Contract
C O M U N E D I P R E C I
(Provincia di Perugia)
CAPITOLATO PRESTAZIONALE
PER L’AFFIDAMENTO, DELLA FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E DI ALTRI GENERI VENDIBILI NELLA FARMACIA COMUNALE DI PRECI MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON DUE OPERATORI ECONOMICI
Xxxxxx X. Xxxxxxx 0 00000 XXXXX (XX) Telefono 0743/93781 Telefax 0743/937827 e-mail: xxxx@xxxxxx.xxxxx.xx.xx e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxx.xx.xx
pec: xxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xx
Art. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA
Oggetto del presente capitolato speciale d'appalto è la fornitura senza vincolo di esclusiva di farmaci, parafarmaci, farmaci veterinari e di ogni altro prodotto necessario per il normale approvvigionamento della Farmacia comunale di Preci, mediante sottoscrizione di un accordo quadro con due operatori economici ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito “Codice”).
Il Comune di Preci si riserva a suo insindacabile giudizio, di effettuare acquisti diretti dalle ditte produttrici e presso fornitori diversi dagli aggiudicatari di cui alla presente gara, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, senza che gli aggiudicatari stessi possano vantare pretesa alcuna e senza alcun obbligo di preventiva informazione.
Stante la particolare natura dei beni oggetto di fornitura, la presente procedura è finalizzata all’individuazione di due fornitori distinti in grado di garantire un adeguato grado di copertura per l'approvvigionamento della Farmacia Comunale.
Dell’intero fabbisogno annuo, il 55% della fornitura verrà richiesta al concorrente primo in graduatoria, il restante 45% al concorrente risultato secondo in graduatoria.
Le due forniture hanno identica composizione percentuale:
• 60% specialità medicinali fascia A
• 5 % generici equivalenti fascia A
• 6% farmaci di fascia C OP (farmaci da vendersi con obbligo di prescrizione medica)
• 6% farmaci OTC - SOP (farmaci da banco e farmaci da vendersi senza obbligo di prescrizione)
• 23% parafarmaci e restanti generi vendibili nella farmacia
Ove in esito alla procedura di gara risulti in graduatoria un solo operatore economico, a questi verrà aggiudicato il 100% della fornitura.
Tutti i prodotti forniti dovranno rispondere alle norme vigenti nel territorio italiano.
Le condizioni contenute nel presente capitolato speciale d'appalto sono applicabili a tutti i rapporti che intercorreranno tra la Farmacia Comunale di Preci e le ditte aggiudicatarie della fornitura.
L'ubicazione della Farmacia Comunale presso la quale dovrà essere consegnata la fornitura è la seguente: Xxx Xxxx x. 00 – 06047 Preci (PG).
Al presente appalto si applica il Patto di legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale sottoscritto tra la Prefettura di Perugia e il Comune di Preci in data 15/06/2018 e successivo rinnovo del 27/05/2020.
Si rimette di seguito il prospetto riportante le tipologie di prodotti oggetto della fornitura:
TIPOLOGIA | INCIDENZA | ||||||
A | SPECIALITA’ MEDICINALI FASCIA A | 60 | |||||
B | FARMACI GENERICI EQUIVALENTI FASCIA A | 5 | |||||
C | FARMACI FASCIA C OP | 6 | |||||
D | FARMACI OTC SOP | 6 | |||||
E | PARAFARMACI FARMACIA | E | ALTRI | GENERI | VENDIBILI | IN | 23 |
Art. 2 – QUANTITATIVI E VALORE DELL’ACCORDO QUADRO
L'ammontare globale triennale della fornitura in oggetto, calcolato sulla base del fabbisogno presunto, è stimato in complessivi Euro 485.000,00 oltre iva ai sensi di legge, di cui:
- presunti Euro 266.750,00 (pari al 55% della fornitura), IVA esclusa, per il 1° in graduatoria;
- presunti Euro 218.250,00 (pari al 45% della fornitura), IVA esclusa, per il 2° in graduatoria.
L’appalto è a misura, pertanto i valori sopra citati sono da considerarsi meramente indicativi. Gli importi relativi ai due affidamenti rappresentano una mera stima di spesa e come tale non impegnano l’Amministrazione in alcun modo, potendo la stessa, in rapporto all'andamento del mercato, subire un incremento o un decremento anche superiore al 20%, in relazione alle effettive necessità del Comune nonché ad eventuali nuove disposizioni legislative rilevanti per il settore, sempre nel rispetto delle percentuali del 55% e del 45% rispettivamente assegnate.
Per il mancato raggiungimento del valore sopraindicato nulla sarà dovuto a titolo di risarcimento ai fornitori aggiudicatari.
L’Amministrazione si impegna ad acquistare dagli operatori economici aggiudicatari una quantità minima di beni oggetto della fornitura durante tutta la durata del contratto nella seguente misura:
- Operatore economico 1° classificato: € 88.916,66 oltre IVA;
- Operatore economico 2° classificato: € 72.750,00 oltre IVA.
Trattandosi di mera fornitura senza installazione si esclude la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima degli oneri di sicurezza, cosi come specificato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con Determinazione n.3 del 05/03/2008.
Art. 3 - DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
L’accordo quadro avrà la durata di 36 mesi naturali dalla stipula dei relativi contratti, ovvero dalla data di comunicazione di avvio della fornitura in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 8, comma 1, lettera a) della legge 120/2020. Al termine il contratto si intenderà concluso senza necessità di preventiva disdetta da parte del Comune di Preci.
Il Comune di Preci si riserva la facoltà di rinnovare l’accordo quadro con i due aggiudicatari della presente gara, per un ulteriore periodo di 36 mesi agli stessi patti e condizioni.
Il Comune di Preci si riserva altresì la facoltà di cui all’art. 106, comma 11 del codice dei contratti.
Art. 4 - CRITERI DI SCELTA DELL’OPERATORE ECONOMICO INCARICATO
Considerata la natura del contratto di accordo quadro, stipulato con due operatori economici, l’Amministrazione procederà all’attivazione dell’accordo stesso e all’assegnazione dei singoli ordini di fornitura secondo le seguenti condizioni, in ordine decrescente di scelta:
1. disponibilità di magazzino del prodotto;
2. tempistica di consegna;
3. numero di consegne giornaliere (con particolare riferimento di consegna del prodotto anche in fascia pomeridiana);
4. eventuali promozioni.
Restano ferme le quote minime di fornitura garantite di cui al precedente art. 2.
Art. 5 - MODALITA' DI FORNITURA E SERVIZI
Ai fornitori aggiudicatari è richiesto:
1. di dare inizio al contratto di fornitura a seguito della stipula dello stesso, salvo che in casi di urgenza la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata (art. 32 co. 8 e 11 del D. Lgs. 50/2016);
2. di effettuare presso la sede della Farmacia Comunale di cui all'art.1 del presente capitolato speciale d'appalto, almeno una o due consegne giornaliere a seconda delle necessità dal lunedì al sabato negli orari e con le modalità di seguito indicate.
- ORARI DI CONSEGNA: dal lunedì al sabato
Xxxxxxx: dalle ore 09:00 alle ore 10:00
Pomeriggio: dalle ore 16:30 alle ore 17:00 tranne il mercoledì pomeriggio, essendo la farmacia chiusa il pomeriggio di mercoledì.
- Le chiamate per ricevere le ordinazioni verranno effettuate giornalmente dalla farmacia, intorno alle ore 13,00 per le consegne del pomeriggio e intorno alle ore 19,00 per le consegne della mattina del giorno seguente.
- Le consegne dovranno essere effettuate franche di ogni spesa di trasporto e imballo, anche per minime quantità.
- Le consegne dovranno essere effettuate a Farmacia aperta.
- Le consegne dei prodotti si intendono effettuate nelle mani del Direttore della Farmacia Comunale, il quale sottoscriverà il documento di trasporto per ricevuta. Tale documento sarà ritenuto valido esclusivamente per quanta riguarda il numero dei colli. II controllo della merce e le segnalazioni di errori verranno eseguite nelle 36 ore lavorative successive e, in tale margine di tempo, segnalate alla ditta fornitrice. Prima dell'adempimento della firma del documento di trasporto qualsiasi rischio connesso al trasporto della merce è a totale carico delle ditte aggiudicatarie.
3. di ricevere gli ordini via modem, (mediante procedure compatibili con il sistema informatico della Farmacia Comunale), via fax e su chiamata telefonica tramite numero verde;
4. di comunicare, in tempo reale, le voci mancanti xxx xxxxx, xxx xxx o con chiamata telefonica alla farmacia comunale che ha inoltrato l'ordine;
5. di tenere un servizio di segreteria telefonica presso i magazzini di riferimento;
6. di effettuare entro due ore dalla consegna e senza oneri aggiuntivi per il Comune di Preci, il cambio di un farmaco non corrispondente all’ordinato per errore del fornitore e ritenuto urgente dal responsabile della farmacia;
7. di garantire alla Farmacia Comunale un servizio di informazioni tecniche tramite l'invio periodico di informazioni relative a:
• variazioni di prezzo;
• nuove specialità e nuovi prodotti parafarmaceutici in commercio;
• schede tecniche dei nuovi prodotti;
• fotocopie d'interesse della Gazzetta Ufficiale;
• aggiornamenti della Tariffa Provinciale e Regionale ed aggiornamenti relativi all'assistenza integrativa;
• circolari Ministeriali e Regionali;
• riepilogo quindicinale o mensile dei provvedimenti legislativi;
• comunicazioni varie di carattere commerciale relative ai rapporti con il magazzino (disponibilità di nuovi prodotti, reso per cambio composizione o foglio illustrativo etc.)
8. di trasmettere nel tempo più breve i telegrammi del Ministero della Sanità e le comunicazioni urgenti di carattere sanitario e legislativo;
9. di svolgere un servizio di informazione su ritiri, revoche e/o variazione di farmaci etici e specialità medicinali;
10. di fornire un servizio di resi per prodotti avariati compresi i prodotti dietetici e quelli per la prima infanzia con emissione delle relative note di accredito;
11. di accettare le restituzioni, entro 60 giorni dall'arrivo, di tutti i prodotti erroneamente ordinati con emissione delle relative note di accredito, entro i successivi 30 giorni, per l'intero importo dei prodotti resi;
12. di garantire il ritiro delle specialità variate nella composizione o nelle indicazioni terapeutiche o ritirate dal commercio a seconda del numero di lotto, per le quali le ditte provvedono direttamente al ritiro tramite i fornitori;
13. di fornire i prodotti oggetto dell'aggiudicazione con data di scadenza non inferiore a (diciotto) mesi rispetto alla data di avvenuta consegna;
14. di consegnare, in caso di variazione di prezzo, i prodotti recanti i prezzi aggiornati dalla data di entrata in vigore del relativo provvedimento.
15. di effettuare le consegne di farmaci che per legge sono soggetti a conservazione a temperature stabilite, osservando scrupolosamente la buona pratica di distribuzione dei medicinali di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 538;
16. di attenersi alle disposizioni normative in materia di HACCP ai sensi del Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 155;
17. di garantire che i prodotti oggetto delle forniture siano sempre corrispondenti, per caratteristiche, alle norme di Legge ed ai regolamenti che ne disciplinano la produzione, lo stoccaggio, la vendita ed il trasporto;
18. di concedere alla Farmacia Comunale tutte le offerte speciali, campagne promozionali e/o stagionali, dell'informazione e prenotazione di nuovi prodotti, l'invio e utilizzo di materiale divulgativo e/o cartelloni, opuscoli, espositori e ogni altra iniziativa che sia utile e di supporto alle vendite;
Le ditte aggiudicatarie dovranno, inoltre, assicurare:
1. il ritiro dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici scaduti, revocati od avariati, non soggetti a reso ASSINDE;
2. atteso che il Comune svolge servizio di pubblica utilità, le forniture di cui al presente capitolato speciale d'appalto dovranno avere priorità assoluta su tutte le altre, soprattutto in caso di crisi del mercato o, in genere, di scarsità del prodotto.
Fermo restando le obbligazioni minime al presente articolo, in caso di calamità, epidemie, pandemie, disastri naturali o accidentali, oppure in caso di altri eventi eccezionali non imputabili a negligenza o responsabilità dell’Amministrazione, gli operatori economici aggiudicatari sono obbligati ad aumentare le consegne giornaliere stabilite contrattualmente di ulteriori 2 (due) unità.
Art. 6 - PAGAMENTI
Le ditte aggiudicatarie dovranno praticare, per l'intera durata della fornitura, lo sconto indicato in sede di offerta per ciascuna delle tipologie di prodotto oggetto di gara, restando lo sconto percentuale medio ponderato utile ai soli fini dell'aggiudicazione.
Gli sconti offerti verranno applicati, in sede di esecuzione della fornitura, sul prezzo dei prodotti al pubblico imposto dal Ministero al netto dell'IVA.
L’importo come sopra determinato è comprensivo di ogni onere, ovvero, in difetto di prezzo unico nazionale, sul prezzo al pubblico consigliato dalle relative case produttrici, vigente al momento della fornitura, sempre al netto dell'IVA e comprensivo di ogni onere. Qualora tra i prodotti forniti rientrino i principi attivi di cui alla Tabella Anac pubblicata in attuazione di quanto disposto dal D.
L. 66/2014 art. 9 co. 7, i prezzi non possono superare gli importi ivi stabiliti. Si rinvia al link che segue: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxxx/ PrezziAmbitoSanitario.
Le percentuali di ribasso offerte dai due aggiudicatari rimarrà fisso per tutta la durata del contratto, salvo nel caso delle specialità medicinali per le quali lo stesso verrà rinegoziato in caso di variazioni degli sconti ex lege.
Eventuali extra sconti dovranno essere espressi in percentuale di sconto netto aggiuntivo e non in sconto merce.
Ai fini della fatturazione, il prezzo applicato, così come sopra determinato, sarà quello vigente all'epoca di ogni singolo ordine. Le forniture saranno verificate per la regolarità dell'esecuzione da parte del Direttore della farmacia comunale.
Il saldo delle forniture sarà effettuato in unica soluzione a 30 (trenta) giorni estratto conto chiusura mensile (per esempio, le forniture dall'1 luglio al 31 luglio 20xx saranno saldate entro il 31 agosto 20xx), previa liquidazione tecnica da parte del Servizio competente del Comune di Preci.
II pagamento delle forniture e dei servizi verrà eseguito mediante accredito sul conto corrente bancario delle ditte fornitrici i cui estremi e coordinate dovranno essere indicati sulle fatture, unitamente al numero dell'impegno di spesa e al CIG. riportati sulla determinazione di aggiudicazione.
La fatturazione da parte delle ditte aggiudicatarie dovrà conformarsi all'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con la P.A., cosi come previsto e disciplinato dal D.L. 24 aprile 2014 n.66, convertito con modificazioni nella L.23 giugno 2014 n.89.
Le ditte aggiudicatarie si obbligano a comunicare al Comune di Preci gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all’art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010 entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla procedura in oggetto, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
Le ditte aggiudicatarie assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13.08.2010, n. 136 anche nei confronti delle eventuali proprie controparti; a tal fine si impegnano a dare immediata comunicazione al Comune di Preci ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Perugia della notizia dell'eventuale inadempimento degli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria. A tal fine, le ditte aggiudicatarie inseriscono nei rapporti contrattuali con le proprie eventuali controparti l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.
Sono a carico degli operatori economici aggiudicatari, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relative alla fornitura, comprensivi di eventuali spese di trasporto, viaggio, trasferta per il personale addetto all’esecuzione contrattuale, nonché ogni attività che si renda necessaria o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
ART. 7 — MODALITA' DI TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI DI TRASPORTO E FISCALI
I documenti di trasporto, le fatture e le note di credito, emesse nel rispetto della normative fiscale vigente, dovranno essere intestate al Comune di Preci, con indicazione della farmacia comunale destinataria della merce.
Le fatture e le note di credito dovranno avere cadenza mensile.
Le fatture dovranno riportare, inoltre, il numero totale del pezzi con la relative descrizione, il prezzo al pubblico IVA esclusa, la percentuale IVA applicata, il prezzo al pubblico IVA inclusa, l’eventuale percentuale di sconto obbligatoria ove prevista dall’AIFA, la percentuale di sconto applicata al Comune di Preci sul prezzo al pubblico senza IVA, il prezzo di vendita al Comune di Preci al netto dello sconto e dell'1VA.
II prezzo dei vari prodotti acquistati, riportato in fattura, dovrà riferirsi al momento dell'acquisto della merce e non al momento dell'emissione della fattura. Sui documenti di trasporto dovrà essere riportato, oltre alla descrizione della merce, anche il prezzo di vendita dei prodotti e l'aliquota
I.V.A. applicata.
La fatturazione delle sostanze stupefacenti dovrà essere effettuata separatamente dagli altri prodotti forniti.
Art. 8 — INADEMPIMENTI E PENALITA'
Le ditte aggiudicatarie, nell'esecuzione delle forniture, avranno l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di Xxxxx e Regolamenti concernenti le forniture stesse, nonché alle previsioni del presente capitolato speciale d'appalto.
In caso di mancata consegna totale o parziale dei prodotti, o di mancata corrispondenza degli stessi ai requisiti richiesti, la farmacia comunale potrà approvvigionarsi, a suo insindacabile, giudizio, presso altra ditta addebitando alla ditta aggiudicataria inadempiente l'eventuale maggior prezzo sostenuto, fatto salvo il diritto all'azione di risarcimento dei danni subiti.
Sono, inoltre, previste le seguenti penali:
- nel caso in cui la consegna venga effettuata con un ritardo superiore ad un'ora, non giustificato da cause di forza maggiore, rispetto ai termini stabiliti, l'Amministrazione aggiudicatrice, tramite il Servizio competente, potrà irrogare una penale corrispondente al 5% del valore globale dell'ordine oggetto della contestazione con un minimo di Euro 100,00;
- nel caso in cui tale ritardo sia superiore alla giornata lavorativa, potrà essere irrogata una penalità corrispondente al 20% del valore globale dell'ordine oggetto della contestazione, con un minimo di Euro 300,00;
- nel caso di inadempienze alle modalità e termini di prestazione della fornitura e dei servizi connessi di cui all'art.5 del presente capitolato, potrà essere irrogata una penale pari ad Euro 250,00 per ogni inadempienza.
La contestazione dell’addebito, a firma del Responsabile del servizio su proposta del Direttore della Farmacia Comunale, viene inviata tramite PEC al Fornitore, invitando lo stesso a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 3 giorni naturali e consecutivi, ovvero entro massimo 12 ore per le contestazioni ritenute dal RUP afferenti a forniture che non possono essere ritardate. Qualora il fornitore non controdeduca nel termine assegnato oppure fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, verrà applicata la relativa penale. L’applicazione della penale non preclude al Comune la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.
Per il rimborso delle spese, la rifusione dei danni e il pagamento delle penali, il Comune di Preci potrà, alternativamente, procedere mediante trattenuta sui crediti della ditta fornitrice per consegne già effettuate o avvalendosi della garanzia di esecuzione di cui all'art. 10 che, in tal caso, dovrà essere immediatamente integrata.
ART. 9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO
Il Comune di Preci procederà alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali debitamente contestati al Fornitore; in tal caso il Responsabile del procedimento procederà alla formulazione, per iscritto, della contestazione degli addebiti al Fornitore assegnandogli il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, e in caso di urgenza 48 ore, per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, l’Amministrazione, su proposta del Responsabile del Procedimento, procederà alla risoluzione del contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato al Concessionario con PEC.
2. Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:
a) inadempimento agli obblighi contrattuali debitamente contestato;
b) fallimento del Fornitore;
c) ripetute violazioni delle modalità di esecuzione del Servizio rispetto alle disposizioni contrattuali;
d) perdita dei requisiti di moralità cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016;
e) nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016;
f) la cessione del contratto;
g) effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Ita liane Spa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136;
h) mancata effettuazione dei servizi previsti dal presente capitolato speciale d'appalto;
i) consegna di medicinali scaduti;
j) superamento, su base mensile, della percentuale del 20% di prodotti mancanti che comporti danni economici o difficolta organizzative per il Comune di Preci.
k) messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività del Fornitore;
l) frode e grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
gravi e ripetuti ritardi nelle consegne dei prodotti non dovuti a causa di forza maggiore;
m) gravi e ripetute difformità di prodotti forniti rispetto a quanto ordinato;
n) in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
o) ai sensi del protocollo d’intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale, allegato alla documentazione di gara, sottoscritto tra la Prefettura di Perugia e il Comune Preci il 15/06/2018 e successivo rinnovo del 27/05/2020, il contratto è altresì risolto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
− qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse;
− grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
− qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di 9 cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”.
Al verificarsi di una o più delle sopra elencate ipotesi il contratto verrà risolto di diritto e il Fornitore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, con diritto per l'Amministrazione aggiudicatrice di affidare a terzi le forniture in danno dell'impresa inadempiente, addebitando a quest'ultima le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subiti e delle maggiori spese sostenute da parte del Comune, mediante escussione preliminare della cauzione definitiva di cui al successivo art. 10.
In caso di risoluzione del contratto o di fallimento del Fornitore, il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente gara, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento delle attività oggetto di appalto.
La risoluzione comporterà in ogni caso l'incameramento della cauzione di cui al successivo articolo 10.
Il Comune, a norma dell’art. 1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, convertito nella L. n. 135/2012 e s.m.i., si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’aggiudicatario, nel caso in cui l’impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni o accordi.
Altresì, il Comune si riserva di recedere anticipatamente dal contratto, a suo insindacabile giudizio, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o esigenze finanziarie, con preavviso scritto a mezzo PEC non inferiore a 60 giorni, senza che gli aggiudicatari abbiano nulla a pretendere in termini di risarcimento e indennizzo.
Art. 10 — GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURA ASSICURATIVA
L'Aggiudicatario dovrà costituire, prima della stipula del Contratto, una garanzia, tramite fideiussione bancaria o assicurativa, nella misura del 10% dell’importo di aggiudicazione, per tutta la durata del contratto, da rendersi ai sensi dell’art. 103 del codice.
In caso di ribasso superiore al 10% la cauzione dovrà essere aumentata nelle percentuali indicate al comma 2 dell’art. 103 del codice.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta. La cauzione definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Preci.
Il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penalità di cui all’articolo 8, con la cauzione definitiva, o comunque utilizzare quest’ultima in caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario e in tutte le ipotesi previste dall’art. 103 del codice. In tal caso la cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari a decorrere da quello della comunicazione dell’avvenuta riduzione. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sul primo pagamento utile del corrispettivo di cui al precedente art. 6; in caso di incapienza la reintegrazione sarà effettuata anche sui successivi pagamenti.
Il Fornitore assume piena e diretta responsabilità gestionale delle forniture affidate liberando a pari titolo il Comune di Preci ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione "a regola d'arte", nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato, di ogni normativa vigente in materia, con particolare riferimento a quella concernente la sicurezza dei prodotti forniti. La ditta appaltatrice risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune di Preci, salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte di società assicuratrici.
Il Fornitore dovrà stipulare con primaria compagnia assicurativa apposita polizza assicurativa contro i rischi inerenti la gestione affidata.
L'esistenza di tale polizza non libera il Fornitore dalle proprie responsabilità, avendo le stesse esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia, pertanto restano ferme le responsabilità per danni eccedenti i massimali assicurati.
La polizza suddetta, debitamente quietanzata, dovrà essere presentate da ciascun aggiudicatario al Comune prima della stipulazione del contratto. Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere prodotte all'amministrazione alle relative scadenze.
Art. 11 - DIVIETO CESSIONE DEL CONTRATTO- DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
1. È vietata la cessione parziale o totale del contratto.
2. E’ ammesso il subappalto nel rispetto dei limiti e delle altre disposizioni di cui all’art.105 del d.lgs. n.50/2016. La quota parte subappaltabile non può superare il 40% del valore contrattuale
Se il concorrente intende subappaltare, dovrà indicare nel DGUE, le attività e/o servizi che intende affidare in subappalto. Resta inteso che il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Amministrazione delle prestazioni subappaltate. In caso di subappalto, la stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite solo nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016; nelle altre ipotesi è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall'Appaltatore al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario.
L’Aggiudicatario si impegna a trasmettere alla stazione appaltante tutti i contratti sottoscritti con gli eventuali sub-appaltatori e sub-contraenti nei quali dovrà essere necessariamente inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
Il concorrente che indica la volontà di subappaltare parte del servizio è tenuto al rispetto della disciplina prevista dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016 ed in particolare deve:
1) depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data di inizio dell’esecuzione del contratto con allegata dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio;
2) trasmettere la documentazione ovvero autodichiarazione del legale rappresentante dell’impresa subappaltatrice relativa al possesso dei requisiti di partecipazione di carattere generale previsti nella lettera invito, nonché gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente.
L’esecuzione del servizio affidata in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Art. 12 - ACQUISTI DIRETTI
II Comune di Preci si riserva, a suo insindacabile giudizio, di effettuare acquisti diretti dalle ditte produttrici e presso fornitori diversi dagli aggiudicatari dell’accordo quadro, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, senza che gli aggiudicatari stessi possano vantare pretesa alcuna e senza alcun obbligo di preventiva informazione.
Art. 13 - FORO COMPETENTE
In caso di controversia il foro competente è quello di Spoleto.
Art. 14 - RICHIAMI NORMATIVI
Per quanto non compiutamente disciplinato dal presente capitolato prestazionale si fa rinvio alle specifiche normative applicabili, ivi compreso il Decreto Legislativo n. 50/2016 e linee guida.
Art. 15 - TUTELA PRIVACY
Le ditte aggiudicatarie devono rispettare quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 “GDPR” e D. Lgs. 196/2003.
Le notizie relative alle attività connesse alle prestazioni del presente capitolato in relazione all'esecuzione degli impegni contrattuali non debbono in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicate o divulgate a terzi, ne possono essere utilizzate per fini diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione delle attività.
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 “GDPR”, si informa che:
- i dati personali raccolti saranno trattati dal Comune di Spoleto, in qualità di Titolare del trattamento, con strumenti manuali ed elettronici, per le seguenti finalità:
◦ gestione delle domande di partecipazione;
◦ valutazione e verifica dei requisiti dei concorrenti/partecipanti ai fini dell’affidamento dei servizi oggetto dell’avviso di gara;
◦ instaurazione e gestione del rapporto contrattuale in caso di aggiudicazione dei servizi oggetto dell’avviso di gara;
◦ gestione degli adempimenti amministrativo-contabili e adempimenti di obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria applicabile in relazione a ciascuna delle suindicate attività.
- la base giuridica dei trattamenti di cui alle suindicate finalità è fondata:
◦ sull’adempimento degli obblighi precontrattuali e contrattuali derivanti dalle richieste formulate in maniera volontaria e spontanea da parte dei soggetti interessati alla partecipazione alla presente procedura (art. 6, par. 1, lett. b) del Reg. UE 2016/679);
◦ sull’adempimento degli obblighi legali cui è soggetto il Titolare del trattamento per effetto dell’attività connessa alla gestione del presente avviso (art. 6, par. 1, lett. c) del Reg UE 2016/679);
◦ sull’esecuzione di un compito di rilevante interesse pubblico (art. 6, par. 1, lett. e), art. 9, par. 2, lett. g) del Reg. UE 2016/679 e art. 2–sexies, co. 2, lettera m) del D. Lgs. 10/8/2018 n. 101).
- i dati giudiziari (dati personali relativi a condanne penali e xxxxx) sono richiesti ai sensi dell’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e vengono trattati in conformità al disposto dell’art. 10 del Reg. UE 2016/679.
- il conferimento dei dati personali deve considerarsi presupposto necessario per la partecipazione alla gara e per il perseguimento delle suindicate finalità. Il mancato conferimento comporta l’impossibilità per il Titolare del trattamento di svolgere le predette attività con la conseguente esclusione dalla gara o la decadenza dell’aggiudicazione.
- nel perseguimento delle finalità suesposte, i dati personali acquisiti potranno essere comunicati ad enti locali, enti pubblici, pubbliche amministrazioni, organi dell’autorità giudiziaria, soggetti aventi titolo ai sensi della Legge 241/1990 e del D.Lgs. 267/2000; il Titolare del trattamento potrà, inoltre, comunicare i dati raccolti ai soggetti dei quali si avvale per lo svolgimento di attività necessarie per il raggiungimento delle finalità sopra indicate e descritte. Tali soggetti, che trattano i dati per conto del Titolare, sono stati appositamente designati Responsabili del trattamento dei dati. I dati personali potranno, infine, essere trattati dal personale interno appositamente istruito ed autorizzato dal Titolare a compiere operazioni di trattamento.
- i dati personali saranno conservati per l’intera durata espressa dalla gara e dall’eventuale contratto da stipulare con il titolare. Successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
In relazione al trattamento dei dati personali sopra descritto, potranno essere esercitati, in ogni momento, i seguenti diritti:
- Diritto di accesso, cioè il diritto di ottenere conferma o meno dell’esistenza di un trattamento di dati personali che riguardano l’interessato e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai predetti dati, di riceverne una copia nonché le ulteriori informazioni previste dall’art. 15, Reg. (UE) 2016/679;
- Diritto di rettifica, cioè il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione dei dati personali incompleti, nella misura in cui ciò sia compatibile con le finalità del trattamento, ai sensi dell’art. 16 del Reg. (UE) 2016/679;
- Diritto di limitazione di trattamento, cioè di ottenere la limitazione del trattamento di dati personali riferibili all’interessato, al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 18 Reg. (UE) 2016/679;
- Diritto alla cancellazione (c.d. “diritto all’oblio”), cioè il diritto dell’interessato di ottenere la cancellazione dei propri dati presenti all’interno degli archivi del Titolare qualora non rilevanti o necessari per obbligo di legge, ai sensi dell’art. 17 del Reg. (UE) 2016/679;
- Diritto di reclamo, cioè il diritto di proporre reclamo presso l’autorità di controllo competente. Ai sensi dell’art. 2-bis, D. Lgs. 196/2003, l’autorità di controllo competente è il Garante per la Protezione dei Dati Personali, Xxxxxx Xxxxxxx 00 - 00000, Xxxx (XX), Xxxxxx (XX), Email: xxxxxxx@xxxx.xx, PEC: xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx.
- Diritto di opposizione: l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato nell’esecuzione di un compito connesso con i pubblici poteri di cui è investito il Comune di Preci, ai sensi dell’art. 21 Reg. (UE) 2016/679. In tal caso il Titolare si asterrà dal trattare ulteriormente tali dati personali, salvo che ritenga sussistenti motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che siano ritenuti prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato.
II Comune di Preci è a tutti gli effetti di legge titolare del trattamento dei dati personali e rendersi disponibile i dati del proprio responsabile della privacy. L'aggiudicatario, a sua volta, provvederà a comunicare il proprio funzionario responsabile della privacy.
Art. 16 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
II responsabile del procedimento di esecuzione del contratto è la Dr.ssa Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, Direttrice della Farmacia Comunale di Preci.
ART. 17 – PROTOCOLLO DI LEGALITA’ - CLAUSOLE CONTRATTUALI
Clausola n. 1
L’impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto tra la Prefettura di Perugia e il Comune di Preci e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2
L’impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell’esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) del protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all’art. 1, comma 53, della
L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l’avvenuta o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.
Clausola n. 3
L’impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Clausola n. 4
L’impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, eventuali iniziative di competenza.
Clausola n. 5
L’impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alle prestazioni eseguite.
Clausola n. 6
L’impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Clausola n. 7
L’impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.
Clausola n. 8
L’impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.”;
Xxxxxxxx x. 0
L’impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p.,
353 c.p. e 353 bis c.p.”.
Clausola n. 10
L’impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata del vincolo contrattuale o della revoca dell’autorizzazione al subappalto/subcontratto in caso di mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e inadempimento delle disposizioni contenute nell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie”.
Allegato 1: Protocollo di Legalità sottoscritto in data 15/06/2018 e successivo rinnovo con delibera n. 23 del 27/05/2020.
Il Responsabile
Dr.ssa Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx
Il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 recante il “Codice dell’amministrazione digitale” ed è conservato in originale presso l’archivio informatico del Comune di Preci.