REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX
XXXXXXXXX XX XXXXX
XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXX
Disciplina in materia di impianti per la
telefonia mobile
(L.R. n. 3 del 18 marzo 2011- Capo III)
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TELEFONIA MOBILE
INDIRIZZI PROGRAMMATICI
e
ORDINAMENTO
Rev.1
Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. del / /2018
A. - GENERALITA’
A.1 - Premessa
Il Consiglio Comunale della Città di Lignano Sabbiadoro, con Deliberazione n. 60, del 06 luglio 2009 ha approvato il “Piano di settore per la localizzazione degli impianti fissi per la telefona mobile” (di seguito: Piano di settore) ai sensi della L.R. 6 dicembre 2004, n. 28 (di seguito: X.X. xxxxxxxxxx).
Il 23 marzo 2011 è stata pubblicata sul B.U.R. n. 12 la L.R. 18 marzo 2011, n. 3 (di seguito: L.R.) recante “Norme in materia di telecomunicazioni”, che, al Capo III, ridefinisce la disciplina di installazione degli impianti per la telefonia mobile con l’introduzione del “Regolamento comunale per la telefonia mobile” (di seguito: Regolamento), nonché determina le linee-guida alle quali i Comuni devono attenersi per la predisposizione e l’aggiornamento dello stesso Regolamento.
In occasione della esigenza di aggiornamento del Piano di settore1 in conseguenza
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della necessità di individuazione di nuove e diverse localizzazioni , nonché di avvio delle
procedure di variazione dello stesso Piano di settore a seguito della intervenuta
3
presentazione, da parte dei Gestori, dei programmi di sviluppo delle reti , l’Amministrazione,
giuste le “Finalità” di cui all’art. 15 della L.R., ha ritenuto corretto ed opportuno sostituire lo stesso Piano di settore con il presente Regolamento quale strumento di programmazione, controllo e gestione più funzionale e dinamico per la compiuta soddisfazione delle esigenze espresse dal mutato quadro di riferimento.
A.2 - Contenuti
Il Regolamento è suddiviso nelle seguenti parti:
• Indirizzi programmatici e Ordinamento;
• Analisi dello Stato di fatto.
La 1° Parte, relativa agli Indirizzi programmatici ed all’Ordinamento, è completa di:
• planimetrie illustranti la localizzazione dei siti e rappresentanti graficamente quanto descritto nel Regolamento. Al fine di facilitare la comprensione delle reciproche interdipendenze tra i contenuti delle diverse rappresentazioni, le Planimetrie sono organizzate per layers sequenziali sovrapponibili. Le planimetrie sono state elaborate sulle basi cartografiche regionali (CTRN 1:5000 e CTRN 1:25000); i dati contenuti nelle stesse sono georeferenziati, quindi compatibili con gli altri strumenti informatici rappresentativi in disponibilità dell’Amministrazione comunale.
1 Predisposto sulla base della Legge previgente abrogata dalla L.R. 3/2011, art. 28, co. 1, lett. a).
2 Legge previgente, art. 4, comma 4.
3 Regolamento di attuazione della Legge previgente, DGR 683/05 del 01 aprile 2005, art. 7.
• Protocollo d’intesa di regolamentazione degli impegni reciproci tra l’Amministrazione ed i Gestori delle Infrastrutture per la telefonia mobile.
La 2° Parte, relativa all’Analisi dello Stato di fatto, è completa di Studio della situazione dello stato di fatto dei livelli di campo elettrico del territorio.
A.3 - Coordinamento con altri strumenti pianificatori
Il presente Regolamento rappresenta lo strumento disciplinante, sulla base delle norme e degli indirizzi regionali, l’installazione degli impianti di telefonia mobile sul territorio comunale della Città di Lignano Sabbiadoro, di conseguenza, le indicazioni espresse nello stesso sono prevalenti rispetto ad ogni diversa prescrizione, relativa a tali impianti, riportata in altri strumenti pianificatori che, per un tanto, saranno oggetto di specifica revisione in occasione della predisposizione della prima variante agli stessi.
Con riferimento a quanto sopra il Piano di settore precedente prevedeva, all’Elaborato “E”, l’integrazione dell’art. 28 delle Norme tecniche di attuazione del PRGC con i commi 4 e 5.
Stante l’intervenuta abrogazione della L.R. previgente e l’istituzione del presente Regolamento, contestualmente all’approvazione del presente Regolamento saranno da abrogarsi tutte le Norme tecniche pertinenti, direttamente ed indirettamente, con gli Impianti per la telefonia mobile così come definiti dalla L.R. n. 3/2011, incluse nel PRGC e/o nello stesso richiamate a qualsiasi titolo o finalità.
Di conseguenza dal succitato articolo 28 del PRGC, nella Variante n. 40 del marzo 2011, vigente al momento dell’approvazione del presente Regolamento, sono eliminati i commi 4 e 5 e sostituiti con un nuovo comma 4 avente il seguente testo:
“Le Infrastrutture di telefonia mobile, disciplinate dalla Legge Regionale 18 marzo 2011, n. 3 recante “Norme in materia di telecomunicazioni”, che, al Capo III, ridefinisce la disciplina di installazione degli impianti per la telefonia mobile con l’introduzione del “Regolamento comunale per la telefonia mobile”, sono regolamentate dallo stesso Regolamento”.
"Seppur le Infrastrutture per la telefonia mobile installate sugli edifici non siano impianti tecnologici pertinenziali e strumentali agli stessi edifici, gli eventuali involucri di mascheramento delle stesse Infrastrutture e delle relative strutture di contenimento, sono equiparati, per quanto concerne gli aspetti regolamentari edilizi ed urbanistici di cui alla L.R. 19/2009, ai "volumi tecnici" così come definiti all'art. 3, comma 1, lettera "j", della stessa L.R."
*
B. - INDIRIZZI PROGRAMMATICI
B.1 - Finalità
L’Amministrazione Comunale della Città di Lignano Sabbiadoro, nel predisporre il presente Regolamento per la telefonia mobile, pur perseguendo gli obiettivi previsti dalla L.R., ha confermato le finalità poste alla base del precedente Piano di settore, ora sostituito, tra le quali, in via assolutamente prioritaria:
a) il diritto dei cittadini alla tutela della salute dagli effetti dell’esposizione ai campi elettromagnetici;
b) un ordinato sviluppo e una corretta localizzazione degli impianti sul territorio comunale;
c) la garanzia degli utenti di usufruire del servizio di telefonia mobile sul territorio comunale.
B.2 - Obiettivi e strategie
Fatto salvo quanto espresso in linea generale nell’”Xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx
0
Impianti esistenti”, la localizzazione dei siti, in cui installare le Infrastrutture
mobile (di seguito: Infrastrutture), è stata organizzata soprattutto sulla base:
• delle esigenze di copertura del servizio sul territorio;
• dello stato di fatto delle infrastrutture esistenti;
• delle aree dove le localizzazioni sono ritenute controindicate;
• delle aree dove le localizzazioni sono da considerarsi preferenziali;
di telefonia
• della individuazione di aree e/o di edifici di proprietà comunale a disposizione;
• della necessità di ridurre l’impatto visivo degli impianti.
B.3 - Censimento
E’ stato attuato il censimento, nel territorio della Città di Lignano Sabbiadoro:
• di tutti i luoghi, definiti come “sensibili” negli Elaborati allegati, dove vi fosse permanenza, anche per periodi inferiori alle 4 ore giornaliere, di bambini, anziani ed ammalati (strutture scolastiche, ricreative e sanitarie);
• dei “centri urbani” e dei nuclei di interesse storico o comunque soggetti a vincoli urbanistici (Zone A e B e strutture a valenza architettonica e paesaggistica);
• delle zone soggette a vincolo ambientale;
• delle aree di rispetto dalle acque pubbliche;
• delle infrastrutture soggette a vincoli di rispetto (canalizzazioni interrate, elettrodotti).
4 Con tale termine si intende individuare l’insieme delle componenti “fisiche” che formano un Impianto per la telefonia mobile, sia fisso sia mobile, così come visibili e riconoscibili nella funzione.
B.4 - Luoghi sensibili
Il Regolamento prevede l’individuazione di alcune aree, identificate come “luoghi sensibili”, ritenute meritevoli di una maggiore “protezione” nel contesto ambientale ed
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edificato del territorio comunale .
Per una migliore comprensione delle valutazioni cautelative adottate, così come evidenziate sulle Planimetrie allegate, i “luoghi sensibili” sono stati suddivisi su 2 livelli, assegnando, a quelli frequentati, una propria “Area di rispetto”.
Alla base dell’individuazione di tali “luoghi sensibili” è stato posto il criterio di “cautela” (oltre a quello di “minimizzazione” e di “mitigazione”) secondo concetti attuativi che vanno ben oltre (pur comprendendole) alle limitazioni installative previste per le sole “aree controindicate”.
Le “Aree di rispetto”:
• assicurano, a ciascuno dei “luoghi sensibili”, a parità di presupposti tutelari, la stessa uniformità planimetrica indipendentemente dalla reale superficie occupata dalla relativa Struttura;
• costituiscono, quale indicazione precauzionale, un vincolo da rispettare nell’installazione delle Infrastrutture, pur nella garanzia della copertura di rete sul territorio comunale.
Il dimensionamento delle “Aree di rispetto”, di cui al successivo “Ordinamento”:
• è stato stabilito, principalmente, sulla base del riconoscimento “espressivo” delle Infrastrutture secondo le usuali composizioni formali che attualmente le caratterizzano, considerate nel contesto spaziale “visivo” in cui la Struttura “sensibile” viene identificata come tale;
• potrà essere modificato, su proposta motivata e documentata degli Operatori così come la stessa sarà accolta dalla Commissione Ambiente, ad ogni aggiornamento del presente Regolamento, qualora effettive condizioni di sviluppo della rete lo richiedano, oppure l’applicazione di tecnologie innovative lo giustifichino.
Nei successivi aggiornamenti del Regolamento, nel valutare eventuali modifiche all’”Area di rispetto” delle Strutture a valenza storico-paesaggistica dovrà essere considerato il loro “volume espressivo” sulla base della “funzione” che le stesse assolvono nel contesto sociale, culturale e religioso del territorio, secondo gli usi e costumi correntemente e localmente consolidati. A tal fine, nel prevedere eventuali ulteriori localizzazioni di Infrastrutture, anche non direttamente pertinenti con tali Strutture, rivestirà una particolare importanza l’analisi dello “sfondo prospettico” di queste ultime, nella necessità di salvaguardarne l’integrità formale.
5 Con il termine “luoghi sensibili” si identificano le “aree controindicate” di cui art. 16, co. 3, lettera c) della L.R.; l’assegnazione agli stessi di un’”area di rispetto” rappresenta una “condizione particolare” che perfeziona le motivazioni poste alla base delle scelte attuate in merito.
Quanto sopra fatto salvo il divieto assoluto di installare Infrastrutture sopra gli edifici
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individuati e definiti come “incompatibili ” negli elaborati grafici allegati e all’interno delle
loro pertinenze esterne fruibili per le finalità conseguenti alla “destinazione d’uso” degli stessi.
B.5 - Individuazione dei luoghi
Sono stati individuati e determinati i “luoghi pubblici” o di “pubblico interesse” eventualmente disponibili nell’ipotesi di possibili installazioni di Infrastrutture. Nello stabilire tali “luoghi” sono state ricercate ed analizzate, oltre alle proprietà Comunali, anche quelle Provinciali (es. annessi stradali) e di Enti o Istituzioni con finalità pubbliche (es.: attrezzature per il culto) e di Concessionari di servizi e/o infrastrutture pubbliche (es.: ENEL).
Dall’analisi effettuata è risultato che le aree disponibili di proprietà comunale sono sufficienti a coprire le necessità conseguenti allo sviluppo della rete di telefonia mobile previsto nel medio termine, seppur con le precisazioni di cui ai successivi punti B.6 “Luoghi utilizzabili” e B.8 “Territorio neutro”.
B.6 - Luoghi utilizzabili
Un’ulteriore analisi territoriale ha permesso di stabilire quali, tra i “luoghi disponibili” di cui sopra, fossero effettivamente utilizzabili (per ubicazione, stato, conformazione, disponibilità, accesso, fruizione, ecc.) e di questi, con successivo screening, quali fossero opportuno proporre in via preferenziale.
L’analisi catastale del territorio ha evidenziato che il Comune è proprietario di molteplici “aree” che, però, non sono tutte “disponibili” per essere utilizzate come “Siti” per la localizzazione di Infrastrutture fisse. Le motivazioni poste alla base di tale indisponibilità sono, principalmente, legate alla collocazione di tali aree in contesti abitativi particolarmente popolosi, oppure il cui eventuale utilizzo risulterebbe gravoso in termini infrastrutturali e di disagio provocato.
Delle rimanenti proprietà comunali, risultate comunque “utilizzabili”, è stato effettuato il puntuale screening territoriale, ambientale e tipologico, il cui risultato ha comportato la suddivisione delle stesse su 3 livelli d’utilizzo:
1 PREFERENZIALI
2 MICROCELLE
3 SU EDIFICI
6 In accordo e nel rispetto delle condizioni espressamente previste in merito nel precedente Piano di settore.
B.7 - Livelli d’utilizzo
Al 1° Livello corrispondono le aree, di proprietà comunale, risultate “preferenziali”, sulle quali sarà possibile installare prioritariamente le Infrastrutture, sempre e comunque nel rispetto dell’Ordinamento del presente Regolamento.
Di tali aree, quelle ritenute “principali”, sono evidenziate sulle Planimetrie allegate.
Fra le aree di questo livello “preferenziale”, oltre a quelle indicate nelle Planimetrie, appartengono anche tutte le altre proprietà comunali non classificate come “inidonee” sulla base del presente Regolamento.
Al 2° Livello corrispondono principalmente le aree delle Zone “A” inserite nel PRGC, dove sarà possibile installare solo ed esclusivamente Infrastrutture che non comportino la presenza di strutture portanti e di servizio riconoscibili formalmente esternamente alle stesse Zone, di dimensioni ridotte e potenza totale al connettore d’antenna non superiore a
5 W, quali: microcelle
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, gap-filler
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, picocelle ed estensori di copertura in genere (di seguito,
generalmente: microcelle).
Al 3° Livello corrispondono le aree della Zona “B” inserite nel PRGC, dove sarà possibile installare, oltre alle Infrastrutture di cui al punto precedente, solo quelle prive di strutture di sostegno (pali e/o tralicci) poggianti a terra. e, quindi, ubicate (poggianti) sopra gli edifici e contenute entro il perimetro della copertura (esclusi gli sporti di xxxxx) degli stessi edifici.
Tale ubicazione dovrà avvenire preferibilmente in condivisione e/o coubicazione con altre Infrastrutture esistenti, salvo dimostrata impossibilità e/o documentata necessità tecnologica a provvedervi diversamente.
Il PRGC da considerare sarà quello vigente al momento della presentazione, da parte del Titolare dell’Infrastruttura al Comune, della “comunicazione” dell’intervento di
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installazione .
B.8- Territorio “neutro”
Il territorio comunale esterno alle Zone “A” e “B” del PRGC, nonché alle “aree di rispetto” dei “Luoghi sensibili” così come precedentemente individuati per le restanti Zone omogenee, è considerato “neutro”, nel senso che allo stesso non sono assegnati o nello stesso non sono presenti vincoli o limitazioni particolari all’installazione delle Infrastrutture, se non quelli derivanti dalle Norme tecniche di seguito illustrate.
7 Definizione di cui alla L.R., art. 5, co. 1, lett. g): "microcella" = la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile con potenza in singola antenna non superiore a 5 Watt.
8 Definizione di cui alla L.R., art. 5, co. 1, lettera h): "gap-filler" = impianto ripetitore di piccola potenza (potenza inferiore a 200 Watt), che funziona sulla stessa frequenza del trasmettitore al quale e' collegato, impiegato per coprire le cosiddette "zone d'ombra".
9 L.R., art. 8, co. 6.
Comunque, prima di ricorrere alla eventuale richiesta di ospitalità ai privati in qualsiasi Zona omogenea non diversamente vincolata, l’Operatore dovrà sottoporre all’Amministrazione le proprie necessità e previsioni di installazione, verificando con la stessa la possibilità di utilizzare una delle altre proprietà comunali presenti in tale territorio.
B.9 - Termini concessori
I contratti di locazione10 all’installazione delle Infrastrutture, anche stipulati con privati, non potranno superare i 9 anni di durata.
Le Infrastrutture comunque Autorizzate all’installazione, seppur nei “luoghi” come sopra individuati e anche nel caso di installazione su proprietà private, devono essere rimosse alla scadenza dei termini concessori, a cura e spese del Soggetto “Titolare” della stessa Autorizzazione, entro 60 giorni dalla scadenza di tali termini o comunque nei termini utili per permettere un esame istruttorio prima della scadenza. La rimozione, che sarà conseguente anche alle procedure di dismissione del servizio erogato, comprenderà lo sgombero completo dell’area interessata dall’installazione da ogni e qualsiasi manufatto, opera ed accessorio, compresi, previa dismissione dei contratti di fornitura, i quadri elettrici ed i contatori di energia con relativi supporti e sostegni. L’area dovrà essere ripristinata alle condizioni preesistenti all’installazione.
L’Amministrazione Comunale potrà concedere al Titolare dell’Autorizzazione, su richiesta dello stesso presentata almeno 60 giorni prima della scadenza dei termini, una proroga ai termini concessori, oppure una nuova Autorizzazione, secondo gli accordi che saranno stipulati sulla base del “Protocollo d’Intesa” descritto di seguito. La concessione di tale proroga non rappresenta una obbligazione a locare da parte del locatore, né una automatica estensione dei termini contrattuali pattuiti tra le parti con il contratto in scadenza.
Per quanto sopra l’Amministrazione, sia nel caso di concessione in locazione di un sito di sua proprietà per la localizzazione di una infrastruttura, sia in quello di autorizzazione della stessa su proprietà privata, potrà richiedere all’Operatore o al Titolare della richiesta, qualora non coincida con l’Operatore, il rilascio di una fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell’adempimento delle condizioni di dismissione e rimozione sopra descritte.
B.10 - Avvicendamento dei siti
In più attenta applicazione del criterio di “minimizzazione”, l’Amministrazione Comunale potrà richiedere al Titolare dell’Autorizzazione, nella fase procedurale concessoria di cui al punto precedente, una nuova dislocazione dell’Infrastruttura esistente in “luogo” diverso dal precedente, però ubicato nello stesso ambito territoriale, in modo tale da attuare
10Per “contratto di locazione” si intende qualsiasi accordo, stipulato in qualsiasi forma, tra un soggetto avente in disponibilità un immobile ed un Operatore o suo rappresentante a trattare, per la concessione all’installazione di una Infrastruttura di telefonia mobile che interessi tale immobile.
la “rotazione” dei siti evitando di vincolare un determinato contesto urbanistico alla presenza dell’Infrastruttura, pur garantendo la continuità del servizio di telefonia mobile erogato.
Il ricorso alle procedure di avvicendamento dei siti rappresenta una condizione che giustifica la eventuale modifica del dimensionamento delle “Aree di rispetto”, seppur limitato alla specifica Infrastruttura, qualora nello stesso ambito territoriale dell’Infrastruttura interessata dalla ricollocazione non siano presenti “luoghi” disponibili, di proprietà dell’Amministrazione, posti all’esterno di tali “Aree”.
B.11 - Impegni reciproci
Il Regolamento di attuazione della L.R. previgente auspicava che i rapporti tra il Comune e gli Operatori (di seguito assieme: Parti) potessero essere oggetto di un “Protocollo d’intesa”, da sottoscriversi in forma collegiale oppure unitaria, dal quale emergesse l’impegno reciproco ad utilizzare per l’installazione delle Infrastrutture i “Siti disponibili”, preferibilmente quelli definiti come “preferenziali”, evitando di ricorrere a suoli e/o a strutture private, nel rispetto delle mutue condizioni che saranno concordate. Tale Protocollo è ritenuto ancora valido nelle finalità e nei contenuti e, quindi, è allegato, quale parte integrante, nel presente Regolamento. Ad esso potrà essere fatto riferimento nel caso in cui l’Amministrazione lo ritenesse necessario. Gli operatori sono comunque sempre invitati, in via collaborativa, ad applicare quanto da esso disposto benché non lo abbiano esplicitamente sottoscritto.
In tale circostanza, nello spirito della permanete ricerca di “intese” per “superare sul piano locale, col metodo della concertazione, le “problematiche esistenti”, proponendo alle Parti l’assunzione di precisi “impegni” reciproci tendenti, tra l’altro, “a garantire un più elevato livello di tutela della salute della popolazione e dell’ambiente dall’esposizione agli EMF”, l’Amministrazione Comunale valuterà con particolare interesse le soluzioni che saranno eventualmente proposte per le installazioni delle microcelle, nel rispetto dei requisiti previsti.
B.12- Condivisione dei “Siti”
Richiamata l’esortazione di cui all’Art. 16, co. 3, lettere f) e g), della L.R. in merito alla localizzazione preferenziale di nuovi impianti in condivisione con attrezzature per la telefonia mobile esistenti e/o previste ed in considerazione che:
• già la Legge 189 del 1997 prevedeva “l’utilizzo comune di infrastrutture, impianti e Siti” come concetto innovativo nella programmazione del posizionamento delle SRB e nella predisposizione infrastrutturale relativa all’installazione delle stesse;
• il Codice delle Comunicazione Elettroniche (di seguito: CCE) prevede che, nell’adottare “senza indugio le occorrenti decisioni” e pur rispettando “procedure trasparenti, pubbliche e non discriminatorie”, “nell’esaminare le domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture ”siano in ogni caso fatti salvi gli accordi tra gli Enti locali e gli Operatori per quanto attiene alla localizzazione, coubicazione e condivisione delle infrastrutture di comunicazione elettronica”, ed inoltre dispone che “l’Autorità, anche
mediante l’adozione di specifici regolamenti, incoraggi la coubicazione o la condivisione delle infrastrutture o delle proprietà nelle quali è previsto che le infrastrutture stesse siano installate” e, se del caso, oltre che richiederlo anche lo imponga;
• il Piano di settore ora sostituito prevedeva espressamente tale condizione sulla base dei disposti di cui all’Art. 3, comma 3, lettera a), del Regolamento di attuazione della L.R. previgente;
l’Amministrazione comunale recepisce appieno tale concetto che riduce di fatto la presenza di Siti per SRB sul territorio del comune e riconosce in esso un valido e primario strumento di programmazione infrastrutturale e di pianificazione urbanistica.
Qualora, da un primo screening risulti che i vari Operatori prevedano l’utilizzo di Siti diversi, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di riunirli in coubicazione nel Sito ritenuto dalla stessa più adatto e, qualora gli Operatori manifestino l’intenzione di installare sullo stesso Sito SRB separate, di porre in condivisione le strutture portanti e di contenimento occorrenti, nonché le infrastrutture e le reti energetiche.
Comunque, non saranno ammesse Infrastrutture ubicate nello stesso Sito, oppure in siti diversi posti ad una distanza reciproca inferiore a 150 m, qualora vi sia disponibilità, in tali situazioni, di una Infrastruttura da poter essere utilizzata in condivisione tra Operatori diversi.
B.13 - Consultazione
Il presente Regolamento è stato sottoposto all’esame, preventivo, per quanto di competenza, della “Commissione Urbanistica” ed è stato aggiornato in funzione dei pareri espressi, così come accolti dall’Amministrazione comunale.
B.14 - Aggiornamenti e varianti del Regolamento
Giusti disposti di cui all’art. 16, co. 10, della L.R., il presente Regolamento ha durata indeterminata e potrà essere aggiornato qualora sia “necessario individuare nuove o diverse localizzazioni” a seguito del verificarsi delle condizioni descritte di seguito.
L’Amministrazione considera motivazione per l’aggiornamento del Regolamento:
• le eventuali modifiche apportate alle Zone omogenee del PRGC o l’introduzione di nuovi vincoli o limitazioni imposti da intervenuti disposti legislativi o regolamentari superiori;
• qualora, a seguito della presentazione dei Programmi di sviluppo delle reti da parte degli Operatori, ciò si renda necessario per l’approvazione di nuove e diverse condizioni installative rispetto a quanto previsto nello stesso Regolamento.
B.15 - Iter autorizzativo
Si ritiene opportuno introdurre nel Regolamento un rimando specifico all’iter autorizzativo di installazione di una Infrastruttura per la telefonia mobile previsto dalla L.R., quale elemento conoscitivo dell’attenzione con la quale è seguita ogni nuova installazione; ciò non rappresenta comunque, in caso di modifica e/o integrazione dello stesso iter, una condizione assoggettata alle procedure di aggiornamento del Regolamento.
“Art. 18 –Procedimento autorizzativo ordinario.
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8, commi 5 e 611, l'installazione e le
modifiche degli impianti di cui all'articolo 1512 sono soggette a SCIA secondo la normativa
edilizia vigente, integrata di una relazione tecnica sottoscritta e asseverata da un tecnico abilitato che attesti il rispetto delle previsioni del (presente) Regolamento”.
Tale Relazione dovrà, di conseguenza, riferire anche circa gli accordi intervenuti con l’Amministrazione Comunale e con le Commissioni competenti relativamente a quelle parti del presente Regolamento che ne prevedono l’interpello preventivo.
“Restano esclusi dalla SCIA i casi in cui si preveda la realizzazione di manufatti edilizi pertinenziali non strettamente funzionali agli impianti.
2. La SCIA, oltre all'asseverazione di cui al comma 1, é corredata del parere di ARPA che accerti il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 36/2001, e successive modificazioni, secondo le modalità tecniche definite dal regolamento approvato con decreto
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del Presidente della Regione 94/2005
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, secondo le disposizioni di cui all'articolo 29, comma
4 , nonché di tutti i pareri, le autorizzazioni, le concessioni, i nulla-osta e gli atti di assenso
comunque denominati previsti per legge in relazione agli eventuali vincoli presenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10.
Il “progetto dimensionale” dell’Infrastruttura predisposto dall’Operatore ed allegato alla richiesta del rilascio del competente Parere da parte di ARPA ha, quindi, valenza solo per la definizione degli aspetti correlati all’accertamento dei valori, limiti ed obiettivi relativi alle emissioni elettromagnetiche (in generale: caratteristiche, posizionamento ed orientamento delle antenne) e non anche quale definizione degli aspetti architettonico-costruttivi (parametri urbanistici ed edilizi) dell’Infrastruttura.
11 Art. 8 “Autorizzazione unica” per gli impianti inseriti nei “piani nazionali di radiodiffusione televisiva e sonora”; comma 5: parere preventivo favorevole di ARPA; comma 6: attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti ed apparati esistenti.
12 Impianti per la telefonia mobile e apparati radioelettrici per telecomunicazioni, ad esclusione degli impianti per la radiodiffusione televisiva e sonora.
13 Regolamento di attuazione della L.R. previgente. Tale Regolamento riporta, al Titolo III recante “Modulistica e documentazione” e relativi Allegati, i contenuti specifici della documentazione tecnica da allegare alla richiesta, sia di concessione/autorizzazione per l’installazione/modifica dell’Infrastruttura/ponte radio, sia di espressione del citato parere vincolante.
14 L.R., art. 29, co. 4: “Il regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 94/2005 rimane in vigore esclusivamente per le parti relative alle azioni per i risanamenti, alle verifiche tecniche, alla modulistica e documentazione, di cui ai titoli II e III del regolamento medesimo, per quanto compatibili con la presente legge”.
INDIRIZZI PROGRAMMATICI E ORDINAMENTO
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3. II parere di ARPA di cui al comma 2 é espresso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta in conformità a quanto disposto dall' articolo 87 del decreto legislativo 259/2003. Per quanto non disposto dalle presenti norme trova applicazione la disciplina regionale e statale in materia di procedimento amministrativo.
4. Qualora uno o più dei pareri o provvedimenti di cui al comma 2, fatta eccezione del parere favorevole di ARPA, qualora dovuto, non sia allegato alla SCIA il Comune, qualora gli atti mancanti non siano prodotti entro trenta giorni dal ricevimento della notifica dell'ordine motivato di non effettuare l'intervento, indice una conferenza di servizi per il rilascio di un'autorizzazione unica con le modalità e nei termini di cui alle vigenti norme e secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, per quanto applicabili e compatibili.
5. La realizzazione di microcelle è soggetta alla comunicazione di cui all'articolo 8, comma
15
6 .
6. Non si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 3/2001”.
B.16 – Stato di fatto
L’Analisi dello Stato di fatto allegata al presente Regolamento rappresenta, con riferimento alla localizzazione delle Infrastrutture esistenti riportate nelle planimetrie, un elaborato integrativo delle stesse nel quale sono descritte le principali caratteristiche compositive e costruttive delle Infrastrutture. Di conseguenza, tale elaborato rappresenta un documento “dinamico” che illustra l’evoluzione del “riconoscimento formale” delle stesse Infrastrutture.
B.17 – Infrastrutture provvisorie
Si intendono come “provvisorie” le Infrastrutture mobili non fissate stabilmente al
suolo o su edifici16
, e posizionate in occasione di particolari eventi17
18
o per far fronte a
situazioni di emergenza
19
, oppure per urgenze contingenti alla prosecuzione del Servizio
erogato .
15 Per la parte d’interesse: “ nei casi di impianti con potenza in singola antenna non superiore a 5 Watt, il titolare dell'impianto invia una
comunicazione ad ARPA e al Comune interessato, contenente un'autocertificazione corredata di una relazione tecnica con i dati radioelettrici aggiornati. La comunicazione é soggetta in ogni tempo a successiva verifica da parte del Comune, con il supporto di ARPA”.
16 Di norma poste su automezzi, carrelli, pianali, piattaforme o altri mezzi mobili o semoventi, comunque trasportabili, dotati o meno di ruote.
17 Tra tali eventi rientrano le manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo autorizzate dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.
18 Riconosciute come tali dall’Amministrazione Comunale,
19 Interruzioni dovute a guasti o danni o inconvenienti, non riparabili con operazioni di ordinaria manutenzione, di Infrastrutture fisse esistenti. Comprende le Infrastrutture installe provvisoriamente per prove di trasmissione e altre necessità similari.
Particolari periodi dell’anno, come quello estivo, oppure determinati momenti e
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occasioni previste, come prevedibili , non rappresentano situazioni che giustifichino il
posizionamento di Infrastrutture provvisorie.
L’installazione di Infrastrutture provvisorie è soggetta alle stesse procedure autorizzative previste per quelle fisse.
B.18 – Progresso tecnologico
Il presente Regolamento non entra nel merito degli apparati “attivi”21 che compongono gli Impianti, in quanto gli stessi sono in costante e continua evoluzione, anche formale e dimensionale, oltre che prestazionale, in funzione dello sviluppo atteso, come attendibile, delle tecnologie e dei sistemi trasmissivi.
Tali apparati sono comunque soggetti al rispetto di disposti legislativi e regolamentari, sopratutto relativamente agli aspetti sanitari, così come puntualmente analizzati e verificati dall’ARPA, sia in fase di autorizzazione preventiva, sia dopo l’installazione.
Al momento della 1° formulazione del presente Regolamento trova attualità ed interesse il sistema “LTE (Long Term Evolution)”, definito anche come “4° Generazione (4G)” rispetto ai sistemi GSM-UMTS, anche evoluti, che hanno caratterizzato, sino ad ora, le Infrastrutture.
Dal punto di vista prestazionale le tecniche trasmissive del sistema LTE ne rendono capace l’adattamento ai più diversi ambienti di propagazione ed alle oltremodo diversificate condizioni di traffico (fonia-dati), consentendo di raggiungere, tramite l’accesso “wireless”, gli obiettivi di “velocità” e di “capacità” insiti nella “larga banda”, a un numero sempre maggiore di utenti. L’utilizzo dei terminali “avanzati”, già ampiamente disponibili sul mercato, permette di accedere in mobilità a servizi ed applicazioni analoghi a quelli forniti
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dalle reti cablate . Condizione questa particolarmente interessante ed utile in un contesto
urbano e ricettivo come quello della Città di Lignano Sabbiadoro.
Dai dati disponibili dalla bibliografia di settore, si prevede la sostanziale equivalenza, in termini di impatto ambientale, del sistema LTE con quelli esistenti (GSM/UMTS) in quanto le potenze in gioco sono analoghe.
Dal punto di vista delle ricadute sulle Infrastrutture esistenti, il sistema LTE comporterà, in linea di massima, o un raddoppio, in termini di numero, degli apparati (antenne) sulla medesima Infrastruttura, oppure una riqualificazione, con eventuale trasloco degli apparati esistenti, della Infrastruttura stessa.
20 Caratterizzati dal riproporsi, ciclico e programmato, di situazioni di particolare affollamento, sia locale, sia diffuso.
21 Sopratutto delle “antenne”
22 Normalmente con dorsali “pubbliche” in fibra-ottica e code terminali d’utenza in rame, oppure utilizzanti micro-picocelle locali.
Nei successivi aggiornamenti del Regolamento sarà possibile prevedere eventuali ulteriori localizzazioni di Infrastrutture dedicate espressamente al sistema LTE, sulla base:
• dell’effettivo sviluppo della specifica rete, nel rispetto delle condizioni previste nell’Ordinamento per le Infrastrutture in generale;
• dell’opportunità di integrare lo stesso sistema con una rete a “larga banda” cablata in fibra-ottica.
*
C - ORDINAMENTO
0 - Finalità e Obiettivi dell’Ordinamento
0.1 L’Ordinamento persegue, con riferimento alla realizzazione degli Impianti:
• l’armonizzazione delle esigenze dell’Amministrazione comunale con i programmi di sviluppo delle reti, nell’ambito di un’azione di governo e regolazione della materia;
• le indicazioni e le modalità di integrazione paesaggistica degli stessi, in armonia e coerenza con il contesto territoriale comunale;
• la tutela dei beni di interesse storico, artistico, culturale, paesaggistico, ambientale e naturalistico;
• la minimizzazione dei vincoli d’uso del territorio in relazione alle volumetrie edificatorie assentibili e dei fattori di interferenza visiva sul paesaggio.
0.2 In considerazione della delicatezza che riveste la problematica e dell’attenzione con la quale la stessa è seguita dai molteplici “portatori d’interesse” coinvolti a vario titolo nella stessa, nel predisporre la Relazione tecnica e l’asseverazione da allegare alla
23
SCIA , l’Operatore dovrà rapportarsi, in via preliminare e preventiva, con gli Uffici
Comunali competenti, coordinandosi con gli stessi al fine della migliore e compiuta definizione di tutti gli aspetti programmatici ed operativi.
0.3 La Relazione allegata alla SCIA dovrà essere corredata degli elaborati tecnici, previsti nelle presenti Norme, necessari per consentire le verifiche di competenza
24
dell’Amministrazione Comunale .
0.4 Richiamate le motivazioni espresse al punto B.4 degli “Indirizzi programmatici” del presente Regolamento relativamente alle “Aree di rispetto” e, cioè:
• che alla base dell’individuazione dei “luoghi sensibili” è stato posto, oltre al “criterio di cautela”, anche quelli di “minimizzazione” e di “mitigazione”, secondo concetti attuativi che vanno ben oltre (pur comprendendole) alle limitazioni installative previste per le sole “aree controindicate”;
• che per una migliore comprensione delle valutazioni cautelative adottate, così come evidenziate sulle Planimetrie allegate, i “luoghi sensibili” sono stati suddivisi su 2 livelli, assegnando, a quelli frequentati, una propria “Area di rispetto”.
• che le “Aree di rispetto”:
- assicurano, a ciascuno dei “luoghi sensibili”, a parità di presupposti tutelari, la stessa uniformità planimetrica indipendentemente dalla reale superficie occupata dalla relativa Struttura;
23 Procedimento autorizzativo ordinario di cui alla L.R., art. 18, co.1.
24 D.Lgs. 241/90, art. 19, co. 1, recante: “Dichiarazione di inizio attività SCIA”.
- costituiscono, quale indicazione precauzionale, un vincolo da rispettare nell’installazione delle Infrastrutture, pur nella garanzia della copertura di rete sul territorio comunale.
25
il dimensionamento delle “Aree di rispetto”, per i 2 Livelli “protettivi”, alla data di
entrata in vigore del presente Regolamento (1° emissione) è così stabilito:
Livello Struttura Area di rispetto
1° Strutture scolastiche e similari,
Strutture socio-sanitarie 100 m
2° Strutture ricreative,
,
Edifici/contesti di valenza storico-paesaggistica26
27
Strutture a valenza sociale insita
1 - Principi generali
1.1 Fatti salvi gli elaborati progettuali previsti al Capitolo II della “Documentazione tecnica da allegare alla richiesta di pareri vincolanti” di cui al Modello A) in calce al
28
Regolamento di cui al D.P.G.R. n. 94/2005 della previgente L.R n. 28/2004 , la
Relazione tecnica allegata alla SCIA dovrà essere completa del Progetto edilizio dell’Infrastruttura elaborato nel rispetto delle presenti Norme, e comunque conformemente ai disposti del PRGC, specificatamente per quanto concerne gli aspetti relativi: all’inserimento ambientale; all’impatto visivo; all’armonizzazione dimensionale e, più in generale, alla qualità architettonica ed estetica della costruzione nel contesto paesaggistico circostante.
1.2 Fatto salvo quanto di seguito richiesto per le “simulazioni (rendering)”, il Progetto edilizio di cui al punto precedente non dovrà limitarsi a riportare schematicamente la “forma” e la “composizione” della Infrastruttura, bensì dovrà illustrare nel dettaglio, tramite adeguati elaborati descrittivi e grafici nelle opportune scale, anche con il ricorso a particolari costruttivi di montaggio ed a rappresentazioni figurate a colori e/o rilievi fotografici, tutte le informazioni necessarie a soddisfare le condizioni di cui al punto precedente.
1.3 Sono vietate le installazioni di Infrastrutture di telefonia mobile, comprese le microcelle, nelle aree del territorio evidenziate come “controindicate” sulle planimetrie allegate e nello specifico sugli edifici e nelle relative pertinenze di:
• asili nido;
25 Riferito al perimetro esterno della “Struttura sensibile” interessata.
26 Per l’individuazione di tali edifici e contesti trovano applicazione le specifiche definizioni, vincoli e criteri di cui all’art. 29 del PRGC.
27 L’area di rispetto è circoscritta alla Struttura e relative pertinenze.
28 L.R. n. 03/2011,, art. 29, “Norme finali e transitorie“, co. 4 e 5.
• scuole di ogni ordine e grado;
• attrezzature per l'assistenza alla maternità, l'infanzia e l'età evolutiva;
• attrezzature per l'assistenza agli anziani;
• attrezzature per l'assistenza ai disabili;
•
29
ospedali e alle altre strutture adibite alla degenza .
Con il termine “attrezzatura per l’assistenza” si identificano tutte le “strutture” (edifici, aree, impianti, installazioni) di carattere assistenziale e collettivo che, seppur non destinate espressamente alla degenza di tipo “sanitario”, presentino la stessa valenza sociale e siano riconducibili alla medesima accezione di una “abitazione” con
30
permanenza continuata in esse per almeno 4 ore giornaliere .
1.4 Sono comunque ritenute “controindicate”, anche nel caso di dimostrata irrealizzabilità delle Infrastrutture nelle aree indicate come “preferenziali” nelle planimetrie allegate, le installazioni di Infrastrutture, ad esclusione delle microcelle:
a. entro giardini e/o pertinenze di edifici privati in zone di edificazione di altezza fino a 3 piani fuori terra, comprese le mansarde abitabili;
b. in lotti di intervento edilizio di iniziativa privata nella Zona omogenea C del PRGC, comprese le aree a verde ed i parcheggi, all’interno dei quali l’inserimento della Struttura portante risulti fuori scala ed incombente, diventando elemento dominante rispetto all’insediamento urbano circostante;
c. in Siti in cui l’inserimento della Struttura portante modifichi significativamente l’aspetto dell’ambito in cui è inserito;
d. sui lastrici solari adibiti a solarium o comunque frequentati da persone.
1.5 di valore storico,
e
31Le localizzazioni su edifici, comprese le pertinenze, e sulle are
architettonico, ambientale, archeologico, paesaggistico di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio32 sono sottoposte alle procedure autorizzative e di assunzione di competenti pareri previsti nello stesso Codice.
1.6 L’installazione di microcelle è ammessa:
a. nelle Zone omogenee “A” del PRGC esclusivamente su infrastrutture esistenti in “campo aperto” e non potranno essere installate sulle facciate esterne né sui tetti degli edifici;
29 Ad eccezione degli Impianti della Protezione Civile della Regione e del Servizio Sanitario regionale, qualora per comprovate esigenze operative di servizio non sia possibile individuare le localizzazioni nelle aree “preferenziali”.
30 Per esempio: Centri diurni e di aggregazione per anziani.
31 In particolare la zona vincolata della “Pineta di Lignano” così come perimetrata con D.G.R. 10.06.1994, n. 2500 ed evidenziata sulle Planimetrie allegate.
32 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
b. nelle Zone omogenee “B” del PRGC anche sulle facciate e sui tetti degli edifici, con priorità a quelli di proprietà dell’Amministrazione.
1.7 Premesso quanto sopra relativamente alle Zone “A” e “B” del PRGC, le microcelle e le Infrastrutture in condivisione/coubicazione poste sugli edifici potranno essere installate sul rimanente territorio comunale e pertanto le aree corrispondenti al 2° ed al 3° livello non sono espressamente indicate sulle Planimetrie allegate.
1.8 L’installazione di microcelle, laddove ammessa, potrà avvenire con le seguenti prescrizioni e modalità:
a. previa verifica preliminare di fattibilità ed accoglienza con l’Amministrazione Comunale e con i Soggetti aventi titolo (proprietari o locatari degli edifici, società o enti gestori di servizi pubblici, altri soggetti aventi titolarità a locare). L’”accoglienza” dovrà essere dimostrata con atto scritto.
b. sulle facciate esterne degli edifici, purché siano coerenti nella forma con le stesse e purché non interessino pareti di locali interni con presenza umana, anche non continua, superiore a 4 ore giornaliere;
c. su pali o supporti in campo aperto destinati all’illuminazione pubblica o alla pubblicità o su altri elementi di arredo urbano, purché ne rispettino la tipologia costruttiva e non creino disarmonie dimensionali;
d. all’interno di edifici esistenti, purché non interessino pareti divisorie con altri locali interni con presenza umana, anche non continua, superiore a 4 ore giornaliere.
1.9 Le microcelle installate sulle facciate degli edifici dovranno essere dipinte con le stesse tonalità di colore dello facciata, nonché avere dimensioni ridotte ed essere prive di sigle e/o di loghi di identificazione e/o di scritte e/o immagini pubblicitarie.
1.10 La progettazione e la realizzazione delle nuove Infrastrutture devono prevedere e utilizzare le migliori tecnologie disponibili sul mercato al momento dell’inoltro della SCIA, per mitigare l’impatto visivo dell’insieme della costruzione.
1.11 L’installazione delle Infrastrutture viene ritenuta prioritaria nei siti di proprietà pubblica definiti come “disponibili” nel presente Regolamento. Ove non possibile, dopo aver valutato la non idoneità anche di altri siti pubblici, le Infrastrutture potranno essere installate su aree di proprietà privata, sempre e comunque nel rispetto delle presenti Norme. La non idoneità dei siti pubblici, conseguente alla valutazione effettuata con esito negativo, dovrà essere motivata per iscritto.
1.12 Fatto salvo quanto descritto al successivo paragrafo relativamente alle Strutture portanti, è vietata l’installazione di antenne e di parabole, relative a qualsiasi servizio radio espletato e comunque siano orientate, sulle facciate degli edifici e delle edificazioni accessorie agli stessi, ad esclusione dei volumi tecnici33 presenti sulle
coperture.
Potrà essere concessa deroga a quanto sopra solamente per quelli immobili/costruzioni industriali ed artigianali della Zona omogenea DH del PRGC aventi esclusivo carattere tecnologico (non produttivo) e previa autorizzazione scritta del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Azienda avente in disponibilità l’immobile.
1.13 Il sostegno ed il fissaggio delle antenne e delle parabole sulle facciate dovrà avvenire utilizzando un unico supporto per ciascun elemento, posizionato posteriormente all’elemento in modo tale da risultare compreso nella sagoma dello stesso.
1.14 La presenza di Infrastrutture provvisorie dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario per far fronte alle situazioni previste al punto B.17 e, comunque, non potrà superare i 30 giorni naturali e consecutivi. Proroghe a tale termine perentorio potranno essere concesse dall’Amministrazione Comunale solo per ragioni di emergenza riconosciute come tali dalla stessa Amministrazione.
1.15 Il posizionamento di Infrastrutture provvisorie, ad esclusione di quelle conseguenti ad urgenze contingenti alla prosecuzione del Servizio erogato. è ammesso solo nel “Territorio neutro” come definito al punto B.8 degli Indirizzi programmatici.
1.16 Le Infrastrutture provvisorie conseguenti ad urgenze contingenti alla prosecuzione del Servizio erogato, potranno essere posizionate nelle zone omogenee del PRGC esterne al “Territorio neutro”, esclusivamente su proprietà pubbliche accessorie alla viabilità ordinaria, nei siti che dovranno essere concordati preventivamente con l’Amministrazione Comunale ed autorizzati con specifica Ordinanza Sindacale motivata. Tale Ordinanza dovrà essere affissa in evidenza in corrispondenza dell’Infrastruttura.
1.17 E’ comunque ritenuto “controindicato” il posizionamento di Infrastrutture provvisorie entro giardini e/o pertinenze di edifici privati in zone di edificazione di altezza fino a 3 piani fuori terra, comprese le mansarde abitabili.
1.18 Il posizionamento di Infrastrutture provvisorie, laddove ammesso, dovrà avvenire previa verifica preliminare, con l’Amministrazione Comunale, di accoglienza su proprietà pubbliche e solo nel caso in cui non fossero disponibili proprietà pubbliche utilizzabili è ammessa la verifica di accoglienza con altri Soggetti aventi titolo
33 Come definiti all’art. 33 s.m.i. del PRGC.
(proprietari o locatari di terreni, società o enti gestori di servizi pubblici, altri soggetti aventi titolarità a locare). L’”accoglienza” da parte di tali Xxxxxxxx dovrà essere dimostrata con atto scritto.
1.19 La posizione degli elementi di sostegno ed appoggio delle Infrastrutture provvisorie non potrà comunque ostacolare la viabilità pubblica e privata, né dovrà comportare opere di modifica orografica del territorio34 o interventi di lievo e potatura delle piantumazioni esistenti.
1.20 Nel posizionamento delle Infrastrutture provvisorie non potrà essere aggravata la situazione di protezione dai fulmini della zona circostante, compresa quella degli edifici adiacenti. Il rispetto di tale condizione dovrà essere asseverata da professionista abilitato.
2 - Strutture portanti (pali, tralicci e simili)
2.1 Le strutture portanti delle antenne relative alle singole Infrastrutture dovranno essere, sempre e comunque, a ridotto “impatto visivo”.
a. E’ vietata l’installazione, sia alla sommità delle Strutture portanti che lungo le stesse in posizione intermedia, di: piazzole; ballatoi; incastellature, piattaforme ed altre costruzioni similari, calpestabili o meno.
b. Le Strutture portanti installate in campo aperto dovranno essere composte principalmente da pali singoli, a sezione circolare o poligonale, autoportanti, rastremati, eventualmente dotati di “asta” terminale porta-antenne.
In alternativa, potranno essere consentite forme reticolari, metalliche o lignee, a sezione triangolare o quadra, oppure a “croce” o a “Y”, conformate a “torre” (sezione costante per tutta l’altezza), oppure a “traliccio” (sezione decrescente dalla base alla sommità), solo se alle stesse sarà riconosciuta, in via preventiva, dalla Commissione Paesaggistica, una valenza architettonica.
c. Sarà considerata condizione preferenziale:
•
a ;
35il co-siting tra più Operatori della stessa Struttur
• l’assegnazione di “valore aggiunto” agli impianti attribuendo agli stessi funzioni di pubblica utilità (illuminazione pubblica, segnaletica, ecc.).
d Le Strutture portanti potranno essere dotate di eventuali “corone” sommitali o “anelli” intermedi, per l’esclusivo supporto delle antenne paraboliche dei “ponti
34 Tra di esse: sbancamenti, riporti di terreno, realizzazione di pavimentazioni, inghiaiamenti.
35 L.R., art. 16, co. 3, lett. f).
36
radio” . Tali “corone” dovranno essere composte da un telaio, avente la forma
della Struttura, di fattura lineare, ancorato direttamente alla Struttura portante e sporgente dalla stessa per una distanza non superiore a 0,5 m.
In caso di Strutture portanti conformate a “torre” oppure a “traliccio”, i supporti delle antenne dei “ponti radio” dovranno rimanere all’interno della sagoma della Struttura, corrispondente all’impronta della stessa alla quota di posa del supporto.
e. Le Strutture portanti dovranno essere, ovunque possibile, prive di scale di risalita, ricorrendo all’utilizzo, per la salita in quota, di piattaforme o di cestelli sollevabili veicolati. Laddove indispensabili, le scale di risalita dovranno essere poste in aderenza alla Struttura o all’interno della stessa, evitando il ricorso alle “gabbie” di protezione ed ai pianerottoli intermedi, dotandole di adeguati e diversi sistemi di protezione anticaduta, comunque e sempre nel rispetto delle norme di sicurezza.
f. Fatto salvo quanto espresso al punto 1.4.d precedente relativamente ai lastrici solari utilizzati come solarium o comunque frequentati da persone, e al punto 2.1.h, le Strutture portanti installate sugli edifici, sia a parete sia poggianti sulla copertura, visibili dalla viabilità ordinaria circostante, dovranno essere dotate di mascheramento come descritto nel successivo paragrafo 4 relativo alla Mimetizzazione.
g. Fatto salvo quanto espresso al punto 1.12 precedente relativamente alle sole antenne e parabole, è vietata l’installazione di Strutture portanti prive di mascheramento, comunque orientate, sulle pareti degli edifici o sulle coperture intermedie degli stessi.
Il mascheramento delle Strutture portanti sulle facciate degli edifici e sulle coperture intermedie degli stessi potrà avvenire nel rispetto degli indici edilizi ed urbanistici, nonché delle Disposizioni particolari relative alla Zona ed alla Destinazione d’uso afferenti l’edificio interessato.
h. L’altezza delle Strutture portanti installate sulla copertura degli edifici, misurata all’apice dell’ultima antenna/parabola, non dotate di mascheramento ed piana comunque orientate, non dovranno superare l’altezza (misurata all’apice dell’ultima antenna/parabola) dell’ultimo interpiano dell’edificio.
Fatto salvo quanto espresso al punto f. precedente, relativamente alla visibilità dalla viabilità ordinaria, le Infrastrutture installate su coperture inclinate
36L.R., art. 5, co. 1, lettera f): "ponte radio": l'apparecchiatura accessoria per gli impianti di telefonia mobile e di radiodiffusione televisiva e sonora, in una data postazione, necessaria ad assicurare il collegamento direttivo fisso punto-punto e punto-multipunto a servizio della trasmissione di flussi informativi.
INDIRIZZI PROGRAMMATICI E ORDINAMENTO
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potràanno superare il colmo del tetto o l’estradosso dell’ultimo solaio solo per la minima altezza di sporto delle antenne/parabole.
2.2 Qualsiasi sia la tipologia costruttiva della Struttura portante la stessa dovrà essere idonea alla eventuale successiva installazione, sulla stessa e/o nel medesimo sito di installazione, di almeno un altro impianto, anche di Operatori diversi. Tale condizione dovrà essere dimostrata tramite specifica autocertificazione rilasciata dall’Operatore richiedente la prima installazione.
2.3 Al fine di promuovere l’”innovazione tecnologica” anche per quanto concerne le Strutture portanti installate in campo aperto, l’Amministrazione Comunale valuterà, in via favorevole e preventiva, le Infrastrutture:
a. equipaggiate anche come elemento avente altra funzione pubblica (per esempio quale supporto di apparecchi illuminanti, “torri faro”, installate in corrispondenza di svincoli stradali, di parcheggi e di ampi spazi);
b. destinate, comunque, anche ad altri usi riconosciuti come di pubblica utilità da parte dell’Amministrazione Comunale (per esempio supporto di cartelli luminosi indicatori);
c. che posseggano intrinseche valenze estetiche, quali elementi di arredo urbano e/o di riconoscimento territoriale e/o di individuazione locale (per esempio, se installate a ridosso della viabilità, quale supporto di pensiline di protezione).
3. - Altezza delle strutture portanti
3.1 Le strutture portanti delle antenne avranno l’altezza minima necessaria a soddisfare le esigenze del servizio di telefonia mobile erogato nel contesto del territorio comunale, garantendo in ogni caso la possibilità del co-siting fra diversi Operatori.
L’Operatore dovrà asseverare il rispetto di tale condizione.
3.2 Una particolare cura dovrà essere posta nella definizione delle proporzioni costruttive delle Strutture portanti, in modo tale da evitare sovradimensionamenti che possano apparire disarmonici nel contesto urbano e territoriale circostante:
3.3 Le Strutture portanti installate in ambito urbano, su palo o traliccio, seppur condivise, dovranno avere un’altezza, dal piano di campagna e compresi i sistemi di antenna, nessuno escluso (quindi inclusi gli eventuali “ponti radio”) non superiore a quelle “a palo” già presenti e di cui all’“Analisi dello Stato di fatto” allegata al presente Regolamento.
Deroga a tale principio generale potrà essere concessa dall’Amministrazione nel caso di Infrastrutture, prive di Strutture portanti, che saranno installate sui tralicci esistenti.
3.4 Le singole componenti delle Infrastrutture che abbiano una diretta pertinenza con gli elementi tipologici ed i particolari decorativi contemplati nelle “Norme di attuazione” del PRGC, per le singole Zone omogenee, vigente al momento dell’inoltro della SCIA, dovranno rispettare i relativi disposti d’intervento.
3.5 Nei casi in cui l’Infrastruttura risulti “circondata” da edifici di tipo residenziale, alberghiero e direzionale, o comunque qualora un edificio tipo “pluripiano condominiale” sia ubicato “frontalmente” alle antenne della Infrastruttura stessa, l’altezza della Struttura portante e la composizione spaziale delle relative antenne, dovranno essere determinate in modo tale da evitare che la conformazione dei lobi delle singole antenne e dell’insieme delle stesse, valutata sull’asse delle isolinee dei 6 V/m, sia direttamente orientata (puntamento), alla massima irradiazione orizzontale e verticale, verso tali edifici posti alla distanza inferiore a 150 m dall’asse verticale della Struttura stessa.
4. - Mimetizzazione
4.1 Per garantire l’integrazione paesaggistica, le Strutture portanti dovranno possedere forme di “adattamento artificiale” alle condizioni ambientali e territoriali circostanti il Sito, previo eventuale parere della Commissione Paesaggistica.
a. Per le antenne installate in aree non vincolate paesaggisticamente, sopratutto se installate su aste di prolungamento della Struttura portante a palo, potrà essere richiesto dalla Commissione Paesaggistica. il loro contenimento all’interno di un elemento di mascheramento che le racchiuda nella totalità. Esternamente a tale elemento, comunque alla base dello stesso e strettamente a ridosso della Struttura portante, potranno essere poste solo le antenne paraboliche dei ponti- radio.
La forma dell’elemento di mascheramento sarà coerente con quella della Struttura portante al fine di garantirne la miglior integrazione nel contesto territoriale ed ambientale circostante, però sempre “contornante”, racchiudendola, la composizione delle antenne.
b. Le Strutture portanti a forma di “torre” o “traliccio” dovranno avere le antenne posizionate all’interno delle stesse, in modo tale da non presentare aggetti, sporgenze o altre forme esterne spurie. Anche tali Strutture saranno, comunque, dotate di elementi di mascheramento delle antenne (pannelli e/o teli e/o altri elementi posti internamente alla Struttura, in aderenza alle parti esterne).
c. Le Infrastrutture installate sulla copertura o sulla facciata degli edifici dovranno essere dotate di specifico mascheramento, la cui forma, oltre ai materiali costruttivi, dovrà essere preventivamente concordata con l’Amministrazione Comunale ed autorizzata dalla stessa, sentita eventualmente la Commissione Paesaggistica.
In linea di principio e quale soluzione di indirizzo operativo, il mascheramento di tali Infrastrutture dovrà rispettare le tipologie di quelli già attuati sul contesto circostante per altre Infrastrutture e comunque le dimensioni dello stesso mascheramento non dovranno apparire disarmoniche tra loro né sproporzionate rispetto alle altre edificazioni (camini, locali tecnici, ecc. ) presenti sullo stesso edificio.
Nel caso in cui la realizzazione dei mascheramenti sia tale da apportare una condizione peggiorativa sotto il profilo percettivo-scenico-spaziale, l’operatore potrà proporre una soluzione progettuale priva di mascheramento, che potrà essere oggetto di SCIA esclusivamente previo parere favorevole da parte dell’Amministrazione Comunale. In questi casi la richiesta di parere dovrà essere corredata da simulazioni fotografiche (rendering) comparative tra le due soluzioni: con e senza mascheramento, e l’Amministrazione Comunale si avvarrà della Commissione locale per il Paesaggio.
5. - Assegnazione di “Valore aggiunto”
5.1 Fatte salve le motivazioni sopra espresse circa la mimetizzazione delle antenne, l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno che a ciascuna Infrastruttura sia assegnato un “valore aggiunto” che dimostri la pubblica utilità, non solo dal punto di vista formale (estetica), bensì soprattutto da quello sostanziale (prestazione):
a. Le Infrastrutture installate nelle adiacenze di sedi stradali e/o pedonali e/o di parcheggi, e nelle aree tecnologiche (es. depuratori) o su aree pubbliche delimitate (es. Cimiteri, Campi sportivi) potranno essere inserite nel contesto degli impianti di illuminazione pubblica e/o dei sistemi finalizzati alla prevenzione dei fenomeni criminosi e di degrado (sistemi di video-sorveglianza, ecc.), e dovranno, quindi, essere attrezzate di conseguenza, sulla base delle esigenze che saranno stabilite dall’Amministrazione Comunale.
b. Le Infrastrutture, poste in ambito urbano sulle aree pubbliche non delimitate diverse da quelle del punto precedente, dovranno essere generalmente costituite da componenti annesse e/o da elementi connessi che ne permettano una identificazione di destinazione ad “uso pubblico” (“pensiline di ricovero e d’attesa”, “bike parking”, delimitazioni spaziali, pannelli informativi territoriali, “sportelli automatici”, check-point turistici, ecc.), definiti in via prioritaria in accordo con l’Amministrazione Comunale.
6. - Colori delle Strutture portanti e delle strutture di contenimento
6.1 L’Operatore richiedente dovrà concordare preventivamente con l’Amministrazione Comunale le colorazioni e/o finiture sia della Struttura portante sia di quella di contenimento/mascheramento. In difetto, l’Amministrazione Comunale potrà, in fase di istruttoria, richiedere all’Operatore che le Strutture portanti ed i relativi accessori siano verniciati, a spese dell’Operatore stesso e senza alcun onere per l’Amministrazione, con colori a scelta dell’Amministrazione Comunale, in qualsiasi
INDIRIZZI PROGRAMMATICI E ORDINAMENTO
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tinta, tonalità e finitura, oppure rivestiti, in tutto o in parte, con materiali ritenuti idonei dalla stessa Amministrazione.
6.2 Non saranno comunque ammesse colorazioni delle Strutture portanti e di quelle di contenimento in tonalità accese, finiture “lucide” o cromatismi non omogenei. La zincatura, laddove ammessa, dovrà essere del tipo opaco antiriflesso. Non saranno
37
altresì ammesse colorazioni aziendali, e/o loghi di identificazione e/o altre insegne
pubblicitarie.
6.3 La scelta di inserire eventuali spazi pubblicitari predisposti sulla Struttura, anche se assegnati a Terzi, sarà di esclusiva pertinenza dell’Amministrazione Comunale, nel rispetto delle norme previste dal “Piano Generale per gi gli impianti pubblicitari e le insegne”
7. - Strutture di contenimento (Shelter, container, armadi) manifestamente riconoscibili38
7.1 Le Strutture di contenimento delle apparecchiature di alimentazione e di gestione delle Infrastrutture, se del tipo prefabbricato, potranno essere, in genere e previo accordo con l’Amministrazione Comunale:
• container del tipo a “pareti lisce”, di forme semplici, ed estetica consona al territorio ed all’ambiente circostante;
• “armadi” di tipo “stradale” (in acciaio inox o in vetroresina) di dimensioni strettamente necessarie alla funzione e comunque contenute.
7.2 Le Strutture di contenimento non dovranno rappresentare un elemento diversificante all’interno del contesto urbano in cui saranno inserite, favorendo, ove possibile, il corretto orientamento delle stesse rispetto all’asse viario e/o alle altre costruzioni adiacenti.
7.3 Gli eventuali shelter metallici già esistenti, seppur autorizzati dall’Amministrazione Comunale, specialmente se realizzati in lamiera grecata, dovranno essere sostituiti con altri aventi le caratteristiche descritte nelle presenti Norme, oppure rivestiti con pannelli di mascheramento che ne riducano l’impatto visivo, in occasione della prima richiesta di condivisione della Struttura portante e/o di riqualificazione del sistema di antenne e/o di rinnovo dell’Autorizzazione o del contratto di locazione.
In caso di comprovata impossibilità a sostituire o rivestire la Struttura di contenimento, l’Amministrazione Comunale potrà richiedere che la stessa sia completamente circondata da siepe a crescita veloce che dovrà coprirne, alla piantumazione, l’intera altezza. La siepe dovrà essere realizzata con essenze arboree
37 Se non quelli strettamente necessari, anche come dimensione, ad individuare l’Operatore nel “cartello informativo” di cui all’art. 24 della L.R.
38 installate all’esterno di edifici e visibili.
e/o arbustive locali tipiche, impiantate a densità colma. All’atto della richiesta dell’Autorizzazione all’installazione dovrà essere garantita la continua manutenzione dell’opera, ivi compresa la potatura periodica delle siepi.
7.4 E’ vietata l’installazione di Strutture di contenimento poste distanti dalle Strutture portanti qualora i collegamenti reciproci siano realizzati attraverso passerelle porta- cavi o altre forme di distribuzione “a ponte”. Di norma le Strutture di contenimento dovranno essere organizzate plano-volumetricamente in modo tale da rappresentare un “tutt’uno” con quelle portanti (“base-palo”).
Nelle installazioni in campo aperto potrà essere ammessa l’installazione separata della Struttura di contenimento dalla Struttura portante, solamente se le reti di collegamento saranno interrate oppure se le stesse saranno realizzate “a terra”, e racchiuse entro adeguate “vie-cavi”, in modo tale da non rappresentare un ostacolo alla circolazione di persone e mezzi o essere possibile fonte di incidenti e comunque
39
risultare compatibili col contesto ambientale circostante .
7.5 Nel caso in cui, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale e/o delle altre Autorità competenti alla sicurezza stradale, le Strutture di contenimento rappresentino un vincolo visivo alla viabilità, le stesse dovranno essere installate interrate, compatibilmente con le caratteristiche idrogeologiche della zona, oppure “separate” nel rispetto dell’art. 7.4 precedente.
Le Strutture di contenimento interrate potranno essere del tipo “chiuso” (locale), oppure del tipo “aperto” (bacino), conformemente a quanto sarà concordato, in via prioritaria e preliminare, con l’Amministrazione Comunale. In linea generale:
a. la copertura delle Strutture interrate del tipo “chiuso” dovrà essere “carrabile” sulla base dei carichi presunti dedotti dalla viabilità circostante. L’accesso all’interno della Struttura sarà del tipo “orizzontale”, a “pozzetto passa-uomo”. Eventuali aperture per l’inserimento del macchinario saranno sempre orizzontali, del tipo scorrevole oppure ad ante sollevabili, ed avranno la stessa portata dell’insieme della copertura;
b. sono vietate le recinzioni dell’area interessata dalla Struttura interrata “chiusa”, se non nel punto di accesso al locale interrato;
c. le Strutture interrate “aperte” saranno caratterizzate da un “bacino” a cielo- aperto nel quale saranno ubicati gli armadi di contenimento. L’accesso al bacino interrato potrà avvenire attraverso adeguata scala esterna. L’insieme dovrà essere adeguatamente recintato. Se ritenuto del caso dall’Amministrazione
39Per esempio non saranno ammesse tubazioni o canalizzazioni poggianti sul terreno in aree vocate naturalmente oppure destinate a verde dagli strumenti urbanistici vigenti, piantumate o meno.
Comunale, il bacino dovrà essere protetto superiormente da una rete anticaduta con funzioni di antiintrusione;
d. le Strutture interrate, sia “chiuse” sia “aperte”, dovranno essere dotate di sistema, anche meccanico alimentato in emergenza, di allontanamento delle acque che, per qualsiasi ragione, dovessero riversarsi in esse.
7.6 Gli eventuali ventilatori di aerazione delle Strutture di contenimento dovranno essere posti all’interno della “sagoma” della Struttura (armadio), evitando sporgenze o altre forme di accostamento, soprattutto sulle pareti perimetrali.
Nel caso di installazione dei ventilatori sulla copertura delle Strutture di contenimento, gli stessi dovranno essere dotati di “cuffie” di protezione e di convogliamento dell’aria. Tali “cuffie” dovranno, comunque, essere omogenee con la forma e le caratteristiche della Struttura.
7.7 In certune condizioni di particolare interesse ambientale, l’Amministrazione Comunale potrà ordinare l’adozione di soluzioni estetiche, aventi particolare valenza architettonico-paesaggistica.
Tra di esse rientra la realizzazione, “fuori terra”, di terrapieni e/o di “cortine” di mascheramento diversamente composte (piantumazioni arboree, palizzate, movimentazioni del terreno, ecc.).
7.8 Le Strutture di contenimento e relative reti di collegamento installate sugli edifici dovranno essere conformi alla tipologia di installazione prevista per le Infrastrutture cui saranno collegate, nonché rispettarne i vincoli installativi descritti ai paragrafi 2, 3 e 4 precedenti.
8. - Rumore
8.1 Il rumore dei ventilatori e della Infrastruttura nel suo insieme non potrà assolutamente superare i valori fissati dal “Piano di zonizzazione acustica”.
8.2 Eventuali segnalazioni di allarme e/o guasto in genere non potranno essere di tipo “acustico” locale.
9. - Recinzioni ed accessi
9.1 Le eventuali recinzioni delle Infrastrutture installate in campo aperto potranno essere autorizzate solo a seguito di comprovata necessità protettiva.
9.2 Qualora indispensabili, le recinzioni realizzate mediante reti dovranno essere integrate mediante la piantumazione di siepi.
a. L’altezza della recinzione dovrà rispettare le Norme del “Regolamento edilizio comunale” e comunque non dovrà superare quella della Struttura di contenimento.
b. La recinzione sarà dotata di basamento continuo (muretto) dell’altezza non superiore a 30 cm.
c. La siepe di mascheramento sarà piantumata internamente alla recinzione e realizzata con essenze arboree e/o arbustive tipiche locali, impiantate a densità colma.
9.3 In caso di inserimento della Infrastruttura in ambito urbano, la eventuale recinzione dovrà essere formalmente e dimensionalmente omogenea con le altre presenti sul territorio, adottando, se ritenuto dalla Amministrazione Comunale, forme e materiali diversi (muri in laterizio, pietrame, ecc),
9.4 L’accesso alle Infrastrutture poste in campo aperto dovrà essere realizzato, a cura e spese dell’Operatore richiedente, tramite strada raccordata con la sede viaria pubblica, secondo le indicazioni che saranno impartite dall’Amministrazione Comunale. In linea generale l’accesso sarà delimitato ai lati da cordonatura completa di canali di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche collegati tramite caditoie alla rete fognaria pubblica, se presente, e comunque, realizzati in modo tale da evitare lo sversamento incontrollato delle acque stesse.
9.5 Le recinzioni, gli accessi e le mascherature delle Infrastrutture dovranno, comunque, essere conformi alle prescrizioni delle norme tecniche del “Regolamento edilizio comunale” (dimensioni, forme, materiali, composizioni, finiture).
9.6 Dovrà essere interdetto l’accesso alle persone non autorizzate alle aree degli edifici interessate dall’installazione delle Infrastrutture, nonché l’avvicinamento alle stesse sopratutto se installate su lastrici solari o coperture piane accessibili. La limitazione dovrà essere segnalata localmente con l’applicazione di adeguata segnaletica (simbologia internazionale e scritte plurilingue), nonché espressamente riportata sui contratti di locazione.
I Soggetti coinvolti nel Contratto di locazione dovranno sottoscrivere una autocertificazione congiunta dimostrante l’avvenuto rispetto di tale disposto ed allegarla alla domanda del rilascio dell’autorizzazione o alla SCIA.
10. - Reti energetiche
10.1 Le reti energetiche di alimentazione elettrica delle Infrastrutture installate in campo aperto dovranno essere esclusivamente interrate, almeno nella parte interessante il
“suolo pubblico”: Eventuali deroghe potranno essere concesse dall’Amministrazione Comunale solo in base alla dimostrazione oggettiva della reale impossibilità fisica di tale realizzazione.
11. - Simulazione (rendering)
11.1 Per garantire l’integrazione paesaggistica di ogni nuova Infrastruttura, in occasione della previsione di installazione della stessa, seppur rispettosa della localizzazione indicata nel presente Regolamento, l’Operatore dovrà verificare l’eventuale impatto della struttura nel contesto circostante predisponendo una simulazione fotografica (rendering), da valutare con l’Amministrazione Comunale.
Tale simulazione dovrà essere elaborata sullo “sfondo reale” ambientale e territoriale, da una prospettiva rilevata dalla viabilità interna, generalmente quella di accesso all’Infrastruttura, comprendente un’area circostante pari a circa 300 m di raggio.
12. – Monitoraggio
12.1 Tutte le Infrastrutture esistenti e nuove devono essere sottoposte a controlli da parte dell’ARPA su richiesta dell’Amministrazione Comunale.
12.2 Tali controlli saranno finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti di esposizione dei valori di attenzione, nonché del mantenimento nel tempo dei parametri tecnici dichiarati dagli Operatori al momento della richiesta di Autorizzazione all’installazione.
12.3 I dati rilevati dai monitoraggi dell’ARPA saranno resi pubblici mediante affissione all’albo comunale e/o pubblicazione sul sito web del Comune.
13. – Verifiche propedeutiche
13.1 L’Operatore dovrà verificare, in via assolutamente preliminare e preventiva, la conformità dell’area sulla quale intenderebbe installare una Infrastruttura ai vigenti Pareri espressi dal Servizio Geologico della Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici della Regione, in disponibilità presso l’Area Lavori Pubblici del Comune.
13.2 La SCIA relativa all’installazione della Infrastruttura dovrà essere corredata da una asseverazione rilasciata da Professionista Geologo iscritto nel relativo Albo, circa il rispetto di quanto di cui al punto precedente e delle soluzioni adottate per osservare le prescrizioni formulate nei citati Pareri.
14. Ponti radio
14.1 40 per la telefonia mobile, al pari delle Infrastrutture di piccola
I “Ponti radio”
41
potenza
, sono soggetti a SCIA presentata al Comune previo parere favorevole di
42
ARPA, con le procedure semplificate di cui al “Codice delle telecomunicazioni” .
14.2 L’installazione dei “Ponti radio” nelle Zone “A” e “B” del PRGC è soggetta alle stesse prescrizioni e modalità previste per le microcelle e cioè:
a. nelle Zone omogenee “A” del PRGC esclusivamente su infrastrutture esistenti in “campo aperto” e non potranno essere installati sulle facciate esterne né sui tetti degli edifici;
b. nelle Zone omogenee “B” del PRGC potranno essere installati anche sulle facciate esterne e sui tetti degli edifici, con priorità a quelli di proprietà dell’Amministrazione. Le parabole dei “Ponti radio” installate sulle facciate degli edifici sono soggette elle stesse condizioni dimensionali ed installative eventualmente previste nel Regolamento edilizio comunale per le parabole per la ricezione televisiva terrestre.
15. - Norme transitorie e finali
15.1 Per quanto non previsto dalle presenti Norme tecniche di attuazione si farà riferimento alle norme di legge vigenti in materia.
*
40 Definizione di cui alla L.R., art. 5, co. 1, lett. f) - "ponte radio": l'apparecchiatura accessoria per gli impianti di telefonia mobile e di radiodiffusione televisiva e sonora, in una data postazione, necessaria ad assicurare il collegamento direttivo fisso punto-punto e punto- multipunto a servizio della trasmissione di flussi informativi.
41 Fino a 20W; escluse quindi le microcelle (fino a 5W) regolamentate diversamente.
42 D.Lgs. 259/2003, art. 87, co. 3, ultimo periodo.
SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA TRA COMUNE ED OPERATORI
GENERALITA’
La Legge Regionale 18 marzo 2011, n. 3 (di seguito: L.R.) recante: “Norme in materia di telecomunicazioni” disciplina, al Capo III, in materia di impianti di telefonia mobile, disponendo che il relativo “Regolamento” predisposto dall’Amministrazione Comunale persegua, tra gli altri, “l’obiettivo di armonizzare le esigenze della stessa Amministrazione Comunale, la tutela della salute, la salvaguardia dei valori e dei beni collettivi e sociali, nonché l’uso razionale del territorio, con i programmi di sviluppo delle reti degli Operatori della telefonia mobile, nell’ambito di un’azione di governo e regolazione della materia a livello locale”.
Già il “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”
2
1
, espressamente richiamato all’art. 1
’”Xxxxxxx e finalità” della L.R. , disponeva:
“1. Le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico adottano senza indugio le occorrenti decisioni e rispettano procedure trasparenti, pubbliche e non discriminatorie, (omissis) nell’esaminare le domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture:
· su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, a un operatore autorizzato a fornire reti pubbliche di comunicazione;
· (omissis).
· Sono, in ogni caso, fatti salvi gli accordi stipulati tra gli Enti locali e gli operatori, per quanto attiene alla localizzazione, coubicazione e condivisione delle infrastrutture di comunicazione elettronica”.
L’Amministrazione Comunale della Città di Lignano Sabbiadoro, ritiene ragionevole e proporzionale predisporre, sotto forma di “Schema di Protocollo d’intesa”, uno specifico strumento di concertazione con gli Operatori della telefonia mobile, inteso a conseguire tale “obiettivo di armonizzazione”, ai fini della condivisione delle finalità generali espresse nel “Regolamento Comunale per la telefonia mobile”, di cui il presente atto è parte integrante.
Esso potrà essere applicato nel caso in cui l’Amministrazione lo ritenesse opportuno.
*
1 D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
· Capo V “Disposizioni relative a reti ed impianti”, Art. 86 “Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio”
PREMESSA
Considerato:
δ) che la telecomunicazione mobile assume sempre maggiore importanza nel contesto abitativo e produttivo del territorio comunale;
ε) che la stessa acquisisce progressiva valenza nelle relazioni sociali e negli ambiti socio- assistenziali;
Visto:
• l’attenzione con la quale la popolazione ne segue l’evoluzione e la continua richiesta di informazioni in merito;
• l’evoluzione tecnologica delle Infrastrutture ed il loro incremento numerico sul territorio comunale;
Riconosciuto:
• l’esigenza di garantire alla popolazione di usufruire, in modo uniforme ed equilibrato, del servizio di telefonia mobile;
• la necessità di ottimizzare e coordinare gli interventi di installazione delle Infrastrutture richiesti o previsti dagli Operatori della telefonia mobile;
• la necessità di pianificare e regolamentare la localizzazione delle stesse, razionalizzandone l’inserimento ambientale;
Rilevato:
4 che, per quanto sopra, la Città di Lignano Sabbiadoro ha predisposto un “Regolamento comunale per la telefonia mobile” quale parte integrante del “Regolamento comunale edilizio”, che contiene gli Indirizzi programmatici e l’Ordinamento per l’ubicazione e la caratterizzazione formale delle Infrastrutture di telefonia mobile;
4 che è previsto il continuo aggiornamento di tale Regolamento sulla base del mutamento delle esigenze e delle disponibilità, sia tecnologiche sia territoriali;
Evidenziato:
• che il citato “Regolamento” rappresenta il “Documento base” sul quale impostare gli accordi programmatici tra tutti i “Soggetti” interessati dalla problematica, al fine di fornire un “indirizzo attuativo” sul quale organizzare le “piattaforme di concertazione”;
Convenuto:
• sulla correttezza degli obiettivi posti alla base di tale Documento e sulla validità delle strategie ivi illustrate per raggiungerli;
Recepita:
5 la continua e pressante esortazione significata dalla Legislazione e Regolamentazione di Settore, circa l’opportunità che gli Operatori della telefonia mobile ed i Comuni esaminino congiuntamente le tematiche specifiche ed affrontino, sul piano locale, col metodo della concertazione, le problematiche derivanti;
Riconosciuto:
1 in tale metodo, lo strumento più efficace per attuare, mantenere e migliorare i reciproci rapporti, evitando l’insorgenza di contenziosi;
tra la Città di Lignano Sabbiadoro (UD) e gli Operatori della telefonia mobile (di seguito, insieme: Parti) si conviene e si stipula il seguente “Protocollo d’Intesa”.
*
FINALITA’
Le Premesse sono parte integrante e sostanziale del presente “Protocollo d’Intesa” che, attraverso la continua e permanente concertazione tra le Parti, persegue:
2 la garanzia della piena e puntuale applicazione delle norme e dei principi vigenti in materia di regolamentazione delle emissioni elettromagnetiche, anche attraverso la minimizzazione delle esposizioni ai relativi campi;
2 la garanzia del libero ed equilibrato accesso al servizio di telefonia mobile, anche attraverso una uniforme copertura del segnale su tutto il territorio comunale;
2 la garanzia della disponibilità del servizio soprattutto negli ambiti territoriali e nelle situazioni socio-assistenziali, laddove tale strumento di comunicazione assume valenza preventiva e protettiva per la salute e la sicurezza dei Cittadini;
2 il razionale inserimento delle Infrastrutture sul territorio e la minimizzazione dell’impatto delle stesse, sia sull’ambiente che sul paesaggio;
2 la corretta, compiuta e costante informazione alla popolazione, anche attraverso campagne periodiche attivate in concerto dalle Parti;
2 il monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici, con resa dei risultati in forma pubblica liberamente consultabile.
*
IMPEGNI DEL COMUNE
La Città di Lignano Sabbiadoro (UD) si impegna:
6 ad informare gli Operatori della telefonia mobile in via preventiva su eventuali proposte di modifica al “Regolamento”, concordando con gli stessi le possibili soluzioni;
6 ad esaurire celermente i procedimenti per il rilascio degli atti di propria competenza ai fini dell’installazione delle Infrastrutture relative alle localizzazioni preventivamente concordate;
6 a garantire agli Operatori della telefonia mobile la massima disponibilità per la valutazione di qualsiasi proposta installativa e la continua attenzione circa le esigenze che saranno manifestate, nelle comune ricerca delle possibili soluzioni;
6 a fornire, su richiesta degli Operatori della telefonia mobile, tutte le informazioni utili, in possesso degli uffici comunali, al fine dell’elaborazione del programma di sviluppo delle reti;
6 a evidenziare agli Operatori della telefonia mobile, ed a valutare con gli stessi, le situazioni territoriali in cui il servizio di telefonia mobile necessita di potenziamento per scopi sociali e/o assistenziali;
6 a mettere a disposizione degli Operatori della telefonia mobile, per la localizzazione delle infrastrutture, attraverso specifici accordi di locazione, aree ed edifici di proprietà comunale, al fine di favorirne la migliore dislocazione sul territorio;
6 a verificare con gli Operatori della telefonia mobile le possibili localizzazioni alternative nel caso in cui le disponibilità di cui al punto precedente non potessero soddisfare le esigenze occorrenti;
6 a facilitare e supportare gli Operatori della telefonia mobile nell’ottenimento delle Autorizzazioni da parte degli Enti tutori e delle forniture energetiche relativamente alle installazioni concordate;
6 a valutare con gli Operatori della telefonia mobile i casi esistenti di infrastrutture da riqualificare, stimando congiuntamente gli oneri conseguenti ad una eventuale diversa dislocazione, anche attraverso forme incentivanti di localizzazione su aree/edifici di proprietà comunale;
6 a collaborare con gli Operatori della telefonia mobile nella dimostrazione del rispetto dei limiti di emissione dei campi elettromagnetici, favorendone il monitoraggio in continuo anche attraverso la stipula di specifici accordi con l’A.R.P.A. e la messa a disposizione del sito Internet del Comune.
*
Città di Lignano Sabbiadoro (UD) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TELEFONIA MOBILE
IMPEGNI DEGLI OPERATORI
Gli Operatori della telefonia mobile si impegnano:
5 ad informare permanentemente il Comune in merito all’evoluzione attesa ed attendibile, nel breve e medio termine, della rete di telefonia mobile di propria competenza;
5 a mantenere costanti contatti col Comune, al fine dell’aggiornamento continuo circa la ricerca di ulteriori aree di interesse per l’installazione di Infrastrutture e della preventiva concertazione;
5 a considerare in via prioritaria, per la localizzazione delle Infrastrutture, gli Immobili di proprietà comunale indicati nel “Regolamento”, rispettandone i “Livelli di priorità” ivi evidenziati;
5 a stipulare col Comune specifici contratti di locazione dei sopra citati Immobili, evitando il ricorso, per quanto possibile, ad accordi con privati che potrebbero essere fonte di disagio nelle relazioni interpersonali tra i Cittadini;
5 a ricercare e proporre, pur nel rispetto dei limiti di campo elettromagnetico, soluzioni installative tendenti alla riduzione del numero complessivo dei siti;
5 a considerare ad applicare soluzioni costruttive di Infrastrutture a contenuto impatto ambientale e ridotta potenza all’antenna;
5 a soddisfare la necessità di potenziamento del servizio, nelle situazioni territoriali evidenziate dal Comune, per esigenze sociali e/o assistenziali;
5 a recepire, nell’impostare la composizione e l’equipaggiamento delle Infrastrutture, l’Ordinamento delle Infrastrutture riportato nel “Regolamento”;
5 a collaborare nella analisi delle Infrastrutture esistenti più impattanti che necessitino di riqualificazione tramite modifica, sostituzione o rilocalizzazione;
5 a prevedere, in caso di ampliamento e/o modifica dei sistemi trasmissivi, la riqualificazione delle Infrastrutture esistenti come sopra individuate;
5 a collaborare col Comune nella “campagna di informazione” della popolazione sui rischi eventuali connessi all’esposizione ai campi elettromagnetici, anche attraverso la messa a disposizione del Comune, qualora disponibili, di centraline mobili, autoalimentate, per il rilevamento dei valori di campo, nonché sugli accorgimenti adottati per garantire la salute dei Cittadini.
*
Per la Città di Lignano Sabbiadoro Per gli Operatori della telefonia mobile