CAPITOLATO SPECIALE
Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisti Metropolitano
Settore Attrezzature in Service
Organizzazione con Sistema di Gestione Certificato da KIWA CERMET secondo la norma UNI EN ISO 9001: 2008
COPIA DA RESTITUIRE FIRMATA
CAPITOLATO SPECIALE
PROCEDURA APERTA N. 35/2017
FORNITURA IN “SERVICE DI SISTEMI CITOLOGIA IN STRATO SOTTILE PER LE NECESSITA’ DELL’ AVEC (AUSL BO, AOU BO, AUSL IMOLA, AOU FE)”.
Servizio Acquisti Metropolitano Azienda USL di Bologna
Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx
Tel. x00.000.0000000 fax x00.000.0000000 Tel. x00.000.0000000 fax x00.000.0000000
xxxxxxxxx.xxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx Codice fiscale e Partita Iva 02406911202
(timbro e firma per accettazione
Art.1 - Oggetto della Gara 3
Art. 2 - Durata della fornitura 3
Art. 3 - Conformità alla legislazione vigente e alle norme tecniche e applicazione REACH E CLP
.....................................................................................................................................3
Art. 4 - Obiettivi della fornitura 4
Art. 5 - Caratteristiche della fornitura 4
Nell’Allegato C viene indicato il fabbisogno dell’attività relativa all’anno 2016 4
Art. 6 – Tempistiche 4
Art. 7 - Consegna, installazione e collaudo delle apparecchiature 5
Art. 8 – Formazione 6
Art. 9 - Periodo di prova 6
Art. 10 - Assistenza tecnica ed aggiornamenti tecnologici 7
Art. 11 –Consegna materiale di consumo, ecc 8
Art. 12 - Acquisto in danno 8
Art. 13 - Notifica di rischi o richiami 8
Art. 14 - Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro 8
Art. 15 - Obblighi di riservatezza dei dati 9
Art. 16 - Responsabilità 9
Art. 17 – Penalità 9
Art. 18 - Risoluzione del contratto 10
Art. 19– Contratto 11
Art. 20 - Fatturazione Pagamento, Ordini e documenti di trasporto 11
Art. 21- Modifiche del contratto e subappalto 13
Art. 22 - Recesso dal contratto 14
Art. 23 – Segnalazione all’Ente Certificatore 14
Art. 24 – Segnalazione sui certificati di buona esecuzione 14
Art. 25 – Segnalazione all’ANAC 14
Art. 26 - Controversie e Foro competente 14
Art.1 - Oggetto della Gara
Il presente capitolato speciale disciplina la fornitura in “Service di sistemi citologia in strato sottile” per le seguenti Aziende della AVEC:
- Azienda USL di Bologna
- Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna – Policlinico di S.Orsola,
- Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, Ospedale Cona,
- Azienda USL di Imola;
Le Aziende sopra elencate saranno d’ora in poi denominate Aziende Appaltanti.
Si richiede la locazione di sistemi, intesi come insieme di apparecchiature, nonché la fornitura di tutti materiali di consumo necessari e di quanto altro previsto nel presente capitolato, nulla escluso.
La strumentazione proposta dovrà essere nuova di fabbrica e di ultima generazione e possedere una tecnologia avanzata o, comunque, assicurare tutti i più recenti accorgimenti in termini tecnici; dovrà essere corredata di tutti gli accessori necessari al sicuro e buon funzionamento. Tali caratteristiche dovranno essere rapportate alle specifiche tecniche-organizzative delle singole Aziende.
Si segnala che da Maggio 2019 potrebbe convergere su questa fornitura in service un’ulteriore attività dell’AOU di Ferrara per un importo annuo massimo di € 18.000, 00 IVA esclusa, qualora ciò avvenisse la ditta si impegna a praticare una miglioria sui prezzi (il dettaglio di tale attività è indicato nell’Allegato C).
Art. 2 - Durata della fornitura
La fornitura avrà durata di 5 anni, eventualmente rinnovabili di ulteriori 2 anni (anche singolarmente considerati), previo interpello della Ditta aggiudicataria. In caso di rinnovo, la Ditta si impegna ad effettuare uno sconto minimo del 5% sui prezzi in vigore.
Alla scadenza del contratto di fornitura, le Aziende Appaltanti si riservano la facoltà di prorogarne la durata per un periodo ulteriore di tempo, che di regola non potrà superare i 90 giorni.
Nel caso in cui sia in corso di svolgimento una nuova procedura concorsuale, tale termine dovrà coincidere con quello relativo al subentro del nuovo fornitore. Durante tale periodo, la Ditta Aggiudicataria è impegnata ad eseguire la fornitura alle stesse condizioni e modalità previste dal presente Capitolato speciale.
Allo scadere della fornitura, la Ditta Aggiudicataria dovrà ritirare a proprie spese tutte le apparecchiature installate, provvedendo all’approvvigionamento degli imballi.
Art. 3 - Conformità alla legislazione vigente e alle norme tecniche e applicazione REACH E CLP
Tutti i dispositivi offerti devono essere conformi alla legislazione vigente. In particolare, devono rispettare, se applicabili, le Direttive dell’Unione Europea e relativa legislazione nazionale di recepimento:
• Direttiva Europea 98/79/CE recepita dal Decreto Legislativo 332/2000 e successive modifiche e integrazioni (Direttiva Europea 2007/47 recepita dal Decreto Legislativo 37/2010) concernente i Dispositivi Medici Diagnostici in Vitro;
• Direttiva Europea 2004/108/CE (Compatibilità Elettromagnetica ex 89/336) e successive modifiche e integrazioni relativa alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che presentano rischi in termini di compatibilità elettromagnetica
• Direttiva Europea 2006/95/CE (Bassa Tensione ex 73/23) e successive modifiche e integrazioni relativa al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione
• Direttiva Macchine 2006/42/CE e successive modifiche ed integrazioni recepita dal Decreto Legislativo 17/2010
• Decreto Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
• Eventuali ulteriori disposizioni di legge specifiche per i dispositivi offerti e non presenti nell’elenco di cui sopra
La Ditta Partecipante deve inoltre indicare per tutti i dispositivi offerti, se del caso, la rispondenza alle eventuali norme tecniche armonizzate e relative norme tecniche nazionali di recepimento e, qualora non rispettate, le alternative adottate dal fabbricante per soddisfare i requisiti essenziali in materia di salute e sicurezza stabiliti nella direttiva di settore. In particolare i dispositivi oggetto della fornitura dovrebbero essere conformi alle seguenti norme tecniche:
• Norma IEC EN 61010-1 (CEI 66-5) - Apparecchi da laboratorio
• Norma UNI EN 14254:2004 "Requisiti e metodi di prova per contenitori monouso destinati ad essere utilizzati dal fabbricante per il contenimento e la conservazione dei campioni di origine umana diversi dal sangue per esami diagnostici in vitro"
● Eventuali norme tecniche particolari relative all’oggetto della fornitura
La Ditta Partecipante dovrà presentare le schede di sicurezza dei prodotti offerti. Nel caso in cui non siano previste schede di sicurezza, dovrà presentare altra documentazione contenente informazioni riguardanti la sicurezza e la salute, come previsto dal Reg (CE) n. 1907/2006 e s.m.i, conformità delle schede di sicurezza e della etichettatura alla normativa vigente (All II del REACH e s.m.i e CLP e s.m.i).
Per il contenitore primario, dovrà consegnare la scheda di sicurezza conforme all' Allegato II del Regolamento CE 1907/2006 e s.m.i. (Reg.830/2015) e copia dell'etichetta conforme al regolamento CE 1272/2008.
Art. 4 - Obiettivi della fornitura
Con la presente fornitura, le Aziende Appaltanti si propongono di realizzare i seguenti obiettivi:
• Garantire la massima sicurezza per gli operatori, introducendo tecnologie che limitino il più possibile la gestione di sostanze nocive/pericolose;
• Introdurre una forte automazione per ridurre al massimo il tempo uomo necessario per svolgere l’attività analitica richiesta, ottimizzando quindi l’impiego delle risorse;
• Garantire elevati standard di qualità e di accuratezza dei dati analitici;
• Assicurare la massima riduzione dei tempi di refertazione;
• Ridurre al minimo i tempi di guasto dei dispositivi.
La relazione progettuale della Ditta Partecipante deve pertanto fornire soluzioni che consentano di raggiungere gli obiettivi sopra indicati.
Art. 5 - Caratteristiche della fornitura
La fornitura si intende costituita da un unico lotto non frazionabile. Per tale motivo, la Ditta Partecipante deve presentare offerta per tutto quanto richiesto nel presente Capitolato Speciale, nulla escluso.
I sistemi offerti devono rispondere ai requisiti tecnici e funzionali indispensabili descritti nell’Allegato A (da compilare), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato speciale. La mancata rispondenza anche ad uno solo dei requisiti indispensabili implica la non ammissione alla gara.
Le ulteriori caratteristiche indicate nell’Allegato A (Requisiti oggetto di valutazione da compilare) sono da relazionare seguendo le indicazioni ivi riportate e saranno oggetto di valutazione qualitativa.
Nell’Allegato C viene indicato il fabbisogno dell’attività relativa all’anno 2016.
Qualora nel corso del rapporto contrattuale sorgesse l'esigenza di inserire ulteriori test non inclusi in offerta economica, la Ditta Aggiudicataria è tenuta a formulare un prezzo/referto congruo con i prezzi di mercato e/o congruo con i prezzi offerti per i test previsti in gara.
Art. 6 – Tempistiche
Salvo diverse indicazioni che verranno eventualmente comunicate formalmente alla Ditta Aggiudicataria, qui di seguito sono indicati i tempi che la Ditta dovrà rispettare per:
• Consegna delle apparecchiature : secondo le priorità indicate in Art.7 , con inizio entro 30 giorni solari dalla data di stipula del contratto. Il termine massimo di consegna dell’ intera fornitura dovrà essere compreso in max 6 mesi dalla data di stipula del contratto.
• Installazione, messa in funzione e consegna alle Ingegnerie Cliniche della Aziende Appaltanti del
verbale di installazione : entro 5 giorni solari dalla data di consegna (vedi Art. 7);
• Ritiro e smaltimento di tutti gli imballi e/o contenitori resisi necessari per la consegna e l’installazione dei dispositivi: nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre la giornata dell’installazione dei dispositivi (vedi Art.7);
• Collaudo di accettazione: entro 60 giorni solari dalla ricezione da parte delle Ingegnerie Cliniche
delle Aziende Appaltanti del Verbale di Installazione; tale termine potrà essere prorogato di ulteriori 15 giorni solari nel caso in cui vengano riscontrate carenze di qualsiasi natura durante la fase di collaudo (vedi Art.7);
• Richiesta di possibili chiarimenti alle Aziende Appaltanti sull’esito del collaudo di accettazione e sugli eventuali provvedimenti: entro 15 giorni solari dalla data di trasmissione del collaudo stesso (vedi Art.7);.
• Periodo di prova: tre mesi dal collaudo positivo o positivo con riserva da parte delle Ingegnerie
Cliniche delle Aziende Appaltanti (vedi Art.9).
• Intervento tecnico per guasto di un dispositivo: entro al massimo 8 ore lavorative dalla chiamata
• Ripristino della totale funzionalità di un dispositivo (tramite risoluzione del guasto o installazione e messa in funzione di un dispositivo di back-up): entro al massimo 24 ore lavorative dalla chiamata.
Art. 7 - Consegna, installazione e collaudo delle apparecchiature
La consegna e l’installazione delle apparecchiature, perfettamente corrispondenti ai modelli aggiudicati in sede di gara, dovrà essere effettuata a cura e spese (trasporto, imballo, spese doganali) della Ditta Aggiudicataria entro 30 giorni solari dalla data di stipula del contratto, a meno di diversa indicazione da parte dei referenti Aziendali.
Gli oneri di introduzione di posizionamento e di installazione delle apparecchiature nei locali saranno a carico della Ditta Aggiudicataria.
La Ditta Aggiudicataria dovrà, inoltre, fornire a proprie spese tutto il materiale (reagenti, materiale di consumo e quant’altro occorra) necessario all’installazione dei sistemi.
La Ditta Aggiudicataria dovrà inoltre provvedere a proprie spese al ritiro ed allo smaltimento di tutti gli imballi e/o contenitori resisi necessari per la consegna e l’installazione dei dispositivi.
L’installazione dovrà essere effettuata da personale tecnico specializzato nel pieno rispetto delle norme tecniche applicabili e della vigente normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Sarà obbligo della Ditta Aggiudicataria adottare tutte le cautele necessarie a garantire l’incolumità degli addetti ai lavori, nonché di terzi ed evitare danni a beni pubblici e privati. Sono a carico della Ditta Aggiudicataria le verifiche di sicurezza (secondo la norma EN 61010-1 - CEI 66-5) ed i controlli di qualità prestazionali e funzionali.
Qualora la Ditta Aggiudicataria non riesca ad ottemperare a quanto sopra entro i tempi ivi indicati l’Azienda si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria le penali specificata in Capitolato.
Il Verbale di installazione, controfirmato dal referente dell’Anatomia Patologica e tutta la documentazione relativa dovrà essere consegnato alle Ingegnerie Cliniche delle Aziende Appaltanti per le verifiche di competenza e dovrà essere accompagnato da:
• Una copia del manuale d'uso in lingua italiana per ogni tipologia di apparecchiatura installata
• Copia verifiche di sicurezza e controlli di qualità prestazionali e funzionali
• Programma e calendario di formazione definito e firmato congiuntamente da un rappresentante della Ditta Aggiudicataria e dal referente dell’Anatomia Patologica
Il collaudo di accettazione dei dispositivi verrà eseguito entro 60 giorni solari dalla ricezione da parte delle Ingegnerie Cliniche delle Aziende Appaltanti del Verbale di Installazione.
Il collaudo di accettazione verrà eseguito secondo le procedure in vigore presso ciascuna Azienda Appaltante, che verranno comunicate alla Ditta Aggiudicataria dopo la stipula del contratto.
Le Ingegnerie Cliniche di ciascuna Azienda Appaltante si riservano la facoltà di effettuare in sede di collaudo ogni verifica ritenuta opportuna per valutare tutti gli aspetti necessari ad attestare la rispondenza della fornitura a quanto richiesto nel Capitolato speciale ed alle eventuali condizioni migliorative offerte dalla Ditta Aggiudicataria, nonché tutti gli aspetti relativi alla sicurezza.
Le apparecchiature installate secondo le modalità sopra indicate potranno essere inserite in uso clinico, qualora non vengano evidenziate condizioni di rischio. L’utilizzo è comunque subordinato ad una adeguata formazione, che verrà gestita direttamente dalla UO utilizzatrice insieme al referente indicato dalla Ditta Aggiudicataria.
Le verifiche potranno essere effettuate in collaborazione con il Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale e/o con altre figure/servizi aziendali competenti, in presenza della Ditta Aggiudicataria qualora l’Ingegneria Clinica lo ritenessero opportuno, con ogni mezzo e con le più ampie facoltà.
Nel caso in cui non si evidenziassero irregolarità, le Ingegnerie Cliniche dichiareranno il collaudo Positivo.
Qualora, invece, si riscontrassero carenze documentali o di qualsiasi altra natura, le Ingegnerie Cliniche delle Aziende Appaltanti si impegnano a comunicarle per iscritto (anche tramite e-mail) alla Ditta Aggiudicataria sospendendo il collaudo fino al completamento di quanto richiesto, che dovrà avvenire entro non oltre 15 giorni solari dalla trasmissione della richiesta salvo differenti tempistiche indicate.
Qualora la Ditta Aggiudicataria non ottemperasse ancora entro il termine sopra indicato a completare quanto richiesto, le Ingegnerie Cliniche delle Aziende Appaltanti si riservano la facoltà di dichiarare il collaudo:
• Positivo con riserva: in tal caso, la specifica penale indicata in Capitolato verrà comminata fino a quando la Ditta Aggiudicataria non provvederà al completamento di quanto richiesto.
• Negativo.
In caso di esito negativo del collaudo, la Ditta Aggiudicataria è tenuta agli adempimenti indicati in Capitolato. Le Aziende Appaltanti si riservano di annullare l’aggiudicazione della fornitura alla Ditta Aggiudicataria e di procedere con l’aggiudicazione alla Ditta Partecipante seconda in graduatoria o di indire una nuova gara.
Sulla base delle risultanze delle verifiche effettuate dalle Ingegnerie Cliniche, Le Aziende Appaltanti provvederanno a trasmettere alla Ditta Aggiudicataria l’esito del collaudo di accettazione (Positivo, Negativo o Positivo con riserva) e gli eventuali provvedimenti derivanti da quanto previsto in Capitolato. Quanto comunicato si riterrà accolto dalla Ditta Aggiudicataria stessa qualora non pervengano richieste scritte di chiarimenti entro 15 giorni solari dalla data di trasmissione del collaudo.
Art. 8 – Formazione
La Ditta Aggiudicataria dovrà garantire un’adeguata formazione gratuita del personale delle Aziende Appaltanti, per quanto concerne il corretto utilizzo dei dispositivi, le avvertenze all’uso e la manutenzione ordinaria.
Qualora, durante il periodo del service, si rilevassero carenze formative o si verificasse la necessità di formare all’uso personale aggiuntivo, la Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere gratuitamente ad eseguire nuovi corsi di formazione.
Inoltre, la Ditta Aggiudicataria dovrà, se richiesto, affiancare proprio personale tecnico esperto al personale delle Aziende Appaltanti, in tempi compatibili con le necessità delle U.O., per:
• Avviare l’attività legata all’uso dei nuovi dispositivi;
• Supplire ad eventuali carenze formative;
• Fornire supporto a personale non ancora formato.
Qualora le Aziende Appaltanti lo ritenessero opportuno, la Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere anche all’addestramento del personale dell’Ingegneria Clinica.
Art. 9 - Periodo di prova
Al termine del collaudo tecnico positivo o positivo con riserva, inizierà un “periodo di prova” della durata
massima di tre mesi, al fine di accertare l’effettiva rispondenza di quanto fornito al progetto presentato dalla Ditta Aggiudicataria ed ai requisiti dichiarati nell’Allegato A ed al fine di verificare l’effettiva esecuzione del programma di formazione.
Il periodo di prova viene gestito dai referenti delle Aziende Appaltanti.
Nel corso del periodo di prova, nel caso in cui i referenti delle Aziende Appaltanti riscontrino delle anomalie, possono concordare con la Ditta un ulteriore periodo di prova di massimo 1 mese entro il quale quest’ultima deve correggere, a proprie spese, le anomalie riscontrate. Nel caso in cui le anomalie riscontrate non siano correggibili o non risultino corrette nemmeno dopo la proroga del periodo di prova, le Aziende Appaltanti, anche singolarmente, potranno procedere alla risoluzione del contratto, motivata da apposita relazione tecnica, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezione.
In tal caso, come nel caso di collaudo negativo di cui al precedente art. 7, la Ditta Aggiudicataria:
• Dovrà proseguire nella fornitura fino alla data comunicata dalle Aziende Appaltanti: decorso tale termine, dovrà provvedere alla disinstallazione ed al ritiro dei dispositivi a proprie spese. Nel caso in cui la Ditta Aggiudicataria non provveda nei tempi indicati al ritiro dei dispositivi, le Aziende Appaltanti restituiranno detti dispositivi a spese della Ditta Aggiudicataria, declinando ogni responsabilità per eventuali danni causati agli stessi nella fasi di disinstallazione e trasporto;
• Avrà diritto esclusivamente al pagamento dei referti prodotti;
• Dovrà rimborsare alle Aziende Appaltanti il maggior costo derivante dall’acquisizione della fornitura del servizio presso terzi per la somma eventualmente non coperta dal deposito cauzionale che verrà comunque trattenuto in caso di risoluzione del contratto.
Una volta risolto il contratto con la Ditta Aggiudicataria, le Aziende Appaltanti si riservano la facoltà di indire una nuova gara o di adire il secondo aggiudicatario che dovrà subentrare con le stesse modalità (compreso quindi il periodo di prova) e fino alla scadenza del contratto prevista. La Ditta seconda classificata, quindi, resta impegnata a subentrare alla Ditta Aggiudicataria fino al termine del periodo di prova di quest’ultima.
Art. 10 - Assistenza tecnica ed aggiornamenti tecnologici
La Ditta Aggiudicataria dovrà compilare l’Allegato B (Scheda Assistenza Tecnica e Riferimenti Normativi), dove verranno esplicitate le caratteristiche del servizio di assistenza tecnica offerto, quantificate nelle diverse componenti di tempo di intervento, tempo di risoluzione guasto, numero di manutenzioni preventive previste, ecc. Dovranno inoltre essere specificati i centri di assistenza tecnica autorizzati e l’impegno all’intervento tecnico ed al ripristino della totale funzionalità (tramite risoluzione del guasto o installazione e messa in funzione di un dispositivo di back-up) entro i tempi previsti. Tale impegno costituisce parte integrante dell'offerta.
La Ditta Aggiudicataria dovrà garantire un’assistenza tecnica di tipo full-risk (tutto incluso) senza alcun onere aggiuntivo. Dovrà, inoltre, garantire l’esecuzione delle manutenzioni preventive secondo la frequenza e le attività previste dal fabbricante e l’esecuzione di una verifica di sicurezza elettrica all’anno secondo le Xxxxx XX 00000-0. La Ditta Aggiudicataria si impegna al mantenimento in efficienza dei dispositivi forniti per tutta la durata del service.
Le Aziende Appaltanti si riservano il diritto, a fronte di guasti e ripetuti fermi macchina, di richiedere alla Ditta Aggiudicataria la sostituzione dei dispositivi installati. La disinstallazione ed il ritiro dei dispositivi in uso e la consegna e l’installazione dei nuovi dispositivi sono a carico della Ditta Aggiudicataria. In seguito a tale intervento straordinario, verrà eseguita una nuova procedura di collaudo.
Per i Dispositivi Diagnostici in Vitro (98/79/CE), la Ditta Aggiudicataria si obbliga a conservare, nelle operazioni di manutenzione e di aggiornamento tecnologico, tutte le caratteristiche originali che hanno consentito l’applicazione del marchio CE, ed a seguire tutte le indicazioni fornite dal fabbricante.
Gli operatori addetti all’assistenza tecnica dovranno avere capacità ed esperienza documentabile e dovranno essere opportunamente e costantemente formati ed informati.
Qualora, durante il periodo di fornitura, la Ditta Aggiudicataria fosse in grado di commercializzare dispositivi (apparecchiature, buste/contenitori, materiali di consumo, ecc.) maggiormente evoluti e tecnologicamente più avanzati rispetto a quelli che hanno costituito oggetto del contratto, dovrà presentare alle Aziende Appaltanti la proposta di aggiornamento tecnologico senza maggiorazione dei prezzi.
Gli aggiornamenti tecnologici dovranno essere successivamente concordati ed autorizzati dalla Azienda Appaltante, secondo le procedure in uso presso la Azienda Sanitaria.
Art. 11 –Consegna materiale di consumo, ecc.
La consegna della merce dovrà essere effettuata dalla ditta aggiudicataria, a proprio rischio, diligenza e spese di qualunque natura, franco terra magazzino, entro e non oltre dieci giorni consecutivi dalla data dell’ordine, di volta in volta trasmesso dal servizio competente, per iscritto o via fax, presso il magazzino (della Farmacia) del Presidio Ospedaliero ovverosia come indicato in calce all’ordine.
In casi di urgenza, da dichiararsi a cura del servizio competente, la ditta dovrà provvedere alla consegna con la massima sollecitudine e comunque non oltre le 48 ore solari dal ricevimento della richiesta.
La merce dovrà essere accompagnata da una distinta, in duplice copia, con l’esatta indicazione della qualità e quantità fornita; copia della distinta sarà restituita per ricevuta.
La firma per ricevuta della merce non impegna l’Azienda Sanitaria.
Nel caso non fosse possibile periziare tutta la merce all'atto dell'arrivo, la ditta fornitrice dovrà accettare le eventuali contestazioni sulle qualità e quantità dei prodotti forniti anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè, all'apertura degli imballaggi e delle confezioni, ne sarà possibile il controllo.
Art. 12 - Acquisto in danno
Qualora le Aziende Appaltanti riscontrassero, anche in sede di prima fornitura, la non conformità, sia nella qualità sia nella quantità, della merce ai requisiti richiesti e pattuiti e qualora non venissero rispettati i termini di consegna previsti dal Capitolato speciale, invieranno formale contestazione con specifica delle motivazioni e con invito a conformarsi nel termine che sarà ritenuto congruo.
Inoltre le Aziende Appaltanti avranno il diritto di acquistare presso altre ditte i prodotti occorrenti a danno del fornitore inadempiente; resterà cioè a carico dell’inadempiente sia la differenza per l’eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante alle Azienda a causa dell’inadempienza stessa.
Art. 13 - Notifica di rischi o richiami
La Ditta Aggiudicataria si impegna a notificare, a mezzo fax, alle Ingegnerie Cliniche delle Aziende Appaltanti ogni richiamo, alerts o difetto di qualsiasi dispositivo o suo componente inclusi nella fornitura immediatamente e comunque entro e non oltre:
- 2 giorni solari dal momento in cui il Fabbricante acquisisce consapevolezza del pericolo, nel caso in cui si tratti di pericolo per la salute pubblica;
- 10 giorni solari dal momento in cui il Fabbricante è venuto a conoscenza dell’evento, nel caso in cui si tratti di decesso o imprevedibile e grave peggioramento dello stato di salute;
- 30 giorni solari dal momento in cui il Fabbricante è venuto a conoscenza dell’evento, negli altri casi.
In caso di inadempimento a tale prescrizione, la Ditta Aggiudicataria incorrerà nelle penalità specificate all’ Art.17.
Art. 14 - Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro
Le Aziende Sanitarie come previsto dall’art 26 c1-lettera b del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, in un fascicolo informativo, forniscono alle ditte partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; tali fascicoli sono disponibili sui siti delle Aziende:
Azienda USL di Bologna: xxx.xxxx.xxxxxxx.xx/ sezione informazioni per operatori economici e gare d’appalto – documentazione,
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico X.Xxxxxx Xxxxxxxx: al link
xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx/xxx.00.xxx ,
Azienda USL di Imola: xxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/ sezione bandi di gara – Fascicolo Informativo sui rischi specifici dell’Azienda USL di Imola.
Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro.
L'AUSL di Bologna, l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna S. Orsola –Malpighi, l’ AUSL di Imola, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Di Ferrara “S.Xxxx”, allegato al contratto di appalto, invieranno alla ditta aggiudicataria, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) specifico per la propria azienda.
Art. 15 - Obblighi di riservatezza dei dati
Le notizie e i dati relativi all’Azienda Sanitaria e a quanto oggetto della presente gara, comunque venuti a conoscenza dell’Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività in relazione alla esecuzione del presente appalto non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate, divulgate o lasciate a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzate, da parte dello stesso Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli previsti dal presente disciplinare.
L’appaltatore, in relazione a quanto oggetto di prestazione ed alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall’interessato, ad attuare nell’ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.lgs n.196/2003, tutte quelle norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d’accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alla finalità del servizio, dei dati.
Art. 16 - Responsabilità
L’Azienda Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.
La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili a essa e ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l’Azienda Appaltante che fin da ora s’intende sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia.
Art. 17 – Penalità
La fornitura derivante dal presente Capitolato speciale sarà monitorata per tutta la sua durata. La Ditta Aggiudicataria sarà, pertanto, sottoposta ad un processo di valutazione che potrà portare, di volta in volta, all’applicazione di penali direttamente conseguenti da comportamenti difformi rispetto agli obblighi contrattuali.
In particolare, le non conformità che potranno essere riscontrate sono indicate qui di seguito:
- Consegna, Installazione, messa in funzione dei dispositivi e consegna alle Ingegnerie Cliniche del Verbale di Installazione in tempi superiori a quelli indicati in Art. 6 o in quelli migliorativi indicati nel tempogramma proposto. In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti nelle more dell’attivazione del contratto.
- Dispositivi non corrispondenti a quanto specificatamente aggiudicato (vedi Art.7): in tal caso ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 2.000,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni.
- Carenze documentali o di qualsiasi altra natura che abbiano portato ad un collaudo positivo con riserva (vedi Art.7). In tal caso, il costo a determinazione dovrà essere fatturato con una riduzione pari a € 500,00, fino ad avvenuta comunicazione di risoluzione delle non conformità.
- Mancanza di corsi di formazione supplementari o mancanza di affiancamento di personale tecnico esperto (vedi Art. 8). In tal caso, le Aziende Appaltanti si riservano la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni operatore.
- Non rispondenza degli interventi di manutenzione con quanto dichiarato in sede di presentazione dell’offerta (vedi Art. 10). In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 500,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. Inoltre, nel caso in cui non vengano prodotti i verbali relativi alle manutenzioni preventive programmate e correttive, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penale pari a € 500,00 per ogni dispositivo non regolarmente manutenuto. Nel caso in cui si verifichino ritardi sulle manutenzioni correttive (verificati attraverso segnalazione da parte dei referenti delle U.O., o attraverso evidenza documentale), ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penale, pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, fino alla risoluzione del guasto.
- Notifica alle Ingegnerie Cliniche di ogni richiamo, alerts o difetto di qualsiasi dispositivo o suo componente in tempi superiori a quelli indicati all’ Art.13. In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo.
Oltre all’applicazione delle penali, qualora la frequenza e/o la tipologia delle non conformità lo rendesse necessario, ciascuna Azienda Appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto (vedi Art. 18).
Per quanto riguarda il ritardo sulla consegna delle buste/contenitori e dei materiali di consumo, nel caso in cui il ritardo comportino interruzioni dell'attività, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento di altri eventuali danni.
L’importo delle penali non può, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento, superare il limite del 10% dell’importo della fornitura (art. 145 e art. 298 comma 2 del DPR 207/2010).
La Ditta Aggiudicataria prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di ciascuna Azienda Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Le Aziende si riservano la facoltà di stornare dagli ordini relativi ai canoni strumentali le quote derivanti dalle eventuali penali applicate.
Art. 18 - Risoluzione del contratto
L’Azienda Sanitaria avrà la facoltà di risolvere “ipso facto et jure” il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure, alternativamente, intimata a mezzo fax, nelle seguenti ipotesi:
a) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall’art.1671 c.c.;
b) per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell’atto dispositivo;
c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
d) in caso di cessazione dell’attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell’aggiudicatario;
e) in caso di cessione del contratto senza comunicazione all’Azienda Appaltante;
f) in caso di subappalto non autorizzato dall’Azienda Appaltante;
g) qualora l’Azienda capofila notifichi n.2 diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato;
h) in caso di violazione dell’obbligo di riservatezza
In caso di risoluzione del contratto, l’Azienda Appaltante si riserva la facoltà di valutare l’opportunità e la convenienza economica di adire il secondo aggiudicatario o di indire una nuova procedura di gara.
Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali (ritardo o mancata consegna, non conformità o altro) l’Azienda Sanitaria incamererà il deposito cauzionale, salvo e impregiudicato il risarcimento degli eventuali
maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.
Art. 19– Contratto
La stipulazione del contratto avverrà secondo le modalità stabilite dal Decreto Legislativo n. 50/16 e successive modifiche ed integrazioni.
Il contratto di service disciplinato dal presente Capitolato speciale decorrerà dalla data di collaudo positivo da parte della Ingegneria Clinica della prima Azienda che avrà effettuato il collaudo, fermo restando che l'avvio del contratto di ogni singola Azienda è vincolato all'esito del collaudo con esito positivo.
Art. 20 - Fatturazione Pagamento, Ordini e documenti di trasporto
Ai sensi di quanto previsto dall’art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse all’AUSL di Bologna, all’AOU di Bologna, all’AUSL di Imola e all’AOU di Ferrara esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI). L’obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall’applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.
Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:
Azienda USL di Bologna :
I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG Azienda USL di Imola:
I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) as_BO66 codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFAN47 Azienda Osped. Universitaria di Bologna:
I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aopso_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFR9WK Azienda Osped. Universitaria di Ferrara:
I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aou_fe codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFX3JZ.
Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati:
PER L’AZIENDA USL DI BOLOGNA:
AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA
Codice fiscale: 02406911202
Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX
PER L’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA: AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA-MALPIGHI
Codice fiscale: 92038610371
Sede Legale: Via Albertoni 15 – 00000 XXXXXXX
PER L’AZIENDA USL DI IMOLA:
L’originale della fattura dovrà essere così intestato: AZIENDA USL DI IMOLA
Codice Fiscale: 90000900374
Sede Legale: Xxxxx Xxxxxxxx 0 – 00000 XXXXX (XX)
PER L’AZIENDA OSPEDALIERA DI FERRARA:
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA P.I. 01295950388
Sede Legale: Xxx Xxxx Xxxx 0 - 00000 Xxx. XXXX XXXXXXX
Inoltre ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:
• Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
• Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti).
Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto.
Per l’Azienda USL di Bologna:
Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi:
- indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato
- indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine
- indicazione del numero dell’ordine aziendale informatizzato
In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx.; al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione.
PER L’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA:
I documenti contabili (fatture, documenti di trasporto, verbali, ecc.) dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi:
- indicazione degli estremi dell’ordine (numero, data, sigle dell’operatore, i riferimenti del sottoconto, della richiesta e del progetto),
- indicazione di: referente, telefono, Direzione/Dipartimento/Unità Operativa presso cui è stato consegnato il bene o svolto il servizio
I documenti contabili (fatture e documenti di trasporto) dovranno rispettare l’articolazione prevista dall’ordine nella sua specificazione in righe d’ordine, importo unitario e importo totale.
PER L’AZIENDA USL DI IMOLA:
Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi:
- indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato
- indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine
- indicazione del numero dell’ordine aziendale
Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e la prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l’imponibile al fornitore e l’IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all’Erario.
A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente “Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015).
L’applicazione dello splyt payment non si applica ai fornitori esteri.
Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.
Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente l’U.O.C. Economico Finanziario – Ufficio Contabilità Fornitori – tel. n.0000000000 per l’Azienda USL di Bologna, l’UOC Risorse Economiche e Finanziarie – tel. n.0000000000 per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, l’U.O.C. Economico Finanziario – tel. n. 0000000000 per l’Azienda USL di Imola.
Le Aziende Sanitarie procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.
La Ditta aggiudicataria di un contratto di somministrazione non dovrà opporre eccezioni al fine di ritardare o evitare la prestazione dovuta anche in caso di ritardato pagamento.
La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d’inadempimento di cui all’art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all’Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall’importanza di garantire il buon andamento dell’Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l' Azienda USL è portatrice.
I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:
- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l’INPS il diritto dell’Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all’articolo 48 bis del DPR 602/73.
La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.
In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuattivi, le Aziende Sanitarie di cui alla presente gara dovranno emettere, con decorrenza 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, a partire da tale data il fornitore dovrà garantire l’invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.
Il fornitore dovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell’Agenzia Intercent-ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.
In alternativa, le imprese potranno utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l’invio dei documenti di trasporto elettronici che saranno messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ previa registrazione.
Art. 21- Modifiche del contratto e subappalto
Per le modifiche contrattuali durante il periodo di efficacia del contratto si applica quanto previsto all’art. 106 del D.lgs 50/2016.
E’ ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall’art.105 del D.Lgs.50/2016.
Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:
1. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con l’Ente (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m..
2. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto all’Ente (…).
…………………………
Art. 22 - Recesso dal contratto
Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, l’Azienda USL, oltre a incamerare il deposito cauzionale, si riserva di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l’assegnazione ad altra ditta.
L’Ente Appaltante potrà altresì recedere dal contratto ai sensi dell’art.109 del D.lgs 50/2016.
Art. 23 – Segnalazione all’Ente Certificatore
All’accertamento delle seguenti inadempienze contrattuali, l’Azienda Sanitaria provvederà a segnalare la non conformità e il comportamento dell’impresa aggiudicataria all’Ente che ha rilasciato la certificazione qualità dell’impresa:
✓ Non conformità indicate nell’art. 17, dai quali sia derivata l’applicazione di una penale;
✓ Risoluzione del contratto, cosi come stabilito dall’ art. 18 del presente Capitolato Speciale;
✓ In caso di mancata assistenza tecnica nell’ambito per il periodo temporale riportato nell’Allegato B. La segnalazione sarà, contestualmente e per conoscenza, inviata anche alla stessa impresa.
Art. 24 – Segnalazione sui certificati di buona esecuzione
Tutte le inadempienze contrattuali dai quali deriva l’applicazione di una penale, saranno riportate nella posizione dell’impresa sull’Anagrafe Fornitori Aziendale.
Tutte le segnalazione riportate sull’Anagrafe Fornitori Aziendale, saranno successivamente riportate nei certificati rilasciati dalle Aziende Sanitarie, su richiesta dell’impresa e previsti dall’articolo 42 del Codice dei Contratti, tesi a comprovare l’avvenuta fornitura ai sensi dell’articolo 48 dello stesso Xxxxxx.
Art. 25 – Segnalazione all’ANAC
In caso di false dichiarazioni rilasciate dall’impresa aggiudicataria in sede di gara, emerse durante la fase della consegna, del collaudo ed esecuzione dei lavori, le Aziende Sanitarie procederanno alla segnalazione all’ANAC (articolo 80 del D.Lgs 50/2016 Codice degli appalti) per l’adozione dei provvedimenti che riterrà di dover applicare. Alla segnalazione all’Autorità, le Aziende Sanitarie procederanno ad incamerare il deposito cauzione definitivo.
Qualora le false dichiarazioni attengano ai requisiti di ammissione alla procedura di gara, le Aziende Sanitarie procederanno inoltre, oltre a quanto sopra indicato, alla risoluzione del contratto ed all’applicazione di ogni altra azione prevista dal presente Capitolato Speciale per i casi di risoluzione del contratto.
Art. 26 - Controversie e Foro competente
Le controversie sui diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.
Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna, mentre per le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione della fornitura è competente, esclusivamente, il Foro in cui ha sede l’Azienda Sanitaria che è parte in causa.
PER ACCETTAZIONE
(timbro della Ditta e
firma del Legale Rappresentante)
Firma e timbro del Legale Rappresentante della ditta, per espressa accettazione ai sensi degli artt. 1341- 1342, degli articoli 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 del vigente Codice
Civile
Firma e timbro per accettazione
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