Tra
CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO D’AZIENDA DEL DISTRIBUTORE DI CARBURANTI DELL’AUTOMOBILE CLUB LATINA
…., …
Tra
L’Automobile Club Latina con sede in Latina Via Xxxxxxx Xxxxx n.23 (P.I. 00114260599) in persona del legale rappresentante Presidente pro-tempore … …, di seguito anche “Concedente”;
e
…………………………………………..……………..con sede in … Via … n. … (P.I. …), in persona del … …, in virtù dei poteri conferitigli da ….. in data …., di seguito anche “Affittuaria”;
PREMESSO
- che l’Automobile Club è proprietario e titolare del ramo d’azienda afferente all’impianto di distribuzione di carburante indicato di seguito, fino alla data odierna gestiti tramite terzi ai sensi dell’art. 1, comma 6, del D.lgs 32 del 1998;
- che ai sensi dell’art. 1, comma 6-bis, del D.lgs 32 del 1998 l’Automobile Club aveva stipulato un “accordo colore” con il Gruppo API, in virtù del quale gli impianti erano stati allestiti con l’impiantistica e le dotazioni che saranno rimosse e non facenti parte delle attrezzature elencate sub. 2;
- che l’Automobile Club, con delibera del Consiglio Direttivo del …….. e determinazione a contrarre del Direttore del …… n. … ha stabilito di bandire una gara ad evidenza pubblica e con procedura aperta per l’affitto del Ramo d’Azienda relativo alla gestione dei distributori di carburanti ed eventuale co-branding;
- che il bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del … n. … e e sul sito Internet dell’Automobile Club;
- che al termine delle operazioni di gara è risultata aggiudicataria l’impresa identificata in epigrafe, la quale
in seguito alle verifiche di legge è risultata in possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara;
- (eventuale) che con nota del ….. l’Automobile Club ha concesso all’Affittuaria la possibilità di effettuare a propria cura e spese, ancorché in contraddittorio con i tecnici nominati dalla stessa Concedente, indagini ambientali sulle aree sulle quali insistono i distributori di carburante, al fine di accertare l’idoneità delle stesse alla prosecuzione dell’attività oggetto del Ramo d’Azienda, il cui esito positivo è stato posto dal bando di gara quale condizione di efficacia dell’aggiudicazione ai fini della stipula del contratto;
- (eventuale) che con nota del … l’Affittuaria ha comunicato alla Concedente l’esito positivo delle suddette indagini ambientali, non rilevando alcuna circostanza ostativa alla sottoscrizione del presente contratto ed alla prosecuzione dell’attività oggetto del Ramo d’Azienda;
Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:
Art. 1) Oggetto
La Concedente affitta alla Affittuaria il ramo d’azienda afferente i seguenti impianti di distribuzione di
carburanti e relative pertinenze ubicato in Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx x.00, Xxxxxx (XX)
L’impianto, con specifica delle relative autorizzazioni, è descritto nella relazione tecnica facente parte degli atti di gara ed allegata sub. 1. L’Affittuaria dichiara di avere visionato l’impianto mediante sopralluogo e di averlo giudicato idoneo e funzionale alle proprie esigenze ed alla conduzione del Ramo d’Azienda.
L’Affittuaria si impegna ad utilizzare il ramo d’azienda per l’attività di distribuzione carburanti e lubrificanti, a non mutarne la destinazione e a provvedere a propria cura e spese a tutto quanto interessa la gestione, ivi comprese l’espletamento di tutte le pratiche ed interventi necessari per ottenere il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni di legge in materia urbanistica, petrolifera, per le attività produttive, ambientale e quant’altro.
Art. 2) Durata
Il presente contratto di affitto di ramo d’azienda decorre dalla data odierna e terminerà una volta decorsi sei anni senza alcuna preventiva comunicazione, con facoltà da parte dell’Automobile Club di esercitare il diritto d’opzione per la prosecuzione del contratto per ulteriori sei anni, mediante comunicazione scritta all’affittuario almeno sei mesi prima della scadenza, e senza obbligo di motivazione e di comunicazione in caso di rinuncia a tale diritto.
Art. 3) Corrispettivo
Il canone annuo di affitto da versare alla Concedente è convenuto in:
a) una quota fissa annua pari a € …. (…) oltre I.V.A. così come risultante dal rialzo sulla base d’asta formulato dall’Affittuaria in sede di gara, a prescindere dai Klitri venduti, da versare posticipatamente in dodici rate mensili ciascuna entro il quinto giorno feriale del mese successivo;
b) una quota variabile, non assoggettata al rialzo formulato in sede di gara e da versare posticipatamente in rate mensili entro il giorno 15 del mese successivo, pari a:
b.1) per i carburanti tradizionali € 0,046 oltre I.V.A. a litro per ogni pro-litro di Benzina o Gasolio venduto dal
distributore oggetto del Ramo d’Azienda;
Il pagamento del suddetto canone avverrà a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della Concedente.
In caso di ritardato pagamento rispetto ai suddetti termini si applicheranno gli interessi legali di mora stabiliti dal D.lgs 231 del 2002.
Il suddetto canone, anche in deroga all’art. 1623 del codice civile, non sarà ridotto per nessuna ragione ed in particolare, a titolo esemplificativo, non sarà ridotto per la necessità di eseguire ulteriori lavori, siano essi di manutenzione ordinaria o straordinaria, oppure derivanti dalla necessità di adeguamento ad obblighi normativi sopravvenuti, né per variazione delle condizioni di mercato o della concorrenza.
Ai sensi dell’art. 1462 del codice civile l’Affittuaria non potrà in alcun caso opporre eccezioni per ritardare il versamento del suddetto canone, anche per un solo mese o parte di esso, pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno, dovendo far valere eventuali pretese in altra sede e soltanto dopo aver versato con puntualità il corrispettivo dovuto (solve et repete).
Art. 4) Aggiornamento del corrispettivo
Il corrispettivo convenuto ai sensi del precedente articolo, sarà comunque aggiornato in aumento, nei seguenti casi:
4.1) ISTAT: a decorrere dalla seconda annualità, senza necessità di preventiva comunicazione, il canone (fisso e variabile) verrà aggiornato nella misura del 100% (cento per cento) della variazione ISTAT FOI, calcolato sulla variazione percentuale dell’ultimo indice disponibile alla scadenza annuale rispetto allo stesso mese dell’anno precedente;
4.2) Energie alternative: tenuto conto che durante la vigenza contrattuale vi potranno essere sviluppi tecnologici, l’erogazione di energie alternative o comunque diverse dai carburanti indicati nel precedente articolo, lettere a) e b), potranno essere erogate, con o senza modifica degli impianti, soltanto previo accordo con l’A.C. in ordine agli investimenti, alle caratteristiche tecnologiche ed al relativo incremento di corrispettivo fisso e variabile da versare, rispetto a quanto stabilito nel precedente articolo.
4.3) Attività e servizi integrativi: l’Affittuaria potrà eseguire interventi e avviare attività e servizi integrativi soltanto previo accordo con l’A.C. in ordine agli investimenti, alle caratteristiche dell’attività ed al relativo incremento di corrispettivo fisso e variabile da versare, rispetto a quanto stabilito nel precedente articolo.
Art. 5) Consegna ed immissione in possesso
L’Affittuaria ha preso il possesso degli impianti in data odierna con verbale allegato al presente atto sub. 5. L’Affittuaria dovrà presentare tutte le istanze di volturazione delle autorizzazioni e delle utenze agli enti ed al gestore competente entro quindici giorni dalla data odierna.
Al termine del contratto la Concedente procederà a riprendere il possesso del Ramo d’Azienda con analoghe
modalità, accertando in contraddittorio che i beni facenti parte del Ramo d’Azienda vengano riconsegnati
nello stesso stato in cui si trovano alla data di immissione in possesso dell’Affittuaria, in virtù degli obblighi di garanzia dell’efficienza e del ripristino spettanti a quest’ultima.
Salva l’ipotesi inversa in favore della Concedente a cui spetterà comunque tale diritto, l’Affittuaria non avrà comunque diritto ad alcun indennizzo da parte della Concedente per differenze inventariali, anche in deroga all’art. 2561, quarto comma, del codice civile, così come nulla sarà riconosciuto per l’avviamento commerciale.
Art. 6) Allestimento ed automazione degli impianti
L’Affittuaria è tenuta ad effettuare nel minor tempo tecnicamente possibile, a propria cura e spese, tutti i lavori e le forniture necessarie per assicurare la funzionalità, allestire ed automatizzare gli impianti in maniera tale da garantire la massima competitività dal punto di vista dei prezzi. Il ritardo nell’allestimento ed automazione degli impianti ed il ritardo nella loro messa in esercizio, per cause imputabili all’Affittuaria, non porteranno in alcun caso alla riduzione o sospensione del canone, salva l’applicazione delle penali contrattuali e la risoluzione del contratto.
Al termine del presente contratto tutti gli impianti, attrezzature, dispositivi, lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione ed ampiamento degli impianti e delle relative aree di sedime e pertinenza, sopra e sotto terra, installati o eseguiti dall’Affittuaria, con esclusione delle sole apparecchiature al momento non esistenti dedicate all’erogazione di carburante diverso da benzina e gasolio, resteranno acquisiti alla proprietà della Concedente, senza che all’Affittuaria spetti alcun compenso, indennizzo o pretesa di sorta, a cui fin d’ora per quanto occorre possa espressamente rinunciare. Quanto sopra sempre che la Concedente non propenda per richiedere la loro rimozione o ripristino a cui dovrà tempestivamente provvedere l’Affittuaria a proprie cure e spese.
Qualora richiesto dalla Concedente, l’Affittuaria, potrà essere chiamata a rimuovere, a propria cura e spese, gli impianti fuori terra e di automazione del precedente gestore o titolare dell’”accordo colore” (concessi in comodato), nonché a smaltirli in conformità con le vigenti norme di legge.
Art. 7) Xxxxxx, crediti e rapporti contrattuali
Il ramo d’azienda oggetto di affitto non comprende:
- i crediti ed i debiti maturati anteriormente alla data odierna che rimarranno in capo alla Concedente;
- i contratti relativi ai c.d. “accordi colore” (somministrazione di carburante ai sensi dell’art. 1, comma 6-bis, del D.lgs 11 febbraio 1998 n. 32);
- i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato afferenti al ramo d’Azienda, precisando comunque che non sono stati stipulati contratti di lavoro di tale tipologia afferenti al ramo azienda affittato;
- altri contratti non menzionati di seguito.
Il Ramo d’Azienda oggetto di affitto comprende comunque:
- i contratti stipulati dalla Concedente con i terzi gestori degli impianti ai sensi dell’art. 1, comma 6, del D.lgs
11 febbraio 1998 n. 32 ed ai sensi dall'articolo 19 lett. h) e g) del DPR 27.10.1971 n. 1269;
- i contratti eventualmente indicati nella relazione tecnica allegata sub. 1;
- i contratti di utenza dell’impianto per l’esercizio dell’attività oil per i quali la stessa esprime sin d’ora il proprio consenso all’intestazione in capo all’Affittuaria impegnandosi anche ad intervenire per tutto ciò che si rendesse necessario per il perfezionamento delle pratiche di voltura.
Al termine del contratto d’affitto il Ramo d’Azienda rientrerà nel possesso della Concedente con esclusione dei crediti ed i debiti maturati anteriormente alla data di re-immissione in possesso che rimarranno in capo alla Affittuaria, analogamente ai contratti stipulati in assenza del consenso della Concedente ai sensi dell’Art. 11).
Art. 8) Tutela del contenzioso
La Concedente garantisce la piena e pacifica proprietà del suddetto Ramo d’Azienda e l’assenza alla data del bando di gara di contenziosi giudiziari pendenti civili, penali, lavoristici, tributari, amministrativi, arbitrali o di altro tipo, di pignoramenti, di ipoteche o qualsivoglia altro peso gravante o intimato con riguardo al Ramo d’Azienda oggetto del presente accordo.
La Concedente rileverà indenne l’Affittuaria per eventuali contenziosi che dovessero insorgere relativamente al periodo precedente l’immissione in possesso di quest’ultima nel Ramo d’Azienda.
Analoga tutela viene riconosciuta fin d’ora dall’Affidataria nei confronti della Concedente al termine del
presente contratto per tutti i fatti ed i rapporti relativi al periodo di affitto del Ramo d’Azienda.
Art. 9) Tutela ambientale
La Concedente garantisce che il Ramo d’Azienda è stato realizzato e gestito in conformità e nel rispetto della normativa di legge, ivi compresa quella relativa alla materia ambientale (in via esemplificativa D.lgs 152 del 2006) e nel rispetto dei pareri rilasciati dai vari enti ed in assoluta osservanza di quanto indicato nei permessi di costruire e nelle autorizzazioni petrolifere rilasciate dal Comune.
L’Affittuaria, laddove abbia fatto espressa richiesta di voler effettuare una indagine ambientale entro 7gg dalla comunicazione da parte della Concedente della aggiudicazione, dichiara che tra la data di aggiudicazione e quella di stipula del presente atto la stessa è stata posta nella condizione di eseguire, a propria cura e spese, tutte le indagini ambientali ritenute opportune, dalle quali non è emersa alcuna circostanza meritevole di rilievo.
Analoga tutela viene riconosciuta fin d’ora dall’Affidataria nei confronti della Concedente al termine del presente contratto per tutti i fatti ed i rapporti relativi al periodo di affitto del Ramo d’Azienda.
Art. 10) Manleva
Tutti i debiti ed i crediti relativi al Ramo d'Azienda oggetto del presente contratto esistenti alla data odierna resteranno a carico della Concedente. Quest’ultima si impegna, pertanto, in ordine ad eventuali esposizioni di qualsivoglia natura e tipo, per effetto di atti, fatti od omissioni anteriori alla data odierna, anche se accertati successivamente, a mallevare l'Affittuaria da ogni responsabilità da queste derivanti, da obbligazioni, perdite, danni, spese, pagamenti, sanzioni che dovessero sorgere anche in conseguenza della violazione di dichiarazioni e/o garanzie rese ai sensi del presente contratto.
In particolare, la Concedente si impegna a sollevare e a tenere indenne l’affittuaria da qualsivoglia responsabilità e da ogni conseguente richiesta proveniente da terzi derivante e comunque connessa a cause o fatti anteriori alla data odierna. Tra i danni si intenderanno ricompresi i costi afferenti alle azioni, ai procedimenti, agli accertamenti, alle sentenze, agli onorari di avvocati, revisori ed altri consulenti relativi a quanto precede.
Analogamente, l’Affittuaria si impegna, in ordine ad eventuali esposizioni di qualsivoglia natura e tipo, crediti e debiti, per effetto di atti, fatti od omissioni posteriori alla data odierna e fino alla data di riconsegna dell’impianto al termine del presente contratto, anche se accertati successivamente, a mallevare la Concedente da ogni responsabilità da queste derivanti, da obbligazioni, perdite, danni, spese, pagamenti, sanzioni che dovessero sorgere anche in conseguenza della violazione di dichiarazioni e/o garanzie rese ai sensi del presente contratto.
Art. 11) Autorizzazione per la stipula di nuovi contratti
La stipula dei seguenti contratti da parte dell’Affittuaria è soggetta ad autorizzazione scritta da parte della
Concedente:
- per contratti che eccedano la durata del presente contratto;
- assunzione di personale dipendente da destinare al Ramo d’Azienda con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, oppure con contratto a tempo determinato per un periodo eccedente la durata del presente
contratto, oppure spostamento di personale già alle dipendenze dell’Affittuaria per la gestione degli impianti facenti parte del Ramo d’Azienda.
L’Affittuaria si dichiara consapevole che la Concedente è una pubblica amministrazione nominativamente indicata ai sensi del D.lgs 165 del 2001, per cui il personale dipendente eventualmente assunto, con qualunque forma contrattuale, non potrà automaticamente passare alle dipendenze dell’Automobile Club, ai sensi dell’art. 2112 c.c., stante il disposto di cui all’art. 97 della Costituzione, secondo il quale ai pubblici impieghi si accede soltanto per concorso. L’Affittuaria si impegna pertanto a stipulare tipologie contrattuali o comunque ad inserire nei contratti di lavoro riferiti a dipendenti afferenti il Ramo d’Azienda, una specifica clausola che dia conto di tale circostanza e laddove possibile a ricercare l’assenso del lavoratore affinché, in sede protetta, questo prenda atto di tale elemento ostativo al passaggio del rapporto di lavoro. L’Affittuaria, si impegna altresì ad assicurare a tali dipendenti una continuità lavorativa, se del caso destinandoli ad altre proprie unità organizzative ed in ogni caso a manlevare la Concedente da ogni pretesa dei lavoratori, delle spese di lite, nonché a risarcire l’ente laddove dovesse per qualsivoglia ragione essere costituito un contratto di lavoro con l’ente pubblico.
Novanta giorni prima della data di scadenza del presente contratto l’Affittuaria indicherà alla Concedente, tramite Racc. A\R o PEC, l’elenco dei contratti facenti parte del Ramo d’Azienda, cosicché quest’ultima indicherà nei successivi sessanta giorni quali contratti saranno oggetto di passaggio a proprio carico e quali resteranno in capo alla stessa Affittuaria.
Art. 12) Gestione presidiata ed in modalità ghost
L’Affittuaria dovrà gestire gli impianti in conformità con la normativa vigente e potrà erogare il servizio in modalità totalmente non presidiata laddove ciò sia consentito dall’ordinamento. L’Affittuaria sarà pertanto l’unico soggetto responsabile per le sanzioni che dovessero essere comminate dagli enti competenti per la mancata osservanza delle leggi e dei regolamenti.
Art. 13) Imposte e tasse
Sono a carico dell’Affittuaria tutte le spese per imposte, tasse e altri corrispettivi da versare agli enti competenti relativamente all’impianto oggetto di affitto di Ramo d’Azienda, riferiti al periodo successivo alla data odierna, alla loro attività ed alle loro pertinenze, nessuno escluso, ivi compresi quelli inerenti gli accessi carrabili all’impianto stesso dalla pubblica viabilità, le tasse relative alle insegne, la tassa annuale occupazione suolo pubblico, lo smaltimento di rifiuti ordinari/straordinari/speciali.
Art. 14) Manutenzioni ed adeguamenti normativi
Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su ciascuna parte (strutturale e impiantistica, sopra e sottoterra) degli impianti di distribuzione di carburante e delle relative pertinenze, nessuna esclusa, saranno eseguiti a cura e spese dell’Affittuaria.
Saranno altresì eseguiti a cura e spese dell’Affittuaria tutti gli interventi di adeguamento normativo che si rendessero necessari nel corso di esecuzione del presente contratto in virtù dell’entrata in vigore di nuove disposizioni legislative o regolamentari.
Nei suddetti oneri rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- le spese di progettazione e coordinamento della sicurezza;
- le spese per l’ottenimento degli atti di assenso comunque denominati da parte degli enti competenti;
- le spese per la direzione lavori ed i collaudi;
- le spese per le forniture, i servizi ed i lavori, nonché lo smaltimento dei rifiuti, le responsabilità nei confronti
dell’appaltatore e dei terzi, etc.
Art. 15) Variazioni, addizioni e miglioramenti
Nessuna variazione, addizione o miglioramento ai beni facenti parte del Ramo d’Azienda, potrà essere eseguita senza il consenso scritto della Concedente, salvo il caso di interventi di estrema urgenza che dovranno comunque essere comunicati a quest’ultima entro i successivi cinque giorni.
Le variazioni, addizioni e miglioramenti saranno comunque eseguiti ad esclusiva cura e spese dell’Affittuaria ed al termine del presente contratto, rimarranno acquisiti al Ramo d’Azienda senza che la Concedente debba corrispondere alcun indennizzo, risarcimento o pretesa di sorta a cui pertanto e per quanto occorrer possa l’Affittuaria fin d’ora rinuncia.
L’Affittuaria entro tre mesi dalla data di scadenza del presente contratto, si impegna a trasferire alla Concedente i piazzali, le aree di sosta, di manovra e di stoccaggio e comunque le aree e le pertinenze in genere da quest’ultima acquisite in proprietà durante il presente contratto, destinate a servizio o comunque funzionali agli impianti di distribuzione di carburante, in quanto facenti parte del Ramo d’Azienda, senza che tuttavia la Concedente sia tenuta a corrispondere alcun valore a titolo di differenze inventariali, prezzo, incremento di valore o altro corrispettivo di sorta, dovendosi ritenere l’Affittuaria remunerata in virtù della gestione del Ramo d’Azienda concessa con il presente contratto. È fatto pertanto divieto all’Affittuaria, una volta acquisite le suddette aree in proprietà, diritto di superficie o altro diritto reale, di trasferirle a terzi senza il consenso scritto della Concedente.
Art. 16) Gestione in co-branding
La Concedente potrà imporre all’Affittuaria l’uso del “marchio ACI” alle condizioni e nei limiti di quanto previsto dal “Regolamento d’uso del marchio ACI”, allegato al presente atto sub. 4, con particolare riferimento agli art. 10 e 11. La concessione d’uso del “marchio ACI” obbliga l’Affittuaria ad allestire il distributore di carburanti in co-branding affiancando alla propria insegna, ditta e marchio, il marchio ed eventualmente i colori ACI, sulla base di un progetto che dovrà essere predisposto dalla stessa Affittuaria e sottoposto alla Concedente prima dei lavori di adeguamento degli impianti. Laddove per qualunque motivo il suddetto progetto non dovesse essere approvato, l’Automobile Club predisporrà un proprio progetto grafico a cura e spese dell’Affittuaria, la quale sarà tenuta a realizzarlo nei tempi che saranno assegnati. Nel caso in cui non dovesse essere concesso l’uso per marchio per qualunque ragione, all’Affittuaria non sarà dovuto alcun compenso, indennizzo o risarcimento di sorta.
L’Affittuaria è tenuta ad espletare, presso l’impianto ed in conformità con i regolamenti vigenti, i seguenti
servizi, secondo le direttive e le istruzioni che potranno essere impartite in ogni momento dalla Concedente:
- pubblicizzare ogni iniziativa finalizzata a far sottoscrivere ai clienti dell’impianto la tessera socio ACI, in via prioritaria rispetto ad ogni altra tessera dell’Affittuaria;
- incassare il corrispettivo di associazione ACI da parte dei clienti, riversandolo entro quindici giorni all’Automobile Club, nei termini e con le modalità che verranno concordati, nonché acquisire e trasmettere al suddetto ente tutta la documentazione relativa alla pratica;
- applicare costantemente ai soci ACI uno sconto sul prezzo del carburante presso gli impianti oggetto del presente contratto, da stabilire con le modalità e nei termini da concordare congiuntamente tra la Concedente e l’Affittuaria;
- pubblicizzare i vantaggi di essere socio ACI sia per i servizi generali resi dalla federazione degli Automobile Club, sia per quanto attiene gli sconti sul prezzo del carburante presso gli impianti oggetto del presente contratto;
- pubblicizzare la rete delle delegazioni ACI presenti sul territorio ed i servizi da queste erogati per quanto attiene alle pratiche auto, alla scuola guida, etc.;
- pubblicizzare ogni altra iniziativa ACI, sia a livello territoriale sia a livello centrale.
I costi per la redazione del materiale pubblicitario ACI e l’allestimento dei relativi spazi a questo solo riguardo saranno a carico della Concedente, fatta eccezione per le iniziative pubblicitarie inerenti agli sconti sul prezzo di carburanti che rimarranno in capo all’Affittuaria anche se destinate ai soci ACI, laddove non venga diversamente stabilito.
L’Affittuaria rimarrà comunque responsabile nei confronti dei terzi e delle autorità competenti per la gestione degli impianti e per gli adempimenti comunque previsti dal presente contratto, a prescindere dalla formula del co-branding.
Art. 17) Rendicontazione e diritto di ispezione
L’Affittuaria è tenuta a trasmettere alla Concedente con periodicità mensile, entro il giorno di versamento della quota variabile, come da art. 3 punto b.1), tutti i dati relativi ai quantitativi di carburante venduti, ai prezzi praticati suddivisi per periodo, al personale addetto al servizio, alle eventuali iniziative promozionali, ai reclami ricevuti, agli eventuali ulteriori servizi attivati, etc.
La Concedente potrà richiedere all’Affittuaria, con preavviso di quindici giorni, una relazione dettagliata con la quale si analizzino specifici aspetti o la complessiva modalità di gestione degli impianti.
La Concedente avrà diritto di accedere in ogni momento agli impianti, ai relativi locali ed alla documentazione contabile riferita al Ramo d’Azienda, a proprio insindacabile giudizio e senza preavviso, direttamente tramite i propri dipendenti o professionisti incaricati.
Art. 18) Impianti per pubblicità commerciale
Gli eventuali impianti pubblicitari presenti all’interno delle aree sulle quali si trovano gli impianti di distribuzione dei carburanti, adibiti a pubblicità commerciale estranea all’attività oil, non fanno parte del Ramo d’Azienda e saranno gestiti e sfruttati economicamente dalla sola Concedente.
Art. 19) Polizze assicurative
È onere dell’Affittuaria stipulare tutte le polizze assicurative, con adeguati massimali, a garanzia della gestione degli impianti, delle relative pertinenze e comunque di tutte le attività inerenti il presente contratto d’affitto di Ramo d’azienda, ivi comprese la RCT, RCO, polizza incendi, ricorso terzi, danni a terzi per accidentale erogazione di prodotti miscelati, etc.
Per quanto non coperto dalle suddette polizze l’Affittuaria rimarrà comunque l’unica responsabile.
Art. 20) Garanzia definitiva
A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto l’Affittuaria consegna alla Concedente garanzia\cauzione, infruttifera, allegata sub. 4, versata tramite bonifico bancario (CRO n. …) \ rilasciata da … (Banca o Compagnia di assicurazioni italiana), recante come beneficiario la stessa Concedente, pari alla metà del canone fisso annuale stabilito all’Art. 3), maggiorato dell’IVA, e quindi di importo pari a € … (… euro).
La garanzia fideiussoria dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31.
La polizza contiene le seguenti clausole:
- rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale;
- pagamento entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del beneficiario;
- rinuncia alle eccezioni di cui all’art. 1945 e 1957 del codice civile;
- svincolo solo in seguito a comunicazione scritta della Concedente;
- esclusione dello svincolo automatico anche parziale a seguito dell’esecuzione del contratto.
Si applica alla garanzia definitiva quanto indicato dall’art. 93 comma 7 del D. Lgs 18 aprile 2016 n.50 per le
garanzie per la partecipazione alle procedure.
Art. 21) Collaudo
Laddove fossero realizzati progetti di Revamping o di Potenziamento, l’Affittuaria ne darà comunicazione scritta alla Concedente, allegando – laddove formalmente richiesto dalla Concedente – una dichiarazione asseverata di un professionista iscritto al competente ordine, dalla stessa nominato a proprie cure e spese, circa la conformità tra quanto realizzato e dichiarato in sede di progetto.
Nel termine di trenta giorni dalla precedente comunicazione la Concedente nominerà un proprio professionista incaricato di collaudare i relativi progettati, il quale redigerà il certificato di collaudo. Laddove vi dovessero essere difformità con quanto realizzato, il collaudatore potrà:
- non collaudare gli interventi, laddove vi sia una difformità sostanziale tra i progetti e quanto realizzato;
- collaudare comunque gli interventi eseguiti, determinando la riduzione di valore degli stessi determinati in base ai costi di mercato, il cui importo dovrà pertanto essere versato alla Concedente da parte dell’Affittuaria entro sei mesi dal collaudo.
Art. 22) Penali
Salvo il risarcimento del danno, a fronte dei seguenti inadempimenti saranno applicate le relative penali per ogni singola violazione:
a) mancata volturazione delle autorizzazioni: € 50 per ogni giorno di ritardo;
c) ritardo di trenta giorni rispetto agli obblighi di rendicontazione: € 30,00 per ogni giorno di ritardo;
d) ogni ulteriore inadempimento agli obblighi contrattuali: da € 100,00 a € 2.000, ripetibile e cumulabile per
singola violazione.
Art. 23) Clausola risolutiva espressa
Il contratto si risolverà di diritto, previa costituzione in mora tramite A\R o PEC con preavviso di trenta giorni, salve le penali maturate ed il risarcimento del danno, in caso di:
- mancato rispetto dell’obbligo di documentazione, e dell’obbligo di rendicontazione dei carburanti venduti some indicato all’art.17;
- controlli e verbalizzazioni da parte degli organi di Xxxxxxx o dell’Agenzia delle Dogane che rilevino inadempienze o comportamenti fiscali scorretti da parte dell’Affittuaria o dei suoi gestori degli impianti;
-manomissione fraudolenta dei sigilli di ogni strumento di misurazione rilevata da organi di polizia giudiziaria;
- applicazione reiterata e contestata di politiche ed azioni commerciali scorrette;
- mancata volturazione delle autorizzazioni e delle utenze entro sessanta giorni dall’immissione in possesso;
- violazione degli obblighi contributivi e retributivi nei confronti del personale;
- violazione degli obblighi relativi alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- violazione delle norme di tutela ambientale, sicurezza e pubblica incolumità;
- rifiuto di manlevare la Concedente da pretese di terzi riconducibili a responsabilità della sola Affittuaria;
- ogni altra violazione grave agli obblighi stabiliti dal presente contratto e dalle disposizioni di legge e regolamentari.
In caso di risoluzione del contratto la Concedente:
- escuterà l’intero importo della garanzia di cui all’Art. 20) a titolo di penale, salvo il risarcimento del danno;
- tratterrà tutti gli investimenti eseguiti, nessuno escluso, a titolo di penale, salvo il risarcimento del danno ed escluso qualunque indennizzo, versamento di corrispettivo o pretesa di sorta.
Il mancato o ritardato pagamento anche di una sola mensilità comporterà l’immediata risoluzione del
presente contratto senza preavviso.
L’Affittuario riconosce fin da ora che le suddette penali sono congrue ed adeguate in considerazione
dell’interesse di cui è portatore la Concedente.
Art.24) Recesso anticipato
Decorsi ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione del presente atto l’affittuario potrà recedere dal contratto trasmettendo la relativa comunicazione con raccomandata A\R o posta elettronica certificata all’altra parte, con preavviso di mesi 6 (sei).
Art. 25) Subaffitto e cessione del contratto
È vietato il subaffitto del Ramo d’Azienda, di sue parti, la cessione del contratto e l’affidamento in
subconcessione di alcune attività senza il consenso scritto della Concedente.
Art. 26) Spese
Le spese ricollegabili alla stipula del presente contratto sono a carico dell’Affittuario, ivi comprese quelle di bollo, di registro, anche sopravvenute, e quelle afferenti le prestazioni del notaio indicato dalla stessa Affittuaria.
Art. 27) Foro
Per ogni controversia che dovesse insorgere in ragione del presente contratto, foro competente, unico ed esclusivo sarà quello di Latina.
LA CONCEDENTE L’AFFITTUARIA
AUTOMOBILE CLUB LATINA …..
IL PRESIDENTE PRO-TEMPORE ….
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. l’Affittuaria accetta espressamente le seguenti clausole:
Art. 1) Oggetto
Art. 2) Durata
Art. 3) Corrispettivo
Art. 4) Aggiornamento del corrispettivo Art. 5) Consegna ed immissione in possesso
Art. 6) Allestimento ed automazione degli impianti Art. 7) Xxxxxx, crediti e rapporti contrattuali
Art. 9) Tutela ambientale
Art. 11) Autorizzazione per la stipula di nuovi contratti Art. 12) Gestione presidiata ed in modalità ghost
Art. 14) Manutenzioni ed adeguamenti normativi Art. 15) Variazioni, addizioni e miglioramenti
Art. 16) Ammortamenti
Art. 17) Rendicontazione Art. 20) Garanzia fideiussoria Art. 21) Collaudo
Art. 22) Penali
Art. 23) Clausola risolutiva Art.24) Recesso anticipato
Art. 25) Subaffitto e cessione del contratto Art. 26) Spese
Art. 27) Foro
L’AFFITTUARIA
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ALLEGATI:
1. RELAZIONE TECNICA;
2. ELENCO ATTREZZATURE DEGLI IMPIANTI;
3. REGOLAMENTO D’USO DEL MARCHIO ACI;
4. GARANZIA FIDEIUSSORIA O POLIZZA ASSICURATIVA;
5. VERBALE DI IMMISSIONE IN POSSESSO.