Patto d’integrità in materia di contratti pubblici
CITTA' DI SERIATE (c_i628) - Codice AOO: AOOSERIATE - Reg. nr.0030814/2017 del 18/08/2017
Patto d’integrità in materia di contratti pubblici
(approvato con deliberazione di giunta comunale n. _ del _)
Art. 1. Finalità
Il presente patto d’integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra il comune di Seriate e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
Il patto d’integrità costituisce parte integrante di qualsiasi contratto assegnato dal comune di Seriate a seguito di procedura di affidamento, compreso:
1. gli affidamenti diretti di importo superiore a € 40.000,00
2. le concessioni
3. tutte le procedure istruite mediante il ricorso al mercato elettronico, ove tecnicamente possibile
4. i lavori sopra e sotto soglia a scomputo parziale o totale degli oneri di urbanizzazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, comma 1, lettera g) e dell’art. 122, comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii
5. i lavori sopra e sotto soglia scaturenti da accordi convenzionali, comunque denominati, compresi gli accordi di programma stipulati tra privati e amministrazione comunale.
Nelle fasi successive all’aggiudicazione, gli obblighi previsti dal patto d’integrità, in quanto parte integrante del contratto, si intendono riferiti all’aggiudicatario, il quale, a sua volta, avrà l’onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti.
Art. 2. Sottoscrizione e accettazione
Il sindaco del comune di Seriate sottoscrive il documento e lo pubblica sul sito istituzionale del comune di Seriate nella sezione “Amministrazione trasparente” affinché tutti gli operatori economici possano prendere visione degli impegni assunti.
Gli operatori economici, tramite il titolare o rappresentante legale, devono dichiarare di accettare i contenuti del patto d’integrità del comune di Seriate. La dichiarazione deve essere consegnata congiuntamente ai restanti documenti previsti in sede di gara. La mancata consegna comporta l’esclusione dalla gara, a norma dell'art. 1 comma 17 della L. 6 novembre 2012 n. 190.
Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l’obbligo di accettazione e di sottoscrizione della dichiarazione riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.
Art. 3. Obblighi dell’operatore economico
L’operatore economico, per partecipare alla procedura di gara/affidamento:
1. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte del comune di Seriate e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere a alcuno – e s’impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere a alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
2. si obbliga a non ricorrere a alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
3. assicura che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura, e, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, assicura di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa;
4. si impegna a segnalare al responsabile della prevenzione della corruzione del comune di Seriate, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale comunale nella sezione “Amministrazione trasparente / disposizioni generali / codice disciplinare”, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti del comune di Seriate stesso. Al segnalante per quanto compatibili, si applicano le tutele previste per il dipendente pubblico che segnala illeciti;
5. si obbliga a informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente patto d’integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati;
6. assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);
7. si obbliga a acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte del comune di Seriate, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:
A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
E. noli a freddo di macchinari;
F. forniture di ferro lavorato;
G. noli a caldo;
H. autotrasporti per conto di terzi
I. guardiania dei cantieri.
8. si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, e è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
Art. 4. Obblighi del comune di Seriate
Il comune di Seriate si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e a attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell’esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell’art. 4 “Regali, compensi e altre utilità”, dell’art. 6 “Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d’interesse”, dell’art. 7 “Obbligo di astensione”, dell’art. 8 “Prevenzione della Corruzione”, dell’art. 13 “Disposizioni particolari per i dirigenti” e dell’art. 14 “Contratti e altri atti negoziali” del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici e delle integrazioni del comune di Seriate al codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvate con deliberazione di giunta comunale n. 93 del 20 maggio 2014.
In particolare il comune di Seriate assume l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
Il comune di Seriate è obbligato a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l’aggiudicazione, in base alla normativa in materia di trasparenza.
Art. 5. Violazione del patto d’integrità
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, la violazione da parte dell’aggiudicatario di uno o più degli impegni previsti dall’articolo 3, può comportare, secondo la gravità della violazione accertata:
1. la risoluzione del contratto per grave inadempimento e in danno dell'operatore economico;
2. l’escussione e incameramento della cauzione definitiva presentata dall'operatore economico per la stipula del contratto a garanzia della buona esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
3. la responsabilità per danno arrecato al comune nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva sopra indicata), impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
4. l’esclusione del concorrente dalle gare indette dal comune per un periodo di tempo non inferiore a un anno e non superiore a 5 anni, determinato dall'Amministrazione comunale in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto;
5. la segnalazione del fatto all’autorità nazionale anticorruzione e alle competenti autorità.
Art. 6. Efficacia del patto d’integrità
Il patto d’integrità e le sanzioni applicabili restano in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento.
Ogni controversia relativa all’interpretazione e esecuzione del presente patto d’integrità fra comune e gli operatori economici e tra gli stessi operatori economici partecipanti alla medesima gara è devoluta all’autorità giudiziaria competente.