' e' sospesa d'ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, fino ad un massimo di cinque giorni; al termine del periodo di sospensione l'indennita' riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.
24. Le prestazioni di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si considerano assorbite, con riferimento ai periodi lavorativi dell'anno 2012, nelle prestazioni della mini-ASpI liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2013.
Contributi al finanziamento delle Indennita’a carico del datore
E’ formato dai commi 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37 , 38, 39 dell’art. 2.
La “Legge Fornero” regola e stabilisce i contributi da versare per il finanziamento della nuova indennita’ dell’ ASpI. Infatti, la precedente “Legge” stabilisce che l’onere del versamento dei
contributi ricada interamente sul datore di lavoro secondo le seguenti modalita’: 1) Un contributo da versare mensilmente
,relativo a tutti i dipendenti presenti nell’organico (apprendisti inclusi), uguale all’1,31% della retribuzione imponibile a fini previdenziali. Questo importo non e’ difforme da quanto era stato stabilito dalla precedente assicurazione che non e’ piu’ in vigore dal 01/01/2013; 2) L’erogazione di un versamento, considerato come contributo addizionale, per i dipendenti che lavorino con 66 contratti non a tempo indeterminato. L’importo di questo contributo xxxx’ uguale all’1,4% della retribuzione imponibile a fini previdenziali. Nonostante cio’, questo contributo ulteriore non deve essere versato per determinati gruppi di dipendenti ( per esempio ,gli stagionali, gli apprendisti ecc.). Inoltre, questo contributo aggiuntivo puo’ essere restituito al datore (in ragione
di un massimo di sei mensilita’)nell’eventualita’ che il lavoratore pervenga ad un contratto a tempo indeterminato, oppure nell’eventualita’ che il dipendente sia riassunto nel periodo di sei mesi a partire dal giorno di cessazione del contratto a tempo determinato . In aggiunta a cio’, da queste sei mensilita’ ne devono essere sottratte tante quanti sono i mesi passati dal termine del precedente contratto alla riassunzione del dipendente; 3) Un contributo per il licenziamento di un lavoratore con contratto a tempo indeterminato (licenziamento dovuto a motivo diverso dalle dimissioni ). Questa somma pero’ non deve essere erogata se il datore gia’ versa il contributo per la messa in mobilita’ del dipendente, ne’ deve essere erogata se ci si trova nel periodo transitorio (va dal 2013 al 2015; estremi inclusi).
Date queste premesse, il contributo/somma dovuto dal datore e’ correlato con l’indennita’ ASpI che spetta ogni mese al lavoratore,e dipende anche dall’anzianita’ del medesimo
nell’ambito della ditta. Questa somma, quindi, va da un importo pari a quindici giorni dell’indennita’,(nel caso che il dipendente sia in carico alla ditta da un anno); passa, poi, ad un importo pari a un mese, (nel caso che il dipendente sia in carico alla ditta da due anni ); ed, infine, raggiunge un importo pari a quarantacinque giorni, (nel caso che il dipendente sia in carico alla ditta dai tre anni in su ). A partire, poi, dal 2017 questa somma verra’
aumentata di tre volte quando si verifica un licenziamento 67
collettivo e, contemporaneamente, questa interruzione del rapporto di lavoro non sia stata concordata con il sindacato.
Parallelamente a cio’, a partire dal 01/01/2013 , viene ridotta al 2,6% l’entita’ della contribuzione che deve essere sostenuta dalle agenzie di somministrazione dei fondi per la formazione
(Qui di seguito i commi 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39 dell’art.2)
25. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013, al finanziamento delle indennita' di cui ai commi da 1 a 24 concorrono i contributi di cui agli articoli 12, sesto comma, e 28, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160.
26. Continuano a trovare applicazione, in relazione ai contributi di cui al comma 25, le eventuali riduzioni di cui all'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 361, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonche' le misure compensative20 di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni.
27. Per i lavoratori per i quali i contributi di cui al comma 25 non trovavano applicazione, e in particolare per i soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, il contributo e' decurtato della quota di riduzione di cui all'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 361, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che non sia stata ancora applicata a causa della mancata capienza delle aliquote vigenti alla data di entrata in vigore delle citate leggi n. 388 del 2000 e n. 266 del 2005. Qualora per i lavoratori di cui al periodo precedente le suddette quote di riduzione risultino gia' applicate, si potra' procedere, subordinatamente all'adozione annuale del decreto di cui all'ultimo periodo del presente comma in assenza del quale le disposizioni
transitorie di cui al presente e al successivo periodo non trovano applicazione, ad un allineamento graduale alla nuova aliquota ASpI, come definita dai commi 1 e seguenti, con incrementi annui pari allo 0,26 per cento per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e pari allo 0,27 per cento per l'anno 2017. Contestualmente, con incrementi pari allo 0,06 per cento annuo si procedera' all'allineamento graduale all'aliquota del contributo destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua ai sensi dell'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. A decorrere dall'anno 2013 e fino al pieno allineamento alla nuova aliquota ASpI, le prestazioni di cui ai commi da 6 a 10 e da 20 a 24 vengono annualmente rideterminate, in funzione dell'aliquota effettiva di contribuzione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro il 31 dicembre di ogni anno precedente l'anno di riferimento, tenendo 68
presente, in via previsionale, l'andamento congiunturale del relativo settore con riferimento al ricorso agli istituti di cui ai citati commi da 6 a 10 e da 20 a 24 e garantendo in ogni caso una riduzione della commisurazione delle prestazioni alla retribuzione proporzionalmente non inferiore alla riduzione dell'aliquota contributiva per l'anno di riferimento rispetto al livello a regime.
28. Con effetto sui periodi contributivi di cui al comma 25, ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
29. Il contributo addizionale di cui al comma 28 non si applica:
a) ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attivita' stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonche', per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutate in 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
c) agli apprendisti;
d) ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
30. Nei limiti delle ultime sei mensilita' il contributo addizionale di cui al comma 28 e' restituito, successivamente al decorso del periodo di prova, al datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato. La restituzione avviene anche qualora il datore di lavoro assuma il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. In tale ultimo caso, la restituzione avviene detraendo dalle mensilita'
spettanti un numero di mensilita' ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine.
31. In tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, e' dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 50 per cento del trattamento mensile iniziale di ASpI per ogni dodici mesi di anzianita' aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianita' aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo determinato, se il rapporto e' proseguito senza soluzione di continuita' o se comunque si e' dato luogo alla restituzione di cui al comma 30.
32. Il contributo di cui al comma 31 e' dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso il
recesso del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del testo 69
unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.
33. Il contributo di cui al comma 31 non e' dovuto, fino al 31 dicembre 2016, nei casi in cui sia dovuto il contributo di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
34. Per il periodo 2013-2015, il contributo di cui al comma 31 non e' dovuto nei seguenti casi:
a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuita' occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale;
b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attivita' e chiusura del cantiere. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 12 milioni di euro per l'anno 2013 e in 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
35. A decorrere dal 1° gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo di cui al comma 31 del presente articolo e' moltiplicato per tre volte.
36. A decorrere dal 1° gennaio 2013 all'articolo 2, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«e-bis) assicurazione sociale per l'impiego in relazione alla quale, in via aggiuntiva a quanto previsto in relazione al regime contributivo per le assicurazioni di cui alle precedenti lettere ai sensi della disciplina di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013 e' dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani una contribuzione pari all'1,31 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Resta fermo che con riferimento a tale
37. L'aliquota contributiva di cui al comma 36, di finanziamento dell'ASpI, non ha effetto nei confronti delle disposizioni agevolative che rimandano, per l'identificazione dell'aliquota applicabile, alla contribuzione nella misura prevista per gli apprendisti.
38. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, dopo le parole: «provvidenze della gestione case per lavoratori» sono aggiunte le seguenti: «; Assicurazione sociale per l'impiego».
39. A decorrere dal 1° gennaio 2013 l'aliquota contributiva di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' ridotta al 2,6 per
cento. 70
Decadenza dalla Fruizione delle Indennita’
E’ formato dai commi 40, 41 dell’art.2.
La “Legge Fornero” regola anche i casi in cui il lavoratore decade dal diritto di ricevere un’indennita’, sia che questa sia di tipo ordinario che di tipo mini-ASpI.
Quando si verificano questi casi di decadenza dalla fruizione delle indennita’ il lavoratore ha l’obbligo di restituire quest’ultima. Le situazioni in cui si verifica questa decadenza , sono le seguenti: 1) Non si e’ piu’ disoccupati; 2) Si inizia un’attivita’ autonoma senza comunicarlo all’INPS; 3) Si sono maturati i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato, 4) Si e’ acquisito il diritto all’assegno ordinario di invalidita’ ecc.
Il comma 41, inoltre, stabilisce che la decadenza dalla fruizione delle indennita’ inizia nel giorno in cui si verifica una delle precedenti quattro situazioni.
(Qui di seguito i testi dei commi 40, 41 dell’art. 2 )
40. Si decade dalla fruizione delle indennita' di cui al presente articolo nei seguenti casi:
a) perdita dello stato di disoccupazione;
c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
d) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidita', sempre che il lavoratore non opti per l'indennita' erogata dall'ASpI.
41. La decadenza si realizza dal momento in cui si verifica l'evento che la determina, con obbligo di restituire l'indennita' che eventualmente si sia continuato a percepire.
Contenzioso sui contributi dovuti dai datori per finanziamento ASpI
71
E’ Formato dai commi 42, 43 dell’art.2.
La “Legge Fornero” stabilisce che sia il “Comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee” dell’INPS a dirimere il contenzioso relativo ai ricorsi che riguardano i contributi effettivamente versati dai datori per finanziare l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI). Il lavoratore, dopo aver presentato il ricorso in via amministrativa, puo’ ricorrere anche in via giudiziaria.
(Qui di seguito i testi dei commi 42, 43 dell’art.2)
42. All'articolo 46, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) le prestazioni dell'Assicurazione sociale per l'impiego».
43. Ai contributi di cui ai commi da 25 a 39 si applica la disposizione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Durata indennita’di disoccupazione-fase a regime e transitoria
E’ formato dai commi 44, 45 dell’art.2.
L’indennita’ data dall’ASpI mensilmente, a partire dal 01/01/2013, riguarda, da questa data in poi, tutti i nuovi casi di
disoccupazione . Invece, per i casi accaduti precedentemente e’ prevista l’erogazione dell’ indennita’ di disoccupazione ordinaria non agricola (Legge 06/07/1939 n.1272).
La “Riforma Fornero” , inoltre, fa una distinzione fra una fase transitoria (dal 01/01/2013 al 31/12/2015) , ed una fase a regime che inizia il 01/01/2016.
Nel periodo transitorio la durata dell’indennita’ dipende dall’eta’ 72 del lavoratore e dalla data in cui non ha piu’ un’occupazione. Date queste premesse, si hanno i seguenti casi : 1) Se il lavoratore ha meno di 50 anni e se la perdita di occupazione avviene nel 2013 o
nel 2014, l’indennita’ ASpI viene versata per otto mensilita’. Se, invece, la perdita di occupazione si verifica nel 2015, l’indennita’ ASpI e’ versata per dieci mesi mensilita’; 2) Se il lavoratore ha un’eta’ uguale ai 50 anni ,oppure superiore ai 50 anni ma inferiore ai 55, l’indennita’ ASpI viene versata in dodici mensilita’. In questo caso non ha nessuna importanza la data in cui inizia la perdita di occu- pazione; 3) Se, infine, il lavoratore ha piu’ di 55 anni e la perdita dell’occupazione avviene nel 2013 l’indennita’ ASpI viene versata in dodici mensilita’; se, poi, la pardita di occupazione accade nel 2014 l’indennita’ e’ pari a quattordici mensilita’; se, infine, la perdita di occupazione accade nel 2015 l’indennita’ e’ pari a 16 mensilita’.
Invece nel periodo a regime, e cioe’ a partire dal 2016, l’indennita’ ASpI sara’ uguale a 18 mensilita’ per i dipendenti con eta’ uguale o maggiore di 55 anni, e inoltre sara’ uguale a dodici mensilita’ per tutti i dipendenti con eta’ inferiore ai 50 anni.Infine,
l’indennita’ restera’ invariata per quelli compresi fra le due precedenti eta’
(Qui di seguito i testi dei commi 44,45 dell’art.2)
44. In relazione ai casi di cessazione dalla precedente occupazione intervenuti fino al
31 dicembre 2012, si applicano le disposizioni in materia di indennita' di disoccupazione ordinaria non agricola di cui all'articolo 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni.
45. La durata massima legale, in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione 73
verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015, e' disciplinata nei seguenti termini:
a) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2013: xxxx xxxx per i soggetti con eta' anagrafica inferiore a cinquanta anni e dodici mesi per i soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a cinquanta anni;
b) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2014: otto mesi per i soggetti con eta' anagrafica inferiore a cinquanta anni, dodici mesi per i soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni, quattordici mesi per i soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni;
c) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2015: dieci mesi per i soggetti con eta' anagrafica inferiore a cinquanta anni, dodici mesi per i soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni, sedici mesi per i soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni.
Disposizioni transitorie per indennita’ di mobilita’ e per indennita’ speciali di disoccupazioni in edilizia
E’ formato dai commi 46, 46bis dell’art.2.
Riguarda i dipendenti in mobilita’ a partire dal 01/01/2013 fino al 31/12/2016 secondo l’art.7(commi 1 e 2) della L.23/07/1991 n.223 e modifiche successive. I commi 1 e 2 della precedente legge ven- gono ridefiniti, in via transitoria, nella seguente maniera:
1) I dipendenti collocati in mobilita’ nel periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2014 e di cui si parla al comma 1 della precedente legge hanno diritto ad un’indennita’ pari a 24 mensilita’ se hanno compiuto 40 anni e pari a 36 mensilita’ se hanno compiuto 50 anni: 2) I dipendenti collocati in mobilita’ , sempre nel precedente periodo, e di cui si parla al comma 2 della precedente Legge,hanno diritto ad un’indennita’ pari a 36 mensilita’ se hanno compiuto 40 anni e pari a 48 mensilita’ se hanno compiuto 50 74 anni.
Invece : 1) I dipendenti che sono collocati in mobilita’ nel periodo che va dal 01/01/2014 al 31/12/2014 e di cui si parla al comma 1 della precedente legge hanno diritto ad un’indennita’ pari a 24 mensilita’ se hanno compiuto 40 anni, e pari a 30 mensilita’ se hanno compiuto 50 anni: 2) I dipendenti collocati in mobilita’, sempre nel precedente periodo, e di cui si parla al comma 2 della precedente Legge hanno diritto ad un’indennita’ pari a 30 mensilita’ se hanno compiuto 40 anni, e pari a 42 mensilita’ se hanno compiuto 50 anni.
Inoltre: 1) I dipendenti collocati in mobilita’ nel periodo che va dal 01/01/2015 al 31/12/2015 e di cui si parla al comma 1 della precedente Legge hanno diritto ad un’indennita’ pari a 18 mensilita’ se hanno compiuto 40 anni, e pari a 24 mensilita’ se hanno compiuto 50 anni: 2) I dipendenti collocati in mobilita’, sempre nel precedente periodo, e di cui si parla al comma 2 della precedente Legge hanno diritto ad un’indennita’ pari a 24 mensilita’ se hanno compiuto 40 anni, e pari a 36 mensilita’ se hanno compiuto 50 anni.
Infine: 1) I dipendenti collocati in mobilita’ nel periodo che va dal 01/01/2016 al 31/12/2016 e di cui si parla al comma 1 della
precedente Legge hanno diritto ad un’indennita’ pari a 18 mensilita’ se hanno compiuto 40 anni, e pari a 24 mensilita’ se hanno compiuto 50 anni: 2) I dipendenti collocati in mobilita’, sempre nel precedente periodo, e di cui si parla al comma 2 della precedente Legge hanno diritto ad un’indennita’ pari a 18 mensilita’ se hanno compiuto 40 anni, e pari a 24 mensilita’ se hanno compiuto 50 anni.
75
Tutto quanto preventivato xxxx’ monitorato dal Ministro del Lavoro,(entro il 31 ott.2014), insieme alle associazioni dei datori e sindacali per fare una ricognizione delle prospettive occupazionali e delle disposizioni transitorie precedentemente accennate. Tutto cio’ dovra’ muoversi, e possibilmente realizzarsi, all’interno dei vincoli della Finanza pubblica (46bis)
(Qui di seguito il testo dei commi 46, 46bis dell’art.2)
46. Per i lavoratori collocati in mobilita' a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2016 ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, il23 periodo massimo di diritto della relativa indennita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' ridefinito nei seguenti termini:
a) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014:
1) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;
2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2: ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;
b) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014:
1) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trenta per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;
c) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015:
1) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;
2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2: dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno 76 compiuto i cinquanta anni;
d) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016:
1) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;
2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2: dodici mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni.
46bis Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 ottobre 2014, procede, insieme alle associazioni dei datori di lavoro e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale, ad una ricognizione delle prospettive economiche ed occupazionali in essere alla predetta data, al fine di verificare la corrispondenza della disciplina transitoria di cui al comma 46 a tali prospettive e di proporre, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, eventuali conseguenti iniziative.
Incremento dell’addizionale sui diritti d’imbarco
E’ formato dai commi 47, 48, 49, 50 dell’art.2.
Questi commi ,in sostanza, specificano che la riscossione dell’incremento dell’addizionale comunale e’ a carico dei gestori dei servizi aeroportuali.
Il versamento, poi, di questo incremento da parte delle compagnie aeree deve avvenire entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l’obbligo.
(Qui di seguito il testo dei commi 47, 48, 49, 50 dell’art.2 )
47. A decorrere dal 1° gennaio 2016 le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale di cui all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, come modificato dal comma 48 del presente articolo, sono riversate alla gestione degli 77
interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS, di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni.
48. All'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «e' destinato» sono inserite le seguenti: «fino al 31 dicembre 2015»;
b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. La riscossione dell'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 2 avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalita' in uso per la riscossione dei diritti di imbarco. Il versamento da parte delle compagnie aeree avviene entro tre mesi
dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo.
3-ter. Le somme riscosse sono comunicate mensilmente all'INPS da parte dei gestori di servizi aeroportuali con le modalita' stabilite dall'Istituto e riversate allo stesso Istituto, entro la fine del mese successivo a quello di riscossione, secondo le modalita' previste dagli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Alle somme di cui al predetto comma 2 si applicano le disposizioni sanzionatorie e di riscossione previste dall'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i contributi previdenziali obbligatori.
3-quater. La comunicazione di cui al comma 3-ter costituisce accertamento del credito e da' titolo, in caso di mancato versamento, ad attivare la riscossione coattiva, secondo le modalita' previste dall'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni».
49. I soggetti tenuti alla riscossione di cui all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del
12.000. L'INPS provvede all'accertamento delle inadempienze e all'irrogazione delle conseguenti sanzioni. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
50. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell'incremento 78
all'addizionale comunale debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni».
Indennita’ una tantum per i collaboratori coordinati e continuativi disoccupati
E’ formato dai commi 51,52, 53, 54, 55, 56 dell’art.2.
Nella regolazione/ridefinizione del cosiddetto “lavoro a progetto” la “Legge Fornero” ha regolato anche la “tutela spettante” nell’eventualita’ di un ‘interruzione dell’attivita’. La conseguenza della ridefinizione di questo tipo di lavoro, pero’, ha portato all’esclusione dall’ASpI (Assicurazione Sociale per l’Impiego) di questo genere di lavoratori.
Quindi a quest’ultimi , continuera’ ad essere applicata, fino al 31/12/2012, l’indennita’ prevista dal Decreto Legge 185 del 2008. Invece, a partire dal 01/01/2013 l’indennita’ verra’ versata facendo riferimento a dei nuovi requisiti e facendo anche riferimento ad una fase transitoria(dal 2013 al 2015=comma 56)), e ad una fase a regime (a partire dal 2016= comma 51). Queste caratteristiche dell’erogazione dell’indennita’ a sostegno del
reddito dei lavoratori a progetto vengono riassunte nel successivo
elenco:
Fase transitoria 2013-2015
Requisiti sostanziali:1) Aver operato in regime di monocommittenza, senza partita IVA, in riferimento al rapporto di collaborazione cessato; 2) Operare in zone o in settori in crisi ;3) Reddito lordo complessivo dell’anno trascorso <=20000€. 79
Requisiti contributivi: 1) Nell’anno in cui si chiede il trattamento: non meno di una mensilita’ accreditata presso la “gestione Separata”; 2) Nell’anno precedente: almeno tre mensilita’.
Importo dell’indennita’: E’ uguale al 7% del minimale annuo del reddito per la gestione artigiani e commercianti, moltiplicato per il minor numero tra le mensilita’ accreditate l’anno precedente e quelle non coperte da contribuzione.
Fase a regime a partire dal 01/01/2016
Requisiti sostanziali:1) Aver operato in regime di monocommittenza, senza partita IVA, in riferimento al rapporto di collaborazione cessato; 2) Operare in zone o in settori in crisi ;3) Reddito lordo complessivo dell’anno trascorso <=20000€.
Requisiti contributivi:1) Nell’anno in cui si richiede il trattamento: non meno di una mensilita’ accreditata presso la “Gestione Separata”: 2) Nell’anno precedente: almeno quattro mensilita’
Importo dell’indennita’: E’ uguale al 5% del minimale annuo di reddito per la gestione artigiani e commercianti, moltiplicato per il minor numero tra le mensilita’ accreditate l’anno precedente e quelle non coperte da contribuzione.
Oltre a questo elenco e’ necessario aggiungere che l’indennita’ viene versata una volta sola (“una tantum”) se l’importo e’
<=1000€; viene , invece, versata in due rate mensili se l’importo e’ >1000€ (comma 53)
(Qui di seguito i testi dei commi 51, 52, 53, 54, 55, 56 dell’art.2)
51. A decorrere dall'anno 2013, nei limiti delle risorse di cui al comma 1 80 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, e' riconosciuta un'indennita' ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in
via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:
a) abbiano operato, nel corso dell'anno precedente, in regime di monocommittenza;
b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di 20.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta nell'anno precedente;
c) con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un numero di mensilita' non inferiore a uno;
d) abbiano avuto un periodo di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, ininterrotto di almeno due mesi nell'anno precedente;
e) risultino accreditate nell'anno precedente almeno quattro mensilita' presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.
52. L'indennita' e' pari a un importo del 5 per cento del minimale annuo di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per il minor numero tra le mensilita' accreditate l'anno precedente e quelle non coperte da contribuzione.
53. L'importo di cui al comma 52 e' liquidato in un'unica soluzione se pari o inferiore a 1.000 euro, ovvero in importi mensili pari o inferiori a 1.000 euro se superiore.
54. Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2012 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.
55. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con 81
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono abrogate.
56. In via transitoria per gli anni 2013, 2014 e 2015: a) il requisito di cui alla lettera e) del comma 51, relativo alle mensilita' accreditate, e' ridotto da quattro a tre mesi; b) l'importo dell'indennita' di cui al comma 52 e' elevato dal 5 per cento al 7 per cento del minimale annuo; c) le risorse di cui al comma 51 sono integrate nella misura di 60 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni e al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nel corso del periodo transitorio, in sede di monitoraggio effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della presente legge, con particolare riferimento alle misure recate dai commi 23 e seguenti del medesimo articolo 1, si provvede a verificare la rispondenza dell'indennita' di cui al comma 51 alle finalita' di tutela, considerate le caratteristiche della tipologia contrattuale, allo scopo di verificare se la portata effettiva dell'onere corrisponde alle previsioni iniziali e anche al fine di valutare, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, eventuali correzioni della misura stessa, quali la sua sostituzione con tipologie di intervento previste dal comma 20 del presente articolo.
Aumento contributivo lavoratori iscritti “Gestione Separata” di cui all’art.2,comma 26 della Legge 335 del 1995
E’ formato dal comma 57 dell’art.2.
Regola gli aumenti contributivi percentuali a partire dal 2010 fino al 2016.
(Qui di seguito il testo del comma 57 dell’art.2)
57. All'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al primo periodo, le parole: «e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «, in misura pari al 26 per cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari al 27 per cento per l'anno 2012, al 28 per cento per l'anno 2013, al
29 per cento per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018» e, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per gli
anni 2008-2011, al 18 per cento per l'anno 2012, al 19 per cento per l'anno 2013, al 82
20 per cento per l'anno 2014, al 21 per cento per l'anno 2015, al 22 per cento per
l'anno 2016, al 23 per cento per l'anno 2017 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2018».
Revoca di prestazioni di sostegno al reddito e di trattamenti previdenziali in caso di condanna per reati di tipo terroristico e mafioso e per il reato di strage
E’ formato dai commi 58, 59, 60, 61, 62, 63 dell’art.2
I commi precedenti regolano le revoche alle prestazioni di sostegno al reddito e i trattamenti previdenziali per i reati precedentemente menzionati e per i quali il giudice abbia emesso la condanna e che ricadono nell’ambito degli articoli 270bis, 280, 289bis, 416bis, 416ter, 422 del codice penale.
(Qui di seguito i testi dei commi 58, 59, 60, 61, 62, 63 dell’art.2)
58. Con la sentenza di condanna per i reati di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale, nonche' per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, il giudice dispone la sanzione accessoria della revoca delle seguenti prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, di cui il condannato sia eventualmente titolare: indennita' di disoccupazione, assegno sociale, pensione
sociale e pensione per gli invalidi civili. Con la medesima sentenza il giudice dispone anche la revoca dei trattamenti previdenziali a carico degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, ovvero di forme sostitutive, esclusive ed esonerative delle stesse, erogati al condannato, nel caso in cui accerti, o sia stato gia' accertato con sentenza in altro procedimento giurisdizionale, che questi abbiano origine, in tutto o in parte, da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di attivita' illecite connesse a taluno dei reati di cui al primo periodo.
59. I condannati ai quali sia stata applicata la sanzione accessoria di cui al comma 58, primo periodo, possono beneficiare, una volta che la pena sia stata completamente eseguita e previa presentazione di apposita domanda, delle 83
prestazioni previste dalla normativa vigente in materia, nel caso in cui ne
ricorrano i presupposti.
60. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 58 sono comunicati, entro quindici giorni dalla data di adozione dei medesimi, all'ente titolare dei rapporti previdenziali e assistenziali facenti capo al soggetto condannato, ai fini della loro immediata esecuzione.
61. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trasmette agli enti titolari dei relativi rapporti l'elenco dei soggetti gia' condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui al comma 58, ai fini della revoca, con effetto non retroattivo, delle prestazioni di cui al medesimo comma 58, primo periodo.
62. Quando esercita l'azione penale, il pubblico ministero, qualora nel corso delle indagini abbia acquisito elementi utili per ritenere irregolarmente percepita una prestazione di natura assistenziale o previdenziale, informa l'amministrazione competente per i conseguenti accertamenti e provvedimenti.
63. Le risorse derivanti dai provvedimenti di revoca di cui ai commi da 58 a 62 sono versate annualmente dagli enti interessati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206.
Gestione transizione verso un nuovo assetto degli Ammortizzatori Sociali
E’ formato dai commi 64, 65, 66, 67 dell’art.2
Allo scopo di garantire la transizione graduale verso il regime descritto dalla riforma degli ammortizzatori sociali, assicurando al contempo la gestione delle problematiche lavorative emergenti a causa 84 della crisi della produttivita’ del paese, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ,di concerto con quelli dell’Economia e delle Finanze, puo’stabilire per periodi non superiori ai dodici mesi, (in deroga alle norme vigenti), la concessione di trattamenti di integrazione salariale nei limiti delle disponibilita’ finanziarie presenti
per questo scopo all’interno del Fondo Sociale per l’Occupazione e la Formazione (comma 64)
(Qui di seguito i testi dei commi 64, 65, 66, 67 dell’art.2)
64. Al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali di cui alla presente legge, assicurando la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del Paese, per gli anni 2013-2016 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuita', di trattamenti di integrazione salariale e di mobilita', anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 65 del presente articolo.
65. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata di euro 1.000
milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di euro 700 milioni per l'anno 2015 e di euro 400 milioni per l'anno 2016.
66. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuita', di trattamenti di integrazione salariale e di mobilita', i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonche' ai sensi del comma 64 del presente articolo possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. La misura dei trattamenti di cui al periodo precedente e' ridotta del 10 per 85
cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40
per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale. Bimestralmente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali invia al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sull'andamento degli impegni delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga.
67. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione salariale in deroga e di mobilita' in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Aliquota di finanziamento e di calcolo della gestione autonoma coltivatori diretti, mezzadri e coloni
E’ formato dal comma 68 dell’art.2.
La “Legge Fornero” stabilisce che le aliquote contributive per la pensione, (aliquote sia di finanziamento che di computo previste nel decreto “Salva Italia”) , vengano introdotte a partire dal 01/01/2013. Queste ultime riguardano i lavoratori iscritti alla “Gestione Autonoma coltivatori diretti, mezzadri e coloni” dell’INPS. Il fatto nuovo e’ che le aliquote riguardano anche gli imprenditori agricoli professionali.
Inoltre, le medesime contengono gia’ il contributo addizionale del 2% stabilito per il versamento della pensione ai superstiti.
A questo proposito, si raccolgono in un elenco sia le aliquote di finanziamento che quelle di computo in relazione sia all’anno che all’eta’ dei lavoratori e alle zone agricole (normali e svantaggiate)
Aliquota di Finanziamento
Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx 00
Se il lavoratore e’ >21 anni e l’anno e’ il 2011, l’aliquota e’=20,3% Se il lavoratore e’ <21 anni e l’anno e’ il 2011,l’aliquota e’=17.8% Se il lavoratore e’ >21 anni e l’anno e’ il 2012, l’aliquota e’=21,6% Se il lavoratore e’ <21 anni e l’anno e’ il 2012,l’aliquota e’=19,4% Se il lavoratore e’ >21 anni e l’anno e’ il 2013, l’aliquota e’=22,0% Se il lavoratore e’ <21 anni e l’anno e’ il 2013,l’aliquota e’=20,2%
Se il lavoratore e’ >21 anni e l’anno e’ il 2014, l’aliquota e’=22,4% Se il lavoratore e’ <21 anni e l’anno e’ il 2014,l’aliquota e’=21,0% Se il lavoratore e’ >21 anni e l’anno e’ il 2015, l’aliquota e’=22,8% Se il lavoratore e’ <21 anni e l’anno e’ il 2015,l’aliquota e’=21,8% Se il lavoratore e’ >21 anni e l’anno e’ il 2016, l’aliquota e’=23,2% Se il lavoratore e’ <21 anni e l’anno e’ il 2016,l’aliquota e’=22,6% Se il lavoratore e’ >21 anni e l’anno e’ il 2017, l’aliquota e’=23,6% Se il lavoratore e’ <21 anni e l’anno e’ il 2017,l’aliquota e’=23,4% Se il lavoratore e’ >21 anni e dal 2018, l’aliquota e’=24,0%
Se il lavoratore e’ <21 anni e dal 2018 ,l’aliquota e’=24,0%
Zona Agricola svantaggiata
Se il lavoratore e’ >21 anni e l’anno e’ il 2011, l’aliquota e’=17,3% Se il lavoratore e’ <21 anni e l’anno e’ il 2011,l’aliquota e’=12.8% Se il lavoratore e’ >21 anni e l’anno e’ il 2012, l’aliquota e’=18,7% Se il lavoratore e’ <21 anni e l’anno e’ il 2012,l’aliquota e’=15,0% Se il lavoratore e’ >21 anni e l’anno e’ il 2013, l’aliquota e’=19,6% Se il lavoratore e’ <21 anni e l’anno e’ il 2013,l’aliquota e’=16,5% Se il lavoratore e’ >21 anni e l’anno e’ il 2014, l’aliquota e’=20,5% Se il lavoratore e’ <21 anni e l’anno e’ il 2014,l’aliquota e’=18,0% Se il lavoratore e’ >21 anni e l’anno e’ il 2015, l’aliquota e’=21,4% Se il lavoratore e’ <21 anni e l’anno e’ il 2015,l’aliquota e’=19,5% Se il lavoratore e’ >21 anni e l’anno e’ il 2016, l’aliquota e’=22,3% Se il lavoratore e’ <21 anni e l’anno e’ il 2016,l’aliquota e’=21,0% Se il lavoratore e’ >21 anni e l’anno e’ il 2017, l’aliquota e’=23,2% Se il lavoratore e’ <21 anni e l’anno e’ il 2017,l’aliquota e’=22,5%
Se il lavoratore e’ >21 anni e dal 2018, l’aliquota e’=24,0% Se il lavoratore e’ <21 anni e dal 2018 ,l’aliquota e’=24,0% Aliquota di computo
87
(Qui di seguito il testo del comma 68 dell’art.2)
68. Con effetto dal 1° gennaio 2013 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo di cui alle tabelle B e C dell'allegato 1 del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano ai lavoratori iscritti alla gestione autonoma coltivatori diretti, mezzadri e coloni dell'INPS che non fossero gia' interessati dalla predetta disposizione incrementale. Le aliquote di finanziamento sono comprensive del contributo addizionale del 2 per cento previsto dall'articolo 12, comma 4, della legge 2 agosto 1990, n. 233.
Abrogazioni e modifiche alla Legge del 23/07/1991 n. 223
E’ formato dai commi 69, 70, 70bis, 71, 72, 73 dell’art.2
Fra le varie modifiche e abrogazioni va rilevato quanto scritto per il comma 70bis in cui si specifica che i contratti e gli accordi collettivi di gestione di crisi aziendali che prevedono il ricorso agli ammortizzatori sociali devono essere depositati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalita’ indicate con decreto direttoriale. Il 70bis, inoltre, aggiunge che dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(Qui di seguito i testi dei commi 69, 70, 70bis, 71, 72, 73 dell’art.2)
69. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 19, commi 1-bis, 1-ter, 2 e 2-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
b) articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
c) articolo 40 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155.
70. A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' abrogato. 88
70-bis. I contratti e gli accordi collettivi di gestione di crisi aziendali che prevedono il
ricorso agli ammortizzatori sociali devono essere depositati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità indicate con decreto direttoriale. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (1)
71. A decorrere dal 1° gennaio 2017, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 5, commi 4, 5 e 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) articoli da 6 a 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
c) articolo 10, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
d) articolo 16, commi da 1 a 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
e) articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
f) articolo 3, commi 3 e 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;
g) articoli da 9 a 19 della legge 6 agosto 1975, n. 427.
72. All'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le procedure di mobilita'» sono sostituite dalle seguenti: «la procedura di licenziamento collettivo»;
b) al comma 3, le parole: «la dichiarazione di mobilita'» sono sostituite dalle seguenti: «il licenziamento collettivo» e le parole: «programma di mobilita'» sono sostituite dalle seguenti: «programma di riduzione del personale»;
c) al comma 8, le parole: «dalla procedura di mobilita'» sono sostituite dalle seguenti: «dalle procedure di licenziamento collettivo»;
d) al comma 9, le parole: «collocare in mobilita'» sono sostituite dalla seguente: «licenziare» e le parole: «collocati in mobilita'» sono sostituite dalla seguente: «licenziati»;
e) al comma 10, le parole: «collocare in mobilita'» sono sostituite dalla seguente: «licenziare» e le parole: «posti in mobilita'» sono sostituite dalla seguente: «licenziati».
73. All'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, le parole:
«collocare in mobilita'» sono sostituite dalla seguente: «licenziare».
ARTICOLO 3
Tutele in costanza di rapporto di lavoro
89
Applicazione della disciplina di integrazione salariale straordinaria a particolari settori
E’ formato dal comma 1 dell’art.3.
Questo primo comma dell’art.3 apporta una modifica all’art.12 della Legge del 23/07/1991 n°223 e precisamente al comma 3, a cui aggiunge un comma 3bis in cui viene specificato :
“A partire dal 01/01/2013 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi sono estesi alle seguenti imprese: 1) Ditte con attivita’ commerciali con piu’ di 50 lavoratori; 2) Aziende di viaggio e turismo, (operatori turistici compresi), con piu’ di 50 addetti; 3) Ditte adibite alla vigilanza con piu’ di 15 addetti; 4) Imprese addette al trasporto aereo con un numero qualsiasi di lavoratori;
5) Imprese addette agli aeroporti con un numero qualsiasi di lavoratori.
(Qui di seguito il testo del comma 1 dell’art.3)
1. All'articolo 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi sono estesi alle seguenti imprese:
a) imprese esercenti attivita' commerciali con piu' di cinquanta dipendenti;
b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con piu' di cinquanta dipendenti;
c) imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti;
d) imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti;
e) imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti».
90
Indennita’ di mancato avviamento al lavoro per gli addetti al settore portuale
E’ formato dai commi 2, 3 dell’art.3.
Nel comma 2 viene specificato che alcuni gruppi di addetti al settore portuale non beneficiano della cassa integrazione guadagni. A questi ultimi, invece, viene erogata una speciale indennita’ a sostegno del reddito per ogni giornata di mancato lavoro che viene loro riconosciuta,(in modo definitivo), dalla Legge Fornero. Qui di seguito vengono specificate le categorie/gruppi di addetti che ne beneficiano: 1) I lavoratori adibiti alle prestazioni di lavoro temporaneo e che sono occupati, tramite un contratto a tempo indeterminato, nelle ditte e agenzie di lavoro portuali; 2) I dipendenti provenienti dalle societa’ che derivano, a loro volta, dalla trasformazione delle compagnie portuali.
Per tutti i lavoratori precedentemente elencati e’ erogata un’indennita’ uguale ad 1/26mo del trattamento massimo mensile della cassa integrazione straordinaria(CIGS). In questa indennita’ sono compresi anche gli assegni familiari e la contribuzione figurativa (valida ai fini pensionistici )
(Qui di seguito i testi dei commi 2, 3 dell’art.3 )
2. A decorrere dal 1° gennaio 2013 ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e ai lavoratori dipendenti dalle societa' derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84 del 1994, e' riconosciuta un'indennita' di importo pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria,
comprensiva della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo 91
familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonche' per le giornate
3. Alle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e alle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84 del 1994, nonché ai relativi lavoratori, e' esteso l'obbligo contributivo di cui all'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
Istituzione dei fondi di solidarieta’ bilaterali
E’ formato dai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dell’art.3
In questi commi vengono descritte delle nuove disposizioni per quel che concerne i fondi di solidarieta’ intersettoriali. Questi
ultimi hanno come obiettivo quello di dare un sostegno al reddito e all’integrazione salariale in quei settori che non sono assistiti da degli ammortizzatori sociali. Dato cio’, la “Legge Fornero” stabilisce l’obbligatorieta’ dell’istituzione dei fondi per i settori precedentemente menzionati e che sono privi sia della cassa integrazione ordinaria che straordinaria . Tutto questo, pero’, riguarda solo le aziende con piu’ di quindici addetti.
92
La formazione di questi fondi e’ demandata all’iniziativa delle parti sociali che dovrebbero conseguire un accordo di tipo collettivo entro il 18 gennaio 2013. Poi, entro tre mesi a partire dalla precedente data, cioe’entro il 18 aprile 2013, e per mezzo di un d.m. del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, i sunnominati fondi vengono a costituire una gestione separata all’interno dell’INPS.
Come precedentemente accennato, i fondi servono a salvaguardare il reddito di addetti che sono in costanza di rapporto di lavoro con le loro ditte e valgono quando c’e’ una riduzione o una sospensione del lavoro per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria (comma 4). Inoltre, il supporto economico erogato dai fondi corrisponde ad un minimo gia’ precedentemente stabilito dalla legge.
Oltre a quanto si e’ detto, i fondi di solidarieta’ possono essere istituiti volontariamente prescindendo dalla “Legge Fornero” e possono perfino coprire delle attivita’ lavorative in cui e’ gia’ previsto l’uso degli ammortizzatori sociali. In quest’ultimo caso , i fondi rappresentano per i dipendenti una tutela integrativa rispetto all’ASpI(Assicurazione Sociale per l’Impiego).
In aggiunta, i fondi possono essere utilizzati i seguenti scopi:
a) Fornire un’Assicurazione ai dipendenti in caso di perdita del posto di lavoro, e che integri quella dell’ASpI
93
b) Fornire assegni straordinari al lavoratore onde facilitare l’esodo per quegli addetti che possano andare in pensione,( di vecchiaia o anticipata), nel quinquennio successivo
c) Fornire un finanziamento per programmi di riconversione professionale anche in concorso con fondi gia’ previsti o stanziati dall’Unione europea.
Infine, i fondi di solidarieta’ menzionati dalla “Legge Fornero” possono includere, tramite accordi fra le parti sociali, gli importi stanziati per eventuali fondi interprofessionali costituiti per la formazione continua dei lavoratori. Oltre a quest’ultimi, puo’ essere incluso nel fondo anche il gettito del contributo integrativo determinato dal quarto comma dell’articolo 25 della legge del 21 dicembre 1978, n.845.
(Qui di seguito i testi dei commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dell’art.3)
4. Al fine di assicurare la definizione, entro l'anno 2013, di un sistema inteso ad assicurare adeguate forme di sostegno per i lavoratori dei diversi comparti, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano, ((entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge)), (1) accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.
(1) Comma così modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228.
5. Entro i successivi tre mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'istituzione presso l'INPS dei fondi cui al comma 4.
6. Con le medesime modalita' di cui ai commi 4 e 5 possono essere apportate modifiche agli atti istitutivi di ciascun fondo. Le modifiche aventi ad oggetto la disciplina delle prestazioni o la misura delle aliquote sono adottate con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, sulla base di una proposta del comitato amministratore di cui al comma 35.
7. I decreti di cui al comma 5 determinano, sulla base degli accordi, l'ambito di applicazione dei fondi di cui al comma 4, con riferimento al settore di attivita', alla natura giuridica dei datori di lavoro ed alla classe di ampiezza dei datori di lavoro. Il
superamento dell'eventuale soglia dimensionale fissata per la partecipazione al fondo 94
si verifica mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente.
8. I fondi di cui al comma 4 non hanno personalita' giuridica e costituiscono gestioni dell'INPS.
9. Gli oneri di amministrazione di ciascun fondo di cui al comma 4 sono determinati secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilita' dell'INPS.
10. L'istituzione dei fondi di cui al comma 4 e' obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale in relazione alle imprese che occupano mediamente piu' di quindici dipendenti. Le prestazioni e i relativi obblighi contributivi non si applicano al personale dirigente se non espressamente previsto.
11. I fondi di cui al comma 4, oltre alla finalita' di cui al medesimo comma, possono avere le seguenti finalita': a) assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione dal rapporto di lavoro, integrativa rispetto all'assicurazione sociale per l'impiego; b) prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.
12. Per le finalita' di cui al comma 11, i fondi di cui al comma 4 possono essere istituiti, con le medesime modalita' di cui al comma 4, anche in relazione a settori e classi di ampiezza gia' coperti dalla normativa in materia di integrazioni salariali. Per le imprese nei confronti delle quali trovano applicazione gli articoli 4 e seguenti della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di indennita' di mobilita', gli accordi e contratti collettivi con le modalita' di cui al comma 4 possono prevedere che il fondo di solidarieta' sia finanziato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, con un'aliquota contributiva nella misura dello 0,30 per cento delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali.
13. Gli accordi ed i contratti di cui al comma 4 possono prevedere che nel fondo di cui al medesimo comma confluisca anche l'eventuale fondo interprofessionale istituito dalle medesime parti firmatarie ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. In tal caso, al fondo affluisce
anche il gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, con riferimento ai datori di lavoro cui si applica il fondo e le prestazioni derivanti dall'attuazione del primo periodo del presente comma sono riconosciute nel limite di tale gettito.
Fondi di solidarieta’ bilaterali : modello alternativo
E’ formato dai commi 14, 15, 16, 17, 18 dell’art.3
95
La “Legge Fornero” annovera altre tipologie di tutela reddituale ,
in costanza di rapporto di lavoro,come i fondi di solidarieta’ bilaterali presenti in alcune categorie di addetti come, per esempio, quelli relativi all’artigianato. In questi ultimi casi l’adeguamento di fondi gia’ esistenti e’ demandato all’imprenditoria e ai sindacati di questo specifico settore che prima del 18 gennaio 2013 dovranno adeguare il fondo in questione ove si verifichi una riduzione o una sospensione dell’attivita’ lavorativa.
La “Riforma Fornero” riconosce agli addetti sospesi per crisi di lavoro, (in modo sperimentale e fino a tutto il 2015), un’indennita’costituita dall’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI). La particolarita’ di questa erogazione consiste nel fatto che l’ASpI di norma tutela l’addetto che ha perso il posto di lavoro . In quest’ultimo caso , invece, tutela il dipendente il cui lavoro e’ soltanto sospeso . Date queste premesse, l’ASpI si configura come un sostituto della cassa integrazione straordinaria dovuta a crisi aziendale e, quindi, non riguarda le ditte che usufruiscono gia’ della cassa integrazione guadagni .
I lavoratori, poi, che potranno ottenere l’indennita’ costituita dall’ASpI devono possedere, nel biennio precedente la sospensione del lavoro, almeno due anni di assicurazione ed un
anno di contributi. In aggiunta a quanto precedentemente detto, e sempre per ottenere l’importo relativo all’indennita’, deve essere presente l’intervento integrativo dei fondi bilaterali che deve essere uguale al 20% della medesima. L’erogazione di questo importo, poi, non puo’ eccedere i 90 giorni che devono essere calcolati all’interno di un biennio non fisso.
(Qui di seguito i testi dei commi 14, 15, 16, 17, 18 dell’art.3)
96
((«14. In alternativa al modello previsto dai commi da 4 a 13 e dalle relative disposizioni attuative di cui ai commi 22 e seguenti, in riferimento ai settori di cui al comma 4 nei quali siano operanti, alla data di entrata in vigore della presente legge, consolidati sistemi di bilateralità e in considerazione delle peculiari esigenze dei predetti settori, quale quello dell'artigianato, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali di cui al citato comma 4 possono, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguare le fonti normative ed istitutive dei rispettivi fondi bilaterali ovvero dei fondi interprofessionali, di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, alle finalità perseguite dai commi da 4 a 13, prevedendo misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, correlate alle caratteristiche delle attività produttive interessate. Ove a seguito della predetta trasformazione venga ad aversi la confluenza, in tutto o in parte, di un fondo interprofessionale in un unico fondo bilaterale rimangono fermi gli obblighi contributivi previsti dal predetto articolo 118 e le risorse derivanti da tali obblighi sono vincolate alle finalità formative».)) (1)
(1) Comma così sostituito dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2012, n. 221.
15. Per le finalità di cui al comma 14, gli accordi e i contratti collettivi definiscono: a) un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento non inferiore allo 0,20 per cento; b) le tipologie di prestazioni in funzione delle disponibilità del fondo di solidarietà bilaterale; c) l'adeguamento dell'aliquota in funzione dell'andamento della gestione ovvero la rideterminazione delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l'altro tenendo presente in via previsionale gli andamenti del relativo settore in relazione anche a quello piu' generale dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario del fondo medesimo; d) la possibilita' di far confluire al fondo di solidarieta' quota parte del contributo previsto per l'eventuale fondo interprofessionale di cui al comma 13; e) criteri e requisiti per la gestione dei fondi.
16. In considerazione delle finalita' perseguite dai fondi di cui al comma 14, volti a realizzare ovvero integrare il sistema, in chiave universalistica, di tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro e in caso di sua cessazione, con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, sono dettate disposizioni per determinare: requisiti di professionalita' e onorabilita' dei soggetti preposti alla gestione dei fondi medesimi; criteri e requisiti per la contabilita' dei fondi; modalita' volte a rafforzare la funzione di controllo sulla loro corretta gestione e di monitoraggio sull'andamento delle prestazioni, anche attraverso la determinazione di standard e parametri omogenei.
17. In via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 l'indennita' di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge e' riconosciuta ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 4, e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20 per cento dell'indennita' stessa a carico dei fondi bilaterali di cui al comma 14,
ovvero a carico dei fondi di solidarieta' di cui al comma 4 del presente articolo. La 97
durata massima del trattamento non puo' superare novanta giornate da computare in un biennio mobile. Il trattamento e' riconosciuto nel limite delle risorse non superiore a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
18. Le disposizioni di cui al comma 17 non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonche' nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale.
Fondi di solidarieta’ residuale per integrazione salariale
E’ formato dai commi 19, 20, 21 dell’art.3.
I contributi relativi al fondo di solidarieta’ residuale sono indirizzati verso quei comparti lavorativi per cui non sono stati programmati dei fondi settoriali e sempre che si tratti di ditte con piu’ di quindici dipendenti.
In definitiva , questo fondo di solidarieta’ residuale fornisce al lavoratore un sostegno per il reddito quando si verifica una
riduzione o una sospensione del lavoro previste dalla normativa della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.
(Qui di seguito i testi dei commi 19, 20, 21 dell’art.3)
19. Per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai quindici dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, per i quali non siano stipulati, entro il 31 marzo 2013, accordi collettivi volti all'attivazione di un fondo di cui al comma 4, ovvero ai sensi del comma 14, e'
istituito, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche 98 sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un fondo di solidarieta' residuale, cui contribuiscono i datori di lavoro dei settori identificati.
20. Il fondo di solidarieta' residuale finanziato con i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori dei settori coperti, secondo quanto definito dai commi 22, 23, 24 e 25, garantisce la prestazione di cui al comma 31, per una durata non superiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.
21. Alla gestione del fondo di solidarieta' residuale provvede un comitato amministratore, avente i compiti di cui al comma 35 e composto da esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, nonche' da due funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze. Le funzioni di membro del comitato sono incompatibili con quelle connesse a cariche nell'ambito delle organizzazioni sindacali. La partecipazione al comitato e' gratuita e non da' diritto ad alcun compenso ne' ad alcun rimborso spese.
Contributi di finanziamento ripartiti fra datori e lavoratori
E’ formato dai commi 22, 23, 24, 25 dell’art.3.
I fondi di solidarieta’ devono avere delle regole di gestione che devono essere stabilite nel momento in cui si precostituiscono le risorse presso l’INPS.