ACCORDO QUADRO TRA L’AZIENDA USL DI MODENA E L’AZIENDA OSPEDALIERO- UNIVERSITARIA DI MODENA PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI UNICI
ACCORDO QUADRO TRA L’AZIENDA USL DI MODENA E L’AZIENDA OSPEDALIERO- UNIVERSITARIA DI MODENA PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI UNICI
Capo I
Disposizioni generali Art.1
(Finalità)
1. La gestione unificata delle attività dell’ambito amministrativo, tecnico e professionale, è diretta ad assicurare l’assolvimento dei compiti demandati dalle leggi, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, dai rispettivi contratti integrativi e regolamenti vigenti, dalle disposizioni di programmazione nazionale e regionale, dalle direttive e circolari emesse da Istituzioni, autorità enti nazionali e regionali, nonché dai rispettivi atti aziendali.
2. La gestione unificata dei servizi costituisce lo strumento organizzativo mediante il quale le aziende convenzionate assicurano, in ottica di collaborazione per il raggiungimento delle finalità del SSR, l’unicità di conduzione e la razionalizzazione delle procedure, realizzano economie di scala, una riduzione dei costi correnti e di investimento, garantiscono l’utilizzo più razionale delle risorse umane e strumentali disponibili e/o di nuova acquisizione sulla base di una programmazione congiunta.
3. L’azione dei Servizi Unici (d’ora in poi SU) deve rispondere agli obiettivi di programmazione assegnati dalla Regione alle direzioni generali di entrambe le aziende attraverso, tra gli altri, lo strumento del budget e le azioni di monitoraggio e di controllo delle attività, dei costi, degli investimenti e dei risultati raggiunti.
4. L’organizzazione dei SU deve tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse, secondo principi di professionalità e responsabilità.
Art. 2
(Oggetto)
1. Con il presente Accordo le Aziende sanitarie di Modena (AUSL di Modena e AOU di Modena), individuano le attività amministrative, tecniche e professionali afferenti alle rispettive strutture organizzative, che vengono conferite nell’ambito dei SU di cui all’art. 3, con particolare riferimento a quelle incidenti su funzioni procedimentalizzate, caratterizzate da forte operatività e dalla prevalenza di processi di gestione ordinaria e ricorrente, nonché in grado di determinare, se gestite in modo integrato, significative economie di scala.
2. Le attività di carattere strategico, di programmazione, di indirizzo e controllo, sono conferite ai SU con specifica valutazione e motivazione delle direzioni aziendali interessate.
3. Il presente Accordo abroga e sostituisce integralmente il precedente Accordo approvato dalle Aziende interessate con le delibere n. 122/2016 (AUSL) e n. 96/2016 (AOU).
Art. 3
(Servizi Unici)
1. I SU istituiti conseguentemente al processo di individuazione delle attività di cui all’art. 2, sono, assumendo le rispettive denominazioni, i seguenti:
a) Servizio Unico Attività Tecniche
b) Servizio Unico Ingegneria Clinica
c) Servizio Unico Acquisti e Logistica
d) Servizio Unico Gestione Giuridica del Personale
e) Servizio Unico Gestione Economico Operativa del Personale
2. Con successive convenzioni possono essere individuati ulteriori Servizi interessati al processo di unificazione.
3. I tempi e le forme della attivazione a regime dei Servizi di cui al comma 1, sono definiti, anche in relazione agli esiti della sperimentazione gestionale di cui all’art. 25 della L.R. n. 24/2018 e alle indicazioni emerse dai lavori dell’OIV previsto dalla DGR n. 1004/2016.
Art.4
(Coordinamento per indirizzo e monitoraggio dei Servizi Unici)
1. È costituita fra le Direzioni amministrative delle Aziende interessate, una sede stabile di coordinamento per l’indirizzo e il monitoraggio delle attività svolte dai SU, al fine di condividerne gli obiettivi operativi e la programmazione delle priorità e definirne congiuntamente l’assegnazione di risorse umane e strumentali e la relativa ripartizione degli oneri fra le Aziende. La sede di coordinamento è integrata dai Direttori Sanitari qualora le materie trattate riguardino le loro responsabilità e comunque in ogni caso ove la loro partecipazione sia ritenuta opportuna o da loro richiesta.
2. La sede di coordinamento si attiva su iniziativa dei Direttori amministrativi, anche a fronte delle richieste dei Responsabili dei SU, con cadenza almeno trimestrale e sulla base di ordini del giorno predefiniti e concordati. Ad essa, oltre ai Direttori amministrativi, partecipano i Responsabili dei SU interessati ed i dirigenti e collaboratori volta per volta convocati in relazione alle tematiche da trattare.
Art. 5
(Convenzioni Specifiche)
1. In relazione agli ambiti amministrativi, tecnici, professionali da unificare, le Aziende adottano specifiche convenzioni che disciplinano nel dettaglio le caratteristiche e le modalità di funzionamento del Servizio da unificare. Alla convenzione è allegato, quale parte integrante e sostanziale, l’assetto organizzativo del Servizio, proposto dal Responsabile del SU e preventivamente approvato dai Direttori Amministrativi.
2. Sono oggetto delle convenzioni di cui al comma 1:
a) gli adempimenti relativi alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
b) le coperture assicurative del personale
c) i debiti informativi istituzionali di competenza del Servizio Unico
d) eventuali specificazioni relative ai sistemi di relazione con i servizi non unificati delle Aziende interessate
e) le modalità di trattamento dei dati personali di competenza del SU, in considerazione della tipologia e del volume dei dati personali trattati
3. Gli assetti organizzativi sono redatti esplicitando i principi metodologici seguiti per la redazione e per la conduzione del lavoro e devono comunque ricomprendere i seguenti aspetti:
a) Mappatura funzioni / attività attualmente svolte
b) Disegno della situazione a tendere, con proposta di modello organizzativo
c) Ipotesi di cruscotto informativo utile alle Direzioni aziendali, in termini qualitativi e andamento dei costi
d) Allocazione risorse sulle varie funzioni / attività
e) L’assetto logistico
f) Dinamica delle risorse impiegate nel triennio precedente all’unificazione e ipotesi di evoluzione del fabbisogno
g) Valutazione d’impatto sui sistemi informativi
h) Criteri di ripartizione dei costi e dei ricavi attesi tra le due aziende
i) Cronoprogramma delle azioni per consolidare l'assetto unificato
Art.6
(Sede di lavoro)
1. La sede principale dei Servizi Unici e dei rispettivi collaboratori è stabilita secondo criteri improntati al miglior raggiungimento delle finalità di cui al presente Accordo quadro, tenuto conto delle disponibilità di sedi fisiche delle aziende interessate.
2. In considerazione di particolari necessità logistiche, tecniche ed organizzative possono essere individuate sedi distaccate/presidi, presso le diverse articolazioni nella città di Modena e nel territorio provinciale, tenuto conto dell’afferenza organica del personale del comparto.
Art.7
(Beni e strutture)
1. Le Aziende interessate provvedono a dotare i SU delle strutture e delle attrezzature necessarie per il funzionamento ordinario, con dotazione iniziale definita nelle convenzioni di cui all’art. 5 che stabiliscono anche la ripartizione degli oneri di manutenzione. Eventuali determinazioni difformi possono essere assunte di comune accordo fra i Direttori amministrativi, nell’ambito della sede di coordinamento di cui all’art. 5.
2. Le strutture e le attrezzature conferite, di cui viene redatta apposita rilevazione, restano di proprietà delle rispettive Aziende conferenti.
Capo II
Disciplina sull’organizzazione e funzionamento dei Servizi Unici Art. 8
(Funzionamento dei Servizi Unici)
1. I SU svolgono le attività indicate nella convenzione di cui all’art. 5, così come integrata dal progetto di riorganizzazione, nel rispetto dei tempi e livelli qualitativi dei servizi previsti anche dagli obiettivi annualmente attribuiti.
2. I SU operano evitando situazioni di conflitto di interessi anche potenziale tra le due Aziende. Qualora il responsabile del SU rilevi una situazione di conflitto reale o potenziale lo segnala ai Direttori Amministrativi, cui è rimessa, anche con l’ausilio dei Responsabili per la prevenzione della corruzione delle Aziende, la valutazione della scelta di criteri e modalità per la soluzione del conflitto.
3. In attuazione delle finalità di cui all’art. 1, il funzionamento dei SU è improntato ai principi di efficienza, efficacia, economicità, legalità, trasparenza e partecipazione del personale alle scelte organizzative. A tale ultima finalità il Responsabile di cui all’art. 11 provvede tramite opportune forme di coordinamento con i diversi livelli di responsabilità operanti nell’ambito del Servizio e con periodici incontri di informazione ai collaboratori.
Art. 9
(Risorse umane)
1. I SU sono composti da personale delle Aziende interessate, assegnato ad uno dei Servizi di cui all’art. 3, secondo il criterio della adibizione prevalente presso l’Azienda di afferenza alla funzione oggetto di convenzione. Tale criterio è applicato tenendo conto della qualità e quantità delle funzioni svolte e delle esigenze organizzative delle Aziende convenzionate.
2. La titolarità del rapporto di lavoro rimane in capo all’Azienda datore di lavoro all’atto della costituzione del SU. I poteri di gestione del rapporto di lavoro di cui al comma 2, dell’art. 5 del D.lgs. n. 165 del 2001, sono esercitati per entrambe le Aziende dal Responsabile del SU, ivi compreso il potere disciplinare. In tale ultimo caso, ove ne sia previsto l’intervento, l’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD) competente è quello dell’Azienda datore di lavoro.
3. I compensi incentivanti la produttività e la retribuzione di risultato saranno attribuiti ai collaboratori e ai dirigenti sulla base degli accordi vigenti presso l’Azienda datore di lavoro, con la prospettiva di definire quote e modalità univoche al fine di favorire la integrazione del personale nelle funzioni, a prescindere dall'Azienda datore di lavoro. Ugualmente si procederà con riferimento alle retribuzioni connesse ad incarichi di responsabilità. La valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi è operata congiuntamente dai Direttori Amministrativi delle due Aziende.
Art. 10
(Posizioni dirigenziali e organizzative dei Servizi Unici)
1. L’individuazione delle posizioni dirigenziali presso i SU, l’allocazione presso la dotazione organica di una delle due Aziende, la rispettiva articolazione nelle tipologie previste dai CCNL vigenti nel tempo e la relativa graduazione delle funzioni ai fini della determinazione della retribuzione di posizione, sono stabilite nella convenzione di cui all’art. 5. A tal fine le Aziende si impegnano a determinare, anche con forme di gradualità, criteri e valori economici omogenei nei rispettivi accordi integrativi aziendali.
2. Le retribuzioni di posizione dei dirigenti incaricati sulle posizioni di cui al comma 1 gravano sul fondo contrattuale di pertinenza dell’Azienda datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto all’art. 11 per quanto riguarda i responsabili dei SU.
3. Fatto salvo quanto previsto all’art. 11, gli incarichi sulle posizioni dirigenziali dei SU sono assegnati sulla base delle ordinarie procedure di conferimento vigenti nell’Azienda presso la cui dotazione organica è
allocata la posizione, a seguito di quanto deciso in base al comma 1, con valutazione congiunta dei due Direttori Amministrativi. A tali procedure partecipano i dipendenti di entrambe le aziende in possesso dei relativi titoli e requisiti.
4. Per gli incarichi di responsabilità relativi al personale di comparto, fatte salve le specificità previste dalla normativa di legge e contrattuale, si agisce in analogia a quanto previsto dal presente articolo per le posizioni dirigenziali.
Art. 11
(Incarico di Responsabile del Servizio Unico)
1. Le posizioni di responsabilità dei SU sono allocate nella dotazione organica di una delle due Aziende, secondo quanto previsto dalla convenzione di cui all’art. 5. La retribuzione complessiva del dirigente incaricato, xxx compresa la parte gravante sui fondi contrattuali, è a carico dell’Azienda presso cui è allocata la posizione ed è rimborsata al 50% dall’altra Azienda.
2. Per l’individuazione del responsabile di ciascuno dei SU si procede con procedura selettiva. Gli avvisi, nei quali sono stabiliti la tipologia di selezione prescelta, gli incarichi da ricoprire ed i criteri di valutazione per il conferimento, sono resi conoscibili mediante pubblicazione sui siti istituzionali delle due Aziende.
3. Alle selezioni possono partecipare i dirigenti, con qualifica corrispondente al profilo indicato nell’avviso e che siano in possesso dei requisiti di legge per l’attribuzione di un incarico di struttura complessa. Gli incarichi sono conferiti tenuto conto della valorizzazione delle professionalità presenti all’interno delle due Aziende. L’attribuzione degli stessi può altresì avvenire nei confronti di personale in comando/assegnazione temporanea o tramite mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. n. 165/2001, nonché, nei limiti e secondo le condizioni previste, con contratti di lavoro ai sensi dell’art. 15-septies del D.lgs. n. 502/1992.
4. L' Azienda presso cui è allocata la posizione acquisisce le domande e i curricula dei dirigenti interessati. La selezione, svolta nel rispetto delle procedure previste dagli accordi integrativi per l’affidamento di incarichi di struttura complessa, si baserà sull’analisi del curriculum integrata da colloquio da parte di una commissione costituita dai Direttori Amministrativi e, nel caso dei servizi di cui alle lett. a e b del comma 1 dell’art. 3, dai Direttori Sanitari delle due Aziende interessate, supportata da un segretario di categoria non inferiore alla D.
5. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute.
6. La durata dell’incarico è di 5 anni rinnovabile, con verifica annuale del raggiungimento degli obiettivi e del budget assegnato secondo quanto definito nel contratto individuale di incarico. Il progetto di cui al comma 2 dell’art. 5, è recepito nel contratto del dirigente e la sua attuazione integra gli obiettivi del suo incarico.
7. Il Responsabile del SU è qualificato a tutti gli effetti Responsabile del procedimento rispetto ai processi di competenza, salvo specifica diversa individuazione nell’ambito del personale afferente alla struttura per le singole materie di riferimento.
8. Le verifiche e valutazioni contrattualmente previste inerenti all’incarico, saranno svolte in modo congiunto dalle due Aziende, anche al fine di valutare eventuali adeguamenti dell’assetto organizzativo e/o modifiche della convenzione di cui all’art. 5.
9. L’incarico di Direttore di Servizio Unico può essere revocato per le motivazioni previste dai CC.NN.LL., nonché in caso di soppressione del Servizio Unico per intervenute revisioni organizzative. Resta salva l’applicazione dell’art. 9 comma 32 D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010, nonché dell’art. 1, comma 18 del D.L. n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011.
10. Il Responsabile si avvale del personale assegnato al Servizio unificato nonché di risorse strumentali assegnate dalle Aziende interessate, secondo le modalità indicate nelle specifiche convenzioni di cui all’art. 5.
11. Sono a disposizione del Responsabile gli atti ed i documenti, detenuti dalle strutture degli enti convenzionati, utili per l’esercizio delle sue funzioni.
12. Il Responsabile del SU:
a) propone alle direzioni aziendali l’assetto organizzativo del servizio di cui al comma 1 dell’art. 5 e le eventuali successive revisioni;
b) tiene i rapporti con l’esterno, per quanto di competenza entro i limiti delle deleghe definiti dalle due aziende;
c) è responsabile di tutta l’attività e del livello di prestazione stabilito nel progetto esecutivo e negli obiettivi successivamente affidati;
d) sottopone alle Direzioni Generali delle due Aziende il programma annuale, il rendiconto dell’attività svolta e i risultati ottenuti, anche con riferimento agli standard di cui all’art. 5 e alla fase di progetto raggiunta;
e) sottopone altresì alle Direzioni Generali delle due Aziende i dati utili alla direzione strategica;
f) sottopone alle Direzioni Generali delle due Aziende la ripartizione dei costi e delle risorse, secondo i criteri previsti nella presente convezione;
g) cura il miglioramento delle procedure, razionalizza l’organizzazione al fine di un migliore servizio erogato e un migliore impiego delle risorse assegnate;
h) partecipa, ove richiesto, agli organismi di direzione delle rispettive Aziende.
13. Il Responsabile del SU svolge le funzioni di gestione dei rapporti di lavoro del personale assegnato, secondo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 9, e le funzioni connesse all’attuazione delle norme di cui al D.lgs. n. 81/2008.
Capo III
(Rapporti tra soggetti convenzionati)
Art. 12
(Deleghe di funzioni)
1. Le funzioni delegate declinate nelle specifiche convenzioni vengono svolte dalle Aziende interessate tramite il SU al quale sono demandate tutte le attività, le procedure, gli atti ed i provvedimenti necessari per garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dal presente Accordo e dalla specifica convenzione di cui all’art. 5.
2. Il Responsabile del SU agisce nell’ambito delle deleghe attribuite ed in relazione alle specifiche convenzioni, assume la titolarità e responsabilità del SU, nonché è titolato alla adozione e sottoscrizione degli atti necessari per l’adempimento delle funzioni di cui al progetto per entrambe le Aziende interessate.
3. Nell’ambito delle deleghe conferite possono essere previsti momenti e livelli di decisione per i quali il Responsabile stesso deve ottenere autorizzazione specifica dal Direttore Amministrativo e/o Sanitario di una o entrambe le Aziende interessate.
4. Restano fermi nei confronti dei Responsabili dei SU, i poteri di avocazione e sostituzione da parte delle direzioni aziendali, secondo quanto previsto dalla legislazione statale e regionale.
Art.13
(Responsabile per la sicurezza)
1. L’assetto delle responsabilità e degli adempimenti conseguenti all’applicazione della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro verrà definito specificatamente mediante la convenzione specifica di cui al comma 3 dell’art 5, di cui sarà data specifica informativa agli RLS delle Aziende interessate.
Art.14
(Durata dell’Accordo quadro e delle specifiche convenzioni)
1. La durata dell’Accordo è stabilita in anni 5, decorrenti dalla sua sottoscrizione congiunta da parte dei Direttori Generali delle Aziende convenzionate.
2. L’Accordo può essere prorogato per un periodo di pari o inferiore durata.
3. La durata delle convenzioni specifiche di cui all’art. 5 è stabilita in sede di convenzione ed in coerenza alla durata del presente accordo quadro.
4. Le Aziende si riservano di modificare l’attuale modello convenzionale nell’ottica del trasferimento strutturale dell’attività, alla luce di eventuali sopraggiunte modifiche normative e/o eventuali differenti obiettivi aziendali e/o regionali.
Art.15
(Scioglimento del vincolo convenzionale)
1. Il recesso di una delle due Aziende per uno specifico processo/funzione o Servizio Unico non determina lo scioglimento del presente Accordo.
2. La convenzione cessa per scadenza del termine di durata o a seguito di deliberazioni di scioglimento approvate dalle aziende convenzionate. L’atto di scioglimento contiene la disciplina delle fasi e degli
adempimenti connessi, tra cui la destinazione dei beni, delle attrezzature e delle strutture messe in comune.
3. In caso di recesso dall'accordo quadro o di scioglimento del vincolo convenzionale, viene previsto un periodo fino a 1 anno per la sua realizzazione operativa, al fine di non pregiudicare la funzionalità della attività in favore di entrambe le Aziende.
Art.16
(Modifiche dell’Accordo)
1. Le modifiche al presente Accordo sono approvate con deliberazioni uniformi di entrambe le Aziende convenzionate.
2. Il presente Accordo può essere modificato e/o integrato, su proposta di una delle Aziende, con deliberazioni uniformi.
3. A fronte di modifiche legislative e/o contrattuali che intervengano su materie oggetto del presente Accordo in modo difforme, si procederà all’adeguamento automatico, fatta salva valutazione dell’interesse a mantenere in vigore l’Accordo stesso.
Art.17
(Rapporti finanziari e garanzie)
1. In merito alla ripartizione dei costi e dei benefici derivanti dall’attuazione del presente Accordo si stabilisce che i fattori produttivi utilizzati per la quantificazione dei costi di funzionamento dei Servizi Unici sono i seguenti:
a) Beni e servizi: il costo include i beni di consumo e i servizi direttamente attribuibili al SU, rilevati dalla contabilità analitica;
b) Struttura: per l’utilizzo della struttura (utenze, pulizie, manutenzione ordinaria e straordinaria, vigilanza, portineria, etc.) si attribuiscono i costi sulla base di driver consolidati di riferimento: unità di personale, metri quadrati per ufficio; inoltre si quantificano gli ammortamenti diretti che si riferiscono ai beni economali e/o informatici.
2. L’attribuzione degli stessi avviene stabilendo nelle specifiche convenzioni di cui all’art. 5 criteri semplificati di ribaltamento. Le Aziende, anche dopo un periodo di opportuna gestione sperimentale, possono modificare o integrare tali criteri, dandone specifica evidenza.
3. Il costo del Responsabile del SU viene ripartito in parti uguali fra le due aziende, secondo quanto previsto al comma 1 dell’art. 11.
4. Nel caso in cui il costo del SU, per scelte fatte concordemente dalle Aziende interessate, sia incrementale rispetto al valore ante unificazione, per la ripartizione dei costi sono utilizzati criteri specifici per ogni Servizio che tengono conto della dimensione dell’Azienda e del relativo carico di impegno sul servizio complessivamente erogato.
5. Sono a carico di ciascuna Azienda i costi sostenuti per l’archiviazione e la movimentazione dei fascicoli cartacei e per l’eventuale adeguamento di software, relativi esclusivamente alla propria gestione specifica.
Capo IV
Disposizioni finali e transitorie Art.18
(Disposizioni in materia di privacy)
1. Salvo diverse disposizioni, le Aziende convenzionate, ciascuna per il proprio ambito di competenza, sono autonome Titolari del trattamento dei dati personali, soggette al rispetto della normativa vigente in materia (Regolamento UE 2016/679 – GDPR e D.lgs. 196/2003).
2. In considerazione delle attività assegnate alla gestione unificata di ciascun SU, le modalità di trattamento dei relativi dati personali saranno determinate, secondo le modalità più appropriate, all'interno delle singole convenzioni di cui all'art. 5.
Art. 19
(Adempimenti in materia di trasparenza)
1. Il presente Accordo quadro e le conseguenti convenzioni sono pubblicati sulla sezione “Amministrazione trasparente” dei siti istituzionali delle due Aziende.
Art. 20
(Relazioni sindacali)
1. Il presente Accordo e le conseguenti convenzioni sono oggetto di informativa sindacale alle rispettive delegazioni trattanti. All’atto della presentazione dei progetti esecutivi, le Aziende si impegnano ad avviare confronti sindacali sui punti di cui agli artt. 9, 10 e 11 del presente accordo quadro sulle materie previste dal contratto nazionale di lavoro.
Art. 21
(Disposizioni transitorie)
1. Fino all’adozione delle convenzioni specifiche di cui all’art. 5, sono confermati gli assetti organizzativi, le assegnazioni di risorse umane, economiche e strumentali e, salvo preventiva scadenza ordinaria, gli incarichi di responsabilità, dirigenziali e non, in essere alla data di approvazione del presente Accordo presso i Servizi Unici già istituiti e operanti in via sperimentale a seguito del precedente Accordo quadro.
2. Le procedure per il conferimento degli incarichi di Responsabile dei SU previste all’art. 11 sono attivate entro 60 giorni dall’adozione del presente atto da parte delle Aziende e, in prima applicazione, prima dell’adozione delle convenzioni di cui all’art. 5, alla cui redazione i dirigenti rispettivamente incaricati dovranno contribuire come da specifico obiettivo da inserire nel contratto individuale di incarico.
Art. 22
(Disposizioni finali)
1. Le considerazioni ed i principi enunciati in premessa sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Le Aziende interessate si impegnano a coordinare i propri atti interni con il presente Accordo.
3. Resta ferma la possibilità, per progetti, servizi o linee di attività di concordare fra le Aziende interessate deroghe al presente Accordo nella specifica convenzione, anche in virtù di vincoli di leggi nazionali e regionali.
Art.23
(Registrazione e bollo)
1. Il presente contratto viene sottoscritto con firma digitale giusta la previsione di cui all’art. 6, co. 6 del
D.L. 145/2013 convertito con L. 9/2014. L’imposta di bollo sull’originale informatico, di cui all’art. 2 della Tabella Allegato A – Tariffa Parte I del D.P.R. n. 642/1972, è assolta dall’AUSL di Modena.
Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiederla.
2. Le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico delle Aziende firmatarie in pari misura. In caso di variazioni le spese saranno a carico dell’Azienda proponente, salvo diversi accordi fra le parti.
3. Il presente atto è soggetto a pubblicazione in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti, con particolare riferimento alle disposizioni che disciplinano gli obblighi di pubblicazione da parte delle Amministrazioni di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale (art.32 L.n.69/2009).
Letto, confermato, sottoscritto.
Modena,
Il Direttore Generale AUSL Modena Il Direttore Generale AOU Modena Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx