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IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO NAZIONALE CONCERNENTE LA DISTRIBUZIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA’ DI CUI ALL’ARTICOLO 8 DEL
D.P.R. 17 GIUGNO 2022, N.120, IN MERITO ALL’ARTICOLO 9, COMMA 6, LETTERA
B) “ATTIVITA’ PROGETTUALI DI STUDIO, RICERCA E SPERIMENTAZIONE”
Il giorno xxx , alle ore xxx, presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile (in seguito: Dipartimento), si sono incontrate la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (in seguito: Corpo nazionale) ai sensi dell’articolo 230, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
La delegazione di parte pubblica è presieduta da ed è composta dal Capo del
Dipartimento, Prefetto Xxxxx Xxxx, dal Capo del Corpo nazionale, xxx. Xxxxx Xxxxxx, dal Direttore centrale ...............................….. , dal Dirigente dell’Ufficio della
Direzione centrale per le risorse finanziarie, dal ...............................…..
La delegazione di parte sindacale è composta dalle Organizzazioni sindacali del personale direttivo e dirigente del comparto autonomo di negoziazione “Vigili del fuoco e soccorso pubblico”, firmatarie dell’accordo sindacale per il triennio economico e normativo 2019-2021, recepito con decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120.
PREMESSO
- che gli articoli 47 e 48 del CCNL 1998-2001 hanno costituito il Fondo Unico di Amministrazione del personale non dirigente del Corpo nazionale e definito le relative modalità di alimentazione e finalizzazioni di utilizzo;
- che l’articolo 5 del D.P.R. 29 novembre 2007, di recepimento dell’accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale, relativo al quadriennio 2006-2009, istituisce il Fondo di Produttività del personale direttivo;
- che gli articoli 8 e 9 del D.P.R. 17 giugno 2022, n. 120, di recepimento dell’accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale, relativo al triennio 2019-2021, hanno definito, rispettivamente, le nuove modalità di alimentazione del Fondo di Produttività e le relative utilizzazioni;
- che il comma 6, lettera b), del predetto articolo 9 prevede che, mediante accordi integrativi nazionali per il personale direttivo, le risorse del Fondo di Produttività possono essere utilizzate per sviluppare le attività di studio, ricerca e sperimentazione;
LE PARTI
- attesa la necessità di procedere alla definizione delle modalità di utilizzazione del Fondo di Produttività di cui all’articolo 8 del D.P.R. 17 giugno 2022, n.120, in relazione al comma 6, lettera b) dell’articolo 9 per la parte relativa a “attività progettuali di studio, ricerca, sperimentazione”;
- atteso che, in esito all’odierna contrattazione integrativa, è emersa la volontà condivisa di:
1. rivisitare il vigente accordo decentrato a livello nazionale sottoscritto in data 14 maggio 1999 nell’ottica di individuare i destinatari delle risorse stanziate per l’attività di studio, prevedendone l’adeguamento rispetto alle più recenti modifiche ordinamentali;
2. rivisitare le modalità di svolgimento e di valutazione dei risultati dell’attività di studio;
3. definire, i parametri e criteri per la successiva determinazione della nuova misura dei compensi da riconoscere al personale direttivo incaricato dell’attività di studio, nonché del complessivo impegno di spesa annuale, da definirsi a seguito dell’adozione del decreto ministeriale di accertamento delle risorse certe e stabili costituenti la dotazione del Fondo di Amministrazione per l’anno 2023;
CONVENGONO
Articolo 1
Personale direttivo partecipante all’attività di studio
1. Le attività di studio sono sviluppate dal Corpo nazionale, mediante le articolazioni centrali del Dipartimento.
2. Partecipa all’attività di studio, in qualità di coordinatore o di componente di un gruppo di lavoro, il personale direttivo in servizio negli Uffici di cui al comma 1 di seguito indicato: il personale appartenente al ruolo dei direttivi e al ruolo dei direttivi aggiunti che esercitano funzioni operative, il personale appartenente ai ruoli dei direttivi che esercitano funzioni tecnico- professionali, il personale direttivo dei ruoli speciali e professionali ad esaurimento.
3. L’attività di studio è condotta da gruppi di lavoro, ciascuno dei quali, di norma, costituito da non meno di cinque unità e da non più di dieci unità, incluso il direttivo avente funzione di coordinatore. La partecipazione ai gruppi, in qualità di componente, è ammessa anche per il personale direttivo temporaneamente assegnato, a qualsiasi titolo, agli Uffici centrali del Dipartimento, purché per un periodo di tempo non inferiore a quello specificato all’articolo 2, comma 4. Il coordinatore del gruppo di studio è individuato tra il personale in assegnazione giuridica presso le Direzioni o gli Uffici centrali del Dipartimento.
4. In via eccezionale, il Capo del Corpo nazionale può disporre, nel rispetto della composizione numerica di cui al comma 3 e nei limiti del valore dell’impegno di spesa complessivamente assunto, l’inserimento nei gruppi di personale direttivo in servizio presso le strutture territoriali, qualora in possesso di specifiche competenze utili per il proficuo espletamento dell’incarico.
5. In via eccezionale, su istanza motivata del Dirigente dell’Ufficio centrale referente per il progetto, il Capo del Corpo nazionale può autorizzare l’inserimento nei gruppi incaricati dell’attività di studio, in qualità di componente, di personale non direttivo in servizio negli Uffici di cui al comma 1 appartenente al ruolo degli ispettori antincendi, al ruolo speciale degli ispettori antincendi AIB ad esaurimento, ai ruoli degli ispettori che esercitano funzioni tecnico-professionali, nonché il personale ispettore dei ruoli specialistici, qualora in possesso di specifiche competenze utili per il proficuo espletamento dell’incarico. Il predetto personale non direttivo partecipante all’attività di studio non può comunque superare il numero complessivo di 42 unità.
6. Non è ammessa la partecipazione, con qualsiasi funzione, a più gruppi di lavoro.
Articolo 2
Impegno finanziario e misura dei compensi per la remunerazione del personale direttivo a valere sul Fondo di Produttività
1. La determinazione della misura dei compensi spettanti al personale direttivo incaricato dell’attività di studio è demandata ad un ulteriore accordo integrativo da adottarsi successivamente alla definizione del decreto ministeriale di accertamento delle risorse certe e stabili costituenti la dotazione del Fondo di Produttività per l’anno 2023.
2. La misura dei compensi unitari è correlata ad un numero massimo di 64 gruppi, ciascuno composto secondo quanto indicato all’articolo 1, comma 3, per complessive n. 276 unità di personale direttivo.
3. Il compenso individuale per la partecipazione all’attività di studio è differenziato in funzione della qualità del lavoro prodotto, valutata secondo quanto specificato all’articolo 5 6. La misura del compenso spettante al coordinatore è incrementata del 5 per cento rispetto a quella attribuita ai direttivi componenti dei gruppi di studio. Il compenso viene liquidato in due quote, di cui la prima pari al 50 per cento del compenso base, la seconda a saldo, variabile in esito alla valutazione di cui all’articolo 6.
4. La liquidazione di ciascuna quota del compenso individuale è autorizzata dal Capo del Corpo nazionale a condizione che l’interessato abbia prestato servizio nell’ambito delle articolazioni centrali di cui all’articolo 1, comma 1, per almeno 60 giorni nel corso della corrispondente fase di lavoro, salvi i casi di cui all’articolo 1, comma 4.
5. La determinazione della misura dei compensi spettanti al personale ispettore incaricato dell’attività di studio è demandata ad un ulteriore accordo integrativo, relativo ai compensi del personale non direttivo partecipante all’attività di studio, ricerca e sperimentazione, da adottarsi alla definizione del decreto ministeriale di accertamento delle risorse certe e stabili costituenti la dotazione del Fondo di Amministrazione per l’anno 2023.
Articolo 3
Oggetto ed obiettivi dell’attività di studio
1. Il Capo del Corpo nazionale, sentiti i Direttori centrali, indica gli ambiti di sviluppo e innovazione di interesse per l’Amministrazione, quale riferimento per l’individuazione dei progetti di studio da sviluppare nel corso dell’anno. Sulla base di tali indicazioni, i dirigenti degli Uffici di cui all’articolo 1, comma 1, propongono al Capo del Corpo nazionale uno o più progetti di studio, specificandone l’oggetto, gli obiettivi da conseguire, la composizione del gruppo da incaricare e il relativo coordinatore. Il gruppo di lavoro può essere composto da personale appartenente ai vari ruoli indicati all’articolo 1, commi 2 e 5, anche in servizio presso Uffici centrali diversi da quello proponente, previe intese tra i rispettivi dirigenti. L’attività proposta può essere attinente, ma non coincidente, con le attività di competenza dell’Ufficio referente.
2. In esito alla ricognizione delle proposte e previa informazione alle organizzazioni sindacali nazionali, il Capo del Corpo nazionale definisce, con proprio decreto, nel rispetto dei valori finanziari stabiliti con l’accordo integrativo di cui all’articolo 2, comma 1, per il personale direttivo e con l’accordo integrativo di cui all’articolo 2, comma 5, per il personale non direttivo, il piano annuale delle attività di studio. Con il medesimo decreto sono costituiti ed incaricati i gruppi di lavoro.
Articolo 4
Organizzazione e tempi di svolgimento dell’attività di studio
1. Lo svolgimento dell’attività di studio si articola in due fasi, ciascuna indicativamente della durata di tre mesi: la prima, di norma nel periodo compreso tra il 15 febbraio e il 15 maggio, al termine della quale viene effettuata una verifica dello stato di avanzamento del lavoro; la seconda, di norma tra il 16 maggio e il 15 agosto, che si conclude con la presentazione dell’elaborato finale.
2. Eventuali richieste di variazione della composizione dei gruppi dovute ad avvicendamenti del personale interessato possono essere valutate solo se formulate prima dell’inizio di ciascuna delle fasi di cui al precedente comma 1.
3. Il direttivo individuato quale coordinatore del gruppo è responsabile dell’organizzazione e dei risultati del lavoro, del rispetto dei tempi indicati al comma 1, nonché del controllo che l’attività venga svolta al di fuori dell’orario ordinario e straordinario, ai fini dell’attribuzione dei compensi stabiliti.
4. Al termine di ciascuna fase di lavoro, il coordinatore ne attesta lo stato di avanzamento e indica gli eventuali componenti del gruppo che non hanno contribuito all’attività di studio, per condizioni oggettive o soggettive. Acquisita la dichiarazione del coordinatore del gruppo, il dirigente dell’Ufficio referente la trasmette al Capo del Corpo nazionale, indicando, altresì, i nominativi dei componenti che, nel corso del periodo di svolgimento della fase di lavoro, hanno prestato servizio presso gli Uffici centrali per un numero di giorni inferiore al minimo indicato all’articolo 2, comma 4.
5. Sulla base degli elementi acquisiti con le attestazioni di cui al comma 4, il Capo del Corpo nazionale autorizza la liquidazione del compenso individuale a condizione che, con la prima fase, il
lavoro risulti sviluppato almeno per il 50% del totale, e che, a conclusione delle attività, siano stati raggiunti gli obiettivi dello studio specificati nel decreto di incarico. È consentito che, al termine del primo periodo di attività, un gruppo consegni l’elaborato finale ritenendo di aver assolto all’incarico ricevuto, fermo restando il frazionamento in due quote ai fini della corresponsione del compenso.
Articolo 5
Valutazione dei risultati dell’attività di studio
1. La valutazione dei risultati dell’attività di studio condotta da ciascun gruppo di lavoro è affidata ad una Commissione presieduta dal Capo del Corpo nazionale e composta dai Direttori centrali, dal dirigente dell’Ufficio del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal dirigente dell’Ufficio di collegamento del Capo del Dipartimento e del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. I lavori prodotti in esito all’attività di studio sono valutati dalla Commissione sulla base dei criteri di seguito indicati: congruenza e completezza del lavoro rispetto agli obiettivi indicati nel decreto di incarico, complessità dello studio, originalità delle soluzioni e dei risultati raggiunti.
3. La qualità del lavoro è valutata attribuendo a ciascun criterio, un punteggio espresso in trentesimi.
4. Nel caso in cui l’elaborato prodotto dall’attività di studio ottenga un punteggio medio non inferiore a 18/30, il Capo del Corpo nazionale autorizza la liquidazione della seconda quota del compenso ai singoli componenti e al coordinatore.
5. Nel caso in cui l’elaborato prodotto dall’attività di studio ottenga un punteggio medio di almeno 27/30, il lavoro viene giudicato “particolarmente meritevole” e, pertanto, il Capo del Corpo nazionale autorizza la liquidazione della seconda quota del compenso ai singoli componenti appartenenti ai ruoli dei direttivi e al coordinatore nella misura incrementata stabilita con l’accordo di cui all’articolo 6 2, comma 1, nonché ai singoli componenti ispettori dei vari ruoli nella misura stabilita con l’accordo di cui all’articolo 2, comma 5. La Commissione individua, altresì, le opportune modalità di valorizzazione degli elaborati.
Articolo 6
Clausola di neutralità finanziaria, disposizioni transitorie e disposizioni finali
1. Dal presente accordo non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato, atteso che la misura dei compensi spettanti al personale direttivo e non direttivo che partecipa all’attività di studio ed il conseguente impegno di spesa annuo a valere sulle risorse, rispettivamente, del Fondo di Produttività e del Fondo di Amministrazione, sarà stabilita con i successivi accordi integrativi di cui all’articolo 2, comma 1 e all’articolo 2, comma 5.
2. In prima applicazione, l’attività di studio si svolge in un’unica fase e la valutazione dei risultati di cui all’articolo 5 consiste nella verifica da parte della Commissione che l’elaborato prodotto dal gruppo di lavoro sia congruente con gli obiettivi indicati nel decreto di incarico, senza attribuzione di punteggio di merito e del conseguente incremento del compenso. La liquidazione del compenso
individuale avviene in un’unica soluzione ed è autorizzata dal Capo del Corpo nazionale a condizione che l’interessato abbia prestato servizio nell’ambito delle articolazioni centrali di cui all’articolo 1, comma 1, per un periodo di tempo non inferiore alla metà della durata del periodo di svolgimento dell’attività di studio, salvi i casi di cui all’articolo 1, comma 4.
3. Ai sensi dell’articolo 15, del D.P.R. 7 maggio 2008, come sostituito dall’articolo 41 del D.P.R. 17 giugno 2022, n.120, la presente ipotesi di accordo integrativo è inviata al competente organo di controllo per la certificazione e, successivamente, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato per l’accertamento congiunto della compatibilità di cui al comma 3 del medesimo articolo.