PREMESSA
Guida Operativa all'utilizzo dei Fondi di Solidarietà
Dipartimento Lavoro Formazione Contrattazione Bilateralità
Guida operativa all'utilizzo dei fondi di solidarietà
PREMESSA
Fondi di Solidarietà Bilaterali
I Fondi di Solidarietà Bilaterali nascono attraverso l’ iniziativa contrattuale delle parti sociali e si rafforzano negli anni recenti, con la Legge 92/2012, per estendere tutele e diritti ai lavoratori esclusi dalla cassa integrazione ordinaria o straordinaria
Il d.lgs 148/2015 definisce i nuovi riferimenti normativi e le possibili finalità dei Fondi confermando le specifiche esperienze dei Fondi di Solidarietà Alternativi per i settori dell'artigianato e della somministrazione.
A seguire una sintetica guida all’ utilizzo dei 10 Fondi di Solidarietà ad oggi autorizzati ed operativi e del F.I.S., operativo per aziende e lavoratori non coperti dai fondi bilaterali.
Dipartimento Politiche del Mercato del Lavoro, Formazione Professionale, Politiche Contrattuali della Contrattazione Decentrata e della Bilateralità
Guida operativa all'utilizzo dei fondi di solidarietà
I N D I C E | |
Fondo di solidarietà per i lavoratori in somministrazione | Pag. 1 |
FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE ALTERNATIVO PER L’ARTIGIANATO - F.S.B.A. | Pag. 3 |
Fondo di Solidarietà del Trentino | Pag. 6 |
Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, ai sensi dell' articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 | Pag.10 |
Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, Dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente delle imprese assicuratrici e delle società di assistenza. | Pag.12 |
Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilita', dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo, ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, N. 92. | Pag.14 |
Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali. | Pag.17 |
Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle Società del Gruppo delle Ferrovie dello Stato, ai sensi dell'articolo 3, Legge 28/06/2012, n. 92 (già adeguato alle previsioni di cui al Dlgs 148/2015 e in attesa di pubblicazione dello specifico decreto che modificherà il D.I. n. 86984 del 9 gennaio 2015) | Pag.19 |
Fondo di solidarietà bilaterale per gli ormeggiatori e i barcaioli dei porti italiani | Pag.21 |
Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico | Pag.23 |
FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE – F.I.S. | Pag.25 |
FONDO DI SOLIDARIETÀ PER I LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE
Soggetti istitutivi
Il fondo di solidarietà bilaterale per la somministrazione è stato isti- tuito dalle Associazioni di rappresentanza delle Agenzie per il lavoro (Apl), Assolavoro e Assosomm, le organizzazioni sindacali dei lavoratori somministrati Felsa Cisl, Nidil Cgil, Uiltemp e le tre confederazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil. Il fondo è operativo dal 18 luglio 2016. Il fondo di solidarietà opera all’interno di Forma.Temp mediante una gestione contabile separata, attualmente è l’unico fondo di solidarietà alternativo istituito all’interno di un fondo per la formazione già preesistente.
Soggetti beneficiari
I lavoratori con contratto di somministrazione sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, esclusi i dirigenti, che operano in imprese utilizzatrici interessate da una riduzione dell’orario di lavoro o sospensione.
Requisiti soggettivi – Anzianità
Per l’accesso alla prestazione è necessaria una anzianità di settore pari o superiore a 90 giornate lavorative con contratto di somministrazione lavoro.
Aliquote di versamento
Le prestazioni sono erogate sulla base di un’aliquota pari allo 0,30% versate dalle Agenzie per il lavoro al fondo di solidarietà e calcolata sulle retribuzioni mensili imponibili ai fini previdenziali dei lavoratori in somministrazione sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, esclusi i dirigenti.
Sospensione lavoratori in somministrazione – Procedura
La sospensione dei lavoratori in somministrazione è possibile soltanto qualora l’azienda utilizzatrice provveda alla messa in Cassa Integrazione dei propri lavoratori.
La riduzione dell’orario di lavoro o la sospensione del lavoratore in somministrazione, prima della scadenza naturale del contratto, devono essere connesse alla riduzione dell’orario di lavoro o alla sospensione dei lavoratori dipendenti dell’impresa utilizzatrice. L’agenzia per il lavoro acquisisce dall’impresa utilizzatrice con la quale ha sottoscritto un contratto di somministrazione per la fornitura di personale, la richiesta di intervento presentata da quest’ultima per l’attivazione degli strumenti di sostegno al reddito. A far data dall’acquisizione della richiesta, l’agenzia per il lavoro provvede a informare tempe- stivamente le organizzazioni sindacali territoriali di competenza con le quali deve procedere entro 5 giorni a un esame congiunto della situazione. Qualora la crisi dell’impresa utilizzatrice, coinvolga impianti produttivi ubicati su più regioni l’esame congiunto deve essere espletato a livello nazionale.
Prestazioni ai lavoratori – Quali e come si ottengono L’assegno ordinario: ha una durata massima pari alla durata residua del contratto di somministrazione stipulato tra l’agenzia del lavoro e
l’impresa utilizzatrice, ovvero commisurato alla minore durata prevista dall’ammortizzatore sociale attivato dall’azienda utilizzatrice. La prestazione erogata dal fondo interviene per il periodo di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro nella stessa misura in cui la cassa integrazione interviene per i dipendenti dell’impresa utilizzatrice e comunque per una durata massima pari al contratto di somministrazione. Qualora l’istanza presentata al fondo di solidarietà non fosse approvata
e in assenza di altri strumenti di ammortizzatore sociale, l’agenzia del lavoro è tenuta alla corresponsione integrale del trattamento economico originariamente previsto. Qualora per i dipendenti dell’impresa utilizzatrice sia prevista una integrazione fino al 100% della loro retribuzione l’agenzia del lavoro è tenuta alla medesima integrazione. L’assegno ordinario viene erogato al lavoratore direttamente dall’agenzia del lavoro, quest’ultima otterrà il rimborso dal fondo di solidarietà.
Quantum della prestazione
La prestazione viene riconosciuta dal fondo di solidarietà nella misura del 80% dell’ultima retribuzione percepita dal lavoratore, così come risultante dall’ultimo cedolino emesso dall’agenzia del lavoro prima della data di sospensione del lavoro, compresa la contribuzione previdenziale correlata, riferita al 100% dell’ultima retribuzione utile corrisposta, e in ogni caso nei limiti dei massimali previsti dalle norme vigenti.
Modalità di presentazioni delle domande
Prestazioni aggiuntive per il disoccupato
Il fondo di solidarietà eroga ai lavoratori in somministrazione prece- dentemente assunti a tempo determinato, ma che risultino disoccupati dal almeno 45 giorni e che abbiano comunque lavorato almeno 110 giorni nell’arco degli ultimi 12 mesi, un contributo una tantum a titolo di sostegno al reddito dell’importo pari a 750 euro lordi. I lavoratori che si trovano in predette condizioni presentano, entro 68 giorni dalla maturazione dei requisiti, la domanda per l’indennità al fondo,potendo usufruire dell’assistenza degli sportelli bilaterali sindacali sul territorio. La domanda è ripetibile ogni qual volta il lavoratore maturi i requisiti per accedere alla prestazione di sostegno al reddito.
Dipartimento Politiche del Mercato del Lavoro, Formazione Professionale, Politiche Contrattuali della Contrattazione Decentrata e della Bilateralità
FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE ALTERNATIVO PER L’ARTIGIANATO - F.S.B.A.
Soggetti istitutivi
Il Fondo di Solidarietà Bilaterale alternativo per l'Artigianato – Fsba - è stato istituito da Confartigianato, CNA, Casartigiani, Claai, CGIL, CISL, UIL 1 e sancito nell'accordo interconfederale del 10 dicembre 2015. Il fondo è operativo dal 18 luglio 20162.
Soggetti beneficiari
Il fondo si applica a tutti i dipendenti dell’artigianato e delle imprese che applicano i contratti collettivi di lavoro 3 sottoscritti da Confartigianato, CNA, Casartigiani, Claai, CGIL, CISL, UIL, anche con meno di 6 dipendenti, cui non trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale ordinari e straordinari. Al fondo potranno accedere anche i dipendenti delle Organizzazioni sottoscrittrici dell’Accordo Interconfederale del 10 dicembre 2015, degli enti e delle società promosse, costituite o partecipate dalle stesse.
I destinatari delle prestazioni sono tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti con contratto professionalizzante, con esclusione del personale con qualifica dirigenziale e dei lavoranti a domicilio.
Requisiti soggettivi – anzianità
Il requisito soggettivo è pari ad almeno 90 giorni di anzianità aziendale dalla data di richiesta della prestazione. I 90 giorni sono conteggiati in giorni di calendario
Aliquote di versamento
La contribuzione ordinaria a Fsba, stabilita dall’Accordo Interconfederale, è pari allo 0,60% della retribuzione imponibile previdenziale. Dal 1° gennaio 2016 la contribuzione a Fsba, a carico delle imprese, è pari allo 0,45% della retribuzione imponibile previdenziale. Dal 1° luglio 2016 tale aliquota è incrementata di un’ulteriore quota dello 0,15%, sempre calcolata sulla retribuzione imponibile previdenziale, a carico dei lavoratori, con trattenuta in busta paga.
Le prestazioni ai lavoratori – quali e come si ottengono
Il fondo può erogare nel biennio mobile, due prestazioni, alternative tra loro, l'assegno di solidarietà o l'assegno ordinario in conseguenza a sospensione o riduzione dell'orario di lavoro.
Assegno di solidarietà: previsto per le causali di riduzione dell’orario di lavoro per evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo. Ha una durata massima di 26 settimane, pari a 130 giornate di effettivo utilizzo per un orario di lavoro settimanale
1 In attuazione dell'art. 3, comma 14, della Legge n.92/2012, dell'art.27 del D.lgs n.148/2015.
2 Data di pubblicazione del decreto 95581 in Gazzetta Ufficiale.
3 Aree Ccnl Artigianato: acconciatura – estetica, alimentari e panificazione, comunicazione, chimica e ceramica, legno e lapidei, meccanica, tessile – moda, pulizie, autotrasporto. Sono escluse le imprese dell’edilizia
distribuito su 5 giorni e pari a 156 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 6 giorni. La riduzione media oraria non potrà essere superiore al 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell’orario non può essere superiore al 70% nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo di solidarietà è stipulato. Il biennio mobile va calcolato dal giorno di effettiva fruizione della prestazione, ogni giornata che presenti una qualsiasi riduzione dell’orario giornaliero applicato equivale a una giornata di sospensione.
Assegno ordinario: previsto per le causali di sospensione dell'attività a seguito di situazioni di crisi aziendali dovute ad eventi transitori non imputabili all’impresa o ai dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche e/o situazioni temporanee di mercato. Ha una durata massima di
13 settimane, pari a 65 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni e pari a 78 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 6 giorni.
Quantum della prestazione
L’assegno di solidarietà e l’assegno ordinario sono pari a € 971,71 per l'anno 2016 e successivi adeguamenti, nel limite unico del vigente massimale mensile
Condizioni necessarie per accedere alle prestazioni del fondo
Tre sono le condizioni per l'erogazione delle prestazioni da parte di Fsba:
1. regolare contribuzione a Fsba da parte dell’azienda dal 1° gennaio 2016;
2. anzianità aziendale del dipendente di almeno 90 giorni dalla data di richiesta della prestazione, 90 giorni sono conteggiati in giorni di calendario;
3. verbale di accordo sindacale.
In assenza delle condizioni previste nei punti 2 e 3 la domanda di prestazioni sarà rigettata dal fondo, per quanto attiene al punto 1 l'azienda può procedere a eventuali regolarizzazioni della contribuzione.
Modalità di presentazioni delle domande
L'impresa che intende porre in sospensione e/o riduzione i propri dipendenti deve richiedere alla rappresentanza sindacale (R.s.b., Rappresentante sindacale, R.s.u. ove presente), anche per il tramite dell’Associazione artigiana a cui è iscritta o conferisce mandato, un incontro per la sottoscrizione del necessario accordo sindacale, di norma tale richiesta deve avvenire prima dell'eventuale inizio della sospensione e/o riduzione.
L'accordo sindacale di sospensione e/o riduzione4 si può sottoscrivere in sede aziendale, presso gli Enti bilaterali o le sedi delle parti sociali territoriali, l’accordo deve essere sottoscritto da almeno un rappresentante sindacale (R.s.b., Rappresentante sindacale o R.s.u. ove presente) dal legale rappresentante dell'impresa e dall’Organizzazione artigiana territorialmente competente, alla quale l'impresa è iscritta o conferisce mandato.
La domanda di prestazione è presentata dall’impresa a Fsba entro e non oltre 20 giorni dall’inizio effettivo della sospensione o riduzione
4 I formati standard degli accordi li potete trovare su xxx.xxxxxxxxx.xx
tramite piattaforma informatica 5 . In caso di domanda presentata oltre il ventesimo giorno dall’inizio effettivo della sospensione, la relativa prestazione decorre dal giorno effettivo della domanda. Alla domanda dovrà essere allegato l’accordo sindacale o in alternativa la dichiarazione dell’Autorità competente attestante l’evento per situazioni climatiche e copia del Libro Unico del Lavoro (L.u.l) relativo al mese antecedente la richiesta di intervento.
La domanda di prestazione genera un numero di protocollo che è disponibile sulla piattaforma informatica entro il giorno lavorativo successivo alla presentazione della domanda stessa.
L’azienda è tenuta a inviare a Fsba alla fine di ogni periodo di paga e comunque entro e non oltre il 20 del mese successivo, la rendicontazione relativa alle ore/giornate di lavoro non prestate dal lavoratore destinatario della prestazione. In assenza di tale documentazione il pagamento della prestazione non potrà avvenire.
L'impresa provvede al versamento all’Inps della contribuzione correlata, riferita ai periodi nei quali vi è l’intervento delle prestazioni Fsba. La stessa impresa può richiede a Fsba il rimborso di tali versamenti entro e non oltre 180 giorni dalla data di pagamento.
Al termine del periodo di sospensione o riduzione l’azienda dovrà riprendere la normale attività produttiva in mancanza della quale dovrà restituire le prestazioni erogate dal fondo al lavoratore.
Dipartimento Politiche del Mercato del Lavoro, Formazione Professionale, Politiche Contrattuali della Contrattazione Decentrata e della Bilateralità
5 Sui siti di Ebna, Fsba e degli Enti Bilaterali Regionali, troverete il link xxxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/XXXXXxx per accedere al sistema informatico che consente la registrazione delle imprese e la presentazione delle domande.
FONDO DI SOLIDARIETÀ DEL TRENTINO |
Il Fondo territoriale intersettoriale della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (denominato Fondo di Solidarietà del Trentino) non ha personalità giuridica, costituisce una gestione dell’INPS e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale ( art 1, comma 2 del decreto n 96077 del 2016) |
Soggetti beneficiari |
Il Fondo assicura una tutela in costanza di rapporto di lavoro ai lavoratori i cui datori occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Trento , e che a prescindere dal requisito dimensionale, sono appartenenti a settori non rientranti nell’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e non hanno costituito Fondi di solidarietà bilaterali a norma dell’art 26 o Fondi di solidarietà bilaterali alternativi a norma dell’art. 27 del Dlgs n 148/2015. |
Computo dimensionale – come si calcola |
La consistenza dell’organico ai fini del calcolo della percentuale ( 75% dei dipendenti) è determinata con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno e con validità per l’intero anno, sulla base del numero di dipendenti in forza nel mese di dicembre dell’anno precedente . In fase di prima applicazione , la consistenza dell’organico è determinata sulla base del numero di dipendenti in forza nel mese precedente l’entrata in vigore del decreto( MIn. del Lavoro e delle Politiche Sociali, Economia e delle Finanze n 96077 del 1 giugno 2016). Per i datori di lavoro che iniziano l’attività nel corso dell’anno solare, si fa riferimento al numero di dipendenti in forza nel primo mese di attività. Sono computati tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all’interno che all’esterno dell’azienda. Pertanto ogni lavoratore dipendente vale un’unità, con qualunque qualifica e tipologia contrattuale. |
Destinatari delle prestazioni |
Le prestazioni del Fondo sono destinate a lavoratori subordinati, compresi quelli anche a domicilio e coloro che sono stati assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ( per questi ultimi , alla ripresa dell’attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prolungato in misura equivalente all’ammontare delle ore di sospensione o riduzione fruite). |
Requisito di anzianità di 90 giorni – come si calcola
Nei 90 giorni sono compresi i periodi di ferie, le festività, gli infortuni e la maternità obbligatoria. Sono considerati giorni di effettivo lavoro sia il sabato, nel caso in cui l’articolazione dell'orario di lavoro sia su 5 giornate a settimana, sia il riposo
settimanale (domenica o altro giorno infrasettimanale); il cambio di qualifica nel periodo considerato dei 90 giorni non incide 6 ; in caso di trasferimento di azienda 7 , per il requisito si computa anche il periodo trascorso presso l’alienante, cioè il periodo di lavoro precedente al trasferimento; il requisito dei 90 giorni non viene richiesto per gli eventi che sono considerati oggettivamente non evitabili. L’anzianità è intesa come quella di lavoro effettivo presso l’unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione di almeno 90 giorni alla data della domanda di concessione di trattamento. L’anzianità di lavoro effettivo del lavoratore che passa in caso di lavori in appalto alle dipendenze dell’impresa subentrante si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata. |
Concetto di unità produttiva – novità |
Il concetto di unità produttiva, intesa come struttura autonoma, è preso a riferimento non solo dalla normativa riguardante il Fis ma anche quella riguardante la CIGO e la CIGS per l'applicazione delle seguenti norme: • il computo di anzianità di lavoro effettivo di almeno 90 giorni alla data di presentazione dell’istanza; • il computo dei limiti massimi complessivi della prestazione rapportati al quinquennio mobile; • il computo del limite delle 26 settimane nel biennio mobile per l’assegno ordinario; • il computo di 1/3 delle ore lavorabili rapportate all’assegno ordinario; • il computo dei 12 mesi in un biennio mobile per l’assegno di solidarietà; • il computo della riduzione media oraria e della percentuale di riduzione complessiva per ogni lavoratore per l’assegno di solidarietà. |
Aliquote di versamento |
• contributo ordinario: per il finanziamento di tutte le prestazioni erogabili dal Fondo ( a copertura dell’ assegno ordinario) è dovuto mensilmente al Fondo un contributo ordinario dello 0,45% ( di cui lo 0,30% a carico del datore di lavoro e lo 0,15% a carico del lavoratore) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti. Tale contributo ordinario è dovuto a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del Decreto istitutivo del Fondo ( 18 agosto 2016). • Contributo addizionale: in caso di ricorso all’assegno ordinario del Fondo per sospensioni o riduzioni di lavoro, è dovuto inoltre dal datore di lavoro un contributo addizionale nella misura del 4% calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione. Il |
6 Atteso che il D.lgs n. 148/2015 fa riferimento, unicamente, all’anzianità maturata nell’unità produttiva;
7 Ex art. 2112 c.c.
contributo è elevato all’8% nei casi di superamento di 13 settimane nel biennio.
Contributo straordinario per il finanziamento di prestazioni di assegno straordinario: per la prestazione in caso di esodo agevolato è dovuta, da parte di ciascun datore di lavoro interessato, una contribuzione straordinaria in misura pari al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della relativa contribuzione correlata nella misura prevista dall’art 40 della Legge n 183/2010. |
Erogazione delle prestazioni |
• Assegno ordinario: è erogato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga. L’importo dell’assegno ordinario è rimborsato al datore di lavoro o conguagliato secondo le norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte. Il comitato amministratore del Fondo può autorizzare il pagamento diretto dell’assegno ordinario in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie del datore di lavoro, su espressa richiesta dello stesso. • Assegno straordinario: presuppone l’accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, o in mancanza con quelle territoriali. E’ composto, a seconda dei casi e delle specifiche ( vedi quantum della prestazione) da diversi fattori. • Contributi ai programmi formativi: l’accesso agli stessi presuppone l’accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, o in mancanza, con quelle territoriali. I contributi al finanziamento di programmi formativi sono erogati nel quadro di procedimenti di riorganizzazione aziendale. |
Quantum della prestazione |
• Assegno ordinario. Importo: è equivalente all’integrazione salariale . E’ dovuto nella misura dell’ 80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore 0 e il limite dell’orario contrattuale. In ogni caso l’importo non può essere superiore ai massimali annualmente previsti per la cassa integrazione guadagni ordinaria stabilita annualmente. Tali importi, nonché la retribuzione mensile di riferimento, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, sono aumentati nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati. Per ciascuna unità produttiva l’assegno ordinario non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile. |
• Assegno straordinario: è pari alla somma delle seguenti voci: • Per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata : importo netto del trattamento pensionistico spettante dall’assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione anticipata + importo delle ritenute di legge sull’assegno straordinario; • Per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella anticipata, alla somma dei seguenti importi: importo netto del trattamento pensionistico spettante nell’assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione del rapporto di lavoro , compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione + importo delle ritenute di legge sull’assegno straordinario. • Il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale non può essere superiore alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati , ridotto dall’eventuale concorso di altri fondi provinciali, nazionali o dell’Unione Europea. |
Modalità di presentazioni delle domande |
L’accesso all’assegno ordinario è preceduto dall’espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale previste per le integrazioni salariali ordinarie di cui all’art 14 del Dlgs 148/2015 , ad eccezione della causale del Contratto di solidarietà per la quale è necessario un contratto collettivo aziendale ai sensi dell’art 51 del Dlgs 81/2015. Le domande di accesso all’assegno ordinario, a prescindere dalla causale invocata, devono essere presentate con le modalità indicate nella circolare n 122/2015 così come integrata dalla circolare n 201/2015, alla Sede di Trento, non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Al momento della presentazione dell’istanza è necessario dare contezza dell’assolvimento degli obblighi di informazione e consultazione sindacale di cui all’art. 14 del Dlgs 148/2015 o del contratto collettivo di cui all’art 51 del Dlgs 148/2015 che devono essere allagati all’istanza medesima. |
FONDO DI SOLIDARIETÀ PER LA RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, PER IL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE E DEL REDDITO DEL PERSONALE DEL CREDITO, AI SENSI DELL' ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 28 GIUGNO 2012, N. 92 |
Soggetti beneficiari |
Lavoratori delle aziende facenti parte di gruppi creditizi e delle associazioni di banche anche con meno di quindici dipendenti (Abi). |
Destinatari delle prestazioni |
Lavoratori in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o lavoro. |
Aliquote di versamento |
Per la parte ordinaria un contributo ordinario dello 0, 2%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, compresi i dirigenti, con contratto a tempo indeterminato. A carico del datore di lavoro in caso di fruizione delle prestazioni ordinarie, un contributo addizionale dell'1,5%, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse. |
Le prestazioni ai lavoratori – quali e come si ottengono |
In via ordinaria ‐ contribuisce al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o dell'Unione europea; ‐ contribuisce al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, ivi comprese le prestazioni di solidarietà intergenerazionale. In via straordinaria eroga assegni straordinari per il sostegno al reddito e versa la contribuzione correlata ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo. In via emergenziale eroga nei confronti dei lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie un assegno per il sostegno del reddito ai lavoratori in condizione di disoccupazione involontaria. |
Erogazione delle prestazioni |
L'accesso alle prestazioni è subordinato all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale o determinano la riduzione dei livelli occupazionali. |
Quantum della prestazione |
Ordinaria il Fondo, eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per i periodi non lavorati, con un massimale pari ad un importo di: Euro 1.140 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato e' inferiore a Euro 2.099; di Euro 1.314 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato e' compresa tra Euro 2.099 ed Euro 3.318 e di Euro 1.660 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato e' superiore ad Euro 3.318. Straordinaria L'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione anticipata, con eventuali penalizzazioni per il sistema di calcolo retributivo. Emergenziale il Fondo provvede al riconoscimento, ad integrazione del trattamento di indennità ASpI e finché permanga tale condizione, fermo quanto previsto al comma 8, fino ad una somma pari: a) all'80% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con la riduzione, ove applicabile, di un importo pari ai contributi previsti dall'art. 26della legge 28 febbraio 1986, n. 41, con un massimale pari ad un importo di Euro 2.348 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue fino a Euro 40.197. Tale riduzione, rimane nella disponibilità del Fondo. b) al 70% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di Euro 2.645 lordi mensili per retribuzioni tabellari annue da Euro 40.197 a Euro 52.890; c) al 60% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore pari ad un importo di Euro 3.702 lordi mensili per retribuzioni tabellari annue oltre Euro52.890. |
FONDO INTERSETTORIALE DI SOLIDARIETÀ PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO, DELL’OCCUPAZIONE E DELLA RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLE IMPRESE ASSICURATRICI E DELLE SOCIETÀ DI ASSISTENZA
Soggetti beneficiari |
personale dipendente non dirigente delle imprese di assicurazione, comunque denominate e regolarmente costituite, di assicurazione assistenza, a prescindere dal numero dei dipendenti. |
Destinatari delle prestazioni |
I lavoratori connessi agli interventi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi, e/o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro. |
Aliquote di versamento |
Un contributo ordinario dello 0,30%, ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamente, di due terzi ed un terzo, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, ivi compresi i dirigenti Un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni ordinaire nella misura dell'1,50% calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori interessati dalle prestazioni. |
Le prestazioni ai lavoratori – a cosa servono e come si ottengono |
In via ordinaria: ‐ a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o comunitari ‐ al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa In via straordinaria: - all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo. |
Erogazione delle prestazioni |
L'accesso alle prestazioni è subordinato all'espletamento delle procedure contrattuali previste. |
Quantum della prestazione |
Il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, è pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati. Nei casi di riduzione dell’orario di lavoro o di sospensione temporanea dell’attività lavorativa, il Fondo eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell’eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalità in atto per la cassa integrazione guadagni per l’industria, in quanto compatibili. L’assegno straordinario di sostegno al reddito è pari all'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione. |
FONDO DI SOLIDARIETÀ PER IL SOSTEGNO DELL'OCCUPABILITA', DELL'OCCUPAZIONE E DEL REDDITO DEL PERSONALE DEL CREDITO COOPERATIVO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 28 GIUGNO 2012, N. 92 |
Soggetti beneficiari |
Lavoratori dipendenti da tutti i datori di lavoro, ivi compresi i datori di lavoro facenti parte di gruppi creditizi del credito cooperativo, cui si applicano i contratti collettivi nazionali di categoria per le Banche di credito cooperativo/Casse rurali ed artigiane, e i relativi contratti complementari. |
Destinatari delle prestazioni |
Lavoratori in connessione con processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, riduzione o trasformazione o sospensione temporanea di attività o di lavoro. |
Aliquote di versamento |
Un contributo ordinario dello 0,36%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, compresi i dirigenti, con contratto a tempo indeterminato più un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni ordinarie nella misura dell'1,5% calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori interessati dalle prestazioni. |
Le prestazioni ai lavoratori – quali e come si ottengono |
In via ordinaria: - finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale; - contribuisce al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, comprese le prestazioni di solidarietà espansiva. In via straordinaria: - eroga assegni straordinari per il sostegno al reddito e versa la contribuzione correlata ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo. In via emergenziale: - eroga nei confronti dei lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie un assegno per il sostegno del reddito ai lavoratori in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Finanzia, a favore dei predetti lavoratori e su loro richiesta, programmi di supporto alla ricollocazione professionale. |
Erogazione delle prestazioni |
L'accesso alle prestazioni è subordinato all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale o determinano la riduzione dei livelli occupazionali. |
Quantum della prestazione |
Ordinaria: - per l’attività formativa, le ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, e' pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dall'eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali, dell'Unione Europea o della cooperazione; - L'importo dell'assegno ordinario e' pari alla prestazione di integrazione salariale, con i relativi massimali, ridotta di un importo pari ai contributi previsti dall'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. - per la solidarietà espansiva) l'80% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, le quali non possono essere complessivamente superiori al 60% dell'orario di lavoro settimanale previsto dal CCNL di categoria. Straordinaria: - l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria, alla data di cessazione del rapporto di lavoro compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione. Emergenziale: Il Fondo provvede, in via emergenziale: - al finanziamento, per la durata massima di 24 mesi, di specifici trattamenti di sostegno al reddito a favore dei lavoratori licenziati e non destinatari delle prestazioni straordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), subordinatamente al permanere della condizione di disoccupazione involontaria, anche in concorso con prestazioni o strumenti di sostegno eventualmente previsti dalla legislazione vigente; - al finanziamento, per un massimo di 12 mesi, a favore dei predetti lavoratori e su loro richiesta, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale, definiti dall'accordo di cui al successivo comma 2, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali, dell'Unione europea o della cooperazione. L'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo e' condizionato dall'espletamento delle vigenti procedure contrattuali di prevenzione dei |
conflitti collettivi e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonché all'ulteriore condizione che queste ultime si concludano con accordo aziendale.
L'assegno emergenziale e' calcolato nelle seguenti misure:
a) 80% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con la riduzione di un importo pari ai contributi previsti dall'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che non sono dovuti, con un massimale pari ad un importo di Euro 2.252 lordi mensili se la retribuzione tabellare annua dell'interessato e' inferiore ad Euro 38.000; b) 70% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore per la quota di retribuzione tabellare annua compresa tra Euro 38. 000 ed Euro 53.000, con un massimale pari ad un importo di Euro 3.029 lordi mensili; c) 60% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore per la quota di retribuzione tabellare annua superiore ad Euro 53.000, con un massimale pari ad un importo di 3.523 euro lordi mensili. |
Modalità di presentazioni delle domande |
Le prestazioni ordinarie sono autorizzate con pagamento a conguaglio da parte del datore di lavoro. L’assegno emergenziale viene pagato direttamente ai lavoratori beneficiari a cura delle sedi competenti, che per lo stesso lavoratore hanno in carico la domanda di ASpI. Il pagamento dell’assegno avviene tramite la stessa procedura di gestione delle domande di disoccupazione. |
16
Dipartimento Politiche del Mercato del Lavoro, Formazione Professionale, Politiche Contrattuali della Contrattazione Decentrata e della Bilateralità
FONDO DI SOLIDARIETÀ PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO, DELL'OCCUPAZIONE E DELLA RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI ERARIALI |
Soggetti beneficiari |
Dipendenti assunti a tempo indeterminato con qualsiasi qualifica, compresi i dirigenti della società Equitalia SpA, già denominata Riscossione SpA, Equitalia Giustizia SpA incaricata della attività di gestione dei crediti di giustizia, del Fondo unico giustizia, della società Riscossione Sicilia SpA, delle altre aziende di riscossione svolta per conto degli enti locali |
Destinatari delle prestazioni |
Lavoratori interessati da processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi, e/o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, derivanti anche dall'applicazione di disposizioni legislative che introducono innovazioni nella disciplina della riscossione. |
Aliquote di versamento |
Un contributo ordinario dello 0,30%, ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamente, di due terzi ed un terzo, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, ivi compresi i dirigenti Un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni ordinarie nella misura dell'1,50% calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori interessati dalle prestazioni. |
Le prestazioni ai lavoratori – quali e come si ottengono |
In via ordinaria: - a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o dell'Unione europea - al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa in via straordinaria: all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo. |
Erogazione delle prestazioni |
L'accesso alle prestazioni è subordinato all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale o determinano la riduzione dei livelli occupazionali. |
Quantum della prestazione |
Il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, e' pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati. Nei casi di riduzione o sospensione dell'attività' lavorativa su base giornaliera, settimanale o mensile, il Fondo eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per i periodi non lavorati, con un massimale pari a un importo di: euro 1.140,00 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato e' inferiore a euro 2.099,00; di euro 1.314,00 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato e' compresa tra euro 2.099,00 ed euro 3.318,00 e di euro 1.660,00 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato e' superiore ad euro 3.318,00. L’assegno straordinario di sostegno al reddito e' pari all'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità' contributiva mancante per il diritto alla pensione. (Valori 2016) |
Dipartimento Politiche del Mercato del Lavoro, Formazione Professionale, Politiche Contrattuali della Contrattazione Decentrata e della Bilateralità
FONDO DI SOLIDARIETÀ PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO DEL PERSONALE DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO DELLE FERROVIE DELLO STATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, LEGGE 28/06/2012, N. 92 (GIÀ ADEGUATO ALLE PREVISIONI DI CUI AL DLGS 148/2015 E IN ATTESA DI PUBBLICAZIONE DELLO specifico decreto che modificherà il D.I. n. 86984 del 9 gennaio 2015) |
Soggetti beneficiari |
Dipendenti delle società del Gruppo a cui si applica il Contratto Aziendale del Gruppo FS |
Prestazioni |
• Prestazioni straordinarie: Max 60 mesi valore assegno pensionistico calcolato alla data ingresso; • Ordinarie: 100% retribuzione in caso di formazione – 80% in caso di prestazione non resa a seguito di riduzione di attività. |
Destinatari delle prestazioni |
Dipendenti delle società del Gruppo a cui si applica il Contratto Aziendale del Gruppo FS. |
Requisito di anzianità di 90 giorni – come si calcola |
Nei 90 giorni sono compresi i periodi di ferie, le festività, gli infortuni e la maternità obbligatoria. Sono considerati giorni di effettivo lavoro sia il sabato, nel caso in cui l’articolazione dell'orario di lavoro sia su 5 giornate a settimana, sia il riposo settimanale (domenica o altro giorno infrasettimanale); il cambio di qualifica nel periodo considerato dei 90 giorni non incide 8 ; in caso di trasferimento di azienda 9 , per il requisito si computa anche il periodo trascorso presso l’alienante, cioè il periodo di lavoro precedente al trasferimento; il requisito dei 90 giorni non viene richiesto per gli eventi che sono considerati oggettivamente non evitabili. |
Concetto di unità produttiva – novità |
Il concetto di unità produttiva, intesa come struttura autonoma, è preso a riferimento non solo dalla normativa riguardante il Fis ma anche quella riguardante la CIGO e la CIGS per l'applicazione delle seguenti norme: • il computo di anzianità di lavoro effettivo di almeno 90 giorni alla data di presentazione dell’istanza; • il computo dei limiti massimi complessivi della prestazione rapportati al quinquennio mobile; • il computo del limite delle 26 settimane nel biennio mobile per l’assegno ordinario; |
8 Atteso che il D.lgs n. 148/2015 fa riferimento, unicamente, all’anzianità maturata nell’unità produttiva;
9 Ex art. 2112 c.c.
• il computo di 1/3 delle ore lavorabili rapportate all’assegno ordinario; • il computo dei 12 mesi in un biennio mobile per l’assegno di solidarietà; • il computo della riduzione media oraria e della percentuale di riduzione complessiva per ogni lavoratore per l’assegno di solidarietà. |
Aliquote di versamento |
0,20% della retribuzione media imponibile ai fini previdenziali (0,134 datore lavoro; 0,066 lavoratori) |
Le prestazioni ai lavoratori – quali e come si ottengono |
• Ordinarie: Riconversione professionale- formazione prof.le; • Straordinarie: Accompagnamento a pensione max 60 mesi; Entrambe le prestazione sono fruibili a valle di procedura/accordo sindacale. |
Erogazione delle prestazioni |
• Ordinarie: 100% retribuzione in caso di formazione – 80% in caso di prestazione non resa a seguito di riduzione di attività; • Straordinarie: Pari al valore dell’assegno pensionabile calcolato alla data di ingresso nel fondo. |
Modalità di presentazioni delle domande |
Richiesta formale a valle di: • Perfezionamento procedura sindacale; • Pubblicazione manifestazione di interesse da parte del datore di lavoro. |
Dipartimento Politiche del Mercato del Lavoro, Formazione Professionale, Politiche Contrattuali della Contrattazione Decentrata e della Bilateralità
FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE PER GLI ORMEGGIATORI E I BARCAIOLI DEI PORTI ITALIANI |
Soggetti beneficiari |
Ormeggiatori e barcaioli iscritti ai Gruppi a prescindere dalla loro consistenza |
Computo dimensionale – come si calcola |
Non si pone il problema perché il Fondo eroga le sue prestazioni agli iscritti nei Registri degli ormeggiatori/barcaioli a prescindere dalla consistenza numerica |
Destinatari delle prestazioni |
Vedi punto precedente |
Requisito di anzianità di 90 giorni – come si calcola |
Nei 90 giorni sono compresi i periodi di ferie, le festività, gli infortuni e la maternità obbligatoria. Sono considerati giorni di effettivo lavoro sia il sabato, nel caso in cui l’articolazione dell'orario di lavoro sia su 5 giornate a settimana, sia il riposo settimanale (domenica o altro giorno infrasettimanale); il cambio di qualifica nel periodo considerato dei 90 giorni non incide10; in caso di trasferimento di azienda11, per il requisito si computa anche il periodo trascorso presso l’alienante, cioè il periodo di lavoro precedente al trasferimento; il requisito dei 90 giorni non viene richiesto per gli eventi che sono considerati oggettivamente non evitabili. |
Concetto di unità produttiva – novità |
Il concetto di unità produttiva, intesa come struttura autonoma, è preso a riferimento non solo dalla normativa riguardante il Fis ma anche quella riguardante la CIGO e la CIGS per l'applicazione delle seguenti norme: • il computo di anzianità di lavoro effettivo di almeno 90 giorni alla data di presentazione dell’istanza; • il computo dei limiti massimi complessivi della prestazione rapportati al quinquennio mobile; • il computo del limite delle 26 settimane nel biennio mobile per l’assegno ordinario; • il computo di 1/3 delle ore lavorabili rapportate all’assegno ordinario; • il computo dei 12 mesi in un biennio mobile per l’assegno di solidarietà; • il computo della riduzione media oraria e della percentuale di riduzione complessiva per ogni lavoratore per l’assegno di solidarietà. |
10 Atteso che il D.lgs n. 148/2015 fa riferimento, unicamente, all’anzianità maturata nell’unità produttiva;
11 Ex art. 2112 c.c.
Aliquote di versamento • un contributo ordinario nella misura dello 0,30%, ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti; • un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, nella misura dell'1,5% calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori interessati dalle prestazioni. |
Le prestazioni ai lavoratori – quali e come si ottengono |
Il Fondo provvede all’erogazione dell’assegno ordinario a favore dei lavoratori, esclusi i dirigenti, interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa per le causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria. L’assegno ordinario richiede che la riduzione o sospensione dell’attività lavorativa sia dovuta ad una situazione di crisi del Gruppo |
Erogazione delle prestazioni |
I Gruppi che fanno ricorso alla prestazione di cui al comma 1 non possono in nessun caso coinvolgere più di 40 unità lavorative all’anno per un periodo non superiore a 80 giorni lavorativi ciascuno per un massimo di 3200 giorni di cassa integrazione complessivi annui e comunque nei limiti massimi di durata di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 148 del 2015. |
Quantum della prestazione |
L’importo dell’assegno ordinario è pari alla prestazione di integrazione salariale, con i relativi massimali. |
Modalità di presentazioni delle domande |
L’accesso alla prestazione è subordinato ad una comunicazione dell’A.N.G.O.P.I. alle Segreterie Nazionali di FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI relativa alla situazione di crisi, al fine di valutare congiuntamente le reali necessità di personale o di ore di lavoro e, conseguentemente, il fabbisogno di prestazioni integrative del reddito. Entro sette giorni dalla comunicazione viene organizzato un incontro tra dell’A.N.G.O.P.I. e FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI. Il confronto tra le organizzazioni sindacali dovrà concludersi entro i successivi sette giorni. |
DIPARTIMENTO POLITICHE DEL MERCATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, POLITICHE CONTRATTUALI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA E DELLA Bilateralità
FONDO DI SOLIDARIETÀ PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO DEL PERSONALE DELLE AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO
Soggetti beneficiari
I lavoratori delle aziende, sia pubbliche che private, che occupano mediamente più di 5 dipendenti e che svolgono servizi di trasporto pubblico autofiloferrotranviari e di navigazione sulle acque interne e lagunari.
Computo dimensionale – come si calcola
Si tiene conto di quanto previsto dall’art. 3, comma 7, della l. n. 92/2012
Destinatari delle prestazioni I lavoratori delle suddette aziende nei casi di:
. riduzione o sospensione temporanea dell’attività lavorativa dovuta ad eventi transitori non imputabili alle imprese o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e situazioni temporanee di mercato;
. cessazione definitiva dell’attività lavorativa.
Requisito di anzianità di 90 giorni – come si calcola
Nei 90 giorni sono compresi i periodi di ferie, le festività, gli infortuni e la maternità obbligatoria.
Sono considerati giorni di effettivo lavoro sia il sabato, nel caso in cui l’articolazione dell'orario di lavoro sia su 5 giornate a settimana, sia il riposo settimanale (domenica o altro giorno infrasettimanale); il cambio di qualifica nel periodo considerato dei 90 giorni non incide1; in caso di trasferimento di azienda2, per il requisito si computa anche il periodo trascorso presso l’alienante, cioè il periodo di lavoro precedente al trasferimento; il requisito dei 90 giorni non viene richiesto per gli eventi che sono considerati oggettivamente non evitabili.
Concetto di unità produttiva – novità
Il concetto di unità produttiva, intesa come struttura autonoma, è preso a riferimento non solo dalla normativa riguardante il Fis ma anche quella riguardante la CIGO e la CIGS per l'applicazione delle seguenti norme:
. il computo di anzianità di lavoro effettivo di almeno 90 giorni alla data di presentazione dell’istanza;
. il computo dei limiti massimi complessivi della prestazione rapportati al quinquennio mobile;
. il computo del limite delle 26 settimane nel biennio mobile per l’assegno ordinario;
. il computo di 1/3 delle ore lavorabili rapportate all’assegno ordinario;
. il computo dei 12 mesi in un biennio mobile per l’assegno di solidarietà;
1 Atteso che il D.lgs n. 148/2015 fa riferimento, unicamente, all’anzianità maturata nell’unità produttiva;
2 Ex art. 2112 c.c.
. il computo della riduzione media oraria e della percentuale di riduzione complessiva per
ogni lavoratore per l’assegno di solidarietà.
Aliquote di versamento
Per le prestazioni ordinarie e per la relativa contribuzione correlata sono dovuti mensilmente contributi ordinari dello 0,50% ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamente, di 2/3 e 1/3.
A ciò si aggiungono contributi addizionali ad esclusivo carico del datore di lavoro:
. pari a 1,5% per le prestazioni ordinarie;
. pari al 30% per la prestazione integrativa alla Naspi.
Le prestazioni ai lavoratori – quali e come si ottengono Prestazione ordinaria- assegni ordinari per sospensione o riduzione temporanea dell’attività lavorativa.
Prestazioni straordinarie:
. integrazione alla Naspi- in caso di cessazione dell’attività lavorativa
. incentivo all’esodo – per lavoratori che raggiungono i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata nel successivi 60 mesi.
Erogazione delle prestazioni
Prestazione ordinaria: per un periodo non superiore a 90 giorni, da computarsi in un biennio mobile, eccezionalmente prorogabile trimestralmente fino ad un massimo di 12 mesi.
Prestazioni straordinarie:
. integrazione alla Naspi: per tutta la durata della Naspi e per ulteriori 18 mesi
. incentivo all’esodo: fino a un massimo di 60 mesi
Modalità di presentazioni delle domande
Le domande si presentano a cura delle aziende alla sede INPS territorialmente competente
secondo le procedure previste dalla circolare Inps n.27 del 2016.
Dipartimento Politiche del Mercato del Lavoro, Formazione Professionale, Politiche Contrattuali della Contrattazione Decentrata e della Bilateralità
FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE – F.I.S.
Il Fis consente a tutti i datori di lavoro non inclusi nella normativa della Cigo-Cigs e non appartenenti a settori per i quali sono stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali, di richiedere prestazioni di sostegno al reddito per i propri dipendenti in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa. Il Fis, operativo dal 1° gennaio 2016, assorbe e sostituisce il Fondo Residuale previsto dalla riforma Fornero. Eroga prestazioni dal 1° luglio 2016.
Soggetti beneficiari
Tutti i datori di lavoro “non coperti” dai trattamenti ordinari e stra- ordinari d’integrazione salariale o dai Fondi di solidarietà bilaterali o bilaterali alternativi. L’adesione al Fis (o ad altri fondi) è obbliga- toria per tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Superando il concetto d’impresa, il Fis è rivolto a tutti i datori di lavoro anche non imprenditori (es. associazioni). E’ prevista la clausola di opting out, cioè di uscita dal Fis per chi crea un Fondo Bilaterale di settore prevedendo un’aliquota di finanziamento almeno pari allo 0,45% (aliquota minima FIS ) e garantendo almeno l’assegno ordinario.
Computo dimensionale – Come si calcola
Il computo dimensionale è riferito alla media occupazionale del semestre precedente: in esso rientrano tutti i lavoratori dipendenti, compresi i dirigenti, i lavoranti a domicilio e gli apprendisti (ivi compresi quelli di primo livello e quelli per l’alta formazione), con esclusione dei lavoratori assunti con contratto di inserimento o reinserimento. I lavoratori a tempo parziale e quelli intermittenti sono computati con le regole “pro quota”, riferite alle prestazioni svolte nel semestre precedente. I lavoratori assenti per malattia, infortunio e maternità sono esclusi dal calcolo nel caso in cui siano stati assunti altri lavoratori (che, però, vanno, in alternativa, computati). Nel semestre vanno computati anche i periodi di sosta dell’attività e le sospensioni stagionali; per i datori di lavoro che hanno appena iniziato l’attività il requisito si determina in relazione ai mesi di attività. Nel caso in cui avvenga una fluttuazione occupazionale relativa alla soglia dei 5 dipendenti l’obbligo sussiste nel periodo di paga successivo al semestre di riferimento in cui il valore medio è risultato superiore a 5 e non sussiste nel periodo di paga successivo al semestre in cui la media non è arrivata alle 5 unità.
Destinatari delle prestazioni
I destinatari delle prestazioni sono tutti i lavoratori dipendenti, com- presi gli apprendisti con contratto professionalizzante, con esclusione del personale con qualifica dirigenziale e dei lavoranti a domicilio che abbiano un’anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione di almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento
Requisito di anzianità di 90 giorni – Come si calcola
Nei 90 giorni sono compresi i periodi di ferie, le festività, gli infortuni e la maternità obbligatoria. Sono considerati giorni di effettivo lavoro sia il sabato, nel caso in cui l’articolazione dell’orario di lavoro sia su 5 giornate a settimana, sia il riposo settimanale (domenica o altro giorno infrasettimanale); il cambio di qualifica nel periodo considerato dei 90 giorni non incide; in caso di trasferimento di azienda, per il requisito si computa anche il periodo trascorso presso l’alienante, cioè il periodo di lavoro precedente al trasferimento; il requisito dei 90 giorni non viene richiesto per gli eventi che sono considerati oggettivamente non evitabili.
Concetto di unità produttiva – Novità
Il concetto di unità produttiva, intesa come struttura autonoma, è preso a riferimento non solo dalla normativa riguardante il Fis ma anche da quella riguardante la Cigo e la Cigs per l’applicazione delle seguenti norme:
• il computo di anzianità di lavoro effettivo di almeno 90 giorni alla data di presentazione dell’istanza;
• il computo dei limiti massimi complessivi della prestazione rapportati al quinquennio mobile;
• il computo del limite delle 26 settimane nel biennio mobile per l’as- segno ordinario;
• il computo di 1/3 delle ore lavorabili rapportate all’assegno ordinario;
• il computo dei 12 mesi in un biennio mobile per l’assegno di solida- rietà;
• il computo della riduzione media oraria e della percentuale di ridu- zione complessiva per ogni lavoratore per l’assegno di solidarietà.
Aliquote di versamento
Le aliquote sono ripartite per 2/3 a carico dei datori di lavoro e 1/3 a carico dei lavoratori e variano in base alla dimensione dell’azienda:
• 0,45% per le aziende da 6 a 15 dipendenti
• 0,65% per le aziende oltre i 15 dipendenti
E’ prevista l’addizionale del 4% sulla retribuzione persa quando le aziende utilizzano le prestazioni del fondo.
Le prestazioni ai lavoratori – Quali e come si ottengono
Assegno di solidarietà: prevede una causale d’intervento uguale ai contratti di solidarietà difensiva. L’obiettivo è evitare in tutto o in parte licenziamenti collettivi, anche plurimi individuali per giustifi- cato motivo oggettivo. Per ottenere questa prestazione è necessario un accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, territoriale o con le loro Rsa o la Rsu (se esistenti. La riduzione oraria concordata non può essere superiore al 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile per i lavoratori interessati, potendo giungere, per alcuni, al 70% nell’arco dell’intera durata della solidarietà. La domanda va presentata alla sede INPS territorialmente competente entro 7 giorni dalla data dell’accordo sindacale, ma la riduzione oraria non può avere inizio prima che siano trascorsi 30 giorni da quando è stata presentata, in via telematica, la domanda. Essa deve essere accompagnata dall’accordo e dall’elenco dei lavoratori in forza nell’unità produttiva con relative qualifiche, orario contrattuale e riduzioni di orario. L’assegno di solidarietà può essere concesso per un massimo di 12 mesi (52 settimane) in un biennio mobile, calcolando “a ritroso” le 103 settimane antecedenti ai fini della verifica dell’eventuale “sforamento” del limite massimo, cosa che
comporta la “non accoglibilità” della domanda stessa. L’utilizzo dell’assegno di solidarietà all’interno del quinquennio mobile viene computato al 50% e quindi la sua durata viene prolungata, nel rispetto dei 12 mesi nel biennio mobile, fino a 24 mesi. Le prestazioni sono autorizzate dall’INPS territorialmente competente per dell’unità produttiva ed erogati dal fondo.
Assegno ordinario: richiedibile solo dai datori di lavoro con oltre 15 dipendenti, è concesso per causali che sono riferibili alla Cigo ed alla Cigs:
• situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, escluse le intemperie stagionali;
• situazioni temporanee di mercato;
• riorganizzazione aziendale;
• crisi aziendale, senza cessazione dell’attività produttiva.
La valutazione della sussistenza delle causali viene effettuata dalle sedi INPS competenti. La durata massima dell’intervento è di 26 settimane in un biennio mobile; ai fini della verifica vengono prese in considerazione le 103 settimane antecedenti la fine della prima settimana di riduzione di orario. Il datore di lavoro che abbia fruito di 26 settimane consecutive di assegno ordinario, può proporre una nuova domanda, per la medesima unità produttiva, solo dopo che sia trascorso un periodo di almeno 78 settimane di normale attività lavorativa. La richiesta, corredata dalla documentazione relativa all’assolvimento degli obblighi di informazione e consultazione sindacale, deve essere presentata dal datore di lavoro, in via telematica, alla sede INPS competente per territorio in relazione alla ubicazione dell’unità produttiva non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o della riduzione di orario. Anche all’assegno ordinario, come all’assegno di solidarietà, si applica la norma sulla durata complessiva di 24 mesi nel quinquennio mobile.
Erogazione delle prestazioni
Le erogazioni delle prestazioni sono effettuate dal datore di lavoro alla fine di ogni periodo di paga. Il rimborso al datore di lavoro sarà fatto dall’INPS tramite conguaglio contributivo. La sede INPS territoriale competente può autorizzare il pagamento diretto solo per serie e documentate difficoltà del datore di lavoro e su espressa richiesta dello stesso.
Quantum della prestazione
L’assegno di solidarietà e l’assegno ordinario sono pari al 80% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore in cui non ha prestato la propria attività.
Modalità di presentazione delle domande
La modalità di presentazione delle domande è unica per entrambe le prestazioni garantite dal fondo sia per l’assegno di solidarietà che per l’assegno ordinario. La domanda è disponibile sul portale xxx.xxxx.xx nei servizi on line. Bisogna effettuare l’accesso attraverso la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, per cui serve il pin rilasciato dall’Inps. Si procede con “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”, opzione “Fondi di solidarietà”. Completata l’acquisizione e confermato l’invio, la domanda viene protocollata. Sarà possibile stampare la ricevuta di presentazione completa di prospetto dei dati trasmessi. Nella domanda si dovranno indicare il periodo, il numero totale dei lavoratori coinvolti e delle ore richieste. Non è più necessario indicare la qualifica. Costituiscono
parte integrante della domanda e devono essere allegati alla stessa:
• elenco dei lavoratori in forza all’unità produttiva, orario contrattuale di lavoro e altre informazioni presenti nel file in formato CSV reperibile nell’area download della procedura;
• l’accordo sindacale, in caso dell’assegno di solidarietà, che stabilisca la riduzione di orario prevista per i lavoratori interessati risultanti da un apposito elenco sottoscritto dal sindacato, la riduzione di orario e le eventuali modalità atte a soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro con conseguente riduzione dell’assegno di solidarietà e di incremento dell’orario di lavoro prestato.
Nel caso dell’assegno ordinario va allegato quanto la procedura avrà espresso, ossia la sola comunicazione o il verbale di esame congiunto o l’accordo sindacale.
Dipartimento Politiche del Mercato del Lavoro, Formazione Professionale, Politiche Contrattuali della Contrattazione Decentrata e della Bilateralità